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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 3 marzo 2006 |  | Procedure  tecniche  relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni,  concernente  la  soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto lo Statuto dell'AGEA;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1663  del  7 luglio  1995  della Commissione  che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e  successive  modificazioni,  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e  successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e  successive  modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola comune;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e  successive  modificazioni  recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2390  del  25 ottobre  1999 della Commissione  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante modalita'  di  applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati  membri  devono  tenere  a  disposizione  della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione «Garanzia»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685  del  28 luglio  2000  della Commissione   e  successive  modificazioni  recante  disposizioni  di applicazione  del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  963  del  17 maggio  2001  della Commissione   e   successive   modificazioni,  recante  modalita'  di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1259/1999 del Consiglio per quanto   riguarda   il   sostegno   supplementare  comunitario  e  la trasmissione di informazioni alla Commissione;
 Vista  la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del  procedimento  per  la  disciplina  degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il  regolamento  U.E.  n.  445/2002,  prevedono la rendicontazione da parte  dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di  riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;
 Considerato  che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi  in  via  ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale  termine  e  che  una significativa quantita' di controversie in ragione  di  tali  possibili  ritardi  rischia  concretamente  di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;
 Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;
 Considerato  peraltro  che  per  far fronte in modo tempestivo alle eventuali    necessita'   finanziarie   derivanti   dalla   possibile conclusione  del  contenzioso  a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi  utili  a  coprire  tali  esigenze e che cio' violerebbe i profili  di  concorrenza  comunitaria,  oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;
 Ritenuto  di  risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite  procedure  di  conciliazione  e  procedure  arbitrali a cui devolvere   la  risoluzione,  in  via  semplificata,  delle  predette controversie  nel  pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva  considerazione  dell'urgenza  di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;
 Valutata   positivamente   la  possibilita'  di  ricorrere  a  tali procedure   di   risoluzione  delle  controversie,  alternative  alla giurisdizione  ordinaria,  perfettamente aderenti con i contenuti del nostro   sistema   normativo,  ed  espressione  primaria  del  potere organizzatorio   dei   soggetti   pubblici,  in  piena  sintonia  con l'ordinamento    comunitario,    assicurando   procedure   facilmente accessibili  e  meno  onerose  per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;
 Visti  gli  articoli 806  e seguenti del codice di procedura civile che  prevedono  la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione;
 Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno  2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione;
 Visto  il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con il quale si  approva  la  succitata  delibera  n.  31  del  7 giugno  2002 del commissario straordinario dell'AGEA;
 Visto  il  decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale vengono affidati alla Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura nuovi compiti   relativi,   in   particolare,   alla  certificazione  della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di agevolazioni creditizie;
 Visto  che  l'Agea,  a  fronte  del  citato decreto legislativo, ha ritenuto  opportuno sospendere le attivita' della Camera Arbitrale in attesa  della  attivazione degli strumenti procedurali ed informativi che  consentissero  le  certificazioni  suddette  nonche'  al fine di riorganizzare la stessa camera Arbitrale in modo piu' funzionale alle aspettative  del  mondo  agricolo  in relazione all'entrata in vigore della riforma a medio termine della Politica Agricola Comune;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  79, del 23 marzo  2005; che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali,  attribuiva,  come disposto dall'art.   3,  al  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo,  la competenza relativa all'istituzione della Camera Arbitrale;
 Valutato  necessario  fornire i criteri e i riferimenti obbligatori di  natura  organizzativa  finalizzati a garantire, nell'ambito delle procedure   tecniche   relative   al  funzionamento  delle  strutture arbitrali  e  di  conciliazione,  il  rispetto  dei principi, come di seguito indicati:
 a) l'indipendenza   rispetto   ai   soggetti   interessati   alle controversie;
 b) la  tempestivita'  della  risoluzione delle controversie entro tempi compatibili con le esigenze U.E.;
 c) la trasparenza e la economicita' delle procedure rispetto alle procedure ordinarie;
 d) la  pubblicizzazione  delle  decisioni  adottate  in  modo  da favorire  la  rapida  composizione  di controversie successive aventi analogo contenuto;
 e) strutturazione dell'Albo arbitrale e dell'elenco dei periti;
 f)  la  definizione  di  un codice deontologico che sottolinei in modo  assoluto  l'alta qualificazione tecnica, professionale e morale degli arbitri;
 g) la   strutturazione  del  procedimento  in  modo  analitico  e completo  atta ad eliminare ogni profilo discrezionale nella concreta gestione delle strutture arbitrali e di conciliazione;
 Ritenuto  indispensabile  garantire  il rispetto di tali principi e riferimenti  organizzativi  attraverso l'approvazione delle procedure tecniche  allegate,  relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione;
 Valutata  la  necessita'  di  fornire, da parte del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.,  le  risorse finanziarie, umane e strumentali  indispensabili  per  l'attivazione  ed  il funzionamento della camera nazionale arbitrale e dello Sportello di conciliazione;
 Ritenuto   opportuno   procedere   alla  istituzione  della  Camera Nazionale   arbitrale   in  Agricoltura  presso  il  Ministero  delle politiche   agricole   forestali   in   ossequio  delle  disposizioni intervenute;
 Decreta:
 Art. 1. Semplificazione  e accelerazione delle procedure di risoluzione delle
 controversie
 1.  Il presente decreto ministeriale disciplina l'organizzazione ed il  funzionamento  della conciliazione e dell'arbitrato relativi alle vertenze  e  controversie  nelle  quali  A.G.E.A.  e'  l'unica  parte pubblica  e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilita' delle parti.
