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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 9 |  | Diffida  obbligatoria  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative. |  | 
 |  |  |  | Alle  Direzioni  reg.li  e  prov.li del lavoro
 All'INPS - Direzione centrale vigilanza
 sulle entrate e economia sommersa
 All'INAIL - Direzione centrale rischi
 All'ENPALS   -   Direzione  generale  -
 Servizio contributi e vigilanza
 All'INPGI    -    Direzione    per   la
 riscossione dei contributi e vigilanza
 All'IPSEMA    -    Direzione   per   la
 riscossione dei contributi e vigilanza
 All'ENASARCO   -  Unita'  organizzativa
 vigilanza e coordinamento sedi
 Al   Comando   Carabinieri  Ispettorato
 lavoro
 Al  Comando  generale  della Guardia di
 Finanza
 e, per conoscenza:
 Alla  Direzione  generale per la tutela
 delle condizioni di lavoro
 Alla provincia autonoma di Bolzano
 Alla provincia autonoma di Trento
 Alla Regione Siciliana
 Assessorato lavoro e previdenza sociale
 Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo
 Ispettorato reg.le del lavoro - Catania
 Nella  prima  fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13  del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza   operativa,   sui  quali  si  ritiene  opportuno  fornire ulteriori  chiarimenti  rispetto a quelli gia' forniti con precedente circolare n. 24/2004.
 Quanto  al  carattere  obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce   che   la   stessa,   stante  il  tenore  letterale  della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce    una    condizione    di   procedibilita'   dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
 Pertanto,      l'adozione      di      un      provvedimento     di contestazione/notificazione  di  una violazione ritenuta sanabile non preceduta  dalla  diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di carattere  procedimentale,  che  si ripercuote sulla legittimita' del provvedimento stesso.
 Relativamente  alla  sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che tale  requisito  sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla  istantaneita'  omeno  della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria,  purche'  non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore.
 Peraltro,  tutte  le  violazioni  i  cui adempimenti possono essere considerati   astrattamente   sanabili   non   consentono,  tuttavia, l'applicazione  dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte  del  datore  di  lavoro  non sia materialmente possibile. Cio' accade,  ad  esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione,   della   dichiarazione   contenente   gli   estremi dell'iscrizione  nel  libro  matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato,  al  momento  della  diffida,  non  sia  piu'  in  forza all'azienda,   ovvero   nell'ipotesi   in  cui  l'impresa,  possibile destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione del provvedimento.
 Il  potere  di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al  riguardo,  a  tutte  le materie di competenza degli ispettori del lavoro  e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della  sicurezza  del  lavoro  - ove residuano competenze accertative dello  Stato.  D'altra  parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004  si  fa  espresso  riferimento  alle  norme  in  materia  di «legislazione  sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri anche  la  disciplina  prevenzionistica.  Anche  in tal caso, e' bene ribadirlo,  la  regolarizzazione  dell'inosservanza sara' ammissibile soltanto   nelle  ipotesi  in  cui  la  condotta  omessa  sia  ancora materialmente  realizzabile  e  sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
 Al  fine  di  uniformare  l'attivita'  del  personale ispettivo, si allega   un   elenco,   ancorche'  non  esaustivo,  delle  principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.
 Roma, 23 marzo 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 |  |  |  | Allegato Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
 Libro di matricola - Gestione INAIL:
 art.  20,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  20,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  non  aver  provveduto  ad  iscrivere  sul  libro  di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1.
 Diffida pari a Euro 25.
 Libro di matricola - Gestione INPS:
 art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di matricola.
 Diffida pari a Euro 5;
 art.  39,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955,   per  non  aver  provveduto  ad  iscrivere  sul  libro  di matricola:  il  numero  delle persone a carico del lavoratore per cui vengono     corrisposti     assegni     familiari;     gli    estremi dell'autorizzazione   I.N.P.S.   alla  corresponsione  degli  assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).
 Diffida pari a Euro 51.
 Libro di paga - Gestione INAIL:
 art.  20,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  20,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2).
 Diffida pari a Euro 25.
 art.  25,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  non  aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro  di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.
 Diffida pari a Euro 25.
 Libro di paga - Gestione INPS:
 art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di paga.
