IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della su indicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8 punto 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dal punto 1 e 2 dello stesso articolo, non si applichi a contratti di programma per i quali il Ministero delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione; Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 che all'art. 10 dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge n. 35/2005, sostituendo le parole «alla stessa data» con le parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»; Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.; Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000); Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002) 579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000), e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita' produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche' l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni; Vista la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono accertate risorse rivenienti da economie e revoche per il finanziamento di contratti di programma per un importo complessivo pari a 162.315.649 euro; Vista la nota n. 1.236.998 del 30 giugno 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Fiorifrutti per la realizzazione di un articolato piano di investimenti finalizzato allo sviluppo del florovivaismo del Ponente Ligure e dei prodotti agroalimentari tipici nella regione Liguria in aree obiettivo 2 dei Fondi strutturali comunitari e aree 87.3.c) del Trattato C.E.; Vista la nota n. 1.237.053 del 19 luglio 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha proposto una rimodulazione dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato; Considerato che il programma si inserisce nell'ambito di un piano di sviluppo per il potenziamento e l'ottimizzazione delle risorse presenti nel territorio; Considerate le caratteristiche qualitative delle iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate; Considerato che la regione Liguria con delibera n. 1156 del 19 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilita' con la programmazione regionale, e si e' impegnata ad un concorso partecipativo nella misura del 5% dei contributi pubblici giudicati ammis-sibili, fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria; Considerato che in sede di conversione in legge del succitato decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro, cosi' come risultante dal testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005 (A.S. n. 3523-B); Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, con il Consorzio Fiorifrutti il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti finalizzati lo sviluppo del florovivaismo e dei prodotti agroalimentari tipici nella regione Liguria, in aree comprese nell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali comunitari, e in aree coperte dalla deroga dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E., come dettagliato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 67.825.669 euro, come evidenziato nell'allegata tabella 1, sono cosi' articolati: - investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (729/A/2000 - Tab. 2) 58.025.669 euro
- investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (729/A/2000 - Tab. 3) 2.850.000 euro
- investimenti in ricerca e sviluppo (729/A/2000 - Tab. 5) 6.950.000 euro
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato nell'allegata tabella 1. L'importo totale delle agevolazioni cosi' calcolate e' pari a 25.062.309,47 euro, di cui 23.809.194 euro a carico dello Stato ed i restanti 1.253.115,47 euro a carico della regione Liguria. 1.3. Il contributo in conto capitale alle societa' del consorzio sara' erogato negli anni 2005, 2006 e 2007 come dettagliato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti. 1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2. 1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 174,94 U.L.A. (Unita' Lavorative Annue). 1.7. Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari. 2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 5.029.302 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse, e di 18.779.892 euro sulle risorse evidenziate nella delibera, assunta in pari data da questo Comitato, di ricognizione delle risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma. 3. Prima della stipula del contratto di programma il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver verificato le condizioni di seguito indicate: che gli investimenti proposti siano coerenti con quanto previsto dal regime n. 729/A/2000 e con il PSR della regione Liguria in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale; la provata redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, che il conduttore dell'azienda possieda conoscenze e competenze professionali adeguate, nonche' il rispetto di tutte le altre condizioni previste dai citati regimi di aiuti in materia agricola e della pesca. 4. La stipula del contratto di programma e' subordinata alla definitiva approvazione della legge di conversione del succitato decreto-legge n. 115/2005, con la quale viene disposta una modifica riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10, da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro. Roma, 29 luglio 2005 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e di finanze, foglio n. 160 |