 2.  Le  procedure  realizzano la semplificazione e la riduzione dei tempi  per  la  risoluzione  delle  controversie  di cui al comma che precede,  definendo  modalita'  operative facilmente accessibili, per una  equa,  tempestiva e trasparente composizione delle controversie, mediante  il  ricorso  a  strumenti  alternativi ai giudizi ordinari, semplificati,  accelerati,  secondo  le  norme  di  cui ai successivi articoli.
 3.  Possono  essere  devolute  ad  arbitrato, ai sensi del presente decreto  ministeriale le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila  tra  AGEA  ed  imprese  o  soggetti con esse condebitori o corresponsabili.
 4.  Il  valore  delle  vertenze  e controversie e' determinato, nel presente  decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.
 5.  Della  Camera Arbitrale e del Comitato di Conciliazione possono avvalersi  anche  le  regioni  e  gli  enti  e  gli organismi da esse eventualmente istituiti.
 |  |  |  | Art. 2. Norma organizzativa
 1.  La Camera Arbitrale e' struttura costituita presso il Ministero delle  politiche  agricole e forestali, in attuazione del decreto del Presidente  della  Repubblica  23 marzo  2005, n. 79, con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza  nella  gestione  delle  procedure  di  contenzioso o di conciliazione.
 2.  Organi della Camera Arbitrale sono: il presidente, con funzioni di rappresentanza esterna e coordinamento e il direttore con funzioni di responsabile amministrativo.
 3.  Con  apposito  decreto  il  Ministro delle politiche agricole e forestali nomina il presidente, scegliendolo tra:
 a) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche;
 b) avvocati  con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia   arbitrale   e   di   composizione  extragiudiziale  delle controversie.
 4.  Il  Presidente  dura in carica cinque anni, con possibilita' di conferma alla scadenza.
 5.  Il  Direttore con funzioni di responsabile amministrativo della Camera   arbitrale   e'   nominato  con  apposito  decreto  dal  Capo Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo  ed  e'  individuato tra soggetti  che  abbiano  maturato  comprovata esperienza professionale nella organizzazione ed amministrazione di strutture complesse e dura in carica per cinque armi salvo conferma.
 6.  La  Direzione  generale dell'Amministrazione, in adempimento al combinato  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 marzo  2005,  n.  79,  e  dal decreto ministeriale 5 agosto 2005 e successive  modificazioni, pone a disposizione della Camera Arbitrale il  personale,  gli  uffici, le strutture e le risorse necessarie per l'assolvimento  dei compiti ad essa attribuiti anche sulla base di un piano definito di intesa con il Direttore della Camera arbitrale.
 7.  Il  Direttore con funzioni di Responsabile amministrativo della Camera   provvede  alla  emanazione  dei  provvedimenti  strettamente necessari  per  garantire  l'efficiente  amministrazione del giudizio arbitrale   nonche'   per  l'attuazione  ed  il  funzionamento  dello Sportello  di  conciliazione  e  riferisce  periodicamente  in ordine all'attivita' svolta al Capo Dipartimento.
 8.  Il Presidente della Camera qualora sia designato dagli arbitri, presiede  i  collegi  arbitrali;  in  caso di mancato accordo tra gli Arbitri, assume la presidenza del Collegio o, in alternativa, designa il  Presidente  del  Collegio  Arbitrale,  tenendo presente la natura della   materia   del  contendere  e  le  specifiche  competenze  dei Presidenti supplenti iscritti al relativo albo.
 9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene stabilito  il  compenso  annuale omnicomprensivo del Presidente e del Direttore della Camera Arbitrale.
 |  |  |  | Art. 3. Le procedure arbitrali
 1. Il Direttore della Camera Arbitrale provvede alla organizzazione delle  attivita'  ed  alla emanazione dei provvedimenti necessari per garantire  l'efficiente  amministrazione  delle  procedure arbitrali, nonche' per il funzionamento della conciliazione.
 2.  Le  procedure  arbitrali,  in attuazione dei principi di cui in premessa   assicurano,   ispirandosi  esclusivamente  a  principi  di trasparenza, imparzialita' e correttezza, le seguenti attivita':
 a) le modalita' di amministrazione della procedura;
 b) formazione, tenuta e amministrazione dell'Albo dei Presidenti;
 c) formazione e aggiornamento del codice deontologico;
 d)   custodia   degli   originali   dei   lodi  per  cinque  anni dall'emissione unitamente con il fascicolo d'ufficio;
 e) adempimenti  occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali, compreso la nomina dei relativi Segretari;
 f) attivita' di conciliazione;
 g) tenuta e amministrazione dell'elenco dei periti;
 h) amministrazione della conciliazione;
 i) ricezione  della  domanda  di  conciliazione  e/o  arbitrato e verifica sulla conformita' della medesima ai requisiti previsti dalle procedure tecniche;
 l) ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarita', comunicazione  a  tutte  le  parti interessate, nella piu' scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
 m)   assistenza  al  collegio  arbitrale  nel  corso  dell'intero giudizio sotto il profilo logistico e strutturale.
