Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 aprile 2006 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 12 dicembre 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino al 21 aprile 2006; Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 28 marzo 2006; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 22 dicembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2006 Il direttore generale: La Torre |
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