Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 marzo 2006 |
Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto l'istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che dall'art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti; Visto l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica; Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica; Visti in particolare il comma 1 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita' e la indicazione dei requisiti di idoneita' generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica; Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', trasmesso dal prof. Latteri, presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005; Vista la nota del presidente dell'Osservatorio n. 69 del 20 gennaio 2006, con cui e' stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialita'; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale; Acquisita l'intesa del Ministro della salute; Decreta: Art. 1. Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialita' e gli standard specifici relativi alle singole specialita', di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. |
| Art. 2. Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialita', di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, cosi' come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Roma, 29 marzo 2006 Il Ministro: Moratti |
| ALLEGATI
----> Vedere da pag. 7 a pag. 9 <---- |
| ALLEGATO 1
----> Vedere da pag. 11 a pag. 103 <----
----> Vedere da pag. 104 a pag. 198 <----
----> Vedere da pag. 199 a pag. 286 <---- |
| ALLEGATO 2
----> Vedere da pag. 287 a pag. 376 <----
----> Vedere da pag. 377 a pag. 464 <----
----> Vedere da pag. 465 a pag. 527 <---- |
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