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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dirigente  dell'Area  VIII  per  il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 |  | 
 |  |  |  | Il  giorno 13 aprile 2006 alle ore 9,45, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN  nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna ... Firmato ...... e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali: Confederazioni: CGIL FP .......... Firmato ...... CGIL ....... Firmato ....... CISL FPS ......... Firmato ...... CISL ....... Firmato ....... UIL PA ........... Firmato ...... UIL ........ Firmato ....... CIDA/UNADIS ...... Firmato ...... CIDA ....... Firmato ....... DIRSTAT .......... Firmato ...... CONFEDIR ... Firmato ....... CONFSAL - UNSA ... Firmato ...... CONFSAL .... Firmato ....... Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro. |  |  |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
 AREA VIII - DIRIGENZA
 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
 Quadriennio normativo 2002/2005
 Biennio economico 2002/2003
 
 CCNL AREA VIII - DIRIGENZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005
 E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003
 INDICE
 
 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. l: Campo di applicazione e finalita'
 Art. 2: Durata e decorrenza del presente contratto
 
 TITOLO II - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
 
 CAPO I - LE RELAZIONI SINDACALI
 Art. 3: Obiettivi e strumenti
 Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa
 Art.  5:  Tempi  e  procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
 Art. 6: Informazione
 Art. 7: Concertazione
 Art. 8: Consultazione
 Art. 9: Altre forme di partecipazione
 Art. 10: Comitato per le pari opportunita'
 Art. 11: Comitato paritetico per il mobbing
 
 CAPO  II  -  I  SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA' DELLE PREROGATIVE SINDACALI
 Art.  12:  Soggetti  sindacali  nelle  strutture amministrative di riferimento
 Art. 13: Composizione delle delegazioni
 Art. 14: Contributi sindacali
 
 CAPO III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
 Art. 15: Interpretazione autentica dei contratti
 Art. 16: Clausole di raffreddamento
 
 TITOLO III - IL RAPPORTO DI LAVORO
 
 CAPO I -LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 17: Contratto individuale di lavoro
 Art. 18: Periodo di prova
 
 CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO
 Art. 19: Impegno di lavoro
 Art. 20: Conferimento incarichi dirigenziali
 Art. 21: Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
 
 CAPO III - SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 22: Ferie e festivita'
 Art. 23: Assenze per malattia
 Art.  24:  Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  dovute  a causa di servizio
 Art. 25: Assenze retribuite
 Art. 26: Congedi dei genitori
 Art. 27: Aspettativa per motivi personali o di famiglia
 Art. 28: Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
 Art. 29: Congedi per motivi di famiglia
 Art. 30: Congedi per la formazione
 Art.  31:  Attivita'  didattica di dirigenti presso universita' ed istituti di alta formazione
 
 CAPO IV - FORMAZIONE
 Art. 32: Formazione dei dirigenti
 
 CAPO V - MOBILITA'
 Art. 33: Incarichi presso altre amministrazioni
 Art. 34: Mobilita'
 Art. 35: Accordi di mobilita'
 Art.  36: Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
 
 CAPO VI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 37: Termini di preavviso
 Art. 38: Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 Art. 39: Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
 Art. 40: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
 Art. 41: Recesso dell'amministrazione
 Art. 42: Tentativo obbligatorio di conciliazione
 Art. 43: Procedure di arbitrato in caso di recesso
 Art. 44: Nullita' del licenziamento
 Art. 45: Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 CAPO VII
 Art.  46:  Codice  di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
 
 TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
 CAPO I - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
 Art. 47: Disposizioni generali
 Art. 48: Struttura della retribuzione
 
 CAPO II - CONSIGLIERI E DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
 Art.  49:  Trattamento  economico  fisso  per  i  consiglieri ed i dirigenti di prima fascia
 Art. 50: Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art.   51:  Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di posizione  e  della  retribuzione  di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia
 
 CAPO III - REFERENDARI E DIRIGENTI DI II FASCIA
 Art.  52:  Trattamento  economico  fisso  per  i  referendari ed i dirigenti di seconda fascia
 Art. 53: Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art. 54: Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
 Art. 55: Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
 Art.  56:  Retribuzione dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia   incaricati   di   funzioni  di  consigliere  e  di  funzioni dirigenziali generali
 Art. 57: Retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
 Art.   58:  Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di posizione  e  della  retribuzione  di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia
 
 CAPO IV
 Art. 59: Clausole speciali di parte economica
 
 CAPO V - PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
 Art. 60: Incarichi aggiuntivi
 Art. 61: Sostituzione del dirigente
 Art. 62: Clausola di salvaguardia
 Art. 63: Tredicesima mensilita'
 Art. 64: Trattamento di trasferta
 Art. 65: Trattamento di trasferimento
 Art. 66: Responsabilita' civile e patrocinio legale
 Art. 67: Indennita' di bilinguismo
 Art. 68: Diritti derivanti da invenzione industriale
 Art.   69:  Modalita'  di  applicazione  di  particolari  istituti economici
 Art. 70: Personale in particolari posizioni di stato
 
 TITOLO V - NORME FINALI
 Art. 71: Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
 Art. 72: Ricostituzione del rapporto di lavoro
 Art. 73: Norma programmatica
 Art. 74: Buoni pasto
 Art. 75: Disapplicazioni
 
 DICHIARAZIONI CONGIUNTE
 
 ALLEGATI:
 Schema  di  codice  di  condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Art. 1
 Campo di applicazione e finalita'
 
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri,  referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  ai  dirigenti  di  I  e  II  fascia  del ruolo speciale tecnico - amministrativo della protezione civile, appartenenti all'Area VIII di cui  all'art. 2, ottavo alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
 2.  I  decreti  legislativi  30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono riportati  nel  testo  del  presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs n. 165 del 2001.
 3.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano  il presente CCNL puo' essere  integrato  ai  sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
 4.  Il  riferimento  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' riportato nel testo come "Presidenza " o "amministrazione".
 5.  Il  riferimento  ai  consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti  del  comma  1, ove si tratti di norme comuni, e' riportato nel  testo  come  "dirigenti".  Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia  del  ruolo  speciale tecnico -amministrativo della protezione civile e' riportato nel testo come "dirigenti di I o II fascia".
 6.  Nel  quadro  della  riforma  del lavoro pubblico, nel quale si colloca   l'istituzione  dell'area  autonoma  della  dirigenza  della Presidenza  del Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro  per i dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario  per la valorizzazione del ruolo e della professionalita' degli   stessi   mediante  disposizioni  dirette  ad  evidenziare  le specificita' che connotano il loro rapporto di lavoro.
 7.   In  considerazione  del  nuovo  assetto  istituzionale  della Presidenza,  caratterizzato  da  un'ampia  autonomia  organizzativa e finanziaria,  con  le  presenti  disposizioni  contrattuali  le parti intendono   assicurare   il   riconoscimento   dell'impegno  e  delle peculiarita'  della  dirigenza  diretti al sostegno dell'attivita' di impulso,  di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
 8.  A tal fine le parti rilevano l'importanza della valorizzazione della  contrattazione  integrativa  nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.
 Art. 2
 Durata e decorrenza del presente contratto
 
 1.  Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre  2005 per la parte normativa e 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di  stipulazione,  salvo  diverse  decorrenze  previste  dal presente contratto.  La  stipulazione  si  intende  avvenuta  al momento della sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 3.  L'amministrazione  destinataria  del  presente  contratto  da' attuazione  agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo con carattere  vincolato  ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.
 5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla   scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non  assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
 6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell'Area  VIII  sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze  previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993.  Per  l'erogazione  di detta indennita' si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 7.  In  sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara' costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva,   intervenuta   nel  precedente  biennio,  secondo  quanto previsto  dall'Accordo  del  23  luglio  del  1993  di  cui  al comma precedente.
 TITOLO II
 IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
 
 CAPO I
 LE RELAZIONI SINDACALI
 
 Art. 3
 Obiettivi e strumenti
 
 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli  e  responsabilita'  della  Presidenza  e  delle organizzazioni sindacali,   e'   definito   in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestivita'    e    l'economicita'   dei   servizi   erogati   alla collettivita', anche in relazione alle peculiari funzioni di impulso, indirizzo  e  coordinamento  della  Presidenza,  con l'interesse alla valorizzazione  della  centralita'  della funzione dirigenziale nella gestione   dei   processi  di  innovazione  in  atto  e  nel  governo dell'Amministrazione,  favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.
 2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di  un  sistema  di  relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo  attribuito  a  ciascun  dirigente  in  base  alle  leggi  e ai contratti  collettivi,  nonche'  della  peculiarita'  delle  funzioni dirigenziali,  che  sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle  parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado   di  favorire  la  piena  collaborazione  della  dirigenza  al perseguimento  delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
 3.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge presso la Presidenza,  sulle  materie  e con le modalita' indicate dal presente contratto;
 c)  concertazione,  consultazione  ed informazione, nonche' altri istituti della partecipazione;
 d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 Art. 4
 Contrattazione collettiva integrativa
 
 1. La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:
 A)  individuazione  delle  posizioni  dirigenziali i cui titolari devono  essere  esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del  1990  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, secondo quanto previsto  dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;
 B) criteri generali per:
 1)   la   verifica   della   sussistenza  delle  condizioni  per l'acquisizione  delle  risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;
 2)  l'attuazione  della  disciplina  concernente la retribuzione direttamente   collegata   ai   risultati,  al  raggiungimento  degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti, tenuto  anche  conto  dell'impegno di lavoro in relazione all'art. 19 comma 1;
 3)   le   modalita'   di   determinazione   della   retribuzione direttamente   collegata   ai   risultati,  al  raggiungimento  degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;
 C)  attuazione delle pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 10 (Comitato delle pari opportunita) anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 D)   implicazioni   derivanti  dagli  effetti  delle  innovazioni organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione, disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei dirigenti;
 E)  linee  generali  per  la  realizzazione  di programmi e piani annuali di formazione e aggiornamento.
 2.  Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento  indicati  dall'art.  3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio  delle  trattative,  le  parti  riassumono, nelle materie indicate  nelle  lettere  C),  D)  e  E)  del  comma 1, le rispettive prerogative   e  liberta'  di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine sopraindicato puo' essere prorogato per ulteriori trenta giorni.
 3. La contrattazione integrativa si svolge presso la Presidenza.
 4.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o  comportare  oneri  non  previsti negli strumenti di programmazione annuale  e pluriennale del bilancio dell'Amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 Art. 5
 Tempi e procedure per la stipulazione
 o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
 
 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce  a  tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da  trattarsi  in  un'unica  sessione  negoziale. Sono fatte salve le materie  previste  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi  diversi  o verifiche periodiche. L'individuazione e l'utilizzo delle   risorse   indicate  nell'art.  4  (Contrattazione  collettiva integrativa)  sono  determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente contratto  ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione  delle  delegazioni)  per  l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 3.  L'ipotesi  di  contratto  collettivo integrativo, corredato da apposita  relazione  illustrativa  tecnico-finanziaria, e' trasmessa, entro  5  giorni,  agli organismi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del  1999  ai fini del controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione  collettiva  integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi  dell'art.  48  del  d.lgs. n. 165 del 2001. Detti organismi si pronunciano  entro quindici giorni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In caso di rilievi le trattative riprendono entro cinque giorni.
 4.  A seguito della certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere  del  termine  di  15  giorni  di  cui  al  precedente comma, l'ipotesi   di   contratto   collettivo  integrativo  e'  inviata  al Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero dell'Economia e finanze,  con  la  prescritta  relazione tecnica, i quali, entro i 30 giorni  successivi  ne  accertano,  congiuntamente, la compatibilita' economica ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Decorso   tale   termine  l'organo  di  governo  dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla  sottoscrizione  del contratto. Qualora il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.
 5.  Il  contratto  collettivo  integrativo deve contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita'  e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo.
 6.  L'Amministrazione  e'  tenuta a trasmettere all'A.R.A.N, entro cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 Art. 6
 Informazione
 
 1.  L'amministrazione  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente  e costruttivo  il  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i livelli delle relazioni  sindacali  -  informa  periodicamente  e tempestivamente i soggetti   sindacali   di   cui   all'art.   13  (Composizione  delle delegazioni),  sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere   finanziario,   concernenti  il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti,  l'organizzazione  degli  uffici,  la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
 2.  Nelle  materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede la contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e  la consultazione,  l'informazione  e'  obbligatoriamente  preventiva. Il contratto   integrativo   individuera'   le   altre  materie  in  cui l'informazione dovra' essere preventiva o successiva.
 3.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti, su richiesta,  si  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni  caso,  in  presenza  di  iniziative  concernenti  le  linee  di organizzazione  degli  uffici  e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica   nonche'   per   eventuali   processi   di  dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 4.  L'informazione preventiva e' data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
 a)  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali,  correlate  alle funzioni  e  alle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
 b) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' le relative procedure;
 c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 d) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 e) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
 f)  gestione  delle  iniziative  socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
 g)  le  implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all'amministrazione.
 Art. 7
 Concertazione
 
 l.  La  concertazione  avviene  sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
 a)  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali,  correlate  alle funzioni  e  alle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
 b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
 d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
 e)  articolazione dell'impegno di lavoro nei piani per assicurare l'emergenza,  limitatamente  alle  strutture  tenute  a  garantire la continuita' dei servizi come previsto dall'art. 19.
 2.  La concertazione puo' essere attivata da ciascuno dei soggetti di   cui  all'art.  13  (Composizione  delle  delegazioni),  mediante richiesta    scritta,    entro    cinque   giorni   dal   ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi   incontri   che  iniziano  entro  il  quarto  giorno  dalla richiesta.  Durante  la  concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti,  ai  principi  di  responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza.
 3.  La  concertazione  si conclude nel termine massimo di quindici giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
 Art. 8
 Consultazione
 
