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| Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003. |  | 
 |  |  |  | Il  giorno  11.04.06, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente, Cons. Raffaele Perna firmato
 
 ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
 
 per le Confederazioni Sindacali:
 CIDA firmato
 CISL firmato
 CGIL firmato CONFSAL firmato
 
 Per le OO.SS. di categoria:
 CIDA/ANP firmato
 CISL/SCUOLA firmato
 CGIL/SCUOLA firmato CONFSAL/SNALS firmato
 
 Le  Parti, preso atto che in data 7 aprile 2006 la Corte dei Conti ha  reso  certificazione positiva sull'ipotesi di Accordo relativa al CCNL  in  oggetto  gia'  sottoscritta  il  9  marzo  2006, segnalando tuttavia   la   necessita'  di  una  parziale  modifica  dell'art.42, procedono  alla  firma definitiva dell'allegato CCNL per il personale appartenente  all'Area  V  della  Dirigenza,  relativo al quadriennio normativo 2002-05 e al 1° biennio economico 2002-03.
 |  |  |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA V
 
 PREMESSA:   DISPOSIZIONI   DI   CARATTERE   GENERALE   (campo   di applicazione,  durata,  decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto, testo unificato).
 1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale  si  applica ai dirigenti  scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 23.09.2004, nonche' ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove  presenti.  Nel  testo che segue il predetto personale verra' unitariamente indicato col termine "dirigente".
 
 2.  Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre  2005  per  la  parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 
 3.    Gli   effetti   giuridici   decorrono   dal   giorno   della sottoscrizione,  salva  l'indicazione  di  una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al  momento  della  sottoscrizione  da parte dei soggetti negoziali a seguito  del  perfezionamento  delle procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001.
 
 4.  In  considerazione  dei  tempi  di sottoscrizione, il presente contratto  dopo  la  scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora  non  ne  sia  data  disdetta  da una delle parti con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla sottoscrizione stessa. In caso di  disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando  non  siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Le piattaforme  sono  presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla firma  definitiva  del presente contratto. Durante tale periodo e per il  mese  successivo le parti non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
 
 5.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di scadenza della parte economica, al personale dell'Area sara' corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le scadenze previste dall'accordo  sul  costo  del  lavoro  del  23  luglio  1993 e con le modalita'  di  cui  agli  artt.  47  e  48 del decreto legislativo n. 165/2001.
 
 6.  Il  presente  CCNL, inoltre, raccoglie, riordina e presenta in modo  sistematico  ed  unitario  anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di Area.
 Sono   qui   riunificati,   in   particolare,   i  seguenti  testi contrattuali firmati dal 1°.03.02 al 06.06.03:
 - CCNL  per  il  periodo giuridico ed economico dal 1°.09.2000 al 31.12.2001, firmato il 1°.03.2002;
 - Accordo  successivo,  ai  sensi dell'art. 45 del CCNL 1°.03.02, relativo   ai   dirigenti   dell'Area  V  da  destinarsi  all'estero, sottoscritto il 06.06.03.
 Le  predette  intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo  particolari decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di  avere  ogni  efficacia  dal  giorno  della  firma  definitiva del presente CCNL.
 Le  disposizioni  contrattuali  che  seguono,  pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste ultime modificate o meno.
 Sotto  la  titolazione  di  ciascun  articolo  sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
 Le   disposizioni   legislative  citate  e  richiamate  nel  corpo dell'articolato  che  segue, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi  tuttora  in  vigore ai fini contrattuali, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n. 165/2001.
 La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
 TITOLO I
 DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
 
 ART.1 - FUNZIONE DIRIGENZIALE NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI AFAM
 (Art. 1, commi 2 e 3 del CCNL 1°.03.02)
 1.  La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica  con  i  compiti  e le modalita' previsti dal d.lgs. 30 marzo 2001,  n.  165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003, n. 132.
 
 2.   I   dirigenti  ricompresi  nell'Area  svolgono  un  ruolo  di particolare complessita' e specificita', caratterizzato:
 - dall'essere  preposti  al corretto ed efficace funzionamento di istituzioni   funzionalmente   e   giuridicamente  autonome,  la  cui autonomia  ha  peraltro assunto rilevanza costituzionale ai sensi del Titolo V della Costituzione;
 - dall'agire    in    un   contesto   dove   le   responsabilita' amministrative  e  gestionali  devono  necessariamente  integrarsi  e rapportarsi  ad  altri  aspetti autonomistici interni all'Istituzione stessa  e a liberta' anch'esse costituzionalmente sancite, cosi' come anche previsto dal DPR n. 275/99;
 - dalla  pluralita'  di  relazioni  istituzionali  che,  pur  nel contesto  di una piena autonomia, derivano dall'oggettiva coesistenza di   legislazioni   esclusive   e  concorrenti  e  dalla  progressiva innovazione del sistema dell'istruzione.
 
 ART. 2 - CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
 
 1.  Il  dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art.  25  del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e di quelle attribuite dall'art. 3 del DPR n. 275/99,  assicura  il  funzionamento generale dell'unita' scolastica, nella  sua  autonomia  funzionale  entro  il  sistema di istruzione e formazione,  promuove  e  sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico,   promuove   l'esercizio  dei  diritti  costituzionalmente tutelati,   quali  il  diritto  all'apprendimento  degli  alunni,  la liberta' di insegnamento dei docenti, la liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie.
 TITOLO II
 RELAZIONI SINDACALI
 ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI
 (Art. 3 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.   Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  caratterizzato  da correttezza  e  trasparenza  dei  comportamenti  e dal rispetto della distinzione    dei   ruoli   e   delle   rispettive   responsabilita' dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, e' finalizzato a  sostenere  e  promuovere  le  migliori  condizioni  di lavoro e di crescita  professionale  dei  dirigenti  unitamente all'incremento di qualita' e di efficacia dei servizi cui essi sono preposti.
 
 2.  Si  conviene  che  quanto  sopra  richieda relazioni sindacali puntualmente   individuate   e   definite,   che   tengano   adeguata considerazione del ruolo attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dai  contratti  collettivi  e  individuali nonche' della specificita' delle funzioni dirigenziali.
 
 3.  Il  sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 a)  contrattazione  collettiva  integrativa:  si svolge a livello nazionale  e  a  livello  regionale,  con  le modalita', i tempi e le materie indicate all'art. 4;
 b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione, di cui all'art. 5;
 c)  interpretazione  autentica  dei  contratti  collettivi di cui all'art. 6.
 ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
 (Art.7 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  In  sede  di  contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati, con cadenza annuale:
 a)  criteri  generali  e modalita' di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
 b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
 c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
 d)  criteri  per  la  concessione dei congedi di cui all'art. 24, commi 4 e 5, del presente CCNL;
 e) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
 
 2.  In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna direzione scolastica regionale sono disciplinati, con cadenza annuale o diversa per accordo tra le Parti:
 a) criteri di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;
 b)  criteri  generali  e modalita' di attuazione dei programmi di formazione  e  di  aggiornamento  attivati dalla direzione scolastica regionale a livello locale;
 c) modalita' e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
 d)  criteri  e  modalita'  di monitoraggio della conformita' alle normative  di  sicurezza  delle strutture sedi di attivita' formative nonche'  dell'attuazione  delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
 
 3.   La  contrattazione  integrativa  si  svolge  alle  condizioni previste dagli artt. 40 e 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della medesima si attua ai sensi  dell'art.  48, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Decorsi trenta giorni  lavorativi dal ricevimento del contratto integrativo da parte dell'Organo  competente  per  la  predetta  verifica,  in  assenza di specifici rilievi esso si intende approvato.
 Entro  il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
 Sulle  materie  che  incidono  sull'ordinato  e  tempestivo  avvio dell'anno  scolastico o accademico la contrattazione deve concludersi due mesi prima dall'inizio degli stessi.
 
 4.  Le  parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative,  riassumono  le  rispettive  prerogative  e  liberta'  di iniziativa  e  decisione  relativamente alle materie non direttamente implicanti   l'erogazione   di   risorse   destinate  al  trattamento economico,  cosi'  come previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal  presente  CCNL.  Durante  il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri funzionale alla piu' sollecita e positiva conclusione delle trattative.
 
 5.  La  contrattazione  integrativa per i dirigenti AFAM si svolge presso il MIUR.
 ART. 5 - PARTECIPAZIONE
 (Artt. 4, 5 e 6 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il MIUR fornisce informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa   documentazione   cartacea   e/o  informatica  ai  soggetti sindacali identificati all'art. 7 sulle seguenti materie:
 a)  dati generali sullo stato dell'occupazione e di utilizzazione del personale dirigente;
 b) andamento generale della mobilita' del personale;
 c) stato di attuazione dei processi d'innovazione;
 d) iniziative di sostegno alla persona;
 e)   modalita'  organizzative  sulle  procedure  concorsuali  per l'assunzione dei dirigenti;
 f) modalita' di valutazione dell' attivita' dirigenziale;
 g) misure di pari opportunita';
 h)  implicazioni  delle  innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti.
 
 2.  La Direzione scolastica regionale fornisce informazioni e, ove necessaria,  la  relativa  documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti   sindacali   identificati  all'articolo  7  sulle  seguenti materie:
 a) operativita' e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
 b) criteri e modalita' di conferimento delle reggenze;
 c)  criteri  e  modalita'  per  la  risoluzione  consensuale  del rapporto di lavoro.
 
 3.  Su  richiesta  di  una  o piu' rappresentanze sindacali di cui all'art.  7, le Amministrazioni di cui ai precedenti commi forniscono informazioni  successive  su  provvedimenti  amministrativi e atti di gestione  attinenti le materie del presente CCNL o comunque rilevanti ai  fini  della  prestazione di lavoro dei dirigenti. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in   via   prioritaria   dell'esigenza   di  continuita'  dell'azione amministrativa.
 
