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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |  | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |  | COMUNICATO |  | Istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006 |  | 
 |  |  |  | Sezione I ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE A) Generalita' della rilevazione A1. Oggetto.
 La  rilevazione  ha  per  oggetto  i tassi effettivi globali medi praticati   dal  sistema  finanziario  in  relazione  alle  categorie omogenee  di  operazioni  di finanziamento, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda di cui all'allegato 1. A2. Ambito soggettivo della rilevazione.
 Sono   tenuti   a   trasmettere  le  segnalazioni  richieste  gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico compresi nel campione oggetto della rilevazione.
 Le  societa'  segnalanti  che,  nel  corso  del  trimestre cui si riferisce  la  rilevazione,  vengono iscritte nell'elenco speciale di cui  all'art.  107  testo  unico  inviano  le  segnalazioni  relative all'intero trimestre alla Banca d'Italia.
 Le  societa'  segnalanti  che,  nel  corso  del  trimestre cui si riferisce  la rilevazione, vengono cancellate dall'elenco speciale di cui   all'art.  107  testo  unico  non  sono  tenute  ad  inviare  le segnalazioni  all'Ufficio  Italiano  dei  Cambi  fino  alla eventuale comunicazione di inclusione nel campione.
 Nel   caso  di  operazioni  di  fusione  per  incorporazione,  la segnalazione  va  prodotta dal soggetto incorporante, se compreso nel campione,   il   quale   vi  includera'  anche  i  rapporti  relativi all'intermediario incorporato.
 Lo  schema  di segnalazione, riportato nell'allegato 2, e' unico; pertanto,  a  prescindere  dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari  tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle  operazioni  effettivamente  poste  in essere per ciascuna delle categorie individuate. A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro.
 La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:
 a) 1° gennaio - 31 marzo;
 b) 1° aprile - 30 giugno;
 c) 1° luglio - 30 settembre;
 d) 1° ottobre - 31 dicembre.
 I  dati  devono pervenire all'Ufficio Italiano dei Cambi entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. A4. Modalita' di inoltro.
 I  dati  dovranno  essere inviati all'Ufficio Italiano dei Cambi, servizio R.I.A.S., su CD-ROM o su floppy disk, secondo le modalita' e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
 L'UIC  mette  a  disposizione  degli  intermediari  compresi  nel campione   -   a   titolo   gratuito   -  un  prodotto  software  per l'acquisizione  guidata  dei  dati  e  per  la  predisposizione della segnalazione.
 Si  precisa  che  il  software  contenuto  nel  supporto  che  si trasmette  per  la  segnalazione  rispecchia la classificazione delle operazioni  riepilogata  al  successivo punto B. Tale prodotto dovra' essere utilizzato per tutte le successive segnalazioni.
 Eventuali  modifiche verranno gestite dall'UIC che provvedera' ad inviare tempestivamente le versioni aggiornate. B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo
 Le  operazioni  di  finanziamento  oggetto della rilevazione sono state  ripartite  nelle  seguenti  categorie:  apertura di credito in conto  corrente,  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, crediti finalizzati e revolving, operazioni   di   factoring,  operazioni  di  leasing,  mutui,  altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine. B1. Operazioni incluse.
 Le  operazioni  di  finanziamento  vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalita1:
 Cat. 1. Apertura di credito in c/c
 Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in  conto  corrente  in  base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere  a  disposizione  del  cliente una somma di denaro per un dato periodo  di  tempo  ovvero  a  tempo  indeterminato  e  il cliente ha facolta'   di  ripristinare  le  disponibilita',  fermo  restando  il divieto,  per  gli  intermediari iscritti nell'elenco ex art. 106, di effettuare  raccolta di risparmio e, pertanto, di ricevere versamenti che determinino uno sbilanciamento positivo del saldo finanziato.
 Va  segnalato  come  una  nuova operazione l'eventuale incremento della  somma  che  l'intermediario  tiene a disposizione del cliente, effettuato  in  un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto originario.
 E'  richiesta  separata  evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.
