Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 7 marzo 2006 |
Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005; Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005; Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 557/06, pronunciata nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006, con la quale il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni delle ordinanze sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e' stato sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi centigradi; Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato, Ordina: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto e' stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2006 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315 |
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