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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 |  | Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  31  marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi  di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo 71;
 Vista   la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   31  marzo  2004,  che  coordina  le  procedure  di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;
 Visto  il  regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione, del 28 ottobre  2004,  che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
 applicazione  in  materia  di  procedure  di  aggiudicazione  degli
 appalti; Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge  comunitaria  per  l'anno  2004,  recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 20 febbraio
 2006; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle  finanze,  del  lavoro  e delle politiche sociali, degli affari esteri,  della  giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo :
 Art. 1.
 Oggetto
 1.  Il  presente  codice  disciplina  i  contratti  delle  stazioni appaltanti,  degli  enti  aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di  servizi, prodotti, lavori e opere.
 2.  Nei  casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o  di  un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La  direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 30 aprile 2004, n. L 134.
 - La  direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 30 aprile 2004, n. L 134.
 - Il  regolamento  (CE)  1874/2004  e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326.
 - Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.
 62,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
 96, supplemento ordinario, cosi' recitano:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
 direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
 direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
 tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
 5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
 essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
 parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
 Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
 formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
 finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
 delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
 criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
 capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
 da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
 informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
 generali:
 a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
 provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
 ordinarie strutture amministrative;
 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
 discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
 normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
 modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
 materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
 oggetto di semplificazione amministrativa;
 c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
 ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
 disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
 previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
 alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
 nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
 euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
 alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
 ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
 protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
 alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
 pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
 dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
 infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
 sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
 inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
 prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
 pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
 Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
 sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
 entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
 dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
 astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
 comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
 prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
 patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
 alla  persona  o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
 ogni   caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a  quelle
 eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
 violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
 d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
 che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
 amministrazioni statali o regionali possono essere previste
 nei  decreti  legislativi  recanti  le norme occorrenti per
 dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
 per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
 direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
 copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
 dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
 possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
 competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
 di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
 n.  183,  per  un  ammontare complessivo non superiore a 50
 milioni di euro;
 e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
 precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
 legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
 ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
 corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
 legislativo di attuazione della direttiva modificata;
 f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
 nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
 disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
 direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
 modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
 dell'esercizio della delega;
 g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
 competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
 coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
 decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
 opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
 sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
 competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
 le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
 decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
 l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
 individuazione dei soggetti responsabili;
 h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
 una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
 rispetto  a  quelli  degli  altri  Stati membri dell'Unione
 europea,  facendo  in modo di assicurare il massimo livello
 di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
 vari  Stati  membri  ed  evitando l'insorgere di situazioni
 discriminatorie  a danno dei cittadini italiani nel momento
 in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
 riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
 attivita'  commerciali e professionali, una disciplina piu'
 restrittiva  di  quella  applicata ai cittadini degli altri
 Stati membri.».
 «Art.  25  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
 direttiva  2004/17/CE  del  31 marzo  2004  del  Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
 appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
 enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
 e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
 Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
 coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
 appalti  pubblici  di lavori, di forniture e di servizi). -
 1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
 cui  all'art.  1,  uno  o  piu' decreti legislativi volti a
 definire  un  quadro  normativo  finalizzato al recepimento
 della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
 appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
 enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
 e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
 Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
 coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
 appalti  pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) compilazione  di  un unico testo normativo recante
 le  disposizioni  legislative  in  materia  di procedure di
 appalto  disciplinate dalle due direttive coordinando anche
 le  altre  disposizioni in vigore nel rispetto dei principi
 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
 b) semplificazione delle procedure di affidamento che
 non  costituiscono  diretta  applicazione  delle  normative
 comunitarie,  finalizzata  a  favorire  il contenimento dei
 tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
 c) conferimento  all'Autorita'  per  la vigilanza sui
 lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
 dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
 disciplina;  l'Autorita',  caratterizzata  da  indipendenza
 funzionale  e  autonomia  organizzativa,  si dota, nei modi
 previsti  dal  proprio  ordinamento,  di  forme e metodi di
 organizzazione  e  di analisi dell'impatto della normazione
 per  l'emanazione  di atti di competenza e, in particolare,
 di   atti  amministrativi  generali,  di  programmazione  o
 pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
 svolti    nell'ambito    delle   competenze   istituzionali
 dell'Autorita',  che  vi  provvede con le strutture umane e
 strumentali   disponibili  sulla  base  delle  disposizioni
 normative  vigenti  e  senza  nuovi o maggiori oneri per il
 bilancio dello Stato;
 d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
 giustizia  delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
 causa C-247/02.
 2.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 1 sono
 emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 che  si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
 i  decreti  legislativi  sono  emanati anche in mancanza di
 detto parere.
 3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
 decreti  legislativi  previsti  dal  comma 1 possono essere
 emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
 delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
 4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
 cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina
 di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e
 successive modificazioni.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
 ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202.
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
 n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
 7 dicembre  2000,  C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
 2001, C. 59/2000)
 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle   prestazioni   e   svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di economicita',  efficacia,  tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento,   non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita', nonche'  quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
 2.  Il  principio  di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti  in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente  codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,  nonche'  alla  tutela  della  salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
 3.  Per  quanto  non espressamente previsto nel presente codice, le procedure  di  affidamento  e  le  altre  attivita' amministrative in materia  di  contratti  pubblici  si  espletano  nel  rispetto  delle disposizioni  sul  procedimento  amministrativo  di  cui  alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
 4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel  rispetto,  altresi',  delle  disposizioni  stabilite  dal codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3 Definizioni
 (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
 artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9,
 d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
 artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4,
 d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
 
 1.  Ai  fini  del  presente  codice si applicano le definizioni che seguono.
 2.  Il  "codice"  e'  il  presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
 3.  I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici" sono i contratti di appalto  o  di  concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in  essere  dalle  stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
 4.  I  "settori  ordinari"  dei  contratti  pubblici sono i settori diversi  da  quelli  del  gas,  energia termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,  sfruttamento  di area geografica, come definiti  dalla  parte  III  del  presente  codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
 5.  I  "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas,   energia   termica,  elettricita',  acqua,  trasporti,  servizi postali,  sfruttamento  di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
 6.  Gli  "appalti  pubblici"  sono  i  contratti  a titolo oneroso, stipulati  per  iscritto  tra  una  stazione  appaltante  o  un  ente aggiudicatore  e  uno  o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione  di  lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
 7.  Gli  "appalti  pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per   oggetto   l'esecuzione   o,  congiuntamente,  la  progettazione esecutiva  e  l'esecuzione,  ovvero,  previa  acquisizione in sede di offerta   del  progetto  definitivo,  la  progettazione  esecutiva  e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I,  oppure,  limitatamente  alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III,   capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di  un'opera rispondente  alle  esigenze  specificate  dalla stazione appaltante o dall'ente  aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
 8. I "lavori" comprendono le attivita' di costruzione, demolizione, recupero,  ristrutturazione,  restauro,  manutenzione,  di opere. Per "opera"  si  intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se'  esplichi  una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio  civile  di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
 9.  Gli  "appalti  pubblici  di  forniture"  sono  appalti pubblici diversi  da  quelli  di  lavori  o  di  servizi,  aventi  per oggetto l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
 10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli  appalti  pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
 11.  Le  "concessioni  di  lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione,  ovvero  la  progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e di  lavori  ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la  loro  gestione  funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche  di  un  appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di  gestire  l'opera  o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' al presente codice.
 12.  La  "concessione  di  servizi" e' un contratto che presenta le stesse   caratteristiche  di  un  appalto  pubblico  di  servizi,  ad eccezione  del  fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire  i  servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
 13.  L'"accordo  quadro"  e'  un  accordo  concluso  tra una o piu' stazioni  appaltanti  e uno o piu' operatori economici e il cui scopo e'   quello  di  stabilire  le  clausole  relative  agli  appalti  da aggiudicare  durante  un  dato  periodo,  in  particolare  per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
 14.  Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un  processo di acquisizione  interamente  elettronico, per acquisti di uso corrente, le   cui   caratteristiche   generalmente   disponibili  sul  mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e  aperto  per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
 15.  L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basato su  un  dispositivo  elettronico  di  presentazione  di nuovi prezzi, modificati  al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle  offerte,  che  interviene  dopo una prima valutazione completa delle  offerte  permettendo  che la loro classificazione possa essere effettuata  sulla  base  di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi  e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come  la  progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
 16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono  i  contratti pubblici  il  cui  valore  stimato  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari  o  superiore  alle  soglie  di cui agli articoli  28,  32,  comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
 17.  I  contratti  "sotto  soglia" sono i contratti pubblici il cui valore  stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore  alle  soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e),  91,  99,  196,  215,  235,  e  che  non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
 18.  I  "contratti  esclusi"  sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
 19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano  una  persona  fisica,  o  una persona giuridica, o un ente senza  personalita'  giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo europeo di interesse   economico   (GEIE)   costituito   ai  sensi  del  decreto legislativo   23   luglio  1991,  n.  240,  che  offra  sul  mercato, rispettivamente,  la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
 20.  Il  termine  "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante  scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di   affidamento   di  uno  specifico  contratto  pubblico,  mediante presentazione di una unica offerta.
 21.  Il  termine  "consorzio"  si  riferisce  ai  consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
 22.  Il  termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore  e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
 23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha  presentato un'offerta.
 24.  Il  "candidato"  e'  l'operatore  economico  che ha chiesto di partecipare  a  una  procedura  ristretta  o negoziata o a un dialogo competitivo.
 25.  Le  "amministrazioni  aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello  Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non  economici;  gli  organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
 26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalita' giuridica;
 -  la  cui  attivita'  sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,  dagli  enti  pubblici  territoriali  o  da altri organismi di diritto  pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi  ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di  vigilanza  sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata  dallo  Stato,  dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
 27.  Gli  elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di  organismi  di  diritto  pubblico  che  soddisfano detti requisiti figurano   nell'allegato   III,   al   fine  dell'applicazione  delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
 28.   Le   "imprese   pubbliche"   sono   le   imprese  su  cui  le amministrazioni  aggiudicatrici  possono  esercitare,  direttamente o indirettamente,    un'influenza   dominante   o   perche'   ne   sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu'  delle  norme  che  disciplinano  dette  imprese.  L'influenza dominante  e'  presunta  quando  le  amministrazioni  aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano  la  maggioranza  dei voti cui danno diritto le azioni
 emesse dall'impresa; c) hanno  il  diritto  di  nominare  piu'  della meta' dei membri del
 consiglio   di   amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza
 dell'impresa.
 29.  Gli  "enti  aggiudicatori"  al  fine  dell'applicazione  delle disposizioni   delle   parti   I,   III,   IV   e  V  comprendono  le amministrazioni  aggiudicatrici,  le  imprese pubbliche, e i soggetti che,  non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
 30.  Gli  elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
 31.  Gli  "altri  soggetti  aggiudicatori", ai fini della parte II, sono  i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
 32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III,   capo  IV  (lavori  relativi  a  infrastrutture  strategiche  e insediamenti     produttivi),    comprendono    le    amministrazioni aggiudicatrici  di  cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma  29  nonche'  i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
 33.   L'espressione   "stazione   appaltante"  (...)  comprende  le amministrazioni   aggiudicatrici   e   gli   altri  soggetti  di  cui all'articolo 32.
 34.    La   "centrale   di   committenza"   e'   un'amministrazione aggiudicatrice che:
 -  acquista  forniture  o  servizi  destinati  ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture  o  servizi  destinati  ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
 35.  Il  "profilo  di  committente"  e'  il sito informatico di una stazione   appaltante,   su   cui  sono  pubblicati  gli  atti  e  le informazioni  previsti  dal presente codice, nonche' dall'allegato X, punto  2.  Per  i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  42,  il  profilo  di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
 36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o  forniture,  o  incarichi  di progettazione,  mediante  appalto,  sia  l'affidamento  di  lavori  o servizi  mediante  concessione,  sia  l'affidamento  di  concorsi  di progettazione e di concorsi di idee.
 37.  Le  "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
 38.  Le  "procedure  ristrette"  sono  le procedure alle quali ogni operatore  economico  puo'  chiedere  di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
 39.  Il  "dialogo  competitivo"  e'  una  procedura  nella quale la stazione  appaltante,  in  caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare  una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla  base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati   a  presentare  le  offerte;  a  tale  procedura  qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
 40.  Le  "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti  consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti e negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
 41.  I  "concorsi  di  progettazione"  sono  le  procedure intese a fornire  alla  stazione  appaltante,  soprattutto  nel  settore della pianificazione   territoriale,  dell'urbanistica,  dell'architettura, dell'ingegneria  o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato  da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
 42.  I  termini  "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole  o  cifre  che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale   insieme  puo'  includere  informazioni  formate,  trasmesse  e archiviate con mezzi elettronici.
 43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione  dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e  la  ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
 44.  L'"Autorita"  e'  l'Autorita'  per  la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
 45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
 46.  L'"Accordo"  e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
 47.  Il  "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.
 48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea.
 49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common   Procurement   Vocabulary"),  designa  la  nomenclatura  di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002,  assicurando  nel  contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
 50.  Nel  caso  di  interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione  del  presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra  la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o   tra   la   nomenclatura  CPV  e  la  nomenclatura  CPC  (versione provvisoria)   di   cui   all'allegato   II,   avra'   la  prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
 51.  Ai  fini  dell'articolo  22  e  dell'articolo  100  valgono le seguenti definizioni: a) "rete  pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastruttura pubblica
 di  telecomunicazioni  che consente la trasmissione di segnali tra
 punti  terminali  definiti  della  rete  per  mezzo  di fili, onde
 hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) "punto  terminale della rete" e' l'insieme dei collegamenti fisici
 e  delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
 pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a
 tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) "servizi   pubblici   di  telecomunicazioni"  sono  i  servizi  di
 telecomunicazioni   della  cui  offerta  gli  Stati  membri  hanno
 specificatamente  affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
 enti di telecomunicazioni; d) "servizi  di  telecomunicazioni"  sono  i  servizi che consistono,
 totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
 di  segnali  su  una  rete  pubblica di telecomunicazioni mediante
 procedimenti    di    telecomunicazioni,    ad   eccezione   della
 radiodiffusione e della televisione.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
 "Norme  per  l'applicazione  del regolamento n. 85/2137/CEE
 relativo  all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
 economico   GEIE,   ai   sensi  dell'art.  17  della  legge
 29 dicembre 1990, n. 428".
 - Il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, reca:
 "Codice dell'amministrazione digitale".
 - Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca:
 "Istituzione  del sistema pubblico di connettivita' e della
 rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
 dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
 - Il regolamento (CE) n. 2195/2002, e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Competenze legislative
 di Stato, regioni e province autonome
 (artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano esercitano  la  potesta' normativa nelle materie oggetto del presente codice   nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti  dall'ordinamento comunitario  e  delle  disposizioni  relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
 2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta'  normativa  nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle   norme  del  presente  codice,  in  particolare,  in  tema  di programmazione  di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici  ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
 3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,  non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti;  alle  procedure  di  affidamento,  esclusi i profili di organizzazione  amministrativa;  ai  criteri  di  aggiudicazione;  al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture;  alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza;  alla  stipulazione  e  all'esecuzione  dei contratti, ivi compresi    direzione    dell'esecuzione,   direzione   dei   lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita'   amministrative;   al   contenzioso.   Resta  ferma  la competenza  esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i  contratti  segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
 4.  Nelle  materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva,  le  disposizioni  del  presente  codice si applicano alle regioni  nelle  quali  non  sia  ancora  in  vigore  la  normativa di attuazione  e  perdono  comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata  in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - L'art.  117, comma secondo, della Costituzione, cosi'
 recita:
 «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5 Regolamento e capitolati
 (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
 
 1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e attuativa  del  presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente  agli  aspetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3, in relazione  ai  contratti  di  ogni  altra  amministrazione o soggetto equiparato.
 2.  Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di  disposizioni  rientranti  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3, in ambiti  di  legislazione  statale  esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
 3.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per  i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 e'  adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il Consiglio di Stato,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 4.  Il  regolamento  e'  adottato  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto con i Ministri delle politiche   comunitarie,   dell'ambiente,  per  i  beni  culturali  e ambientali,   delle   attivita'  produttive,  dell'economia  e  delle finanze,   sentiti  i  Ministri  interessati,  e  previo  parere  del Consiglio  superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il  Consiglio  di  Stato  esprime  parere entro quarantacinque giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorsi  i  quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi'   alle   successive   modificazioni   e   integrazioni   del regolamento.
 5.  Il  regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta  richiamato,  detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti   funzionali   tra   i   soggetti   che  concorrono  alla
 realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle  forniture,  e
 relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
 suo carico; d) progettazione  dei  lavori,  servizi  e  forniture, con le annesse
 normative tecniche; e) forme    di   pubblicita'   e   di   conoscibilita'   degli   atti
 procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; f) modalita'  di  istituzione  e gestione del sito informatico presso
 l'Osservatorio; g) requisiti   soggettivi,   certificazioni   di   qualita',  nonche'
 qualificazione   degli  operatori  economici,  secondo  i  criteri
 stabiliti dal presente codice; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
 di  progettazione,  i  concorsi  di  progettazione  e di idee, gli
 affidamenti   in   economia,   i   requisiti  e  le  modalita'  di
 funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione  dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
 tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare  delle  penali,  secondo l'importo dei contratti e cause
 che le determinano, nonche' modalita' applicative; n) quota   subappaltabile  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria
 prevalente ai sensi dell'articolo 118; o) norme    riguardanti   le   attivita'   necessarie   per   l'avvio
 dell'esecuzione  dei  contratti,  e  le  sospensioni  disposte dal
 direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalita'  di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
 di   acconti   in   relazione  allo  stato  di  avanzamento  della
 esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) modalita'  e  procedure accelerate per la deliberazione, prima del
 collaudo, sulle riserve dell'appaltatore; s) collaudo  e  attivita'  di  supporto  tecnico-amministrativo,  ivi
 comprese  le  ipotesi  di  collaudo  semplificato  sulla  base  di
 apposite  certificazioni  di  qualita',  le ipotesi di collaudo in
 corso  d'opera,  i  termini  per  il  collaudo,  le  condizioni di
 incompatibilita'  dei  collaudatori,  i criteri di rotazione negli
 incarichi,  i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
 le caratteristiche dei lavori.
 6.  Per  assicurare  la  compatibilita'  con gli ordinamenti esteri delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture,  eseguiti  sul  territorio  dei  rispettivi  Stati esteri, nell'ambito  di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione  allo  sviluppo,  il  regolamento,  sentito il Ministero degli  affari  esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per  la  realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle procedure  applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
 7.  Le  stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e tecnica della generalita' dei propri contratti  o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e  del  regolamento  di  cui  al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
 8.  Per  gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali  e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento  di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
 9.  Il  capitolato  generale  dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo'  essere  richiamato  nei  bandi  o  negli  inviti da parte delle stazioni  appaltanti  diverse  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici statali.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri".
 "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e)".
 - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca:  "Nuova
 disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
 via di sviluppo".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
 di lavori, servizi e forniture (art.  81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
 
 1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume  la  denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale costituito da cinque membri nominati  con  determinazione  adottata d'intesa dai Presidenti della Camera   dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,  economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'. L'Autorita'   sceglie   il  presidente  tra  i  propri  componenti  e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
 3.  I  membri  dell'Autorita'  durano  in  carica cinque anni e non possono  essere  confermati.  Essi  non possono esercitare, a pena di decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'  ricoprire  altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche   pubbliche  elettive  o  cariche  nei  partiti  politici.  I dipendenti  pubblici,  secondo  gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  per  l'intera durata del mandato.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
 4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
 5.  L'Autorita'  vigila  sui contratti pubblici, anche di interesse regionale,  di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori  speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza  dei  principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta  del  contraente,  e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti,  nonche'  il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
 6.   Sono   fatte   salve   le  competenze  delle  altre  Autorita' amministrative indipendenti.
 7.  Oltre  a  svolgere  i  compiti  espressamente previsti da altre norme, l'Autorita': a) vigila    sull'osservanza    della    disciplina   legislativa   e
 regolamentare    vigente,    verificando,   anche   con   indagini
 campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; b) vigila  sui  contratti  di  lavori, servizi, forniture, esclusi in
 tutto  o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
 verificando,    con    riferimento   alle   concrete   fattispecie
 contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice
 e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
 soggetti  a  obblighi  di  comunicazione  all'Osservatorio  ne'  a
 vigilanza  dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17,
 18; c) vigila  affinche'  sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei
 contratti pubblici; d) accerta   che  dall'esecuzione  dei  contratti  non  sia  derivato
 pregiudizio per il pubblico erario; e) segnala  al  Governo  e al Parlamento, con apposita comunicazione,
 fenomeni  particolarmente  gravi di inosservanza o di applicazione
 distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
 relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
 lavori, servizi, forniture; g) formula  al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte
 per la revisione del regolamento; h) predispone  e  invia  al  Governo  e  al  Parlamento una relazione
 annuale  nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
 settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7; h.4) alla  frequenza  del  ricorso  a sospensioni dell'esecuzione o a
 varianti in corso di esecuzione; h.5) al  mancato  o  tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
 dei concessionari e degli appaltatori;
 h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
 i)   sovrintende   all'attivita'   dell'Osservatorio   di   cui
 all'articolo 7;
 l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
 m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con le modalita'
 stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
 tale  vigilanza  l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
 inerzia   degli   organismi   di   attestazione,  le  attestazioni
 rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu'
 delle  altre  parti, esprime parere non vincolante relativamente a
 questioni  insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
 eventualmente  formulando  una  ipotesi  di  soluzione; si applica
 l'articolo  1,  comma  67,  terzo periodo, della legge 23 dicembre
 2005, n. 266;
 o)  svolge  i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
 23 dicembre 2005, n. 266.
 8.  Quando  all'Autorita'  e'  attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al  valore  del  contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono  fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della  sanzione.  La  riscossione  della  sanzione  avviene  mediante iscrizione a ruolo.
 9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere  alle  stazioni  appaltanti,  agli  operatori economici
 esecutori   dei   contratti,   nonche'   ad  ogni  altra  pubblica
 amministrazione   e  ad  ogni  ente,  anche  regionale,  operatore
 economico  o  persona  fisica  che  ne sia in possesso, documenti,
 informazioni  e  chiarimenti  relativamente  ai  lavori, servizi e
 forniture  pubblici,  in  corso  o da iniziare, al conferimento di
 incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre  ispezioni,  anche  su  richiesta motivata di chiunque ne
 abbia  interesse,  avvalendosi anche della collaborazione di altri
 organi dello Stato; c) disporre  perizie  e  analisi  economiche e statistiche nonche' la
 consultazione  di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
 ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi  del  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  che esegue le
 verifiche  e  gli  accertamenti  richiesti  agendo con i poteri di
 indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
 all'imposta  sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
 le  notizie,  le  informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
 Finanza  nello  svolgimento  di  tali  attivita'  sono  comunicati
 all'Autorita'.
 10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni o i dati riguardanti gli operatori  economici  oggetto  di istruttoria da parte dell'Autorita' sono  tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto    di    ufficio   anche   nei   riguardi   delle   pubbliche amministrazioni.  I  funzionari  dell'Autorita', nell'esercizio delle loro  funzioni,  sono  pubblici  ufficiali.  Essi  sono vincolati dal segreto d'ufficio.
 11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai  quali e' richiesto  di  fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a  euro  25.822  se rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato  motivo,  di fornire le informazioni   o   di  esibire  i  documenti,  ovvero  alla  sanzione amministrativa   pecuniaria   fino   a   euro  51.545  se  forniscono informazioni   od  esibiscono  documenti  non  veritieri.  Le  stesse sanzioni  si  applicano  agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di  affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o  documenti  non  veritieri,  circa  il  possesso  dei  requisiti di qualificazione,  alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
 12.  Qualora  i  soggetti  ai  quali  e'  richiesto  di fornire gli elementi   di   cui   al   comma   9   appartengano   alle  pubbliche amministrazioni,  si  applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione  competente  su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
 13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',  l'Autorita' trasmette  gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le  irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.  Qualora  l'Autorita'  accerti  che  dalla esecuzione dei contratti  pubblici  derivi  pregiudizio  per il pubblico erario, gli atti  e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia
 di lavori pubblici".
 "Art.   4   (Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
 pubblici).  -  1.  Al  fine  di  garantire l'osservanza dei
 principi  di  cui  all'art.  1,  comma 1, nella materia dei
 lavori   pubblici,   anche   di   interesse  regionale,  e'
 istituita,  con  sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
 sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita".
 2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
 indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
 collegiale   costituito   da  cinque  membri  nominati  con
 determinazione   adottata  d'intesa  dai  Presidenti  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
 dell'Autorita',  al  fine  di garantire la pluralita' delle
 esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
 che  operano  in settori tecnici, economici e giuridici con
 riconosciuta   professionalita'.   L'Autorita'  sceglie  il
 presidente  tra  i  propri componenti e stabilisce le norme
 sul proprio funzionamento.
 3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
 e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
 esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
 professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
 amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
 rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
 politici.  I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
 o,  se professori universitari, in aspettativa per l'intera
 durata   del   mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
 pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, e'
 determinato  il  trattamento  economico spettante ai membri
 dell'Autorita',    nel    limite    complessivo   di   lire
 1.250.000.000 annue.
 4. L'Autorita':
 a) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
 esecuzione dei lavori pubblici;
 b) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
 legislativa  e  regolamentare in materia verificando, anche
 con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
 affidamento dei lavori pubblici;
 c) accerta  che  dall'esecuzione  dei  lavori non sia
 derivato pregiudizio per il pubblico erario;
 d) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
 comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
 inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
 lavori pubblici;
 e) formula  al  Ministro dei lavori pubblici proposte
 per la revisione del regolamento;
 f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
 relazione  annuale  nella  quale si evidenziano disfunzioni
 riscontrate  nel  settore degli appalti e delle concessioni
 di lavori pubblici con particolare riferimento:
 1)  alla  frequenza  del  ricorso  a  procedure non
 concorsuali;
 2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
 al comma 16, lettera b);
 4)  alla  frequenza  del  ricorso a sospensioni dei
 lavori o a varianti in corso d'opera;
 5)  al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
 nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
 g) sovrintende  all'attivita'  dell'Osservatorio  dei
 lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
 h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
 17;
 i) vigila   sul  sistema  di  qualificazione  di  cui
 all'art. 8.
 5.  Per  l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
 si  avvale  dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
 comma 10,  lettera c),  delle  unita'  specializzate di cui
 all'art.  14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
 152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
 1991,  n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
 della   consulenza   del  Consiglio  superiore  dei  lavori
 pubblici  e  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
 ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
 i  beni  sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
 1939, n. 1089.
 6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
 richiedere  alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
 enti  aggiudicatori  o  realizzatori, nonche' ad ogni altra
 pubblica  amministrazione  e ad ogni ente, anche regionale,
 impresa  o  persona  che  ne  sia  in  possesso, documenti,
 informazioni   e   chiarimenti   relativamente   ai  lavori
 pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento di
 incarichi  di  progettazione,  agli affidamenti dei lavori;
 anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
 puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
 di  cui  al comma 10 e della collaborazione di altri organi
 dello  Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
 statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
 qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
 Tutte  le  notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
 imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
 tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
 dal  segreto  di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
 amministrazioni.      I      funzionari     dell'Autorita',
 nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
 ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
 7.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti ai
 quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
 comma 6  sono  sottoposti  alla sanzione amministrativa del
 pagamento  di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano
 od  omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire le
 informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
 amministrativa  del  pagamento di una somma fino a lire 100
 milioni  se forniscono informazioni od esibiscono documenti
 non  veritieri.  L'entita'  delle sanzioni e' proporzionata
 all'importo  contrattuale dei lavori cui le informazioni si
 riferiscono.  Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
 dalle  norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono
 prevedere  il termine di pagamento della sanzione e avverso
 di  essi  e'  ammesso  ricorso al giudice amministrativo in
 sede  di  giurisdizione  esclusiva da proporre entro trenta
 giorni  dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
 La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
 8.  Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
 gli  elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
 amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
 previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
 9.   Qualora   accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
 l'Autorita'  trasmette  gli  atti  ed i propri rilievi agli
 organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
 penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
 l'Autorita'  accerti  che  dalla  realizzazione  dei lavori
 pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
 atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
 interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
 10.  Alle  dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
 operano:
 a) la Segreteria tecnica;
 b) il Servizio ispettivo;
 c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
 10-bis.  Il  Servizio  ispettivo svolge accertamenti ed
 indagini    ispettive    nelle    materie   di   competenza
 dell'Autorita';     informa,     altresi',    gli    organi
 amministrativi  competenti  sulle eventuali responsabilita'
 riscontrate   a   carico  di  amministratori,  di  pubblici
 dipendenti,  di  liberi  professionisti  e  di  imprese. Il
 Ministro  dei  lavori  pubblici,  d'intesa con l'Autorita',
 puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
 compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
 10-ter.  Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
 generale  di  livello  C ed esso e' composto da non piu' di
 125     unita'     appartenenti    alla    professionalita'
 amministrativa  e  tecnica,  di  cui  25  con qualifica non
 inferiore a quella dirigenziale.
 10-quater.  Sono  fatte  salve le competenze del Nucleo
 tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
 pubblici   di   cui   all'art.   3,  comma 5,  del  decreto
 legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
 10-quinquies.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
 con  propri  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
 ivi  compreso  il trasferimento delle risorse dal centro di
 responsabilita'   "Ispettorato   tecnico"  dello  stato  di
 previsione  del  Ministero dei lavori pubblici all'apposito
 centro  di  responsabilita' dello stato di previsione della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 11-13.
 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
 una  sezione  centrale  ed in sezioni regionali aventi sede
 presso  le  regioni  e  le  province  autonome.  I modi e i
 protocolli  della  articolazione  regionale  sono  definiti
 dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
 i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
 di Trento e di Bolzano.
 15.  L'Osservatorio  dei lavori pubblici opera mediante
 procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
 anche  attraverso  collegamento  con  gli  analoghi sistemi
 della   Ragioneria  generale  dello  Stato,  dei  Ministeri
 interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
 dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS),
 dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
 infortuni  sul  lavoro  (INAIL), delle regioni, dell'Unione
 province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
 italiani  (ANCI),  delle  camere  di  commercio, industria,
 artigianato e agricoltura e delle casse edili.
 16.  La  sezione  centrale dell'Osservatorio dei lavori
 pubblici svolge i seguenti compiti:
 a) provvede  alla  raccolta  ed alla elaborazione dei
 dati  informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
 territorio   nazionale   e,   in   particolare,  di  quelli
 concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
 e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
 mano  d'opera  e  le relative norme di sicurezza, i costi e
 gli  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
 esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
 ritardi e le disfunzioni;
 b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
 tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
 facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
 c) pubblica  semestralmente i programmi triennali dei
 lavori    pubblici    predisposti   dalle   amministrazioni
 aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco  dei  lavori  pubblici
 affidati;
 d) promuove   la  realizzazione  di  un  collegamento
 informatico  con  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  gli
 altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori, nonche' con le
 regioni,  al  fine di acquisire informazioni in tempo reale
 sui lavori pubblici;
 e) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via
 informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 f) adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
 conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
 g) favorisce  la formazione di archivi di settore, in
 particolare  in  materia contrattuale, e la formulazione di
 tipologie   unitarie   da   mettere  a  disposizione  delle
 amministrazioni interessate.
 16-bis.  In  relazione  alle  attivita', agli aspetti e
 alle  componenti  peculiari  dei  lavori concernenti i beni
 sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
 1089,  i  compiti  di cui alle lettere a) e b) del comma 16
 sono  svolti  dalla  sezione centrale dell'Osservatorio dei
 lavori  pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
 beni  ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
 di  regione,  da  effettuare  per  il tramite della sezione
 regionale dell'Osservatorio.
 17.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
 aggiudicatori  o  realizzatori  sono  tenuti  a  comunicare
 all'Osservatorio  dei  lavori pubblici, per lavori pubblici
 di  importo  superiore  a 150.000 euro, entro trenta giorni
 dalla  data  del  verbale  di  gara  o di definizione della
 trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
 lavori,  il  contenuto  dei  bandi e dei verbali di gara, i
 soggetti   invitati,   l'importo   di   aggiudicazione,  il
 nominativo  dell'aggiudicatario  o  dell'affidatario  e del
 progettista  e,  entro  sessanta giorni dalla data del loro
 compimento   ed   effettuazione,  l'inizio,  gli  stati  di
 avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
 collaudo,  l'importo  finale del lavoro. Per gli appalti di
 importo  inferiore  a  500.000  euro  non  e' necessaria la
 comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
 soggetto  che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
 i   dati   richiesti   e'   sottoposto,  con  provvedimento
 dell'Autorita',  alla sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
 fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
 18.  I  dati  di cui al comma 17, relativi ai lavori di
 interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
 comunicati  alle  sezioni  regionali  dell'Osservatorio dei
 lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 67, della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2006)":
 "67.  L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
 cui  e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
 ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi al proprio
 funzionamento  di  cui  al  comma 65  determina annualmente
 l'ammontare   delle   contribuzioni   ad  essa  dovute  dai
 soggetti,   pubblici   e   privati,   sottoposti  alla  sua
 vigilanza,  nonche'  le  relative modalita' di riscossione,
 ivi  compreso  l'obbligo  di  versamento  del contributo da
 parte   degli   operatori  economici  quale  condizione  di
 ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
 finalizzate  alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
 di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
 deve,  comunque,  superare  lo  0,25  per  cento del valore
 complessivo  del  mercato di competenza. L'Autorita' per la
 vigilanza  sui  lavori pubblici puo', altresi', individuare
 quali  servizi  siano  erogabili  a titolo oneroso, secondo
 tariffe  determinate  sulla  base  del  costo effettivo dei
 servizi  stessi.  I  contributi  e  le tariffe previste dal
 presente  comma sono  predeterminati  e pubblici. Eventuali
 variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
 contribuzione  e delle tariffe, comunque nel limite massimo
 dello  0,4  per cento del valore complessivo del mercato di
 competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
 del  comma 65.  In  via transitoria, per l'anno 2006, nelle
 more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
 previste   dal   presente   comma,   le   risorse   per  il
 funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
 pubblici  sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
 contributo   di  3,5  milioni  di  euro,  che  il  predetto
 organismo  provvedera'  a  versare all'entrata del bilancio
 dello  Stato  entro  il  31 dicembre  2006. Con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  disciplinata
 l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui
 lavori   pubblici   delle   competenze  necessarie  per  lo
 svolgimento  anche  delle  funzioni  di  sorveglianza sulla
 sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici
 relativi a lavori, servizi e forniture
 (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993;
 Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
 
 1.  Nell'ambito  dell'Autorita'  opera l'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I modi e i protocolli della articolazione regionale  sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e  verifica  degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
 3.  L'Osservatorio,  in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure  informatiche,  sulla  base  di apposite convenzioni, anche attraverso  collegamento  con  gli  analoghi sistemi della Ragioneria generale   dello  Stato,  dei  Ministeri  interessati,  dell'Istituto nazionale   di  statistica  (ISTAT),  dell'Istituto  nazionale  della previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  delle regioni,   dell'Unione  province  d'Italia  (UPI),  dell'Associazione nazionale   comuni   italiani  (ANCI),  delle  camere  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e  delle  casse edili, della CONSIP.
 4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: a) provvede  alla  raccolta  e alla elaborazione dei dati informativi
 concernenti  i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
 e,  in  particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di
 gara,   le   aggiudicazioni   e   gli   affidamenti,   le  imprese
 partecipanti,  l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
 sicurezza,   i   costi   e   gli  scostamenti  rispetto  a  quelli
 preventivati,  i  tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione
 degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determina  annualmente  costi standardizzati per tipo di lavoro in
 relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
 specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; c) determina  annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
 fornitura  in  relazione a specifiche aree territoriali, facendone
 oggetto  di  una  specifica  pubblicazione,  avvalendosi  dei dati
 forniti  dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo
 di   cui   alle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP,  ai  sensi
 dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) pubblica  semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
 predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco
 dei contratti pubblici affidati; e) promuove  la  realizzazione  di un collegamento informatico con le
 stazioni  appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
 informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; f) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
 dati raccolti e alle relative elaborazioni; g) adempie  agli  oneri  di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti
 dall'Autorita'; h) favorisce  la  formazione di archivi di settore, in particolare in
 materia  contrattuale,  e la formulazione di tipologie unitarie da
 mettere a disposizione dei soggetti interessati; i) gestisce il proprio sito informatico; l) cura  l'elaborazione  dei prospetti statistici di cui all'articolo
 250  (contenuto  del prospetto statistico per i contratti pubblici
 di  lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui
 all'articolo   251  (contenuto  del  prospetto  statistico  per  i
 contratti  pubblici  di lavori, forniture e servizi nei settori di
 gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,  trasporti, servizi
 postali, sfruttamento di area geografica).
 5.  Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,  avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di   mercato   dei   principali   beni   e  servizi  acquisiti  dalle amministrazioni  aggiudicatrici,  provvedendo  alla  comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei  prezzi  rilevati  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  con  cadenza  almeno  semestrale,  entro il 30 giugno  e  il  31  dicembre.  Per  i  prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per  la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro  realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi,  dei  criteri  e  dei  tempi  per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del  disegno  di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'  proporre  riduzioni  da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
 7.  In  relazione  alle  attivita',  agli aspetti e alle componenti peculiari   dei  lavori,  servizi  e  forniture  concernenti  i  beni sottoposti   alle   disposizioni  della  parte  seconda  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b)   e   c)   del   comma   4  sono  svolti  dalla  sezione  centrale dell'Osservatorio,  su  comunicazione  del  soprintendente per i beni ambientali  e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
 8.  Le  stazioni  appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di importo superiore a 150.000 euro: a) entro   trenta   giorni   dalla   data  dell'aggiudicazione  o  di
 definizione  della  procedura  negoziata,  i  dati  concernenti il
 contenuto  dei  bandi,  dei  verbali di gara, i soggetti invitati,
 l'importo  di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
 progettista; b) limitatamente  ai  settori  ordinari,  entro sessanta giorni dalla
 data  del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
 avanzamento   e  l'ultimazione  dei  lavori,  servizi,  forniture,
 l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la  comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  una  relazione  contenente  il  numero  e  i dati essenziali  relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il  soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti  e'  sottoposto,  con  provvedimento  dell'Autorita',  alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  fino a euro 25.822.  La  sanzione  e'  elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
 9.  I  dati  di  cui  al  comma  8, relativi ai lavori di interesse regionale,  provinciale  e  comunale,  sono  comunicati  alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
 10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalita' di funzionamento  del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi  differenziati  per  i  bandi,  gli  avvisi e gli estremi dei programmi  non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il  termine  massimo  di conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,  nonche'  un  archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
 legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione
 dei   Ministeri   del   tesoro   e  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  e  riordino delle competenze del
 CIPE,  a  norma  dell'art.  7 della legge 3 aprile 1997, n.
 94":
 "5.  E'  istituito  il  Nucleo tecnico di valutazione e
 verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
 in  un'unica  struttura  del  Nucleo  di  valutazione degli
 investimenti   pubblici  e  del  Nucleo  ispettivo  per  la
 verifica  degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
 il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
 che  sono  soppressi  a  decorrere dalla data di entrata in
 vigore  del  regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
 articolato  in due unita' operative, rispettivamente per la
 valutazione  e per la verifica degli investimenti pubblici.
 Ai  componenti  del  Nucleo  e'  attribuito  il trattamento
 economico  stabilito  con decreto del Ministro, di concerto
 con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica. Il Ministro
 trasmette   annualmente   al   Parlamento   una   relazione
 riguardante  l'attivita'  della pubblica amministrazione in
 materia  di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
 territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
 dal Nucleo.".
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  26,  della  legge
 23 dicembre  1999,  n.  488,  recante: "Disposizioni per la
 formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
 (Legge finanziaria 2000)":
 "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
 di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
 societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
 deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
 procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
 estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
 impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
 massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
 prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
 di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello
 Stato  anche  con  il ricorso alla locazione finanziaria. I
 contratti  conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi
 non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
 17,  comma 25,  lettera c),  della legge 15 maggio 1997, n.
 127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
 del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
 relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
 Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
 legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
 medesimo art. 3 della stessa legge.
 3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
 convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1,  ovvero ne
 utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
 massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
 oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
 telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
 del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
 n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
 presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
 ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
 anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
 convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
 disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
 comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
 montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
 pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
 singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
 strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
 per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
 controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
 sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
 dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
 effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
 successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
 contenute nel comma 3.
 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
 uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
 4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
 verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
 richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
 circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
 l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
 responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
 direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
 in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
 l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
 relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
 ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
 ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
 costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
 servizi di controllo interno.
 5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
 una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
 presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
 - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
 "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
 delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'art.  2,
 comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
 - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
 recita:  "Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai
 sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni in materia di organizzazione
 e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
 (art. 5, legge n. 109/1994;
 artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
 1.  L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di  forme  e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione  per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di  atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  propri atti, l'Autorita' utilizza  metodi  di  consultazione  preventiva, consistenti nel dare preventivamente  notizia  del  progetto di atto e nel consentire agli interessati  di  far  pervenire  le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
 2.  L'Autorita',  nell'ambito  della  sua  autonomia organizzativa, disciplina  con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il proprio  funzionamento,  i  bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese  nei  limiti  delle  proprie  risorse,  anche  in  deroga  alle disposizioni  sulla  contabilita'  generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
 3.  Il  regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:
 a) il  termine  congruo  entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
 b) la  possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella sede   di  amministrazioni  e  soggetti  aggiudicatori,  e  operatori economici,   al   fine   di   acquisire   dati,  notizie,  documenti, chiarimenti;
 c) la  possibilita'  che  l'Autorita'  convochi,  con preavviso e indicazione    specifica    dell'oggetto,    i    rappresentanti   di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
 d) le  modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 e) le  forme  di  comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
 4.  Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della tempestiva   comunicazione   dell'apertura   dell'istruttoria,  della contestazione   degli   addebiti,   del   termine   a   difesa,   del contraddittorio,  della  motivazione,  proporzionalita' e adeguatezza della  sanzione,  della  comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare  la  data  certa della piena conoscenza del provvedimento, del  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza previsti dalle norme vigenti.
 5.   Le   delibere  dell'Autorita',  ove  riguardino  questioni  di interesse  generale  o  la  soluzione  di  questioni di massima, sono pubblicate  sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.
 6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente  dall'Autorita',  determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
 7.  Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
 8.  Al  personale  dell'Autorita',  tenuto  conto  dei  principi di autonomia  organizzativa  di  cui  al  comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 9.  Al  personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego  od  incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, commerciale e industriale.
 10.  L'Autorita'  puo'  avvalersi,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  di  personale proveniente da altre amministrazioni  in  posizione  di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
 11.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base al bilancio di previsione  approvato  dall'Autorita'  entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve  comunque contenere  le  spese  indicate entro i limiti delle entrate previste, sono  stabiliti  dal  regolamento  di  cui al comma 2, che disciplina anche  le  modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione   finanziaria,   approvato   entro  il  30 aprile  dell'anno successivo,  e'  soggetto  al  controllo  della  Corte  dei conti. Il bilancio  preventivo  e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 12.  All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e  8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Per  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, si veda nelle
 note all'art. 2.
 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita:
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle amministrazioni pubbliche».
 - Per l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
 n. 266, si veda nelle note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9 Sportello dei contratti pubblici
 relativi a lavori, servizi e forniture
 (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
 
 1.  Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato "sportello   dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi, forniture", con il compito di: a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono
 presentare  una  candidatura  o  un'offerta, informazioni relative
 alle  norme  vigenti  nel luogo di affidamento e di esecuzione del
 contratto,   inerenti   agli   obblighi   fiscali,   alla   tutela
 dell'ambiente,   alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e
 condizioni  di  lavoro,  nonche' a tutte le altre norme che devono
 essere rispettate nell'esecuzione del contratto; b) fornire  ai candidati la documentazione utile per la presentazione
 delle  candidature  e delle offerte, in conformita' alle norme del
 presente codice.
 2.  Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in  conformita'  alle  norme  vigenti  che  disciplinano  l'uso delle tecnologie    informatiche    da    parte    delle    amministrazioni aggiudicatrici.  Per  i  soggetti  pubblici tenuti all'osservanza del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)   e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42 (istituzione  del  sistema  pubblico  di  connettivita'  e della rete internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10,  della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti  legislativi  e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
 3.  L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per  il  bilancio  delle  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
 4.  I  compiti  dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
 5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello,  e  che  viene  fissato  dai  soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
 6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al  comma  1  o  ne  abbiano  attribuito i compiti ad un ufficio gia' esistente  indicano  nel  bando  o  nel  capitolato  lo  sportello  o l'ufficio  a  cui  possono  essere  chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Per  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il
 decreto  legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle
 note all'art. 3.
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  10,  della  legge
 29 luglio  2003, n. 229, recante: "Interventi in materia di
 qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
 codificazione. Legge di semplificazione 2001":
 "Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
 dell'informazione).   -   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
 vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
 legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
 le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
 coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
 materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
 principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59, come sostituito dall'art. 1
 della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
 e criteri direttivi:
 a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
 probatoria   dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica  in
 relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
 firma;
 b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
 garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
 via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
 altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
 imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
 massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
 necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
 discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
 dati personali;
 c) prevedere  la possibilita' di attribuire al dato e
 al  documento informatico contenuto nei sistemi informativi
 pubblici  i  caratteri della primarieta' e originalita', in
 sostituzione   o   in  aggiunta  a  dati  e  documenti  non
 informatici,  nonche'  obbligare  le amministrazioni che li
 detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
 ad  assicurare  l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
 relativo contenuto informativo;
 d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
 delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
 coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
 coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
 di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
 e) adeguare    la    normativa    alle   disposizioni
 comunitarie.
 2.  La  delega  di  cui  al comma 1 e' esercitata per i
 seguenti oggetti:
 a) il  documento  informatico, la firma elettronica e
 la firma digitale;
 b) i   procedimenti   amministrativi  informatici  di
 competenza   delle   amministrazioni   statali   anche   ad
 ordinamento autonomo;
 c) la gestione dei documenti informatici;
 d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
 e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
 alle   banche  dati  di  competenza  delle  amministrazioni
 statali anche ad ordinamento autonomo.
 3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
 decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
 integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
 determinati  dal  presente  articolo,  entro  quindici mesi
 decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
 medesimo comma 1.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
 dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
 legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;
 art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico,  le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge  7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
 2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle  procedure  di  affidamento  previste  dal  presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione  dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
 3.  In  particolare,  il  responsabile  del  procedimento, oltre ai compiti  specificamente  previsti  da altre disposizioni del presente codice: a) formula  proposte  e  fornisce  dati  e informazioni al fine della
 predisposizione  del programma triennale dei lavori pubblici e dei
 relativi    aggiornamenti   annuali,   nonche'   al   fine   della
 predisposizione  di ogni altro atto di programmazione di contratti
 pubblici  di  servizi  e  di  forniture,  e  della predisposizione
 dell'avviso di preinformazione; b) cura,   in  ciascuna  fase  di  attuazione  degli  interventi,  il
 controllo  sui  livelli  di  prestazione,  di qualita' e di prezzo
 determinati  in  coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
 realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala     eventuali     disfunzioni,     impedimenti,    ritardi
 nell'attuazione degli interventi; e) accerta  la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f)
 fornisce   all'amministrazione   aggiudicatrice   i   dati   e  le
 informazioni   relativi   alle   principali  fasi  di  svolgimento
 dell'attuazione  dell'intervento,  necessari  per  l'attivita'  di
 coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone  all'amministrazione  aggiudicatrice  la conclusione di un
 accordo  di  programma,  ai  sensi  delle norme vigenti, quando si
 rende  necessaria  l'azione  integrata  e  coordinata  di  diverse
 amministrazioni; h) propone  l'indizione,  o,  ove competente, indice la conferenza di
 servizi,  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
 necessario   o   utile   per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,
 concessioni,   autorizzazioni,   permessi,  licenze,  nulla  osta,
 assensi, comunque denominati.
 4.  Il  regolamento  individua  gli  eventuali  altri  compiti  del responsabile  del  procedimento,  coordinando  con essi i compiti del direttore  dell'esecuzione  del contratto e del direttore dei lavori, nonche'  dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la   progettazione  e  durante  l'esecuzione,  previsti  dal  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
 5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e  competenza  adeguati  in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per  i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve  essere  un  tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
 6.   Il  regolamento  determina  i  requisiti  di  professionalita' richiesti  al  responsabile  del procedimento; per i lavori determina l'importo  massimo  e  la  tipologia, per i quali il responsabile del procedimento  puo'  coincidere  con  il  progettista.  Le  ipotesi di coincidenza   tra   responsabile   del   procedimento   e   direttore dell'esecuzione  del  contratto  sono  stabilite  dal regolamento, in conformita' all'articolo 119.
 7.  Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in  possesso  della  specifica  professionalita'  necessaria  per  lo svolgimento  dei  compiti  propri  del responsabile del procedimento, secondo  quanto  attestato  dal  dirigente  competente,  i compiti di supporto  all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento possono essere  affidati,  con  le procedure previste dal presente codice per l'affidamento   di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi  le specifiche  competenze  di  carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo,   organizzativo,  e  legale,  che  abbiano  stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
 8.  Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando  o  avviso  con  cui  si  indice  la gara per l'affidamento del contratto  di  lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui  non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
 9.  Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti  pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  individuano,  secondo  i  propri  ordinamenti,  uno  o piu' soggetti   cui   affidare  i  compiti  propri  del  responsabile  del procedimento,  limitatamente  al  rispetto  delle  norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Per  la  legge 7 agosto 1990, 241, si veda nelle note
 all'art. 2.
 -  Il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494, reca:
 "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
 prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
 cantieri temporanei o mobili".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Le  procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle amministrazioni aggiudicatrici,  se  previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme vigenti.
 2.  Prima  dell'avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le  amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di  contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli elementi  essenziali  del  contratto  e  i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
 3.  La  selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti  dal  presente  codice  per  l'individuazione  dei  soggetti offerenti.
 4.  Le  procedure  di  affidamento selezionano la migliore offerta, mediante  uno  dei  criteri  previsti dal presente codice. Al termine della  procedura  e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
 5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica dell'aggiudicazione provvisoria   ai   sensi   dell'articolo   12,   comma   1,  provvede all'aggiudicazione definitiva.
 6.  Ciascun  concorrente  non  puo'  presentare piu' di un'offerta. L'offerta   e'  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando  o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla  scadenza  del  termine  per  la sua presentazione. La stazione appaltante  puo'  chiedere  agli  offerenti  il differimento di detto termine.
 7.   L'aggiudicazione   definitiva  non  equivale  ad  accettazione dell'offerta.  L'offerta  dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
 8.  L'aggiudicazione  definitiva  diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 9.  Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva, e fatto salvo l'esercizio  dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo  entro  il  termine  di  sessanta giorni, salvo diverso termine previsto  nel  bando  o  nell'invito  ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento  espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo  di  cui  all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi  previsto,  l'aggiudicatario  puo', mediante atto notificato alla stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o recedere dal contratto.  All'aggiudicatario  non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e'   intervenuta   la   consegna   dei  lavori  in  via  di  urgenza, l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione  dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
 10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta giorni  dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione,  ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare   urgenza   che  non  consentono  all'amministrazione  di attendere  il  decorso  del  predetto  termine.  La  deroga di cui al periodo   precedente   non   si   applica  ai  contratti  relativi  a infrastrutture  strategiche  e  insediamenti  produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
 11.   Il   contratto   e'  sottoposto  alla  condizione  sospensiva dell'esito   positivo   dell'eventuale  approvazione  e  degli  altri controlli  previsti  dalle  norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
 12.  L'esecuzione  del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso  e'  divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi di urgenza, la stazione  appaltante  o  l'ente  aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
 13.  Il  contratto  e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante  forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione   aggiudicatrice,   ovvero   mediante  scrittura privata,  nonche'  in  forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
 |  |  |  | Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
 (art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
 co. 15, legge n. 109/1994)
 1.   L'aggiudicazione   provvisoria  e'  soggetta  ad  approvazione dell'organo  competente  secondo  l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici   e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli  altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti,    decorrenti    dal   ricevimento   dell'aggiudicazione provvisoria  da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e'  pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti  o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti  o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini  previsti  dai  singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
 2.  Il  contratto  stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo  competente  secondo  l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici   e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli  altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto  da  parte dell'organo  competente.  In  mancanza,  il  termine e' pari a trenta giorni.  Il  termine  e'  interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti,  e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti   pervengono  all'organo  richiedente.  Decorsi  i  termini previsti  dai  singoli  ordinamenti  o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
 3.  L'approvazione  del  contratto  di cui al comma 2 e' sottoposta agli   eventuali   controlli   previsti   dagli   ordinamenti   delle amministrazioni  aggiudicatrici,  degli  enti  aggiudicatori, o degli altri  soggetti  aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli   ordinamenti,   decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto approvato  da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e'  pari  a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu'  di  due  volte,  dalla  richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia  nuovamente  a  decorrere  da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dei  chiarimenti.  Decorsi i termini  previsti  dai  singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
 4.  Restano  ferme  le  norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
 |  |  |  | Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione (art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
 n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
 1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  nel presente codice, il diritto  di  accesso  agli  atti  delle procedure di affidamento e di esecuzione  dei  contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte,  e'  disciplinato  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e successive modificazioni.
 2.  Fatta  salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti  segretati  o  la  cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
 a)  nelle  procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che  hanno  presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 b)  nelle  procedure  ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara  informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta  di  invito  o  che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione   all'elenco   dei  soggetti  che  sono  stati  invitati  a presentare  offerte  e  all'elenco  dei soggetti che hanno presentato offerte,  fino  alla  scadenza del termine per la presentazione delle offerte  medesime;  ai  soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,  e'  consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto  richiesta  di  invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo  la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
 c)    in    relazione   alle   offerte,   fino   all'approvazione dell'aggiudicazione.
 3.  Gli  atti  di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono  essere  comunicati  a  terzi  o resi in qualsiasi altro modo noti.
 4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali  o  per  gli  incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
 5.  Fatta  salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti  segretati  o  la  cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,  sono  esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni forma di divulgazione in relazione:
 a)  alle  informazioni  fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte  ovvero  a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo  motivata  e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 b)  a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 c)    ai    pareri   legali   acquisiti   dai   soggetti   tenuti all'applicazione  del  presente  codice,  per  la  soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 d)   alle   relazioni   riservate  del  direttore  dei  lavori  e dell'organo  di  collaudo  sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
 6.  In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e' comunque  consentito  l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della  difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi in relazione alla procedura  di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
 7.  Limitatamente  ai  contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina   della  parte  III,  all'atto  della  trasmissione  delle specifiche  tecniche  agli  operatori  economici  interessati,  della qualificazione   e   della  selezione  degli  operatori  economici  e dell'affidamento   dei  contratti,  gli  enti  aggiudicatori  possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Per  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, si veda nelle
 note all'art. 2.
 - L'art. 326 del codice penale cosi' recita:
 "Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
 ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
 di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
 alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
 qualita',  rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali debbano
 rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
 conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
 anni.".
 Se  l'agevolazione  e'  soltanto colposa, si applica la
 reclusione fino a un anno.
 Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
 pubblico  servizio,  che,  per procurare a se o ad altri un
 indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
 di  notizie  di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
 e'  punito  con  la  reclusione da due a cinque anni. Se il
 fatto  e'  commesso al fine di procurare a se o ad altri un
 ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
 un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
 a due anni.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Contratti misti (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
 legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
 art.  3,  commi 3  e  4,  d.lgs.  n.  157/1995;  art. 3, d.lgs. n.
 30/2004)
 1.  I  contratti  misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori  e  forniture;  lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
 2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di  servizi,  o  di  forniture,  o  concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
 a) un  contratto  pubblico  avente  per  oggetto  la fornitura di prodotti  e,  a  titolo  accessorio,  lavori  di  posa  in opera e di installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
 b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui  all'allegato  II e' considerato un «appalto pubblico di servizi» quando  il  valore  dei  servizi  supera  quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
 c) un  contratto  pubblico  avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo a  titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e' considerato un «appalto pubblico di servizi»;
 3. Ai  fini  dell'applicazione  del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo  superiore  al  cinquanta  per  cento,  salvo che, secondo le caratteristiche  specifiche  dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente  accessorio  rispetto  ai  servizi  o  alle  forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
 4.   L'affidamento  di  un  contratto  misto  secondo  il  presente articolo non  deve  avere  come  conseguenza  di limitare o escludere l'applicazione    delle   pertinenti   norme   comunitarie   relative all'aggiudicazione  di  lavori,  servizi  o  forniture,  anche se non costituiscono  l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
 |  |  |  | Art. 15. Qualificazione nei contratti misti
 (art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
 1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita'  prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
 |  |  |  | Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio
 di armi, munizioni e materiale bellico
 (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
 1.  Nel  rispetto  dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunita'  europea,  sono  sottratti  all'applicazione  del  presente codice   i   contratti,  nel  settore  della  difesa,  relativi  alla produzione  o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui  all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
 2.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti,  anche  derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - L'art.  296  del Trattato che istituisce la Comunita'
 europea, cosi' recita;
 «Art.  296  (ex  art.  223).  -  1. Le disposizioni del
 presente trattato non ostano alle norme seguenti:
 a) nessuno   Stato   membro   e'   tenuto  a  fornire
 informazioni   la   cui   divulgazione   sia  dallo  stesso
 considerata   contraria  agli  interessi  essenziali  della
 propria sicurezza;
 b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le misure che
 ritenga  necessarie  alla tutela degli interessi essenziali
 della   propria   sicurezza   e  che  si  riferiscano  alla
 produzione  o  al  commercio di armi, munizioni e materiale
 bellico;  tali  misure non devono alterare le condizioni di
 concorrenza  nel  mercato  comune  per  quanto  riguarda  i
 prodotti  che  non  siano  destinati  a fini specificamente
 militari.
 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
 della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
 stabilito  il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
 le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17 Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
 (artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto
 del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.
 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
 
