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| Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 12 aprile 2006 |  | Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in  attuazione  dell'articolo  1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella  legge  8 febbraio  1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
 Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a Parigi   il  18 novembre  1974  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia internazionale per l'energia;
 Vista  la  direttiva  98/93/CE  del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante   modifiche  alla  direttiva  68/414/CEE  del  Consiglio  del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE  di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
 Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua alla direttiva  98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e  l'art.  2,  comma 3,  che  dispongono che le scorte di riserva del Paese   siano   determinate  annualmente  con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto,  siano  definiti  i  coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  recante  norme per il riordino  del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle  disposizioni  vigenti  in materia di energia ed in particolare l'art.  1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
 Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
 petroliferi per l'anno 2006
 
 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A del decreto legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per  l'anno 2007 ammontano a 14.650.625 tonnellate complessive di cui 12.363.721 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2005  e 2.286.904  tonnellate  da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere   i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia dall'Agenzia   internazionale   dell'energia   come   disposto  dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
 2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni   e/o   delle   lavorazioni   effettuate  per  conto  di committenti  esteri  nel  corso  dell'anno 2005, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare  della scorta e' pari a 899.093 tonnellate complessive cosi' suddivise:
 categoria I: 307.883 tonnellate;
 categoria II: 308.818 tonnellate;
 categoria III: 282.392 tonnellate.
 3.  A  seguito  della  detrazione  di  cui  al comma precedente, il quantitativo  residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2005 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 11.464.628 tonnellate complessive cosi' suddivise:
 categoria  I  (benzine  per  autoveicoli,  carburanti  per aerei, benzina  per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.626.114 tonnellate;
 categoria  II  (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante  per  motori  a  reazione  del  tipo cherosene): 7.204.412 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili): 1.634.102 tonnellate.
 4.  Ai  quantitativi  di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli  incrementali  da  calcolarsi  secondo  quanto  previsto dagli articoli 3  e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi,  da  ripartire  tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
 categoria I: 542.698 tonnellate;
 categoria II: 1.389.714 tonnellate;
 categoria III: 354.492 tonnellate.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Determinazione  dei  coefficienti  di  cui  all'art.  2,  comma 3 del
 decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
 
 1.  La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i   soggetti   tenuti   all'obbligo   e'  effettuata  sulla  base  di coefficienti cosi' definiti:
 a) per  la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal  rapporto  tra  l'ammontare  della  scorta  Paese, al netto delle detrazioni   delle   quote   attribuite  alle  sole  raffinerie  come specificato  all'art.  1,  e  le  immissioni  al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2005:
 categoria I: 19,648212 %;
 categoria II: 21,997020 %;
 categoria III: 19,208911 %;
 b) per  la  parte  di  scorta  costituente la quota aggiuntiva ai sensi  dell'art.  3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,  n.  22,  dal  rapporto  tra il 100% del quantitativo di scorta fissato  per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in  oli  greggi,  opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre  principali  categorie,  e la scorta in categorie derivante dalle immissioni  al  consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2005:
 categoria I: 18,4969 %;
 categoria II: 18,4969 %;
 categoria III: 18,4969 %.
 2.   Con  lettera  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  la ripartizione  delle  scorte  di  cui  all'art.  1  sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta
 
 1.  E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o  con  semilavorati  le  scorte  di  cui  agli articoli precedenti secondo  le  modalita'  previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995.
 2.  La  scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra'  essere  sostituita  con  oli  greggi  e/o  con semilavorati a condizione  che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,349 tonnellate di materia prima.
 3.  La  scorta  costituente  la  quota  destinata  a raggiungere il livello   fissato  dall'Agenzia  internazionale  dell'energia  potra' essere  sostituita  con  oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.
 La  scorta  potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non  appartenenti  alle  tre categorie principali a condizione che il quantitativo  da  sostituire  sia  prima  convertito  in  oli  greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte
 
 1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2006. Entro tale data i singoli  operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere  nota  la  loro  dislocazione.  Qualora tale dislocazione non venga   comunicata,  si  assumera'  che  la  scorta  permanga  presso l'impianto  nel quale e' avvenuta l'immissione al consumo da cui essa e' derivata.
 2.  Ogni  diversa  e  successiva  dislocazione  delle scorte potra' essere  disposta  soltanto  previa  comunicazione  al Ministero delle attivita'  produttive  secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002, n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
 3.  La  misura  delle  scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita  nel  precedente  art.  1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Ulteriori disposizioni
 
 1.  Contro  il  presente  decreto  e' possibile proporre ricorso al Tribunale  amministrativo  regionale o proporre ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica  rispettivamente  entro  sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
 2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 12 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
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