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| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 e
 
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 
 Visto  il  codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo  1942,  n.  327,  come  modificato  dal  decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
 Visto  l'art.  117,  lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;
 Vista   la   legge   2 aprile   1968,   n.   518,   concernente  la liberalizzazione delle aree di atterraggio;
 Visto  il  decreto  interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della  difesa,  ha  modificato  i  decreti 10 marzo  1988  e  27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
 Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.  250/1997  che  ha  trasferito  all'Ente nazionale per l'aviazione civile   le   funzioni   amministrative   e   tecniche   nel  settore dell'aviazione   civile,   ivi   comprese  le  competenze  di  natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
 Visto  l'art.  2,  comma 2,  dello  statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del  Governo,  ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerata  la  necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Per  «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
 2.  Per  «elisuperficie»  si  intende  un'aviosuperficie  destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
 3.  Per  «idrosuperficie»  si  intende  un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
 4.   Per   «aviosuperficie   in   pendenza  (AP)»  si  intende  una aviosuperficie  la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.
 5.  Per  «aviosuperficie  non  in  pendenza  (ANP)»  si intende una aviosuperficie  la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
 6.  Per  «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.
 |  |  |  | Art. 2. Applicabilita'
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
 a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;
 b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 a) al  personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e del Dipartimento della protezione civile;
 b) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
 3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:
 a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
 b) le    caratteristiche   fisiche   e   la   segnaletica   delle aviosuperfici;
 c) le operazioni su aviosuperfici.
 |  |  |  | Art. 3. Gestione ed uso delle aviosuperfici
 1.   Fatto   salvo   quanto   previsto   agli   articoli 7   e   8, l'aviosuperficie  e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono  responsabili  della  sua  rispondenza ai requisiti previsti dal presente  decreto,  della  sua  agibilita' in condizioni di sicurezza anche  in  relazione  agli  ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
 2.  La  gestione  di  un'aviosuperficie e' subordinata al consenso, espresso   in  forma  scritta,  del  proprietario  dell'area  su  cui l'aviosuperficie e' ubicata; se l'area e' appartenente allo Stato o a enti  pubblici,  la  gestione  e'  subordinata  al  nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorita' amministrativa.
 3.  L'uso  di  un'aviosuperficie  e'  subordinato  al  consenso del gestore,  che  e'  tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie  per la buona esecuzione dell'attivita', ed e' limitato ai voli intracomunitari.
 4.  Nei  casi  di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4  e  23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta  specifica  autorizzazione  rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.
 |  |  |  | Art. 4. Gestione - Norme procedurali
 1.  La  persona  fisica  o  il  rappresentante legale della persona giuridica  che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un  nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della  sede  legale della persona giuridica, previa valutazione anche della  inesistenza  di  controindicazioni  agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato.
 2. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data  di  inizio  della  gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta   di   cui   al   precedente  comma,  gli  estremi  per  la  sua identificazione  e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie,  i  dati  caratteristici  dell'aviosuperficie  e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.
 3.  Per  la  gestione  di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:
 a) il   possesso  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente normativa urbanistica in materia di edificabilita';
 b) che  l'elisuperficie  e' conforme alle specifiche disposizioni emanate   dal   Ministero   dell'interno  in  materia  di  assistenza antincendio.
 4.  L'avvenuto  inizio  della  gestione  e qualsiasi modifica degli elementi   indicati   nei   precedenti  commi 2  e  3  devono  essere tempestivamente   comunicati  dal  gestore  all'ENAC,  al  comune  ed all'autorita'  provinciale  di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.
 5.   Le  informazioni  di  cui  ai  commi precedenti  sono  inoltre trasmesse   dall'ENAC   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed  aereo,  al  Ministero  dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza  ed  alla  questura competente, al Ministero della difesa - Stato  Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale  Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, alla societa' Enav  nonche' alla regione ed al comune competenti nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.