 1.  La  consultazione  dei  soggetti  sindacali di cui all'art. 13 (Composizione  delle  delegazioni),  prima  dell'adozione  degli atti interni  di  organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e' facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
 a)  organizzazione  e  disciplina  di  strutture  ed  uffici, ivi compresa   quella   dipartimentale,   nonche'  la  consistenza  e  la variazione delle dotazioni organiche;
 b)  nei  casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
 c) nei casi previsti dall'art. 7, comma 6 del dlgs. 303 del 1999.
 Art. 9
 Altre forme di partecipazione
 
 1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione del dirigente   alle   attivita'  dell'amministrazione,  e'  prevista  la possibilita' di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi per 1' amministrazione,   Commissioni   bilaterali  ovvero  Osservatori  per l'approfondimento   di   specifiche   problematiche,  in  particolare concernenti  l'organizzazione  del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione   dell'amministrazione  stessa  nonche'  l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione.
 2. Presso l'Amministrazione sono, in particolare, costituiti:
 1)  un  Comitato  paritetico  al  quale e' affidato il compito di acquisire  elementi  informativi  al  fine  di  formulare proposte in materia  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  per  la realizzazione  delle  finalita'  di  cui  all'art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL:
 2)  un  Comitato per il monitoraggio e l'attuazione del contratto collettivo nazionale ed integrativo.
 3.  Gli  organismi dei precedenti commi ed il Comitato per le pari opportunita'  e  quello per il mobbing di cui agli artt. 10 e 11, per quanto  di  loro  competenza,  hanno  il  compito di raccogliere dati relativi  alle  predette  materie - che l'amministrazione e' tenuta a fornire  -  e  di  formulare  proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione  dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e'  di  norma paritetica e deve garantire una adeguata rappresentanza femminile.
 Art. 10
 Comitato per le pari opportunita'
 
 1.  Al  fine  di  consentire  una  reale  parita' uomini-donne, e' istituito  presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunita'  con  il  compito  di  proporre  misure  adatte a creare effettive   condizioni  di  pari  opportunita',  secondo  i  principi definiti  dalla  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  con  particolare riferimento  all'art.  1.  Il Comitato e' costituito da un componente designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali di comparto firmatarie   del   presente  CCNL,  nonche'  da  un  pari  numero  di rappresentanti  dell'Amministrazione.  Il  presidente del Comitato e' nominato  dall'amministrazione  e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo e' previsto un membro supplente.
 2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione e' tenuta a fornire;
 b)  formulazione  di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
 c)  promozione  di  iniziative  volte  ad  attuare  le  direttive comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 1991;
 d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
 3.  Nell'ambito  dei  vari livelli di relazioni sindacali previsti per   ciascuna  delle  materie  sottoindicate,  sentite  le  proposte formulate  dal  Comitato  pari  opportunita', sono individuate misure idonee  a  favorire  effettive  pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
 - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare  riguardo  allo  sviluppo  della  cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
 - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso  ai  corsi  di  formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
 - iniziative  volte  a  prevenire  o  reprimere molestie sessuali nonche' pratiche discriminatorie in generale;
 - processi di mobilita'.
 4.   L'amministrazione  assicura  l'operativita'  del  Comitato  e garantisce  tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento  in  applicazione  dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del  2001.  In  particolare,  valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il  Comitato  e'  tenuto  a  svolgere  una  relazione  annuale  sulle condizioni  delle  dirigenti,  di  cui  deve  essere  data la massima pubblicizzazione.
 5.  Il  Comitato  per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 Art. 11
 Comitato paritetico per il mobbing
 
 1. Il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica  in  occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un dirigente e' caratterizzato da una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel  tempo  in  modo  sistematico  ed  abituale,  aventi connotazioni aggressive,  denigratorie  e vessatorie tali da comportare un degrado delle  condizioni  di  lavoro,  idoneo a compromettere la salute o la professionalita'  o  la  dignita'  del  dirigente  stesso nell'ambito dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 2.  In  relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose  per  la salute fisica e mentale del dirigente interessato e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3.  Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 (Altre  forme  di  partecipazione)  e', pertanto, istituito presso la Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, un Comitato Paritetico con i seguenti compiti:
 a)   raccolta   dei  dati  relativi  all'aspetto  quantitativo  e qualitativo  del  fenomeno  del  mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 b)   individuazione  delle  possibili  cause  del  fenomeno,  con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c)  formulazione  di  proposte  di azioni positive in ordine alla prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4.   Le   proposte   formulate  dal  Comitato  vengono  presentate all'Amministrazione   per  i  conseguenti  adempimenti  tra  i  quali rientrano,  in  particolare,  la  costituzione ed il funzionamento di sportelli   di   ascolto,   nell'ambito  delle  strutture  esistenti, l'istituzione  della  figura  del  consigliere/consigliera di fiducia nonche'   la   definizione  dei  codici,  sentite  le  organizzazioni sindacali firmatarie.
 5.  In  relazione  all'attivita'  di  prevenzione  e contrasto del fenomeno  di  cui al comma 3, il Comitato valutera' l'opportunita' di attuare,  nell'ambito  dei piani generali per la formazione, previsti dall'art.  32 (Formazione dei dirigenti), idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a)  affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
 b)   favorire  la  coesione  e  la  solidarieta'  dei  dirigenti, attraverso  una piu' specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il   recupero   della  motivazione  e  dell'affezione  all'  ambiente lavorativo;
 c)  formulare  proposte per rimuovere situazioni di malessere che possono emergere.
 6.  Il  Comitato  e'  costituito  da  un  componente  designato da ciascuna  delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e  da  un  pari  numero  di  rappresentanti  dell'Amministrazione. Il Presidente   del   Comitato  viene  designato  tra  i  rappresentanti dell'Amministrazione  ed  il  vicepresidente  dai componenti di parte sindacale.  Per  ogni  componente effettivo e' previsto un componente supplente.  Ferma  rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di  essi  fa  parte  anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunita',  appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attivita' dei due organismi.
 7.  L'Amministrazione  favorisce  l'operativita'  del  Comitato  e garantisce  tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In particolare  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni  mezzo, nell'ambito lavorativo,  i  risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato e' tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.
 8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I  componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
 CAPO II
 I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA'
 DELLE PREROGATIVE SINDACALI
 
 Art. 12
 Soggetti sindacali
 
 1.    I    soggetti   sindacali   nell'amministrazione   sono   le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente per l'area  della dirigenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse  alle  trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
 2.  La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  fino  alla costituzione  delle  specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 3.  Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il  complessivo  monte-ore  dei permessi sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:
 - componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
 - componenti   delle   organizzazioni  sindacali  rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
 4.  Ai  dirigenti  sindacali  componenti degli organismi statutari delle   confederazioni   ed  organizzazioni  sindacali  di  categoria rappresentative  non  collocati in distacco o in aspettativa, qualora non  coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma, competono  i  soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 17 agosto 1998.
 5.  Ai  fini  della  ripartizione  del monte permessi, il grado di rappresentativita'   delle   organizzazioni  sindacali  ammesse  alle trattative  per  la  sottoscrizione  del  presente CCNL e' accertata, nell'amministrazione,  sulla  base del solo dato associativo espresso dalla  percentuale  delle  deleghe  rilasciate  dai  dirigenti per il versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa amministrazione.
 6.  Per  la  titolarita'  dei  diritti  sindacali  e  delle  altre prerogative  sindacali  si  rinvia  a  quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto  1998,  modificato  dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000,  nonche'  ulteriori successive modificazioni. In particolare si richiama l'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalita'   di   accredito   dei   soggetti   sindacali   presso   le amministrazioni.
 Art. 13
 Composizione delle delegazioni
 
 1.   Ai  fini  della  contrattazione  collettiva  integrativa,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
 2.  Per  le  organizzazioni  sindacali,  la  delegazione presso la Presidenza, e' cosi' composta:
 - da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1;
 - da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
 3.  Il  dirigente  che  sia componente delle rappresentanze di cui all'art.  12  non  puo'  essere titolare di relazioni sindacali quale parte    della    delegazione    di    parte    pubblica    in   nome dell'amministrazione per l'area della dirigenza.
 4.   L'Amministrazione   puo'   avvalersi,   nella  contrattazione collettiva  integrativa,  della  attivita' di assistenza dell'Agenzia per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni (A.RA.N.).
 Art. 14
 Contributi sindacali
 
 1.  I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega a favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali  nella  misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
 2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
 3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
 4.  Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni  dei  dirigenti  in  base  alle  deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'Amministrazione medesima.
 5.  L'Amministrazione  e'  tenuta,  nei  confronti dei terzi, alla segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 CAPO III
 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
 
 Art. 15
 Interpretazione autentica dei contratti
 
 1.  In attuazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano  controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale,  le parti che l'hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni  dalla  richiesta, per definire consensualmente il significato della  clausola  controversa.  La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
 2.  Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
 3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47  del  d.lgs.  n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
 4. Per le controversie riguardanti l'interpretazione dei contratti collettivi  integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente,  secondo le modalita' ed i tempi previsti dai commi 1 e 2.  L'eventuale  accordo  stipulato  con  le  procedure  previste dal presente  CCNL  sostituisce  la  clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
 Art. 16
 Clausole di raffreddamento
 
 1.  Il sistema di relazioni sindacali e' improntato ai principi di correttezza,  buona  fede e trasparenza dei comportamenti e orientato alla  prevenzione  dei  conflitti.  Entro il primo mese del negoziato relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti  non  assumono iniziative  unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette, compiendo ogni  ragionevole  sforzo  per  raggiungere  l'accordo  nelle materie demandate.
 2.  Analogamente,  durante  il  periodo  in  cui  si  svolgono  la concertazione  o  la  consultazione  le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
 TITOLO III
 IL RAPPORTO DI LAVORO
 
 CAPO I
 LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 17
 Contratto individuale di lavoro
 
 1.  Il  rapporto  di  lavoro  tra  il dirigente e la Presidenza si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
 2.  Il  contratto  di  lavoro  individuale  e'  stipulato in forma scritta.   In   esso  sono  precisati  gli  elementi  essenziali  che caratterizzano  il  rapporto  e  il  funzionamento dello stesso e, in particolare:
 a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
 c) la durata del periodo di prova;
 d) la sede di prima destinazione.
 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
 4.  L'amministrazione,  prima  di procedere all'assunzione, invita l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non  inferiore  a  trenta  giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino   a   sessanta   giorni  in  casi  particolari.  Contestualmente l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita' di  non  avere  altri  rapporti  di impiego pubblico o privato, salvo quanto  previsto  dall' art. 18 (Periodo di prova), comma 9, e di non trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  d.  lgs.  n.165  del  2001.  In  caso  contrario, l'interessato  dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
 Art. 18
 Periodo di prova
 
 1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di  referendari  o dirigenti di II fascia, per un periodo di sei mesi dall'assunzione.  Possono  essere  esonerati  dal  periodo di prova i dirigenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nella medesima qualifica presso altre pubbliche amministrazioni.
 2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
 3.  Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e   negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla  legge  o  dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione  del  posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il  quale  il  rapporto  di  lavoro  puo'  essere risolto. In caso di infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio il dirigente  in  prova  ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo  pari  a  quello  previsto dall'art. 23, comma 1 (Assenze per malattia).
 4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
 5.  Decorsa  la  meta'  del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di preavviso  ne'  di indennita' sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi  di  sospensione  previsti  dal  comma  3.  Il recesso opera dal momento    della   comunicazione   alla   controparte.   Il   recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 7.  In  caso  di  recesso,  la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
 8.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
 9.  Durante  il  periodo  di prova, il dirigente proveniente dalla stessa  Presidenza  ha  diritto  alla  conservazione del posto per un periodo  massimo  di  sei  mesi  ed  in  caso  di  recesso  o mancato superamento  della  prova  stessa,  rientra a domanda nella posizione giuridica di provenienza.
 10.  Al  dirigente della Presidenza, assunto a seguito di pubblico concorso presso un'altra pubblica amministrazione tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l'effettuazione del relativo periodo di prova si applica quanto previsto dal comma 9.
 CAPO II
 STRUTTURA DEL RAPPORTO
 
 Art. 19
 Impegno di lavoro
 
 1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  della Presidenza, il dirigente  organizza  la  propria  presenza in servizio ed il proprio tempo  di  lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura  cui e' preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla  sua responsabilita', in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare,  assicurando  piena  disponibilita'  anche  in  relazione all'assolvimento  delle  peculiari funzioni connesse all'attivita' di impulso,  indirizzo  e coordinamento della Presidenza, in particolare nei  casi  ove  sia  necessario  garantire la continuita' dei servizi nelle  emergenze  o  la  propria  presenza fino alla cessazione delle esigenze che l'hanno determinata.
 2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al dirigente  deve  essere  comunque  garantito,  una volta cessate tali esigenze  eccezionali,  un  adeguato  recupero  del  tempo  di riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
 Art. 20
 Conferimento incarichi dirigenziali
 
