Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 aprile 2006 |
Approvazione di tre studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' professionali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003 e 13 aprile 2004, concernenti l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2003 e 16 marzo 2004, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzione degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore TK02U (che sostituisce lo studio di settore SK02U) - Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F; b) Studio di settore TK17U (che sostituisce lo studio di settore SK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.20.B; c) Studio di settore TK56U (che sostituisce lo studio di settore SG56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: -- 1, per lo studio di settore TK02U; -- 2, per lo studio di settore TK17U; -- 3, per lo studio di settore TK56U. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. In caso di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei compensi. |
| Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli Esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2005, dichiarano compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore indicati all'art. 1 del presente decreto, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. 3. Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli Esperti di cui al comma 1. Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti. Con gli studi di settore, approvati definitivamente, sara' individuato l'ambito di applicazione anche per i periodi d'imposta precedenti. |
| Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569. |
| Art. 4. Variabili delle attivita' professionali 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK02U per lo studio TK02U e SK17U per lo studio TK17U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2003 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003, nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati rispettivamente con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004 e 21 ottobre 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TK56U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG56U, costituente parte integrante delle dichiarazioni Unico 2004 e approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 5. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma i e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. |
| Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2006 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
----> Vedere allegati da pag. 938 a pag. 1004 <---- |
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