 1.  Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della Banca  d'Italia,  delle  forze  armate  o dei corpi di polizia per la difesa  della  Nazione  o  per  i compiti di istituto, o ad attivita' degli  enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita' a  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando  lo  esiga  la  protezione  degli  interessi  essenziali della sicurezza  dello  Stato,  possono  essere  eseguiti  in  deroga  alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei  contratti  pubblici,  nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
 2.   Le   amministrazioni   e   gli   enti  usuari  dichiarano  con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti"  ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge  24  ottobre  1977,  n.  801  o  di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".
 3.  I  contratti  sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre    che    dei   requisiti   previsti   dal   presente   codice, dell'abilitazione di sicurezza.
 4.  L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali  misure  di  sicurezza  avviene  previo  esperimento di gara informale  a  cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono   in   tale   numero  soggetti  qualificati  in  relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
 5.   L'operatore  economico  invitato  puo'  richiedere  di  essere autorizzato   a   presentare   offerta   quale   mandatario   di   un raggruppamento  temporaneo,  del quale deve indicare i componenti. La stazione  appaltante  o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
 6.    Gli   incaricati   della   progettazione,   della   direzione dell'esecuzione  e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
 7.  I  contratti  di  cui  al  presente articolo posti in essere da amministrazioni  statali  sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo  della  Corte  dei  conti,  la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita'  di  cui  al  presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
 8.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente codice,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e  sicurezza,  previa  intesa  con  il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni   dalla  richiesta,  e'  adottato  apposito  regolamento,  nel rispetto  delle  previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di  beni,  servizi,  lavori  e  opere in economia ovvero a trattativa privata,  da  parte  degli  organismi  di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Il  regio  decreto  11 luglio  1941,  n.  1161, reca:
 "Norme relative al segreto militare".
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 4, e 6 della
 legge  24 ottobre  1977,  n,  801,  recante: "Istituzione e
 ordinamento  dei servizi per le informazioni e la sicurezza
 e disciplina del segreto di Stato":
 "Art.  3.  -  E' istituito, alla diretta dipendenza del
 Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
 esecutivo  per  i  servizi  di  informazione e di sicurezza
 (CESIS).
 E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
 delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
 elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
 Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
 degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
 l'elaborazione   delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
 compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
 servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
 Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
 Stato.
 La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
 funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
 qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
 spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
 il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
 composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
 a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
 articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
 necessari per lo svolgimento della sua attivita'.".
 "Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
 e  la  sicurezza  militare  (SISMI). Esso assolve a tutti i
 compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
 militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
 da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
 inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
 Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
 difesa   e   al   Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
 "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
 e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
 compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
 Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
 Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
 contro ogni forma di eversione.
 Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
 dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
 sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
 Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
 indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
 dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
 interministeriale di cui all'art. 2.
 Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
 l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
 informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
 analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
 tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali (artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs.  n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
 158/1995)
 1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
 a)  ad  un  accordo  internazionale,  concluso in conformita' del trattato,  tra  l'Italia  e  uno  o  piu'  Paesi  terzi e riguardante forniture  o  lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti  di  un'opera  da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un   progetto  da  parte  degli  Stati  firmatari;  ogni  accordo  e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che  puo'  consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
 b)  ad  un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione alla presenza  di  truppe  di  stanza  e  concernente  imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
 c)    alla    particolare    procedura    di    un'organizzazione internazionale.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 - Per  le  direttive  2004/18/CE  e 2004/17/CE, si veda
 nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Contratti di servizi esclusi (artt. 16  e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
 art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
 a) aventi  per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri  beni  immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti    di    servizi    finanziari    conclusi   anteriormente, contestualmente  o  successivamente  al  contratto  di  acquisto o di locazione  rientrano,  a  prescindere  dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
 b) aventi  per  oggetto  l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione  di  programmi  destinati  alla trasmissione da parte di emittenti   radiotelevisive   e   appalti  concernenti  il  tempo  di trasmissione;
 c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 d) concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione, all'acquisto,  alla  vendita  e al trasferimento di titoli o di altri strumenti    finanziari,    in    particolare    le   operazioni   di approvvigionamento  in  denaro  o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
 e) concernenti contratti di lavoro;
 f) concernenti  servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui  risultati  appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche'  li  usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la  prestazione  del  servizio  sia  interamente  retribuita  da tale amministrazione.
 2.  Il  presente  codice  non  si  applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore   ad   un'altra  amministrazione  aggiudicatrice  o  ad un'associazione  o  consorzio  di  amministrazioni aggiudicatrici, in base  ad  un  diritto  esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni  legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
 |  |  |  | Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art.  20  e  21  direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  L'aggiudicazione  degli  appalti  aventi  per oggetto i servizi elencati   nell'allegato   II   B   e'   disciplinata  esclusivamente dall'articolo 68  (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati  della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
 2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
 |  |  |  | Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
 nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 22,  direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
 1.   Gli   appalti   aventi   per   oggetto  sia  servizi  elencati nell'allegato  II  A  che  servizi  elencati  nell'allegato II B sono aggiudicati  conformemente  all'articolo che precede se il valore dei servizi  elencati  nell'allegato  II  B  sia  superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.
 |  |  |  | Art. 22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
 (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
 1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici principalmente   finalizzati   a   permettere   alle  amministrazioni aggiudicatrici  la  messa  a  disposizione  o  la  gestione  di  reti pubbliche  di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.
 |  |  |  | Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico
 di autotrasporto mediante autobus
 (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
 1.  Il  presente  codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti  relativi  alla  prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto   mediante   autobus,   gia'   esclusi   dal  campo  di applicazione  della  direttiva  93/38/CEE  in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
 |  |  |  | Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita
 o di locazione a terzi (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
 158/1995)
 1.  Il  presente  codice  non si applica agli appalti aggiudicati a scopo  di  rivendita  o  di  locazione  a  terzi,  quando la stazione appaltante  non  gode  di  alcun  diritto speciale o esclusivo per la vendita  o  la  locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti  possono  liberamente  venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  comunicano  alla  Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse  in  virtu'  del  comma  1,  entro il termine stabilito dalla Commissione  medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
 |  |  |  | Art. 25. Appalti  aggiudicati  per  l'acquisto  di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. (art.  12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.
 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
 1. Il presente codice non si applica:
 a) agli  appalti  per  l'acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
 b) agli  appalti  per  la  fornitura di energia o di combustibili destinati   alla   produzione   di   energia,   se   aggiudicati   da amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti aggiudicatori che esercitano un'attivita'  di  cui  ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
 |  |  |  | Art. 26 Contratti di sponsorizzazione
 (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
 art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
 
 1.  Ai  contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a questi assimilabili,  di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di   cui  all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate di beni architettonici  sottoposti  a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero  le  forniture  disciplinate  dal  presente  codice,  quando i lavori,  i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a  spese  dello  sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta  dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
 2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente aggiudicatore beneficiario  delle  opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce  le  prescrizioni  opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Per  il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 vedi note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi
 1.  L'affidamento  dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi  forniture,  esclusi,  in tutto o in parte, dall'applicazione del   presente   codice,   avviene   nel  rispetto  dei  principi  di economicita',   efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
 2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
 3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'.  Se  le  amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
 |  |  |  | Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici
 di rilevanza comunitaria (artt. 7,  8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
 regolamento CE n. 2083/2005)
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza  comunitaria  il  valore  stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
 a) 137.000  euro,  per  gli  appalti  pubblici  di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni   aggiudicatrici   che   sono  autorita'  governative centrali indicate nell'allegato IV;
 b) 211.000 euro,
 b.1)   per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  e  di  servizi aggiudicati   da  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle  indicate nell'allegato IV;
 b.2)  per  gli  appalti  pubblici  di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia  stazione  appaltante,  aventi per oggetto servizi della categoria  8  dell'allegato  II A, servizi di telecomunicazioni della categoria  5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri  di  riferimento  CPC  7524,  7525  e  7526,  servizi elencati nell'allegato II B;
 c) 5.278.000  euro  per  gli  appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
 |  |  |  | Art. 29. Metodi di calcolo
 del valore stimato dei contratti pubblici (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs.  n.  358/1992;  art.  4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
 158/1995)
 1.  Il  calcolo  del  valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni  di  lavori  o  servizi  pubblici  e' basato sull'importo totale   pagabile   al   netto   dell'IVA,  valutato  dalle  stazioni appaltanti.  Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
 2.  Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati  o  gli  offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
 3.  La  stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara,  quale  previsto  all'articolo 66,  comma 1, o, nei casi in cui siffatto  bando  non  e'  richiesto,  al  momento  in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
 4.  Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere  un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere frazionato  al  fine  di  escluderlo  dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
 5.  Per  gli  appalti  pubblici  di  lavori e per le concessioni di lavori   pubblici   il   calcolo   del  valore  stimato  tiene  conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato delle  forniture  e  dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe  a  disposizione  dell'imprenditore  da  parte  delle  stazioni appaltanti.
 6.   Il   valore  delle  forniture  o  dei  servizi  non  necessari all'esecuzione  di  uno  specifico  appalto di lavori non puo' essere aggiunto  al  valore  dell'appalto  di  lavori  in  modo da sottrarre l'acquisto  di  tali  forniture  o  servizi  dall'applicazione  delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
 7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
 a) quando  un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi puo'  dare  luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,  e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;
 b) quando  il  valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza  comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di ciascun lotto;
 c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale applicazione  per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore  a  80.000  euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori,  purche'  il  valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
 8. Per gli appalti di forniture:
 a) quando  un  progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dar   luogo  ad  appalti  aggiudicati  contemporaneamente  per  lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza  comunitaria  si  tiene  conto  del  valore  stimato  della totalita' di tali lotti;
 b) quando  il  valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza  comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di ciascun lotto;
 c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale applicazione  per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore  a  80.000  euro e purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
 9.  Per  gli  appalti  pubblici  di forniture aventi per oggetto la locazione  finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto di prodotti,  il  valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
 a) se  trattasi  di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore  a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto  o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
 b) se  trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non   puo'  essere  definita,  il  valore  mensile  moltiplicato  per quarantotto.
 10.  Se  gli  appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere  di  regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  assunto  come  base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
 a) il   valore   reale   complessivo   dei   contratti   analoghi successivamente  conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  se  possibile,  al fine di tener  conto  dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero  sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al contratto iniziale; oppure
 b) il   valore   stimato  complessivo  dei  contratti  successivi conclusi  nel  corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
 11.  La  scelta  del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal  campo  di  applicazione  delle  norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
 12.  Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base  di  calcolo  del  valore stimato dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:
 a) per i tipi di servizi seguenti:
 a.1)  servizi  assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 a.2)  servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 a.3)  appalti  riguardanti  la  progettazione:  gli  onorari,  le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
 b) per   gli  appalti  di  servizi  che  non  fissano  un  prezzo complessivo:
 b.1)  se  trattasi  di  appalti  di  durata  determinata  pari  o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo stimato per l'intera loro durata;
 b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
 13.   Per   gli   accordi  quadro  e  per  i  sistemi  dinamici  di acquisizione,  il  valore  da prendere in considerazione e' il valore massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  degli  appalti previsti  durante  l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
 14.  Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture  si  fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
 |  |  |  | Art. 30. Concessione di servizi
 (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
 legge n. 415/1998)
 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
 2.  Nella  concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente  stabilisce  in  sede  di gara anche un prezzo, qualora al concessionario  venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi  inferiori  a  quelli  corrispondenti alla somma del costo del servizio  e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora sia necessario    assicurare    al    concessionario   il   perseguimento dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della connessa   gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da prestare.
 3.  La  scelta  del  concessionario  deve avvenire nel rispetto dei principi  desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti  pubblici  e,  in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata  pubblicita',  non  discriminazione, parita' di trattamento, mutuo  riconoscimento,  proporzionalita', previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti  qualificati  in  relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
 4.  Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu' ampie di tutela della concorrenza.
 5.  Restano  ferme,  purche'  conformi ai principi dell'ordinamento comunitario  le  discipline  specifiche che prevedono, in luogo delle concessione  di  servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
 6.  Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di   esercitare   un'attivita'   di   servizio  pubblico,  l'atto  di concessione  prevede  che,  per gli appalti di forniture conclusi con terzi  nell'ambito  di  tale  attivita',  detto  soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
 7.  Si  applicano  le  disposizioni  della  parte  IV.  Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
 |  |  |  | Art. 31. Contratti  nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
 (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
 1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici  e  altri  soggetti  aggiudicatori),  le  disposizioni contenute  nella  parte  II non si applicano ai contratti di cui alla parte  III  (settori  del  gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni  appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.
 |  |  |  | Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
 (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;
 art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
 
 1.  Salvo  quanto  dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente  titolo,  nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in  relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: a) lavori,   servizi,   forniture,   affidati  dalle  amministrazioni
 aggiudicatrici; b) appalti  di  lavori  pubblici affidati dai concessionari di lavori
 pubblici  che  non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
 stabiliti dall'articolo 142; c) lavori,  servizi,  forniture  affidati dalle societa' con capitale
 pubblico,  anche  non  maggioritario,  che  non  sono organismi di
 diritto  pubblico,  che  hanno  ad oggetto della loro attivita' la
 realizzazione  di  lavori  o opere, ovvero la produzione di beni o
 servizi,  non  destinati ad essere collocati sul mercato in regime
 di  libera  concorrenza,  ivi  comprese  le  societa'  di cui agli
 articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
 2000,  n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
 locali; d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui all'allegato I,
 nonche'   lavori   di  edilizia  relativi  ad  ospedali,  impianti
 sportivi,  ricreativi  e per il tempo libero, edifici scolastici e
 universitari,    edifici    destinati    a    funzioni   pubbliche
 amministrative,  di importo superiore a un milione di euro, per la
 cui  realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
 lettera  a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
 o  in  conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
 dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai
 servizi  il  cui  valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o
 superiore  a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad
 un  appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e
 per  i  quali  sia  previsto,  da  parte  dei soggetti di cui alla
 lettera  a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
 o  in  conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
 dell'importo dei servizi; f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi
 sono  strettamente  strumentali  alla  gestione  del servizio e le
 opere   pubbliche  diventano  di  proprieta'  dell'amministrazione
 aggiudicatrice; g) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte dei soggetti privati,
 titolari  di  permesso  di  costruire, che assumono in via diretta
 l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione a scomputo totale o
 parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
 sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  decreto del Presidente della
 Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della
 legge  17  agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
 permesso  di  costruire  puo'  prevedere  che,  in  relazione alla
 realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,  il  titolare del
 permesso  di  costruire  assuma la veste di promotore, presentando
 all'amministrazione  medesima,  entro  novanta giorni dal rilascio
 del  permesso  di  costruire,  la  progettazione preliminare delle
 opere.  All'esito  della  gara bandita ed effettuata dal promotore
 sulla  base  della  progettazione  presentata,  il  promotore puo'
 esercitare,  purche'  espressamente  previsto  nel  bando di gara,
 diritto  di  prelazione  nei  confronti dell'aggiudicatario, entro
 quindici     giorni     dalla    aggiudicazione,    corrispondendo
 all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato; h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui
 all'articolo  207,  qualora,  ai  sensi  dell'articolo 214, devono
 trovare  applicazione  le  disposizioni  della  parte  II anziche'
 quelle della parte III del presente codice.
 2.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano  gli  articoli  63;  78,  comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione  alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme  che  disciplinano  il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere  c)  ed  h),  non  si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma  6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
 3.  Le  societa'  di  cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare  le  disposizioni  del  presente  codice limitatamente alla realizzazione  dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali  sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la  scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure
 di evidenza pubblica; 2) il  socio  privato  ha  i requisiti di qualificazione previsti dal
 presente  codice in relazione alla prestazione per cui la societa'
 e' stata costituita; 3) la  societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera
 o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
 4.  Il  provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del  soggetto  beneficiario,  delle  norme del presente codice. Fatto salvo   quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono  le sovvenzioni,  il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato solo  dopo  l'avvenuto  affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte  del  sovvenzionatore,  che  la  procedura di affidamento si e' svolta  nel  rispetto  del  presente  codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
 
 
 
 Note all'art. 32:
 - Si  riposta il testo degli articoli 113, 113-bis, 115
 e  116  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267,
 recante:  "Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
 enti locali":
 "Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
 servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica). - 1. Le
 disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
 modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
 locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
 inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
 Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
 attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
 esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
 settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
 n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
 1-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
 applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
 resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
 1997, n. 422, e successive modificazioni.
 2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
 degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
 destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
 comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
 2-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
 applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
 mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
 3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
 quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
 destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
 cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
 degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
 reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
 relativi servizi.
 4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
 dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
 delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
 in forma associata, si avvalgono:
 a) di  soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
 societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
 capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
 tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
 del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
 analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
 societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
 attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
 controllano;
 b) di   imprese   idonee,   da  individuare  mediante
 procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
 5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
 discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
 dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
 servizio:
 a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
 l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
 quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
 l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
 che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
 comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
 indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
 provvedimenti o circolari specifiche;
 c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
 condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
 capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
 analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
 societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
 attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
 controllano.
 5-bis.  Le  normative  di  settore, al fine di superare
 assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
 assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
 esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
 disposizioni  di  cui  al  comma 5,  criteri di gradualita'
 nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
 5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete,
 separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
 stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
 gestori    di    cui    ai    precedenti   commi provvedono
 all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
 della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
 di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
 procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
 limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554.
 Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
 gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
 gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
 lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
 qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
 gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
 servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
 connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
 esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
 il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
 ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
 6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
 comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
 a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
 affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
 pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
 estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
 controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
 con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
 al comma 4.
 7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
 degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
 equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
 dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
 essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
 del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
 condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
 piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
 delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
 manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
 tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
 integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
 al  presente  comma devono  considerarsi  integrative delle
 discipline di settore.
 8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
 consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
 pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
 trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
 dell'affidamento,  unica  per  tutti  i  servizi,  non puo'
 essere  superiore  alla  media  calcolata  sulla base della
 durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
 settore.
 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
 alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
 e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
 locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
 al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
 le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
 realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
 al  comma 7,  dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
 da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
 beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
 nel bando di gara.
 10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
 trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
 regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
 dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
 servizio.
 11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
 erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
 reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
 servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
 prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
 strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
 12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
 propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
 mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
 scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
 comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
 affidamenti in essere.
 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
 in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
 conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
 altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
 interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
 pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
 patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
 gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
 della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
 canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
 prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
 enti   locali  possono  anche  assegnare,  ai  sensi  della
 lettera a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
 compito di espletare le gare di cui al comma 5.
 14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
 reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
 gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
 di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
 essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
 condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
 comma 7  e siano praticate tariffe non superiori alla media
 regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
 o  le  relative  Autorita'  dispongano diversamente. Tra le
 parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
 contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
 misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
 15.   Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si
 applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
 attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
 di attuazione.
 15-bis.  Nel caso in cui le disposizioni previste per i
 singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
 transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
 previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
 con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
 comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
 senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
 affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
 affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
 quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
 ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
 delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
 concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
 interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
 titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
 controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
 che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
 propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
 controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
 concessioni  affidate  alla  data  del  1° ottobre  2003  a
 societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
 direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
 concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
 originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
 la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
 quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
 pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
 concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
 equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
 aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
 evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
 caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
 la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
 particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
 15-ter.  Il  termine  del  31 dicembre  2006, di cui al
 comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
 previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
 europea, alle condizioni sotto indicate:
 a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
 scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
 piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
 capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
 inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
 societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
 puo' comunque essere superiore ad un anno;
 b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
 lettera a),  un'impresa affidataria, anche a seguito di una
 o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
 corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
 ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
 vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
 comunque essere superiore a due anni.
 15-quater.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
 il  divieto  di  cui  al  comma 6, salvo nei casi in cui si
 tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
 i  servizi  forniti  dalle  societa' partecipanti alla gara
 stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
 comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni,   sentite   le  Autorita'  indipendenti  del
 settore  e  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
 decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, il Governo
 definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
 imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
 all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
 procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
 caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
 garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
 mercati.".
 "Art.  113-bis (Gestione  dei  servizi  pubblici locali
 privi  di  rilevanza  economica).  -  1.  Ferme restando le
 disposizioni  previste  per  i  singoli  settori, i servizi
 pubblici  locali  privi di rilevanza economica sono gestiti
 mediante affidamento diretto a:
 a) istituzioni;
 b) aziende speciali, anche consortili;
 c) societa'   a   capitale   interamente  pubblico  a
 condizione  che  gli  enti  pubblici  titolari del capitale
 sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
 quello  esercitato  sui  propri  servizi  e che la societa'
 realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
 con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
 modeste  dimensioni  o per le caratteristiche del servizio,
 non  sia  opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di
 cui al comma 1.
 3.  Gli  enti  locali possono procedere all'affidamento
 diretto  dei  servizi culturali e del tempo libero anche ad
 associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
 4.
 5.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali  ed  i soggetti
 erogatori  dei  servizi  di  cui  al presente articolo sono
 regolati da contratti di servizio.".
 "Art.  115  (Trasformazione  delle  aziende speciali in
 societa'  per  azioni).  -  1.  I comuni, le province e gli
 altri   enti   locali   possono,   per   atto  unilaterale,
 trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
 cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
 non  superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
 iniziale    di   tali   societa'   e'   determinato   dalla
 deliberazione  di trasformazione in misura non inferiore al
 fondo   di  dotazione  delle  aziende  speciali  risultante
 dall'ultimo  bilancio  di esercizio approvato e comunque in
 misura  non  inferiore  all'importo minimo richiesto per la
 costituzione  delle  societa' medesime. L'eventuale residuo
 del  patrimonio  netto  conferito  e'  imputato a riserve e
 fondi,  mantenendo  ove  possibile  le  denominazioni  e le
 destinazioni    previste   nel   bilancio   delle   aziende
 originarie.  Le  societa'  conservano tutti i diritti e gli
 obblighi   anteriori   alla   trasformazione  e  subentrano
 pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
 originarie.
 2.  La  deliberazione  di trasformazione tiene luogo di
 tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
 societa'    previsti   dalla   normativa   vigente,   ferma
 l'applicazione   delle  disposizioni  degli  articoli 2330,
 commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
 3.  Ai  fini della definitiva determinazione dei valori
 patrimoniali  conferiti,  entro tre mesi dalla costituzione
 delle  societa',  gli amministratori devono richiedere a un
 esperto   designato   dal   presidente  del  tribunale  una
 relazione  giurata  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art.
 2343,  primo  comma,  del codice civile. Entro sei mesi dal
 ricevimento  di  tale  relazione  gli  amministratori  e  i
 sindaci  determinano  i  valori  definitivi di conferimento
 dopo  avere  controllato  le  valutazioni  contenute  nella
 relazione  stessa  e,  se  sussistono  fondati motivi, aver
 proceduto  alla  revisione  della  stima.  Fino  a quando i
 valori  di  conferimento  non sono stati determinati in via
 definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
 4.  Le  societa'  di  cui  al  comma 1  possono  essere
 costituite  anche  ai fini dell'applicazione delle norme di
 cui  al  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
 5.  [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1
 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di
 cui all'art. 116].
 6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
 locali  e  delle  aziende  speciali alle societa' di cui al
 comma 1  sono  esenti  da  imposizioni  fiscali,  dirette e
 indirette, statali e regionali.
 7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1  puo' anche
 prevedere   la   scissione   dell'azienda   speciale  e  la
 destinazione  a  societa'  di nuova costituzione di un ramo
 aziendale  di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
 compatibili,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
 presente  articolo,  nonche'  agli  articoli 2504-septies e
 2504-decies del codice civile.
 7-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si
 applicano   anche   alla   trasformazione   dei   consorzi,
 intendendosi  sostituita  al consiglio comunale l'assemblea
 consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
 maggioranza   dei  componenti;  gli  enti  locali  che  non
 intendono  partecipare  alla  societa'  hanno  diritto alla
 liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale iscritto a
 bilancio della relativa quota di capitale.
 7-ter.  Alla  privatizzazione  di enti ed aziende delle
 regioni  a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo
 restando  quanto  stabilito dalla legislazione regionale in
 materia,  si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
 commi.   Delle   obbligazioni   sorte   anteriormente  alla
 costituzione  delle  societa' di capitali di cui al comma 1
 rispondono in ogni caso le regioni.".
 "Art.  116  ( Societa'  per  azioni  con partecipazione
 minoritaria  di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
 per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
 e  per  la realizzazione delle opere necessarie al corretto
 svolgimento  del  servizio  nonche' per la realizzazione di
 infrastrutture  ed  altre  opere di interesse pubblico, che
 non  rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
 e  regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
 costituire  apposite  societa'  per azioni senza il vincolo
 della  proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
 vincoli  derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
 enti  interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
 all'eventuale  collocazione dei titoli azionari sul mercato
 con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto costitutivo
 delle  societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
 di  nominare  uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
 di  servizi  pubblici  locali  una  quota delle azioni puo'
 essere  destinata  all'azionariato diffuso e resta comunque
 sul mercato.
 2.   La   costituzione   di   societa'   miste  con  la
 partecipazione  non  maggioritaria  degli  enti  locali  e'
 disciplinata  da  apposito  regolamento  adottato  ai sensi
 dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
 26,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 29 marzo
 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
 3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque
 importo  si applicano le norme vigenti di recepimento delle
 direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
 4.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo  a  quello
 dell'entrata   in   funzione   dell'opera,   l'ente  locale
 partecipante  potra'  rilasciare garanzia fidejussoria agli
 istituti  mutuanti  in  misura  non  superiore alla propria
 quota  di  partecipazione  alla societa' di cui al presente
 articolo.
 5.   Per   i  conferimenti  di  aziende,  di  complessi
 aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
 dai  soggetti  di cui al comma 1, anche per la costituzione
 con  atto  unilaterale  delle  societa'  di cui al medesimo
 comma,  si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e
 2,  della  legge  30 luglio  1990,  n.  218,  e  successive
 modificazioni.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma 2,  del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
 regolamentari in materia edilizia":
 "Art.  16  (Contributo  per il rilascio del permesso di
 costruire). - 1. (Omissis).
 2.  La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri di
 urbanizzazione   e'  corrisposta  al  comune  all'atto  del
 rilascio   del   permesso  di  costruire  e,  su  richiesta
 dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
 o  parziale  della  quota  dovuta, il titolare del permesso
 puo'  obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere di
 urbanizzazione,  nel  rispetto  dell'art. 2, comma 5, della
 legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
 con  le  modalita'  e le garanzie stabilite dal comune, con
 conseguente   acquisizione   delle   opere   realizzate  al
 patrimonio indisponibile del comune.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28, comma 5, della
 legge    17 agosto   1942,   n.   1150,   recante:   "Legge
 urbanistica":
 "L'autorizzazione  comunale e' subordinata alla stipula
 di   una   convenzione,   da   trascriversi   a   cura  del
 proprietario, che preveda:
 1)  la  cessione  gratuita entro termini prestabiliti
 delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
 primaria,  precisate  dall'art.  4 della legge 29 settembre
 1964,  n.  847,  nonche'  la  cessione  gratuita delle aree
 necessarie  per  le  opere di urbanizzazione secondaria nei
 limiti di cui al successivo n. 2;
 2)  l'assunzione,  a  carico  del proprietario, degli
 oneri  relativi  alle opere di urbanizzazione primaria e di
 una  quota  parte  delle opere di urbanizzazione secondaria
 relative  alla  lottizzazione  o  di quelle opere che siano
 necessarie  per  allacciare la zona ai pubblici servizi; la
 quota  e'  determinata  in  proporzione  all'entita' e alle
 caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
 3)  i  termini  non  superiori  ai dieci anni entro i
 quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui
 al precedente paragrafo;
 4)  congrue  garanzie  finanziarie  per l'adempimento
 degli obblighi derivanti dalla convenzione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro
 stipulati da centrali di committenza
 (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
 Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
 1.   Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  possono acquisire  lavori,  servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
 2.  Le  centrali  di  committenza  sono  tenute  all'osservanza del presente codice.
 3.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici  e  i  soggetti  di  cui all'articolo 32,  comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti  pubblici  o  privati  l'espletamento delle funzioni e delle attivita'  di  stazione  appaltante  di  lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni   aggiudicatrici  possono  affidare  le  funzioni  di stazione   appaltante   di   lavori  pubblici  ai  servizi  integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla  base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei  costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza.
 |  |  |  | Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
 (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
 art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;
 art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
 
 1.  Sono  ammessi  a  partecipare alle procedure di affidamento dei contratti  pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) gli   imprenditori   individuali,  anche  artigiani,  le  societa'
 commerciali, le societa' cooperative; b) i  consorzi  fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
 costituiti  a  norma  della  legge  25  giugno  1909,  n.  422,  e
 successive  modificazioni,  e  i consorzi tra imprese artigiane di
 cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i   consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
 consortili  ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
 imprenditori  individuali,  anche artigiani, societa' commerciali,
 societa'   cooperative   di   produzione   e  lavoro,  secondo  le
 disposizioni di cui all'articolo 36; d) i   raggruppamenti   temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai
 soggetti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), i quali, prima della
 presentazione  dell'offerta,  abbiano conferito mandato collettivo
 speciale   con   rappresentanza   ad   uno  di  essi,  qualificato
 mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
 e   dei   mandanti;  si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni
 dell'articolo 37; e) i  consorzi  ordinari  di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
 codice  civile,  costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
 b)  e  c)  del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi
 dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
 le disposizioni dell'articolo 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
 interesse  economico  (GEIE)  ai  sensi del decreto legislativo 23
 luglio  1991,  n.  240;  si  applicano al riguardo le disposizioni
 dell'articolo 37.
 2.  Non  possono  partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresi'  dalla  gara  i  concorrenti  per  i  quali accertano che le relative  offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
 
 
 
 Note all'art. 34:
 - La  legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: "Costituzione
 di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".
 - La  legge  8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro
 per l'artigianato".
 - L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  - Le societa'
 previste  nei  Capi III  e  seguenti  del  Titolo V possono
 assumere  come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
 2602.
 In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
 dei soci di versare contributi in denaro.".
 - L'art. 2602 del codice civile cosi' recita:
 "Art.  2602  (Nozione  e  norme  applicabili). - Con il
 contratto   di  consorzio  piu'  imprenditori  istituiscono
 un'organizzazione   comune  per  la  disciplina  o  per  lo
 svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
 Il  contratto  di  cui  al precedente comma e' regolato
 dalle  norme  seguenti, salve le diverse disposizioni delle
 leggi speciali.".
 - Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si
 veda nelle note all'art. 3.
 - L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
 "Art. 2359 (Sociata' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
 non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
 Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
 un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
 L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
 essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
 decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
 (art. 11, legge n. 109/1994)
 1.  I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione alle  procedure  di  affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,  lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi  alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche'  all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in  capo  al  consorzio  ancorche'  posseduti  dalle  singole imprese consorziate.
 |  |  |  | Art. 36 Consorzi stabili
 (art. 12, legge n. 109/1994)
 
 1.  Si  intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi  deliberativi,  abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un  periodo  di  tempo  non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti  del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri    di    attribuzione    ai    consorziati    dei   requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati a favore del consorzio  in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
 3.  Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione  ai  consorzi  stabili  e  ai partecipanti ai consorzi medesimi.
 4.  Ai  consorzi  stabili  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al  capo  II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 118.
 5.   E'  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura  di affidamento  del  consorzio  stabile  e  dei  consorziati; in caso di inosservanza  di  tale  divieto  si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
 6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento  di  lavori,  la  somma  delle cifre d'affari in lavori realizzate   da   ciascuna   impresa   consorziata,  nel  quinquennio antecedente   la   data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  e' incrementata  di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e'  pari  al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno;  al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento del quinquennio.
 7.   Il   consorzio   stabile   si   qualifica   sulla  base  delle qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.  La qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  ad  una  determinata categoria  di  opere  generali  o  specialistiche  per  la classifica corrispondente   alla   somma   di  quelle  possedute  dalle  imprese consorziate.   Per  la  qualificazione  alla  classifica  di  importo illimitato,  e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate  gia'  possieda  tale  qualificazione  ovvero  che tra le imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con qualificazione per classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra  le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per   classifica   VI.  Per  la  qualificazione  per  prestazioni  di progettazione  e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente che  i  corrispondenti  requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate  non  coincida  con  una  delle  classifiche  di  cui  al regolamento,   la   qualificazione   e'  acquisita  nella  classifica immediatamente  inferiore  o  in quella immediatamente superiore alla somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese  consorziate,  a seconda  che  tale  somma  si  collochi  rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.
 
 
 
 Nota all'art. 36:
 - L'art. 353 del codice penale cosi' recita:
 "Art.   353   (Turbata  liberta'  degli  incanti).  -
 1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
 collusioni  o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la
 gara  nei  pubblici incanti o nelle licitazioni private per
 conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
 offerenti,  e'  punito  con la reclusione fino a due anni e
 con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
 2.  Se  il  colpevole e' persona preposta dalla legge o
 dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
 reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a
 2.065 euro.
 3.  Le  pene  stabilite in questo articolo si applicano
 anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
 dirette  da  un  pubblico ufficiale o da persona legalmente
 autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 37 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
 (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
 art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
 art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
 
 1.  Nel  caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo di tipo verticale  si  intende  una riunione di concorrenti nell'ambito della quale  uno  di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori   scorporabili  si  intendono  lavori  non  appartenenti  alla categoria  prevalente  e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili da  uno  dei  mandanti;  per  raggruppamento  di  tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
 2.  Nel  caso  di  forniture  o servizi, per raggruppamento di tipo verticale  si  intende  un  raggruppamento  di  concorrenti in cui il mandatario  esegua  le prestazioni di servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti  quelle indicate  come  secondarie;  per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le  stazioni  appaltanti  indicano  nel  bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
 3.  Nel  caso  di  lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al  raggruppamento  ovvero  gli  imprenditori  consorziati  abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
 4.  Nel  caso  di  forniture  o  servizi nell'offerta devono essere specificate  le  parti  del  servizio  o  della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 5.   L'offerta   dei  concorrenti  raggruppati  o  dei  consorziati determina  la  loro  responsabilita'  solidale  nei  confronti  della stazione  appaltante,  nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.  Per  gli  assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi  e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione  delle  prestazioni  di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del mandatario.
 6.  Nel  caso  di  lavori,  per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,  sempre che siano frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal mandatario per i lavori della  categoria  prevalente  e per il relativo importo; per i lavori scorporati  ciascun  mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo  della  categoria  dei  lavori che intende assumere e nella misura  indicata  per  il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla  categoria  prevalente  ovvero alle categorie scorporate possono essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero  di  partecipare  alla gara anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla  gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere  b)  e  c),  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali  consorziati  il  consorzio  concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
 8.  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettere d) ed e), anche se non ancora  costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  da  indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il  quale  stipulera'  il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 9.  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto disposto  ai  commi  18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto  a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
 10.  L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto, nonche'  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione  o consorzio  ordinario  di  concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
 11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino,  oltre  ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le quali sono necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture, impianti e opere speciali,  e  qualora  una  o  piu'  di tali opere superi altresi' in valore  il  15  per  cento  dell'importo  totale dei lavori, esse non possono  essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i soggetti che non siano in grado  di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai  sensi  del  presente  articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale,   disciplinate  dal  regolamento  che  definisce  altresi' l'elenco  delle  opere  di  cui  al  presente  comma. Per le medesime speciali  categorie  di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il  subappalto,  ove  consentito,  non  puo'  essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
 12.  In  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,  l'operatore economico  invitato  individualmente  ha  la  facolta'  di presentare offerta  o  di  trattare  per  se'  o  quale  mandatario di operatori riuniti.
 13.  I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo devono eseguire  le  prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
 14.  Ai  fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori  economici  devono  conferire,  con  un unico atto, mandato collettivo   speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  esse,  detto mandatario.
 15.  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico  mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca  per  giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
 16.   Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,  anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura dipendenti dall'appalto,  anche  dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione  di  ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
 17.  Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o  associazione  degli  operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva   la   propria  autonomia  ai  fini  della  gestione,  degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 18.  In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di   imprenditore   individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante puo' proseguire  il  rapporto di appalto con altro operatore economico che sia  costituito  mandatario  nei  modi  previsti  dal presente codice purche'  abbia  i  requisiti  di  qualificazione adeguati ai lavori o servizi   o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto.
 19.  In  caso  di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti  di  imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione  o  fallimento  del  medesimo,  il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti   requisiti  di  idoneita',  e'  tenuto  alla  esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
 |  |  |  | Art. 38 Requisiti di ordine generale
 (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
 art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
 
 1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che  si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
 concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un
 procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei  cui  confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di
 una  delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
 27  dicembre  1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
 dall'articolo  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione
 e  il  divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
 titolare   o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa
 individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico se si tratta di
 societa'  in  nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
 tecnico  se  si  tratta  di  societa' in accomandita semplice, gli
 amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore
 tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei  cui  confronti  e'  stata  pronunciata  sentenza  di condanna
 passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
 irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
 richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura
 penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che
 incidono  sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque  causa di
 esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
 o  piu'  reati  di  partecipazione  a un'organizzazione criminale,
 corruzione,   frode,   riciclaggio,   quali  definiti  dagli  atti
 comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1,  direttiva Ce
 2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto operano se la sentenza o il
 decreto  sono  stati  emessi  nei  confronti:  del  titolare o del
 direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
 del   direttore   tecnico,  se  si  tratta  di  societa'  in  nome
 collettivo;  dei  soci accomandatari o del direttore tecnico se si
 tratta  di  societa' in accomandita semplice; degli amministratori
 muniti  di  potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
 tratta  di  altro  tipo  di  societa'  o  consorzio.  In ogni caso
 l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
 cessati   dalla   carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di
 pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
 aver  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione della
 condotta   penalmente   sanzionata;   resta  salva  in  ogni  caso
 l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che  hanno  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto
 all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni debitamente accertate alle
 norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
 rapporti    di   lavoro,   risultanti   dai   dati   in   possesso
 dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
 commesso   grave   negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle
 prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante che bandisce la
 gara;  o  che  hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
 loro  attivita'  professionale,  accertato  con qualsiasi mezzo di
 prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
 agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
 la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono
 stabiliti; h) che  nell'anno  antecedente  la data di pubblicazione del bando di
 gara  hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
 condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
 risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che  hanno  commesso  violazioni gravi, definitivamente accertate,
 alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
 secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui sono
 stabiliti; l) che  non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della
 legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di
 cui  all'articolo  9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
 dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
 di contrarre con la pubblica amministrazione.
 2.  Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indica  anche  le  eventuali  condanne  per  le  quali abbia beneficiato della non menzione.
 3.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente  articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per  l'affidatario,  l'obbligo  di  presentare  la  certificazione di regolarita'  contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266  e  di  cui  all'articolo  3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494  e successive modificazioni e integrazioni. In sede  di  verifica  delle  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 le stazioni  appaltanti  chiedono  al  competente ufficio del casellario giudiziale,   relativamente   ai   candidati   o  ai  concorrenti,  i certificati  del  casellario  giudiziale  di  cui all'articolo 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure  le  visure  di  cui  all'articolo  33,  comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
 4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente  articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non  stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai  candidati  o  ai  concorrenti  di  fornire  i necessari documenti probatori,   e   possono  altresi'  chiedere  la  cooperazione  delle autorita' competenti.
 5.  Se  nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione  europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata,  ovvero,  negli  Stati  membri  in  cui  non esiste siffatta dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall'interessato  innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un  organismo  professionale  qualificato  a  riceverla  del Paese di origine o di provenienza.
 
 
 
 Note all'art. 38:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
 27 dicembre  1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione
 nei  confronti  delle persone pericolose per la sicurezza e
 per la pubblica moralita":
 "Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
 abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
 all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
 pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
 articoli seguenti,   la   misura   di   prevenzione   della
 sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
 Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
 circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
 in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
 dimora abituale o in una o piu' province.
 Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
 ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
 essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
 residenza o di dimora abituale.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 31 maggio  1965,  n.  575, recante: "Disposizioni contro la
 mafia":
 "Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata
 applicata   con  provvedimento  definitivo  una  misura  di
 prevenzione non possono ottenere:
 a) licenze   o   autorizzazioni   di   polizia  e  di
 commercio;
 b) concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
 inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
 siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
 imprenditoriali;
 c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
 e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
 e concessioni di servizi pubblici;
 d) iscrizioni   negli   albi   di  appaltatori  o  di
 fornitori  di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
 amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
 registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
 commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
 astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 e) altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
 autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
 svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
 denominati;
 f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
 altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
 concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
 pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
 attivita' imprenditoriali.
 2.  Il  provvedimento  definitivo di applicazione della
 misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
 dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
 abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
 divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
 fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
 riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
 subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
 a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
 autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
 iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
 3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
 tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
 puo'  disporre  in  via  provvisoria  i  divieti  di cui ai
 commi 1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni,
 delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
 ai  medesimi  commi.  Il  provvedimento  del tribunale puo'
 essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
 e  perde  efficacia se non e' confermato con il decreto che
 applica la misura di prevenzione.
 4.  Il  tribunale  dispone che i divieti e le decadenze
 previsti  dai  commi 1  e  2 operino anche nei confronti di
 chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
 prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
 societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
 di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
 modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
 efficaci per un periodo di cinque anni.
 5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni di polizia, ad
 eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
 esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
 le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
 possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
 effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
 sostentamento all'interessato e alla famiglia.
 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
 attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
 disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
 stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
 autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
 abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
 possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
 contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
 essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
 in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
 preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
 puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
 sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
 relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
 quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
 non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
 amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
 5-ter.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
 anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
 definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
 di  appello,  per  uno  dei  delitti  di  cui  all'art. 51,
 comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
 -  L'art.  444  del  codice  di  procedura penale cosi'
 recita:
 "Art.  444  (Applicazione  della  pena su richiesta). -
 1. L'imputato  e  il pubblico ministero possono chiedere al
 giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
 indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
 pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
 detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
 procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
 e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
 dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
 tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
 del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
 subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
 condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
 ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
 concessa, rigetta la richiesta.".
 - Per  la  direttiva 2004/18/CE si veda nelle note alle
 premesse.
 - L'art. 178 del codice penale cosi' recita:
 "Art.  178  (Riabilitazione).  -  1. La  riabilitazione
 estingue  le  pene  accessorie ed ogni altro effetto penale
 della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.".
 -  L'art.  445,  comma 2 del codice di procedura penale
 cosi' recita:
 "2.  Il  reato  e'  estinto, ove sia stata irrogata una
 pena  detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
 pena  pecuniaria,  se nel termine di cinque anni, quando la
 sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
 sentenza   concerne  una  contravvenzione,  l'imputato  non
 commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
 indole.  In  questo caso si estingue ogni effetto penale, e
 se  e'  stata  applicata una pena pecuniaria o una sanzione
 sostitutiva,  l'applicazione  non  e'  comunque di ostacolo
 alla concessione di una successiva sospensione condizionale
 della pena.".
 - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
 1990,   n.   55,   recante:   "Nuove  disposizioni  per  la
 prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre
 gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale":
 "Art.  17.  - 1.  Per l'esecuzione di opere e lavori di
 competenza  di  amministrazioni, enti pubblici e societa' a
 prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
 qualsiasi  forma  di convenzionamento con soggetti privati,
 fino  all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
 in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
 ed  in  attesa  della  disciplina  organica  dei sistemi di
 aggiudicazione   di   opere   pubbliche,  si  applicano  le
 disposizioni di cui all'art. 18.
 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
 Ministri  su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici,
 sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per il coordinamento
 delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
 garantire   omogeneita'  di  comportamenti  delle  stazioni
 committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
 gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
 presente  legge,  disposizioni  per  la  qualificazione dei
 soggetti  partecipanti  alle  gare.  Dette  disposizioni si
 applicano  a  tutte  le  procedure  delle amministrazioni e
 degli  enti  pubblici  relative  agli appalti di opere e di
 lavori  pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
 di gestione.
 3.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 2, con
 decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  del  tesoro,  d'intesa con il Ministro dei lavori
 pubblici,  sono  altresi',  definite  disposizioni  per  il
 controllo   sulle   composizioni   azionarie  dei  soggetti
 aggiudicatari   di   opere   pubbliche,   ivi   compresi  i
 concessionari,  e  sui relativi mutamenti societari. Con lo
 stesso   decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni  ad
 interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
 cessazione   entro  un  termine  predeterminato,  salvo  le
 intestazioni  a  societa'  fiduciarie  autorizzate ai sensi
 della  legge  23 novembre  1939,  n. 1966, a condizione che
 queste   ultime   provvedano,  entro  trenta  giorni  dalla
 richiesta   effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,  a
 comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
 fiducianti;  in  presenza  di violazioni delle disposizioni
 del  presente  comma, si procede alla sospensione dall'Albo
 nazionale  dei  costruttori  o,  nei casi di recidiva, alla
 cancellazione dall'Albo stesso.".
 - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 12 marzo
 1999,  n.  68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei
 disabili":
 "Art.  17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
 sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
 appalti  pubblici  o intrattengano rapporti convenzionali o
 di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
 presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
 legale  rappresentante  che attesti di essere in regola con
 le   norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei
 disabili,  nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
 uffici  competenti  dalla quale risulti l'ottemperanza alle
 norme della presente legge, pena l'esclusione.".
 - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
 del  decreto  legislativo  8 giugno  2001, n. 231, recante:
 "Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
 persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
 anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
 della legge 29 settembre 2000, n. 300":
 "Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis).
 2. Le sanzioni interdittive sono:
 1) (omissis):
 a)-b) (omissis);
 c) il   divieto  di  contrattare  con  la  pubblica
 amministrazione,  salvo  che per ottenere le prestazioni di
 un pubblico servizio;".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
 recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
 regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
 "Art.  43  (L-R)  (Accertamenti  d'ufficio).  -  1.  Le
 amministrazioni  pubbliche  e i gestori di pubblici servizi
 non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
 stati,  qualita'  personali  e fatti che risultino elencati
 all'art.  46, che siano attestati in documenti gia' in loro
 possesso   o  che  comunque  esse  stesse  siano  tenute  a
 certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
 indicati   nel  presente  comma sono  tenuti  ad  acquisire
 d'ufficio  le relative informazioni, previa indicazione, da
 parte  dell'interessato,  dell'amministrazione competente e
 degli  elementi  indispensabili  per  il  reperimento delle
 informazioni  o  dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
 dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
 2.  Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
 da  quelli  di  cui  e'  necessario acquisire la certezza o
 verificare  l'esattezza, si considera operata per finalita'
 di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
 dal   decreto   legislativo  11 maggio  1999,  n.  135,  la
 consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
 amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
 archivi   dell'amministrazione   certificante,  finalizzata
 all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
 ovvero   al   controllo   sulle  dichiarazioni  sostitutive
 presentate  dai  cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
 archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
 all'amministrazione  procedente  apposita autorizzazione in
 cui  vengono  indicati  i limiti e le condizioni di accesso
 volti  ad  assicurare la riservatezza dei dati personali ai
 sensi della normativa vigente.
 3.    Quando    l'amministrazione    procedente   opera
 l'acquisizione  d'ufficio  ai  sensi  del precedente comma,
 puo' procedere anche per fax e via telematica.
 4.  Al  fine  di  agevolare l'acquisizione d'ufficio di
 informazioni  e dati relativi a stati, qualita' personali e
 fatti,  contenuti  in albi, elenchi o pubblici registri, le
 amministrazioni  certificanti sono tenute a consentire alle
 amministrazioni  procedenti,  senza oneri, la consultazione
 per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
 rispetto della riservatezza dei dati personali.
 5.  In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
 acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
 qualita'   personali   e   fatti  presso  l'amministrazione
 competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
 l'acquisizione  del  certificato  non  sono  necessari e le
 suddette  informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri, con
 qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
 fonte di provenienza.
 6.  I  documenti  trasmessi da chiunque ad una pubblica
 amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
 informatico  idoneo  ad accertarne la fonte di provenienza,
 soddisfano  il  requisito  della  forma  scritta  e la loro
 trasmissione   non   deve  essere  seguita  da  quella  del
 documento originale.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
 25 settembre   2002,   n.   210,   convertito  dalla  legge
 22 novembre 2002, n. 266, recante: "Disposizioni urgenti in
 materia  di  emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
 lavoro a tempo parziale":
 "Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
 imprese  che  risultano  affidatarie di un appalto pubblico
 sono  tenute  a  presentare  alla  stazione  appaltante  la
 certificazione  relativa  alla  regolarita'  contributiva a
 pena di revoca dell'affidamento.
 1-bis.  La certificazione di cui al comma 1 deve essere
 presentata  anche  dalle  imprese  che gestiscono servizi e
 attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
 pena  la  decadenza  della  convenzione  o  la revoca della
 concessione stessa.
 2.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
 del   presente   decreto,   l'INPS   e   l'INAIL  stipulano
 convenzioni  al  fine del rilascio di un documento unico di
 regolarita' contributiva.
 3.  All'art.  29,  comma 5, del decreto-legge 23 giugno
 1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 8 agosto  1995,  n.  341,  e  successive  modificazioni, le
 parole:  "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
 "31 dicembre 2006".".
 - L'art.  3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
 1996, n. 494, cosi' recita:
 "8. Il  committente o il responsabile dei lavori, anche
 nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 a) verifica  l'idoneita'  tecnico-professionale delle
 imprese  esecutrici  e dei lavoratori autonomi in relazione
 ai  lavori  da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
 camera di commercio, industria e artigianato;
 b) chiede  alle  imprese esecutrici una dichiarazione
 dell'organico  medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
 una   dichiarazione   relativa   al   contratto  collettivo
 stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente
 piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 b-bis) chiede    un    certificato   di   regolarita'
 contributiva.  Tale  certificato  puo'  essere  rilasciato,
 oltre  che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
 competenza,  anche dalle casse edili le quali stipulano una
 apposita  convenzione  con  i predetti istituti al fine del
 rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
 b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
 dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
 della  denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
 imprese    esecutrici    dei    lavori    unitamente   alla
 documentazione  di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
 della  certificazione della regolarita' contributiva, anche
 in  caso  di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
 e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 e dell'art. 33,
 comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 14 novembre  2002,  n.  313,  recante:  "Testo  unico delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
 amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
 pendenti":
 "Art.  21  (Certificato del casellario giudiziale e del
 casellario  dei  carichi  pendenti acquisito dall'autorita'
 giudiziaria).  (Art.  688 del codice penale: comma 1, primo
 periodo,  comma  2;  art. 110, comma 1, lettera c), decreto
 legislativo  n.  271/1989).  - 1. Per ragioni di giustizia,
 gli  uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli
 del   pubblico   ministero   acquisiscono  dal  sistema  il
 certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
 determinato soggetto.
 2.  Previa  autorizzazione  del  giudice procedente, il
 pubblico   ministero   acquisisce  dal  sistema  lo  stesso
 certificato  concernente  la  persona offesa dal reato o il
 testimone,  per  le  finalita'  riconosciute  dal codice di
 procedura penale.".
 Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona
 o   dell'ente  interessato).  -  1.  La  persona  o  l'ente
 interessato  puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma
 senza  efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
 riferite,  comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei
 certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 39. Requisiti di idoneita' professionale (art.  46,  direttiva  2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
 d.lgs. n. 358/1992)
 1.  I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione   nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria, artigianato   e   agricoltura   o   nel  registro  delle  commissioni provinciali   per   l'artigianato,   o  presso  i  competenti  ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in  Italia,  puo'  essergli  richiesto  di provare la sua iscrizione, secondo  le  modalita'  vigenti  nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti  pubblici  di  lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
 3.  I  fornitori  appartenenti  a Stati membri che non figurano nei citati  allegati  attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato   prodotto  e'  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri professionali   o   commerciali  istituiti  nel  Paese  in  cui  sono residenti.
 4.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli appalti pubblici di servizi,  se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una  particolare  autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione  per  poter  prestare  nel  proprio paese d'origine il servizio  in  questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare  il  possesso  di  tale  autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
 |  |  |  | Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici
 (artt. 47-49, direttiva 2004/18;
 artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
 
