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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 10 |  | Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  23  aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative. |  | 
 |  |  |  | Alle  Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 All'INPS - Direzione centrale vigilanza
 sulle entrate e economia sommersa
 All'INAIL - Direzione centrale rischi
 All'ENPALS   -   Direzione  generale  -
 Servizio contributi e vigilanza
 All'INPGI    -    Direzione    per   la
 riscossione dei contributi e vigilanza
 All'IPSEMA    -    Direzione   per   la
 riscossione dei contributi e vigilanza
 All'ENASARCO   -  Unita'  organizzativa
 vigilanza e coordinamento sedi
 Al   Comando   Carabinieri  Ispettorato
 lavoro
 e, per conoscenza:
 Alla  Direzione  generale per la tutela
 delle condizioni di lavoro
 Alla provincia autonoma di Bolzano
 Alla provincia autonoma di Trento
 Alla Regione Siciliana
 - Assessorato   lavoro   e   previdenza
 sociale
 - Ispettorato  regionale  del  lavoro -
 Palermo
 - Ispettorato  regionale  del  lavoro -
 Catania I. Premessa.
 Successivamente  all'entrata  in  vigore del decreto legislativo n. 124  del  23 aprile  2004,  sulla  «razionalizzazione  delle funzioni ispettive  in  materia  di  previdenza  sociale  e di lavoro, a norma dell'art.  8  della legge 14 febbraio 2003, n. 30» ed a seguito della circolare  di  questo  Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte alcune  questioni  concernenti l'applicazione dell'art. 17 in materia di  ricorsi  al  Comitato  regionale  per i rapporti di lavoro, sulle quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti. II. Quorum strutturale e quorum funzionale.
 Ferma  restando  la  composizione  del  Comitato  regionale  per  i rapporti  di  lavoro ed i chiarimenti forniti con la citata circolare n.  24/2004,  va  chiarito  che  lo  stesso e' validamente costituito esclusivamente  con la presenza dei tre componenti previsti dall'art. 17,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 124/2004 mentre, ai fini della  decisione  del ricorso, si ritiene che operi il criterio della maggioranza.
 Da  cio'  deriva che anche il componente eventualmente dissenziente con  la  decisione  del Comitato ecomunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimita', la decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della seduta.
 Va  inoltre chiarito che i componenti della Commissione, in caso di impossibilita' a partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con funzioni vicarie. III. Competenza territoriale.
 Si   ritiene   utile  sottolineare  che,  sotto  il  profilo  della competenza  territoriale,  il  comitato  cui  spetta la decisione del ricorso  va individuato in base alla sede dell'ufficio di provenienza del  provvedimento  impugnato (nel caso dunque degli enti/casse privi di  struttura  periferica  autonoma  avente  competenza  ad  adottare provvedimenti  di  natura  sanzionatoria,  competente  a  decidere il ricorso  e' il comitato regionale ove e' ubicata la sede centrale dei medesimi  enti).  Deve essere, comunque, esclusa l'utilizzabilita' di ulteriori  e  diversi  criteri  quale,  ad esempio, quello della sede legale dell'azienda ricorrente.
 I  ricorsi presentati presso un comitato regionale territorialmente non  competente  devono  essere tempestivamente trasmessi al comitato competente  individuato  secondo  i  criteri citati e, in tal caso, i termini  per  la  decisione  di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo  n.  124/2004  decorrono  dal  ricevimento del ricorso da parte del comitato tenuto a decidere. IV. Provvedimenti oggetto di ricorso.
 Sono  ricorribili  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004  «gli  atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni  provinciali  del  lavoro e (...) i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro».
 Nel  ribadire  quanto  gia'  segnalato  con  circolare n. 24/2004 - secondo  la  quale gli atti effettivamente oggetto di ricorso sono le contestazioni  o  notificazioni di illecito amministrativo delle DPL, le  ordinanze-ingiunzione  delle  DPL ed i verbali di accertamento di INPS,  INAIL  e  di  altri enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione  obbligatoria  -  va altresi' osservato che il comitato risulta  competente  a  decidere  sui  ricorsi  avverso  i verbali di accertamento delle DPL afferenti al disconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro (ad es. assunzione da parte del genitore di un figlio convivente in assenza degli elementi comprovanti il vincolo di subordinazione).