 Per  operazioni  «con  garanzia» si intendono quelle assistite da garanzie  reali  ovvero  da  garanzie  prestate  da  banche  o  altri intermediari vigilati.
 Vanno  segnalate  tra  le  operazioni  con  garanzia anche quelle parzialmente   garantite.   Per   «altri  intermediari  vigilati»  si intendono  le  imprese  di  investimento,  le  societa' e gli enti di assicurazione  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale.
 1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei  dati  e  potrebbero  essere  soggetti  a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.
 Cat.  2.  Finanziamenti  per  anticipi  su  crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale
 Rientrano  in  questa  categoria di rilevazione i finanziamenti a valere  su  effetti,  altri  titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni  di  finanziamento  poste  in  essere  sulla  base  di  un contratto  di  cessione  del  credito ex art. 1260 codice civile e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
 Tali  operazioni  rientrano  nella  categoria  anche  quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
 Cat. 3. Credito personale
 Rientrano  in  questa  categoria  di  rilevazione  i prestiti nei confronti delle famiglie di consumatori (cfr. punto B3) che:
 a) siano  destinati  a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
 b) siano  erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.
 In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un  rapporto  diretto  tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi potra' disporne per la finalita' comunicata al finanziatore, oppure per altre finalita'.
 Se  il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.
 E'  richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino  a  diciotto mesi e di quelli con durata originaria superiore ai diciotto mesi.
 Cat. 4. Credito finalizzato
 Rientrano  in  questa  categoria  di  rilevazione i finanziamenti rateali  destinati  all'acquisto  di  uno  o piu' specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.
 In  particolare,  per  questa categoria si stabilisce una stretta connessione  tra  l'acquisto  di  un  bene  o  di  un  servizio  e la concessione   del   credito  la  cui  erogazione  avviene,  da  parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
 E'  richiesta  separata  evidenza  delle  operazioni  di  credito revolving  e  dei  finanziamenti  a  valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).
 Si   definisce   operazione  di  credito  revolving  la  messa  a disposizione  di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in  conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente anche in tempi  diversi,  per  l'acquisto  di  beni e servizi presso venditori convenzionati  o  per  l'acquisizione  di disponibilita' monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali e' fissato contrattualmente l'importo  minimo  periodico,  ripristinano  la  disponibilita' sulla linea  di  fido;  l'operazione puo' essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.
 Cat. 5. Factoring
 Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a  fronte di un trasferimento di crediti commerciali2, effettuati con la  clausola  «pro  solvendo»  o  «pro soluto», dal soggetto titolare (impresa  fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.
 Si  ricomprendono  in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte  di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.
 Cat. 6. Leasing
 Rientrano  in  questa  categoria  di  rilevazione i finanziamenti realizzati  con  contratti  di  locazione di beni materiali (mobili e immobili)   o  immateriali  (ad  es.  software),  acquisiti  o  fatti costruire  dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume  tutti  i  rischi  e  con facolta' di quest'ultimo di divenire proprietario  dei  beni  locati  al  termine  della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
 Non   rientrano   nella  rilevazione  le  operazioni  di  leasing operativo  caratterizzate  dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale d'acquisto per l'utilizzatore.
 2 Vanno ricompensati nella definizione tutti i crediti d'impresa, anche quelli derivanti da attivita' di natura finanziaria.
 Cat. 7. Mutui
 Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:
 a) abbiano durata superiore a cinque anni;
 b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
 c) prevedano   il   rimborso   tramite  il  pagamento  di  rate comprensive di capitale e interessi.
 E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.
 E'   variabile   il   tasso  rivedibile  sulla  base  di  criteri prestabiliti contrattualmente.
 I  mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta  dal  cliente  e' calcolata in base a un tasso fisso e un periodo  nel  quale  la  rata  e'  determinata  utilizzando  un tasso variabile  ancorato  all'andamento  di  un parametro predefinito (cd. mutui  a  tasso  misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia,  ove  sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente  e'  calcolata  in  base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.
 Le   operazioni   di   finanziamento  chirografarie,  quelle  che prevedono  l'erogazione  «a stato avanzamento lavori», nonche' quelle aventi  un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale  per  intero  alla  data  di  scadenza  del  prestito, vanno segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio/lungo termine» (Cat.  8),  inserendole  nella  classe  di  importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.
 Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
 Tale  categoria  ha  carattere  residuale;  vi rientrano pertanto tutte  le  forme  di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle  categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in  c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei  prestiti  personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, ecc.).
 La  segnalazione  deve essere ripartita per operazioni con durata originaria   fino  a  diciotto  mesi  e  per  operazioni  con  durata originaria  oltre  i  diciotto mesi. All'interno di tale ripartizione deve  essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle  «famiglie  di  consumatori»  e alle «unita' produttive private» (cfr. successivo punto B3).
 E'  richiesta  separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto  dello  stipendio e di quelli assimilabili concessi sulla base di  schemi  negoziali  riconducili  al  decreto  del Presidente della Repubblica  n.  180  del  19503.  La  segnalazione  e' effettuata dal titolare  del  rapporto  di  finanziamento  anche  se  il prestito e' erogato  per  il  tramite  di  societa' con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.
 Si considerano assimilabili i finanziamenti che:
 Prevedono  l'ordine  incondizionato  e  irrevocabile al proprio datore  di  lavoro  (ad  esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
 3  Al  riguardo  si  vedano i provvedimenti legislativi che hanno esteso  la  normativa  ai  dipendenti  e pensionati privati (legge n. 311/2004 art. 1, comma 137 e legge n. 80/2005).
 Hanno  durata compresa tra diciotto mesi e dieci anni. Nei casi in  cui  il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto   con   contratto   a   tempo   determinato,  la  durata  del finanziamento non puo' superare la scadenza del contratto d'impiego;
 Hanno  ammontare  compreso  entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
 Sono  rivolti  a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che  abbiano  superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
 Sono  assistiti  da  polizze  assicurative  analoghe  a  quelle previste  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 180/1950 idonee  a  garantire  il  recupero  del  credito  (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).
 I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come autonome  operazioni  di  prestito  (in  genere a breve scadenza) che soddisfano  in  via  temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa  della  concessione  di  finanziamenti  a rimborso rateale (in corso  di  istruttoria  ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella categoria  di  operazioni  relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat.1 o Cat.8 nel caso di prefinanziamenti su mutui).
 Le  dilazioni  di pagamento i cui termini non siano gia' previsti nel  contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito. La categoria cui riferire il  rinnovo deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie connesse alla forma tecnica utilizzata.
 Le  operazioni  in  pool,  cioe' i finanziamenti erogati da due o piu'  intermediari  con  assunzione di rischio a proprio carico sulla base  di  contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.
 B2. Operazioni escluse
 Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:
 1) operazioni con non residenti
 Per  l'individuazione  delle  operazioni  con  «non residenti» va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;
 2) operazioni in valuta estera
 Per  operazioni  in  valuta  estera  si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.
 Devono   essere  considerate  come  in  valuta  estera  anche  le operazioni  che  prevedono  clausole  di  indicizzazione  finanziaria collegate  all'andamento  del  tasso  di  cambio  dell'euro  con  una determinata valuta o con un paniere di valute;
 3) posizioni classificate a sofferenza
 Per   posizioni   classificate   a  sofferenza  si  intendono  le esposizioni  nei  confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non   accertato   giudizialmente)  o  in  situazioni  sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.
 Sono   esclusi   dalla   rilevazione  i  rapporti  che  risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento;
 4) crediti ristrutturati
 Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un «pool» di  intermediari  (o  un  intermediario «monoaffidante»); a causa del deterioramento  delle  condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente  a  modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio,  riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi)  che diano luogo a una perdita; sono esclusi i crediti nei confronti  di  imprese  per  le  quali  sia  prevista  la  cessazione dell'attivita'   (ad   esempio  casi  di  liquidazione  volontaria  o situazioni similari).