 1.  I  soggetti  esecutori  a  qualsiasi  titolo di lavori pubblici devono  essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della  qualita',  della  professionalita'  e  della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali   impiegati   dai   medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
 2.  Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il  sistema  di  qualificazione,  unico  per  tutti  gli  esecutori a qualsiasi  titolo  di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro,  articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.
 3.  Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato  di  attestazione,  appositamente autorizzati dall'Autorita', sentita   un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso l'Autorita'  medesima.  Alle spese di finanziamento della commissione consultiva  si  provvede  a  carico  del bilancio dell'Autorita', nei limiti  delle  risorse  disponibili.  L'attivita'  di attestazione e' esercitata  nel  rispetto  del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che  possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli  organismi  di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione  di sistema di qualita' conforme alle norme europee
 della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
 rilasciata  da  soggetti  accreditati ai sensi delle norme europee
 della  serie  UNI  CEI  EN  45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
 17000; b) requisiti  di  ordine  generale  nonche'  tecnico-organizzativi ed
 economico-finanziari  conformi  alle  disposizioni  comunitarie in
 materia  di  qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
 rientrano  i  certificati  rilasciati  alle imprese esecutrici dei
 lavori  pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
 di   attestazione   acquisiscono   detti   certificati  unicamente
 dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi, in copia, dalle stazioni
 appaltanti.
 4. Il regolamento definisce in particolare: a) il  numero  e le modalita' di nomina dei componenti la commissione
 consultiva  di  cui  al  comma  3,  che  deve  essere  composta da
 rappresentanti  delle  amministrazioni  interessate  dello  Stato,
 anche  ad  ordinamento  autonomo,  della Conferenza dei presidenti
 delle  regioni  e  delle  province  autonome, delle organizzazioni
 imprenditoriali  firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di
 lavoro   di  settore  e  degli  organismi  di  rappresentanza  dei
 lavoratori interessati; b) le  modalita'  e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
 nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
 soggettivi,  organizzativi,  finanziari  e  tecnici che i predetti
 organismi devono possedere; c) le   modalita'   di   attestazione   dell'esistenza  nei  soggetti
 qualificati  della  certificazione del sistema di qualita', di cui
 al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
 c),  nonche'  le  modalita'  per  l'eventuale verifica annuale dei
 predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i
 requisiti  tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
 comma   3,   lettera  b),  con  le  relative  misure  in  rapporto
 all'entita'  e  alla  tipologia  dei lavori. Vanno definiti, tra i
 suddetti   requisiti,   anche  quelli  relativi  alla  regolarita'
 contributiva  e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
 edili.  Tra  i  requisiti  di capacita' tecnica e professionale il
 regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
 ambientale; e) i   criteri   per  la  determinazione  delle  tariffe  applicabili
 all'attivita' di qualificazione; f) le   modalita'   di   verifica  della  qualificazione;  la  durata
 dell'efficacia   della  qualificazione  e'  di  cinque  anni,  con
 verifica  entro  il  terzo  anno del mantenimento dei requisiti di
 ordine  generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
 indicare  nel  regolamento;  la  verifica  di  mantenimento  sara'
 tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura
 non superiore ai tre quinti della stessa; g) la  previsione  di  sanzioni  pecuniarie e interdittive, fino alla
 revoca    dell'autorizzazione,    per    le    irregolarita',   le
 illegittimita'  e  le  illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio
 delle  attestazioni, secondo un criterio di proporzionalita' e nel
 rispetto del principio del contraddittorio; h) la  formazione  di  elenchi,  su  base regionale, dei soggetti che
 hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
 sono  redatti  e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
 pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
 5.    E'   vietata,   per   l'affidamento   di   lavori   pubblici, l'utilizzazione   degli  elenchi  predisposti  dai  soggetti  di  cui all'articolo  32,  salvo  quanto  disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
 6.    Il    regolamento    stabilisce   gli   specifici   requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati  ad  una  concessione  di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai  sensi  delle  norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la certificazione di sistema di qualita'  conforme  alle  norme  europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero  la  dichiarazione  della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione   e   la  garanzia  fideiussoria,  previste  rispettivamente dall'articolo  75  e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi   devono   possedere   le  imprese  per  essere affidatarie  di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
 9.   Le   attestazioni   rilasciate   dalle   SOA  devono  indicare espressamente   le   referenze   che   hanno   permesso  il  rilascio dell'attestazione  e  i  dati  da  esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
 |  |  |  | Art. 41. Capacita' economica e finanziaria
 dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18;  art.  1,3  d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
 d.lgs. n. 358/1995)
 1.  Negli  appalti  di  forniture o servizi, la dimostrazione della capacita'  finanziaria  ed  economica  delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
 a) idonee dichiarazioni bancarie;
 b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
 c)  dichiarazione  concernente  il  fatturato globale d'impresa e l'importo  relativo  ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
 2.  Le  amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono  essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che  ritengono  di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b),  non  possono  essere  richiesti  a  prestatori  di  servizi o di forniture   stabiliti   in   Stati   membri   che  non  prevedono  la pubblicazione del bilancio.
 3.  Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da  meno  di  tre  anni,  di  presentare le referenze richieste, puo' provare   la  propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante qualsiasi   altro   documento   considerato   idoneo  dalla  stazione appaltante.
 4.  Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere  b)  e  c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000  n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  Il  requisito  di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con dichiarazione   di   almeno   due  istituti  bancari  o  intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
 |  |  |  | Art. 42 Capacita' tecnica e professionale
 dei fornitori e dei prestatori di servizi
 (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
 art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
 
 1.  Negli  appalti  di  servizi  e forniture la dimostrazione delle capacita'  tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei  seguenti  modi,  a  seconda  della  natura,  della  quantita'  o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione   dell'elenco   dei   principali   servizi  o  delle
 principali   forniture   prestati   negli   ultimi  tre  anni  con
 l'indicazione   degli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari,
 pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
 servizi  e  forniture  prestati a favore di amministrazioni o enti
 pubblici,  esse  sono  provate da certificati rilasciati e vistati
 dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi di
 servizi  e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva
 della  prestazione  e'  dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
 stesso concorrente; b) indicazione   dei   tecnici   e   degli  organi  tecnici,  facenti
 direttamente  capo,  o  meno, al concorrente e, in particolare, di
 quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale da consentire una
 loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita',  delle misure
 adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
 la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
 dispone; d) controllo,  effettuato  dalla  stazione  appaltante o, nel caso di
 concorrente  non  stabilito in Italia, per incarico della stazione
 appaltante,  da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
 e'  stabilito  il  concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
 allorche'  i  prodotti  da fornire o il servizio da prestare siano
 complessi  o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno scopo
 determinato;  il  controllo verte sulla capacita' di produzione e,
 se  necessario,  di  studio  e  di ricerca del concorrente e sulle
 misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
 servizi   o   dei   dirigenti   dell'impresa   concorrente  e,  in
 particolare,   dei   soggetti   concretamente  responsabili  della
 prestazione di servizi; f) indicazione,  per  gli  appalti  di  servizi e unicamente nei casi
 appropriati,  stabiliti  dal regolamento, delle misure di gestione
 ambientale   che   l'operatore   potra'   applicare   durante   la
 realizzazione dell'appalto; g) per  gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
 dipendenti  del  concorrente  e  il  numero di dirigenti impiegati
 negli ultimi tre anni; h) per    gli    appalti    di   servizi,   dichiarazione   indicante
 l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
 prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione  della  quota  di  appalto che il concorrente intenda,
 eventualmente, subappaltare; l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni, descrizioni o
 fotografie   dei   beni   da  fornire,  la  cui  autenticita'  sia
 certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel  caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
 istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di
 riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
 con riferimento a determinati requisiti o norme.
 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito,  quali  dei  suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
 3.   Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere  l'oggetto dell'appalto;   l'amministrazione   deve,   comunque,   tener   conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
 4.  I  requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita'  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e'  richiesta  la  documentazione  probatoria,  a  conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
 
 
 
 Nota all'art. 42:
 - Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica del
 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 43. Norme di garanzia della qualita'
 (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi  indipendenti  per  attestare l'ottemperanza dell'operatore economico  a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le  stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della  qualita'  basati  sulle  serie  di  norme europee in materia e certificati  da  organismi  conformi  alle  serie delle norme europee relative  alla  certificazione.  Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati  equivalenti  rilasciati  da organismi stabiliti in altri Stati   membri.   Esse   ammettono  parimenti  altre  prove  relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.
 |  |  |  | Art. 44. Norme di gestione ambientale
 (art. 50, direttiva 2004/18)
 1.  Qualora,  per  gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei  casi  appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle  misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la  presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per  attestare  il  rispetto  da  parte  dell'operatore  economico di determinate  norme  di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS)  o a norme di gestione   ambientale   basate   sulle  pertinenti  norme  europee  o internazionali  certificate  da  organismi conformi alla legislazione comunitaria  o  alle  norme  europee  o  internazionali relative alla certificazione.  Le  stazioni  appaltanti  riconoscono  i certificati equivalenti  in  materia  rilasciati  da organismi stabiliti in altri Stati  membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti   in  materia  di  gestione  ambientale,  prodotte  dagli operatori economici.
 |  |  |  | Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (art. 52, direttiva  2004/18;  art.  17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
 d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
 1.  I  concorrenti  iscritti  in elenchi ufficiali di prestatori di servizi  o  di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per  ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
 2.  L'iscrizione  di  un prestatore di servizi o di un fornitore in uno  degli  elenchi  di  cui  al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero,  per  gli  operatori  degli altri Stati membri certificata da parte  dell'autorita'  o dell'organismo di certificazione dello Stato dove   sono  stabiliti,  costituisce,  per  le  stazioni  appaltanti, presunzione   d'idoneita'   alla   prestazione,  corrispondente  alla classificazione  del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a quanto previsto:  dall'articolo  38,  comma  1,  lettere a), c), f), secondo periodo;  dall'articolo  39;  dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c);  dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai  servizi,  dall'articolo  42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente  alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
 4.  L'iscrizione  in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi  non  puo'  essere  imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
 5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul  profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
 6.  Gli  operatori  economici  di altri Stati membri possono essere iscritti  negli  elenchi  ufficiali  di  cui  al  comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque,  essere  richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
 7.  Le  amministrazioni  o  gli  enti  che  gestiscono tali elenchi comunicano  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  nei  tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione  di  nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori  degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione;   le   stesse   amministrazioni   o   enti   provvedono all'aggiornamento  dei  dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al  loro  ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento delle politiche  comunitarie  cura  la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
 8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro  iscrizione  in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere  informati  entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi  dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,   della  decisione  dell'amministrazione  o  ente  che istituisce l'elenco.
 
 
 
 Note all'art. 45:
 - L'art.  2  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, cosi'
 recita:
 "Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
 procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
 ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
 amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
 l'adozione di un provvedimento espresso.
 2.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
 entro   i   quali   i   procedimenti  di  competenza  delle
 amministrazioni  statali  devono concludersi, ove non siano
 direttamente   previsti   per   legge.  Gli  enti  pubblici
 nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i
 termini  entro i quali devono concludersi i procedimenti di
 propria  competenza.  I termini sono modulati tenendo conto
 della     loro    sostenibilita',    sotto    il    profilo
 dell'organizzazione  amministrativa,  e  della natura degli
 interessi  pubblici  tutelati  e  decorrono  dall'inizio di
 ufficio  del  procedimento o dal ricevimento della domanda,
 se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
 3.  Qualora  non  si  provveda ai sensi del comma 2, il
 termine e' di novanta giorni.
 4.  Nei  casi  in cui leggi o regolamenti prevedono per
 l'adozione    di   un   provvedimento   l'acquisizione   di
 valutazioni  tecniche  di organi o enti appositi, i termini
 di  cui  ai  commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
 delle  valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
 non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
 e  3  possono  essere altresi' sospesi, per una sola volta,
 per   l'acquisizione   di   informazioni  o  certificazioni
 relative  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in
 documenti  gia'  in  possesso dell'amministrazione stessa o
 non   direttamente   acquisibili   presso  altre  pubbliche
 amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
 comma 2.
 5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
 di  cui  ai  commi 2  o  3,  il ricorso avverso il silenzio
 dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
 6 dicembre  1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
 necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,
 fintanto  che  perdura l'inadempimento e comunque non oltre
 un  anno  dalla  scadenza  dei  termini  di cui ai predetti
 commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
 fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
 dell'istanza  di  avvio del procedimento ove ne ricorrano i
 presupposti.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 46. Documenti e informazioni complementari (art.  43,  direttiva  2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
 d.lgs. n. 358/1992)
 1.  Nei  limiti  previsti  dagli  articoli da  38 a 45, le stazioni appaltanti  invitano,  se  necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
 |  |  |  | Art. 47. Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
 (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  Alle  imprese  stabilite  negli altri Stati aderenti all'Unione Europea,  nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli  appalti  pubblici  che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce  l'Organizzazione  mondiale del commercio, o in Paesi che, in  base  ad  altre  norme  di  diritto  internazionale, o in base ad accordi  bilaterali  siglati  con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano  la  partecipazione  ad  appalti  pubblici a condizioni di reciprocita',   la   qualificazione   e'   consentita  alle  medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
 2.  Per  le  imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente  codice non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla   gara.   Esse  si  qualificano  alla  singola  gara  producendo documentazione  conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea  a  dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la  qualificazione  e  la  partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
 |  |  |  | Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti
 (art. 10, legge n. 109/1994)
 1.  Le  stazioni  appaltanti  prima di procedere all'apertura delle buste  delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non  inferiore  al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'  superiore,  scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro  dieci  giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei     requisiti     di     capacita'     economico-finanziaria    e tecnico-organizzativa,  eventualmente  richiesti  nel  bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di  invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione   o nell'offerta,  le  stazioni  appaltanti  procedono all'esclusione del concorrente   dalla  gara,  all'escussione  della  relativa  cauzione provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all'Autorita'  per  i provvedimenti  di  cui  all'articolo  6 comma 11. L'Autorita' dispone altresi'  la  sospensione  da  uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
 2.  La  richiesta  di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro dieci  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni  di  gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli  stessi  non  siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso  in  cui  essi  non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni  si  applicano  le  suddette sanzioni e si procede alla determinazione  della  nuova  soglia  di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
 |  |  |  | Art. 49 Avvalimento
 (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)
 
 1.  Il  concorrente,  singolo  o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo  34,  in  relazione  ad  una  specifica gara di lavori, servizi,  forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei   requisiti   di   carattere   economico,  finanziario,  tecnico, organizzativo,   ovvero  di  attestazione  della  certificazione  SOA avvalendosi  dei  requisiti  di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
 2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre   all'eventuale   attestazione   SOA   propria  e  dell'impresa ausiliaria: a) una  sua  dichiarazione  verificabile  ai  sensi dell'articolo 48,
 attestante   l'avvalimento   dei   requisiti   necessari   per  la
 partecipazione  alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
 stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una  sua  dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
 medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; c) una  dichiarazione  sottoscritta  da parte dell'impresa ausiliaria
 attestante  il  possesso  da  parte  di quest'ultima dei requisiti
 generali di cui all'articolo 38; d) una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria con cui
 quest'ultima  si  obbliga verso il concorrente e verso la stazione
 appaltante   a   mettere   a  disposizione  per  tutta  la  durata
 dell'appalto   le   risorse   necessarie  di  cui  e'  carente  il
 concorrente; e) una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria con cui
 questa  attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata
 o  consorziata  ai  sensi  dell'articolo  34  ne'  si trova in una
 situazione  di  controllo  di cui all'articolo 34, comma 2 con una
 delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in  originale  o  copia autentica il contratto in virtu' del quale
 l'impresa  ausiliaria  si  obbliga nei confronti del concorrente a
 fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
 necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene
 al  medesimo  gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
 l'impresa    concorrente   puo'   presentare   una   dichiarazione
 sostitutiva  attestante il legame giuridico ed economico esistente
 nel  gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
 comma 5.
 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo  38,  lettera  h)  nei confronti dei sottoscrittori, la stazione  appaltante  esclude  il  concorrente  e escute la garanzia. Trasmette  inoltre  gli  atti  all'Autorita'  per  le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
 4.  Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono responsabili in solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
 5.  Gli  obblighi  previsti  dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 6. Il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun  requisito  o  categoria.  Il  bando  di  gara puo' ammettere l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie  in ragione dell'importo dell'appalto  o  della  peculiarita'  delle  prestazioni;  ma in tale ipotesi,  per  i  lavori  non  e'  comunque  ammesso  il  cumulo  tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
 7.  Il bando di gara puo' prevedere che, in relazione alla natura o all'importo  dell'appalto,  le imprese partecipanti possano avvalersi solo  dei  requisiti  economici  o  dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento  possa  integrare  un  preesistente requisito tecnico o economico   gia'   posseduto   dall'impresa  avvalente  in  misura  o percentuale indicata nel bando stesso.
 8.  In  relazione  a  ciascuna  gara  non  e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente,  e  che  partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
 9.   Il   bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione  alla  natura dell'appalto,  qualora  sussistano  requisiti tecnici connessi con il possesso  di  particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito  di  imprese  operanti  sul  mercato,  queste possano prestare l'avvalimento  nei  confronti  di  piu' di un concorrente, sino ad un massimo   indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la particolare   attrezzatura   tecnica,   alle   medesime   condizioni, all'aggiudicatario.
 10.  Il  contratto  e'  in  ogni  caso  eseguito  dall'impresa  che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato il certificato di esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  non  puo' assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
 11.  In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita'   tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento,  indicando altresi'  l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
 |  |  |  | Art. 50. Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione
 (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
 1.  Per  i  lavori,  il  regolamento  disciplina la possibilita' di conseguire   l'attestazione   SOA  nel  rispetto  delle  disposizioni previste  dall'articolo  49,  sempreche'  compatibili  con i seguenti principi:
 a)  tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e  l'impresa ausiliaria   deve   esistere   un  rapporto  di  controllo  ai  sensi dell'articolo  2359,  commi  1  e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese  devono  essere  controllate  da  una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
 b)  l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale   assume   l'obbligo,   anche   nei  confronti  delle  stazioni appaltanti,   di   mettere  a  disposizione  le  risorse  oggetto  di avvalimento  in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA;
 c)  l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare   le   circostanze  che  fanno  venire  meno  la  messa  a disposizione delle risorse;
 d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.
 2.  L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla  lettera  c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di   cui   all'articolo   6,   comma   11,   nonche'  la  sospensione dell'attestazione  SOA,  da  parte  dell'Autorita', sia nei confronti della  impresa  ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
 3.   L'attestazione  di  qualificazione  SOA  mediante  avvalimento determina  la  responsabilita'  solidale  della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
 4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,   ai   sistemi  legali  vigenti  di  attestazione  o  di qualificazione nei diversi servizi.
 
 
 
 Nota all'art. 50:
 - Per  il  testo  dell'art.  2359 del codice civile, si
 veda nelle note all'art. 34.
 Nota agli articoli 63 e 64:
 - Per  la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 51. Vicende soggettive del candidato
 dell'offerente e dell'aggiudicatario
 1.  Qualora  i  candidati  o  i  concorrenti,  singoli, associati o consorziati,  cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il cessionario,    l'affittuario,    ovvero   il   soggetto   risultante dall'avvenuta  trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,  all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei requisiti   necessari   in  base  agli  eventuali  criteri  selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in  ragione  della  cessione,  della  locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
 |  |  |  | Art. 52. Appalti riservati
 (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
 1.  Fatte  salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese   sociali,   le  stazioni  appaltanti  possono  riservare  la partecipazione   alle   procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti pubblici,  in  relazione  a  singoli  appalti,  o  in  considerazione dell'oggetto  di  determinati  appalti,  a  laboratori  protetti  nel rispetto  della  normativa  vigente,  o  riservarne  l'esecuzione nel contesto  di  programmi  di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori  interessati  e'  composta di disabili i quali, in ragione della  natura  o  della  gravita'  del  loro  handicap,  non  possono esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
 |  |  |  | Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
 di lavori, servizi e forniture
 (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
 legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;
 artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
 
 1.  Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in   economia,   i   lavori   pubblici   possono   essere  realizzati esclusivamente  mediante  contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
 2.  Negli  appalti  relativi  a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e   c)   del  presente  comma,  in  ordine  alle  esigenze  tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
 progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
 progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione di lavori sulla base del
 progetto   preliminare   dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Lo
 svolgimento  della  gara  e'  effettuato sulla base di un progetto
 preliminare,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale corredato
 dall'indicazione   delle  prescrizioni,  delle  condizioni  e  dei
 requisiti   tecnici  inderogabili.  L'offerta  ha  ad  oggetto  il
 progetto definitivo e il prezzo. Per  le  stazioni  appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara.
 3.  Quando  il  contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi  del  comma  2,  gli  operatori  economici  devono  possedere i requisiti   prescritti   per   i  progettisti,  ovvero  avvalersi  di progettisti  qualificati,  da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento  con  soggetti  qualificati  per  la progettazione. Il bando  indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione),  e  l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere  b)  e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non e' soggetto a ribasso d'asta.
 4.  Il  decreto  o  la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle  esigenze  dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con  le  modalita'  da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti   diverse   dalle   amministrazioni  aggiudicatrici  detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il  prezzo  convenuto  non  puo'  essere  modificato sulla base della verifica  della  quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni  a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione  di  prestazioni  a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In  un  medesimo  contratto  possono  essere  comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
 5.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto anche la progettazione, l'esecuzione  puo'  iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
 6.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro costituenti  il  corrispettivo  del  contratto, il bando di gara puo' prevedere  il  trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili   appartenenti   all'amministrazione   aggiudicatrice,  gia' indicati  nel  programma  di  cui  all'articolo  128  per i lavori, o nell'avviso  di  preinformazione  per i servizi e le forniture, e che non  assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto  di  trasferimento  ai  sensi del presente comma anche i beni immobili  gia'  inclusi  in  programmi  di dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione,  ovvero  se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
 7.  Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere che  l'immissione  in  possesso  dell'immobile  avvenga in un momento anteriore  a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento che  puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se   l'offerente   ha   interesse   a   conseguire  la  proprieta'
 dell'immobile,  e  il  prezzo  che  in  tal caso viene offerto per
 l'immobile,  nonche'  il  differenziale  di  prezzo  eventualmente
 necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se  l'offerente  non  ha  interesse  a  conseguire  la  proprieta'
 dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
 9.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  6 la selezione della migliore offerta  avviene  utilizzando  il  criterio  del  prezzo piu' basso o dell'offerta     economicamente     piu'    vantaggiosa,    valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
 10.  Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia   stanziato   mezzi   finanziari  diversi  dal  prezzo  per  il trasferimento  dell'immobile,  quale  corrispettivo del contratto, il bando  specifica  che  la  gara  deve  intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
 11.  Il  regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le  modalita'  di  articolazione  delle  offerte e di selezione della migliore offerta.
 12.  L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei    beni    appartenenti   al   patrimonio   indisponibile   delle amministrazioni  aggiudicatrici,  al  fine  del loro trasferimento ai sensi   del   comma  6,  determina  il  venir  meno  del  vincolo  di destinazione.
 |  |  |  | Art. 54 Procedure per l'individuazione degli offerenti
 (art. 28, direttiva 2004/18)
 
 1.  Per  l'individuazione  degli  operatori  economici  che possono presentare  offerte  per  l'affidamento  di un contratto pubblico, le stazioni   appaltanti  utilizzano  le  procedure  aperte,  ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
 2.  Esse  aggiudicano  i  contratti  mediante  procedura  aperta  o mediante procedura ristretta.
 3.  Alle  condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti  possono  aggiudicare  i  contratti  pubblici  mediante il dialogo competitivo.
 4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni  appaltanti  possono  affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
 |  |  |  | Art. 55 Procedure aperte e ristrette
 (artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
 legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
 art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Il  decreto  o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11,  indica  se  si  seguira'  una  procedura  aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  utilizzano di preferenza le procedure ristrette  quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 3.  Il  bando  di  gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
 4.  Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  che  non si procedera' ad aggiudicazione  nel  caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di  due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non  contiene  tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.
 5.  Nelle  procedure  aperte  gli operatori economici presentano le proprie  offerte  nel  rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara.
 6.  Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta  di  invito  nel  rispetto  delle  modalita'  e dei termini fissati  dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto  delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle  procedure  ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati  tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
 |  |  |  | Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
 (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;
 art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
 
 1.  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante  procedura  negoziata,  previa  pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: a) quando,  in  esito  all'esperimento  di  una  procedura  aperta  o
 ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
 sono  irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
 dal  presente  codice  in relazione ai requisiti degli offerenti e
 delle  offerte.  Nella  procedura  negoziata  non  possono  essere
 modificate   in   modo  sostanziale  le  condizioni  iniziali  del
 contratto.    Le   stazioni   appaltanti   possono   omettere   la
 pubblicazione  del  bando  di  gara  se  invitano  alla  procedura
 negoziata  tutti  i  concorrenti  in possesso dei requisiti di cui
 agli  articoli  da  34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
 presentato   offerte   rispondenti   ai  requisiti  formali  della
 procedura  medesima.  Le disposizioni di cui alla presente lettera
 si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; b) in  casi  eccezionali,  qualora  si  tratti  di  lavori,  servizi,
 forniture,   la   cui  particolare  natura  o  i  cui  imprevisti,
 oggettivamente   non  imputabili  alla  stazione  appaltante,  non
 consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) limitatamente  ai  servizi,  nel  caso di servizi rientranti nella
 categoria  6  dell'allegato  II  A  e  di  prestazioni  di  natura
 intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
 prestazione  da  fornire renda impossibile stabilire le specifiche
 del  contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
 l'appalto  selezionando  l'offerta migliore secondo le norme della
 procedura aperta o della procedura ristretta; d) nel  caso  di  appalti  pubblici  di lavori, per lavori realizzati
 unicamente  a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
 non  per  assicurare  una  redditivita' o il recupero dei costi di
 ricerca e sviluppo.
 2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli  offerenti  le  offerte  presentate,  per adeguarle alle esigenze indicate  nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti  complementari,  e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
 3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la  parita'  di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in  maniera  discriminatoria  informazioni  che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la procedura negoziata  si  svolga  in  fasi  successive  per ridurre il numero di offerte  da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel  bando  di  gara  o  nel  capitolato  d'oneri.  Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
 |  |  |  | Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
 (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
 art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994;
 art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
 
 1.  Le  stazioni  appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante  procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando di   gara   nelle   ipotesi  seguenti,  dandone  conto  con  adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consentita: a) qualora,  in  esito  all'esperimento  di  una  procedura  aperta o
 ristretta,  non  sia  stata  presentata nessuna offerta, o nessuna
 offerta   appropriata,  o  nessuna  candidatura.  Nella  procedura
 negoziata  non  possono  essere  modificate in modo sostanziale le
 condizioni  iniziali  del  contratto.  Alla  Commissione,  su  sua
 richiesta,  va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
 aggiudicazione  a  seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
 opportunita'  della procedura negoziata. Le disposizioni contenute
 nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore
 a un milione di euro; b) qualora,   per  ragioni  di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero
 attinenti  alla  tutela  di  diritti esclusivi, il contratto possa
 essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella  misura  strettamente  necessaria, quando l'estrema urgenza,
 risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
 e'  compatibile  con  i  termini  imposti  dalle procedure aperte,
 ristrette,  o  negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
 Le  circostanze  invocate  a giustificazione della estrema urgenza
 non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
 3.  Nei  contratti  pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) qualora   i   prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati
 esclusivamente   a  scopo  di  sperimentazione,  di  studio  o  di
 sviluppo,  a  meno  che  non  si tratti di produzione in quantita'
 sufficiente  ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire
 i costi di ricerca e messa a punto; b) nel  caso  di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore
 originario  e  destinate  al  rinnovo  parziale  di forniture o di
 impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
 esistenti,  qualora  il  cambiamento di fornitore obbligherebbe la
 stazione  appaltante  ad  acquistare materiali con caratteristiche
 tecniche   differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui  manutenzione
 comporterebbero    incompatibilita'    o    difficolta'   tecniche
 sproporzionate;  la  durata  di  tali  contratti  e  dei contratti
 rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per   l'acquisto   di   forniture   a  condizioni  particolarmente
 vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
 commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
 un    concordato    preventivo,   di   una   liquidazione   coatta
 amministrativa,  di  un'amministrazione  straordinaria  di  grandi
 imprese.
 4.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito  ad  un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili,  essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori del  concorso;  in  quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
 5.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori  e  negli appalti pubblici  relativi  a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) per  i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
 iniziale  ne'  nel  contratto  iniziale,  che,  a  seguito  di una
 circostanza  imprevista,  sono  divenuti  necessari all'esecuzione
 dell'opera  o  del  servizio  oggetto del progetto o del contratto
 iniziale,  purche'  aggiudicati all'operatore economico che presta
 tale  servizio  o  esegue  tale opera, nel rispetto delle seguenti
 condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
 sotto  il  profilo  tecnico o economico, dal contratto iniziale,
 senza  recare  gravi  inconvenienti  alla  stazione  appaltante,
 ovvero  pur  essendo  separabili  dall'esecuzione  del contratto
 iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il  valore  complessivo  stimato  dei  contratti aggiudicati per
 lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
 dell'importo del contratto iniziale; b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori
 o   servizi   analoghi   gia'   affidati  all'operatore  economico
 aggiudicatario  del  contratto  iniziale  dalla  medesima stazione
 appaltante,  a condizione che tali lavori o servizi siano conformi
 a  un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
 primo   contratto  aggiudicato  secondo  una  procedura  aperta  o
 ristretta;  in  questa  ipotesi  la  possibilita' del ricorso alla
 procedura  negoziata  senza  bando e' consentita solo nei tre anni
 successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere
 indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
 stimato  dei  servizi  e  lavori  successivi  e'  computato per la
 determinazione  del  valore  globale  del contratto, ai fini delle
 soglie di cui all'articolo 28.
 6.  Ove  possibile,  la stazione appaltante individua gli operatori economici  da  consultare  sulla  base di informazioni riguardanti le caratteristiche  di  qualificazione  economico  finanziaria e tecnico organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel  rispetto  dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici,   se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.  Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare   le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con  lettera contenente  gli  elementi  essenziali della prestazione richiesta. La stazione  appaltante  sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni  piu'  vantaggiose,  secondo  il  criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del   possesso   dei   requisiti   di   qualificazione  previsti  per l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
 7.  E'  in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad  oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
 |  |  |  | Art. 58 Dialogo competitivo
 (art. 29, direttiva 2004/18)
 
 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che  il  ricorso  alla  procedura  aperta  o  ristretta  non permetta l'aggiudicazione   dell'appalto,   le   stazioni  appaltanti  possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
 2.  Ai  fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e'   considerato   "particolarmente  complesso"  quando  la  stazione appaltante: - non   e'   oggettivamente   in  grado  di  definire,  conformemente
 all'articolo  68,  comma  3,  lettere b), c) o d), i mezzi tecnici
 atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o - non  e'  oggettivamente  in  grado  di  specificare  l'impostazione
 giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.  Possono,  secondo le
 circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
 gli  appalti  per  i  quali  la stazione appaltante non dispone, a
 causa  di  fattori  oggettivi  ad essa non imputabili, di studi in
 merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
 all'individuazione  dei  mezzi  strumentali al soddisfacimento dei
 predetti   bisogni,  alle  caratteristiche  funzionali,  tecniche,
 gestionali  ed  economico-finanziarie  degli  stessi e all'analisi
 dello  stato  di  fatto  e di diritto di ogni intervento nelle sue
 eventuali    componenti    storico-artistiche,    architettoniche,
 paesaggistiche,   nonche'   sulle   componenti  di  sostenibilita'
 ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
 3.  Il  provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
 4.  L'unico  criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo  64  in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi, che  definiscono  nel  bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce  parte  integrante  del  bando,  nei  quali sono altresi' indicati   i   requisiti   di   ammissione  al  dialogo  competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i  criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2  e  il  termine  entro  il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
 6.   Le   stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati  ammessi conformemente  ai  requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione  e  alla  definizione  dei  mezzi  piu'  idonei  a soddisfare  le  loro  necessita'  o obiettivi. Nella fase del dialogo esse  possono  discutere  con  i  candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
 7.  Durante  il  dialogo  le  stazioni  appaltanti  garantiscono la parita'  di  trattamento  di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono,   in   modo  discriminatorio,  informazioni  che  possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
 8.   Le   stazioni  appaltanti  non  possono  rivelare  agli  altri partecipanti  le  soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate comunicate  dal  candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
 9.  Le  stazioni  appaltanti  possono prevedere che la procedura si svolga  in  fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da  discutere  durante  la  fase  del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione   precisati   nel   bando  di  gara  o  nel  documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
 10.  Le  stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in  grado  di  individuare,  se  del caso dopo averle confrontate, la soluzione  o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
 11.  Le  stazioni  appaltanti  possono  motivatamente  ritenere che nessuna  delle  soluzioni  proposte  soddisfi le proprie necessita' o obiettivi.  In  tal  caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali  non  spetta  alcun  indennizzo  o  risarcimento,  salvo quanto previsto dal comma 17.
 12.  Negli  altri  casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare  le  loro  offerte  finali  in  base alla o alle soluzioni presentate  e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere  tutti  gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
 13.  Prima  della  presentazione  delle  offerte,  nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati  nel  bando  o  nel  documento descrittivo in relazione alle peculiarita'  della  soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
 14.  Su  richiesta  delle  stazioni  appaltanti  le offerte possono essere    chiarite,   precisate   e   perfezionate.   Tuttavia   tali precisazioni,  chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere  l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o  dell'appalto  quale  posto  in  gara  la  cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
 15.  Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei  criteri  di  aggiudicazione  fissati  nel  bando  di  gara o nel documento  descrittivo  e  di  quelli  fissati ai sensi del comma 13, individuando  l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'articolo 83.
 16.    L'offerente    che   risulta   aver   presentato   l'offerta economicamente  piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli aspetti  della  sua  offerta  o  a  confermare  gli  impegni  in essa figuranti,  a  condizione  che cio' non abbia l'effetto di modificare elementi  fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
 17.  Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
 18.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  al  dialogo competitivo  in  modo  abusivo  o  in  modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
 |  |  |  | Art. 59 Accordi quadro
 (art. 32, direttiva 2004/18)
 
 1.  Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori,  gli  accordi  quadro  sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione  e  negli  altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialita' e caratteristiche esecutive standardizzate.   Gli   accordi   quadro  non  sono  ammessi  per  la progettazione  e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano   connotati   da   serialita'   e   caratteristiche   esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.
 2.  Ai  fini  della  conclusione  di un accordo quadro, le stazioni appaltanti  seguono  le  regole  di procedura previste dalla presente parte  in  tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su  tale  accordo  quadro.  Le  parti dell'accordo quadro sono scelte applicando  i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi degli articoli 81 e seguenti.
 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo   tra   le   stazioni   appaltanti  e  gli  operatori  economici inizialmente  parti  dell'accordo  quadro.  In sede di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  basati  su  un  accordo quadro le parti non possono   in   nessun   caso  apportare  modifiche  sostanziali  alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
 4.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro  i  limiti  delle  condizioni  fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione  di  tali  appalti,  le  stazioni appaltanti possono consultare   per  iscritto  l'operatore  parte  dell'accordo  quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
 5.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi  sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici  possono  essere  aggiudicati  mediante  applicazione delle condizioni   stabilite  nell'accordo  quadro  senza  nuovo  confronto competitivo.
 7.  Per  il  caso  di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro  contiene  l'ordine  di  priorita',  privilegiando il criterio della  rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici,  qualora  l'accordo  quadro non fissi tutte le condizioni, possono  essere  affidati  solo  dopo  aver  rilanciato  il confronto competitivo  fra  le  parti  in  base  alle  medesime  condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel  capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la seguente procedura: a) per  ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
 per  iscritto  gli  operatori  economici  che  sono  in  grado  di
 realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le   stazioni   appaltanti  fissano  un  termine  sufficiente  per
 presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
 conto  di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto
 e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le  offerte  sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
 rimanere  segreto  fino  alla scadenza del termine previsto per la
 loro presentazione; d) le  stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che
 ha  presentato  l'offerta  migliore  sulla  base  dei  criteri  di
 aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
 9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni, salvo  in  casi  eccezionali  debitamente  motivati,  in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
 10.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
 |  |  |  | Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione
 (art. 33, direttiva 2004/18)
 1.  Le  stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture  di  beni  e  servizi  tipizzati  e  standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base   a  specifiche  tecniche  del  committente  che,  per  la  loro complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
 2.  Per  istituire  un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti  seguono  le  norme della procedura aperta in tutte le sue fasi  fino  all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
 3.  Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
 4.  Le  offerte  indicative  possono essere migliorate in qualsiasi momento,  a  condizione  che  esse  restino  conformi  al  capitolato d'oneri.
 5.  Per  l'istituzione  del  sistema  e  per l'aggiudicazione degli appalti  nell'ambito  del  medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente   mezzi   elettronici  conformemente  all'articolo 77, commi 5 e 6.
 6.  Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
 a) pubblicano  un  bando  di  gara  indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le informazioni  necessarie  riguardanti  il  sistema  di  acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
 c) offrono  per  via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino  a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al  capitolato  d'oneri  e  a  qualsiasi  documento  complementare  e indicano  nel  bando  di gara l'indirizzo Internet presso il quale e' possibile consultare tali documenti.
 7.  Le  stazioni  appaltanti  accordano  a  qualsivoglia  operatore economico,  per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la  possibilita'  di  presentare  un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
 8.  Le  stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative  entro  quindici  giorni  a  decorrere dalla presentazione dell'offerta  indicativa.  Possono  tuttavia prolungare il periodo di valutazione  a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
 9.  Le  stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di cui  al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
 10.  Ogni  appalto  specifico  deve  essere oggetto di un confronto concorrenziale.  Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le  stazioni  appaltanti  pubblicano  un bando di gara semplificato e invitano  tutti  gli  operatori  economici  interessati  a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio   del  bando  di  gara  semplificato.  Le  stazioni  appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione  di  tutte  le offerte indicative introdotte entro questo termine.
 11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema  a  presentare  un'offerta  per  ogni  appalto  specifico  da aggiudicare  nel  quadro  del  sistema.  A  tal  fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
 12  Le  stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha   presentato   la   migliore   offerta   in  base  ai  criteri  di aggiudicazione  enunciati  nel  bando  di  gara per l'istituzione del sistema    dinamico   di   acquisizione.   Detti   criteri   possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
 13.  La  durata  di  un  sistema  dinamico di acquisizione non puo' superare   quattro  anni,  tranne  in  casi  eccezionali  debitamente giustificati.
 14.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
 15.  Non  possono  essere  posti a carico degli operatori economici interessati  o  dei  partecipanti  al sistema contributi di carattere amministrativo.
 |  |  |  | Art. 61. Speciale procedura di aggiudicazione
 per i lavori di edilizia residenziale pubblica
 (art. 34, direttiva 2004/18)
 1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione  di  un  complesso  residenziale di edilizia residenziale pubblica  avente  carattere  economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica,  in  conto  capitale,  sia  superiore  al  50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e della  durata  presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio  sulla  base  di  una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli  esperti  e  l'imprenditore  che  avra'  l'incarico di eseguire l'opera,   e'   possibile  ricorrere  a  una  speciale  procedura  di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere integrato nel gruppo.
 2.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 1  le  stazioni  appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu' precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di  valutare  correttamente  il  progetto  da  eseguire.  Inoltre  le stazioni  appaltanti  menzionano in tale bando di gara, conformemente ai  criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i   requisiti  personali,  tecnici,  economici  e  finanziari  che  i candidati devono possedere.
 3.   Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  a  una  siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
 |  |  |  | Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
 negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
 (art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;
 art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
 
 1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a  lavori  di  importo  pari  o superiore a quaranta milioni di euro, nonche'  nelle  procedure  negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le  stazioni  appaltanti,  quando  lo  richieda  la  difficolta' o la complessita'  dell'opera,  della  fornitura  o  del servizio, possono limitare  il  numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta,  a  negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un  numero  sufficiente  di  candidati idonei. Quando si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,  oggettivi,  non  discriminatori,  secondo  il  principio di proporzionalita'  che  intendono  applicare,  il  numero  minimo  dei candidati  che  intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
 2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati  non  puo'  essere  inferiore  a  dieci, ovvero a venti per lavori  di  importo  pari  o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono  in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con  pubblicazione  di  un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero  minimo  di  candidati  non  puo'  essere  inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
 3.  In  ogni  caso  il  numero  di  candidati  invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
 4.  Le  stazioni  appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari  al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
 5.  Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che  non  hanno  chiesto  di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
 6.  Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e  i  livelli  minimi  e'  inferiore  al  numero  minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati  che  hanno  chiesto  di partecipare e che sono in possesso delle  capacita'  richieste,  salvo  quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
 7.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta' di ridurre  il  numero  delle  soluzioni  da  discutere  o di offerte da negoziare,  di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9,  effettuano  tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati  nel  bando  di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo.  Nella  fase  finale,  tale  numero  deve  consentire di garantire  una  concorrenza  effettiva,  purche'  vi  sia  un  numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
 |  |  |  | Art. 63. Avviso di preinformazione (art.  35,  paragrafo  1,  e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art.  41.1.,  direttiva  2004/17;  art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art.  8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
 1.  Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32,  possibilmente  entro  il 31 dicembre di ogni anno, rendono   noto   mediante  un  avviso  di  preinformazione,  conforme all'allegato  IX  A,  punti  1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse  stesse  sul  loro  «profilo  di  committente»,  quale  indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
 a) per  le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o  degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che intendono aggiudicare  nei  dodici  mesi  successivi,  qualora  il  loro valore complessivo  stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento   alle   voci   della   nomenclatura   CPV;  il  Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
 b) per  i  servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi elencate  nell'allegato  II  A,  che intendono aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora  tale  importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
 c) per  i  lavori,  le caratteristiche essenziali dei contratti o degli  accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  e  i cui importi stimati  siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
 2.  Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla  Commissione  o  pubblicati  sul  profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
 3.  L'avviso  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione   o   pubblicato  sul  profilo  di  committente  il  piu' rapidamente  possibile  dopo l'adozione della decisione che autorizza il  programma  in  cui  si  inseriscono  i  contratti di lavori o gli accordi   quadro   che   i  soggetti  di  cui  al  comma 1  intendono aggiudicare.
 4.  I  soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo  di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X,  punto  3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
 5.  La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo  se  i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre   i   termini   di   ricezione   delle   offerte   ai   sensi dell'articolo 70, comma 7.
 6.  L'avviso  di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente  codice,  le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2,  e  ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
 7.  L'avviso  di  preinformazione  e'  altresi' pubblicato sui siti informatici  di  cui  all'articolo 66,  comma 7, con le modalita' ivi previste.
 8.  Il  presente  articolo non  si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
 |  |  |  | Art. 64. Bando di gara (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M.  n.  55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
 1.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono aggiudicare un appalto pubblico  o  un  accordo  quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo  competitivo,  rendono  nota  tale intenzione con un bando di gara.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  istituire  un sistema dinamico  di  acquisizione  rendono  nota tale intenzione mediante un bando di gara.
 3.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono aggiudicare un appalto pubblico  basato  su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
 4.  Il  bando  di  gara contiene gli elementi indicati nel presente codice,  le  informazioni  di  cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra  informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il  formato  dei  modelli  di formulari adottati dalla Commissione in conformita'  alla  procedura  di  cui  all'articolo  77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
 |  |  |  | Art. 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento
 (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
 co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un contratto pubblico  o  concluso  un  accordo quadro inviano un avviso, conforme all'allegato  IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione,  entro  quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione  del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
 2.  Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo 59,  le  stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito  ai  risultati  della  procedura  di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
 3.  Le  stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione  degli  appalti  basati su un sistema dinamico di acquisizione  entro  quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione di ogni appalto.  Esse  possono  tuttavia  raggruppare  detti  avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
 4.   Nel   caso   degli   appalti   pubblici  di  servizi  elencati nell'allegato  II  B,  le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
 5.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene gli  elementi  indicati  nel  presente codice, le informazioni di cui all'allegato  X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo   il   formato   dei  modelli  di  formulari  adottati  dalla Commissione.
 6.  Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro  divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o  privati  oppure  possa  recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
 |  |  |  | Art. 66 Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
 (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;
 art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
 art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Le  stazioni  appaltanti  trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione  per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione.  Nel  caso  della procedura urgente di cui all'articolo 70,  comma  11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax  o  per  via  elettronica  secondo  il  formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
 2.  Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche  di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
 3.  Gli  avvisi  e  i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo   il   formato  e  le  modalita'  di  trasmissione  precisate nell'allegato  X,  punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
 4.  Gli  avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il  formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto  3,  sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso  di  procedura  urgente  di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
 5.  I  bandi  e  gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme  vigenti  nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.  Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei principi di trasparenza  e  non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
 6.  Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunita'.
 7.  Gli  avvisi  e  i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  serie  speciale  relativa  ai contratti  pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della stazione appaltante,  e,  non  oltre  due  giorni  lavorativi  dopo,  sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul  sito  informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla  Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso  di  procedure  urgenti  di  cui  all'articolo 70, comma 11, per estratto  su  almeno  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione nazionale  e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
 8.   Gli   effetti   giuridici   che  l'ordinamento  connette  alla pubblicita'  in  ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 9.  Gli  avvisi  e  i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono essere  pubblicati  in  ambito  nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
 10.  Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere  informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi  trasmessi  alla  Commissione,  o  pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
 11.  Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un   profilo   di  committente  prima  che  sia  stato  inviato  alla Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la pubblicazione sotto tale forma;  gli  avvisi  in  questione  devono  citare  la  data  di tale trasmissione.
 12.  Il  contenuto  degli  avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione precisate  nell'allegato  X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta parole circa.
 13.  Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
 14.  La  Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione   trasmessa,   in  cui  e'  citata  la  data  della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
 15.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme aggiuntive pubblicita'  diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi'  pubblicare  in  conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi  concernenti  appalti  pubblici  non  soggetti agli obblighi di pubblicazione  previsti  dal  presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici  che  il  presente  codice  o  le norme processuali vigenti annettono  alla  data  di  pubblicazione  al fine della decorrenza di termini,  derivano  solo  dalle  forme  di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.
 |  |  |  | Art. 67. Inviti a presentare offerte, a partecipare
 al dialogo competitivo, a negoziare (art.  40,  commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6,  d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
 157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
 1.  Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni   appaltanti  invitano  simultaneamente  e  per  iscritto  i candidati   selezionati  a  presentare  le  rispettive  offerte  o  a negoziare  o,  in  caso  di  dialogo  competitivo,  a  partecipare al dialogo.
 2.  Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare   le  offerte,  a  negoziare,  a  partecipare  al  dialogo competitivo  contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme  del  presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
 a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
 b) il  termine  per  la  ricezione  delle offerte, l'indirizzo al quale  esse  devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da  quella  italiana,  in  cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo  di  redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
 c) in   caso   di   dialogo  competitivo,  la  data  stabilita  e l'indirizzo  per  l'inizio  della  fase  di consultazione, nonche' le lingue  obbligatoria  e  facoltativa,  con  le  modalita' di cui alla lettera b) del presente comma;
 d) l'indicazione   dei  documenti  eventualmente  da  allegare  a sostegno  delle  dichiarazioni  verificabili  prescritte  dal bando o dall'invito,   e   secondo   le   stesse  modalita'  stabilite  dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
 e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
 f) in   caso  di  offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la ponderazione  relativa  degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza,  se  non  figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
 3.  Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2  non  sono  indicati  nell'invito  a  partecipare al dialogo, bensi' nell'invito a presentare l'offerta.
 |  |  |  | Art. 68. Specifiche tecniche (art.  23,  direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11,  d.lgs.  n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n.  157/1995;  art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
 554/1999)
 1.  Le  specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano  nei  documenti  del  contratto,  quali il bando di gara, il capitolato  d'oneri  o  i  documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere  conto  dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili, di  una  progettazione  adeguata  per  tutti gli utenti, della tutela ambientale.
 2.  Le  specifiche  tecniche  devono  consentire  pari accesso agli offerenti   e   non   devono  comportare  la  creazione  di  ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
 3.  Fatte  salve  le  regole  tecniche  nazionali obbligatorie, nei limiti  in  cui  sono  compatibili  con  la normativa comunitaria, le specifiche  tecniche  sono  formulate  secondo  una  delle  modalita' seguenti:
 a) mediante    riferimento   a   specifiche   tecniche   definite nell'allegato  VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che  recepiscono  norme  europee, alle omologazioni tecniche europee, alle  specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi  tecnici  di  riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione  o,  se  questi  mancano,  alle norme nazionali, alle omologazioni  tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in  materia  di  progettazione,  di  calcolo e di realizzazione delle opere  e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
 b) in  termini  di  prestazioni  o  di  requisiti funzionali, che possono  includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente  precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto  dell'appalto  e  alle  stazioni  appaltanti di aggiudicare l'appalto;
 c) in  termini  di  prestazioni  o di requisiti funzionali di cui alla   lettera b),  con  riferimento  alle  specifiche  citate  nella lettera a),   quale  mezzo  per  presumere  la  conformita'  a  dette prestazioni o a detti requisiti;
 d) mediante  riferimento  alle  specifiche di cui alla lettera a) per  talune  caratteristiche,  e  alle  prestazioni  o  ai  requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
 4.  Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche  di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono  respingere  un'offerta  per  il  motivo  che  i prodotti e i servizi  offerti  non  sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato,  che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
 5.  Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del  fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
 6.  L'operatore  economico  che  propone  soluzioni  equivalenti ai requisiti  definiti  dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.
 7.  Quando  si  avvalgono  della  facolta', prevista al comma 3, di definire  le  specifiche  tecniche  in  termini  di  prestazioni o di requisiti  funzionali,  le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta  di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o  ad  un  riferimento  tecnico  elaborato da un organismo europeo di normalizzazione  se  tali  specifiche  contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
 8.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 7,  nella  propria  offerta l'offerente  e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il  prodotto  o  il  servizio  conforme  alla  norma  ottempera  alle prestazioni  o  ai  requisiti  funzionali  prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
 9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  prescrivono  caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono  contemplate  al  comma 3,  lettera b),  possono  utilizzare  le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite   dalle   ecoetichettature  europee  (multi)nazionali  o  da qualsiasi   altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono  le  seguenti condizioni:
 a) esse  siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 b) i  requisiti  per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
 c) le  ecoetichettature  siano  adottate  mediante un processo al quale  possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi,  i  consumatori,  i  produttori,  i  distributori  e  le organizzazioni ambientali;
 d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
 10.  Nell'ipotesi  di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare  che  i  prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti  conformi  alle  specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri;  essi  devono  accettare  qualsiasi  altro  mezzo  di  prova appropriato,  quale  una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
 11.  Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono  i  laboratori  di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione   e   di   certificazione   conformi   alle  norme  europee applicabili.
 12.  Le  stazioni  appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche  tecniche  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o provenienza   determinata  o  un  procedimento  particolare  ne'  far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una  produzione  specifica  che  avrebbero come effetto di favorire o eliminare   talune   imprese  o  taluni  prodotti.  Tale  menzione  o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione  sufficientemente  precisa  e  intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
 |  |  |  | Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione
 del contratto prescritte nel bando o nell'invito
 (art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
 1.  Le  stazioni  appaltanti possono esigere condizioni particolari per  l'esecuzione  del  contratto,  purche'  siano compatibili con il diritto  comunitario  e,  tra  l'altro,  con i principi di parita' di trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza, proporzionalita', e purche'  siano  precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
 2.  Dette  condizioni  possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
 3.  La  stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo'  comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla   compatibilita'  con  il  diritto  comunitario.  Decorso  tale termine,  il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
 4.  In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano di accettare   le   condizioni   particolari,   per   l'ipotesi  in  cui risulteranno aggiudicatari.
 |  |  |  | Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione
 e di ricezione delle offerte (art.  38,  direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi  3,  4,  7,  8;  81, co. 1, d.P.R. n.
 554/1999)
 1.  Nel  fissare  i  termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessita'  della  prestazione  oggetto  del  contratto e del tempo ordinariamente  necessario  per  preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
 2.  Nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la ricezione delle offerte  non  puo'  essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
 3.   Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  con pubblicazione  di  un  bando  di  gara, e nel dialogo competitivo, il termine  per  la  ricezione  delle domande di partecipazione non puo' essere  inferiore  a  trentasette  giorni  decorrenti  dalla  data di trasmissione del bando di gara.
 4.  Nelle  procedure  ristrette,  il termine per la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
 5.  Nelle  procedure  negoziate,  con  o senza bando, e nel dialogo competitivo,   il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte  viene stabilito  dalle  stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
 6.  In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non   puo'   essere   inferiore  a  sessanta  giorni  dalla  data  di trasmissione  del  bando  di  gara  o di invio dell'invito; quando il contratto  ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva, il termine  per  la  ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
 7.  Nei  casi  in  cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso  di  preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte  nelle  procedure  aperte e ristrette puo' essere ridotto, di norma,  a  trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne'  a  meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva.  Tali  termini  ridotti decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle procedure aperte,  e  dalla  data  di invio dell'invito a presentare le offerte nelle  procedure  ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di  preinformazione  a  suo  tempo  pubblicato  contenesse  tutte  le informazioni  richieste  per  il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso   e   che   tale   avviso  fosse  stato  inviato  per  la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
 8.  Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il  formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto  3,  i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi  2  e  7,  nelle  procedure  aperte, e il termine minimo per la ricezione  delle  domande  di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure   ristrette,   nelle  procedure  negoziate  e  nel  dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
 9.  Se  le  stazioni  appaltanti  offrono,  per via elettronica e a decorrere   dalla  pubblicazione  del  bando  secondo  l'allegato  X, l'accesso  libero,  diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento  complementare,  precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet  presso  il  quale  tale  documentazione  e' accessibile, il termine  minimo  di  ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure  aperte,  e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui  al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque  giorni.  Tale  riduzione  e'  cumulabile con quella di cui al comma 8.
 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le  informazioni  complementari,  sebbene richiesti in tempo utile da parte  degli  operatori  economici,  non  sono  stati forniti entro i termini  di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate   solo  a  seguito  di  una  visita  dei  luoghi  o  previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i  termini  per  la  ricezione  delle  offerte sono prorogati in modo adeguato  a  consentire che tutti gli operatori economici interessati possano  prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
 11.  Nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare  i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo, le stazioni  appaltanti,  purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
 a)  un  termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di   gara   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
 b)  e,  nelle  procedure  ristrette,  un termine per la ricezione delle  offerte  non  inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta   giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il  progetto esecutivo,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito a presentare offerte.  Tale  previsione non si applica al termine per la ricezione delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  il  progetto definitivo.
 12.   Nelle   procedure   negoziate   senza  bando  e  nel  dialogo competitivo,  quando  l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
 |  |  |  | Art. 71. Termini  di  invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte. (art.  39,  direttiva  2004/18;  art.  46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3  e  4,  d.lgs.  n.  157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
 554/1999)
 1.  Nelle  procedure  aperte,  quando  le  stazioni  appaltanti non offrono  per  via  elettronica,  ai  sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso  libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento   complementare,   i   capitolati  d'oneri  e  i  documenti complementari  sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata  presentata  in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
 2.  Sempre  che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari  sui  capitolati  d'oneri e sui documenti complementari sono  comunicate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici ovvero dallo sportello  competente  ai  sensi  dell'articolo  9, almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte.
 |  |  |  | Art. 72. Termini  di  invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo. (art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n.  358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
 1.  Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure negoziate previo bando,  e  nel  dialogo  competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
 a) una  copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o   di   ogni   documento   complementare,   ivi  compresa  eventuale modulistica;
 b) oppure  l'indicazione  dell'accesso  al capitolato d'oneri, al documento  descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono  messi  a  diretta  disposizione  per  via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
 2.  Quando  il  capitolato  d'oneri,  il  documento  descrittivo, i documenti  complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero  presso  lo  sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo  presso  cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso,  il  termine  ultimo  per  la  presentazione di tale richiesta, nonche'  l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per ottenere  detti  documenti.  L'ufficio competente invia senza indugio detti  atti  agli  operatori  economici,  non  appena  ricevutane  la richiesta.
 3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti  complementari,  sono  comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero  dallo  sportello  competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  per  la ricezione  delle  offerte.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o negoziate  urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e' di quattro giorni.
 |  |  |  | Art. 73 Forma e contenuto delle domande di partecipazione
 
 1.  Le  domande  di  partecipazione  che  non  siano presentate per telefono,  hanno  forma  di  documento  cartaceo o elettronico e sono sottoscritte  con  firma  manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
 2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo  indirizzo,  e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
 3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al  comma  2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per operare  la  selezione  degli operatori da invitare, nel rispetto del principio  di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di partecipazione.
 4.  La  prescrizione  dell'utilizzo  di  moduli  predisposti  dalle stazioni  appaltanti  per  la  presentazione  delle  offerte non puo' essere imposta a pena di esclusione.
 5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
 |  |  |  | Art. 74 Forma e contenuto delle offerte
 
 1.  Le  offerte  hanno  forma di documento cartaceo o elettronico e sono  sottoscritte  con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
 2.  Le  offerte  contengono  gli  elementi  prescritti  dal bando o dall'invito  ovvero  dal  capitolato  d'oneri,  e,  in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione   offerta,   le   dichiarazioni   relative  ai  requisiti soggettivi di partecipazione.
 3.  Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il  mancato  utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per   la   presentazione  delle  offerte  non  costituisce  causa  di esclusione.
 4  Le  offerte  sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
 5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel   rispetto   del   principio  di  proporzionalita'  in  relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
 6.  Le  stazioni  appaltanti non richiedono documenti e certificati per   i  quali  le  norme  vigenti  consentano  la  presentazione  di dichiarazioni  sostitutive,  salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
 7.  Si  applicano  l'articolo  18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241,  nonche'  gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
 
 
 
 Note all'art. 74:
 - L'art.  18,  comma 2,  della  legge 7 agosto 1990, n.
 241, cosi' recita:
 "2. I  documenti  attestanti  atti,  fatti,  qualita' e
 stati   soggettivi,   necessari   per   l'istruttoria   del
 procedimento,  sono  acquisiti  d'ufficio  quando  sono  in
 possesso   dell'amministrazione   procedente,  ovvero  sono
 detenuti,    istituzionalmente,    da    altre    pubbliche
 amministrazioni.    L'amministrazione    procedente    puo'
 richiedere  agli  interessati i soli elementi necessari per
 la ricerca dei documenti.".
 - Per  l'art.  43 e per il decreto del Presidente della
 Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445, si veda nelle note
 all'art. 38.
 - L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
 "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
 -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
 all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
 sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
 qualita' personali e fatti:
 a) data e il luogo di nascita;
 b) residenza;
 c) cittadinanza;
 d) godimento dei diritti civili e politici;
 e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 f) stato di famiglia;
 g) esistenza in vita;
 h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
 dell'ascendente o discendente;
 i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
 amministrazioni;
 l) appartenenza a ordini professionali;
 m) titolo di studio, esami sostenuti;
 n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
 specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
 aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
 della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
 da leggi speciali;
 p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
 con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
 partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
 dell'anagrafe tributaria;
 r) stato di disoccupazione;
 s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
 t) qualita' di studente;
 u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
 fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
 sociali di qualsiasi tipo;
 z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
 obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
 matricolare dello stato di servizio;
 aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
 essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
 l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
 prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
 amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
 della vigente normativa;
 bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
 procedimenti penali;
 bb-bis) di   non   essere   l'ente   destinatario  di
 provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
 amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
 n. 231;
 cc) qualita' di vivenza a carico;
 dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
 dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
 fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
 concordato.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta (art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
 1.  L'offerta  e'  corredata da una garanzia, pari al due per cento del  prezzo  base  indicato  nel  bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
 2.  La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti  o  in  titoli  del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione di tesoreria provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 4.   La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale, la rinuncia  all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 5.  La  garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere  una  garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in  relazione  alla  durata  presumibile  del procedimento, e possono altresi'  prescrivere  che  l'offerta  sia corredata dall'impegno del garante  a  rinnovare  la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non sia ancora intervenuta  l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
 6.  La  garanzia  copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto  dell'affidatario,  ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
 7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale rinnovo, e' ridotto  del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga  rilasciata,  da  organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee  della  serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in  sede  di  offerta,  il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 8.   L'offerta   e'  altresi'  corredata,  a  pena  di  esclusione, dall'impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
 9.   La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica l'aggiudicazione  ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  di cui al comma 1, tempestivamente  e  comunque  entro un termine non superiore a trenta giorni  dall'aggiudicazione,  anche  quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia.
 
