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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 aprile 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  I.N.O.Q.  - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a  r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre  2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 21 aprile 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta «Robiola di Roccaverano» a quanto richiesto dal gruppo  tecnico  di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di Roccaverano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 2 giugno 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest  qualita'  -  Soc.  coop  a  r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n.  82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Robiola   di   Roccaverano»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003,  14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre  2004,  25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 22 dicembre 2005, e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal 21 aprile 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 2 giugno 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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