Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Approvazione di otto studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003 e 13 aprile 2004, concernenti l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture;
Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003, 22 ottobre 2004 e 22 marzo 2005, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'pprovazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2005, concernente l'approvazione delle evoluzioni di 12 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore TD03U (che sostituisce lo studio di settore SD03U) - Molitura del frumento, codice attivita' 15.61.1; Molitura di altri cereali, codice attivita' 15.61.2; Lavorazione del risone, codice attivita' 15.61.3; Altre lavorazioni di semi e granaglie, codice attivita' 15.61.4;
b) Studio di settore TD14U (che sostituisce gli studi di settore SD10A e SD14U) - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone, codice di attivita' 17.11.0; Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura, codice attivita' 17.12.1; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero, codice attivita' 17.12.2; Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate, codice attivita' 17.13.1; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate, codice attivita' 17.13.2; Preparazione e filatura di fibre tipo lino, codice di attivita' 17.14.0; Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali, codice attivita' 17.15.0; Fabbricazione di filati cucirini, codice attivita' 17.16.0; Preparazione e filatura di altre fibre tessili, codice attivita' 17.17.0; Tessitura di filati tipo cotone, codice di attivita' 17.21.0; Tessitura di filati tipo lana cardata, codice attivita' 17.22.0; Tessitura di filati tipo lana pettinata, codice attivita' 17.23.0; Tessitura di filati tipo seta, codice attivita' 17.24.0; Tessitura di altre materie tessili, codice attivita' 17.25.0; Fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 17.60.0;
c) Studio di settore TD21U (che sostituisce lo studio di settore SD21U) - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni, codice attivita' 33.40.1; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto, codice attivita' 33.40.2;
d) Studio di settore TD22U (che sostituisce lo studio di settore SD22U) - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche, codice attivita' 31.50.0;
e) Studio di settore TD28U (che sostituisce lo studio di settore SD28U) - Lavorazione e trasformazione del vetro piano, codice attivita' 26.12.0; Lavorazione e trasformazione del vetro cavo, codice attivita' 26.15.1; Lavorazione di vetro a mano e a soffio, codice attivita' 26.15.2; Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori, codice attivita' 26.15.3;
f) Studio di settore TD33U (che sostituisce lo studio di settore SD33U) - Produzione di metalli preziosi e semilavorati, codice attivita' 27.41.0; Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi, codice attivita' 36.22.1; Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale, codice attivita' 36.22.2;
g) Studio di settore TD35U (che sostituisce lo studio di settore SD35U) - Edizione di libri, codice attivita' 22.11.0; Edizione di riviste e periodici, codice attivita' 22.13.0; Altre edizioni, codice attivita' 22.15.0; Altre stampe di arti grafiche, codice attivita' 22.22.0; Legatoria, rilegatura di libri, codice attivita' 22.23.0; Lavorazioni preliminari alla stampa, codice attivita' 22.24.0; Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa, codice attivita' 22.25.0;
h) Studio di settore TD37U (che sostituisce gli studi di settore SD37U e SD48U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche, codice attivita' 35.11.1; Cantieri navali per costruzioni non metalliche, codice attivita' 35.11.2; Cantieri di riparazioni navali, codice attivita' 35.11.3; Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 35.12.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
-- 1, per lo studio di settore TD03U;
-- 2, per lo studio di settore TD14U;
-- 3, per lo studio di settore TD21U;
-- 4, per lo studio di settore TD22U;
-- 5, per lo studio di settore TD28U;
-- 6, per lo studio di settore TD33U;
-- 7, per lo studio di settore TD35U;
-- 8, per lo studio di settore TD37U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2005.
6. Agli studi di settore TD18U (ceramica), TD20U (meccanica leggera) e TD32U (meccanica pesante), approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, e' introdotto un fattore di adattamento le cui modalita' applicative sono specificate nelle note tecniche e metodologiche (allegati 9 e 10).
 
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TD14U, TD21U e TD33U approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2005 dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f), di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione degli studi che, al termine delle fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
3. Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2005, e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 1. Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
 
Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 4.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SD03U per lo studio TD03U, SD21U per lo studio TD21U, SD33U per lo studio TD33U, SD37U e SD48U per lo studio TD37U, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TD14U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel modello SD14U approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base delle informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2005, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD22U e TD28U approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle sole informazioni contenute rispettivamente nei modelli SD22U e SD28U approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
4. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TD35U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel modello SD35U approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2003, nonche' sulla base delle informazioni contenute nel questionario approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 3 del decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 7.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle seguenti attivita': Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali, codice attivita' 17.15.0, Fabbricazione di filati cucirini, codice attivita' 17.16.0 e Tessitura di filati tipo seta, codice attivita' 17.24.0, comprese nello studio di settore TD14U approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti 1'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2006. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione e di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2006 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

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----> Vedere allegati da pag. 472 a pag. 545 <----
 
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