Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. 9 |
Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative. |
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Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa All'INAIL - Direzione centrale rischi All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento sedi Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro Al Comando generale della Guardia di Finanza e, per conoscenza: Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Alla Regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo Ispettorato reg.le del lavoro - Catania Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con precedente circolare n. 24/2004. Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilita' dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. e' inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimita' del provvedimento stesso. Relativamente alla sanabilita' delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneita' omeno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purche' non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrita' psicofisica del lavoratore. Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Cio' accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia piu' in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia gia' cessata al momento dell'adozione del provvedimento. Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro - ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed e' da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, e' bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sara' ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica. Al fine di uniformare l'attivita' del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorche' non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida. Roma, 23 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
| Allegato Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili Libro di matricola - Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1. Diffida pari a Euro 25. Libro di matricola - Gestione INPS: art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di matricola. Diffida pari a Euro 5; art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare). Diffida pari a Euro 51. Libro di paga - Gestione INAIL: art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a Euro 25; art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2). Diffida pari a Euro 25. art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente. Diffida pari a Euro 25. Libro di paga - Gestione INPS: art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di paga. Diffida pari a Euro 5; art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore. Diffida pari a Euro 51. Registro d'impresa: art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per essere sprovvisto del registro d'impresa. Diffida pari a Euro 103; art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni. Diffida pari a Euro 103; art. 9-quater, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa. Diffida pari a Euro 258. Registro degli infortuni: art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non essere fornito del registro degli infortuni. Diffida pari a Euro 516. art. 4, comma 5, lettera o), decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno. Diffida pari a Euro 516. Cartella sanitaria: art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unita produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso. Diffida pari a Euro 516. Nominativo RSPP: art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Diffida pari a Euro 516. Riunione periodica: art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi. Diffida pari a Euro 516. Notifica preliminare: art. 11, decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unita' sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonche' gli eventuali aggiornamenti. Diffida pari a Euro 516. PSC e POS a disposizione del RLS: art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro 516. Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici: art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro 516. Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione: art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori. Diffida pari a Euro 516. Collocamento ordinario: art. 9-bis, comma 2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Diffida pari a Euro 100. Collocamento obbligatorio: art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Diffida pari a Euro 129, maggiorata di Euro 6,25 per ogni giorno di ritardo; art. 15, comma 4, legge n. 68/1999, per non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui e' insorto l'obbligo di assunzione. Diffida pari a Euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato. Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti: art. 10, comma 2, legge n. 113/1985, per l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge. Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto; art. 5, legge n. 113/1985, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni); art. 10, comma 1, legge n. 113/1985. Diffida pari a Euro 105,70. Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti: art. 5, legge n. 29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapista della riabilitazione non vedente. Diffida pari a Euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto; art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994. Diffida pari a Euro 105,70. Dichiarazione di assunzione: art. 4-bis, comma 2, decreto legislativo n. 181/2000 come sostituito dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicita' della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonche' la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee. Diffida pari a Euro 250. Obbligo di informazione: art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio. Diffida pari a Euro 51; art. 3, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Diffida pari a Euro 51. Comunicazione INAIL: art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori. Diffida pari a Euro 12,75. Lavoro straordinario: art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 66/2003, per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di 50 giorni. Lavoro festivo: art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954 e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge. Diffida pari a Euro 154; art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, e art. 2, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive. Diffida pari a Euro 154; art. 5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo. Diffida pari a Euro 154. Richiamo alle armi: art. 1, comma 2, e art. 4, legge n. 370/1955, per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianita' di servizio per il lavoratore. Diffida pari a Euro 103. Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori; art. 4, legge n. 370/1955, per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equita'. Diffida pari a Euro 103. Diffida pari a Euro 154 se la violazione si riferisce a piu' di 5 lavoratori. Infortunio sul lavoro: art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in piu' di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico. Diffida pari a Euro 258; art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di denunciare per telegrafo all'INAIL, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte. Diffida pari a Euro 258; art. 53, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Diffida pari a Euro 258; art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorita' locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni del prestatore d'opera dipendente. Diffida pari a Euro 258. Malattia professionale: art. 53, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale. Diffida pari a Euro 258; art. 53, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Diffida pari a Euro 258. Prospetto di paga: art. 1, commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonche', distintamente, le singole trattenute. Diffida pari a Euro 25; art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga. Diffida pari a Euro 25; art. 2, legge n. 