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| Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 31 marzo 2006, n. 165 |  | Regolamento  di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Visto  il  decreto  legislativo  3 settembre  2003, n. 257, recante «Riordino   della  disciplina  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie, l'energia  e  l'ambiente,  ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
 Visti,   in   particolare,   l'articolo 20,   comma 1,  concernente l'approvazione    del   nuovo   regolamento   di   organizzazione   e funzionamento  dell'Ente  e  l'articolo 24,  concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato;
 Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006;
 Sentiti  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze;
 Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1.  E'  approvato,  ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo   3 settembre   2003,   n.   257,   il   regolamento   di organizzazione  e  funzionamento  dell'Ente  per le nuove tecnologie, l'energia  e  l'ambiente,  ENEA, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 31 marzo 2006
 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 9
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO  DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, ENEA.
 Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ENEA.
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 20 del decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, e dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, detta le norme per l'organizzazione   ed   il   funzionamento  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA.
 Titolo II
 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
 Sezione I
 Presidente e consiglio di amministrazione
 Art. 2.
 Funzioni del Presidente
 e del Consiglio di amministrazione
 1.  Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 5, commi 4 e  5,  del  decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, avvalendosi anche  degli  Organi  collegiali di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso decreto legislativo.
 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un  ufficio  di  diretta  collaborazione,  ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  14,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  avente  esclusive  competenze  di  supporto  e  di raccordo con l'amministrazione.   Tale   ufficio,   di  livello  dirigenziale  non generale,  risponde  direttamente  al  Presidente,  dal quale dipende funzionalmente, e svolge la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite.
 3.  In caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal  Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui il Presidente puo' conferire specifiche deleghe.
 4.  Il  Consiglio  di  amministrazione  svolge  le  fuzioni  di cui all'articolo 6,  commi  3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003,  n. 257, avvalendosi di una struttura di segreteria, di livello dirigenziale   non   generale,  posta  alle  dirette  dipendenze  del Direttore generale e composta da personale dell'Ente.
 5.   Il   Consiglio  di  amministrazione,  qualora  ne  ritenga  la necessita'   e  l'opportunita',  puo'  altresi'  conferire  specifici incarichi  ad  uno  o  piu'  consiglieri nell'ambito delle materie di propria competenza.
 Art. 3.
 Riunioni del Consiglio di amministrazione
 1.  Il  Presidente  adotta  l'ordine  del giorno degli argomenti da sottoporre  al  Consiglio  di  amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone,   in   base   alle   risultanze  dei  dibattiti  intervenuti nell'ambito  del  Consiglio,  eventuali  supplementi  di istruttoria; trasmette  al  Direttore  generale  le  delibere  assunte  perche' ne assicuri  l'attuazione.  Il  Direttore  generale, entro un mese dalla data  della delibera, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica  al  Consiglio  i  motivi  della  mancata  attuazione  per i conseguenti provvedimenti.
 2.  Il  Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le modalita' di cui all'articolo 9.
 3.  Il  Presidente puo' disporre, sentito il Direttore generale, in caso   di   assoluta  necessita'  ed  urgenza  che  non  consenta  la convocazione  del  Consiglio  di  amministrazione  in  tempo utile ad evitare  un  pregiudizio  per  l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata  comunicazione  agli  altri  componenti  del  Consiglio  di amministrazione,  nonche' di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso  nella  prima seduta. Il Consiglio di amministrazione delibera nella stessa seduta.
 4.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  e nelle ipotesi previste dall'articolo 17, la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice Presidente.
 Art. 4.
 Partecipazione di altri soggetti alle riunioni
 del Consiglio di amministrazione
 1.  In  casi  particolari  possono essere invitati, su proposta del Presidente,  del  Direttore generale o di un componente del Consiglio di  amministrazione,  esperti  esterni  ai  quali sia stato conferito dall'Ente  incarico  specifico  sulle materie da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unita', ai sensi dell'articolo 13 del decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   419,  e  successive modificazioni.
 2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento  esclusivo  dell'informativa  e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione.
 3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al  Direttore  generale  che  su  specifiche questioni all'ordine del giorno  siano acquisiti chiarimenti ed informative ulteriori da parte di  responsabili  delle  unita'  della struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca.
 Art. 5.
 Magistrato della Corte dei conti delegato
 al controllo e Collegio dei revisori
 1.  Il  Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed i componenti  del  Collegio  dei  revisori possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.
 Art. 6.
 Assenze dei componenti del Consiglio
 1.   I  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  che  sono impossibilitati  a  prendere  parte  ad  una  riunione,  ne informano preventivamente  la  segreteria  dell'organo  almeno ventiquattro ore prima  della  riunione  medesima,  salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative.
 2.  Il  Presidente,  all'inizio  di  ogni seduta, da' comunicazione delle assenze e dei relativi giustificati motivi.
 3.  Nel  caso  in  cui  un  consigliere  si  astenga  per tre volte consecutive  senza  giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie,  il  Consiglio  di amministrazione ne da' comunicazione al Ministro  vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.
 Art. 7.
 Svolgimento delle riunioni del Consiglio
 di amministrazione
 1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
 2.  In  via  eccezionale  il Consiglio puo' stabilire, su richiesta anche  di  un  solo  componente  o su proposta del Presidente, che la riunione sia pubblica.
 3.  Il  processo  verbale  della  riunione  e'  redatto,  letto  ed approvato  seduta  stante.  Il  verbale  e'  sottratto  al diritto di accesso  ai  sensi  dell'articolo 24,  comma 2,  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  fermo restando quanto previsto   dal  comma 7  del  medesimo  articolo 24,  e  puo'  essere secretato  con  esplicita  votazione del Consiglio nei casi di cui al comma 1,  lettera a),  dello  stesso  articolo 24.  In  tal  caso, il verbale  e'  affidato  al  Direttore  generale  che  ne cura l'idonea custodia.
 Art. 8.
 Luogo di convocazione
 1. Il Consiglio di amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali  adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la sede legale dell'ENEA in Roma.
 Art. 9.
 Modalita' della convocazione
 1.  Con  regolamento  interno  adottato  ai sensi dell'articolo 20, comma 3,  del  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, sono disciplinate   le   modalita'   di   convocazione  del  Consiglio  di amministrazione.
 Art. 10.
 Relazioni e documentazione relativa
 agli argomenti da trattare
 1.  Con  regolamento  interno  adottato  ai sensi dell'articolo 20, comma 3,  del  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, sono disciplinate   le   modalita'   di   approntamento,   diramazione  ed integrazione   della   documentazione   relativa  agli  argomenti  da trattare.
 Art. 11.
 Validita' delle riunioni
 1.  Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.
 2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non e'  presente  la  maggioranza  assoluta  dei  predetti componenti, il Presidente,    trascorsi   trenta   minuti,   dichiara   il   mancato raggiungimento  del  numero  legale  e  rinvia  la  riunione ad altro giorno.
 3.  La  verifica del numero legale e' fatta all'inizio della seduta dal  Presidente,  coadiuvato  dal segretario, e puo' essere reiterata nel  corso  della  seduta  ad  iniziativa  del Presidente stesso o su richiesta   anche   di   un   solo   componente   del   Consiglio  di amministrazione, ovvero di un componente del Collegio dei revisori.
 4.  Quando la riunione non puo' avere luogo per mancanza del numero legale,  ne  e'  steso  verbale,  nel  quale si indicano i nomi degli intervenuti,   quelli   degli  assenti  con  gli  eventuali  relativi giustificati motivi e l'ora in cui e' proclamata deserta la riunione.
 Art. 12.
 Ordine del giorno, discussione e votazione
 1.  Con  regolamento  interno  adottato  ai sensi dell'articolo 20, comma 3,  del  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, sono disciplinate  le modalita' di approntamento e diramazione dell'ordine del giorno, nonche' lo svolgimento delle discussioni e le votazioni.
 Art. 13.
 Validita' delle deliberazioni
 1.   Per   l'approvazione   delle  deliberazioni  occorre  il  voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione.
 2.  In  caso  di  parita'  tra  i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.
 Art. 14.
 Astensione obbligatoria
 1.  Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i  componenti  del  Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla  sala  delle  riunioni  durante  la  discussione e la votazione quando si tratti:
 a) di liti o interessi personali;
 b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge.
 2.  Nei  casi  previsti  dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne   comunicazione,   prima  dell'inizio  della  discussione,  con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
 3.  Il  segretario,  il  Direttore  generale e gli altri funzionari eventualmente  invitati  alla  riunione  sono  tenuti ad allontanarsi dalla  sala  qualora  vengano a trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 Art. 15.
 Processo verbale
 1.  Con  regolamento  interno  adottato  ai sensi dell'articolo 20, comma 3,  del  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, sono disciplinate la formazione, i contenuti, le modalita' di approvazione e conservazione del processo verbale.
 Art. 16.
 Segreteria del Consiglio
 1.   La   segreteria  del  Consiglio  di  amministrazione,  di  cui all'articolo 2, comma 4, svolge i seguenti compiti:
 a) assicurare  gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari;
 b) assicurare  tramite  il  responsabile o suo sostituto nominato dal   Presidente   della  seduta  l'espletamento  della  funzione  di segretario dell'organo collegiale;
 c) assicurare,  per  gli  atti  deliberativi  e  dispositivi  del Presidente,  la  completezza  della documentazione dal punto di vista informativo  e la regolarita' formale sia dei testi di deliberazione, sia delle disposizioni predisposti;
 d) curare   la   raccolta,  rubricazione  e  archiviazione  degli originali  degli  atti  e  dei verbali e rilasciare copie ed estratti conformi all'originale.
 Art. 17.
 Commissioni consiliari
 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  istituire commissioni consiliari a carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della  discussione  in  sede  di  organo deliberante, all'esame degli argomenti  che sono da sottoporre all'organo stesso, in attuazione di principi  di  funzionalita'  e  produttivita',  di  semplificazione e snellezza amministrativa.
 2.  La  composizione,  la  nomina,  la  durata  e  le  modalita' di funzionamento  delle commissioni consiliari temporanee sono stabilite di  volta  in  volta dal Consiglio di amministrazione. Le commissioni temporanee  attendono, in base a specifici progetti, alle particolari esigenze  connesse  alla  realizzazione  di  obiettivi  con  scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori.
 3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e proposte da sottoporre all'organo deliberante.
 Art. 18.
 Composizione delle commissioni consiliari
 1.  Ciascuna  commissione  consiliare e' composta da consiglieri di amministrazione  in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede  il Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere.
 2. Il Consiglio nomina altresi' eventuali membri supplenti.
 3.   Ciascuna   commissione  elegge  il  presidente  tra  i  propri componenti.
 4.  Le  commissioni  possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti  nelle  materie da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse con funzioni referenti.
 5.  Di  ciascuna  riunione  delle  commissioni  e' redatto apposito verbale  con  le  stesse  procedure  e  formalita'  stabilite  per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione.
 Art. 19.
 Segreteria delle commissioni consiliari
 1. L'attivita' di segreteria di ciascuna commissione, convocazione, verbali,  documentazione  e  quant'altro  necessario, e' svolta dalla segreteria  del  Consiglio  di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4.
 Art. 20.
 Partecipazione alle riunioni
 1.  Alle  riunioni  delle commissioni puo' partecipare il Direttore generale, con parere consultivo.
 Art. 21.
 Conclusioni delle commissioni
 1.  Il  presidente  della  commissione  o  altro  componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti  i  lavori  svolti  e  sulle  motivazioni delle eventuali proposte.
 2.  Nelle  conclusioni  dei  lavori  delle commissioni e' dato atto delle eventuali opinioni contrastanti.
 3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche   materie,   le  relative  risultanze  sono  rimesse  alla Direzione  generale  ai  fini  della  formulazione  delle proposte di competenza.
 Art. 22.
 Durata in carica
 1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per  il  tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
 Sezione II
 Collegio dei revisori
 Art. 23.
 Funzioni del Collegio dei revisori
 1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri  supplenti,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  designati  per la durata di quattro anni, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1  e  2,  del  decreto  legislativo  3 settembre  2003, n. 257, provvede  al  controllo  della regolarita' amministrativa e contabile dell'Ente,  e  svolge,  in  conformita'  alla  disposizione di cui al citato  articolo 9,  comma 3,  del  suddetto  decreto  legislativo, i compiti  previsti  dall'articolo 2403  del  codice  civile, in quanto applicabile.
 Art. 24.
 Doveri del Collegio dei revisori
 1.  Il  Collegio  dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle  disposizioni  statutarie  del  decreto legislativo 3 settembre 2003,  n.  257 - afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  - ENEA, nonche' sul rispetto  dei  principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e contabile   adottato   dall'Ente   e  sulla  cura  del  suo  concreto funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente.
 2.  Il  Collegio  dei  revisori  esercita  altresi'  le funzioni di controllo contabile, provvedendo a:
 a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale,  la  regolare  tenuta  della  contabilita' e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
 b) verificare  che  il  bilancio  di  esercizio  corrisponda alle risultanze  delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
 c) esprimere  con  apposita  relazione  il  proprio  giudizio sul bilancio.
 3.  Il  Collegio  dei  revisori  puo'  chiedere agli amministratori documenti  ed  ogni  notizia  utile  al  controllo.  Puo',  altresi', procedere  ad  ispezioni, documentando l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Ente.
 Art. 25.
 Poteri del Collegio dei revisori
 1.  In  via  generale,  e  con  riferimento a tutte le attivita' di amministrazione e di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in  qualsiasi momento, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo.
 2.  Il  Collegio dei revisori puo', altresi', chiedere notizie agli amministratori,  anche  con  riferimento  a  societa'  partecipate  o controllate,  sull'andamento  delle operazioni volte al perseguimento dei  fini  istituzionali  dell'Ente, nonche' sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o su determinati affari; ed inoltre, puo'   scambiare  informazioni  con  i  corrispondenti  organi  delle societa'   controllate   o  partecipate,  in  merito  ai  sistemi  di amministrazione  e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale,  documentando  l'attivita' svolta nell'apposito libro di cui al comma 3 dell'articolo 26.
 Art. 26.
 Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori
 1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi.
 2.  Il  Collegio  dei  revisori  e'  regolarmente costituito con la presenza  alla  riunione  della  maggioranza  dei  suoi  componenti e delibera  a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
 3.  Delle riunioni del Collegio dei revisori e' redatto il verbale, che   viene   trascritto  in  apposito  libro  e  sottoscritto  dagli intervenuti.
 Art. 27.
 Segreteria del Collegio dei revisori
 1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  il Collegio dei revisori   si   avvale   della   struttura   di   segreteria  di  cui all'articolo 2, comma 4.
 Art. 28.
 Responsabilita' del Collegio dei revisori
 1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con  la  professionalita'  e  la  diligenza  richieste  dalla  natura dell'incarico;   sono   responsabili   della   verita'   delle   loro attestazioni  e  sono  tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 Titolo III
 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 Sezione I
 Articolazione della struttura
 Art. 29.
 Principi di organizzazione e di funzionamento
 della struttura
 1.   L'ENEA,   nel   definire   l'assetto   della   sua   struttura organizzativa,  in  applicazione  dei  principi stabiliti dalle norme generali   sul   funzionamento   e   organizzazione   della  Pubblica amministrazione,  distingue  i  compiti  di  indirizzo  e  controllo, riservati  agli  organi  di  vertice,  dalle  attivita'  di  gestione tecnico-amministrativa,   finanziaria  e  contabile,  riservate  alla direzione  generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di  opportuni  strumenti  ai  fini  del  controllo  della regolarita' amministrativa   e   contabile,  del  controllo  di  gestione,  della valutazione   della   dirigenza   e  della  valutazione  e  controllo strategico.
 2.  Il  funzionamento  delle  strutture  dell'Ente  e'  ispirato al criterio   di  favorire  l'autonomia  professionale  dei  ricercatori nell'espletamento  dell'attivita'  scientifica  e  di  ricerca, anche mediante  la  formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo   e   la  crescita  dell'occupazione  qualificata,  facendo, altresi'   ricorso,   compatibilmente   con  le  risorse  finanziarie destinate   allo   scopo  in  sede  di  predisposizione  del  budget, all'attivazione  di  borse  di  studio  ed  assegni  di  ricerca, nel rispetto della vigente normativa.
 3.  In  attuazione  e  nei  limiti  delle  disposizioni di cui agli articoli 11,  12,  13,  14  e  20,  comma 3,  del decreto legislativo 3 settembre  2003,  n. 257, il Consiglio di amministrazione provvede, su  proposta  del  Direttore  generale,  ad  istituire,  modificare o sopprimere  le  strutture  di  secondo  livello,  in adeguamento alla eventuale  rimodulazione  degli obiettivi programmatici contenuti nei piani di sviluppo.
 Art. 30.
 Direzione generale - Dipartimenti - Direzioni centrali
 1.  Le  strutture  organizzative  di  primo  livello  dell'ENEA  si articolano in:
 a) Direzione generale;
 b) cinque dipartimenti, rispettivamente denominati:
 1) Fusione, tecnologie e presidio nucleari;
 2) Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile;
 3)  Tecnologie  per  l'energia,  fonti  rinnovabili e risparmio energetico;
 4) Tecnologie fisiche e nuovi materiali;
 5) Biotecnologie, agroindustria e protezione della salute;
 c) tre direzioni centrali, rispettivamente denominate:
 1) Supporto, infrastrutture e centri;
 2) Risorse umane;
 3) Amministrazione e pianificazione.
 Art. 31.
 Funzioni e livelli organizzativi
 1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice e' posto il Direttore   generale,   e'   articolata  in  dipartimenti,  direzioni centrali,  strutture  di secondo livello, tra cui le eventuali unita' organizzative  settoriali  o  locali  che  si  rendano  necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.
 2.   L'articolazione  dei  dipartimenti  risponde  al  criterio  di riferimento  a  grandi  aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati  in  relazione  alle finalita' dell'Ente ed ai settori di intervento.
 3.  L'articolazione  delle direzioni centrali risponde all'esigenza di  svolgere  le funzioni e le attivita' di interesse generale comuni all'organizzazione  di  tutto  l'Ente esplicitate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, secondo un'aggregazione omogenea di attivita' che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operativita' e di mantenimento di elevati livelli di competenza.
 4.  Le  unita' organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono  all'esigenza  di  dare impulso allo sviluppo di capacita' propositive  ed operative in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le finalita' istituzionali dell'Ente, ovvero allo    scopo    di   evitare   l'accentramento   dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle strutture territoriali  che  sviluppano,  per  numero di dipendenti e strutture impiantistiche, un significativo volume di attivita'.
 5.  I  responsabili  dei  dipartimenti  e  delle direzioni centrali provvedono  all'articolazione  delle  strutture di secondo livello in conformita'  a  criteri  improntati  all'efficienza  ed all'efficacia organizzativa,   onde   evitare  sovrapposizioni  e  duplicazioni  di competenze.  Le  unita'  di  secondo livello dei dipartimenti, dedite alla  esecuzione  di attivita' tecnico-scientifiche, sono organizzate per  progetto  e  per  competenza  a  seconda degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse.
 6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale   da   assicurare   alle   strutture  con  diversa  collocazione territoriale autonomia di funzionamento per le esigenze proprie e per il  supporto  ai  dipartimenti  ivi presenti, in materia di strutture impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale.
 7.   L'organizzazione,  le  dotazioni  ed  il  funzionamento  delle strutture   di   secondo   livello   e   delle   eventuali  ulteriori articolazioni  settoriali, ovvero locali, inerenti ai dipartimenti od alle  direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed   alle   direzioni  centrali,  che  provvedono  all'indirizzo,  al coordinamento  ed  all'organizzazione  delle  medesime, allocandone e gestendone  le  risorse  finanziarie  ed  umane  ad  esse attribuite, d'intesa  con il Direttore generale, nel rispetto del piano triennale e  del  piano  annuale,  per  il  perseguimento  degli  obiettivi ivi stabiliti.
 8.  Per esigenze di coordinamento delle attivita' omogenee e comuni a  piu'  strutture  il  Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore   generale,  puo'  istituire,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 4,  del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ulteriori unita' organizzative di secondo livello, denominate «Sezioni».
 9.   Le   strutture   di   primo  livello  di  cui  all'articolo 30 costituiscono centri di responsabilita' amministrativa.
 10.  Le  strutture  di  secondo  livello,  ivi  comprese  le unita' organizzative settoriali o locali, costituiscono centri di costo.
 Sezione II
 Compiti della struttura
 Art. 32.
 Direttore generale
 1.   Il   Direttore   generale   e'   nominato   dal  Consiglio  di amministrazione  su  proposta del Presidente ed e' scelto tra persone in  possesso  di  elevata  qualificazione  tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
 2.  Il  rapporto  di impiego del Direttore generale e' regolato con contratto  di  lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento  economico spettante al Direttore generale e' determinato dal   Consiglio   di  amministrazione,  sulla  base  della  specifica qualificazione   professionale,  della  temporaneita'  dell'incarico, della  complessita'  dei  compiti  assegnati  e  delle  condizioni di mercato.
 3.  L'incarico  di  Direttore  generale  ha  durata non superiore a quattro  anni, non puo' eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e puo' essere confermato.