 |  |  |  | Art. 4. Presidenti
 1.  Il  Presidente  della  Camera  Arbitrale  fa  parte  di diritto dell'Albo dei Presidenti.
 Possono  essere  nominati  Presidenti  i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 professori   universitari  di  ruolo  nelle  materie  giuridiche, avvocati  con  specifica  e  consolidata  competenza  in  materia  di giustizia   arbitrale   e   di   composizione  extragiudiziale  delle controversie nonche' i magistrati amministrativi;
 dirigenti  di  ruolo  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali in quiescenza.
 |  |  |  | Art. 5. Requisiti di onorabilita' degli arbitri
 1. Sono requisiti di onorabilita':
 a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle  parti  per  reati  incompatibili  con  l'attivita'  di  cui al presente decreto;
 b) non  essere  incorso  nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 c)  non  essere  stato  sottoposto  a  misure di prevenzione o di sicurezza;
 d)    non    aver   riportato   sanzioni   disciplinari   diverse dall'avvertimento e dalla censura.
 |  |  |  | Art. 6. Elenco dei Presidenti
 1. Al fine di poter essere nominati Presidenti, tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Camera Arbitrale.
 2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, deve essere allegato il  proprio  curriculum e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso delle competenze richieste.
 3.  La  Camera Arbitrale di cui al presente decreto acquisisce e fa proprio  l'elenco  dei  Presidenti  istituito  presso l'AGEA ai sensi della  deliberazione  del  commissario  straordinario  AGEA n. 31 del 7 giugno 2002.
 4.  Periodicamente l'elenco e' aggiornato mediante l'inserimento di nuovi  iscritti  e  la  cancellazione  dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.
 Il Direttore di concerto con il Presidente verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
 |  |  |  | Art. 7. Contenuti
 1.  Per  il  corretto svolgimento dell'incarico, i Presidenti oltre alle limitazioni di attivita' professionali loro imposte dalla legge, sono  soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo. Pertanto l'arbitro:
 a) si  impegna  a  svolgere  l'incarico  affidatogli nel rispetto delle  procedure  tecniche  garantisce  con  la  propria  coscienza e difende   da   ogni   tipo   di   pressione,   diretta  o  indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;
 b) ispira  le  sue convinzioni alla piu' assoluta imparzialita' e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;
 c) valuta   col  massimo  rigore  l'esistenza  di  situazioni  di possibile astensione per gravi ragioni di opportunita';
 d)  ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;
 e)  esamina  i  fatti  della  controversia  senza  pregiudizi  ed interpreta le norme da applicare con serena obiettivita';
 f)  il  Presidente  evitera'  di  comunicare anticipatamente alle parti   le   proprie   convinzioni   e  giudizi  sulla  controversia, astenendosi  dal  diffondere  decisioni  istruttorie  o di merito non definitive;
 g) il Presidente ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dalle presenti procedure e non puo' concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.
 |  |  |  | Art. 8. Comportamento nel giudizio arbitrale
 1.   Il   Presidente  si  comporta  sempre  con  riserbo,  provvede all'ordinato  svolgimento  del  giudizio  e  garantisce la segretezza delle  camere  di  consiglio,  svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.
 2.  Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali,  fa  si'  che  siano  esposte fedelmente le ragioni della decisione,   esaminati   adeguatamente   i   fatti  e  gli  argomenti prospettati  dalle  parti,  raggiunti  esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.
 3.  Nelle  motivazioni  saranno  evitati  giudizi  irriguardosi  su persone  estranee  all'oggetto  della  causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacita' professionali degli arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.
 |  |  |  | Art. 9. Correttezza
 1.  Il  Presidente  non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.
 2.  Egli  non  utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni  del  suo ufficio o per le funzioni esercitate; si astiene da segnalazioni  dirette  ad  influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.
 |  |  |  | Art. 10. Rapporti con la stampa
 1.   Nei   contatti  con  la  stampa  e  con  gli  altri  mezzi  di comunicazione  il  Presidente non sollecita la pubblicita' di notizie sull'esito del giudizio in corso.
 2.   Fermo  il  principio  della  liberta'  di  manifestazione  del pensiero,  il  Presidente  dovra' ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza  nel  rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.
 |  |  |  | Art. 11. Nomina dell'arbitro
 1. Le controversie regolate delle presenti procedure possono essere decise  da  un  arbitro  unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso.   L'arbitro   unico  e'  nominato  nell'ambito  dell'albo  dei presidenti, dal Presidente della Camera ove non vi sia accordo tra le parti.  L'arbitro  unico verra' designato nei venti giorni successivi al  deposito  della  memoria  difensiva  di parte convenuta, mediante comunicazione  depositata  presso la Camera con firma congiunta delle parti;  in  assenza  di  tale deposito verra' nominato dal Presidente della Camera.
 |  |  |  | Art. 12. Presupposti procedurali
 1.  Il giudizio arbitrale e' demandato a un collegio composto da un Presidente  e  da  due  arbitri indicati dalle parti. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonche'  del  Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune   intesa   dalle  parti  medesime  ovvero,  in  mancanza,  dal Presidente  della  Camera,  tra  tutti  gli  iscritti  nel elenco dei Presidenti.  Le  parti  possono  delegare  il  potere  di  nomina del Presidente ai propri arbitri.
 L'intesa   sulla  nomina  del  Presidente  si  considera  non  piu' raggiungibile  decorsi  quindici giorni dalla data dell'ultima nomina dell'arbitro  ad  opera  di  parte;  entro tale termine devono essere depositati gli atti recanti le nomine degli arbitri e le accettazioni dell'incarico,   nonche'   l'indicazione   congiunta   del  nome  del Presidente.
