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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta «Trota Reatina» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  indicazione geografica protetta «Trota Reatina», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006    del    Consiglio    del    20 marzo    2006,   presentata dall'Associazione     per     la    valorizzazione    e    promozione dell'acquacoltura reatina, con sede in Rivodutri (Rieti) - localita'. S.  Susanna,  esprime  parere  favorevole  e  formula  la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.
 |  |  |  | DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TROTA REATINA» - I.G.P.
 Art. 1.
 Denominazione e sua tutela
 L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Trota Reatina» e' riservata  esclusivamente alle trote allevate nell'area geografica di cui  all'art.  3,  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Trota Reatina» e' riservata  agli  esemplari  di  trota  appartenenti alla specie Trota Iridea  (Oncorhynchus  mykiss),  sia  a carne bianca che salmonata, e alla specie Trota Fario (Salmo (trutta) trutta).
 Il  corpo  della  Trota  Iridea deve essere fusiforme, allungato, leggermente  compresso,  con  peduncolo  caudale  robusto  e alto. La livrea   deve   essere   blu-metallica,   blu-verdastra  dorsalmente, schiarentesi  con  riflessi  argentei  sui  fianchi,  biancastra  sul ventre,  intensa  e brillante. Deve essere presente una fascia piu' o meno  alta,  estesa  dall'opercolo al peduncolo caudale, di tonalita' rosata o purpurea.
 La  Trota  Fario  deve  avere  un  corpo  slanciato e leggermente compresso,  ricoperto  da  piccole scaglie cicloidi. Il dorso si deve presentare  brunastro  cosparso  di piccoli e rari punti neri e rossi che  si  estendono  sui  fianchi,  giallastri,  mentre  nella regione opercolare  sono  presenti  esclusivamente  macchie  nere.  Le  pinne dorsali  e la caudale sono di colore grigio piu' o meno scuro; quelle pari tendono al giallastro.
 In  entrambe  le  specie  l'altezza  deve  essere compresa almeno cinque volte nella lunghezza totale. Non e' consentita la presenza di macchie   e  la  colorazione  non  uniforme  o  ridotta  del  tessuto muscolare. Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
 Il  prodotto  «Trota Reatina» all'atto dell'immissione al consumo deve  raggiungere  una  pezzatura  minima di 300 grammi ed avere eta' compresa  tra  i 12 e i 26 mesi e non presenta ferite o malformazioni delle strutture ossee e mancanza di pinne.
 Il tessuto muscolare deve avere una tessitura uniforme, compatta, elastica  di  colore  bianco  tipico  o  rosato  nel  caso  di  trota salmonata.  Non  sono ammesse sia mollezze o flaccidita' che presenza di colorazione anomala.
 L'occhio  deve  essere  trasparente e brillante; non sono ammessi esemplari  con  occhio  opaco  o spento. Le branchie devono essere di colore  rosso  vivo  e  non  possono  presentare colorazione spenta e mucosita'.  Non  sono  ammessi  odori  sgradevoli  o  anomali.  Altre caratteristiche  qualitative  minime  che  la  «Trota  Reatina»  deve presentare all'atto della vendita sono:
 sostanza secca: > 20%;
 proteine: > 18%;
 ceneri: < 2,5%;
 lipidi: < 5,0%.
 Art. 3.
 Delimitazione della zona geografica
 L'areale  di  nascita,  allevamento,  macellazione, lavorazione e confezionamento  della  «Trota Reatina» IGP e' situato nel territorio della  provincia  di  Rieti  e comprende i seguenti comuni: Accumoli, Amatrice,  Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo   Velino,   Cantalice,   Castel  S.  Angelo,  Castel  di  Tora, Cittaducale,  Cittareale,  Collalto, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul  Velino,  Concerviano,  Contigliano,  Fiamignano,  Labro, Longone Sabino,  Leonessa,  Marcetelli,  Micigliano,  Morro Reatino, Nespolo, Paganico  Sabino,  Petrella  Salto,  Pescorocchiano,  Poggio Bustone, Poggio   S.   Lorenzo,  Posta,  Rieti,  Rivodutri,  Rocca  Sinibalda, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorato documentando per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di controllo,  delle  vasche  e bacini di allevamento, degli allevatori, dei   macellatori,  dei  produttori  e  dei  confezionatori,  nonche' attraverso  la  denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita' del prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi,  sono  assoggettate  al controllo da parte dell'organismo di controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto Tecnica di allevamento.
