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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |  | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |  | PROVVEDIMENTO 4 aprile 2006 |  | Regolamento  concernente  le  modalita'  e  i criteri di ripartizione degli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE Visto  l'art.  18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente incentivi da ripartire   tra  il  personale  dipendente  titolare  di  particolari incarichi in relazione alla realizzazione di opere e lavori;
 Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 127/2003 che prevede che i  regolamenti  interni  dell'ente  disciplinanti  specifiche materie vengano  adottati  in  coerenza  con  le procedure e modalita' di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione n. 116 in data 13 luglio  2005  mediante  la  quale,  dopo  apposita  contrattazione integrativa  con  le  organizzazioni sindacali, e' stato approvato il regolamento  relativo  a  modalita'  e  criteri di ripartizione degli incentivi in argomento;
 Vista  la  nota  n. 11 del 4 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ha approvato il predetto regolamento,  ai  sensi  del citato art. 8 della legge n. 168/1989, e che   tale   disposizione   ha   rilevato   che   occorre  provvedere all'emanazione  dello stesso ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 E m a n a l'unito   regolamento   concernente  le  modalita'  e  i  criteri  di ripartizione   degli   incentivi  di  cui  all'art.  18  della  legge 11 febbraio   1994,  n.  109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori pubblici).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4,  della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Roma, 4 aprile 2006
 Il presidente: Pistella
 |  |  |  | Allegato 
 REGOLAMENTO  CONCERNENTE  LE  MODALITA'  ED I CRITERI DI RIPARTIZIONE
 DEGLI  INCENTIVI  DI CUI ALL'Art. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994,
 N. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
 Titolo I
 Principi generali
 Art. 1.
 1.  Il presente Regolamento si applica nei casi di partecipazione del  personale  dipendente alle attivita' relative alla realizzazione di  opere  e  di  lavori  previsti  dal  «piano  triennale dei lavori pubblici dell'Ente» secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e successive  modifiche  ed integrazioni. L'attribuzione dell'incentivo di   cui  all'art.  18  della  legge  medesima  e'  finalizzata  alla valorizzazione  delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita'.  In  caso  di appalti misti l'incentivo e' corrisposto per le attivita' connesse alla componente lavori.
 2.  Il personale destinatario del compenso e' individuato in base all'art.  18,  comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo  sostituito  dall'art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n.  144,  tra  il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della  redazione  del  progetto,  del  piano  della  sicurezza, della direzione   dei   lavori   e   del   collaudo,  nonche'  tra  i  loro collaboratori.
 3. Nell'importo dei lavori sui quali e' calcolato l'incentivo non rientrano   le  spese  concernenti  le  attivita'  propedeutiche,  di supporto     o    integrative    alla    progettazione,    necessarie all'approvazione   dei  progetti.  Gli  incentivi  sono  riconosciuti soltanto  quando le opere ed i lavori oggetto di progettazione di cui al  punto  1),  sono  posti  a  base  di  gara  e  si  perviene  alla pubblicazione  della gara medesima, attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.
 Titolo II
 Costituzione del fondo
 Art. 2.
 1.  Per  i  progetti di cui all'art. 1, il fondo e' calcolato nel limite  massimo  dell'1,50%  dell'importo  dei lavori posti a base di gara   al   netto  dell'IVA,  secondo  quanto  piu'  dettagliatamente specificato al successivo art. 3.
 2. L'importo del fondo, una volta determinato, non e' soggetto ad alcuna rettifica successiva.
 3.  Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste  nell'ambito  delle  somme  a  disposizione  all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono comprensive della quota di     oneri     previdenziali     ed    assistenziali    a    carico dell'Amministrazione.
 4. Tutti i quadri economici dei progetti previsti ed approvati in fase  di  previsione di bilancio o in corso di esercizio, che debbano essere   posti   a  gara,  vanno  tempestivamente  e  preventivamente trasmessi  al competente ufficio del personale; gli importi necessari al  pagamento  degli  incentivi  saranno messi a disposizione di tale ultimo  ufficio  che  provvedera'  alla  corresponsione  delle  somme spettanti  agli  interessati,  secondo  le  modalita'  descritte  nei seguenti articoli.
 Titolo III
 Composizione del fondo e ripartizione dell'incentivo
 Art. 3.
 1.
 a) Per  progetti  di  importo  fino  a 150.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,50%;
 b) per  progetti  di  importo  da 150.001 Euro e fino a 770.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,45%;
 c) per  progetti  di  importo  da 770.001 Euro e fino 5.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,40%;
 d) per   progetti  di  importo  da  5.000.001  Euro  e  fino  a 25.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,35%;
 e) per progetti di importo maggiore di 25.000.000 Euro il fondo e' costituito in ragione dell'1,30%.
 2.  In  base  al  fondo  come  sopra  costituito,  l'incentivo e' comunque  ripartito,  nelle percentuali di cui alla seguente tabella, tra le figure professionali sottoindicate, previa formalizzazione dei relativi  incarichi  da  parte  del  dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento:
 1. Responsabile del procedimento: 10%;
 2. Progettazione preliminare: 9%;
 definitiva: 11%;
 esecutiva: 23%;
 3. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 6%;
 4. Direttore dei lavori: 18%;
 5. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 3%;
 6. Collaudatore: 11 %;
 7.  Collaboratori  delle figure professionali di cui sopra (con tetto  massimo individuale del 2%, ad eccezione dell'eventuale figura del responsabile dei lavori cui viene attribuito il 3%): 9%.