 Art. 33.
 Compiti del Direttore generale
 1.   Il  Direttore  generale  e'  responsabile  della  struttura  e dell'attuazione  delle  decisioni  e  dei  programmi  approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, esercita i poteri ed espleta i compiti di  cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003,   n.  257.  A  tal  fine  sovrintende  alla  gestione  tecnica, amministrativa   e   finanziaria   dell'Ente,  esercita  funzioni  di coordinamento  e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le   risorse   umane,  formula  proposte  agli  organi  di  indirizzo dell'Ente,  da'  attuazione  alle  deliberazioni  ed  ai programmi da questi   approvati   ed   assicura   gli   adempimenti  di  carattere tecnico-amministrativo  di  tutte le attivita' dell'Ente in relazione alle finalita' istituzionali.
 2.  Il  Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto.
 3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal   Consiglio   di   amministrazione,   adotta  ogni  deliberazione necessaria  ed  utile  alla  definizione delle relative pratiche, ivi compresa  la  proposizione di azioni, la resistenza in giudizio ed il conferimento   del   mandato   ai   difensori,   ad  eccezione  delle deliberazioni     espressamente    riservate    al    Consiglio    di amministrazione.  Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula,  in  nome  e  per  conto  dell'Ente,  convenzioni, accordi e contratti,  qualora da tali atti derivino entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice.
 4.  Il  Direttore  generale  adotta  i  provvedimenti in materia di assunzione  e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
 5.  Alcune  delle  funzioni  di  competenza del Direttore generale, eventualmente  con  la  relativa  capacita'  di spesa, possono essere delegate   da   questi   a   dirigenti  dell'Ente  mediante  espressa attribuzione.   Per   l'espletamento   dell'attivita'  negoziale,  in particolare,   il   Direttore  generale  puo'  conferire  deleghe  ai dirigenti  o ad altri soggetti dipendenti dell'Ente. Se i contratti e le  convenzioni  da  stipulare  riguardano attivita' fatta oggetto di delega  ai dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche  la capacita' di stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti.
 6. Il Direttore generale, inoltre:
 a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali;
 b) emana  i  regolamenti interni nonche' gli atti organizzativi e di  gestione  sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal Presidente;
 c) rappresenta   l'ENEA   nei   rapporti  con  le  organizzazioni sindacali;
 d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 la collaborazione per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati;
 e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione  delle  prestazioni  e delle competenze organizzative dei responsabili  dei  dipartimenti  e  delle  direzioni  centrali  e dei dirigenti,  di  cui si e' avvalso per funzioni di studi, consulenza o altro;
 f) fornisce  supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
 g) coordina  l'attivita'  di  comunicazione esterna ed interna in riferimento  alle  finalita'  ed  ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali;
 h) determina  per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro,  le  tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione;
 i) svolge  ogni  altra  funzione  che  il  regolamento  ENEA  gli attribuisce.
 7.  Il Direttore generale puo' avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti dell'Ente, cui non e' stata attribuita la titolarita' di un centro   di   responsabilita'  ovvero  un  incarico  della  struttura organizzativa;  nonche'  dotarsi  di  consiglieri  od  assistenti con specifici  incarichi,  nel rispetto del limite massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 1.
 Art. 34.
 Dipartimenti
 1.  I  dipartimenti  di  cui  all'articolo 30, comma 1, lettera b), assolvono ai compiti definiti all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre  2003,  n.  257,  e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa,  organizzativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse  umane, finanziarie e strumentali, che vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di   approvazione   dei   bilanci.   Si  realizzeranno  le  forme  di integrazione  e  collaborazione necessarie a rendere piu' efficace la loro azione.
 2.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  compiti e le funzioni di ciascuno  dei  cinque  dipartimenti,  specificamente  individuati con regolamento  interno  ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo  n. 257 del 2003, adottato previe intese con il Ministero delle   attivita'   produttive,  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca, con il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio, con il Ministero degli affari esteri, con  il  Ministero  delle  politiche agricole, con il Ministero della salute,  ciascuno  per  la  parte  di rispettiva competenza, potranno riguardare:
 a) il  dipartimento  Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le  attivita'  inerenti  la  ricerca  e le tecnologie applicative nei settori:
 1. fusione  (fisica  della  fusione,  tecnologie della fusione, macchine a confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita);
 2. fissione (presidio nucleare);
 b) il  dipartimento  Ambiente,  cambiamenti  globali  e  sviluppo sostenibile  cura  le  attivita'  di  ricerca,  di  valutazione  e di applicazione attinenti ai settori di intervento inerenti:
 1. sviluppo   sostenibile   (programmazione   degli   usi   del territorio  e  valutazione  ambientale strategica; tecnologie e «best practices»  per  l'uso  ottimale  e  la  riduzione  dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilita' ambientale);
 2. cambiamenti  climatici  (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello» italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change; valutazione  degli  effetti  e  misure  di adattamento sulla gestione delle  coste,  desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle  produzioni  e  negli  usi  finali di energia, per la riduzione delle  emissioni  di CO2; cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto);
 c) il  dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio  energetico  cura  le  attivita'  inerenti  la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:
 1. fonti  rinnovabili  (fotovoltaico,  solare  termodinamico  e biomasse);
 2. tecnologie   energetiche   avanzate   (idrogeno,   celle   a combustibile, cicli termici avanzati e gassificazione carbone);
 3. risparmio  energetico (uso razionale dell'energia, mobilita' sostenibile e trasporto innovativo);
 d) il  dipartimento  Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attivita'  inerenti  la  ricerca  e  le  tecnologie  applicative  nei settori:
 1. tecnologie   fisiche   (ionizzanti,   non   ionizzanti,  per applicazioni speciali e mediche, robotica e visione artificiale);
 2. nuovi  materiali  (strutturali,  funzionali  e tecnologie di integrazione;    nanofasici    e   nanostrutturati;   qualificazione, caratterizzazione e certificazione di materiali e componenti);
 e) il  Dipartimento  biotecnologie,  agroindustria  e  protezione della  salute  cura  le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori:
 1. protezione della salute;
 2. sicurezza alimentare e ambientale;
 3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi;
 4. prodotti e processi a base biologica;
 5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti.
 3.     L'articolazione    organizzativa    del    dipartimento    e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di  attivita'  omogenei,  riportabili  anche  ad ulteriori settori di attivita'  ed  obiettivi  strategici,  sono adottate dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione  della programmazione delle attivita' approvata con il piano triennale e con i piani annuali.
 Art. 35.
 Direzioni centrali
 1.   Le   direzioni   centrali  di  cui  all'articolo 30,  comma 1, lettera c)  svolgono le funzioni previste all'articolo 14 del decreto legislativo  3 settembre  2003,  n.  257,  e provvedono alla gestione delle   risorse  loro  assegnate  dal  Consiglio  di  amministrazione all'atto  dell'istituzione  ed  in  sede di approvazione dei bilanci, secondo le seguenti specifiche:
 a) la   Direzione  centrale  supporto,  infrastrutture  e  centri assicura  la  razionalizzazione  della  gestione e dell'esecuzione di tutte  le  attivita'  inerenti  al  funzionamento delle varie sedi di lavoro  dell'Ente,  in termini di servizi da rendere al personale, di funzionalita'  da garantire, di patrimonio logistico e strumentale da conservare e sviluppare e di rapporti con il territorio. I compiti ad essa afferenti riguardano:
 1. la  gestione  unificata  delle  spese di funzionamento ed in particolare  le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi piu' rilevanti  di  interesse  comune a piu' Centri, al fine di ottenere i necessari risparmi di gestione;
 2. la  gestione  unificata  degli investimenti infrastrutturali finalizzata  alla  conservazione del valore patrimoniale dei Centri e la  connessa  definizione  delle  linee  guida per le attivita' degli uffici tecnici degli stessi;
 3. la  gestione  centralizzata  delle  reti  informatiche  e di telecomunicazione  dei  Centri,  nonche'  dei correlati «services» di assistenza agli utenti;
 4. la    gestione   centralizzata   del   sistema   informativo gestionale;
 5. la  gestione  centralizzata  delle  politiche  di  sicurezza dell'Ente, con particolare riferimento agli obblighi di legge;
 6. la gestione centralizzata delle risorse fisiche dell'Ente;
 7. la  gestione  unificata  dei  servizi  forniti dai Centri al territorio;
 8. la  gestione unificata della funzione di «incubatore» per lo start-up  di  nuove  imprese,  per le azioni che i Centri svolgono in modo unitario e sinergico;
 9. le   funzioni   previste  per  l'Ufficio  relazioni  con  il pubblico;
 b) la    Direzione    centrale    risorse   umane   assicura   la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale, in raccordo e nel rispetto dell'autonomia assegnata in materia ai dipartimenti e alle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:
 1. lo  sviluppo  del  patrimonio  delle risorse umane dell'Ente attraverso  la  formulazione  dei  piani  di  acquisizione  di  nuove risorse,   nonche'   della   mobilita',   dei   piani   di   sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale e manageriale;
 2. la  formulazione e la gestione dei rapporti contrattuali con il   personale   dipendente   e   i   connessi   aspetti   giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali;
 3. le relazioni sindacali;
 4. le relazioni con il pubblico;
 5. la fornitura di servizi di gestione del personale alle varie unita' organizzative dell'Ente;
 c) la   direzione   centrale  Amministrazione,  pianificazione  e supporto  legale  assicura  la  razionalizzazione delle materie e dei processi   attinenti   l'amministrazione,   la   contabilita'   e  la programmazione  e gestione delle risorse finanziarie, l'assistenza ed il   supporto   legale  dell'Ente  nonche'  la  pianificazione  delle attivita',  in raccordo con le funzioni della Direzione generale, dei dipartimenti  e  delle  altre  direzioni  centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:
 1. la  formulazione  dei piani triennali, annuali ed operativi, in  accordo  con  quanto  contemplato  dall'articolo 16  del  decreto legislativo  n.  257 del 2003 sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti;
 2. la  predisposizione  dei  bilanci  e dei documenti di cui ai titoli  V  e  VI  del  presente regolamento sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti;
 3. la   formulazione   di   indirizzi   e  coordinamento  delle corrispondenti attivita' svolte a livello dipartimentale;
 4. il   coordinamento   funzionale   delle  unita'  periferiche preposte  alla  gestione  del  sistema  dei  piani  operativi,  della gestione contabile e degli atti amministrativi connessi alla gestione del  ciclo  attivo  e  passivo  dell'Ente,  al  fine dell'unitarieta' dell'azione amministrativa dell'Ente;
 5. la  fornitura  di  servizi  amministrativi alle varie unita' organizzative dell'Ente;
 6. gli adempimenti contabili e di ragioneria generale;
 7. la   consulenza   legale,   l'assistenza  al  contenzioso  e l'aggiornamento  normativo in ogni materia di interesse dell'Ente, in riferimento all'evoluzione della specifica legislazione;
 8. il  raccordo  delle attivita' connesse al ruolo di sostituto d'imposta  dell'Ente  e  degli  adempimenti  fiscali  con la connessa gestione dell'eventuale contenzioso tributario;
 9. la  gestione  del  sistema  dei  rapporti  societari,  delle interrelazioni  programmatiche  e  amministrative  con la societa' di gestione  di  cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e il supporto al Direttore generale per la costituzione di nuove partecipazioni.
 2.   L'articolazione   organizzativa  delle  direzioni  centrali  e l'individuazione  delle eventuali relative Sezioni inerenti a settori omogenei  di  attivita',  riportabili anche a differenti ed ulteriori rappresentazioni  di  sistemi  gestionali,  sono adottate di volta in volta  dal  Consiglio  di  amministrazione, su proposta del Direttore generale,    in    adeguamento    all'evoluzione   delle   tecnologie organizzative  dei sistemi gestionali e delle modulazioni dei servizi di direzione centrale inerente le risorse umane.
 Sezione III
 Valutazione e controllo
 Art. 36.
 Sistema di valutazione e controllo
 1.  Al fine di realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia ed il  migliore  utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento dei  fini istituzionali e degli obiettivi assegnati, l'Ente si avvale di  adeguati strumenti e di procedure di valutazione e controllo, che costituiscono  un sistema coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 Art. 37.
 Strumenti per il controllo e la valutazione
 1.  Al  fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione  dell'Ente,  le  procedure  di  controllo  e  valutazione presuppongono  l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia  di  attivita', di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico  e qualitativo, idonei a realizzare la comparabilita' delle prestazioni,  sia  tra  centri di responsabilita' equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilita'.
 2.  Per  l'attuazione  delle  suddette  attivita'  di  controllo  e valutazione   sono   utilizzati   sistemi  informativi  automatizzati relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale, al  fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attivita' svolte per  la  realizzazione  degli  scopi  istituzionali  e  dei  relativi effetti,     all'analisi     delle     spese     di     funzionamento dell'amministrazione, alla contabilita' analitica.
 3.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di controllo e valutazione l'Ente  puo'  avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti  in  tecniche  di  valutazione  di  attivita' tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di gestione.
 Art. 38.
 Valutazione dei dirigenti
 1.  La  valutazione  delle  attivita' dei dirigenti ha periodicita' annuale.
 2.  La valutazione dei dirigenti cui e' affidata la responsabilita' dei  dipartimenti  e  delle  direzioni centrali e' effettuata, con la partecipazione  del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di  cui  all'articolo 40  ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale.
 3.  La  valutazione  degli  altri  dirigenti  e'  effettuata con la partecipazione  del  valutato  da  un  organo collegiale nominato dal Direttore  generale,  presieduto dal responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 39  ed  approvata  in  seconda  istanza dal responsabile dell'unita' di primo livello interessato.
 4.   La   procedura  di  valutazione  costituisce  presupposto  per l'applicazione delle misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le  responsabilita' dirigenziali di cui all'articolo 107. Tali misure si   applicano   allorche'   i   risultati   negativi  dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi   emergono   dalle   ordinarie   ed  annuali  procedure  di valutazione.  Tuttavia,  quando  si  verifica  il rischio grave di un risultato  negativo  prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
 Art. 39.
 Ufficio per il controllo interno
 1.  Alle  dirette  dipendenze  del Direttore generale dell'Ente, in posizione  di  autonomia,  e'  istituito  l'Ufficio  per il controllo interno,  di  livello  dirigenziale  non  generale, cui afferiscono i compiti inerenti alle funzioni del controllo interno, sotto la specie dei     controlli     e     della    valutazione    della    gestione tecnico-amministrativa,   contabile   e  finanziaria,  nonche'  della valutazione   del   personale   dirigenziale   di   cui   al  comma 3 dell'articolo 38.
 2.  Il  responsabile  dell'Ufficio  per  il  controllo  interno  e' nominato  dal  Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
 Art. 40.
 Sistema di controllo strategico
 1.   La   funzione  di  controllo  strategico  di  cui  al  decreto legislativo  30  luglio  1999, n. 286, e successive modificazioni, e' assicurata  da  un  organo collegiale composto da tre esperti, di cui due  esterni  all'ENEA,  nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei due esperti esterni e' designato dal Ministro delle attivita' produttive.
 2.  L'organo  collegiale  di  cui  al  comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via  riservata  relazioni  periodiche sull'attivita' svolta, anche su specifica  richiesta del Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei   risultati   delle   rilevazioni   effettuate  dal  Comitato  di Valutazione,   di   cui   all'articolo 10   del  decreto  legislativo 3 settembre  2003,  n.  257,  nonche'  del supporto amministrativo ed informatico,  tramite  il Direttore generale, di unita' organizzative afferenti alle direzioni centrali ed ai dipartimenti.
 3.  L'attivita'  di controllo strategico verifica la corrispondenza tra  gli  atti  di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione   del   personale   diigenziale   di   cui   al  comma 2, dell'articolo 38.  A  tal  fine  provvede  all'analisi,  preventiva e successiva,  della  congruenza  e  degli eventuali scostamenti tra le missioni  affidate,  gli  obiettivi  operativi  prescelti e le scelte effettuate,   nonche'  all'identificazione  degli  eventuali  fattori ostativi e dei possibili rimedi.
 4.   La   valutazione  dell'attivita'  del  Direttore  generale  e' effettuata  annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza   dall'organo   collegiale   di   cui   al   comma 1,  ed  e' successivamente  approvata,  in  seconda  istanza,  dal  Consiglio di amministrazione.  Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia  di  valutazione  dei  dirigenti,  nonche'  la  disciplina in materia di responsabilita'.
 Titolo IV
 STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO
 DELLE FINALITA' DELL'ENTE
 Art. 41.
 Strumenti
 1.  Il  ricorso agli strumenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  n. 257 del 2003, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione,   su   proposta  del  Presidente,  di  ciascuno  dei componenti  del  Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresi' di prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per  la  predisposizione  della  relazione  illustrativa  di ciascuna proposta.
 2.   Con   la   delibera   di  cui  al  comma 1,  il  Consiglio  di amministrazione   stabilisce   i   termini  e  le  modalita'  per  la formalizzazione  e  per  la stipula degli atti necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso.
 3.  Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attivita'  che  ne  sono  oggetto, le modalita' di funzionamento e di organizzazione   dello   strumento   adottato,   corrispondono   alla modulazione  organizzativa  e  di funzionamento propria dello stesso, secondo  la  descrittiva  che ne risulta nella relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione, gli strumenti funzionano   e  sono  organizzati:  quelli  di  cui  all'articolo 17, comma 1,    lettere a), c), d)   ed e),   del   decreto   legislativo 3 settembre  2003,  n.  257,  secondo  le  modulazioni  proprie delle obbligazioni  programmatiche,  mentre  per  quelli di cui allo stesso articolo 17,   comma 1,  lettere b)  e  f),  secondo  la  modulazione organizzativa  e  funzionale  propria  del  soggetto  -  con  o senza personalita' giuridica - costituito, ovvero partecipato dall'Ente.
 4.   Le   strutture   organizzative  dell'ENEA,  in  particolare  i dipartimenti,   partecipano   o   collaborano  alle  attivita'  degli strumenti  adottati  in  conformita'  agli  accordi,  ai programmi di ricerca  ed  alle  finalita'  perseguite  con ogni singolo strumento, nonche' in attinenza alle materie di rispettiva competenza.
 5.    Il    Direttore   generale   provvede   all'acquisizione   ed all'aggiornamento   delle   informazioni   circa  l'evoluzione  delle attivita'  svolte e dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti di  cui  al  comma 1,  al  fine  di  sottoporre agli organi dell'Ente relazioni  periodiche atte a consentirne le opportune considerazioni, o   deliberandi,  in  vista  delle  relazioni  sui  programmi,  sugli obiettivi,  sulle  attivita'  e  sui risultati perseguiti da ciascuno strumento,  da  inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del  piano annuale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto  legislativo  3 settembre 2003, n. 257; nonche' allo scopo di provvedere alle piu' opportune decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato.
 Art. 42.
 Controllo e valutazione degli Strumenti
 1.   Le   azioni   volte   alla  realizzazione  dei  programmi,  al conseguimento  degli  obiettivi,  nonche' le attivita' ed i risultati perseguiti  attraverso gli strumenti di cui all'articolo 41, comma 1, sono   sottoposti   -   compatibilmente   con  la  modulazione  delle convenzioni,  degli  accordi  di  collaborazione,  delle modalita' di conduzione   dei  centri  di  ricerca,  delle  attivita'  di  ricerca commissionate  a  terzi,  ovvero compatibilmente con la conformazione della  figura  soggettiva  costituita  o  partecipata  dall'Ente - al sistema di valutazione e controllo di cui al titolo III - Sezione III del  presente  regolamento: sia con riguardo alle valutazioni proprie dei  controlli interni, sia per quanto attiene alle valutazioni ed ai controlli  propri  del  controllo  strategico  di cui all'articolo 40 dello  stesso  regolamento  e  del  Comitato  di  valutazione  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 2.  Per  quanto  attiene  al  controllo sugli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il Consiglio  di  amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di  cui  al comma 1, attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli  organi  deliberanti  e negli organi di revisione dei consorzi, delle   fondazioni,   delle   societa'   o   dei  centri  di  ricerca internazionali,    dal   medesimo   costituiti   o   partecipati.   I rappresentanti  dell'Ente  ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio    di   amministrazione   sull'andamento   della   gestione consortile,  di  fondazione,  o  societaria,  nonche' sull'evoluzione delle attivita' dei centri di ricerca.
 Art. 43.
 Societa' di gestione
 1.  Qualora  le  esigenze  di  valorizzazione  di  risultati  delle attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  lo  rendano  conveniente, l'Ente provvede   alla  costituzione  della  Societa'  di  gestione  di  cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, cui puo'  essere  demandata  la  gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti.
 Titolo V
 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
 Sezione I
 Programmazione delle attivita'
 Art. 44.