 
 
 Note all'art. 75:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
 legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  recante: "Testo
 unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia",
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
 230, supplemento ordinario:
 "Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.".
 - L'art.  1957, secondo comma, del codice civile, cosi'
 recita:
 "Art.  1957  (Scadenza dell'obbligazione principale). -
 (Omissis).
 La  disposizione  si  applica  anche  al caso in cui il
 fideiussore  ha  espressamente limitato la sua fideiussione
 allo stesso termine dell'obbligazione principale.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 76. Varianti progettuali in sede di offerta (art.  24,  direttiva  2004/18;  art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
 d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
 1.  Quando  il  criterio  di  aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
 2.   Le   stazioni  appaltanti  precisano  nel  bando  di  gara  se autorizzano  o  meno  le  varianti;  in  mancanza  di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
 3.  Le  stazioni  appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel  capitolato  d'oneri  i  requisiti  minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
 4.  Esse  prendono  in  considerazione  soltanto  le  varianti  che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture,  le  stazioni  appaltanti che abbiano autorizzato varianti non  possono  respingere  una  variante  per  il  solo  fatto che, se accolta,  configurerebbe,  rispettivamente,  o  un appalto di servizi anziche'  un  appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
 |  |  |  | Art. 77 Regole applicabili alle comunicazioni
 (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
 artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;
 artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
 art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Tutte  le  comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni  appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle  stazioni  appaltanti,  mediante  posta,  mediante fax, per via elettronica  ai  sensi  dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni  di  cui  al  comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi.  Il  mezzo  o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati   nel  bando  o,  ove  manchi  il  bando,  nell'invito  alla procedura.
 2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve  essere  comunemente disponibile,  in  modo  da  non  limitare  l'accesso  degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
 3.  Le  comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono  realizzati  in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle  offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
 4.  Nel  rispetto  del  comma  3,  le  stazioni  appaltanti possono acconsentire,  come  mezzo  non  esclusivo,  anche alla presentazione diretta  delle  offerte  e  delle  domande  di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
 5.  Quando  le  stazioni  appaltanti  chiedano  o acconsentano alle comunicazioni  per  via  elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare  per  via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione  e  della  comunicazione  generalmente  in  uso. Le stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti all'osservanza del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)   e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42 (istituzione  del  sistema  pubblico  di  connettivita'  e della rete internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10,  della  legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni  di  tali  atti  legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi   di   comunicazioni   tra  amministrazioni  aggiudicatrici  e operatori   economici   deve   avvenire   tramite  posta  elettronica certificata,  ai  sensi  dell'articolo  48, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 6.  Ai  dispositivi  di  trasmissione e ricezione elettronica delle offerte  e  ai  dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le   informazioni   concernenti   le  specifiche  necessarie  alla
 presentazione  di  offerte  e  domande  di  partecipazione per via
 elettronica,  ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
 degli  interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
 delle  offerte  e delle domande di partecipazione sono conformi ai
 requisiti  dell'allegato  XII, nel rispetto, altresi', del decreto
 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
 alla sua osservanza; b) le   offerte   presentate   per  via  elettronica  possono  essere
 effettuate  solo  utilizzando  la  firma elettronica digitale come
 definita  e  disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
 82; c) per  la  prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
 dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
 digitale  di  cui  alla  lettera  b),  si  applicano  le norme sui
 certificatori   qualificati   e   sul  sistema  di  accreditamento
 facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) gli  offerenti  e  i  candidati  si impegnano a che i documenti, i
 certificati   e   le   dichiarazioni   relativi  ai  requisiti  di
 partecipazione  di  cui  agli  articoli  da  38 a 46 e di cui agli
 articoli  231,  232,  233,  se  non  sono  disponibili  in formato
 elettronico,  siano  presentati  in  forma  cartacea  prima  della
 scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o
 delle domande di partecipazione.
 7.   Salvo   il   comma  4,  alla  trasmissione  delle  domande  di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti: a) le  domande  di partecipazione possono essere presentate, a scelta
 dell'operatore   economico,  per  telefono,  ovvero  per  iscritto
 mediante lettera, telegramma, telex, fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
 confermate,  prima della scadenza del termine previsto per la loro
 ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; c) le  domande  di  partecipazione  possono essere presentate per via
 elettronica,  con  le  modalita'  stabilite dal presente articolo,
 solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le   stazioni   appaltanti  possono  esigere  che  le  domande  di
 partecipazione  presentate  mediante  telex  o  mediante fax siano
 confermate  per  posta  o  per  via elettronica. In tal caso, esse
 indicano  nel  bando  di  gara tale esigenza e il termine entro il
 quale deve essere soddisfatta.
 
 
 
 Note all'art. 77:
 - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
 si veda nelle note all'art. 3.
 - Per  l'art.  10 e la legge 29 luglio 2003, n. 229, si
 veda nelle note all'art. 9.
 - L'art.  48  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
 82, citato all'art. 3, cosi' recita:
 "Art.  48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1. La
 trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
 una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
 mediante  la  posta  elettronica  certificata  ai sensi del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
 n. 68.
 2.  La  trasmissione  del documento informatico per via
 telematica,   effettuata   mediante  la  posta  elettronica
 certificata,  equivale,  nei  casi  consentiti dalla legge,
 alla notificazione per mezzo della posta.
 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
 documento  informatico trasmesso mediante posta elettronica
 certificata  sono  opponibili  ai  terzi  se  conformi alle
 disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
 tecniche.".
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 11 febbraio   2005,   n.  68,  reca:  "Regolamento  recante
 disposizioni   per   l'utilizzo   della  posta  elettronica
 certificata,  a  norma  dell'art. 27 della legge 16 gennaio
 2003, n. 3".
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
 - Per  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
 veda nelle note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 78. Verbali (art.  43,  direttiva  2004/18;  art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs.  n.  406/1991;  art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
 1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema  dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
 a) il  nome  e  l'indirizzo  dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto  e  il  valore  del  contratto,  dell'accordo  quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
 b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 c) i  nomi  dei  candidati  o  degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 d) i  motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 e) il  nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della  sua  offerta  nonche',  se  e'  nota,  la parte dell'appalto o dell'accordo  quadro  che  l'aggiudicatario  intende  subappaltare  a terzi;
 f) nel  caso  di  procedure  negoziate  previo  e senza bando, le circostanze,  previste  dal  presente  codice,  che  giustificano  il ricorso a dette procedure;
 g) in  caso  di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
 h) se  del  caso,  le  ragioni  per le quali l'amministrazione ha rinunciato  ad  aggiudicare  un  contratto,  a  concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
 3.   Le   stazioni  appaltanti  adottano  le  misure  necessarie  e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione  digitale),  se  tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
 4.  Il  verbale  o  i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
 
 
 
 Note all'art. 78:
 - Per  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
 veda nelle note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
 e le aggiudicazioni (art.  41,  direttiva  2004/18;  art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.  20,  legge  n.  55/1990;  art.  21,  commi  1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995;  art.  76,  commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
 art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
 1.  Le  stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli  offerenti  delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un  sistema  dinamico  di  acquisizione,  ivi compresi i motivi della decisione  di  non  concludere  un  accordo  quadro,  ovvero  di  non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero di  riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
 2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
 a)   ad  ogni  candidato  escluso  i  motivi  del  rigetto  della candidatura;
 b)  ad  ogni  offerente  escluso  i  motivi del rigetto della sua offerta,  inclusi,  per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi  della  decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
 c)   ad   ogni   offerente   che   abbia   presentato  un'offerta selezionabile,   le   caratteristiche   e   i  vantaggi  dell'offerta selezionata  e  il  nome  dell'offerente  cui e' stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
 3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
 a) su richiesta scritta della parte interessata;
 b) per iscritto;
 c)  il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
 4.  Tuttavia  le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune  informazioni  relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di  acquisizione,  di  cui  al  comma  1,  qualora la loro diffusione ostacoli  l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici  pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato  il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
 5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
 a)  l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue  nella  graduatoria,  a  tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata esclusa,  se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
 b)   l'esclusione,   ai   candidati  e  agli  offerenti  esclusi, tempestivamente  e  comunque  entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
 |  |  |  | Art. 79-bis (( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
 (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009;
 articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis,
 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
 
 1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato e'  stabilito,  per  i  contratti  di  rilevanza  comunitaria,  dalla Commissione  europea  secondo  la  procedura  di consultazione di cui all'articolo  3-ter,  paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all'articolo  3-ter,  paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
 a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
 b) descrizione dell'oggetto del contratto;
 c)  motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante di affidare  il  contratto  senza la previa pubblicazione di un bando di gara  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
 d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
 e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.))
 |  |  |  | Art. 80. Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
 (art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
 1.  Le  spese  preventivabili  relative alla pubblicita' di bandi e avvisi,  nonche'  le  spese  relative a inviti e comunicazioni devono essere  inserite  nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
 |  |  |  | Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art.  53,  direttiva  2004/18;  art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.  n.  358/1992;  art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici,  la  migliore  offerta  e' selezionata con il criterio del prezzo  piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  scelgono,  tra  i  criteri  di cui al comma 1,  quello  piu'  adeguato  in  relazione  alle caratteristiche dell'oggetto  del  contratto,  e indicano nel bando di gara quale dei due  criteri  di  cui  al  comma 1 sara' applicato per selezionare la migliore offerta.
 3.  Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 |  |  |  | Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso (art.  53,  direttiva  2004/18;  art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs.  n.  358/1992;  art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995;  art.  24,  d.lgs.  n.  158/1995;  artt. 89 e 90, d.P.R. n.
 554/1999)
 1.  Il  prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue.
 2. Il bando di gara stabilisce:
 a) se  il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti da stipulare a misura,  e'  determinato  mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e'  determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
 3.  Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
 4.  Le  modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco  prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
 |  |  |  | Art. 83 Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
 (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;
 art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
 art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
 
 1.  Quando  il  contratto  e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  il  bando  di  gara  stabilisce i criteri   di   valutazione   dell'offerta,  pertinenti  alla  natura, all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in  caso  di  concessioni,  altresi'  la  durata del contratto, le
 modalita'  di  gestione,  il  livello e i criteri di aggiornamento
 delle tariffe da praticare agli utenti.
 2.  Il  bando  di  gara  ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano  la  ponderazione  relativa  attribuita a ciascuno di essi, anche   mediante   una   soglia,  espressa  con  un  valore  numerico determinato,  in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo  relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
 3.  Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al  comma  2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di  gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel  bando  o  nel  documento  descrittivo,  l'ordine  decrescente di importanza dei criteri.
 4.  Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la  stazione  appaltante  non  sia  in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto  o  la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere  i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima  dell'apertura  delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale  i  criteri  motivazionali  cui si atterra' per attribuire a ciascun  criterio  e  subcriterio  di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni  appaltanti utilizzano metodologie  tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico  finale  l'offerta  piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite  dal  regolamento,  distintamente  per  lavori,  servizi  e forniture  e,  ove  occorra, con modalita' semplificate per servizi e forniture.  Il  regolamento,  per  i  servizi,  tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo  1999,  n.  117  e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18  novembre  2005,  in  quanto compatibili con il presente codice.
 
 
 
 Note all'art. 83:
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
 la  determinazione  degli  elementi  di  valutazione  e dei
 parametri  di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
 vantaggiosa  di  cui  all'art. 23, comma 1, lettera b), del
 decreto    legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   per
 l'aggiudicazione  degli appalti di servizi di pulizia degli
 edifici  di  cui  alla  categoria  14 della classificazione
 comune  dei  prodotti  874,  contenuta  nell'allegato  1 al
 decreto legislativo n. 157/1995".
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 18 novembre 2005, reca: "Affidamento e gestione dei servizi
 sostitutivi di mensa".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
 (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
 
 1.  Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
 2.  La  commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto affidatario del contratto,  e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo  di  cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
 3.  La  commissione  e'  presieduta  da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente.
 4.  I  commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono   svolgere   alcun'altra   funzione   o  incarico  tecnico  o amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui affidamento si tratta.
 5.  Coloro  che  nel  biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico   amministratore  non  possono  essere  nominati  commissari relativamente  a  contratti  affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
 6.  Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in   qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  abbiano concorso,  con  dolo  o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con   sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati illegittimi.
 7.  Si  applicano  ai  commissari  le  cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ..
 8.  I  commissari  diversi  dal  presidente  sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico  di  adeguate  professionalita',  nonche'  negli  altri casi previsti  dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  oggettive e comprovate,  i  commissari  diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
 albi  professionali,  nell'ambito di un elenco, formato sulla base
 di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori  universitari  di  ruolo,  nell'ambito  di  un  elenco,
 formato  sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
 appartenenza.
 9.  Gli  elenchi  di  cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
 10.  La  nomina  dei commissari e la costituzione della commissione devono   avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la presentazione delle offerte.
 11.  Le  spese  relative  alla commissione sono inserite nel quadro economico  del  progetto  tra  le somme a disposizione della stazione appaltante.
 12.  In  caso  di  rinnovo  del  procedimento  di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.
 
 
 
 Note all'art. 84:
 - L'art.  51  del  codice  di  procedura  civile  cosi'
 recita:
 "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  - Il giudice ha
 l'obbligo di astenersi
 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
 identica questione di diritto;
 2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
 quarto  grado  o  legato  da  vincoli di affiliazione, o e'
 convivente  o  commensale  abituale di una delle parti o di
 alcuno dei difensori;
 3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
 grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
 delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
 causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
 conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
 come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
 tecnico;
 5) se e' tutore, curatore amministratore di sostegno,
 procuratore,  agente o datore di lavoro di una delle parti;
 se,  inoltre,  e'  amministratore  o gerente di un ente, di
 un'associazione  anche non riconosciuta, di un comitato, di
 una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
 In  ogni  altro  caso  in cui esistono gravi ragioni di
 convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
 dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
 l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
 e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 85. Ricorso alle aste elettroniche (art. 54, direttiva 2004/18; art.  56,  direttiva  2004/17; d.P.R. n.
 101/2002)
 1.  Nelle  procedure  aperte,  ristrette, o negoziate previo bando, quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  3, le stazioni appaltanti  possono  stabilire  che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
 2.  Alle  condizioni  di  cui  al  comma  3, le stazioni appaltanti possono  stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e  dell'indizione  di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
 3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate  quando  le specifiche  dell'appalto  possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando   di   gara   sia  effettuabile  automaticamente  da  un  mezzo elettronico,  sulla  base  di elementi quantificabili in modo tale da essere  espressi  in  cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono  ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da  impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
 4. L'asta elettronica riguarda:
 a)  unicamente  i  prezzi,  quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo piu' basso;
 b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti   di   gara,  quando  l'appalto  viene  aggiudicato  all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 5.   Il   ricorso   ad  un'asta  elettronica  per  l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
 6.  Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
 a)  gli  elementi  i  cui  valori  sono  oggetto  di  valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
 b)  gli  eventuali  limiti  minimi  e  massimi  dei  valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
 c)  le  informazioni  che  saranno  messe  a  disposizione  degli offerenti  nel  corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
 d)   le   informazioni   riguardanti   lo  svolgimento  dell'asta elettronica;
 e)  le  condizioni  alle  quali  gli offerenti possono effettuare rilanci  e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 f)   le   informazioni  riguardanti  il  dispositivo  elettronico utilizzato,   nonche'   le   modalita'   e   specifiche  tecniche  di collegamento.
 7.  Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio di  aggiudicazione  prescelto  e  alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti  che  hanno  presentato  offerte  ammissibili  sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori;   l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al collegamento  individuale  al  dispositivo  elettronico  utilizzato e precisa  la  data  e  l'ora  di  inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima di  due  giorni  lavorativi  a  decorrere  dalla  data di invio degli inviti.
 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  l'invito  di  cui  al  comma 7 e' corredato  del  risultato  della  valutazione  completa  dell'offerta dell'offerente    interessato,    effettuata    conformemente    alla ponderazione  di  cui  all'articolo  83,  comma  2. L'invito precisa, altresi',   la  formula  matematica  che  determina,  durante  l'asta elettronica,  le  riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi  o  dei  nuovi  valori  presentati.  Questa formula integra la ponderazione  di  tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  quale  indicata nel bando o negli altri  atti  di  gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente  espresse  con  un  valore determinato. Qualora siano ammesse  varianti,  per  ciascuna  variante  deve  essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
 9.   Nel   corso  dell'asta  elettronica,  le  stazioni  appaltanti comunicano   in   tempo   reale  a  tutti  gli  offerenti  almeno  le informazioni  che  consentano  loro  di  conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi', comunicare   ulteriori   informazioni  riguardanti  prezzi  o  valori presentati  da  altri  offerenti,  purche' sia previsto negli atti di gara.  Le  stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando  che  in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
 10.  Le  stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
 11.  Dopo  aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi  dell'articolo  81,  in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
 12. Il regolamento stabilisce:
 a)  i  presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
 b)  i  requisiti  e le modalita' tecniche della procedura di asta elettronica;
 c)  le  condizioni  e  le  modalita'  di esercizio del diritto di accesso  agli  atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
 13.  Per  l'acquisto  di  beni e servizi, alle condizioni di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  possono stabilire di ricorrere a procedure   di  gara  interamente  gestite  con  sistemi  telematici, disciplinate  con  il  regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
 |  |  |  | Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
 (art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6
 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19,
 d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
 art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
 
 1.  Nei  contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione   e'   quello  del  prezzo  piu'  basso,  le  stazioni appaltanti  valutano  la  congruita'  delle offerte che presentano un ribasso   pari   o   superiore  alla  media  aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,   arrotondato   all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
 2.  Nei  contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione    e'    quello   dell'offerta   economicamente   piu' vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  valutano  la congruita' delle offerte  in  relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la  somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi  pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
 3.  In  ogni  caso  le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la congruita'  di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia  inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
 5.  Le  offerte  sono  corredate,  sin  dalla  presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.  Il  bando  o  la  lettera  di invito precisano le modalita' di presentazione    delle    giustificazioni.    Ove    l'esame    delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'   dell'offerta,   la   stazione   appaltante  richiede all'offerente  di  integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi  degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
 |  |  |  | Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
 (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
 art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
 n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25,
 d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
 
 1.   Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la  stazione appaltante  richiede  all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie   in   aggiunta   a   quelle  gia'  presentate  a  corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
 2.  Le  giustificazioni  di  cui  all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo    87,   comma   1,   possono   riguardare,   a   titolo esemplificativo: a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del  processo  di
 fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le   condizioni   eccezionalmente   favorevoli   di   cui  dispone
 l'offerente  per  eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
 prestare i servizi; d) l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle forniture, dei
 servizi offerti; e) il  rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni
 di lavoro; f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; g) il  costo  del  lavoro come determinato periodicamente in apposite
 tabelle  dal  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
 base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
 stipulata  dai  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi,
 delle  norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
 settori  merceologici  e  delle  differenti  aree territoriali; in
 mancanza  di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
 e'  determinato  in  relazione al contratto collettivo del settore
 merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
 3.  Non  sono  ammesse  giustificazioni  in relazione a trattamenti salariali  minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da fonti autorizzate dalla legge.
 4.  Non  sono  ammesse  giustificazioni  in relazione agli oneri di sicurezza  per  i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformita' all'articolo  131,  nonche'  al piano di sicurezza e coordinamento di cui  all'articolo  12,  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla  relativa  stima  dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente  della  Repubblica  3  luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi  e  forniture,  nella  valutazione  dell'anomalia la stazione appaltante  tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere  specificamente  indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui rispetto  all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei  servizi o delle forniture.
 5.   La   stazione   appaltante   che  accerta  che  un'offerta  e' anormalmente  bassa  in  quanto  l'offerente  ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se,   consultato   l'offerente,  quest'ultimo  non  e'  in  grado  di dimostrare,  entro  un  termine  stabilito dall'amministrazione e non inferiore  a  quindici  giorni,  che  l'aiuto  in questione era stato concesso   legalmente.   Quando   la   stazione  appaltante  respinge un'offerta   in  tali  circostanze,  ne  informa  tempestivamente  la Commissione.
 
 
 
 Note all'art. 87:
 - L'art.  12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
 494 citato all'art. 10 cosi' recita:
 "Art.  12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
 Il   piano   contiene   l'individuazione,  l'analisi  e  la
 valutazione  dei  rischi,  e  le conseguenti procedure, gli
 apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
 la  durata  dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme per la
 prevenzione  degli  infortuni  e la tutela della salute dei
 lavoratori,  nonche'  la  stima  dei relativi costi che non
 sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese
 esecutrici.   Il  piano  contiene  altresi'  le  misure  di
 prevenzione  dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
 simultanea  o  successiva  di piu' imprese o dei lavoratori
 autonomi  ed  e' redatto anche al fine di prevedere, quando
 cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
 quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione
 collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
 e  prescrizioni  correlate  alla complessita' dell'opera da
 realizzare  ed alle eventuali fasi critiche del processo di
 costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
 alla   tipologia   del  cantiere  interessato,  i  seguenti
 elementi:
 a) modalita'   da   seguire  per  la  recinzione  del
 cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
 b) protezioni   o   misure   di  sicurezza  contro  i
 possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
 c) servizi igienico-assistenziali;
 d) protezioni  o  misure  di  sicurezza connesse alla
 presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
 sotterranee;
 e) viabilita' principale di cantiere;
 f) impianti  di  alimentazione  e  reti principali di
 elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
 g) impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le
 scariche atmosferiche;
 h) misure generali di protezione contro il rischio di
 seppellimento da adottare negli scavi;
 i) misure  generali  da adottare contro il rischio di
 annegamento;
 l) misure  generali  di protezione da adottare contro
 il rischio di caduta dall'alto;
 m) misure  per assicurare la salubrita' dell'aria nei
 lavori in galleria;
 n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
 della volta nei lavori in galleria;
 o) misure  generali di sicurezza da adottare nel caso
 di  estese  demolizioni  o  manutenzioni,  ove le modalita'
 tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
 p) misure  di  sicurezza contro i possibili rischi di
 incendio  o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
 pericolosi utilizzati in cantiere;
 q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
 dall'art. 14;
 r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
 dall'art. 5, comma 1, lettera c);
 s) valutazione,   in  relazione  alla  tipologia  dei
 lavori,   delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione  dei
 singoli elementi del piano;
 t) misure  generali  di protezione da adottare contro
 gli sbalzi eccessivi di temperatura.
 2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento e' parte
 integrante del contratto di appalto.
 3.  I  datori  di  lavoro  delle imprese esecutrici e i
 lavoratori  autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
 nel  piano  di  cui  al  comma 1  e  nel piano operativo di
 sicurezza.
 4.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
 a  disposizione  dei  rappresentanti per la sicurezza copia
 del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento e del piano
 operativo   di   sicurezza   almeno   dieci   giorni  prima
 dell'inizio dei lavori.
 5.  L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
 al  coordinatore  per l'esecuzione proposte di integrazione
 al  piano  di  sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
 poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
 della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le eventuali
 integrazioni  possono  giustificare modifiche o adeguamento
 dei prezzi pattuiti.
 6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
 applicano   ai   lavori  la  cui  esecuzione  immediata  e'
 necessaria   per   prevenire   incidenti  imminenti  o  per
 organizzare urgenti misure di salvataggio.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7, del decreto del
 Presidente  della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante:
 "Regolamento  sui  contenuti  minimi dei piani di sicurezza
 nei  cantieri  temporanei o mobili, in attuazione dell'art.
 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
 "Art.  7 (Stima dei costi della sicurezza). - 1. Ove e'
 prevista   la  redazione  del  PSC  ai  sensi  del  decreto
 legislativo   14 agosto   1996,   n.   494,   e  successive
 modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
 tutta  la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
 costi:
 a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
 b) delle   misure   preventive  e  protettive  e  dei
 dispositivi   di   protezione   individuale   eventualmente
 previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 c) degli  impianti di terra e di protezione contro le
 scariche  atmosferiche,  degli  impianti antincendio, degli
 impianti di evacuazione fumi;
 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 e) delle  procedure  contenute nel PSC e previste per
 specifici motivi di sicurezza;
 f) degli   eventuali   interventi   finalizzati  alla
 sicurezza   e   richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o
 temporale delle lavorazioni interferenti;
 g) delle  misure  di  coordinamento  relative all'uso
 comune   di  apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,
 mezzi e servizi di protezione collettiva.
 2.  Per  le  opere rientranti nel campo di applicazione
 della   legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
 modificazioni,  e per le quali non e' prevista la redazione
 del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
 494,   e   successive   modificazioni,  le  amministrazioni
 appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
 durata  delle  lavorazioni  previste  nel cantiere, i costi
 delle  misure  preventive  e  protettive  finalizzate  alla
 sicurezza e salute dei lavoratori.
 3.  La  stima dovra' essere congrua, analitica per voci
 singole,  a  corpo  o  a misura, riferita ad elenchi prezzi
 standard  o  specializzati,  oppure  basata  su prezziari o
 listini   ufficiali   vigenti   nell'area   interessata,  o
 sull'elenco   prezzi   delle   misure   di   sicurezza  del
 committente;  nel  caso  in  cui  un  elenco prezzi non sia
 applicabile  o  non  disponibile,  si  fara' riferimento ad
 analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
 singole  voci  dei  costi  della  sicurezza vanno calcolate
 considerando  il  loro  costo  di  utilizzo per il cantiere
 interessato  che  comprende, quando applicabile, la posa in
 opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
 e l'ammortamento.
 4.  I  costi  della  sicurezza  cosi' individuati, sono
 compresi  nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
 parte  del  costo  dell'opera da non assoggettare a ribasso
 nelle offerte delle imprese esecutrici.
 5.  Per  la  stima dei costi della sicurezza relativi a
 lavori  che  si  rendono  necessari  a causa di varianti in
 corso d'opera previste dall'art. 25 della legge 11 febbraio
 1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, o dovuti alle
 variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664,
 secondo   comma,   del   codice  civile,  si  applicano  le
 disposizioni  contenute  nei  commi 1, 2 e 3. I costi della
 sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi nell'importo
 totale  della  variante,  ed individuano la parte del costo
 dell'opera da non assoggettare a ribasso.
 6.  Il  direttore dei lavori liquida l'importo relativo
 ai  costi  della  sicurezza  previsti in base allo stato di
 avanzamento    lavori,    sentito   il   coordinatore   per
 l'esecuzione dei lavori quando previsto.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione
 delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva  2004/18;  art.  57,  direttiva 2004/17; art. 21,
 legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
 1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e puo' indicare  le  componenti  dell'offerta  ritenute  anormalmente basse, ovvero,  alternativamente  o  congiuntamente,  invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
 2.  All'offerente  e'  assegnato  un  termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
 3.  La  stazione  appaltante,  se del caso mediante una commissione costituita   secondo   i  criteri  fissati  dal  regolamento  di  cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto  delle  giustificazioni  fornite,  e puo' chiedere per iscritto ulteriori  chiarimenti,  se  resi necessari o utili a seguito di tale esame,   assegnando   un   termine  non  inferiore  a  cinque  giorni lavorativi.
 4.  Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a  cinque  giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
 5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di convocazione stabilita,   la   stazione  appaltante  puo'  prescindere  dalla  sua audizione.
 6.  La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
 7.  La  stazione  appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta,  se  la  stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede  nella  stessa  maniera  progressivamente nei confronti delle successive  migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
 |  |  |  | Art. 89 Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
 (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
 
 1.  Al  fine  di  stabilire  il  prezzo base nei bandi o inviti, di valutare  la  convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine di  stabilire  se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non si  applica  il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti   tengono   conto  del  miglior  prezzo  di  mercato,  ove rilevabile.
 2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26,  comma  2, legge 23 dicembre  1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono   in   considerazione  i  costi  standardizzati  determinati dall'Osservatorio  ai  sensi  dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio  civile,  nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente  in  uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
 3.   Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  le  stazioni appaltanti  sono  tenute  a  valutare  che  il  valore  economico sia adeguato  e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
 4.  Alle  finalita'  di  cui  al  presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
 
 
 
 Nota all'art. 89:
 - Per  l'art.  26, comma 2 e la legge 23 dicembre 1999,
 n. 488, si veda nelle note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
 aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
 (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
 1.   Le   prestazioni   relative  alla  progettazione  preliminare, definitiva  ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e  agli  incarichi  di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e del dirigente competente alla formazione   del   programma   triennale  dei  lavori  pubblici  sono espletate:
 a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 b)  dagli  uffici  consortili di progettazione e di direzione dei lavori  che  i  comuni,  i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane,  le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 c)  dagli  organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 d)  da  liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi  compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla  manutenzione  di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,  i  soggetti  con  qualifica  di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 e) dalle societa' di professionisti;
 f) dalle societa' di ingegneria;
 g)  da  raggruppamenti  temporanei costituiti dai soggetti di cui alle  lettere  d),  e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
 h)  da  consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e di societa'  di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel  settore  dei servizi di ingegneria  e  architettura,  per un periodo di tempo non inferiore a cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo congiunto secondo  le  previsioni  del  comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio  stabile.  Ai  fini  della partecipazione   alle   gare   per   l'affidamento  di  incarichi  di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato  globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio  o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma  6,  della  presente  legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti  e  di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni   di  cui  all'articolo  36,  commi  4  e  5  e  di  cui all'articolo 253, comma 8.
 2. Si intendono per:
 a)    societa'   di   professionisti   le   societa'   costituite esclusivamente   tra  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali, nelle forme delle societa'  di  persone  di  cui  ai capi II, III e IV del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di societa' cooperativa  di  cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del codice   civile,   che  eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche, consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazioni di congruita'  tecnico-economica  o  studi di impatto ambientale. I soci delle   societa'   agli  effetti  previdenziali  sono  assimilati  ai professionisti  che  svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi dell'articolo   1   della   legge  23  novembre  1939,  n.  1815.  Ai corrispettivi  delle  societa'  si  applica il contributo integrativo previsto   dalle  norme  che  disciplinano  le  rispettive  Casse  di previdenza  di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto fa riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.  Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive  Casse  secondo  gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
 b)  societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V,  VI  e  VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella  forma  di  societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla  lettera  a),  che  eseguono  studi  di  fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazioni di congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  Ai corrispettivi  relativi  alle  predette  attivita'  professionali  si applica  il  contributo  integrativo  qualora  previsto  dalle  norme legislative  che  regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della iscrizione   obbligatoria   al  relativo  albo  professionale.  Detto contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
 3.  Il  regolamento  stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che  devono  possedere  le  societa'  di  cui al comma 2 del presente articolo.
 4.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)  e  c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto   di   lavoro   a  tempo  parziale  non  possono  espletare, nell'ambito  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,  incarichi professionali   per   conto   di  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  se  non  conseguenti ai rapporti d'impiego.
 5.  Il  regolamento  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  per la stipulazione  per  intero,  a  carico  delle  stazioni appaltanti, di polizze   assicurative   per   la  copertura  dei  rischi  di  natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel  caso  di  affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
 6.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del   progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  nonche'  lo svolgimento   di   attivita'   tecnico-amministrative  connesse  alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h),  in  caso  di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta'  di  rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di  svolgere  le  funzioni  di  istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso  di  necessita'  di  predisporre  progetti integrali, cosi' come definiti  dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di  competenze,  casi  che  devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
 7.   Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del  soggetto affidatario  dell'incarico  di  cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti   ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e nominativamente  indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con  la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve  inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il  regolamento  definisce  le  modalita'  per promuovere la presenza anche  di  giovani  professionisti  nei  gruppi  concorrenti ai bandi relativi  a  incarichi  di  progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
 8.  Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono partecipare  agli  appalti  o  alle  concessioni  di lavori pubblici, nonche'  agli  eventuali  subappalti  o  cottimi, per i quali abbiano svolto  la  suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo' partecipare   un   soggetto  controllato,  controllante  o  collegato all'affidatario  di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni di controllo  e  di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  2359  del codice civile. I divieti di cui al presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell'affidatario dell'incarico   di   progettazione,   ai   suoi  collaboratori  nello svolgimento   dell'incarico   e  ai  loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari  di  attivita'  di  supporto  alla progettazione e ai loro dipendenti.
 
 
 
 Note all'art. 90:
 - Il  testo  degli  articoli 30,  31  e  32 del decreto
 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
 "Art.  30  (Convenzioni).  -  1. Al fine di svolgere in
 modo  coordinato  funzioni  e servizi determinati, gli enti
 locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 2.  Le  convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
 le  forme  di  consultazione  degli enti contraenti, i loro
 rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
 servizio  o  per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
 regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
 prevedere   forme  di  convenzione  obbligatoria  fra  enti
 locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 4.  Le  convenzioni di cui al presente articolo possono
 prevedere  anche  la  costituzione  di  uffici  comuni, che
 operano  con  personale distaccato dagli enti partecipanti,
 ai  quali  affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
 luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
 di  funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
 favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
 enti deleganti.".
 "Art.  31  (Consorzi).  -  1.  Gli  enti  locali per la
 gestione  associata  di  uno  o  piu' servizi e l'esercizio
 associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
 secondo  le  norme  previste per le aziende speciali di cui
 all'art.  114,  in quanto compatibili. Al consorzio possono
 partecipare  altri  enti  pubblici,  quando  siano  a  cio'
 autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
 2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
 maggioranza  assoluta  dei  componenti  una  convenzione ai
 sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
 3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le
 nomine    e   le   competenze   degli   organi   consortili
 coerentemente  a  quanto  disposto  dai  commi 8,  9  e  10
 dell'art.   50  e  dell'art.  42,  comma 2,  lettera m),  e
 prevedere  la  trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
 fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
 convenzione,  deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
 e le funzioni degli organi consortili.
 4.  Salvo  quanto  previsto  dalla  convenzione e dallo
 statuto  per  i  consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
 rispettivi  rappresentanti  legali anche enti diversi dagli
 enti  locali,  l'assemblea  del  consorzio  e' composta dai
 rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
 sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
 responsabilita'  pari  alla quota di partecipazione fissata
 dalla convenzione e dallo statuto.
 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
 ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
 6.   Tra   gli  stessi  enti  locali  non  puo'  essere
 costituito piu' di un consorzio.
 7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge
 dello  Stato  puo'  prevedere  la  costituzione di consorzi
 obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
 servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
 regionali.
 8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
 113-bis,  si  applicano  le  norme  previste per le aziende
 speciali.".
 "Art.  32  (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
 sono  enti  locali costituiti da due o piu' comuni di norma
 contermini,  allo  scopo  di  esercitare congiuntamente una
 pluralita' di funzioni di loro competenza.
 2.  L'atto  costitutivo  e  lo statuto dell'unione sono
 approvati  dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con le
 procedure  e  la  maggioranza  richieste  per  le modifiche
 statutarie.  Lo  statuto individua gli organi dell'unione e
 le  modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
 le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
 3.  Lo  statuto  deve  comunque prevedere il presidente
 dell'unione  scelto  tra i sindaci dei comuni interessati e
 deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
 delle   giunte   e   dei  consigli  dei  comuni  associati,
 garantendo la rappresentanza delle minoranze.
 4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
 della  propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento delle
 funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
 con i comuni.
 5.  Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in quanto
 compatibili,  i  principi  previsti  per  l'ordinamento dei
 comuni.  Si  applicano, in particolare, le norme in materia
 di  composizione  degli  organi  dei  comuni; il numero dei
 componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
 previsti  per  i comuni di dimensioni pari alla popolazione
 complessiva  dell'ente.  Alle unioni competono gli introiti
 derivanti  dalle  tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
 servizi ad esse affidati.".
 - I  capi  II,  III,  IV,  V, VI e VII del titolo V del
 libro V del codice civile, cosi' recitano:
 "Capo II - Della societa' semplice".
 "Capo III - Della societa' in nome collettivo".
 "Capo IV - Della societa' in accomandita semplice".
 "Capo V - Della societa' per azioni".
 "Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni".
 "Capo VII - Della societa' a responsabilita' limitata".
 - Il  capo  I  del  Titolo  V  del  codice civle, cosi'
 recita:
 "Capo I - Delle imprese cooperative".
 - Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
 1815  "Disciplina  giuridica degli studi di assistenza e di
 consulenza), e' il seuente:
 "Art.  1. - Le persone che, munite dei necessari titoli
 di    abilitazione    professionale,   ovvero   autorizzate
 all'esercizio   di   specifiche   attivita'   in  forza  di
 particolari   disposizioni   di  legge,  si  associano  per
 l'esercizio  delle  professioni o delle altre attivita' per
 cui  sono  abilitate  o  autorizzate,  debbono usare, nella
 denominazione  del  loro  ufficio e nei rapporti coi terzi,
 esclusivamente  la  dizione  di  "studio  tecnico,  legale,
 commerciale,   contabile,   amministrativo  o  tributario",
 seguito  dal  nome e cognome, coi titoli professionali, dei
 singoli  associati. L'esercizio associato delle professioni
 o  delle  altre  attivita',  ai sensi del comma precedente,
 deve  essere notificato all'organizzazione sindacale da cui
 sono rappresentati i singoli associati.".
 - Il   testo   dell'art.   1,   comma 2,   del  decreto
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato all'art. 8, e' il
 seguente:
 "2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
 le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le Comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
 - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 34.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 91 Procedure di affidamento
 (art. 17, legge n. 109/1994)
 
 1.   Per   l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione  di  cui all'articolo  90  di  importo  pari  o  superiore  a  100.000 euro si applicano  le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del  codice,  ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
 2.  Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di  cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1,  lettere  d),  e),  f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi    di   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento, proporzionalita'  e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura prevista dall'articolo  57,  comma  6;  l'invito  e'  rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
 3.   In   tutti   gli  affidamenti  di  cui  al  presente  articolo l'affidatario  non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le   attivita'  relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche  e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con l'esclusione   delle   relazioni  geologiche,  nonche'  per  la  sola redazione   grafica   degli  elaborati  progettuali.  Resta  comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
 4.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al  medesimo  soggetto,  pubblico  o  privato,  salvo  che  in  senso contrario  sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del  procedimento.  In  tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo  restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato  alla  determinazione  delle  stazioni  appaltanti sulla progettazione definitiva.
 5.  Quando  la  prestazione  riguardi la progettazione di lavori di particolare  rilevanza  sotto  il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico  e  conservativo,  nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
 6.  Nel  caso  in  cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione  lavori  superi  complessivamente la soglia di applicazione della  direttiva  comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione  dei  lavori  al  progettista  e'  consentito  soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
 7.  I  soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla  parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di  cui  alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,  purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media  realizzata  dalle  predette societa' nell'Unione europea negli ultimi  tre  anni  derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui  esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
 8.   E'   vietato  l'affidamento  di  attivita'  di  progettazione, direzione  lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di  contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.
 
 
 
 Nota all'art. 91:
 - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
 34.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 92 Corrispettivi e incentivi per la progettazione
 (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994;
 art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
 
 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non possono subordinare la corresponsione   dei   compensi   relativi   allo  svolgimento  della progettazione   e  delle  attivita'  tecnico-amministrative  ad  essa connesse  all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera progettata. Nella  convenzione  stipulata  fra  amministrazione  aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per il  pagamento  dei  corrispettivi  con  riferimento a quanto previsto dagli  articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.  Ai  fini  dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la direzione  dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo  stesso progettista esterno.
 2.  Il  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle   dei   corrispettivi  delle  attivita'  che  possono  essere espletate  dai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto   delle   tariffe   previste  per  le  categorie  professionali interessate.  I  corrispettivi  sono  minimi  inderogabili  ai  sensi dell'ultimo  comma  dell'articolo  unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,  introdotto  dall'articolo  unico  della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
 3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai   fini   della   determinazione   dell'importo  da  porre  a  base dell'affidamento,  applicando  le  aliquote  che il decreto di cui al comma  2  stabilisce  ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle  aliquote  attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono   rideterminate  le  tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi   oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale  per  il pagamento  dei  corrispettivi  per  le  attivita'  di supporto di cui all'articolo  10,  comma  7  nonche' le attivita' del responsabile di progetto  e  le  attivita'  dei  coordinatori in materia di sicurezza introdotti  dal  decreto  legislativo  14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione  preliminare  si  applica  l'aliquota  fissata  per  il progetto   di   massima   e   per  il  preventivo  sommario;  per  la progettazione   definitiva  si  applica  l'aliquota  fissata  per  il progetto  esecutivo;  per  la progettazione esecutiva si applicano le aliquote   fissate   per   il  preventivo  particolareggiato,  per  i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
 4.  I  corrispettivi  determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto  previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma   dell'articolo  unico  della  legge  4  marzo  1958,  n.  143, introdotto  dall'articolo  unico  della  legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
 5.  Una  somma  non superiore al due per cento dell'importo posto a base  di  gara  di  un'opera  o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri  previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere  direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,  e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i  criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della  sicurezza,  della  direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra  i  loro  collaboratori.  La  percentuale  effettiva,  nel limite massimo  del  due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'   e   alla  complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti  della predetta  somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti   dipendenti,   in   quanto  affidate  a  personale  esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti  di  cui  all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
 6.  Il  trenta  per cento della tariffa professionale relativa alla redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque  denominato  e' ripartito,  con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento tra i  dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice  che  lo  abbiano redatto.
 7.   A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli  delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi di impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli    studi    per   il   finanziamento   dei   progetti,   nonche' all'aggiornamento  e  adeguamento  alla  normativa  sopravvenuta  dei progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia  riscontrato il perdurare  dell'interesse  pubblico  alla  realizzazione  dell'opera. Analoghi  criteri  adottano  per  i  propri  bilanci  le regioni e le province  autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni  e  le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,  province  e  loro  consorzi  e  dalle  regioni attraverso il ricorso  al  credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
 
 
 
 Note all'art. 92:
 - Il  testo  degli  articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
 1949,  n.  143  "Approvazione  della  tariffa professionale
 degli  ingegneri  ed architetti", e' la seguente:     "Art.
 9.   -   Il   professionista  ha  diritto  di  chiedere  al
 committente  il deposito delle somme che ritiene necessarie
 in  relazione  all'ammontare  presumibile  delle  spese  da
 anticipare.
 Durante  il  corso  dei  lavori  il  professionista  ha
 altresi'   diritto   al  pagamento  di  acconti  fino  alla
 concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli
 onorari  spettantigli  secondo  la  presente tariffa per la
 parte di lavoro professionale gia' eseguita.
 Nel   caso   di   giudizi   arbitrali   o  peritali  il
 professionista   puo'   richiedere  il  deposito  integrale
 anticipato delle presunte spese e competenze.
 Il  pagamento  a  saldo  della specifica deve farsi non
 oltre  i  sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo
 di  che  sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
 del   professionista   ed  a  carico  del  committente  gli
 interessi  legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto
 stabilito dalla Banca d'Italia.".
 "Art.   10.   - La  sospensione  per  qualsiasi  motivo
 dell'incarico   dato   al   professionista   non  esime  il
 committente   dall'obbligo   di   corrispondere  l'onorario
 relativo  al  lavoro  fatto e predisposto come precisato al
 seguente art. 18.
 Rimane   salvo   il   diritto   del  professionista  al
 risarcimento  degli  eventuali  maggiori  danni,  quando la
 sospensione   non   sia   dovuta  a  cause  dipendenti  dal
 professionista stesso.".
 - La  legge  4 marzo  1958,  n. 143, reca: "Norme sulla
 tariffa degli ingegneri e degli architetti".
 - La    legge    5 maggio    1976,    n.   340,   reca:
 "Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per
 gli ingegneri ed architetti".
 - Per  il  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
 vedi le note all'art. 10.
 - Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
 2 marzo  1989,  n.  65 convertito, con modificazioni, dalla
 legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente:
 12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
 Stato   e  agli  altri  enti  pubblici  relativamente  alla
 realizzazione  di  opere  pubbliche o comunque di interesse
 pubblico,  il  cui  onere  e'  in tutto o in parte a carico
 dello  Stato  e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
 minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.
 -  Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
 "Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
 prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
 cantieri temporanei o mobili.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti
 e per le concessioni di lavori
 (art. 16, legge n. 109/1994)
 1.  La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto  dei  vincoli  esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile  fin  dal  documento  preliminare,  e  dei  limiti di spesa prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti tecnici,   in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo  da assicurare:
 a) la   qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle  finalita' relative;
 b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
 c) il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
 2.  Le  prescrizioni  relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute  nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti  adeguatamente  sviluppati. Il responsabile del procedimento nella  fase  di  progettazione  qualora,  in  rapporto alla specifica tipologia  e  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le prescrizioni  di  cui  ai  commi 3,  4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e  funzionali  dei  lavori,  il quadro delle esigenze da soddisfare e delle  specifiche  prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa  delle  ragioni della scelta della soluzione prospettata in  base  alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con  riferimento  ai  profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti  dalle  attivita'  di  riuso  e  riciclaggio,  della  sua fattibilita'   amministrativa  e  tecnica,  accertata  attraverso  le indispensabili  indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi, da determinare  in  relazione  ai  benefici  previsti, nonche' in schemi grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali, volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
 4.  Il  progetto  definitivo  individua  compiutamente  i lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli   indirizzi   e   delle   indicazioni  stabiliti  nel  progetto preliminare  e  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini del rilascio   delle   prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso consiste  in  una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle opportune  scale  descrittivi  delle principali caratteristiche delle opere,  e  delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici e dei volumi  da  realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di  fondazione;  negli  studi  e  indagini preliminari occorrenti con riguardo  alla  natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari  delle  strutture  e  degli  impianti; in un disciplinare descrittivo   degli  elementi  prestazionali,  tecnici  ed  economici previsti  in  progetto  nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi  e  le  indagini  occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi,  sono  condotti  fino  ad  un  livello tale da consentire i calcoli  preliminari  delle  strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
 5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al progetto definitivo,  determina  in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo  costo  previsto  e  deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale  da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto  e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli esecutivi  delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal  capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo  metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto  sulla  base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o  di  verifica  delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla   base   di   rilievi   planoaltimetrici,   di   misurazioni  e picchettazioni,  di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto  esecutivo  deve essere altresi' corredato da apposito piano di  manutenzione  dell'opera  e  delle  sue  parti  da  redigersi nei termini,  con  le  modalita',  i  contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
 6.  In  relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il  regolamento,  con  riferimento  alle  categorie  di lavori e alle tipologie  di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di  manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
 7.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione dei lavori,  alla  vigilanza  e  ai  collaudi,  nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a  fornire  il progetto esecutivo completo  in  ogni  dettaglio,  ivi  compresi  i  rilievi  e  i costi riguardanti  prove,  sondaggi,  analisi,  collaudo  di strutture e di impianti  per  gli  edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli  lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
 8.  I  progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione  dei  lavori,  tenendo  conto  del contesto in cui si inseriscono,  con  particolare  attenzione,  nel  caso  di interventi urbani,  ai  problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
 9.  L'accesso  per  l'espletamento  delle indagini e delle ricerche necessarie  all'attivita'  di  progettazione  e' autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
 
 
 
 Note all'art. 93:
 - Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano
 le note all'art. 92.
 - Il  testo  dell'art.  15  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 espropriazione per pubblica utilita), e' il seguente:.
 Art.  15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -
 1.  Per  le  operazioni planimetriche e le altre operazioni
 preparatorie  necessarie  per  la redazione dello strumento
 urbanistico  generale,  di  una  sua  variante o di un atto
 avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
 previsioni  urbanistiche  e  per  la progettazione di opere
 pubbliche  e  di  pubblica  utilita', i tecnici incaricati,
 anche  privati,  possono  essere  autorizzati ad introdursi
 nell'area interessata.
 2.  Chiunque  chieda  il  rilascio della autorizzazione
 deve  darne  notizia, mediante atto notificato con le forme
 degli  atti  processuali  civili o lettera raccomandata con
 avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
 suo   possessore,   se   risulti   conosciuto.  L'autorita'
 espropriante  tiene  conto  delle  eventuali  osservazioni,
 formulate  dal  proprietario  o  dal possessore entro sette
 giorni  dalla  relativa  notifica  o  comunicazione, e puo'
 accogliere  la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
 ulteriori   dieci   giorni  dalla  data  in  cui  e'  stata
 notificata  o  comunicata  la richiesta di introdursi nella
 altrui proprieta'.
 3.  L'autorizzazione  indica  i  nomi delle persone che
 possono  introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
 o  comunicata  mediante  lettera raccomandata con avviso di
 ricevimento  almeno  sette  giorni  prima dell'inizio delle
 operazioni.
 4.  Il  proprietario  e  il possessore del bene possono
 assistere  alle  operazioni, anche mediante persone di loro
 fiducia.
 5.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 si estende alle
 ricerche  archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e
 alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
 sono   compiute   sotto   la   vigilanza  delle  competenti
 soprintendenze,  che  curano  la  tempestiva programmazione
 delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
 evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti
 di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
 1.  Il  regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella  materia  degli  appalti  di  servizi  e  forniture,  nonche' i requisiti  di  partecipazione  e  qualificazione  dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
 |  |  |  | Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico
 in sede di progetto preliminare
 (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
 conv. nella legge n. 109/2005)
 1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  per  le opere sottoposte all'applicazione delle  disposizioni  del  presente  codice  in  materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente   competente,  prima  dell'approvazione,  copia  del progetto  preliminare  dell'intervento  o  di  uno  stralcio  di esso sufficiente  ai  fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti delle indagini   geologiche  e  archeologiche  preliminari  secondo  quanto disposto  dal  regolamento,  con  particolare  attenzione  ai dati di archivio  e  bibliografici  reperibili,  all'esito delle ricognizioni volte  all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del    territorio,    nonche',    per   le   opere   a   rete,   alle fotointerpretazioni.  Le  stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale   documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici  delle universita',  ovvero  mediante  i  soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7  del  presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi  che  non  comportino  nuova  edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
 2.  Presso  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali e' istituito   un   apposito   elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati,  degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per  i  beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti  archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri  per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
 3.  Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse  archeologico  nelle  aree  oggetto  di progettazione, puo' richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di novanta giorni dal ricevimento  del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1,  la  sottoposizione  dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
 4.  In  caso  di  incompletezza  della documentazione trasmessa, il termine  indicato  al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali  con  modalita'  analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante   entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta documentazione.  In  caso  di documentata esigenza di approfondimenti istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni puntualmente  riferibili  ai  contenuti  della  progettazione  e alle caratteristiche  dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione  appaltante  le  conseguenti  informazioni.  La richiesta di integrazioni  e  informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute  le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il  periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per  formulare  la  richiesta  di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
 5.  Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di  cui  all'articolo 96  nel  termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura  si  concluda  con  esito  negativo,  l'esecuzione di saggi archeologici  e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove  informazioni  o  di  emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi   archeologicamente   rilevanti,  che  inducano  a  ritenere probabile  la  sussistenza  in  sito di reperti archeologici. In tale evenienza  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente    alla   richiesta   di   saggi   preventivi,   alla comunicazione   di   avvio   del   procedimento   di  verifica  o  di dichiarazione  dell'interesse  culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 7.  I  commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi  archeologici  di  cui  all'articolo 101  del  codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi i poteri autorizzatori  e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di  prescrivere  l'esecuzione,  a spese del committente dell'opera  pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri   previsti   dall'articolo 28,   comma 2,   nonche'  i  poteri autorizzatori   e   cautelari  previsti  per  le  zone  di  interesse archeologico,  di  cui  all'articolo 142,  comma 1,  lettera m),  del medesimo codice.
 