 L'allevamento  della  «Trota Reatina» deve avvenire nell'ambiente caratteristico  di  cui  all'art.  3.  Non  possono essere utilizzati organismi  geneticamente  modificati,  ma solamente quei genotipi che presentino  caratteristiche  tipiche  del  prodotto  reatino  sia  in termini di caratteri morfologici, che di accrescimento.
 Gli  allevamenti  devono  essere collocati in aree che presentino caratteristiche  idonee  all'allevamento della «Trota Reatina» I.G.P. (distanza massima dalla sorgente 10 km) in modo che sia assicurata la costanza dei parametri ambientali come di seguito specificato:
 temperatura  costante  e  compresa tra 8 °C e 13 °C, ai fini di garantire  il  rispetto  di  tempi  di crescita degli animali tali da mantenere elevate caratteristiche di qualita' e tipicita':
 ossigeno disciolto 8-9 ppm;
 pH 7.0-8.0.
 Nella  gestione  dell'allevamento  si deve porre particolare cura nel minimizzare l'impatto ambientale. Caratteristiche dell'alimentazione.
 E'  ammessa  la  somministrazione  di  mangimi composti integrati rispondenti  ai  requisiti  di  legge  e  appositamente formulati con l'obiettivo   di   garantire   l'ottimale   sviluppo  dell'animale  e l'ottenimento di un prodotto di qualita'.
 E' ammesso, nell'alimentazione delle trote, l'utilizzo:
 1) di farine di pesce che non contengano tessuti di trota. Sono da  escludere  le farine di pesce trattate ad alta temperatura (HT) e quelle soggette ad essiccazione diretta;
 2)  di  olio  di  pesce  con  contenuto  in  PCB  (7 congeneri) inferiore a 150 ng/g e un livello di ossidazione massimo garantito da un valore di Totox non superiore a 30;
 3)  di  derivati della soia solo se provenienti da coltivazioni non geneticamente modificate.
 Non  e' ammesso l'utilizzo di pigmentanti di sintesi, di farine e di grassi derivanti da animali terrestri.
 I mangimi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 1)   rapporto   proteina   digeribile/energia   digeribile  non inferiore a 18,0 mg PD/MJ ED;
 2)   contenuto  massimo  in  energia  grezza  del  mangime  non superiore a 24,0 MJ/kg. La produzione di avannotti.
 I  riproduttori  devono  essere esclusivamente di provenienza dei Paesi UE e, nell'areale di cui all'art. 3, devono essere mantenuti in unita'  di  allevamento  dedicate,  con  particolare  attenzione alle specifiche necessita' ambientali.
 La  produzione  dei  gameti deve avvenire in maniera naturale. E' tuttavia  consentita  la  fecondazione  controllata con uova e sperma ottenuti per spremitura.
 Ogni   lotto  di  avannotti  deve  essere  identificato  con  uno specifico codice.
 La densita' massima ammessa e' pari a 4-8 kg/m3.
 Il  numero  di  ricambi  d'acqua  al  giorno  deve essere tale da garantire  il  mantenimento  delle  caratteristiche  chimico  fisiche dell'acqua ottimali.
 Gli  avannotti  di  Trota  Iridea  devono essere vaccinati contro Yersinia ruckeri. Ingrasso.
 In  questa,  come  nelle  altre  fasi che caratterizzano il ciclo produttivo,  e'  fatto  obbligo  agli  allevatori  osservare tutte le precauzioni atte a garantire il benessere degli animali.
 La densita' massima consentita e' in questa fase pari a 40 kg/m3.
 Il  ricambio  idrico deve essere di almeno 5 l/sec per tonnellata di  biomassa in assenza di ossigenazione artificiale. Nel caso in cui si   utilizzi  tale  tecnologia  i  ricambi  possono  essere  ridotti garantendo  pero'  le  caratteristiche  qualitative  dell'acqua sopra indicate.
