Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
CIRCOLARE 26 aprile 2006, n. 2 |
Procedure di mobilita' - personale in posizione di utilizzo temporaneo. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale Alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) - Direzione del personale Agli enti pubblici non economici nazionali - Direzione del personale Agli enti pubblici ex art. 70 decreto legislativo n. 165/2001 - Direzione del personale Alle Agenzie - Direzione del personale All'A.R.A.N. - Ufficio affari generali organizzazione e personale Alle Universita' - Direzione del personale I provvedimenti normativi recentemente approvati hanno dedicato particolare attenzione in piu' occasioni all'utilizzazione temporanea dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Come noto, il fondamento normativo originario e generale del comando per gli «impiegati civili dello Stato» e' dato dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). A seguito della privatizzazione e della contrattualizzazione dell'«impiego pubblico», attuate con l'approvazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, del decreto legislativo n. 396 del 1997, n. 80 e n. 387 del 1998, alcuni contratti collettivi di comparto hanno regolamentato l'utilizzo temporaneo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (assegnazione temporanea). Dunque, la formazione pubblicistica e' stata sostituita dalla disciplina contrattuale e, benche' le caratteristiche sostanziali del «comando» siano rimaste fondamentalmente inalterate, a tale disciplina occorre oggi far riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 69 e 71 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale del comparto Ministeri la disciplina e' contenuta nell'art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999, richiamato dal CCNL del 12 giugno 2003, quest'ultimo relativo alla tornata 2002/2005; per il comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato la regolamentazione e' dettata dall'art. 3 del CCNL integrativo sottoscritto il 24 maggio 2000; per il comparto agenzie fiscali la materia e' prevista nell'art. 60 del CCNL stipulato il 28 maggio 2004; per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri la disciplina e' contenuta nell'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004. I contratti collettivi fanno salve poi le fattispecie speciali di collocamento fuori ruolo contenute in altre fonti. Nella disciplina dell'istituto, quindi, le parti contrattuali hanno correttamente valorizzato la caratteristica della delimitazione temporale dell'assegnazione, volta a soddisfare delle esigenze temporanee dell'amministrazione, in linea con la costruzione tradizionale del comando. Nel caso poi di rispondenza al triplice interesse del dipendente, dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione l'utilizzo viene mutato in prestazione di attivita' lavorativa a titolo definitivo per quest'ultima, con inserimento in ruolo per effetto della mobilita'. Questo principio risponde alle esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e di efficienza: se l'attivita' del dipendente e' utile per soddisfare un fabbisogno professionale (che si e' dimostrato duraturo) dell'amministrazione di destinazione e' opportuno che la sua professionalita' sia dalla stessa acquisita, con la copertura del relativo posto in organico. Rimangono salve le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo (comando, fuori ruolo o analoghe posizioni) previste da leggi speciali per il soddisfacimento di particolari esigenze, come, ad esempio, le assegnazioni disposte per l'inserimento negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questi casi, come in altre fattispecie speciali, il criterio della temporaneita' e' adattato in modo flessibile in funzione delle peculiari esigenze per le quali la disciplina e' posta. L'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e' poi alla base di un altro recente intervento normativo, con la novella dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di passaggio diretto di dipendenti (mobilita' concordata). In particolare, l'art. 5, comma 1-quater, del decreto-legge n. 7 del 2005, ha aggiunto il comma 2-bis nel citato articolo, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure di mobilita' provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo. Speciali norme sono poi introdotte con il comma 2-ter per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero degli affari esteri, in ragione della particolare professionalita' richiesta ai propri dipendenti. La ratio della novella e' duplice; infatti, la norma da un lato vuole valorizzare l'esperienza professionale gia' acquisita dal dipendente temporaneamente utilizzato nell'amministrazione di destinazione, dall'altro intende contribuire a razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni e contenere la spesa per il personale, ribadendo il principio del previo esperimento delle procedure di mobilita' anche mediante la stabilizzazione dei comandati. In questa ottica, va considerata in modo particolare l'acquisizione dei dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo, la cui utilizzazione protrattasi nel tempo giustifica un fabbisogno professionale duraturo dell'amministrazione di destinazione, con la copertura del relativo posto in organico. Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a dare prioritariamente corso, in conformita' alle esigenze di efficienza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale in questione, anche per corrispondere alle legittime aspettative degli interessati, in presenza dei relativi posti in organico e mediante le procedure di cui all'art. 30, commi 2-bis e ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tali casi, peraltro, va valutata l'opportunita' di dare seguito, con le modalita' previste dalla citata disciplina ex art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia gia' prodotto istanza di inquadramento presso l'amministrazione dove presta servizio, nel periodo di vigenza dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2006. Roma, 26 aprile 2006 Il Ministro per la funzione pubblica: Baccini |
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