 
 
 Note all'art. 95:
 - Il  testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13, 101
 e  142,  del  codice dei beni culturali e del paesaggio del
 decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 citato all'art.
 7, e' il seguente:
 «4.   In  caso  di  realizzazione  di  opere  pubbliche
 ricadenti  in  aree di interesse archeologico, anche quando
 per  esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
 12,  comma 2,  o  la  dichiarazione  di cui all'art. 13, il
 soprintendente   puo'   richiedere  l'esecuzione  di  saggi
 archeologici  preventivi  sulle  aree  medesime a spese del
 committente dell'opera pubblica.».
 «Art.    16    (Ricorso   amministrativo   avverso   la
 dichiarazione).   -  1. Avverso  la  dichiarazione  di  cui
 all'art.  13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
 legittimita'   e  di  merito,  entro  trenta  giorni  dalla
 notifica della dichiarazione.
 2.  La proposizione del ricorso comporta la sospensione
 degli  effetti  del  provvedimento  impugnato. Rimane ferma
 l'applicazione,   in   via  cautelare,  delle  disposizioni
 previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
 sezione I del Capo IV del presente Titolo.
 3.   Il   Ministero,   sentito   il  competente  organo
 consultivo,  decide sul ricorso entro il termine di novanta
 giorni dalla presentazione dello stesso.
 4.  Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
 riforma l'atto impugnato.
 5.   Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
 Art.  12  (Verifica  dell'interesse culturale). - 1. Le
 cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
 siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
 risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
 disposizioni  del  presente  Titolo  fino  a quando non sia
 stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
 2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
 richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
 corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
 sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
 o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
 base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
 Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
 valutazione.
 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
 al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
 relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
 predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
 delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
 schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
 concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
 in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
 concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
 del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
 criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
 presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
 documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
 di cui al comma 1.
 4.  Qualora  nelle cose sottoposte a schedatura non sia
 stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
 medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
 del presente Titolo.
 5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
 appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
 altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
 relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
 ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
 valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
 altre ragioni di pubblico interesse.
 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
 per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
 liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
 7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
 archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
 agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
 dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
 provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
 comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
 disposizioni del presente Titolo.
 8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
 dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
 integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
 confluiscono  in  un  archivio  informatico  accessibile al
 Ministero  e  all'agenzia  del  demanio,  per  finalita' di
 monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
 degli  interventi  in  funzione delle rispettive competenze
 istituzionali.
 9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
 esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
 giuridica.
 10.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
 10,  12,  13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
 n.   269,   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge
 24 novembre 2003, n. 326.
 Art.  13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
 La  dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
 forma   oggetto,  dell'interesse  richiesto  dall'art.  10,
 comma 3.
 2.  La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
 all'art.  10,  comma 2.  Tali  beni  rimangono sottoposti a
 tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
 mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
 «Art.  101  (Istituti  e luoghi della cultura). - 1. Ai
 fini  del  presente  codice  sono  istituti  e luoghi della
 cultura  i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
 parchi archeologici, i complessi monumentali.
 2. Si intende per:
 a) "museo",  una struttura permanente che acquisisce,
 conserva,  ordina ed espone beni culturali per finalita' di
 educazione e di studio;
 b) "biblioteca",   una   struttura   permanente   che
 raccoglie  e  conserva  un  insieme  organizzato  di libri,
 materiali  e  informazioni,  comunque editi o pubblicati su
 qualunque  supporto, e ne assicura la consultazione al fine
 di promuovere la lettura e lo studio;
 c) "archivio",    una    struttura   permanente   che
 raccoglie,  inventaria  e  conserva  documenti originali di
 interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
 finalita' di studio e di ricerca.
 d) "area  archeologica", un sito caratterizzato dalla
 presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di manufatti o
 strutture preistorici o di eta' antica;
 e) "parco   archeologico",   un  ambito  territoriale
 caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
 compresenza  di valori storici, paesaggistici o ambientali,
 attrezzato come museo all'aperto;
 f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
 pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
 che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
 autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
 3.  Gli  istituti  ed  i  luoghi  di cui al comma 1 che
 appartengono   a  soggetti  pubblici  sono  destinati  alla
 pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
 luoghi  di  cui  al  comma 1  che  appartengono  a soggetti
 privati  e  sono  aperti  al pubblico espletano un servizio
 privato di utilita' sociale.».
 Art.   142   (Aree  tutelate  per  legge).  -  1.  Fino
 all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art.
 156,  sono  comunque sottoposti alle disposizioni di questo
 Titolo per il loro interesse paesaggistico:
 a) i  territori costieri compresi in una fascia della
 profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
 i terreni elevati sul mare;
 b) i  territori  contermini  ai laghi compresi in una
 fascia  della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea di
 battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 c) i  fiumi,  i  torrenti,  i  corsi d'acqua iscritti
 negli  elenchi  previsti dal testo unico delle disposizioni
 di  legge  sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
 regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775, e le relative
 sponde  o  piedi  degli  argini per una fascia di 150 metri
 ciascuna;
 d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
 livello  del  mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul
 livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o regionali,
 nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
 g) i  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi,
 ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
 sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
 dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
 2001, n. 227;
 h) le  aree  assegnate  alle universita' agrarie e le
 zone gravate da usi civici;
 i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco previsto dal
 decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
 448;
 l) i vulcani;
 m) le zone di interesse archeologico individuate alla
 data di entrata in vigore del presente codice.
 2.   Le   disposizioni  previste  dal  comma 1  non  si
 applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 a) erano  delimitate negli strumenti urbanistici come
 zone A e B;
 b) limitatamente  alle  parti  ricomprese  nei  piani
 pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
 urbanistici  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 2 aprile
 1968,  n.  1444  come  zone diverse da quelle indicate alla
 lettera a)  e,  nei  comuni  sprovvisti  di tali strumenti,
 ricadevano   nei  centri  edificati  perimetrati  ai  sensi
 dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 3.  La  disposizione del comma 1 non si applica ai beni
 ivi  indicati  alla  lettera c)  che,  in tutto o in parte,
 siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
 inclusi  in  apposito  elenco redatto e reso pubblico dalla
 regione   competente.   Il   Ministero,  con  provvedimento
 adottato  con  le  procedure  previste  dall'art. 141, puo'
 tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
 beni.
 4.  Resta  in  ogni  caso ferma la disciplina derivante
 dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 96 Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
 (articoli 2-quater e 2-quinquies,
 d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
 
 1.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si   articola   in   due  fasi  costituenti  livelli  progressivi  di approfondimento  dell'indagine  archeologica. L'esecuzione della fase successiva  dell'indagine  e'  subordinata  all'emersione di elementi archeologicamente  significativi  all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 1) esecuzione di carotaggi;
 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
 3)   saggi   archeologici   tali  da  assicurare  una  sufficiente
 campionatura dell'area interessata dai lavori; b) seconda   fase,  integrativa  della  progettazione  definitiva  ed
 esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
 2.  La  procedura  si  conclude  con  la  redazione della relazione archeologica  definitiva,  approvata  dal  soprintendente  di settore territorialmente  competente.  La  relazione contiene una descrizione analitica  delle  indagini  eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti  in  cui  lo  scavo  stratigrafico esaurisce direttamente
 l'esigenza di tutela; b) contesti  che  non  evidenziano  reperti  leggibili come complesso
 strutturale  unitario,  con  scarso livello di conservazione per i
 quali  sono  possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
 rimontaggio  e  musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
 rinvenimento; c) complessi   la   cui  conservazione  non  puo'  essere  altrimenti
 assicurata  che  in  forma  contestualizzata  mediante l'integrale
 mantenimento in sito.
 3.   Per   l'esecuzione   dei  saggi  e  degli  scavi  archeologici nell'ambito   della   procedura   di  cui  al  presente  articolo  il responsabile  del  procedimento  puo' motivatamente ridurre, d'intesa con  la  soprintendenza  archeologica  territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare  in  relazione  ai  dati,  agli  elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
 4.  Nelle  ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si  considera chiusa  con  esito  negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico  nell'area  interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla  lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la protezione  dei  rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti, salve le misure  di  tutela  eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni  culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei  provvedimenti  di assoggettamento a tutela  dell'area  interessata  dai rinvenimenti e il Ministero per i beni  e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
 5.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e'  condotta  sotto  la  direzione  della soprintendenza archeologica territorialmente  competente.  Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
 6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite   linee   guida   finalizzate   ad  assicurare  speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
 7.  Per  gli  interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al  comma  3  dell'articolo  95,  stipula  un  apposito  accordo  con l'amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme   di coordinamento   e   di   collaborazione   con   il  responsabile  del procedimento   e  con  gli  uffici  dell'amministrazione  procedente. Nell'accordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la complessita' della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione della tipologia  e  dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati dell'indagine,  mediante  l'informatizzazione  dei  dati raccolti, la produzione  di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni   virtuali   volte  alla  comprensione  funzionale  dei complessi  antichi,  eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
 8.  Le  Regioni  disciplinano  la  procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico  per  le  opere di loro competenza sulla base  di  quanto  disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.
 9.  Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del  presente  articolo  le  Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono   nell'ambito  delle  competenze  previste  dallo  statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
 
 
 Nota all'art. 96:
 - Per   gli  articoli 12  e  13  del  codice  dei  beni
 culturali e del paesaggio, si veda nelle note all'art. 95.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti
 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata  in  conformita'  alle  norme dettate dalla legge 7 agosto 1990,  n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.  Si  applicano  le  disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
 
 
 Nota all'art. 97:
 - Per  la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note
 all'art. 2.
 Nota art. 104:
 - Per  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
 veda nelle note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 98. Effetti dell'approvazione dei progetti
 ai fini urbanistici ed espropriativi
 (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
 1.  Restano  ferme  le  norme  vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
 2.  Al  fine  di  accelerare  la realizzazione di infrastrutture di trasporto,  viabilita'  e  parcheggi,  tese  a migliorare la qualita' dell'aria  e  dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi  da  parte  del  consiglio  comunale  costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
 |  |  |  | Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto (art.  67,  direttiva  2004/18;  art.  59, commi 3, 4, 5, decreto del
 Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 1.  I  concorsi  di  progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
 a) dalle  amministrazioni  aggiudicatrici designate nell'allegato IV  come autorita' governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
 b) dalle  stazioni  appaltanti  non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
 c) da  tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o  superiore  a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per  oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni   della   categoria   5,   le   cui  voci  nel  CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
 2. La presente sezione si applica:
 a) ai  concorsi  di  progettazione  indetti  nel  contesto di una procedura  di  aggiudicazione  di  appalti pubblici di servizi; b) ai concorsi  di  progettazione  che  prevedono premi di partecipazione o versamenti   a   favore  dei  partecipanti.  Nel  caso  di  cui  alla lettera a),  la  «soglia»  e'  il  valore  stimato  al netto dell'IVA dell'appalto  pubblico  di  servizi,  compresi gli eventuali premi di partecipazione  o  versamenti  ai  partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b),  la  «soglia»  e'  il  valore  complessivo  dei  premi  e pagamenti,  compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico  di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora  la  stazione  appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
 3.  Nel  concorso  di  progettazione relativo al settore dei lavori pubblici  sono  richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di  approfondimento  pari  a quello di un progetto preliminare, salvo quanto   disposto   dall'articolo 109.   Qualora   il   concorso   di progettazione  riguardi  un  intervento da realizzarsi con il sistema della  concessione  di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche  la  redazione  di  uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
 4.  L'ammontare  del premio da assegnare al vincitore e delle somme da  assegnare  agli  altri  progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta'  del  progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso  dei  requisiti  previsti dal bando, possono essere affidati con   procedura   negoziata  senza  bando  i  successivi  livelli  di progettazione.  Tale  possibilita' e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
 |  |  |  | Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi
 (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
 1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
 a) ai   concorsi   di  progettazione  indetti  nelle  circostanze previste   dagli  articoli 17  (contratti  segretati  o  che  esigono particolari  misure  di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme  internazionali),  22  (contratti  esclusi  nel  settore  delle telecomunicazioni);
 b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla quale   l'applicabilita'   dell'articolo 219,   comma 1,   sia  stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato  applicabile,  conformemente  ai  commi 9  e  10  di tale articolo;
 c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo  IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle  attivita'  di  cui  agli  articoli da  208  a  213  e che sono destinati all'esercizio di tale attivita'.
 |  |  |  | Art. 101. Disposizioni generali
 sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
 (art. 66, direttiva 2004/18)
 1.  L'ammissione  dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
 a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 b)  per  il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in  cui  si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
 2.  Sono  ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori,  i  soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f),  g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
 |  |  |  | Art. 102 Bandi e avvisi
 (art. 69, direttiva 2004/18)
 
 1.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  indire un concorso di progettazione  rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un bando di concorso.
 2.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  indetto  un  concorso  di progettazione  inviano  un avviso in merito ai risultati del concorso in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la  data  di  invio.  Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non procedere    alla    pubblicazione    delle   informazioni   relative all'aggiudicazione  di  concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli  l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse pubblico,  pregiudichi  i  legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche  o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
 3. In conformita' all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare secondo le modalita' di cui ai commi che precedono avvisi  o  bandi  concernenti  concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
 |  |  |  | Art. 103. Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi
 e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
 (art. 70, direttiva 2004/18)
 1.  I  bandi  e  gli  avvisi  di cui all'articolo 102 contengono le informazioni  indicate  nell'allegato  IX  D,  in  base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
 2.   Detti   bandi   e   avvisi   sono   pubblicati   conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
 |  |  |  | Art. 104. Mezzi di comunicazione
 (art. 71, direttiva 2004/18)
 1.  L'articolo  77,  commi 1,  2,  4,  5,  si  applica  a  tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
 2.  Le  comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono  realizzati  in  modo  da  garantire  l'integrita' dei dati e la riservatezza  di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso  e  da  non  consentire  alla  commissione  giudicatrice  di prendere  visione  del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
 3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
 a) le  informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la  cifratura,  devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre,  i  dispositivi  di  ricezione  elettronica  dei piani e dei progetti  devono  essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto,  altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
 b) per  la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai  dispositivi  elettronici  della lettera a), si applicano le norme sui   certificatori  qualificati  e  sul  sistema  di  accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 |  |  |  | Art. 105. Selezione dei concorrenti
 (art. 72, direttiva 2004/18)
 1.  Nell'espletamento  dei  concorsi  di  progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
 2.  Nel  caso  in  cui  ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione  di  un  numero  limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti   stabiliscono   criteri   di   selezione   chiari  e  non discriminatori.  Al  fine  di  garantire  di  garantire  un'effettiva concorrenza  il  numero  di candidati invitati a partecipare non puo' essere inferiore a dieci.
 |  |  |  | Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice
 (art. 73, direttiva 2004/18)
 1.  Alla  commissione  giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.
 2.  Se  ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una  particolare  qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della  commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
 |  |  |  | Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice
 (art. 74, direttiva 2004/18)
 1.  La  commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina  i  piani  e  i  progetti  presentati  dai candidati in forma anonima  e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
 2.  La  commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti,  che  espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai  meriti  di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti  necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali .
 3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a  quesiti  che  la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale  allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto   un   verbale  completo  del  dialogo  tra  i  membri  della commissione giudicatrice e i candidati.
 |  |  |  | Art. 108. Concorso di idee
 (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della   compatibilita',   anche   ai  concorsi  di  idee  finalizzati all'acquisizione  di  una  proposta  ideativa  da  remunerare  con il riconoscimento di un congruo premio.
 2.  Sono  ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai   concorsi   di  progettazione,  anche  i  lavoratori  subordinati abilitati  all'esercizio  della  professione  e  iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel  rispetto  delle  norme  che regolano il rapporto di impiego, con esclusione  dei  dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
 3.  Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea  alla  sua  corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non  possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli   richiesti   per  il  progetto  preliminare.  Il  termine  di presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in relazione all'importanza  e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
 5.  L'idea  o  le  idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione  appaltante  e,  previa  eventuale definizione degli assetti tecnici,  possono essere poste a base di un concorso di progettazione o  di  un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi  a  partecipare  i  premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
 6.  La  stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura  negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata  esplicitata  nel  bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti  di  capacita'  tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
 |  |  |  | Art. 109. Concorsi in due gradi (art.  59,  commi 6  e  7, decreto del Presidente della Repubblica n.
 554/1999)
 1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la stazione  appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato  in  due  gradi. La seconda fase, avente ad oggetto  la  presentazione  del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti  individuati  attraverso  la valutazione di proposte di idee presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di  premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico  della  progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
 2.  Le  stazioni  appaltanti,  previa adeguata motivazione, possono procedere  all'esperimento  di  un  concorso  in  due gradi, il primo avente  ad  oggetto  la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il  bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo   alla   progettazione  definitiva  al  soggetto  che  abbia presentato il migliore progetto preliminare.
 |  |  |  | Art. 110 Concorsi sotto soglia
 
 1.  I  concorsi  di  progettazione  e i concorsi di idee di importo inferiore   alla  soglia  comunitaria  devono  essere  espletati  nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita'.
 |  |  |  | Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
 (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
 1.  Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati  della  progettazione  posta a base di gara e in ogni caso della  progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti,  a  far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del  progetto  esecutivo,  di  una  polizza di responsabilita' civile professionale   per   i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita'  di  propria  competenza,  per tutta la durata dei lavori e sino  alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove  spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante  deve  sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1,  lettera e),  resesi  necessarie  in corso di esecuzione. La garanzia  e'  prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo  dei  lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di euro,   per   lavori   di   importo  inferiore  alla  soglia  di  cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il  limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore  alla  soglia  di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA  esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza   di   garanzia  esonera  le  amministrazioni  pubbliche  dal pagamento della parcella professionale.
 2.  Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che  devono  prestare  i  progettisti,  nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilita'.
 |  |  |  | Art. 112 Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art.  30,  commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)
 
 1.   Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le  stazioni  appaltanti verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento, la  rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai  documenti  di cui all'articolo  93,  commi  1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente.
 2.  Nei  contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la  verifica  di  cui  al  comma  1  ha luogo prima dell'inizio delle procedure   di   affidamento.   Nei   contratti   aventi  ad  oggetto l'esecuzione  e  la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  la  verifica  del progetto preliminare  e  di  quello  definitivo  redatti a cura della stazione appaltante   hanno   luogo   prima  dell'inizio  delle  procedure  di affidamento,  e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
 3.  Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di  accertare l'unita' progettuale, il responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto  e  in  contraddittorio  con  il  progettista,  verifica  la conformita'  del  progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il  progettista  autore  del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.
 4.  Gli  oneri  derivanti  dall'accertamento della rispondenza agli elaborati  progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
 5.  Con  il  regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per  i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
 verifica   deve   essere  effettuata  da  organismi  di  controllo
 accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  20  milioni di euro, la
 verifica   puo'  essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle
 stazioni   appaltanti   ove  il  progetto  sia  stato  redatto  da
 progettisti  esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di
 un  sistema  interno  di  controllo  di  qualita', ovvero da altri
 soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) in  ogni  caso,  il soggetto che effettua la verifica del progetto
 deve  essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
 terzi  per  i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di
 propria competenza.
 6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei progetti  eventualmente  richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture,   nel   rispetto   dei  commi  che  precedono,  in  quanto compatibili.
 |  |  |  | Art. 113 Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
 (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
 
 1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria  del  10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10 per cento, la garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
 2.  La  fideiussione  bancaria  o la polizza assicurativa di cui al comma  1  deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva   escussione   del   debitore   principale,   la  rinuncia all'eccezione  di  cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 3.  La  garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel limite massimo   del  75  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  Lo svincolo,  nei  termini  e  per  le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della    preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da   parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori  o  di  analogo  documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento  dell'iniziale  importo  garantito,  e'  svincolato  secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.  Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati  di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga costituisce inadempimento  del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
 4.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al comma 1 determina  la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria   di   cui   all'articolo  75  da  parte  della  stazione appaltante,  che  aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
 5.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto adempimento  e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato  di  collaudo  provvisorio  o del certificato di regolare esecuzione.
 
 
 
 Nota all'art. 113:
 - Per  l'art. 1957, comma 2, del codice civile, si veda
 nelle note all'art. 75.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto
 1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
 2.  Il  regolamento  determina  gli  eventuali  casi  in  cui,  nei contratti  relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che  comprendono  anche servizi o forniture, sono consentite varianti in  corso  di  esecuzione,  nel  rispetto  dell'art.  132,  in quanto compatibile.
 |  |  |  | Art. 115. Adeguamenti dei prezzi
 (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
 1.  Tutti  i  contratti  ad  esecuzione  periodica  o  continuativa relativi  a  servizi  o  forniture  debbono  recare  una  clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di    una    istruttoria    condotta   dai   dirigenti   responsabili dell'acquisizione  di  beni  e  servizi  sulla  base  dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
 |  |  |  | Art. 116. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
 (articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
 1.  Le  cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione  relativi  ai  soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno  singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  stazione appaltante  fino  a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta   trasformazione,   fusione   o  scissione,  non  abbia proceduto   nei   confronti   di  essa  alle  comunicazioni  previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio  1991,  n.  187,  e  non  abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
 2.  Nei  sessanta  giorni  successivi  la  stazione appaltante puo' opporsi   al  subentro  del  nuovo  soggetto  nella  titolarita'  del contratto,   con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in  essere, laddove,  in  relazione  alle  comunicazioni  di  cui al comma 1, non risultino  sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
 3.  Ferme  restando  le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema  di  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta   giorni  di  cui  al  comma 2  senza  che  sia  intervenuta opposizione,  gli  atti  di  cui  al comma 1 producono, nei confronti delle  stazioni  appaltanti,  tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
 4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei  casi  di  trasferimento  o  di affitto di azienda da parte degli organi   della   procedura  concorsuale,  se  compiuto  a  favore  di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge  31 gennaio  1992,  n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione   maggioritaria   di   almeno   tre   quarti  di  soci cooperatori,  nei  cui  confronti  risultino estinti, a seguito della procedura  stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che si trovino  in  regime  di  cassa  integrazione  guadagni  o in lista di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
 
 
 Note all'art. 116:
 - Il  testo  dell'art. 1 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, «Regolamento
 per  il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
 aggiudicatari  di  opere  pubbliche  e per il divieto delle
 intestazioni  fiduciarie,  previsto  dall'art. 17, comma 3,
 della  legge  19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
 delinquenza di tipo mafioso», e' il seguente:
 «Art.  1.  - 1.  Le societa' per azioni, in accomandita
 per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
 cooperative  per  azioni  o  a responsabilita' limitata, le
 societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
 aggiudicatarie   di   opere   pubbliche,  ivi  comprese  le
 concessionarie  e  le  subappaltatrici,  devono  comunicare
 all'amministrazione  committente  o  concedente prima della
 stipula  del  contratto  o  della  convenzione,  la propria
 composizione  societaria,  l'esistenza  di diritti reali di
 godimento  o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
 sulla  base  delle  risultanze  del  libro  dei soci, delle
 comunicazioni  ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
 disposizione,  nonche' l'indicazione dei soggetti muniti di
 procura  irrevocabile  che abbiano esercitato il voto nelle
 assemblee  societarie  nell'ultimo  anno  o  che ne abbiano
 comunque diritto.
 2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
 subappaltatore   sia   un   consorzio,  esso  e'  tenuto  a
 comunicare  i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole
 societa'   consorziate   che   comunque   partecipino  alla
 progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
 3.  Fermi  restando  gli  obblighi previsti dalle norme
 vigenti,  l'amministrazione  committente  o  concedente  e'
 tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera
 i  dati  di  cui  ai  commi 1 e 2, tenendoli a disposizione
 dell'autorita'  giudiziaria  o  degli  organi  cui la legge
 attribuisce   poteri  di  accesso,  di  accertamento  o  di
 verifica   per   la   prevenzione  e  la  lotta  contro  la
 delinquenza mafiosa.
 4.  Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i
 consorzi   sono   tenuti  alla  conservazione,  per  uguale
 periodo,  delle  copie  delle  note  di  trasmissione e dei
 relativi dati.».
 - Il  testo  dell'art.  10-sexies della legge 31 maggio
 1965, n. 575, gia' citata all'art. 38, e' il seguente:
 «Art.  10-sexies.  - 1.  La  pubblica  amministrazione,
 prima   di   rilasciare   o   consentire   le  licenze,  le
 autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
 abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
 di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  contratti e i
 subcontratti  di  cui  al  medesimo articolo deve acquisire
 apposita  certificazione  relativa all'interessato circa la
 sussistenza   a   suo   carico   di   un  procedimento  per
 l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
 di   prevenzione,   nonche'   circa   la   sussistenza   di
 provvedimenti  che applicano una misura di prevenzione o di
 condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
 quelli  che  dispongono  divieti, sospensioni o decadenze a
 norma  dell'art.  10,  ovvero  del  secondo comma dell'art.
 10-quater.  Per  i  rinnovi, allorche' la legge dispone che
 gli  stessi  abbiano luogo con provvedimento formale, per i
 provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia'
 disposti,  salvo  gli atti di esecuzione, e per i contratti
 derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
 amministrazione   l'obbligo   sussiste  con  riguardo  alla
 certificazione  dei  provvedimenti  definitivi o provvisori
 che  applicano  la  misura  di  prevenzione  o dispongono i
 divieti,  le  sospensioni  o  le decadenze. Per i contratti
 concernenti    obbligazioni   a   carattere   periodico   o
 continuativo   per   forniture   di   beni  o  servizi,  la
 certificazione  deve  essere  acquisita per ciascun anno di
 durata del contratto.
 2.  La  certificazione  e'  rilasciata dalla prefettura
 nella  cui  circoscrizione  gli  atti  o i contratti devono
 essere  perfezionati,  su  richiesta dell'amministrazione o
 dell'ente  pubblico,  previa  esibizione dei certificati di
 residenza  e  di  stato di famiglia di data non anteriore a
 tre mesi.
 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
 di  opere  o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
 su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
 interessati,  puo' essere rilasciata anche su richiesta del
 concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
 certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
 anteriore a tre mesi.
 4.  Quando  gli atti o i contratti riguardano societa',
 la  certificazione  e' richiesta nei confronti della stessa
 societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
 societa'  di  capitali  anche consortili ai sensi dell'art.
 2615-ter  del  codice civile, o di societa' cooperative, di
 consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
 titolo  X,  capo  II,  sezione  II  del  codice civile, nei
 confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
 componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
 dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
 consortili  detenga  una partecipazione superiore al 10 per
 cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
 societa'  consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
 nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
 consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
 certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
 rappresentanza,    e    degli   imprenditori   o   societa'
 consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
 certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
 se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
 confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
 societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile,  la
 certificazione  e' richiesta nei confronti di coloro che le
 rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
 dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
 altresi'  richiesta  nei  confronti  del  direttore tecnico
 dell'impresa.
 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
 richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
 prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
 residenza  ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
 o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
 certificati  prescritti,  deve specificare i provvedimenti,
 atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
 o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
 ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
 persona,   munita   di   procura  speciale,  incaricata  di
 ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
 pubblica  amministrazione  o  dal  concessionario entro tre
 mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
 autenticata  ai  sensi  dell'art.  14 della legge 4 gennaio
 1968, n. 15.
 7.  Nei  casi  di  urgenza, in attesa che pervenga alla
 pubblica    amministrazione    o   al   concessionario   la
 certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
 cui  all'art.  10  puo' essere effettuata sulla base di una
 dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
 essere  stato  sottoposto  a misura di prevenzione e di non
 essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
 propri    conviventi   di   procedimenti   in   corso   per
 l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
 cause  ostative  all'iscrizione negli albi di appaltatori o
 fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
 costruttori.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione deve
 essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
 della  legge  4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
 si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
 subcontratti,    cessioni    e   cottimi   concernenti   la
 realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
 servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
 8.   La   certificazione   non   e'   richiesta  quando
 beneficiario  dell'atto  o contraente con l'amministrazione
 e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
 tratta    di    licenze    e    autorizzazioni   rilasciate
 dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
 rinnovo.
 9.  La  certificazione  non  e' inoltre richiesta ed e'
 sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
 a) per  la  stipulazione  o approvazione di contratti
 con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
 b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
 di  cui  all'art.  10  e per le concessioni di costruzione,
 nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
 pubblica  amministrazione  o  di  servizi  pubblici, il cui
 valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
 c) per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
 cottimi  concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e la
 prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
 valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
 d) per  la concessione di contributi, finanziamenti e
 mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
 comunque   denominate   per  lo  svolgimento  di  attivita'
 imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
 cinquanta milioni di lire.
 10.  E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica
 amministrazione  che procede sulla base delle dichiarazioni
 sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
 certificazione alla prefettura territorialmente competente.
 11.  L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta a comunicare
 tempestivamente    all'amministrazione    appaltante   ogni
 modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
 struttura   di   impresa   e   negli  organismi  tecnici  e
 amministrativi.
 12.  Le certificazioni prefettizie, le relative istanze
 nonche'  la documentazione accessoria previste dal presente
 articolo sono esenti da imposta di bollo.
 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
 trenta  giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
 rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
 presentazione  dell'istanza  di  certificazione,  nonche' i
 soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
 inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
 gli  interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto la
 certificazione  con  la  dichiarazione  di  cui al comma 7,
 ferma  restando  la  possibilita'  per l'amministrazione di
 avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
 14.  Chiunque,  nelle dichiarazioni sostitutive, di cui
 al  presente  articolo,  attesta  il falso e' punito con la
 reclusione da uno a quattro anni.
 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
 pubblici  ha  facolta' di verificare anche in corso d'opera
 la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
 per   l'affidamento  dei  lavori.  Alla  predetta  verifica
 possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
 pubblici committenti o concedenti.
 16.   Decorso   un   anno  dalla  firma  del  contratto
 riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
 l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
 e'  comunque  tenuto  ad  effettuare  la verifica di cui al
 comma 15.».
 - La  legge  31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme
 in materia di societa' cooperative.».
 - Il  testo  dell'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
 223,  (Norme  in  materia di cassa integrazione, mobilita',
 trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
 della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
 disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro), e' il
 seguente:
 «Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
 regionale  per  l'impiego).  -  1.  L'Ufficio regionale del
 lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
 direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale,  sentita  la  Commissione centrale per
 l'impiego,  dopo  un'analisi  tecnica da parte dell'Agenzia
 per   l'impiego   compila   una  lista  dei  lavoratori  in
 mobilita',  sulla  base  di  schede che contengano tutte le
 informazioni  utili per individuare la professionalita', la
 preferenza  per  una mansione diversa da quella originaria,
 la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
 questa  lista  vengono  iscritti  anche i lavoratori di cui
 agli  articoli 11,  comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
 che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
 all'art. 7, comma 5.
 2.  La  Commissione  regionale per l'impiego approva le
 liste di cui al comma 1 ed inoltre:
 a) assume   ogni   iniziativa  utile  a  favorire  il
 reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
 in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
 b) propone  l'organizzazione, da parte delle regioni,
 di   corsi   di   qualificazione   e   di  riqualificazione
 professionale    che,   tenuto   conto   del   livello   di
 professionalita'   dei   lavoratori   in  mobilita',  siano
 finalizzati   ad  agevolarne  il  reimpiego;  i  lavoratori
 interessati   sono   tenuti   a   parteciparvi   quando  le
 Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
 c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
 d) determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai  fini
 dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
 d-bis) realizza,  d'intesa  con  la regione, a favore
 delle  lavoratrici  iscritte  nelle  liste di mobilita', le
 azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
 3.   Le   regioni,   nell'autorizzare  i  progetti  per
 l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
 ai sensi del secondo comma, dell'art. 24, legge 21 dicembre
 1978,  n.  845, devono dare priorita' ai progetti formativi
 che  prevedono  l'assunzione  di  lavoratori iscritti nella
 lista di mobilita'.
 4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche la
 Commissione   regionale   per  l'impiego,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   24 luglio  1981,  n.  390,
 modificato  dall'art.  8,  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
 dal  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  20 maggio  1988,  n.  160. Il
 secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi
 in  cui  l'amministrazione  pubblica interessata utilizzi i
 lavoratori  per un numero di ore ridotto e proporzionato ad
 una   somma  corrispondente  al  trattamento  di  mobilita'
 spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
 5.  I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra i
 soggetti  di  cui  all'art.  14, comma 1, lettera a), della
 legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
 (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115
 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 1.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di  servizi,  forniture  e  lavori  di  cui  al  presente codice, ivi compresi   i   concorsi   di   progettazione   e   gli  incarichi  di progettazione.  Le  cessioni  di  crediti possono essere effettuate a banche  o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  il  cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
 2.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni  pubbliche,  le  cessioni  di  crediti  devono essere stipulate  mediante  atto  pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
 3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso  di  progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti  che  sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino   con   comunicazione   da  notificarsi  al  cedente  e  al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
 4.  Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato  contestuale,  possono preventivamente accettare la cessione da  parte  dell'esecutore  di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
 5.  In  ogni  caso  l'amministrazione  cui  e'  stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente  in  base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
 
 
 
 Nota all'art. 117:
 - La  legge  21 febbraio 1991, n. 52, reca: "Disciplina
 della cessione dei crediti di impresa".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 118 Subappalto e attivita' che non costituiscono subappalto
 (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;
 art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358;
 art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
 
 1.  I  soggetti  affidatari dei contratti di cui al presente codice sono  tenuti  a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture  compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo' essere ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116.
 2.  La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando  di  gara  le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente  con  il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con  il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,  ferme  restando  le  vigenti disposizioni che prevedono per particolari  ipotesi  il  divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori,   per   quanto  riguarda  la  categoria  prevalente,  con  il regolamento,  e'  definita  la  quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni  caso  non  superiore  al  trenta  per cento. Per i servizi e le forniture,   tale  quota  e'  riferita  all'importo  complessivo  del contratto.  L'affidamento  in  subappalto  o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che  i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
 di  varianti  in  corso  di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
 abbiano  indicato  i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
 le  forniture  o  parti  di  servizi  e  forniture  che  intendono
 subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
 presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
 di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che  al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
 stazione    appaltante   l'affidatario   trasmetta   altresi'   la
 certificazione  attestante il possesso da parte del subappaltatore
 dei  requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
 relazione  alla  prestazione  subappaltata  e la dichiarazione del
 subappaltatore  attestante  il  possesso dei requisiti generali di
 cui all'articolo 38; 4) che  non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
 del  cottimo,  alcuno  dei divieti previsti dall'articolo 10 della
 legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
 3.  Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera' a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla  data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da  essi  affidatari  corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la   parte  delle  prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  o  dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
 4.  L'affidatario  deve  praticare,  per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
 5.  Per  i  lavori,  nei  cartelli esposti all'esterno del cantiere devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3).
 6.   L'affidatario   e'   tenuto   ad  osservare  integralmente  il trattamento  economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale  si  eseguono  le  prestazioni;  e',  altresi', responsabile in solido   dell'osservanza   delle   norme   anzidette   da  parte  dei subappaltatori  nei  confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese  nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,    trasmettono   alla   stazione   appaltante   prima dell'inizio  dei  lavori  la documentazione di avvenuta denunzia agli enti   previdenziali,   inclusa   la   Cassa  edile,  assicurativi  e antinfortunistici,  nonche'  copia  del  piano  di  cui  al  comma 7. L'affidatario   e,   suo   tramite,   i   subappaltatori  trasmettono periodicamente  all'amministrazione  o  ente  committente  copia  dei versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi,  nonche'  di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 7.  I  piani  di  sicurezza  di  cui  all'articolo 131 sono messi a disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte  alle  verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il  coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine   di   rendere   gli   specifici   piani   redatti  sai  singoli subappaltatori   compatibili   tra  loro  e  coerenti  con  il  piano presentato    dall'affidatario.    Nell'ipotesi   di   raggruppamento temporaneo  o  di  consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 8.  L'affidatario  che  si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza  o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a  norma  dell'articolo  2359  del  codice civile con il titolare del subappalto   o   del   cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere effettuata   da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di raggruppamento   temporaneo,   societa'   o  consorzio.  La  stazione appaltante  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  entro trenta giorni  dalla  relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una  sola  volta,  ove  ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine  senza  che  si  sia  provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  Per  i  subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento  dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a  100.000  euro,  i  termini  per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
 9.  L'esecuzione  delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
 10.  Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche  ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono eseguire direttamente  le  prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in   partecipazione   quando   l'associante   non   intende  eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi' alle  concessioni  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
 11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato  subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono  l'impiego  di  manodopera, quali le forniture con posa in opera  e  i  noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di importo superiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del  contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di   impianti   e   di  strutture  speciali  da  individuare  con  il regolamento;  in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per  le  quali  non  sussista  alcuno  dei divieti di cui al comma 2, numero  4).  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare alla stazione   appaltante,   per  tutti  i  sub-contratti  stipulati  per l'esecuzione  dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
 12.  Ai  fini  dell'applicazione  dei commi precedenti, le seguenti categorie  di  forniture  o servizi, per le loro specificita', non si configurano come attivita' affidate in subappalto: a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
 
 
 
 Note all'art. 118:
 - Per  l'art.  10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575,
 vedi le note all'art. 38.
 - Per  l'art.  2359  del  codice  civile,  vedi le note
 all'art. 34.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto
 1.  La  esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture,  e'  diretta  dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
 2.  Per  i  lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi  massimi  per  i  quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il direttore dei lavori.
 3.  Per  i  servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli  di  particolare  importanza,  per  qualita'  e  importo delle prestazioni,  per  i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
 |  |  |  | Art. 120. Collaudo
 1.  Per  i  contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina   le   modalita'   di   verifica  della  conformita'  delle prestazioni  eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
 2.  Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo  con  modalita'  ordinarie  e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice.
 |  |  |  | Art. 121. Disciplina  comune  applicabile  ai  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
 1.  Ai  contratti  pubblici  aventi  per  oggetto  lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si  applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della  parte  V,  anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
 2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di  calcolo  del  valore  stimato  dei  contratti  pubblici),  per le procedure  previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 122 Disciplina specifica per i contratti
 di lavori pubblici sotto soglia
 (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 
 1.  Ai  contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non
 si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
 pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
 2.  L'avviso  di  preinformazione  di  cui  all'articolo  63,  e'
 facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente, ove
 istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
 con le modalita' ivi previste.
 3.  L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
 all'articolo  65  e'  pubblicato  sul  profilo  di committente, ove
 istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
 con le modalita' ivi previste.
 4.  I  bandi  e  gli  inviti  non  contengono  le indicazioni che
 attengono  ad  obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
 sopranazionale.
 5.  I  bandi  relativi  a contratti di importo pari o superiore a
 cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -  relativa  ai contratti
 pubblici,  sul  "profilo di committente" della stazione appaltante,
 e,  non  oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
 Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti di cui al decreto
 del  Ministro  dei  lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
 informatico  presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi
 di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale. Gli avvisi e i bandi
 sono  altresi'  pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo
 la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta
 della  stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani
 a  diffusione  nazionale  ovvero  su  almeno  uno  dei quotidiani a
 maggiore  diffusione  locale  nel luogo ove si eseguono i lavori. I
 bandi  relativi  a contratti di importo inferiore a cinquecentomila
 euro  sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono
 i  lavori  e  nell'albo  della  stazione  appaltante;  gli  effetti
 giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione
 nell'albo   pretorio  del  Comune.  Si  applica,  comunque,  quanto
 previsto dall'articolo 66, comma 15.
 6.  Ai  termini  di  ricezione  delle domande di partecipazione e
 delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e documenti
 complementari,  si  applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in
 tema  di  regole  generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul
 prolungamento  dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
 le seguenti regole:
 a) nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la  ricezione delle
 offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica italiana per i contratti di importo
 pari  o  superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
 del  bando  nell'albo  pretorio  del  Comune in cui si esegue il
 contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila
 euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
 b) nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate previa
 pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
 termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
 la  decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
 a quindici giorni;
 c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine per la ricezione delle
 offerte,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito, non puo'
 essere inferiore a venti giorni;
 d) nelle  procedure  negoziate,  con  o  senza bando, e nel dialogo
 competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle offerte viene
 stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel rispetto del comma 1
 dell'articolo  70  e,  ove  non  vi  siano specifiche ragioni di
 urgenza,  non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
 invio dell'invito;
 e) in  tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
 la  progettazione  esecutiva,  il termine per la ricezione delle
 offerte  non  puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data
 di  pubblicazione  del  bando  di  gara  o di invio dell'invito;
 quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la progettazione
 definitiva,  il  termine per la ricezione delle offerte non puo'
 essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
 f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
 nel  dialogo  competitivo,  quando  del  contratto e' stata data
 notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
 delle  offerte  puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a
 meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
 pubblicazione  del  bando,  e  per  le  altre  procedure,  dalla
 spedizione della lettera invito;
 g) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
 pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  quando  l'urgenza rende
 impossibile  rispettare  i  termini minimi previsti dal presente
 articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
 gara  le  ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
 la  ricezione  delle  domande di partecipazione, non inferiore a
 quindici  giorni  dalla  data di pubblicazione del bando di gara
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana; e, nelle
 procedure  ristrette,  un termine per la ricezione delle offerte
 non  inferiore  a  dieci  giorni,  ovvero non inferiore a trenta
 giorni  se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
 decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
 Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle
 offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto anche la progettazione
 definitiva.
 7.  La  procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui
 agli  articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
 superiore a centomila euro.
 8.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g)
 non  si  applicano  alle  opere  di  urbanizzazione primaria di cui
 all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b) e all'articolo 4, comma 1,
 della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,  correlate  al singolo
 intervento  edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi
 l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
 9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
 basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
 automatica  dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
 di  ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
 sensi  dell'articolo  86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
 comma  5.  Comunque  la  facolta'  di  esclusione automatica non e'
 esercitabile  quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
 cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
 
 
 
 Note all'art. 122:
 - Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
 2001,   n.  20  reca:  "Individuazione  del  sito  Internet
 www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
 delle   stazioni   appaltanti  di  ambito  statale  e/o  di
 interesse  nazionale, nonche' dei siti Internet predisposti
 dalle  regioni  e province autonome per la pubblicazione di
 bandi  ed  avvisi  di  gara  delle  amministrazioni  di cui
 all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.".
 - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art.
 4,   comma 1,   della  legge  29 settembre  1964,  n.  847,
 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
 per   l'acquisizione   delle  aree  ai  sensi  della  legge
 18 aprile 1962, n. 167), e' il seguente:
 "Art.  1.  -  I  comuni  ed  i consorzi dei comuni sono
 autorizzati  a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333
 del   testo  unico  della  legge  comunale  e  provinciale,
 approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con
 la  Cassa  depositi  e  prestiti,  con  istituti di credito
 fondiario  ed  edilizio,  con  le  sezioni  autonome per il
 finanziamento  di  opere  pubbliche ed impianti di pubblica
 utilita',  nonche'  con  gli istituti di assicurazione e di
 previdenza,  per l'attuazione dei piani di zona di cui alla
 legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
 (omissis);
 b) per  le  opere di urbanizzazione primaria indicate
 al successivo art. 4;
 (omissis)".
 "Art.  4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono
 quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
 a) strade residenziali;
 b) spazi di sosta o di parcheggio;
 c) fognature;
 d) rete idrica;
 e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
 gas;
 f) pubblica illuminazione;
 g) spazi di verde attrezzato.".
 - Il  testo  del'art.  16,  comma 2,  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato
 all'art. 32, e' il seguente:
 "2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri di
 urbanizzazione   e'  corrisposta  al  comune  all'atto  del
 rilascio   del   permesso  di  costruire  e,  su  richiesta
 dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
 o  parziale  della  quota  dovuta, il titolare del permesso
 puo'  obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere di
 urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal
 comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
 al patrimonio indisponibile del comune.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
 (art. 23, legge n. 109/1994)
 1.  Per  gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di   importo  inferiore  a  750.000,  le  stazioni  appaltanti  hanno facolta',  senza  procedere  a  pubblicazione di bando, di invitare a presentare  offerta  almeno  venti concorrenti, se sussistono in tale numero   soggetti   qualificati   in   relazione  ai  lavori  oggetto dell'appalto,   individuati  tra  gli  operatori  economici  iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
 2.  I  lavori  che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura  di  cui  al  comma  1,  vanno  resi  noti mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
 3.  Gli  operatori  economici  interessati  ad essere invitati alle procedure  di  affidamento  di  cui  al  comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
 4.  I  consorzi  e  i  raggruppamenti temporanei possono presentare domanda  per  essere  iscritti  in  un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
 5.  Gli  altri  operatori  economici  possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
 6.  E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in  forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o  consorzio,  ovvero  come  componente  di piu' di un raggruppamento temporaneo  o  piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
 7.  Nel  caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura  organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i relativi   elenchi   si   riferiscono   alle   singole  articolazioni territoriali.
 8.   Ogni   domanda   di   iscrizione   deve  essere  corredata  da un'autocertificazione,  ai  sensi della normativa vigente, con cui il richiedente   afferma   di   essere  in  possesso  dei  requisiti  di qualificazione  necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione  previsti  per  l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
 9.   Le  stazioni  appaltanti  formano  l'elenco  entro  il  trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
 10.  L'ordine  di  iscrizione,  tra  i  soggetti  aventi titolo, e' stabilito  mediante  sorteggio  pubblico,  la  cui  data  e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
 11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
 12.  Gli  operatori  inseriti  nell'elenco  sono  invitati  secondo l'ordine  di  iscrizione,  sempre  che  in  possesso dei requisiti di qualificazione  necessari  in  relazione  all'oggetto dell'appalto, e possono  ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i  soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
 13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da' pubblicita'  sul  proprio  sito  informatico  di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
 14.    L'Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato   programma informatico,  il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il  superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto   alle  iscrizioni  che,  secondo  un  ordine  cronologico, eccedono il numero massimo.
 15.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute  a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e' verificato  il  superamento  del  numero massimo di iscrizioni, entro venti  giorni  dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli  iscritti  che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o piu'   diverse  iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero  massimo  di iscrizioni.   Tutte   le   modifiche  agli  elenchi  sono  comunicate all'Osservatorio.
 16.   Le   stazioni  appaltanti  possono  sempre  chiedere  notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
 |  |  |  | Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia
 (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)
 
 1.  Ai  contratti  di  servizi  e  forniture  sotto soglia non si
 applicano  le  norme  del presente codice che prevedono obblighi di
 pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
 2.   L'avviso  di  preinformazione  di  cui  all'articolo  63  e'
 facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente, ove
 istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
 con le modalita' ivi previste.
 3.  Le  stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso
 sui  risultati  della procedura di affidamento, di cui all'articolo
 65.
 4.  I  bandi  e  gli  inviti  non  contengono  le indicazioni che
 attengono  ad  obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
 sopranazionale.
 5.  I  bandi  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti
 informatici  di  cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
 previste,  e  nell'albo  della  stazione  appaltante.  Gli  effetti
 giuridici  connessi  alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
 nella  Gazzetta  Ufficiale.  Si  applica, comunque, quanto previsto
 dall'articolo 66, comma 15.
 6.  Ai  termini  di  ricezione  delle domande di partecipazione e
 delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e documenti
 complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in
 tema  di  regole  generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul
 prolungamento  dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
 le seguenti regole:
 a) nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la  ricezione delle
 offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
 Ufficiale  della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a
 quindici giorni;
 b) nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate previa
 pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
 termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
 la  decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
 a sette giorni;
 c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine per la ricezione delle
 offerte,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito, non puo'
 essere inferiore a dieci giorni;
 d) nelle  procedure  negoziate,  con  o  senza bando, e nel dialogo
 competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle offerte viene
 stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel rispetto del comma 1
 dell'articolo  70  e,  ove  non  vi  siano specifiche ragioni di
 urgenza,  non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
 invio dell'invito;
 e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
 nel  dialogo  competitivo,  quando  del  contratto e' stata data
 notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
 delle  offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai
 a  meno  di  sette  giorni,  decorrenti, nelle procedure aperte,
 dalla  pubblicazione  del bando, e per le altre procedure, dalla
 spedizione della lettera invito;
 f) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
 pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  quando  l'urgenza rende
 impossibile  rispettare  i  termini minimi previsti dal presente
 articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
 gara  le  ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
 la  ricezione  delle  domande di partecipazione, non inferiore a
 dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
 ristrette,  un  termine  per  la  ricezione  delle  offerte  non
 inferiore a cinque giorni.
 7.  Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
 rispetto  alle  norme  dettate  dal presente codice, i requisiti di
 idoneita'     morale,     capacita'     tecnico-professionale    ed
 economico-finanziaria  che  devono essere posseduti dagli operatori
 economici.
 8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
 basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
 automatica  dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
 di  ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
 sensi  dell'articolo  86; in tal caso non si applica l'articolo 86,
 comma  5.  Comunque  la  facolta'  di  esclusione automatica non e'
 esercitabile  quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
 cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
 |  |  |  | Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
 Repubblica n. 384/2001)
 1.  Le  acquisizioni  in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 a) mediante amministrazione diretta;
 b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso  un  responsabile  del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali  e  mezzi  propri o appositamente acquistati o noleggiati e con  personale  proprio  delle  stazioni  appaltanti, o eventualmente assunto  per  l'occasione,  sotto  la  direzione del responsabile del procedimento.
 4.  Il  cottimo  fiduciario  e'  una  procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
 5.  I  lavori  in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000.  I  lavori  assunti  in  amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
 6.  I  lavori  eseguibili  in economia sono individuati da ciascuna stazione  appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 a)  manutenzione  o  riparazione  di  opere  od  impianti  quando l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle  con  le  forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
 c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 d)  lavori  che  non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 f)  completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori.
 7.  I  fondi  necessari  per la realizzazione di lavori in economia possono  essere  anticipati  dalla  stazione  appaltante  con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.  Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
 8.  Per  lavori  di  importo  pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000  euro,  l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto   dei   principi   di  trasparenza,  rotazione,  parita'  di trattamento,   previa   consultazione   di  almeno  cinque  operatori economici,  se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici  predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  lavori  di importo  inferiore  a  quarantamila  euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
 9.  Le  forniture  e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori  a  137.000  per  le  amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  28,  comma  1,  lettera  a),  e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1,  lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle  soglie  previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
 10.  L'acquisizione  in  economia  di  beni e servizi e' ammessa in relazione  all'oggetto  e  ai limiti di importo delle singole voci di spesa,  preventivamente  individuate  con  provvedimento  di ciascuna stazione  appaltante,  con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il  ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
 a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del  contraente  inadempiente,  quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente  per  conseguire  la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 b)  necessita'  di  completare  le prestazioni di un contratto in corso,  ivi  non  previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 c)  prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza  dei  relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie   procedure   di   scelta   del  contraente,  nella  misura strettamente necessaria;
 d)  urgenza,  determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al  fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro  e  fino  alle  soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo  fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa consultazione di almeno cinque  operatori  economici,  se  sussistono in tale numero soggetti idonei,  individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per  servizi  o  forniture  inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
 12.  L'affidatario  di  lavori, servizi, forniture in economia deve essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   prescritta   per prestazioni  di  pari  importo affidate con le procedure ordinarie di scelta  del  contraente.  Agli  elenchi di operatori economici tenuti dalle  stazioni  appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano  richiesta,  che  siano  in possesso dei requisiti di cui al periodo  precedente.  Gli  elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
 13.  Nessuna  prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni  di  manutenzione,  periodica  o  non  periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
 14.  I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati,   nel  rispetto  del  presente  articolo,  nonche'  dei principi  in  tema  di  procedure  di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
 |  |  |  | Art. 126. Ambito di applicazione
 (art. 14, legge n. 109/1994)
 1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
 2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
 |  |  |  | Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici
 (art. 6, legge n. 109/1994)
 1.  E'  garantita  la piena autonomia funzionale e organizzativa,
 nonche'  l'indipendenza  di giudizio e di valutazione del Consiglio
 superiore   dei   lavori  pubblici  quale  massimo  organo  tecnico
 consultivo dello Stato.
 2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione
 del  Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici,  su  materie identiche o affini a
 quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi
 i  quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
 del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
 presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
 autonomo.  Con  il  medesimo  decreto  si  provvede ad integrare la
 rappresentanza  delle  diverse  amministrazioni dello Stato e delle
 Regioni  nell'ambito  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici,
 nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione dei comitati
 tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
 finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le competenze del Consiglio
 nazionale per i beni culturali e ambientali.
 3.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici esprime parere
 obbligatorio   sui   progetti  definitivi  di  lavori  pubblici  di
 competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per almeno il 50 per
 cento  dallo  Stato,  di  importo  superiore ai 25 milioni di euro,
 nonche'  parere  sui  progetti  delle altre stazioni appaltanti che
 siano  pubbliche  amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
 ove  esse  ne  facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
 inferiore  a  25  milioni  di  euro,  le  competenze  del Consiglio
 superiore  sono  esercitate  dai  comitati  tecnici  amministrativi
 presso  i  Servizi  Integrati  Infrastrutture  e  Trasporti (SIIT).
 Qualora  il  lavoro  pubblico  di importo inferiore a 25 milioni di
 euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il
 direttore  del  settore  infrastrutture  sottopone il progetto, con
 motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
 4.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea  generale del
 Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
 di  un  terzo  dei  componenti  e i pareri sono validi quando siano
 deliberati  con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei
 presenti all'adunanza.
 5.  Il  Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
 entro   quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione  del  progetto.
 Decorso  tale  termine,  il  procedimento prosegue prescindendo dal
 parere  omesso  e  l'amministrazione  motiva  autonomamente  l'atto
 amministrativo da emanare.
 |  |  |  | Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici
 (art. 14, legge n. 109/1994)
 
 1.  L'attivita'  di  realizzazione  dei  lavori  di cui al presente codice  di  singolo  importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono   e  approvano,  nel rispetto  dei  documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente,  e  della  normativa  urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita'  e  di  identificazione  e  quantificazione  dei  propri bisogni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono nell'esercizio    delle    loro   autonome   competenze   e,   quando esplicitamente   previsto,   di   concerto  con  altri  soggetti,  in conformita'   agli  obiettivi  assunti  come  prioritari.  Gli  studi individuano  i  lavori  strumentali  al  soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed  economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi dello stato  di  fatto  di  ogni  intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti    di    sostenibilita'    ambientale,   socio-economiche, amministrative   e   tecniche.   In  particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti  tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili con capitali  privati,  in  quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di  programma  triennale  e i suoi aggiornamenti annuali sono resi  pubblici,  prima  della  loro approvazione, mediante affissione nella  sede  delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni   consecutivi  ed  eventualmente  mediante  pubblicazione  sul profilo di committente della stazione appaltante.
 3.  Il  programma  triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere comunque prioritari i lavori  di  manutenzione,  di  recupero  del patrimonio esistente, di completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  i  progetti  esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
 4.  Nel  programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici  che,  al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono  essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di  superficie,  previo  esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati  e  valutati  anche  rispetto  ad eventuali caratteri di rilevanza    storico-artistica,   architettonica,   paesaggistica   e ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione  catastale  e ipotecaria.
 5.  Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti  dal  programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate.   Sono   fatti  salvi  gli  interventi  imposti  da  eventi imprevedibili  o  calamitosi,  nonche'  le  modifiche  dipendenti  da sopravvenute  disposizioni  di  legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
 6.  L'inclusione  di  un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per  i  lavori  di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari  o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che  per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  e' sufficiente l'indicazione  degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
 7.   Un   lavoro   puo'   essere   inserito   nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione almeno preliminare e siano   state   quantificate   le   complessive  risorse  finanziarie necessarie  per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa  addetto,  un  soggetto  idoneo  a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
 8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale  devono  essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.  Ove  gli  enti  locali  siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici,  decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla  normativa  vigente  per  la loro adozione, e fino all'adozione medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione  dello  Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e  di  cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 9.    L'elenco    annuale    predisposto    dalle   amministrazioni aggiudicatrici   deve   essere   approvato   unitamente  al  bilancio preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve contenere l'indicazione   dei   mezzi   finanziari  stanziati  sullo  stato  di previsione  o  sul  proprio  bilancio,  ovvero  disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di  altri  enti  pubblici,  gia'  stanziati  nei  rispettivi stati di previsione  o  bilanci,  nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del   decreto-legge   31   ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato  solo  sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi    risorse    gia'   previste   tra   i   mezzi   finanziari dell'amministrazione  al  momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione  per  le  risorse  resesi  disponibili a seguito di ribassi d'asta  o  di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 10.  I  lavori  non  ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo, non possono ricevere   alcuna  forma  di  finanziamento  da  parte  di  pubbliche amministrazioni.
 11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi  tipo,  che  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del  Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro  dei  lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
 12.  I  programmi  triennali  e  gli  aggiornamenti  annuali, fatta eccezione  per  quelli  predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali  e  loro  associazioni  e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,  per  la  verifica  della  loro  compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.
 