 Diffida pari a Euro 5;
 art.  41,  decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per  non  aver  provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari  (assegno  per  il  nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
 Diffida pari a Euro 51.
 Registro d'impresa:
 art.  2,  comma  1, decreto legislativo n. 375/1993, per essere sprovvisto del registro d'impresa.
 Diffida pari a Euro 103;
 art.  2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per non aver provveduto  ad  iscrivere  sul  registro  di  impresa  le  prescritte annotazioni.
 Diffida pari a Euro 103;
 art.  9-quater, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa.
 Diffida pari a Euro 258.
 Registro degli infortuni:
 art.  4,  comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito  dall'art.  3,  decreto  legislativo  n. 242/1996, per non essere fornito del registro degli infortuni.
 Diffida pari a Euro 516.
 art.  4,  comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non aver provveduto  ad  annotare  cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
 Diffida pari a Euro 516.
 Cartella sanitaria:
 art.  4,  comma  8,  decreto  legislativo n. 626/1994, per aver omesso  di  custodire  presso  l'azienda ovvero l'unita produttiva la cartella   sanitaria   e  di  rischio  dei  lavoratori  sottoposti  a sorveglianza  sanitaria  o  per aver omesso di consegnare copia della stessa  al  lavoratore  alla  risoluzione  del  rapporto  di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.
 Diffida pari a Euro 516.
 Nominativo RSPP:
 art.  8,  comma  11,  decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso  di  comunicare  alla  Direzione provinciale del lavoro e alle Unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 Diffida pari a Euro 516.
 Riunione periodica:
 art.  11,  decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
 Diffida pari a Euro 516.
 Notifica preliminare:
 art.  11,  decreto  legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere  prima dell'inizio dei lavori all'Unita' sanitaria locale e  alla  Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonche' gli eventuali aggiornamenti.
 Diffida pari a Euro 516.
 PSC e POS a disposizione del RLS:
 art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo  a  disposizione  dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
 Diffida pari a Euro 516.
 Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici:
 art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso  il  PSC  alle  imprese  esecutrici  prima  dell'inizio dei lavori.
 Diffida pari a Euro 516.
 Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione:
 art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso  il  POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.
 Diffida pari a Euro 516.
 Collocamento ordinario:
 art.  9-bis,  comma 2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego competente,   entro   5  giorni  dall'assunzione,  una  comunicazione contenente   il  nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
 Diffida pari a Euro 100.
 Collocamento obbligatorio:
 art.  9,  comma 6, legge n. 68/1999, per non avere, i datori di lavoro  pubblici  e privati soggetti alle disposizioni della presente legge,  inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno,  un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il  numero  ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva  di  cui  all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.
 Diffida  pari a Euro 129, maggiorata di Euro 6,25 per ogni giorno di ritardo;
 art.  15,  comma 4, legge n. 68/1999, per non aver provveduto a coprire  la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui e' insorto l'obbligo di assunzione.
 Diffida  pari a Euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato.
 Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti:
 art.  10,  comma  2, legge n. 113/1985, per l'omessa assunzione per  ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della  vista  iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge.
 Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto;
 art.   5,  legge  n.  113/1985,  per  non  aver  provveduto  ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  entro  i  termini indicati nello stesso articolo (60 giorni);
 art. 10, comma 1, legge n. 113/1985.
 Diffida pari a Euro 105,70.
 Collocamento  obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti:
 art.  5, legge n. 29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei soggetti  pubblici  e  privati  soggetti  all'obbligo di un terapista della riabilitazione non vedente.
 Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto;
 art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994.
 Diffida pari a Euro 105,70.
 Dichiarazione di assunzione:
 art.  4-bis,  comma  2,  decreto  legislativo  n. 181/2000 come sostituito dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per non  aver  consegnato  al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione  al  lavoro,  una  dichiarazione  sottoscritta  dallo stesso,  contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso  (nel  caso  in  cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione  per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della  durata delle ferie, della periodicita' della retribuzione, dei termini   di   preavviso   e   dell'orario  di  lavoro);  nonche'  la dichiarazione  concernente  le  condizioni  di  lavoro  applicate  al rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee.