 Si  sottolinea  inoltre  che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento  congiunto  del  Ministero  del  lavoro e degli enti, lo stesso   e'   da  considerarsi  ammissibile  sempreche'  sussista  il presupposto  della  verifica  della  qualificazione  del  rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale,  e  non  violazioni  di natura amministrativa. Qualora invece  sussistano  anche  infrazioni  di  natura  amministrativa, il termine  assegnato  per  la  regolarizzazione  mediante  una  diffida adottata  ex art. 13 decreto legislativo n. 124/2004 e' da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso.
 L'autonomo  provvedimento  di  diffida  adottato  ex  art. 13 cit., invece, e' da ritenersi non impugnabile ai sensi dell'art. 17 cit. in quanto   la   diffida   rappresenta  un  atto  avente  una  finalita' compositiva   dell'ordine  giuridico  violato,  che  non  e'  rivolto peraltro necessariamente al trasgressore bensi' al «datore di lavoro» (anche  persona  giuridica),  e  che  non e' immediatamente lesivo in quanto   all'inottemperanza   della   diffida  consegue  comunque  la contestazione della violazione al trasgressore, questa si' oggetto di ricorso ex art. 17.
 Quanto  invece  ai  verbali  di  accertamento redatti dal personale ispettivo  dell'I.N.P.S.  che  prevedono  recuperi  di contributi per sgravi   non   dovuti,  diversi  inquadramenti  previdenziali  ovvero imponibili  non dichiarati, verbali che non sono dunque in alcun modo riferiti  ad  una diversa qualificazione del rapporto di lavoro posto in  essere  dalle  parti,  gli  stessi  non possono essere oggetto di impugnazione   ex   art.  17  ma  saranno  eventualmente  oggetto  di impugnazione    innanzi   ai   competenti   organi   degli   Istituti previdenziali. V. Contenuti del ricorso e della decisione.
 Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 124/2004,   il  comitato  regionale  per  i  rapporti  di  lavoro  e' competente a decidere in ordine alla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro.
 Ferma   restando  la  possibilita'  valutare  l'ammissibilita'  del ricorso  avanzato, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in ordine all'oggetto della decisione del comitato.
 Anzitutto, con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro, si  rileva  che  il  comitato  non puo' prescindere dai fatti storici accertati  direttamente  dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza che  possono  essere  messi in discussione solo attraverso querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e segg. c.p.c.
 Inoltre  si  segnala  che  l'oggetto  della decisione del comitato, nelle  ipotesi  di  qualificazione  del  rapporto  di  lavoro,  e' da intendersi   riferito   esclusivamente   alla   individuazione  della tipologia  contrattuale  nella  quale  devono  essere  inquadrate  le prestazioni  lavorative  rese,  senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale.
 Un  ulteriore  profilo  attiene  alla  verifica o meno da parte del comitato   di   eventuali   irregolarita'   di  carattere  formale  o procedimentale  in  riferimento  all'atto  impugnato. In proposito si ritiene  che,  qualora  il  ricorrente,  oltre  a sollevare questioni relative  alla  sussistenza  e/o qualificazione del rapporto, sollevi altresi'  profili  di  irregolarita'  di  natura  procedimentale,  il comitato  (dunque  su  istanza del ricorrente e non d'ufficio) dovra' esaminare   anche  questi  ultimi,  per  ovvie  ragioni  di  economia dell'azione   amministrativa,  e  potra'  conseguentemente  annullare l'atto impugnato anche soltanto per vizi non sostanziali.
