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| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Definizione  degli  standard  e  dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Vista   la   legge   3 agosto  2001,  n.  317,  che  ha  previsto l'istituzione del Ministero della salute;
 Visto   il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  che dall'art.  34  e  seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica  operi  nell'ambito  di  una  rete formativa dotata di risorse assistenziali  e  socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti;
 Visto  l'art.  43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede  l'istituzione  dell'Osservatorio  nazionale della formazione medica specialistica;
 Visto   il  decreto  ministeriale  23 ottobre  2000,  concernente l'istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  della  formazione medica specialistica;
 Visti  i  decreti  ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003,    relativi    alla    sostituzione    di   alcuni   componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
 Visti  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  43  del  decreto legislativo  n.  368/1999,  che  prevede,  tra  i  compiti preventivi dell'Osservatorio,    la    determinazione    degli    standard   per l'accreditamento  delle  strutture universitarie e ospedaliere per le singole  specialita'  e  la  indicazione  dei  requisiti di idoneita' generali  della  rete  formativa  e  delle  singole  strutture che la compongono;
 Visto   il   decreto  ministeriale  1° agosto  2005  relativo  al riassetto  delle  scuole  di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art.  3  prevede  che  la  rete  formativa,  dotata  di  risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
 Visto  il  documento  relativo agli standard per l'accreditamento delle   strutture   universitarie   e   ospedaliere  per  le  singole specialita',     trasmesso     dal    prof.    Latteri,    presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;
 Vista   la  nota  del  presidente  dell'Osservatorio  n.  69  del 20 gennaio  2006, con cui e' stato trasmesso il documento relativo ai requisiti  di  idoneita'  generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialita';
 Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;
 Acquisita l'intesa del Ministro della salute;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  presente  decreto definisce gli standard generali, che devono essere  posseduti  dalle  strutture  di  tutte  le  specialita' e gli standard   specifici   relativi  alle  singole  specialita',  di  cui all'allegato   n.   1,   facente   parte   integrante   del  presente provvedimento,  conformemente  a  quanto  disposto  nell'art.  43 del decreto    legislativo    n.    368/1999,    determinati   da   parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  definisce inoltre i requisiti di idoneita' generali  della  rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialita',  di  cui  all'allegato  n. 2 del presente provvedimento, cosi' come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati  da  parte  dell'Osservatorio  nazionale della formazione medica specialistica.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | ALLEGATI 
 ---->   Vedere da pag. 7 a pag. 9  <----
 |  |  |  | ALLEGATO 1 
 ---->   Vedere da pag. 11 a pag. 103  <----
 
 ---->   Vedere da pag. 104 a pag. 198  <----
 
 ---->   Vedere da pag. 199 a pag. 286  <----
 |  |  |  | ALLEGATO 2 
 ---->   Vedere da pag. 287 a pag. 376  <----
 
 ---->   Vedere da pag. 377 a pag. 464  <----
 
 ---->   Vedere da pag. 465 a pag. 527  <----
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