 Diffida pari a Euro 250.
 Obbligo di informazione:
 art.  2, comma 1, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver provveduto,  in  caso  di  lavoratore  inviato all'estero per periodo superiore  a  30  giorni,  a  fornire  regolare  (senza  omissioni  o inesattezze)  dichiarazione  scritta contenente le indicazioni di cui all'art.  1,  comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione,  vantaggi  in  denaro  o  in  natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.
 Diffida pari a Euro 51;
 art.   3,   decreto  legislativo  n.  152/1997,  per  non  aver regolarmente  (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al  lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
 Diffida pari a Euro 51.
 Comunicazione INAIL:
 art.   14,   decreto  legislativo  n.  38/2000,  per  non  aver comunicato    alla    sede    INAIL    competente,    contestualmente all'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.
 Diffida pari a Euro 12,75.
 Lavoro straordinario:
 art.  5,  comma 5,  decreto  legislativo  n.  66/2003, per aver omesso   di:   (a)  evidenziare  separatamente,  negli  strumenti  di rilevazione   delle   prestazioni   lavorative,   le  ore  di  lavoro straordinario;  (b)  retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.
 Diffida pari a Euro 25.
 Diffida  pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5  lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di 50 giorni.
 Lavoro festivo:
 art.  5,  comma 1,  legge  n.  260/1949 sostituito dall'art. 1, legge   n.  90/1954  e  art.  3,  legge  n.  90/1954,  per  non  aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive,  la  normale  retribuzione  globale  di fatto giornaliera, comprensiva  di  ogni  elemento  accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.
 Diffida pari a Euro 154;
 art.  5,  comma 1,  legge  n.  260/1949 sostituito dall'art. 1, legge  n.  90/1954,  e  art.  2,  legge  n.  90/1954,  per  non  aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la  normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.
 Diffida pari a Euro 154;
 art.  5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge  n.  90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato  nei  giorni  festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.
 Diffida pari a Euro 154.
 Richiamo alle armi:
 art.  1,  comma 2,  e  art.  4, legge n. 370/1955, per non aver computato  il  tempo  trascorso  in servizio militare da richiamato e fino  alla  presentazione  per  la  ripresa  del posto di lavoro agli effetti dell'anzianita' di servizio per il lavoratore.
 Diffida pari a Euro 103.
 Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori;
 art.  4,  legge  n.  370/1955,  per  non  aver  corrisposto  al lavoratore  richiamato alle armi la retribuzione o l'indennita' nella misura  e  per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equita'.
 Diffida pari a Euro 103.
 Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori.
 Infortunio sul lavoro:
 art.  53,  comma 1,  decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  non  avere  denunciato  all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore  d'opera,  pronosticato  guaribile  in  piu' di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  53,  comma 2,  decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  aver  omesso  di denunciare per telegrafo all'INAIL, entro  24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  53,  comma  4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  non  avere  indicato nella denuncia di infortunio le generalita'  dell'operaio,  il  giorno  e  l'ora  in  cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad  eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e  la  precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per  non  aver  dato notizia, entro 2 giorni, all'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  dell'infortunio  sul  lavoro  che  ha avuto per conseguenza  la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni del prestatore d'opera dipendente.
 Diffida pari a Euro 258.
 Malattia professionale:
 art.  53,  comma 5,  decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,  per  aver  omesso di trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia  professionale  corredata  da  certificato  medico,  entro i 5 giorni  successivi  a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al   datore   di   lavoro)   della   manifestazione  della  malattia professionale.
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  53,  comma 6,  decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di  malattia  professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal   lavoratore   assicurato   nei   15   giorni  precedenti  quello dell'infortunio o della malattia professionale.
 Diffida pari a Euro 258.
 Prospetto di paga:
 art.  1,  commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato, all'atto  della  corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto  di  paga  in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica   del   lavoratore,  il  periodo  cui  la  retribuzione  si riferisce,  gli  assegni  per  il  nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonche', distintamente, le singole trattenute.
