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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  otto  studi  di  settore  in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile  2003  e  13 aprile  2004,  concernenti  l'approvazione dei modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita' economiche delle manifatture;
 Visti  i  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre  2003,  22 ottobre  2004  e  22 marzo  2005,  concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre   2003,   concernente   l'pprovazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze 17 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  delle  evoluzioni di 12 studi  di  settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore relativi   alle  seguenti  attivita'  economiche  nel  settore  delle manifatture:
 a) Studio  di settore TD03U (che sostituisce lo studio di settore SD03U) - Molitura del frumento, codice attivita' 15.61.1; Molitura di altri  cereali,  codice  attivita'  15.61.2;  Lavorazione del risone, codice  attivita'  15.61.3;  Altre  lavorazioni  di semi e granaglie, codice attivita' 15.61.4;
 b) Studio  di settore TD14U (che sostituisce gli studi di settore SD10A e SD14U) - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone, codice di  attivita' 17.11.0; Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura, codice attivita' 17.12.1; Filatura della lana cardata e di altre  fibre  tessili  a  taglio  laniero,  codice attivita' 17.12.2; Pettinatura  e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate, codice attivita'  17.13.1;  Filatura  della  lana  pettinata  e  delle fibre assimilate,  codice  attivita'  17.13.2;  Preparazione  e filatura di fibre   tipo   lino,   codice   di  attivita'  17.14.0;  Torcitura  e testurizzazione  della  seta  e di filamenti sintetici o artificiali, codice  attivita'  17.15.0;  Fabbricazione di filati cucirini, codice attivita'  17.16.0;  Preparazione  e filatura di altre fibre tessili, codice  attivita' 17.17.0; Tessitura di filati tipo cotone, codice di attivita'  17.21.0;  Tessitura  di  filati  tipo lana cardata, codice attivita'  17.22.0;  Tessitura  di filati tipo lana pettinata, codice attivita'  17.23.0;  Tessitura  di filati tipo seta, codice attivita' 17.24.0;   Tessitura  di  altre  materie  tessili,  codice  attivita' 17.25.0; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 17.60.0;
 c) Studio  di settore TD21U (che sostituisce lo studio di settore SD21U)  -  Fabbricazione  di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura  in  serie  di  occhiali  comuni, codice attivita' 33.40.1; Confezionamento  ed  apprestamento  di  occhiali  da  vista e lenti a contatto, codice attivita' 33.40.2;
 d) Studio  di settore TD22U (che sostituisce lo studio di settore SD22U)  -  Fabbricazione  di  apparecchiature  per illuminazione e di lampade elettriche, codice attivita' 31.50.0;
 e) Studio  di settore TD28U (che sostituisce lo studio di settore SD28U)  -  Lavorazione  e  trasformazione  del  vetro  piano,  codice attivita'  26.12.0;  Lavorazione  e  trasformazione  del  vetro cavo, codice  attivita'  26.15.1;  Lavorazione  di vetro a mano e a soffio, codice  attivita'  26.15.2;  Fabbricazione  e  lavorazione  di  vetro tecnico, industriale, per altri lavori, codice attivita' 26.15.3;
 f) Studio  di settore TD33U (che sostituisce lo studio di settore SD33U)  -  Produzione  di  metalli  preziosi  e  semilavorati, codice attivita'   27.41.0;  Fabbricazione  di  oggetti  di  gioielleria  ed oreficeria,  di  metalli  preziosi  o  rivestiti di metalli preziosi, codice   attivita'   36.22.1;   Lavorazione   di  pietre  preziose  e semipreziose  per gioielleria e per uso industriale, codice attivita' 36.22.2;
 g) Studio  di settore TD35U (che sostituisce lo studio di settore SD35U)  -  Edizione  di  libri, codice attivita' 22.11.0; Edizione di riviste e periodici, codice attivita' 22.13.0; Altre edizioni, codice attivita'  22.15.0;  Altre  stampe di arti grafiche, codice attivita' 22.22.0;  Legatoria,  rilegatura  di libri, codice attivita' 22.23.0; Lavorazioni   preliminari  alla  stampa,  codice  attivita'  22.24.0; Lavorazioni   ausiliarie   connesse  alla  stampa,  codice  attivita' 22.25.0;
 h) Studio  di settore TD37U (che sostituisce gli studi di settore SD37U  e  SD48U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche, codice attivita'  35.11.1;  Cantieri  navali per costruzioni non metalliche, codice  attivita'  35.11.2;  Cantieri  di  riparazioni navali, codice attivita'  35.11.3;  Costruzione  e  riparazione  di  imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 35.12.0.