 6.  Le  informazioni  ed  i  dati  relativi  alle  aviosuperfici ed elisuperfici  per le quali e' stata iniziata l'attivita' sono diffusi dall'ENAC  per  via  informatica,  mediante  pubblicazione  nel  sito ufficiale dell'Ente.
 |  |  |  | Art. 5. Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici
 1.  Il  pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
 a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
 b) tipo dell'aeromobile;
 c) marche dell'aeromobile;
 d) numero persone a bordo;
 e) orario partenza e destinazione;
 f) orario di arrivo e provenienza;
 g) tipo del volo.
 2.  Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente.  Tali  dati  sono conservati dal gestore per almeno cinque  anni  e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorita' di pubblica sicurezza ed all'ENAC.
 |  |  |  | Art. 6. Attivita' su aviosuperfici
 1.  Sulle  aviosuperfici,  oltre all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.
 2.     Ferma    restando    la    responsabilita'    del    gestore dell'aviosuperficie,  le  attivita'  di  trasporto pubblico, scuola e lavoro  aereo si svolgono sotto la responsabilita' del titolare della licenza  di  cui  all'art.  778  del  Codice  della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.
 |  |  |  | Art. 7. Elisuperfici occasionali
 1.  E'  considerata  elisuperficie  occasionale  qualunque  area di dimensioni  idonee  a  permettere,  a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
 2.   Al  fine  di  determinare  l'adeguatezza  della  elisuperficie occasionale,  il  pilota  effettua  una  ricognizione  in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:
 a) la  dimensione  minima  dell'area  di  approdo  e decollo deve essere  almeno  una  volta  e  mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
 b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere  idonei  alla  effettuazione  delle  operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;
 c) esistenza  di  un  sufficiente  spazio  circostante  libero da ostacoli  ai  fini  dell'effettuazione,  in  condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;
 d) gli  ostacoli  eventualmente  presenti lungo le traiettorie di decollo  e  approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini  previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;
 e) l'area  deve  essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;
 f) le  fasi  di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo  di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.
 3.  L'uso  di  elisuperfici  occasionali e' consentito nei seguenti casi:
 a) effettuazione  di attivita' aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;
 b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.
 4.  Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura  del  gestore  di  cui  all'art.  3  del  presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota e' responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.
 5.  L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo svolgimento  di  attivita'  aerea  privata ed e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.
 6.  L'uso  delle  elisuperfici  occasionali  ubicate  su un'area di proprieta'  privata  e'  subordinato  al  consenso  del  proprietario dell'area;  se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta'  dello  Stato  o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla  osta  o  alla  concessione  d'uso  da  parte  della competente autorita' amministrativa.
 7.  Il  pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
 8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano  nei  casi  di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.
 |  |  |  | Art. 8. Aviosuperfici occasionali
 1.  E'  considerata  aviosuperficie  occasionale  qualunque area di dimensioni  idonee  a  permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.
 2.  L'uso  di  aviosuperfici  occasionali  da  parte di velivoli e' consentito  esclusivamente  per  attivita' di lavoro aereo. Per l'uso delle  aviosuperfici  occasionali  non  sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio; l'esercente  certificato  di lavoro aereo effettua preventivamente le proprie  valutazioni  sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle  condizioni  di  cui  ai  punti b) c) d) e) e f) dell'art. 7.2, tenuto  conto  che,  in  ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa  di decollo dei velivoli di cui e' previsto l'impiego. L'uso di aviosuperfici occasionali e' consentito anche per la pratica del volo in montagna in attivita' diversa dal trasporto pubblico.
 L'uso  di  idrosuperfici  occasionali  per operazioni e' consentito anche per attivita' diverse dal lavoro aereo.