 1.  Tutti  i dirigenti, appartenenti al ruolo della Presidenza e a tempo  indeterminato,  hanno diritto ad un incarico. L'incarico viene conferito,  con  provvedimento  dell'amministrazione,  secondo quanto previsto  dall'art.  19  del d.lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua  l'oggetto,  la  durata  dell'incarico,  e gli obiettivi da conseguire,  con riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti  dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali  modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel corso del rapporto.
 2.  Il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  avviene, nel rispetto  di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali:
 - natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - attitudini  e  capacita'  professionale  del singolo dirigente, valutate   anche  in  considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento  agli  obiettivi  fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo dell'organo di vertice politico;
 - rotazione degli incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a garantire  la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in  relazione  ai  mutevoli  assetti funzionali ed organizzativi e ai processi  di  riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti.
 3.  Il  conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente   in   ordine  alla  determinazione  delle  risorse  umane, finanziarie,   strumentali,   alla   definizione  degli  obiettivi  e dell'oggetto del provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
 4.  Al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un contratto  individuale  con  il  quale,  nel  rispetto  dei  principi stabiliti  dall'art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal  presente  CCNL,  viene  definito  il  corrispondente trattamento economico.
 5.  Tutti  gli  incarichi  sono  conferiti  a  tempo determinato e possono  essere  rinnovati.  La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi  prefissati  e  non  puo'  essere  inferiore a tre anni ne' superiore  a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.
 6.  La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza puo' avere  luogo  solo in seguito all'accertamento dei risultati negativi di  gestione  o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art.  21  del  d.  lgs. 165 del 2001 ovvero per motivate ragioni organizzative e gestionali.
 7.  L'assegnazione  degli  incarichi  non modifica le modalita' di cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di  eta'.  In  tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento  del  predetto  limite,  cessa  automaticamente, anche nelle  ipotesi  previste  dall'art.  16  del d.lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
 8.  I  criteri  generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla  revoca  degli  incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali, nonche'  quelli  concernenti  le  relative  procedure,  sono  oggetto dell'informazione   preventiva  di  cui  all'art.  6  (Informazione). Nell'affidamento  degli incarichi l'amministrazione, nel rispetto del criterio  generale  di  cui al comma 2, secondo alinea, al fine della migliore    utilizzazione    dei   dirigenti,   tiene   anche   conto dell'esperienza  professionale  complessivamente acquisita o maturata dagli  stessi  nell'espletamento  di  precedenti  incarichi conferiti nell'ambito della Presidenza.
 9.  L'amministrazione  adotta  procedure  dirette  a consentire il tempestivo   rinnovo   degli  incarichi  dei  dirigenti  al  fine  di assicurare  la  certezza  delle  situazioni giuridiche e garantire la continuita'  dell'azione  amministrativa,  nel  rispetto dei principi costituzionali   del   buon   andamento  e  dell'imparzialita'  delle pubbliche amministrazioni stesse.
 10. L'amministrazione deve, altresi', assicurare la pubblicita' ed il  continuo  aggiornamento  degli  incarichi  conferiti  e dei posti dirigenziali  vacanti  e  cio'  anche  al  fine  di  consentire  agli interessati  l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.
 Art. 21
 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
 
 1. La valutazione dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della professionalita'  espressa  e' caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 2.  L'amministrazione,  con  gli  atti previsti dagli ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall'art. 1 del d. lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e dell'art. 7, comma 6 del d. lgs.  n.  303  del  30  luglio  1999, definisce - privilegiando nella misura   massima   possibile  l'utilizzazione  di  dati  oggettivi  - meccanismi  e  strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti  e  dei  risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati    alle    risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali effettivamente rese disponibili.
 3.  Le  prestazioni,  l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il livello  di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i  sistemi,  le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma  2  sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da      quelli      eventualmente      previsti      dall'ordinamento dell'amministrazione  per  i  dirigenti  che  rispondano direttamente all'organo di direzione politica.
 4.  La valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico e  i  risultati  finali  della  stessa  sono  riportati nel fascicolo personale  dei  dirigenti  interessati. L'amministrazione tiene conto degli  esiti  della  valutazione ai fini della conferma dell'incarico gia'  ricoperto ovvero dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
 5. L'amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano   i  sistemi  di  valutazione  della  prestazione  e  delle competenze   organizzative   dei   dirigenti,  nonche'  dei  relativi risultati  di  gestione.  Tali  criteri  sono oggetto di informazione preventiva,  seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni).
 6.   La  valutazione  del  dirigente  e'  improntata  ai  seguenti principi:
 - motivazione  della valutazione, oggettivita' delle metodologie, trasparenza e pubblicita' dei criteri usati e dei risultati;
 - diretta   conoscenza   dell'attivita'  del  valutato  da  parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza;
 - partecipazione  al  procedimento del valutato, anche attraverso la  presentazione,  da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione  scritta riguardante l'attivita' svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati;
 - contraddittorio   in  caso  di  valutazione  non  positiva,  da realizzarsi in tempi certi e congrui;
 - previsione  della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
 7. Nel valutare l'operato del dirigente, l'amministrazione dovra', comunque,  tener  conto  in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi  da  perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  effettivamente  poste a disposizione dei dirigenti  medesimi,  anche mediante verifiche intermedie finalizzate al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta  in  relazione allo stato di avanzamento   nella   realizzazione   degli  obiettivi  prefissati  e all'eventuale  sopravvenuto  mutamento degli obiettivi stessi e delle risorse attribuite.
 8.  Qualora  nel  corso  dell'anno di valutazione al dirigente sia stato  conferito  un  diverso  incarico  la  verifica  dei  risultati riguardera' l'attivita' svolta in ciascun periodo di riferimento.
 9.  I  criteri  di  valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
 10.  La valutazione non puo' essere svolta dagli organi preposti a servizi   ispettivi   o   di  regolarita'  contabile  o  legittimita' amministrativa.
 11.  Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati  dal  d.lgs.  n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
 12.  La valutazione puo' essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa  del  dirigente  interessato, nel caso di evidente rischio grave  di  risultato  negativo  della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
 CAPO III
 SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 22
 Ferie e festivita'
 
 1.  Il  dirigente  ha  diritto,  in  ogni  anno di servizio, ad un periodo  di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
 2.   I   dirigenti   assunti   al  primo  impiego  nella  pubblica amministrazione,  dopo  la  stipulazione del presente CCNL ovvero che alla  medesima  data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianita'  di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio  agli  stessi  dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
 3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente e' preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su  sei  giorni  per  settimana,  le  ferie  spettanti sono pari a 32 giornate  lavorative,  ridotte  a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego;  in  entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
 4.  Al  dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire  nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
 5. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi  e,  se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
 6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 7.  Il  dirigente  che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del  successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
 8.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto  irrinunciabile e, salvo quanto  previsto  al  comma  13,  non sono monetizzabili. Costituisce specifica  responsabilita' del dirigente programmare e organizzare le proprie  ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del  servizio  a lui affidato,  coordinandosi  con  quelle  generali  della  struttura  di appartenenza,  provvedendo  affinche'  sia assicurata, nel periodo di sua   assenza,   la   continuita'   delle   attivita'   ordinarie   e straordinarie.
 9.  In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie per impreviste necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno  al luogo di svolgimento delle ferie, il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
 10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del dirigente  informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
 11.  In  presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno  successivo.  In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
 12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o  infortunio,  anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.
 13.  Fermo  restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
 Art. 23
 Assenze per malattia
 
 1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per infortunio non  dipendente  da  causa di servizio, ha diritto alla conservazione del  posto  per  un  periodo  di  diciotto mesi, durante il quale gli verra'  corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo  dei  suindicati  diciotto  mesi,  si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
 2.  Superato  il  periodo  di  diciotto mesi di cui al comma 1, al dirigente  che  ne  abbia  fatto richiesta prima della scadenza dello stesso,  puo'  essere  concesso,  in  casi  particolarmente gravi, di assentarsi  per  un  ulteriore  periodo  di diciotto mesi, durante il quale  non  sara'  dovuta  retribuzione.  In tale ipotesi, qualora il dirigente  lo  abbia  richiesto,  l'amministrazione  ha  facolta'  di procedere,  con  le  modalita'  previste  dalle disposizioni vigenti, all'accertamento  delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la   sussistenza   di   eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 3.  Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi   1   e   2,  e  nel  caso  in  cui  il  dirigente,  a  seguito dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
 4.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
 5.  Restano  ferme  le  vigenti  norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
 6.  Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:
 a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
 b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
 c)  50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per gli ulteriori 6 mesi.
 7.  La  retribuzione  di  risultato  compete  nella  misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 8. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia,  alle  norme  di  comportamento che regolano la materia, in particolare  provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria.
 9.  Nel  caso  in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro  sia  ascrivibile  a responsabilita' di terzi, il dirigente e' tenuto  a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai  fini  della  rivalsa  da  parte  di  quest'ultima  verso il terzo responsabile  per  la  parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante  il  periodo  di  assenza  ai  sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
 10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da  HIV/AIDS  nelle  fasi  a  basso  indice  di disabilita' specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre  ai  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o di day-hospital anche quelli  di  assenza  dovuti  alle  terapie. Per i giorni anzidetti di assenza  spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett.a). La  certificazione  relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere  invalidante  della  necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
 Art. 24
 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 
 1.  In  caso  di  assenza  per  invalidita'  temporanea  dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione fissa e variabile.
 2.  Fuori  dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
 3.  Decorso  il  periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art.  23  (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per malattia), comma 3. Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  decida  di  non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore  periodo  di  assenza  al  dirigente  non  spetta  alcuna retribuzione.
 4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di   servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita'  permanente  rimane  regolato  dalle seguenti disposizioni vigenti  e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite  nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27  luglio  1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a  31  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
 Art. 25
 Assenze retribuite
 
 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
 - partecipazione  a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativi  connessi con la propria  attivita'  lavorativa  entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
 - lutti  per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da certificazione  anagrafica,  in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
 - particolari  motivi  personali  o  familiari,  entro  il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
 2.  Il  dirigente  ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
 3.  Le  assenze  di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti dell'anzianita' di servizio.
 4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione.
 5.  Le  assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del  1992,  come modificato ed integrato dall'articolo 19 della legge n.  53  del  2000,  non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
 6.  Il  dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano le condizioni,  ad  altre  assenze  retribuite  previste  da  specifiche disposizioni  di  legge.  Tra queste ultime, assumono maggior rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13  della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6  marzo  2001  n.  52,  che  prevedono  rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
 Art. 26
 Congedi dei genitori
 
 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela  della  maternita'  e della paternita' contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.   Nel   periodo  di  astensione  obbligatoria  per  congedo  di maternita'  o  paternita',  ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del  d. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi  di  cui  all'art.  28  del  citato decreto legislativo, spetta  l'intera  retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di  posizione,  nonche'  quella  di  risultato  nella  misura  in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 3.  In  caso  di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano  comunque  i  mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita'  o  paternita'  non  goduti  prima della data presunta del parto.
 4.  Nell'ambito  del  periodo di congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o, in  alternativa,  per  i  lavoratori  padri, i primi trenta giorni di assenza,  fruibili  anche  in modo frazionato, non riducono le ferie, sono  valutati  ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta  l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di  posizione,  nonche'  quella  di  risultato,  nella  misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
 5.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 2 e fino  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita,  nei  casi previsti dall'art.  47 del d. lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed, in  alternativa,  ai  lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4.
 6.  I  periodi  di  assenza  di  cui  ai  commi 4 e 5, nel caso di fruizione   continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
 7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151  del  2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la   relativa   comunicazione,   con   l'indicazione   della  durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata  anche  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
 8.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma,  la  comunicazione puo' essere presentata entro le quarantotto  ore  precedenti  l'inizio  del periodo di astensione dal lavoro.
 9. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo   il   parto,   si  accerti  che  l'espletamento  dell'attivita' lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di pericolo per la gestazione  o  la  salute  della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede,   con   il   consenso   dell'interessata,   al   temporaneo conferimento,   nell'ambito   di   quelle  disponibili,  di  funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.
 10.  Al  dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei  congedi  parentali,  si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53 del 2000.
 Art. 27
 Aspettativa per motivi personali o di famiglia
 
 1.  Al  dirigente  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato possono  essere  concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative  o  di  servizio,  periodi  di  aspettativa  per motivi personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza dell'anzianita',  per  una  durata  complessiva  di dodici mesi in un triennio.
 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le  medesime  regole  previste  per  le  assenze  per malattia di cui all'art. 23 (Assenze per malattia) comma 1.
 3.   L'aspettativa   di   cui   al   comma   1,   fruibile   anche frazionatamente,  non  si cumula con le assenze per malattia previste dagli  artt.  23  e 24 (Assenze per malattia - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
 4.  Qualora  l'aspettativa  per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e  b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
 5.  Il  dirigente  non  puo'  usufruire  continuativamente  di due periodi  di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
 6.  L'amministrazione,  qualora  durante il periodo di aspettativa vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione, invita  il  dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni.  Il  dirigente,  per  le  stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 7.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo  casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6.
 Art. 28
 Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
 