 Sono  esclusi  dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento;
 5) operazioni a tasso agevolato
 Per  operazioni  a  tasso  agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti  a  tasso  inferiore  a  quello  di  mercato  in  virtu'  di provvedimenti  legislativi che dispongono la concessione del concorso agli  interessi  e/o  l'impiego  di  fondi  di  provenienza statale o regionale ovvero dialtri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della  rilevazione,  sono  assimilati  a  tali  finanziamenti  quelli erogati  a  condizioni  di  favore  in  considerazione  di  calamita' naturali o di altri eventi di carattere straordinario;
 6) operazioni a tassi promozionali e convenzionati
 Per  operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a  «tasso  zero»  e  quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
 Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:
 a) ai  dipendenti  dell'intermediario, ovvero di societa' del gruppo di appartenenza;
 b) ad  altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano l'applicazione  di  condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a). Sono altresi' esclusi dalla rilevazione  i  finanziamenti concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni  che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a  quelli praticati ai dipendenti, nonche' di tassi superiori fino ad un  punto  percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso di  interesse  sui  prestiti  concessi alla clientela di primo ordine praticato  dall'intermediario concedente. Nel caso di operazioni che, sino   ad   un  certo  importo,  prevedono  l'applicazione  di  tassi convenzionati  e,  per  importi  eccedenti,  di  tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto    l'inclusione   dell'operazione   tra   quelle   a   tassi convenzionati e' determinata dalla misura del tasso risultante;
 c) ai  soci  degli  organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti di una medesima Amministrazione Pubblica di cui al decreto ministeriale  29 marzo  1995  (Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1995, S.G. n. 86).
 7) finanziamenti revocati
 Sono  esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento;
 8)  posizioni  relative  a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito4;
 9)  posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento4;
 10)   finanziamenti  finalizzati  alla  commercializzazione  di specifici  beni  (cd.  «finanziamenti  di marca») concessi a tassi di favore  da  parte  degli intermediari specializzati, spesso collegati alle  imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;
 11)  operazioni  di  finanziamento  effettuate nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza;
 12)   finanziamenti  effettuati  con  fondi  raccolti  mediante emissione  di  obbligazioni  di  serie  speciale  con  la clausola di convertibilita'  in  azioni  di  societa' terze regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista;
 13)  crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite fra le parti  o  fissate  per  legge, per aspetti diversi dalle dilazioni di pagamento.
 4  Trattasi  di  operazioni  tipiche  del settore bancario; esse, tuttavia, possono ricorrere anche nell'ambito di rapporti regolati in conto corrente ordinario (ad es. rapporti di factoring).
 B3. Controparte rilevante
 Formano  oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le  «famiglie  di  consumatori»  e  le  «unita'  produttive private», secondo  le  istruzioni relative alla classificazione della clientela per  settori  e  gruppi  di  attivita' economica, emanate dalla Banca d'Italia  con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, e successivi aggiornamenti.  Ove  non  diversamente  indicato,  la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
 In   particolare,   appartengono   alla  categoria  «famiglie  di consumatori» i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600.
 Fanno  parte  delle  «unita'  produttive private» le societa' del Settore  004,  distinte  in imprese private (Sottosettore 052), quasi societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le «famiglie produttrici» (Settore 006, Sottosettore 061).
 Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
 le amministrazioni pubbliche (settore 001);
 le societa' finanziarie (settore 023);
 le  societa'  non finanziarie (settore 004 - sottosettori 045 e 047);
 le  istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (settore 008);
 il resto del mondo (settore 007);
 le unita' non classificabili e non classificate (settore 099).
 B4. Classi di importo
 Le   categorie  omogenee  di  operazioni  di  finanziamento  sono ripartite  in  classi  di  importo.  Le  classi  di importo variano a seconda   di   ciascuna   categoria  e  sono  indicate  nella  scheda nell'allegato 1.
 Ogni  singolo  finanziamento  («rapporto») deve essere attribuito alla  relativa  classe  di  importo  sulla  base  dell'ammontare  del finanziamento accordato.
 Per  finanziamento  accordato  si  intende  il limite massimo del credito  concesso  dall'intermediario  segnalante  sulla  base di una decisione  assunta  nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile  dal  cliente  in  quanto  riveniente  da  un  contratto perfezionato  e  pienamente  efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.