 3.  L'uso  delle  aviosuperfici occasionali e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.
 4.  L'uso  delle  aviosuperfici  occasionali  ubicate su un'area di proprieta'  privata  e'  subordinato  al  consenso  del  proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprieta'  dello  Stato  o di enti pubblici, l'uso e' subordinato al nulla  osta  o  alla  concessione  d'uso  da  parte  della competente autorita'  amministrativa.  Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano  ubicate in aeree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari   nulla   osta  o  concessioni  d'uso,  fermo  restando  la responsabilita'  dell'operatore  ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.
 5.  Il  pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
 |  |  |  | Art. 9. Comunicazioni
 1.  Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale  o  su  una  aviosuperficie  occasionale,  il pilota deve trasmettere  alla  direzione aeroportuale e all'autorita' di pubblica sicurezza  competenti  territorialmente  sulla  localita' nella quale l'aviosuperficie    di   destinazione   e'   ubicata,   le   seguenti informazioni:
 a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
 b) coordinate  geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione  ovvero, se cio' non e' possibile, localita' nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione e' ubicata;
 c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
 d) ora prevista di decollo;
 e) ora prevista di approdo;
 f) nominativo del pilota responsabile del volo;
 g) numero  delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
 h) tipo  dell'eventuale  attivita'  aerea locale che sara' svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;
 i) previsto  periodo  di  tempo  durante  il  quale  sara' svolta l'attivita'  aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.
 2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto  all'ora  prevista  di  decollo  deve  essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.
 3.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche  ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del  presente  decreto  aventi  origine  o  destinazione, senza scali intermedi,   in   Paesi   dell'Unione   europea.  Per  tali  voli  le informazioni  di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorita' di dogana con almeno 12 ore di anticipo.
 4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di   trasporto   sanitario   d'urgenza,  operazioni  di  salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.
 |  |  |  | Art. 10. Limitazioni
 1.  La  scelta,  la  gestione  e  l'uso  di  un'aviosuperficie sono subordinati   al   rispetto   delle   zone   proibite,  pericolose  e regolamentate  indicate  nelle  apposite  pubblicazioni  aeronautiche nazionali  e  sono  comunque  soggetti  alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorita' civili o militari.
 2.  L'adempimento  delle  disposizioni  del  presente  decreto  non esonera  dal  rispetto  della  normativa  vigente,  anche  riguardo a specifiche   competenze  di  altre  pubbliche  autorita'  centrali  e periferiche  o  di  enti  locali,  per lo svolgimento delle attivita' sulle aviosuperfici.
 3.  L'ENAC  puo'  in  qualsiasi  momento limitare, sospendere o far cessare,  con  provvedimento  motivato,  la  gestione  e/o  l'uso  di un'aviosuperficie.   La   cessazione  dell'attivita'  di  gestione  o dell'uso   dell'aviosuperficie  e'  comunque  disposta  quando  viene revocato  il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. E' comunque immediatamente  disposta  allorquando  ne viene fatta richiesta dalla Autorita' di pubblica sicurezza.
 4.   L'ENAC  puo'  altresi'  limitare  per  zone  geografiche,  con provvedimento   motivato,   l'attivita'   aerea  su  elisuperfici  ed aviosuperfici occasionali.
 5.  Le  informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla  cessazione  della  gestione  di  aviosuperfici  sono  trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.
 |  |  |  | Art. 11. Disposizioni generali
 1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la  propria  responsabilita'  ed e' tenuto a conformarsi alle norme e alle   procedure  di  volo  contenute  nelle  apposite  pubblicazioni nazionali  e  alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorita'.
 2.  L'attivita'  aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto  visivo  con  il  suolo,  in  condizioni  meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.
 3.  Il  pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.
 4. Qualora l'attivita' aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove  non  e'  possibile  il  contatto  radio bilaterale con l'ente di controllo  del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la  radio  di  bordo  sulla  frequenza  di  130.0  MHZ  ed effettuare periodiche  chiamate  all'aria,  allo  scopo  di evitare conflitti di traffico.
