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| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 7 aprile 2006 |  | CIRCOLARE  7 aprile  2006  n.  946068.  Circolare  esplicativa  sulle modalita'  semplificate  per  l'accesso  delle imprese artigiane agli interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992, n. 488, emanata ai sensi dell'articolo 15 del decreto del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2006. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Ad Artigiancassa S.p.A.
 Agli Istituti collaboratori
 Alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
 All'ABI
 All'ASS.I.LEA.
 Alla Confartigianato
 Alla CNA
 Alla Casartigiani
 
 Il   decreto   1°  febbraio  2006  del  Ministro  delle  attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  nel seguito denominato "decreto attuativo", ha stabilito le nuove modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in attuazione di quanto  disposto  dall'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito  nella  legge  14  maggio 2005 n. 80 in materia di riforma degli  incentivi.  In  particolare,  l'art.  15  del predetto decreto attuativo  ha individuato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14,  comma  1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi.
 
 Con  la  presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito  alle  predette  modalita', nonche', in allegato, il facsimile del  modulo  di  domanda,  l'elenco della documentazione e gli schemi delle  principali  dichiarazioni  necessarie  per  la  concessione  e l'erogazione  delle  agevolazioni.  Le  predette  nuove  modalita' si applicano,  come  peraltro  stabilito dall'art. 16 del citato decreto attuativo,  ai  bandi  il cui termine iniziale di presentazione delle domande  e' successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto. Ai bandi emanati prima di tale data continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni  del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21   novembre   2002,   nonche'   quelle  contenute  nella  circolare esplicativa n. 946364 del 7 ottobre 2003.
 
 Le  modalita'  semplificate  di  cui  alla  presente  circolare si applicano  esclusivamente alle domande che rispondono ai requisiti di ammissibilita'  di  cui  all'articolo  15 del decreto attuativo e che devono  pertanto  essere presentate a valere sui bandi riservati alle imprese artigiane.
 
 Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.
 1 - SOGGETTI BENEFICIARI
 
 1.1  I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese  iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8  agosto  1985,  n.  443  e successive modificazioni che operano nei settori  di  attivita' di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto   attuativo   e   che   intendono   realizzare  programmi  di investimento  nell'ambito  di proprie unita' produttive ubicate nelle "aree   sottoutilizzate".   Per   unita'  produttiva  si  intende  la struttura,  anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi,  finalizzata  allo  svolgimento  dell'attivita' ammissibile alle   agevolazioni,   dotata   di   autonomia  produttiva,  tecnica, organizzativa,  gestionale  e  funzionale;  le "aree sottoutilizzate" sono  quelle  di  cui  all'articolo  61 della legge 27 dicembre 2002, coincidenti  con  le aree depresse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge  7  aprile  1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni. L'elenco di tali aree e' riportato nell'allegato n. 1.
 
 Tali  imprese  possono  operare  anche  in  regime di contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
 
 Alla  data  di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di  cui  al  successivo  punto  5.3,  tali imprese devono essere gia' costituite  ed  iscritte  nel predetto Albo delle imprese artigiane e devono  trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  e  non essendo sottoposte   a   procedure   di   fallimento,   liquidazione   coatta amministrativa  e  amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono  essere  ammesse  alle  agevolazioni  anche  in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita  IVA,  potendo  l'iscrizione  essere comprovata attraverso lo specifico  certificato  da  allegare  alla  richiesta  di  erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).
 
 Entro  la  data  di  chiusura  dei  termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni  il soggetto richiedente deve comprovare di avere  la  piena  disponibilita'  del  suolo  e, ove esistenti, degli immobili  dell'unita'  produttiva  ove viene realizzato il programma, rilevabile   da   idonei  titoli  di  proprieta',  diritto  reale  di godimento,  locazione,  anche  finanziaria,  o  comodato, anche nella forma  di  contratto  preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.  Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli  di  disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta   di   registro,  potendo,  tuttavia,  la  registrazione intervenire  successivamente  solo  nei  casi  in cui la stessa viene effettuata  per  il  tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso,  la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono  essere  comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni  lavorativi  dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il  suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Qualora la piena  disponibilita'  dell'immobile  sia  legata  ad una concessione demaniale,  occorre  distinguere  l'ipotesi  in  cui  la  concessione demaniale  venga  richiesta  per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti)  da  quella  in  cui  l'impresa  richieda il rinnovo di una concessione  gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo  caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione  demaniale.  Nel  secondo  caso,  in relazione ai tempi a volte  lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso,  e'  sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione  delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la  richiesta  di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere  da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle  previsioni  della  precedente concessione della quale e' stato richiesto  il  rinnovo.  Nel caso in cui il programma di investimenti ricada   all'interno   di  agglomerati  industriali  ovvero  di  aree attrezzate,  individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di  cui  all'art.  36,  comma  4  della  legge n. 317/91 e successive modifiche  e  integrazioni,  o  da  Piani per Insediamenti Produttivi predisposti  da  amministrazioni comunali, la piena disponibilita' si intende  comprovata  attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto  specificatamente  individuato nel quale siano indicati i tempi massimi  entro  i  quali  dovra'  essere  definita  la  procedura  di esproprio  dell'area  e,  comunque,  tenendo  conto anche del livello attuale  e  futuro  di  infrastrutturazione  dell'area, potra' essere consentito  concretamente  l'insediamento  nel  lotto e, soprattutto, l'avvio   a   realizzazione   del  programma  da  parte  dell'impresa assegnataria;  tali  tempi  massimi,  ai fini dell'accoglimento della domanda  di  agevolazione,  dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento   ad   un   "lotto   specificatamente  individuato"  deve intendersi  soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto   stesso,   corredata   da   una  planimetria  della  zona  con l'individuazione  di  massima  del  lotto  medesimo  che ne mostri la conformazione.
 
 Alla  data  di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti   devono   essere   gia'   rispondenti,   in   relazione all'attivita'  da  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi, urbanistici  e  di  destinazione  d'uso,  come  risultante  da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.
 1.2  Per  le  imprese  operanti  nel settore delle costruzioni che intendano  utilizzare  i  beni  agevolati  nell'ambito  dei  cantieri ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica  regione  (si veda il successivo  punto  1.5), la disponibilita' di cui al precedente punto 1.1  da  parte  dell'impresa  e'  riferita  alla  sola  stabile  sede operativa,  sede  che  non  deve  necessariamente ricadere in un'area ammissibile  -  e  in  tal  caso  non  potranno  essere  ammesse alle agevolazioni  spese  relative  a  beni  e/o  interventi  nella stessa utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro, risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si precisa, inoltre che:
 
 -  la sussistenza della sede operativa nella regione e' richiesta per  le  sole  imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del  programma  nei  cantieri  ubicati  nelle  aree ammissibili della regione  stessa.  Tale  condizione  e'  mirata  a  comprovare  che la presenza  dell'impresa  nel  territorio della regione ha carattere di stabilita'  e  continuita'  e non di episodicita'. A tale riguardo si precisa   che   la   sede   operativa   puo'   coincidere,  a  titolo esemplificativo,  con  la  sede  legale dell'impresa, con un immobile adibito  al  ricovero  degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione  che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al  Registro  delle  imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilita' entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;
 
 -  qualora  il  programma di investimenti comprenda interventi da agevolare  su  immobili  (terreni  e/o fabbricati) che l'impresa gia' possiede  o  che  intende  acquistare o realizzare, la disponibilita' dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volonta' di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una  determinata  regione,  puo'  non essere necessariamente riferita alla  suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle  imprese all'atto della domanda, bensi', in analogia a tutte le altre  imprese  dei  settori  diversi  da quello delle costruzioni, a quella  dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso,  come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovra' essere   comprovata,   attraverso  idonea  documentazione  o  perizia giurata,   anche   la  rispondenza,  in  relazione  all'attivita'  da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
 
 -   le   imprese  in  questione,  qualora  siano  dispensate  dal comprovare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del precedente  punto  1.1,  sono  comunque tenute a dimostrare, entro la data  di  chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande di agevolazione,  la  disponibilita'  nella  regione  dell'immobile  ove ubicare  la  sede  operativa ovvero ove realizzare gli interventi del programma;  la  sussistenza  della  sede  operativa stessa dovra' poi essere   comprovata,  attraverso  il  certificato  di  iscrizione  al Registro   delle   imprese,   all'atto   della   trasmissione   della documentazione  relativa  all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3).
 1.3  Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola media o  grande  dimensione  secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella  G.U.R.I.  n.  238  del  12 ottobre 2005, con il quale e' stata adeguata  la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini  della  concessione  di  aiuti  alle attivita' produttive, ed in particolare  di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
 1.4  I programmi di investimento possono riguardare uno o piu' dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D  - "Attivita' manifatturiere" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 (fatti salvi i divieti e le limitazioni, di cui al successivo punto 1.7, derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione  Europea), il settore della produzione e distribuzione di energia  elettrica  e  di calore di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT 2002, secondo le condizioni  indicate  nell'allegato  n.  1  al  decreto attuativo, il settore  delle  costruzioni  di  cui  alla  sezione  F della predetta classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT 2002, nonche' le attivita'  di  servizi  di  cui al predetto allegato, limitatamente a quelle che possono essere svolte dalle imprese artigiane.
 1.5  Con  riferimento  ai programmi di investimento promossi dalle imprese  operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della  classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT  2002, in relazione alla particolarita' del settore ed alle modalita' operative di utilizzo dei beni strumentali, si applicano le condizioni previste nell'allegato  n.  1  al decreto attuativo. In particolare, qualora i beni  agevolabili  non  vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica  unita'  produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  attuativo bensi' nell'ambito  dei cantieri dell'impresa ubicati nelle aree agevolabili di  un'unica  regione  che,  ai  fini della presente normativa, viene intesa  come  "unita'  produttiva",  la  dichiarazione  d'impegno del legale  rappresentante  dell'impresa  che richiede le agevolazioni di cui  al  medesimo allegato n. 1 al decreto attuativo, e' resa secondo lo  schema  di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare, facente parte  della  documentazione a corredo della domanda di agevolazione. In  tal  caso,  si  ricorda  che  il  programma da agevolare viene di conseguenza  inserito  nella graduatoria relativa a detta regione. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dell'aliquota minima prevista, per  le  aree  ammissibili della regione medesima, aliquota che viene applicata   a   tutti   i   beni   del  programma,  indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi.
 
