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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 aprile 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Pancetta di Calabria». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  3 maggio  2005,  1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005,   con   i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata  all'organismo  di  controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria  Qualita'  Srl  con  decreto  del  7 giugno  2002,  e' stata prorogata fino al 2 maggio 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  «Pancetta  di  Calabria»,  allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la  denominazione  di  origine  protetta  «Pancetta  di Calabria»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 giugno 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   I.C.Q.  -  Istituto Calabria  Qualita'  Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto  7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di   origine  protetta  «Pancetta  di  Calabria»  registrata  con  il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'  prorogata  con  decreti  3 maggio  2005,  1° settembre  2005  e 14 dicembre  2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
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