Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 marzo 2006
Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che dall'art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti;
Visto l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visti in particolare il comma 1 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita' e la indicazione dei requisiti di idoneita' generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', trasmesso dal prof. Latteri, presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;
Vista la nota del presidente dell'Osservatorio n. 69 del 20 gennaio 2006, con cui e' stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialita';
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Acquisita l'intesa del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialita' e gli standard specifici relativi alle singole specialita', di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.
 
Art. 2.
Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialita', di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, cosi' come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.
Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro: Moratti
 
ALLEGATI

----> Vedere da pag. 7 a pag. 9 <----
 
ALLEGATO 1

----> Vedere da pag. 11 a pag. 103 <----

----> Vedere da pag. 104 a pag. 198 <----

----> Vedere da pag. 199 a pag. 286 <----
 
ALLEGATO 2

----> Vedere da pag. 287 a pag. 376 <----

----> Vedere da pag. 377 a pag. 464 <----

----> Vedere da pag. 465 a pag. 527 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone