| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
 Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
 Visti  gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente  della  RepubbIica  8 aprile  1998, n. 169, concernente il riordino  della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 169 del 1998, e' stato adottato, di concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, il decreto  16 dicembre  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, per disciplinare la gestione  da  parte  dell'Unione  nazionale  incremento  razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;
 Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), del predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 169 del 1998, l'U.N.I.R.E.   destina   annualmente   quote  adeguate  dei  proventi derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione  ed  il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione  delle  corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
 Visto   il   decreto   interministeriale  16 dicembre  1999  ed  in particolare  l'art.  4,  a  norma  del  quale  il  segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e nel caso in  cui  utilizzatori  del  segnale  siano  le  concessionarie per la raccolta  di  scommesse  ippiche, le condizioni economiche di offerta del   segnale   stesso   sono   stabilite   dall'U.N.I.R.E.,   previa approvazione  del  Ministro  delle  finanze  d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Preso atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto,  con  note  prot n. 24317 del 26 ottobre 2004 e prot. n. 52 del  4 marzo  2005,  la  modifica dell'art. 4 del decreto 16 dicembre 1999,  al  fine  di  risolvere  il  contenzioso iniziato con le ditte concessionarie  del  servizio  di raccolta delle scommesse ippiche in merito  al  pagamento delle spese relative alla fruizione del segnale televisivo dal 1° gennaio 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'art. 4, del decreto 16 dicembre 1999, adottato dal Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, e' sostituito come segue:
 «Il  segnale  televisivo  relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E., previo accertamento dell'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta.
 Il  canone  per  la fruizione del servizio e' stabilito annualmente dall'U.N.I.R.E.,  previa  approvazione  del  Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
 Nel  caso in cui utilizzatori del segnale siano i concessionari per la raccolta delle scommesse, l'U.N.I.R.E. addebita ai concessionari i costi  relativi  all'utilizzo  delle infrastrutture necessarie per la trasmissione  e  la  diffusione del segnale televisivo gia' elaborato dalla regia centrale U.N.I.R.E.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 febbraio 2006
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro delle politiche
 agricole e forestali
 Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 168
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