Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Trota Reatina» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Trota Reatina», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura reatina, con sede in Rivodutri (Rieti) - localita'. S. Susanna, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari. |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «TROTA REATINA» - I.G.P. Art. 1. Denominazione e sua tutela L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» e' riservata esclusivamente alle trote allevate nell'area geografica di cui all'art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» e' riservata agli esemplari di trota appartenenti alla specie Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss), sia a carne bianca che salmonata, e alla specie Trota Fario (Salmo (trutta) trutta). Il corpo della Trota Iridea deve essere fusiforme, allungato, leggermente compresso, con peduncolo caudale robusto e alto. La livrea deve essere blu-metallica, blu-verdastra dorsalmente, schiarentesi con riflessi argentei sui fianchi, biancastra sul ventre, intensa e brillante. Deve essere presente una fascia piu' o meno alta, estesa dall'opercolo al peduncolo caudale, di tonalita' rosata o purpurea. La Trota Fario deve avere un corpo slanciato e leggermente compresso, ricoperto da piccole scaglie cicloidi. Il dorso si deve presentare brunastro cosparso di piccoli e rari punti neri e rossi che si estendono sui fianchi, giallastri, mentre nella regione opercolare sono presenti esclusivamente macchie nere. Le pinne dorsali e la caudale sono di colore grigio piu' o meno scuro; quelle pari tendono al giallastro. In entrambe le specie l'altezza deve essere compresa almeno cinque volte nella lunghezza totale. Non e' consentita la presenza di macchie e la colorazione non uniforme o ridotta del tessuto muscolare. Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Il prodotto «Trota Reatina» all'atto dell'immissione al consumo deve raggiungere una pezzatura minima di 300 grammi ed avere eta' compresa tra i 12 e i 26 mesi e non presenta ferite o malformazioni delle strutture ossee e mancanza di pinne. Il tessuto muscolare deve avere una tessitura uniforme, compatta, elastica di colore bianco tipico o rosato nel caso di trota salmonata. Non sono ammesse sia mollezze o flaccidita' che presenza di colorazione anomala. L'occhio deve essere trasparente e brillante; non sono ammessi esemplari con occhio opaco o spento. Le branchie devono essere di colore rosso vivo e non possono presentare colorazione spenta e mucosita'. Non sono ammessi odori sgradevoli o anomali. Altre caratteristiche qualitative minime che la «Trota Reatina» deve presentare all'atto della vendita sono: sostanza secca: > 20%; proteine: > 18%; ceneri: < 2,5%; lipidi: < 5,0%. Art. 3. Delimitazione della zona geografica L'areale di nascita, allevamento, macellazione, lavorazione e confezionamento della «Trota Reatina» IGP e' situato nel territorio della provincia di Rieti e comprende i seguenti comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel S. Angelo, Castel di Tora, Cittaducale, Cittareale, Collalto, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Labro, Longone Sabino, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Petrella Salto, Pescorocchiano, Poggio Bustone, Poggio S. Lorenzo, Posta, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle vasche e bacini di allevamento, degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto Tecnica di allevamento. L'allevamento della «Trota Reatina» deve avvenire nell'ambiente caratteristico di cui all'art. 3. Non possono essere utilizzati organismi geneticamente modificati, ma solamente quei genotipi che presentino caratteristiche tipiche del prodotto reatino sia in termini di caratteri morfologici, che di accrescimento. Gli allevamenti devono essere collocati in aree che presentino caratteristiche idonee all'allevamento della «Trota Reatina» I.G.P. (distanza massima dalla sorgente 10 km) in modo che sia assicurata la costanza dei parametri ambientali come di seguito specificato: temperatura costante e compresa tra 8 °C e 13 °C, ai fini di garantire il rispetto di tempi di crescita degli animali tali da mantenere elevate caratteristiche di qualita' e tipicita': ossigeno disciolto 8-9 ppm; pH 7.0-8.0. Nella gestione dell'allevamento si deve porre particolare cura nel minimizzare l'impatto ambientale. Caratteristiche dell'alimentazione. E' ammessa la somministrazione di mangimi composti integrati rispondenti ai requisiti di legge e appositamente formulati con l'obiettivo di garantire l'ottimale sviluppo dell'animale e l'ottenimento di un prodotto di qualita'. E' ammesso, nell'alimentazione delle trote, l'utilizzo: 1) di farine di pesce che non contengano tessuti di trota. Sono da escludere le farine di pesce trattate ad alta temperatura (HT) e