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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 8 febbraio 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come  modificato  dall'articolo 13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, in favore dei lavoratori delle aziende  operanti  nel  Polo  tessile  di  Riesi  e  Sommatino:  Alba Confezioni,  Alice  Confezioni, Aurora Confezioni, Confezioni Italia, Fima  Confezioni,  Polo  Tessile  del  Mediterraneo, Riesi Maglieria; della societa' EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l. di Gela e della cooperativa Palisti Gelesi, unita' di Gela. (Decreto n. 37848). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  con  gli  appositi  accordi  intervenuti in sede governativa,  facenti  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  state  individuate  le  fattispecie, per le quali sussistono le condizioni  previste  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la  concessione  e/o  la  proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al  termine  di  scadenza  di  detto  trattamento ai sensi della gia' richiamata  legge  n.  223/1991,  potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori interessati;
 Considerato   che  i  predetti  accordi  recepiscono  i  Protocolli d'intesa  raggiunti  in  sede  istituzionale territoriale, cosi' come previsto  dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai predetti accordi;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  entro il 31 dicembre  2005,  in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di  cui  al  capoverso  precedente,  con l'obiettivo di conseguire la finalita'  prevista  dallo  stesso  art.  1,  comma 155,  della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di  270  dipendenti  dalle  sottoindicate  aziende  operanti nel Polo tessile  di  Riesi  e  Sommatino  (Caltanissetta), la concessione del trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e politiche sociali  in  data  15 luglio  2005,  che  ha  recepito  il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
 Alba Confezioni, n. 11 lavoratori.
 Alice Confezioni, n. 9 lavoratori.
 Aurora Confezioni, n. 14 lavoratori.
 Confezioni Italia 37 lavoratori.
 Fima Confezioni, n. 32 lavoratori.
 Polo Tessile del Mediterraneo, n. 82 lavoratori.
 Riesi Maglieria, n. 85 lavoratori.
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 5.014.969,20.
 Pagamento diretto: Si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio  2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo  di  45  dipendenti  della  societa' EMI Engineering Montaggi Italia  S.r.l.,unita'  di Gela (Caltanissetta), definito nell'accordo intervenuto  presso  il Miistero del lavoro e delle politiche sociali in  data  15  luglio  2005,  che  ha  recepito il protocollo d'intesa territoriale propedeutico all'accordo governativo.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 766.175,85.
 Pagamento diretto: No.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge 14 maggio 2005, n. 80 e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005  al  31 dicembre  2005,  la  proroga del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore  di un numero massimo  di  3 dipendenti della Cooperativa Palisti Gelesi, unita' di Gela  (Caltanissetta),  definito  nell'accordo  intervenuto presso il Ministero  del lavoro e politiche sociali in data 16 marzo 2005, gia' fruitori  del  trattamento  in  questione,  ai  sensi del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato  alla  Corte  dei  conti il 28 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 372.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 52.709,76.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: No.
 |  |  |  | Art. 4. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma 155,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed  il  conseguente  onere  complessivo, pari a euro 5.833.854,81, e' posto  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  4  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264
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