 2.  Ottenuta  l'accettazione del Presidente del Collegio, la Camera provvede alla trasmissione del relativo atto al Collegio arbitrale.
 3.  Il  Giudizio  arbitrale  e'  demandato  ad  un  collegio di tre arbitri,  salvo  quanto previsto nell'art. 11, ma se le parti private sono  piu'  di  una e non concordano la nomina di un solo arbitro, il Collegio  puo'  essere  formato  da  cinque  arbitri,  due  dei quali nominati  da  AGEA;  se esse non concordano neppure la nomina dei due arbitri il giudizio arbitrale non puo' essere attivato.
 4.  Al  segretario  compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio,    la   stesura   dei   verbali,   l'effettuazione   delle comunicazioni  disposte  dal  collegio e la custodia degli atti e dei documenti  dell'Arbitrato.  Di  questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.
 5.   Dalla  costituzione  del  collegio  decorrono  i  termini  per l'emanazione del lodo.
 |  |  |  | Art. 13. Incompatibilita' del Presidente del collegio
 1.  Il  soggetto  designato  non  dovra'  versare  nelle ipotesi di incompatibilita' previste dalla legge o dalle consuetudini.
 |  |  |  | Art. 14. Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza
 1.  L'arbitro non deve accettare l'incarico e, dopo la costituzione del  Collegio,  deve  astenersi  nei  casi  previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.
 2.  In  caso  di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avra'  luogo  nei  quindici giorni successivi con le stesse modalita' procedurali.
 |  |  |  | Art. 15. Ricusazione dell'arbitro e del Presidente
 1.  In  tutti  i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile  la parte puo' ricusare il Presidente del Collegio e l'arbitro che   essa   non   ha  nominato,  entro  e  non  oltre  dieci  giorni dall'avvenuta  accettazione  dell'incarico,  o  dal momento in cui il motivo  di  ricusazione sia noto. La ricusazione e' proposta mediante ricorso  ai  sensi  dell'art.  815,  secondo  comma,  del  codice  di procedura  civile.  Copia  del ricorso e' depositata presso la camera arbitrale la quale puo' intervenire nel procedimento.
 2. Nel caso di astensione successiva alla costituzione del Collegio arbitrale, nel caso di accoglimento del ricorso per ricusazione ed in ogni   altro  caso  in  cui  si  renda  necessaria,  la  sostituzione dell'arbitro ha luogo nei modi previsti dall'art. 12.
 3.  La  nomina  del  nuovo  arbitro  implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.
 4.  La revoca dell'accettazione dell'incarico di arbitro successiva alla  costituzione  del  Collegio  arbitrale, se non giustificata, e' illecito  oltre  che  civile,  disciplinare  e,  se  a revocare e' il Presidente   del  Collegio,  puo'  comportare  la  cancellazione  dal relativo albo.
 |  |  |  | Art. 16. Clausola compromissoria e compromesso
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 1, se in contratto, convenzione  o  accordo  stipulato  da  A.G.E.A. le parti reputano di inserire  una  clausola  compromissoria,  questa  deve  prevedere che l'arbitrato  si  svolga  ai sensi del presente decreto ministeriale e nell'ambito  della  Camera arbitrale. Parimenti si pattuisce nel caso la  clausola  compromissoria sia inserita, prima dell'insorgere della lite  in  atto  integrativo  o  modificativo  del predetto contratto, convenzione  o  accordo.  Si  applica l'art. 1341, secondo comma, del codice civile.
 2.  L'inserimento  di  clausola  compromissoria  puo'  anche essere proposto  nel  contesto  di un bando o altro atto unilaterale di AGEA ovvero  nel contesto di una domanda del privato ad esso correlata. In tal  caso,  la  proposta  puo'  essere  accettata  mediante  espressa dichiarazione di volonta' negoziale.
 3.  Nel  caso di contratto, convenzione o accordo con pluralita' di parti  stipulanti,  la  clausola compromissoria e' valida ed efficace soltanto se tutte le parti ad essa espressamente aderiscono.
 4.  In assenza di clausola compromissoria, una controversia insorta e  non  ancora  pendente dinanzi a Giudice civile o amministrativo, o pendente  ma  non  ancora  definita con sentenza di primo grado, puo' mediante  compromesso  essere  devoluta  ad  arbitrato  ai  sensi del presente atto e nell'ambito della Camera arbitrale.
 5.  Non  puo'  essere  devoluta  all'arbitrato la controversia alla quale  partecipi  anche  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali.
 6.  Qualora  pendano  piu'  giudizi connessi per comunanza di fatti rilevanti, sono ammissibili soltanto proposte di compromesso relative a tutte le controversie connesse. Con la proposta di compromesso deve essere notificata anche rinuncia agli atti dei giudizi pendenti.
 7. In pendenza di procedimento penale, i soggetti imputati e quelli civilmente   responsabili   non  possono  proporre  al  Ministero  la devoluzione  ad  arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti anche i fatti oggetto del predetto processo.