 
 
 Note all'art. 128:
 - Il  testo  degli  articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001, n. 327,
 citato all'art. 93, e' il seguente:
 "Art.  9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). - 1.
 Un  bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
 quando  diventa  efficace  l'atto di approvazione del piano
 urbanistico  generale, ovvero una sua variante, che prevede
 la   realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica
 utilita'.
 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
 cinque  anni.  Entro  tale  termine, puo' essere emanato il
 provvedimento  che  comporta  la  dichiarazione di pubblica
 utilita' dell'opera.
 3.  Se  non  e'  tempestivamente dichiarata la pubblica
 utilita'  dell'opera,  il vincolo preordinato all'esproprio
 decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
 9  del  testo  unico  in  materia  edilizia  approvato  dal
 Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.
 4.  Il  vincolo  preordinato all'esproprio, dopo la sua
 decadenza,  puo'  essere  motivatamente  reiterato,  con la
 rinnovazione   dei  procedimenti  previsti  nel  comma 1  e
 tenendo  conto  delle  esigenze  di  soddisfacimento  degli
 standard.
 5.  Nel  corso  dei  cinque  anni di durata del vincolo
 preordinato   all'esproprio,  il  consiglio  comunale  puo'
 motivatamente   disporre  che  siano  realizzate  sul  bene
 vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
 quelle   originariamente  previste  nel  piano  urbanistico
 generale.  In  tal  caso,  se la regione o l'ente da questa
 delegato  all'approvazione  del  piano urbanistico generale
 non  manifesta  il  proprio  dissenso  entro  il termine di
 novanta  giorni,  decorrente dalla ricezione della delibera
 del   consiglio   comunale   e   della   relativa  completa
 documentazione,  si intende approvata la determinazione del
 Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
 l'efficacia.
 6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato
 in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
 e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.".
 "Art.  10  (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani
 urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
 pubblica  o  di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
 urbanistico  generale, il vincolo preordinato all'esproprio
 puo'  essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
 iniziativa  dell'amministazione competente all'approvazione
 del  progetto,  mediante  una  conferenza  di  servizi,  un
 accordo  di  programma,  una  intesa  ovvero un altro atto,
 anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
 vigente   comporti  la  variante  al  piano  urbanistico  e
 l'apposizione   su   un   bene   del   vincolo  preordinato
 all'esproprio.".
 Art.  11 (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
 proprietario  del  bene  sul  quale  si  intende apporre il
 vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
 catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
 a) nel  caso  di  adozione  di  una variante al piano
 regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
 pubblica,  almeno  venti  giorni  prima  della delibera del
 consiglio comunale;
 b) nei  casi  previsti  dall'art. 10, comma 1, almeno
 venti   giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se  cio'
 risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
 procedimento;
 c) nei   casi   previsti   dall'art.   12,   comma 1,
 lettera c),   l'avviso   di   avvio   del  procedimento  e'
 comunicato agli interessati alle singole opere previste dal
 progetto,  dandone  altresi'  pubblico avviso su uno o piu'
 quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati
 possono   formulare   entro   i  successivi  trenta  giorni
 osservazioni  che  vengono  valutate  dalla  conferenza  di
 servizi ai fini delle definitive determinazioni.
 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore
 le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
 partecipazione   del  proprietario  dell'area  e  di  altri
 interessati  nelle fasi di adozione e di approvazione degli
 strumenti urbanistici.
 3.  Qualora  il vincolo preordinato all'esproprio sorga
 dall'inserimento  dell'opera  pubblica  nel  programma  dei
 lavori,  al  proprietario  dell'area  va  inviato  l'avviso
 dell'avvio  del  procedimento  di approvazione del medesimo
 programma.".
 Art.  19  (L'approvazione  del  progetto).  - 1. Quando
 l'opera  da realizzare non risulta conforme alle previsioni
 urbanistiche,  l'approvazione  del  progetto  definitivo da
 parte  del  Consiglio  comunale  costituisce adozione della
 variante allo strumento urbanistico.
 2.  Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di
 approvazione   del   progetto   esecutivo  da  parte  della
 autorita'  competente  e'  trasmesso al Consiglio comunale,
 che  puo' disporre l'adozione della corrispondente variante
 allo strumento urbanistico.
 3.  Il  vincolo  preordinato  all'esproprio  si intende
 apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione
 della  variante  al  piano urbanistico generale, ovvero uno
 degli  accordi  o degli atti indicati all'art. 10, comma 1,
 con cui e' approvato il progetto definitivo.
 4.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, se la regione o
 l'ente   da  questa  delegato  all'approvazione  del  piano
 urbanistico  comunale  non  manifesta  il  proprio dissenso
 entro  il  termine  di  novanta  giorni,  decorrente  dalla
 ricezione  della  delibera  del  Consiglio comunale e della
 relativa  completa  documentazione, si intende approvata la
 determinazione   del   Consiglio   comunale,   che  in  una
 successiva seduta ne dispone l'efficacia.".
 - Il   testo   dell'art.  34  del  decreto  legislativo
 18 agosto 2000, n. 267, citato all'art. 32, e' il seguente:
 "Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
 definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
 programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
 completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
 comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
 di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
 soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
 presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
 competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
 interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
 conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
 di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
 coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
 modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
 adempimento.
 2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
 arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
 inadempienze dei soggetti partecipanti.
 3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
 l'accordo  di  programma,  il presidente della Regione o il
 presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
 conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
 interessate.
 4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
 presidente  della  regione, del presidente della provincia,
 dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
 approvato  con  atto formale del presidente della Regione o
 del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
 pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  Regione.
 L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
 della  Regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
 all'art.  81  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
 conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
 sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
 l'assenso del comune interessato.
 5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
 urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
 ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
 pena di decadenza.
 6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
 comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
 siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
 si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
 dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
 pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
 medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
 se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
 7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
 programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
 svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
 regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
 composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
 nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
 prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
 partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
 nazionali.
 8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
 comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
 conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
 Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
 convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
 vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
 rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
 hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
 dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
 commissario del Governo ed al prefetto.".
 - Per  il  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici
 6 aprile 2001, n. 20, si veda nelle note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
 (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
 1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   75  e
 dall'articolo  113,  l'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
 stipulare  una  polizza  assicurativa che tenga indenni le stazioni
 appaltanti  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione da qualsiasi causa
 determinati,  salvo  quelli  derivanti  da errori di progettazione,
 insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause di forza
 maggiore,  e  che  preveda  anche  una  garanzia di responsabilita'
 civile  per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
 di  emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
 esecuzione.
 2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
 decreto   del   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
 l'esecutore  e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
 data  di  emissione  del  certificato di collaudo provvisorio o del
 certificato   di  regolare  esecuzione,  una  polizza  indennitaria
 decennale,  nonche'  una  polizza  per responsabilita' civile verso
 terzi,  della  medesima  durata,  a  copertura dei rischi di rovina
 totale  o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
 difetti costruttivi.
 3.  Con  il  regolamento  e'  istituito,  per i lavori di importo
 superiore  a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
 esecuzione  operante  per  i  contratti  pubblici aventi ad oggetto
 lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32,
 comma  1,  lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, e'
 obbligatorio   per   tutti   i   contratti  aventi  ad  oggetto  la
 progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di
 importo superiore a 75 milioni di euro.
 |  |  |  | Art. 130. Direzione dei lavori
 (art. 27, legge n. 109/1994)
 1.  Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad  istituire  un  ufficio  di  direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei  casi  di  cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
 a) altre  amministrazioni  pubbliche,  previa  apposita  intesa o convenzione  di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
 c) altri  soggetti  scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
 
 
 
 Nota all'art. 130:
 - Per  l'art. 30 e per il decreto legislativo 18 agosto
 2000, n. 267, si veda nelle note all'art. 90.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 131. Piani di sicurezza
 (art. 31, legge n. 109/1994)
 1.  Il  Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e delle politiche   sociali,   della   salute,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  e  delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali  e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del  Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani  di  sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita' alle  direttive  comunitarie,  e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
 2.  Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
 a) eventuali  proposte  integrative  del  piano di sicurezza e di coordinamento  quando  quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 b) un  piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento  quando  quest'ultimo  non  sia  previsto  ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 c) un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene alle proprie     scelte     autonome     e     relative    responsabilita' nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione dei lavori, da considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest'ultimo sia previsto ai sensi  del  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
 3.  Il  piano  di  sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di  sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche' il  piano  operativo  di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi  oneri  vanno  evidenziati  nei  bandi  di  gara  e non sono soggetti  a  ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione   in   mora  dell'interessato,  costituiscono  causa  di risoluzione   del   contratto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 1 stabilisce   quali   violazioni   della   sicurezza   determinano  la risoluzione  del  contratto  da  parte  della stazione appaltante. Il direttore  di  cantiere  e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,  ciascuno  nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
 4.  Le  imprese  esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso  d'opera,  possono  presentare al coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte  di  modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  loro  trasmesso  dalla  stazione  appaltante,  sia per adeguarne  i  contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire  il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e  la  tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
 5.  I  contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
 6.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  la  dimensione  numerica  prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere  e  lavori  pubblici  e' determinata dal complessivo numero dei lavoratori   mediamente   occupati  trimestralmente  nel  cantiere  e dipendenti    dalle    imprese    concessionarie,    appaltatrici   e subappaltatrici,   per  queste  ultime  nell'ambito  della  categoria prevalente,   secondo  criteri  stabiliti  dai  contratti  collettivi nazionali  di  lavoro  nel  quadro  delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
 7.  Ai  fini  del  presente articolo il concessionario che esegue i lavori  con  la  propria  organizzazione  di  impresa  e'  equiparato all'appaltatore.
 
 
 
 Note all'art. 131:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 3 luglio 2003, n. 222, si veda nelle note all'art. 87.
 - Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si
 veda nelle note all'art. 92.
 - Il  testo  degli  articoli 9,  11  e  35  della legge
 20 maggio  1970, n. 300, (Norme sulla tutela della liberta'
 e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale e
 dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
 collocamento), e' il seguente:
 «Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
 - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
 di   controllare   l'applicazione   delle   norme   per  la
 prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali
 e  di  promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
 di  tutte  le  misure idonee a tutelare la loro salute e la
 loro integrita' fisica.».
 «Art.    11    (Attivita'   culturali,   ricreative   e
 assistenziali  e  controlli  sul  servizio  di mensa). - Le
 attivita'  culturali,  ricreative ed assistenziali promosse
 nell'azienda   sono   gestite   da   organismi   formati  a
 maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
 Le  rappresentanze  sindacali  aziendali,  costituite a
 norma   dell'art.  19,  hanno  diritto  di  controllare  la
 qualita'  del servizio di mensa secondo modalita' stabilite
 dalla contrattazione collettiva.».
 «Art.  35  (Campo  di  applicazione).  - Per le imprese
 industriali  e commerciali, le disposizioni del titolo III,
 ad  eccezione  del primo comma dell'art. 27, della presente
 legge  si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
 ufficio  o  reparto  autonomo  che  occupa piu' di quindici
 dipendenti.   Le  stesse  disposizioni  si  applicano  alle
 imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
 Le  norme suddette si applicano, altresi', alle imprese
 industriali  e  commerciali  che  nell'ambito  dello stesso
 comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
 agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
 di  cinque  dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva,
 singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
 Ferme  restando  le norme di cui agli articoli 1, 8, 9,
 14,   15,  16  e  17,  i  contratti  collettivi  di  lavoro
 provvedono  ad  applicare  i  principi di cui alla presente
 legge   alle   imprese  di  navigazione  per  il  personale
 navigante.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 132. Varianti in corso d'opera
 (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
 1.  Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 a) per    esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni legislative e regolamentari;
 b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi stabiliti  dal  regolamento,  o  per  l'intervenuta  possibilita'  di utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 c) per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla specificita'  dei  beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,  o  di  rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
 d) nei  casi  previsti  dall'articolo 1664,  comma 2,  del codice civile;
 e) per  il  manifestarsi  di  errori  o di omissioni del progetto esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto o in parte, la realizzazione dell'opera  ovvero  la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni  subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di   appalti   avente   ad   oggetto  la  progettazione  esecutiva  e l'esecuzione  di  lavori,  l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri  conseguenti  alla  necessita'  di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
 3.   Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma 1  gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,  che  siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per  cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro  e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di  lavoro  dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,  nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in  aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e   alla  sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche sostanziali  e  siano  motivate  da  obiettive  esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.  L'importo  in  aumento  relativo a tali varianti non puo' superare  il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
 4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera e), eccedano il quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
 5.  La  risoluzione  del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti dell'importo del contratto.
 6.  Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di  progettazione  l'inadeguata  valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici  prestabiliti  e risultanti da prova scritta, la violazione delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati progettuali .
 
 
 
 Nota all'art. 132:
 - L'art. 1664, comma 2 del codice civile, cosi' reca:
 «Se  nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di
 esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
 non  previste  dalle  parti,  che rendano notevolmente piu'
 onerosa  la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
 a un equo compenso.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
 (art. 26, legge n. 109/1994)
 
 1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o  dei  titoli  di  spesa  relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto  alle  condizioni  e ai termini stabiliti dal contratto, che non  devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano  all'esecutore  dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi  ultimi  nella  misura  accertata  annualmente con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  del trasporto, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua facolta',  trascorsi  i  termini  di  cui  sopra  o,  nel caso in cui l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il   quarto   dell'importo   netto  contrattuale,di  agire  ai  sensi dell'articolo  1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora  dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla  data  della  costituzione  stessa,  di  promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
 2.  Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo'  procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
 3.  Per  i  lavori  di  cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente  nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del ribasso d'asta, aumentato  di  una  percentuale  da  applicarsi,  nel  caso in cui la differenza  tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato  nell'anno  precedente  sia  superiore  al  2  per cento, all'importo  dei  lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni anno intero previsto  per  l'ultimazione  dei  lavori stessi. Tale percentuale e' fissata,   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  da  emanare  entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
 4.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli   materiali   da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze eccezionali,   subisca   variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, superiori  al  10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di presentazione dell'offerta  con  il  decreto  di  cui  al  comma  6,  si fa luogo a compensazioni,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente  il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
 5.  La  compensazione  e'  determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da  costruzione  impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare  precedente  al  decreto  di  cui  al  comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
 6.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  rileva  con  proprio  decreto  le variazioni percentuali  annuali  dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
 7.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 4 si possono utilizzare le somme   appositamente  accantonate  per  imprevisti,  senza  nuovi  o maggiori  oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento,  in  misura  non  inferiore  all'1  per  cento del totale dell'importo  dei  lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti  della  relativa  autorizzazione  di  spesa.  Possono altresi' essere  utilizzate  le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne  sia  prevista  una  diversa  destinazione  sulla base delle norme vigenti,  nonche'  le  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di  competenza  dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;  l'utilizzo  di  tali  somme deve essere autorizzato  dal  CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
 8.  Le  stazioni  appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri  prezzari,  con  particolare  riferimento  alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti  a  significative  variazioni di prezzo legate a particolari condizioni  di  mercato.  I prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre  di  ogni  anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino  al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la  cui  approvazione  sia  intervenuta  entro  tale data. In caso di inadempienza  da  parte  dei  predetti  soggetti,  i prezzari possono essere  aggiornati  dalle  competenti  articolazioni territoriali del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
 9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali  per  il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 133:
 - L'art. 1664, comma 1 del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
 - Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
 verificati  aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o
 della  mano  d'opera,  tali da determinare un aumento o una
 diminuzione  superiori  al  decimo  del  prezzo complessivo
 convenuto,  l'appaltatore o il committente possono chiedere
 una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere
 accordata   solo   per  quella  differenza  che  eccede  il
 decimo.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 134. R e c e s s o
 (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica
 n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
 1.  La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo  dal  contratto  previo  il pagamento dei lavori eseguiti e del valore  dei  materiali  utili  esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
 2.  Il  decimo  dell'importo  delle opere non eseguite e' calcolato sulla  differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base  di  gara,  depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
 3.  L'esercizio  del  diritto  di  recesso  e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a  venti  giorni,  decorsi  i  quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
 4.  I  materiali  il  cui  valore  e'  riconosciuto  dalla stazione appaltante  a  norma  del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal  direttore  dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
 5.  La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli  impianti  che  non  siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga   ancora   utilizzabili.   In   tal   caso  essa  corrisponde all'appaltatore,  per  il  valore  delle  opere  e degli impianti non ammortizzato   nel   corso   dei  lavori  eseguiti,  un  compenso  da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello scioglimento del contratto.
 6.  L'appaltatore  deve  rimuovere  dai  magazzini e dai cantieri i materiali  non  accettati  dal  direttore dei lavori e deve mettere i predetti   magazzini   e   cantieri  a  disposizione  della  stazione appaltante  nel  termine  stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
 |  |  |  | Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati
 (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 
 1.  Fermo  quanto  previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuta l'emanazione di un provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione di una o piu' misure  di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della  stazione  appaltante, di subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o  di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta,   in  relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle  eventuali conseguenze    nei    riguardi   delle   finalita'   dell'intervento, l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto.
 2.  Nel  caso  di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 
 
 
 Nota all'art. 135:
 - Per  l'art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
 si veda nelle note art. 38.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento
 grave irregolarita' e grave ritardo
 (art. 119, decreto del Presidente della Repubblica
 n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
 1.  Quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti dell'appaltatore  concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto  tale  da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al  responsabile  del  procedimento  una relazione particolareggiata, corredata  dei  documenti  necessari,  indicando  la stima dei lavori eseguiti    regolarmente    e    che    devono   essere   accreditati all'appaltatore.
 2.  Su  indicazione  del responsabile del procedimento il direttore dei  lavori  formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del procedimento.
 3.  Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero  scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione  appaltante  su  proposta  del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
 4.  Qualora,  al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi  per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere  inferiore a dieci giorni, per compiere  i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.  Il  termine  decorre  dal  giorno  di  ricevimento della comunicazione.
 5.  Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  o,  in sua mancanza, con la assistenza  di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e  ne  compila  processo  verbale  da trasmettere al responsabile del procedimento.
 6.   Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora  l'inadempimento permanga,  la  stazione  appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
 |  |  |  | Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo
 (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica
 n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
 1.  Per  i  contratti  relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore  la  risoluzione  e'  dichiarata  per  iscritto  dal responsabile  del  procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori,  salvi  i  diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.
 |  |  |  | Art. 138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
 (art. 121, decreto del Presidente della Repubblica
 n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
 1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la   determinazione   di  risoluzione  del  contratto,  dispone,  con preavviso  di  venti  giorni,  che  il  direttore  dei lavori curi la redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia' eseguiti, l'inventario  di  materiali,  macchine  e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
 2.  Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di collaudo, lo stesso procede  a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento  tecnico  e  contabile  con  le  modalita'  indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito   fino   alla   risoluzione   del  contratto  e  ammesso  in contabilita'  e  quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali  perizie  di variante; e' altresi' accertata la presenza di eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non previste  nel  progetto  approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
 3.  In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e'   determinato   l'onere   da   porre   a  carico  dell'appaltatore inadempiente  in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad  altra  impresa  i  lavori,  ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1.
 |  |  |  | Art. 139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto
 (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
 1.  Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione  appaltante  ai  sensi  degli  articoli 135,  136, 137, 138, l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri gia' allestiti  e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel  termine  a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato, la stazione appaltante  provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza   comunque   denominati   che  inibiscano  o  ritardino  il ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative  pertinenze,  puo'  depositare cauzione in conto vincolato a favore  dell'appaltatore  o  prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno  per  cento  del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
 |  |  |  | Art. 140. Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
 (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
 decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
 1.  Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di  fallimento  dell'appaltatore  o  di risoluzione del contratto per grave    inadempimento    del    medesimo,    potranno   interpellare progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato all'originaria procedura  di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare  un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.  Si  procede  all'interpello  a  partire  dal soggetto che ha formulato   la   prima   migliore   offerta,   escluso   l'originario aggiudicatario.
 2.  L'affidamento  avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte   in   sede   di   offerta   dal  soggetto  progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
 3.  In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere  all'affidamento  del  completamento  dei  lavori  mediante procedura   negoziata   senza   pubblicazione   di  bando,  ai  sensi dell'articolo  57,  se  l'importo  dei lavori da completare e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi  del  Trattato  a  tutela  della  concorrenza,  se l'importo suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.
 4.  Qualora  il  fallimento  dell'appaltatore  o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori  siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al  70  per  cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre  milioni  di  euro,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura   negoziata   senza   pubblicazione   di   bando  ai  sensi dell'articolo 57.
 |  |  |  | Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici
 (art. 28, legge n. 109/1994)
 
 1.  Il  regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il  quale  deve  essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo  non  oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati  dal  regolamento, di particolare complessita' dell'opera da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il  medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo  e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
 2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il  divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
 3.  Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato di  collaudo  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento.  Il certificato  di  collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato ancorche' l'atto  formale  di  approvazione  non sia intervenuto entro due mesi dalla  scadenza  del  medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino  a  500.000  euro  il  certificato  di collaudo e' sostituito da quello  di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non  eccedente  il  milione  di  euro,  e'  in  facolta' del soggetto appaltante  di  sostituire  il  certificato di collaudo con quello di regolare   esecuzione.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  e' comunque  emesso  non  oltre  tre  mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
 4.  Per  le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da  uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e specifica qualificazione con riferimento  al  tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli  stessi.  Per  le  stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici,    i    tecnici    sono   nominati   dalle   predette amministrazioni   nell'ambito  delle  proprie  strutture,  salvo  che nell'ipotesi  di  carenza  di  organico  accettata  e certificata dal responsabile  del  procedimento. Possono fare parte delle commissioni di  collaudo,  limitatamente  ad  un  solo  componente,  i funzionari amministrativi  che  abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo,   di  progettazione,  di  direzione,  di  vigilanza  e  di esecuzione  dei  lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto  nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto  che  ha  eseguito  i lavori. Il collaudatore o i componenti della  commissione  di  collaudo  non  possono  inoltre fare parte di organismi   che   abbiano  funzioni  di  vigilanza,  di  controllo  o giurisdizionali.
 6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di  particolare complessita'  tecnica  o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato   sulla   base  di  apposite  certificazioni  di  qualita' dell'opera e dei materiali.
 7.  Fermo  quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando   la   direzione   dei   lavori  sia  effettuata  ai  sensi
 dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento.
 8.   Nei   casi  di  affidamento  dei  lavori  in  concessione,  il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
 9.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,  deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione  del  certificato  di  collaudo provvisorio ovvero del certificato  di  regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione  dell'opera,  ai  sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
 10.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore  risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi dell'opera, ancorche'  riconoscibili,  purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
 
 
 
 Note all'art. 141:
 - L'art. 1669 del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  1669  (Rovina  e  difetti  di  cose immobili). -
 Quando  si  tratta  di  edifici  o  di  altre cose immobili
 destinate  per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
 di  dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
 o  per  difetto  della  costruzione,  rovina  in tutto o in
 parte,  ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
 difetti,  l'appaltatore  e'  responsabile nei confronti del
 committente  e  dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
 denunzia entro un anno dalla scoperta.
 Il  diritto  del  committente  si  prescrive in un anno
 dalla denunzia.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 142 Ambito di applicazione e disciplina applicabile
 (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18;
 Art. 2, legge n. 109/1994)
 
 1.  Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli  appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando  il  valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata  per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.
 2.  Sono  escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni  affidate  nelle  circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
 3.  Alle  concessioni  di  lavori pubblici, nonche' agli appalti di lavori  pubblici  affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici,  si  applicano,  salvo  che  non  siano  derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
 4.  I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici,  per  gli  appalti  di  lavori  affidati a terzi sono tenuti  all'osservanza  della  sezione  IV  del  presente capo, se il valore  degli  appalti  affidati  a  terzi  sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i  criteri  di cui all'articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I, in tema di pubblicita' dei bandi,  termini  delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di  sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.
 |  |  |  | Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
 (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.
 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 
 1.  Le  concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la   progettazione   definitiva,   la   progettazione   esecutiva   e l'esecuzione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad  essi  strutturalmente  e  direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica.
 2.  Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed   esecutivo,  ovvero  del  progetto  definitivo,  l'oggetto  della concessione,   quanto   alle  prestazioni  progettuali,  puo'  essere circoscritto   al  completamento  della  progettazione,  ovvero  alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
 3.  La  controprestazione  a favore del concessionario consiste, di regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
 4.  Tuttavia,  il  soggetto  concedente  stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei  confronti  degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla  remunerazione  degli  investimenti  e  alla somma del costo del servizio  e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora sia necessario    assicurare    al    concessionario   il   perseguimento dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della connessa   gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da prestare.  Nella  determinazione  del  prezzo  si  tiene  conto della eventuale  prestazione  di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
 5.  A  titolo  di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere  in  proprieta'  o in diritto di godimento beni immobili nella propria   disponibilita',   o   allo   scopo   espropriati,   la  cui utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa all'opera da affidare in concessione,  nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di   interesse   pubblico,   gia'   indicate  nel  programma  di  cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
 6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
 7.   L'offerta   e   il   contratto   devono   contenere  il  piano economico-finanziario   di   copertura  degli  investimenti  e  della connessa  gestione  per  tutto  l'arco  temporale  prescelto e devono prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli ammortamenti    annuali,    nonche'    l'eventuale   valore   residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
 8.  La  stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio    economico-finanziario   degli   investimenti   del concessionario,  puo'  stabilire  che la concessione abbia una durata superiore   a   trenta  anni,  tenendo  conto  del  rendimento  della concessione,  della  percentuale  del  prezzo  di  cui ai commi 4 e 5 rispetto  all'importo  totale  dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche  delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di  base  che  determinano  l'equilibrio  economico-finanziario degli investimenti  e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del  contratto,  ne  costituiscono  parte  integrante.  Le variazioni apportate  dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di   base,   nonche'   le   norme  legislative  e  regolamentari  che stabiliscano  nuovi  meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per l'esercizio   delle  attivita'  previste  nella  concessione,  quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria  revisione,  da  attuare  mediante  rideterminazione delle nuove  condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di  scadenza  delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il  concessionario  puo'  recedere  dal contratto. Nel caso in cui le variazioni  apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli  delle  precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente.
 9.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi pubblici,  a  condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
 10.   Il   concessionario  partecipa  alla  conferenza  di  servizi finalizzata   all'esame  e  all'approvazione  dei  progetti  di  loro competenza,   senza  diritto  di  voto.  Resta  ferma  l'applicazione dell'articolo  14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 143:
 - Il  testo dell'art. 14-quinquies della legge 7 agosto
 1990, n. 241, citata all'art. 2, e' il seguente:
 "Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
 finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
 servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
 definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
 procedure  di  cui  agli  articoli 37-bis  e seguenti della
 legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  sono  convocati  alla
 conferenza,   senza  diritto  di  voto,  anche  i  soggetti
 aggiudicatari  di  concessione  individuati all'esito della
 procedura  di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
 1994,  ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui all'art.
 37-quinquies della medesima legge.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando
 relativo alle concessioni di lavori pubblici
 (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 
 1.  Le  stazioni  appaltanti  affidano  le  concessioni  di  lavori pubblici  con  procedura  aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 2.  Quale  che  sia  la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano  un  bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
 3.  I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli  elementi  indicati  nel  presente codice, le informazioni di cui all'allegato  IX  B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei  modelli  di formulari adottati dalla Commissione in conformita'  alla  procedura  di  cui  all'articolo  77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
 4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66.
 
 
 
 Note all'art. 144:
 - Per la direttiva 2004/18, si veda nelle note all'art.
 18.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 145 Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
 (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto
 del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 
 1.  Ai  termini  per  la  presentazione  delle  candidature e delle offerte  si  applica  l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma   11.   Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di partecipazione   non   puo',   in   ogni  caso,  essere  inferiore  a cinquantadue  giorni  dalla  data  di  spedizione  del  bando,  salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
 |  |  |  | Art. 146. Obblighi e facolta' del concessionario in relazione
 all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
 (art. 60, direttiva 2004/18;
 Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
 1.   Fatto   salvo   quanto  dispone  l'articolo 147,  la  stazione appaltante puo':
 a) imporre  al  concessionario  di  lavori pubblici di affidare a terzi  appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del  valore  globale  dei  lavori  oggetto  della  concessione.  Tale aliquota  minima  deve  figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione.  Il  bando  fa  salva  la  facolta'  per  i candidati di aumentare tale percentuale;
 b) invitare  i  candidati  a  dichiarare  nelle  loro  offerte la percentuale,  ove  sussista,  del  valore  globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
 |  |  |  | Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari
 (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
 ultimo periodo, legge n. 109/1994)
 1.  Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza  delle  procedure previste dal presente codice, i lavori complementari  che  non  figurano  nel progetto inizialmente previsto della  concessione  ne'  nel  contratto  iniziale e che sono divenuti necessari,  a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera  quale  ivi  descritta,  a  condizione  che  l'affidamento avvenga  a  favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
 a) quando  i lavori complementari non possono essere tecnicamente o   economicamente   separati   dall'appalto   iniziale  senza  gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
 b) quando   i   lavori,   quantunque  separabili  dall'esecuzione dell'appalto   iniziale,   sono   strettamente   necessari   al   suo perfezionamento.
 2.  In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori  complementari  non  deve  superare  il  cinquanta  per  cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.
 |  |  |  | Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati
 dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
 (art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
 1.  Il  concessionario  che e' un'amministrazione aggiudicatrice e' tenuto  a  rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento  e  l'esecuzione  degli  appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
 |  |  |  | Art. 149 Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili
 agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
 sono amministrazioni aggiudicatrici
 (art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
 
 1.  I  concessionari  che  non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando  affidano  a terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti il cui valore  sia  pari  o  superiore  alla soglia di cui all'articolo 142, comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66.
 2.  Non  e'  necessaria  alcuna pubblicita' se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.
 3.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  253,  comma  25, non si considerano   come  terzi  le  imprese  che  si  sono  raggruppate  o consorziate  per  ottenere  la  concessione,  ne'  le imprese ad esse collegate.  Se  il  concessionario  ha  costituito  una  societa'  di progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
 4.  Per  "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario   puo'   esercitare,  direttamente  o  indirettamente, un'influenza  dominante  o  qualsiasi  impresa  che  puo'  esercitare un'influenza   dominante   sul   concessionario   o   che,   come  il concessionario,  e'  soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra impresa  per  motivi  attinenti  alla proprieta', alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.
 5.  L'influenza  dominante  e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente  o  indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: a) detiene  la  maggioranza  del  capitale sottoscritto dell'impresa;
 oppure b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
 capitale dell'impresa; oppure c) puo'   designare  piu'  della  meta'  dei  membri  dell'organo  di
 amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
 6.  L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
 7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano  sul  rispetto,  da  parte  dei  concessionari  che non sono amministrazioni   aggiudicatrici,  delle  disposizioni  del  presente articolo.
 |  |  |  | Art. 150 Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati
 dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
 (art. 64, direttiva 2004/18)
 
 1.  Nelle  ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono  amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalita' dell'articolo 66.
 2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni  di  cui  all'allegato  IX  C  e ogni altra informazione ritenuta   utile   dall'amministrazione  aggiudicatrice,  secondo  il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
 |  |  |  | Art. 151 Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione
 delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari
 che non sono amministrazioni aggiudicatrici
 (art. 65, direttiva 2004/18)
 
 1.  Negli  appalti  di  lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici  che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un  termine  per  la  ricezione  delle  domande di partecipazione non inferiore  a  trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un  termine  per  la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette e negoziate).
 2.  Fatto  salvo  il  comma  1,  sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.
 |  |  |  | Art. 152. Disciplina comune applicabile
 1.  Alle  procedure  di  affidamento  di  cui  al  presente capo si applicano le disposizioni:
 - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
 - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
 - della parte IV (contenzioso);
 - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e transitorie).
 2.  Si  applicano  inoltre,  in  quanto  non  incompatibili  con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di  rilevanza  comunitaria)  ovvero  del  titolo  II (contratti sotto soglia  comunitaria)  della  parte  II (contratti pubblici relativi a lavori,  servizi,  forniture  nei  settori  ordinari),  a seconda che l'importo  dei  lavori  sia  pari  o  superiore  alla  soglia  di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano, in quanto compatibili,   anche   ai  servizi,  con  le  modalita'  fissate  dal regolamento.
 |  |  |  | Art. 153 Promotore
 (art. 37-bis, legge n. 109/1994)
 
 1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono   presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  proposte relative  alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori di pubblica  utilita',  inseriti  nella  programmazione triennale di cui all'articolo   128,   ovvero   negli   strumenti   di  programmazione formalmente  approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della  normativa  vigente,  tramite  contratti di concessione, di cui all'articolo  143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori  stessi.  Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e  ambientale,  uno  studio di fattibilita', un progetto preliminare, una  bozza  di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da  un  istituto  di  credito  o  da  societa'  di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari  finanziari,  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione  delle  caratteristiche  del servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e   delle   garanzie   offerte   dal   promotore  all'amministrazione aggiudicatrice;  il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire e agevolare  le  attivita' di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare  l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui all'articolo   2578   del   codice  civile.  Tale  importo,  soggetto all'accettazione  da  parte  dell'amministrazione aggiudicatrice, non puo'  superare  il  2,5  per cento del valore dell'investimento, come desumibile  dal  piano  economico-finanziario.  I soggetti pubblici e privati   possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici, nell'ambito  della  fase  di  programmazione di cui all'articolo 128, proposte  d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o  di  pubblica  utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.  Le  amministrazioni  possono  adottare, nell'ambito dei propri  programmi,  le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico  interesse;  l'adozione  non  determina  alcun  diritto  del proponente   al   compenso   per   le  prestazioni  compiute  o  alla realizzazione degli interventi proposti.
 2.  Possono  presentare  le  proposte  di cui al comma 1 i soggetti dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi,  finanziari e gestionali,  specificati  dal  regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati  con  enti  finanziatori  e  con  gestori  di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori  ammessi  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli scopi di utilita'  sociale  e  di  promozione  dello  sviluppo economico dalle stesse   perseguiti,  possono  presentare  studi  di  fattibilita'  o proposte  di  intervento,  ovvero  aggregarsi  alla  presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
 3.  Entro  venti giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza  negli  stessi  programmi  di  interventi  realizzabili  con capitali  privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione economica, pubblicando  un  avviso  indicativo,  mediante  affissione  presso la propria   sede   per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi,  nonche' pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66,  comma 7, con le modalita' ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici  hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso  a  differenti  modalita',  nel  rispetto dei principi di cui all'articolo  2  del  codice.  L'avviso  deve  contenere  i  criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede   alla  valutazione  comparativa  tra  le  diverse  proposte. L'avviso  deve,  altresi',  indicare espressamente che e' previsto il diritto  a  favore  del  promotore  ad  essere  preferito ai soggetti previsti  dall'articolo  155,  comma  1,  lettera  b),  ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu' vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.
 4.  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  proposta,  le amministrazioni aggiudicatrici provvedono: a) alla  nomina  e  comunicazione  al  promotore del responsabile del
 procedimento; b) alla  verifica  della  completezza  dei  documenti presentati e ad
 eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
 
 
 
 Note all'art. 153:
 - Il   testo  dell'art.  106  del  decreto  legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385,  citato  all'art.  75,  e' il
 seguente:
 "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
 confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
 partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
 qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
 di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
 finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
 2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
 possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
 fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
 delle seguenti condizioni:
 a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
 accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
 limitata o di societa' cooperativa;
 b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
 societa' per azioni;
 d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
 e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
 articoli 108 e 109.
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 la Banca d'Italia e l'UIC:
 a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
 nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
 l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
 consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
 pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
 b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
 determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
 previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
 giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
 giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
 5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
 e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
 alla CONSOB.
 6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
 l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
 intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
 se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
 degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
 altre autorita'.
 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
 direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
 comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
 stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
 societa' ed enti di qualsiasi natura.".
 - Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
 1966,   (Disciplina   delle   societa'   fiduciarie   e  di
 revisione), e' il seguente:
 "Art.  1.  -  Sono societa' fiduciarie e di revisione e
 sono  soggette  alla  presente  legge  quelle che, comunque
 denominate,  si  propongono,  sotto  forma  di  impresa, di
 assumere  l'amministrazione  dei  beni  per conto di terzi,
 l'organizzazione  e  la revisione contabile di aziende e la
 rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
 Sono  escluse dalla competenza delle societa' di cui al
 comma precedente   le   funzioni  di  sindaco  di  societa'
 commerciale,   di   curatore  di  fallimento  e  di  perito
 giudiziario  in  materia  civile  e  penale  e in genere le
 attribuzioni  di carattere strettamente personale riservate
 dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
 professionali e speciali.
 Le  norme  della presente legge si applicano anche alle
 societa'  estere  le  quali,  mediante succursali o stabili
 rappresentanze  nel  territorio  del Regno, svolgano alcuna
 delle   attivita'   prevedute  dal  primo  comma di  questo
 articolo.".
 - L'art. 2578 del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  2578  (Progetti  di  lavori).  -  All'autore  di
 progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
 che  costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
 compete,  oltre  il  diritto  esclusivo di riproduzione dei
 piani  e  disegni  dei  progetti  medesimi,  il  diritto di
 ottenere  un  equo  compenso  da  coloro  che  eseguono  il
 progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.".
 Il  testo  dell'art.  1,  comma 1,  lettera c-bis), del
 decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n. 153, (Disciplina
 civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
 11,  comma 1,  del  decreto legislativo 20 novembre1990, n.
 356,    e    disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
 ristrutturazione  bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
 23 dicembre 1998, n. 461), e' il seguente:
 "Art.  1  (Definizioni).  -  Nel  presente  decreto  si
 intendono per:
 (omissis);
 c-bis)   "Settori  ammessi":  1)  famiglia  e  valori
 connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;  educazione,
 istruzione  e  formazione,  incluso  l'acquisto di prodotti
 editoriali  per  la  scuola;  volontariato,  filantropia  e
 beneficenza;  religione  e  sviluppo spirituale; assistenza
 agli   anziani;   diritti   civili;  2)  prevenzione  della
 criminalita'  e  sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
 agricoltura   di  qualita';  sviluppo  locale  ed  edilizia
 popolare  locale;  protezione  dei  consumatori; protezione
 civile;    salute    pubblica,    medicina   preventiva   e
 riabilitativa;  attivita'  sportiva; prevenzione e recupero
 delle  tossicodipendenze;  patologia  e disturbi psichici e
 mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
 qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
 settori  indicati possono essere modificati con regolamento
 dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 (omissis).".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 154 Valutazione della proposta
 (art. 37-ter, legge n. 109/1994)
 
 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte  presentate  sotto  il  profilo  costruttivo,  urbanistico e ambientale,  nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', della  fruibilita'  dell'opera,  dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento,  del  costo  di  gestione e di manutenzione, della durata della   concessione,  dei  tempi  di  ultimazione  dei  lavori  della concessione,   delle  tariffe  da  applicare,  della  metodologia  di aggiornamento  delle  stesse,  del valore economico e finanziario del piano   e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione,  verificano l'assenza  di  elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve  intervenire  entro  quattro mesi dalla ricezione della proposta del  promotore.  Ove  necessario,  il  responsabile  del procedimento concorda  per  iscritto  con  il promotore un piu' lungo programma di esame  e  valutazione.  Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155  il  promotore  potra'  adeguare  la  propria  proposta  a quella giudicata  dall'amministrazione  piu' conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione.
 |  |  |  | Art. 155 Indizione della gara
 (art. 37-quater, legge n. 109/1994)
 
 1.  Entro  tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra  le proposte presentate  ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico interesse, applicano,  ove  necessario,  le  disposizioni  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare  mediante  procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata: a) ad  indire  una  gara  da  svolgere  con  il criterio dell'offerta
 economicamente  piu'  vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1,
 ponendo  a  base  di  gara  il progetto preliminare presentato dal
 promotore,    eventualmente    modificato    sulla    base   delle
 determinazioni  delle  amministrazioni  stesse,  nonche'  i valori
 degli   elementi  necessari  per  la  determinazione  dell'offerta
 economicamente  piu'  vantaggiosa  nelle misure previste dal piano
 economico-finanziario   presentato   dal   promotore;  si  applica
 l'articolo 53, comma 2, lettera c); b) ad  aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
 svolgere  fra  il  promotore  e  i soggetti presentatori delle due
 migliori  offerte  nella  gara di cui alla lettera a); nel caso in
 cui  alla  gara  abbia  partecipato un unico soggetto la procedura
 negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
 2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per lo  stesso  qualora  non  vi  siano  altre  offerte  nella gara ed e' garantita  dalla  cauzione  di  cui  all'articolo  75,  comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1,  quinto  periodo,  da  versare,  su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
 3.   I   partecipanti   alla  gara,  oltre  alla  cauzione  di  cui all'articolo  75,  comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa,  un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
 4.  Nel  caso  in  cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera  b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine  fissato  dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore   della   proposta   ha  diritto  al  pagamento,  a  carico dell'aggiudicatario,  dell'importo  di cui all'articolo 153, comma 1, quinto  periodo.  Il  pagamento  e'  effettuato  dall'amministrazione aggiudicatrice  prelevando  tale  importo  dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
 5.  Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in  sede  di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma  1,  lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e'  tenuto  a  versare  all'altro  soggetto,  ovvero  agli  altri due soggetti  che  abbiano  partecipato alla procedura, il rimborso delle spese   sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo  di  cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione  aggiudicatrice  prelevando  tale  importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
 
 
 
 Nota all'art. 155:
 Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
 2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 93.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 156. Societa' di progetto
 (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
 1.  Il  bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione  e/o  gestione  di  una  infrastruttura  o  di un nuovo servizio  di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha la  facolta',  dopo  l'aggiudicazione,  di costituire una societa' di progetto  in  forma  di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita' limitata,  anche  consortile.  Il  bando  di  gara indica l'ammontare minimo  del  capitale  sociale della societa'. In caso di concorrente costituito  da  piu'  soggetti,  nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione  al  capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La societa'  cosi'  costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto   di  concessione  all'aggiudicatario  senza  necessita'  di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di  contratto.  Il  bando  di  gara  puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
 2.  I  lavori  da  eseguire  e i servizi da prestare da parte delle societa'  disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in  proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa'  ai  propri  soci,  sempre  che  essi  siano in possesso dei requisiti  stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano   ferme   le   disposizioni   legislative,   regolamentari  e contrattuali  che  prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
 3.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione   del   contratto,   la  societa'  di  progetto  diventa  la concessionaria  a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti  i  rapporti  con  l'amministrazione  concedente.  Nel  caso di versamento  di  un  prezzo  in  corso d'opera da parte della pubblica amministrazione,   i   soci   della   societa'  restano  solidalmente responsabili    con   la   societa'   di   progetto   nei   confronti dell'amministrazione   per   l'eventuale   rimborso   del  contributo percepito.  In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica  amministrazione  garanzie  bancarie  e  assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando  in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di  emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione  stabilisce  le  modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare  alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon  adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo  dell'opera. L'ingresso nel capitale  sociale  della  societa'  di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni  da  parte di banche e altri investitori istituzionali che  non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
 |  |  |  | Art. 157. Emissione di obbligazioni
 da parte delle societa' di progetto
 (art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
 1.  Le  societa'  costituite  al  fine  di realizzare e gestire una singola  infrastruttura  o  un  nuovo  servizio  di pubblica utilita' possono  emettere,  previa  autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,  anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice  civile,  purche'  garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
 2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono riportare  chiaramente  ed  evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 
 
 Nota all'art. 157:
 L'art. 2412 del codice civile cosi' recita:
 «Art.  2412 (Limiti  all'emissione). - La societa' puo'
 emettere  obbligazioni  al portatore o nominative per somma
 complessivamente  non  eccedente  il  doppio  del  capitale
 sociale,  della  riserva legale e delle riserve disponibili
 risultanti   dall'ultimo   bilancio  approvato.  I  sindaci
 attestano il rispetto del suddetto limite.
 Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
 le  obbligazioni  emesse  in  eccedenza sono destinate alla
 sottoscrizione   da   parte  di  investitori  professionali
 soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
 speciali.   In   caso   di  successiva  circolazione  delle
 obbligazioni,  chi  le  trasferisce risponde della solvenza
 della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
 investitori professionali.
 Non  e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
 rientra  nel  calcolo  al fine del medesimo, l'emissione di
 obbligazioni   garantite  da  ipoteca  di  primo  grado  su
 immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
 valore degli immobili medesimi.
 Al  computo del limite di cui al primo comma concorrono
 gli  importi  relativi  a  garanzie comunque prestate dalla
 societa'  per  obbligazioni emesse da altre societa', anche
 estere.
 Il   primo   e   il   secondo  comma non  si  applicano
 all'emissione  di  obbligazioni  effettuata da societa' con
 azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
 obbligazioni  destinate ad essere quotate negli stessi o in
 altri mercati regolamentati.
 Quando  ricorrono  particolari  ragioni che interessano
 l'economia  nazionale,  la societa' puo' essere autorizzata
 con  provvedimento  dell'autorita' governativa, ad emettere
 obbligazioni  per  somma  superiore  a  quanto previsto nel
 presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
 modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
 stesso.
 Restano   salve   le  disposizioni  di  leggi  speciali
 relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
 di attivita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 158. R i s o l u z i o n e
 (art. 37-septies, legge n. 109/1994)
 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del  soggetto  concedente  ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
 a) il  valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto  degli  ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 b) le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 c) un  indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della  parte  del  servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
 2.  Le  somme  di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento  dei  crediti  dei  finanziatori del concessionario e sono   indisponibili  da  parte  di  quest'ultimo  fino  al  completo soddisfacimento di detti crediti.
 3.  L'efficacia  della  revoca della concessione e' sottoposta alla condizione  del  pagamento  da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
 |  |  |  | Art. 159. S u b e n t r o
 (art. 37-octies, legge n. 109/1994)
 1.  In  tutti  i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del  progetto  potranno  impedire  la  risoluzione  designando, entro novanta  giorni  dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che  subentri  nella  concessione  al  posto del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che:
 a)  la  societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
 b)  l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui  all'alinea  del presente comma ovvero in un termine piu'   ampio  che  potra'  essere  eventualmente  concordato  tra  il concedente e i finanziatori.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono  fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 160 Privilegio sui crediti
 (art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
 
 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici,  di  opere  di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi  hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
 2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullita',  deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento  o  della  linea  di  credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
 3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del  codice  civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta  trascrizione.  La  trascrizione  e  la pubblicazione devono essere  effettuate  presso  i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
 4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1153 del codice civile,  il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi  che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non  sia  possibile  far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
 
 
 
 Note all'art. 160:
 L'art. 2745 del codice civile, cosi' recita:
 "Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio
 (att. 234) e' accordato dalla legge in considerazione della
 causa  del  credito.  La  costituzione  del privilegio puo'
 tuttavia  dalla  legge  essere subordinata alla convenzione
 delle  parti;  puo'  anche essere subordinata a particolari
 forme di pubblicita'.".
 L'art. 1524, comma 2, del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  1524  (Opponibilita' della riserva di proprieta'
 nei confronti di terzi). - (Omissis).
 Se  la  vendita  ha per oggetto macchine e il prezzo e'
 superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta'
 e'  opponibile  anche al terzo acquirente, purche' il patto
 di  riservato  dominio  sia trascritto in apposito registro
 tenuto  nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
 del  quale  e'  collocata  la macchina, e questa, quando e'
 acquistata  dal  terzo,  si  trovi ancora nel luogo dove la
 trascrizione e' stata eseguita.
 (Omissis).".
 L'art. 1153 del codice civile, cosi' recita:
 "Art.  1153  (Effetti  dell'acquisto  del  possesso). -
 Colui  al  quale  sono alienati beni mobili da parte di chi
 non  ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante
 il  possesso,  purche'  sia  in buona fede al momento della
 consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
 proprieta'.
 La  proprieta'  si  acquista  libera  da diritti altrui
 sulla  cosa,  se questi non risultano dal titolo e vi e' la
 buona fede dell'acquirente.
 Nello  stesso  modo si acquistano diritti di usufrutto,
 di uso e di pegno.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 160-bis (5) (( Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' )) 
 ((  1.  Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere   pubbliche   o  di  pubblica  utilita'  i  committenti  tenuti all'applicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste  dal  presente  codice,  determina  i  requisiti soggettivi, funzionali,   economici,  tecnico-realizzativi  ed  organizzativi  di partecipazione,  le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i  costi,  i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di   valutazione   tecnica   ed   economico-finanziaria  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea  costituita  dal  soggetto  finanziatore  e  dal  soggetto realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione alla specifica obbligazione  assunta,  ovvero  un  contraente  generale.  In caso di fallimento,   inadempimento   o  sopravvenienza  di  qualsiasi  causa impeditiva  all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea di imprese, l'altro puo'  sostituirlo,  con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
 4.  L'adempimento  degli impegni della stazione appaltante resta in ogni  caso  condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla  eventuale  gestione  funzionale dell'opera secondo le modalita' previste. ))
 |  |  |  | Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile
 (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
 
 1.  Il  presente  capo  regola la progettazione, l'approvazione dei progetti  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici  e  delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse  nazionale,  individuati  a  mezzo  del programma di cui al comma  1  dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443. Nell'ambito  del  programma predetto sono, altresi', individuate, con intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola regione o provincia  autonoma,  le  opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente  con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni  o  province  autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori  e  monitoraggio,  in  accordo  alle  normative vigenti e alle eventuali  leggi  regionali  allo  scopo  emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
 2.  L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di  cui  al  comma  1  avviene  d'intesa  tra  lo  Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome  interessate,  secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
 3.  Le  procedure  di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.
 4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano,  per  le  proprie  attivita' contrattuali e organizzative, relative  alla  realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
 5.  Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti   pubblici  dagli  stessi  dipendenti  e  i  loro  concessionari applicano,  per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto di legislazione   concorrente,   relative   alla   realizzazione   delle infrastrutture  di  cui  al  comma 1, le norme del presente capo fino alla  entrata  in  vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel  rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n.  443.  Sono  fatte  salve  le  competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,   delle   province  e  delle  regioni  in  materia  di progettazione,  approvazione  e  realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
 6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni: - della  parte  I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
 in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria); - della  parte  II,  titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
 esecuzione dei lavori); - della  parte  II,  titolo  III,  capo  II  (concessione  di  lavori
 pubblici); - della  parte  II,  titolo  III,  capo  III (promotore finanziario e
 societa' di progetto); - della parte IV (contenzioso); - della   parte   V   (disposizioni   di   coordinamento,   finali  e
 transitorie).
 
 
 
 Note all'art. 161:
 Il  testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
 2001,   n.   443,   (Delega   al   Governo  in  materia  di
 infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
 altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
 produttive.), e' il seguente:
 "Art.   1. -   Delega   al   Governo   in   materia  di
 infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
 altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
 produttive.
 1.   Il   Governo,   nel  rispetto  delle  attribuzioni
 costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
 pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
 strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
 realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
 nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
 l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
 immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
 la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
 rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
 L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
 predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
 o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
 del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
 l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
 le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
 presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
 riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
 nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
 strategica      e     di     contenimento     dei     costi
 dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
 l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
 comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
 servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
 sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
 nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
 strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
 nautica  da  diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
 e b),  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
 della  Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509. Il programma
 tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
 nel  programma  di  infrastrutture strategiche non comprese
 nel  Piano  generale  dei  trasporti costituisce automatica
 integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
 legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
 i-ter),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
 finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
 disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
 ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
 non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
 della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
 entro  il  31 dicembre  2001.  Gli  interventi previsti dal
 programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
 istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
 quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
 individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
 dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
 intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
 risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
 intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
 Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
 fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
 opere.".
 La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
 materia   di   infrastruttre   ed  insediamenti  produttivi
 strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
 attivita'   produttive.)   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 162 Definizioni rilevanti per le
 infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
 (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  Salve  le  definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo: a) programma   e'   il   programma   delle   infrastrutture  e  degli
 insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente  interesse
 nazionale,  di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
 443; b) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) infrastrutture  e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
 insediamenti produttivi inseriti nel programma; d) opere   per   le  quali  l'interesse  regionale  concorre  con  il
 preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
 nel  programma  di  cui  all'articolo  161  comma  1,  non  aventi
 carattere  interregionale  o  internazionale,  per  le  quali  sia
 prevista,  nelle  intese generali quadro di cui al citato articolo
 161,  comma  1,  una  particolare  partecipazione  delle regioni o
 province   autonome  alle  procedure  attuative.  Hanno  carattere
 interregionale   o  internazionale  le  opere  da  realizzare  sul
 territorio   di   piu'   regioni   o   Stati,   ovvero   collegate
 funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; e) fondi,   indica   le   risorse   finanziarie   -  integrative  dei
 finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari  e  privati allo scopo
 stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
 alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
 infrastrutture inserite nel programma; f) CIPE  e'  il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
 economica,  integrato  con  i  presidenti delle regioni e province
 autonome   di   volta   in   volta   interessate   dalle   singole
 infrastrutture e insediamenti produttivi; g) affidamento   a   contraente  generale  e'  il  contratto  di  cui
 all'articolo   3,   comma  7,  con  il  quale  viene  affidata  la
 progettazione   e   realizzazione   con  qualsiasi  mezzo  di  una
 infrastruttura  rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
 aggiudicatore.   Il   contraente   generale   si  differenzia  dal
 concessionario  di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
 dell'opera  eseguita  ed e' qualificato per specifici connotati di
 capacita'  organizzativa  e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
 dell'onere  relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
 necessario  alla  realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
 mezzi   finanziari   privati,  per  la  liberta'  di  forme  nella
 realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
 di  risultato  complessivo  del  rapporto che lega detta figura al
 soggetto  aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I
 contraenti  generali  non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
 presente capo; h) finanziamento   senza   rivalsa  o  con  rivalsa  limitata  e'  il
 finanziamento,  superiore  a 5 milioni di euro, che viene concesso
 ad  un  contraente  generale o concessionario, senza rivalsa o con
 rivalsa  limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
 concessionario,  ovvero  nei  confronti dei soci della societa' di
 progetto.
 