 1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive  e  per  la cooperazione  con  i  paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed  integrazioni.  Le  aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono  regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto  1998,  9  agosto  2000  e 18 dicembre 2002. Rimane confermato quanto  previsto dall'art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2.  I  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato ammessi  ai  corsi  di  dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto  1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui  alla  legge  30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge presti  servizio  all'estero,  puo'  chiedere  una aspettativa, senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o il  convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo   trasferimento   nella   localita'   in   questione   anche   in amministrazione di altra Area.
 4.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del comma 3 puo' avere una durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento  per  imprevedibili  ed  eccezionali ragioni di servizio, con preavviso  di  almeno  quindici  giorni,  o  in  difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
 5. Il dirigente non puo' usufruire continuativamente di periodi di aspettativa  per  motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi  in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei  mesi.  La  disposizione  non  si  applica alle altre aspettative previste  dal presente articolo nonche' alle assenze di cui al d.lgs. n. 151 del 2001.
 Art. 29
 Congedi per motivi di famiglia
 
 1.  Il  dirigente  puo'  chiedere,  per documentati e gravi motivi familiari,  un  periodo  di  congedo  continuativo  o frazionato, non superiore  a due anni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.
 2.  I  periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze  per  malattia  previste  dagli  artt.  23  e 24 (Assenze per malattia  -  Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  dovute  a  causa di servizio).
 Art. 30
 Congedi per la formazione
 
 1.  Ai  dirigenti  sono  concessi  i  congedi  per  la  formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate esigenze di servizio.
 2.  Ai  dirigenti,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con  anzianita'  di  servizio  di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione,  possono essere concessi a richiesta i congedi senza assegni  di  cui  al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
 3.  Per  la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale  domanda  deve  essere  presentata  almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
 4.  Le  domande  vengono  accolte  secondo l'ordine progressivo di presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
 5.  L'amministrazione  puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 a)  il  periodo  previsto  di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
 b)  non  sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi.
 6.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con  l'interesse  formativo  del  dirigente,  l'amministrazione  puo' differire  la  fruizione  del  congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora  la  concessione  dello  stesso  possa  determinare  un grave pregiudizio  alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
 7. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma  3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo  stesso  art.  5,  relativamente  al  periodo di comporto, alla determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di comunicazione  all'amministrazione  ed  ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).
 Art. 31
 Attivita' didattica di dirigenti presso universita'
 ed istituti di alta formazione
 
 1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed  attivita'  lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di Universita'  ed Istituti di alta formazione, anche all'estero, mirati all'insegnamento   di   materie   connesse   con   le   problematiche dell'amministrazione  e  della contrattazione, ai dirigenti dell'Area VIII  possono  essere attribuiti incarichi di didattica integrativa o di insegnamento. Tali incarichi, in base all'esperienza professionale maturata,  possono  essere  svolti anche in materie diverse da quelle connesse con la propria attivita' di servizio, purche' la conseguente esperienza sia ritenuta utile per le finalita' dell'Amministrazione.
 2.  Nelle  ipotesi  dei  cui al comma 1 i dirigenti interessati, a seconda   dell'impegno   richiesto,   potranno  essere  collocati  in aspettativa  non  retribuita  o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione dell'organo sovraordinato  per  il  dirigente  preposto  ad  ufficio dirigenziale generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.
 CAPO IV
 FORMAZIONE
 
 Art. 32
 Formazione dei dirigenti
 
 1.   Nell'ambito   dei   processi   di   riforma   della  Pubblica Amministrazione    verso    obiettivi   di   modernizzazione   e   di efficienza/efficacia   al   servizio  dei  cittadini,  la  formazione costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica fondamentale  per gli apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale  tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del   ruolo  della  dirigenza  nella  realizzazione  degli  obiettivi predetti.
 2.  In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e   l'aggiornamento   professionale   del   dirigente   sono  assunti dall'amministrazione  come  metodo  permanente  teso ad assicurare il costante  adeguamento  delle  competenze  professionali e manageriali allo  sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento  e  a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono  destinate  a  tutti  i  dirigenti,  compresi quelli in distacco sindacale.
 3.  Gli  interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia  contenuti  di formazione al ruolo, anche per sostenere eventuali processi  di  mobilita'  o  di  ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione  allo  sviluppo,  per sostenere processi di inserimento in funzioni  di maggiore criticita' ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione anche tecnologica.
 4.  In  relazione  alla  particolare  missione istituzionale della Presidenza,  l'aggiornamento  e  la formazione continua costituiscono l'elemento  caratterizzante  l'identita' professionale del dirigente, da  consolidare  in  una  prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle  esperienze  europee  ed  internazionali.  Entro  tale quadro di riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il patrimonio  cognitivo  necessario  a  ciascun dirigente, in relazione all'incarico,  alle  responsabilita'  attribuitegli ed alla specifica professionalita'  richiesta,  per  l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione  delle  risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato    all'accrescimento    dell'efficienza/efficacia   della struttura e al miglioramento della qualita' dei servizi resi.
 5. L'attivita' di formazione di cui al presente articolo si svolge a   carattere   ciclico   ed  obbligatorio  e  puo'  concludersi  con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo   dirigente,  documentato  attraverso  l'attribuzione  di  un apposito attestato rilasciato dai soggetti che l'hanno attuata.
 6.  La  Presidenza,  secondo  i  propri strumenti di bilancio e le specifiche  sfere  di  autonomia  e di flessibilita' organizzativa ed operativa,  definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai  programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, tenendo conto  delle  direttive  governative  in  materia  di formazione, con particolare   riferimento   alla   direttiva   n.  14  del  1995  del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonche' delle eventuali risorse aggiuntive  dedicate  alla  formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.
 7.   Le   politiche   formative   della  dirigenza  sono  definite dall'amministrazione  in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa  con  altre  amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola  Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, le Universita', soggetti pubblici o societa' private  specializzate  nel  settore.  Le  attivita' formative devono tendere,  in particolare, a rafforzare la sensibilita' innovativa dei dirigenti  e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e  competitivita'  e  possono  consistere  anche  in periodi di stage significativi  e  coerenti  con  lo  svolgimento  di funzioni nuove e diverse  rispetto  a  quelle  cui  normalmente  e'  adibito  anche in relazione   alla   rotazione  degli  incarichi,  per  assicurarne  le condizioni per il migliore e piu' efficace espletamento.
 8.  La  partecipazione  alle iniziative di formazione, inserite in appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata dall'amministrazione  con  i  dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.
 9.  Il  dirigente  puo',  inoltre,  partecipare,  senza  oneri per l'amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso un  periodo  di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
 10.  Qualora  l'amministrazione  riconosca l'effettiva connessione delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai  sensi  del  comma  9  con  l'attivita'  di  servizio e l'incarico affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 CAPO V
 MOBILITA'
 
 Art. 33
 Incarichi presso altre amministrazioni pubbliche
 
 1. Al dirigente della Presidenza puo' essere conferito un incarico presso   altre   pubbliche  Amministrazioni  previo  collocamento  in comando, fuori ruolo o altro analogo provvedimento nel rispetto della normativa vigente.
 2.   Il   dirigente   puo'  essere  collocato  in  comando  presso l'amministrazione  che  ne  abbia  fatto  richiesta  per  esigenze di servizio  o  quando  sia  necessaria  una  particolare competenza. Il comando  e'  disposto  con  il  consenso  dell'interessato  e  con le procedure  previste  dai  rispettivi  ordinamenti  ed  ha durata pari all'incarico.
 3.  Il  posto  del dirigente comandato non puo' essere coperto per concorso   o   qualsiasi  altra  forma  di  mobilita'.  Le  posizioni dirigenziali   vacanti,   temporaneamente   ricoperte  dal  dirigente comandato,  sono  considerate disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti per mobilita'.
 4.  Al  termine  dell'incarico,  il  dirigente  puo'  chiedere  in relazione  alla  disponibilita'  di  posti  in organico, il passaggio diretto  all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui  all'art.  30  del  d.lgs.  n.  165  del 2001. In caso contrario, qualora  l'incarico  non  venga  rinnovato, il dirigente rientra alla Presidenza.
 5.  Il  trattamento economico del dirigente comandato ai sensi del comma  1  e'  a  carico  dell'amministrazione  di  destinazione salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
 6.  Il  comando  non  pregiudica  la  posizione del dirigente agli effetti   della   maturazione   dell'anzianita'   di   servizio,  del trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
 7.  Le  disposizioni  dei  presenti  commi si applicano anche agli analoghi  provvedimenti,  comunque  denominati,  che  assolvano  alle medesime finalita' di cui al comma 1.
 8.  Resta confermata la disciplina legislativa del collocamento in fuori   ruolo   disposto   in   relazione   a   particolari  esigenze dell'amministrazione  per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attivita' istituzionali della stessa.
 9.  Ferma  restando  l'applicazione dell'art. 23/bis del d.lgs. n. 165  del  2001 ove, con il consenso del dirigente interessato, ne sia disposta  l'assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico anche  presso  organismi pubblici operanti in sede internazionale, al dirigente   stesso,   nella  definizione  del  trattamento  economico spettante,  puo'  essere  assicurato  oltre  al trattamento economico fondamentale,  comprensivo  della  retribuzione  di  posizione  parte fissa,  anche  una  quota  della  retribuzione  di posizione di parte variabile  nella  misura definita sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione  integrativa  in  relazione  alla  disponibilita'  del fondo.
 10.  Per i dirigenti di prima fascia, analoga clausola puo' essere disposta  nel  contratto  individuale,  nel  rispetto  dei principi e criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al comma 9.
 Art. 34
 Mobilita'
 
 1.  Per  il  personale  dirigente  resta confermata l'applicazione delle  procedure  di mobilita' previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2. Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico   disponibile   nell'ambito  dell'amministrazione  e  questa l'abbia  negato,  decorsi  due  anni  dal  conferimento dell'incarico ricoperto  il  dirigente  stesso  ha  la  facolta'  di transitare, in presenza  della  relativa  vacanza  organica,  nei  ruoli di un'altra amministrazione  pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il  nullaosta  dell'amministrazione di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.
 3.  Resta  fermo  quanto previsto dal comma 5/bis dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001
 Art. 35
 Accordi di mobilita'
 
 1.  Nei  casi  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  al fine di evitare  le  dichiarazioni di eccedenza, la Presidenza esperisce ogni utile  tentativo  per  individuare la possibilita' di conferimento di nuovi incarichi ai dirigenti interessati al processo di cambiamento.
 2.  Ove  cio'  non  sia  possibile, nel rispetto delle esigenze di tutela  dei  dirigenti  dei  ruoli  della Presidenza, tra questa e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati  accordi  per disciplinare la mobilita' dei dirigenti verso altre amministrazioni al fine di:
 - prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilita' volontaria;
 - evitare  i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita' dopo detta dichiarazione di eccedenza.
 3.  Al  fine  di  avviare  la stipulazione degli accordi di cui ai commi  precedenti,  la  parte  interessata invia alle altre richiesta scritta  con lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti  di  mobilita'  di  ufficio o di messa in disponibilita' eventualmente  avviati  dall'Amministrazione  nei confronti di propri dirigenti  sono  sospesi  per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi  stipulati  resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino  all'adozione  definitiva  dei  provvedimenti  di  mobilita'  di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'amministrazione.
 4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma  1,  la delegazione di parte pubblica e' composta dai dirigenti individuati  dalla  Presidenza.  La delegazione di parte sindacale e' composta  dalle  organizzazioni  sindacali  individuate  dall'art. 13 (Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.
 5.  Gli  accordi  di  mobilita',  stipulati  ai  sensi  dei  commi precedenti,  ed  il  conseguente  bando  devono contenere le seguenti indicazioni minime:
 a)   l'amministrazione   cedente   ed  il  numero  dei  dirigenti eventualmente   interessati   alla   mobilita'  in  previsione  della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero;
 b)  le  amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
 c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e  le  eventuali  tipologie  di  laurea,  richiesti  al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
 d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
 e)  le  forme di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando, tra le  quali  deve  essere  prevista  la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
 In  ogni  caso  copia  dell'accordo  di mobilita' e del bando deve essere  affissa nell' Amministrazione cedente ed in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.
 6.  Gli  accordi  di  mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere  di  rappresentanza  di ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo  preventivo  dei  competenti  organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 7.  I  dirigenti interessati alla mobilita' manifestano la propria adesione   mediante   comunicazione  scritta  all'amministrazione  di appartenenza  ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla pubblicizzazione  di  cui al precedente comma 5, lett. e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.
 8.   Qualora   concorrano   piu'   domande,  l'amministrazione  di destinazione  opera  le  proprie  scelte  motivate  sulla base di una valutazione  positiva  e  comparata del curriculum professionale e di servizio  presentato  da  ciascun  candidato in relazione al posto da ricoprire,  tenendo,  altresi',  conto dei criteri previsti dall'art. 19,  comma  1  del  d.lgs.  n. 165 del 2001. Il dirigente, purche' in possesso dei requisiti richiesti, e' trasferito entro il quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di  ricezione  della  comunicazione di adesione.
 9.  Il  rapporto  di  lavoro  continua,  senza  interruzioni,  con l'amministrazione  di  destinazione  e al dirigente sono garantite la continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione  retributiva  maturata  in  base  alle vigenti disposizioni nell'Amministrazione di appartenenza, se piu' favorevole.
 10.   Le   amministrazioni  che  intendono  stipulare  accordi  di mobilita'    possono    avvalersi    dell'attivita'   di   assistenza dell'A.RA.N.,  ai  sensi  dell'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 Art. 36
 Passaggio diretto ad altre amministrazioni
 dei dirigenti in eccedenza
 
