| 
| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  quattro  studi  di  settore  relativi  ad attivita' economiche nel settore dei servizi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il  quale  prevede  che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile  2003  e  13 aprile  2004,  concernenti  l'approvazione dei modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita' economiche dei servizi;
 Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre   2003,   16   marzo   e   22 ottobre   2004  concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
 Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002,  18 luglio  2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005, concernenti i criteri  per l'applicazione degli studi di settore a contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre   2003   concernente   l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
 a) Studio  di settore SG57U - Altri studi medici e poliambulatori specialistici,  codice  attivita'  85.12.B;  studi  di  radiologia  e radioterapia,  codice  attivita' 85.12.3; altre istituzioni sanitarie senza  ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc., codice attivita'  85.12.5;  laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A;
 b) Studio  di settore TG33U (che sostituisce lo studio di settore SG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 93.0.B;
 c) Studio  di settore TG46U (che sostituisce lo studio di settore SG46U) - Riparazione di trattori agricoli, codice attivita' 29.31.2;
 d) Studio  di settore TG55U (che sostituisce lo studio di settore SG55U)  -  Servizi  di  pompe  funebri  e  attivita' connesse, codice attivita' 93.03.0.
 2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore SG57U;
 -- 2, per lo studio di settore TG33U;
 -- 3, per lo studio di settore TG46U;
 -- 4, per lo studio di settore TG55U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette attivita'  per  le  quali  abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita'  d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
 5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
 a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la  annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
 c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
 d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 |  |  |  | Art. 3. Variabili delle imprese
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  TG33U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  dello  studio  di  settore SG33U, approvato con il provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate  15 aprile  2003, nonche' sulla  base  delle  informazioni contenute nel questionario approvato con   il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 18 dicembre   2003,   tenuto   conto   di   quanto   precisato  nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli studi di settore TG46U e TG55U approvati con il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute rispettivamente nei modelli SG46U e SG55U costituenti parte integrante   delle  dichiarazioni  Unico  2004  e  approvati  con  il provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 13 aprile 2004,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 3.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  SG57U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute   nel  questionario  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle Entrate 16 marzo 2004, tenuto conto di quanto  precisato  nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto legislativo  12  dicembre  2003,  n.  344,  ad  esclusione  di quelli previsti  dalle  lettere c), d), e)  ed f),  del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
 2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma i e' aumentato degli altri componenti positivi,  compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi  deducibili.  Ai  fini  della  determinazione  degli importi relativi  alle  voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
 3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 |  |  |  | Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano,  in sede di dichiarazione dei redditi,i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 |  |  |  | Art. 6. Annotazione separata
 1.   Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una  delle attivita'  previste  nello  studio di settore SG57U, approvato con il presente  decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata delle componenti rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si applicano   a   decorrere   dal   1° maggio  2006.  E'  facolta'  del contribuente  indicare  a  quale  attivita'  esercitata devono essere imputati  i  ricavi  conseguiti  nei mesi precedenti nonche' le altre componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore.  Qualora  tale  facolta'  non  venga  esercitata, in sede di dichiarazione  dei  redditi,  i  ricavi  relativi  all'intero periodo d'imposta  vanno  ripartiti  applicando  ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile   2006  la  percentuale  di  ripartizione  determinata  con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2006.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica con riferimento all'attivita'  dei  laboratori  di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A, inclusa nel previgente studio di settore SG56U.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegati da pag. 680 a pag. 736   <----
 |  |  |  |  |