 8.  I  soggetti,  le cui erogazioni sono sospese da AGEA ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  33,  comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  non  possono  proporre  al  Ministero  la devoluzione  ad  arbitrato di controversie per la cui decisione siano rilevanti   i   fatti  che  hanno  comportato  la  sospensione  delle erogazioni.
 |  |  |  | Art. 17. Introduzione della domanda arbitrale
 1.  La parte interessata deposita presso la Camera Arbitrale, entro sessanta  giorni  dalla  conoscenza  dell'atto impugnato, una domanda dalla stessa sottoscritta, che dovra' contenere:
 generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio;
 clausola compromissoria e richiesta di giudizio arbitrale;
 esposizione  esaustiva  dei  fatti,  formulazione  dei quesiti ed indicazione, per quanto possibile, del valore della controversia;
 indicazioni   sulla   natura  dell'arbitrato  (rituale)  e  sulla pronuncia (secondo diritto o equita) ove necessario;
 indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  documenti a sostegno della domanda; indicazione del difensore nominato e procura alle liti.
 2.  La  Parte  interessata  deposita  o invia, tramite raccomandata a.r.,  domanda  di  arbitrato.  La domanda di arbitrato viene inviata nella stessa forma alle altre parti.
 3.  Le  incombenze  fiscali  sono assolte sull'originale depositato presso la Camera.
 |  |  |  | Art. 18. Memoria difensiva di parte convenuta
 1.  La  parte  convenuta  dovra'  far  pervenire,  anche in formato elettronico,  entro  quarantacinque  giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovra' contenere:
 generalita'  della  parte  convenuta  ed  eventuale  elezione  di domicilio;
 formulazione  delle  difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
 nomina  dell'arbitro o indicazioni indispensabili alla scelta del medesimo;
 osservazioni   sulla  natura  dell'arbitrato  e  sulla  pronuncia (secondo diritto o equita);
 procura alle liti conferita al difensore;
 ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.
 2.  La  memoria difensiva della parte convenuta dovra' essere fatta pervenire in formato elettronico a ciascuna delle controparti ed agli arbitri.
 3.  La  documentazione  non  digitale dovra' essere fatta pervenire tramite fax.
 4.  In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente  ha  facolta'  di  far  pervenire memoria di replica entro trenta giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.
 |  |  |  | Art. 19. Delimitazione del giudizio e divieto di nuove domande
 1.  La  domanda  di  arbitrato,  l'atto  di resistenza ed eventuali controdeduzioni  delimitano  inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove  o  diverse  domande,  richieste  di  ulteriori  corrispettivi, aggiornamenti  o  ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti  successivamente  e  se  proposti  sono dichiarati d'ufficio inammissibili.
 |  |  |  | Art. 20. Sede del giudizio arbitrale
 1.  La  sede  dell'arbitrato  e' fissata presso la Camera Nazionale Arbitrale, via XX Settembre, 20 - 00186 Roma, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunita'.
 |  |  |  | Art. 21. Qualificazione dell'arbitrato
 1.  Salvo  diversa manifestazione di volonta' espressa dalle parti, l'arbitrato gestito in ragione delle presenti procedure tecniche deve intendersi rituale.
 2.  In  ogni  caso  il  lodo  viene  emesso  secondo diritto, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo equita'.
 |  |  |  | Art. 22. Norme procedurali ed istruttorie
 1.  La  procedura  arbitrale  e'  svolta  ai sensi degli art. 806 e seguenti  del  codice  di procedura civile e delle presenti procedure tecniche.
 2.  Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale  in  prima  udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potra' essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.
 3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa:
 3.1. il termine di emanazione del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la Camera Arbitrale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari;
 3.2. i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;
 3.3.  le  modalita'  di  trasmissione  degli  atti  per  l'intero svolgimento  dell'arbitrato,  in  conformita'  alle  previsioni delle presenti procedure;
 4. la  definizione  e  le  modalita'  di  versamento al collegio, tramite   il  Segretario,  delle  somme  necessarie  a  garantire  lo svolgimento  della  procedura arbitrale, oltre che il pagamento degli onorari  dovuti,  le  modalita'  di ripartizione degli onorari tra il Presidente,  gli  arbitri  ed  il Segretario, nonche' le modalita' di estinzione  del  deposito  presso  soggetti autorizzati ad esercitare attivita'  di  deposito  valori,  su  cui sono state versate le somme dovute dalle parti.
 |  |  |  | Art. 23. Assunzione dei mezzi di prova e documenti
 1.  L'assunzione  dei  mezzi  prova  puo' aver luogo d'ufficio o su istanza  di  parte,  purche'  nel  pieno  rispetto  del principio del contraddittorio.
 2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove  testimoniali anche in forma scritta. Resta obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.
 3.  Il  collegio  arbitrale  puo'  disporre la nomina di consulenti tecnici  di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le  corrispondenti  relazioni,  ove  occorra  anche  ascoltandoli  in contraddittorio  con  i  consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e  sostituzione  dell'arbitro.  Il  consulente  tecnico di ufficio e' tenuto   ad   applicare  le  tariffe  stabilite  dal  proprio  ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino  al  30%  in  relazione  al  valore  della  controversia ed alla difficolta' della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.
 4.  Le  parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi  di  prova  ammessi,  nominando, se del caso, propri consulenti tecnici,   nel   rispetto   delle   forme   e   dei  termini  fissati nell'ordinanza istruttoria.
 5. A conclusione della fase istruttoria il collegio arbitrale fissa il  termine  per  la  presentazione  delle  memorie conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.