 Pianificazione, programmazione e budget
 1.  Sulla  base  delle  linee  strategiche e di indirizzo elaborate dagli  organi  di  governo  dell'Ente,  i  responsabili dei centri di responsabilita'  sviluppano  l'attivita' di programmazione, secondo i principi  di  autonomia  organizzativa  individuati  dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore generale, entro il mese  di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti e delle attivita'  che  intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali previsioni  sono  corredate  di  tutti  gli  elementi  relativi  agli obiettivi  da  conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilita'  analitica  e  del  controllo  di  gestione, nonche' dei fabbisogni   finanziari,   strumentali   e   di   personale,  per  la realizzazione degli stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi cosi'  formulati costituiscono il fondamento analitico dello stato di previsione  delle  entrate e delle spese di competenza di ogni centro di  responsabilita',  nonche',  ove  previsto,  dell'eventuale budget economico.
 Art. 45.
 Documenti di pianificazione
 1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati  in  osservanza  a  quanto  disposto  dall'articolo 16  del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e ai principi in materia di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 2.  Il  piano  triennale,  comprendente l'esercizio di riferimento, viene  approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio  precedente.  Esso,  tra  l'altro,  descrive  in  modo quantitativo  le  scelte  strategiche  dell'ENEA  sia  riferite  alle attivita'    tecnico-scientifiche,    finanziate    integralmente   o parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la   gestione  dell'Ente  ed  e'  articolato  sia  per  i  centri  di responsabilita',  sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la legge 3 aprile 1997, n. 94.
 3.  Il  piano  triennale  e' redatto in coerenza con il bilancio di previsione   triennale   che  ne  quantifica  le  risorse  necessarie ripartendole per centro di responsabilita'. Il bilancio di previsione e'  sede  di  riscontro  per  i  provvedimenti  di  spesa a carattere pluriennale.
 4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attivita' per  l'esercizio  di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri  di  responsabilita'.  Ad  esso  si  conforma  il  bilancio di previsione.
 5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i responsabili dei centri di responsabilita' al compimento di  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  per  conseguire  gli obiettivi, nei limiti delle risorse assegnate dallo stesso bilancio.
 Art. 46.
 Piani operativi
 1.  Qualsiasi  attivita' programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti  esterni  all'Ente  e che sia, altresi', definita sulla base  di specifici accordi con i soggetti finanziatori e' inclusa nei piani  operativi,  nei  quali  sono  previste l'entita' delle risorse umane  e  finanziarie  da  utilizzare,  nonche'  le relative forme di monitoraggio.
 Sezione II
 Controllo di gestione
 Art. 47.
 Controllo di gestione
 1.  Al  fine di conseguire gli obiettivi programmati, di assicurare la  corretta gestione delle risorse e garantire l'imparzialita' ed il buon andamento della struttura, l'Ente adotta il sistema di controllo di gestione, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo  modalita'  che  saranno  definite  con  specifico  atto  del Direttore generale.
 Art. 48.
 Modalita' del controllo di gestione
 1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:
 a) stesura  di  un  piano  dettagliato  di  obiettivi mediante la predisposizione  di  schede  di  budget  strutturate  per  centri  di responsabilita' amministrativa e per centro di costo, a cui collegare le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi;
 b) rilevazione  periodica  dei  dati,  anche  con  l'adozione  di strumenti  che  consentano  la  rilevazione  oraria  dell'impegno  di personale,  relativi  ai  costi  ed  ai  proventi dei singoli centri, nonche' dei risultati raggiunti;
 c) valutazione   dei   risultati   conseguiti  in  rapporto  agli obiettivi   prefissati  al  fine  di  verificare  il  loro  stato  di attuazione  e  di  misurare  l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
 2.  Il  controllo  di  gestione e' svolto in riferimento ai singoli centri  di  responsabilita', rilevando complessivamente e per ciascun centro  di  imputazione  le  risorse  acquisite,  i  costi  sostenuti nell'uso  dei  singoli  fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi  conseguiti. Per i servizi a carattere commerciale, sono altresi' rilevati le entita' dei ricavi conseguiti.
 Art. 49.
 Sistema di contabilita' analitica
 1.  L'Ente  adotta,  quale  strumento del controllo di gestione, un sistema  di  contabilita'  analitica in grado di consentire l'analisi dei  costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilita' e per centri di costo.
 2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere   alle   opportune   decisioni,   i   dati  forniti  dalla contabilita' analitica con le indicazioni degli eventuali scostamenti fra  i  risultati  raggiunti  e  quelli  previsti sono periodicamente presentati  alla  Direzione generale, ai responsabili delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica.
 3.  Le  modalita'  di  svolgimento e la periodicita' dei referti di contabilita' analitica sono indicati con atto del Direttore generale.
 Titolo VI
 GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
 E FINANZIARIE
 Sezione I
 Principi generali
 Art. 50.
 Finalita' ed ambito di applicazione
 1.  L'ENEA  e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257 e provvede allo svolgimento   delle   funzioni  istituzionali  con  i  mezzi  di  cui all'articolo 19 del citato decreto.
 2.  L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 3.  I  centri  di  responsabilita'  amministrativa costituiscono il riferimento  organizzativo  per  la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente.
 Art. 51.
 Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie
 1.  La  concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  a  Enti  pubblici  e privati restano subordinate alla predeterminazione   ed   alla   pubblicazione  dei  criteri  e  delle modalita',  determinati dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.
 2.  L'effettiva  osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1   risulta   dalle  singole  deliberazioni  del  Consiglio  di amministrazione con cui vengono disposte le concessioni.
 3.  Il  Consiglio di amministrazione provvede altresi' con apposita deliberazione  a  determinare  i  criteri e le modalita' con le quali vengono  assegnate ed utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi  di  ricerca  e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
 Art. 52.
 Attivita' commerciali
 1.  L'attivita'  commerciale,  svolta  nel  contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata,  secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze   sono   evidenziate   nella   nota   integrativa  di  cui all'articolo 83.
 Sezione II
 Gestione finanziaria
 Art. 53.
 Esercizio finanziario, bilancio annuale
 di previsione finanziario
 1.  L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
 2.  Il  progetto  di  bilancio  di  previsione  e'  predisposto dal Direttore generale entro il 15 ottobre di ogni anno.
 3.  Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato  dal  Consiglio di amministrazione  entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione economica e finanziaria dell'Ente.
 Art. 54.
 Criterio di formazione del bilancio di previsione
 1. Il progetto di bilancio e' redatto in termini di competenza e di cassa.  E'  preceduto  da  una  nota  preliminare,  nella  quale sono indicati i criteri adottati per la sua formulazione.
 2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
 a) il preventivo finanziario;
 b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 c) il preventivo economico.
 3.   Il  preventivo  finanziario  si  distingue  in  decisionale  e gestionale, ed e' formulato in termini di competenza e di cassa.
 4.   Il   preventivo  finanziario  decisionale  e'  ripartito,  per l'entrata  e per l'uscita, in Unita' Previsionale di Base, U.P.B.; le U.P.B.   rappresentano  l'insieme  organico  di  risorse  finanziarie assegnate alla gestione di un unico centro di responsabilita'.
 5. L'articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui si  evidenzia  come unita' elementare di classificazione il capitolo, da'  origine  al  preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione  dei  programmi,  progetti  ed attivita' e per la successiva rendicontazione.
 6. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
 a) l'ammontare   presunto  dei  residui  attivi  e  passivi  alla chiusura  dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio si riferisce;
 b) l'ammontare  delle  entrate  che  si prevede di accertare e le spese  che  si  prevede  di  impegnare  nell'anno  cui il bilancio si riferisce;
 c) l'ammontare  delle entrate che si prevede di incassare e delle spese  che  si  prevede  di  pagare  nell'anno  cui  il  bilancio  si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
 7.  Le  somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise,  relativamente  alle  entrate  e  alle  spese  in titoli a seconda  che  afferiscono  alle  gestione corrente ovvero a quella in conto  capitale.  L'ammontare  del  fondo  di riserva non puo' essere superiore al 5 per cento del totale delle uscite correnti. Le partite di  giro  e  le  contabilita'  speciali possono essere esposte in una specifica  unita' previsionale di base non riconducibile ad un centro di responsabilita'.
 8.  Nel  bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito  un  fondo  speciale per i presumibili oneri lordi connessi con  i  rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti    delle   quantificazioni   risultanti   dal   documento   di programmazione economico-finanziaria.
 9.  Ai fini della gestione e della rendicontazione, i capitoli sono determinati   in   relazione  al  contenuto  economico  e  funzionale dell'entrata e della spesa.
 10.  Nel  bilancio di previsione e' iscritto, in apposito capitolo, un  fondo di riserva ordinario per le spese impreviste o di carattere eccezionale  nonche' per le maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio.  L'ammontare del fondo di riserva, al netto dell'importo relativo ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione amministrativa nonche' delle somme di cui al comma 11, non puo' superare il 5% del totale delle spese previste.
 11.   Nel  fondo  di  riserva  di  cui  al  comma 7,  sono  inoltre accantonate le somme destinate ai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento.
 12.  Nel bilancio di previsione e', altresi', previsto un ulteriore fondo  di  riserva  per  le opere afferenti a progetti che si prevede siano  realizzati nel corso dell'esercizio, di importo corrispondente alle  entrate  che  in  corrispondenza  dei medesimi si prevede siano accertate nel corso del medesimo.
 13. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
 a) il bilancio pluriennale, redatto in conformita' all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
 b) la relazione programmatica;
 c) la    tabella   dimostrativa   del   presunto   risultato   di amministrazione;
 d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 14.  Gli  allegati  al  progetto di bilancio non formano oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'amministrazione.
 Art. 55.
 Requisiti del bilancio
 1.  Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione o di eventuali altre spese ad esse connesse.
 2. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle eventuali correlative entrate.
 3. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.
 4.  Nel bilancio di previsione e' iscritto, come posta a se' stante dell'entrata  o dell'uscita, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di   amministrazione   presunto   dell'esercizio  precedente  cui  il preventivo si riferisce.
 5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere  conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione,  con  esclusione  dei  fondi destinati a particolari finalita'.
 6.  Il  bilancio di previsione ha valore autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
 Art. 56.
 Bilancio pluriennale
 1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed  al  piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione. Esso  descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente   evidenziate   nella  relazione  programmatica  e  poi articolate  nelle  scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato  al  bilancio  di  previsione  dell'Ente  e  non  ha  valore autorizzativo.
 2.  Il  bilancio  pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.
 3.  Il  bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione.   Le   eventuali   variazioni   apportate  al  bilancio pluriennale  dai  bilanci  di  previsione  successivi  devono  essere motivate in sede di approvazione annuale.
 Art. 57.
 Preventivo economico
 1.  Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi ovvero dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione.
 2.  Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i  costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non  avranno  nello  stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria  e  le  altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilita'  dei  beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
 3.   Il   preventivo   economico   e'   corredato   dal  quadro  di riclassificazione dei risultati economici previsti.
 Art. 58.
 Tabella del presunto risultato di amministrazione
 1.  Al  bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del    risultato   di   amministrazione   presunto   al   31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.
 2.  La  tabella  deve  dare  adeguata dimostrazione del processo di stima  ed  indicare  gli  eventuali  vincoli che gravano sul relativo importo.
 3.  Del  presunto  avanzo  di amministrazione se ne potra' disporre quando  sia  dimostrata  l'effettiva  esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
 4.   Del   presunto   disavanzo  di  amministrazione  deve  tenersi obbligatoriamente  conto  all'atto della formulazione del bilancio di previsione  al  fine  del  relativo  assorbimento  ed il Consiglio di amministrazione  deve,  nella  relativa  deliberazione,  illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento.
 5.  Nel  caso  di  peggioramento  del  risultato di amministrazione rispetto   a  quello  presunto,  accertato  in  sede  consuntiva,  il Consiglio  di  amministrazione  deve, con sollecitudine, informare il Ministero  delle  attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle   finanze,  deliberando  i  necessari  provvedimenti  volti  ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
 Art. 59.
 Esercizio provvisorio
 1.  In conformita' all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica  27 febbraio  2003,  n.  97,  l'esercizio  provvisorio  di bilancio puo' essere deliberato dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
 2.  Limitatamente  al  periodo  di  tempo  indicato nel comma 1, il Direttore generale puo' autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio  precedente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da  ciascuna categoria quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero  nei  limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese   obbligatorie  e  non  suscettibili  di  impegni  e  pagamenti frazionabili in dodicesimi.
 Art. 60.
 Assestamento e variazioni di bilancio
 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio conseguenti all'approvazione del conto consuntivo.
 2.  Qualora  nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB  eventi che comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al  bilancio  di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.
 3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unita'  previsionale  di  base  sono  disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilita' di primo livello.
 4.  Le  variazioni  per  nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
 Art. 61.
 Gestione dei residui
 1.  I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai  corrispondenti  capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
 2.  Qualora  il  capitolo  che ha dato origine al residuo sia stato eliminato  dal  bilancio,  per  la  gestione  delle  somme residue e' istituito,  su autorizzazione del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo.
 3.  In  nessun  caso  si  puo'  iscrivere  fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
 4.  Nelle  scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.
 Art. 62.
 Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
 1.  L'entrata  e'  accertata  sulla  base  di idonea documentazione probatoria,  una  volta  acquisita  l'identita'  del  debitore  e  la certezza  del  credito,  del  titolo,  della  ragione e dell'entita', nonche'  della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa da' luogo ad   annotazione   nelle  apposite  scritture  con  imputazione  alle rispettive  categorie, capitoli di bilancio, e unita' previsionali di base.
 2.   Le   entrate   accertate  e  non  riscosse  entro  il  termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attivita'  dello  stato  patrimoniale, in conformita' all'allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 3. La riscossione delle entrate e' effettuata mediante reversali di incasso  emesse a favore dell'Istituto di credito cui e' affidato, ai sensi  dell'articolo 70,  il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente.
 4.  Le  entrate  acquisite  tramite  il servizio dei conti correnti postali affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente.  Il  conto  corrente  postale e' azzerato alla fine dell'esercizio.
 5.  Le  somme  riscosse  direttamente dagli incaricati delle unita' operative  sono  versate  all'Istituto  di credito cui e' affidato il servizio  di  cassa  nei  dieci giorni successivi. Per gli incassi di carattere  continuativo  e  di  piccolo  importo,  il versamento puo' essere effettuato mensilmente.
 6.  E'  vietato  disporre  pagamenti  a  valere sui fondi dei conti correnti postali.
 7.  Nella  convenzione  stipulata con l'Istituto di credito, di cui all'articolo 70,   e'   stabilito  che  l'Istituto  stesso  non  puo' rifiutare  l'esazione  di  somme  pagate in favore dell'Ente senza la preventiva  emissione  delle  reversali  d'incasso;  resta  salvo, in questo  secondo  caso,  il  diritto  dell'Istituto  a  richiedere  la conseguente regolarizzazione contabile.
 8.   Le   reversali  di  incasso  non  riscosse  entro  il  termine dell'esercizio   sono   restituite   al  cassiere  dell'Ente  per  la riscossione in conto residui.
 9.   Il   versamento   costituisce   l'ultima   fase  dell'entrata, consistente  nel  trasferimento  delle  somme  riscosse  nelle  casse dell'Ente.
 Art. 63.
 Reversali di incasso
 1.   Le   reversali   di   incasso  sono  firmate  dal  funzionario appositamente delegato dal Direttore generale.
 2. Le reversali sono registrate cronologicamente nel libro giornale e  nel  partitario  delle  entrate  all'atto  della  trasmissione  al cassiere.
 3.   Le   reversali  contengono  le  seguenti  indicazioni:  l'anno finanziario; il numero d'ordine; il titolo, la categoria, il capitolo di  bilancio;  il  nome e la ragione sociale del debitore; la causale della   riscossione;  l'importo  in  cifre  e  lettere;  la  data  di emissione.
 Art. 64.
 Impegno della spesa
 1.   La   spesa  e'  impegnata  allorche',  sulla  base  di  idonea documentazione  probatoria, sia acquisita l'identita' del creditore e la  certezza  del  debito,  ne  sia accertato il titolo, la ragione e l'entita',  nonche'  il  prevedibile  pagamento  entro l'esercizio, a valere   sulle  risorse  finanziarie  assegnate  ad  ogni  centro  di responsabilita'.   L'impegno   di   spesa,   sulla   base   di  detta documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di bilancio.
 2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza  la  necessita'  di  ulteriori  atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:
 a) per  il  trattamento  economico  tabellare  gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 b) per  le  rate  di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere accessorio;
 c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
 3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento  di  spesa,  previa  verifica della regolarita' formale della  relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle relative disponibilita'.
 4.  Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa  evidenzia la accertata disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
 5.  La  differenza  che  risulti  a  fine  esercizio  tra  la somma stanziata  nei  rispettivi  capitoli  di  spesa  e la somma impegnata costituisce  economia  di  spesa che concorre alla determinazione del risultato  di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente dalle  amministrazioni  periferiche  previa  verifica  di regolarita' effettuata  dal  funzionario responsabile dell'unita' amministrativa. Le  spese  impegnate  e  non  pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono  i  residui  passivi,  i  quali  sono  compresi  tra le passivita' dello stato patrimoniale.
 6.  Chiuso  con  il  31 dicembre  l'esercizio  finanziario,  nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
 Art. 65.
 Liquidazione della spesa
 1.  La  liquidazione  delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto  importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata a cura  dei  responsabili  delle  unita'  di servizio decentrate previo riscontro  della  correttezza  amministrativa  e  coerenza giuridica, sulla  base  dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
 2.  La  liquidazione  delle  competenze del personale dipendente e' effettuata  dal  responsabile  della  competente  unita'  di servizio centrale  mediante  ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese  di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento.
 3.  Il  pagamento  delle  spese  e'  ordinato, entro i limiti delle previsioni  di  cassa,  mediante  l'emissione di mandati di pagamento numerati  in  ordine  progressivo  tratti  sull'Istituto  di  credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da  funzionari  delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria.
 4.  Il  Direttore  generale, emanando la normativa a riguardo, puo' disporre  di  aperture  di credito a favore di responsabili di unita' operative  nonche'  di  progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate.
 5.  L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed  i riferimenti contabili  e'  trasmesso  al  servizio  ragioneria  per i conseguenti adempimenti.
 Art. 66.
 Mandati di pagamento
 1.  I  mandati  di  pagamento sono numerati in ordine progressivo e contengono i seguenti elementi:
 a) esercizio finanziario;
 b) voce  di  bilancio  al  quale  e'  imputata  la  spesa nonche' l'obiettivo  programmatico e il riferimento, anche temporale relativo all'obbligazione giuridica;
 c) somma  netta  da  pagare,  indicata in cifre e in lettere, con l'indicazione del lordo e delle ritenute operate;
 d) cognome,  nome  o  denominazione, codice fiscale o partita IVA del creditore ed eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;
 e) modalita' di estinzione;
 f) oggetto della spesa;
 g) data di emissione.
 2.  Il  cassiere  o  tesoriere  effettua  i  pagamenti derivanti da obblighi  tributari,  da  somme  iscritte  a ruolo, da delegazioni di pagamento  e  da  altri  obblighi  di  legge,  anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. L'Ente emette comunque  il  relativo  mandato  ai  fii della regolarizzazione entro dieci  giorni  e  comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso.
 3.  I  mandati  che  si  riferiscono  alla  competenza  sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
 4.   I   mandati   di   pagamento   non  pagati  entro  il  termine dell'esercizio  sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui.
 5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da  iscriversi  tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
 6.   L'Ente   puo'   provvedere   ai   pagamenti  mediante  mandati informatici,  da  effettuarsi  nel rispetto delle norme contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.
 Art. 67.
 Controlli sui mandati di pagamento
 1.  Il  funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato  di  pagamento,  accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici,   alle  categorie  ed  ai  capitoli  del  bilancio  di previsione,   nonche'   la   completezza   e   la  regolarita'  della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento e' corredato:
 a) dalla  copia  dell'atto comprovante l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso;
 b) da  documenti  comprovanti  la regolare esecuzione dei lavori, forniture  e  servizi  e  da  ogni altro documento che giustifichi la spesa,  ivi  compresa  se  prevista  la  dichiarazione di congruita', attestati dall'ordinatore;
 c) dai   verbali   di   collaudo,   ove   richiesti,   ovvero  da dichiarazioni  di  regolarita' e di conformita' all'ordine rilasciata dall'ordinatore;
 d) sia  per  i  materiali  inventariabili sia per i materiali non inventariabili,    da    un   documento   formale   di   consegna   e dall'attestazione  del  dipendente  che  ha materialmente ricevuto la merce;
 e) dalla copia degli atti di impegno di spesa;
 f) dalla  fattura  o  da  altro  titolo  di  spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione.
 2.  Nel  caso  di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione  e'  inserita nel mandato relativo al primo pagamento; in  quelli  successivi  dovra'  essere  riportata l'annotazione degli estremi  degli  atti  formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi  alle  competenze  del personale e' allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui all'articolo 65, comma 2.
 3.  Il  funzionario  delegato  annulla  i titoli di spesa che siano errati o incompleti.
 4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei mandati stessi.
 Art. 68.
 Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento
 1.  I  mandati  di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura   dell'Istituto  tesoriere  oppure,  su  richiesta  scritta  del creditore, nei modi seguenti:
 a) con  accreditamento  in  conto  corrente  postale a favore del creditore   o  mediante  assegno  postale,  nonche'  mediante  vaglia postale,  con spese a carico del richiedente: in tal caso e' allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
 b) con  accreditamento  su  conto  corrente bancario a favore del creditore: in tal caso e' allegato al titolo l'eseguito dell'Istituto bancario;
 c) con   commutazione   in  assegno  circolare  non  trasferibile all'ordine del creditore;
 d) con   delega   al   cassiere   dell'Amministrazione   Centrale dell'Ente, che ritira regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo.
 2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento  o  di  commutazione, che sostituiscono  la  quietanza  del creditore, risultano dal mandato di pagamento   con   annotazione   recante  gli  estremi  relativi  alle operazioni ed il timbro del cassiere.
 Art. 69.
 Carte di credito
 1.  L'ENEA,  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 53,  della legge 28 dicembre  1995,  n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro  del  Tesoro  9 dicembre  1996,  n.  701,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, serie generale, del 15 febbraio 1997, n. 38.
 Art. 70.
 Affidamento del servizio di cassa
 1.  Il  servizio  di cassa e' affidato ad un Istituto di credito di cui  all'articolo 13  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385,   in  base  ad  apposita  convenzione  stipulata  dal  Direttore generale.
 2.  Il  servizio e' aggiudicato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c),  e  23,  comma 1,  lettera b),  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  sulla  base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 3.  La  convenzione  di  cui al comma 1 contempla, nel rispetto del codice  civile, anche le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa  delle  unita'  di servizio decentrate dell'Ente, nonche' delle attivita' dell'Ente svolte all'estero.
 4.  Il  tesoriere  o  cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
 5.   L'Ente   puo'   avvalersi   dei  conti  correnti  postali  per l'espletamento di particolari servizi.
 6.  Le  modalita'  per  l'espletamento  del  servizio di cassa sono definite  in  coerenza  con  la  legge  29 ottobre  1984,  n.  720, e successive   modificazioni   ed   integrazioni   e  relativi  decreti attuativi, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
 Art. 71.
 Servizio di cassa interno
 1.  L'Ente  puo' dotarsi di un servizio di cassa interno secondo le disposizioni emanate dal Direttore generale.
 Sezione III
 Gestione patrimoniale
 Art. 72.
 Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente
 1. Il patrimonio dell'Ente e' unico ed e' costituito di beni mobili ed  immobili,  compresi  gli  impianti  di  ricerca,  nonche' da beni immateriali  distinti  secondo  le norme, per quanto applicabili, del codice civile.
 Art. 73.
 Valore patrimoniale dei beni
 1.   I   criteri   di   iscrizione  e  valutazione  degli  elementi patrimoniali  attivi  e  passivi, nonche' le aliquote di ammortamento dei   beni,   sono   uniformati   rispettivamente  all'articolo 54  e all'allegato   14   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Per i beni di modesto valore si provvede con decisione del Direttore generale.
 Art. 74.
 Gestione patrimoniale dei beni
 1.  La  gestione  patrimoniale  dei  beni  e'  attuata  mediante la redazione   di   apposite   scritture  patrimoniali  che  individuano nell'inventario,  redatto  secondo  le  indicazioni  del  decreto del Presidente  della  Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, la natura del bene ed il suo valore patrimoniale nel tempo.
 Art. 75.
 Gestione dei beni
 1.  La  gestione  dei  beni  patrimoiali  e'  affidata  ai soggetti consegnatari  individuati  in  conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
 2.  Le  procedure  della  gestione  ed  il  sistema  di rilevazione contabile  si  uniformano  al  suddetto  decreto  e  si integrano nel sistema informativo gestionale dell'Ente.
 3.  I  titoli per partecipazione in societa', i titoli di credito o altri   valori   mobiliari  sono  tenuti  in  custodia  dall'Istituto tesoriere,  secondo  quanto  disposto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
 Art. 76.
 Radiazione dei beni patrimoniali
 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  dispone  la  radiazione dal patrimonio  del corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione  o  demolizione  in  sede di formulazione del bilancio di previsione,  delle  relative  note  di  variazione o in sede di conto consuntivo.
 2.  I  beni  mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo  scadere  dell'ultimo  anno  di  ammortamento.  Fino  alla  loro eventuale  alienazione,  la  loro  radiazione  comporta una specifica annotazione a margine.
 3.  I  beni  mobili  sono  alienati  a  seguito  di  richiesta  dei consegnatari,  che  ne  motivano  l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori  reso  in  quanto  beni  irreparabili  o  non  convenientemente riparabili.  Tali  beni potranno essere alienati a titolo gratuito in favore  delle  istituzioni pubbliche che ne mostrano interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre concorrenti da  aggiudicare  al  prezzo  piu' alto; smaltiti quali rifiuti con le procedure di legge vigenti in materia.
 4.  Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalita' circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.
 Art. 77.
 Cessione in conto prezzo
 1.  In  occasione  dell'acquisto  di  beni e di servizi si puo' dar luogo  a  cessione  in  conto  prezzo di beni patrimoniali mobili con l'osservanza  delle  procedure  stabilite ai fii delle valutazioni di congruita'  per  le  radiazioni patrimoniali nel rispetto delle norme fiscali in materia.
 Sezione IV
 Risultati della gestione
 Art. 78.
 Conto consuntivo
 1. Il conto consuntivo si compone di:
 a) il conto del bilancio;
 b) lo stato patrimoniale;
 c) il conto economico;
 d) la nota integrativa.
 2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati:
 a) la situazione amministrativa;
 b) la relazione sulla gestione;
 c) la relazione del Collegio dei revisori.
 3.  Lo  schema  del  conto  consuntivo e' predisposto dal Direttore generale ed e' sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
 4.   Il   conto   consuntivo   e'   deliberato   dal  Consiglio  di amministrazione  entro  quattro  mesi  dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo e'  trasmesso  al Ministro delle attivita' produttive per la relativa approvazione,  ai  sensi  dell'articolo 22,  comma 1,  lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 Art. 79.
 Il conto del bilancio
 1.  Il  conto  del  bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo  finanziario di cui all'articolo 54, comma 2, evidenzia le risultanze  della  gestione  delle  entrate  e  delle  uscite secondo l'articolazione prevista al comma 2.
 2.  Il  rendiconto  finanziario  decisionale si articola in U.P.B., come   il   preventivo   finanziario  decisionale;  analogamente,  il rendiconto  finanziario  gestionale  si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale.
 3.  Il  rendiconto  finanziario,  di  cui  al  comma 2,  comprende, altresi',    una    tabella    articolata    secondo    le    diverse funzioni-obiettivo,   costruite   in   conformita'   al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  27 febbraio  2003,  n.  97 ed al piano annuale.
 Art. 80.
 Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
 1.  Per  il  riaccertamento  dei residui e per l'inesigibilita' dei crediti  si  applicano  le  procedure  previste  dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 Art. 81.
 Stato patrimoniale
 1.  Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 2.  I  criteri  di  iscrizione  e  di  valutazione  degli  elementi patrimoniali  sono  conformi  a quanto previsto agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 Art. 82.
 Conto economico
 1.  Il  conto economico e' redatto in conformita' alle disposizioni dell'articolo   41   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 Art. 83.
 Nota integrativa
 1.  La nota integrativa e' redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo   44   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 Art. 84.
 Situazione amministrativa
 1.  La  situazione  amministrativa  e' redatta secondo le modalita' stabilite all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio   2003,  n.  97.  Essa  certifica  le  reali  consistenze dell'avanzo  e  disavanzo di amministrazione ai fini delle successive rettifiche contabili.
 Art. 85.
 Relazione sulla gestione
 1.  La  relazione  sulla  gestione  illustra i risultati conseguiti nell'esercizio e lo stato di avanzamento delle attivita'.
 Art. 86.
 Relazione del Collegio dei revisori
 1. La relazione del Collegio dei revisori e' redatta in conformita' all'articolo   47   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 Titolo VII
 ATTIVITA' NEGOZIALE
 Sezione I
 Procedure contrattuali ordinarie
 Art. 87.
 Programmazione triennale
 1.  Il  Direttore  generale,  sentiti i Direttori di dipartimento e delle  direzioni  centrali,  anche  tenendo  conto di quanto previsto dall'articolo 26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,   formula  entro  il  30 settembre  di  ogni  anno  il programma  triennale  dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente.
 2.  Per  gli  acquisti  di beni e servizi l'Ente puo' utilizzare le convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  S.p.A.,  secondo quanto previsto  dall'articolo 26  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive   modificazioni,   ovvero   ne  utilizza  i  parametri  di prezzo/qualita'  come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
 Art. 88.
 Norme generali sull'attivita' contrattuale
 1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale  all'attivita'  negoziale  di  cui  alla presente sezione si applica  la  normativa  nazionale  e  la  disciplina comunitaria, ivi comprese  le  direttive  comportanti  obblighi  giuridici  ad effetto diretto,  di  carattere  compiuto  ed  incondizionato,  non  recepite nell'ordinamento  nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve le norme  speciali  previste  dal  presente  regolamentp, anche ai sensi dell'articolo 20,   comma 2,   lettera e),  del  decreto  legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 2.  Il  Direttore  generale  con  propri  atti  di  indirizzo  puo' stabilire che, per talune procedure contrattuali di importo inferiore a  quello  fissato  per  l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale disciplina.
 3.  Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di  responsabilita' amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle  clausole  del  contratto  e  la  nomina  del  responsabile del procedimento,  ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di cui all'articolo 87, comma 1,  ovvero  qualora  il  valore complessivo del singolo negozio giuridico,  IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro caso provvede il Direttore generale.
 4.   Il  responsabile  del  procedimento  sovrintende  al  corretto svolgimento  delle  varie fasi della procedura di acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del contraente, alla  conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo.
 5.  Il  responsabile  del centro di costo provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della  spesa  lo  rendano indispensabile, e' costituita dal Direttore generale  apposita  commissione  consultiva,  presieduta  da un altro dirigente dell'Ente.
 6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi   informativi  automatizzati  vengono  seguite  le  procedure previste   dalla   pertinente   normativa  comunitaria  e  da  quella nazionale. Con provvedimento del Direttore generale sono stabilite le modalita'  di  applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.   39,   se   del   caso  previa  delega  delle  funzioni  previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.
 7.   Su   proposta  dei  titolari  dei  centri  di  responsabilita' amministrativa   il   Direttore   generale   approva  gli  schemi  di contratto-tipo ed i pertinenti capitolati-tipo.
 8.   Il   bando   di   gara   e  la  correlata  documentazione  per l'aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di  forniture  sotto  soglia comunitaria,  nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche»  del  bene  oggetto  di  fornitura,  prevedono una clausola conforme  a  quanto  previsto  dall'articolo 8, conima 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
 9.  Per  l'approvvigionamento  di  beni e servizi, anche di importo inferiore  alla  soglia di rilievo comunitario, l'ENEA puo' procedere all'acquisizione  degli  stessi  attraverso  procedure telematiche di acquisto  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
 10.  Fatti  salvi  i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente  normativa,  alle  imprese  affidatarie di contratti da parte dell'ENEA,  o  di  altri  soggetti  per  conto dell'ENEA, puo' essere sempre  richiesto  il  possesso  del  nulla  osta  di sicurezza. Tale decisione e' di competenza del titolare del centro di responsabilita' amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma 3.
 11.  Al  fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni di'  strutture,  la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni  a  piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata   ad   unico   ufficio   o  struttura  di  servizio,  previa deliberazione del Direttore generale.
 Art. 89.
 Stipulazione ed approvazione dei contratti
 1.  Si  procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
 2.  Provvede  alla  stipulazione,  in  rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo.
 3.  Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o piu' funzionari dell'Ente.
 4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,  del  Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
 Art. 90.
 Collaudi
 1.  I  lavori,  le  forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche  in  corso  d'opera,  secondo  le norme vigenti e le specifiche modalita' stabilite dal contratto.
 2.  Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato dal titolare  del  centro  di responsabilita' amministrativa. Nei casi di lavori  o  forniture che comportino una competenza tecnica specifica, puo' essere nominata, dal Direttore generale su proposta del titolare del  centro  di  responsabilita'  amministrativa,  una commissione di collaudo.
 3.  Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica  la  corretta  esecuzione,  anche periodicamente nel caso di prestazioni  continuative,  e  ne  attesta  la regolare esecuzione al titolare del centro di costo.
 4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei  servizi,  secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal   caso,   i   relativi   pagamenti   sono   disposti   in  misura corrispondente.
 Art. 91.
 Garanzie
 1.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei contratti, le imprese debbono prestare  idonea  cauzione  ovvero  rendere  fideiussione  sulla base dell'importo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti.
 2.  Nel  contratto  debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.
 Sezione II
 Procedure in economia
 Art. 92.
 Norme generali
 1.  L'acquisizione  di  bei  e  servizi  mediante  il  ricorso alla procedura  in  economia  puo'  essere  effettuata, nel rispetto delle norme  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in amministrazione diretta ovvero a cottimo fiduciario. Per  l'esecuzione  di lavori in economia si applicano le norme di cui alla  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, nonche'  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
 2.  Le  spese  effettuate  mediante  il  ricorso  alla procedura in economia  sono  pagate,  previa  presentazione di regolare fattura, o equivalente  documento  fiscale  per  le  minute  spese, entro trenta giorni  dalla  data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito.
 3.  L'acquisizione  di  beni  e  servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla vigente normativa statale e comunitaria.
 4.  Il  titolare  del  centro di responsabilita' amministrativa, su parere  conforme  del  Direttore  generale,  puo'  conferire,  previa acquisizione  del  relativo  curriculum,  incarichi  professionali in materie      tecnico-specialistiche      ad      esperti     estranei all'Amministrazione,  entro  il  limite  di  50.000 euro esclusa IVA, qualora  tra  le  risorse  umane  disponibili  non  sia  presente una specifica  competenza.  Per  gli  incarichi  professionali di importo superiore provvede il Direttore generale.
 Art. 93.
 Acquisizione di beni e servizi
 con la procedura in economia
 1.  Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo.
 2.  Si  possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000  euro  esclusa  IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi   alla   progettazione   di  lavori,  per  i  quali  trovano applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive modificazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554, e successive modificazioni - e si   possono  acquisire  tutti  i  beni  occorrenti  per  il  normale funzionamento  e  per  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali dell'ENEA.
 3.   Nessuna   acquisizione   di   beni   o   servizi  puo'  essere artificiosamente frazionata.
 4.  Le  motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in   economia   sono   specificate   nei  relativi  provvedimenti  di liquidazione e di pagamento.
 Art. 94.
 Svolgimento della procedura
 1.  Per  lo  svolgimento  della  procedura a cottimo fiduciario, il titolare  del  centro  di costo richiede, previa indagine di mercato, almeno  cinque  preventivi  redatti  secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
 2.  A  fronte  di  almeno  cinque  inviti  e  nel  caso  di un solo preventivo   pervenuto,   e'   consentita  l'aggiudicazione,  purche' motivata,  all'unico  offerente  a  condizione  che tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
 3. La lettera d'invito riporta:
 a) l'oggetto   della  prestazione,  le  relative  caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
 c) il termine di presentazione delle offerte;
 d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
 e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 f) gli  eventuali  criteri  per  la  valutazione  dei preventivi, nell'ipotesi di cui al quinto comma;
 g) l'eventuale  clausola  relativa  all'aggiudicazione  anche nel caso  di  presentazione  di  un  unico  preventivo,  corredata  delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
 h) la  misura  della  penale,  determinata  in  conformita'  alle disposizioni di cui all'articolo 100;
 i) l'obbligo  per  il  fornitore  di dichiarare nel preventivo di assumere   a   proprio   carico   tutti   gli  oneri  assicurativi  e previdenziali  di  legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza  sul  lavoro  e  di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
 l) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
 4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso, previo   accertamento   della   congruita'   dei   prezzi,  ai  sensi dell'articolo 95.
 5. Rientra nella facolta' del titolare del centro di costo valutare la   possibilita'  di  effettuare  l'aggiudicazione  con  il  sistema dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei criteri.
 6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da  scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle  spese  in  economia  dispone  l'ordinazione  dei lavori, delle forniture  o  dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente.
 7. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
 8. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:
 a) per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  o l'affidamento dei lavori nei soli casi di specialita' o urgenza;
 b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;
 c) quando  l'importo  della  spesa  non  superi  20.000  euro 1VA esclusa;
 d) per  il completamento o integrazione di precedenti acquisizioi di  beni  o  servizi, purche' l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000.
 Art. 95.
 Congruita' dei prezzi
 1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese invitate  e'  effettuato  dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari   a  tal  fine  da  lui  incaricati,  attraverso  elementi obiettivi  di  riscontro  dei  prezzi correnti risultanti anche dalle indagini di mercato.
 2.  Nei  casi  di  acquisizioni  di  beni e servizi particolarmente complessi, il titolare del centro di costo puo' nominare, su conforme parere  del  Direttore  generale,  una  commissione composta anche da esperti  di  altre  Amministrazioni,  che  accerti  la congruita' dei prezzi praticati.
 Sezione III
 Contratti di ricerca e sviluppo
 Art. 96.
 Definizione
 1.  Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi  dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed   assoggettati   alle   dispo-sizioni   della   presente  sezione, esclusivamente  quelli inferiori alla soglia di rilievo comunitario e relativi  all'acquisizione di particolari beni o servizi di carattere prototipale  aventi una finalita' esclusivamente tecnico-scientifica, e  non  anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o servizi, gia'  offerti  dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se caratterizzati da un particolare carattere di innovazione.
 2.  L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non puo' essere effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attivita' contrattuale dell'Ente.
 Art. 97.
 Progettazione di impianti prototipali di ricerca
 ed ideazione di modelli di calcolo
 1.  La  progettazione  di  impianti  prototipali  e  di  ricerca  e l'ideazione  di  modelli  di  calcolo  hanno  ad oggetto lo studio di fattibilita' e l'individuazione delle possibili opzioni realizzative, sulla  base  dell'indicazione,  da  parte  dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire.
 2.  L'affidamento  puo'  avvenire  solo previa motivata indicazione degli  obiettivi  di  cui  al comma 1, constatata l'impossibilita' di utilizzare  beni  o prestazioni gia' disponibili sul mercato e tenuto conto  del  costo  orientativo, individuato sulla base di un'adeguata analisi.
 3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo    ideativo,   anche   sotto   il   profilo   del   rapporto costo-benefici,  per  monitorare  progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi prefigurati.
 4.  Il  risultato  finale  ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce  oggetto  di  valutazione  in  una  relazione specifica e separata da quella relativa al progetto in cui si inserisce.
 Art. 98.
 Procedura di affidamento
 1.  In  ogni  caso  la  procedura  per  l'affidamento dei contratti disciplinati  nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in  relazione all'oggetto del contratto ed alla situazione di mercato -   ai  principi  di  trasparenza  e  di  concorsualita',  prevedendo un'adeguata  indagine  del  mercato  interno  ed  internazionale,  la pubblicazione,  con  le  forme ritenute piu' opportune, di avvisi, la definizione  dei  requisiti  degli aspiranti affidatari e delle linee guida  per  la  valutazione  delle  offerte,  nel  rispetto della par condicio  fra  gli  offerenti  e  dell'obbligo di congrua motivazione della scelta.
 2.  Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che consentano il ricorso alla procedura negoziata.
 Sezione IV
 Norme generali
 Art. 99.
 Antimafia
 1.  Ai  rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  lotta  alla  criminalita' organizzata.
 Art. 100.
 P e n a l i
 1.  Il  titolare  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa, nell'ambito  delle  clausole  contrattuali  di  cui  all'articolo 94, comma 3, determina:
 a) il  termine  entro il quale si applica la penale per ritardata consegna  dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in  percentuale,  e'  proporzionato  al  valore  del  contratto ed e' calcolato  per  giorni  lavorativi  di  ritardo.  Qualora l'ammontare complessivo  della  penale  ecceda  il  10  per  cento del valore del contratto,  il  responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno;
 b) il  termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno;
 c) la  penale  per  l'inadempimento  parziale  della  prestazione convenuta,  dovuto  a  vizi,  inesattezze ed irregolarita' dei beni o servizi acquisiti.
 2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3.   Ai  contratti  relativi  a  lavori  si  applica  la  specifica disciplina  contenuta  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
 Art. 101.
 Principi generali
 1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, l'attivita'  negoziale  e'  comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica ed, in particolare, dal decreto del Presidente  della  Repubblica  27 febbraio  2003, n. 97, e successive modificazioni.
 Titolo VIII
 PERSONALE
 Sezione I
 Personale dirigenziale
 Art. 102.
 Norme generali di riferimento
 1.  Il  presente  titolo disciplina la modalita' di assunzione e di nomina  dei dirigenti dell'Ente, nel rispetto delle norme generali di cui:
 a) al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257;
 b) al  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e successive modifiche intervenute;
 c) alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile al personale dirigente dell'ENEA.
 Art. 103.