 E' fatto obbligo all'allevatore di attuare un sistema di gestione delle  vasche da ingrasso tale da minimizzare lo stress. Il numero di manipolazioni  deve  quindi  essere limitato ad un massimo di due nel corso di un normale ciclo di allevamento. Cattura e abbattimento.
 La cattura, le operazioni di carico e scarico ed il trasporto del vivo  sono  praticate da personale specializzato che applica le norme di  buona  lavorazione  e  che  pone massima cura nel minimizzare gli stress  o  i traumi che possano danneggiare la qualita' organolettica del pesce.
 Le  trote,  prima  della  cattura, devono essere sottoposte ad un periodo di digiuno compreso tra due e tre giorni.
 L'abbattimento   delle   trote   deve  avvenire  in  modo  rapido attraverso  il  metodo  dello  shock termico, in modo da mantenere la freschezza e non alterare la qualita' delle carni. Macellazione e lavorazione.
 Il tempo massimo consentito tra la macellazione e l'immissione in cella  e'  di  2 ore garantendo comunque il mantenimento della catena del freddo dal momento dell'abbattimento.
 La   lavorazione  del  prodotto  macellato  consiste  nella  sola eviscerazione, oppure nell'eviscerazione e successiva sfilettatura.
 In tutte le fasi sono adottate procedure igieniche che consentono di  minimizzare  il rischio di inquinamento microbiologico e chimico, definite mediante l'applicazione di un sistema di controllo dei punti critici,  al  fine  di  garantire  che sul mercato giunga un prodotto dalle caratteristiche qualitative ed igienico sanitarie ottimali.
 Art. 6.
 Elementi che comprovino il legame con l'ambiente geografico
 Il  prodotto  «Trota  Reatina»  I.G.P.  possiede  peculiarita'  e proprieta'   uniche   dettate  principalmente  dalle  caratteristiche pedoclimatiche  della zona ed in particolare dalla grande quantita' e qualita'  delle  acque  sorgive  presenti.  Infatti, la fitta rete di sorgenti,  fiumi,  torrenti e laghi presenti costituiscono un habitat ideale per questo prodotto ittico.
 Elementi   peculiari  delle  acque  sono  quelli  di  essere  ben ossigenate, con concentrazioni di ossigeno disciolto pari a 8-9 ppm e temperatura  costante,  compresa fra 8° e 13 °C, elevata quantita' di calcio  che  favorisce  l'ossificazione  dello  scheletro dei giovani pesci e valori di pH compresi tra 7 e 8.
 Il  comprensorio  interessato alla produzione della I.G.P. «Trota Reatina» e' essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di pianura, e' caratterizzato da laghi e fiumi che rappresentano sovente un   elemento   distintivo   del  paesaggio,  oltre  che  un  fattore determinante  nello sviluppo delle attivita' produttive ed antropiche in  senso  lato.  L'altimetria  dell'area varia da 370 m s.l.m. della piana  reatina  a  circa  2500  m. s.l.m. dei monti che fanno da orlo verso  la fascia tirrenica dell'altopiano abruzzese. L'ossatura della suddetta  notevole  massa  montuosa e' calcarea, compatta, biancastra talora dolomitico-cristallina.
 La pesca e successivamente l'allevamento della «Trota Reatina» ha esercitato  sin  dall'antichita'  un  ruolo  determinante  nella vita culturale  ed  economica  dell'areale reatino; veniva praticata oltre che  lungo  i  fiumi locali, nei bacini superstiti del Lacus Velinus. Numerosi  sono  i  documenti  che  attestano  la storicita' di questo prodotto.  Infatti, dal libro «De pesci romani» di mons. Paolo Giovio tradotto  in  volgare  da  Carlo  Zancaruolo, in Venetia, appresso il Gualtieri, anno 1560, vengono esaltate le caratteristiche qualitative della Trota di Rieti, mentre nel libro «Rieti e la regione sabina» di Palmegiani  del  1932  si riporta che nella citta' di Cittaducale era presente  un  modello  di  stazione  ittiogenico, fondata dai signori Bonafaccia-Stoli, per il ripopolamento dei pesci, tanto nel Peschiera (dove erano famose le trote), quanto nei fiumi limitrofi.