 5.  L'ENAC  puo' revocare, sospendere o modificare, in applicazione della  normativa  vigente,  le  autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando e' accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 12. Elisuperfici - Caratteristiche tecniche
 1.  La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno  una  volta  e  mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.
 2.  L'andamento  plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere  idonei  alla  effettuazione  delle  operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
 3.  Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
 4.  Gli  ostacoli  eventualmente  presenti  lungo le traiettorie di decollo  e  approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini  previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
 5.  Durante  le  operazioni  l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
 6. Deve essere installata una manica a vento.
 7.  La  segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.
 8.  In  caso  di  operazioni  notturne  l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.
 9.  Per  le  operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficolta'  per  l'avvicinamento  ed  in  zone  urbane,  deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.
 |  |  |  | Art. 13. Elisuperfici in elevazione - Caratteristiche tecniche
 1.   Oltre  ai  requisiti  di  cui  al  precedente  art.  12,  alle elisuperfici  in  elevazione  si  applicano  i  requisiti  di seguito riportati.
 2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:
 a) piana  e  di  pendenza,  compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;
 b) dotata  di  protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.
 3.  Ciascun  punto  della  superficie e delle strutture di sostegno deve  resistere  al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero piu'  pesante  destinato  ad  operarvi,  anche in caso di atterraggio violento.
 4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere  installati  oggetti  fissi  a meno che tali oggetti non siano indispensabili  alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli  oggetti  che  per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.
 5.  Devono  essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il  propagarsi  di  incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del  combustibile  eventualmente  fuoruscito  dall'elicottero  e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.
 6.  La  segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.
 7.  In  caso  di  operazioni  notturne  l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.
 8.  L'uso  dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.
 |  |  |  | Art. 14. Assistenza antincendio
 1. Devono essere dotate di assistenza antincendio:
 le elisuperfici in elevazione;
 le  elisuperfici  che  costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;
 le  elisuperfici  a  servizio  di  strutture ospedaliere e quelle utilizzate  per  attivita' di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuita'  operazioni  di  trasporto  con  una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;
 le  elisuperfici  che  costituiscono la base per le operazioni di attivita' aeroscolastica.
 L'assistenza  antincendio  deve  essere  conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, e pertanto:
 l'elisuperficie   deve   essere   classificata  in  accordo  alla normativa  vigente,  e  fornita  dei  relativi  agenti  estinguenti e dotazioni;
 nel  corso  delle  operazioni  deve  essere  disponibile, secondo necessita',   personale  abilitato  per  l'assistenza  antincendio  e l'impiego  delle  relative  dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
 2.  Ai  fini  della  conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie      comunica      all'ENAC     la     conformita' dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.
 |  |  |  | Art. 15. Norme operative
 1.  L'uso di elisuperfici situate in aree urbane e' consentito solo se   sono  disponibili  aree  di  atterraggio  d'emergenza  lungo  le traiettorie  di  decollo  e  avvicinamento;  tale  limitazione non e' richiesta  per  elicotteri  plurimotore  le  cui  prestazioni possono garantire,  in  caso di avaria di un motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.
 2.   L'attivita'   aerea  notturna  e'  consentita  soltanto  sulle elisuperfici  autorizzate  dall'ENAC alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.
 3.  Lo  sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato  stabilmente  a  terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle  pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e   sbarco,   sia   presente  personale  addetto  all'assistenza  dei passeggeri.
 |  |  |  | Art. 16. Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici
 1.  Il  pilota  che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve:
 a) essere  in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero  in  corso  di  validita'  e  dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
 b) avere un'attivita' di volo su elicottero di almeno 130 ore;
 c) aver  effettuato  almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi   novanta   giorni   anteriori   alla  data  di  utilizzazione dell'elisuperficie.
 2.   Qualora  l'impiego  dell'elicottero  avvenga  su  elisuperfici ubicate  ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in   elevazione,   l'attivita'   di  volo  di  cui  al  punto b)  del comma precedente e' elevata a 500 ore.