 4. Ricevuta l'informazione, i soggetti sindacali di cui all'art. 7 possono  chiedere  che  si dia inizio alla procedura di concertazione sulle  materie di cui ai punti e), f),g), h) del comma 1, b) e e) del comma 2.
 La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48  ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano  la  possibilita'  di un accordo mediante un confronto che deve  concludersi  entro  15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della  concertazione  e'  redatto  verbale  dal  quale  risultano  le posizioni  delle  parti.  Durante  il  periodo  in  cui  si svolge la concertazione  le  parti  non  assumono  iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
 Sulle  materie  che  incidono  sull'ordinato  e  tempestivo  avvio dell'anno  scolastico  la concertazione deve comunque concludersi due mesi prima dell'inizio dello stesso.
 ART. 6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
 (Art. 11 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCNL, le  parti  che  lo  hanno  sottoscritto  si  incontrano  per definire consensualmente  il  significato  della  clausola controversa, con le procedure di cui all'art. 47 del medesimo d.lgs. n. 165/2001.
 
 2.  Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
 
 3.  L'eventuale  accordo  sostituisce  la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
 ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
 (Art. 9 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Le delegazioni trattanti in sede di contrattazione integrativa sono costituite come segue:
 I - A livello nazionale di Amministrazione:
 a) Per la parte pubblica:
 - dal Ministro o da un suo delegato;
 - da  una  rappresentanza  dei  dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
 b) Per le organizzazioni sindacali:
 - dai   rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali  di categoria firmatarie del presente CCNL.
 II - A livello di direzione scolastica regionale:
 a) per la parte pubblica:
 - dal  direttore  generale  regionale  o  da  un  dirigente suo delegato.
 b) per le organizzazioni sindacali:
 -   dai   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali  di categoria firmatarie del presente CCNL.
 ART. 8 - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
 (Art. 10 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione del dirigente   alle   attivita'  dell'amministrazione,  e'  prevista  la possibilita'  di  costituire  a  richiesta,  senza  oneri aggiuntivi, Commissioni  bilaterali  ovvero  Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del  lavoro  in  relazione  ai  processi  di  riorganizzazione  delle Istituzioni  scolastiche e accademiche, l'osservazione sull'andamento dei   processi  di  valutazione,  nonche'  l'ambiente,  l'igiene,  la sicurezza  del  lavoro  e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi  compreso  il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza,  hanno  il  compito  di  raccogliere  dati  relativi alle predette  materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La   composizione  dei  citati  organismi,  che  non  hanno  funzioni negoziali,  e'  di  norma  paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
 ART. 9 - CONTRIBUTI SINDACALI
 (Art. 12 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega a favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali  nella  misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega  e' rilasciata per scritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
 
 2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
 
 3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
 
 4.   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute  e  sono  versate  mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate  secondo  modalita'  concordate  con  le  Amministrazioni medesime.
 
 5.  Le  Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 
 TITOLO III
 RAPPORTO DI LAVORO
 ART. 10 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
 (Artt. 13 e 23 del CCNL 1°.03.02)
 
 1. Il dirigente scolastico e' assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato,   a   seguito  dell'espletamento  delle  procedure  di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
 
 2.  l'Amministrazione,  prima  di procedere all'assunzione, invita l'interessato  a presentare la documentazione prescritta dal bando di concorso,  assegnandogli  un  termine  non inferiore a 30 giorni, che puo'  essere  prorogato a 60 giorni in casi particolari e a richiesta dell'interessato medesimo.
 Contestualmente  l'interessato  e'  tenuto  a  dichiarare sotto la propria  responsabilita'  di  non  avere  altri  rapporti  di impiego pubblico  o privato, salvo quanto previsto dal comma 9 del successivo art.   14,   e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di incompatibilita'  richiamate  dall'art.  53 del D.lgs. n.165/2001. In caso contrario, l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di  opzione  per  il  rapporto  di  lavoro  esclusivo  con  la  nuova Amministrazione che procede all'assunzione.
 Scaduti  i  termini  precedentemente  indicati,  l'Amministrazione comunica   all'interessato   che  non  procedera'  alla  stipula  del contratto di lavoro.
 ART. 11 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO
 (Artt. 13 e 23 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
 
 2.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento  e  l'avvicendamento  degli incarichi, per le tipologie previste  dalle  norme  vigenti,  avvengono  nel  rispetto  di quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001.
 
 3.  Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve  precisare,  contestualmente  o  attraverso  il  richiamo  delle direttive  emanate  dall'organo  di  vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il  POF  della  specifica  Istituzione  scolastica,  sentito anche il dirigente  scolastico,  i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie  e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
 
 4.  L'incarico  e'  conferito  dal  Direttore scolastico regionale nell'ambito  della  dotazione  dei  rispettivi  ruoli regionali della dirigenza  con  le  modalita'  e  alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001.     Ai    dirigenti    scolastici    utilizzati    presso l'Amministrazione  centrale  e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
 Esso  ha  la  durata  minima  di  tre  anni  e  massima di cinque, decorrendo comunque dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
 In  via  eccezionale l'incarico o il rinnovo puo' essere di durata inferiore  a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in  data  antecedente  ai predetti tre anni. Nei casi di incarichi di studio,  di ricerca, ispettivi o di incarico presso l'Amministrazione centrale  e periferica dell'Istruzione, in funzione di collaborazione in  strutture  di  staff  o  in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni  scolastiche,  tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 26,  comma  8,  della  legge  n.  448/98,  la durata dell'incarico e' correlata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.
 Deve  essere  assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e  dei  posti dirigenziali vacanti e cio' anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
 
 5.  L'assegnazione  degli  incarichi  e'  effettuata  nel seguente ordine:
 a) conferma degli incarichi ricoperti;
 b)   assegnazione   di  altro  incarico  per  ristrutturazione  e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
 c)  conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai  dirigenti  scolastici  che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti,  dal  collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati   dovranno   presentare  domanda  al  competente  Ufficio scolastico  regionale  in  tempo  utile,  tenendo  conto  del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
 d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
 e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
 f) nuovo incarico per mobilita' professionale;
 g) mobilita' interregionale.
 
 6.  Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma  1  viene conferito l'incarico con priorita' nella provincia di residenza  del  dirigente  scolastico  interessato  e successivamente nelle altre province della regione.
 
 7.   Le   operazioni   di   conferimento  degli  incarichi  devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di  assumere  il nuovo incarico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.
 
 8.   I   responsabili  dei  singoli  Uffici  Scolastici  regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 20, entro tre  mesi  dalla  scadenza  naturale  del  contratto individuale, una valutazione  complessiva  dell'incarico  svolto. Qualora, nell'ambito dei  criteri  generali  di  cui  al  comma 4, non venga confermato lo stesso  incarico  precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione  negativa  ai  sensi  del  citato art. 20, sono tenuti ad assicurare  al dirigente, nell'ambito degli incarichi disponibili, un incarico  di  norma  equivalente.  Per incarico equivalente s'intende quello cui corrisponde almeno un'analoga retribuzione di posizione.
 
 9.  Nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  che comportino  la  modifica  o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto,  si  provvede  ad  una  nuova  stipulazione  dell'atto  di incarico,  tenendo  conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato.
 ART.12 - CONTRATTO INDIVIDUALE Dl LAVORO
 (Artt. 13 e 23 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un contratto  individuale  di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare:
 - la data d'inizio del rapporto;
 - la   qualifica,   il  trattamento  economico  fondamentale,  di posizione e di risultato;
 - la sede di lavoro;
 - le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
 
 2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne  le  cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce  in  ogni  modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 
 3.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'art.   13,  ai  fini dell'articolazione  delle  funzioni  dirigenziali  e  delle  connesse responsabilita',  cui  e'  correlata la retribuzione di posizione, si tiene  conto  dei  seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
 A) Criteri attinenti alla dimensione;
 B) Criteri attinenti alla complessita';
 C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
 
 4.  I  criteri  generali  di  cui al precedente comma 3 sono cosi' specificati:
 
 A) DIMENSIONE
 a) numero degli alunni;
 b) numero dei docenti;
 c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
 
 B) COMPLESSITA'
 a)   istituzioni  scolastiche  con  pluralita'  di  gradi  o  di indirizzi;
 b)  istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
 c)  istituzioni  scolastiche  con  sezioni  funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;
 d)  istituzioni  scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita';
 e)  istituzioni  scolastiche  con annesse sezioni staccate o con succursali,  plessi  e/o  scuole aventi incidenza sull'organizzazione dei servizi;
 f)  istituzioni  scolastiche  con  aziende  agrarie  e  convitti annessi;
 g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private.
 
 C) CONTESTO TERRITORIALE
 a)  istituzioni  scolastiche  situate  in  zone  di  particolare disagio socio-economico;
 b)  istituzioni  scolastiche  situate  in  zone  di  particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
 
 5.  I criteri di cui al comma precedente potranno essere integrati in  sede  di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realta' locali.
 ART. 13 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
 (Art. 50 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme  vigenti e in particolare dall'art. 26, comma 8, della legge n. 448/98,  vengono  assegnate dall'Amministrazione centrale o regionale del  MIUR  funzioni  di  collaborazione  in  strutture  di staff e in servizi  di  consulenza,  studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche   autonome,   anche   con   riferimento  ai  processi  di innovazione   in   atto,  l'apposito  incarico  viene  conferito  dai responsabili   degli   Uffici  presso  i  quali  detto  personale  e' utilizzato, in base ai seguenti criteri generali:
 a) oggetto e complessita' gestionale delle funzioni affidate;
 b)        posizione        nell'ambito        dell'organizzazione dell'Amministrazione;
 c) responsabilita' implicate dalla posizione;
 d)  requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento  dell'attivita' di competenza.
 
 2. Trova applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1 il d.lgs.  n.  165/2001,  nonche',  in  quanto  applicabili,  i  criteri generali richiamati dall'art. 11.
 