 Ai  fini  della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto  6.4,  ai  programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri  ubicati  nelle  aree  ammissibili  di  un'unica regione, si applica  il  minore  dei  punteggi  assegnati  per  il  settore delle costruzioni,  in  relazione  alle  varie  aree del territorio ed alla tipologia  del  programma  da  agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.
 1.6  La  legge  n.  488/92  costituisce  la normativa nazionale da utilizzare  per  il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea  previste  nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo   Programma   Operativo  Nazionale  "Sviluppo  Imprenditoria Locale"  per  le  aree  Obiettivo  1,  e  negli  eventuali interventi nell'ambito  dei  programmi  regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
 
 Limitatamente  ai  programmi  di  investimento  che possono essere ammessi  al  cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto dei predetti programmi operativi nazionali e regionali, nonche' delle scadenze  fissate  dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione  a  saldo  dell'agevolazione,  potranno  essere previste particolari  disposizioni in deroga a quelle contenute nella presente circolare, che comunque saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.
 1.7  Per  quanto  riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che   taluni   di   essi,  con  particolare  riferimento  ai  settori siderurgico,   delle   fibre   sintetiche,   automobilistico,   della cantieristica  navale  ed  al settore alimentare, delle bevande e del tabacco,  sono  soggetti  a  divieti  e/o limitazioni derivanti dalle vigenti  normative  dell'Unione  Europea come peraltro specificato al punto  1.9  della  circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. Qualora uno stesso  programma riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi  agevolativi  (ammissibili  al cofinanziamento, ammissibili ai soli  fondi  nazionali,  non  ammissibili), si distinguono i seguenti casi,   indipendentemente   da   altre   eventuali  attivita'  svolte dall'impresa nella stessa unita' produttiva:
 
 -  se  il  programma  concerne  una  sola  attivita',  pur se non prioritaria    nell'economia    dell'impresa,    o   piu'   attivita' assoggettabili   al   medesimo   regime,   si   applica   il   regime corrispondente;
 
 -  se  il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili al  cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso  puo'  essere  positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;
 
 -   se  il  programma  concerne  piu'  attivita',  in  parte  non ammissibili,   il   programma   stesso   non   e'   ammissibile  alle agevolazioni,  a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attivita' non ammissibile;
 
 In  ogni caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente individuabili   tutti  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione dell'attivita' ammissibile.
 2 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
 
 2.1  Le  agevolazioni  sono  concesse nella forma di contributo in conto  capitale  e  di  finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni  stabilite  dall'articolo  2  del decreto attuativo. A tal fine si precisa che:
 
 1)   il   finanziamento   bancario  ordinario  e'  condizione  di ammissibilita'  alle  agevolazioni  ed  e'  concesso dalle banche (di seguito  denominate  "soggetti  finanziatori")  che sottoscrivono uno specifico  accordo  con  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ed  il correlato   mandato   interbancario  sulla  base  delle  disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76  del  15  luglio  2005;  entro  la data di chiusura dei termini di presentazione  delle  domande  di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette  la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario   (nel  seguito  "delibera  del  finanziamento  ordinario"), redatta  secondo  lo  schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera  potra' riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;
 
 2)  il  finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
 
 3)  le  imprese, tenuto conto della possibilita' di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto   6.2),  potranno  individuare  differenti  combinazioni  delle predette agevolazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che
 
 a)  l'ammontare  del  contributo  in  conto capitale non puo' in nessun  caso  risultare  superiore  alla  somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario);
 
 b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari  al  15%  degli  investimenti  ammissibili alla cui copertura e' destinato;
 
 c)  la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato  e  del  finanziamento  ordinario non puo' essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili;
 
 d)  l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore  al  25%  degli  investimenti  ammissibili.  A  tal fine si precisa  che  rientrano  in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria,  ivi  compreso  il  predetto finanziamento ordinario c/o l'eventuale  operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico.
 
 Le  agevolazioni  sono  concesse  entro  i limiti delle intensita' massime  di  aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla  dimensione  di  impresa e alle aree territoriali di intervento, tenuto   conto  della  misura  richiesta.  A  tal  fine,  qualora  le agevolazioni   richieste   risultassero   superiori   alle   predette intensita'   massime,   si  provvedera'  alle  necessarie  rettifiche attraverso  una  riduzione  dell'ammontare  delle  stesse  secondo  i criteri indicati nell'allegato n. 3.
 
 2.2   Ai  fini  del  trattamento  fiscale,  tenuto  conto  che  il contributo  in  conto  capitale  e'  concesso  in  relazione  a  beni ammortizzabili,  si  precisa  che lo stesso e' da considerare a tutti gli  effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi - e successive modifiche e integrazioni.
 
 2.3 Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o   in   parte,   beni   acquisiti   tramite  locazione  finanziaria, l'operazione di leasing, deliberata da societa' che sottoscrivono uno specifico  accordo  con  Cassa depositi e prestiti S.p.A., sulla base delle  disposizioni  contenute  nella  convenzione stipulata ai sensi della  delibera  CIPE  n.  76  del  15  luglio  2005,  sostituisce il finanziamento   bancario   ordinario,   con   riferimento   ai   soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parita' di importo con il  finanziamento  agevolato  richiesto,  la  cui  misura  minima  e' comunque  pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo  in conto capitale non puo' risultare maggiore della somma del  finanziamento  agevolato  e  della equivalente quota di leasing; inoltre,  la somma di questi tre importi non puo' essere superiore al totale  degli  investimenti  in leasing ammissibili. Entro la data di chiusura  dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della  societa'  di  leasing (nel seguito "delibera della societa' di leasing")   redatta   secondo   lo   schema  allegato  alla  predetta convenzione.  Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti da realizzare mediante acquisto diretto, sara' comunque necessario un finanziamento  bancario  di  importo  pari a quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti.
 
 Il finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua del  contratto  di  leasing  alla  data  di stipula del finanziamento medesimo;  tale  durata  in  ogni caso non puo' essere inferiore a 18 mesi,   pena  l'inammissibilita'  degli  investimenti  realizzati  in leasing,  ferma  restando  la  durata  massima  di  15 anni stabilita all'articolo 2, comma 2 del decreto attuativo.
 
 L'importo del finanziamento agevolato non puo' essere superiore al 50%  del  valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo.
 
 Il  piano  di  rimborso  dei  canoni del contratto di leasing deve assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato, che  il  rapporto  tra l'importo del debito residuo in linea capitale del  finanziamento  agevolato  medesimo  e  quello  del  contratto di leasing,  non  superi  il valore del rapporto originario alla data di scadenza   della   prima   rata  di  ammortamento  del  contratto  di finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il debito   in   linea  capitale  del  contratto  di  leasing  al  netto dell'eventuale  maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale degli eventuali canoni gia' corrisposti dall'impresa.
 
 L'importo  e/o  la durata del finanziamento agevolato stabiliti in sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data di  stipula  del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale.
 
 Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia gia' in decorrenza, ai  fini  della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata del   finanziamento   agevolato   concedibile   sono   stabiliti  con riferimento  al  debito residuo e alla durata residua dell'operazione di  leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo, ricalcolando,  se  del caso, anche il contributo in conto capitale; a tal  fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza dell'ottavo  mese successivo al termine ultimo di presentazione delle domande (vedasi punto 5.1).
 
 2.4  L'ammontare  delle  agevolazioni calcolato in via provvisoria viene  rideterminato  a  conclusione  del  programma di investimenti, sulla  base  delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica  relativa  al  rispetto  delle  intensita'  massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni cosi'  definitivamente  determinato  non  puo'  in  alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
 3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI
 
 3.1  Ciascuna  domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma  di  investimenti  che non puo' riguardare piu' di una sola unita'  produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,  cioe',  a  conseguire  gli obiettivi produttivi ed economici prefissati  dall'impresa  ed  indicati nella domanda di agevolazione. Uno  stesso  programma  non  puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione.    Allo   scopo   di   evidenziare   compiutamente   le caratteristiche   del  programma  e  di  consentirne  la  valutazione l'impresa  deve  predisporre  un  piano  descrittivo,  concernente il programma  e l'unita' produttiva nell'ambito della quale il programma stesso  viene  realizzato, compilando l'apposita sezione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3.
 
 I  programmi  di  investimento  non  possono  essere  ammessi alle agevolazioni  se  avviati  prima  della  presentazione  del modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3.
 
 Sono  ammissibili i programmi di investimento che comportano spese complessivamente  agevolabili  non  inferiori a 100.000,00 euro e non superiori  a  1.500.000,00  euro  e  che  rientrano  nelle  tipologie definite  all'articolo  3  del  decreto  attuativo.  Per una corretta applicazione di dette definizioni si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:
 
 a)   per   quanto   concerne  l'ampliamento,  per  "capacita'  di produzione"  si  intende  il valore teorico massimo della produzione, espresso  in  opportuna  unita'  di  misura (laddove non e' possibile altra  soluzione,  espressa  in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unita'  di  tempo  (preferibilmente  il  turno  di  otto  ore  o, per lavorazioni  a  ciclo  continuo,  le  24 ore) e per ciascun prodotto, nelle  migliori  condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
 
 b) per quanto concerne l'ammodernamento,
 
 -  per  "produttivita'"  si intende il rapporto tra il fatturato netto  ed  il  numero  di  occupati, cosi' come indicati nella Scheda Tecnica;
 
 -  per  "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro;
 
 c)  per quanto concerne la riconversione: e' da intendere tale il programma  attraverso  il quale, con riferimento alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi" differenti;
 
 d)   con   riferimento   alla   riattivazione,   questa  consiste nell'utilizzo  di  una  unita'  produttiva esistente, della quale sia accertato  un  permanente stato di inattivita', per lo svolgimento di un'attivita'  ammissibile  uguale  o  funzionalmente analoga a quella svolta  precedentemente.  A  tal  fine  si  intende convenzionalmente "permanente",  lo stato di inattivita' che si e' protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai  fini  della concedibilita' delle agevolazioni e' necessario che i soggetti  che  determinano  le  scelte  e  gli indirizzi dell'impresa richiedente   siano   diversi  da  quelli  titolari  della  struttura inattiva.  Per  tali  iniziative  possono  essere ammesse le spese di manutenzione  in  senso  lato  purche' capitalizzate e funzionalmente indispensabili   al   ripristino   dell'attivita'.   Per  completezza espositiva   si  precisa  che,  nel  caso  di  stato  di  inattivita' "permanente",   qualora   la   nuova   attivita'  non  sia  uguale  o funzionalmente  analoga  alla  precedente, tanto da non consentire il prevalente   riutilizzo   funzionale  della  struttura  preesistente, l'iniziativa e' da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattivita' non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a  seconda  delle  caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attivita' uguale o funzionalmente analoga alla  precedente,  di riconversione, nel caso di attivita' diversa da quella precedente;
 
 e)  per  quanto  concerne  il  trasferimento, si precisa che tale tipologia   sussiste   esclusivamente   allorche'   il  programma  di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate  dall'amministrazione  pubblica  centrale  o  locale anche in riferimento  a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri  casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva  derivi  da  un'esigenza  dell'impresa, il programma e' da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in  una  delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche  peculiari  ed  e'  con  riferimento  a  quest'ultima tipologia  che  viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale  di  cui al successivo punto 6.4. E' questo, ad esempio, il caso  legato  all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura  produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento  della  capacita'  di  produzione, il programma sarebbe da classificare  come "trasferimento ed ampliamento". In tutti i casi di cambiamento  della  localizzazione,  e,  quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese  ritenute  ammissibili dal soggetto gestore di cui al punto 4.1 deve  essere  portato  in  detrazione  il  valore  dei  cespiti  gia' utilizzati  e non piu' reimpiegati nell'attivita' produttiva compresi tra  quelli  di  cui  all'art.  4,  comma  1, lettere b), c) e d) del decreto  attuativo.  Il  suddetto  valore da portare in detrazione e' quello  che  risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa   deve   individuare   in   relazione  alle  competenze  ed abilitazioni  professionali  necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti  di  cui  si  tratta  all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita'  produttiva,  qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data  di  redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
 
 3.2  Ai  sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto attuativo,  con  riferimento  alle  tipologie  di spesa ammissibili e tenuto   conto  delle  esclusioni  e  limitazioni  ivi  previste,  si forniscono le seguenti precisazioni.
 
