Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Modalita' e schema di comunicazione delle informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili, per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Considerato che l'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative;
Considerato altresi' che il medesimo comma 26 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui trattasi;
Considerato che l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le amministrazioni pubbliche, cosi' come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio;
Considerato che l'art. 1, comma 24, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita';
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'emanazione del decreto ministeriale concernente gli enti destinatari dell'art. 1, comma 23, e, successivamente, al provvedimento relativo agli enti destinatari dell'art. 1, comma 24;
Considerato che l'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili;
Ravvisata l'esigenza di definire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche in relazione alle disposizioni dei commi 23 e 25 della medesima legge, nonche' di definire le modalita' attuative per la trasmissione della comunicazione di cui al predetto comma;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano, compilando la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno 2006 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, le seguenti informazioni relative ai fabbricati destinati ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative, con esclusione degli acquisti di cui all'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
Valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, a decorrere dal triennio 2003-2005;
Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre;
Prezzo effettivo di acquisto o di vendita;
Modalita' di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo;
Controparte dell'acquisto o della vendita, con indicazione della denominazione, del codice fiscale o della partita IVA della controparte medesima;
Dati identificativi dell'immobile (Comune, via, numero civico), consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio, mappale, subalterno, rendita).
2. I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie provinciali dello Stato saranno immessi dalle stesse nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS).
3. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - provvedera' a trasmettere, su supporto informatico, all'Agenzia del territorio - Direzione centrale consulenze e stime, i dati occorrenti alla medesima per la verifica della congruita' dei valori degli immobili.
 
Art. 2.
1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 24 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente agli enti territoriali, si procede con apposito provvedimento.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti
 
ALLEGATO

----> Vedere immagini da pag. 5 a pag. 6 <----

Nota esplicativa.

Al fine di agevolare la compilazione della scheda allegata al decreto ministeriale e di chiarire alcuni dubbi interpretativi si ritiene opportuno dare alcune indicazioni di massima:
acquisto di immobili: con tale locuzione s'intende l'acquisto da parte degli enti di fabbricati da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative;
anno di riferimento: nel caso di stipula di atto preliminare definita in un esercizio finanziario ma con redazione dell'atto ad evidenza pubblica nel successivo esercizio, l'acquisto va riferito all'anno in cui risulta stipulato l'atto preliminare;
competenza o cassa: la comunicazione relativa agli atti di acquisto o vendita deve far riferimento sia ai dati di competenza sia a quelli di cassa utili ai fini del monitoraggio, attraverso la rilevazione dell'impatto sull'indebitamento netto, degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
apporti da terzi: indipendentemente dalle fonti di finanziamento dell'acquisto e dall'eventuale concorso parziale dello Stato o di altri enti pubblici o privati, per prezzo di acquisto s'intende il valore dell'immobile risultante dall'atto ad evidenza pubblica;
calcolo della spesa media: la spesa media del triennio e' determinata dalla media aritmetica del totale degli acquisti (risultanti dai valori indicati negli atti ad evidenza pubblica) effettuati in ciascun anno del periodo, con riferimento ai fabbricati da destinare ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative;
permuta: con riferimento al principio di integrita' del bilancio nel caso di acquisizione di immobili con regolamento totale o parziale con permuta di altri beni di proprieta', l'ente dovra' compilare sia la scheda relativa all'acquisto che quella relativa alla vendita. Anche in questo caso il prezzo di acquisto e quello di vendita saranno i valori indicati nell'atto di trasferimento ad evidenza pubblica. Resta, pertanto, escluso che possa compilarsi una sola scheda per il valore differenziale positivo o negativo.
 
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