 3. Si applica a tutto il personale compreso nell'Area V l'art. 18, comma  4,  del  CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalita' di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
 
 4.  Il  periodo  trascorso  dal  personale  compreso  nell'Area in posizione  di  comando,  distacco,  esonero,  aspettativa  sindacale, utilizzazione  e  collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione  del  MIUR,  e'  valido a tutti gli effetti come servizio  di  istituto,  anche  ai  fini  dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci  retributive,  ivi  compresa la retribuzione di posizione (parte fissa  e  parte  variabile)  e  di  risultato.  A  decorrere  dal 1 ° settembre  2006  la  retribuzione  di  posizione  (parte variabile) e quella  di  risultato  sono  previste  nell'identica misura di quella attribuita  nella  sede  di  titolarita'.  I  dirigenti  ricevono  un incarico  nominale  per  la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate  per  incarico  nominale  diventano  disponibili  per  altro incarico.
 Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validita' del  periodo  trascorso  da  questo  personale  scolastico  in  altre situazioni  di  stato  che  comportano  assenza  dall'istituzione  di titolarita'.  Al  rientro  in  sede  e'  garantita  la  precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarita' della stessa e,  a  parita' cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto.
 ART. 14 - PERIODO DI PROVA
 (Art. 15 del CCNL 1°.03.02)
 1. I neo assunti sono soggetti al periodo di prova nella qualifica di  dirigente  per una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovra' essere prestato un servizio effettivo di almeno 6 mesi.
 
 2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 
 3.  Il  periodo  di  prova  e' sospeso in caso di malattia e negli altri  casi  espressamente  previsti  dalle  leggi  o  dagli  accordi collettivi.  Nell'ipotesi  di  malattia  il  dirigente  scolastico ha diritto  alla  conservazione  del  posto per un periodo massimo di 18 mesi,  decorso il quale il rapporto puo' essere risolto, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 8. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o  malattia  derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 26.
 
 4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma  3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
 
 5.  Decorsa  la meta' del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione  di  cui al precedente comma 3, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne'  di  indennita'  sostitutiva  del preavviso. Il recesso opera dal momento    della   comunicazione   alla   controparte.   Il   recesso dell'Amministrazione dev'essere motivato.
 
 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento del servizio prestato, a tutti gli effetti, dal giorno dell'assunzione.
 
 7.  In  caso  di  recesso,  la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. Spetta altresi' al dirigente la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
 
 8.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.
 
 9.  In  caso di mancato superamento della prova, il dirigente puo' rientrare,   a   domanda,   nell'Amministrazione   di   comparto   di provenienza,  sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL. Il  dipendente viene collocato nell'area, nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza.
 ART. 15 - IMPEGNO DI LAVORO
 (Art. 16 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  In relazione alla complessiva responsabilita' per i risultati, il  dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attivita',  correlandola  in  modo  flessibile  alle  esigenze  della Istituzione   cui   e'   preposto  e  all'espletamento  dell'incarico affidatogli.
 
 2.  Qualora,  in  relazione  ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale  o,  comunque,  derivante  da  giorni  di  festivita', al dirigente  scolastico  deve  essere in ogni caso garantito, una volta cessate  tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessita' del servizio.
 ART. 16 - FERIE E FESTIVITA'
 (Art. 17 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di  ferie  retribuito  pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due  giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23  dicembre  1977, n. 937. In tale periodo al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
 
 2.   I   dirigenti   assunti   al  primo  impiego  nella  Pubblica Amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a  30  giorni  lavorativi  di  ferie  comprensivi  delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
 
 3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su  cinque  giorni  per  settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate  lavorative,  ridotte  a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego;  in  entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
 
 4.  Al  dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire  nell'anno  scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
 
 5. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi  e,  se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
 
 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 
 7.  Il  dirigente  che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 22 conserva il diritto alle ferie.
 
 8.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto  irrinunciabile e, salvo quanto  previsto  al  successivo  comma  13,  non sono monetizzabili. Costituisce  specifica  responsabilita'  del  dirigente programmare e organizzare  le proprie ferie comunicandole al direttore dell'Ufficio Scolastico   regionale  in  modo  da  garantire  la  continuita'  del servizio.
 
 9.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie per impreviste necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata  del  medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre  diritto  al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 
 10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del dirigente  informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
 
 11.  In  presenza  di  motivate,  gravi  esigenze  personali  o di servizio  che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso  dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il primo  semestre  dell'anno scolastico successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente  indifferibili,  tale termine puo' essere prorogato alla fine dell'anno scolastico successivo.
 
 12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o  infortunio,  anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
 
 13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa  disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non  fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
 ART. 17 - MUTAMENTO DELL'INCARICO
 (Artt. 24 e 25 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.   Il   mutamento  degli  incarichi  dei  dirigenti  ha  effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
 
 2.  Dall'anno  successivo,  a  richiesta  del  dirigente che abbia superato  il  periodo  di  prova,  puo'  essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o Istituzione  diversa  da quella di servizio. Il mutamento di incarico puo'  avvenire,  comunque  ed  esclusivamente,  sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dal D.lg.s n.165/2001 e dall'art. 11 del presente contratto.
 
 3.  Il  dirigente  che  ha  ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi  del  comma  2 per una delle sedi o delle Istituzioni richieste non  ha  titolo  a  formulare  ulteriori  richieste  analoghe  per  i successivi due anni.
 
 4.   Il   mutamento   di  incarico  su  posti  liberi  e'  ammesso eccezionalmente  nei  seguenti  casi  di  particolare  urgenza  e  di esigenze familiari:
 a)  insorgenza  di  malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
 b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
 c) altri casi previsti da norme speciali.
 
 5.   Per   motivate   esigenze,   previo   assenso  del  dirigente dell'Ufficio  scolastico  regionale  di provenienza e con il consenso del  dirigente  dell'Ufficio  scolastico  della regione richiesta, e' possibile  procedere  ad  una mobilita' interregionale fino al limite del  15% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere  presentata  entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio.
 Nelle  ipotesi  di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove  concesso,  non  puo' nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.
 ART. 18 - MOBILITA' PROFESSIONALE
 (Art. 24 del CCNL 1°.03.02)
 
 1. I settori formativi ai fini della mobilita' professionale, come previsto  dall'art.  29,  comma  1,  del  D.lgs.  n. 165/2001, sono i seguenti:
 a) scuola elementare e media;
 b) istituti secondari superiori;
 c) istituti educativi.
 
 2.   Possono  presentare  domanda  di  mobilita'  professionale  i dirigenti  che abbiano superato il periodo di prova, da calcolarsi in 180 giorni decorrenti dal 1 ° settembre.
 
 3.  Alla mobilita' professionale e' destinata un'aliquota di posti fino  al  30 per cento di quelli annualmente vacanti e disponibili in ciascun settore formativo.
 ART. 19 - INCARICHI AGGIUNTIVI
 (Art. 26 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il  MIUR  e  le  Direzioni  regionali,  sulla base delle norme vigenti,  possono  formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente e' tenuto ad accettare:
 a)  presidenza  di  commissioni  di esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
 b)   reggenza  di  altra  istituzione  scolastica,  oltre  quella affidata con incarico dirigenziale;
 c)  presidenza  di  commissioni  o sottocommissioni di concorso a cattedre;
 d) funzione di Commissario governativo;
 e)   componente  del  nucleo  di  valutazione  delle  Istituzioni scolastiche di cui all'art. 20;
 f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
 g)  incarichi  relativi  alle  attivita'  connesse all'EDA e alla terza area degli istituti professionali;
 h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.
 
 In  deroga  a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001,  i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di  natura  obbligatoria  e  non  declinabili,  sono  integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
 
 2.  Le attivita' svolte ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.lgs. n.  165/2001  non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
 
 3.  Qualora  gli  incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative   e  per  la  realizzazione  di  programmi  specifici  con finanziamenti  esterni,  il  compenso e' determinato in una quota, da corrispondere  direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai  fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensivita' della retribuzione.
 
 4.  Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilita' dei  dirigenti  che  svolgono  incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente  autorizzati,  viene  loro  direttamente  corrisposta una quota,  in  ragione  del  proprio  apporto,  pari  al 30% della somma complessiva;   il  residuo  70%  confluisce  ai  fondi  regionali  in attuazione del principio di onnicomprensivita' della retribuzione.
 
 5.   Nell'attribuzione  degli  incarichi  aggiuntivi,  gli  Uffici scolastici   regionali   seguono  criteri  che  tengono  conto  degli obiettivi, priorita' e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilita', delle capacita' professionali dei singoli, assicurando altresi' il criterio della rotazione.
 ART. 20 - VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE
 (Art. 27 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il  dirigente  risponde  in  ordine ai risultati della propria azione  dirigenziale,  tenuto  conto  delle  competenze  spettanti in relazione  all'assetto  funzionale  tipico  delle  Istituzioni cui e' preposto.
 
 2.  L'Amministrazione  adotta preventivamente i criteri generali e le  procedure  che  informano  il  sistema  di  valutazione,  dandone informazione preventiva alle OO.SS.
 
 3.  I  criteri  di  cui  al  comma  2  devono  tener  conto  della correlazione  tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e  le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione  del  dirigente, tenuto altresi' conto degli obiettivi e finalita' del POF dell'Istituzione medesima.
 
 4.   Il   sistema  di  valutazione  e'  organizzato  in  procedure essenziali  e  snelle  volte ad apprezzare i contenuti concreti della funzione   dirigenziale.   Le   procedure   stesse   si   propongono, innanzitutto,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  professionale del dirigente,  prevedono  la partecipazione al procedimento da parte del valutato,  favoriscono  il  confronto  e  il dialogo tra valutatori e valutato,    privilegiando    nella    misura    massima    possibile l'utilizzazione di dati oggettivi.
 