 Nomina dei dirigenti dell'Ente
 1.  La  nomina  e  l'assunzione  del  Direttore  generale,  vertice dell'intera  dirigenza  dell'Ente, sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 2.  La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete  al  Consiglio  di amministrazione, su proposta del Direttore generale.    Tali    direttori,    fatto    salvo   quanto   previsto dall'articolo 111,  sono  scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque  anni  di  elevata  qualificazione  tecnico-professionale e di comprovata  esperienza  gestionale,  secondo  i profili professionali determinati   ai   sensi   dell'articolo 52,   comma 1,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 3.  La  nomina dei direttori di unita' di secondo livello e di ogni altro  dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del  direttore  di  dipartimento  ovvero  del  direttore di direzione centrale competente.
 Art. 104.
 Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi    prefissati,   delle   attitudini   e   delle   capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti  di  indirizzo  del  Consiglio di amministrazione. L'Ente compie valutazioni diverse a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali di  ricerca  ovvero  di  incarichi  dirigenziali  amministrativi.  Al conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
 2.   Con   il  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  sono individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire, con  riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dal Consiglio  di  amministrazione  nei  propri  atti di indirizzo e alle eventuali  modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel corso del rapporto,  nonche'  la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati  che,  fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3, non puo' essere  inferiore  a tre anni e superiore a cinque anni per tutti gli altri  incarichi. Gli incarichi sono rmnnovabili. Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  segue  un  contratto individuale con cui sono definiti la durata dell'incarico e il corrispondente trattamento economico,  nel rispetto dei principi definiti dagli articoli 19 e 24 del   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  dalla contrattazione collettiva nazionale. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Ai  dirigenti  dell'Ente  che  non  risultino  affidatari degli incarichi  di  cui  all'articolo 106 il Direttore generale conferisce funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici  previsti dall'ordinamento interno dell'Ente, ivi compresi, ove  compatibile, quelli presso i collegi di revisione delle societa' partecipate dall'Ente.
 Art. 105.
 Accesso alla qualifica di dirigente
 1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  cui  possono partecipare soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico  nazionale  nonche'  di  almeno  uno  dei  seguenti titoli: documentata  esperienza  di  lavoro  almeno  decennale  presso Enti o Istituti  di  ricerca,  diploma  di  specializzazione,  dottorato  di ricerca  o  altro  titolo  post-universitario  rilasciato da istituti universitari  italiani  o  stranieri  ovvero  da primarie istituzioni formative pubbliche e private, secondo modalita' di riconoscimento di cui  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Sono  altresi'  ammessi soggetti  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in strutture private, muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico  nazionale,  che  hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali.
 2.  Una parte dei posti messi a concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, puo' essere riservata ai dipendenti dell'Ente con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato, muniti di laurea specialistica, che abbiano   compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio  in  posizioni funzionali  per  l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso della laurea, sono altresi' ammessi soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi  dirigenziali  nell'Ente,  con  contratto a termine, per un periodo non inferiore a due anni.
 3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i   criteri   di   valutazione   dei   titoli  tecnico-scientifici  e professionali.
 4.  L'esame  verte  sulle  materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche'  l'attitudine  all'espletamento  delle funzioni dirigenziali, valutando, altresi', le esperienze professionali maturate.
 5.  Le  commissioni  di  concorso  sono  nominate  dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono    far    parte    esperti   di   particolare   qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente.
 Art. 106. Incarichi   di  funzioni  dirigenziali  attribuiti  a  personale  non
 dirigente e a personale esterno
 1.  Gli  incarichi di cui all'articolo 103, comma 2, possono essere conferiti,  nel  limite  di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  anche  a  persone  di elevata qualificazione   professionale,   che  abbiano  svolto  attivita'  in organismi  ed  enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con  esperienza  acquisita  in  funzioni  diigenziali  o  che abbiano conseguito  una particolare specializzazione professionale, culturale e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e post-uiversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico puo' essere integrato da   una   indennita'   commisurata   alla  specifica  qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze professionali.
 2.  Gli  incarichi di cui all'articolo 103, comma 3, possono essere conferiti,  nel  limite  di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  anche  a  persone  di elevata qualificazione   professionale,   che  abbiano  svolto  attivita'  in organismi  ed  enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con  esperienza  acquisita  in  funzioni  dirigenziali  o che abbiano conseguito  una particolare specializzazione professionale, culturale e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza  universitaria.  Gli stessi incarichi possono altresi' essere conferiti,  con contratto a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il possesso della laurea.
 Art. 107.
 Funzioni e responsabilita' dirigenziali
 1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato dell'attivita' svolta  dalle  unita'  alle quali sono preposti e della realizzazione dei  programmi  e  dei  progetti  loro  affidati  in  relazione  agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in  materia di responsabilita' dirigenziale prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche intervenute.
 2.  I  dirigenti,  per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo  determinato, con atto scritto  e  motivato,  alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano   le   posizioni   funzionali   piu'   elevate  nell'ambito dell'unita'    ad   essi   assegnata,   informandone   il   dirigente gerarchicamente   sovraordinato.   Non   si   applica  in  ogni  caso l'articolo 2103 del codice civile.
 3.   Ai   dirigenti  responsabili  di  unita'  spetta  la  gestione finanziaria,   contabile,   tecnica   ed   amministrativa,   compresa l'adozione  di  tutti  gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse  loro affidate e di controllo nel rispetto delle disposizioni di  cui  ai  titoli  V,  VI e VII del presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
 4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri   al  dirigente gerarchicamente sovraordinato;
 b) curano  l'attuazione  dei  progetti  e  delle gestioni ad essi assegnati,  adottando  i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze;
 c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati;
 d) dirigono,  coordinano  e  controllano l'attivita' delle unita' dipendenti  e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 e) provvedono   alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 f) individuano,  in  base  alla  legge  7 agosto  1990, n. 241, i responsabili  dei  procedimenti  che  fanno  capo  alla loro unita' e verificano,  anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
 Sezione II
 Personale non dirigenziale
 Art. 108.
 Modalita' di gestione ed amministrazione
 del personale - Strumenti contrattuali
 1.  Per  l'assolvimento  dei  propri  fini istituzionali, l'ENEA si avvale  di personale dipendente il cui rapporto di lavoro e' regolato ai  sensi  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' del vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione  e  di  impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di  un  organico  complessivo,  coerente con il piano triennale ed il piano  annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con  l'approvazione  del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  in  coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
 2.  I  compiti  inerenti  alla  gestione ed all'amministrazione del personale  afferiscono  alla  direzione  centrale  risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane  dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di  nuove risorse nonche' della mobilita', in coerenza con i piani di sviluppo   dell'organizzazione   e   della  formazione  professionale manageriale,  in  conformita' ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29,  30, 31, 34 e 35 in armonia con la razionalizzazione dei processi  connessi  con  la  gestione  e lo sviluppo del personale in raccordo  con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni  centrali;  onde  siano  favoriti  i processi permanenti di formazione  e  di  qualificazione  ed il perseguimento dell'autonomia professionale   dei  ricercatori  nell'espletamento  delle  attivita' scientifica    e   di   ricerca,   anche   mediante   la   formazione post-universitaria,  al  fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione    qualificata;    facendo    a   ltresi'   ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di  predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
 3.  I  provvedimenti  in  materia  di  assunzione  e  gestione  del personale,  ivi  compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal  Direttore  generale ai sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede   altresi'   all'assegnazione   delle   risorse   umane   ai dipartimenti  ed  alle direzioni centrali, in conformita' ai piani ed agli    obiettivi    strategici    deliberati    dal   Consiglio   di amministrazione.
 4.  La  direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed   alla   gestione  dei  rapporti  contrattuali  con  il  personale dipendente  ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi,   previdenziali   e   fiscali,   in  applicazione  della contrattazione   collettiva   prevista  all'articolo 40  del  decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, la quale definisce il comparto di contratttazione  del  personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell'articolo  70,  comma  4, del citato decreto. In tale contesto la direzione  centrale  risorse  umane  provvede  altresi' alla gestione delle  relazioni  sindacali,  fatto  salvo quanto di competenza della Direzione generale.
 5.  La  disciplina del personale in organico e' adeguata alle norme di  cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 20 del  decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica.
 Art. 109.
 Procedura di assunzione
 1.  Mediante  appositi  regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  presente  regolamento,  e  nel  rispetto  delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e  dei vincoli derivanti  dalla  vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure   selettive   per   l'assunzione   del  personale  a  tempo determinato  ed  a  tempo  indeterminato,  per  il  reclutamento  del personale   mediante   contratti   di   formazione   e   lavoro,  per l'attivazione  di assegni di ricerca, di borse di studio, nonche' per l'acquisizione  di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalita' e consentire   l'accesso  ai  laureandi  ai  centri  ENEA.  Gli  stessi regolamenti  disciplinano  altresi'  le procedure attraverso le quali viene  disposto  il  distacco  di  personale  dell'ENEA  presso altre amministrazioni  od  imprese,  nonche'  l'acquisizione  di' personale proveniente  da  altre  pubbliche  amministrazioni  in  posizione  di comando.
 2.   Con   apposito   e  diverso  regolamento,  adottato  ai  sensi dell'articolo  110,  comma  1,  e' disciplinata la partecipazione del personale  dipendente  dell'ENEA  alle societa' di alta tecnologia di cui  all'articolo  2,  comma 1,  lettera  e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
 Titolo IX
 REGOLAMENTI INTERNI ED ALTRI
 ATTI DI ORGANIZZAZIONE
 Art. 110.
 Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione
 1.   Per  l'adozione  dei  regolamenti  interni  o  degli  atti  di organizzazione  e  gestione  di  carattere  generale  riguardanti  le funzioni  ed  i  compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle  direzioni  centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonche'  le  altre  strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento,   il  Direttore  generale,  previa  consultazione  o  su proposta  del  responsabile  della struttura interessata dal relativo regolamento  o  dall'atto  organizzativo  gestionale,  provvede  alla formulazione  del  testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
 2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali   inerenti  all'organizzazione  ed  al  funzionamento  del Consiglio scientifico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 settembre  2003,  n. 257, e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei  progetti  di  industrializzazione  di  cui  all'articolo 8 dello stesso  decreto  legislativo,  il  Direttore  generale  provvede,  su indicazione  e  d'intesa  con  il  Presidente  di  ciascuno dei detti Collegi,   alla   formulazione   dei  relativi  testi  da  sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
 3.  Il  Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo   relativo   al   regolamento   interno   di  organizzazione  e funzionamento    del   Comitato   di   valutazione,   da   sottoporre all'approvazione  del  Comitato  stesso,  d'intesa  con il Presidente dell'Ente,  in  attuazione  dell'articolo  10,  comma  2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 Titolo X
 INCOMPATIBILITA' E COMPENSI
 DEGLI INCARICHI
 Art. 111.
 Incompatibilita'
 1.  Le  cariche  di  Presidente,  di  componente  del  Consiglio di amministrazione,   del  Consiglio  scientifico  e  del  Collegio  dei revisori  dell'ENEA,  sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi  politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente  o  Consigliere  regionale  e provinciale, di Sindaco o di Consigliere  comunale e di componente delle relative Giunte; nonche', per  l'intera  durata  del mandato, con gli incarichi di responsabile delle   unita'   organizzative  dell'Ente  ovvero  di  componente  di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.
 2.   Gli   incarichi   di   Direttore  generale,  di  direttore  di dipartimento  e di direzione centrale, sono incompatibili con cariche di   governo  e  con  incarichi  politici  elettivi  di  parlamentare nazionale  ed  europeo,  di  Presidente  o  Consigliere  regionale  e provinciale,  di  Sindaco  o  di Consigliere comunale e di componente delle   relative   Giunte;  nonche'  con  altri  rapporti  di  lavoro dipendente,  pubblici  e  privati,  e con lo svolgimento di attivita' professionali.
 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore  generale  ed  i  direttori  di  dipartimento  non  possono rivestire  la  carica  di  amministratori  od  essere  dipendenti  di societa'  operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di  quelle  partecipate  dallo  stesso  Ente, ne' possono avere altri interessi   diretti   ed  indiretti  nell'attivita'  svolta  da  tali societa'..
 4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di  amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che  si  trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;  nonche'  coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente.
 Art. 112.
 Indennita' e compensi
 1.  Le  indennita'  di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti  del  Collegio  dei  revisori,  sono  determinate ai sensi dell'articolo  15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 2.  I  compensi  dei  componenti  del  Consiglio  scientifico e del Comitato   di   valutazione   sono   determinati   dal  Consiglio  di amministrazione  su  proposta  del Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, che  sia  assicurata  l'invarianza  complessiva  della spesa rispetto all'esercizio  finanziario  precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
 Titolo XI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 Art. 113.
 Norma di rinvio
 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il decreto  legislativo  3  settembre 2003, n. 257, le leggi nazionali e comuitarie  di  riferimento,  ivi compresa la normativa relativa alla contabilita'  generale  dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' la normativa di fonte contrattuale.
 2.  Per  tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di  relazioni  sindacali si applicano il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e successive modificazioni, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e la normativa di fonte contrattuale.
 Art. 114.
 Norma di abrogazione
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento   non   si  applicano  i  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'articolo  10  del  decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, e tutte le disposizioni normative dell'Ente con esso incompatibili.
 Art. 115.
 Norma transitoria
 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le procedure  di indizione e di aggiudicazione di gare gia' avviate alla predetta  data  restano  disciplinate  dalle  disposizioni  per  esse dettate nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - Il  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n.  257
 recante  «Riordino  della disciplina dell'Ente per le nuove
 tecnologie,  l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art.
 1,  della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213.
 - Il   testo   degli   articoli 20  e  24  del  decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257  recante «Riordino
 della   disciplina   dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
 l'energia  e  l'ambiente  ENEA,  a norma dell'art. 1, della
 legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti:
 «Art.  20  (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
 legislativo  il  consiglio di amministrazione dell'ENEA, e'
 tenuto  a  predisporre  il  regolamento di organizzazione e
 funzionamento  dell'ente da sottoporre all'approvazione del
 Ministro  delle  attivita'  produttive, previo parere per i
 profili  di  rispettiva  competenza  del  Ministro  per  la
 funzione  pubblica  e  del  Ministro  dell'economia e delle
 finanze.
 2.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
 dell'ENEA, in particolare:
 a) detta  le  regole  di  funzionamento  degli organi
 dell'ente individuando i loro compiti specifici;
 b) definisce  la  struttura  organizzativa  dell'ente
 individuando    l'istituzione,   l'organizzazione   ed   il
 funzionamento   delle   singole   unita'   previste   dagli
 articoli 13  e  14, nonche' delle unita' di secondo livello
 nelle  quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per
 le  relazioni  con il pubblico, nonche' l'istituzione di un
 sistema  di  controlli  coerente con i principi fissati dal
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 c) definisce   le   procedure   per   la  nomina  dei
 responsabili  delle  unita'  organizzative  previste  dagli
 articoli 13 e 14;
 d) definisce   le   modalita'   per   la  gestione  e
 l'amministrazione  del  personale,  prevede le procedure di
 assunzione  ai  diversi  livelli  e  profili del personale,
 individua  gli  strumenti  contrattuali  che possono essere
 utilizzati per l'acquisizione del personale;
 e) definisce    le    modalita'   per   la   gestione
 patrimoniale,  economica,  finanziaria e contabile interna,
 anche   in  deroga  alle  disposizioni  sulla  contabilita'
 generale dello Stato;
 f) definisce le procedure per la pianificazione ed il
 controllo   di  gestione,  nonche'  per  la  redazione  dei
 bilanci;
 g) definisce  procedure e strumenti che assicurino la
 trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse
 finanziarie  per  i  diversi  obiettivi di ricerca e per la
 realizzazione delle funzioni istituzionali;
 h) definisce  la  disciplina per l'approvvigionamento
 di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale
 e comunitaria vigente;
 i) definisce  le regole per il ricorso agli strumenti
 di  cui  agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di
 controllo degli stessi;
 l) definisce  le modalita' per le assunzioni e nomine
 dei  dirigenti  e  di  altre funzioni dirigenziali e per le
 nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo
 livello.
 3.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
 puo'  prevedere  le  modalita'  di  adozione  di  ulteriori
 regolamenti  interni  o  di  altri atti di organizzazione e
 gestione  disciplinandone  il procedimento di formazione ed
 approvazione. »
 «Art.  24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate
 ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il
 perseguimento  dei suoi fini istituzionali, con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il
 consiglio  di  amministrazione  e  nominato  un commissario
 straordinario,  per  un  periodo  non  superiore a diciotto
 mesi,  con  il  potere  del  presidente  e del consiglio di
 amministrazione,   eventualmente  coadiuvato  da  due  vice
 commissari».
 - Il  testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
 e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  testo  dell'art. 20, del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina
 dell'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
 ENEA,  a  norma  dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n.
 137», si veda le note alle premesse.
 - Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400
 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
 Note all'art. 2:
 - Il  testo  dell'art.  5,  commi 4  e  5,  del decreto
 legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
 «4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA
 e   cura   i   rapporti   esterni  con  le  istituzioni  ed
 amministrazioni   pubbliche,   nazionali,   comunitarie  ed
 internazionali,  con  le  istituzioni  di ricerca e di alta
 cultura  e  con il mondo industriale nazionale, comunitario
 ed internazionale.
 5.  Il  presidente  convoca  e presiede il consiglio di
 amministrazione.   In   caso   di  urgenza,  provvede  alle
 deliberazioni    di    competenza    del    consiglio    di
 amministrazione,  da  sottoporre  a  ratifica  nella  prima
 seduta successiva del consiglio stesso.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 7, 8 e 10 del
 decreto   legislativo   3 settembre  2003,  n.  257  e'  il
 seguente:
 «Art  7  (Consiglio scientifico). - 1. Presso l'ENEA e'
 istituito  il  consiglio  scientifico,  che  e' composto da
 undici  membri, scelti tra i rappresentanti della comunita'
 scientifica   nazionale  ed  internazionale,  nominati  dal
 presidente  dell'ente,  tre  dei  quali su designazione del
 Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
 tre  del  Ministro delle attivita' produttive, tre piu' uno
 del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
 uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del
 Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio
 scientifico  elegge  al proprio interno il presidente tra i
 membri     designati    dal    Ministro    dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca.
 2.  I  componenti  del  consiglio scientifico durano in
 carica  quattro  anni  e possono essere confermati una sola
 volta.
 3.  Il  consiglio  scientifico ha compiti propositivi e
 consultivi  relativi  all'attivita'  complessiva di ricerca
 dell'Ente. In particolare, il consiglio:
 a) individua   le  possibili  linee  evolutive  della
 ricerca  e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle
 politiche  di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile
 nei   settori   di   competenza,   elaborando  proposte  da
 sottoporre    al    presidente    ed    al   consiglio   di
 amministrazione;
 b) compie  analisi  e  confronti  sullo  stato  della
 ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
 c) esprime  al  consiglio  di  amministrazione pareri
 tecnico-scientifici,  obbligatori  e  non vincolanti, sulle
 proposte  di  piano  triennale  e  di piano annuale e sullo
 stato della ricerca svolta dall'ente;
 d) realizza,  su specifica richiesta del consiglio di
 amministrazione, studi e redige pareri.».
 «Art.  8 (Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento dei
 progetti  di  industrializzazione).  -  1. Presso l'ENEA e'
 istituito  il  comitato  di  indirizzo  e coordinamento dei
 progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e
 consultivi  relativi  all'attivita'  complessiva di ricerca
 dell'ente   con   particolare  riferimento  alle  strategie
 industriali. In particolare, il comitato:
 a) individua   le  possibili  linee  evolutive  della
 ricerca  nei  settori  produttivi di competenza, elaborando
 proposte  da  sottoporre  al  presidente ed al consiglio di
 amministrazione;
 b) compie  analisi  e  confronti  sullo  stato  della
 ricerca  nei  settori  produttivi  di  competenza a livello
 nazionale;
 c) esprime  al  consiglio  di amministrazione, pareri
 tecnico-scientifici,  obbligatori  e  non vincolanti, sulle
 proposte  di  piano  pluriennale e di piano annuale e sullo
 stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
 d) realizza,  su specifica richiesta del consiglio di
 amministrazione, studi e redige pareri.
 2.  Esso  e'  composto  da  sette  membri, nominati con
 decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre
 sono  designati  dalle  associazioni nazionali di categoria
 maggiormente     rappresentative,    uno    dal    Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, uno dal
 Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, uno
 dal  Ministro  delle  attivita' produttive, con funzioni di
 presidente,   e   uno   dal   Presidente  della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano.
 3.  La  partecipazione  al  comitato  non  comporta  il
 percepimento di indennita' o compensi in qualsiasi forma.».
 «Art.  10 (Comitato di valutazione). - 1. Presso l'ENEA
 e'  istituito il comitato di valutazione, che ha il compito
 della  valutazione  periodica  dei  risultati scientifici e
 tecnologici   dell'attivita'  di  ricerca  dell'ENEA,  come
 indicato dall'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
 n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli
 obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale,
 sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentito
 il  comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca
 (C.I.V.R.).