 Diffida pari a Euro 25;
 art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  2,  legge  n.  4/1953,  per  la  non corrispondenza delle annotazioni  sul  prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri  di  paga,  o  registri  equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  3,  legge n. 4/1953, per non aver consegnato il prospetto di  paga  al  lavoratore  nel  momento  stesso  in  cui  gli e' stata consegnata la retribuzione.
 Diffida pari a Euro 25.
 Contratti collettivi di lavoro:
 art.  1,  legge  n.  741/1959,  per non aver osservato le norme giuridiche   sui  minimi  inderogabili  di  trattamento  economico  e normativo   previste   dagli   accordi   economici  e  dai  contratti collettivi,  anche  intercategoriali,  stipulati  anteriormente  al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes.
 Diffida pari a Euro 25.
 Diffida  pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori;
 art. 509 c.p., per non aver adempiuto (in qualita' di datore di lavoro  o  di  lavoratore)  agli  obblighi  derivanti da un contratto collettivo  (articoli 2067  codice  civile  e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.
 Diffida pari a Euro 103.
 Cessazione del rapporto:
 art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver comunicato al Centro  per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto,  il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
 Diffida pari a Euro 100.
 Consegna della denuncia delle retribuzioni:
 art.  4,  decreto-legge  n.  352/1978,  convertito  in legge n. 467/1978,  per  non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il  rapporto  di  lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla  richiesta,  copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.
 Diffida pari a Euro 2.
 Lavoro a tempo determinato:
 art.  6  ,  decreto  legislativo  n.  368/2001,  per  non  aver corrisposto,   al  lavoratore  a  tempo  determinato,  le  ferie,  la gratifica   natalizia  o  la  tredicesima  mensilita'  e  ogni  altro trattamento  in  atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto  a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.
 Diffida pari a Euro 25.
 Diffida  pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori;
 art.   6,   decreto  legislativo  n.  368/2001,  per  non  aver corrisposto  al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di  fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennita' di anzianita' prevista dai contratti collettivi.
 Diffida pari a Euro 25.
 Diffida  pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori.
 Lavoro a domicilio:
 art.  3,  comma  1,  legge n. 877/1973, per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti.
 Diffida pari a Euro 645,50;
 art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per non essere iscritto nel registro  di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio.
 Diffida pari a Euro 645,50;
 art.  3,  comma 5,  legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur avendo  fatto  eseguire  lavoro  al  di  fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.
 Diffida pari a Euro 258;
 art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul registro  dei  lavoranti  a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo  ed  il  relativo domicilio dei lavoratori esterni nonche' l'indicazione  del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione).
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  3,  comma  6,  legge  n.  877/1973,  per  non  aver fatto preventivamente  vidimare,  presso  il  Servizio ispezione del lavoro della  Direzione  provinciale  del  lavoro competente per territorio, prima  della  messa  in  uso,  l'apposito  registro  dei  lavoranti a domicilio.
 Diffida pari a Euro 258;
 art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito i  lavoratori  che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe  di  cottimo  pieno  risultanti  dai  contratti collettivi di categoria,  ovvero  qualora  questi  non  dispongano  in  ordine alla tariffa  di  cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.
 Diffida pari a Euro 5l6;
 art.  8,  commi  3  e  4,  legge  n.  877/1973,  per  non  aver corrisposto  al  lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della  retribuzione  ad  esso  dovuta  a titolo di rimborso spese per l'uso   di   macchine,  locali,  energia  ed  accessori,  nonche'  le maggiorazioni  retributive,  da valere a titolo di indennita', per il lavoro  festivo,  le  ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'.
 Diffida pari a Euro 5l6;
 art.  9,  comma 1, legge n. 877/1973, per non aver applicato ai lavoranti  a  domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.
 Diffida pari a Euro 516;
 art.  10,  comma  1,  legge n. 877/1973, per non aver munito il lavorante  a  domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.
 Diffida pari a Euro 516;
 art.  10,  comma 1, legge n. 877/1973, per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora  di  consegna  del  lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantita'  e  la  qualita'  dei materiali consegnati, la misura della retribuzione,  l'ammontare  delle  eventuali anticipazioni, la data e l'ora  di  riconsegna del lavoro eseguito, la quantita' e la qualita' di  esso,  i  materiali  eventualmente  restituiti,  la  retribuzione corrisposta,  i  singoli  elementi  di  cui  si  compone e le singole trattenute.
