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| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Modalita'  e  schema  di comunicazione delle informazioni trimestrali cumulate  degli acquisti e delle vendite di immobili, per esigenze di attivita'    istituzionali    o   finalita'   abitative,   ai   sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art.  1,  commi 23,  24,  25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Considerato  che  l'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 23 e 24  devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - contenente  le  informazioni  trimestrali  cumulate  degli acquisti e delle  vendite  di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative;
 Considerato  altresi'  che  il  medesimo  comma 26  prevede che con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui trattasi;
 Considerato  che  l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n.   266,  dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche,  cosi'  come individuate  dall'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali,  possono  annualmente acquisire immobili per un importo non  superiore  alla  spesa  media  per  gli  immobili  acquisiti nel precedente triennio;
 Considerato  che  l'art. 1, comma 24, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti al  patto  di  stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle  province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali a  qualsiasi  titolo  spettanti  sono  ridotti  in  misura  pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita';
 Ravvisata  l'opportunita'  di procedere, al fine di dare attuazione alle   disposizioni   di  cui  all'art.  1,  comma  26,  della  legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  all'emanazione del decreto ministeriale concernente   gli   enti   destinatari   dell'art.  1,  comma 23,  e, successivamente,  al  provvedimento  relativo  agli  enti destinatari dell'art. 1, comma 24;
 Considerato  che  l'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  dispone  che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano  all'acquisto  di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili;
 Ravvisata   l'esigenza   di  definire  l'ambito  applicativo  delle disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005,  n. 266, anche in relazione alle disposizioni dei commi 23 e 25 della  medesima legge, nonche' di definire le modalita' attuative per la trasmissione della comunicazione di cui al predetto comma;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati  con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1,  comma 23,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, comunicano, compilando  la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno 2006   alle   Ragionerie   provinciali  dello  Stato  competenti  per territorio,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del trimestre di riferimento,   le   seguenti   informazioni  relative  ai  fabbricati destinati  ad  attivita'  istituzionali od a finalita' abitative, con esclusione  degli  acquisti  di cui all'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
 Valore  medio  degli  acquisti operati nel triennio precedente, a decorrere dal triennio 2003-2005;
 Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre;
 Prezzo effettivo di acquisto o di vendita;
 Modalita' di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo;
 Controparte  dell'acquisto o della vendita, con indicazione della denominazione,   del   codice  fiscale  o  della  partita  IVA  della controparte medesima;
 Dati  identificativi  dell'immobile (Comune, via, numero civico), consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio, mappale, subalterno, rendita).
 2.  I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie provinciali  dello  Stato  saranno  immessi  dalle stesse nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS).
 3.  La  Ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione  della  contabilita'  di  Stato  -  provvedera' a trasmettere,  su  supporto  informatico, all'Agenzia del territorio - Direzione  centrale  consulenze  e  stime,  i  dati  occorrenti  alla medesima per la verifica della congruita' dei valori degli immobili.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 24 e 26,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, relativamente agli enti territoriali, si procede con apposito provvedimento.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | ALLEGATO 
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 Nota esplicativa.
 
 Al  fine  di  agevolare  la  compilazione  della scheda allegata al decreto  ministeriale  e  di  chiarire alcuni dubbi interpretativi si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima:
 acquisto  di immobili: con tale locuzione s'intende l'acquisto da parte   degli   enti   di   fabbricati   da  destinare  ad  attivita' istituzionali od a finalita' abitative;
 anno  di  riferimento:  nel  caso  di stipula di atto preliminare definita  in  un  esercizio finanziario ma con redazione dell'atto ad evidenza  pubblica  nel  successivo esercizio, l'acquisto va riferito all'anno in cui risulta stipulato l'atto preliminare;
 competenza  o  cassa:  la  comunicazione  relativa  agli  atti di acquisto o vendita deve far riferimento sia ai dati di competenza sia a  quelli  di  cassa  utili  ai  fini del monitoraggio, attraverso la rilevazione  dell'impatto  sull'indebitamento  netto, degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto  di stabilita' e crescita, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
 apporti  da terzi: indipendentemente dalle fonti di finanziamento dell'acquisto  e  dall'eventuale  concorso  parziale dello Stato o di altri  enti  pubblici  o privati, per prezzo di acquisto s'intende il valore dell'immobile risultante dall'atto ad evidenza pubblica;
 calcolo  della  spesa  media:  la  spesa  media  del  triennio e' determinata   dalla   media  aritmetica  del  totale  degli  acquisti (risultanti  dai  valori  indicati  negli  atti ad evidenza pubblica) effettuati in ciascun anno del periodo, con riferimento ai fabbricati da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative;
 permuta:  con riferimento al principio di integrita' del bilancio nel  caso  di  acquisizione  di  immobili  con  regolamento  totale o parziale  con  permuta  di  altri  beni  di proprieta', l'ente dovra' compilare  sia  la  scheda  relativa all'acquisto che quella relativa alla  vendita. Anche in questo caso il prezzo di acquisto e quello di vendita  saranno  i  valori  indicati  nell'atto  di trasferimento ad evidenza  pubblica. Resta, pertanto, escluso che possa compilarsi una sola scheda per il valore differenziale positivo o negativo.
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