Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 aprile 2006 |
Approvazione di quattro studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' professionali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri delbilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nel settore delle attivita' professionali; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2005, concernente l'approvazione di un nuovo studio di settore e delle evoluzioni di studi di settore relativi ad attivita' professionali; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore TK06U (che sostituisce lo studio di settore SK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C; b) Studio di settore TK10U (che sostituisce lo studio di settore SK10U) - Studi medici generici con-venzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e radioterapia, codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 85.12.A; Altri studi medici e poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; c) Studio di settore TK19U (che sostituisce lo studio di settore SK19U) - Attivita' professionali paramediche indipendenti, codice attivita' 85.14.2; d) Studio di settore TK22U (che sostituisce lo studio di settore SK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: -- 1, per lo studio di settore TK06U; -- 2, per lo studio di settore TK10U; -- 3, per lo studio di settore TK19U; -- 4, per lo studio di settore TK22U. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano altresi' ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera secondaria le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. |
| Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2005 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. 3. Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2005 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della Commissione degli esperti di cui al comma 1. Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avra' valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti. |
| Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569. |
| Art. 4. Variabili delle attivita' professionali o delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SK10U per lo studio TK10U, SK19U per lo studio TK19U e SK22U per lo studio TK22U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2004 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto. 2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore TK06U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nel modello SK06U costituente parte integrante delle dichiarazioni Unico 2004 e approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2004, nonche' sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 5. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. |
| Art. 7. Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi di settore SK29U, TK01U, TK03U, TK04U, TK05U, TK08U, TK16U, TK18U, TK20U e TK21U, approvati con il decreto del 24 marzo 2005, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005. Gli stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2006 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
----> Vedere allegati da pag. 166 a pag. 193 <----
----> Vedere allegati da pag. 196 a pag. 270 <---- |
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