 5.  La  valutazione  e'  effettuata  da  un  nucleo  nominato  dal Dirigente  generale  regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente  amministrativo  e  un  dirigente  scolastico. Il dirigente scolastico  facente  parte  del  nucleo  deve avere almeno 10 anni di servizio  nella  qualifica di Capo d'Istituto e dirigente scolastico, aver  frequentato  e superato apposito corso di formazione e prestare servizio  in provincia diversa da quella in cui insiste l'Istituzione cui  e'  preposto  il  dirigente  valutato.  La  partecipazione ed il superamento  del  corso  di formazione e' requisito necessario per la partecipazione  al nucleo di valutazione anche da parte del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo.
 
 6. Tutti i dirigenti scolastici possono accedere al predetto corso di  formazione  purche'  in  possesso  dei  requisiti di cui al comma precedente.
 
 7.  L'incarico  di valutatore ha la durata massima di sei anni, e' rinnovabile  dopo  un'interruzione  di  due  anni  e non da' luogo ad esonero dal servizio.
 
 8.  La  valutazione  finale  e' formulata dal Direttore regionale, tenuto  conto di quanto emerso dalla valutazione del nucleo predetto. La  valutazione  finale  difforme  da  quella  del nucleo deve essere congruamente e chiaramente motivata.
 
 9. Il nucleo di valutazione svolge con ogni dirigente un colloquio di  restituzione  nel  corso  del  quale vengono illustrati gli esiti della valutazione e le motivazioni che l'hanno indotta.
 
 10.  La  valutazione  ha  carattere pluriennale legata alla durata dell'incarico  conferito.  Si  articola  altresi'  in fasi annuali in funzione  della  retribuzione  di  risultato,  privilegiando, in tale fase,  l'aspetto autovalutativo. Entrambe le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva.
 
 11.  La valutazione puo' essere anticipata in base a decisione del Direttore  regionale  nel caso di rischio di grave risultato negativo ipotizzabile  prima  della  scadenza  annuale.  Della  decisione deve essere informato il dirigente interessato.
 
 12.  Prima  di  procedere  alla  definitiva formalizzazione di una valutazione  non  positiva,  il  Direttore  regionale  acquisisce  in contraddittorio  le  deduzioni  del  dirigente  interessato.  Entro i successivi  15 giorni il Direttore regionale assume le determinazioni di competenza.
 
 13.  Avverso  le  determinazioni  di  cui  al  comma precedente e' ammesso  il  ricorso  alle  procedure di cui all'art. 35 del presente CCNL.
 
 14. I dirigenti che si trovano in altre posizioni di stato vengono valutati  con  i  sistemi  di valutazione adottati dagli Enti o dalle Amministrazioni presso cui prestano servizio.
 
 15.  Il  sistema  di  valutazione  di  cui al presente articolo e' oggetto  di monitoraggio annuale da parte dell'Amministrazione. Degli esiti del monitoraggio viene data informativa alle 00.SS.-
 ART. 21 - LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE
 (Art. 14 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.   Nell'ambito   dei   processi   di   riforma   della  Pubblica Amministrazione    verso    obiettivi   di   modernizzazione   e   di efficienza/efficacia   al   servizio  dei  cittadini,  la  formazione costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.
 
 2.  In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e   l'aggiornamento   professionale   del   dirigente   sono  assunti dall'Amministrazione  come  metodo  permanente  teso ad assicurare il costante  adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto  culturale,  tecnologico  e organizzativo di riferimento e a favorire  il  consolidarsi  di  una  cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.
 
 3.  Gli  interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia  contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per sostenere processi di mobilita'  o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo,  per  sostenere  processi  di  inserimento  in  funzioni di maggiore  criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
 
 4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante   dell'identita'   professionale  del  dirigente,  da consolidare  in  una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze   europee   ed   internazionali.   Entro  tale  quadro  di riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il patrimonio di competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle  responsabilita'  attribuitegli,  per  l'ottimale  utilizzo  dei sistemi  di  gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo,  finalizzato  all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualita' dei servizi resi.
 
 5.  Il  Ministero  definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo  conto delle direttive governative in materia di formazione e delle  finalita'  e  delle politiche che le sottendono, nonche' delle eventuali  risorse  aggiuntive  dedicate  alla  formazione  stessa in attuazione  del  Patto  sociale  per  lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
 
 6.   Le   politiche   formative   della  dirigenza  sono  definite dall'Amministrazione  in conformita' alle proprie linee strategiche e di  sviluppo.  Le  iniziative  formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione,   da   altri  Enti,  dall'Universita',  da  soggetti pubblici  (quali  la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, etc.) o da agenzie private  specializzate  nel  settore  ed  associazioni professionali, anche  d'intesa  tra  loro. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro  attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitivita'.
 
 7.  La  partecipazione  alle iniziative di formazione, inserite in appositi   percorsi   formativi,  anche  individuali,  e'  comunicata all'Amministrazione  dal  dirigente interessato con congruo anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata, ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
 
 8.  Il  dirigente  puo',  inoltre,  partecipare,  senza  oneri per l'Amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento professionale  che siano comunque in linea con gli obiettivi indicati nei  commi  che  precedono.  A  tal  fine al dirigente e' concesso un periodo  di  aspettativa  non  retribuita  per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
 
 9.  Qualora  l'Amministrazione  riconosca  l'effettiva connessione delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai  sensi  dei  commi  7 e 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
 10.  I  dirigenti  che  hanno superato il periodo di prova possono usufruire,  ai  sensi della 23.12.1998, n. 448, art. 26, comma 14, di un  periodo  di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno  scolastico  ogni  dieci  anni.  Per i detti periodi i dirigenti possono   provvedere   a   loro  spese  alla  copertura  degli  oneri previdenziali.
 
 11.  Le  Parti  convengono  che  possa  essere  istituito  un Ente bilaterale,   tra  il  MIUR,  espressione  del  Comitato  di  settore dell'Area,  e  le  OO.SS.  firmatarie del presente CCNL, che persegua l'obiettivo  di  programmare  e  realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale dell'Area. L'Ente predetto non dovra' comportare alcun onere aggiuntivo.
 A  tal  fine,  entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del  presente  CCNL, le Parti si impegnano ad attivare presso il MIUR una  commissione  paritetica  di  studio  che  definisca modalita' di costituzione, ordinamento e strumenti dell'Ente di cui sopra.
 
 TITOLO IV
 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 ART. 22 - ASSENZE RETRIBUITE
 (Art. 18 del CCNL 1°.03.02)
 
 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi:
 -  partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativo  entro il limite complessivo  di giorni otto per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio;
 -  lutti  per  perdita  del  coniuge, di parenti entro il secondo grado,  di  soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo  grado  in  ragione  di  giorni  tre  anche non consecutivi per evento;
 -  particolari  motivi  personali  o  familiari,  entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico;
 -  il  dirigente scolastico ha altresi' diritto ad assentarsi per 15  giorni  consecutivi  in  occasione  di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno dal matrimonio stesso.
 
 2.   Gli   eventi   di   cui   sopra  sono  dichiarati  agli  atti dell'Istituzione  anche mediante autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale.
 
 3.  Le  assenze  di  cui  al  comma  1 possono cumularsi nell'anno scolastico,  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.
 
 4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.
 
 5.  Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992,  come  modificato  e  integrato  dall'art.  19  della  legge n. 53/2000,  non  sono  computate  ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
 
 6.  Il  dirigente  ha altresi' diritto ad assentarsi per tutti gli eventi  in  relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi  regolamenti  di  attuazione  prevedono  la  concessione  di permessi o congedi comunque denominati.
 ART. 23 - CONGEDI PARENTALI
 (Art. 19 del CCNL 1°.03.02)
 
 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela  della  maternita' e della paternita' contenute nel D.lgs. 151 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del D.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione mensile, inclusa quella di posizione.
 
 3.  In caso di parto prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi  di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del  parto.  Qualora  il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo  di  degenza  presso  una  struttura  ospedaliera  pubblica o privata,  la  madre  ha  la  facolta'  di  richiedere che il restante periodo  di  congedo  obbligatorio  post-parto ed il restante periodo ante-parto  non  fruito,  possano decorrere in tutto o in parte dalla data  di  effettivo  rientro  a  casa  del figlio; la richiesta viene accolta  qualora  sia  avallata da idonea certificazione medica dalla quale  risulti che le condizioni di salute della dirigente consentono il  rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro spettano in ogni  caso  i  periodi  di  riposo  di  cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001.
 
 4.  Nell'ambito  del  periodo di congedo parentale di cui all'art. 32,  comma  1,  del D.lgs. 151 del 2001, per le dirigenti madri o, in alternativa, per i dirigenti padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili  anche  in  modo  frazionato,  non  riducono  le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione mensile, compresa la retribuzione di posizione.
 
 5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e fino  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita,  nei  casi previsti dall'art.  47  del  D.lgs.  151 del 2001, alle dirigenti madri ed, in alternativa,  ai  dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di  eta'  del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita'  indicate  nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha  altresi'  diritto  di  astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni  lavorativi  all'anno, non retribuiti, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
 
 6.  I  periodi  di  assenza  di  cui  ai  commi 4 e 5, nel caso di fruizione   continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente o della dirigente.
 
 7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione  dal  lavoro,  di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del D.lgs. 151/2001,  la  dirigente  madre  o  il  dirigente padre presentano la relativa  comunicazione,  con l'indicazione della durata, all'Ufficio scolastico  regionale  di  norma  quindici giorni prima della data di decorrenza  del  periodo  di astensione. La comunicazione puo' essere inviata  anche  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 
 8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma,  la  comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal lavoro.
 
 9.  Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 151/2001, qualora  durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il  parto  si  accerti  che  l'espletamento dell'attivita' lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute   della   dirigente   madre,   l'Amministrazione  provvede  al temporaneo  impiego  della  medesima  e  con il suo consenso in altre attivita',  nell'ambito  di  quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
 
 10.  Al  dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53 del 2000.
 ART. 24 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
 (Art. 20 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il  dirigente  puo'  chiedere,  per documentati e gravi motivi familiari,  un  periodo  di  congedo  continuativo  o frazionato, non superiore  a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 53/2000.
 
