Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 marzo 2006 |
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»; Ravvisata la necessita' di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero; Ravvisata la necessita' di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Modifica all'art. 1, comma 2 1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14». |
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Art. 2. Modifica all'art. 6, comma 4 1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie». |
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Art. 3. Modifiche all'allegato 3 1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. Roma, 30 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi |
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Allegato 1
----> Vedere allegato a pag. 20 <---- |
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