 
 
 Nota all'art. 162:
 - Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
 443, citata all'art. 161, e' il seguente:
 "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
 ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
 per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1. Il
 Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni costituzionali
 delle  regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche e
 private  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e di
 preminente   interesse   nazionale  da  realizzare  per  la
 modernizzazione   e  lo  sviluppo  del  Paese  nonche'  per
 assicurare    efficienza    funzionale   ed   operativa   e
 l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
 immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
 la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
 rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
 L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
 predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
 o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
 del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
 l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
 le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
 presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
 riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
 nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
 strategica      e     di     contenimento     dei     costi
 dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
 l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
 comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
 servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
 sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
 nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
 strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
 nautica  da  diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
 e b),  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
 della  Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509. Il programma
 tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
 nel  programma  di  infrastrutture strategiche non comprese
 nel  Piano  generale  dei  trasporti costituisce automatica
 integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
 legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
 i-ter),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
 finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
 disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
 ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
 non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
 della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
 entro  il  31 dicembre  2001.  Gli  interventi previsti dal
 programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
 istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
 quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
 individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
 dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
 intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
 risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
 intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
 Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
 fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
 opere.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 163 Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  Il  Ministero  promuove  le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione  delle  regioni  o  province  autonome interessate con oneri  a  proprio  carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza,   da   parte   del   CIPE,   sulla   realizzazione   delle infrastrutture.  Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono    provvedere   alle   attivita'   di   progettazione   delle infrastrutture  statali  eventualmente anche mediante l'anticipazione dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443. Nello  svolgimento  di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita'  al  principio  di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi  indicati  dal  presente  capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: a) promuove  e  riceve  le  proposte  degli  altri  Ministeri e delle
 regioni  o  province autonome, formulando la proposta di programma
 da  approvare  con  le  modalita' previste dalla legge 21 dicembre
 2001,  n.  443;  promuove  e  propone  intese quadro tra Governo e
 singole  regioni  o  province  autonome,  al  fine  del  congiunto
 coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; b) promuove  la  redazione dei progetti delle infrastrutture da parte
 dei  soggetti  aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
 intese   o   accordi   procedimentali   tra  i  soggetti  comunque
 interessati; c) promuove   e   acquisisce   il  parere  istruttorio  dei  progetti
 preliminari  e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
 del  presente  capo  e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua
 volta   l'istruttoria   ai  fini  delle  deliberazioni  del  CIPE,
 proponendo    allo    stesso   le   eventuali   prescrizioni   per
 l'approvazione  del  progetto.  Per  le  opere di competenza dello
 Stato  il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
 altri  organi  o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
 vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare; d) provvede,  eventualmente  in  collaborazione  con  le  regioni, le
 province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
 carico,  alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
 attivita'  di  affidamento  da  parte dei soggetti aggiudicatori e
 della successiva realizzazione delle infrastrutture; e) ove    necessario,   collabora   alle   attivita'   dei   soggetti
 aggiudicatori  o degli enti interessati alle attivita' istruttorie
 con  azioni  di  indirizzo  e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie
 strutture  ovvero  a  mezzo  dei commissari straordinari di cui al
 comma 5; f) assegna  ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
 finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
 propone,  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
 al  CIPE  l'assegnazione  ai  soggetti aggiudicatori, a carico dei
 fondi,  delle  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alla
 realizzazione   delle   infrastrutture,  previa  approvazione  del
 progetto  preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per
 le  infrastrutture  e  gli  insediamenti  produttivi strategici di
 competenza  del Ministero delle attivita' produttive, le attivita'
 di  cui  al  presente  comma sono svolte d'intesa con il Ministero
 delle attivita' produttive.
 3.  Per  le attivita' di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo': a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di  missione  composta  da
 dipendenti  nei  limiti  dell'organico approvato e dirigenti delle
 pubbliche  amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
 province  autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base
 di  specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
 coordinata   e  continuativa,  da  progettisti  ed  esperti  nella
 gestione   di   lavori   pubblici   e   privati   e  di  procedure
 amministrative.  La struttura tecnica di missione e' istituita con
 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi
 della  struttura  tecnica  di missione e degli advisor di cui alla
 lettera  c)  sono  posti  a  carico  dei  fondi  con  le modalita'
 stabilite  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
 finanze, di cui al comma 6; b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
 specializzazione   e   professionalita',   previa  selezione,  con
 contratti   a   tempo  determinato  di  durata  non  superiore  al
 quinquennio rinnovabile per una sola volta; c) avvalersi,   quali   advisor,   di  societa'  specializzate  nella
 progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
 4.  Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre, puo': a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o
 province  autonome  interessate  vorranno  offrire,  con  oneri  a
 proprio carico; b) avvalersi,   d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
 1,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
 prestiti  o  di  societa'  da essa controllata per le attivita' di
 supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
 aggiudicatori; c) richiedere   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  la
 collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo
 riorganizzata  con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
 finanze,  anche  in  deroga  all'articolo 7, della legge 17 maggio
 1999,  n.  144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.
 388.
 5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione   di   infrastrutture  e  insediamenti  produttivi,  il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentiti i Ministri competenti,  nonche'  i  Presidenti delle regioni o province autonome interessate,  propone  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri la nomina  di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere  e  provvedono  alle  opportune  azioni di indirizzo e supporto promuovendo  le  occorrenti  intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.  Nell'espletamento  delle suddette attivita', e nel caso di    particolare   complessita'   delle   stesse,   il   commissario straordinario  puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle  regioni  o  province  autonome territorialmente coinvolte, con oneri  a  carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere  non  aventi  carattere  interregionale  o  internazionale,  la proposta   di  nomina  del  commissario  straordinario  e'  formulata d'intesa  con  il  presidente  della  regione o provincia autonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata.
 6.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti  a  carico  dei  fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle  risorse  che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentiti i Ministri competenti  nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad  adottare,  con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti,  i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla    sollecita    progettazione,    istruttoria,   affidamento   e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
 8.   I   commissari  straordinari  riferiscono  al  Presidente  del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in  ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del  Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e  degli  advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli stessi, ogni occorrente  studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del  comma  9,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture   regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e  della collaborazione dei soggetti terzi.
 9.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi pertinenti  alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche' le modalita'  di  corresponsione  degli  stessi,  a  carico  dei  fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
 10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' istituito,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti,  e  senza  oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro  allo  scopo  di  assicurare ai commissari straordinari che ne facciano  richiesta,  l'assistenza  e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.
 
 
 
 Note all'art. 163:
 - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedere le note
 all'art. 161.
 - Il   testo   dell'art.   47,   comma 1,  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2002), e' il seguente:
 "Art.  47  (Finanziamento delle grandi opere e di altri
 interventi).   -   1.   Per   il  finanziamento  del  piano
 straordinario  delle infrastrutture e delle opere di grandi
 dimensioni  a  livello  regionale e locale, individuate dal
 CIPE,  la  Cassa  depositi e prestiti puo' intervenire, per
 fini  di  interesse  generale,  anche in collaborazione con
 altre   istituzioni   finanziarie,  a  favore  di  soggetti
 pubblici  e  privati  ai  quali  fanno carico gli studi, la
 progettazione,  la realizzazione e la gestione delle opere,
 mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
 anche  di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
 di  assunzioni  di  nuove  partecipazioni  che non dovranno
 essere  di  maggioranza  ne' comunque di controllo ai sensi
 dell'art. 2359 del codice civile.".
 - Il  testo  dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
 144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
 per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
 normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
 il riordino degli enti previdenziali.), e' il seguente:
 "Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
 progetto).   -   1. E'  istituita,  nell'ambito  del  CIPE,
 l'Unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito
 denominata "Unita".
 2.  L'Unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno
 delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
 finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
 privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
 prevista  all'art.  14,  comma 11,  della legge 11 febbraio
 1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire
 supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE
 su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
 3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
 aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
 necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
 realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
 quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
 14,  comma 2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e
 successive modificazioni.
 4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
 facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
 valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
 soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
 11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e
 nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
 aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
 modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
 n. 109 del 1994 .
 5.  L'Unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro
 degli interventi individuati dalla programmazione triennale
 dei lavori pubblici.
 6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con
 propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
 7.  L'organico  dell'Unita'  e'  composto di 15 unita',
 scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni
 dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
 un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
 nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei
 settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e
 giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per
 la funzione pubblica.
 8.  I  componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
 del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
 dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
 in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
 sola volta.
 9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica, di concerto con il Ministro
 per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
 economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
 delle risorse destinate al suo funzionamento.
 10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
 articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
 decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
 speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
 l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
 relativo al medesimo Ministero.
 11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
 annuale   sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui  risultati
 conseguiti".
 - Il  testo  dell'art. 57 della legge 23 dicembre 2000,
 n.  388,  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
 e' il seguente:
 "Art.  57  (Finanza  di  progetto).  -  1. Al  fine  di
 garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi fissati dal
 Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli
 anni   2001-2004   in   coerenza   con   gli   orientamenti
 programmatici   definiti   dal   CIPE,  le  amministrazioni
 statali,  in  fase  di  pianificazione  ed  attuazione  dei
 programmi  di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
 acquisiscono  le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
 progetto,  di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
 144,   secondo   modalita'   e   parametri   definiti   con
 deliberazione  del  CIPE,  da  emanare entro novanta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
 sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
 decreto   legislativo   28 agosto   1997,   n.   281.   Con
 deliberazione  del  CIPE,  da  emanare entro novanta giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
 sentita   la   medesima   Conferenza   unificata,   saranno
 individuate    ulteriori    modalita'   di   incentivazione
 all'utilizzo  dello strumento della finanza di progetto. Le
 amministrazioni  regionali  e locali possono ricorrere alle
 valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
 le modalita' previste dal presente articolo.".
 - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo
 1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 23 maggio  1197, n. 135, (Disposizioni urgenti per favorire
 l'occupazione.), e' il seguente:
 "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
 sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
 concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 sono  individuate  le  opere ed i lavori, ai quali lo Stato
 contribuisce,   anche   indirettamente  o  con  apporto  di
 capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero cofinanziati con
 risorse   dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse
 nazionale  per  le implicazioni occupazionali ed i connessi
 riflessi  sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a general
 contractor  in  concessione  o  comunque  ricompresi in una
 convenzione  quadro  oggetto  di  precedente  gara e la cui
 esecuzione,  pur  potendo  iniziare  o  proseguire, non sia
 iniziata   o,   se   iniziata,   risulti   anche  in  parte
 temporaneamente  comunque  sospesa.  Con i medesimi decreti
 del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sono
 nominati uno o piu' commissari straordinari.
 2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
 della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
 amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
 di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
 dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
 effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
 3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
 opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
 emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
 4.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al
 comma 2,  il  commissario  straordinario  di cui al comma 1
 provvede   in   sostituzione   degli   organi   ordinari  o
 straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso
 di   competenza   regionale,   provinciale  o  comunale,  i
 provvedimenti   necessari   ad   assicurare  la  tempestiva
 esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
 presidente  della  regione  o  della  provincia, al sindaco
 della  citta'  metropolitana  o  del comune, nel cui ambito
 territoriale  e'  prevista,  od in corso, anche se in parte
 temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei
 lavori,  i  quali,  entro  quindici giorni dalla ricezione,
 possono   disporne   la   sospensione,   anche  provvedendo
 diversamente;  trascorso  tale  termine  e  in  assenza  di
 sospensione,   i   provvedimenti   del   commissario   sono
 esecutivi.
 4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
 precedenti  commi i  commissari  straordinari provvedono in
 deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
 della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
 lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
 tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
 storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
 generali dell'ordinamento.
 4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
 vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
 norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
 4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di
 consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
 dell'esecuzione   dell'opera   commissariata,  puo'  essere
 abilitato  ad assumere direttamente determinate funzioni di
 stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
 n.  109,  laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
 alla  ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione del
 contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
 straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
 ripiegamento  dei  cantieri  che  fossero gia' allestiti ed
 allo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative pertinenze
 nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso commissario
 straordinario;  in  caso  di  mancato  rispetto del termine
 assegnato,  il commissario straordinario provvede d'ufficio
 addebitando  all'appaltatore  i  relativi oneri e spese. Ai
 fini   di  cui  al  secondo  periodo  non  sono  opponibili
 eccezioni  od  azioni  cautelari,  anche  possessorie, o di
 urgenza  o  comunque denominate che impediscano o ritardino
 lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
 5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
 Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
 prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
 l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
 finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
 realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
 legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
 modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
 pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
 e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
 1997, n. 30.
 6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
 servizio   tecnico   di  cui  all'art.  5,  comma 3,  legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
 allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
 opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
 esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
 deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
 n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
 mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
 qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
 venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
 comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .
 7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
 l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
 1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
 iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
 Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
 quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
 relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
 miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.
 7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
 stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
 spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
 comma 1.   Alla   corrispondente   spesa  si  fara'  fronte
 utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
 predetto comma 1.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 164 Progettazione
 (art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
 
 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
 all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI. Le predette norme sono  vincolanti  per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
 2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di applicazione  delle  normative  comunitarie  in  materia, e' regolato dalle  norme  dettate  dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi  e  i  concorsi  di  progettazione  per  le  attivita'  ivi previste.  Al  fine  di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi  di  gara,  gli  stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni  interessate,  secondo  le modalita' e le procedure di cui al decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  100  del  2 maggio 2001. I servizi di ammontare   inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati  nel rispetto   dei   principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicita'  e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato.
 3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa'  collegate,  non  possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare  alla  realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne' essere  affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e  collaudo  da  parte  degli appaltatori, concessionari e contraenti generali  delle  infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della variazione  dei  progetti  dalle stesse redatti e della realizzazione dei  lavori  medesimi.  I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto  divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla  progettazione,  con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
 4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee  guida  per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche'  della  conseguente  stima  degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore  puo'  affidare  al contraente generale, con previsione del  bando  di  gara  o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.  Nell'affidamento  mediante  appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
 5.  Fermo  quanto  stabilito  dal comma 2 del presente articolo, in relazione  alle  attivita'  di  progettazione  e  approvazione  delle infrastrutture,  non  si  applicano  gli  articoli  90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
 6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
 7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in conformita'  al  presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all'allegato  XXI,  i  soggetti  aggiudicatori  aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del  decreto  4  aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  26  aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
 
 
 
 Nota all'art. 164:
 Per   il  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici
 6 aprile 2001, vedi nelle note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione
 di impatto ambientale e localizzazione
 (art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  I  soggetti  aggiudicatori  trasmettono  al Ministero, entro il termine  di  sei  mesi  dall'approvazione  del programma, il progetto preliminare  delle  infrastrutture  di competenza. Ove sia necessario l'espletamento  di  procedure  di  gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore,   a  valere  sulla  quota  dei  fondi  destinata  alle attivita'  progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso   di   somme   gia'   anticipate   dalle  regioni  ai  sensi dell'articolo 163, comma 1.
 2.  Ove  il  soggetto  aggiudicatore  intenda  sollecitare,  per la redazione  del  progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
 3.  Il  progetto  preliminare  delle infrastrutture, oltre a quanto previsto   nell'allegato   tecnico   di  cui  all'allegato  XXI  deve evidenziare,  con  apposito  adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate,  le  relative  eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare, ivi compreso il limite di spesa  per  le  eventuali  opere  e  misure compensative dell'impatto territoriale  e  sociale  comunque  non superiori al cinque per cento dell'intero  costo  dell'opera  e  deve includere le infrastrutture e opere  connesse,  necessarie  alla  realizzazione;  dalla percentuale predetta  sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati  nell'ambito  della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni  nazionali  o  regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione   di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare  e' corredato  anche  da  studio  di  impatto  ambientale e reso pubblico secondo  le  procedure  previste  dalla  legge  nazionale o regionale applicabile.  Ai  fini dell'approvazione del progetto preliminare non e'   richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle  attivita' espropriative,  di  cui  all'articolo  11  del decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa  da  quella  effettuata  per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi  del  presente  articolo;  ove non sia prevista la procedura di VIA,  il  progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il competente   ufficio   della   regione  interessata,  ai  fini  della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
 4.  I  soggetti  aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero  e,  ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela  del  territorio, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province  autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi'  rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni  al  Ministero  entro  novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in  materia  ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione  II  del  presente  capo.  Nei  successivi sessanta giorni il Ministero,  acquisito,  nei  casi  previsti,  il parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi   trenta   giorni.  Ove  non  sia  pervenuto  nel  termine prescritto  una  o  piu'  delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti invita i soggetti medesimi  a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni;  in  mancanza  di  riscontro  il  Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
 5.  Il  progetto  preliminare  non  e'  sottoposto  a conferenza di servizi.  Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente   articolo,   e'  approvato  dal  CIPE.  Il  CIPE  decide  a maggioranza,   con   il   consenso,   ai   fini  della  intesa  sulla localizzazione,  dei  presidenti  delle  regioni  e province autonome interessate,  che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al  comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
 6.  In  caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue: a) per    le    infrastrutture    di   carattere   interregionale   o
 internazionale,   il   progetto  preliminare  e'  sottoposto  alla
 valutazione  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
 attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
 provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso
 a  cura  del  Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici
 che,  nei  quarantacinque  giorni dalla ricezione, valuta i motivi
 del  dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
 delle  funzionalita'  dell'opera,  la regione o provincia autonoma
 dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del
 Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al
 CIPE,  che  assume  le  proprie motivate definitive determinazioni
 entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa sede
 permanga  il  dissenso  della  regione  o provincia autonoma, alla
 approvazione  del  progetto preliminare si provvede entro sessanta
 giorni   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
 delle  infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di
 competenza  di  altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
 attivita'  produttive  o  altro  Ministro  competente per materia,
 sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; b) per  le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di
 dissenso   delle  regioni  o  province  autonome  interessate,  si
 provvede,  entro  i  successivi  sei mesi e a mezzo di un collegio
 tecnico  costituito  d'intesa  tra  il  Ministero  e  la regione o
 provincia  autonoma  interessata,  ad  una  nuova  valutazione del
 progetto  preliminare  e della eventuale proposta alternativa che,
 nel   rispetto   delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
 provincia  autonoma  dissenziente  avesse  formulato  all'atto del
 dissenso.  Ove  permanga  il dissenso sul progetto preliminare, il
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti propone al CIPE,
 d'intesa  con  la  regione  o  provincia  autonoma interessata, la
 sospensione  della  infrastruttura  o  insediamento produttivo, in
 attesa   di   nuova  valutazione  in  sede  di  aggiornamento  del
 programma,  ovvero  l'avvio  della  procedura  prevista in caso di
 dissenso   sulle   infrastrutture  o  insediamenti  produttivi  di
 carattere interregionale o internazionale.
 7.  L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme,  l'accertamento  della  compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona,  ad  ogni  fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli  strumenti  urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui e'  localizzata  l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo preordinato all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in  mancanza  di  espressa  menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti  misure  di  salvaguardia  delle  aree  impegnate  e delle relative  eventuali  fasce  di  rispetto e non possono rilasciare, in assenza  dell'attestazione  di  compatibilita'  tecnica  da parte del soggetto  aggiudicatore,  permessi  di  costruire,  ne'  altri titoli abilitativi  nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del  progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto   stesso.   A   tale   scopo,  l'approvazione  del  progetto preliminare  e'  resa  pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli  enti  locali  interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
 8.   Per   tutte   le   infrastrutture,   l'autorizzazione  di  cui all'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,   n.   327,  puo'  essere  estesa  al  compimento  di  ricerche archeologiche,   bonifica  di  ordigni  bellici,  bonifica  dei  siti inquinati  e  puo'  essere  rilasciata  dalla  autorita' espropriante ovvero  dal  concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti  o  alle  societa' incaricate della predetta attivita' anche prima   della   redazione   del  progetto  preliminare.  Le  ricerche archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle competenti soprintendenze,   che   curano  la  tempestiva  programmazione  delle ricerche  e  il  rispetto  della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
 9.  Ove,  ai  fini  della  progettazione  delle infrastrutture, sia necessaria  l'escavazione  di  cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle  attivita'  relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione  dei  siti  di  deposito, e' rilasciata dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con il presidente della  regione  o  provincia  autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo  166,  comma  5.  In  caso di mancata intesa nei trenta giorni  dalla  richiesta  l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia  nei  successivi  trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi  5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello   ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero dell'ambiente  e  della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.
 10.  Prima  dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell'interesse archeologico nei casi previsti  dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI.
 
 
 
 Note all'art. 165:
 -  Per  l'art. 11 e per il decreto del Presidente della
 Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327,  si  veda  nelle note
 all'art. 128.
 -  Per  l'art. 15 e per il decreto del Presidente della
 Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327,  si  veda  nelle note
 all'art. 93.
 Note art. 166:
 -  Per  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
 note all'art. 2.
 - Il  testo  dell'art. 5 del decreto del Presidente del
 Consiglio    dei   Ministri   10 agosto   1988,   n.   377,
 (Regolamentazione    delle   pronunce   di   compatibilita'
 ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
 349,  recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e
 norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
 "Art.   5   (Pubblicita).  -  1.  Contestualmente  alla
 comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
 di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
 quotidiano  piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
 territorialmente   interessata   e   su   un  quotidiano  a
 diffusione    nazionale,    di   un   annuncio   contenente
 l'indicazione  dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed una
 sommaria descrizione del progetto.
 2.  Il committente provvede altresi' al deposito di una
 o   piu'   copie  del  progetto  e  degli  elaborati  della
 comunicazione,  cosi'  come  definiti all'art. 2, presso il
 competente  ufficio  della  regione  o  provincia  autonoma
 interessata,  ai  fini  della  consultazione  da  parte del
 pubblico.
 3.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, individuano gli
 uffici   di   cui   al   comma 2   provvedendo  anche  alla
 pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della regione e ad
 una adeguata informazione al pubblico.".
 -  Per  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327  si  veda  nelle  note
 all'art. 128.
 L'art. 16 del medesimo decreto, cosi' recita:
 "Art. 16 (Le modalita' che precedono l'approvazione del
 progetto  definitivo).  -  1.  Il  soggetto, anche privato,
 diverso  da  quello titolare del potere di approvazione del
 progetto  di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo'
 promuovere  l'adozione  dell'atto  che dichiara la pubblica
 utilita'  dell'opera.  A  tale  fine,  egli deposita presso
 l'ufficio  per  le  espropriazioni  il progetto dell'opera,
 unitamente   ai  documenti  ritenuti  rilevanti  e  ad  una
 relazione  sommaria,  la quale indichi la natura e lo scopo
 delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta,
 alle  autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti
 dalla normativa vigente.
 2.  In  ogni  caso, lo schema dell'atto di approvazione
 del  progetto  deve  richiamare gli elaborati contenenti la
 descrizione  dei terreni e degli edifici di cui e' prevista
 l'espropriazione,  con  l'indicazione dell'estensione e dei
 confini,  nonche',  possibilmente,  dei dati identificativi
 catastali  e  con  il  nome  ed  il cognome dei proprietari
 iscritti nei registri catastali.
 3.  L'autorizzazione  rilasciata  ai sensi dell'art. 15
 consente  anche  l'effettuazione  delle operazioni previste
 dal comma 2.
 4.   Al  proprietario  dell'area  ove  e'  prevista  la
 realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del
 procedimento  e  del deposito degli atti di cui al comma 1,
 con  l'indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del
 procedimento.
 5.  Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a
 50 si osservano le forme di cui all'art. 11, comma 2.
 6.  Ai  fini  dell'approvazione del progetto definitivo
 degli  interventi  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n.
 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di
 pubblica  utilita'  e'  comunicato  con le modalita' di cui
 all'art.  4,  comma 2,  del  decreto  legislativo 20 agosto
 2002, n. 190.
 7.  Se  la  comunicazione  prevista  dal comma 4 non ha
 luogo   per  irreperibilita'  o  assenza  del  proprietario
 risultante  dai registri catastali, il progetto puo' essere
 ugualmente approvato.
 8.  Se  risulta  la morte del proprietario iscritto nei
 registri  catastali  e non risulta il proprietario attuale,
 la  comunicazione  di  cui  al  comma 4 e' sostituita da un
 avviso,  affisso  per  venti  giorni  consecutivi  all'albo
 pretorio  dei  comuni interessati e da un avviso pubblicato
 su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e locale.
 9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna
 comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
 10.  Il  proprietario  e ogni altro interessato possono
 formulare  osservazioni  al  responsabile del procedimento,
 nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione
 o dalla pubblicazione dell'avviso.
 11.   Nei  casi  previsti  dall'art.  12,  comma 1,  il
 proprietario    dell'area,   nel   formulare   le   proprie
 osservazioni,  puo'  chiedere che l'espropriazione riguardi
 anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state
 prese  in  considerazione,  qualora  per  esse  risulti una
 disagevole    utilizzazione    ovvero    siano    necessari
 considerevoli    lavori    per    disporne    una   agevole
 utilizzazione.
 12.   L'autorita'   espropriante   si  pronuncia  sulle
 osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto
 o  in  parte  delle osservazioni comporta la modifica dello
 schema   del   progetto   con   pregiudizio   di  un  altro
 proprietario  che  non  abbia presentato osservazioni, sono
 ripetute  nei  suoi confronti le comunicazioni previste dal
 comma 4.
 13.  Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una  parte
 agevolmente separabile dell'opera, l'autorita' espropriante
 puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa
 delle determinazioni sulle osservazioni.
 14.  Qualora  nel  corso  dei  lavori  si  manifesti la
 necessita'  o l'opportunita' di espropriare altri terreni o
 altri  edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto
 motivato  l'autorita' espropriante integra il provvedimento
 con  cui  e'  stato  approvato  il  progetto  ai fini della
 dichiarazione   di   pubblica  utilita'.  Si  applicano  le
 disposizioni dei precedenti commi.".
 - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
 all'art. 97.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 166. Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
 (art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione  del  progettista  attestante  la  rispondenza  al progetto preliminare   e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di approvazione   dello   stesso   con   particolare   riferimento  alla compatibilita'   ambientale  e  alla  localizzazione  dell'opera.  E' corredato  inoltre  dalla  definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici  e  compensative  dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
 2.  L'avvio  del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e'   comunicato   dal   soggetto   aggiudicatore,   o  per  esso  dal concessionario  o  contraente  generale,  ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni;  la  comunicazione  e'  effettuata  con le stesse  forme  previste  per  la  partecipazione  alla  procedura  di valutazione  di  impatto  ambientale  dall'articolo 5 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine  perentorio  di  sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle  per  ogni  conseguente determinazione. Le disposizioni del presente  comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto aggiudicatore,  del  concessionario  o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e  a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a rilasciare permessi  e  autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di  opere  interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento  del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento  o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di  varianti  migliorative  che non modificano la localizzazione e le caratteristiche  essenziali  delle  opere, nel rispetto dei limiti di spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di  servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto  da  parte  dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
 4.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3 ha finalita' istruttoria  e  ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e successive modificazioni,  in  materia  di  conferenza  di  servizi. Nei novanta giorni  successivi  alla  conclusione  della Conferenza di servizi il Ministero   valuta  la  compatibilita'  delle  proposte  e  richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula   la   propria  proposta  al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni successivi,  approva,  con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto  definitivo,  anche  ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.
 5.  L'approvazione  del  progetto  definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere comunque denominato e consente   la   realizzazione  e,  per  gli  insediamenti  produttivi strategici,  l'esercizio  di  tutte le opere, prestazioni e attivita' previste  nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia  autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165,  comma  6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli  elaborati  urbanistici  di  competenza  ed  hanno  facolta' di chiedere  al  soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
 |  |  |  | Art. 167. Norme generali sulla procedura di approvazione
 dei progetti
 (art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002,
 inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
 1.  Le  procedure  di  istruttoria e approvazione dei progetti sono completate  nei  tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte  o  sospese  su  istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi   di   piu'   sospensioni,  il  termine  complessivo  di sospensione  non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
 2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e modi  previsti  dal  presente  capo,  le prescrizioni per la corretta successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza degli  elementi  progettuali  prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato   XXI,   le   amministrazioni   competenti   concludono l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  l'indicazione  delle condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone  la  chiusura  della  procedura  e  il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
 3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e' istruito e approvato  a  norma  dell'articolo 165  ai  fini  della  intesa sulla localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
 4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le  proprie  valutazioni  e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  ai  sensi dell'articolo 183, comma 4; resta  fermo  l'articolo 184,  comma 2.  Le  valutazioni  in  materia ambientale  di  competenza  regionale  sono  emesse  e  trasmesse  al Ministero  ai  sensi  degli  articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle  specifiche  normative  regionali, in quanto compatibili con le previsioni    del    presente    capo   e   salvo   quanto   previsto all'articolo 161,   comma 1.   Il  parere  istruttorio  sul  progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o   province   autonome,  sentiti  i  comuni  interessati,  ai  sensi dell'articolo 165.  Il  parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso    dai    singoli   soggetti   competenti   con   le   modalita' dell'articolo 166,   e   seguenti;   le   province   partecipano   al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
 5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il  progetto  definitivo  e'  istruito e approvato, anche ai predetti fini,  con  le  modalita'  e  nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
 6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  originariamente risultante  dal  progetto  del  soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e  166,  mediante  nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione  descrittiva  di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE,  su  proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, prescrive  che  nella  successiva  fase progettuale si dia corso alla verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico   di  cui  agli articoli 95  e  96  e  all'allegato  XXI.  A  tal fine la proposta di variante,  comunque  formulata,  e'  tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione  del  CIPE,  al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente  commissione  VIA o della regione competente in materia di VIA,  e  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del  Presidente  della  regione competente, ovvero del Ministro per i beni  e  le attivita' culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla  parte  di  opera  la  cui  localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La  procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,  salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva    verifica    sul    progetto    definitivo    ai   sensi dell'articolo 185,   comma 4.   Resta   fermo   il  disposto  di  cui all'articolo 185, comma 5.
 8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le  amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori delle  reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
 9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi 5  e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
 10.  Sul  progetto  di  monitoraggio  ambientale, costituente parte eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
 |  |  |  | Art. 168 Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
 (art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e presieduta  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato,  ovvero  dal  capo  della struttura tecnica di missione. La segreteria  della  conferenza  e' demandata alla struttura tecnica di missione  di  cui all'articolo 163, di seguito denominata: "struttura tecnica".
 2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione  delle  normative  di  riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse interessate;  la  stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  conferenza  possono tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
 3.  La  convocazione  della  conferenza  e'  resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi  e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della  convocazione  della conferenza sui sopraccitati siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di reti   e   opere   interferenti   o   soggetti   aggiudicatori  delle infrastrutture  non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti  generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
 4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti  invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte  pervenute  prima  della  scadenza  predetta.  Il  documento conclusivo   della   conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca tutte  le  proposte  pervenute  e  i  soggetti invitati che non hanno presentato  tempestiva  proposta.  Per  l'eventuale  procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a  mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del  progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di  prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova   istruttoria   il   progetto,   accogliendo   le  proposte  di prescrizioni   e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,  le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
 6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della conferenza, la mancata partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di particolare   gravita',   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  ovvero  il  Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
 
 
 
 Nota all'art. 168:
 -  Per  il  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
 6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 169. Varianti
 (art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002,
 inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
 1.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica  che  nello  sviluppo del progetto  esecutivo  sia  assicurato  il  rispetto delle prescrizioni impartite  dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare.   Restano   fermi  i  compiti  e  le  verifiche  di  cui all'articolo 185.
 2.  Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
 3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome interessate,   espresso   con   la   procedura   di  cui  al  comma 5 dell'articolo 165.  Per  le  opere  il  cui  finanziamento  e'  stato assegnato   su  presentazione  del  piano  economico  finanziario  la richiesta  di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non  assumono  rilievo  localizzativo  le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di  approvazione  del  progetto  ai  fini urbanistici; in mancanza di diversa  individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
 4.  Il  soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio   2004,   n.   42,   sono  informati  anche  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
 5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di   verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui all'allegato  XXI,  anche  nel  caso  in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni  e  delle  province  autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
 6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita' dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
 7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal CIPE  a  norma  del  presente  capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita' dell'articolo 166 e seguenti.
 
 
 
 Nota all'art. 169:
 -  Per  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 vedi le note all'art. 7.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 170. Interferenze
 (art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  Ad  integrazione  e  parziale  deroga  delle  previsioni di cui all'articolo 25  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze  alla  realizzazione  delle  infrastrutture  si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
 2.  Il  progetto  preliminare  e'  rimesso,  a  cura  del  soggetto aggiudicatore,  agli  enti  gestori  delle  interferenze  gia' note o prevedibili.  Gli  enti  gestori  hanno  l'obbligo  di  verificare  e segnalare  al  soggetto  aggiudicatore la sussistenza di interferenze non  rilevate  con  il  sedime  della  infrastruttura  o insediamento produttivo,  di  collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e  di  dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria competenza.
 3.  Il  progetto  definitivo  e'  corredato dalla indicazione delle interferenze,  rilevate  dal  soggetto  aggiudicatore e, in mancanza, indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine di novanta giorni di cui all'articolo 166,  comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti  e  di  quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
 4.  Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono  rispettare  il programma di risoluzione delle interferenze di cui  al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche   indipendentemente  dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni regolanti  la  risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore  si  impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
 5.  In  caso  di  mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero  di  mancata  segnalazione  ai  sensi del comma 2, il soggetto gestore  ha  l'obbligo  di  risarcire  i  danni  subiti  dal soggetto aggiudicatore  per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le  procedure  di  cui  all'articolo 25,  comma 4,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, chiedendo al Prefetto,  ovvero  al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del   gestore   inadempiente   al   programma  di  risoluzione  delle interferenze.
 
 
 
 Nota all'art. 170:
 -  Il  testo  dell'art.  25  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, citato nelle note
 dell'art. 128, e' il seguente:
 «Art.  25  (Effetti dell'espropriazione per i terzi). -
 1.  L'espropriazione  del  diritto  di  proprieta' comporta
 l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o
 personali,  gravanti  sul  bene  espropriato,  salvo quelli
 compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata.
 2.  Le  azioni  reali  e  personali esperibili sul bene
 espropriando  non incidono sul procedimento espropriativo e
 sugli effetti del decreto di esproprio.
 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti
 i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
 valere unicamente sull'indennita'.
 4.  A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio,
 il  Prefetto  convoca tempestivamente, e comunque non oltre
 dieci  giorni  dalla  richiesta, il soggetto proponente e i
 soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
 autorizzazione  e di concessione di attraversamento, per la
 definizione   degli   spostamenti   concernenti  i  servizi
 interferenti   e  delle  relative  modalita'  tecniche.  Il
 soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano
 stati  avviati  entro  sessanta  giorni,  puo'  provvedervi
 direttamente,    attenendosi    alle   modalita'   tecniche
 eventualmente definite ai sensi del presente comma».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 171. Risoluzione delle interferenze
 (art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002,
 inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
 1.  Gli  enti  gestori  delle  reti  e  opere destinate al pubblico servizio  in  qualsiasi  modo  interferenti  con  l'infrastruttura da realizzare  hanno  l'obbligo  di  cooperare  alla realizzazione della stessa  con  le  modalita' previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere  compiute  in  tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione  ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente  capo  e  dal  programma  a corredo del progetto preliminare definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
 2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
 a) la  verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
 b) la   collaborazione   tecnico   progettuale  con  il  soggetto aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
 c) l'avvio   della   progettazione  degli  spostamenti  di  opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
 d) la  comunicazione  del  calcolo  estimativo degli oneri per le attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle interferenze.
 3.  In  fase  di  redazione  e approvazione del progetto definitivo delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per oggetto:
 a) la  redazione,  in  tempi  congruenti  con quelli del soggetto aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede quest'ultimo;
 b) la  verifica  della  completezza e congruita' del programma di risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
 c) la  comunicazione  dell'importo  definitivo degli oneri per le attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle interferenze.
 4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
 5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
 6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.
 |  |  |  | Art. 172. La societa' pubblica di progetto (art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
 1.  Ove  la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE,    preveda,    ai    fini    della    migliore    utilizzazione dell'infrastruttura  e  dei  beni connessi, l'attivita' coordinata di piu'  soggetti  pubblici,  si  procede  attraverso  la  stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso  la  costituzione  di  una  societa' pubblica di progetto, senza  scopo  di  lucro,  anche  consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  interessati. Alla societa'   pubblica   di   progetto  sono  attribuite  le  competenze necessarie  alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse,  nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione  delle  stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte  dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica  di progetto e' autorita'  espropriante  ai  sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in  nome  proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei  finanziamenti  deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
 2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
 3.  La  societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento  ed  e'  organismo  di  diritto  pubblico  ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
 4.   Gli   enti   pubblici   interessati   alla   realizzazione  di un'infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma, al  finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione al soggetto  aggiudicatore  ovvero alla societa' pubblica di progetto di beni  immobili  di  proprieta'  o  allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
 5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  societa' pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
 a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
 b)  da  parte della camera di commercio, industria e artigianato, una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso  il  quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
 7.   I   soggetti   privati   interessati   alla  realizzazione  di un'infrastruttura  possono  contribuire  alla  stessa  attraverso  la cessione  di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
 
 
 
 Note all'art. 172:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 8 giugno 2001, n. 327, vedi le note dell'art. 128.
 -   La   legge   29 dicembre   1993,   n.   580,  reca:
 "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
 artigianato e agricoltura".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 173. Modalita' di realizzazione
 (art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
 1.   In   deroga   alle   previsioni  di  cui  all'articolo 53,  la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
 a) concessione di costruzione e gestione;
 b) affidamento unitario a contraente generale.
 |  |  |  | Art. 174. Concessioni relative a infrastrutture
 (art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
 1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
 dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario
 e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara,
 sulla  base  del piano economico finanziario e costituiscono, come
 previsto  al  successivo  articolo  177,  comma  4,  parametri  di
 aggiudicazione  della concessione. Nella determinazione del prezzo
 si  tiene  conto  dell'eventuale  prestazione di beni e servizi da
 parte  del  concessionario  allo  stesso  soggetto  aggiudicatore,
 relativamente  all'opera concessa, secondo le previsioni del bando
 di gara.
 2.  Le  procedure  di appalto del concessionario e i rapporti dello
 stesso  concessionario  con  i propri appaltatori o con il proprio
 contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
 norme  regolanti  gli  appalti  del  concessionario  di  cui agli
 articoli da 146 a 151;
 norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
 al regolamento;
 verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
 e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti  tra  concessionario  e
 appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
 disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
 3.  I  rapporti  di  collegamento del concessionario con le imprese
 esecutrici  dei  lavori  sono individuati e regolati dall'articolo
 149,  comma  3.  L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle
 candidature  per  la  concessione.  Tale  elenco  e' aggiornato in
 funzione  delle  modifiche  che  intervengono  successivamente nei
 collegamenti  tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per
 la  realizzazione  delle  opere,  di  un  contraente  generale, ai
 rapporti  tra  concessionario e contraente generale si applicano i
 commi  7,  8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia
 un'impresa   collegata   al  concessionario,  deve  assicurare  il
 subaffidamento  a  terzi  delle quote ad essi riservate in sede di
 gara  ovvero  ai  sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote
 predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
 del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
 4.   E'  fatto  divieto  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,  di
 procedere  ad  estensioni dei lavori affidati in concessione al di
 fuori   delle   ipotesi   consentite   dall'articolo  147,  previo
 aggiornamento  degli  atti  convenzionali sulla base di uno schema
 predisposto  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di
 tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo derogano agli
 articoli 56, 57 e 132.
 |  |  |  | Art. 175 Promotore
 (art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
 
 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  6  aprile 2001, n. 20, nonche' nelle Gazzette   Ufficiali   italiana   e   comunitaria,   la  lista  delle infrastrutture  per  le  quali  il  soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare  la  presentazione  di  proposte da parte di promotori ai sensi  dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine  non  inferiore  a  quattro  mesi  entro il quale i promotori possono   presentare  le  proposte  nonche'  l'ufficio  competente  a riceverle  e  presso  il  quale  gli  interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
 2.  Il  soggetto  aggiudicatore  non  prende  in  esame le proposte pervenute  oltre  la  scadenza  del termine. E' comunque facolta' del promotore  presentare  proposta  per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153.
 3.  Il  soggetto  aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse  ai  sensi  dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura   di   valutazione   di  impatto  ambientale  e  quella  di localizzazione  urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il  promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
 4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non  approvare  la  proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini  dell'eventuale  espletamento  di una nuova istruttoria o per la realizzazione  dell'opera  con  diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati  al  promotore  i  costi  della  integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
 5.  La  gara di cui all'articolo 155 e' bandita entro un mese dalla delibera  di  approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 176.
 
 
 
 Nota all'art. 175:
 -  Per  il  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
 6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 176 Affidamento a contraente generale
 (art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  Con  il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il  soggetto  aggiudicatore,  in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto   dotato  di  adeguata  esperienza  e  qualificazione  nella costruzione  di  opere  nonche'  di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa  e  finanziaria  la  realizzazione con qualsiasi mezzo   dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze  specificate  nel progetto  preliminare  o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore  e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
 2. Il contraente generale provvede: a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo e alle attivita' tecnico
 amministrative  occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
 all'approvazione  dello  stesso  da  parte  del  CIPE,  ove  detto
 progetto non sia stato posto a base di gara; b) all'acquisizione   delle   aree   di  sedime;  la  delega  di  cui
 all'articolo   6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,
 puo' essere accordata al contraente generale; c) alla progettazione esecutiva; d) all'esecuzione   con  qualsiasi  mezzo  dei  lavori  e  alla  loro
 direzione; e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,  dell'opera  da
 realizzare; f) ove   richiesto,  all'individuazione  delle  modalita'  gestionali
 dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; g) all'indicazione,   al  soggetto  aggiudicatore,  del  piano  degli
 affidamenti,  delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
 di  tutti  gli  altri  elementi utili a prevenire le infiltrazioni
 della  criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
 gli organi competenti in materia.
 3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
 a)   alle   attivita'   necessarie  all'approvazione  del  progetto
 definitivo  da  parte  del  CIPE, ove detto progetto non sia stato
 posto a base di gara;
 b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
 c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
 d) al collaudo delle stesse;
 e)  alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti
 in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
 criminalita',  finalizzati  alla verifica preventiva del programma
 di  esecuzione  dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
 tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle opere e dei soggetti che le
 realizzano.
 4.  Il  contraente  generale  risponde  nei  confronti del soggetto aggiudicatore  della  corretta  e  tempestiva  esecuzione dell'opera, secondo  le  successive  previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto  aggiudicatore  e  contraente  generale  sono  regolati, per quanto  non  previsto  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, dal presente  capo  e  dal  regolamento,  dalle  norme della parte II che costituiscono  attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte  III,  dagli  atti  di  gara  e  dalle  norme del codice civile regolanti l'appalto.
 5.  Alle  varianti del progetto affidato al contraente generale non si  applicano  gli  articoli  56,  57 e 132; esse sono regolate dalle norme  della  parte  II  che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti: a) restano  a  carico  del  contraente generale le eventuali varianti
 necessarie  ad  emendare  i  vizi  o  integrare  le  omissioni del
 progetto   redatto   dallo   stesso   e   approvato  dal  soggetto
 aggiudicatore,  mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
 le   eventuali   varianti  indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa
 geologica  o  sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
 comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; b) al  di  fuori  dei  casi  di  cui  alla  lettera a), il contraente
 generale  puo'  proporre  al  soggetto  aggiudicatore  le varianti
 progettuali  o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
 ridurre  il  tempo  o  il  costo  di realizzazione delle opere; il
 soggetto   aggiudicatore  puo'  rifiutare  la  approvazione  delle
 varianti  o  modifiche  tecniche  ove  queste  non  rispettino  le
 specifiche  tecniche  e  le  esigenze  del soggetto aggiudicatore,
 specificate  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  o  comunque
 determinino   peggioramento   della   funzionalita',  durabilita',
 manutenibilita'   e   sicurezza  delle  opere,  ovvero  comportino
 maggiore  spesa  a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
 termine di ultimazione.
 6.  Il  contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita'  di  cui  al  comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i  rapporti  del  contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di diritto  privato,  a  cui  non  si  applica il presente codice, salvo quanto  previsto  nel  presente  capo. Al contraente generale che sia esso  stesso  amministrazione  aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano   le   sole   disposizioni   di  cui  alla  parte  II,  che costituiscono  attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
 7.   Il   contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori  affidati direttamente,  nei  limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento,  ovvero  mediante  affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari  di  lavori  del  contraente  generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono  subaffidare  i  lavori nei limiti e alle condizioni previste per  gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti   subaffidamenti.  Il  soggetto  aggiudicatore  richiede  al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese  esecutrici  di  una  quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
 8.  L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti  di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
 9.  Il  soggetto  aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i  propri  affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza del contraente generale,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una detrazione  sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario,  nonche'  di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
 10.  Per  il  compimento  delle  proprie  prestazioni il contraente generale,  ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto  in  forma  di  societa',  anche  consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle  successive  disposizioni  del presente articolo. Alla societa' possono  partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti  il contraente generale,  istituzioni  finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente   indicate   in  sede  di  gara.  La  societa'  cosi' costituita  subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione,  salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca  cessione  di  contratto;  salvo  diversa  previsione del contratto,  i  soggetti  componenti  il  contraente  generale restano solidalmente  responsabili  con la societa' di progetto nei confronti del  soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al  soggetto aggiudicatore  garanzie  bancarie  e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali  garanzie  cessano  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
 11.  Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno  concorso  a  formare  i  requisiti  per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare  alla  societa'  e a garantire, nei limiti del contratto,   il   buon  adempimento  degli  obblighi  del  contraente generale,  sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire  in  qualsiasi  momento.  Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi  alla  cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
 12.  Il  bando  determina  la  quota  di valore dell'opera che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di risorse  proprie  e  i  tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi  pubblicati  entro  il  31  dicembre  2006, tale quota non puo' superare  il  venti  per  cento dell'importo dell'affidamento posto a base  di  gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta  a  tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per  il  finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la   societa'  di  progetto  possono  emettere  obbligazioni,  previa autorizzazione  degli  organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2410  del  codice  civile.  Il  soggetto aggiudicatore garantisce  il  pagamento  delle  obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di  avanzamento  emessi  ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni   garantite  dal  soggetto aggiudicatore  possono  essere  utilizzate  per la costituzione delle riserve  bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le  modalita'  di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del   presente   comma   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi  del  presente  comma  sono  inserite nell'elenco allegato allo stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui  all'articolo  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
 13.  I  crediti  delle  societa'  di  progetto,  ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del  soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117; la  cessione  puo'  avere  ad  oggetto  crediti non ancora liquidi ed esigibili.
 14.  La  cessione  deve  essere  stipulata mediante atto pubblico o scrittura  privata  autenticata  e deve essere notificata al debitore ceduto.  L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e'  effettuata  a  fronte  di  un  finanziamento  senza rivalsa o con rivalsa limitata.
 15.  Il  soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese  e  prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo  le  previsioni  contrattuali.  Per  i soli crediti di cui al presente  comma  ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa   limitata,   la   emissione  del  certificato  di  pagamento costituisce  definitivo  riconoscimento  del credito del finanziatore cessionario;  al  cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti   tra   debitore   e   creditore  cedente,  ivi  inclusa  la compensazione  con  crediti  derivanti  dall'adempimento dello stesso contratto   o   con  qualsiasi  diverso  credito  nei  confronti  del contraente generale cedente.
 16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti  definitivi  ai  sensi  del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
 17.  Per  gli  affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: a) la  garanzia  di  buon  adempimento non e' soggetta alle riduzioni
 progressive  di  cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia'
 ridotta  ovvero  la  riduzione  sia  espressamente  prevista nella
 garanzia  prestata,  il  riconoscimento definitivo del credito non
 opera  se  la  garanzia  non  e'  ripristinata  e la previsione di
 riduzione espunta dalla garanzia; b) in   tutti   i   casi  di  risoluzione  del  rapporto  per  motivi
 attribuibili  al  contraente generale si applicano le disposizioni
 previste dall'articolo 159; c) il  contraente  generale  ha  comunque  facolta'  di sostituire la
 garanzia   di  buon  adempimento  con  la  garanzia  globale,  ove
 istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle
 lettere a) e b).
 18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale  di  esecuzione  di  cui  all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere  la  possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza  del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei  requisiti  di  contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
 19. I capitolati prevedono, tra l'altro: a) le  modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del
 progetto  definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
 ai  lavori,  pertinenti  in  particolare  le  prestazioni  di  cui
 all'articolo  165,  comma  8,  e i lavori di cantierizzazione, ove
 autorizzati; b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
 dovuti  al  contraente  generale per le prestazioni compiute prima
 dell'inizio  dei  lavori,  pertinenti  in particolare le attivita'
 progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
 20.  Al  fine  di  garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento  delle  finalita'  di  prevenzione  e repressione della criminalita'  e  dei  tentativi  di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,  lettera  e),  e  180, comma 5, il soggetto aggiudicatore  indica  nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta  al  ribasso  d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento,  secondo  valutazioni  preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel  progetto  che  si  pone  a  base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,  la  somma  corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle  somme  a  disposizione  del  quadro economico, ed e' unita una relazione   di   massima   che   correda   il   progetto,   indicante l'articolazione  delle  suddette  misure, nonche' la stima dei costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni  tecniche  per  l'attuazione  delle  misure  in questione, eventualmente  proposte  dal  contraente  generale, in qualunque fase dell'opera,  non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto  aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa    del    promotore,   quest'ultimo   predispone   analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi,  non  sottoposti  a  ribasso  d'asta  e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si  applicano,  in  quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione
 
 
 
 Note all'art. 176:
 -  Il  testo  dell'art.  6,  comma 8,  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato
 all'art. 128, e' il seguente:
 "8. Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita' va
 realizzata  da  un  concessionario  o  contraente generale,
 l'amministrazione  titolare  del  potere espropriativo puo'
 delegare,  in  tutto  o  in  parte,  l'esercizio dei propri
 poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
 della  delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
 i   cui   estremi   vanno  specificati  in  ogni  atto  del
 procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
 privati  cui  sono attribuiti per legge o per delega poteri
 espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
 soggetti  privati possono altresi' avvalersi di societa' di
 servizi ai fini delle attivita' preparatorie.".
 -  Per  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note
 all'art. 161.
 -  Per  la  direttiva  2004/18/CE  vedi  le  note  alle
 premesse.
 - L'art. 2410 del codice civile cosi' recita:
 "Art.  2410  (Emissione). - 1. Se la legge o lo statuto
 non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
 deliberata dagli amministratori.
 In   ogni  caso  la  deliberazione  di  emissione  deve
 risultare  da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed
 iscritta a norma dell'art. 2436.".
 -  Il  testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
 Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
 "Art.  13  (Garanzie  statali).  -  1. In allegato allo
 stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
 sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
 dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 177 Procedure di aggiudicazione
 (art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
 
 1.   L'aggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti  a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
 2.  Per  l'affidamento  delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.
 3.  I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di  gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati  a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande di partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una graduatoria   di   merito   sulla  base  di  criteri  oggettivi,  non discriminatori  e  pertinenti  all'oggetto del contratto, predefiniti nel  bando  di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare  non  puo'  essere  inferiore  a cinque, se esistono in tale numero  soggetti  qualificati.  In  ogni  caso il numero di candidati invitati   deve   essere  sufficiente  ad  assicurare  una  effettiva concorrenza.
 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al   prezzo   piu'   basso  ovvero  all'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa,  individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; c) il tempo di esecuzione; d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le
 modalita'  di  gestione,  il  livello e i criteri di aggiornamento
 delle   tariffe   da  praticare  all'utenza,  nonche'  l'eventuale
 prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2; f) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale
 si  impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai
 sensi  dell'articolo  176,  comma  7.  Ai  fini  predetti rilevano
 esclusivamente  gli  affidamenti  di  lavori  aventi singolarmente
 entita'   superiore   al   cinque   per   cento   dell'importo  di
 aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche
 ai  sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entita'
 superiore  al  tre  per  cento  del  predetto importo, nonche' gli
 affidamenti  di  servizi di ingegneria, gestione, programmazione e
 controllo  qualita', che il Contraente generale intende affidare a
 terzi; g) la  maggiore  entita',  rispetto  a quella prevista dal bando, del
 prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire; h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico
 delle opere da realizzare.
 5.  Per  i  soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli  da  208  a  214,  si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
 6.  Per  tutti  gli  altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto  non  previsto  nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
 7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
 
 
 
 Nota all'art. 177:
 -  Per  la  direttiva  2004/18/CE  vedi  le  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 178. Collaudo
 (art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e
 nei termini previsti dall'articolo 141.
 2.  Per  le  infrastrutture  di grande rilevanza o complessita', il
 soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo
 ad  avvalersi  dei  servizi  di supporto e di indagine di soggetti
 specializzati  nel  settore.  Gli oneri relativi sono a carico dei
 fondi  con  le  modalita'  e  i  limiti  stabiliti con decreto del
 Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
 Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto
 al  collaudo  non  puo'  avere rapporti di collegamento con chi ha
 progettato,  diretto,  sorvegliato  o eseguito in tutto o in parte
 l'infrastruttura.
 |  |  |  | Art. 179. Insediamenti produttivi  e  infrastrutture  private  strategiche  per l'approvvigionamento energetico
 (art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
 1.   Gli   insediamenti  produttivi  e  le  infrastrutture  private strategiche  inclusi  nel  programma sono opere private di preminente interesse  nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle  stesse  ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di  impatto  ambientale,  ove necessaria, nonche' al conseguimento di ogni  altro  parere  e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione  degli  insediamenti  produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli 165  e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero    con    successiva   eguale   procedura,   il   realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica puo'  richiedere  e  conseguire  tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
 2.  Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione  di  pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche per  l'approvvigionamento  energetico,  incluse  nel programma di cui all'articolo  161,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui ai commi seguenti.
 3.  Il  soggetto  aggiudicatore,  o  per  esso, il concessionario o contraente  generale,  trasmette  al  Ministero  e al Ministero delle attivita'  produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del  programma,  il  progetto  delle infrastrutture di competenza. Il progetto  e'  trasmesso  altresi'  alle  amministrazioni  interessate rappresentate  nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare  permessi  e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio  delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nei  casi  in  cui,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta  a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo studio  di  impatto  ambientale  che  e'  reso  pubblico  secondo  le procedure  vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con  adeguato elaborato cartografico  le  aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita', e' comunicato dal soggetto  aggiudicatore  o, per esso, dal concessionario o contraente generale,  ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241  e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la  VIA  dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
 4.  Il  Ministero  convoca  una  Conferenza di servizi entro trenta giorni  dal  ricevimento  del  progetto.  La Conferenza di servizi ha finalita'  istruttoria  e  acquisisce gli atti e i documenti relativi alla  realizzazione  del  progetto.  Nell'ambito  della Conferenza di servizi,  che  si  conclude  entro  il  termine perentorio di novanta giorni,   le   amministrazioni   competenti  e  i  gestori  di  opere interferenti  hanno  facolta'  di  presentare  motivate  proposte  di adeguamento,  richieste  di  prescrizioni all'atto della approvazione del   progetto,  o  richieste  di  varianti  che  non  modificano  le caratteristiche   essenziali   delle   opere   e  le  caratteristiche prestazionali  e  funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta  giorni  successivi  alla  conclusione  della  Conferenza di servizi  il  Ministero  valuta  le  proposte e le richieste pervenute dalle   amministrazioni   competenti   e   dai  gestori  delle  opere interferenti  e  gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente  generale,  e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta   giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti  o prescrizioni  il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni  vigenti,  l'opera  e'  soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
 5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con  l'intesa  dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico  e  di tutte le attivita' previste nel progetto approvato. In  caso  di  dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6.
 6.  Le  funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla  realizzazione  e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per  l'approvvigionamento  energetico  sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.
 7.   Alle   infrastrutture   strategiche  per  l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III.
 8.  Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le  infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
 
 
 
 Note all'art. 179:
 -  Per  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, vedi le note
 all'art. 2.
 -  Il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del
 Consiglio    dei    Ministri   10 agosto   1988,   n.   377
 (Regolamentazione    delle   pronunce   di   compatibilita'
 ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
 349,  recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e
 norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
 "Art.   5   (Pubblicita).  -  1.  Contestualmente  alla
 comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
 di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
 quotidiano  piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
 territorialmente   interessata   e   su   un  quotidiano  a
 diffusione    nazionale,    di   un   annuncio   contenente
 l'indicazione  dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed una
 sommaria descrizione del progetto.
 2.  Il committente provvede altresi' al deposito di una
 o   piu'   copie  del  progetto  e  degli  elaborati  della
 comunicazione,  cosi'  come  definiti all'art. 2, presso il
 competente  ufficio  della  regione  o  provincia  autonoma
 interessata,  ai  fini  della  consultazione  da  parte del
 pubblico.
 3.  Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, individuano gli
 uffici   di   cui   al   comma 2   provvedendo  anche  alla
 pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della regione e ad
 una adeguata informazione al pubblico.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 180. Disciplina regolamentare
 (art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  I  soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara  le
 disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
 all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
 Ministro  della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  sono individuate le procedure per il monitoraggio
 delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione
 e  repressione  di  tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi
 oneri  sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti
 stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze.
 |  |  |  | Art. 181. Norme di coordinamento
 (art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  Le  norme  del  presente  capo non derogano le previsioni delle leggi  16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992,  n.  139,  e  successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
 2.  Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento previste  dal  presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello  Stretto  di  Messina,  inserito nel programma, anche in deroga alle  previsioni  della  legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto  di  Messina  S.p.a.,  istituita  secondo le previsioni della legge  speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto  pubblico  in  applicazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
 
 
 
 Note all'art. 181:
 -  La  legge  16 aprile 1973, n. 171, reca: «Interventi
 per la salvaguardia di Venezia».
 -  La  legge  29 novembre  1984,  n.  798, reca: «Nuovi
 interventi per la salvaguardia di Venezia».
 -  La  legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: «Interventi
 per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».
 -  La  legge  speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, reca:
 «Collegamento  viario  e  ferroviario  fra la Sicilia ed il
 continente».
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 in   data   23 gennaio   1998,   reca:  «Alienazione  della
 partecipazione  del  Tesoro  nella BNL S.p.a., ovvero nella
 societa'  che risultera' dalla integrazione con il Banco di
 Napoli S.p.a.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 182. Campo di applicazione
 (art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
 1.  La  presente  sezione,  in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione   di  impatto  ambientale  e  l'autorizzazione  integrata ambientale,  limitatamente  alle  infrastrutture  e agli insediamenti produttivi  soggetti  a  tale  procedura  a  norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo 2  della  direttiva  85/337/CEE  del Consiglio, del 27 giugno   1985,   come  modificata  dalla  direttiva  97/11/CE  del Consiglio, del 3 marzo 1997.
 2.   Il  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle  vigenti  disposizioni  ed  e'  concluso, secondo le previsioni della  presente  sezione;  il  permesso  di costruire non puo' essere rilasciato  se  non  e'  concluso  il  procedimento di valutazione di impatto ambientale.
 3.   Sono   esclusi  dalla  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un  pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24 febbraio  1992,  n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
 4.  Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi soggetti a screening   o   valutazione   di  impatto  ambientale  regionale,  il provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa valutazione  da  esprimersi  dalle  regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.
 5.  L'autorizzazione  ambientale  integrata,  per  gli insediamenti produttivi,  e' regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.
 