 2.  I  periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dal successivo art. 25.
 
 3. Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della  legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di  studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 e' collocato, a domanda,  per  tutto  il periodo di durata del corso o della borsa in aspettativa   per   motivi  di  studio  senza  assegni,  fatta  salva l'applicazione  dell'art.  52, comma 57, della legge n. 448 del 2001. Il periodo e' considerato utile ad ogni altro effetto.
 
 4.  Ai  sensi  dell'art. 5 della L. 53/2000, fermo restando quanto previsto  dal  successivo  art.  6,  ai  dirigenti  con anzianita' di servizio  di  almeno  cinque  anni  presso la stessa Amministrazione, possono  essere  concessi, a richiesta, congedi non retribuiti per la formazione  nella  misura  percentuale  annua complessiva del 10% del personale  in  servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all'unita' superiore.
 
 5.  Per  la  concessione dei congedi di cui al comma precedente, i dirigenti  interessati  ed  in  possesso della prescritta anzianita', devono  presentare  al  Direttore  regionale  una  specifica domanda, contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale  domanda  deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
 La contrattazione integrativa regionale stabilira' le procedure di accoglimento delle domande.
 
 6.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con  l'interesse  formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di preavviso di cui al comma  precedente,  l'Amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
 
 7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per  malattia  puo'  rinnovare  la  domanda  per  un successivo ciclo formativo, con diritto di priorita'.
 
 8. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo  compete anche al dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo  di  congedo  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.  Le  modalita'  di  partecipazione  agli  eventuali corsi di formazione  del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione  prevista  dal  presente  comma  sono  regolate, ai sensi dell'art.4,   comma   3,   della   legge   n.  53/2000,  in  sede  di contrattazione integrativa regionale.
 
 9. Il dirigente e' inoltre collocato in congedo, a domanda, per un anno  scolastico  senza  assegni,  per  realizzare, nell'ambito di un altro  comparto  della  P.A.,  l'esperienza  di una diversa attivita' lavorativa o per superare un periodo di prova.
 
 10.   Per   favorire  la  circolazione  di  esperienze  tra  studi accademici   ed   esperienze   lavorative  avanzate,  nell'ambito  di specifici  corsi di Universita' ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento   di   materie   connesse   con   le   problematiche dell'amministrazione  e  della  contrattazione,  i  dirigenti possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
 Nelle  ipotesi del presente comma i dirigenti interessati potranno porsi  o  in  congedo  non  retribuito o svolgere queste attivita' in aggiunta  agli  obblighi  ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
 ART. 25 - ASSENZE PER MALATTIA
 (Art. 21 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il  dirigente  assente  per  malattia  o  per  infortunio  non dipendente  da  causa  di  servizio ha diritto alla conservazione del posto  per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso,   le   assenze   per   malattia  verificatesi  nel  triennio precedente.
 
 2.  Superato  il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia  richiesta  e' concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di  18  mesi  in  casi  particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
 
 3.  Prima  di  concedere  su  richiesta  del dirigente l'ulteriore periodo  di assenza di cui al comma 2, l'Ufficio scolastico regionale puo'  procedere  all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il  tramite  del  competente  organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni,  al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 
 4.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai commi  1  e  2,  oppure  nel  caso  che,  a seguito dell'accertamento disposto   ai   sensi  del  comma  3,  il  dirigente  sia  dichiarato permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro, l'Ufficio  scolastico regionale puo' procedere, salvo quanto previsto dal  successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennita' sostitutiva del preavviso.
 
 5.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 
 6.  Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni di legge a tutela degli  affetti  da TBC, nonche' quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
 
 7.  Il  trattamento  economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
 a)  intera  retribuzione mensile, ivi compresa la retribuzione di posizione, per i primi nove mesi di assenza.
 b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
 c)  50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
 
 8.   In   caso   di   gravi   patologie   che  richiedano  terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui  ai commi 1 e 7 del presente  articolo,  oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital  anche  quelli  di  assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto   per   i   giorni  anzidetti  di  assenza  spetta  l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.
 
 9. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,  alle  norme  di  comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all'Istituzione scolastica  dello  stato  di  infermita' e del luogo di dimora e alla produzione  della  certificazione  eventualmente  necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale.
 
 10.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro  sia  ascrivibile  a responsabilita' di terzi, il dirigente e' tenuto  a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai  fini  della  rivalsa  da  parte  di  quest'ultima  verso il terzo responsabile  per  la  parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante  il  periodo  di  assenza  ai  sensi del comma 7 e agli oneri riflessi relativi.
 
 11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da  mancato  guadagno  effettivamente  liquidato  da  parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - e'  versato  dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto  dalla  stessa  erogato durante il periodo di assenza ai sensi del  comma  7,  lettere  a),  b)  e  c),  compresi gli oneri riflessi inerenti.  La  presente  disposizione  non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
 ART.  26  -  INFORTUNIO  SUL  LAVORO  E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
 (Art. 22 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta ad infortunio  sul lavoro il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione.
 
 2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione, fino alla guarigione clinica.
 Decorso  il  periodo  massimo  di  conservazione  del posto di cui all'art.  25,  commi  1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso  art. 25, comma 3. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non  procedere  alla  risoluzione  del rapporto di lavoro prevista da tale  disposizione,  per  l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
 
 3. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di   servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita'  permanente  rimane  regolato  dalle seguenti disposizioni vigenti  e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite  nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27  luglio  1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a  31  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461.
 
 TITOLO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 ART. 27 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 (Art. 28 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  L'estinzione  del  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato, superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia gia' disciplinati nel precedente Titolo, ha luogo:
 a)  per  cessazione,  al  compimento  del  limite massimo di eta' previsto dalle norme di legge applicabili nell'Amministrazione;
 b) per risoluzione consensuale;
 c) per recesso del dirigente;
 d) per recesso dell'Amministrazione;
 e)  per  perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
 f) per decesso.
 ART. 28 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGO DELLE PARTI
 (Art. 29 del CCNL 1°.03.02)
 
 1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della condizione  prevista  ed  opera  dall'inizio  dell'anno  scolastico o accademico   successivo  al  compimento  del  65°  anno  di  eta'  La risoluzione   del   rapporto  e'  comunque  comunicata  per  iscritto dall'Amministrazione.  In  tutti  i  casi  in  cui il dirigente abbia diritto,  ai  sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65 anno di eta', la relativa istanza deve essere prodotta  entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di eta'.
 
 2.  La  pensione  di  anzianita'  e'  disciplinata dalla normativa vigente in materia.
 
 3.   Nel   caso  di  recesso  del  dirigente,  questi  deve  darne comunicazione  scritta  all'Amministrazione  rispettando i termini di preavviso.
 
 4.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo   casi   di   comprovato  impedimento,  decorsi  15  giorni  di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.
 ART. 29 - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 (Art. 30 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  L'Amministrazione  o  il  dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 
 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione, previa disciplina delle   condizioni,   dei   requisiti  e  dei  limiti,  puo'  erogare un'indennita'     supplementare     nell'ambito    della    effettiva disponibilita'  del  proprio bilancio. La misura dell'indennita' puo' variare  fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
 
 3.  I  criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei   requisiti   e   dei   limiti   in   relazione   alle   esigenze dell'Amministrazione  per  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione e  di  eventuale  concertazione ai sensi dell'art 5, commi 2 e 3, del presente CCNL.
 
 4. Per il periodo di erogazione della predetta indennita' non puo' essere  conferito  ad  altro  dirigente  l'incarico  per  un posto di funzioni  equivalenti a quello del dirigente con cui si e' concordata la risoluzione consensuale.
 ART. 30 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
 (Art. 31 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Nel  caso  di  recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere  alla  relativa comunicazione all'interessato, indicandone contestualmente  i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
 
 2.  Il  recesso  per  giusta  causa e' regolato dall'art. 2119 del codice    civile.    Costituiscono    giusta    causa    di   recesso dell'Amministrazione  fatti  e  comportamenti,  anche  estranei  alla prestazione  lavorativa,  di  gravita'  tale  da essere ostativi alla prosecuzione,  sia  pure provvisoria, del rapporto di lavoro. In ogni altro  caso il recesso puo' essere esclusivamente motivato da palese, grave  e  reiterata manifestazione d'inefficienza e d'incapacita' del dirigente, accertata ai sensi dell'art. 20.
 
 3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,   l'Amministrazione   contesta   per   iscritto   l'addebito convocando  l'interessato  non  prima di cinque giorni lavorativi dal ricevimento  della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale  cui  aderisce  o  conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravita', ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione,   in   concomitanza  con  la  contestazione,  puo' disporre  la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore   a  30  giorni,  con  la  corresponsione  del  trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.
 
 4.  Avverso  gli  atti  applicativi  del precedente comma 1, ferma restando   in  ogni  caso  la  possibilita'  di  ricorso  al  giudice competente,   il   dirigente  puo'  altresi'  attivare  le  procedure arbitrali  disciplinate  dall'art.  35,  con esclusione delle ipotesi previste al precedente comma 2.
 ART. 31- NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
 (Art. 32 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Il  licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui tale conseguenza  e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
 a) se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
 b)  se  e'  intimato,  senza  giusta  causa, durante i periodi di sospensione   previsti   dall'art.   2110  del  codice  civile,  come regolamentati dalle disposizioni del presente CCNL.
 