 1.  Fermi  restando  gli accordi di mobilita' di cui all'art. 35 ( Accordi  di mobilita), conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, allo scopo di facilitare il passaggio  diretto  dei  dirigenti  dichiarati  in eccedenza ad altre Amministrazioni  e  di  evitare il collocamento in disponibilita' dei dirigenti  che  non  sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito,  la  Presidenza comunica agli altri enti o amministrazioni di cui  all'art.  1, comma 2 del d.lgs n. 165 del 2001 presenti sempre a livello  provinciale,  regionale  e  nazionale,  al fine di accertare ulteriori  disponibilita'  di  posti per i passaggi diretti, l'elenco dei  dirigenti  in  eccedenza  richiedendo  la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
 2.   Le   amministrazioni  di  altre  aree  dirigenziali,  qualora interessate, comunicano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di  cui  al  comma  1,  l'entita'  dei  posti vacanti nella dotazione organica,   per  i  quali,  tenuto  conto  della  programmazione  dei fabbisogni,  sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
 3.  I  posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le conseguenti   assegnazioni;   con   la  specificazione  di  eventuali priorita';  l'amministrazione  dispone  i  trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
 4.  Qualora  si  renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo   stesso  posto,  l'amministrazione  di  provenienza  forma  una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 - dirigenti portatori di handicap;
 - situazione  di  famiglia,  privilegiando  il  maggior numero di familiari a carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;
 - maggiore    anzianita'    lavorativa    presso    la   pubblica amministrazione;
 - particolari condizioni di salute del dirigente, dei familiari e del  convivente  stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
 - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
 La  ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
 CAPO VI
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 37
 Termini di preavviso
 
 1.  Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica  del  rapporto  di  lavoro  prevista all'art. 38 (Cause di cessazione  del rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta causa,  nei  casi  previsti dal presente contratto per la risoluzione del  rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
 b)  ulteriori  15  giorni  per ogni successivo anno di anzianita' fino  a  un  massimo  di  altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata  la  frazione  di  anno  inferiore  al  semestre  e  viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
 2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
 3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
 4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei  termini  di  cui  al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il  periodo  di  mancato  preavviso.  L'amministrazione ha diritto di trattenere,  su  quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da questi  non  dato,  senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
 5.  E'  in  facolta'  della  parte  che riceve la comunicazione di recesso  risolvere  anticipatamente  il  rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
 6.  Durante il periodo di preavviso non e' consentita la fruizione delle  ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
 7.  Il  periodo  di  preavviso  e'  computato  nell'anzianita'  di servizio a tutti gli effetti.
 8. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto   stabilito   dall'art.   2122  del  c.c.  nonche'  una  somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
 9.   L'indennita'   sostitutiva   del  preavviso  deve  calcolarsi computando  tutta la retribuzione di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. a), b) c) e d).
 Art. 38
 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 
 1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa  di  malattia  di  cui ai precedenti artt. 23 e 24 (Assenze per malattia  -  Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  dovute  a  causa di servizio) ha luogo:
 a)  al  compimento del limite massimo di eta' o al raggiungimento dell'anzianita'  massima  di  servizio  previsti dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
 b) per recesso del dirigente;
 c) per recesso dell'amministrazione;
 d) per decesso del dirigente.
 e) per risoluzione consensuale;
 f)  per  perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
 2.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti  in  servizio  o  non  riprenda  servizio  alla scadenza dei periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
 Art. 39
 Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
 
 1.  La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione   del   rapporto   e'  comunque  comunicata  per  iscritto dall'amministrazione.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di  servizio  o del limite massimo di eta', l'amministrazione risolve il  rapporto  senza  preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza  in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.
 2.   Nel   caso  di  recesso  del  dirigente,  questi  deve  darne comunicazione  scritta  all'amministrazione  rispettando i termini di preavviso.
 Art. 40
 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
 
 1.  L'amministrazione  o  il  dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione, previa disciplina delle  condizioni,  dei  requisiti  e  dei  limiti,  possono  erogare un'indennita'     supplementare     nell'ambito    della    effettiva disponibilita'  dei  propri  bilanci.  La misura dell'indennita' puo' variare  fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
 3.  I  criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei   requisiti   e   dei   limiti   in   relazione   alle   esigenze dell'amministrazione  per  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,   prima   della   definitiva   adozione,   sono   oggetto  di concertazione ai sensi dell'art. 7 (Concertazione).
 4.  Per il periodo di riconoscimento della predetta indennita' non puo'  essere  conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni  equivalenti a quello del dirigente per cui si e' verificata la  risoluzione  consensuale. Tuttavia, ove la funzione ricoperta dal dirigente non venga soppressa ed il relativo incarico sia affidato ad interim  ad  altro  dirigente, si applica l'art. 61 (Sostituzione del dirigente).
 5.  Gli effetti dell'indennita' supplementare di cui al comma 2 ai fini  del  trattamento  previdenziale  ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
 Art. 41
 Recesso dell'amministrazione
 
 1.  Nel  caso  di  recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i  motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
 2.  Il  recesso  per  giusta  causa e' regolato dall'art. 2119 del codice    civile.    Costituiscono    giusta    causa    di   recesso dell'amministrazione  fatti  e  comportamenti,  anche  estranei  alla prestazione  lavorativa,  di  gravita'  tale  da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
 3.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso,   l'amministrazione   contesta   per   iscritto   l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il    dirigente   puo'   farsi   assistere   da   un   rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale  di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in  concomitanza  con  la contestazione, puo' disporre la sospensione dal  lavoro  del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.
 4.  Avverso  gli  atti  applicativi dei precedenti commi 1 e 2, il dirigente  puo'  attivare  le  procedure  disciplinate  dall'art.  43 (Procedure  di arbitrato in caso di recesso), salvo il caso di cui al comma 5.
 5.  La  responsabilita' particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all'art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati  dei  dirigenti) del presente contratto, costituisce giusta causa   di   recesso.  L'annullamento  delle  predette  procedure  di accertamento della responsabilita' fa venir meno il recesso.
 6.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n.165 del 2001.
 7. Non puo' costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e gestionale  nelle  situazioni  di  esubero;  in  tali  situazioni  si applicano  prioritariamente  le  vigenti  procedure di mobilita', ivi compresa quella di cui all'art. 35 (Accordi di mobilita) del presente CCNL.
 8.  Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali modifiche  legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.
 Art. 42
 Tentativo obbligatorio di conciliazione
 
 1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del  2001  ovvero  quello  di  cui  all'art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
 2.  Ove  la conciliazione di cui all'art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001  non  riesca  il  dirigente  puo'  adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra   quelle   indicate   al  comma  1,  concordare  di  deferire  la controversia  ad  un  arbitro  unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
 Art. 43
 Procedure di arbitrato in caso di recesso
 
 1.  Avverso  gli  atti  applicativi  di  cui  all'art. 41 (Recesso dell'amministrazione)  commi  1  e  2,  il dirigente, ove non ritenga giustificata  la  motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in  cui  tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione   del   recesso,   puo'  ricorrere  alle  procedure  di conciliazione   ed   arbitrato   previste  dal  Contratto  collettivo nazionale   quadro   in   materia   di   conciliazione  ed  arbitrato sottoscritto  il  23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle modalita',  delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del  contratto  medesimo.  L'avvio delle procedure del presente comma non ha effetti sospensivi sul recesso.
 2.   Ove   si   pervenga   alla   conciliazione  e  in  tale  sede l'amministrazione  assuma  l'obbligo  di  riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
 3.  Qualora  l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone  a  carico  dell'amministrazione una indennita' supplementare determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
 4. L'indennita' supplementare di cui al comma 3 e' automaticamente aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 - 7 mensilita' in corrispondenza del51esimo anno compiuto;
 - 6  mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e 52esimo anno compiuto;
 - 5  mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e 53esimo anno compiuto;
 - 4  mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e 54esimo anno compiuto;
 - 3  mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e 55esimo anno compiuto;
 - 2  mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e 56esimo anno compiuto.
 5  Nelle  mensilita'  di cui ai commi 3 e 4 e' ricompresa anche la retribuzione  di posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di risultato.
 6.  Il  dirigente  che accetti l'indennita' supplementare non puo' successivamente   adire   l'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di accoglimento  del  ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo   corrispondente   al   numero   di  mensilita'  riconosciute dall'arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.
 7.   Il   dirigente   il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto ingiustificato  dall'arbitro,  per  un  periodo  pari  ai mesi cui e' correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con decorrenza  dalla  pronuncia  di cui sopra, puo' essere trasferito ad altra pubblica amministrazione che vi abbia dato assenso, senza nulla osta  dell'amministrazione di appartenenza, ne' obbligo di preavviso. Qualora  si  realizzi  il  trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente  ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
 Art. 44
 Nullita' del licenziamento
 
 1.  Il  licenziamento  e'  nullo  in  tutti  i  casi  in  cui tale conseguenza  e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
 a) se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
 b)  se  e'  intimato,  senza  giusta  causa, durante i periodi di sospensione   previsti  dall'art.  2110  del  codice  civile  e  come regolamentati  dagli  articoli  23,  26  e  29 (Assenze per malattia, Congedi  dei  genitori,  Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.
 2.  In  tutti  i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
 Art. 45
 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
 
 1.  Il  dirigente  che  sia  colpito  da  misura restrittiva della liberta'  personale  e'  sospeso  obbligatoriamente  dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.
 2.  L'amministrazione,  ai sensi del presente articolo, cessato lo stato  di  restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo  di  sospensione del dirigente, fino alla sentenza definitiva alle  medesime  condizioni  del  comma  3, previa puntuale e espressa verifica  della  sussistenza  di effetti negativi che conseguirebbero dalla  riammissione  in servizio nella comparazione tra gli interessi pubblici   coinvolti   e   le   esigenze  di  tutela  della  dignita' professionale dello stesso dirigente.
 3.  Il  dirigente  puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  comunque  per  fatti  tali da comportare,  se  accertati, il recesso ai sensi dell'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).
 4.  Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dalla legge  n.  55  del  1990  e  successive modificazioni e integrazioni, all'art.  15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all'art. 316 e 316  bis  del  codice  penale,  lett.  c),  lett.  f), secondo quanto stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.
 5.  Nel  caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,  comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di  cui  al  presente  articolo,  possono  essere applicate le misure previste  dallo  stesso  art.  3.  Per  i  medesimi  delitti, qualora intervenga  condanna  anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione  condizionale  della  pena, si applica l'art. 4, comma 1, della  citata legge 97 del 2001, salvo 1' applicabilita' dell'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).
 6. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia,  se  non  revocata,  per un periodo non superiore a cinque anni.  Decorso  tale  ultimo  termine  il  dirigente  e' riammesso in servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di recedere    secondo    quanto    previsto   dall'art.   41   (Recesso dell'amministrazione).
 7.  Al  dirigente  sospeso  ai  sensi  del  presente  articolo  e' corrisposta  un'indennita'  pari al 50% della retribuzione tabellare, nonche'   gli   assegni   del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
 8.   Nel   caso   di  sentenza  definitiva  di  assoluzione  o  di proscioglimento,  pronunciate con la formula "il fatto non sussiste", "non  costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto  dovuto al dirigente se fosse  rimasto  in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione fissa e variabile in godimento all'atto della sospensione.
 9.  In  caso  di  sentenza  irrevocabile di assoluzione si applica quanto   previsto  dall'art.  653  c.p.p.,  ed  ove  ne  ricorrano  i presupposti,  al  dirigente  che ne faccia richiesta si applica anche quanto   previsto  per  le  sentenze  definitive  di  proscioglimento indicate  dall'art.  3,  comma  57,  della  legge  350  del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004.  In caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli  assegni  che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di  sospensione  o  di  licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli incarichi.
 10.  In caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione,  ai  sensi  dei  commi  6  e  9, il dirigente ha diritto all'affidamento  di un incarico dirigenziale di valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.
 11. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653  c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato  nel  rispetto  delle procedure di cui dall'art. 41 (Recesso dell'amministrazione).  E'  fatto  salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 CAPO VII
 
 Art. 46
 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali
 nei luoghi di lavoro
 
 1.  Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di  cui  al  presente  CCNL,  adottano con proprio atto, il codice di condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla raccomandazione   della   Commissione   del   27  novembre  1991,  n. 92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
 TITOLO IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 CAPO I
 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
 
