Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, biennio economico 2004/2005

----> Vedere elenco a pag. 55 <----

Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale, relativo al personale del comparto AFAM, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
 
Art. 2.
Impegno orario dei docenti
1. In conseguenza dei processi di riforma in atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, l'impegno orario dei docenti delle istituzioni accademiche verra' definito con sequenza contrattuale da aprirsi entro trenta giorni dalla firma definitiva del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
Art. 3.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari previsti dalla tabella 3 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 febbraio 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nella tabella A ed alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi tabellari annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella tabella B.
 
Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilita', sui compensi per le attivita' aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 
Art. 5.
Compenso individuale accessorio
per il personale tecnico e amministrativo
1. Il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 per il personale tecnico e amministrativo e' incrementato nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 
Art. 6.
Retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alla scadenza indicata nella allegata tabella D.
2. Ai docenti incaricati della direzione dell'istituto AFAM e' corrisposta la retribuzione professionale docenti.
 
Art. 7.
Indennita' di amministrazione
1. L'indennita' di amministrazione prevista dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella E.
 
Art. 8.
Fondo dell'istituzione
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, gia' definite ai sensi dell'art. 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:
Euro 18,80 mensili pro-capite per tredici mensilita' per ogni docente ed unita' di personale educativo in servizio al 31 dicembre 2003;
Euro 13,40 mensili pro-capite per 13ª mensilita' per ogni unita' di personale tecnico e amministrativo in servizio al 31 dicembre 2003.
2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 alimenteranno il fondo per le istituzioni accademiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie per personale ATA a tempo determinato
1. Le istituzioni accademiche segnaleranno al MIUR l'eventuale presenza in servizio di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato che ancora rivesta la pregressa qualifica scolastica di «responsabile amministrativo». Il MIUR, in analogia a quanto gia' previsto dall'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola del 26 maggio 1999, indichera' una sede nazionale per lo svolgimento di un corso di formazione modulare che consenta al predetto personale di collocarsi a tempo determinato nell'area EP1 del contratto collettivo nazionale di lavoro AFAM del 16 febbraio 2005.
2. Il corso di cui al precedente comma ha natura di attivita' formativa in servizio.
 
Art. 10.
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005.
 
Tabella A

----> Vedere tabella a pag. 57 <----
 
Tabella B

----> Vedere tabella a pag. 58 <----
 
Tabella C

----> Vedere tabella a pag. 59 <----
 
Tabella D

----> Vedere tabella a pag. 59 <----
 
Tabella E

----> Vedere tabella a pag. 59 <----
 
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