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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  quattro  studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' professionali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni  dei Ministeri delbilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore nel settore delle attivita' professionali;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre  2004,  concernente  l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze 24 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  di  un  nuovo studio di settore  e delle evoluzioni di studi di settore relativi ad attivita' professionali;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore relativi alle seguenti attivita' professionali:
 a) Studio  di settore TK06U (che sostituisce lo studio di settore SK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri  soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C;
 b) Studio  di settore TK10U (che sostituisce lo studio di settore SK10U)  - Studi medici generici con-venzionati o meno con il Servizio Sanitario  Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia,  codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte da   chirurghi,  codice  attivita'  85.12.A;  Altri  studi  medici  e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B;
 c) Studio  di settore TK19U (che sostituisce lo studio di settore SK19U)  -  Attivita'  professionali  paramediche indipendenti, codice attivita' 85.14.2;
 d) Studio  di settore TK22U (che sostituisce lo studio di settore SK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0.
 2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore TK06U;
 -- 2, per lo studio di settore TK10U;
 -- 3, per lo studio di settore TK19U;
 -- 4, per lo studio di settore TK22U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e  professioni  ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera  prevalente  le  attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore  si  applicano  altresi'  ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa  che  svolgono  in maniera secondaria le predette attivita' per  le  quali  abbiano  tenuto  annotazione  separata.  In  caso  di esercizio  di  piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa,  per  le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta,  la  maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
 |  |  |  | Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore
 1.  Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il solo  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio  da  parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge  8 maggio  1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
 2.  I  contribuenti  che  per  il periodo d'imposta 2005 dichiarano compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,   di  ammontare  non  inferiore  a  quello  risultante dall'applicazione   dei   predetti   studi   di   settore   non  sono assoggettabili  ad  accertamento  ai  sensi  dell'art. 10 della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  sulla  base dei maggiori compensi o ricavi determinati  a seguito della applicazione degli studi che, al termine della   fase   di   monitoraggio,   saranno   oggetto  di  definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
 3.  Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo  sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati  con  i  modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi  al  periodo  d'imposta  2005  e  le  informazioni derivanti dall'attivita'    di    controllo   effettuata   dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al  comma 1.  Lo  studio  definitivo,  fatto salvo quanto previsto al comma 2,  avra'  valenza  ai  fini  dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti.
 |  |  |  | Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano   nei  confronti  dei  contribuenti  che  hanno  dichiarato compensi  di  cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85,  comma 1,  esclusi  quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
 |  |  |  | Art. 4. Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli  studi  di  settore,  approvati con il presente decreto,  e'  effettuata  sulla base delle informazioni contenute nei modelli  SK10U per lo studio TK10U, SK19U per lo studio TK19U e SK22U per lo studio TK22U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico   2004   e   approvati   con  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia  delle  Entrate  13 aprile  2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  dello  studio  di  settore  TK06U  approvato  con  il presente   decreto   e'  effettuata  sulla  base  delle  informazioni contenute  nel  modello  SK06U  costituente  parte  integrante  delle dichiarazioni  Unico  2004  e  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base  delle  informazioni  contenute nei questionari approvati con il provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle Entrate 22 ottobre 2004,  tenuto  conto  di  quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti  dalle  lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85.
 2.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di cui  all'art.  4  del  presente  decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
 3.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1, lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del  presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti  l'esercizio  dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
 4.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati,  da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 |  |  |  | Art. 7. Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
 1.  Gli  studi di settore SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U,  TK18U,  TK20U  e TK21U, approvati con il decreto del 24 marzo 2005,  sono  oggetto  di  monitoraggio  da  parte  dell'Agenzia delle Entrate  anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. Gli  stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
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 ---->  Vedere allegati da pag. 196 a pag. 270   <----
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