quelle soggette ad essiccazione diretta; 2) di olio di pesce con contenuto in PCB (7 congeneri) inferiore a 150 ng/g e un livello di ossidazione massimo garantito da un valore di Totox non superiore a 30; 3) di derivati della soia solo se provenienti da coltivazioni non geneticamente modificate. Non e' ammesso l'utilizzo di pigmentanti di sintesi, di farine e di grassi derivanti da animali terrestri. I mangimi devono presentare le seguenti caratteristiche: 1) rapporto proteina digeribile/energia digeribile non inferiore a 18,0 mg PD/MJ ED; 2) contenuto massimo in energia grezza del mangime non superiore a 24,0 MJ/kg. La produzione di avannotti. I riproduttori devono essere esclusivamente di provenienza dei Paesi UE e, nell'areale di cui all'art. 3, devono essere mantenuti in unita' di allevamento dedicate, con particolare attenzione alle specifiche necessita' ambientali. La produzione dei gameti deve avvenire in maniera naturale. E' tuttavia consentita la fecondazione controllata con uova e sperma ottenuti per spremitura. Ogni lotto di avannotti deve essere identificato con uno specifico codice. La densita' massima ammessa e' pari a 4-8 kg/m3. Il numero di ricambi d'acqua al giorno deve essere tale da garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua ottimali. Gli avannotti di Trota Iridea devono essere vaccinati contro Yersinia ruckeri. Ingrasso. In questa, come nelle altre fasi che caratterizzano il ciclo produttivo, e' fatto obbligo agli allevatori osservare tutte le precauzioni atte a garantire il benessere degli animali. La densita' massima consentita e' in questa fase pari a 40 kg/m3. Il ricambio idrico deve essere di almeno 5 l/sec per tonnellata di biomassa in assenza di ossigenazione artificiale. Nel caso in cui si utilizzi tale tecnologia i ricambi possono essere ridotti garantendo pero' le caratteristiche qualitative dell'acqua sopra indicate. E' fatto obbligo all'allevatore di attuare un sistema di gestione delle vasche da ingrasso tale da minimizzare lo stress. Il numero di manipolazioni deve quindi essere limitato ad un massimo di due nel corso di un normale ciclo di allevamento. Cattura e abbattimento. La cattura, le operazioni di carico e scarico ed il trasporto del vivo sono praticate da personale specializzato che applica le norme di buona lavorazione e che pone massima cura nel minimizzare gli stress o i traumi che possano danneggiare la qualita' organolettica del pesce. Le trote, prima della cattura, devono essere sottoposte ad un periodo di digiuno compreso tra due e tre giorni. L'abbattimento delle trote deve avvenire in modo rapido attraverso il metodo dello shock termico, in modo da mantenere la freschezza e non alterare la qualita' delle carni. Macellazione e lavorazione. Il tempo massimo consentito tra la macellazione e l'immissione in cella e' di 2 ore garantendo comunque il mantenimento della catena del freddo dal momento dell'abbattimento. La lavorazione del prodotto macellato consiste nella sola eviscerazione, oppure nell'eviscerazione e successiva sfilettatura. In tutte le fasi sono adottate procedure igieniche che consentono di minimizzare il rischio di inquinamento microbiologico e chimico, definite mediante l'applicazione di un sistema di controllo dei punti critici, al fine di garantire che sul mercato giunga un prodotto dalle caratteristiche qualitative ed igienico sanitarie ottimali. Art. 6. Elementi che comprovino il legame con l'ambiente geografico Il prodotto «Trota Reatina» I.G.P. possiede peculiarita' e proprieta' uniche dettate principalmente dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona ed in particolare dalla grande quantita' e qualita' delle acque sorgive presenti. Infatti, la fitta rete di sorgenti, fiumi, torrenti e laghi presenti costituiscono un habitat ideale per questo prodotto ittico. Elementi peculiari delle acque sono quelli di essere ben ossigenate, con concentrazioni di ossigeno disciolto pari a 8-9 ppm e temperatura costante, compresa fra 8° e 13 °C, elevata quantita' di calcio che favorisce l'ossificazione dello scheletro dei giovani pesci e valori di pH compresi tra 7 e 8. Il comprensorio interessato alla produzione della I.G.P. «Trota Reatina» e' essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di pianura, e' caratterizzato da laghi e fiumi che rappresentano sovente un elemento distintivo del paesaggio, oltre che un fattore determinante nello sviluppo delle attivita' produttive ed antropiche in senso lato. L'altimetria dell'area varia da 370 m s.l.m. della piana reatina a circa 2500 m. s.l.m. dei monti che fanno da orlo verso la fascia tirrenica dell'altopiano abruzzese. L'ossatura della suddetta notevole massa montuosa e' calcarea, compatta, biancastra talora dolomitico-cristallina. La pesca e successivamente l'allevamento della «Trota Reatina» ha esercitato sin dall'antichita' un