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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale dirigente dell'Area VIII per il biennio economico 2004-2005 |  | 
 |  |  |  | Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 10,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: L'  ARAN  nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna Firmato e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Organizzazioni sindacali : Confederazioni CGIL FP ......... Firmato ..... CGIL ........ Firmato ........ CISL FPS ........ Firmato ..... CISL ........ Firmato ........ UIL PA .......... Firmato .....UIL ......... Firmato ........ CIDA/UNADIS ..... Firmato ..... CIDA ........ Firmato ........ DIRSTAT ......... Firmato ..... CONFEDIR .... Firmato ........ SNAPRECOM ....... Firmato ..... CONFINTESA .. Firmato ........ CONFSAL - UNSA .. Firmato ..... CONFSAL ..... Firmato ........ Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro. |  |  |  | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA VIII - DIRIGENZA
 BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005
 
 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 AREA VIII - DIRIGENZA
 BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
 
 INDICE
 
 Capo I : Disposizioni generali
 Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 
 Capo II : Consiglieri e dirigenti di I fascia
 Art.   2:  Trattamento  economico  fisso  dei  consiglieri  e  dei dirigenti di I fascia Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia
 
 Capo III : Referendari e dirigenti di II fascia
 Art.  5:  Trattamento  economico  fisso  per i referendari e per i dirigenti di II fascia
 Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici
 Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i referendari e per i dirigenti di II fascia
 Art.  8: Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
 
 Capo IV: Norme finali
 Art. 9: Clausole speciali
 Capo I
 Disposizioni generali
 
 Art. 1
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 
 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri e referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'  ai  dirigenti  di  I  e  di  II  fascia  del  ruolo speciale tecnico-amministrativo della Protezione civile, appartenenti all'Area VIII  di  cui  all'art.  2,  ottavo  alinea, del contratto collettivo nazionale  quadro  del  23  settembre  2004  per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
 2.  Il  CCNL  di  cui  al  comma 1 si riferisce al periodo dal 1 ° gennaio  2004  al  31  dicembre  2005  e  concerne  gli  istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 3.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
 4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
 5.  Il  riferimento  ai  consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti  del  comma  1, ove si tratti di norme comuni, e' riportato nel  testo  come  "dirigenti".  Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia  del  ruolo speciale tecnico - amministrativo della Protezione civile e' riportato nel testo come "dirigenti di I o II fascia".
 Capo II
 Consiglieri e dirigenti I fascia
 
 Art. 2
 Trattamento economico fisso dei consiglieri
 e dei dirigenti di I fascia
 
 1.  Lo  stipendio  tabellare  dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura   annua   lorda  di  €  48.989,04  comprensiva  del  rateo  di tredicesima  mensilita',  e'  incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate,  dei  seguenti  importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 - dal 01/01/2004 di € 69,00
 - dal 01/01/2005 di € 111,00
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 1 il nuovo stipendio tabellare  annuo  lordo a regime dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia   dal  1/01/2005  e'  rideterminato  in  €  51.329,04  per  13 mensilita'.
 3.  Ai  fini  della  completa  applicazione  dell'art. 47, comma 3 (Disposizioni  generali)  della  Parte  Prima,  del  CCNL  2002- 2005 (biennio  economico  2002-2003),  la  retribuzione di posizione parte fissa,  ivi  definita  e'  rideterminata  negli  importi annui lordi, comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 01/01/2004 in € 32.336,69
 - dal 01/01/2005 in € 33.633,40
 6.  Resta  confermata  la  retribuzione  individuale di anzianita' nella misura in godimento di ciascun dirigente.
 7.  Il  trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed  assorbe  le  misure  dell'indennita'  integrativa  speciale negli importi  in  godimento dai dirigenti in servizio nonche' l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997.
 8.  Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita'  di  vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005.
 Art. 3
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.  Le  retribuzioni  risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 (Trattamento  economico  fisso  dei  consiglieri e dei dirigenti di I fascia)  hanno  effetto  sul  trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine  servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza  dei  consiglieri  e  dei  dirigenti  di I fascia comunque cessati  dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del  presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli  importi  previsti  dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva  di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.  civ.  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione  dal  servizio  nonche'  la  retribuzione di posizione percepita  fissa  e  variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico di consigliere o di dirigente  di  I  fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 4
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
 e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di I fascia
 
 1.  Il  fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dei dirigenti di  I  fascia) del CCNL per il quadriennio 2002-2005 e' ulteriormente incrementato  dei  seguenti  importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai consiglieri ed ai dirigenti di I fascia:
 - 1,36% a decorrere dal 01 /01 /2004;
 - ulteriore 1,41 % a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
 2.  Le  risorse  di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,  concorrono  anche  al  finanziamento  degli  incrementi della retribuzione  di  posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2 (trattamento  economico  fisso  per  i  consiglieri  e dirigenti di I fascia), comma 3.
 Capo III
 Referendari e dirigenti di II fascia
 