 Le spese ammissibili riguardano in generale:
 
 a)  progettazioni  ingegneristiche  riguardanti  le strutture dei fabbricati  e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita'    e    ambientali    secondo    standard    e   metodologie internazionalmente   riconosciuti,   spese   per   l'istruttoria  del finanziamento  bancario  e per la valutazione delle garanzie da parte del  soggetto  finanziatore,  spese  per  la stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.6;
 
 b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
 
 c) opere murarie e assimilate;
 
 d) infrastrutture specifiche aziendali;
 
 e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi    compresi   quelli   necessari   all'attivita'   amministrativa dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo di produzione    purche'   dimensionati   alla   effettiva   produzione, identificabili  singolarmente  ed  a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
 
 f)  programmi  informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 
 g)  brevetti  concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
 
 Con  riferimento  alle  predette  spese  si  applicano  i seguenti limiti, divieti e condizioni:
 
 1)  l'ammontare  relativo  all'insieme  delle  spese  di cui alla lettera  a)  e'  agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
 
 2)  le  spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono  anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
 3)  le  spese  relative  all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b),
 
 sono  ammesse  nel  limite  del  10% dell'investimento complessivo ammissibile;
 
 4)  in  relazione  alle  spese  di  cui  alle lettere c) e d), si precisa che l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un piu'  vasto  programma  di  investimenti  inquadrabile  in  una delle tipologie  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, lettera a) del decreto attuativo,  puo'  essere  ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente  conduceva precedentemente la propria attivita' in locali in  fitto;  in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia   finalizzato  alla  riorganizzazione  aziendale  e  la  relativa iniziativa  viene,  pertanto,  classificata  di  "ammodernamento". Si precisa  inoltre  che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti  ad  uffici,  sostenute  dalle  imprese fornitrici di servizi possono   essere  ammesse  alle  agevolazioni  nella  misura  in  cui pertinenti  e  congrue  secondo  i  parametri  validi  per le imprese industriali;  a  tale  riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta  pertinente,  in  via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto.  Infine,  si  precisa  che  le  spese relative agli immobili possono riguardare altresi' la casa del custode nel limite di mq 100;
 
 5)  con  riferimento  alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa  all'acquisto  di  un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile  purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del  Modulo  di  domanda,  dieci  anni  dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in  cui  l'Amministrazione  concedente  abbia  revocato  e recuperato totalmente  le  agevolazioni  medesime;  a  tal fine va acquisita una specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi  e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;
 
 6) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per  beni  nuovi  di  fabbrica  si  intendono quelli mai utilizzati e fatturati  direttamente  dal  costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);  qualora  vi  siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie,  fermo  restando  che  i beni non devono essere mai stati utilizzati,  dette  fatturazioni non devono presentare incrementi del costo  del  bene  rispetto  a  quello  fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 
 7)  le  spese  di  cui  alle lettere c) ed e) possono comprendere anche  quelle  relative  alla  realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido;
 
 8)  le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono  ammesse  alle  agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per   l'attivita'   svolta  nell'unita'  produttiva  interessata  dal programma  agevolato  e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
 
 9) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e,  limitatamente alle imprese che svolgono attivita' di costruzioni, quelle  di  cui  alle  lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche  se  sostenute  con  commesse  interne  di lavorazione, purche' capitalizzate;
 
 10)le  spese  di  cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti  parte  del  programma  di  investimenti da agevolare, la cui installazione  non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal  programma  medesimo  bensi'  presso  altre  unita', della stessa impresa  o  di  altre  dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purche':
 
 a.  siano  relative  ad  attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente  connesse  al  completamento  del  ciclo produttivo da agevolare;
 
 b.   dette   attrezzature  siano  accessorie  all'iniziativa  da agevolare,  nel  senso  che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta   nel  limite  del  20%  di  quella  relativa  al  capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
 
 c.  vengano  ubicate  presso  unita'  produttive localizzate, al momento  dell'acquisto  (data  del  documento  di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/92;
 
 d.  siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed  iscrizione  nel  libro  dei  beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo  presso  altre  unita'  produttive della stessa impresa, nel libro  dei  cespiti  ammortizzabili;  in ogni caso la loro ubicazione deve  risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627  del  6.10.78  e  del  D.M.  29.11.78  e  successive  modifiche e integrazioni;
 
 e.  vengano  forniti,  per  ciascun  bene, gli elementi utili di conoscenza  in  riferimento  ai  relativi  contratti  posti in essere (modalita', durata, ecc.);
 
 f. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
 
 g.  i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e  trasmettere  al  soggetto  gestore  di  cui  al  punto 4.1, appena possibile,  una  dichiarazione  di  impegno  in  tal senso del legale rappresentante   delle   imprese   cessionarie  sottoscritta  con  le modalita'  di  cui  all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 
 h.  il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi  alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto  dei  predetti  vincoli  e  condizioni  sottoscritta  con le modalita'  di  cui  all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
 
 11)  le  spese  relative  ai  programmi  informatici, di cui alla lettera  f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono  agevolabili  limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette  spese  sono incluse altresi' quelle relative ai servizi per la  realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche di  cui all'articolo 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5). Si precisa, altresi',  che  le spese relative al software di base, indispensabile al  funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
 
 12)  le  spese  relative  all'acquisto  di beni in valuta diversa dall'euro   possono   essere   ammesse   alle   agevolazioni  per  un controvalore  in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
 
 13)le   spese   relative   a  beni  acquistati  dall'impresa  con un'operazione  "Legge  Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";
 
 14)le  spese  relative  all'acquisto  del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g),  di  proprieta'  di  uno  o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni  o,  nel  caso  di  soci  persone  fisiche, dei relativi coniugi  ovvero  di  parenti  o affini dei soci stessi entro il terzo grado,  sono  ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa   medesima   degli  altri  soci;  la  rilevazione  della sussistenza  delle  predette condizioni, con riferimento sia a quella di   socio   che   a  quella  di  proprietario,  che  determinano  la parzializzazione   della   spesa,   va   effettuata   a  partire  dai ventiquattro  mesi  precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.  Le  predette  spese  relative  alla  compravendita  tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime  si  siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del   codice   civile  o  siano  state  entrambe  partecipate,  anche cumulativamente,  per  almeno  il  venticinque per cento, da medesimi altri  soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se  determinata  in  via  indiretta.  A  tal  fine  va  acquisita una specifica   dichiarazione   del  legale  rappresentante  dell'impresa richiedente  le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi  e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;
 
 15)  con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel  settore  della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore,  le  spese  relative  alle reti di distribuzione dell'energia elettrica,   del   vapore   e   dell'acqua  calda  sono  ammissibili, limitatamente   alla   parte  ricadente  all'interno  del  territorio comunale  nel  quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere  l'utente  della fornitura, a condizione che gli impianti stessi   siano   di   proprieta'  dell'impresa  produttrice  e  siano realizzati   su   terreni   di   cui  l'impresa  stessa  abbia  piena disponibilita' secondo quanto specificato al punto 1.1 della presente circolare.
 
 Non  sono  ammesse  le  spese  per  mezzi di trasporto targati (ad eccezione  dei  mezzi  all'interno  dei  quali si svolge una fase del ciclo  di  produzione),  le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula  del  contratto di finanziamento di cui al punto 6.6), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e  attrezzature  usati,  le  spese  di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;  non  sono  altresi'  ammissibili  le spese relative a imposte  e  tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni  ammissibili  in  quanto  costi  accessori dei beni stessi e, in quanto  tali,  capitalizzati.  Non  sono ammesse le spese relative ai beni  acquisiti  con  il  sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del  suolo  aziendale,  purche'  l'impresa  stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono  ammessi  alle  agevolazioni  programmi  o  spese realizzati con contratti  "chiavi  in  mano".  Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia  inferiore  a  500,00  euro.  I pagamenti dei titoli di spesa non possono  essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 
 3.3 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla  locazione  finanziaria  all'acquisto  diretto  o  viceversa e' consentita,  nel  rispetto  delle  condizioni e dei principi generali fissati  dalla  normativa, entro e non oltre la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6, pena la revoca delle agevolazioni  riferite  ai  predetti  beni.  Non e' consentito che la suddetta  modifica  intervenga  successivamente  all'acquisizione del bene  in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi,  le  ipotesi  di  acquisto  di  un  bene usato o di lease-back, entrambe  non  ammissibili.  E'  altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni  e  la pubblicazione delle graduatorie, non comporti  variazione  dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai  fini  del  calcolo degli indicatori, caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
 Qualora  l'impresa  abbia  apportato  tali  modifiche  deve  darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo  di  domanda - sia al soggetto gestore di cui al punto 4.1 che all'istituto  collaboratore di cui al punto 4.2 interessati affinche' se  ne possa tener conto in sede di disposizione di concessione delle agevolazioni   o  di  modifica  dello  stesso.  A  ciascun  programma corrisponde  sempre  e  comunque un'unica disposizione di concessione contenente  la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto  diretto  e di quelle per i beni in leasing e dell'ammontare delle relative agevolazioni.
 
 In  relazione  a tali modifiche, il soggetto gestore acquisisce, a seconda  dei  casi,  la  delibera  del  finanziamento  ordinario o la delibera della societa' di leasing.
 
 3.4  L'ultimazione  del  programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla  data  della  relativa  disposizione di concessione provvisoria delle  agevolazioni.  Tale  termine  e' prorogabile, di non oltre sei mesi,  per  eccezionali  cause  di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere  al soggetto gestore di cui al successivo punto 4.1 almeno quattro  mesi prima della scadenza dei 24 mesi; la proroga si intende concessa  qualora  trascorrano 30 giorni dalla ricezione da parte del Comitato  tecnico  regionale  di  cui  al  successivo punto 6.5 della relativa  motivata  proposta  da parte del suddetto soggetto gestore, senza avviso contrario.
 
 Ai  fini  di  cui  sopra,  la data di effettuazione della spesa e' quella   del   relativo   titolo   ancorche'   quietanzato  o  pagato successivamente.  La  data  di  ultimazione  del  programma e' quella relativa  all'ultimo  dei  titoli  di spesa ammissibili ovvero, per i beni  in  leasing,  e' quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei  beni;  per  i  programmi che comprendono sia beni in leasing che beni  acquistati  direttamente  dall'impresa,  la data di ultimazione coincide  con  l'ultima  delle  suddette date; nel caso in cui, per i beni  in  leasing,  la  data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla  data  di  consegna  dei  beni, per ultimazione del programma si intende  la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai  programmi  con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal  caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui  all'art.  10,  comma  1 del decreto attuativo, non e' sostituita dalla  copia  del  verbale  di  consegna dei beni bensi' dalla stessa dichiarazione   resa,   con   le  previste  modalita',  dall'istituto collaboratore (si veda anche il punto 6.5, lettera g).
 