ruolo determinante nella vita culturale ed economica dell'areale reatino; veniva praticata oltre che lungo i fiumi locali, nei bacini superstiti del Lacus Velinus. Numerosi sono i documenti che attestano la storicita' di questo prodotto. Infatti, dal libro «De pesci romani» di mons. Paolo Giovio tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo, in Venetia, appresso il Gualtieri, anno 1560, vengono esaltate le caratteristiche qualitative della Trota di Rieti, mentre nel libro «Rieti e la regione sabina» di Palmegiani del 1932 si riporta che nella citta' di Cittaducale era presente un modello di stazione ittiogenico, fondata dai signori Bonafaccia-Stoli, per il ripopolamento dei pesci, tanto nel Peschiera (dove erano famose le trote), quanto nei fiumi limitrofi. La conferma del legame prodotto-territorio e' dato oltre che dai numerosi documenti di affitto dell'impianto di troticoltura di S. Susanna di Rivodutri, anche dal fatto che nel territorio del comune di Cittaducale frequenti sono i ritrovamenti archeologici e documentali che avvalorano l'ipotesi dell'esistenza di impianti pescosi, soprattutto di trota. Nella citta' di Cittaducale l'immagine del pesce compare in due importanti dipinti: il primo si trova nel salone vescovile, sulla parete sinistra tra le decorazioni del fascione compaiono tre pesci, molto probabilmente vengono rappresentate delle trote; il secondo dipinto si trova presso la casa parrocchiale, si tratta di una pala d'altare proveniente dalla distrutta chiesa di San Francesco, anche qui e' dipinta una trota. L'immagine della trota inoltre compare nello stemma della citta' di Rieti ed in quello di altri comuni dell'areale di delimitazione. Art. 7. Controllo Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006. Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il prodotto «Trota Reatina» e' confezionato in tre tipologie: trota intera, eviscerata e filettata. Nella trota intera ed eviscerata viene apposto nell'opercolo il cartellino che rende distinguibile il prodotto e che deve riportare il marchio I.G.P. e il bollo CE del produttore. Il pesce intero e l'eviscerato viene avviato al mercato previo confezionamento in appositi ed idonei contenitori di materiale per alimenti. Le dimensioni dei contenitori possono variare a seconda della pezzatura del pesce contenuto. Il peso delle confezioni varia da 2 a 6 kg. Il prodotto nella tipologia filetto (da ogni trota, vengono ottenuti due filetti) deve recare l'apposito cartellino riportante le stesse indicazioni gia' descritte per il pesce intero e per l'eviscerato. I filetti vengono avviati alla commercializzazione in contenitori per alimenti tipo cassette o tipo vassoi. Nel primo caso le confezioni avranno un peso variabile da 2 a 5 kg mentre nel secondo caso, il peso variera' da 0,5 a 1 kg. Le tre tipologie di prodotto possono essere confezionate anche sottovuoto o in atmosfera modificata. Sui contenitori verra' apposta un'etichetta autoadesiva riportante tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformita' alle prescrizioni del Regolamento CE 1726/98, e successive modifiche ed integrazioni) ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: - il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; - il logo della denominazione. Alla denominazione «Trota Reatina» IGP e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento al produttore, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore. La designazione «Trota Reatina» e' intraducibile. Il logo della denominazione «Trota Reatina» e' costituito da un'ovale all'interno del quale e' riportata l'immagine stilizzata di una trota contornata di blu e con al centro una linea di colore giallo; sullo sfondo e' riportato il territorio di delimitazione dell'IGP Trota Reatina. Il tutto e' contornato dalla scritta «Trota Reatina» e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».
----> Vedere logo a pag. 17 <----
INDICE COLORIMETRICO
===================================================================== B) COLORI UTILIZZATI | C) PANTONE ===================================================================== Blu (scritta: Trota Reatina; Indicazione Geografica | Protetta; contorno della trota) | Blu reflex --------------------------------------------------------------------- Azzurro (sottofondo della provincia di Rieti) | 297 --------------------------------------------------------------------- Giallo (linea lungo il corpo della trota) | 113
Art. 9. Prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Trota Reatina», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: * il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; * gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. «Trota Reatina» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Regolamento (CE) n. 510/2006. |
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