 6.   La  controversia  puo'  essere  decisa  sulla  base  dei  soli documenti,  qualora  le parti ne rivolgano richiesta in forma scritta anche  nel  corso  del procedimento, ovvero quando il Collegio reputi comunque matura la causa per la emissione del lodo.
 8. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.
 9.  Nel  procedimento  arbitrale  sono ammissibili tutti i mezzi di prova  previsti  dal  codice  di  procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
 10.  Le prove raccolte in processo penale possono essere utilizzate se  tutte  le  parti  del giudizio arbitrale hanno partecipato a quel processo all'assunzione dei mezzi di prova non documentali.
 11.  Presso  il  collegio  le  parti sono tenute a depositare tante copie  quante  sono  le  altre  parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.
 |  |  |  | Art. 24. Udienze
 1.  Le  date  di  ciascuna  udienza  vengono fissate dal collegio e comunicate   a   ciascuna   delle  parti  direttamente  in  giudizio, alternativamente  attraverso  raccomandata,  comunicazione in formato elettronico o fax.
 2.  Le  parti  possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.
 3.  L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa  aver  luogo,  purche'  sia  verificata  la  regolarita'  della convocazione.
 4. Di ogni udienza e' redatta sintetica verbalizzazione.
 5.  Esaurita la fase istruttoria il collegio comunica alle parti la fissazione, dell'udienza di discussione.
 6.  Esaurita  la  discussione,  e qualora non si debba procedere ad ulteriori   attivita'   istruttorie,   il   collegio  si  riserva  la deliberazione del lodo.
 7.  Nessuna udienza puo' essere fissata nel mese di agosto e tra il 20 ed 31 dicembre.
 |  |  |  | Art. 25. Transazione nel corso di un giudizio
 1.   La  transazione  raggiunta  dalle  parti  prima  che  l'organo arbitrale  venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento e nulla e' dovuto a coloro che sono stati nominati arbitri.
 2.   In   qualsiasi   momento   anteriore  alla  conclusione  della discussione  il  Collegio  arbitrale  puo'  esperire  un tentativo di conciliazione,  anche  prospettando una non verbalizzabile ipotesi di composizione della lite.
 3.  Qualora  sia  raggiunta  la  conciliazione, e' redatto processo verbale  sottoscritto  anche  dalle  parti  personalmente  ovvero dai patrocinatori se muniti di mandato a conciliare.
 4.  Se  dopo  la  costituzione  del Collegio arbitrale le parti o i patrocinatori   concordemente   dichiarano   per   iscritto   che  la controversia  e'  integralmente definita, e' redatto processo verbale di  estinzione  del giudizio arbitrale sottoscritto anche dalle parti personalmente o da i patrocinatori muniti di specifico mandato.
 5.  In  caso  di  definizione  parziale  della  controversia  o  di riduzione della materia del contendere, il giudizio prosegue, e della definizione o riduzione e' dato atto nel lodo.
 6.  Nei  casi  previsti  dai  commi 3  e 4, l'onorario del collegio arbitrale   e'   ridotto   in   proporzione  all'attivita'  non  piu' occorrente.
 |  |  |  | Art. 26. Forma della decisione e termine per il deposito del lodo
 1.  Il  lodo, redatto in tanti originali quante sono le parti ed in ulteriore  originale per il deposito presso la camera arbitrale, puo' essere  sottoscritto  dagli arbitri anche in tempi e luoghi diversi e si  perfeziona nel momento in cui e' apposta l'ultima delle anzidette sottoscrizioni.
 2.  Il  lodo  deve  essere  pronunciato  nel termine di centottanta giorni decorrente dalla costituzione del Collegio arbitrale.
 Quando  il  Collegio  deve pronunciare su piu' controverse connesse per  comunanza  dei  fatti  rilevanti  per  la decisione, il predetto termine e' elevato a duecentoventi giorni.
 3.  La  proroga  per  il deposito del lodo puo' essere disposta dal collegio arbitrale quando ricorrano giusti motivi, nel rispetto delle finalita'  di  tempestiva  composizione  delle controversie di cui al presente decreto ministeriale.
 4.  Entro  dieci  giorni dal deposito del lodo, la Camera arbitrale trasmette  a  mezzo  raccomandata  gli  esemplari  della decisione in originale a ciascuna delle parti.
 |  |  |  | Art. 27. Contenuto del lodo
 1.  Il  lodo  deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce  il  merito  della  controversia.  Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovra' contenere:
 indicazione delle parti;
 indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
 esposizione dei motivi;
 dispositivo;
 sede dell'arbitrato;
 sottoscrizione degli arbitri;
 menzione  espressa  degli  arbitri  che non hanno potuto o voluto sottoscrivere  il  lodo, per la cui validita' e' comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri;
 indicazione delle spese di procedimento.
 |  |  |  | Art. 28. Lodo parziale
 1.  E' data facolta' di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.
 2.  Il  lodo  parziale  puo'  essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.
 |  |  |  | Art. 29. Determinazione valore della controversia
 1.  Prima  della  costituzione  del  Collegio  arbitrale,  la parte attrice  e'  tenuta ad effettuare un deposito infruttifero di importo pari  al  3% del valore della controversia, se questo non supera euro 500.000,00  ed  al  quindici  per  mille per quanto esso supera detto importo.
 Il  deposito non puo' essere inferiore ad euro ottomila o superiore ad euro duecentomila.
 Il  valore della controversia e' determinato provvisoriamente dalla camera arbitrale sulla base di domanda di arbitrato.
