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| Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 6 aprile 2006 |  | Disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento   e   la   reintegrazione   degli   stoccaggi,  di  cui all'articolo 15,  comma 2,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia   elettrica   e   il   gas   21 giugno   2005,  n.  119/05. (Deliberazione n. 71/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 6 aprile 2006;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005,  di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la  mancanza  di  copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi  climatici  sfavorevoli  (di  seguito:  procedura di emergenza climatica);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   21 giugno   2005,   n.   119/05,  come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
 il  comunicato  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  del 23 marzo 2006;
 il  comunicato  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  del 5 aprile 2006;
 Considerato che:
 con il comunicato del 23 marzo 2006, il Ministero delle attivita' produttive  ha  dichiarato cessato ai sensi delle disposizioni di cui al  punto  28  della  procedura  di emergenza climatica il periodo di emergenza  climatica  del  sistema  del  gas  naturale, mantenendo la vigenza  dell'obbligo  di  mantenere  massime  le  immissioni  di gas naturale  in  rete,  al fine di garantire la sollecita ricostituzione delle riserve strategiche ai sensi delle disposizioni di cui al punto 29 della procedura di emergenza climatica;
 l'art.  15,  comma 2,  della  deliberazione  n.  119/05  fissa  i corrispettivi  di bilanciamento da applicarsi all'utente del servizio di  stoccaggio  che  utilizzi  una capacita' di iniezione superiore a quella conferita;
 la  societa'  Stogit  S.p.a.,  con  lettera in data 5 aprile 2006 (prot.  Autorita'  n.  8188  del  5 aprile 2006), ha segnalato che le attivita'  necessarie  alla  massimizzazione delle immissioni in rete potrebbero comportare un utilizzo di capacita' di iniezione superiore a  quelle  conferite,  integrando conseguentemente il presupposto per l'applicazione dei predetti corrispettivi di bilanciamento;
 alcuni  utenti  del  servizio  di  stoccaggio  hanno  manifestato l'esigenza,  nel  caso  di  cui  al  precedente  punto,  di escludere l'applicazione   dei   suddetti  corrispettivi,  essendo  il  maggior utilizzo  delle  capacita'  dovuto all'adempimento di vincoli imposti dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  le finalita' sopra rappresentate;
 Ritenuto che:
 sia  urgente  prevedere,  per  il  periodo di iniezione dell'anno termico   di   stoccaggio   2006-2007,  che  non  siano  applicati  i corrispettivi  di  cui  all'art.  15, comma 2, della deliberazione n. 119/05, per i soli casi in cui il maggior utilizzo delle capacita' di iniezione conferite sia conseguenza delle attivita' necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete;
 Delibera:
 1.  Di  prevedere  che,  nella  fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007,  i  corrispettivi  di  bilanciamento  di  cui all'art. 15, comma 2,  della  deliberazione  n.  119/05, non siano applicati per i casi  in  cui  il  maggior  utilizzo  delle  capacita'  di  iniezione conferite   sia   conseguenza   delle  attivita'  necessarie  per  la massimizzazione  delle  immissioni  in  rete  imposta  ai sensi della procedura di emergenza climatica.
 2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 Milano, 6 aprile 2006
 Il presidente: Ortis
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