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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 12 aprile 2006 |  | Prova   di   ammissione   ai  corsi  di  laurea  specialistica  delle professioni sanitarie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi  ai  corsi  universitari,  cosi'  come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;
 Visto  il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante   norme   concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei, approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
 Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate  le  classi  delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in particolare,  l'art.  39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di immigrazione»;
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
 Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico 2006-2007,  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per l'anno accademico 2006/2007 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica   delle   professioni   sanitarie  di  cui  al  decreto ministeriale  2 aprile  2001  avviene  previo superamento di apposita prova   predisposta   da   ciascuna   universita'  sulla  base  delle disposizioni di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Possono  altresi'  essere  ammessi  ai predetti corsi di laurea specialistica,   prescindendo   dall'espletamento   della   prova  di ammissione,  e  in  deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione  del  fatto  che  i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative:
 coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti  dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
 coloro  che  risultino  in  possesso  del titolo rilasciato dalla scuole   dirette   ai   fini   speciali   per   dirigenti  e  docenti dell'assistenza  infermieristica  ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  162/1982  e siano titolari, da almeno due anni alla  data  del  presente  decreto,  dell'incarico  di direttore o di coordinatore  dei  corsi  di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
 coloro  che  siano  titolari, con atto formale e di data certa da almeno  due  anni  alla  data  del presente decreto, dell'incarico di direttore  o  di  coordinatore  di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Sono  ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
 diploma  universitario,  abilitante  all'esercizio  di  una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
 titoli   abilitanti   all'esercizio   di  una  delle  professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
 2. La  prova  di  ammissione  consiste  nella  soluzione di ottanta quesiti  a  risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
 teoria/pratica  pertinente  alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
 logica e cultura generale;
 regolamentazione   dell'esercizio   delle  professioni  sanitarie ricomprese  nella  classe  di  laurea  specialistica  di  interesse e legislazione sanitaria;
 cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
 scienze umane e sociali.
 3.  La  prova  si  svolge  presso  le  sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2006. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.
 4.  Sulla  base  dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte  integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti  per  l'argomento  di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle   professioni  sanitarie  ricomprese  nella  classe  di  laurea specialistica  di  interesse;  diciotto  quesiti  per  l'argomento di logica  e  cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Per   la   valutazione   del  candidato  ciascuna  commissione giudicatrice,   nominata  dai  competenti  organi  accademici,  ha  a disposizione  cento  punti  dei  quali  ottanta  riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
 2.  Per  la  valutazione  della  prova  si tiene conto dei seguenti criteri:
 a) 1 punto per ogni risposta esatta; 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data.
 3.  In  caso  di parita' di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio  ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
 teoria/pratica   pertinente   all'esercizio   delle   professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale    specifico    e   legislazione   sanitaria;   cultura scientifico-matematica,  statistica  e  informatica;  scienze umane e sociali.
 4.  La  valutazione  dei  titoli accademici e professionali, per la classe  di  laurea  specialistica  delle  scienze  infermieristiche e ostetriche  avverra'  sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso cosi' individuato:
 diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;
 diploma  universitario,  abilitante  all'esercizio  di  una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;
 titoli   abilitanti   all'esercizio   di  una  delle  professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;
 con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
 diploma   di   Scuola  diretta  a  fini  speciali  in  assistenza infermieristica   (DAI)  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 162/1982: punti 3;
 altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino massimo di punti 2;
 attivita'  professionali  nella  funzione  apicale  di  una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di  interesse,  idoneamente  documentate  e  certificate: punti 1 per ciascun  anno  o  frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
 attivita'  professionali  nell'esercizio di una delle professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse,  idoneamente  documentate  e  certificate:  punti 0,50 per ciascun  anno  o  frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.
 5.  La  valutazione  dei  titoli  accademici e professionali per le classi  di  laurea  specialistica  delle  scienze  delle  professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea  specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverra' sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso cosi' individuato:
 diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;
 diploma  universitario,  abilitante  all'esercizio  di  una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;
 titoli   abilitanti   all'esercizio   di  una  delle  professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;
 con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
 titoli  accademici o formativi di durata non inferiore punti 0,50 per ciascun titolo fino a sei mesi massimo di punti 5;
 attivita'  professionali  nella  funzione  apicale  di  una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di  interesse  idoneamente  documentate  e  certificate:  punti 1 per ciascun  anno  o  frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
 attivita'  professionali  nell'esercizio di una delle professioni sanitarie   ricomprese   nella  classe  di  laurea  specialistica  di interesse,  idoneamente  documentate  e  certificate:  punti 0,50 per ciascun  anno  o  frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  I  bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza  di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le  procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione  e  dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
 I  medesimi  definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei partecipanti, gli obblighi degli stessi  nel corso dello svolgimento della prova, nonche' le modalita' in  ordine  all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 aprile 2006
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | Allegato 
 PROGRAMMI  RELATIVI  ALLA  PROVA  DI  AMMISSIONE  AI  CORSI DI LAUREA
 SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
 
 Anno accademico 2006-2007 1) Teoria/Pratica della disciplina specifica.
 Accertamento  delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva  della  loro successiva applicazione professionale; della capacita'  di  rilevare  e valutare criticamente da un punto di vista clinico  ed  in  una  visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale,  i  dati relativi allo stato di salute e di malattia del  singolo  individuo,  di  gruppi  interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilita' e l'esperienza, unite alla   capacita'  di  autovalutazione,  per  affrontare  e  risolvere responsabilmente  i  problemi  sanitari  prioritari. Applicare queste conoscenze  anche  nella  risoluzione  di  problemi  organizzativi  e didattici tenendo presente le dimensioni etiche. 2) Logica e Cultura generale.
 Accertamento  della capacita' di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di   ritenere  le  informazioni,  di  interpretarle,  di  connetterle correttamente   e  di  trarne  conclusioni  logicamente  conseguenti, scartando  interpretazioni  e  conclusioni  errate  o  arbitrarie.  I quesiti  verteranno  su  testi  di  saggistica  o narrativa di autori classici  o  contemporanei, oppure su testi di attualita' comparsi su quotidiani  o  su  riviste  generaliste  o specialistiche; verteranno altresi'  su  casi  o  problemi,  anche  di  natura  astratta, la cui soluzione  richiede  l'adozione  di  forme  diverse  di  ragionamento logico. 3) Regolamentazione    dell'esercizio   professionale   specifico   e legislazione sanitaria.
 Accertamento  delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico   e  delle  principali  fonti  legislative  riguardanti  la specifica   disciplina  e  la  legislazione  sanitaria  nazionale  di interesse specifico. 4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.
 Accertamento  della  padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo   di   conoscenze   di  base  nei  sottoelencati  settori disciplinari: matematica, epidemiologia, statistica, informatica.
 Nota:  e'  auspicabile  anche inserire la comprensione di due o tre frasi  semplici  per  verificare  il grado di conoscenza della lingua inglese. 5) Scienze umane e sociali.
 Psicologia,    pedagogia,   didattica   sociologica,   filosofia. Management  ed organizzazione. Accertamento delle conoscenze riguardo le   diverse  teorie  presenti  nel  panorama  contemporaneo  con  le corrispondenti concezioni dell'uomo e della societa'.
 Accertamento  della  capacita' di applicare conoscenze specifiche nella  gestione  di  servizi  ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.
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