 Art. 47
 Disposizioni generali
 
 1.  Ai  sensi  degli  artt. 19 e 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001,   le  clausole  del  presente  contratto  che  disciplinano  il trattamento  economico  si  applicano  ai consiglieri, referendari ed dirigenti di I e II fascia di cui all'art. 1 comma 1.
 2. In attuazione dei principi del citato art. 24, commi 2 e 3, per i consiglieri e dirigenti di I fascia tali clausole vanno intese come parametri  di  base  del  contratto individuale che determinera' "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilita'  attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".
 3.  In  relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili  per  i consiglieri  e  dirigenti  di I fascia, l'applicazione del richiamato art.  24,  comma 2, e' avviata nel presente CCNL e si completera' nel secondo   biennio  economico  2004-2005  al  termine  della  graduale rideterminazione  dell'importo  annuo della retribuzione di posizione parte  fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  dei dirigenti medesimi.
 Art. 48
 Struttura della retribuzione
 
 1.  La  struttura  della  retribuzione  dei dirigenti dell'art. 1, comma 1 si compone delle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b)  retribuzione  individuale  di  anzianita', maturato economico annuo,  assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
 c) retribuzione di posizione parte fissa;
 d) retribuzione di posizione parte variabile;
 e) retribuzione di risultato.
 2.  Il  trattamento  economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
 CAPO II
 CONSIGLIERI E DIRIGENTI DI I FASCIA
 
 Art. 49
 Trattamento economico fisso per i consiglieri
 e dirigenti di I fascia
 
 1. Il trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia   si   compone  delle  seguenti  voci  retributive:  stipendio tabellare,  retribuzione  di  posizione  -  parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 2.  Lo stipendio tabellare dei consiglieri e dirigenti di I fascia definito,  ai  sensi  del  CCNL  dell'Area I del 5 aprile 2001, nella misura   annua  lorda  di  €  46.259,04,  comprensiva  del  rateo  di tredicesima  mensilita',  e'  incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate,  dei  seguenti  importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 - dal 01/01/2002 di € 102,00
 - dal01/01/2003 di € 108,00
 5.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 2 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei  consiglieri e dirigenti di I fascia   dal   1/1/2003  e'  rideterminato  in  €  48.989,04  per  13 mensilita'.
 6.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 47, comma 3, (Disposizioni generali)  la  retribuzione  di  posizione di parte fissa definita ai sensi  dell'art.  38,  comma  3,  lett. c) del CCNL dell'Area I del 5 aprile  2001  (quadriennio  1998-01)  nella  misura  annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall'art. 5,  comma 3 del CCNL dell'Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 01/01/2002 in € 26.278,69
 - dal 01/01/2003 in € 30.022,69
 9.  Resta  confermata  la  retribuzione  individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 10.  Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed  assorbe  le  misure  dell'indennita'  integrativa  speciale negli importi  in  godimento dai dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 Art. 50
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 49 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia) hanno  effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza  dei  consiglieri e dirigenti di I fascia comunque cessati dal  servizio,  con  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza del presente  biennio  contrattuale  di  parte  economica alle scadenze e negli  importi  previsti  dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva  di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.  civ.  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione  dal  servizio  nonche'  la  retribuzione di posizione percepita  fissa  e  variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico di consigliere o di livello   dirigenziale   generale   e'   conservata  la  retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 51
 Fondo per il finanziamento della retribuzione
 di posizione e della retribuzione
 di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia
 
 1.  E' confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e  variabile) e di risultato, gia' istituito dai previgenti contratti collettivi,   destinato  alla  corresponsione  di  tali  voci  per  i consiglieri e dirigenti di I fascia.
 2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come determinate  al  31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti  collettivi  dell'Area  I  di  seguito  riportate  e con le modalita' ivi previste:
 a) art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
 b)  art.  5  del  CCNL  per  il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
 3.  Per ciascun esercizio finanziario annuale il fondo continua ad essere alimentato come segue:
 a)  i  compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all'art.  24  comma  3  del  d.lgs.  n.  165  del 2001 e disciplinati dall'art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
 b)  l'importo  della  retribuzione  individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio;
 c)   eventuali   risorse   aggiuntive  derivanti  dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997;
 d)  eventuali  disponibilita'  economiche  previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett. b), l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei consiglieri e dirigenti di I  fascia  cessati  dal  servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo  a  decorrere  dall'esercizio  successivo  alla  cessazione del rapporto  di  lavoro.  Per  l'anno  in  cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascuno dei predetti dirigenti cessato, un  importo  pari  alle  mensilita'  residue  della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di  mese  superiori  a  15  giorni.  L'importo  accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 5. Il fondo del comma 1 e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi  percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  dei relativi dirigenti:
 - 1,63 % a decorrere dal 01/01/2002 ;
 - ulteriore 2,33 % a decorrere dal 01/01/2003.
 6.  Le  risorse  di  cui  al  comma  5  concorrono  interamente al finanziamento  degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa  di  cui  all'art. 49, comma 4 (Trattamento economico fisso dei consiglieri e dirigenti di I fascia).
 7.   Il  fondo  e'  inoltre  alimentato  dalle  risorse  derivanti dall'applicazione  dell'art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i dirigenti  di  prestito  di  cui  all'art. 9 bis comma 3 del medesimo decreto  rientranti nella disciplina del presente Capo II, al fine di consentire agli stessi l'erogazione della retribuzione di posizione e di  risultato.  Per ogni ulteriore unita' successivamente chiamata in prestito, il fondo verra' alimentato in modo analogo.
 8.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza, nell'ambito  della  sua  autonomia  ed  in  base  alla programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge   n.  449  del  1997,  valuta  anche  l'entita'  delle  risorse necessarie   per   sostenere   i   maggiori   oneri  derivanti  dalla rimodulazione   e   nuova  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali direttamente   coinvolte   nelle   nuove  attivita',  adeguandone  le disponibilita'  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione e di risultato. La presente clausola si applica anche al comma 7.
 9.  Nell'ambito  della  definizione degli obiettivi ed ai fini del comma  8  si  dovranno  tenere  in  considerazione anche le attivita' connesse  a  situazioni  di  emergenza  o di straordinaria necessita' ovvero  riferibili  a  particolari  condizioni  di  lavoro, anche per l'attribuzione della retribuzione di risultato.
 CAPO III
 REFERENDARI E DIRIGENTI DI II FASCIA
 
 Art. 52
 Trattamento economico fisso per i referendari
 e dirigenti di II fascia
 
 1.  Il  trattamento economico fisso dei referendari e dirigenti di II  fascia  si  compone  delle  seguenti  voci retributive: stipendio tabellare,  retribuzione  di  posizione  -  parte fissa, retribuzione individuale di anzianita'.
 2.  Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL dell'Area I del   5  aprile  2001  nella  misura  annua  lorda  di  €  36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza  dalla  date  sottoindicate,  dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 - dal 01/01/2002 di € 86,00
 - dal 01/01/2003 di € 79,00
 5.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 2 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 e' rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilita'.
 6.  Per  i referendari e dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione  -  parte  fissa,  definita  ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.  c)  del  CCNL dell'Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001)  in  euro  8.779,77,  e' rideterminata negli importi annui lordi,  comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 01/01/2002 in € 9.143,77
 - dal 01/01/2003 in € 10.339,77
 9.  Restano  confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli  eventuali  assegni  ad  personali), ove acquisiti e spettanti in relazione  a previgenti contratti collettivi. nazionali, nella misura in godimento.
 10.   Il  trattamento  economico  indicato  al  presente  articolo contiene  ed  assorbe  le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo in godimento dai referendari e dirigenti di II fascia in servizio all'entrata in vigore del CCNL dell'Area I al 5 aprile 2001.
 11. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai  vincitori  dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di referendari e dirigenti di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
 Art. 53
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  52 (Trattamento  economico  fisso  dei  referendari  e  dirigenti  di II fascia)  hanno  effetto  sul  trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine  servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza  dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati dal  servizio,  con  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza del presente  biennio  contrattuale  di  parte  economica alle scadenze e negli  importi  previsti  dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva  di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.  civ.  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione  dal  servizio  nonche'  la  retribuzione di posizione percepita  fissa  e  variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica di referendari e dirigenti  di  II fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 54
 Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
 
 1. Nell'ambito del "Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione  di  risultato",  finanziato  con  le  modalita'  di cui all'art.  58,  comma  2  (Fondo  per il finanziamento retribuzione di posizione  e  della  retribuzione  di  risultato  dei  referendari  e dirigenti  di II fascia), la retribuzione di posizione e' definita al fine  di  assegnare  ai  referendari  e  dirigenti  di  II  fascia un trattamento  economico  correlato  alle  funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'.
 2.  L'amministrazione  determina la graduazione delle funzioni dei dirigenti  del  comma 1, cui e' correlato il trattamento economico di posizione,  ai  sensi  dell'art.  24  del  d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni  sono  graduate tenendo conto dei criteri generali di cui al successivo  comma  4,  connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione        della        posizione        nell'organizzazione dell'amministrazione,    alla    complessita'   organizzativa,   alle responsabilita'  derivanti  dalla  posizione,  ai requisiti applicati alle diverse tipologie di uffici secondo le indicazioni del comma 5.
 3.  In  base  alle  risultanze della graduazione l'amministrazione attribuisce  un  valore  economico  ad  ogni  posizione  dirigenziale prevista  nell'assetto  organizzativo  delle  amministrazione stessa, tenendo  comunque  conto  delle  fasce  economiche  e  dei  parametri indicati  all'art.  55  (Retribuzione  di posizione dei referendari e dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).
 4.  I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali, da  definire  a  seguito  delle  procedure  di  cui  agli  art. 6 e 7 (Informazione   -   Concertazione)  del  presente  CCNL,  sono  cosi' individuati:
 I - Criteri attinenti all'ampiezza della struttura:
 a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate per il funzionamento della struttura;
 b)   dimensioni   dell'area   territoriale   di  competenza,  se individuata,  e/o  del  bacino  di utenza in relazione agli specifici servizi offerti.
 II   -   Criteri  attinenti  alla  collocazione  della  posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione:
 a) grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato;
 b) eventuale sovraordinazione ad altri uffici dirigenziali;
 c)   eventuale   potesta'   di   intervento   nei  confronti  di amministrazioni,  enti  od uffici esterni all'amministrazione , anche con poteri ispettivi extragerarchici.
 III  -  Criteri  attinenti  alle  responsabilita' derivanti dalla posizione:
 a)  rilevanza  giuridica,  economica,  sociale degli effetti dei provvedimenti adottati o predisposti;
 b)  margini  di  discrezionalita'  dell'attivita'  di competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari;
 c)  particolare  criticita'  delle  funzioni  assegnate  per  le caratteristiche   socio-economiche   dell'area   di   impatto   della competenza.
 IV  -  Criteri  attinenti  ai requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' di competenza:
 a)  livello  di  impegno  e di disagio richiesto dalla specifica posizione;
 b)  livello della specializzazione richiesta, anche in relazione all'iscrizione  ad  albi  professionali  ed esercizio delle relative, specifiche responsabilita';
 c)   coordinamento   di  alte  professionalita',  anche  esterne all'amministrazione,  ed  anche  nell'ambito  di commissioni e organi collegiali.
 5.  I  criteri  di  cui  al comma 4 sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie di uffici:
 a) uffici di consulenza, studio e ricerca;
 b) uffici ispettivi;
 c) uffici operativi centrali;
 d) uffici operativi periferici.
 Art. 55
 Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di II fascia
 preposti ad uffici dirigenziali non generali
 
 1.  L'amministrazione  determina  -  articolandoli di norma in tre fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle funzioni  dirigenziali  previste  dall'ordinamento vigente, secondo i criteri  di  cui all'art. 54 (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).
 2.   L'individuazione  e  la  graduazione  delle  retribuzioni  di posizione viene operata nell'amministrazione sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 a)  il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata   in  modo  proporzionato  all'interno  delle  retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
 3.   L'amministrazione   definisce   i   valori   economici  delle retribuzioni  di  posizione  numerando  le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente in modo da attribuire alla prima la misura massima e all'ultima quella minima.
 4.   In  relazione  al  particolare  assetto  organizzativo  della Presidenza,  il numero delle fasce potra' essere ridotto a due con le procedure  dell'art.  54 e con eventuali oneri a carico delle risorse del fondo.
 5.  In  attuazione dei principi indicati nell'art. 1, commi 6 e 7, l'Amministrazione,  con  le  procedure  di  cui  all'art. 7, comma 1, lettera a), adotta ogni utile iniziativa diretta a valorizzare, sotto il  profilo  economico  la  peculiarita'  e la professionalita' della dirigenza  per  la  riduzione della differenziazione esistente tra la retribuzione  complessiva  dei  consiglieri  e  dirigenti di I fascia rispetto ai refendari e dirigenti di II fascia.
 6. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 52,  comma  4,  (Trattamento  economico  fisso  per i referendari e i dirigenti  di  seconda  fascia)  del  presente  CCNL,  a  un  massimo complessivo di € 43.909,70.
 Art. 56
 Retribuzione dei referendari e dirigenti di II fascia incaricati
 di funzioni di consigliere e di funzioni dirigenziali generali
 