 3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attivita' notturna sulle elisuperfici deve:
 a) essere  in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero  in  corso  di  validita'  e  dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
 b) essere  in  possesso  della  qualificazione I.F.R. in corso di validita';
 c) avere un'attivita' di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attivita' notturna;
 d) avere  effettuato  almeno  cinque  decolli e cinque approdi in volo  notturno  negli  ultimi  novanta  giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
 4.   Qualora   l'impiego   notturno   dell'elicottero   avvenga  su elisuperfici  ubicate  ad  altitudine  superiore  a 1.500 m oppure su elisuperfici  in  elevazione,  l'attivita' di volo di cui al punto c) del  comma precedente,  e' elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attivita' notturna.
 5.  Il  pilota  che  per  la prima volta intende svolgere attivita' notturna  su  una  elisuperficie  in elevazione deve avere effettuato almeno  tre  approdi  e  tre  decolli  sulla  medesima durante le ore diurne.
 |  |  |  | Art. 17. Attivita' di trasporto pubblico con elicotteri
 1.  E'  consentito  il  trasporto  pubblico  sulle elisuperfici nel rispetto   delle   disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in conformita'   alla   documentazione   di   certificazione   ed   alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve  contenere  le  disposizioni  e  le  informazioni  necessarie al personale  impiegato  nelle  operazioni  di  volo su elisuperfici. Il trasporto  pubblico  passeggeri  avviene sotto la responsabilita' del direttore  operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo  sulle  elisuperfici  di  prevista  utilizzazione. Le risultanze delle  ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla societa' secondo procedure approvate dall'ENAC.
 2.  La  base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie  deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in  appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:
 a) sistema  di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
 b) utenza   telefonica   e   apparato   radio   di  comunicazione terra/bordo/terra;
 c) servizio  di  ambulanza  e  pronto  soccorso  fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.
 3.  Elisuperfici  occasionali  possono  essere  utilizzate  per  il trasporto  pubblico,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  agli articoli 7,  9,  10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
 a) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di segnalazione del vento;
 b) misure  atte  a  mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
 c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
 4.  Le  elisuperfici utilizzate per attivita' di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 b)  e c) ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di:
 a) servizio  di  sicurezza  e  controllo  radiogeno  passeggeri e bagaglio a mano;
 b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
 c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
 5.  Le  elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate   solo  da  elicotteri  ed  equipaggi  abilitati  al  volo strumentale.
 6.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati
 7.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti  del  presente articolo non  si  applicano  alle  operazioni  di  servizio medico di emergenza  con  elicottero  (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».
 |  |  |  | Art. 18. Attivita' aeroscolastica con elicotteri
 1.  L'attivita'  aeroscolastica  su  elisuperfici e' consentita nel rispetto   delle   disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in conformita'   alla   documentazione   di   certificazione   ed   alla documentazione  di  impiego  dell'elicottero.  La  documentazione  di impiego  deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
 2. Non e' consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attivita' di addestramento con istruttore a bordo.
 3.  L'attivita'  aeroscolastica  si svolge sotto la responsabilita' del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.
 4.   L'uso  per  attivita'  aeroscolastica  dell'elisuperficie  che costituisce  base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo  la  procedura  in  appendice 1.  Tale  elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di:
 a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
 b) utenza   telefonica   ed   apparato   radio  di  comunicazione terra/bordo/terra.
 5.  L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
 |  |  |  | Art. 19. Lavoro aereo con elicotteri
 1.  L'attivita'  di  lavoro  aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in  conformita'  alla documentazione  di  certificazione  ed alla documentazione di impiego dell'elicottero.  La  documentazione  di  impiego  deve  contenere le disposizioni  ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
 2.  L'attivita'  di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
 3.   Elisuperfici   occasionali   possono  essere  utilizzate  alle condizioni  previste  nell'art.  7 per l'attivita' di lavoro aereo, a prescindere  dal  numero  di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale e' utilizzata come base temporanea,  il  direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed  in  volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle  condizioni  di  cui  all'art.  7.2  ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:
 a) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di segnalazione del vento;
 b)  misure  atte  a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
 c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
 4.  L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.
 |  |  |  | Art. 20. Aviosuperfici terrestri - Caratteristiche tecniche
 1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.
