Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Approvazione di otto studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 aprile 2004, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio direttore TD24U (che sostituisce gli studi di settore SD24A e 5D24B) - Confezione di articoli in pelliccia, codice attivita' 18.30.2; Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle, codice attivita' 52.42.4;
b) Studio di settore TD25U (che sostituisce lo studio di settore SD25U) - Preparazione e tintura di pellicce, codice attivita' 18.30.1; Preparazione e concia del cuoio, codice attivita' 19.10.0;
c) Studio di settore TD26U (che sostituisce lo studio di settore SD26U) - Confezione di vestiario in pelle, codice attivita' 18.10.0;
d) Studio di settore TD27U (che sostituisce lo studio di settore SD27U) - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria, codice attivita' 19.20.0;
e) Studio di settore TD29U (che sostituisce lo studio di settore SD29U) - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice attivita' 26.61.0; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, codice attivita' 26.63.0; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 26.66.0;
f) Studio di settore TD36U (che sostituisce lo studio di settore SD36U) - Siderurgia, codice attivita' 27.10.0; Fabbricazione di tubi di ghisa, codice attivita' 27.21.0; Stiratura a freddo, codice attivita' 27.31.0; Laminazione a freddo di nastri, codice attivita' 27.32.0; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attivita' 27.33.0; Trafilatura, codice attivita' 27.34.0; Fusione di ghisa, codice attivita' 27.51.0; Fusione di acciaio, codice attivita' 27.52.0; Fusione di metalli leggeri, codice attivita' 27.53.0; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attivita' 27.54.0;
g) Studio di settore TD38U (che sostituisce lo studio di settore SD38U) - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc., codice attivita' 36.12.1;
h) Studio di settore TD47U (che sostituisce lo studio di settore SD47U) - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone, codice di attivita' 21.21.0; Fabbricazione di prodotti cartotecnici, codice di attivita' 21.23.0; Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone, codice attivita' 21.25.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
-- 1, per lo studio di settore TD24U;
-- 2, per lo studio di settore TD25U;
-- 3, per lo studio di settore TD26U;
-- 4, per lo studio di settore TD27U;
-- 5, per lo studio di settore TD29U;
-- 6, per lo studio di settore TD36U;
-- 7, per lo studio di settore TD38U;
-- 8, per lo studio di settore TD47U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle sole informazioni contenute nei modelli costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2004 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

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