 2.  In  tutti  i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
 ART. 32 - TERMINI DI PREAVVISO
 (Art. 35 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 28, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente CCNL per  la  risoluzione  del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'  sostitutiva  dello  stesso,  i relativi termini sono fissati come segue:
 a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
 b)  ulteriori  15  giorni  per ogni successivo anno di anzianita' fino  a  un  massimo  di  altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata  la  frazione  di  anno  inferiore  al  semestre  e  viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
 
 2.  In  caso di recesso del dirigente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
 
 3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
 
 4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei  termini  di  cui  al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il  periodo  di  mancato  preavviso.  L'Amministrazione ha diritto di trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente  alla  retribuzione per il periodo di preavviso da lui non  osservato,  senza  pregiudizio  per  l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
 
 5.  E'  in  facolta'  della  parte  che riceve la comunicazione di recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
 
 6.  Durante il periodo di preavviso non e' consentita la fruizione delle  ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
 
 7.   Il   periodo  di  preavviso  e'  computato  nell'  anzianita' lavorativa a tutti gli effetti.
 
 8. In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto   stabilito   dall'art.   2122  del  c.c.  nonche'  una  somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
 
 9.   L'indennita'   sostitutiva   del  preavviso  deve  calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 52, lettere a, b, c, d.
 
 TITOLO VI
 ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
 ART. 33 - COMITATO PARITETICO PER LE PARI OPPORTUNITA'
 
 1.  Al  fine  di  consentire  una  reale  parita' uomini-donne, e' istituito,  presso  il  MIUR  il  Comitato  pari  opportunita' con il compito  di  proporre  misure adatte a creare effettive condizioni di pari  opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,  n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato e' costituito  da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di Area firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti  dell'amministrazione.  Il  presidente del Comitato e' nominato  dal Ministro dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
 
 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
 b)  formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
 c)  promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le  direttive comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
 
 3.   L'Amministrazione  assicura  l'operativita'  del  Comitato  e garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre  1998,  n.  387.  In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni  mezzo,  nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dallo  stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sulle  condizioni  del  personale  dirigente  femminile,  di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
 
 4.  Il  Comitato  per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 
 5. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle   organizzazioni   sindacali   abilitate   alla  contrattazione integrativa,  possono  essere  costituiti  appositi comitati entro 60 giorni   dall'entrata   in   vigore   del   presente  contratto,  con composizione  e  compiti  analoghi  a quello nazionale dei quali deve essere   assicurato   il   funzionamento  da  parte  delle  Direzioni regionali. Il Presidente e' nominato dal Direttore regionale.
 ART. 34 - COMITATO PARITETICO PER IL MOBBING
 
 1.  Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito  del  contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da  dipendenti nei confronti di altro personale, anche sovraordinato, pure  attraverso  l'utilizzo  strumentale  ed  emulativo  di  norme e procedure. Esso e' caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o  comportamenti  diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,  aventi  connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalita' e la dignita' del dipendente sul luogo di  lavoro,  fino  all'ipotesi  di  rendere  afflittiva la condizione lavorativa  o  di  escludere  il  soggetto  dallo  stesso contesto di lavoro.
 
 2.  In  relazione al comma 1, le Parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare   l'evenienza   di  tali  comportamenti;  viene  pertanto istituito,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,  uno  specifico  Comitato  paritetico presso il MIUR con i seguenti compiti:
 a)   raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo del fenomeno;
 b)   individuazione   delle   possibili  cause,  con  particolare riferimento  alla  verifica  dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori   organizzativi   e   gestionali   che   possano  determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c)  proposte  di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l'insorgere del mobbing;
 d)  formulazione  di  proposte  per  la definizione dei codici di condotta.
 
 3.  Le  proposte  formulate  dal  Comitato  sono  presentate  alle Amministrazioni  per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in  particolare,  la  costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto  nell'ambito  delle  strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonche' la definizione dei   codici   di   condotta,  sentite  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente CCNL.
 
 4.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione del fenomeno, il Comitato  valuta  l'opportunita'  di  attuare,  nell'ambito dei piani generali   per  la  formazione,  idonei  interventi  formativi  e  di aggiornamento   che  possono  essere  finalizzati,  tra  l'altro,  ai seguenti obiettivi:
 a)  affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b)   favorire   la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dirigenti attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali,  anche  al  fine  di  incentivare  il  recupero della motivazione  e  dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte degli stessi.
 
 5.  Il  Comitato  di cui al comma 3 e' costituito da un componente designato  da  ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente    CCNL    e   da   un   pari   numero   di   rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato e il Vice-presidente vengono    alternativamente    designati    tra    i   rappresentanti dell'Amministrazione  e  della  parte  sindacale. Per ogni componente effettivo  e'  previsto  un  componente supplente. Ferma rimanendo la composizione  paritetica  del  Comitato,  di  esso  fa parte anche un rappresentante  del  Comitato per le pari opportunita', appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 
 6.  L'  Amministrazione  favorisce  l'operativita'  del Comitato e garantisce  tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In particolare  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni  mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati conseguito dal Comitato stesso. Il Comitato e' tenuto a redigere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 
 7. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
 ART.  35  -  PROCEDURA  DI  CONCILIAZIONE  E  ARBITRATO IN CASO DI RECESSO
 
 1.  Ferma  restando,  in  ogni  caso,  la  possibilita' di ricorso giurisdizionale,  previo  esperimento  del  tentativo obbligatorio di conciliazione  di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165/2001, avverso gli atti applicativi dell'art. 30, comma 1, il dirigente puo' attivare le procedure  di  conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal Contratto  collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe.
 
 2.  Il  dirigente,  ove  non  ritenga  giustificata la motivazione fornita  dall'amministrazione  o nel caso in cui tale motivazione non sia  stata  indicata  contestualmente alla comunicazione del recesso, puo'  ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del CCNQ del 23.1.2001, nel rispetto delle modalita', delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
 
 3.   Ove   si   pervenga   alla   conciliazione  e  in  tale  sede l'Amministrazione  assuma  l'obbligo  di  riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
 
 4.  Qualora  l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone  a  carico  dell'Amministrazione una indennita' supplementare determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
 
 5. L'indennita' supplementare di cui al comma 4 e' automaticamente aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 - 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
 - 6  mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e 52esimo anno compiuto;
 - 5  mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e 53esimo anno compiuto;
 - 4  mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e 54esimo anno compiuto;
 - 3  mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e 55esimo anno compiuto;
 - 2  mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e 56esimo anno compiuto.
 
 6.  Nelle  mensilita' di cui ai commi 4 e 5 e' ricompresa anche la retribuzione  di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
 
 7.  Il  dirigente  che accetti l'indennita' supplementare non puo' successivamente   adire   l'Autorita'   giudiziaria.   In   caso   di accoglimento  del  ricorso, l'Amministrazione non puo' assumere altro dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo   corrispondente   al   numero   di  mensilita'  riconosciute dall'arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
 ART. 36 - RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
 
 1.  Qualora  dal  procedimento di valutazione del dirigente di cui all'articolo  20 emergano responsabilita' dirigenziali o comunque una valutazione  non  positiva,  il  dirigente  puo' essere sottoposto in funzione della gravita' delle sue mancanze alle seguenti sanzioni:
 a)  mutamento  di  incarico  al  termine di precedente incarico o revoca  durante lo svolgimento dello stesso e conferimento di diverso incarico senza la tutela di cui all'art. 11.
 b) recesso unilaterale dell'Amministrazione.
 ART. 37 - COMITATO REGIONALE DI GARANZIA
 
 1.  I provvedimenti di cui all'art. 36 sono adottati previo parere di  un Comitato regionale di garanzia, i cui componenti sono nominati con  decreto  del  Direttore  scolastico  regionale.  Il  Comitato e' presieduto  da uno dei soggetti appartenente alla camera arbitrale di cui all'art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001, da un  dirigente  delle  istituzioni  scolastiche unitariamente indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, ovvero estratto a sorte in una  rosa di quattro indicati uno ciascuno dalle medesime OO.SS. e in servizio   in   diversa  regione  del  territorio  nazionale,  da  un dirigente,   tecnico  e/o  amministrativo,  designato  dal  Direttore regionale.
 
 2.  Il  Comitato di cui al comma 1 deve essere costituito entro 60 giorni  dalla  sottoscrizione  definitiva del presente CCNL, resta in carica tre anni e non e' riconfermabile.
 
 3.  Il  parere  deve  essere  reso  obbligatoriamente entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso inutilmente tale temine si prescinde dal parere. Non sono soggetti all'esame del Comitato i casi di   recesso   unilaterale   derivanti   automaticamente   da   norme legislative.
 ART. 38 - EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO.
 
 1.  Nel  caso  di  gravi  fatti  illeciti commessi in servizio, di rilevanza    penale,   l'Amministrazione   inizia   il   procedimento disciplinare   ed   inoltra   la  denuncia  penale.  Il  procedimento disciplinare  rimane  tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia  penale  emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.
 
 2.  Al  di  fuori  dei  casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione   venga   a   conoscenza   dell'esistenza   di   un procedimento  penale  a  carico  del  dirigente  per i medesimi fatti oggetto  di  procedimento  disciplinare,  questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.
 
 3.  Fatte  salve  le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge  97  del  2001,  negli  altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo e' riattivato entro 180 giorni da   quando   l'Amministrazione   ha  avuto  notizia  della  sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
 
 4.  Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e' riattivato  entro  90  giorni  da  quando  l'Amministrazione ha avuto notizia   della  sentenza  definitiva  e  deve  concludersi  entro  i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 
 5. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.  -  Ove  nel  procedimento  disciplinare sospeso al dirigente, oltre  ai  fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
 
 6. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
 
 7. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
 
 8. Il dirigente licenziato ai sensi dell'art. 30 e successivamente assolto  a  seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della  sentenza  di  assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima  sede  o  in  altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella  medesima  qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento.
 
 9.  Il  dirigente riammesso ai sensi del comma 8, e' reinquadrato, nell'area  e  nella  posizione  economica  in  cui  e'  confluita  la qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 ART. 39 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
 
 1.  Il  dirigente  che  sia  colpito  da  misura restrittiva della liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2.  L'Amministrazione,  ai sensi del presente articolo, cessato lo stato  di  restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo  di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
 
 3.  Il  dirigente, puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da comportare,   se  accertati,  l'applicazione  del  recesso  ai  sensi dell'art. 30.
 
 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n. 267/2000.
 