 2.  Il  comitato di valutazione svolge i propri compiti
 in  piena  autonomia,  avvalendosi della collaborazione del
 direttore  generale  dell'ENEA  per  il  supporto logistico
 necessario  allo  svolgimento  dei  compiti  assegnati.  Il
 comitato  di  valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio
 di  amministrazione  dell'ENEA  la relazione di valutazione
 periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua
 attivita'  di  ricerca.  La relazione viene successivamente
 inviata   dal   C.I.V.R.   al   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca.
 3. Il numero, la composizione, le modalita' di nomina e
 di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono
 definite   dal   C.I.V.R.,   d'intesa   con  il  presidente
 dell'ENEA.».
 - Il  testo  degli  articoli 4, comma 4, e 14, comma 2,
 del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 recante:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche», e' il seguente:
 «Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
 responsa-bilita). - 1.-3. (Omissis).
 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
 non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
 rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
 principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
 un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
 «Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  1.
 (Omissis).
 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
 Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
 aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro , del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
 aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
 Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei Ministri e delle seg retarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
 - Il  testo  dell'art.  6,  commi 3,  4 e 5 del decreto
 legislativo 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
 «3.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri  di
 programmazione,   indirizzo   e  controllo  strategico.  In
 particolare, il consiglio di amministrazione:
 a) individua  gli  obiettivi  e  le  priorita'  delle
 attivita' dell'ente;
 b) verifica l'attuazione dei programmi;
 c) nomina  il  direttore  generale,  su  proposta del
 presidente;
 d) elabora    ed    approva    il    regolamento   di
 organizzazione  e  funzionamento  e  quello  del  personale
 dell'ente;
 e) approva  il  piano  triennale, il piano annuale di
 attivita' ed i loro aggiornamenti;
 f) approva   il   bilancio  preventivo,  il  bilancio
 consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
 g) delibera  in  materia di costituzione di societa',
 partecipazioni   dell'ENEA   a   societa',  associazioni  e
 consorzi,  designazione  dei  rappresentanti  nei  relativi
 organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
 h) nomina  i  dirigenti e i responsabili delle unita'
 organizzative  di  cui  agli  articoli 13  e  14 e provvede
 all'attribuzione delle relative funzioni.
 4.  Il  consiglio di amministrazione delibera, inoltre,
 sulle  materie  che  il  regolamento  di  organizzazione  e
 funzionamento affida alla sua competenza.
 5.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  il vice
 presidente e i membri del comitato di valutazione.
 Note all'art. 4:
 - Il   testo   dell'art.  13  del  decreto  legislativo
 29 ottobre  1999,  n.  419,  recante  norme  riguardanti il
 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
 norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
 59»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999,
 n. 268, e' il seguente:
 Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni
 dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
 cui  si  applica  il  presente  decreto  promuovono, con le
 modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la
 revisione  degli  statuti.  La revisione adegua gli statuti
 stessi  alle  seguenti  norme  generali,  regolatrici della
 materia:
 a) attribuzione    di   poteri   di   programmazione,
 indirizzo e relativo controllo strategico:
 1)  al  presidente  dell'ente,  nei  casi in cui il
 carattere   monocratico   dell'organo   e'   adeguato  alla
 dimensione  organizzativa  e  finanziaria  o rispondente al
 prevalente   carattere   tecnico  dell'attivita'  svolta  o
 giustificato  dall'inerenza  di  quest'ultima  a competenze
 conferite a regioni o enti locali;
 2)  in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
 un    organo    collegiale,    denominato    consiglio   di
 amministrazione,  presieduto  dal  presidente  dell'ente  e
 composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
 relazione  al  rilievo  ed  alle dimensioni organizzative e
 finanziarie   dell'ente,   fatta   salva   l'ipotesi  della
 gratuita' degli incarichi;
 b) previsione   della   nomina   dei  componenti  del
 consiglio  di  amministrazione  dell'ente,  con decreto del
 Ministro  vigilante,  tra  esperti di amministrazione o dei
 settori   di   attivita'   dell'ente,   con  esclusione  di
 rappresentanti   del   Ministero   vigilante   o  di  altre
 amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
 imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
 c) ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza  secondo
 criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
 ferma  restando  l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza
 del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
 nonche',  per  gli enti finanziati in misura prevalente con
 trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
 dei programmi di attivita';
 d) previsione,   quando   l'ente   operi  in  materia
 inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
 intervento degli enti territorialmente interessati, o della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
 ovvero   della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
 assicurare  una adeguata presenza, negli organi collegiali,
 di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
 e) eventuale  attribuzione  di compiti di definizione
 del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
 di  funzioni  consultive, a organi assembleari, composti da
 esperti   designati  da  amministrazioni  e  organizzazioni
 direttamente  interessate  all'attivita' dell'ente, ovvero,
 per  gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
 in prevalenza da docenti o esperti del settore;
 f) determinazione    del    compenso    eventualmente
 spettante  ai  componenti  degli organi di amministrazione,
 ordinari   o   straordinari,   con   decreto  del  Ministro
 competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
 eventuali   direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;  determinazione,  con analogo decreto, di gettoni
 di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
 rimborso delle spese di missione;
 g) attribuzione  al presidente dell'ente di poteri di
 rappresentanza  esterna e, negli enti con organo di vertice
 collegiale,  di  poteri  di  convocazione  del consiglio di
 amministrazione;  previsione,  per  i  soli  enti di grande
 rilievo   o   di   rilevante   dimensione  organizzativa  o
 finanziaria  e  fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
 incarichi,   di   un   vice-presidente,   designato  tra  i
 componenti  del  consiglio;  previsione  che  il presidente
 possa  restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
 a non piu' di due mandati;
 h) previsione di un collegio dei revisori composto di
 tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
 o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
 rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
 tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
 persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
 previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
 notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
 i) esclusione del direttore generale dal novero degli
 organi  dell'ente  ed  attribuzione allo stesso, nonche' ad
 altri  dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
 di  distinzione  tra  attivita' di indirizzo e attivita' di
 gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,    e   successive   modificazioni;   previsione   della
 responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
 dei  risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
 organo   di   vertice,   con  riferimento,  ove  possibile,
 all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
 di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
 l) istituzione,  in aggiunta all'organo di revisione,
 di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
 fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 m) istituzione  di un ufficio per le relazioni con il
 pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 n) determinazione  del  numero  massimo  degli uffici
 dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
 dell'ente,   in   coerenza  alle  esigenze  di  speditezza,
 efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
 rinviando  la disciplina dei residui profili organizzativi,
 in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
 interni,     eventualmente     soggetti    all'approvazione
 dell'autorita'   di   vigilanza,   ovvero   ad  altri  atti
 organizzativi;
 o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
 contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
 necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
 disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
 predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
 dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 p) previsione   della  facolta'  di  attribuire,  per
 motivate    esigenze    ed   entro   un   limite   numerico
 predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
 delle materie di competenza istituzionale;
 q) previsione   delle   ipotesi  di  commissariamento
 dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
 nominato  dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
 di   notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa  e
 finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,   su   proposta   dell'autorita'   di  vigilanza;
 previsione,   per   i  soli  enti  di  notevole  rilievo  o
 dimensione  organizzativa o finanziaria, della possibilita'
 di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
 termini perentori di durata massima del commissariamento, a
 pena di scioglimento dell'ente.
 2.  Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
 le  specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed
 all'attivita'  di singoli enti, con particolare riferimento
 a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
 della  prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
 a  trasferimenti  a  carico di bilanci pubblici, nonche' le
 esigenze  specifiche degli enti a struttura associativa, ai
 quali,  in  particolare,  non si applicano i criteri di cui
 alle  lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
 cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
 coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
 motivate esigenze degli stessi.
 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
 ai  quali  la revisione statutaria non sia intervenuta alla
 data  del  30 giugno  2001,  si  applicano, con effetto dal
 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
 a) i  consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
 che  risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
 comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
 che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
 nominati,   i   poteri   di   amministrazione  ordinaria  e
 straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
 vigilanza di nominare un commissario straordinario;
 b) i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
 criteri  di  cui  al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
 relative  competenze  sono esercitate, sino alla nomina del
 nuovo  collegio,  dai soli rappresentanti del Ministero del
 tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
 dell'autorita'  di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
 contrario, dal solo presidente del collegio.
 4.  Negli  enti di cui al presente articolo per i quali
 la  revisione  statutaria risulti intervenuta alla data del
 30 giugno  2001, il funzionamento degli organi preesistenti
 e'   prorogato   sino   alla  nomina  di  quelli  di  nuova
 istituzione.
 Note all'art. 7:
 - Il  testo  dell'art.  24, commi 1, 2 e 7, della legge
 7 agosto  1990,  n.  241  recante nuove norme in materia di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti   amministrativi,   pubblicata   nella   Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
 «Art.  24  (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
 diritto di accesso e' escluso:
 a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
 sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
 modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
 divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
 regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
 amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
 ferme le particolari norme che li regolano;
 c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
 amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
 amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
 programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
 norme che ne regolano la formazione;
 d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
 documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
 carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
 2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
 categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
 rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
 ai sensi del comma 1.
 3.-6. (Omissis)d.
 7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
 l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
 necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
 giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
 e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
 strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
 dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
 la vita sessuale.».
 Nota agli articoli 9, 10, 12, e 15:
 - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma 3,  del decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257, si vedano le note
 alle premesse.
 Note all'art. 23:
 - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 88 di
 «Attuazione  della  direttiva  n. 84/253/CEE, relativa alla
 abilitazione  delle  persone  incaricate  del  controllo di
 legge dei documenti contabili» e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.
 - Il   testo   dell'art.   9  del  decreto  legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
 Art.  9  (Funzioni  del Collegio dei revisori). - 1. Il
 collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e
 tre  membri  supplenti,  che  devono essere in possesso dei
 requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
 88.   Un  membro  effettivo  e  un  membro  supplente  sono
 designati  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  un
 membro  effettivo,  con funzioni di presidente, e un membro
 supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle
 finanze,  un  membro  effettivo  e un membro supplente sono
 designati  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
 della  ricerca.  Alla  nomina  provvede  il  Ministro delle
 attivita' produttive, con proprio decreto.
 2.  I membri del collegio dei revisori durano in carica
 quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
 3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della
 regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i
 compiti  previsti  dall'art.  2403  del  codice  civile, in
 quanto applicabile.».
 - Il  testo  dell'art.  2403  del  codice civile, e' il
 seguente:
 «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
 collegio  sindacale  vigila  sull'osservanza  della legge e
 dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
 amministrazione    ed   in   particolare   sull'adeguatezza
 dell'assetto   organizzativo,  amministrativo  e  contabile
 adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
 Esercita   inoltre  il  controllo  contabile  nel  caso
 previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
 Nota all'art. 24:
 - Per  il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257,
 si veda nelle note alle premesse.
 Note all'art. 29:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 11, 12, 13 e 14
 del  decreto  legislativo  3 settembre  2003, n. 257, e' il
 seguente:
 Art.  11  (Struttura  organizzativa).  -  1.  L'ENEA si
 articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque,
 e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.
 2.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
 disciplina   l'articolazione   dei   dipartimenti  e  delle
 direzioni  centrali  in  strutture  di  secondo livello, in
 modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva
 della  spesa  rispetto all'esercizio finanziario precedente
 alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
 legislativo.
 3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il
 direttore generale.
 4.  Il  regolamento  di  organizzazione e funzionamento
 dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed
 il   funzionamento   di   ulteriori  unita'  organizzative,
 costituenti   articolazioni  settoriali  ovvero  locali  di
 quelle  di  primo  livello, necessarie al perseguimento dei
 suoi fini istituzionali.».
 «Art.  12  (Direttore  generale).  -  1.  Il  direttore
 generale,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  con
 contratto  di diritto privato con durata coincidente con la
 scadenza  naturale  del mandato del presidente, e' nominato
 dal   consiglio   di   amministrazione,   su  proposta  del
 presidente,   ed   e'   scelto   tra   persone  di  elevata
 qualificazione   tecnico-professionale   e   di  comprovata
 esperienza gestionale.
 2. Il direttore generale puo' essere confermato.
 3. Il direttore generale e' responsabile della gestione
 dell'ENEA  e  partecipa  alle  riunioni  del  consiglio  di
 amministrazione  senza  diritto di voto. In particolare, il
 direttore generale:
 a) esercita   i   poteri  di  direzione  e  gestione,
 conformemente   agli   atti   approvati  dal  consiglio  di
 amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;
 b) predispone  la  proposta  di  piano triennale e di
 piano  annuale  dell'ENEA,  sulla  base  delle proposte dei
 direttori   dei   dipartimenti   ed   in  conformita'  agli
 obiettivi, priorita' e programmi definiti dal consiglio di'
 amministrazione;
 c) attua     le    delibere    del    consiglio    di
 amministrazione;
 d) predispone  i  bilanci  consuntivi e preventivi da
 sottoporre al consiglio di amministrazione;
 e) esercita  le ulteriori competenze assegnategli dal
 regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  nonche'
 quelle necessarie per la gestione dell'ente;
 f) ha  potere  generale  di  proposta al consiglio di
 amministrazione.».
 «Art.  13  (Dipartimenti).  - 1. I dipartimenti sono le
 strutture  organizzative  di  primo  livello,  responsabili
 dell'esercizio   organico   ed   integrato  delle  funzioni
 dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e
 strumentali,  con  riferimento  a  grandi  aree  di materie
 omogenee, individuate in relazione alle finalita' dell'ente
 ed  ai  settori  di  intervento,  garantendo l'integrazione
 delle competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai
 dipartimenti  sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo
 e  coordinamento  delle unita' di secondo livello e compiti
 di  organizzazione,  allocazione  e  gestione delle risorse
 strumentali,  finanziarie  ed umane ad essi attribuite, nel
 rispetto  del  piano  triennale e del piano annuale, per il
 perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
 2.  Con riferimento alle specifiche aree di competenza,
 ciascun   dipartimento,   secondo   quanto   stabilito  dal
 regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento,   in
 particolare:
 a) elabora  le proposte di piano triennale ed annuale
 per le attivita' di competenza;
 b) gestisce     gli     investimenti     in    grandi
 infrastrutture,     su    mandato    del    consiglio    di
 amministrazione;
 c) coordina  e  controlla l'attivita' delle strutture
 di secondo livello;
 d) alloca  le  risorse presso le strutture di secondo
 livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale
 dell'ente;
 e) propone   al   consiglio   di  amministrazione  le
 politiche  di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei
 ricercatori;
 f) coordina   le   relazioni  esterne,  nazionali  ed
 internazionali, sulle tematiche di competenza;
 g) valorizza   la   ricerca   sul  territorio,  anche
 predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita'
 di  agenzia,  interagendo  con  tutti i soggetti pubblici e
 privati;
 h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni
 e   proposte   sulla   costituzione   di   nuove  societa',
 sull'acquisizione   di   partecipazioni   e  sull'avvio  di
 attivita'  di  societa',  consorzi  e distretti industriali
 sulle tematiche di competenza;
 i) coordina,  su  specifico incarico del consiglio di
 amministrazione,   ove  necessario,  progetti  e  programmi
 comuni a piu' dipartimenti;
 l) promuove  la  valorizzazione  dei  risultati della
 ricerca nei settori di competenza.».
 «Art.  14  (Direzioni  centrali).  -  1.  Le  direzioni
 centrali  sono unita' organizzative espletanti attivita' di
 interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti.
 2.  Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal
 regolamento   di   organizzazione   e   funzionamento,   in
 particolare:
 a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
 b) curano l'amministrazione del personale;
 c) gestiscono   i   processi   di   pianificazione  e
 controllo di gestione;
 d) gestiscono  il sistema informativo gestionale e la
 rete di comunicazione dell'ente;
 e) gestiscono la comunicazione esterna;
 f) curano  i  servizi  generali  e  gli  acquisti  di
 funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti
 della rete scientifica;
 g) gestiscono gli affari societari;
 h) forniscono assistenza e supporto legale;
 i) supportano  la  rete  scientifica nella vendita di
 beni e servizi a terzi;
 l) gestiscono il patrimonio immobiliare.».
 - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma 3,  del decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257, si vedano le note
 all'art. 1.
 Note all'art. 31:
 - Per  il  testo  dell'art.  14 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
 - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma 4,  del decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257, si vedano le note
 all'art. 29.
 Note all'art. 33:
 - Per  il  testo  dell'art.  12,  comma 3,  del decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257, si vedano le note
 all'art. 29.
 - Per  il  testo  dell'art.  10 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.
 Note all'art. 34:
 - Per  il  testo  dell'art.  13 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
 - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma 3,  del decreto
 legislativo  3 settembre  2003,  n.  257, si vedano le note
 all'art. 1.
 Note all'art. 35:
 - Per  il  testo  dell'art.  14 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 29.
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 16  e  18 del
 decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257:
 «Art.  16  (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla
 base  di un proprio piano triennale di attivita', formulato
 e  rivisto  annualmente.  Il  piano triennale definisce gli
 obiettivi,    i   programmi   di   ricerca,   i   risultati
 socio-economici  attesi,  nonche'  le correlate risorse, in
 coerenza  con  il programma nazionale per la ricerca di cui
 all'art.  1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204
 del  1998  e con gli indirizzi del Ministro delle attivita'
 produttive.    Il   piano   comprende   la   programmazione
 pluriennale del fabbisogno del personale.
 2.  Oltre  al  piano  triennale  e'  previsto  un piano
 annuale   di  dettaglio,  che  pianifica  le  attivita'  da
 svolgersi   nel   corso   dell'anno,  contenente  specifici
 obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che
 esterne,   tempi   di  realizzazione,  risultati  attesi  e
 indicatori di valutazione.
 3.  Le  proposte  di piano triennale e di piano annuale
 dell'ente  sono deliberate dal consiglio di amministrazione
 e  approvate  dal  Ministro  delle  attivita' produttive ai
 sensi  del  citato  decreto  legislativo  n.  204 del 1998,
 d'intesa  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
 e  della  ricerca,  con  il  Ministro dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio,  previo parere del Ministro per la
 funzione  pubblica  e  del  Ministro  dell'economia e delle
 finanze,    ciascuno   per   gli   ambiti   di   rispettiva
 competenza.».
 «Art.  18  (Societa'  di  gestione).  -  1.  Al fine di
 valorizzare   i   risultati   della   ricerca,   l'ENEA  e'
 autorizzata  a  costituire  una societa' di diritto privato
 alla  quale  possono essere trasferite dagli aventi diritto
 la  titolarita'  e  comunque  i diritti di sfruttamento dei
 brevetti     per     invenzioni    industriali    derivanti
 dall'attivita' di ricerca dell'ente.
 2.   Nel   rispetto  dei  criteri  di  economicita'  ed
 efficienza,  la  societa'  di  cui  al  comma 1 gestisce le
 partecipazioni    detenute    dall'ENEA    nelle    aziende
 industriali,  che  le  sono  trasferite in esecuzione di un
 programma  di  ristrutturazione organizzativa e produttiva,
 approvato  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  su
 proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.».
 Nota all'art. 36:
 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
 norme   riguardanti   il   «Riordino  e  potenziamento  dei
 meccanismi  e  strumenti  di monitoraggio e valutazione dei
 costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
 dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
 l.  15 marzo  1997,  n.  59»  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
 Note all'art. 40:
 - In  merito  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 286, vedi nota all'art. 36.
 - Per  il  testo  dell'art.  10 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.
 Nota all'art. 41:
 - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo
 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
 «Art.  17  (Strumenti).  -  1. Per lo svolgimento delle
 funzioni  e  delle  attivita'  di  cui  agli articoli 2 e 3
 l'ENEA puo' anche:
 a) stipulare   convenzioni,   accordi,   accordi   di
 programma  e  contratti  con  soggetti  pubblici  o privati
 interessati;
 b) costituire  o partecipare a consorzi, fondazioni o
 societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  e
 stranieri;
 c) partecipare  alla  costituzione ed alla conduzione
 anche  scientifica  di  centri  di  ricerca internazionali,
 anche    in   collaborazione   con   analoghe   istituzioni
 scientifiche di altri Paesi;
 d) commissionare  attivita'  di  ricerca  e  studio a
 soggetti  pubblici  e  privati, nazionali e internazionali,
 anche   mettendo   a   disposizione  le  proprie  strutture
 operative;
 e) coordinare  attivita' di soggetti terzi nei propri
 settori di competenza;
 f) avvalersi  di  ogni  altro strumento necessario al
 conseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente
 2.  L'ENEA  riferisce  sui  programmi, sugli obiettivi,
 sulle  attivita'  e  sui  risultati  dei soggetti di cui al
 comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano
 annuale dell'ente.
 3.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 20 disciplina il
 ricorso  agli  strumenti  di cui al comma 1 e stabilisce le
 modalita'   di   funzionamento,   di  organizzazione  e  di
 controllo degli stessi.».
 Note all'art. 42:
 - Per  il  testo  dell'art.  10 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 2.
 - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si veda in nota all'art. 41.
 - Pe  il  testo  dell'art.  18  del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note all'art. 35.
