| Estratto determinazione n. 224 del 12 aprile 2006 Medicinale: RANITIDINA RESEARCH.
 Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., piazza Don Luigi Sturzo, 34 - 04011 Aprilia (Latina):
 Confezione:
 300  mg  compresse  rivestite  con film 20 compresse in blister AL/AL;
 A.I.C. n. 035701034/M (in base 10) 121J9B (in base 32).
 Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.
 Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:
 principio   attivo:   300  mg  di  ranitidina  come  ranitidina cloridrato;
 eccipienti:  cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio   stearato,   polimetacrilato,  idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).
 Produzione controllo e rilascio dei lotti:
 Delta Ltd Reykjavikurvegur 78 IS 220 Hafnarfjordur (Islanda);
 Rottendorf  Pharma  GmbH  Ostenfelder  Strasse  51-61  D  59320 Ennigerloh (Germania).
 Indicazioni  terapeutiche:  «Ranitidina  Research» 300 mg: per il trattamento  delle  patologie  del tratto gastrointestinale superiore laddove e' necessario ridurre la secrezione gastrica:
 ulcera duodenale;
 ulcera gastrica benigna;
 esofagite da reflusso;
 sindrome di Zollinger-Ellison.
 «Ranitidina  Research»  non  e'  indicata  per il trattamento dei disturbi  addominali  lievi  come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco. Classificazione ai fini della rimborsabilita'.
 Confezione:
 300  mg  compresse  rivestite  con film 20 compresse in blister AL/AL;
 A.I.C. n. 035701034/M (in base 10) 121J9B (in base 32);
 classe di rimborsabilita' «A nota 48»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,43 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,56 euro. Classificazione ai fini della fornitura.
 RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio  con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al testo allegato alla presente determinazione.
 E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
 La   presente   determinazione  e'  rinnovabile  alle  condizioni previste  dall'art.  10  della  direttiva  65/65 CEE modificata dalla direttiva  93/39  CEE. E' subordinata altresi' al rispetto dei metodi di  fabbricazione  e  delle  tecniche  di controllo della specialita' previsti  nel  dossier  di  autorizzazione  depositato  presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei  progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.
 Decorrenza   di   efficacia   della  determinazione:  dal  giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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