 5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97  del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione di cui al presente articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
 
 6.  Nei  casi  indicati  ai  commi  precedenti  si  applica quanto previsto   dall'art.   38   in  tema  di  rapporti  tra  procedimento disciplinare e procedimento penale.
 
 7.  Al  dirigente  sospeso  ai  sensi  dei  commi  da  1  a 5 sono corrisposti  un'indennita'  pari  al  50%  della  retribuzione di cui all'art.  52, lettere a, b e c del presente CCNL, nonche' gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
 
 8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di   assoluzione  o proscioglimento,   quanto  corrisposto  nel  periodo  di  sospensione cautelare  a  titolo  di  indennita'  verra'  conguagliato con quanto dovuto  al  dirigente  se  fosse  rimasto  in  servizio,  esclusa  la retribuzione di risultato.
 
 9.  In  tutti  gli  altri  casi  di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una  sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusa la retribuzione di risultato.
 
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di   procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non revocata,  per  un  periodo  di tempo comunque non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto  e  il  dirigente  riammesso  in  servizio.  Il  procedimento disciplinare   rimane,   comunque,   sospeso   sino   all'esito   del procedimento penale.
 ART. 40 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA
 
 1.   Il   presente   articolo  si  applica  ai  dirigenti  inviati dall'Amministrazione  a  prestare  la propria attivita' lavorativa in localita'  diversa  dalla  dimora  abituale e distante piu' di 10 Km. dalla  sede  centrale di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede centrale di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita'  piu'  vicina a quella della trasferta. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  nel caso di conferimento di reggenza   e   di   raggiungimento  di  sedi  di  lavoro  individuate dall'Amministrazione per incarichi.
 
 2.   Ai   dirigenti   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale retribuzione, compete:
 a)  una  indennita'  di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
 - € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
 - €  1,01  per  ogni  ora  di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
 b)  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi  veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparati;
 c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
 d)  il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
 
 3.  Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
 
 4.  Il  dirigente  inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare  il  proprio  mezzo  di  trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10.
 
 5.  Per  le  trasferte  di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta  il  rimborso  della  spesa  sostenuta per il pernottamento in albergo  di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri,  nel  limite  di  €  30,55  per  il  primo  pasto  e  di complessivi  € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte di durata fino a  12  ore e comunque non inferiori a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita'  di  durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso  della  spesa  per  il  pernottamento in residenza turistico alberghiera   di   categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo,   sempreche'   risulti   economicamente  piu'  conveniente rispetto  al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima localita'.
 
 6. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
 - delle  spese  sostenute  per  l'albergo, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3;
 - delle  spese  sostenute  per  il  vitto, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 1/2;
 - delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.
 
 7.  L'indennita'  di  trasferta  non  viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
 
 8.  L'indennita'  di  trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
 
 9.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 
 10.  Il  dirigente inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad usare  il  proprio  mezzo  di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore.
 
 11.  Per  quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di  trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane  disciplinato  dalle  leggi  n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978   e  DPR  513  del  1978  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, dall'art 1, commi 213, 214,  215  e  216 della legge 23.12.2005, n. 266, nonche' dalle norme regolamentari  vigenti.  In  particolare  per le missioni all'estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176  del  6.3.1958,  la  legge  n.  425  del 28.12. 1989 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' i relativi regolamenti
 
 12.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si  fa  fronte  nei  limiti  delle risorse gia' previste nel bilancio dell'  Amministrazione per tale specifica finalita', ad invarianza di spesa complessiva.
 ART. 41 - TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
 
 1.   Al   dirigente   trasferito   ad   altra  sede  della  stessa Amministrazione  per  motivi  organizzativi  o di servizio, quando il trasferimento  comporti  un  cambio  della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
 a) indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
 b)  rimborso  spese  di viaggio per se' ed i familiari nonche' di trasporto di mobili e masserizie;
 c)  rimborso  forfetario  di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
 d)   indennita'   chilometrica  nel  caso  di  trasferimento  con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari;
 e) indennita' di prima sistemazione.
 
 2.  Il  dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione, regolarmente registrato.
 
 3.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte nei limiti  delle  risorse previste nel bilancio dell'Amministrazione per tale specifica finalita'.
 
 4.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi  n.  836  del  18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive   modificazioni   ed   integrazioni  nonche'  dalle  norme regolamentari vigenti.
 ART. 42 - RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE
 (Art. 36 del CCNL 1°.03.02)
 
 1.  E'  attivata  per  tutti  i  dirigenti  dell'Area,  sentiti  i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL,  un'assicurazione  contro  i  rischi  professionali a copertura della  responsabilita'  personale, intesa come responsabilita' civile anche  connessa  ai  comportamenti  degli alunni nell'esercizio della vigilanza  di  cui  all'art.  61 della legge 312/80, senza diritto di rivalsa  verso  i  dirigenti  stessi  e comprensiva anche delle spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti in ragione del proprio ufficio.
 
 2.  L'assicurazione  e'  valida  altresi',  anche con le eventuali quote  integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa  grave  o  per  dolo  del  terzo di cui l'assicurato risponde a titolo di responsabilita' oggettiva (art. 1900 c.c.).
 A  tal  fine,  a  partire dal momento in cui l'assicurazione viene attivata,  e' destinata la somma fino a curo 258,23 pro capite annua, che sara' posta a carico del fondo di cui all'art. 55.
 
 3. La societa' di assicurazione sara' scelta con apposita gara che dovra'  prevedere  comunque  la  possibilita'  per  il  dirigente  di aumentare  massimali  e aree di rischio coperte tramite versamento di una   quota  individuale,  salva  la  possibilita'  dello  stesso  di avvalersi di altra compagnia assicurativa.
 ART. 43 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
 
 1.  In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tutte  le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale:
 a)  artt.  1  e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
 b)  tutta  la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore  dei  congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
 c)  tutta  la  materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti;
 d)  tutta  la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all'estero;
 e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
 f)  la  normativa  sul  riposo  festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
 g) l'art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio);
 h)  l'art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art. 4  L.  498/1992  /coniuge  dipendente  militare  che  presti servizio all'estero), art. 453 T.U. 297/1994 (incarichi e borse di studio);
 i) art. 69, comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95.
 
 2.  Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verra'   ulteriormente  esaminata  nel  corso  di  apposita  sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessita'.
 
 TITOLO VII
 DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
 [sequenza contrattuale 6-6-2003]
 ART. 44 - CAMPO DI APPLICAZIONE
 
 Gli  articoli  del  presente  Titolo  riguardano  i  dirigenti che vengono  inviati  presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero.
 ART. 45 - LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE ALL'ESTERO.
 
 1.  Il  dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica,  svolge  i  compiti  previsti  nel  presente  CCNL, nello specifico  quadro  ordinamentale  che  attualmente  regola  le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi dell'autonomia.
 2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni,  con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della  scuola  presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non  statali,  scuole  internazionali,  scuole  straniere etc. etc.), avendo  presenti  gli obiettivi indicati dall'autorita' consolare. In tale contesto, predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a  livello  circoscrizionale,  con  l'apporto  dei  soggetti  che  vi concorrono;  promuove  e coordina le iniziative volte alla diffusione della  lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.
 Ancora   promuove  e  coordina  le  opportune  iniziative  per  il conseguimento  degli  obiettivi,  in  presenza  di accordi in materia scolastica  o  di  progetti  di  diffusione  della  lingua  e cultura italiana   all'estero,   che   prevedano   l'integrazione  dei  corsi scolastici  ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.
 ART. 46 - DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'ESTERO
 
 1.  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  -  attivate le relazioni sindacali  di  cui  al  presente  CCNL, con particolare riferimento a quanto  previsto  in  materia  di  informazione preventiva - provvede tempestivamente  e  comunque entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno  a  pubblicizzare,  con apposito avviso - anche telematico e che indichi  altresi'  i  criteri  di  massima che saranno adottati nella valutazione  dei  curricula  -  i  posti di dirigenza disponibili per l'anno   scolastico  successivo  presso  le  istituzioni  scolastiche italiane   all'estero   e   presso   gli   uffici   scolastici  delle rappresentanze  diplomatiche e degli uffici consolari italiani. Entro i successivi trenta giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilita' al MAE, corredata di  dettagliato curriculum e con l'indicazione delle lingue straniere conosciute,   al  fine  di  ricoprire  le  funzioni  presso  le  sedi appartenenti  alla  aree  linguistiche  francese,  inglese, tedesca e spagnola.
 
 2.  La  Direzione  Generale  per  la  Promozione e la Cooperazione Culturale  del Ministero degli Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi   curricula,   convochera'   i   dirigenti,   le   cui  note professionali  corrispondano  ai criteri di valutazione adottati, per un  colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza della lingua o  delle  lingue  straniere e della particolare idoneita' relativa al servizio  all'estero,  che garantisca lo svolgimento dell'incarico in uno specifico contesto educativo e plurilingue.
 
 3. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e Cooperazione Culturale conferira' ai candidati prescelti con  specifico  provvedimento  un  incarico  per l'espletamento delle funzioni dirigenziali, in conformita' di quanto previsto dall'art. 11 del presente CCNL.
 
 4. Similmente per i dirigenti da nominare su un posto di direttore di  scuola  europea,  si  provvedera' con specifico provvedimento per l'espletamento   dell'incarico   dirigenziale   in   uno   dei  posti disponibili  che,  considerato  quanto  previsto  dallo Statuto delle predette Scuole, avra', eccezionalmente, la durata di nove anni.
 ART. 47 - SEDI DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO
 
 1.  La  destinazione  all'estero  viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:
 a)settore   formativo  comprendente  direzioni  didattiche  delle scuole/uffici  scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art. 636 del D.L.vo 297/94; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
 b)settore  formativo  comprendente scuole secondarie di II grado; istituti  comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e 11 grado).
 