 Nota all'art. 43:
 - Per  il  testo  dell'art.  18 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si vedano le note all'art. 35.
 Nota all'art. 45:
 - Per  il  testo  dell'art.  16 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, si veda nelle note all'art. 35.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 27 febbraio  2003,  n.  97 norme riguardanti il Regolamento
 concernente  l'amministrazione e la contabilita' degli enti
 pubblici  di  cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103,
 supplemento ordinario.
 - La  legge  3 aprile  1997, n. 94 norme riguardanti le
 modifiche  alla  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
 generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
 Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
 base  del  bilancio dello Stato e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81.
 Nota all'art. 47:
 - In  merito  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 286, si vedano le note all'art. 36.
 Note all'art. 50:
 - Il   testo   dell'art.  19  del  decreto  legislativo
 3 settembre 2003, n. 257 e' il seguente:
 «Art.  19  (Entrate)).  -  1. Le entrate dell'ENEA sono
 costituite:
 a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
 b) dalle  assegnazioni  e  dai contributi da parte di
 pubbliche    amministrazioni    centrali   e   locali   per
 l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
 c) dai  contributi  dell'Unione  europea  o  di altri
 organismi  internazionali per la partecipazione a programmi
 e progetti;
 d) dai   mezzi   finanziari   derivanti  dal  proprio
 patrimonio;
 e) dai  contratti  stipulati  con  terzi  pubblici  e
 privati per la fornitura di beni e servizi;
 f) dai  ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o
 cessione di know-how;
 g) dagli    utili   o   dividendi   derivanti   dalla
 partecipazioni  a  societa'  di  capitali  o ad altre forme
 associative;
 h) da  ogni altra eventuale entrata connessa alla sua
 attivita'.».
 - L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 «Art.  4  (Principi  contabili).- 1. L'ente conforma la
 propria    gestione   ai   principi   contabili   contenuti
 nell'allegato    1    al    presente    regolamento    che,
 all'occorrenza,     possono     essere    aggiornati    con
 determinazione  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  in
 relazione  al  processo evolutivo delle fonti normative che
 concorrono a costituirne il presupposto.».
 Nota all'art. 54:
 -  L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 Art.  8  (Il  bilancio  pluriennale).  - 1. Il bilancio
 pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un
 periodo   non  inferiore  al  triennio  in  relazione  alle
 strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di
 vertice.  Esso  descrive,  in  termini finanziari, le linee
 strategiche   dell'ente   coerentemente  evidenziate  nella
 relazione  programmatica  e  poi  articolate  nelle  scelte
 operative  di  ogni  unita'  amministrativa. E' allegato al
 bilancio   di   previsione   dell'ente   e  non  ha  valore
 autorizzativo.
 2. Il bilancio pluriennale e' redatto distintamente per
 i  centri  di  responsabilita' corrispondenti alle UPB di 1
 livello   sia   di   entrate   che  di  uscite  e  presenta
 un'articolazione  delle  poste  coincidente  con quella del
 preventivo finanziario decisionale.
 3. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in
 occasione  della presentazione del bilancio di previsione e
 non  forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni
 apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione
 successivi  debbono essere motivate in sede di approvazione
 annuale.
 4.  La realizzazione di lavori pubblici si svolge sulla
 base  di  un programma triennale e di aggiornamenti annuali
 predisposti  dagli enti interessati con l'elenco dei lavori
 da   realizzare   nell'anno   stesso,  nel  rispetto  delle
 disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, e successive modificazioni.».
 Nota all'art. 59:
 - L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
 «Art.  23 (Esercizio provvisorio). - 1. Nei casi in cui
 l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  e' demandata
 all'amministrazione  vigilante  e  detta  approvazione  non
 intervenga  prima  dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso
 si riferisce, l'amministrazione vigilante puo' autorizzare,
 per  non  oltre  quattro  mesi, l'esercizio provvisorio del
 bilancio  deliberato  dall'ente,  limitatamente,  per  ogni
 mese,  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  previsti da
 ciascun  capitolo,  ovvero  nei limiti della maggiore spesa
 necessaria,  ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie e non
 suscettibili   di   impegno  e  pagamento  frazionabili  in
 dodicesimi.
 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio
 di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta,
 entro   il   31  dicembre,  l'autorizzazione  all'esercizio
 provvisorio,  e'  consentita  la gestione provvisoria ed in
 tal  caso  si  applica  la  disciplina  di  cui al comma 1,
 commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione
 regolarmente approvato.
 3.  Se il bilancio non e' assoggettato all'approvazione
 dell'amministrazione  vigilante, l'esercizio provvisorio e'
 deliberato dall'organo di vertice.».
 Nota all'art. 62:
 - L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
 «Art.   13  (Quadro  generale  riassuntivo).  -  1.  Il
 bilancio   di   previsione   si   conclude  con  un  quadro
 riepilogativo, redatto in conformita' dell'allegato n. 4 al
 presente regolamento in cui sono riassunte le previsioni di
 competenza e di cassa.».
 Nota all'art. 66:
 - Il  decreto  Presidente  della  Repubblica  20 aprile
 1994,  n.  367,  recante  norme  riguardanti il Regolamento
 recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa  e  contabili  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
 Note all'art. 69:
 - L'art.  1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n.
 549, norme riguardanti le misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica e' il seguente:
 «53.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
 comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
 della  procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
 del presente articolo.».
 - Il  decreto  del  Ministero del tesoro del 9 dicembre
 1996,  n.  701,  reca:  «Regolamento  recante  norme per la
 graduale introduzione della carta di credito, quale sistema
 di  pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,
 in  attuazione  dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e
 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
 Note all'art. 70:
 - L'art.  13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
 n.  385,  recante  «testo  unico  delle  leggi  in  materia
 bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 settembre  1993,  n.  230,  supplemento ordinario, e' il
 seguente:
 «Art.  13  (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
 apposito   albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e  le
 succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
 territorio della Repubblica.
 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
 l'iscrizione nell'albo.».
 - L'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
 17 marzo  1995,  n. 157 «Norme riguardanti attuazione della
 direttiva  92/50/CEE  in  materia  di  appalti  pubblici di
 servizi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 maggio
 1995, n. 104, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «Art.  7  (Trattativa  privata).  -  1. Gli appalti del
 presente  decreto  possono  essere aggiudicati a trattativa
 privata,  previa  pubblicazione  di  un bando, nei seguenti
 casi:
 a) - b) (omissis);
 c) in  occasione  di  appalti  in  cui  la natura dei
 servizi,  specie se di natura intellettuale o se rientranti
 tra  quelli  di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
 impossibile  stabilire  le  specifiche degli appalti stessi
 con  sufficiente  precisione  perche'  essi  possano essere
 aggiudicati  selezionando  l'offerta  migliore in base alle
 norme delle procedure aperte o ristrette.».
 - L'art.    23,   comma 1,   lettera b)   del   decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' il seguente:
 Art.  23  (Criteri di aggiudicazione). - 1. Fatte salve
 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
 riguardanti  la  remunerazione  di particolari servizi, gli
 appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono
 aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
 a) (omissis);
 b) a    favore   dell'offerta   economicamente   piu'
 vantaggiosa,   valutabile  in  base  ad  elementi  diversi,
 variabili  secondo  il  contratto  in  questione, quali, ad
 esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
 estetiche   e   funzionali,  il  servizio  successivo  alla
 vendita,  l'assistenza  tecnica,  il  termine di consegna o
 esecuzione, il prezzo.».
 - La  legge  29 ottobre 1984, n. 720 riguardante «Norme
 relative all'Istituzione del sistema di tesoreria unica per
 enti  ed  organismi  pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
 Nota all'art. 73:
 - L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica
 27 febbraio   2003,   n.   97,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario, e'
 il seguente:
 «Art.  54  (Criteri  di  valutazione). - 1. I beni sono
 valutati secondo le norme del codice civile e conformemente
 ai  criteri di iscrizione e valutazione di cui all'allegato
 n. 14.
 2.  Ogni  cinque  anni  per i beni mobili ed ogni dieci
 anni   per  gli  immobili  l'ente  provvede  alla  relativa
 ricognizione  e valutazione ed al conseguente rinnovo degli
 inventari  in conformita' dei criteri fissati nell'allegato
 n. 14, sentito il collegio dei revisori dei conti.».
 Nota all'art. 74:
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 4 settembre 2002, n. 254 relativo alle norme riguardanti il
 Regolamento  concernente le gestioni dei consegnatari e dei
 cassieri  delle  amministrazioni  dello Stato e' pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   13 novembre  2002,  n.  266,
 supplemento ordinario.
 Note all'art. 75:
 - L'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica
 4 settembre 2002, n. 254, e' il seguente:
 «Art. 7 (Nomina dei consegnatari dei sub-consegnatari e
 dei  loro  sostituti).  - 1. L'incarico di consegnatario e'
 conferito,  ove  non  diversamente  previsto  da specifiche
 disposizioni   legislative,  dai  titolari  dei  centri  di
 responsabilita'  su  proposta  del  dirigente  responsabile
 degli  acquisti  di beni e servizi. Con il provvedimento di
 nomina  del  consegnatario  vengono  designati  uno  o piu'
 impiegati  incaricati  della  sua  sostituzione  in caso di
 assenza o di impedimento temporaneo.
 2.  In  funzione  della  specializzazione  dei servizi,
 della  complessita'  e  della  dislocazione  degli  uffici,
 possono essere nominati piu' consegnatari nell'ambito della
 medesima amministrazione centrale.
 3.  Per  i  magazzini,  le tipografie, i laboratori, le
 officine  statali  ed  i  centri  di  elaborazione  dati si
 procede  alla  nomina  di  consegnatari dotati di specifica
 professionalita'.
 4.   Per   gli   uffici   periferici,   l'incarico   di
 consegnatario  e  quello  di  sostituto  e'  conferito  con
 provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico.
 Nel  caso  in  cui  il  titolare  dell'ufficio  non rivesta
 qualifica  dirigenziale,  le funzioni di consegnatario sono
 svolte   dallo  stesso  titolare  o  da  altro  funzionario
 dell'ufficio.
 5.  Nelle  sezioni  staccate, nelle unita' operative ed
 organismi  similari, in caso di necessita', si procede alla
 nomina   di   sub-consegnatari   da   far   risultare   nel
 provvedimento     di    conferimento    dell'incarico    di
 consegnatario dell'ufficio preposto.».
 - In  riferimento  alla  legge 29 ottobre 1984, n. 720,
 vedi note all'art. 70.
 Nota all'art. 78:
 - Il  testo  dell'art.  22,  comma 1,  lettera b),  del
 decreto   legislativo   3 settembre  2003,  n.  257  e'  il
 seguente:
 «Art.  22  (Vigilanza  e  controllo).  - 1. Il Ministro
 delle  attivita'  produttive  vigila sul corretto andamento
 dell'ENEA   e  verifica  il  perseguimento  dei  suoi  fini
 istituzionali. In particolare, il Ministro approva:
 b) il bilancio consuntivo dell'ente.».
 Nota all'art. 79:
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 27 febbraio  2003,  n.  97,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.
 Nota all'art. 80:
 - Il  testo  dell'art.  40  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 «Art.  40  (Riaccertamento dei residui e inesigibilita'
 dei  crediti).  -  1. Gli  enti  compilano annualmente alla
 chiusura  dell'esercizio la situazione dei residui attivi e
 passivi  provenienti  dagli  esercizi anteriori a quello di
 competenza,  distintamente  per  esercizio di provenienza e
 per capitolo.
 2.   Detta  situazione  indica  la  consistenza  al  1°
 gennaio,  le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di
 gestione,  quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o
 dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
 3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati
 soltanto  dopo  che siano stati esperiti tutti gli atti per
 ottenerne  la  riscossione,  a  meno  che il costo per tale
 esperimento superi l'importo da recuperare.
 4.  Le  variazioni  dei  residui  attivi  e  passivi  e
 l'inesigibilita'  dei  crediti  devono  formare  oggetto di
 apposita  e  motivata deliberazione dell'organo di vertice,
 sentito il collegio dei revisori dei conti che in proposito
 manifesta  il  proprio  parere.  Dette  variazioni  trovano
 specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
 5.  La  situazione  di  cui  al  comma 1 e' allegata al
 rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del
 collegio   dei  revisori  dei  conti  sulle  ragioni  della
 persistenza   dei   residui   di   maggiore   anzianita'  e
 consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi.».
 Note all'art. 81:
 - Si  riporta  il  testo  delgli  articoli 42  e 43 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
 n. 97:
 «Art.  42  (Lo  stato  patrimoniale).  -  1.  Lo  stato
 patrimoniale  (Allegato n. 13) e' redatto secondo lo schema
 previsto  dall'art.  2424  del  codice  civile,  per quanto
 applicabile,  e  comprende  le  attivita'  e  le passivita'
 finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita'
 e  passivita',  nonche'  le  poste  rettificative. Lo stato
 patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di
 concordanza  tra  la contabilita' del bilancio e quella del
 patrimonio.
 2.  Compongono  l'attivo  dello  stato  patrimoniale le
 immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti
 attivi.
 3.    Le    immobilizzazioni    si    distinguono    in
 immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali
 e   immobilizzazioni  finanziarie.  Nelle  immobilizzazioni
 finanziarie  sono  comprese  le partecipazioni, i mutui, le
 anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
 4.  L'attivo  circolante  comprende  le  rimanenze,  le
 disponibilita'  liquide,  i  crediti verso lo Stato ed enti
 pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
 5.  Gli  elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti
 al   netto   dei   fondi   ammortamento   o  dei  fondi  di
 svalutazione.   Le   relative   variazioni  devono  trovare
 riscontro nella nota integrativa.
 6.  Compongono  il  passivo dello stato patrimoniale il
 patrimonio   netto,   i   fondi  per  rischi  e  oneri,  il
 trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro  subordinato, i
 debiti, i ratei e i risconti passivi.
 7.  In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i
 conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali
 prestate  direttamente  o  indirettamente,  i beni di terzi
 presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni
 non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
 8. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e
 quelle del passivo.
 9.  Allo  stato  patrimoniale  e'  allegato  un  elenco
 descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare
 dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto
 si    riferisce,   con   l'indicazione   delle   rispettive
 destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.».
 «Art.  43  (I  criteri  di  iscrizione e di valutazione
 degli  elementi patrimoniali). - 1. I criteri di iscrizione
 e  di  valutazione  degli  elementi  patrimoniali  attivi e
 passivi  sono,  in  quanto  applicabili,  analoghi a quelli
 stabiliti  dall'art.  2426 del codice civile e dai principi
 contabili    adottati    dagli   organismi   nazionali   ed
 internazionali a cio' deputati.
 2.  Nell'allegato  n.  14  sono  elencati e descritti i
 criteri  di  iscrizione  e di valutazione delle attivita' e
 delle  passivita'  cui gli enti pubblici devono uniformarsi
 se   norme   speciali   applicabili  al  singolo  ente  non
 dispongono   diversamente.   Tali  criteri  possono  essere
 aggiornati con determinazione del Ragioniere Generale dello
 Stato  in  relazione  al  processo  evolutivo  delle  fonti
 normative che concorrono a costituirne il presupposto.».
 Note all'art. 82:
 - Il  testo  dell'art.  41  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e' il seguente:
 «Art.  41 (Il conto economico). - 1. Il conto economico
 (Allegato n. 11), redatto secondo le disposizioni contenute
 nell'art.  2425  del codice civile, per quanto applicabili,
 e'   accompagnato   dal  quadro  di  riclassificazione  dei
 risultati economici conseguiti (Allegato n. 12).
 2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e
 negativi  della  gestione  secondo  criteri  di  competenza
 economica.  Esso  comprende: gli accertamenti e gli impegni
 delle  partite correnti del conto del bilancio, rettificati
 al  fine  di  far partecipare al risultato di gestione solo
 quei   componenti   di  reddito  economicamente  competenti
 all'esercizio  (costi  consumati e ricavi esauriti); quella
 parte  di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la
 cui  manifestazione  finanziaria,  in  termini di impegno e
 accertamento,    si    verifichera'    nel(i)   prossimo(i)
 esercizio(i)  (ratei); quella parte di costi e di ricavi ad
 utilita'  differita  (risconti);  le  sopravvenienze  e  le
 insussistenze;  tutti  gli  altri  elementi  economici  non
 rilevati  nel  conto  del  bilancio  che hanno inciso sulla
 sostanza patrimoniale modificandola.
 3.   Costituiscono   componenti   positivi   del  conto
 economico:  i  trasferimenti  correnti;  i  contributi  e i
 proventi  derivanti  dalla  cessione  dei servizi offerti a
 domanda  specifica; i proventi derivanti dalla gestione del
 patrimonio;  i  proventi  finanziari;  le insussistenze del
 passivo,  le  sopravvenienze  attive  e  le  plusvalenze da
 alienazioni.
 4.   Costituiscono   componenti   negativi   del  conto
 economico:  i costi per acquisto di materie prime e di beni
 di  consumo; i costi per acquisizione di servizi; il valore
 del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale;
 i  trasferimenti a terzi; gli interessi passivi e gli oneri
 finanziari;  le  imposte  e  le  tasse; la svalutazione dei
 crediti  e altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze
 passive,  le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze
 dell'attivo.
 5. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e
 componenti negativi del conto economico.
 6.  I  contributi correnti e la quota di pertinenza dei
 contributi   in   conto   capitale   provenienti  da  altre
 amministrazioni   pubbliche  e  private  o  da  terzi,  non
 destinati  ad investimenti o al fondo di dotazione, sono di
 competenza  economica  dell'esercizio  quali  proventi  del
 valore della produzione.».
 Note all'art. 83:
 - Il  testo  dell'art.  44  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 «Art.   44   (La   nota  integrativa).  -  1.  La  nota
 integrativa   e'   un   documento  illustrativo  di  natura
 tecnico-contabile  riguardante  l'andamento  della gestione
 dell'ente  nei  suoi  settori operativi, nonche' i fatti di
 rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura dell'esercizio ed
 ogni  eventuale informazione e schema utile ad una migliore
 comprensione dei dati contabili.
 2.  Relativamente  agli  enti  ed organismi pubblici la
 nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:
 a) criteri  di valutazione utilizzati nella redazione
 del rendiconto generale;
 b) analisi delle voci del conto del bilancio;
 c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
 d) analisi delle voci del conto economico;
 e) altre notizie integrative.
 3.  Le  informazioni  dettagliate  contenute nella nota
 integrativa devono in ogni caso riguardare:
 - gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri
 articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge
 e dai documenti sui principi contabili applicabili;
 - l'applicazione   di   norme  inderogabili  tale  da
 pregiudicare  la  rappresentazione veritiera e corretta del
 rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando
 l'incidenza  sulla  situazione  patrimoniale,  finanziaria,
 nonche' sul risultato economico;
 - l'illustrazione    delle   risultanze   finanziarie
 complessive;
 - le    variazioni    alle   previsioni   finanziarie
 intervenute  in  corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione
 del fondo di riserva;
 - la composizione dei contributi in conto capitale ed
 in  conto  esercizio  e la loro destinazione finanziaria ed
 economico-patrimoniale;
 - l'elencazione  dei  diritti reali di godimento e la
 loro illustrazione;
 - la   destinazione   dell'avanzo   economico   o   i
 provvedimenti  atti  al  contenimento  e  assorbimento  del
 disavanzo economico;
 - l'analisi     puntuale     del     risultato     di
 amministrazione,  mettendone  in evidenza la composizione e
 la destinazione;
 - la  composizione  dei  residui attivi e passivi per
 ammontare  e  per  anno  di  formazione nonche', per quelli
 attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di
 esigibilita';
 - la   composizione   delle   disponibilita'  liquide
 distinguendole   fra   quelle   in  possesso  dell'istituto
 cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle
 eventuali casse decentrate;
 - i  dati  relativi  al  personale dipendente ed agli
 accantonamenti  per  indennita'  di anzianita' ed eventuali
 trattamenti  di  quiescenza,  nonche'  i  dati  relativi al
 personale comunque applicato all'ente;
 - l'elenco  dei  contenziosi  in  essere alla data di
 chiusura  dell'esercizio  ed  i  connessi accantonamenti ai
 fondi per rischi ed oneri.».
 Note all'art. 84:
 - Il  testo  dell'art.  45  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 «Art.  45  (La  situazione  amministrativa).  -  1.  La
 situazione  amministrativa  (Allegato  n.  15), allegata al
 conto del bilancio, evidenzia:
 - la  consistenza  di cassa iniziale, gli incassi e i
 pagamenti  complessivamente  fatti nell'esercizio, in conto
 competenza  e  in  conto  residui,  il  saldo alla chiusura
 dell'esercizio;
 - il   totale  complessivo  delle  somme  rimaste  da
 riscuotere  (residui  attivi) e di quelle rimaste da pagare
 (residui passivi);
 - il risultato finale di amministrazione.
 2.  La  situazione amministrativa deve tener distinti i
 fondi  non  vincolati,  da  quelli  vincolati  e  dai fondi
 destinati  al  finanziamento delle spese in conto capitale.
