IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della RepubbIica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli; Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, e' stato adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il decreto 16 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, per disciplinare la gestione da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, l'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 4, a norma del quale il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali; Preso atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto, con note prot n. 24317 del 26 ottobre 2004 e prot. n. 52 del 4 marzo 2005, la modifica dell'art. 4 del decreto 16 dicembre 1999, al fine di risolvere il contenzioso iniziato con le ditte concessionarie del servizio di raccolta delle scommesse ippiche in merito al pagamento delle spese relative alla fruizione del segnale televisivo dal 1° gennaio 2005;
Decreta:
Art. 1. L'art. 4, del decreto 16 dicembre 1999, adottato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, e' sostituito come segue: «Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E., previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta. Il canone per la fruizione del servizio e' stabilito annualmente dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano i concessionari per la raccolta delle scommesse, l'U.N.I.R.E. addebita ai concessionari i costi relativi all'utilizzo delle infrastrutture necessarie per la trasmissione e la diffusione del segnale televisivo gia' elaborato dalla regia centrale U.N.I.R.E.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2006 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168 |