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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Approvazione  di  dieci  studi  di  settore in evoluzione relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori economici, appositi studi di settore;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art.  1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la  Commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10, comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  Direttore  generale del Dipartimento delle Entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attivita' economiche;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile   2004,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
 Visto  il  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre  2004,  concernente  l'approvazione di questionari per gli studi di settore;
 Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002,  18 luglio 2003, 14 luglio 2004 e 19 maggio 2005, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze 17 marzo  2005,  concernente  l'approvazione  delle  evoluzioni di 21 studi  di  settore  relativi  ad attivita' economiche nel settore del commercio;
 Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 22 febbraio 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Approvazione degli studi di settore
 1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore relativi   alle   seguenti   attivita'  economiche  nel  settore  del commercio:
 a) Studio  di settore TM18A (che sostituisce lo studio di settore SM18A)  -  Commercio  all'ingrosso  di  fiori  e  piante,  codice  di attivita' 51.22.0;
 b) Studio  di settore TM21A (che sostituisce lo studio di settore SM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, codice attivita' 51.31.0;
 c) Studio  di settore TM21C (che sostituisce lo studio di settore SM21C)  -  Commercio  all'ingrosso  di  prodotti della pesca freschi, codice  attivita'  51.38.1;  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca  congelati,  surgelati,  conservati,  secchi,  codice attivita' 51.38.2;
 d) Studio  di settore TM21D (che sostituisce lo studio di settore SM21D)   -  Commercio  all'ingrosso  di  carne  fresca,  congelata  e surgelata, codice attivita' 51.32.1;
 e) Studio  di settore TM21E (che sostituisce gli studi di settore SM21E  e  SM21F)  -  Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, codice   attivita'   51.32.2;   Commercio  all'ingrosso  di  prodotti lattiero-caseari  e  di  uova,  codice  attivita'  51.33.1; Commercio all'ingrosso  di  oli  e grassi alimentari, codice attivita' 51.33.2; Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno,  codice  attivita'  51.36.0;  Commercio  all'ingrosso  di te', cacao,   droghe   e   spezie,  codice  attivita'  51.37.B;  Commercio all'ingrosso  di altri prodotti alimentari, codice attivita' 51.38.3; Commercio  all'ingrosso  non  specializzato  di  prodotti  surgelati, codice attivita' 51.39.1; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice attivita' 51.39.2;
 f) Studio  di settore TM22B (che sostituisce lo studio di settore SM22B)  -  Commercio  all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice attivita'  51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane, codice  attivita'  51.44.2;  Commercio  all'ingrosso  di coltelleria, posateria e pentolame, codice attivita' 51.44.5;
 g) Studio  di settore TM22C (che sostituisce lo studio di settore SM22C)  -  Commercio  all'ingrosso  di mobili di qualsiasi materiale, codice attivita' 51.47.1;
 h) Studio  di settore TM25B (che sostituisce lo studio di settore SM25B)  -  Commercio  all'ingrosso  di articoli sportivi (comprese le biciclette), codice attivita' 51.47.7;
 i) Studio  di settore TM32U (che sostituisce lo studio di settore SM32U)  -  Commercio  al  dettaglio  di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria, codice attivita' 52.48.6;
 j) Studio  di settore TM36U (che sostituisce lo studio di settore SM36U)  - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attivita' 51.47.3.
 2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla  base  delle  note  tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
 -- 1, per lo studio di settore TM18A;
 -- 2, per lo studio di settore TM21A;
 -- 3, per lo studio di settore TM21C;
 -- 4, per lo studio di settore TM21D;
 -- 5, per lo studio di settore TM21E;
 -- 6, per lo studio di settore TM22B;
 -- 7, per lo studio di settore TM22C;
 -- 8, per lo studio di settore TM25B;
 -- 9, per lo studio di settore TM32U;
 -- 10, per lo studio di settore TM36U.
 3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
 4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti   che  svolgono,  in  maniera  secondaria,  le  predette attivita'  per  le  quali abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando  il  disposto  dell'art.  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
 5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di imposta 2005.
 6.  Allo  studio  di  settore  TM04U  -  Farmacie, codice attivita' 52.31.0,  approvato in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, sono introdotti   dei   correttivi   le  cui  modalita'  applicative  sono specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato 11).
 |  |  |  | Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali
 non si applicano gli studi di settore
 1.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
 a) in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
 b) nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui  all'art.  85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
 c) nei  confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e  consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
 d) nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 |  |  |  | Art. 3. Variabili delle imprese
 1.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli  studi  di  settore  approvati  con il presente decreto  e'  effettuata  sulla  base delle informazioni contenute nei modelli  SM18A  per lo studio TM18A, SM21A per lo studio TM21A, SM21C per  lo studio TM21C, SM21D per lo studio TM21D, SM21E e SM21F per lo studio  TM21E,  SM22B per lo studio TM22B, SM25B per lo studio TM25B, approvati  con  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle Entrate   13 aprile   2004  nonche'  sulla  base  delle  informazioni contenute   nei   questionari  approvati  con  il  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2004, tenuto conto di quanto  precisato  nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 2.    L'individuazione    delle   variabili   da   utilizzare   per l'applicazione  degli studi di settore TM22C, TM32U e TM36U approvati con   il  presente  decreto  e'  effettuata  sulla  base  delle  sole informazioni  contenute  rispettivamente  nei  modelli SM22C, SM32U e SM36U approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  13 aprile  2004,  tenuto  conto  di  quanto  precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Determinazione del reddito imponibile
 1.   Sulla   base   degli   studi   di   settore  sono  determinati presuntivamente  i  ricavi  di  cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione  di  quelli  previsti  dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
 2.  Ai  fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi,   compresi   i   ricavi   di   cui  all'art.  85,  comma 1, lettere c), d), e)  ed f),  del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini della determinazione degli  importi  relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del  presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti  l'esercizio  dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
 3.  Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come  oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore,  vanno  aumentati  delle  rimanenze finali e diminuiti delle esistenze  iniziali  valutate  ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
 dell'applicazione degli studi di settore
 1.  I  contribuenti  ai  quali  si  applicano  gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 |  |  |  | Allegato 
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 ---->  Vedere allegati da pag. 105 a pag. 161   <----
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