 Tale  ripartizione  e'  illustrata  in  calce  al prospetto
 dimostrativo della situazione amministrativa.
 3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
 a) per  i provvedimenti necessari per la salvaguardia
 degli  equilibri  di  bilancio di cui all'art. 5, comma 11,
 ove  non  possa  provvedersi  con  mezzi  ordinari,  per il
 finanziamento  delle  spese di funzionamento non ripetitive
 in  qualsiasi  periodo  dell'esercizio e per le altre spese
 correnti solo in sede di assestamento;
 b) per il finanziamento di spese di investimento.
 4.  Nel  corso dell'esercizio al bilancio di previsione
 puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
 di  amministrazione  accertato  in un ammontare superiore a
 quello  presunto  rinveniente dall'esercizio immediatamente
 precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle
 lettere a)   e b)  del  comma 3.  Tale  utilizzazione  puo'
 avvenire  solo  dopo  l'approvazione  del  conto consuntivo
 dell'esercizio precedente.
 5.  L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato
 ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione
 nei  modi  e  nei  termini  di  cui all'art. 5, comma 9, in
 aggiunta  alle  quote  vincolate e non disponibili comprese
 nel risultato contabile di amministrazione.».
 Note all'art. 86:
 - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
 della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e' il seguente:
 «Art.  47  (La  relazione del collegio dei revisori dei
 conti).  -  1.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti, nei
 termini  previsti  dal  comma 4,  dell'art.  38,  redige la
 propria  relazione  formulando  valutazioni e giudizi sulla
 regolarita'  amministrativo-contabile della gestione ed, in
 uno  con  le  altre  strutture  facenti parte del controllo
 interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del
 programma    e    degli    obiettivi   fissati   all'inizio
 dell'esercizio,  ponendo  in evidenza le cause che ne hanno
 determinato eventuali scostamenti.
 2.  Il collegio dei revisori dei conti, in particolare,
 deve:
 - attestare:
 a) la   corrispondenza   dei   dati  riportati  nel
 rendiconto  generale  con  quelli  analitici  desunti dalla
 contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
 b) l'esistenza  delle  attivita'  e passivita' e la
 loro    corretta    esposizione    in    bilancio   nonche'
 l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;
 c) la   correttezza   dei   risultati   finanziari,
 economici e patrimoniali della gestione;
 d) l'esattezza  e  la  chiarezza dei dati contabili
 presentati   nei  prospetti  di  bilancio  e  nei  relativi
 allegati:
 - effettuare analisi e fornire informazioni in ordine
 alla  stabilita'  dell'equilibrio di bilancio e, in caso di
 disavanzo,  fornire  informazioni  circa la struttura dello
 stesso   e   le   prospettive  di  riassorbimento  perche',
 comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
 - esprimere    valutazioni   sull'adeguatezza   della
 struttura   organizzativa  dell'ente  e  sul  rispetto  dei
 principi di corretta amministrazione;
 - concorrere  con  altri  organi a cio' deputati alla
 valutazione   dell'adeguatezza  del  sistema  di  controllo
 interno;
 - verificare  l'osservanza delle norme che presiedono
 la  formazione,  l'impostazione  del  rendiconto generale e
 della  relazione  sulla gestione predisposta dall'organo di
 vertice;
 - proporre   l'approvazione  o  meno  del  rendiconto
 generale  da  parte degli organi a cio' deputati sulla base
 degli specifici ordinamenti dei singoli enti.
 3.  La  proposta  o  meno  di approvazione da parte del
 collegio  dei  revisori  si  conclude con un giudizio senza
 rilievi,  se  il rendiconto generale e' conforme alle norme
 che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione
 di  cui  all'allegato  n. 14, con un giudizio con rilievi o
 con un giudizio negativo.».
 Note all'art. 87:
 - Il  testo  dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
 n. 488 norme riguardanti le «Disposizioni per la formazione
 del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   27 dicembre  1999,  n.  302,
 supplemento ordinario, e' il seguente:
 Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 nel  rispetto  della vigente normativa in materia di scelta
 del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di societa' di
 consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla
 normativa   di   contabilita'   pubblica,   con   procedure
 competitive  tra  primarie  societa'  nazionali  ed estere,
 convenzioni  con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
 accettare,  sino  a  concorrenza  della  quantita'  massima
 complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai prezzi e
 condizioni  ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
 servizi  deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche
 con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti
 conclusi  con  l'accettazione  di  tali ordinativi non sono
 sottoposti al parere di congruita' economica.
 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
 17,  comma 25,  lettera c),  della legge 15 maggio 1997, n.
 127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
 del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
 relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
 Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
 legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
 medesimo art. 3 della stessa legge.
 3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
 convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1,  ovvero ne
 utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
 massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
 oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
 telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
 del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
 n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
 presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
 ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
 anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
 convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
 disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
 comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
 montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
 pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
 singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
 strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
 per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
 controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
 sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
 dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
 effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
 successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
 contenute nel comma 3.
 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
 uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
 4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
 verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
 richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
 circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
 l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
 responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
 direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
 in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
 l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
 relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
 ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
 ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
 costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
 servizi di controllo interno.
 5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
 una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
 presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
 Note all'art. 88:
 - Per  il  testo  dell'art. 20, comma 2, lettera e) del
 decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257, vedi note
 alle premesse.
 - La legge 7 agosto1990, n. 241 «Nuove norme in materia
 di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
 documenti  amministrativi»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 - Il   decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39
 recante   «Norme   in   materia   di   sistemi  informativi
 automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
 dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
 1992,  n.  421»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 20 febbraio 1993, n. 42.
 - L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 6 agosto 1997, n. 452 recante norme riguardanti il
 Regolamento  recante  approvazione  del  capitolato  di cui
 all'art.  12,  comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
 1993,  n.  39,  relativo  alla  locazione e all'acquisto di
 apparecchiature  informatiche,  nonche'  alla licenza d'uso
 dei programmi e' il seguente:
 «Art.  2  (Responsabile del procedimento e modalita' di
 scelta  del  contraente).  - 1. Il responsabile dei sistemi
 informativi  automatizzati di cui all'art. 10, comma 1, del
 decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39, ovvero un
 funzionario  da  questi  delegato, e' altresi' responsabile
 del procedimento di formazione del contratto.
 2.  Il  responsabile del procedimento di formazione del
 contratto  applica, ai fini della scelta del contraente, le
 disposizioni  comunitarie in materia di appalti pubblici di
 forniture  recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992,
 n.  358,  ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento,
 nonche'  le  disposizioni  del decreto del Presidente della
 Repubblica  18 aprile  1994,  n.  573, recante norme per la
 semplificazione   dei  procedimenti  di  aggiudicazione  di
 pubbliche  forniture  di  valore  inferiore  alla soglia di
 rilievo comunitario.».
 - L'art.  8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio
 1992,  n.  358  recante  norme  riguardanti il «Testo unico
 delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
 forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
 80/767/CEE   e   88/295/CEE»,   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario e'
 il seguente:
 «6.   Salvo   che  non  sia  giustificata  dall'oggetto
 dell'appalto,  e'  vietata  l'introduzione  nelle  clausole
 contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti
 di  una  determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti
 con  un  particolare  procedimento e che hanno l'effetto di
 favorire  o  escludere determinati fornitori o prodotti. E'
 vietata,  in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti
 o  tipi  o  l'indicazione di un'origine o di una produzione
 determinata;  tale  indicazione, purche' accompagnata dalla
 menzione  «o  equivalente»,  e',  tuttavia,  ammessa  se le
 amministrazioni  aggiudicatrici  non  possano  fornire  una
 descrizione  dell'oggetto del contratto mediante specifiche
 sufficientemente  precise e comprensibili da parte di tutti
 gli interessati.».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile
 2002, n. 101 recante norme riguardanti «Regolamento recante
 criteri  e  modalita'  per  l'espletamento  da  parte delle
 amministrazioni   pubbliche  di  procedure  telematiche  di
 acquisto  per  l'approvvigionamento  di beni e servizi», e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2002, n. 125.
 Note all'art. 92:
 - Il  decreto  Presidente  della  Repubblica  20 agosto
 2001,  n. 384, recante norme riguardanti il «Regolamento di
 semplificazione  dei  procedimenti di spese in economia» e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 ottobre 2001, n.
 248.
 - La  legge  11 febbraio  1994, n. 109 «Legge quadro in
 materia  di  lavori  pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.
 - Il  decreto  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
 1999,  n.  554 recante norme riguardanti il «Regolamento di
 attuazione  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109 legge
 quadro   in   materia  di  lavori  pubblici,  e  successive
 modificazioni»   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.
 Note all'art. 93:
 - In  merito  alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi
 nota all'art. 92.
 - In  merito al decreto del Presidente della Repubblica
 21 dicembre  1999,  n.  554,  recante  norme riguardanti il
 Regolamento  di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.
 109   legge   quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  e
 successive modificazioni, vedi nota all'art. 92.
 Nota all'art. 100:
 - In   riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   21 dicembre   1999,   n.  554,  recante  norme
 riguardanti   il  Regolamento  di  attuazione  della  legge
 11 febbraio  1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
 pubblici,  e  successive  modificazioni, vedi nota all'art.
 92.
 Nota all'art. 101:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 27 febbraio  2003,  n.  97 norme riguardanti il Regolamento
 concernente  l'amministrazione e la contabilita' degli enti
 pubblici  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, vedi le
 note all'art. 79.
 Note all'art. 102:
 - Il  decreto  legislativo  3 settembre  2003,  n. 257,
 riordino   della   disciplina   dell'Ente   per   le  nuove
 tecnologie,   l'energia   e  l'ambiente  -  ENEA,  a  norma
 dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137,  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n.
 213.
 - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
 Note all'art. 103:
 - Per  il  testo  dell'art.  12 del decreto legislativo
 3 settembre 2003, n. 257, vedi nota all'art. 29.
 - Il   testo   dell'art.   52,   comma 1,  del  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
 «Art.   52   (Disciplina   delle  mansioni).  -  1.  Il
 prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
 le  quali  e'  stato  assunto  o  alle mansioni considerate
 equivalenti nell'ambito della classificazione professionale
 prevista   dai   contratti   collettivi,  ovvero  a  quelle
 corrispondenti   alla   qualifica   superiore   che   abbia
 successivamente   acquisito   per  effetto  dello  sviluppo
 professionale  o  di  procedure  concorsuali  o  selettive.
 L'esercizio  di  fatto  di mansioni non corrispondenti alla
 qualifica   di   appartenenza   non   ha  effetto  ai  fini
 dell'inquadramento  del  lavoratore  o dell'assegnazione di
 incarichi di direzione.».
 Note all'art. 104:
 - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice civile, e' il
 seguente:
 «Art.  2103  (Mansioni). - Il prestatore di lavoro deve
 essere  adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto
 o  a  quelle  corrispondenti  alla  categoria superiore che
 abbia   successivamente   acquisito   ovvero   a   mansioni
 equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
 diminuzione  della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
 mansioni  superiori il prestatore ha diritto al trattamento
 corrispondente   all'attivita'   svolta,  e  l'assegnazione
 stessa  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
 luogo  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto
 alla  conservazione  del posto, dopo un periodo fissato dai
 contratti  collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
 Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
 una   altra   se   non  per  comprovate  ragioni  tecniche,
 organizzative e produttive.
 Ogni patto contrario e' nullo.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19  e  24 del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
 il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
 dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
 alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
 attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
 dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
 conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
 direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
 Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
 incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
 civile.
 2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  da ll'art. 24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
 sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
 ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
 inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
 anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
 particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
 abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
 privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete  esperienze  di  lavoro  maturate, anche presso am
 ministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono
 gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali  previste  per
 l'accesso  alla  dirigenza,  o  che  provengano dai settori
 della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
 «Art.  24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
 del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
 contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
 che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
 funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
 graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
 trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 4,
 con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
 e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
 altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
 l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
 finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  consiglio  dei
 ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica.
 2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
 generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
 individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
 fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
 economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
 le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
 trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
 responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
 risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
 gestione, ed i relativi importi.
 3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
 commi 1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i compiti
 attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
 presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
 conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
 dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
 designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
 corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
 confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
 economico accessorio della dirigenza.
 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
 indicato   dall'art.   3,   comma 1,   la  retribuzione  e'
 determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
 integrazioni della relativa disciplina.
 5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
 finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
 miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
 all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
 perequazione,  al riequilibro del trattamento economico del
 restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
 contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
 collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
 ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
 economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
 determinatesi  a  partire  dal febbraio  1993,  e secondo i
 criteri   indicati   nell'art.   1,  comma 2,  della  legge
 2 ottobre 1997, n. 334.
 6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
 legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
 all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
 queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
 didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
 particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
 didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
 della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
 universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
 fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
 il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
 universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
 appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
 universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
 dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
 internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
 all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
 come assegno aggiuntivo pensionabile.
 7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
 dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
 assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
 commi precedenti.
 8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
 economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
 ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
 istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
 altri compensi previsti dal presente articolo.
 9. ».
 Nota all'art. 106:
 - Per  il  testo  dell'art.  19,  comma 6,  del decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nota all'art. 104.
 Note all'art. 107:
 - Il   testo   dell'art.  21  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
 «Art.   21  (Responsabilita'  dirigenziale).  -  1.  Il
 mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
 l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
 valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
 decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
 ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
 secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
 l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
 dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
 l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
 collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
 all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
 le disposizioni del contratto collettivo.
 2.  [Nel  caso  di  grave  inosservanza delle direttive
 impartite  dall'organo competente o di ripetuta valutazione
 negativa,  ai  sensi  del  comma 1,  il  dirigente,  previa
 contestazione  e  contraddittorio,  puo' essere escluso dal
 conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
 corrispondente  a  quello  revocato,  per  un  periodo  non
 inferiore  a  due  anni.  Nei  casi  di  maggiore gravita',
 l'amministrazione  puo'  recedere  dal  rapporto di lavoro,
 secondo  le  disposizioni del codice civile e dei contratti
 collettivi].
 3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
 personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
 polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
 Forze  armate  nonche'  del  Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.».
 - Per  il  testo dell'art. 2103 del codice civile, vedi
 note all'art. 104.
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme riguardanti
 le «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
 di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi», e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 Note all'art. 108:
 - Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
 norme  riguardanti  le  Norme generali sull'ordinamento del
 lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
 supplemento ordinario.
 - Il   testo   dell'art.  40  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
 «Art.    40    (Contratti    collettivi   nazionali   e
 integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
 su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
 relazioni sindacali.
 2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
 confederazioni   rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,
 comma 4,  sono  stabiliti  i  comparti della contrattazione
 collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
 I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
 relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
 enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
 funzionale,  costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di
 spesa   a   carico   delle   amministrazioni   interessate,
 unitamente  alla  dirigenza,  in  separata sezione, un'area
 contrattuale  autonoma,  nel  rispetto della distinzione di
 ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della
 dirigenza  del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15
 del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
 successive  modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che
 definiscono  i comparti o le aree contrattuali si applicano
 le  procedure  di  cui  all'art. 41, comma 6. Per le figure
 professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
 svolgono  compit i di direzione o che comportano iscrizione
 ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi
 il  requisito  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  della legge
 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per gli archivisti di Stato,
 i  bibliotecari  e  gli esperti di cui all'art. 2, comma 1,
 della   medesima   legge,  che,  in  posizione  di  elevata
 responsabilita',  svolgono compiti tecnico scientifici e di
 ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
 contratti collettivi di comparto.
 2-bis.  Per  i  segretari  comunali  e  provinciali  e'
 stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto
 collettivo  di  comparto. L'ARAN ammette alle trattative le
 organizzazioni   rappresentative   del  comparto  ai  sensi
 dell'art.  43 e le organizzazioni sindacali rappresentative
 dei segretari comunali e provinciali.
 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
 con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
 nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
 rapporti  tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
 attivano  autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva
 integrativa,   nel   rispetto   dei   vincoli  di  bilancio
 risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
 pluriennale  di ciascuna amministrazione. La contrattazione
 collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
 stabiliti   dai   contratti  collettivi  nazionali,  tra  i
 soggetti  e  con  le  procedure negoziali che questi ultimi
 prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
 piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non
 possono   sottoscrivere   in   sede   decentrata  contratti
 collettivi  integrativi in contrasto con vincoli risultanti
 dai  contratti  collettivi nazionali o che comportino oneri
 non  previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e
 pluriennale   di   ciascuna  amministrazione.  Le  clausole
 difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
 assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
 dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
 l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
 ordinamenti.».
 - Il   testo   dell'art.   70,   comma 4,  del  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
 «4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
 1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
 legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
 legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
 138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
 25 luglio  1997,  n.  250,  decreto legislativo 12 febbraio
 1993,  n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di
 cui  al  titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
 predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
 prestiti   sono   regolati   da   contratti  collettivi  ed
 individuali   in   base   alle  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 2,  comma 2,  all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
 comma 3.  Le  predette aziende o enti e la Cassa depositi e
 prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
 stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
 potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
 contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
 enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
 con  i  l  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, che la
 esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
 sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
 contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
 con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
 le procedure dell'art. 47.».
 Note all'art. 109:
 - Per  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165
 recante     norme    riguardanti    le    Norme    generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche, si veda le note all'art. 108.
 - Il   testo  dell'art.  2,  comma 1,  lettera e),  del
 decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  297, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  27 agosto  1999,  n. 201, e' il
 seguente:
 «Art.  2  (Soggetti  ammissibili).  -  1. Sono soggetti
 ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
 a) - d) (omissis);
 e) societa'   di   recente   costituzione  ovvero  da
 costituire,  finalizzate  all'utilizzazione industriale dei
 risultati  della  ricerca, per le attivita' di cui all'art.
 3,  comma 1,  lettera b),  numero  1, con la partecipazione
 azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno
 di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
 1) professori e ricercatori universitari, personale
 di  ricerca  dipendente  da  enti  di  ricerca, ENEA e ASI,
 nonche'  dottorandi  di  ricerca  e  titolari di assegni di
 ricerca   di   cui   all'art.   51,  comma 6,  della  legge
 27 dicembre  1997,  n. 449, sulla base di regolamenti delle
 universita'   e   degli   enti   di  appartenenza,  che  ne
 disciplinino  la  procedura autorizzativa e il collocamento
 in  aspettativa  ovvero  il  mantenimento in servizio o nel
 corso  di  studio, nonche' le questioni relative ai diritti
 di   proprieta'   intellettuale   e   che   definiscano  le
 limitazioni  volte a prevenire i conflitti di interesse con
 le societa' costituite o da costituire;
 2)  soggetti  di  cui  alle  lettere a), b), c), d)
 e f);
 3)   societa'  di  assicurazione,  banche  iscritte
 all'albo   di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo
 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti
 nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del  decreto
 legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  fondi mobiliari
 chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'
 finanziarie  per  l'innovazione e lo sviluppo istituite con
 l'art.  2  della  legge  n.  317  del 5 ottobre 1991, fondi
 mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo
 24 febbraio  1998,  n. 58, intermediari finanziari iscritti
 all'albo  di  cui  all'art.  107  del  decreto  legislativo
 1° settembre 1993, n. 385.».
 Nota all'art. 110:
 - Per  il  testo  degli  articoli 7, 8 e 10 del decreto
 legislativo 3 settembre 2003, n. 257, vedi nota all'art. 2.
 Nota all'art. 111:
 - Il  testo  dell'art.  2382  del  codice civile, e' il
 seguente:
 «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
 Non  puo'  essere  nominato  amministratore,  e se nominato
 decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
 fallito,  o chi e' stato condannato ad una pena che importa
 l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
 l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
 Nota all'art. 112:
 - Il   testo   dell'art.   15,   comma 4,  del  decreto
 legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e' il seguente:
 «4.  Le  indennita' di carica del presidente e del vice
 presidente  dell'ENEA,  dei  componenti  del  consiglio  di
 amministrazione,   del  presidente  e  dei  componenti  del
 collegio  dei  revisori  sono  determinate  con decreto del
 Ministro  delle  attivita'  produttive,  secondo  criteri e
 parametri    definiti   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'economia  e  delle finanze, in modo, comunque, che sia
 assicurata  l'invarianza  complessiva  della spesa rispetto
 all'esercizio  finanziario  precedente alla data di entrata
 in vigore del presente decreto legislativo.».
 Note all'art. 113:
 - Per  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165
 recante    «Norme    riguardanti    le    Norme    generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche», si vedano le note all'art. 108.
 - Il  decreto legislativo 6 settembre 2001, 368 recante
 norme  riguardanti  «Attuazione  della direttiva 1999/70/CE
 relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
 concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e dal CES», e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
 Nota all'art. 114:
 - Il   decreto   legislativo  30 gennaio  1999,  n.  36
 (Riordino  dell'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e
 l'ambiente  -  ENEA,  a norma degli articoli 11, comma 1, e
 18,  comma 1,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), abrogato
 dall'art.  25  del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
 257,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
 1999, n. 46.
 
 
 
 
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