 Diffida pari a Euro 516;
 art.  10,  comma  2,  legge  n. 877/1973, per non aver firmato, all'atto   della  consegna  del  lavoro  affidato  e  all'atto  della riconsegna  del  lavoro  eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.
 Diffida pari a Euro 258.
 Lavoratori nello spettacolo:
 art.  9,  commi  1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per  non  avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la  retribuzione  giornaliera  corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni  dalla  conclusione  dei  contratti,  l'inizio/il  termine del rapporto di lavoro instaurato.
 Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
 art.  9,  commi  1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal  verificarsi  dell'evento,  le  variazioni  intervenute  sui dati denunciati.
 Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore;
 art.  11,  decreto  legislativo  C.P.S.  n. 708/1947, per avere omesso   di  effettuare  le  prescritte  registrazioni  sul  libretto personale  del  lavoratore  dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).
 Diffida pari a Euro 258;
 art.  11,  decreto  legislativo  C.P.S.  n. 708/1947, per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).
 Diffida pari a Euro 258.
 Lavoratori marittimi:
 art.  4, comma 1, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale  armatore  della  nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unita'  navali  il  registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere  di  lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
 Diffida pari a Euro 500;
 art.  4, comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale  armatore  della  nave) fatto vistare e vidimare all'Autorita' marittima competente il registro dell'orario.
 Diffida pari a Euro 500;
 art.  4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale   armatore  della  nave)  consegnato  copia  sottoscritta  del registro dell'orario ai lavoratori marittimi.
 Diffida pari a Euro 500.
 Lavoro dei minori:
 art.  8,  comma  6, legge n. 977/1967 mod. dall'art. 9, decreto legislativo  n.  345/1999,  per  non  aver comunicato per iscritto al datore  di  lavoro,  al  lavoratore  e  ai  titolari  della  potesta' genitoriale, il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.
 Diffida pari a Euro 516.
 Genitori lavoratori:
 articoli  22  e  29,  decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso   di   corrispondere  al  genitore  lavoratore  in  astensione obbligatoria  l'indennita'  di  maternita'  per  tutto  il periodo di astensione,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
 Diffida pari a Euro 516;
 art.  34  , decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere  al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al  terzo  anno  di  vita  del  bambino,  l'indennita'  di maternita' complessiva tra i genitori di sei mesi.
 Diffida pari a Euro 516.
 Parita' di trattamento tra uomini e donne:
 art.   9,  comma 1,  legge  n.  125/1991.  Qualora  le  aziende pubbliche  e  private  che  occupano  oltre cento dipendenti tenute a redigere  un  rapporto  almeno  ogni  due  anni  sulla situazione del personale  maschile  e  femminile  (in ognuna delle professioni ed in relazione   allo   stato   di  assunzioni,  della  formazione,  della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita', dell'intervento della Cassa  integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e  pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano  trasmesso  il  rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale  del  lavoro,  mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali  del  lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.
 Diffida pari a Euro 103.
 Lavoratori extracomunitari:
 art.   22,   comma 7,  decreto  legislativo  n.  286/1998  come modificato  da  art.  18,  legge  n. 189/2002, per avere il datore di lavoro  omesso  di  comunicare  in  forma  scritta  (entro  5  giorni dall'evento),  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione, qualunque variazione  (modifica  degli  elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
 Diffida  pari a Euro 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro.
 Somministrazione irregolare:
 art.   21,  comma 1,  decreto  legislativo  n.  276/2003,  come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 251/2004, per avere stipulato   un   contratto   di   somministrazione  di  lavoro  senza indicazione   degli   elementi   prescritti  dall'art.  21,  comma 1, lettera f), g), h), i), j) e k).
 Diffida pari a Euro 250;
 art.  21,  comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e    la   durata   prevedibile   dell'attivita'   lavorativa   presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice.
 Diffida pari a Euro 250.
 Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni:
 art.  12,  comma  1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965  -  decreto  ministeriale  19  settembre 2003, per non aver denunciato  all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori  ovvero,  nei  casi  previsti,  entro 5 giorni dall'inizio, la natura,  le  lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione   del   rischio   e   la  determinazione  del  premio  di assicurazione.