 3.  Il  fondo  e'  comunque costituito, per qualsiasi importo, in ragione   dell'1,50%   per   lavori   di   particolare   rilevanza  e complessita',  rilevabili  in  base  alla  necessita'  di  utilizzare molteplici   specializzazioni   per   la   redazione   del   progetto (impiantistica, strutturistica, architettonica).
 In   tal   caso,   in  presenza  di  almeno  tre  progettisti  di specializzazione diversa per ciascuna tipologia progettuale di cui al punto  2)  e  qualora venga redatto il solo progetto preliminare o il progetto  preliminare  e  quello  definitivo,  le rispettive aliquote sopra  determinate  devono  intendersi incrementate affinche' ad ogni progettista sia corrisposta un'aliquota del 5%, nel caso di redazione del  solo  progetto  preliminare  e  del  6%,  nel  caso del progetto preliminare  e  definitivo.  Nelle  ipotesi suddette, il totale degli incentivi  corrisposti  ai  progettisti non potra' eccedere il totale delle aliquote relative alle diverse fasi della progettazione, di cui alla tabella precedente.
 4.   Resta   fermo  che  sulle  disponibilita'  del  fondo,  come costituito ai sensi del presente articolo, faranno carico le spese di assicurazione  dei  progettisti, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994  e  successive  modificazioni e integrazioni e comunque ogni altro  onere  assicurativo  relativo al personale di cui al punto 2). Agli adempimenti corrispondenti provvedera' il Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
 Titolo IV
 Condizioni per l'erogazione
 Art. 4.
 1.  La corresponsione dell'incentivo e' subordinata alle seguenti verifiche   da   effettuarsi  da  parte  del  dirigente  dell'Ufficio attuatore dell'intervento:
 a) per  quanto  riguarda  la  progettazione,  alla verifica dei contenuti  indicata all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e   relativo  regolamento  di  attuazione  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 b) per quanto riguarda tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione   del   progetto,  alla  verifica  che  tali  attivita' riguardino  opere  o  lavori  disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici.
 2.  Nessuna  ripartizione  ed  attribuzione  dell'incentivo viene effettuata  qualora i lavori relativi non siano stati posti a base di gara  attraverso  l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.
 Titolo V
 Criteri di assegnazione degli incarichi
 Art. 5.
 1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate  dalla legge n. 109/1994 deve garantire il pieno impiego della  professionalita' in servizio nonche' l'equa ripartizione degli stessi,  anche  al  fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge medesima.
 2.  Il conferimento degli incarichi e' disposto, in conformita' a quanto  previsto  al  comma 1,  dal  dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento,   tenuto   conto   dell'esigenza   di   un  uniforme affidamento  degli  stessi,  del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e della complessita' dell'opera.
 Titolo VI
 Quote spettanti
 Art. 6.
 1.  L'incentivo  a  ciascun dipendente dell'unita' organizzativa, costituita   per   ogni   singolo   intervento,   e'  attribuito  con disposizione del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
 2.  L'incentivo  per  la redazione del progetto non e' attribuito quando  l'attivita'  di  progettazione  consiste  in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
 3.  L'incentivo  per  gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori  non  e' conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario  apportare  al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d) e comma 4 della legge n. 109/1994.
 Titolo VII
 Disposizioni particolari
 Art. 7.
 1.  La  quota  parte  del  fondo  incentivante  corrispondente  a prestazioni  che  non  sono  state  svolte  dai dipendenti, in quanto affidate   a   personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione medesima, costituisce economia.
 2.  Nel  caso  di elaborati progettuali redatti congiuntamente da piu'  soggetti  o di attivita' professionali svolte congiuntamente da piu'   soggetti,   la  ripartizione  della  quota  dell'incentivo  da attribuire   al   singolo  dipendente  e'  effettuata  dal  dirigente dell'ufficio   attuatore   dell'intervento,   con   riferimento  alla effettiva   prestazione   fornita   da   ciascun   soggetto   e  alla responsabilita' legata all'attivita' espletata, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 3 punto 3, ultimo capoverso.
 3.  Nel  caso  che  un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto  una  pluralita'  di  compiti,  la  quota  dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralita' delle prestazioni svolte.
 Titolo VIII
 Liquidazione degli incentivi
 Art. 8.
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 2 dell'art. 4, la liquidazione  dei  compensi  e' effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore  dell'intervento,  sentito il responsabile del procedimento che  segnala  le  attivita'  per  le  quali e' possibile procedere al pagamento.
 2.  La  ripartizione  e  la  liquidazione delle quote individuali avviene  semestralmente,  entro  il  mese  di maggio  ed  il  mese di novembre,  e  riguarda  le  attivita'  relative alle singole fasi dei procedimenti maturate nel semestre precedente.
 Titolo IX
 Norma transitoria
 Art. 9.
 1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione   degli   incentivi  relativi  ai  lavori  oggetto  di progettazione  ancorche'  posti  a base di gara prima dell'entrata in vigore  della  legge  n.  109/1994  e  il  cui collaudo non sia stato effettuato alla data del 31 maggio 2004.
 2.  In  sede  di  prima applicazione del presente Regolamento, la liquidazione delle quote di incentivo gia' maturate avverra' entro 90 giorni  dalla  data di entrata in vigore dello stesso e sulla base di quanto  previsto  dall'art.  8  comma 1,  fatti salvi i tempi tecnici correlati    all'espletamento   degli   adempimenti   connessi   alla risoluzione di problemi di carattere finanziario e contabile.
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