4/1953, per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. Diffida pari a Euro 25; art. 3, legge n. 4/1953, per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli e' stata consegnata la retribuzione. Diffida pari a Euro 25. Contratti collettivi di lavoro: art. 1, legge n. 741/1959, per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di 5 lavoratori; art. 509 c.p., per non aver adempiuto (in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (articoli 2067 codice civile e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi. Diffida pari a Euro 103. Cessazione del rapporto: art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver comunicato al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. Diffida pari a Euro 100. Consegna della denuncia delle retribuzioni: art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte. Diffida pari a Euro 2. Lavoro a tempo determinato: art. 6 , decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita' e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori; art. 6, decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennita' di anzianita' prevista dai contratti collettivi. Diffida pari a Euro 25. Diffida pari a Euro 154 se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori. Lavoro a domicilio: art. 3, comma 1, legge n. 877/1973, per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti. Diffida pari a Euro 645,50; art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio. Diffida pari a Euro 645,50; art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio. Diffida pari a Euro 258; art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonche' l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione). Diffida pari a Euro 258; art. 3, comma 6, legge n. 877/1973, per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a domicilio. Diffida pari a Euro 258; art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale. Diffida pari a Euro 5l6; art. 8, commi 3 e 4, legge n. 877/1973, per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonche' le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennita', per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'. Diffida pari a Euro 5l6; art. 9, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari. Diffida pari a Euro 516; art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo. Diffida pari a Euro 516; art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantita' e la qualita' dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantita' e la qualita' di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute. Diffida pari a Euro 516; art. 10, comma 2, legge n. 877/1973, per non aver firmato, all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio. Diffida pari a Euro 258. Lavoratori nello spettacolo: art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato. Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore; art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati. Diffida pari a Euro 10 per ciascun lavoratore; art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro 258; art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati). Diffida pari a Euro 258. Lavoratori marittimi: art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unita' navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro 500; art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorita' marittima competente il registro dell'orario. Diffida pari a Euro 500; art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi. Diffida pari a Euro 500. Lavoro dei minori: art. 8, comma 6, legge n. 977/1967 mod. dall'art. 9, decreto legislativo n. 345/1999, per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale, il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro. Diffida pari a Euro 516. Genitori lavoratori: articoli 22 e 29, decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennita' di maternita' per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Diffida pari a Euro 516; art. 34 , decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennita' di maternita' complessiva tra i genitori di sei mesi. Diffida pari a Euro 516. Parita' di trattamento tra uomini e donne: art. 9, comma 1, legge n. 125/1991. Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. Diffida pari a Euro 103. Lavoratori extracomunitari: art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998 come modificato da art. 18, legge n. 189/2002, per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero. Diffida pari a Euro 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro. Somministrazione irregolare: art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 251/2004, per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1, lettera f), g), h), i), j) e k). Diffida pari a Euro 250; art. 21, comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice. Diffida pari a Euro 250. Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni: art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti; diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti; diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti; art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonche' le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti. Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti. Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti; art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione. Diffida pari a Euro 7,50 fino a 10 dipendenti. Diffida pari a Euro 30,75 piu' di 10 e non piu' di 100 dipendenti. Diffida pari a Euro 154,75 oltre i 100 dipendenti; art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele. Diffida pari a Euro 12; art. 4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989 come modificato dall'art. 2-bis decreto-legge n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993. Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalita', la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo. Diffida pari a Euro 2,50; art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte. Diffida pari a Euro 2; art. 30, legge n. 843/1978, per non aver presentato all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti. Diffida pari a Euro 6,25; art. 1, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa. Diffida pari a Euro 6,25; art. 2, decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo. Diffida pari a Euro 6,25; art. 7, decreto-legge n. 693/1980, convertito in legge n. 891/1980, per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonche' all'imposta versata. Diffida pari a Euro 6,25; art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalita' della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori. Diffida pari a Euro 25; art. 2, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/ 1978, per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attivita'. Diffida pari a Euro 25; articoli 39 e 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per l'omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S. delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli. Diffida pari a Euro 51; art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939 convertito in legge n. 1272/1939, per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidita' senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta. Diffida pari a Euro 129. Omessi trattamenti previdenziali e assistenziali: art. 1, decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita' ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Diffida pari a Euro 6,25; art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennita' spettante per invalidita' temporanea ovvero l'intera indennita' al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL. Diffida pari a Euro 25; art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza. Diffida pari a Euro 25; art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennita' spettante quale trattamento per il periodo di carenza. Diffida pari a Euro 25; articoli 1, 33 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955 come modificato dalla legge n. 1038/1971, per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto. Diffida pari a Euro 103. |
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