 Il  finanziamento  accordato  da  prendere  in  considerazione e' quello  al  termine  del  periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).5
 Se  si  verificano  utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente  determinato l'ammontare del finanziamento accordato, l'attribuzione  alla  classe  di  importo  va effettuata prendendo in considerazione  l'utilizzo  effettivo  nel  corso  del  trimestre  di riferimento (ad es. per il factoring deve essere considerato il saldo contabile  massimo;  nel caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring  su  crediti  acquistati  a  titolo definitivo6 deve essere considerato l'importo erogato).
 Con  riferimento  alle operazioni di leasing la classe di importo va  individuata  facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. «maxicanone» e/o di eventuali anticipi.
 Nelle  operazioni  di  credito  revolving  e  nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda  il  rilascio  di  piu'  carte  di credito (ad esempio «carte aziendali»),  la  classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.
 5 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la   classe   di   importo   resta  determinata  secondo  l'ammontare originariamente determinato.
 6  Per  «crediti  acquistati  a  titolo  definitivo» si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.
 Se si registrano utilizzi superiori al finanziamento accordato la classe  di  importo  rimane  determinata  in  base  all'ammontare del finanziamento accordato.
 In  caso  di «fidi promiscui», che prevedono cioe' per il cliente la  possibilita'  di  utilizzare  secondo  diverse modalita' un'unica linea  di  finanziamento, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita' di utilizzo e' data dal totale del finanziamento accordato. Nel  caso  siano previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo,  la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite. C) Oggetto della rilevazione. calcolo dei tassi
 C1. Dati da segnalare
 Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza   delle   previste  classi  di  importo,  le  seguenti informazioni:
 1)  tasso  effettivo globale, espresso su base annua, praticato in   media  dall'intermediario.  Il  dato  e'  calcolato  come  media aritmetica  semplice  dei  tassi  effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
 2)  numero  di  rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
 3)   media   aritmetica   semplice   della   percentuale  della commissione  di  massimo  scoperto,  da  calcolare,  con le modalita' indicate  al  punto  C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente applicata;
 4)   numero  di  rapporti  sui  quali  e'  stata  calcolata  la percentuale media della commissione di massimo scoperto.
 Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni  da  segnalare,  deve  essere  prodotta  una  segnalazione negativa secondo le modalita' definite nella Sezione II.
 C2. Base di calcolo dei dati da segnalare
 Sono assoggettati alla rilevazione:
 a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat.  5  (aperture  di  credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti  e  documenti  e  sconto  di portafoglio commerciale, credito revolving   e   factoring),   tutti   i   rapporti  di  finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti).
 Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si e' verificata  almeno  una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi  in  cui  manchi  un  preesistente affidamento, per calcolare il numero  dei  rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.
 b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
 I  finanziamenti  si  intendono accesi all'atto della stipula del contratto.
 C3. Metodologie di calcolo del TEG
 La  metodologia  di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie  di  operazioni  individuate.  In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
 a) Cat.  1,  Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito  in  c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)
 La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:
 TEG= INTERESSI x  36.500   +   ONERI x  100
 -------------------      --------------
 NUMERI DEBITORI          ACCORDATO
 
 dove:
 gli  interessi  sono  dati  dalle  competenze di pertinenza del trimestre   di   riferimento,   ivi   incluse   quelle  derivanti  da maggiorazioni  di  tasso  applicate  in  occasione  di  sconfinamenti rispetto  al  finanziamento  accordato,  in  funzione  del  tasso  di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Catt. 2 e  5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello  sconto,  per  interessi  si intende il totale delle competenze calcolate;
 i  numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni».  Nel  caso  di  operazioni  rientranti  nelle Catt. 2 e 5 i numeri   debitori   sono   comprensivi   esclusivamente   dei  giorni strettamente  necessari  per  l'incasso7;  qualora  la determinazione degli  interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori  andranno  ricalcolati  in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di quello «facciale»;
 gli  oneri  da  considerare  sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
 per  la  definizione  di  accordato  si  rimanda  a quanto gia' indicato al punto B4.