 1.   Ai   referendari   e   dirigenti   di  II  fascia  incaricati rispettivamente di funzioni di consigliere e di funzioni dirigenziali generali   compete,   limitatamente  alla  durata  dell'incarico,  la retribuzione  stabilita  per  i  consiglieri  ai  sensi  dell'art. 49 (Trattamento  economico  fisso  dei  consiglieri  e  dirigenti  di  I fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
 2.   I  dirigenti  del  comma  1,  in  caso  di  mancata  conferma dell'incarico  sono restituiti al livello di incarico dirigenziale di provenienza  e  nei  loro  confronti, ove ne ricorrano le condizioni, trova applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 62, comma 2.
 Art. 57
 Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di II fascia
 
 1.   Al  fine  di  sviluppare,  all'interno  dell'amministrazione, l'orientamento  ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota  della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della  retribuzione  di risultato per tutti i referendari e dirigenti di  II  fascia  sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art.  58  (Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di posizione  e  della  retribuzione  di  risultato  dei  referendari  e dirigenti  di II fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilita'.
 2.  Le  risorse  destinate  al finanziamento della retribuzione di risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
 3.  L'amministrazione  definisce i criteri per la determinazione e per   l'erogazione   annuale   della  retribuzione  di  risultato  ai referendari  e  dirigenti  di  II  fascia  anche  attraverso apposite previsioni  nei  contratti  individuali  di  ciascun dirigente. Nella definizione  dei  criteri,  l'amministrazione  deve  prevedere che la retribuzione  di  risultato  possa  essere  erogata solo a seguito di preventiva,  tempestiva  determinazione  degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione  conseguiti  in  coerenza  con  detti  obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui all'art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti).
 4.  L'importo  annuo  individuale della componente di risultato di cui  al presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20%  del  valore  annuo  della  retribuzione  di  posizione  in  atto percepita  nei  limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.
 Art. 58
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
 e della retribuzione di risultato dei referendari
 e dirigenti di II fascia
 
 1.  E' confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e  variabile) e di risultato, gia' istituito dai previgenti contratti collettivi,   destinato  alla  corresponsione  di  tali  voci  per  i referendari e dirigenti di II fascia.
 2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come determinate  al  31 dicembre 2001 ai sensi delle norme dei precedenti contratti  collettivi  dell'Area  I  di  seguito  riportate  e con le modalita' ivi previste:
 a)  art.  36,  comma  2, lett. a), b), c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997;
 b)  art.  3  del  CCNL  Ministeri biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997;
 3.  Per  ciascun  esercizio finanziario annuale il Fondo continua, altresi', ad essere alimentato, come segue:
 a)  risorse  pari  all'importo  della retribuzione individuale di anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalita' previste dal comma 4;
 b)  eventuali  disponibilita'  economiche  previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
 c) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione    subordinatamente    all'accertamento    delle   effettive disponibilita';
 d) risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
 e)   eventuali   risorse   aggiuntive  derivanti  dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
 4.  In  relazione  al  comma  3,  lett. a), l'intero importo delle retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  Fondo  a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno  in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo  accantonato  confluisce nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo.
 5. Il fondo del comma 1 e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi  percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  dei relativi dirigenti:
 - 0,55 % a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,94 % a decorrere dal 01/01/2003.
 6.  Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi   della  retribuzione  di  posizione-parte  fissa  di  cui all'art. 52, comma 4 (Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti  di  II  fascia)  fatta  salva la quota relativa allo 0,17% destinata, a decorrere dal 1 gennaio 2003, all'applicazione dell'art. 55, comma 5.
 7.   Il  fondo  e'  inoltre  alimentato  dalle  risorse  derivanti dall'applicazione  dell'art. 9, comma 5 del dlgs. 303 del 1999, per i dirigenti  di  prestito  di  cui  all'art. 9 bis comma 3 del medesimo decreto rientranti nella disciplina del presente Capo III, al fine di consentire agli stessi l'erogazione della retribuzione di posizione e di  risultato.  Per ogni ulteriore unita' successivamente chiamata in prestito, il fondo verra' alimentato in modo analogo.
 8.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, la Presidenza, nell'ambito  della  sua  autonomia  ed  in  base  alla programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge   n.  449  del  1997,  valuta  anche  l'entita'  delle  risorse necessarie   per   sostenere   i   maggiori   oneri  derivanti  dalla rimodulazione   e   nuova  graduazione  delle  funzioni  dirigenziali direttamente   coinvolte   nelle   nuove  attivita',  adeguandone  le disponibilita'  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione e di risultato. La presente clausola si applica anche al comma 7.
 9.  Nell'ambito  della  definizione degli obiettivi ed ai fini del comma  8  si  dovranno  tenere  in  considerazione anche le attivita' connesse  a  situazioni  di  emergenza  o di straordinaria necessita' ovvero  riferibili  a  particolari  condizioni  di  lavoro, anche per l'attribuzione della retribuzione di risultato.
 10.  Le  risorse  destinate al finanziamento della retribuzione di posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la  retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
 CAPO IV
 
 Art. 59
 Clausole speciali di parte economica
 
 1.  Per  gli  ex  dirigenti superiori resta confermato il maturato economico   annuo  in  godimento  di  €  5.053,70  (lire  9.785.322), pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13a mensilita'.
 2.  In  caso  di  differimento  o ritardo dell'amministrazione nel rinnovo  dell'incarico  al  dirigente,  fatti  salvi  i casi previsti dall'art.  21  del  d.  lgs. 165 del 2001 e dall'art. 62 (Clausola di salvaguardia)  del  presente  CCNL,  viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione all'attivita' svolta.
 3.   Il   trattamento  economico  fondamentale  del  dirigente  in posizione  di comando o fuori molo presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 del d. lgs. 303 del 1999   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  a  carico dell'Amministrazione  di  appartenenza, se trattasi di Ministeri. Per il  personale  dirigenziale  appartenente  ad  altre  amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del d. lgs. 165 del 2001, chiamato  a  prestare  servizio  in  analoga posizione, la Presidenza provvede,   di  intesa  con  l'Amministrazione  di  appartenenza  del dirigente,  alla  ripartizione  dei  relativi  oneri,  salvo  diversa disposizione prevista da specifiche norme di legge.
 4.  Gli  incrementi  retributivi  previsti  dal presente contratto trovano  applicazione  esclusivamente  nei  confronti  del  personale dirigente  dell'Area VIII e non producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente equiparato.
 5.  Il  consigliere  o  dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell'art.  22  del d.lgs. n. 165 del 2001, collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di fuori ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.
 CAPO V
 PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
 
 Art. 60
 Incarichi aggiuntivi
 
 1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai  dirigenti  in  ragione  del  loro  ufficio  o comunque attribuiti dall'amministrazione  o  su  designazione  della  stessa,  i relativi compensi    dovuti    dai   terzi   sono   corrisposti   direttamente all'amministrazione  e  confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58  (Fondo  per  il  finanziamento  della retribuzione di posizione e della  retribuzione  di  risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima  fascia  -  Fondo  per  il  finanziamento della retribuzione di posizione  e  della  retribuzione  di risultato dei referendari e dei dirigenti  di  seconda  fascia)  per  essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilita' dei dirigenti   che  svolgono  detti  incarichi  aggiuntivi,  viene  loro corrisposta,   in  aggiunta  alla  retribuzione  di  posizione  e  di risultato,  una  quota  ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno    richiesto.   Tale   quota   verra'   definita   nella contrattazione  integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo  disponibile  una  volta  detratti  gli  oneri  a carico dell'amministrazione.
 3.  L'amministrazione  conferisce gli incarichi di cui al presente articolo  nel  rispetto  del  principio  della  rotazione  al fine di garantire le medesime opportunita' di valorizzazione delle specifiche professionalita',  tenendo,  altresi',  conto del numero e del valore degli incarichi gia' assegnati allo stesso dirigente.
 4.  L'attribuzione  degli  incarichi  aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:
 - competenze e capacita' professionali dei singoli dirigenti;
 - natura  e  caratteristiche  dell'incarico  con  riferimento  ai programmi da realizzare;
 - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico  di cui all'art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti.
 5.    L'amministrazione,    nell'attribuzione    degli   incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite  con  il  provvedimento  di  incarico  di  cui all'art. 20 (Conferimento   incarichi   dirigenziali),   anche  al  fine  di  non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
 6.   Entro   il  31  gennaio  di  ciascun  anno  l'amministrazione provvedera'   a   fornire   alle   OO.SS.,   ai   sensi  dell'art.  6 (Informazione),   l'elenco   degli   incarichi  conferiti  nel  corso dell'anno precedente.
 Art. 61
 Sostituzione del dirigente
 
 1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente   titolare   dell'incarico   assente   con   diritto   alla conservazione   del  posto,  la  reggenza  dell'ufficio  puo'  essere affidata  ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interirn.
 2.  Il  dirigente,  durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
 3.  Il  trattamento  economico  complessivo  del  dirigente, per i periodi di sostituzione, e' integrato, nell'ambito della retribuzione di  risultato,  di  un ulteriore importo la cui misura potra' variare dal  15%  al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.
 4.   Nel   caso   previsto  dall'art.  40,  comma  4  (risoluzione consensuale)  la percentuale di cui al comma 3 potra' variare dal 15% al  20% , salvo diversa disposizione della contrattazione integrativa che,  nella  definizione  della  retribuzione di risultato di tutti i dirigenti, consenta di pervenire al 25%.
 5.  I  commi 3 e 4 costituiscono principi per la definizione della retribuzione di risultato dei consiglieri e dirigenti di I fascia.
 6.  La  contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui  al comma 3, terra' conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.
 Art. 62
 Clausola di salvaguardia
 
 1.  L'amministrazione,  in  caso di mancata conferma del dirigente nell'incarico,  in assenza di una valutazione negativa, conferisce al dirigente un altro incarico di pari valore economico, nell'ambito del ruolo di appartenenza.
 2.  In  relazione  al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali   vacanti  di  pari  fascia  nell'ambito  del  ruolo  di appartenenza,  ovvero  le  stesse richiedano il possesso di specifici titoli  di  studio  e  professionali,  l'amministrazione  regola  gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di  importo  inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione  integrativa  secondo  le modalita' di cui all'art. 4. Tra  i  criteri  sara' prevista l'attribuzione di una retribuzione di posizione  il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.
 3.  La  medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  che comportino  la  revoca  anticipata  dall'incarico  o la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione.
 Art. 63
 Tredicesima mensilita'
 
 1.  L'amministrazione  corrisponde  ai  dirigenti  con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'  nel  mese  di  dicembre  di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito  ricorra  una  festivita'  od  un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.
 2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:
 a)  un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 49 e  52 (Trattamento economico fisso per i consiglieri e dirigenti di I fascia-  Trattamento economico fisso per i referendari e dirigenti di II  fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
 b)un  rateo  della  retribuzione  individuale  di anzianita', ove acquisita; c)un rateo del maturato economico, ove spettante.
 3.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso anno.
 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un trecentosessantesimo,  per  ogni giorno di servizio prestato nel mese ed e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
 5. I ratei della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e contrattuali vigenti.
 6.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita', relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti.
 7.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilita'  rimane  disciplinata  dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive   modificazioni   e   integrazioni,  nonche'  dalle  norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
 Art. 64
 Trattamento di trasferta
 
 1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  dirigenti comandati a prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora  abituale  e  distante  piu'  di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.  Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo  compreso  tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta.
 2.   Ai   dirigenti   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale retribuzione, compete:
 a)  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi  veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 b)  il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
 c)   il  rimborso  delle  spese  autostradali,  di  parcheggio  e dell'eventuale   custodia   del   mezzo   nei   casi  preventivamente autorizzati ai sensi del comma 3.
 3.  Il  dirigente  inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare  il  proprio  mezzo  di  trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6.
 4.  Per  le  trasferte  di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta  il  rimborso  della  spesa  sostenuta per il pernottamento in albergo  di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri,  nel  limite  di  €  30,55  per  il  primo  pasto  e  di complessivi  €  61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore  e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita'  di  durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso  della  spesa  per  il  pernottamento in residenza turistico alberghiera   di   categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo,   sempreche'   risulti   economicamente  piu'  conveniente rispetto  al  costo  medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
 5.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 6.  Fermo  restando  quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con   le  decorrenze  ivi  indicate,  per  quanto  non  previsto  dai precedenti  commi,  il  trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836  del  18.12.1973,  n.  417  del  26.07.1978  e DPR 513 del 1978 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  legge  n. 17 del 17.2.1985,  nonche' dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per  le  missioni all'estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941  del  3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12.1989  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  nonche' i relativi regolamenti.
 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa  fronte  nei  limiti  delle  risorse  previste  nel bilancio della Presidenza  per  tale  specifica  finalita',  ad  invarianza di spesa complessiva.
 Art. 65
 Trattamento di trasferimento
 
