| L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 13 aprile 2006;
 Visti:
 la  direttiva  n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  19 dicembre  1996,  recante  norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: Direttiva 96/92/CE);
 la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle  funzioni  di  garante della fornitura dei clienti vincolati da parte  della societa' Acquirente Unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79  e  direttive alla medesima  societa'  (di  seguito:  decreto  ministeriale  19 dicembre 2003);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia elettrica   per   l'anno   2006  (di  seguito:  decreto  ministeriale 13 dicembre 2005);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre 2005  recante  direttive  alla  societa'  Acquirente  Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006;
 l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (di  seguito: deliberazione n. 168/03);
 l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);
 il  documento  del  Gestore  del  mercato elettrico «Disposizione tecnica di funzionamento n. 6/04 ME» del 23 gennaio 2004 (di seguito: DTF n. 6/04);
 Considerato che:
 l'art.  12, comma 12.1 della deliberazione n. 269/05 prevede che, ai  sensi  del decreto ministeriale 13 dicembre 2005, siano assegnate quote  di capacita' di trasporto di durata annuale per l'importazione di  energia elettrica, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia  e  con  la  Svizzera,  al  titolare  italiano  dei contratti pluriennali  di  importazione  stipulati  anteriormente  alla data di entrata  in vigore della Direttiva 96/92/CE, le cui controparti hanno sede,  rispettivamente,  nello Stato francese e nello Stato svizzero, nei  limiti di quanto necessario all'esecuzione di detti contratti; e che   l'energia   elettrica  importata  in  esecuzione  dei  predetti contratti sia destinata ai clienti finali del mercato vincolato;
 l'art. 6 della deliberazione n. 269/05 prevede:
 a) al  comma 6.2,  che  le congestioni che si verifichino sulle frontiere  elettriche  estere  siano  risolte  nel mercato del giorno prima  contestualmente  alla  gestione  delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale;
 b) al  comma 6.3, che, ai fini della gestione delle congestioni nel  mercato  del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacita' di  trasporto  pre-assegnate  (tra  cui  e'  compresa la capacita' di trasporto  assegnata  per  l'esecuzione  dei  contratti pluriennali), formulino  offerte  di  vendita  di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero siano tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla   deliberazione  n.  168/03,  relativamente  all'esecuzione  dei contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema delle offerte;
 le  condizioni  per il dispacciamento di merito economico fissate dall'Autorita'    con    la   deliberazione   n.   168/03   prevedono l'applicazione   di  corrispettivi  di  sbilanciamento  nel  caso  di scostamenti   tra  immissioni  o  prelievi  effettivi  e  i  relativi programmi  vincolanti  di  immissione  o  di prelievo; in particolare l'art.   32,   comma 32.1,   della   medesima  deliberazione  prevede l'applicazione  di  corrispettivi  di  sbilanciamento  per  punti  di dispacciamento di importazione;
 l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 168/03, prevede che la  comunicazione  dei  programmi  di  immissione  e  di  prelievo in esecuzione  di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema  delle  offerte  debba  essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo  rispetto  al  termine  previsto  per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima; il predetto termine e' indicato dall'art. 1 della DTF n. 6/04, alle ore 9:00 del giorno precedente il giorno  di  consegna  dell'energia  elettrica sottostante il relativo programma di immissione;
 il contratto pluriennale tra la societa' Enel S.p.a. (di seguito: Enel)  e la societa' Electricite' de France (di seguito: EdF) prevede alcune  clausole  di  interrompibilita'  e modulabilita' (di seguito: clausole di interrompibilita' e di modulabilita), secondo le quali, a fronte  di  un  impegno  massimo  di capacita' di importazione pari a 1.400  MW,  corrispondenti  ad  una  fornitura massima complessiva di 12.298  GWh/anno,  e'  prevista una fornitura garantita di soli 9.150 GWh/anno in ore scelte, a propria discrezione, da EdF assicurando, in ogni  caso,  la  messa  a  disposizione  di almeno 1.100 MW per 7.500 ore/anno e almeno 300 MW per 3.000 ore/anno;
 le  suddette  clausole  non possono essere modificate, essendo il contratto  stipulato  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della Direttiva 96/92/CE;