 b) Altre categorie di operazioni
 In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG e' la seguente:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 25  <----
 
 dove:
 i  e'  il  TEG  annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
 K e' il numero d'ordine di un «prestito»;
 K' e' il numero d'ordine di una «rata di rimborso»;
 Ak e' l'importo del «prestito» numero K;
 Ak' e' l'importo della «rata di rimborso» numero K';
 m e' il numero d'ordine dell'ultimo «prestito»;
 m' e' il numero d'ordine dell'ultima «rata di rimborso»;
 tk  e'  l'intervallo  espresso  in anni e frazioni di anno tra la data  del «prestito» n. 1 e le date degli ulteriori «prestiti» da 2 a m;
 tk'  e'  l'intervallo  espresso in anni e frazioni di anni tra la data  del  «prestito»  n. 1 e le date delle «rate di rimborso» da 1 a m';
 Per  «rata  di  rimborso»  si intende ogni pagamento a carico del cliente  relativo  al  rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.
 Per  «prestito»  si  intende  ciascuna  erogazione  eseguita  dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
 7  I  giorni  strettamente  necessari sono conputati considerando quelli   minimi   per   la  ricezione  degli  effetti  dell'eventuale corrispondente  che  cura  l'incasso: nel caso in cui l'operazione di sconto sia effettuata da una societa' finanziaria la quale si avvalga di  sistema bancario per l'incasso, vanno considerati i giorni valute eventualmente applicati.
 Ove  al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano  determinabili  alcuni  dei termini della formula di calcolo si puo'  procedere,  nel  calcolo  del  tasso,  a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del finanziamento accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
 Nei contratti in cui sia convenuto un tasso d'interesse variabile (inclusi  i contratti in cui il valore del tasso sia noto soltanto in un  momento successivo rispetto alla stipula del contratto stesso) il calcolo  del  TEG  deve  essere effettuato, sulla base degli elementi conosciuti  al  momento della stipula, come se il tasso si mantenesse fisso  rispetto al livello iniziale fino alla scadenza del contratto. Nei  finanziamenti  a  tasso  misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo   e   calcolato   sulla   base  dei  diversi  tassi  previsti contrattualmente.
 In  presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilita' di  scegliere,  successivamente alla data di accensione del prestito, tra  due  o  piu'  tassi,  il  piano  di  ammortamento  dovra' essere calcolato  sulla  base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione  del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto  in  caso  di  mancato  esercizio  del  diritto  di  opzione (cosiddetto `tasso di salvaguardia).
 C4. Trattamento degli oneri e delle spese
 Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni,  remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
 In particolare, sono inclusi:
 1)  le  spese  di  istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente»);
 2)  le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»).
 Le  spese  di  chiusura  o di liquidazione addebitate con cadenza periodica,  in  quanto  diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
 3)  le  spese  di  riscossione  dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
 4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
 5)  le  spese  per  le  assicurazioni  o  garanzie, imposte dal creditore,  intese  ad  assicurare  il rimborso totale o parziale del credito.
 Le  spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
 Nelle  operazioni  di  prestito  contro cessione del quinto dello stipendio   e   assimilate   indicate  nella  Cat.  8  le  spese  per assicurazione   in   caso   di   morte,   invalidita',  infermita'  o disoccupazione  del  debitore  non  rientrano  nel  calcolo del tasso purche' siano certificate da apposita polizza.
 6)  ogni  altra  spesa  contrattualmente  prevista connessa con l'operazione  di  finanziamento.  Si  considerano  non  connessi  con l'operazione,  con  riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.
 Sono esclusi:
 a) le imposte e tasse;
 b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in    cui    non   eccedano   il   costo   effettivamente   sostenuto dall'intermediario:
 il  recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da  terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia  pegno;  nel  caso  di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni  di  incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 le  spese  legali  e  assimilate  (ad  es.  visure catastali, iscrizione  nei  pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento  della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contezioso);
 gli   oneri  applicati  al  cliente  indipendentemente  dalla circostanza  che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad  es.  nel  caso  di  apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
 c) gli   interessi   di   mora   e   gli   oneri   assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
 Nel   caso  di  fidi  promiscui  gli  oneri,  qualora  non  siano specificamente  attribuibili  ad  una  categoria di operazioni, vanno imputati  per  intero  a  ciascuna  di  esse.  Tali oneri sono invece imputati  pro-quota  qualora per talune categorie di operazioni siano previste   limitazioni   per   singola   modalita'  di  utilizzo;  la ripartizione pro-quota andra' riferita anche al fido accordato.