 3.5   Per   consentire,  in  sede  di  accertamento  sull'avvenuta realizzazione  del  programma  di  investimenti  o  di  controlli  ed ispezioni,   un'agevole   ed   univoca   individuazione   fisica  dei macchinari,  impianti  di  produzione  ed  attrezzature  maggiormente rilevanti  oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo   unitario  sia  almeno  pari  a  €.10.000,00,  l'impresa  deve attestare  la  corrispondenza  delle  fatture e degli altri titoli di spesa,  ovvero,  per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi  verbali  di  consegna,  con  il  macchinario,  l'impianto o l'attrezzatura   stessi,  compresi  quelli  realizzati  con  commesse interne   di   lavorazione.  A  tal  fine  il  legale  rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445  del  28  dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 5 ed il prospetto di cui all'allegato n. 6. La dichiarazione puo' essere resa anche  da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche  la  relativa  procura  o  copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed  indelebile  il  numero  con  il  quale  il bene medesimo e' stato trascritto  nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella  quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche  al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia   riferimento   a   quest'ultimo,  ciascun  bene  deve  essere identificato  attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito  lo  stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga  predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a  ciascun  acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando,  in  quest'ultimo  caso,  nell'apposita  colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, lettera  b)  del  decreto attuativo, gli elementi comprovanti la data della   dismissione   medesima  (fattura  di  vendita,  documento  di trasporto,  fattura  o  documento  interno  relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere  numerate  progressivamente,  timbrate  e  firmate  dal legale rappresentante   o  suo  procuratore  speciale.  La  dichiarazione  e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del  personale  incaricato  degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni,  nonche'  allegati  alla documentazione di spesa di cui al successivo  punto  7.4,  presentata  ai  fini di ciascuna erogazione. All'atto  della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra'  essere  integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in  esso  indicato. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel  caso  di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
 
 L'impresa  deve  inoltre  acquisire e conservare la documentazione utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti  e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al  successivo  punto  7.3  (ad  esempio,  certificati di origine dei macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione, documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla  Direttiva  98/37/CE  del  22  giugno  1998,  dichiarazione  del fornitore,   ecc.).   Tale   documentazione   deve   essere   esibita dall'impresa    su   richiesta   del   personale   incaricato   degli accertamenti,  dei  controlli  o delle ispezioni, nonche' allegata in copia  alla  documentazione  di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata  ai  fini  di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
 4 - SOGGETTO GESTORE E ISTITUTI COLLABORATORI
 
 4.1  Per gli adempimenti riguardanti la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  il Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del  decreto attuativo, si avvale di Artigiancassa S.p.A., denominata "soggetto  gestore".  I  rapporti  tra  il  Ministero  ed il soggetto gestore,  anche in ordine ai suddetti adempimenti, sono regolamentati da  apposita convenzione. Il soggetto gestore puo' stipulare, secondo quanto  previsto  dal comma 3 del citato articolo 15, sub-convenzioni con   societa'   e   banche  abilitate  alla  locazione  finanziaria, denominate  "istituti  collaboratori",  ferma  restando  in  capo  al soggetto gestore la titolarita' dell'attivita' istruttoria.
 
 4.2  Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della locazione   finanziaria,   deve  rivolgersi  ad  uno  degli  istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2).   All'istituto   collaboratore,  per  tali  programmi,  vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:
 
 -  ricevere  la  domanda  di  agevolazione  (art.  7, comma 1 del decreto attuativo);
 
 -  trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione  al  soggetto  gestore  (art.  7,  comma 1 del decreto attuativo);
 
 -  stipulare  con  il  soggetto  gestore,  nella  sua qualita' di soggetto  agente  di  cui  al punto 6.6 il contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto;
 
 -   sottoscrivere   le   dichiarazioni   concernenti   lo   stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere  murarie  ai  fini  delle  erogazioni (punto 7.3 della presente circolare);
 
 -  predisporre  la  documentazione  di  spesa  e  trasmetterla al soggetto gestore (art. 15, comma 16 del decreto attuativo);
 
 -  controfirmare  e  trasmettere  al soggetto gestore l'eventuale richiesta  dell'impresa  di  proroga  per  l'ultimazione  dei lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo.
 
 In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1 del  decreto  attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere al soggetto gestore il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale  entro  e  non  oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.
 
 L'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati  alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste  carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto, non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso, fatto salvo quello   esigibile   per   gli   adempimenti  derivanti  dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA
 
 5.1  I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
 
 Ai  fini  della  presentazione  delle  domande valgono i divieti e limitazioni stabiliti dall'articolo 7, comma 2 del decreto attuativo. A  tal riguardo si ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e condizioni comporta l'inammissibilita' della domanda.
 
 5.2   La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere  necessariamente presentata:
 
 -  al  soggetto  gestore,  qualora  il  programma  d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
 
 -  ad  uno  degli  istituti  collaboratori  convenzionati  con il soggetto   gestore,   per   il   successivo   tempestivo   inoltro  a quest'ultimo, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche  solo  in  parte,  l'acquisizione  di  beni  tramite  locazione finanziaria.
 
 L'elenco  aggiornato  degli sportelli ove presentare le domande e' riportato     sul     sito    internet    del    soggetto    gestore: www.artigiancassa.it.
 
 5.3  La  domanda  di  agevolazione deve essere presentata, entro i termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1,  utilizzando  il Modulo appositamente   predisposto,   il  cui  facsimile,  con  le  relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'allegato n. 7. Tale Modulo  riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal   programma,   ammontare  che,  in  linea  con  gli  orientamenti comunitari,  non  puo'  subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande; il medesimo ammontare,  peraltro,  in  considerazione della particolare procedura concorsuale,  non  puo'  subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto  rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e  quella  di  pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato,  pena  l'invalidita'  della  domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 8 necessaria per l'espletamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche  separatamente  dal  Modulo  e, comunque, entro la chiusura dei termini  per  la  presentazione delle domande di agevolazioni; in tal caso,  ciascun  documento  deve  recare,  qualora gia' comunicato dal soggetto  gestore,  il  numero  di  progetto  del  Modulo al quale si riferisce,  (per  le  modalita'  di  assegnazione  e comunicazione ai soggetti  interessati  del  numero  di progetto si veda il successivo punto  5.4).  Elementi  basilari  della  detta documentazione sono la Scheda  Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,   e'   riportato  nell'allegato  n.  9),  contenente  i principali  dati  e  le  informazioni  sull'impresa  proponente e sul programma di investimenti e la delibera del finanziamento bancario di cui  al  punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare  tramite locazione finanziaria, delibera della societa' di leasing di cui al punto 2.3. Nel caso di "programmi misti", che cioe' prevedono  parte  degli  investimenti  in acquisto diretto e parte in locazione finanziaria, deve essere presentata un'unica domanda.
 
 Le  pagine  stampate del Modulo devono essere poste nella corretta sequenza  e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine. L'ultima pagina del Modulo deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un  suo procuratore speciale, con le modalita' di cui all'art. 38 del D.P.R.  28.12.2000,  n.  445;  nel  caso  in  cui  a  firmare  sia un procuratore  speciale,  alla domanda deve essere allegata la relativa procura  o  copia  autentica  della  stessa.  Qualora,  per qualsiasi motivo,  il  Modulo  di  domanda venisse presentato in difformita' da quanto  sopra  specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
 
 La  Scheda Tecnica, comprensiva del piano descrittivo, deve essere predisposta,  pena  l'invalidita'  della  domanda,  tramite  personal computer,    utilizzando   esclusivamente   lo   specifico   software predisposto   dal   soggetto   gestore,   disponibile   sul  sito  di quest'ultimo  (si veda il precedente punto 5.2), stampando i relativi file  su  normali  fogli bianchi formato A4; le pagine cosi' stampate devono  essere  poste  nella  corretta  sequenza  e rese solidali con l'apposizione del timbro dell'impresa a cavallo di ciascuna coppia di pagine;  sull'ultima  pagina della Scheda Tecnica deve essere apposta la   firma  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  di  un  suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi'  compresa  una  doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico   contenente  il  suddetto  file,  generati  attraverso  il software medesimo.
 L'impresa  richiedente  e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti  i  dati  esposti  nella  Scheda  Tecnica  che  dovessero intervenire  successivamente  alla  sua  presentazione.  Qualora tali variazioni  riguardino  dati  rilevanti  ai  fini  del  calcolo degli indicatori   ed   intervengano   tra   la  chiusura  dei  termini  di presentazione  delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta.
 
 5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato  n.  8  devono  essere presentati a mezzo raccomandata o posta  celere  con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si  considera  quella  del  timbro  postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non e' considerata valida.
 Ricevuto   il   Modulo   di  domanda,  con  o  senza  la  prevista documentazione,  il soggetto gestore assegna alla relativa domanda un numero  di  progetto, apponendolo a stampa sul Modulo stesso, dandone comunicazione  scritta  a  tutti  i  soggetti  interessati  entro  il quindicesimo   giorno   successivo  al  ricevimento,  anche  ai  fini dell'adempimento di cui al precedente punto 5.3.
 
 5.5  Entro  la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande  di  agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del  Modulo  e  della  relativa  Scheda  Tecnica  alla regione o alla provincia  autonoma  (nel  caso  di  Trento  o  Bolzano)  nella quale insiste,  interamente  o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.4), l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti.
 
