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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  tre  studi  di  settore  in  evoluzione relativi ad attivita' professionali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il  quale  prevede  che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile  2003  e  13 aprile  2004,  concernenti  l'approvazione dei modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto  i  provvedimenti  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 ottobre  2003  e  16 marzo  2004,  concernenti  l'approvazione  di questionari per gli studi di settore;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzione  degli  studi  di settore relativi alle seguenti attivita' professionali:
 a) Studio  di settore TK02U (che sostituisce lo studio di settore SK02U) - Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F;
 b) Studio  di settore TK17U (che sostituisce lo studio di settore SK17U)  -  Attivita'  tecniche  svolte  da periti industriali, codice attivita' 74.20.B;
 c) Studio  di settore TK56U (che sostituisce lo studio di settore SG56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A.
 2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore TK02U;
 -- 2, per lo studio di settore TK17U;
 -- 3, per lo studio di settore TK56U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e  professioni  che  svolgono  in  maniera  prevalente  le  attivita' indicate  nel  comma 1.  In caso di piu' attivita' professionali, per attivita'  prevalente  si  intende  quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei compensi.
 |  |  |  | Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore
 1.  Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il solo  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio  da  parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge  8 maggio  1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
 2.  I  contribuenti  che, per il periodo d'imposta 2005, dichiarano compensi   di   ammontare   non   inferiore   a   quello   risultante dall'applicazione  degli  studi  di  settore  indicati all'art. 1 del presente  decreto,  non  sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art.  10  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146, sulla base dei maggiori  compensi  determinati  a  seguito  della applicazione degli studi  che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
 3.  Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo  sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati  con  i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi  al  periodo  d'imposta  2005,  e  le informazioni derivanti dall'attivita'    di    controllo   effettuata   dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli Esperti di cui al  comma 1.  Lo  studio  definitivo,  fatto salvo quanto previsto al comma 2,  avra'  valenza  ai  fini  dell'accertamento con riferimento anche  per  i periodi d'imposta precedenti. Con gli studi di settore, approvati definitivamente, sara' individuato l'ambito di applicazione anche per i periodi d'imposta precedenti.
 |  |  |  | Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano   nei  confronti  dei  contribuenti  che  hanno  dichiarato compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
 |  |  |  | Art. 4. Variabili delle attivita' professionali
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli  studi  di  settore,  approvati con il presente decreto,  e'  effettuata  sulla base delle informazioni contenute nei modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli studi di settore SK02U per lo studio TK02U e SK17U  per  lo  studio  TK17U,  costituenti  parte  integrante  delle dichiarazioni  Unico  2003  e  approvati  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 15 aprile 2003, nonche' sulla base   delle   informazioni   contenute   nei  questionari  approvati rispettivamente  con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16 marzo  2004  e  21 ottobre  2003,  tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  TK56U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  dello  studio  di settore SG56U, costituente parte integrante   delle  dichiarazioni  Unico  2004  e  approvato  con  il provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 13 aprile 2004,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, del testo unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 2.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo l'ammontare  dei  compensi di cui al comma i e' aumentato degli altri componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di cui  all'art.  4  del  presente  decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegati da pag. 938 a pag. 1004   <----
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