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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  otto  studi  di  settore  in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il  quale  prevede  che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate 13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi   di   settore   relativi   alle   attivita'  economiche  delle manifatture;
 Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002,  18 luglio  2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore relativi   alle  seguenti  attivita'  economiche  nel  settore  delle manifatture:
 a) Studio  direttore  TD24U (che sostituisce gli studi di settore SD24A   e  5D24B)  -  Confezione  di  articoli in  pelliccia,  codice attivita'   18.30.2;   Commercio   al  dettaglio  di  pellicce  e  di abbigliamento in pelle, codice attivita' 52.42.4;
 b) Studio  di settore TD25U (che sostituisce lo studio di settore SD25U)  -  Preparazione  e  tintura  di  pellicce,  codice  attivita' 18.30.1; Preparazione e concia del cuoio, codice attivita' 19.10.0;
 c) Studio  di settore TD26U (che sostituisce lo studio di settore SD26U) - Confezione di vestiario in pelle, codice attivita' 18.10.0;
 d) Studio  di settore TD27U (che sostituisce lo studio di settore SD27U) - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria, codice attivita' 19.20.0;
 e) Studio  di settore TD29U (che sostituisce lo studio di settore SD29U)  -  Fabbricazione  di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, codice  attivita'  26.61.0;  Produzione  di  calcestruzzo  pronto per l'uso,  codice  attivita' 26.63.0; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 26.66.0;
 f) Studio  di settore TD36U (che sostituisce lo studio di settore SD36U)  - Siderurgia, codice attivita' 27.10.0; Fabbricazione di tubi di  ghisa,  codice  attivita'  27.21.0;  Stiratura  a  freddo, codice attivita'  27.31.0;  Laminazione a freddo di nastri, codice attivita' 27.32.0;  Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice attivita'  27.33.0; Trafilatura, codice attivita' 27.34.0; Fusione di ghisa, codice attivita' 27.51.0; Fusione di acciaio, codice attivita' 27.52.0;  Fusione  di  metalli  leggeri,  codice  attivita'  27.53.0; Fusione di altri metalli non ferrosi, codice attivita' 27.54.0;
 g) Studio  di settore TD38U (che sostituisce lo studio di settore SD38U) - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc., codice attivita' 36.12.1;
 h) Studio  di settore TD47U (che sostituisce lo studio di settore SD47U) - Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta  e  cartone,  codice  di  attivita'  21.21.0;  Fabbricazione di prodotti  cartotecnici, codice di attivita' 21.23.0; Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone, codice attivita' 21.25.0.
 2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore TD24U;
 -- 2, per lo studio di settore TD25U;
 -- 3, per lo studio di settore TD26U;
 -- 4, per lo studio di settore TD27U;
 -- 5, per lo studio di settore TD29U;
 -- 6, per lo studio di settore TD36U;
 -- 7, per lo studio di settore TD38U;
 -- 8, per lo studio di settore TD47U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
 5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
 a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
 c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
 d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 |  |  |  | Art. 3. Variabili delle imprese
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli  studi  di  settore  approvati  con il presente decreto  e'  effettuata  sulla base delle sole informazioni contenute nei  modelli  costituenti  parte integrante della dichiarazione Unico 2004  e  approvati  con  il  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto legislativo  12  dicembre  2003,  n.  344,  ad  esclusione  di quelli previsti  dalle  lettere c), d), e)  ed f),  del comma 1 del medesimo articolo.
 2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1, lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono  essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita'  anche  se  non  dedotti  in sede di dichiarazione dei redditi.
 3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 |  |  |  | Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
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