| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) | 
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 
| DECRETO 30 marzo 2006 | 
| Modifiche   al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  29  luglio  2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. | 
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| IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto   l'art.   126-bis  del  codice  della  strada  e  successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;
 Ravvisata  la  necessita'  di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;
 Ravvisata  la  necessita'  di  modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modifica all'art. 1, comma 2
 1.   Al  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  29  luglio  2003  sono aggiunte le seguenti  parole:  «Le  lezioni  si  svolgono nei giorni feriali, dal lunedi'  al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».
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| Art. 2. Modifica all'art. 6, comma 4
 1.   Al  comma  4  dell'art.  6  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  29  luglio  2003  sono aggiunte le seguenti   parole:   «Le   lezioni   di  recupero  devono  svolgersi, inderogabilmente,  nei  quindici  giorni  successivi al termine delle lezioni ordinarie».
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| Art. 3. Modifiche all'allegato 3
 1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio 2003 e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
 Roma, 30 marzo 2006
 Il Ministro: Lunardi
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| Allegato 1 
 ---->  Vedere allegato a pag. 20  <----
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