 5.6  Le domande istruite positivamente dal soggetto gestore ma non agevolate   a   causa   delle  disponibilita'  finanziarie  inferiori all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente richieste, possono essere  inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando   utile   successivo,   mantenendo   valida  la  decorrenza  di ammissibilita'  delle  spese  e nel rispetto delle condizioni vigenti per  il  bando  medesimo,  purche'  le  imprese  interessate ne diano esplicita  conferma,  secondo  lo  schema  di cui all'allegato n. 10. Detta  conferma,  unitamente  alla  nuova  delibera del finanziamento bancario  di  cui  al  punto  2.1  e/o, per i programmi che prevedono investimenti  da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova delibera  della  societa' di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla copia  autentica  del  contratto di leasing per gli investimenti gia' realizzati),  deve  essere  presentata  al  soggetto  gestore entro i termini  di  presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile  successivo.  Qualora  l'impresa  intenda  mantenere  valide le predette  condizioni  di  ammissibilita'  delle spese e, al contempo, riformulare  la  domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere  presentata,  unitamente  alla nuova delibera di finanziamento bancario  (e/o  nuova  delibera  della  societa' di leasing e/o copia autentica  del  contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo restando   che  l'importo  delle  spese  per  il  quale  si  richiede l'agevolazione non puo' essere aumentato.
 Nel   caso   di   investimenti  da  realizzare  tramite  locazione finanziaria,  si  ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3, la  durata  residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento  agevolato  non  puo'  essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilita' dei predetti investimenti.
 Ai fini della riformulazione:
 -  le  modifiche  possono  riguardare  esclusivamente:  la misura dell'agevolazione  richiesta  e le spese a fronte delle quali vengono richieste  le  agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle stesse puo' variare solo in diminuzione; e', inoltre, possibile modificare,  nei  limiti di cui al precedente punto 3.3, le modalita' di  acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
 -   le   suddette   modifiche   devono  essere  obbligatoriamente rappresentate  attraverso  una  nuova  Scheda  Tecnica,  accompagnata dall'altra  documentazione  di  cui  all'allegato  n. 8 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un  nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e  la  nuova  documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
 -  la  dimensione  dell'impresa  richiedente,  da  indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;
 -  la  domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del  frontespizio  della  Scheda  Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda  riformulata  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  3  del decreto attuativo;
 -  la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata, nel  caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni   stessi;   quest'ultimo  puo'  anche  essere  diverso  rispetto all'eventuale  originario,  purche' sia convenzionato con il soggetto gestore;
 -  qualora  non  vengano  seguite  le  precedenti  indicazioni  e modalita', il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.
 
 Le domande agevolate in misura parziale a causa dell'insufficienza delle  risorse  finanziarie, possono utilizzare le predette modalita' con   l'ulteriore   condizione   che   all'atto  della  richiesta  di inserimento,  ovvero  della domanda riformulata, sia espressa formale rinuncia   all'agevolazione   concessa   secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 11.
 
 5.7  Il  soggetto  gestore, al ricevimento del Modulo di domanda e della  relativa documentazione da parte dell'impresa o, per i casi in cui  e'  previsto,  da parte dell'istituto collaboratore, e' tenuto a verificarne  la  completezza  e  la  regolarita', con riferimento, in particolare,  ai  dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del  calcolo degli indicatori; il soggetto gestore, inoltre, verifica che  il  Modulo  sia  quello adottato con la presente circolare e sia compilato  in  ogni  sua parte, che la Scheda Tecnica comprensiva del piano  descrittivo  sia  redatta tramite l'apposito software, che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. e che sia presente la delibera  di finanziamento bancario e/o la delibera della societa' di leasing.  La  domanda  che  alla  data  di  chiusura  dei  termini di presentazione  delle  domande  di  agevolazioni  risulti  carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n.  8, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.2 in merito alla   mancata   indicazione   della   percentuale  dell'agevolazione richiesta,  nonche' quella trasmessa oltre i predetti termini, non e' considerata  valida  e  deve  essere respinta, con una specifica nota contenente,  nel  rispetto  dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti  motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la  documentazione  a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente  e,  secondo  il  caso, anche al soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
 Con   riferimento   ai   dati   ed  alla  documentazione  prodotti dall'impresa,  il  soggetto gestore puo' richiedere esclusivamente la rettifica   dei   soli   errori   e  irregolarita'  formali,  nonche' precisazioni  e  chiarimenti  ritenuti necessari per il completamento dell'attivita'  istruttoria, con una specifica formale nota trasmessa con  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del soggetto gestore con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento entro  e  non  oltre  quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta   e  il  soggetto  gestore  ne  da'  tempestiva  e  motivata comunicazione   all'impresa   interessata   con  nota  trasmessa  per conoscenza  anche alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento  o  Bolzano)  competente  e,  secondo  il  caso,  al  soggetto finanziatore e/o all'istituto collaboratore.
 
 5.8  Accertata  la  regolarita'  e  la  completezza  del Modulo di domanda  e della documentazione prevista, il soggetto gestore procede alla  istruttoria  e  redige  una  relazione  secondo  le indicazioni contenute nella convenzione con il Ministero.
 L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 -  la  sussistenza  di  tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 -  la  conformita' della delibera di finanziamento ordinario e/o, per  i  programmi  che  prevedono  investimenti da realizzare tramite locazione  finanziaria, della delibera della societa' di leasing alle condizioni  e  allo schema di cui alla convenzione stipulata ai sensi della  delibera  del  CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; la delibera deve contenere  specifico riferimento al programma di investimenti oggetto della     domanda     di     agevolazione    e    alla    valutazione economico-finanziaria    dell'iniziativa    svolta    dal    soggetto finanziatore  e/o  dalla  societa'  di  leasing.  Il soggetto gestore accerta  inoltre  che  la  delibera abbia un importo ed una validita' temporale compatibili con l'iniziativa e con i tempi necessari per la stipula  del  contratto  di  finanziamento di cui al successivo punto 6.6;  in  mancanza  di  detta  compatibilita',  il  soggetto  gestore richiedera'  all'impresa una nuova delibera o conferma della delibera originaria  che,  in  deroga a quanto previsto al punto 5.7 in merito alle  richieste  di integrazioni, dovra' pervenire, pena la decadenza della  domanda,  entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per  l'ultimazione  dell'attivita'  istruttoria.  Il soggetto gestore acquisisce,  inoltre,  la  conferma  dell'accordo  e  la conferma del mandato  interbancario  sottoscritte  dal  soggetto  finanziatore e/o dalla societa' di leasing ai sensi della citata convenzione;
 
 -  la validita' tecnica del programma, con particolare riferimento alla potenzialita' degli impianti ed alle produzioni conseguibili; il soggetto gestore valuta, inoltre, la validita' del programma sotto il profilo  delle  prestazioni  ambientali sulla base di quanto indicato nel piano descrittivo;
 -  la  coerenza  del  piano  finanziario  per  la copertura degli investimenti  e  delle  spese  relative  alla normale gestione con le spese   ritenute   ammissibili   e   le  corrispondenti  agevolazioni concedibili.  Il  soggetto  gestore verifica, altresi', che l'importo degli  altri  mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia   inferiore,   in   valore  nominale,  al  25%  dell'investimento ammissibile (si veda il punto 2.1);
 -  la  piena  disponibilita' dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito   del   quale   viene   realizzato   il  programma  e  la corrispondenza  dell'immobile  stesso,  in relazione all'attivita' da svolgere,  ai  vigenti  specifici  vincoli  edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilita' sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovra' riguardare  anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto 1.1;
 -  l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per  quanto  attiene  alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa;
 -  i  dati  che  determinano il valore degli indicatori di cui al successivo  punto  6.1,  ad  eccezione di quello relativo alla misura richiesta  delle  agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
 
 Il   soggetto   gestore  verifica  altresi',  con  riferimento  ai programmi  che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, che sussistano le condizioni stabilite al punto 2.3.
 Il  soggetto  gestore puo' rettificare, in esito agli accertamenti istruttori,  i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione   della  percentuale  richiesta  dell'agevolazione  massima consentita),  ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore  degli  indicatori  medesimi  che  non  siano  conseguenza  di riduzioni  dell'investimento  ammissibile  o  che  non  dipendano  da rettifiche  di  chiari  errori  o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi.
 Per  quanto  concerne  l'esame  di  pertinenza  e congruita' delle spese,  si  precisa  che  il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,  non  pertinenti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  al programma  da  agevolare  e  ad  escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.  Tali  spese,  a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,  sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di  terreno  di  superficie  eccedente  rispetto  ai reali fabbisogni produttivi  dell'impresa,  fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi  diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura  non  ne  consente  l'uso  per  il  periodo minimo prescritto, minuterie  ed  utensili  di  uso  manuale  comune,  ecc..  Per quanto concerne  l'esame  di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini  della  concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima  fase,  tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo  complessivo  del  programma, in relazione alle caratteristiche tecniche,  senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno  che  non  emergano  elementi  chiaramente  e  macroscopicamente incongrui   -   tenuto   conto  dell'esigenza  di  non  aggravare  il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi   cui   il  procedimento  stesso  e'  finalizzato.  L'esame  di congruita'  da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovra'  essere,  invece,  puntuale  e  dovra' essere teso a valutare, anche  attraverso  la  documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche  costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi   costi   esposti   rispetto   al   totale  complessivo dell'investimento prospettato.
 Gli  accertamenti  istruttori  sono espletati entro novanta giorni dalla  chiusura  dei  termini  per  la  presentazione delle domande e devono    concludersi   con   un   giudizio   positivo   o   negativo sull'agevolabilita'  del  programma.  Per  il  computo  del  suddetto termine, non si considera il mese di agosto.
 Il  soggetto  gestore invia alle imprese interessate, nel rispetto dei  principi  dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche  e  integrazioni,  una nota con la quale danno informazione dell'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo la predetta  nota  (redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12) e' trasmessa anche alle regioni e alle province autonome competenti e indica  l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute  ammissibili,  i  beni  e  le  relative  spese eventualmente ritenute  non  ammissibili  e  i  dati  proposti per il calcolo degli indicatori, cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la  medesima nota e' altresi' trasmessa al soggetto finanziatore. Per le  domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
 Il  Ministero  puo'  effettuare  verifiche  anche a campione sulle domande  di  agevolazione  e  sulle  relative risultanze istruttorie, volte  ad  assicurare il rispetto e la corretta interpretazione della normativa e la regolare formazione delle graduatorie.
 Entro  il termine di ultimazione degli accertamenti istruttori, il soggetto  gestore  trasmette  alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. i dati  relativi  alle  domande  definite  con esito positivo. La Cassa depositi  e prestiti S.p.A., entro dieci giorni dal ricevimento della predetta  comunicazione,  informa  il  soggetto gestore dell'avvenuta adozione delle delibere di finanziamento agevolato.
 6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
 
 6.1  La  concessione  delle  agevolazioni avviene sulla base della posizione  assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, una  per  regione,  seguendo  l'ordine  decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria.
 Entro trenta giorni dal termine finale dell'attivita' istruttoria, il  soggetto gestore forma le graduatorie dei programmi ammissibili e le trasmette al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 In  ciascuna  graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori siano positivi, indicando, sulla base delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili e quelli che non   potranno   ottenere   l'agevolazione  per  insufficienza  delle disponibilita' medesime.
 La  posizione  che  ciascun  programma assume nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
 1)  rapporto  tra  la  misura  massima  del  contributo  in conto capitale  concedibile  e la misura richiesta (la tabella delle misure agevolative concedibili e' riportata nell'allegato n. 1);
 2)  rapporto  tra  le  spese  ammissibili  relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale delle spese ammissibili;
 3)  punteggio  complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali.
 