 l'Enel,  con  lettera  del  1° febbraio  2006,  ha  rappresentato all'Autorita'  alcune problematiche emerse solo a decorrere dal 2006, che   derivano  dall'applicazione  del  contratto  pluriennale  sopra citato, nell'ambito del quadro normativo definito dalla deliberazione n. 168/03 e dalla DTF n. 6/04; e che, in particolare, l'Enel ha fatto presente  che  il  contratto  pluriennale di cui al precedente alinea prevede  che  il  programma  relativo  alla  messa  a disposizione di potenza da parte del titolare francese del contratto venga confermato in  via definitiva, da parte del predetto titolare, solo entro le ore 12:00 del giorno precedente l'esecuzione;
 le tempistiche previste dal contratto pluriennale tra Enel ed EdF (di  seguito: il Contratto pluriennale) non risultano compatibili con i  citati  termini di cui all'art. 17, comma 17.2 della deliberazione n.  168/03,  comportando, nel caso di esercizio da parte di EdF delle clausole  di  interrompibilita'  e  di  modulabilita',  la  possibile formazione   di   uno   sbilanciamento  al  quale  sono  applicati  i corrispettivi  di  sbilanciamento,  secondo  quanto  stabilito  dalla deliberazione n. 168/03;
 la  responsabilita'  dello  sbilanciamento,  di cui al precedente alinea,  non  puo'  essere imputata al soggetto titolare del punto di dispacciamento  di  importazione,  limitatamente  alle  quantita'  di energia  elettrica  corrispondente  all'esercizio,  da  parte di EdF, delle clausole di interrompibilita' e di modulabilita';
 con   nota   dell'Autorita'   in   data   23 marzo   2006,  prot. GB/M06/1522/fl,  e'  stato  precisato  che,  sulla base della vigente normativa,  Enel,  in qualita' di utente del dispacciamento del punto di   dispacciamento   di  importazione  relativo  alla  capacita'  di importazione  riservata  all'esecuzione dei contratti pluriennali, e' anche la controparte di Terna per la regolazione del corrispettivo di sbilanciamento  effettivo  di  cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03;  e  con  nota  dell'Autorita'  in  data  31 marzo 2006, prot. GB/M06/1818/cp,  e'  stata  indicata  una  modalita'  di gestione dei medesimi   contratti  che  consente  di  superare  i  problemi  sopra richiamati a decorrere dal 30 aprile 2006;
 l'esecuzione  del  Contratto  pluriennale ha originato partite di sbilanciamento  non  imputabili  alla volonta' di Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2006;
 Ritenuto che sia opportuno:
 non gravare Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il  30 aprile  2006  di  oneri  di  sbilanciamento  non imputabili al comportamento del medesimo operatore;
 modificare   le   condizioni  per  il  dispacciamento  di  merito economico  prevedendo, per il punto di dispacciamento di importazione corrispondente  all'assegnazione di capacita' di trasporto effettuata ai  sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera a) della deliberazione n. 269/05, particolari condizioni di valorizzazione degli sbilanciamenti da  applicarsi  unicamente  all'energia elettrica corrispondente agli sbilanciamenti  indotti  dall'esercizio  da  parte di EdF delle sopra richiamate   clausole  di  interrompibilita'  e  di  modulabilita'  e limitatamente al periodo indicato al precedente alinea;
 Delibera:
 1. All'art. 48.1 dell'Allegato A della deliberazione n. 168/03 dopo il comma 48.1.9 sono inseriti i seguenti commi:
 «48.1.10  Nel  periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2006  e  fino  a  concorrenza  della  quantita'  di energia elettrica corrispondente  all'esercizio,  da  parte  del  titolare francese del Contratto  pluriennale,  delle  clausole  di  interrompibilita'  e di modulabilita',   con   riferimento  al  punto  di  dispacciamento  di importazione   corrispondente   all'assegnazione   di   capacita'  di trasporto  effettuata  ai  sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera a) della  deliberazione n. 269/05, il programma di immissione vincolante ai  fini  del  calcolo dello sbilanciamento e' posto pari all'energia immessa con riferimento al medesimo punto di dispacciamento.
 48.1.11  Terna  quantifica,  per  ciascun  periodo  rilevante, la differenza  tra il programma aggiornato cumulato relativo al punto di dispacciamento  di  importazione  corrispondente  all'assegnazione di capacita'  di trasporto effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera a)  della  deliberazione  n.  269/05  e  l'energia  elettrica immessa in tale punto.
 48.1.12  Qualora  la  differenza  di cui al comma 48.1.11 risulti positiva,  l'operatore  acquirente  e'  tenuto  a  versare a Terna un importo  pari  al  prodotto tra la medesima differenza e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).
 48.1.13  Qualora  la  differenza  di cui al comma 48.1.11 risulti negativa,  Terna  e'  tenuta  a  versare  all'operatore acquirente un importo  pari  al  prodotto  tra  il  valore  assoluto della medesima differenza e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c).».
 2.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento al Ministero delle attivita'  produttive,  alla  societa' Terna Spa e alla societa' Enel Spa.
 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 4. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 168/03, come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 13 aprile 2005
 Il presidente: Ortis
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