Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 aprile 2006 |
Attuazione del comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, concernente l'estensione del programma di attivazione del Progetto Tessera sanitaria alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e al Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalita' di gestione della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento delle disposizioni di cui al citato art. 50; Visto il comma 2, dell'art. 2 del citato decreto 21 aprile 2005, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario; Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622 del 1° dicembre 2004 di autorizzazione della richiesta di adesione totale al comma 11 del citato art. 50 da parte della regione Lombardia, il cui piano ingloba anche il programma di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50; Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema; Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, nei quali e' stabilito che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ricomprende i dati di monitoraggio delle prescrizioni previste dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS); Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato articolo, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici; Visto l'art. 2 del decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50; Visto il decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte delle regioni, nonche' dai Ministeri e dagli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;
Decreta:
Art. 1.
Programma di applicazione
1. Il programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, e' integrato, a partire da giugno 2006, con: a) le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria; b) il Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN). 2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005 adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 e 27 luglio 2005 adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze e al decreto 22 luglio 2005 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilita' di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle regioni individuate secondo il programma di cui al comma 1 o in base ai programmi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 30 giugno 2004, del 28 ottobre 2004 e del 21 aprile 2005, e' comunicata la fine della sperimentazione alle singole regioni, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei per il tramite dell'Agenzia delle entrate, circa il completamento delle attivita' di applicazione dei citati programmi. |
| Art. 2.
Richieste regionali di adesione al comma 11 dell'art. 50
1. Eventuali richieste di adesione parziale o totale al comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, da parte delle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 1, devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. |
| Art. 3.
Gestione della tessera sanitaria
1. Le regioni e province autonome e SASN devono provvedere a mantenere aggiornate, con frequenza giornaliera, le informazioni relative ai propri assistiti secondo le modalita' di cui al decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 2. Per i nati dal 1° gennaio 2006 in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emettere in ogni caso la tessera sanitaria (TS), con validita' di un anno, dandone comunicazione all'azienda sanitaria locale di residenza per il completamento dei dati richiesti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 2006 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi |
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