 Il   valore  degli  indicatori  di  cui  ai  precedenti  punti  e' incrementato  dell'1% qualora l'impresa abbia gia' aderito, alla data di   presentazione   del  Modulo  di  domanda,  ad  uno  dei  sistemi internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.  A  tal fine, le imprese trasmettono, a corredo della domanda e nei  termini di presentazione della stessa di cui al punto 5.3, copia della predetta certificazione.
 Il  punteggio  che  il  programma  consegue  e  che  determina  la posizione   dello   stesso   in   graduatoria  e'  ottenuto  sommando algebricamente   i  valori  dei  suddetti  indicatori,  eventualmente maggiorati e normalizzati (vedi Appendice).
 Il  soggetto  gestore  sottopone a verifica a consuntivo il valore degli  indicatori  suscettibili  di  subire  variazioni  al  fine  di evidenziarne  gli  eventuali  scostamenti  in  diminuzione rispetto a quelli  posti  a  base  per  la formazione delle graduatorie. Ai fini della  verifica  concernente  l'indicatore  n. 2 di cui al successivo punto  6.3  l'investimento  complessivo da computare e' il minore tra quello ammesso in via definitiva e quello ammesso in via provvisoria.
 In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.
 
 6.2   Indicatore   n.   1:   ciascuna   impresa,   all'atto  della presentazione della domanda di agevolazione, puo' richiedere l'intera misura  agevolativa  massima  del contributo in conto capitale, o una parte della stessa, ovvero non richiedere tale forma di agevolazione. Detto  indicatore  non  puo' essere oggetto di rettifica da parte del soggetto  gestore e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini  per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente  con  il  piano  di copertura del fabbisogno finanziario del programma  e rispettare le condizioni di cui al precedente punto 2.1, cio'  in  relazione anche a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie.
 Ai fini di cui sopra:
 -    la    misura   dell'agevolazione   richiesta   deve   essere necessariamente espressa in rapporto alla misura percentuale massima, indicando  punti  percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di  difformita'  tra  le  due indicazioni si assume la percentuale in lettere;  nel  caso  in  cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
 -  in  caso  di  mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una  quota  dell'agevolazione  massima  concedibile  e,  pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100% di quella massima;
 -  qualora  la misura richiesta venga indicata pari a 0%, per cui l'impresa   rinuncia   completamente  all'agevolazione  in  forma  di contributo   in   conto   capitale,   ai   soli   fini   del  calcolo dell'indicatore  il  denominatore  del  suddetto rapporto e' assunto, convenzionalmente, pari a 0,01%;
 -   alla   riduzione   del  contributo  in  conto  capitale  puo' corrispondere,   su   richiesta   dell'impresa,   un  incremento  del finanziamento  agevolato  di  importo  al massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1;  in  particolare  si  ricorda  che  l'importo  del finanziamento agevolato, cosi' come risultante dal predetto incremento, deve essere pari  a  quello  del  finanziamento  bancario,  ovvero della quota di leasing  ad  esso  equiparata (per tale ipotesi si veda il precedente punto  2.3);  in  ogni caso l'ammontare complessivo del contributo in conto  capitale,  del  finanziamento  agevolato  e del corrispondente finanziamento bancario (o quota leasing equiparata) non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili.
 
 6.3  Indicatore  n.  2: Le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature  sono  quelle  di cui alle lettere e), f) e g) del punto 3.2.  L'impresa  indica  al punto B.10 della Scheda Tecnica di cui al punto 5.3 il valore delle predette spese.
 
 6.4  Indicatore  n.  3: Le priorita' regionali sono individuate da ciascuna  regione  e provincia autonoma con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni.
 Tali  priorita'  sono  indicate  da  ciascuna  regione  attraverso l'attribuzione  a  ciascuna  combinazione  dei  detti  elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta.
 Ai fini di cui sopra:
 -  per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
 - per settori merceologici si fa riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT 2002;
 -  per  tipologie  di  investimento  si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1.
 
 Entro  il  termine  del 31 ottobre di ogni anno le regioni possono formulare  al Ministero le proprie proposte, riferite alle domande da presentare   entro   l'anno   successivo,   relative  alle  priorita' regionali,  individuando  i  corrispondenti punteggi. Nel caso in cui una   regione   non   formuli  proposte  in  merito  alle  priorita', l'indicatore   regionale   assume,   per   tutti  i  programmi  della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero; si intendono invece  confermate  anche per l'anno successivo le proposte formulate dalla  regione per l'anno precedente qualora la stessa non provveda a modificarle  entro  il  termine  sopra  indicato.  Il  Ministro delle attivita'  produttive,  valutata  la  compatibilita'  delle  proposte avanzate  dalle  singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 A  ciascun  programma  viene,  pertanto,  attribuito  un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, determinato dal punteggio attribuito  dalla  regione  alle  combinazioni  degli  elementi sopra indicati;  il  punteggio  complessivo  cosi'  ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.
 Ai fini di cui sopra:
 -   il   punteggio   relativo   all'elemento  territoriale  viene attribuito  con  riferimento  all'ubicazione  dell'unita'  produttiva indicata   al   punto   B1  della  Scheda  Tecnica;  quello  relativo all'elemento  settoriale,  con  riferimento  al  punto  B4.2;  quello relativo  alla  tipologia,  con  riferimento  al  punto  B5  (si veda l'allegato  n. 9); nel caso in cui l'unita' produttiva insista su due o  piu'  territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali  vengano  riconosciuti  punteggi  diversi,  alla  stessa intera unita'  produttiva  si  applica  il  punteggio  regionale relativi al comune  nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie)   ed   il  programma  viene  inserito  nella  graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
 - nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e  di  un'altra  tipologia  (si  veda  il  precedente  punto 3.1), il punteggio  relativo  all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;
 -  nel  caso  in  cui un programma di investimenti riguardi due o piu'   attivita'  diverse  cui  la  regione  ha  attribuito  punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra  quelli attribuibili alle singole attivita' qualora separatamente considerate.
 
 Nel  caso  di  programmi promossi dalle imprese di costruzioni che prevedano  l'utilizzo  dei  beni agevolati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, di cui al precedente punto 1.5, si  applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle  costruzioni,  con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.
 
 6.5   Successivamente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie,  i Comitati  tecnici  regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952,  n.  949  e  successive  modifiche  e integrazioni, adottano le disposizioni  di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore dei  programmi  utilmente  collocati  in graduatoria nei limiti delle risorse  finanziarie  assegnate per il contributo in conto capitale e per  il finanziamento agevolato, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i programmi non agevolabili  a  causa  dell'esaurimento  delle  risorse  e per quelli definiti   con   esito   istruttorio   negativo,  adotta  i  relativi provvedimenti  di  diniego  e  di  esclusione.  Il  soggetto  gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego  delle  agevolazioni  alle imprese interessate, agli istituti collaboratori.
 Qualora    il   fabbisogno   finanziario   dell'ultimo   programma agevolabile  di  ciascuna  graduatoria  dovesse  essere solo in parte coperto  dalle  disponibilita'  residue,  si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque l'intero   programma.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  l'impresa interessata  di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6.
 Eventuali  somme  che  dovessero rendersi disponibili a seguito di successive  esclusioni  dalle  graduatorie,  di  rinunce o di revoche delle   agevolazioni   concesse,   affluiscono  nelle  disponibilita' dell'anno o del bando successivo.
 La  disposizione  di  concessione,  oltre  ad  indicare  l'impresa beneficiaria,  la  tipologia  del  programma agevolato e l'ubicazione dell'unita'  produttiva,  indica, separatamente per i beni acquistati direttamente   dall'impresa  e  per  quelli  acquisiti  in  locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo  di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in  contributo  in  conto  capitale  e  finanziamento agevolato, e di ciascuna  delle due quote. La disposizione di concessione stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
 a)  di  dichiarare,  prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere,  per  i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di  stato  di  qualsiasi  natura  in  base  ad altre leggi nazionali, regionali  o  comunitarie  o  comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ad eccezione di quelle concesse a titolo di "de minimis";
 b)  di  ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali  condizioni  particolari  specificatamente  indicate  nella disposizione di concessione medesima;
 c)  di  non  distogliere  dall'uso  previsto  le immobilizzazioni materiali  o  immateriali  agevolate,  prima  di  cinque  anni  dalla relativa data di entrata in funzione;
 d)  di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 e)  di  ultimare  il  programma  entro  24  mesi dalla data della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni;
 f)   di  realizzare  la  quota  di  investimenti  necessaria  per l'erogazione  a  stato di avanzamento della prima quota di contributo in   conto  capitale  entro  18  dalla  data  della  disposizione  di concessione;
 g)  di  comunicare  tempestivamente,  e  comunque entro i termini prescritti,  la  data  di  ultimazione  del  programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione  finanziaria,  di  trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
 h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 i)  di  non  modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato,  l'attivita'  economica  alla  quale  sono  destinati  gli investimenti  del  programma  stesso con conseguente inquadramento in una  "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da   quella  indicata  al  punto  B4.2  della  Scheda  Tecnica,  come eventualmente modificata in sede istruttoria;
 l)   di  stipulare  il  contratto  di  finanziamento  di  cui  al successivo  punto  6.6  entro  novanta  giorni  dal ricevimento della disposizione  di  concessione  provvisoria  delle agevolazioni, fatto salvo  quanto  previsto  in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.6);
 m)di  ottemperare  agli  impegni  assunti  con  il  contratto  di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale;
 l)  di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non  dovute,  maggiorate  di  un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento  (TUR)  vigente  alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi  in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
 6.6  Il  contratto  di  finanziamento,  relativo  sia  alla  quota agevolata  che a quella ordinaria, e' stipulato, successivamente alla concessione  delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento  della  disposizione  di concessione provvisoria da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto gestore, nella sua  qualita'  di  soggetto  agente che ha sottoscritto, con la Cassa depositi  e  prestiti  e  il Ministero delle attivita' produttive, la convenzione di cui alla delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 per lo svolgimento  delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla   gestione  del  finanziamento.  La  stipula  del  contratto  e' perfezionata, in conformita' alle disposizioni del decreto attuativo, sulla   base   dell'avvenuta   conferma,   da   parte   del  soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta  convenzione.  Per  i  programmi eventualmente soggetti alla notifica   alla   Commissione  europea,  il  contratto  e'  stipulato successivamente   al  provvedimento  del  Ministero  delle  attivita' produttive  relativo  agli  esiti  di detta notifica ed entro novanta giorni  dalla  data  di ricevimento della disposizione di concessione medesima.
 Nel   caso   di  investimenti  da  realizzare  mediante  locazione finanziaria,  il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata,  e'  stipulato  tra  il  soggetto gestore e la societa' di leasing  in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni;  se  il contratto di leasing prevede piu' consegne o piu' stati di  avanzamento il contratto di finanziamento agevolato potra' essere stipulato   dopo   la  prima  consegna  o  dopo  il  primo  stato  di avanzamento.
 E'   possibile   stipulare  un  solo  contratto  di  finanziamento agevolato  a fronte di piu' contratti di leasing, a condizione che la scadenza  di  questi  ultimi  consentano  di  stabilire  una scadenza univoca per il finanziamento agevolato e di attribuire in proporzione ai  singoli contratti di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato.  In  tal caso il finanziamento agevolato e' stipulato dopo l'ultima  consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3  per i contratti di leasing gia' in decorrenza, tenendo conto del valore  complessivo  del  debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi.
 Il  contratto  di finanziamento agevolato e' stipulato entro e non oltre  novanta giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della societa' di leasing,  ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi.
 7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
 