 2.  L'andamento  plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere  idonei  alla  effettuazione  delle  operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
 3.  Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
 4.  Gli  ostacoli  eventualmente  presenti  lungo le traiettorie di decollo  e  approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini  previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
 5.  Durante  le  operazioni  l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
 6. Deve essere installata una manica a vento.
 7.  Le  caratteristiche  fisiche  delle piste e la segnaletica sono riportate nella appendice 3.
 |  |  |  | Art. 21. Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici
 1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:
 a) essere  in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validita' e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
 b) aver svolto una attivita' minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;
 c) avere  effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi   novanta   giorni   anteriori   alla  data  di  utilizzazione dell'aviosuperficie.
 2.  Il  pilota  che  intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:
 a) essere    in    possesso   dell'abilitazione   all'uso   delle aviosuperfici in pendenza (AP);
 b) essere  in  possesso  dell'abilitazione  al  tipo  di velivolo impiegato;
 c) aver  effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi   novanta   giorni   anteriori   alla  data  di  utilizzazione dell'aviosuperficie.
 3.  Il  pilota  che  intende  impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:
 a) essere    in    possesso   dell'abilitazione   all'uso   delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
 b) essere  in  possesso  dell'abilitazione  al  tipo  di velivolo impiegato;
 c) avere  effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta    giorni    anteriori    alla    data    di    utilizzazione dell'aviosuperficie.
 4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:
 a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;
 b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
 c) a   svolgere   le   mansioni  di  istruttore  di  velivolo  su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;
 d) all'uso delle idrosuperfici, devono  essere  effettuati  presso  scuole  di  pilotaggio  approvate dall'ENAC.
 5.  Le  abilitazioni  all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo   innevato   o   ghiacciato,  rilasciate  da  un  Paese  membro dell'Organizzazione   dell'aviazione  civile  internazionale  (ICAO), possono  essere convalidate - se riconosciute corrispondenti a quelle indicate  nel  presente  decreto - mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.
 6.  Per  l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto almeno:
 a) 25 ore di attivita' di volo su idrovolanti;
 b) cinque  decolli  e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta    giorni    anteriori    alla    data    di    utilizzazione dell'idrosuperficie.
 |  |  |  | Art. 22. Trasporto pubblico con velivoli
 1.  L'uso  di aviosuperfici per attivita' di trasporto pubblico con velivoli e' consentito esclusivamente per i voli:
 a) non di linea;
 b) con  velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.
 2.  Le  operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle  disposizioni  tecnico-operative vigenti ed in conformita' alla documentazione  di  certificazione  ed  alla documentazione d'impiego dell'aeromobile.   La  documentazione  d'impiego  deve  contenere  le disposizioni  e  le  informazioni  necessarie  al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
 3.  Il  trasporto  pubblico  avviene  sotto  la responsabilita' del direttore  operativo della societa' interessata che, a tal fine, deve disporre  l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.
 4.  L'uso  delle  aviosuperfici  per trasporto pubblico deve essere autorizzato  dall'ENAC  secondo  la  procedura  in appendice 1. Dette aviosuperfici  oltre i requisiti di cui all'art. 20 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;
 b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;
 c) servizio  di  ambulanza  e  pronto  soccorso  fruibile in modo tempestivo;
 d) utenza telefonica;
 e) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
 Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.
 5.  L'ENAC  puo'  richiedere,  in  funzione  delle  caratteristiche orografiche,  meteorologiche  e  di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.