 Diffida  pari  a  Euro  7,50 fino a 10 dipendenti; diffida pari a Euro  30,75  piu'  di 10 e non piu' di 100 dipendenti; diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
 art.  12,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965  -  decreto  ministeriale  19  settembre 2003, per non aver denunciato  all'Istituto  assicuratore, entro il termine di 30 giorni le  successive  modificazioni  di estensione e di natura del rischio, nonche'  le  variazioni  riguardanti  l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.
 Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
 Diffida  pari  a  Euro  30,75  piu'  di  10  e  non  piu'  di 100 dipendenti.
 Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
 art.  12,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965  -  decreto  ministeriale  19  settembre 2003, per non aver denunciato  all'Istituto  assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione.
 Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti.
 Diffida  pari  a  Euro  30,75  piu'  di  10  e  non  piu'  di 100 dipendenti.
 Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti;
 art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver, il  datore  di  lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede  I.N.P.S.  entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre  la  dichiarazione  della  manodopera  occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.
 Diffida pari a Euro 12;
 art. 4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n.  389/1989 come modificato dall'art. 2-bis decreto-legge n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993.
 Per  non  aver  comunicato  all'INAIL  in occasione del pagamento dell'autoliquidazione  dei  premi,  le generalita', la qualifica e il codice   fiscale  dei  lavoratori  occupati  nel  precedente  periodo assicurativo.
 Diffida pari a Euro 2,50;
 art.  4,  decreto-legge  n.  352/1978,  convertito  in legge n. 467/1978,  per  non  aver  consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.
 Diffida pari a Euro 2;
 art.   30,   legge   n.   843/1978,  per  non  aver  presentato all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile  dei  contributi  dovuti  e  delle  prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.
 Diffida pari a Euro 6,25;
 art.  1,  decreto-legge  n.  352/1978,  convertito  in legge n. 467/1978,  per  l'omessa  o  infedele o incompleta indicazione, nelle denunce  dei  contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.
 Diffida pari a Euro 6,25;
 art.  2, decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non aver  comunicato  alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.
 Diffida pari a Euro 6,25;
 art.  7,  decreto-legge  n.  693/1980,  convertito  in legge n. 891/1980,  per  l'omessa  indicazione,  nelle  denunce dei contributi dovuti  all'INPS,  dei  dati  relativi  alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonche' all'imposta versata.
 Diffida pari a Euro 6,25;
 art.  14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per  non  aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalita' della persona  che  rappresenta  e  sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  2, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/ 1978,  per  non  aver  comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attivita'.
 Diffida pari a Euro 25;
 articoli  39  e  40, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955,  per  l'omessa  comunicazione  e  trasmissione all'I.N.P.S. delle  notizie  e  dei  documenti  relativi  agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.
 Diffida pari a Euro 51;
 art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939 convertito in legge  n.  1272/1939,  per  avere  alle  proprie  dipendenze  o  aver successivamente assunto pensionati di invalidita' senza darne notizia all'INPS,   indicando   fedelmente   l'importo   della   retribuzione corrisposta.
 Diffida pari a Euro 129.
 Omessi trattamenti previdenziali e assistenziali:
 art.  1,  decreto-legge  n.  663/1979,  convertito  in legge n. 33/1980,  per  l'omessa  o  ritardata  erogazione  dell'indennita' di malattia  e  di  maternita'  ai  lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano  maturato  il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.
 Diffida pari a Euro 6,25;
 art.  70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennita'  spettante per invalidita' temporanea ovvero l'intera indennita'  al  lavoratore  che  si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per   aver   omesso   di   corrispondere  al  lavoratore  infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
 Diffida pari a Euro 25;
 art.  68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per   aver   omesso   di   corrispondere  al  lavoratore  infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza.
 Diffida pari a Euro 25;
 articoli 1, 33 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955  come  modificato  dalla  legge  n.  1038/1971, per non aver corrisposto  ovvero  per  aver  corrisposto  in ritardo e/o in misura inferiore  a  quella  spettante  l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.
 Diffida pari a Euro 103.
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