 2.  Il  deposito  e' effettuato presso la Camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa.
 Per quanto eccede euro ottomila, l'importo del deposito puo' essere ridotto  ad  un  terzo  se  per  i  rimanenti  due  terzi e' prestata fideiussione  bancaria incondizionata della durata di almeno un anno; la spesa per la fideiussione non e' ripetibile.
 3.  L'arbitrato  e'  improcedibile  se  non  e'  ottemperato quanto previsto nei commi 1 e 2.
 4.  Dal  deposito  puo'  essere  prelevato quanto occorrente per le spese della procedura, comprese eventualmente quelle alberghiere e di trasporto.
 5.  Contemporaneamente  alla  sottoscrizione  del lodo, il Collegio arbitrale  determina  il  compenso  dovutogli  e  quantifica le spese sopportate.
 Il  segretario  del  Collegio  comunica  alle  parti  la  richiesta anzidetta e l'importo residuo del deposito di cui al comma 1.
 6.  Il collegio applica onorari e oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, e  successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti,  eventualmente  aumentabili  non  oltre  il 30%, in ragione della  sua complessita' e, comunque non superiore ai 300.000,00 euro, cosi' ripartite:
 a) onorari e spese degli arbitri;
 b) onorari   e   spese   dell'eventuale   perito   d'ufficio,  da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio;
 c) oneri per l'amministrazione della procedura;
 d) il  mancato  versamento  delle  spese a cura di una parte puo' consentire  all'altra  parte  di  provvedervi,  fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.
 7. Il  collegio  provvede  direttamente  a  tutti  gli  adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso un deposito di valori autorizzato.
 8.  I  membri  del  collegio, nonche' eventuali periti d'ufficio, a conclusione  del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese  alla  Camera  arbitrale,  il  3  %  dei  propri  compensi.  Il Segretario   provvede  a  tale  adempimento  prima  della  definitiva chiusura della procedura.
 Il  compenso  del  segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo  dovuto  al  Collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto all'importo come determinato al precedente comma 6.
 9.  Le  domande  proposte  in  via  subordinata  o  alternativa non concorrono  a  formare  il  valore  della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.
 10.  Ferma  restando  la solidarieta' prevista dall'art. 814, primo comma,  del  codice  di procedura civile, dopo il pagamento di quanto dovuto  al  collegio arbitrale eventualmente al netto di quanto dallo stesso  ottenuto mediante prelievo dal deposito, il residuo di questo e'  restituito  al  depositante ed il credito verso il fideiussore e' estinto.
 |  |  |  | Art. 30. Conservazione degli atti e loro restituzione
 1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha l'obbligo di  chiedere  il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In  ogni  caso la Camera arbitrale e' tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a cinque anni dalla emissione del lodo.
 |  |  |  | Art. 31. Informazioni e pubblicazione del lodo
 1.  Ogni  notizia  o  informazione  -  durante lo svolgimento della procedura  deve  rimanere  rigorosamente  riservata,  a cio' restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.
 2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle gia' decise, il lodo definitivo, omettendo il   nome   delle   parti,   puo'  essere  pubblicato  attraverso  la realizzazione  di  appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico-informativi specializzati.
 3.   La   Camera   realizza   le   iniziative   promozionali  e  di valorizzazione dell'arbitrato nel settore agricolo.
 |  |  |  | Art. 32. Il Comitato di conciliazione e sue competenze
 1.  Quando  il  valore della controversia non supera i 20.000 euro, viene  obbligatoriamente  fatto luogo a procedimento di conciliazione da  esperirsi  davanti ad un Comitato di conciliazione, costituito da un  rappresentante  di  A.G.E.A.  e  dal  responsabile  del C.A.A. di riferimento,  o da un rappresentante delle associazioni di produttori e  loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in  via  esclusiva  tali compiti, ovvero dal soggetto interessato. Il Comitato,  in  relazione  alla  natura  ed  alla  complessita'  delle questioni  trattate  puo'  farsi  assistere  da  uno  o  piu' esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti.
 2.  In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte, su indirizzo   specifico   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali,   le   presenti   procedure   potranno  essere  modificate prevedendo   forme   di  decentramento  per  l'amministrazione  delle procedure medesime.
 |  |  |  | Art. 33. Il procedimento
 1.  La  procedura  di conciliazione, viene attivata, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, a firma congiunta delle parti o di  una di esse o dei loro procuratori, presso la Camera Arbitrale, e dovra' contenere:
 generalita' delle parti ed elezione di domicilio;
 esposizione  dei  fatti,  formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 20.000 euro;
 indicazione  dei  mezzi  di  prova  a  sostegno  delle rispettive richieste;
 indicazione  eventuale  del  difensore, con relativa procura alle liti.
 2.  La domanda di conciliazione deve essere proposta anche mediante documento elettronico. La Camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti  del  Comitato  di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.
 |  |  |  | Art. 34. Memoria difensiva
 1.  La parte che riceve la domanda di conciliazione deve presentare memoria  scritta alla Camera arbitrale entro trenta giorni successivi alla  ricezione,  mediante  documento elettronico. Questa provvede ad inviarne copia ai membri del Comitato di conciliazione.
 2. E' comunque ammessa la difesa orale.
 |  |  |  | Art. 35. Discussione   presso   il   Comitato   di  conciliazione  Verbale  di conciliazione
 1.  Ascoltate  le  parti all'udienza fissata per la discussione, il Comitato   propone   la   possibile   soluzione   transattiva   della controversia.
