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| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 aprile 2006 |  | Attuazione   del   comma 6   dell'articolo   50   del   decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, concernente l'estensione  del  programma  di  attivazione  del  Progetto  Tessera sanitaria  alle  regioni  Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e al Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di monitoraggio  della  spesa  nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
 Visto  il  comma 6  del  citato  art.  50,  il quale dispone che il Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto  con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6  del  citato  art.  50,  concernente le modalita' di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6  del  citato  art.  50, concernente l'estensione alle regioni Umbria,  Emilia-Romagna,  Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto  con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6  del  citato  art.  50, concernente l'estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di  Bolzano  e provincia autonoma di Trento delle disposizioni di cui al citato art. 50;
 Visto il comma 2, dell'art. 2 del citato decreto 21 aprile 2005, il quale  dispone  che  con  successivo decreto sono indicate le date di applicazione   relative   alle   rimanenti  regioni  del  sistema  di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
 Visto  il  comma 11  del  citato  art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro,  che  l'adempimento  regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a),   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  ai  fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale  (SSN)  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale  adempimento  s'intende  rispettato  anche  nel  caso  in cui le regioni  e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere  realizzato direttamente  nel  proprio  territorio  sistemi di monitoraggio delle prescrizioni  mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse acquisiti,   i   cui   standard   tecnologici   e  di  efficienza  ed effettivita',  verificati  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli  realizzati  in attuazione del richiamato art. 50;
 Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del  1° dicembre  2004  di autorizzazione della richiesta di adesione totale  al  comma 11  del  citato  art.  50  da  parte  della regione Lombardia,  il  cui  piano ingloba anche il programma di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50;
 Ritenuto  di  dover  estendere la sperimentazione dell'applicazione delle  disposizioni  di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
 Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra Governo, le regioni e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, nei quali  e' stabilito che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ricomprende  i  dati  di  monitoraggio  delle  prescrizioni  previste dall'art.  87  della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal citato art. 50  e  che  il  conferimento  dei  dati al NSIS e' ricompreso fra gli adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
 Visto  il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della  salute  e  con  il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del  citato  art.  50,  con  cui  si  stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS);
 Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004,  attuativo  del  comma 4 del citato articolo, il quale prevede, tra  l'altro,  al  punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'  telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici;
 Visto   l'art.   2   del   decreto  27 luglio  2005  del  Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  4 agosto 2005, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale   prevede,   tra   l'altro,  che  l'adeguamento  dei  programmi informatici  utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi sanitari  deve  essere  effettuato entro la data di attivazione della regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;
 Visto il decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze,  di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 9 del  citato  art.  50, il quale prevede, tra l'altro, i dati che sono trasmessi  al  Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica,  da  parte  delle  regioni, nonche' dai Ministeri e dagli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Programma di applicazione
 
 1.  Il  programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2005  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e' integrato, a partire da giugno 2006, con:
 a) le   regioni:  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria;
 b) il Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN).
 2.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate secondo  il programma di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui  ai  decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005 adottati  dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 e 27 luglio 2005 adottati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze e al decreto 22 luglio  2005 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministero della salute, con la possibilita' di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole  regioni  circa  le  date  di  decorrenza  degli  adempimenti previsti dagli stessi decreti.
 3.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento  alle  regioni individuate secondo il programma di cui al comma 1  o  in  base  ai  programmi  di  cui  ai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute, del 30 giugno 2004, del 28 ottobre 2004 e del 21 aprile 2005, e'  comunicata  la  fine  della sperimentazione alle singole regioni, sulla  base  di  specifica  relazione,  trasmessa  dalla Sogei per il tramite  dell'Agenzia  delle  entrate,  circa  il completamento delle attivita' di applicazione dei citati programmi.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Richieste regionali di adesione al comma 11 dell'art. 50
 
 1.  Eventuali  richieste  di adesione parziale o totale al comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  da  parte  delle regioni progressivamente individuate secondo  il  programma di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Gestione della tessera sanitaria
 
 1.  Le  regioni  e  province  autonome  e  SASN devono provvedere a mantenere  aggiornate,  con  frequenza  giornaliera,  le informazioni relative  ai  propri assistiti secondo le modalita' di cui al decreto 22 luglio  2005  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di concerto  con  il  Ministero  della  salute,  attuativo  del  comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 2.  Per  i  nati dal 1° gennaio 2006 in possesso del codice fiscale regolarmente  attribuito  dai  comuni  abilitati  o  da  un qualsiasi ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  il  Ministero dell'economia e delle  finanze provvede ad emettere in ogni caso la tessera sanitaria (TS),  con  validita'  di  un anno, dandone comunicazione all'azienda sanitaria   locale   di  residenza  per  il  completamento  dei  dati richiesti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro della salute
 (ad interim)
 Berlusconi
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