 I  dirigenti  al  momento della stipula del contratto individuale, potranno  chiedere  indifferentemente  di  essere  destinati  a posti dell'uno o dell'altro settore formativo all'estero.
 ART.  48  -  RACCORDO  CON  LE  NORMATIVE CONTRATTUALI NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
 
 1.  Ai  dirigenti  scolastici all'estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal presente CCNL.
 
 2.  Nel  caso  di  assenze  per malattia di durata superiore ai 60 giorni,  il  personale dirigente in servizio all'estero e' restituito ai  ruoli  metropolitani.  Il  predetto  personale  conserva l'intero assegno  di  sede  per  i  primi  45  giorni; l'assegno stesso non e' corrisposto per i restanti 15 giorni.
 
 3.  Relativamente  a ferie e festivita' si applicano i commi 6 e 7 dell'art.  27  del  d.lgs. n. 62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l'art. 19 (fruizione dei permessi) dell'accordo 24-2-2000  sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e  sostegno  della  maternita'  e  della  paternita' al personale del presente  accordo si applica l'art. 35 del d.lgs. n. 62/1998, nonche' la vigente disciplina circa i congedi parentali.
 
 4.  Per  quanto  riguarda  la retribuzione di posizione, questa e' corrisposta  in  misura  pari  alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL. Per l'attribuzione e  la  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato,  questa e' determinata  sulla  base  dell'attribuzione  media  effettuata  dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che provvedono altresi'   all'erogazione   della   stessa,   e  sulla  scorta  delle valutazioni  espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di  valutazione dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il  presente CCNL prevede quali attribuzioni della Direzione Generale Scolastica   Regionale.   La   medesima  Direzione  Generale  per  la Promozione  e  la  Cooperazione Culturale e' titolare delle relazioni sindacali  che che l'art. 4 del presente CCNL colloca a livello della Direzione Generale Scolastica Regionale.
 
 5.  Per  la  definizione  di  specifici  aspetti  del servizio dei dirigenti  legati  alla  prevista  estensione e attuazione all'estero dell'autonomia  scolastica  (tra  cui  le funzioni di raccordo con le RR.DD  e  CC.,  alla  luce  delle  nuove  competenze  previste  dalla normativa  vigente, e la direzione degli uffici scolastici consolari) si  rinvia  alla  contrattazione  integrativa decentrata a livello di Ministero  degli  Affari Esteri. La delegazione di parte pubblica per la  contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero e' costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da  un  delegato  del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici  interessati  dell'Amministrazione  degli  Affari  Esteri e di quella   del   MIUR.  I  soggetti  sindacali  per  la  contrattazione decentrata sono quelli firmatari del presente CCNL.
 ART. 49 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
 
 1.  Il personale destinatario del presente contratto puo' prestare servizio  all'estero  per  un  massimo  complessivo di nove anni, ivi compreso  quello eventualmente gia' svolto con qualifica di preside o direttore  didattico.  E'  fatta  comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.
 La  durata  del  primo  incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali all'estero e' di quattro anni.
 E' facolta' dell'Amministrazione conferire successivi incarichi di durata  variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni.
 ART. 50 - DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE
 
 1.   Sono   disapplicate  tutte  le  disposizioni  in  materia  di destinazione   all'estero  dei  dirigenti  scolastici  che  siano  in contrasto con le norme del presente contratto.
 
 2.  Continua ad applicarsi il decreto legislativo n.62/1998, anche per le parti non richiamate dal presente contratto.
 ART. 51 - FORO COMPETENTE
 
 1.  Per  ogni  controversia  relativa  al  personale  del presente Titolo, la competenza e' del Foro di Roma.
 
 TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
 ART. 52 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
 
 1.  La  struttura  della  retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b)  retribuzione  individuale  di  anzianita',  ove  acquisita  e spettante;
 c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
 d) retribuzione di risultato.
 
 2.  Il  trattamento  economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 ART. 53 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
 
 1.  Gli  stipendi tabellari previsti dall'art. 38 del CCNL 1 marzo 2002  sono  incrementati  dei  seguenti  importi  mensili  lordi, per tredici mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate:
 a) dall'1.1.2002 .......... € 86,00
 b) dall'1.1.2003 .......... € 79,00
 
 2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, il valore dello  stipendio  tabellare  annuo,  a  regime, e' rideterminato in € 38.296,98, comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.
 ART. 54 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
 
 1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 53 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo  indennizzo,  sull'indennita'  alimentare,  sulle  ritenute assistenziali   e   previdenziali  e  relative  contribuzioni  e  sui contributi di riscatto.
 
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 
 3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 53 sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi ivi previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione   nel   periodo   di   vigenza  contrattuale.  Agli  effetti dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 ART.  55  -  FINANZIAMENTO  DELLA  RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE E DI RISULTATO
 
 1.  I  fondi  per  la  retribuzione  di posizione e risultato sono costituiti  e continuano ad essere finanziati secondo quanto disposto dall'art. 42 del CCNL 1 marzo 2002.
 
 2.  Il  fondo  di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dai seguenti  importi,  al  netto degli oneri riflessi, a decorrere dalle date sottoindicate:
 a) dal 1°.1.2002 di € 489.424
 b. dal 1°.1.2003 di ulteriori € 6.980.410
 
 3.  Continuano  ad alimentare il fondo di cui al presente articolo le risorse derivanti da:
 a) quote di retribuzione individuale di anzianita';
 b) eventuali risorse di cui all'art. 43 della legge n. 449/97;
 c) risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 19.
 
 4. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato dovranno  essere  ripartite  in  ambito  regionale  e in relazione al numero dei dirigenti scolastici.
 ART. 56 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
 
 1.   A   valere   sulle  risorse  che  si  rendono  effettivamente disponibili  ai  sensi  dell'art. 55, la retribuzione di posizione e' definita,  per  ciascuna  funzione  dirigenziale, nell'ambito del 85% delle  risorse  complessive  del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilita':
 a)  dal  1°.1.2002  €  1.529,07 e dal 1°.1.2003 € 2.270,72 valore minimo (parte fissa);
 b) dal 1°.1.2002 € 33.560 valore massimo (parte variabile).
 
 2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori  economici  della  retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo  conto  dei criteri stabiliti all'art.13, comma 5 del CCNL 1° marzo 2002.
 
 3.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  secondo  i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 ART. 57 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
 
 1.  Al  fine  di  sviluppare  l'orientamento  ai  risultati, anche attraverso   la   valorizzazione   della   quota  della  retribuzione accessoria  ad  essi  legata,  al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse  complessive  di  cui  all'art. 55, in misura pari al 15% del totale delle disponibilita'.
 
 2.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
 
 3.  Ad  integrazione  dei  compensi  gia'  previsti  dalla vigente disciplina,  per  i dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione   scolastica,  nell'ambito  delle  risorse  destinate  al finanziamento   della   retribuzione   di  risultato  possono  essere riconosciute  somme  finalizzate  a  remunerare  l'esercizio  di tale incarico aggiuntivo.
 ART. 58 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
 
 1.  Restano  vigenti le disposizioni riguardanti la disciplina del bilinguismo previste dall'art. 70, comma 1, del dlgs. n. 165/01.
 2.  I  docenti  gia'  incaricati  di  presidenza  e  assunti nella qualifica   dirigenziale  dell'area  a  seguito  delle  procedure  di reclutamento  previste  dalla  normativa  vigente,  conservano, quale assegno   ad  personam,  l'eventuale  maggior  trattamento  economico complessivo  percepito  per  effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive.
 
 3.  L'eventuale  maggior  trattamento  di  cui  al  comma  2 viene riassorbito  con  gli  incrementi  stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
 FLC Cgil CISL Scuola SNALS Confsal CIDA Anp
 
 Dichiarazione  a  verbale  sull'Assicurazione  e tutela dei Dirigenti
 Scolastici
 
 Le  Organizzazioni  Sindacali  FLC  Cgil CISL Scuola SNALS Confsal CIDA Anp
 prendono  atto  della  volonta'  espressa dalla Corte dei Conti di espungere dal testo
 contrattuale  la  previsione  di  copertura  del danno erariale ad opera della polizza
 assicurativa da attivare ai sensi dell'articolo 42 del CCNL.
 Si  riservano  di  valutarne le implicazioni, previa consultazione con   la  categoria,  sulla  effettiva  tutela  assicurativa  che  ne scaturisce  e  dichiarano  che la polizza potra' essere attivata solo con  il  consenso espresso delle OO.SS. firmatarie del Contratto come peraltro previsto dallo stesso articolo 42.
 
 Roma 11 aprile 2006
 FLC Cgil CISL SCUOLA SNALS Confsal CIDA Anp
 
 Dichiarazione a verbale per la tutela
 del personale Dirigente Scolastico in servizio all'Estero
 
 La stipula del CCNL 2002-2005 avviene a conclusione di un tormentato
 Iter negoziale che per responsabilita' governative
 e' durato ogni oltre ragionevolezza.
 
 L'intervento  del Governo ha cassato d'autorita' il riconoscimento retributivo  in  materia  di  retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici  in  servizio  all'estero rivendicato dalle Organizzazioni Sindacali   e   ottenuto  al  tavolo  delle  trattative  nell'ipotesi contrattuale del 29 novembre 2005.
 
 Poiche'   si  ritiene  necessario  il  riconoscimento  retributivo connesso  alla complessita' del lavoro svolto, riconoscimento che non puo'  certo  ritenersi riassorbito dall'assegno di sede, che, come e' noto, ha valore esclusivamente indennitario, le OO.SS. si impegnano a perseguire  in  tutte  le  sedi  una  adeguata  iniziativa volta alla specifica tutela.
 
 Le  OO.SS.  dichiarano, inoltre, che e' ormai matura la necessita' di  mettere  contestualmente mano all'adeguamento per via legislativa dell'indennita'  di  sede che non puo' essere ad ogni occasione messa in  campo  dagli organi di Governo per negare la corresponsione degli istituti  contrattuali che spettano a tutto il personale Dirigente in generale e Dirigente Scolastico in particolare.
 
 Roma 11 aprile 2006
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