 1.   Al   dirigente   trasferito   ad   altra  sede  della  stessa amministrazione  per  motivi  organizzativi  o di servizio, quando il trasferimento  comporti  un  cambio  della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
 a) indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
 b)  rimborso  spese  di viaggio per se' ed i familiari nonche' di trasporto di mobili e masserizie;
 c)  rimborso  forfettario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
 d)   indennita'   chilometrica  nel  caso  di  trasferimento  con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari;
 e) indennita' di prima sistemazione.
 2.  Limitatamente  all'applicazione  del  presente  articolo,  per l'importo dell'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua  a fare riferimento all'art. 4, comma 2 del CCNL dell'Area I del 18 novembre 2004.
 3.  Il  dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione, regolarmente registrato.
 4.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte nei limiti   delle   risorse   previste   nei   bilanci   delle   singole amministrazioni per tale specifica finalita'.
 5.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26 luglio 1978 e D.P.R. 513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dalle norme regolamentari vigenti.
 Art. 66
 Responsabilita' civile e patrocinio legale
 
 1.  E'  attivata  per  tutti  i  dirigenti, ove non gia' operante, un'assicurazione  contro  i rischi professionali e le responsabilita' civili,  senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le  spese  legali  dei  processi in cui il dirigente e' coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
 2.  A  tal  fine  e'  destinata  la  somma  di  € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
 3. L'amministrazione sceglie la societa' di assicurazione, sentite le  OO.SS.  firmatarie  del  presente CCNL - entro quattro mesi dalla sottoscrizione   del  presente  CCNL  e  salvo  quanto  eventualmente previsto  dall'ordinamento  dell'Amministrazione  - con apposita gara che  dovra'  prevedere  comunque  la possibilita' per il dirigente di aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
 4.  In  attesa  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al comma 3, l'Amministrazione  provvede  al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
 5.  Nel  caso  in  cui l'amministrazione non abbia sottoscritto la polizza  assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono  imputati,  per  il  solo  anno  di  competenza,  sulle  risorse destinate alla retribuzione di risultato.
 6.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge 135 del 1997.
 Art. 67
 Indennita' di bilinguismo
 
 1.  Ai  dirigenti della Presidenza eventualmente tuttora operativi presso  gli  uffici  situati  nella  provincia  autonoma di Bolzano e quelli  operanti  presso gli uffici situati della provincia di Trento aventi  competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennita' di bilinguismo secondo i criteri e le modalita' vigenti.
 2.  In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella  struttura  della retribuzione di cui all'art. 48 e' confermata la seguente voce retributiva: "lett. f) indennita' di bilinguismo".
 3.  A  decorrere  dall'  1  gennaio  2003  la  misura economica e' rideterminata in € 209 - 23 mensili per dodici mensilita'.
 4.  Per  i dirigenti del comma 1 eventualmente operativi presso la Regione  Valle  d'Aosta  l'indennita' di bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.
 Art. 68
 Diritti derivanti da invenzione industriale
 
 1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni dell'art.  2590 cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
 2.    In   relazione   all'importanza   dell'invenzione   rispetto all'attivita'  istituzionale  dell'amministrazione, la contrattazione integrativa  puo'  individuare i criteri ai fini della definizione di speciali   compensi   nell'ambito   delle   risorse   destinate  alla retribuzione di risultato.
 Art. 69
 Modalita' di applicazione di particolari istituti economici
 
 1.  Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o  mutilato  per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2.50% e dell'1.25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di presentazione  della  domanda,  a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una  sola volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianita'.
 2.  La  disciplina  del  comma  1  trova  applicazione  anche  nei confronti  dei  dirigenti  che  abbiano  conseguito il riconoscimento della   invalidita'   con   provvedimento   formale  successivo  alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata  dall'interessato,  o  eventualmente  dagli eredi, entro i successivi  sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento  come  base  di  calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio.
 3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  legge  336  del  1970 e successive modificazioni ed integrazioni . Nei confronti dei mutilati ed  invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la  normativa  contrattuale  e  non  contrattuale  sin  qui applicata dall'amministrazione nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra e  dei  congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
 4.  I  gettoni  di  presenza  non  sono  ricompresi  nel regime di onnicomprensivita' del trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
 Art. 70
 Personale in particolari posizioni di stato
 
 1. Ai dirigenti sindacali si applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7 agosto  1998  relativo  alle  modalita'  di  utilizzo  dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
 2.  Ai  dirigenti  che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato  CCNQ  7  agosto  1998  compete la retribuzione tabellare e la retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento   del   distacco   od  altra  di  pari  valenza  in  caso  di individuazione   o   rideteiminazione  delle  posizioni  dirigenziali successivamente al distacco.
 3.  A  detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla Presidenza.
 TITOLO V
 NORME FINALI
 
 Art. 71
 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
 
 1.  In  tema  di  trattamento  di  fine  rapporto  e di previdenza complementare  si  applica  quanto  previsto dal relativo CCNQ del 29 luglio 1999.
 2. I dirigenti della Presidenza accedono ai fondi pensione secondo quanto   previsto   dal  protocollo  di  esplicitazione  in  tema  di costituzione  dei  fondi  pensione  complementari  firmato 1'8 maggio 2001.
 3.  Il  Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto   CCNQ  e  si  costituisce  secondo  le  procedure  previste dall'art.  13  dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di  contribuzione  da  porre  a  carico  del  datore  di  lavoro e da destinare  al  predetto  Fondo  sia  determinata nella misura dell'1% dell'ammontare   dei   compensi  presi  a  base  di  calcolo  per  la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
 
 
 |  |  |  | Art. 72 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 
 1.  Il  dirigente  il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto  di  dimissioni  o  per risoluzione per motivi di salute puo' richiedere,  entro  5  anni  dalla  data  delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si pronuncia motivatamente,   entro   60   giorni  dalla  richiesta;  in  caso  di accoglimento  il  dirigente  e'  ricollocato nel ruolo e nella fascia cui,  ai  sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.
 2.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
 3.  Nei  casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto  di  lavoro  avviene  nel  rispetto  delle  procedure di cui all'art.  39  della  legge  449 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  delle  disposizioni  di  legge  in materia di assunzioni  ed  e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto   nella   dotazione   organica   dell'amministrazione   ed   al mantenimento  del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte    del    richiedente   nonche'   del   positivo   accertamento dell'idoneita' fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
 4.  Qualora  per  effetto  di  dimissioni,  il  dirigente  goda di trattamento  pensionistico  si  applicano  le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
 Art. 73
 Norma programmatica
 
 1.   Le  parti  concordano  sull'opportunita'  che  la  Presidenza verifichi   possibili   soluzioni   tecniche  e  forme  di  copertura finanziaria  che  possono  consentire  di  pervenire  alla stipula di polizze  sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario   Nazionale,  nonche'  per  la  copertura  del  rischio  di premorienza  a  favore  del  personale  dipendente. L'Amministrazione valutera',  in  particolare, la possibilita' di istituire allo scopo, anche   in  forma  consorziata  con  altri  enti  ed  amministrazioni pubbliche, un organismo a carattere nazionale per la piu' conveniente gestione   del  servizio  definendo  altresi'  le  modalita'  per  il controllo di detta gestione.
 2.  Le  parti  si  impegnano  ad  incontrarsi entro sei mesi dalla stipulazione   del   presente   contratto   per  valutare  gli  esiti dell'accertamento  di  cui  al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente necessarie.
 Art. 74
 Buoni pasto
 
 1. Per la corresponsione dei buoni pasto continua ad applicarsi la disciplina  contenuta nell'Accordo per l'attribuzione dei buoni pasto al    personale   con   qualifica   dirigenziale   dipendente   dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri" dell'8 aprile 1997.
 Art. 75
 Disapplicazioni
 
 1.   Con   l'entrata   in   vigore  del  presente  contratto  sono disapplicati i seguenti CCNL:
 a)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese  nel  comparto  del  personale  dei  Ministeri relativo al quadriennio   normativo  1994-1997  e  dal  primo  biennio  economico 1994-1995,  sottoscritto  il 9 gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997 n. 17;
 b)  Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro del personale con qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese  nel  comparto  del  personale  dei  Ministeri relativo al secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 - G.U. 22 gennaio 1997 n.17;
 c)   Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale dirigente  dell'Area  1  per  il  quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico  1998-1999,  sottoscritto il 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
 d)   Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  personale dirigente  dell'Area  1  per  il  secondo biennio economico 2000-2001 sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98;
 e)  Accordo per il personale dell'Area 1 della dirigenza relativo alla  sequenza  contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile  2001  I  biennio  e  all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004.
 
 ALLEGATO N.
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA
 DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 
 Art. 1
 (Definizione)
 
 1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
 Art. 2
 (Principi)
 
 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
 a)  e'  inammissibile  ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b)  e'  sancito  il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria liberta' personale;
 c)  e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici/dei lavoratori a denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d)  e'  istituita  la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene  garantito  l'impegno  delle  amministrazioni  a sostenere ogni dirigente   che  si  avvalga  dell'intervento  della  Consigliera/del Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire, mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e)  viene  garantito  l'impegno  dell'Amministrazione  a definire preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere  le  Amministrazioni  individuano  al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 f)  e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti,  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g)  nei  confronti  delle  lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del  2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i  profili  ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti  sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h)  l'amministrazione  si  impegna  a  dare ampia informazione, a fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in vigore.
 Art. 3
 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 
 1.  Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo  sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente potra' rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra' concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla delicatezza dell'argomento affrontato.
 3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di contribuire alla soluzione del caso.
 Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 
 1.  La  Consigliera/il  Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
 4.  L'intervento  della  Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5
 (Denuncia formale)
 
 1.  Ove  la dirigente/il dirigente oggetto delle molestie sessuali non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara' tenutalo   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
 3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
 4.Nel  rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n.   125,  qualora  l'Amministrazione,  nel  corso  del  procedimento disciplinare,  ritenga  fondati  i  dati,  adottera',  ove lo ritenga opportuno,  d'intesa  con  le  OO.SS.  e  sentita  la  Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
 5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del   1991  e  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  nel  corso  del procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
 6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125 del 1991,   qualora   l'Amministrazione   nel   corso   del  procedimento disciplinare  non  ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta  di  uno  o  entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di trasferimento  in  via  temporanea,  in  attesa della conclusione del procedimento  disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima  sereno;  in  tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati   di   esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad  entrambe  le  persone  che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 Art. 6
 (Attivita' di sensibilizzazione)
 
 1.  Nei  programmi  di formazione del personale e dei dirigenti le amministrazioni    dovranno    includere   informazioni   circa   gli orientamenti  adottati  in  merito  alla  prevenzione  delle molestie sessuali  ed  alle  procedure  da  seguire  qualora la molestia abbia luogo.
 2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle  dirigenti/ai dirigenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
 5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
 6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo d'Intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 Le  parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del  CCNL  del  5  aprile 2001, confermano che 1' amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali dovra' attenersi ai criteri generali di cui all'art. 20, commi 2 e 8 del presente CCNL.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
 Con   riferimento   all'articolo   10   (Comitato   per   le  pari opportunita),  le  parti auspicano che venga valutata la possibilita' di  una  operativita' congiunta dei comitati per le pari opportunita' istituiti per il personale del comparto e per la dirigenza.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 
 Con  riferimento  all'articolo  25  (Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione a  congressi,  convegni,  seminari in qualita' di relatore oppure per attivita' di formazione.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 
 Le  parti prendono atto che l'applicazione dell'art. 34 (mobilita) deve  essere  coerente con quanto previsto dall'art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 266 del 2005.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
 Le  parti, con riferimento all'art. 35 si danno reciproco atto che fra i tentativi da esperire per evitare le dichiarazioni di eccedenza assumono  particolare  rilievo, nel rispetto delle esigenze di tutela dei  dirigenti dei ruoli della Presidenza, quelli diretti a rinvenire prioritariamente    incarichi    vacanti    nelle   altre   strutture dell'Amministrazione  o  a  favorire il collocamento fuori ruolo o in comando  presso  altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a valutare la possibilita' del ricorso alla risoluzione consensuale.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 
 In  relazione all'art. 40 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)  le parti prendono atto che con le note operative n. 20 del 7 aprile  2003  e  n.  11  del 13 ottobre 2004 1'INPDAP ha chiarito che l'indennita'  supplementare  che  puo'  essere  erogata  in  caso  di risoluzione   consensuale   "e'  utile  alla  misura  della  pensione spettante,  ma  non aumenta, per i mesi per i quali viene attribuita, l'anzianita'  contributiva  posseduta dall'interessato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro".
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 
 L'Aran  e le OO.SS. finnatare del presente contratto, tenuto conto che   la   disciplina   del  recesso  di  cui  all'art.  41  (Recesso dell'amministrazione)  richiede  ulteriori  approfondimenti, prendono atto  della  necessita'  di  riesaminare  la  materia  nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di verificare l'esistenza di nuovi  orientamenti  giurisprudenziali eventualmente consolidatisi al riguardo  e  di rinvenire una soluzione concordata che sia rispettosa della  tutela  e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonche' della funzionalita' e della trasparenza dell'azione amministrativa.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
 Con  riferimento  all'art. 45 (effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del prolungamento della sospensione, l'amministrazione deve tenere in particolare conto se  sia  intervenuta  sentenza  di  assoluzione prima della pronuncia definitiva.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 
 In  relazione all'art. 61 (Sostituzione del dirigente) le parti si danno  atto  che  con  la locuzione "livello dirigenziale" si intende riferirsi  all'articolazione  dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del d.lgs. n.165 del 2001.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 
 Le parti prendono atto dell'opportunita' che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing.
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