 7.1   Le   erogazioni   in  favore  dell'impresa  o  dell'istituto collaboratore,   sia   del  contributo  in  conto  capitale  sia  del finanziamento,  avvengono  per  stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4.
 Il  contributo  in conto capitale e' reso disponibile dal soggetto gestore  in due quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il  giorno  successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.6 e l'altra dal primo gennaio dell'anno successivo.
 Per  l'erogazione  del  contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto  collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto almeno la meta' della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il  totale  della  stessa,  come  eventualmente  aggiornato a seguito dell'ultimazione  del  programma,  per  la  seconda. A tal fine si fa riferimento  alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri  titoli  di  spesa.  In  ogni caso il raggiungimento, alla data della  disponibilita',  di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione superiore   a   quella  predeterminata,  ne'  il  raggiungimento  del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata.
 La  prima  quota  del  solo  contributo in conto capitale puo', su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata   a   titolo   di   anticipazione,  previa  presentazione  di fideiussione    bancaria   o   polizza   assicurativa   irrevocabile, incondizionata   ed   escutibile   a  prima  richiesta  a  favore  di Artigiancassa   S.p.A.,   rilasciata   in  stretta  conformita'  alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005;  conseguentemente,  l'escussione  della  fideiussione e/o della polizza  avviene sulla base della sola richiesta del soggetto gestore che  abbia  accertato  la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 11,  comma  1  del  decreto  attuativo.  Detta garanzia fideiussoria, redatta   secondo   lo   schema  riportato  all'allegato  n.  13,  e' sottoscritta con firma autenticata ed e' completa di attestazione dei poteri  di  firma  del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese  di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e   dagli   intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale previsto  dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Qualora  la  garanzia  sia  rilasciata  dal  medesimo  soggetto gestore, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
 L'erogazione  del  finanziamento avviene in non piu' di tre quote. Ciascuna  quota del finanziamento e' erogata in misura corrispondente allo  stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si   tiene  conto  indipendentemente  dall'avvenuto  pagamento  delle forniture,  della  data  delle fatture e degli altri titoli di spesa, per  quanto  riguarda  i  beni  acquistati o realizzati direttamente, ovvero  della  data  di  consegna  dei  beni oggetti del contratto di leasing  per  quanto  riguarda  i  beni  da  acquisire  in  locazione finanziaria;  nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati   l'erogazione  del  finanziamento  dovra'  essere  utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del  finanziamento  agevolato,  ciascuna  richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.
 
 7.2  Nei  casi  di  riduzione  del  programma  di  spesa, prima di procedere  all'erogazione  delle quote residue di contributo in conto capitale  in  favore,  secondo  il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, il soggetto gestore procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote  di  contributo  gia'  erogate,  la  stessa  puo'  attivare, in alternativa  alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8 del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, e' necessario  che  l'impresa  medesima ne faccia esplicita richiesta al soggetto   gestore   e  che  la  stessa  non  abbia  provveduto  alla restituzione  all'atto  della  prima  erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, il soggetto gestore eroga la quota spettante al  netto  dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire.  I  relativi  interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa  delle  somme  non  dovute,  comprensive  delle eventuali relative  maggiorazioni,  fino  alla  data  della  valuta della prima erogazione utile successiva.
 
 7.3  Ai  fini  di  ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale  sia  del  finanziamento  agevolato,  l'impresa,  per i beni acquistati  o  realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per  i  beni  acquisiti  in  locazione  finanziaria,  trasmettono  al soggetto  gestore una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato  n.  14  nonche' della documentazione di spesa di cui al successivo  punto 7.4 (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione). La richiesta di erogazione e la  documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate  a  cavallo  di  ciascuna  coppia  di fogli. La richiesta di erogazione   per   stato   di  avanzamento  presentata  dall'istituto collaboratore  deve  essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa,  concernente  le  spese  ed  i  relativi  beni  cui  si riferisce la richiesta di erogazione medesima
 Le  richieste  di  erogazione  e  le  dichiarazioni  devono essere formulate,  a  seconda dei casi, in base agli schemi seguenti, avendo cura  di  ricopiare  il  relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
 allegato  n. 15: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione;
 allegato   n.   16:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione;
 allegato  n.  17: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento;
 allegato   n.   18:   Richiesta   di   erogazione   dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento;
 allegato  n.  19:  Dichiarazione  dell'impresa  da  allegare alla richiesta   di   erogazione  a  stato  di  avanzamento  dell'istituto collaboratore.
 
 In   relazione  alle  spese  cui  si  riferisce  la  richiesta  di erogazione,  si  precisa che le stesse non possono comprendere quelle che  il  soggetto  gestore  ha  ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8.
 La   richiesta   di   erogazione   relativa  all'ultimo  stato  di avanzamento  deve  essere  trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data  di  ultimazione  del programma o, per i programmi gia' ultimati alla   data   di   ricevimento   della  disposizione  di  concessione provvisoria,  entro  e  non oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza  dei  sei  mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che,  comunque,  devono  essere  comunicati  con  congruo anticipo al soggetto  gestore - quest'ultimo propone la revoca delle agevolazioni al competente Comitato tecnico regionale di cui al punto 6.5 il quale procede alla emanazione della conseguente disposizione.
 L'impresa   deve  inoltre  comunicare  al  soggetto  gestore,  con dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante o da suo procuratore speciale,  entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento della disposizione di concessione provvisoria per i programmi gia' ultimati a tale data, la data  di  ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in  funzione  decorre  il  periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma  1  del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono  essere  distolti  dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente,  con  quella  di  ultimazione;  tuttavia,  e' data facolta'  alle  imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata  in  funzione  degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in  funzione,  relative  a  blocchi  di  investimento  funzionalmente autonomi.  In  tale  ultimo  caso  l'impresa  deve  individuare,  con ciascuna  dichiarazione,  i  beni  del relativo blocco funzionalmente autonomo,   facendo   anche   riferimento   ai   relativi  numeri  di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.5. Ai  fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita  al  precedente  punto 3.4. Per i programmi riguardanti solo beni  in  locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte  ed  il  cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo  titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa,  la dichiarazione attestante la data di ultimazione dcl programma  e'  sostituita  dall'ultimo  verbale di consegna dei beni; l'impresa   trasmette   contestualmente   copia  della  comunicazione concernente  la  detta  data  alla  societa'  di  leasing ai fini del rispetto  del  termine  di  cui  all'articolo  9, comma 1 del decreto attuativo.
 
 7.4 La documentazione di spesa consiste in:
 
 a)  copia  autentica  delle  fatture o delle altre documentazioni fiscalmente  regolari,  ovvero,  ove  consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal soggetto  gestore,  previa  esibizione,  da  parte  dell'impresa, dei documenti  in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento  puo'  consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale  riepilogativi  dei  suddetti  titoli;  in  questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve  essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa  descrizione  sufficiente  all'univoca  individuazione delle singole  immobilizzazioni  acquisite  ed il relativo importo al netto dell'I.V.A..  Qualora  il soggetto gestore non dovesse riscontrare la rispondenza   dei   predetti  elenchi  e/o  elaborati  alle  suddette indicazioni,  con  particolare  riferimento  alla  chiara descrizione delle   singole   immobilizzazioni   acquisite,  deve  restituire  la documentazione  di  spesa  all'impresa  o all'istituto collaboratore, dandone,  in  quest'ultimo  caso,  comunicazione  all'impresa stessa. L'eventuale  ripresentazione,  secondo le suddette indicazioni, della documentazione  di  spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 7.3,  puo'  dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse;
 b)  copia  della  documentazione  di  cui al precedente punto 3.5 utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione;
 c)  dichiarazione  ed  allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui al precedente punto 3.5;
 d)  copia  della  documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle  forniture  ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le   quali   si  richiede  il  pagamento  mediante  l'erogazione  del finanziamento.  Ai  fini della richiesta di erogazione delle quote di contributo  in  conto  capitale  si  tiene conto esclusivamente delle fatture e degli altri titoli di spesa pagati.
 
 I  beni  cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva interessata  dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad  eccezione  di  quelli  per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
 Gli  originali della documentazione di spesa sopra indicata devono comunque   essere   tenuti   a   disposizione  dall'impresa  per  gli accertamenti,  i  controlli  e  le  ispezioni  previsti  dal  decreto attuativo.  Si  precisa  altresi'  che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di  euro  dichiarata  per la ....... (prima, seconda, ........ ) .... erogazione del prog. n. ..... ex L. 488/92".
 Le   commesse  interne  di  lavorazione,  ove  consentite,  devono esplicitare  l'oggetto  della  commessa stessa, le date di apertura e chiusura,  i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino,  con  gli  estremi  dei  documenti di spesa ed il relativo costo,  il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle  rispettive  ore  di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non  superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei  materiali  prelevati  dal magazzino e' quello di inventario, con esclusione   di   qualsiasi  ricarico.  Il  costo  del  personale  e' determinato  in  base  a  quello  orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di  oneri  sociali,  per  il  numero  di  ore  lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
 Alle  commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di  acquisto  o  dei  buoni  di  prelievo  dei  materiali, nonche' un prospetto  riepilogativo  dei  dati  concernenti  le  prestazioni  di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il  numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle  ore  prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, ai  sensi  e  per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla  base  della  retribuzione  annua  media,  come  in  precedenza determinata,  e  del  numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.
 
 7.5   Il   soggetto   gestore   accerta  la  vigenza  dell'impresa beneficiaria  delle  agevolazioni,  la completezza e la pertinenza al programma  agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o  dall'istituto  collaboratore  e,  in  relazione  ad  ogni stato di avanzamento  utile  per  l'erogazione  della  corrispondente quota di contributo  in  conto  capitale, effettua anche il sopralluogo per le verifiche  sugli  investimenti  realizzati presso l'unita' produttiva oggetto del programma.
 Effettuati  i  predetti adempimenti, il soggetto gestore, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione  di  cui  al  punto  7.4 e, per il contributo in conto capitale,   non   prima  della  data  della  disponibilita',  dispone l'erogazione  delle  quote  di  contributo  in  conto  capitale e, in qualita'   di   soggetto   agente,   delle   quote  di  finanziamento corrispondenti  allo  stato di avanzamento presentato dall'impresa ed accertato  dal  soggetto  gestore  medesimo.  Le erogazioni avvengono secondo  le  modalita'  indicate  dal  Ministero  e,  in relazione al finanziamento,   secondo  le  modalita'  previste  nel  contratto  di finanziamento e nei mandati conferiti dalla Cassa Depositi e prestiti e  dal  soggetto  finanziatore  per  la gestione del finanziamento ai sensi  della  convenzione di cui al punto 6.6. Per quanto riguarda il contributo  in conto capitale, al momento dell'erogazione dell'ultima quota  e'  trattenuto  il  10%  del  contributo  totale  concesso, da conguagliare  successivamente  alla  concessione definitiva di cui al punto  8.2;  qualora,  in  relazione  alla  documentazione  di  spesa relativa  all'ultimo  stato di avanzamento, emergano elementi tali da condurre  ad  una  sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria,  il  soggetto  gestore provvede all'erogazione dopo aver proceduto  al  ricalcolo  della  singola  quota  erogabile  e procede altresi'   a   ricalcolare   l'importo  del  finanziamento  agevolato spettante.
 
