Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in atto nel territorio del comune di Ostuni, in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata. (Ordinanza n. 3517).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata;
Considerato che lo scorso 6 febbraio la M/n Hanife Ana di bandiera turca, partita dal porto di Ravenna e diretta in Turchia, si e' incagliata in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata, sita nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi a seguito, tra l'altro, di condizioni meteomarine particolarmente avverse;
Considerato che la posizione in cui versa attualmente la motonave, immediatamente a nord della riserva marina di Torre Guaceto, comporta pregiudizio al contesto ambientale considerato di elevato pregio naturalistico e motivo di costante afflusso turistico, e rappresenta un potenziale pericolo per l'ordinato svolgimento di tutte le attivita' marittime;
Considerato altresi' che l'ulteriore permanenza in sito della motonave in rassegna potrebbe determinare un gravissimo danno ambientale, in particolare all'attuale ecosistema marino, nonche' un rischio per l'incolumita' delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;
Considerato poi che il permanere della nave in detta posizione, totalmente esposta all'azione degli elementi marini, potrebbe comportare il rischio di non poter piu' procedere alle operazioni di disincaglio a seguito della compromissione della struttura portante della nave;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediata rimozione dell'unita' navale sopra menzionata, ed al conseguente rimorchio al porto piu' vicino;
Vista la nota prot. n. MINFTRA/DINFR/3558, del 4 aprile 2006, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si fa carico di provvedere all'onere globale di rimozione del relitto;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il direttore marittimo di Bari e' nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza, all'espletamento di tutte le iniziative necessarie alla rimozione della motonave ed al relativo rimorchio presso il porto piu' vicino.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale del comandante della Capitaneria di porto di Brindisi in qualita' di soggetto attuatore, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni di volta in volta impartite dal medesimo commissario, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione Puglia, degli enti locali territoriali e non territoriali nonche' degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi dell'opera di due consulenti scelti con proprio provvedimento sulla base di carattere fiduciario, di elevata e comprovata esperienza nelle materie di interesse della presente ordinanza, cui corrispondere per ciascuno un compenso forfetario mensile lordo non superiore ad Euro 2.000,00.
 
Art. 2.
1. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato e' autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o distacco nel limite di quattro unita', appartenente ad amministrazioni dello Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.
2. Il personale di cui al comma 1 e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, nel limite massimo di 40 ore pro-capite.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, l4-bis, l4-ter, l4-quater;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede, a titolo di anticipazione, nel limite di Euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Le somme di cui al comma 1 saranno successivamente integrate con le risorse appositamente stanziate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si e' impegnato a farsi carico dell'onere globale derivante dalla rimozione del relitto.
3. E' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui al comma 1.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2006
Il Presidente: Berlusconi
 
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