Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 aprile 2006 |
Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 6 agosto 2004 al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 sostituita dalla EN 17025 nel novembre 2000; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 25 agosto 2004 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, localita' Grande Charriere n. 44, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 21 agosto 2007; Considerato che il predetto laboratorio ha comunicato che in data 18 aprile 2006 ha cessato la propria attivita'; Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto provvedimento; Decreta: Articolo unico L'autorizzazione concessa con decreto 6 agosto 2004 al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, localita' Grande Charriere n. 44, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2006 Il direttore generale: La Torre |
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