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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 15 marzo 2006 |  | Modifiche  ed  integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS, concernente l'adozione  del  regolamento  per  la  risoluzione delle controversie insorte  nei  rapporti  tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 137/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Nella sua riunione del Consiglio del 15 marzo 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
 Vista la delibera n. 182/02/CONS relativa «Adozione del regolamento concernente  la  risoluzione  delle controversie insorte nei rapporti tra  organismi  di telecomunicazioni ed utenti» e i relativi allegati pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;
 Visto  il  regolamento  relativo  alla definizione delle materie di competenza   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni delegabili  ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera  n.  53/99  del  28 aprile  1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;
 Ritenuto  opportuno,  al  fine di assicurare agli utenti un accesso piu'  immediato  alle  forme  di tutela previste dall'ordinamento, in particolare  nei  casi  di  sospensione  dei servizi di comunicazione elettronica,  rimettere ai comitati regionali per le comunicazioni la competenza  ad  adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione  del  servizio  o  a  far  cessare  forme  di abuso o di scorretto funzionamento da parte delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica;
 Ritenuto,  altresi',  opportuno assicurare la medesima tutela anche nei  casi  in cui competente per territorio sia un comitato regionale per  le  comunicazioni non provvisto di delega a svolgere l'attivita' conciliativa ai sensi della delibera 182/02/CONS;
 Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS
 1.   L'Autorita'   adotta  le  modifiche  del  regolamento  per  la risoluzione  delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni  ed  utenti,  di  cui  all'allegato A alla delibera 182/02/CONS, di cui ai commi seguenti.
 2.  Dopo  la  lettera o) dell'art. 1 del regolamento e' aggiunta la seguente lettera:
 «p)   "formulario   GU5",   il   formulario   per  richiedere  un provvedimento  di riattivazione del servizio o di cessazione di forme di abuso o di scorretto funzionamento».
 3. L'art. 5 del regolamento e' sostituito dal seguente:
 «Art.  5  (Provvedimenti  temporanei  in materia di sospensione del servizio).  -  1.  In pendenza della proce-dura per l'esperimento del tentativo  di  conciliazione  la sospensione del servizio puo' essere adottata  solo  con  riferimento  al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di  telecomunicazioni  non  puo'  essere  adottata  se  non per gravi motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.
 2.  L'utente,  contestualmente  alla  proposizione dell'istanza per l'esperimento  del  tentativo  di  conciliazione,  o  nel corso della relativa   procedura,   puo'   chiedere  al  Corecom  competente  per territorio ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'adozione di provvedimenti temporanei  diretti  a  garantire  l'erogazione  del servizio o a far cessare  forme  di  abuso  o  di  scorretto  funzionamento  da  parte dell'organismo  di  telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa,  ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
 3.  A  pena  di  inammissibilita', la richiesta dell'utente, per la quale  puo'  essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito ufficiale    dell'Autorita'   (www.agcom.it),   deve   contenere   le informazioni  indicate  all'art.  6,  comma 1, ed essere corredata da copia   dell'istanza   di  conciliazione  depositata.  La  richiesta, sottoscritta  dall'intestatario  dell'utenza interessata o da persona da  lui  delegata,  puo'  essere consegnata a mano contro rilascio di ricevuta  ovvero  inviata  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di ricevimento o telefax.
 4.  Il responsabile del procedimento trasmette, anche a mezzo fax o per   via   telematica,   copia   della  richiesta  all'organismo  di telecomunicazioni,  assegnando  un  termine  non  superiore  a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.
 5.  Il Corecom, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, adotta  un  provvedimento  temporaneo,  ovvero  rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
 6.  Nel  caso  in  cui il Corecom competente per territorio non sia provvisto  della  delega  a  svolgere  la  funzione  conciliativa  di competenza   dell'Autorita',  la  richiesta  di  cui  al  comma 2  e' presentata  all'Autorita' medesima, Direzione tutela dei consumatori. In tali casi si applica la procedura di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo».
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed entra   in   vigore   il   giorno   successivo  a  quello  della  sua pubblicazione.
 Napoli, 15 marzo 2006
 Il presidente
 Calabro'
 I commissari relatori
 Savarese - Napoli
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