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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Revoca  dell'autorizzazione,  concessa  con  decreto 6 agosto 2004 al laboratorio  ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente regione  autonoma  Valle d'Aosta, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visti  i  regolamenti  (CE)  con  i quali, sono state registrate le D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN 45001 sostituita dalla EN 17025 nel novembre 2000;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Visto il decreto 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 199 del 25 agosto 2004  con  il  quale  il  laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la protezione  dell'ambiente  regione autonoma Valle d'Aosta, ubicato in Aosta,  localita'  Grande  Charriere  n.  44, e' stato autorizzato al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  per l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore  ufficiale  fino  al 21 agosto 2007;
 Considerato  che  il predetto laboratorio ha comunicato che in data 18 aprile 2006 ha cessato la propria attivita';
 Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto provvedimento;
 Decreta:
 Articolo unico
 L'autorizzazione  concessa con decreto 6 agosto 2004 al laboratorio ARPA  -  Agenzia  regionale  per  la protezione dell'ambiente regione autonoma  Valle d'Aosta, ubicato in Aosta, localita' Grande Charriere n.  44, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di  analisi  ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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