 6.  Il  gestore  deve rendere disponibile all'ENAC il rilievo degli ostacoli   interessanti   le  direzioni  di  approdo  secondo  quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve determinare le   seguenti   distanze   di   pista   da  sottoporre  all'ENAC  per approvazione:
 a) corsa disponibile per il decollo;
 b) distanza disponibile per il decollo;
 c) distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
 d) distanza disponibile per l'atterraggio.
 7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.
 8.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.
 9.   Per  le  idrosuperfici  utilizzate  quale  base  operativa  e' richiesta  la  presenza  di  una  imbarcazione  di appoggio capace di portare  soccorso  a  tutte  le  persone  a bordo degli aeromobili in acqua;  e'  inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.
 |  |  |  | Art. 23. Attivita' aeroscolastica con velivoli
 1.  L'attivita'  aeroscolastica  e'  consentita  nel rispetto delle disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in  conformita'  alla documentazione  di  certificazione  ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile.  La  documentazione  di  impiego  deve  contenere le disposizioni  ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
 2.  L'uso  per  attivita'  aeroscolastica  delle  aviosuperfici che costituiscono  la  base  per  le  operazioni  deve essere autorizzato dall'ENAC  secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su   tali   aviosuperfici,  devono  essere  soddisfatti,  i  seguenti requisiti:
 a) sistema  di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
 b) utenza   telefonica   ed   apparato   radio  di  comunicazione terra/bordo/terra;
 c) elaborato   grafico   degli   ostacoli   nelle   direzioni  di atterraggio  e  di  decollo  secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3.
 Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per  assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
 3.  L'uso  per  attivita'  aeroscolastica  delle  idrosuperfici che costituiscono  la  base  per  le  operazioni  deve essere autorizzato dall'ENAC  secondo la procedura in appendice 1. Durante le attivita', su   tali   idrosuperfici,  devono  essere  soddisfatti,  i  seguenti requisiti:
 a) utenza    telefonica    ed    apparato   radio   comunicazione terra/bordo/terra;
 b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.
 Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per  assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonche' di pronto soccorso sanitario.
 4.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
 |  |  |  | Art. 24. Lavoro aereo con velivoli
 1.  L'attivita'  di  lavoro  aereo e' consentita nel rispetto delle disposizioni   tecnico-operative   vigenti  ed  in  conformita'  alla documentazione  di  certificazione  ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile.  La  documentazione  di  impiego  deve  contenere le disposizioni  ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
 2.  L'attivita' di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilita' dell'esercente.
 3.  Aviosuperfici  occasionali  terrestri possono essere utilizzate quale  base  per  l'attivita'  di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 a) misure  atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;
 b) presenza   di   manica   a  vento  o  altro  mezzo  idoneo  di segnalazione del vento;
 c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.
 4.  L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego  le  tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.
 |  |  |  | Art. 25. Aggiornamento
 1.  All'aggiornamento  delle  disposizioni  contenute nella seconda parte,  terza  parte  e  nelle  appendici  provvede l'ENAC con propri provvedimenti.
 |  |  |  | Art. 26. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 1° febbraio 2006
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Il Ministro della difesa
 Martino
 
 Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 225
 |  |  |  | Appendice 1 REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE
 PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI
 1.  Nei casi in cui e' richiesta l'autorizzazione per la gestione e  l'uso  di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.
 2.   L'ENAC,   effettuata   la   verifica  tecnico-operativa  per l'accertamento   del   soddisfacimento  dei  requisiti  del  presente decreto,  autorizza  la  gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.
 3.   L'autorizzazione   ha  validita'  triennale  e  puo'  essere rinnovata  su  istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli  accertamenti  dell'ENAC  circa  la  permanenza  dei  requisiti previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Appendice 2 
 ---->   Vedere da pag. 39 a pag. 40  <----
 |  |  |  | Appendice 3 
 ---->   Vedere da pag. 41 a pag. 43  <----
 |  |  |  |  |