 L'eventuale rigetto del ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante   decisione   espressa   sia   attraverso  il  formarsi  del silenzio-rigetto,  comporta  la  necessita'  da parte della Direzione provinciale  del  lavoro e degli enti previdenziali di uniformarsi ai contenuti  della  decisione  adottata  in  ambito  regionale. Cio' in quanto  la  decisione  del  ricorso  ha  effetto  vincolante  per  le pubbliche  amministrazioni  interessate, che peraltro fanno parte del collegio  decidente mediante la partecipazione dell'organo di vertice a  livello regionale. Cio' comporta che le stesse non possono nemmeno promuovere  in  sede  giudiziaria un'eventuale azione di accertamento volta a vanificare la portata della decisione assunta dal comitato.
 In   caso   di   mancata   decisione   da  parte  del  comitato  il silenzio-rigetto   previsto   dall'art.   17,  comma 2,  del  decreto legislativo  n.  124/2004  si  forma  con  esclusivo  riferimento  al «merito»  e  cioe'  alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro  e  non  anche  in  ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto impugnato.
 Da  cio'  consegue che la Direzione provinciale del lavoro puo', in sede   di   istruttoria   finalizzata  all'emanazione  dell'ordinanza ingiunzione,  rilevare  un  vizio di natura formale o procedimentale, sul  quale  il comitato non si e' pronunciato in quanto si e' formato il   silenzio   rigetto  per  decorrenza  dei  termini,  e  procedere conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di archiviazione.
 Va ancora chiarito, da ultimo, che il ricorso al comitato regionale avverso  la  contestazione o notificazione di illecito amministrativo della  Direzione  provinciale  del  lavoro,  nel  caso  in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un ulteriore ricorso allo stesso Organo contro l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione della DPL, salvo  che  il  secondo  ricorso  sia  fondato  su  elementi  nuovi e differenti  rispetto  a  quelli  contenuti  nel  ricorso  avverso  la contestazione    o    notificazione    dell'illecito   amministrativo espressamente evidenziati dal ricorrente. VI. Termini del procedimento.
 Si  sottolinea  che,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo  n.  124/2004,  i  ricorsi  sono decisi nel termine di 90 giorni   dal   ricevimento   degli   stessi  e  non  dalla  data  del provvedimento impugnato.
 Ferma  restando  l'impugnabilita'  degli atti sopra evidenziati, la valutazione  circa  la ricevibilita', ammissibilita' e procedibilita' del  ricorso  e' demandata ai soli Comitati regionali, presso i quali sono  pertanto  trasmessi  i  ricorsi  erroneamente  presentati  alle Direzioni provinciali.
 Appare  inoltre opportuno che, nelle ipotesi in cui venga impugnato ai  sensi  dell'art.  17  del decreto legislativo n. 124/2004 un atto (contestazione  o notificazione di illecito amministrativo delle DPL) che  comporti  consequenzialmente  anche  il  recupero dei contributi previdenziali  e  assicurativi, la Direzione del lavoro - in ossequio ai   principi   di   economicita'   ed   efficacia  del  procedimento amministrativo   -  effettui  le  relative  comunicazioni  agli  enti previdenziali solo successivamente alla decisione del comitato ovvero allo  scadere  del termine per la formazione del silenzio-rigetto, al fine  di  non avviare procedure di recupero che potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale. VII. Istruttoria del ricorso.
 Nel  ribadire  quanto  gia'  segnalato  con circolare n. 24/2004 si ricorda che:
 l'istruttoria  del ricorso e' a cura del segretario del comitato, individuato  dal  direttore  della  DRL  fra  i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale  partecipa  alle  sedute  del comitato in veste di relatore. In proposito  si  evidenzia  che  il  direttore  della DRL puo' valutare l'opportunita'  di  nominare  anche  piu'  segretari  in relazione al numero dei ricorsi da istruire;
 per le problematiche previdenziali e assicurative i segretari del comitato   possono   farsi   assistere   da   funzionari  degli  enti appositamente  individuati  che possono essere nominati, da parte del direttore della DRL, segretari aggiunti.
 I  segretari del comitato, al fine di procedere all'istruttoria dei ricorsi  assegnati, provvedono a richiedere alle DPL ovvero agli enti interessati  la  trasmissione degli atti o dei provvedimenti relativi unitamente  a  qualsiasi  documentazione  idonea  a provare gli esiti dell'accertamento oggetto di impugnazione.
