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| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dell'Area   V  della  Dirigenza  per  il  secondo  biennio  economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | Il  giorno  11.04.06, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: 
 l'ARAN nella persona del Presidente, Cons. Raffaele Perna firmato
 
 ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
 
 per le Confederazioni Sindacali:
 CIDA firmato
 CISL firmato
 CGIL firmato
 CONFSAL firmato
 
 Per le OO.SS. di categoria:
 CIDA/ANP firmato
 CISL/SCUOLA firmato
 CGIL/SCUOLA firmato
 CONFSAL/SNALS firmato
 
 Le  Parti, preso atto che in data 7 aprile 2006 la Corte dei Conti ha  reso  certificazione positiva sull'ipotesi di Accordo relativa al CCNL in oggetto gia' sottoscritta il 29 novembre 2005, procedono alla firma  definitiva  dell'allegato  CCNL  per il personale appartenente all'Area V della Dirigenza, relativo al 2° biennio economico 2004-05.
 |  |  |  | CCNL PER IL II BIENNIO ECONOMICO 2004-5 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA V
 ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
 
 1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale  si  applica ai dirigenti  scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonche' ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM. Nel  testo  che  segue  il  predetto  personale  verra' unitariamente indicato col termine "dirigente".
 
 2.  Il  presente  contratto  si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004  al  31  dicembre  2005  e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 
 3.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
 ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
 
 1.  Gli  stipendi  tabellari previsti dall'art. 53 del CCNL per il quadriennio  2002-5  sono  incrementati  dei seguenti importi mensili lordi,   per   tredici   mensilita',   con   decorrenza   dalle  date sottoindicate:
 a) dal 1°.1.2004 € 60,00;
 b) dal 1°.1.2005 € 81,00.
 
 2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, il valore dello  stipendio  tabellare  annuo,  a  regime, e' rideterminato in € 40.129,98, comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.
 ART. 3.- EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
 
 1.  Gli  incrementi  stipendiali  di  cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennita' alimentare.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi ivi previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione   nel   periodo   di   vigenza  contrattuale.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 ART.   4  FINANZIAMENTO  DELLA  RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  E  DI RISULTATO
 
 1.  I  fondi  per  la  retribuzione  di posizione e risultato sono costituiti  e continuano ad essere finanziati secondo quanto disposto dall'art. 55 del CCNL CCNL per il quadriennio 2002-5.
 
 2.  Il  fondo  di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dai seguenti  importi,  al  netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
 a) dal 1°.1.2004 di € 2.123.940;
 b) dal 1°.1.2005 di ulteriori € 1.699.152;
 c)  dal  31/12/2005  a  valere  sull'anno  2006  di  ulteriori  € 3.929.289.
 
 3.  Le  risorse  di  cui  al  comma  2,  lettera  c) si renderanno disponibili   solo   successivamente   all'approvazione  della  legge finanziaria  2006,  che  preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti  dal  punto  1  dell'accordo  Governo - 00.SS del 27 maggio 2005.
 
 4. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno  essere  ripartite  in  ambito  regionale  e in relazione al numero dei dirigenti scolastici.
 ART. 5.- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
 
 1.   A   valere   sulle  risorse  che  si  rendono  effettivamente disponibili  ai  sensi  dell'art.  4, la retribuzione di posizione e' definita,  per  ciascuna  funzione  dirigenziale, nell'ambito del 85% delle  risorse  complessive  del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilita':
 a) dal 1.1.2004 € 2.530,72 valore minimo (parte fissa);
 b) e' confermato in € 33.560 il valore massimo (parte variabile).
 
 2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori  economici  della  retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo  conto  dei  criteri  stabiliti  all'art.  12 del quadriennio 2002-5 e I biennio economico 2002-3.
 
 3.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  secondo  i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 ART. 6 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
 
 1.  Al  fine  di  sviluppare  l'orientamento  ai  risultati, anche attraverso   la   valorizzazione   della   quota  della  retribuzione accessoria  ad  essi  legata,  al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse  complessive  di  cui  all'art.  4, in misura pari al 15% del totale delle disponibilita'.
 
 2.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
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