 2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore TD03U;
 -- 2, per lo studio di settore TD14U;
 -- 3, per lo studio di settore TD21U;
 -- 4, per lo studio di settore TD22U;
 -- 5, per lo studio di settore TD28U;
 -- 6, per lo studio di settore TD33U;
 -- 7, per lo studio di settore TD35U;
 -- 8, per lo studio di settore TD37U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
 5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2005.
 6.  Agli  studi  di  settore  TD18U  (ceramica),  TD20U  (meccanica leggera)  e  TD32U  (meccanica  pesante), approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, e' introdotto un fattore di adattamento le cui  modalita'  applicative  sono  specificate  nelle note tecniche e metodologiche (allegati 9 e 10).
 |  |  |  | Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore
 1.  Gli  studi  di  settore  TD14U,  TD21U e TD33U approvati con il presente  decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al   31 dicembre   2005,   sono  oggetto  di  monitoraggio  da  parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente  per  la  selezione delle posizioni  soggettive  da  sottoporre  a  controllo  con le ordinarie metodologie.
 2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2005 dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1996,  n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di  quelli  previsti  dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore,  non  sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10  della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati  a  seguito dell'applicazione degli studi che, al termine delle   fase   di   monitoraggio,   saranno   oggetto  di  definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
 3.  Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo  sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati  con  i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi  al  periodo  d'imposta  2005,  e  le informazioni derivanti dall'attivita'    di    controllo   effettuata   dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al  comma 1.  Lo  studio  definitivo,  fatto salvo quanto previsto al comma 2,  avra'  valenza  ai  fini  dell'accertamento con riferimento anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
 |  |  |  | Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
 a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
 c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
 d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 |  |  |  | Art. 4. Variabili delle imprese
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli  studi  di  settore  approvati  con il presente decreto  e'  effettuata  sulla  base delle informazioni contenute nei modelli  SD03U  per lo studio TD03U, SD21U per lo studio TD21U, SD33U per lo studio TD33U, SD37U e SD48U per lo studio TD37U, approvati con il  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati  con  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate  22 ottobre  2004,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  TD14U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute  nel  modello  SD14U  approvato  con  il  provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base  delle  informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2005, tenuto  conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 3.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli studi di settore TD22U e TD28U approvati con il presente  decreto  e'  effettuata  sulla base delle sole informazioni contenute  rispettivamente nei modelli SD22U e SD28U approvati con il provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 13 aprile 2004,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 4.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  TD35U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute  nel  modello  SD35U  approvato  con  il  provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 15 aprile 2003, nonche' sulla base  delle  informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione  di  quelli  previsti  dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
 2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1, lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione degli  importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 3 del  decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio   dell'attivita'   anche   se  non  dedotti  in  sede  di dichiarazione dei redditi.
 3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 |  |  |  | Art. 7. Annotazione separata
 1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle seguenti attivita':  Torcitura  e  testurizzazione  della  seta e di filamenti sintetici  o  artificiali, codice attivita' 17.15.0, Fabbricazione di filati  cucirini, codice attivita' 17.16.0 e Tessitura di filati tipo seta,  codice  attivita'  17.24.0,  comprese  nello studio di settore TD14U  approvato  con  il presente decreto, le disposizioni contenute nel  decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti 1'annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi  di  settore,  si  applicano a decorrere dal 1° maggio 2006. E' facolta'  del  contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale  punto  di  produzione  e  di vendita debbono essere imputati i ricavi  conseguiti  nei  mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti  ai  fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora  tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei  redditi,  i  ricavi  relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti  applicando  ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2006 la percentuale  di  ripartizione  determinata  con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegati da pag. 374 a pag. 471  <----
 
 ---->  Vedere allegati da pag. 472 a pag. 545   <----
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