 7.6  Nel  caso  in  cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione   di   beni   in  locazione  finanziaria,  le  singole erogazioni   vengono  richieste  al  soggetto  gestore  dall'istituto collaboratore  e,  separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte  di  contributo  relativo  alle  spese  ammesse  e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
 Con  riferimento  al  contributo  in  conto  capitale,  l'istituto collaboratore,   a   partire   dalla  prima  erogazione,  trasferisce all'impresa  il  contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data  di  decorrenza  di  ciascun  contratto, indipendentemente dalla durata  dello  stesso;  cio'  avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata.  Nel  caso  di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione,   la   quota   di  contributo  erogata  andra'  attribuita prioritariamente  ai  contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal  primo,  nel  limite  del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
 Il  primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative  ai  semestri  gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia'  effettuate dal soggetto gestore, calcolati con capitalizzazione annua al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore al momento delle  singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data  di  valuta  di  ciascuna  erogazione  e  quella  dell'effettivo trasferimento.  I  successivi  trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione  annua  al  detto  tasso  vigente  al  momento delle singole  erogazioni.  L'istituto  collaboratore  comunica al soggetto gestore  l'avvenuto  accreditamento  all'impresa  di ciascuna rata di contributo.
 Con    riferimento    al   finanziamento   agevolato,   l'istituto collaboratore,  a  partire  dalla  prima erogazione del finanziamento medesimo, provvede alla riduzione dei canoni di locazione finanziaria e,  in  caso  di preammortamento, degli interessi di prelocazione, in modo  da garantire che il beneficio del finanziamento agevolato venga trasferito  all'impresa  beneficiaria.  A  tal fine, il canone e/o la rata di interessi di prelocazione dovuti dall'impresa beneficiaria in relazione  a  ciascun  contratto  di  leasing saranno composti da una quota,  corrispondente  al  finanziamento agevolato concesso per quel contratto,  determinata  al  tasso agevolato e da una rimanente quota determinata  a tasso di mercato. L'istituto collaboratore comunica al soggetto   gestore  il  piano  di  rimborso  dei  canoni  come  sopra determinati.
 Nel  caso  in cui l'erogazione del finanziamento agevolato avvenga successivamente   alla   decorrenza  del  contratto  di  leasing,  la riduzione  dei  canoni  si  applica  a  partire  dal primo canone con scadenza successiva alla data della predetta erogazione.
 8 - CONCESSIONI DEFINITIVE
 
 8.1  Entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta di erogazione   relativa   all'ultimo   stato   di   avanzamento  ovvero dell'eventuale  ulteriore  documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti  richiesti dalla normativa, il soggetto gestore provvede a  redigere  una  relazione  sullo  stato  finale  del  programma  di investimenti,   secondo  gli  schemi  concordati  con  il  Ministero, contenente  gli  elementi  indicati  all'art. 12, comma 7 del decreto attuativo,  nonche'  notizie  in  merito all'eventuale sussistenza di procedure   di   fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e amministrazione controllata, e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
 La documentazione di spesa di cui al punto 7.4 lettera a) relativa all'intero  programma  deve  essere  vistata,  punzonata o timbrata a secco  dal  soggetto  gestore  per  attestazione  della  pertinenza e congruita'  delle  singole  spese  proposte  ed  inoltre,  qualora la documentazione   stessa  consista  nelle  copie  delle  fatture,  per attestazione   di  conformita'  delle  copie  stesse  agli  originali accompagnati  da  idonea  attestazione  dell'avvenuto pagamento; tale documentazione, la relazione istruttoria di cui al punto 5.8 e quella finale di cui sopra, devono essere tenute a disposizione dal soggetto gestore per l'attivita' ispettiva del Ministero.
 
 8.2  Sulla  base  della  relazione  finale  ed  entro sei mesi dal ricevimento  della  documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di  avanzamento,  il  competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente   punto   6.5,   emana   la  disposizione  di  concessione definitiva, ovvero la revoca delle agevolazioni.
 
 8.3  Sulla  base  della disposizione di concessione definitiva, il soggetto  gestore  provvede  ad  erogare  all'impresa  quanto  ancora dovuto,  compreso  il  10% del contributo in conto capitale di cui al precedente  punto  7.5  e  trasmette  copia  della  disposizione  del Comitato alla regione competente, all'impresa interessata e, nel caso di   beni   acquisiti  tramite  locazione  finanziaria,  all'istituto collaboratore.
 9 - REVOCHE
 
 9.1  Il competente Comitato tecnico regionale di cui al precedente punto  6.5  procede  alla  revoca  delle agevolazioni su segnalazione motivata  da  parte  del  soggetto gestore. La disposizione di revoca dispone,   inoltre,   l'eventuale   recupero   delle  somme  erogate, indicandone le modalita'.
 Con  riferimento all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo, danno luogo  a  revoca  totale  le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), d), f), g), h), i), l), m); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) ed e).
 In  relazione a quanto indicato alla lettera a), si precisa che la revoca  delle  agevolazioni  e'  parziale, qualora il cumulo riguardi singoli  beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima  dell'erogazione  delle  agevolazioni;  la  revoca e' totale in tutti  gli  altri  casi,  in  particolare qualora il mancato rispetto venga  rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli  articoli  13 e 14 del decreto attuativo, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
 In  relazione a quanto indicato alla lettera d), si precisa che la revoca  delle  agevolazioni interviene qualora, alla data di scadenza dei  18 mesi dalla medesima data, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,  la  societa'  di  leasing,  non siano in condizione  di  dimostrare  di  avere  sostenuto  spese, a fronte del programma  approvato,  per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in  misura  almeno  pari  a quella necessaria per poter richiedere la prima quota del contributo in conto capitale. Per i programmi "misti" (che  prevedono  cioe'  sia  acquisti diretti che in leasing) si puo' fare  riferimento,  ai  soli  fini della dimostrazione dello stato di avanzamento raggiunto (e, quindi, non a quelli di erogazione), ad una dichiarazione   dell'impresa   attestante  lo  stato  di  avanzamento dell'intero  programma  alla  scadenza  dei  18 mesi, benche' non sia stato  ancora  realizzato,  per  la parte di acquisto diretto e/o per quella  in leasing, separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario  per  la  prima  erogazione.  Decorsi  trenta giorni dalla predetta  data  di  scadenza  senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato  il  necessario  stato  d'avanzamento, il soggetto gestore provvede  a  contestare  formalmente all'impresa medesima il presunto mancato   rispetto   delle   suddette   condizioni  e  ad  accertarne l'eventuale   sussistenza.   Qualora   da  tale  accertamento  emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, il soggetto gestore ne da' comunicazione  al  Comitato tecnico regionale di cui al punto 6.5 per le  conseguenti  valutazioni  e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
 In  relazione a quanto indicato alla lettera e) si precisa che nel caso  in  cui  il  programma  non  venga  ultimato  entro  i  termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati successivamente   a   detti   termini,  fatta  salva  ogni  ulteriore determinazione     conseguente    alle    verifiche    sull'effettivo completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 In  relazione a quanto indicato alla lettera g), si precisa che al fine  di  valutare  lo  scostamento  relativo a un indicatore, sia il valore  posto  a  base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo sono considerati al netto della maggiorazione percentuale,  di  cui  al  punto  6.1, eventualmente riconosciuta; si procede  quindi alla revoca totale delle agevolazioni allorche' anche per  uno solo degli indicatori tale valore subisca uno scostamento in diminuzione superiore ai 20 punti percentuali.
 Con   riferimento   alla   lettera  h),  la  revoca  totale  delle agevolazioni  e' disposta qualora sia riscontrato, anche nel corso di accertamenti    e/o   ispezioni,   l'insussistenza   alla   data   di presentazione  della  domanda  di  agevolazione  della certificazione ambientale indicata ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al precedente punto 6.1.
 In  relazione a quanto indicato alla lettera m) si precisa inoltre che  la risoluzione o estinzione anticipata del contratto intervenuta successivamente  all'erogazione  del  saldo  del  contributo in conto capitale non determina la revoca del contributo in conto capitale, ma la  sola  cessazione  del  beneficio  in  termini di differenziale di interessi  sul  finanziamento agevolato, a decorrere dalla data della risoluzione o estinzione medesima.
 Per  quanto  riguarda  i  programmi di investimento promossi dalle imprese  di  costruzioni  che utilizzino stabilmente i beni agevolati per   il   previsto  quinquennio  di  mantenimento  dei  beni  stessi nell'ambito  dei  propri  cantieri  di  un'unica  regione (si veda il precedente   punto   1.5),  le  agevolazioni  sono  revocate  qualora l'impresa  non  tenga  presso la propria sede operativa della regione interessata  l'apposito  registro  dei  beni  agevolati  dai quali si desuma   inequivocabilmente,   con  riferimento  a  ciascun  cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi.
 10 - MONITORAGGIO
 
 10.1  Ai  fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria,   a  partire  dal  ricevimento  della  disposizione  di concessione  provvisoria  di  cui  precedente  punto 6.5, provvede ad inviare  al soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun  esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio e fino  al  quinto  esercizio  successivo  a  quello di ultimazione del programma  agevolato,  una  dichiarazione  resa  dal  proprio  legale rappresentante  o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli  artt.  47  e  76  del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione,  redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 20, fornisce,  in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma  con  l'indicazione  degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo  allo  stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta   o   inesatta   dichiarazione  dei  dati  richiesti  puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
 Il  soggetto gestore e' tenuto a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.
 11- NORME TRANSITORIE DI PRIMA APPLICAZIONE
 
 11.1  Al  primo  bando  per  le  imprese artigiane successivo alla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto attuativo, possono partecipare, ai fini indicati all'articolo 9,  comma  3 del predetto decreto, anche le domande non agevolate per insufficienza   delle   risorse   finanziarie  nel  precedente  bando riservato  alle  imprese artigiane, che non siano gia' state oggetto, nell'ambito del medesimo bando, di ripresentazione ai sensi del punto 11.1  della  circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003; le modalita' per tale  partecipazione sono quelle indicate al punto 5.6 per le domande riformulate.
 Inoltre, possono optare per la partecipazione al predetto bando le domande  rispondenti  ai  requisiti  di  ammissibilita'  di  cui alla presente  circolare,  che  siano state presentate nel bando ordinario del  settore industria 2003 (17° bando), ma non siano state agevolate per  insufficienza  di risorse finanziarie; in tal caso alla domanda, da  presentare  con  le stesse modalita' indicate al punto 5.6 per le domande  riformulate,  deve essere allegata altresi' copia del Modulo di  domanda  originario ai fini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto  attuativo.  Il  soggetto  gestore provvede a richiedere alla banca concessionaria che ha istruito la domanda originaria la data di presentazione di quest'ultima.
 Roma, 7 aprile 2006
 II Ministro: Scajola
 
 Roma, 7 aprile 2006
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