IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133; Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea; Considerato che l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei biglietti di ciascuna lotteria istantanea sia rimesso alle valutazioni del gestore del servizio; Visto il decreto direttoriale prot. 2004/20931/COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato in Euro 0,50 ed Euro 5,00 i limiti per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle lotterie ad estrazione istantanea; Ritenuto che il Consorzio Lotterie Nazionali, in relazione agli ottimi risultati sinora conseguiti nelle vendite dei biglietti della maggior fascia di prezzo, ha proposto di elevare ad Euro 10,00 il limite massimo del prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato condivide la proposta sopraindicata ritenendola atta a contemperare le esigenze di ampliamento della gamma dei biglietti da commercializzare con la tutela dell'interesse erariale; Decreta: A decorrere dal 1° giugno 2006 il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea sara' compreso tra Euro 0,50 ed Euro 10,00. La fissazione del prezzo di vendita al pubblico, unitamente ai criteri ed alle modalita' di effettuazione di ciascuna lotteria, saranno stabiliti con i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 29 marzo 2006 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Econo mia e finanze, foglio n. 161 |