 2.  Qualora la proposta venga positivamente recepita, viene redatto apposito   verbale   di   conciliazione   sottoscritto   dalle  parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.
 3.  Qualora  il  tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, le parti potranno ricorrere al giudizio arbitrale.
 4.  La  procedura  di  conciliazione  deve  essere  esperita  entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
 |  |  |  | Art. 36. Elenco dei periti
 1.  L'elenco  dei  periti  enumera  tutti i soggetti, esperti nelle materie  oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
 2. La Camera Arbitrale acquisisce e fa proprio l'albo dei Periti di ACEA  istituito  ai sensi della delibera del commissario straordinari Agea n. 31 del 7 giugno 2002.
 3.  I  soggetti  legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:
 a) laureati  in  economia  e  commercio, giurisprudenza, agraria, ingegneria  o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;
 b) professori  universitari  di  ruolo  nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche;
 c)  commercialisti  e  revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi;
 d)   diplomati   abilitati  all'esercizio  della  professione  ed iscritti  ai  relativi  albi,  con specifica competenza in materia di agricoltura.
 4. Sono  requisiti  di  onorabilita' dei periti imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:
 a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle  parti  per  reati  incompatibili  con  l'attivita'  di  cui al presente decreto;
 b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;
 c) non  essere  stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,   o   della   legge   31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 37. Elenco dei segretari
 1.  L'elenco  dei segretari enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie  oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
 2.  I  soggetti  legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:
 laureati in economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, con specifica competenza di natura amministrativa e burocratica.
 3.  Il  segretario  del Collegio arbitrale puo' essere scelto anche tra  coloro  che  sono  stati  anteriormente iscritti nell'elenco dei segretari  previsto  dalla  deliberazione  7 giugno  2001, n. 31, del commissario straordinario AGEA.
 4. Sono requisiti di onorabilita' dei segretari imprescindibili per l'iscrizione al relativo elenco:
 a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle  parti  per  reati  incompatibili  con  l'attivita'  di  cui al presente decreto;
 b) non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici;
 c) non  essere  stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorita'  giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,   o   della   legge   31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 38. Presupposto  per  la  iscrizione nell'elenco dei periti e nell'elenco dei Segretari
 1.  Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti o dei segretari  i  soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare alla Camera Arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.
 2.  I  soggetti  interessati,  entro  novanta  giorni dalla data di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, possono rivolgere  domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera Nazionale Arbitrale, Roma 00186 - via XX Settembre, 20.
 3.  Il  Direttore  della  Camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
 4.  Periodicamente  l'elenco  e'  aggiornato  a  cura del Direttore mediante  l'inserimento  di  nuovi  iscritti,  e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.
 |  |  |  | Art. 39. Incompatibilita'   di   iscrizione   all'elenco   dei  Presidenti  ed all'elenco dei periti o dei Segretari
 1.  Le  qualita'  di Presidente, di perito o di Segretario non sono cumulabili  nella stessa persona, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti  per  essere  ammessi  all'iscrizione  sia  nell'elenco dei Presidenti  quanto  nell'elenco  dei periti o in quello dei segretari debbono  necessariamente  scegliere  per l'iscrizione nell'elenco dei Presidenti, in quello dei periti o in quello dei Segretari.
 |  |  |  | Art. 40. Certificazione dei crediti
 Ai  sensi dell'art. 16 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, su specifica  e  separata  istanza  di parte, il Direttore della Camera, verificata  la  pendenza  del  procedimento ai sensi dell'art. 17 del presente  decreto,  certifica  che  la posizione del soggetto istante sara'   definita   entro   centottanta   giorni,   e   trasmette   la certificazione allo stesso per gli usi consentiti dalla legge.
 |  |  |  | Art. 41. Entrata in funzione e disposizioni generali
 1.  Con  l'entrata  in vigore del presente decreto ministeriale, le clausole  compromissorie  e  i compromessi anteriormente perfezionati nonche' le nomine di arbitri gia' comunicate non perdono efficacia.
 Parimenti  non  perdono  efficacia  gli anteriori atti introduttivi delle procedure di conciliazione.
 Il  presente  decreto  ministeriale  non  si  applica  a  procedure arbitrali  nelle  quali  si  e'  anteriormente avuta costituzione del collegio  arbitrale  o nomina dell'arbitro unico ed alle procedure di conciliazione in corso.
 2.  L'A.G.E.A. adegua i propri manuali procedimentali in attuazione ed in coerenza con i contenuti delle presenti procedure.
 3.  I  principi  generali contenuti nelle presenti procedure devono essere  osservati  dalla Camera arbitrale e dagli arbitri anche nelle fattispecie   non  espressamente  disciplinate,  con  l'obiettivo  di conseguire   equilibrato   e   sollecito   svolgimento  del  giudizio arbitrale.
 4.  La  Camera  nazionale Arbitrale e lo Sportello di Conciliazione sono  utilizzabili,  previa  stipula  di  apposita convenzione, anche dagli  organismi  pagatori  eventualmente istituiti dalle Regioni, ai sensi  dell'art.  3  comma 3  della  legge  27 maggio  1999, n. 165 e successive modificazioni.
 Roma, 3 marzo 2006
 Il Ministro: Alemanno
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