 Art. 5
 Trattamento economico fisso per i referendari
 e per i dirigenti di II fascia
 
 1.  Lo  stipendio  tabellare,  definito  ai  sensi del CCNL per il quadriennio  2002-2005  nella  misura  annua  lorda  di  €  38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza  dalle  date  sottoindicate,  dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':
 - dal 01/01/2004 di € 60,00
 - dal 01/01/2005 di € 81,00
 2.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma 1 il nuovo stipendio tabellare  annuo lordo a regime dei referendari e dei dirigenti di II fascia   dal  1/01/2005  e'  rideterminato  in  €  40.129,98  per  13 mensilita'.
 3.  Per  i referendari e dirigenti di II fascia la retribuzione di posizione   -  parte  fissa,  definita  ai  sensi  del  CCNL  per  il quadriennio  2002-2005  nella  misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo  della  tredicesima  mensilita', e' rideterminata negli importi annui  lordi, comprensivi di tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 01/01/2004 in € 10.859,77
 - dal 01/01/2005 in € 11.262,77
 4.  Restano  confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli  eventuali  assegni  ad  personam,  ove acquisiti e spettanti, in relazione  a  previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.
 5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed   assorbe   le   misure   dell'indennita'   integrativa   speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
 6.  In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai  vincitori  dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di referendario  o  dirigente  di II fascia spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
 Art. 6
 Effetti dei nuovi trattamenti economici
 
 1.   Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.  5 (Trattamento  economico  fisso  dei  dirigenti  di  II  fascia) hanno effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine servizio,  sull'indennita'  alimentare,  sull'equo  indennizzo, sulle ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
 2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza  dei referendari e dirigenti di II fascia comunque cessati dal  servizio,  con  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza del presente  biennio  contrattuale  di  parte  economica alle scadenze e negli  importi  previsti  dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva  di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod.  civ.  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione  dal  servizio  nonche'  la  retribuzione di posizione percepita  fissa  e  variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
 4.  All'atto  dell'attribuzione  della qualifica di referendario o dirigente  di  II fascia e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
 Art. 7
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
 della retribuzione di risultato per i referendari
 e per i dirigenti di II fascia
 
 1.  Il  fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione  di  posizione  e  della retribuzione di risultato per i referendari  e  i dirigenti di II fascia) del CCNL per il quadriennio normativo  2002  2005,  primo  biennio  economico,  e'  ulteriormente incrementato  dei  seguenti  importi percentuali, calcolati sul monte salari  anno  2003  relativo  ai  referendari  ed  ai dirigenti di II fascia:
 - 0,73% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,71% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 1,02% a decorrere dal 31/12/2005 .
 2.  Le  risorse  di cui alla prima e seconda alinea del precedente comma,  concorrono  anche  al  finanziamento  degli  incrementi della retribuzione  di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma  3  (Trattamento  economico  fisso  per  i  referendari e per i dirigenti  di  II  fascia).  Le  risorse di cui alla terza alinea del precedente  comma  sono  finalizzate  alla  retribuzione di posizione variabile  ed  alla  retribuzione  di  risultato e, nell'ambito delle stesse, una quota corrispondente allo 0,16% e' utilizzata per la sola retribuzione  di  posizione  parte  variabile secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 5 del CCNL relativa al quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico.
 Art. 8
 Retribuzione di posizione dei referendari e dei dirigenti
 di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
 
 1.   L'amministrazione   determina   i   valori   economici  della retribuzione   di  posizione  delle  funzioni  dirigenziali  previste dall'ordinamento  vigente,  secondo  i  criteri  di cui agli artt. 54 (Retribuzione   di  posizione  e  gradazione  delle  funzioni)  e  55 (Retribuzione  di  posizione  dei  referendari  e dei dirigenti di II fascia  preposti ad uffici dirigenziali non generali) del CCNL per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico.
 2.   L'individuazione  e  la  graduazione  delle  retribuzioni  di posizione viene operata nell'amministrazione sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 a)  il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore ad 1,4 ne' superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni intennedie deve essere collocata   in  modo  proporzionato  all'interno  delle  retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
 3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un minimo  di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5,  comma  3,  (Trattamento economico fisso per i referendari e per i dirigenti  di  II  fascia)  del  presente  CCNL,  a  un  massimo di € 44.832,47.
 Capo IV
 Norme finali
 
 Art. 9
 Clausole speciali
 
 1.  A decorrere dal 31.12.2005 il valore economico del buono pasto di  cui all'art. 2 "dell'Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del  comparto dei Ministeri" dell'8 aprile 1997 e' rideterminato in € 7,00.
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