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| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile per fronteggiare lo stato di  emergenza  in  atto  nel  territorio  del  comune  di  Ostuni, in relazione  all'incaglio  della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata. (Ordinanza n. 3517). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante  la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata;
 Considerato  che lo scorso 6 febbraio la M/n Hanife Ana di bandiera turca,  partita  dal  porto  di  Ravenna  e diretta in Turchia, si e' incagliata  in  localita'  Torre  Pozzella  - Costa Merlata, sita nel comune  di Ostuni in provincia di Brindisi a seguito, tra l'altro, di condizioni meteomarine particolarmente avverse;
 Considerato  che la posizione in cui versa attualmente la motonave, immediatamente a nord della riserva marina di Torre Guaceto, comporta pregiudizio  al  contesto  ambientale  considerato  di elevato pregio naturalistico  e motivo di costante afflusso turistico, e rappresenta un  potenziale  pericolo  per  l'ordinato  svolgimento  di  tutte  le attivita' marittime;
 Considerato  altresi'  che  l'ulteriore  permanenza  in  sito della motonave   in  rassegna  potrebbe  determinare  un  gravissimo  danno ambientale,  in particolare all'attuale ecosistema marino, nonche' un rischio   per   l'incolumita'   delle  persone  e  riflessi  negativi sull'economia della zona;
 Considerato  poi  che  il  permanere della nave in detta posizione, totalmente   esposta   all'azione  degli  elementi  marini,  potrebbe comportare  il rischio di non poter piu' procedere alle operazioni di disincaglio  a  seguito della compromissione della struttura portante della nave;
 Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disporre  misure  di carattere straordinario   ed   urgente   finalizzate   all'immediata  rimozione dell'unita'  navale  sopra menzionata, ed al conseguente rimorchio al porto piu' vicino;
 Vista  la  nota prot. n. MINFTRA/DINFR/3558, del 4 aprile 2006, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si fa carico di provvedere all'onere globale di rimozione del relitto;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita l'intesa della regione Puglia;
 Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il direttore marittimo di Bari e' nominato commissario delegato per  l'emergenza  di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza,  all'espletamento  di  tutte  le  iniziative necessarie alla rimozione  della  motonave  ed  al relativo rimorchio presso il porto piu' vicino.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  commissario  delegato  si  avvale del comandante della  Capitaneria  di  porto  di  Brindisi  in  qualita' di soggetto attuatore,   che   agisce  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed indicazioni  di  volta  in  volta impartite dal medesimo commissario, nonche'  della  collaborazione  degli  uffici  tecnici  della regione Puglia,  degli  enti  locali  territoriali e non territoriali nonche' degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 2 il commissario delegato  e'  altresi'  autorizzato  ad  avvalersi  dell'opera di due consulenti  scelti  con proprio provvedimento sulla base di carattere fiduciario,  di  elevata  e  comprovata  esperienza  nelle materie di interesse della presente ordinanza, cui corrispondere per ciascuno un compenso forfetario mensile lordo non superiore ad Euro 2.000,00.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  fine  di  garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico  alle  attivita'  da  porre  in  essere  per  il  superamento dell'emergenza,  il  commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o   distacco   nel   limite   di   quattro  unita',  appartenente  ad amministrazioni  dello  Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
 2.  Il personale di cui al comma 1 e' autorizzato ad effettuare ore di  lavoro  straordinario  oltre  il  limite previsto dalla normativa vigente, nel limite massimo di 40 ore pro-capite.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  commissario delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli  6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, articoli 14, l4-bis, l4-ter, l4-quater;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si   provvede,   a  titolo  di  anticipazione,  nel  limite  di  Euro 1.500.000,00  a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2. Le somme di cui al comma 1 saranno successivamente integrate con le risorse appositamente stanziate dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che  si  e'  impegnato  a farsi carico dell'onere globale derivante dalla rimozione del relitto.
 3. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al  commissario  delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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