 La  conferma del legame prodotto-territorio e' dato oltre che dai numerosi  documenti  di  affitto  dell'impianto  di  troticoltura  di S. Susanna  di  Rivodutri,  anche  dal  fatto  che nel territorio del comune  di  Cittaducale  frequenti sono i ritrovamenti archeologici e documentali  che  avvalorano  l'ipotesi  dell'esistenza  di  impianti pescosi, soprattutto di trota. Nella citta' di Cittaducale l'immagine del  pesce  compare  in due importanti dipinti: il primo si trova nel salone  vescovile,  sulla  parete  sinistra  tra  le  decorazioni del fascione   compaiono   tre   pesci,   molto   probabilmente   vengono rappresentate delle trote; il secondo dipinto si trova presso la casa parrocchiale,  si  tratta  di  una  pala  d'altare  proveniente dalla distrutta  chiesa  di  San Francesco, anche qui e' dipinta una trota. L'immagine  della  trota inoltre compare nello stemma della citta' di Rieti ed in quello di altri comuni dell'areale di delimitazione.
 Art. 7.
 Controllo
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 Il  prodotto  «Trota  Reatina»  e' confezionato in tre tipologie: trota intera, eviscerata e filettata.
 Nella  trota  intera ed eviscerata viene apposto nell'opercolo il cartellino  che  rende distinguibile il prodotto e che deve riportare il  marchio  I.G.P.  e  il bollo CE del produttore. Il pesce intero e l'eviscerato  viene  avviato  al  mercato  previo  confezionamento in appositi   ed  idonei  contenitori  di  materiale  per  alimenti.  Le dimensioni  dei contenitori possono variare a seconda della pezzatura del pesce contenuto. Il peso delle confezioni varia da 2 a 6 kg.
 Il  prodotto  nella  tipologia  filetto  (da  ogni trota, vengono ottenuti due filetti) deve recare l'apposito cartellino riportante le stesse   indicazioni  gia'  descritte  per  il  pesce  intero  e  per l'eviscerato.  I  filetti vengono avviati alla commercializzazione in contenitori  per alimenti tipo cassette o tipo vassoi. Nel primo caso le  confezioni  avranno  un  peso  variabile  da  2 a 5 kg mentre nel secondo caso, il peso variera' da 0,5 a 1 kg.
 Le  tre  tipologie  di prodotto possono essere confezionate anche sottovuoto o in atmosfera modificata.
 Sui   contenitori   verra'   apposta   un'etichetta   autoadesiva riportante tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. La confezione  reca  obbligatoriamente  sull'etichetta  a  caratteri  di stampa  chiari  e  leggibili,  oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni  (in conformita' alle prescrizioni del Regolamento CE   1726/98,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  ed  alle informazioni  corrispondenti  ai  requisiti  di  legge,  le  seguenti ulteriori indicazioni:
 - il   nome,   la  ragione  sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
 - il logo della denominazione.
 Alla  denominazione  «Trota Reatina» IGP e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di  produzione.  E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo di indicazioni che facciano  riferimento  al  produttore,  purche'  questi  non  abbiano significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.
 La designazione «Trota Reatina» e' intraducibile.
 Il  logo  della  denominazione  «Trota  Reatina» e' costituito da un'ovale  all'interno del quale e' riportata l'immagine stilizzata di una  trota  contornata  di  blu  e  con al centro una linea di colore giallo;  sullo  sfondo  e'  riportato  il territorio di delimitazione dell'IGP  Trota  Reatina. Il tutto e' contornato dalla scritta «Trota Reatina» e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».
 
 ---->  Vedere logo a pag. 17  <----
 
 INDICE COLORIMETRICO
 
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 B) COLORI UTILIZZATI                                  |  C) PANTONE ===================================================================== Blu (scritta: Trota Reatina; Indicazione Geografica     | Protetta; contorno della trota)                         | Blu reflex --------------------------------------------------------------------- Azzurro (sottofondo della provincia di Rieti)           |    297 --------------------------------------------------------------------- Giallo (linea lungo il corpo della trota)               |    113
 
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Trota Reatina»,   anche   a  seguito  di  processi  di  elaborazione  e  di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 *  il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 *  gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Trota Reatina» riuniti in Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato provvedera' anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  di un consorzio di tutela  incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle  politiche  agricole  e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Regolamento (CE) n. 510/2006.
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