Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 aprile 2006 |
Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003 e 13 aprile 2004, concernenti l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi; Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003, 16 marzo e 22 ottobre 2004 concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore a contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003 concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore SG57U - Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; studi di radiologia e radioterapia, codice attivita' 85.12.3; altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attivita' 85.12.5; laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A; b) Studio di settore TG33U (che sostituisce lo studio di settore SG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 93.0.B; c) Studio di settore TG46U (che sostituisce lo studio di settore SG46U) - Riparazione di trattori agricoli, codice attivita' 29.31.2; d) Studio di settore TG55U (che sostituisce lo studio di settore SG55U) - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 93.03.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: -- 1, per lo studio di settore SG57U; -- 2, per lo studio di settore TG33U; -- 3, per lo studio di settore TG46U; -- 4, per lo studio di settore TG55U. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005. |
| Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569; c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
| Art. 3. Variabili delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TG33U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG33U, approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003, nonche' sulla base delle informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. 2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG46U e TG55U approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute rispettivamente nei modelli SG46U e SG55U costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2004 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. 3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore SG57U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 4. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma i e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. |
| Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi,i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. |
| Art. 6. Annotazione separata 1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' previste nello studio di settore SG57U, approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2006. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' le altre componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2006 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2006. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica con riferimento all'attivita' dei laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A, inclusa nel previgente studio di settore SG56U. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2006 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
----> Vedere allegati da pag. 680 a pag. 736 <---- |
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