Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 febbraio 2006
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori delle aziende operanti nel Polo tessile di Riesi e Sommatino: Alba Confezioni, Alice Confezioni, Aurora Confezioni, Confezioni Italia, Fima Confezioni, Polo Tessile del Mediterraneo, Riesi Maglieria; della societa' EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l. di Gela e della cooperativa Palisti Gelesi, unita' di Gela. (Decreto n. 37848).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 270 dipendenti dalle sottoindicate aziende operanti nel Polo tessile di Riesi e Sommatino (Caltanissetta), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
Alba Confezioni, n. 11 lavoratori.
Alice Confezioni, n. 9 lavoratori.
Aurora Confezioni, n. 14 lavoratori.
Confezioni Italia 37 lavoratori.
Fima Confezioni, n. 32 lavoratori.
Polo Tessile del Mediterraneo, n. 82 lavoratori.
Riesi Maglieria, n. 85 lavoratori.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.014.969,20.
Pagamento diretto: Si.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 45 dipendenti della societa' EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l.,unita' di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto presso il Miistero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 766.175,85.
Pagamento diretto: No.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 3 dipendenti della Cooperativa Palisti Gelesi, unita' di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e politiche sociali in data 16 marzo 2005, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 372.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 52.709,76.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Pagamento diretto: No.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 5.833.854,81, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264
 
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