 Le  spese  addebitate  con  cadenza  annuale  vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.
 Le  penali  a  carico  del cliente previste in caso di estinzione anticipata  del  rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
 C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto
 La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
 Tale  commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente  per  compensare  l'intermediario  dell'onere di dover essere sempre  in  grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello  scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato allorche'  il  saldo  del  cliente  risulti  a  debito  per  oltre un determinato  numero  di  giorni viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
 Il   calcolo  della  percentuale  della  commissione  di  massimo scoperto  va  effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie   1,   2  e  5,  rapportando  l'importo  della  commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale e' stata applicata.
 Tale commissione e' strutturalmente connessa alle sole operazioni di  finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile,  sul  presupposto  tecnico  che  esista  uno  «scoperto di conto».  Pertanto,  analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.
 SEZIONE II
 Modalita' tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni
 1) Premessa.
 Le   segnalazioni   debbono   essere   trasmesse   su  supporto informatico   ed   indirizzate   al  Servizio  Risorse  Informatiche, Approvvigionamenti   e   Servizi.   Per   quanto   non   diversamente disciplinato,  le  societa'  segnalanti  devono fare riferimento alle istruzioni  relative alla classificazione della clientela per settori e  gruppi di attivita' economica (emanate dalla Banca d'Italia con la circolare  n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e alle  istruzioni  relative alle caratteristiche e specifiche tecniche per l'inoltro dei dati (All. n. 3).
 2)  Dominio del campo «TIPBAINF» (base informativa) del record di «testa».
 Nella   compilazione   del   record  di  «testa»  dei  supporti informatici  trasmissivi  il campo «TIPBAINF» (base informativa) deve essere  valorizzato  con  il  codice «8» (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).
 3) Modalita' di segnalazione dei dati.
 I  tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno   segnalati   in  percentuale  con  tre  cifre  decimali  senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unita'.
 La  rilevazione  va effettuata anche nel caso in cui le singole societa'  non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante  l'utilizzo  della  voce «segnalazione negativa» (31440/00), inserendo   convenzionalmente   il   valore  1  nel  campo  riservato all'importo.
 4) Sistema delle codifiche.
 a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).
 L'informazione  e'  richiesta  per  ciascuna  delle  categorie di operazioni. I valori previsti sono:
 69 fino a 1.500 euro;
 97 fino a 5.000 euro;
 98 fino a 25.000 euro;
 88 fino a 50.000 euro;
 40 da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;
 42 da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
 43 da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;
 44 da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;
 45 da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;
 76 da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;
 77 oltre 100.000 euro.
 b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).
 Individua  il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:
 13    -    tasso   effettivo   globale   praticato   in   media dall'intermediario;
 14  -  numero  rapporti  su  cui  e'  stato  calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
 15 - percentuale commissione di massimo scoperto;
 16  -  numero rapporti su cui e' stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.
 c) durata (prevista nella parte fissa del «record movimento»).
 Identifica  il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza.
 I valori previsti sono:
 01 a breve = fino a 18 mesi;
 02 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi;
 03 imprecisabile o irrilevante.
 d) residenza  e  valuta  (previste  nella parte fissa del «record movimento»).
 Queste   informazioni   non   sono   richieste   ai   fini  delle segnalazioni.   Indicare   convenzionalmente   «1»  per  entrambe  le informazioni.
 5) Schema di segnalazione.
 Lo schema di segnalazione e' riportato nell'allegato 2.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato a pag. 27  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere allegato a pag. 28  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere allegato da pag. 29 a pag. 32   <----
 |  |  |  |  |