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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Ripartizione  della  quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006. |  | 
 |  |  |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
 Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,  e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
 Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 51/06 del Consiglio del 22 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 16 del 20 gennaio   2006  con  il  quale  e'  stato  esplicitato  il  totale ammissibile  di  cattura  (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie  attribuendo  a quella italiana, per la campagna di pesca 2006, il massimale di 4880 tonnellate;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2807/83  della  Commissione  del 22 settembre  1983 che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni  fornite  sulle  catture  di  pesci da parte degli Stati membri;
 Visto  il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993,  che  istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2454/93  della  Commissione,  del 2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004,  che  modifica  il  regolamento  (CE) n. 1936/01 che stabilisce alcune  misure  di  controllo  applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003,  che  istituisce  nella  Comunita'  un  regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2244/03  della  Commissione,  del 18 dicembre  2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;
 Visti  i  regolamenti  (CE) n. 104/00 del Consiglio del 17 dicembre 1999  e n. 2318/01 della Commissione del 29 novembre 2001 concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1999 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio  2000 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la  gestione  delle  quote  di  cattura  del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle  associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche   al  fine  di  coinvolgere  direttamente  le  associazioni  di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
 Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2000, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  180  del  3 agosto  2000,  concernente  la determinazione  dei  criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
 Visto  il  decreto  ministeriale  23 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
 Visti   i   decreti  ministeriali  di  pari  data  23 aprile  2001, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio  2001, concernenti  la  determinazione, per il 2001, delle quote individuali di  tonno  rosso  rispettivamente  per  la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8 gennaio  2002,  di  riconoscimento giuridico  della  FEDER  OP.IT  la quale rappresenta la maggior parte delle  catture  di  tonno  rosso  con  i  sistemi  a  circuizione e a palangaro  e  che  attualmente  rileva  quale  unica  associazione di produttori  qualificabile  «soggetto»  attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 aprile  2005,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2005, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e   criteri   di   attribuzione,  nonche'  ripartizione  delle  quote individuali  per  la  campagna  di  pesca  2005,  in  particolare  in riferimento all'art. 2, comma 3;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 giugno  2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2006, recante la delega di attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
 Ritenuta  necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di  4880  tonnellate  in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;
 Ritenuto  necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione  a  ciascuna  unita'  facente  parte  della flotta tonniera italiana   aggiornata   in   funzione  delle  intervenute  azioni  di demolizione  e sostituzione nonche' delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;
 Ritenuto   necessario  altresi'  conferire  ai  «soggetti»  di  cui all'art.  1  del  decreto  ministeriale  7 febbraio  2000  una  quota complessiva  pari  alla  somma  delle  quote  individuali  dei propri aderenti  ai  fini  del  coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
 Ritenuto  di  dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio  delle  quote, nel piu' stretto rispetto delle normative comunitarie citate;
 Considerata    l'opportunita'   di   valorizzare   la   continuita' dell'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  del tonno rosso, in quanto strettamente  connesso  al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;
 Considerata   l'opportunita'   di  incentivare  la  selettivita'  e l'economicita'  dell'attivita'  di  pesca  del  tonno  rosso,  che il sistema  a  circuizione  e' per sua caratteristica piu' selettivo del sistema palangaro;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  ripartizione del TAC complessivo di 4.880,00 tonnellate per la  campagna  di  pesca  2006  e' ripartito tra sistemi di pesca come segue:
 
 Palangaro (LL) .......................   488,00;
 Circuizione (PS) ..................... 3.763,76;
 Pesca sportiva (SPOR) ................   170,80;
 Tonnara fissa (TRAP) .................   219,60;
 Uncl .................................   244,00.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2006 sono indicate  negli  allegati  A  e B del presente decreto in relazione a ciascuna  unita'  assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state  calcolate  sulla base delle autorizzazioni 2005 secondo quanto previsto  in  base  al  decreto  ministeriale  7 aprile  2005 recante ripartizione  della  quota  nazionale  di cattura del tonno rosso tra sistemi  di  pesca  e  autorizzazioni  individuali per la campagna di pesca 2005 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.
 2.  Il  mantenimento  dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla  cattura  del  tonno  rosso,  e'  subordinata  al rispetto delle disposizioni  previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare  alle  disposizioni  dei  regolamenti  (CE)  2847/93  del 12 ottobre  1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 dell'8 aprile 2003 e 2244/03 del 18 dicembre 2003.
 3.   Il   decreto   ministeriale   14 gennaio   1999,   «Piano   di razionalizzazione  della pesca del tonno rosso in Italia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999) nonche' il modello «TR»   in  esso  previsto  e'  stato  abrogato.  L'unico  modello  da utilizzare   e'   il   modello  «Log  book  Atlantico»  previsto  dal regolamento (CE) 2807/83 del 22 settembre 83 - Allegato IV.
 4.  La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna  di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza   maggiore,   comporta   la   cancellazione  dall'elenco  delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.
 5.  L'art.  7,  comma 2  del  decreto  ministeriale  27 luglio 2000 «Criteri  di ripartizione delle quote di tonno rosso per l'anno 2001» (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 3 agosto 2000) e' sostituito  dal  seguente:  «Tutti  coloro  che  superano  la cattura individuale  loro assegnata del 5% sono sanzionati con una riduzione, pari  al  125%  della  quantita'  catturata in eccesso, da computarsi sulla quota spettante per l'anno successivo».
 6.   La   percentuale   di   quote   autorizzate   derivante  dalla cancellazione  dall'elenco  delle  imbarcazioni di cui ai punti 2 e 4 sara'  ripartita  fra  i  soggetti  di  cui  al  decreto ministeriale 7 febbraio  2000  (recante  «Criteri  per  la gestione delle quote di tonno  rosso»)  che  operano  con il sistema «circuizione» al fine di incentivare   l'economicita'  e  la  selettivita'  che  offre  questo sistema.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui  al  decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione  delle  quote  di  tonno  rosso»,  ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle   premesse   citati,   e'  pari  alla  sommatoria  delle  quote individuali   delle   unita'   aderenti   a   ciascun   soggetto   od organizzazione  di  produttori  ed  assegnatarie  di  quota  ai sensi dell'art. 2.
 2.  Nell'ambito  di  ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna  di  pesca del tonno rosso 2003, le quantita' non utilizzate di   quota   individuale   possono   essere   compensate,   fino   al raggiungimento  del  totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od  organizzazione  di  produttori,  non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.
 3.  I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la  direzione  generale  della  pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate  e  dei  criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 5 aprile 2006
 
 Il Sottosegretario di Stato
 delegato per la pesca e l'acquacoltura
 Scarpa Bonazza Buora
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegato alle pagg. 35 e 36 della G.U.  <---- |  |  |  |  |