Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 marzo 2006 |
Aggiornamento, per il periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2007, della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 68/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 marzo 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02); la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04); la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 57/05 (di seguito: deliberazione n. 57/05); la deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06); la deliberazione dell'Autorita' 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06; l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05; la sentenza del Tar Lombardia 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05); il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006; Considerato che: l'art. 6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria dello stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui all'art. 6, comma 7, della medesima deliberazione sia definita dall'Autorita' sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00; con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione; e che, con la deliberazione n. 56/06, l'Autorita' ha approvato i corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1° aprile 2006-31 marzo 2007 di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 50/06; l'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisca agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale riconoscimento, e' utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato dall'Autorita' sulla base delle disposizioni in materia; l'ordinanza del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della deliberazione n. 248/04; con la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di cui al precedente alinea, l'Autorita' ha provveduto all'aggiornamento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, relativamente al periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, tenuto conto anche dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi della deliberazione n. 195/02, prevedendone l'eventuale rideterminazione sulla base dell'esito del contenzioso allora in corso; la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04; con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05; Ritenuto che sia necessario: ricalcolare il valore della componente QS relativamente al periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006; aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2007; rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalita' di conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi; Delibera: 1. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a 0,244866 euro/GJ. 2. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2006- 31 marzo 2007, il valore della componente QS, di cui all'art. 3 deliberazione n. 138/03, sia pari a 0,253223 euro/GJ. 3. Di determinare con futuro provvedimento le modalita' di conguaglio della componente QS. 4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 30 marzo 2006 Il presidente: Ortis |
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