 Con  riferimento  agli  atti impugnati emessi dalle DPL, si precisa che    le    richieste    istruttorie    devono   essere   inoltrate, rispettivamente,   al   Servizio  ispezione  lavoro  ove  oggetto  di impugnativa  sia  la  contestazione/notificazione  di  illecito  o il verbale  di  insussistenza  del rapporto di lavoro ovvero all'ufficio affari   legali  e  contenzioso  ove  il  ricorso  abbia  ad  oggetto l'ordinanza ingiunzione. VIII. Impugnabilita' della decisione del comitato.
 Quanto   alla  impugnabilita'  della  decisione  del  comitato  che respinge  il ricorso occorre anzitutto sottolineare che la stessa non e'  impugnabile  innanzi  agli  organi di giustizia amministrativa in quanto  la  materia  oggetto di esame rientra tipicamente nella sfera dei   diritti   soggettivi   ed   e'   quindi  demandata  in  termini giurisdizionali alla competenza del giudice del lavoro.
 Da  cio'  consegue  che  puo'  ritenersi ammissibile l'impugnazione della   decisione   negativa   del   comitato  dinanzi  al  Tribunale monocratico,  in veste di giudice del lavoro individuato, quanto alla competenza  territoriale,  nel  giudice del capoluogo di regione sede del comitato.
 In  proposito  si  rileva  che  l'istruttoria e la rappresentanza e difesa  dell'amministrazione  in  siffatti  giudizi, ove l'Avvocatura distrettuale   non   intenda  procedere  direttamente,  e'  demandata all'ufficio legale e contenzioso della DRL sede del comitato.
 Il ricorrente, inoltre, potra' rivolgersi all'A.G. nelle ipotesi di impugnazione  dell'ordinanza-ingiunzione  della Direzione provinciale del  lavoro  (art.  22,  legge n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni  di giudice unico) e avverso i verbali di accertamento degli enti  previdenziali (art. 8, legge n. 533/1973, Tribunale monocratico in   veste  di  giudice  del  lavoro),  considerato  anche  l'effetto sospensivo  di  cui  all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/2004. IX.  Ricorsi  avverso  diffida  accertativa per crediti patrimoniali: composizione del comitato.
 L'art.  12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce che  nei  confronti  del  provvedimento  di diffida di cui al comma 3 dello   stesso  articolo  e'  ammesso  ricorso  davanti  al  comitato regionale  per  i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei  datori  di  lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
 A tal proposito sara' cura del comitato richiedere una designazione comune   alle   organizzazioni   dei  datori  di  lavoro  e  un'altra designazione comune alle organizzazioni dei lavoratori.
 Si precisa peraltro che tale criterio non puo' subire alcuna deroga e  pertanto  la  designazione  dei  componenti  aggiuntivi non potra' essere  presa in considerazione nell'ipotesi in cui la rappresentanza sindacale    o    datoriale   non   risulti   comparativamente   piu' rappresentativa a livello nazionale.
 In   mancanza  di  tale  designazione  entro  trenta  giorni  dalla richiesta,  ai  sensi  del  medesimo  art.  12,  comma 4, del decreto legislativo  n.  124/2004,  il  comitato  decide il ricorso nella sua composizione ordinaria.
 Anche in composizione integrata, ai fini del quorum strutturale, il comitato e' validamente costituito con la sola presenza del direttore della   Direzione  regionale  del  lavoro,  del  direttore  regionale dell'INPS e dal direttore regionale dell'INAIL.
 Nel   caso   in   cui  uno  soltanto  dei  membri  designati  dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali si presenti alla riunione del comitato,   questo   puo'   considerarsi  regolarmente  costituito  e procedere  alla  valutazione  del  ricorso.  Ugualmente  potra' dirsi nell'eventualita' in cui una sola delle due parti ometta di designare il  proprio  rappresentante  entro  il  termine  di  cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004.
 Roma, 23 marzo 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
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