 
 
 Note all'art. 182:
 -  Per l'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
 n. 443, vedi le note all'art. 162.
 -  La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella GUCE del
 5 luglio 1985, n. L 175.
 -  La  direttiva  97/11/CE  e'  pubblicata  nella  GUCE
 14 marzo 1997, n. L 73.
 - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
 225, e' il seguente:
 «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
 1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
 lettera c),  il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
 delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
 coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
 emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
 in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
 eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
 revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
 presupposti.
 2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
 conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
 provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
 13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
 ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
 generali dell'ordinamento giuridico.
 3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
 altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
 pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
 ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
 4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
 per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
 per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
 l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
 presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
 Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
 contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
 modalita' del suo esercizio.
 5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
 si intende derogare e devono essere motivate.
 6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
 sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
 affinche'   vengano   pubblicate  ai  sensi  dell'art.  47,
 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
 - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
 «Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE relativa
 alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 183 Procedure
 (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.  L'istruttoria  sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 182,  comma  1,  e'  eseguita  al  fine  di individuare, descrivere e valutare,  in  modo  appropriato,  per  ciascun caso particolare, gli effetti  diretti  e  indiretti  di  un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;  i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato  tecnico  trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
 2.  Il  soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto  ambientale.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e' redatto secondo  le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico  di  cui  all'allegato  XXI.  In  ogni  caso esso deve almeno comprendere:  una  descrizione del progetto con informazioni relative alla  sua  ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure  previste  per  evitare,  ridurre  e  possibilmente compensare rilevanti  effetti  negativi;  i  dati  necessari  per  individuare e valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente; una  descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto   il   profilo   dell'impatto   ambientale;   dati,  analisi  e informazioni  relative  al  progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse  naturali,  alla  emissione  di inquinanti, alla creazione di sostanze   nocive   e  allo  smaltimento  dei  rifiuti.  Il  soggetto aggiudicatore  deve  redigere  una relazione sui metodi di previsione utilizzati  per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste  per  evitare,  ridurre  ed eventualmente compensare effetti negativi  rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un riassunto  non  tecnico  delle  informazioni  trasmesse e indicare le eventuali difficolta' riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un  lotto  di  infrastruttura  deve contenere elementi di massima che diano   informazioni   sull'impatto   ambientale   determinato  dalla realizzazione  degli  altri  lotti  secondo  le  scelte  seguite  nel progetto presentato.
 3.  Il  progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto ambientale, relativo  ad  una  delle  opere  di cui all'articolo 182, comma 1, e' trasmesso  dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di  propria  competenza,  delle eventuali  osservazioni  ad  esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati  interessati,  nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 5.  Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica,  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, decorsi   novanta   giorni   dalla   data   di   presentazione  della documentazione  da  parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente,    provvedono    ad   emettere   la   valutazione   sulla compatibilita'  ambientale  dell'opera,  comunicandola  alle  regioni interessate  e  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti nonche',  per  le  opere  di  cui all'articolo 179, anche al Ministro delle  attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  a  tale  fine  si  avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
 6.  Il  provvedimento  di compatibilita' ambientale e' adottato dal CIPE,  contestualmente  all'approvazione del progetto preliminare. In caso  di  motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  o  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione   del   provvedimento   di  compatibilita'  ambientale  e' demandata  al  Consiglio  dei  Ministri,  che vi provvede nella prima riunione  utile  successiva.  Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.
 
 
 
 Note all'art. 183:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri 10 agosto 1988, n. 377, vedi le note all'art. 179.
 - Il  testo  dell'art.  6 della legge 8 luglio 1986, n.
 349  (Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente e norme in
 materia di danno ambientale), e' il seguente:
 "Art.  6.  -  1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore
 della  presente  legge il Governo presenta al Parlamento il
 disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
 comunitarie in materia di impatto ambientale.
 2.   In   attesa   dell'attuazione   legislativa  delle
 direttive  comunitarie in materia di impatto ambientale, le
 norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
 rilevanti  modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali si
 applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
 5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
 dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
 dell'ambiente,  sentito  il  comitato scientifico di cui al
 successivo  art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
 3.  I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
 dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
 ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
 fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
 comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
 dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
 solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
 nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
 dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
 o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
 dei   danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio  ambientale.
 L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
 pubblicato,  a  cura  del  committente, sul quotidiano piu'
 diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
 su un quotidiano a diffusione nazionale.
 4.   Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
 interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
 culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
 ambientale  nei  successivi novanta giorni, decorsi i quali
 la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
 corso,  salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
 in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
 aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
 paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
 concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
 5.   Ove  il  Ministro  competente  alla  realizzazione
 dell'opera  non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
 Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
 Consiglio dei Ministri.
 6.  Qualora,  nell'esecuzione  delle  opere  di  cui al
 comma 3,  il  Ministro  dell'ambiente ravvisi comportamenti
 contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
 espresso   ai   sensi  del  comma 4,  o  comunque  tali  da
 compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
 e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
 questione al Consiglio dei Ministri.
 7.  Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministro per i
 beni   culturali   e   ambientali   nelle  materie  di  sua
 competenza.
 8.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali nel
 caso  previsto  dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
 27 giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni,
 nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
 agli  articoli 4  e  82  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  di  concerto con il
 Ministro dell'ambiente.
 9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle leggi
 vigenti,  puo'  presentare,  in forma scritta, al Ministero
 dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
 ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
 o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
 ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
 della comunicazione del progetto.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 184 Contenuto della valutazione di impatto ambientale
 (art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
 
 1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale  individua gli effetti
 diretti  e  indiretti  di  un  progetto  e  delle  sue  principali
 alternative,  compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna,
 sulla  flora,  sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
 sull'aria,  sul  clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
 fattori,  nonche'  sui  beni materiali e sul patrimonio culturale,
 sociale  e  ambientale  e  valuta  inoltre  le  condizioni  per la
 realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
 2.  Ai  fini  delle  valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
 dell'ambiente  e  della tutela del territorio, sentito il Ministro
 delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione
 speciale   di  valutazione  di  impatto  ambientale,  composta  da
 diciotto  membri,  oltre  il  presidente,  scelti  tra  professori
 universitari,   tra  professionisti  ed  esperti,  particolarmente
 qualificati  in  materie  progettuali,  ambientali,  economiche  e
 giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
 valutazioni   dell'impatto   ambientale  di  infrastrutture  e  di
 insediamenti  strategici,  per  i quali sia stato riconosciuto, in
 sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione
 e'  integrata  da  un  componente  designato dalle regioni o dalle
 province  autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni
 dalla  data  del  decreto  di  costituzione  della commissione, le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
 alla  designazione  tra  persone aventi gli stessi requisiti degli
 altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione
 della  commissione  sono  stabilite  la  durata e le modalita' per
 l'organizzazione  e  il funzionamento della stessa. Con successivo
 decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
 di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
 stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
 commissione,  nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora
 le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano non
 provvedano   alle  designazioni  entro  il  termine  predetto,  la
 commissione  procede,  sino  alla  designazione,  alle valutazioni
 dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.
 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate
 dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30
 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.
 
 
 
 Nota all'art. 184:
 -  Il testo dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n.
 136  (Norme  per  il  sostegno ed il rilancio dell'edilizia
 residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
 a carattere ambientale), e' il seguente:
 "Art.  27  (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
 le   maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
 procedura   di   valutazione   dell'impatto  ambientale  di
 progetti  di  opere di competenza statale il cui valore sia
 di  entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione
 disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, per le
 relative  verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
 le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
 a carico del soggetto committente il progetto il versamento
 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
 0,5  per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
 riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio  e della programmazione economica, su proposta del
 Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
 previsione   del   Ministero   dell'ambiente   per   essere
 riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese attinenti alla
 valutazione ambientale.
 2.  L'obbligo  di  versamento  di  cui  al  comma 1 del
 presente  articolo  non  si applica alle opere per le quali
 alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sia
 gia'  stata  attivata  la procedura di cui all'art. 6 della
 legge 8 luglio 1986, n. 349.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 185 Compiti della commissione speciale VIA
 (art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
 
 1.   La   commissione   provvede  all'istruttoria  tecnica  di  cui all'articolo  184  e,  entro  sessanta giorni dalla presentazione del progetto  da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
 2.    Ove    la   commissione   verifichi   l'incompletezza   della documentazione   presentata,  il  termine  indicato  al  comma  1  e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
 3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della  procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto   alle   richieste  integrazioni  entro  i  trenta  giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
 4. La commissione: a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
 entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione del progetto
 definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita'
 tra questo e il progetto preliminare; b) esprime  al  predetto  Ministero,  entro  sessanta  giorni da tale
 presentazione,  il  proprio parere sulla ottemperanza del progetto
 definitivo  alle  prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
 ambientale   e  sull'esatto  adempimento  dei  contenuti  e  delle
 prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
 5.  Qualora  il  progetto  definitivo  sia sensibilmente diverso da quello    preliminare,   la   commissione   riferisce   al   Ministro dell'ambiente  e  della  tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa   valutazione  della  commissione  stessa,  che  la  sensibile differenza  tra  il progetto preliminare e quello definitivo comporti una  significativa  modificazione  dell'impatto  globale del progetto sull'ambiente,  dispone,  nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal  soggetto  aggiudicatore,  concessionario  o contraente generale, l'aggiornamento  dello  studio  di  impatto  ambientale  e  la  nuova pubblicazione  dello  stesso,  anche  ai fini dell'eventuale invio di osservazioni  da  parte  dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo' riguardare la sola  parte  di  progetto  interessato  alla  variazione.  In caso di mancato  adempimento  dei  contenuti  e  delle prescrizioni di cui al provvedimento  di  compatibilita'  ambientale,  il  citato  Ministro, previa  diffida  a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in  sede  di  Conferenza  di  servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
 6.  Qualora  si  riscontrino  violazioni degli impegni presi ovvero modifiche   del  progetto  che  comportino  significative  variazioni dell'impatto   ambientale,   la  commissione  riferisce  al  Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  il quale ordina al soggetto  gestore  di  adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE  la  sospensione  dei  lavori  e  il ripristino della situazione ambientale   a   spese   del  responsabile,  nonche'  l'adozione  dei provvedimenti  cautelari  di  cui  agli  articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori  e'  comunicata  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto  esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e  seguenti  dell'allegato  tecnico  recato  dall'allegato  XXI,  ivi compresa  l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero  sono  anche  tempestivamente  trasmesse eventuali varianti progettuali,   ivi  comprese  quelle  derivanti  dalle  attivita'  di verifica  di  cui  all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo  allegato  tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su  richiesta  dei  soggetti  esecutori  dell'opera,  puo' fornire le proprie   indicazioni   sulla   interpretazione  e  applicazione  del provvedimento di compatibilita' ambientale.
 8.  I  commi  4  e  5  non  si applicano al caso di VIA espressa su progetti   definitivi,   fermo   restando   il  potere  di  impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.
 
 
 
 Nota all'art. 185:
 - Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
 citata all'art. 183, cosi' recitano:
 "Art.  8.  - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
 dalla  presente  legge  il Ministro dell'ambiente si avvale
 dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
 Ministri  competenti,  e  di  quelli delle unita' sanitarie
 locali   previa   intesa  con  la  regione,  nonche'  della
 collaborazione  degli  istituti  superiori, degli organi di
 consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
 pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
 istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
 stipulare apposite convenzioni.
 2.  Il  Ministro  dell'ambiente puo' disporre verifiche
 tecniche  sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
 acque  e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione di
 ambienti  naturali.  Per  l'accesso nei luoghi dei soggetti
 incaricati  si  applica  l'art. 7, comma primo, della legge
 25 giugno 1865, n. 2359.
 3.  In  caso di mancata attuazione o di inosservanza da
 parte  delle  regioni,  delle  province o dei comuni, delle
 disposizioni  di legge relative alla tutela dell'ambiente e
 qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
 Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
 congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
 con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
 salvaguardia,  anche  a  carattere  inibitorio di opere, di
 lavoro  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
 preventiva  alle  amministrazioni competenti. Se la mancata
 attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
 imputabile   ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
 Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
 competente  da  cui  l'ufficio  dipende, il quale assume le
 misure  necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
 la  necessita'  di  un  intervento cautelare per evitare un
 grave  danno  ecologico,  l'ordinanza  di  cui  al presente
 comma e'  adottata dal Ministro competente, di concerto con
 il Ministro dell'ambiente.
 4.  Per  la  vigilanza, la prevenzione e la repressione
 delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
 Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
 ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
 dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
 del  Corpo  forestale dello Stato, con particolare riguardo
 alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
 appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
 polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
 capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
 marina mercantile.".
 "Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni
 a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano  nelle  materie di loro esclusiva competenza, e nel
 rispetto  degli  statuti  e  delle  norme di attuazione, la
 funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
 amministrative  delle regioni, nelle materie previste dalla
 presente  legge, attiene ad esigenze di carattere unitario,
 anche  in  riferimento  agli obiettivi della programmazione
 economica   nazionale   ed  agli  impegni  derivanti  dagli
 obblighi  internazionali  e  comunitari.  Tale  funzione e'
 esercitata,  fuori  dei casi in cui si provveda con legge o
 con  atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 dell'ambiente.
 2.   Il   Ministro  dell'ambiente  emana  le  direttive
 concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve
 le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82
 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
 n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
 3.  Il  Ministro  dell'ambiente, in caso di persistente
 inattivita'  degli  organi  regionali  nell'esercizio delle
 funzioni  delegate, sentita la regione interessata, assegna
 un  congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
 degli  atti  relativi  in sostituzione dell'amministrazione
 regionale.
 4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  le amministrazioni
 regionali   sono  tenuti  a  fornirsi  reciprocamente  ogni
 notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 186 Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
 (art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002
 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
 
 1.  E'  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti generali.  La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in  forma  di  societa'  commerciali  o  cooperative,  da consorzi di cooperative  di  produzione  e  lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909,  n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
 2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti  generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo  superiore  a  quello della classifica di iscrizione, attestata con  il  sistema  di  cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi  dell'articolo  47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
 3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni di euro.
 4.  L'importo  della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto dei requisiti  di  qualificazione,  e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
 
 
 
 Nota all'art. 186:
 -  Per  la  legge  25 giugno 1909, n. 422, vedi le note
 all'art. 34.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 187. Requisiti per le iscrizioni
 (art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto
 dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
 1.  Costituiscono  requisiti  per  la qualificazione dei contraenti generali:
 a) il  possesso  di  un  sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9001;
 b) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  generale  di  cui all'articolo 188;
 c) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  speciale  di  cui all'articolo 189.
 |  |  |  | Art. 188. Requisiti di ordine generale
 (art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002
 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
 1.  Per  la  qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.
 2.  La  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non e' richiesta  agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.
 |  |  |  | Art. 189 Requisiti di ordine speciale
 (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002
 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
 
 1.  I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
 2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) dal  rapporto,  risultante  dai  bilanci  consolidati  dell'ultimo
 triennio,  tra  patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
 costituito  dal  totale  della  lettera  a)  del  passivo  di  cui
 all'articolo  2424  del  codice  civile, e cifra di affari annuale
 media  consolidata  in  lavori  relativa  all'attivita'  diretta e
 indiretta  di  cui  alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
 inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
 essere  integrato  da  dotazioni o risorse finanziarie addizionali
 irrevocabili,  a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche
 dalla   eventuale  societa'  controllante.  Ove  il  rapporto  sia
 inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla
 stessa  proporzione  la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di
 affari   in   lavori  di  cui  alla  lettera  b)  e'  incrementata
 convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
 minimo   richiesto,  con  il  limite  massimo  di  incremento  del
 cinquanta  per  cento.  Per  le iscrizioni richieste o rinnovate a
 decorrere  dal  1°  gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
 inferiore  al  quindici  per  cento e continuano ad applicarsi gli
 incrementi  convenzionali  per valori superiori. Per le iscrizioni
 richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
 medio  non  deve essere inferiore al venti per cento, e continuano
 ad  applicarsi  gli incrementi convenzionali per valori superiori.
 Ove   il   rapporto  sia  inferiore  ai  minimi  suindicati  viene
 convenzionalmente   ridotta   alle  stesse  proporzioni  la  cifra
 d'affari; b) dalla  cifra  di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
 precedente  la  domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e
 indiretta,  non  inferiore  a  cinquecento  milioni di euro per la
 Classifica  I,  mille  milioni  di  euro  per  la  Classifica II e
 milletrecento  milioni  di  euro per la Classifica III, comprovata
 con  le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
 lavori  consolidata  possono  essere  ricomprese  le  attivita' di
 progettazione   e  fornitura  di  impianti  e  manufatti  compiute
 nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
 3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica  e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo  di un lavoro non inferiore al quaranta  per  cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta, ovvero, in alternativa,  di  tre  lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque   per  cento  della  classifica  richiesta.  I  lavori valutati  sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito e ultimati  nel  quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero  la  parte  di  essi  eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori  iniziati  prima  del  quinquennio  o in corso alla data della richiesta,  si  presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito  dall'importo  contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze definitive   del   contenzioso   eventualmente  insorto  per  riserve dell'appaltatore    diverse   da   quelle   riconosciute   a   titolo risarcitorio.  Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e  per  i  lavori  eseguiti  all'estero  si applicano le disposizioni dettate  dal  regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono,  in  conformita'  all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto  la  realizzazione  di  un'opera  rispondente  ai bisogni del committente,  con  piena  liberta'  di  organizzazione  del  processo realizzativo,  ivi  compresa la facolta' di affidare a terzi anche la totalita'   dei  lavori  stessi,  nonche'  di  eseguire  gli  stessi, direttamente   o  attraverso  societa'  controllate.  Possono  essere altresi'  valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e  gestione  aggiudicata  ai  sensi  della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati  a  regola  d'arte  e  con  buon  esito. Detti certificati riguardano  l'importo  globale  dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi  quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o  interamente  possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto  o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII.
 4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
 inferiore  a  quindici  unita'  per  la  Classifica I, venticinque
 unita'  per  la  Classifica II e quaranta unita' per la Classifica
 III; b) dalla  presenza  in organico di direttori tecnici con qualifica di
 dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
 ai   sensi   delle   norme   UNI-ISO  10006,  dotati  di  adeguata
 professionalita'  tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
 responsabile  di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
 a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
 euro  per  la  Classifica  II  e  sessanta  milioni di euro per la
 Classifica  III,  in  numero  non  inferiore  a  tre unita' per la
 Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
 Classifica  III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
 incarico   per   altra   impresa  e  producono  a  tale  fine  una
 dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.  L'impresa  assicura il
 mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'  necessarie  per  la
 qualificazione   nella   propria   classifica,   provvedendo  alla
 sostituzione  del  dirigente,  direttore tecnico o responsabile di
 progetto  o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in
 mancanza  si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione
 della Classifica.
 5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al 31 dicembre 2013,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata idoneita' tecnica e organizzativa  di  cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di  attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in  non  meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per  la  Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
 |  |  |  | Art. 190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative (art.  20-sexies,  d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
 9/2005)
 1.  I  consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti   di   qualificazione   posseduti   dalle  singole  imprese consorziate.  Ai fini della qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non  piu'  di  cinque  consorziati  per la classifica I e non piu' di quattro  consorziati  per  la  classifica  II  e  III.  I consorziati assumono  responsabilita'  solidale  per  la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
 2.  I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge  25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni, sono qualificati  sulla  base  dei  propri  requisiti,  determinati con le modalita' previste dal regolamento.
 3. Per i consorzi stabili:
 a) i  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
 b) il  requisito  di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualita'  aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
 c) il  requisito  di  cui  all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per  cento  nel  primo  anno  di vita del consorzio, del quindici per cento  nel  secondo  anno  e  del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento convenzionale  decorre  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005;
 d) il  requisito  di  cui  all'articolo 189,  comma 3,  lavoro di punta,  puo'  essere  dimostrato  tenendo  conto  di  singoli  lavori eseguiti   da   consorziati   diversi.  Tale  requisito  puo'  essere conseguito   alternativamente,   con   il   piu'  consistente  lavoro realizzato  da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
 e) alla   aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di  euro  per  la  classifica  I,  a  quindici milioni di euro per la classifica  II,  a  trenta  milioni  di euro per la classifica III di qualificazione.  Tale  importo  sara'  ridotto  del trenta per cento, qualora  il  requisito  di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia  pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero  del  cinquanta  per  cento  qualora il suddetto requisito sia superiore  al  venti  per  cento.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2009, l'importo  e'  ridotto  del trenta per cento qualora il requisito sia superiore  al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
 f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto,   alla   quale  si  applica,  tra  l'altro,  il  regime  di responsabilita'  previsto  dal  presente  capo. Ove non si avvalga di tale  facolta' il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo  consortile  al  capitale  richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).
 4.  I  consorzi  di  cooperative  possono conferire le attivita' di contraente  generale  di  cui  siano  aggiudicatari, esclusivamente a propri   consorziati   ammessi  al  sistema  di  qualificazione,  per qualunque classifica. In tale caso:
 a) la   prevista   assegnazione   delle   attivita'  deve  essere comunicata  dal  consorzio  in  sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
 b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
 c) i  requisiti  delle  imprese assegnatarie possono essere fatti valere   dal   consorzio   per  la  qualifica  alla  gara,  ai  sensi dell'articolo 191;
 d) il   consorzio,   per   effetto   dell'aggiudicazione,   resta solidalmente   responsabile   con  la  cooperativa  assegnataria  nei confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto ai  sensi  del  presente  capo.  Nel  caso  in  cui  il consorzio non partecipi  alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto, ovvero  con  la sola societa' di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.
 
 
 
 Note all'art. 190:
 -  Per  la  legge  25 giugno 1909, n. 422, vedi le note
 all'art. 34.
 -  Il  decreto  legislativo  del 10 gennaio 2005, n. 9,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
 2005,  reca: «Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
 2002,   n.   190,   per   l'istituzione   del   sistema  di
 qualificazione   dei   contraenti   generali   delle  opere
 strategiche  e  di  preminente interesse nazionale, a norma
 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 191. Norme di partecipazione alla gara (art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002  aggiunto  dall'art. 1, d.lgs. n.
 9/2005)
 1.  I  soggetti  aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:
 a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di   cui  all'articolo  188;  nei  confronti  dell'aggiudicatario  la verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
 b)  che  l'offerente  dimostri,  tramite  i bilanci consolidati e idonee   dichiarazioni   bancarie,   la   disponibilita'  di  risorse finanziarie,  rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
 c)  che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico  finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 2.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  la esecuzione di lavori analoghi,  ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle    imprese   affidatarie   designate   ovvero   dall'offerente, dimostrando  di  avere  eseguito, con le modalita' dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:
 a) organismi edilizi (OG1);
 b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
 c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
 d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
 e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
 f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
 3.  A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti   aggiudicatori   indicano,   negli  atti  contrattuali,  le specifiche  qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono essere possedute  dagli  esecutori  delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
 4.  Ai  fini  dell'articolo  176,  comma 7, del presente codice, la quota  minima  del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere  indicate  in  sede  di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
 5.  I  soggetti  aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo  3,  comma  29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
 6.  Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti  generali  qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre,  delle  eventuali  qualificazioni specifiche individuate dal soggetto  aggiudicatore  in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
 7.  Non  possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi  dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere   alla   gara  in  piu'  di  raggruppamento  temporaneo  o consorzio,  ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
 8.  Per  i  contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per   le   gare  da  aggiudicare  alla  offerta  economicamente  piu' vantaggiosa,   i   soggetti   aggiudicatori   possono   prevedere  il conferimento  di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute,  ai  migliori classificati; i premi devono essere limitati al  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute e documentate e possono  essere  accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui all'articolo  53,  comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente classifica   di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle  gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi  dell'articolo  47,  comma  2, possono partecipare alla gara in associazione  o  consorzio  con  altre  imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero  siano  qualificabili,  per  qualunque  classifica,  ai  sensi dell'articolo  47,  comma  2.  Le  imprese  associate  o  consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 192 Gestione del sistema di qualificazione
 (art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002
 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
 
 1.  La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti generali  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti.
 2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro    il   terzo   mese   precedente   alla   data   di   scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la  documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e'  rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi dalla ricezione  di  tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel  rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta  valida,  ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e per la sottoscrizione  dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
 3.  La  attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  necessaria  per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  10  gennaio  2005,  n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
 4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento,  ai  fini della qualificazione delle imprese, alle norme di  cui  al  regolamento  dell'articolo  5.  Le  ulteriori  modalita' tecniche  e  procedurali  di  presentazione  dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita  una  commissione  per  l'esame  dei ricorsi amministrativi contro  i  provvedimenti  di attestazione; le spese della commissione sono   anticipate  dai  ricorrenti  e  poste  a  carico  della  parte soccombente,  in  conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato  di  concerto  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  relativi  oneri  si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita   una   commissione   consultiva   alla  quale  partecipano rappresentanti   designati   dalle   associazioni  imprenditoriali  e sindacali  piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di  opere  di  preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche'  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il monitoraggio  dell'applicazione  del presente capo. La commissione ha accesso  alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla  commissione  e'  a  titolo  gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.
 
 
 
 Nota all'art. 192:
 -  Per  il  decreto  legislativo 10 gennaio 2005, n. 9,
 vedi le note all'art. 190.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 193. Obbligo di comunicazione (art.  20-decies,  d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
 9/2005)
 1.  Tutte  le  informazioni  inerenti  i  contratti  di appalto del contraente  generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale,  devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore   e   da   questo  all'Osservatorio  costituito  presso l'Autorita',  nonche'  alle  sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui   territorio   insistono   le  opere.  L'Osservatorio  e  le  sue articolazioni  regionali  mettono  i  dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
 |  |  |  | Art. 194 Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
 (art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
 convertito con l. n. 80/2005)
 
 1.  Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di  cui  al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  130, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, selezionati secondo i principi  adottati  dalla  delibera  CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275 del 23 novembre 2004.
 2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita' strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali delle  citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
 3.  L'individuazione  degli interventi strategici di cui al comma 2 e'  effettuata,  valorizzando  la  capacita'  propositiva dei comuni, sulla  base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da  tutte  le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato  istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come  previsto  dal  punto  1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre  2004,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
 4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di finanza di  progetto  possono  essere  destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
 5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere  dichiarati  interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle  disposizioni  del  presente  articolo,  le  opere  e  i lavori previsti  nell'ambito  delle concessioni autostradali gia' assentite, anche  se  non  inclusi  nel  primo  programma  delle  infrastrutture strategiche,  approvato  dal  CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre  2001,  pubblicata  nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  21  marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento  sono  indispensabili  per  lo  sviluppo  economico del Paese.
 6.  Per  le  opere  e  i  lavori  di  cui  al  comma  5, i soggetti aggiudicatori  procedono  alla  realizzazione applicando la normativa comunitaria  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei  progetti  qualora  dai  medesimi  soggetti aggiudicatori, previo parere   dei   commissari   straordinari   ove   nominati,   ritenuto eventualmente  piu'  opportuno,  le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
 7.  Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un  commissario  straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui   all'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il Presidente  della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalita',  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore specifico   della   realizzazione  di  opere  pubbliche,  provvedendo contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
 8.  I  commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163,  comma  5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente   articolo   qualora   le   procedure   ordinarie  subiscano rallentamenti,  ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque    si    verifichino   circostanze   tali   da   determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o  nella  fase  di  esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  e  al  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti.
 9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
 10.  Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei  permessi  necessari  alla  realizzazione  o al potenziamento dei terminali  di riclassificazione in possesso di concessione rilasciata ai  sensi  delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della  legge  24  novembre  2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001,  n.  443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta.  In  caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato  ritardo, il Ministero  delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali  e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita'  di  diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
 11.  Nell'esercizio  dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi  del  presente  articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
 12.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si  fa  fronte  utilizzando  i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
 
 
 
 Note all'art. 194:
 - Il   testo   degli   articoli 60  e  61  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato) (legge
 finanziaria 2003), e' il seguente:
 "Art.  60  (Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
 sviluppo).  -  1. Gli  stanziamenti  del  fondo per le aree
 sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61 della presente legge
 nonche'  le  risorse del fondo unico per gli incentivi alle
 imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
 448,   limitatamente   agli   interventi  territorializzati
 rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
 autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
 1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 19 dicembre  1992,  n. 488, e alle disponibilita' assegnate
 agli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  in fase di
 regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
 CIPE,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
 in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
 esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
 cui  sopra  e  ricadenti  nelle aree sottoutilizzate di cui
 all'art.   61   della  presente  legge,  e'  effettuata  in
 relazione  rispettivamente  allo  stato di attuazione degli
 interventi  finanziati,  alle esigenze espresse dal mercato
 in  merito  alle  singole  misure  di incentivazione e alla
 finalita'  di  accelerazione della spesa in conto capitale.
 Per    assicurare    l'accelerazione    della    spesa   le
 amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE,
 sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
 sensi  del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
 ciascuno  di essi i risultati economico-sociali attesi e il
 cronoprogramma  delle  attivita' e di spesa. Gli interventi
 finanziabili   sono   attuati   nell'ambito  e  secondo  le
 procedure  previste  dagli Accordi di programma quadro. Gli
 interventi   di   accelerazione   da  realizzare  nel  2004
 riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
 trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
 2.  Il  CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
 operazioni  effettuate  in  base  al  comma 1. A tal fine i
 soggetti  gestori delle diverse forme di intervento, con la
 medesima   cadenza,   comunicano   al  CIPE  i  dati  sugli
 interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla relativa
 localizzazione,  e sullo stato complessivo di impiego delle
 risorse assegnate.
 3.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e'
 istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
 del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
 all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
 riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
 decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
 disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
 patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
 programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
 attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
 economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
 parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
 comma 6  dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
 oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
 promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
 legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
 attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
 di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
 gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
 decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
 4.  Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
 infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
 interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
 Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
 culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
 criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
 della quota percentuale di cui al precedente periodo.
 5.  Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e del
 completamento  delle  dotazioni infrastrutturali del Paese,
 nell'ambito  del programma di infrastrutture strategiche di
 cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  puo' essere
 previsto   il   rifinanziamento  degli  interventi  di  cui
 all'art.  145,  comma 21,  della legge 23 dicembre 2000, n.
 388.
 6.  Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
 relative  alle  istruttorie  dei  patti  territoriali e dei
 contratti   d'area,   nonche'   per  quelle  di  assistenza
 tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
 delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
 compensi  previsti  dalle convenzioni a suo tempo stipulate
 dal  Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
 somme  disponibili  in  relazione  a  quanto previsto dalle
 Del.CIPE  17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
 n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
 n.  125  del  31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
 Ministero    delle   attivita'   produttive   e'   altresi'
 autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
 importi  previsti  dalle  convenzioni,  a stipulare con gli
 stessi  soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per il
 completamento   delle   attivita'   previste  dalle  stesse
 convenzioni".
 "Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
 interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
 2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
 coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
 di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
 confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
 disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
 contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
 riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
 nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
 l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
 2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
 dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
 interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
 al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
 base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
 delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
 economico e sociale, nonche':
 a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
 finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
 rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
 citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
 attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
 all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
 dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
 2001, n. 448;
 b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
 a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
 sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
 ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  documento  di
 programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
 esigenze del mercato.
 4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
 costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
 comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
 468.
 5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
 controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
 criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
 previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
 anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
 contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
 delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
 disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
 effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
 diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
 fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
 in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle camere
 di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
 il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
 sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
 contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
 svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
 successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
 trasmette tale relazione al Parlamento.
 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
 con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
 in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
 presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
 Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
 della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
 relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
 sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
 comunicazione alle competenti Commissioni.
 8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
 60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
 bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione delle amministrazioni interessate.
 9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
 totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
 decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
 quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
 alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
 territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
 programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
 programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
 riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
 ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del trattato che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
 10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
 totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
 comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
 citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
 nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
 contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
 delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
 Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
 regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
 cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
 nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
 art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  trattato  che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
 regolamento.
 11.-12. (Omissis).
 13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
 essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
 operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
 del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
 aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del trattato
 che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
 ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
 nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
 campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
 territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
 sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
 eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
 precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
 finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
 "de  minimis"  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
 Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
 delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
 dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
 previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi"
 dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
 di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
 soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
 presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
 entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
 suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
 delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
 contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
 nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
 soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
 puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
 successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
 - Il  testo  dell'art.  4,  comma  130,  della legge 24
 dicembre  2003,  n. 350 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
 finanziaria 2004), e' il seguente:
 "130.  -  All'art.  60 della legge 27 dicembre 2002, n.
 289, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al   comma 1,   le   parole:   "degli   interventi
 finanziati  o  alle esigenze espresse dal mercato in merito
 alle  singole  misure  di  incentivazione"  sono sostituite
 dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze
 espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure di
 incentivazione  e  alla  finalita'  di  accelerazione della
 spesa  in  conto  capitale.  Per assicurare l'accelerazione
 della  spesa  le  amministrazioni  centrali  e  le  regioni
 presentano   al   CIPE,  sulla  base  delle  disponibilita'
 finanziarie   che   emergono  ai  sensi  del  comma 2,  gli
 interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di essi i
 risultati  economico-sociali  attesi  e  il  cronoprogramma
 delle  attivita'  e  di  spesa. Gli interventi finanziabili
 sono  attuati  nell'ambito  e secondo le procedure previste
 dagli  Accordi  di  programma  quadro.  Gli  interventi  di
 accelerazione   da   realizzare   nel   2004  riguarderanno
 prioritariamente  i  settori sicurezza, trasporti, ricerca,
 acqua e rischio idrogeologico";
 b) al  comma  2,  le parole: "ogni quattro mesi" sono
 sostituite  dalla  seguente:  "semestralmente"  e  dopo  le
 parole:   "relativa   localizzazione"   sono   aggiunte  le
 seguenti:  ",  e  sullo  stato complessivo di impiego delle
 risorse assegnate".".
 - Il  testo  dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  19  dicembre 1992, n. 488 "Conversione in legge, con
 modificazioni,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415",
 e' il seguente:
 "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
 e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
 giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 14 agosto
 1992, n. 363.".
 - Per l'art. 1 e per la legge 21 dicembre 2001, n. 443,
 vedi le note all'art. 162.
 - Per  l'art.  13 e del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
 67 vedi le note all'art. 163.
 - Per  la  legge  23 maggio  1997, n. 135, vedi le note
 all'art. 163.
 - Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n.
 340  "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
 semplificazione  di  procedimenti amministrativi - Legge di
 semplificazione 1999", e' il seguente:
 "Art.  8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
 e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
 o  il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
 impianti   destinati   al   miglioramento   del  quadro  di
 approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
 e    dell'affidabilita'    del   sistema,   nonche'   della
 flessibilita'  e  della  diversificazione  dell'offerta, e'
 soggetto  ad  autorizzazione  del Ministero dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
 Ministero    dell'ambiente,   d'intesa   con   la   regione
 interessata.  Ai  fini  della  procedura di cui al presente
 articolo,  per  impianti  si intendono i rigassificatori di
 gas    naturale    liquido.    Il    soggetto   richiedente
 l'autorizzazione    deve   allegare   alla   richiesta   di
 autorizzazione un progetto preliminare.
 2.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato    svolge   l'istruttoria   nominando   il
 responsabile   unico   del   procedimento  che  convoca  la
 conferenza  di  servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
 conclude  in  ogni  caso  nel termine di centottanta giorni
 dalla data di presentazione della richiesta.
 3.    Il    soggetto    richiedente   l'autorizzazione,
 contemporaneamente    alla   presentazione   del   progetto
 preliminare  di  cui  al  comma 1,  presenta  al  Ministero
 dell'ambiente  uno  studio di impatto ambientale attestante
 la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
 in  materia  di  ambiente.  Il  Ministero dell'ambiente nel
 termine  di  sessanta  giorni  concede  il  nulla osta alla
 prosecuzione   del   procedimento,   ove  ne  sussistano  i
 presupposti.
 4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
 la    variazione    dello    strumento    urbanistico,   la
 determinazione   costituisce  proposta  di  variante  sulla
 quale,  tenuto  conto  delle osservazioni, delle proposte e
 delle  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
 della   legge   17 agosto   1942,  n.  1150,  si  pronuncia
 definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
 Decorso  inutilmente  tale termine, la determinazione della
 conferenza   di  servizi  equivale  ad  approvazione  della
 variazione dello strumento urbanistico.
 5.  Nei  casi  disciplinati  dal  presente articolo, il
 procedimento  si  conclude  con  un  unico provvedimento di
 autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
 impianti  e  delle  opere annesse, adottato con decreto del
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 di  concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
 regione  interessata.  In  assenza del nulla osta di cui al
 comma 3,  la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
 che  provvede  ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
 legge  7  agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
 della presente legge.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 195. Disciplina comune applicabile ai contratti
 nel settore della difesa
 1.  Ai  contratti  di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:
 - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
 - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
 - della  parte  II,  titolo  III,  capo II (concessione di lavori pubblici);
 - della  parte  II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto);
 - della parte IV (contenzioso);
 - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e transitorie).
 2.  Si  applicano  inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del  titolo  I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a  seconda  che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
 |  |  |  | Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
 (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,
 comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
 art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
 140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)
 
 1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente codice,   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il  Consiglio  di  Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla  richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente   codice,  per  la  disciplina  delle  attivita'  del  Genio militare,  in  relazione  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle forniture connessi  alle  esigenze  della  difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento  disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e  all'estero  per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
 2.  Con  decreti  del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati  in  materia  di  forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio  e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un capitolato  generale  relativo  ai  lavori  del  genio  militare, nel rispetto  del  presente  codice  e del regolamento di cui al comma 1. Tali  capitolati,  menzionati  nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
 3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e  lettere  b.2)  e  c),  per  gli  appalti pubblici di forniture del Ministero  della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto  dell'imposta  sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
 -  137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal  Ministero  della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
 -  211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
 4.  In  deroga  all'articolo 10, l'amministrazione della difesa, in considerazione  della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in  luogo  di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile  del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del  processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile  unico  del  procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola  fase,  sono  tecnici  individuati  nell'ambito del Ministero della difesa.
 5.  I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa  sono  redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11.  Detti  programmi  ed  elenchi sono trasmessi con omissione delle parti  relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11.
 6.  Il  regolamento  di  cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
 7.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e  le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata  in  vigore,  si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori  in  economia  che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti  del  Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5.
 8.  Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono  essere  forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il grado di perfezione  richiesti,  soltanto  da  operatori  economici stranieri, possono  essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo   dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,  previa costituzione   di   idonea   garanzia,  che  sara'  disciplinata  dal regolamento di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 196:
 - Per  l'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, vedi note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici
 relativi ai beni culturali
 (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
 1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:
 - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
 - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
 - della  parte  II,  titolo  III,  capo II (concessione di lavori pubblici);
 - della parte IV (contenzioso);
 - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e transitorie).
 2.  Si  applicano  inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del  titolo  I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a  seconda  che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
 3.  La  disciplina  della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario  e  societa'  di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni di  cui  agli  articoli 115  e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.
 
 
 
 Nota all'art. 197:
 - Gli  articoli  115  e  117 del decreto legislativo 22
 gennaio 2004, n. 42, citato all'art. 7, cosi' recitano:
 «Art.  115  (Forme  di  gestione). - 1. Le attivita' di
 valorizzazione  dei  beni  culturali ad iniziativa pubblica
 sono gestite in forma diretta o indiretta.
 2.  La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di
 strutture   organizzative   interne  alle  amministrazioni,
 dotate  di  adeguata  autonomia scientifica, organizzativa,
 finanziaria  e  contabile,  e provviste di idoneo personale
 tecnico.
 3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
 a) affidamento  diretto  a  istituzioni,  fondazioni,
 associazioni,   consorzi,  societa'  di  capitali  o  altri
 soggetti,  costituiti  o partecipati, in misura prevalente,
 dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
 b) concessione  a  terzi, in base ai criteri indicati
 ai commi 4 e 5.
 4.  Lo  Stato  e  le regioni ricorrono alla gestione in
 forma  indiretta  al fine di assicurare un adeguato livello
 di  valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due
 forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
 e'  attuata  previa  valutazione comparativa, in termini di
 efficienza  ed  efficacia, degli obiettivi che si intendono
 perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
 5.  Qualora,  a  seguito  della  comparazione di cui al
 comma 4,  risulti  preferibile ricorrere alla concessione a
 terzi,  alla  stessa  si  provvede  mediante  procedure  ad
 evidenza  pubblica,  sulla  base di valutazione comparativa
 dei progetti presentati.
 6.  Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente
 ricorrono  alla gestione in forma indiretta di cui al comma
 3,  lettera  a), salvo che, per le modeste dimensioni o per
 le  caratteristiche  dell'attivita'  di valorizzazione, non
 risulti  conveniente  od  opportuna  la  gestione  in forma
 diretta.
 7.  Previo  accordo  tra  i titolari delle attivita' di
 valorizzazione,  l'affidamento o la concessione previsti al
 comma 3  possono  essere  disposti  in  modo  congiunto  ed
 integrato.
 8.   Il  rapporto  tra  il  titolare  dell'attivita'  e
 l'affidatario   od   il   concessionario  e'  regolato  con
 contratto  di  servizio,  nel  quale  sono specificati, tra
 l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
 di  professionalita'  degli  addetti  nonche'  i  poteri di
 indirizzo  e controllo spettanti al titolare dell'attivita'
 o del servizio.
 9.  Il  titolare  dell'attivita'  puo'  partecipare  al
 patrimonio  o  al  capitale dei soggetti di cui al comma 3,
 lettera  a),  anche  con  il  conferimento  in uso del bene
 culturale   oggetto  di  valorizzazione.  Gli  effetti  del
 conferimento  si  esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
 casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
 titolare  dell'attivita'  o del servizio, di estinzione del
 soggetto  partecipato  ovvero  di cessazione, per qualunque
 causa,  dell'affidamento  dell'attivita'  o del servizio. I
 beni   conferiti  in  uso  non  sono  soggetti  a  garanzia
 patrimoniale   specifica   se   non  in  ragione  del  loro
 controvalore economico.
 10.  All'affidamento  o  alla  concessione  di  cui  al
 comma 3  puo'  essere  collegata  la concessione in uso del
 bene  culturale  oggetto  di valorizzazione. La concessione
 perde  efficacia,  senza  indennizzo,  in qualsiasi caso di
 cessazione   dell'affidamento   o   della  concessione  del
 servizio o dell'attivita'.».
 «Art.  117  (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
 nei  luoghi  della  cultura  indicati  all'art. 101 possono
 essere  istituiti  servizi  di  assistenza  culturale  e di
 ospitalita' per il pubblico.
 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 a) il  servizio editoriale e di vendita riguardante i
 cataloghi   e   i   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e
 informatici,   ogni   altro  materiale  informativo,  e  le
 riproduzioni di beni culturali;
 b) i  servizi riguardanti beni librari e archivistici
 per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
 bibliotecario;
 c) la   gestione   di   raccolte   discografiche,  di
 diapoteche e biblioteche museali;
 d) la  gestione  dei  punti vendita e l'utilizzazione
 commerciale delle riproduzioni dei beni;
 e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di
 assistenza  e  di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
 di  informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
 di incontro;
 f) i  servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione, di
 guardaroba;
 g) l'organizzazione   di   mostre   e  manifestazioni
 culturali, nonche' di iniziative promozionali.
 3.  I  servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
 in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
 di biglietteria.
 4.  La  gestione  dei servizi medesimi e' attuata nelle
 forme previste dall'art. 115.
 5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
 ripartiti ai sensi dell'art. 110.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 198. Ambito di applicazione
 (art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
 1.  Le  disposizioni  del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi  sugli  elementi architettonici e sulle superfici decorate di  beni  del  patrimonio  culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
 2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui al   comma 1,   si   applicano,  altresi',  all'esecuzione  di  scavi archeologici, anche subacquei.
 
 
 
 Nota all'art. 198:
 -  Per  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 vedi le note all'art. 197.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 199. Disciplina degli appalti misti
 per alcune tipologie di interventi
 (art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
 1.  Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei,  degli  archivi  e  delle  biblioteche  o  di  altri luoghi di interesse  culturale  o  la  manutenzione  e il restauro dei giardini storici,  i  servizi  di  installazione e montaggio di attrezzature e impianti  e  le  forniture  di  materiali  ed  elementi,  nonche'  le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza  prevalente  ai  fini  dell'oggetto  dell'appalto  e  della qualita'    dell'intervento,    la    stazione   appaltante,   previo provvedimento  motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina,  rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il  valore  economico  dei  lavori  di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
 2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
 3.  Negli  appalti  di  cui  al  comma 1, la stazione appaltante e' obbligata   a   specificare,  nel  bando  di  gara,  i  requisiti  di qualificazione  che  i  candidati  debbono  possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
 4.  Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
 |  |  |  | Art. 200. Limiti all'affidamento congiunto
 e all'affidamento unitario
 (art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
 1.  I  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,  sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  dei beni culturali  non  sono  affidati  congiuntamente  a lavori afferenti ad altre  categorie  di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali  esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate dal responsabile  del  procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma 3 in ordine all'obbligo  del  possesso  dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
 2.  Fermo  il  rispetto  dell'articolo 29,  e'  consentito affidare separatamente,  previo  provvedimento  motivato  del responsabile del procedimento  che  ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati   all'articolo 198,  concernenti  beni  i  quali,  ancorche' inseriti  in  una  collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano  distinti  in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica   e   all'epoca  di  realizzazione,  ovvero  alle  tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
 3.  La  stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare  l'offerta,  deve  richiedere espressamente il possesso di tutti  i  requisiti  di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte  dei  soggetti  affidatari  dei  lavori  di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
 4.  Nei  casi  di  procedura  negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57,  la  stazione  appaltante  e'  tenuta  a  stabilire preventivamente  i  requisiti  di  qualificazione  che  devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo.
 |  |  |  | Art. 201. Qualificazione
 (art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
 1.  Il  regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti  di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo  198,  ad  integrazione  di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
 2.  In  particolare,  per  i  soggetti  esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:
 a)  la  puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di  qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
 b)  la  definizione  di  nuove  categorie  di  qualificazione che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
 c)  i  contenuti  e  la  rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione  dei  predetti  lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
 d)  forme  di  verifica  semplificata del possesso dei requisiti, volte  ad  agevolare  l'accesso  alla  qualificazione  delle  imprese artigiane.
 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici  requisiti  di  qualificazione  dei  soggetti esecutori dei lavori  di  cui  all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
 4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di  riferimento,  a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
 
 
 
 Nota all'art. 201:
 - Il  testo  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il
 seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 202. Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
 (art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
 1.   La   stazione   appaltante,   per  interventi  di  particolare complessita'  o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una  o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la  scheda  tecnica  e'  obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi   ai   beni   mobili  e  alle  superfici  decorate  di  beni architettonici.
 2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da professionisti    o    restauratori    con    specifica    competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni  culturali  se  si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
 3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui  beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea  abilitazione  professionale,  le  prestazioni  relative  alla progettazione  preliminare,  definitiva  ed esecutiva, alla direzione dei  lavori  e  agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del responsabile   del  procedimento  e  del  dirigente  competente  alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un  soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
 4.  Le  attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
 5.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di beni  architettonici  sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali,  l'ufficio  di  direzione  del  direttore  dei lavori deve comprendere,  tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un  soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della   vigente  normativa,  in  possesso  di  specifiche  competenze coerenti con l'intervento.
 6.  Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro   stipulate   con   le   compagnie  assicurative  interessate, provvedono  alle  coperture  assicurative  richieste  dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
 7.  Per  i  lavori  indicati  all'articolo 198, il responsabile del procedimento  valuta,  alla  luce  delle  complessita'  e difficolta' progettuali  e  realizzative  dell'intervento,  l'entita'  dei rischi connessi  alla  progettazione  e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in quota  parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e  degli  esecutori  previsto  dalla  normativa vigente in materia di garanzie  per  le  attivita' di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
 |  |  |  | Art. 203. Progettazione
 (art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
 1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
 2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del  progetto  esecutivo,  che,  ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla  stazione  appaltante,  e'  effettuata  dall'appaltatore  ed e' approvata  entro  i  termini  stabiliti  con  il  bando di gara o con lettera  di  invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
 3.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di  tutela  di  beni  culturali,  il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo' comprendere    oltre   all'attivita'   di   esecuzione,   quella   di progettazione  successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove  cio'  venga  richiesto  da  particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
 4.  Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli  di  progettazione  richiesti e valida il progetto da porre a base  di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
 (articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
 
 1.   L'affidamento  con  procedura  negoziata  dei  lavori  di  cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e  dall'articolo  122,  comma  7,  e'  ammesso  per lavori di importo complessivo  non  superiore  a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi    di   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento, proporzionalita',  e  trasparenza,  previa  gara  informale  cui sono invitati  almeno  quindici  concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti   qualificati.   La   lettera   di   invito   e'   trasmessa all'Osservatorio  che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di  cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione  delle  offerte,  l'elenco  degli operatori invitati e' trasmesso all'Osservatorio.
 2.  I  contratti  di  appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono  essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono individuate le metodologie  di  valutazione  delle  offerte  e  di  attribuzione dei punteggi  nelle  ipotesi  di  affidamento  di lavori su beni mobili o superfici   decorate  di  beni  architettonici  secondo  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 4.  Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e'  consentito,  oltre  che  nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e   le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero  nei  casi  di  somma  urgenza  nei  quali  ogni  ritardo  sia pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita' e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro; b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
 5.  La  procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.
 
 
 
 Nota all'art. 204:
 -  Per  l'art. 8 e per il decreto legislativo 28 agosto
 1997, n. 281, vedi le note all'art. 201.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 205. Varianti
 (art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
 1.  Per  i  lavori  indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera   possono   essere  ammesse,  oltre  che  nei  casi  previsti dall'articolo 132,  su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista,  in  quanto  giustificate  dalla  evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
 2.  Non  sono  considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati  a  prevenire  e  ridurre  i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera  nel  suo  insieme  e  che  non  comportino una variazione in aumento  o  in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni  singola  categoria  di  lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
 3.  Per  le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile del   procedimento,  puo',  altresi'  disporre  varianti  in  aumento rispetto  all'importo  originario  del  contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
 4.   Sono   ammesse,  nel  limite  del  venti  per  cento  in  piu' dell'importo  contrattuale,  le  varianti  in  corso  d'opera  resesi necessarie,  posta  la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti  o  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  nonche'  per adeguare  l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per  la  salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
 5.   In   caso  di  proposta  di  varianti  in  corso  d'opera,  il responsabile  unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
 |  |  |  | Art. 206 Norme applicabili
 (articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
 
 1.  Ai  contratti  pubblici  di  cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV,  e  V,  i  seguenti  articoli  della  parte  II,  titolo  I:  29, intendendosi  sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2,  3,  4,  fatte  salve  le  norme  della  presente parte in tema di qualificazione;  55,  comma  1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione   che   la  menzione  della  determina  a  contrarre  e' facoltativa;  58,  con  il  rispetto  dei  termini  previsti  per  la procedura  negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle  norme  che  riguardano  la  procedura  urgente;  in  relazione all'articolo  66,  comma  4,  in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224,  comma  1,  lettera  c),  sono  pubblicati  entro cinque giorni, purche'  il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti   anche   nel   capitolato   d'oneri,   indicando,  in  caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare  nonche'  le  modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81,  commi  1  e  3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo   83,   comma   1,   la  ponderazione  relativa  di  cui all'articolo   83,   comma   2,  o  l'ordine  di  importanza  di  cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di  cui  all'articolo  83,  comma  4,  sono  precisati all'occorrenza nell'avviso  con  cui  si  indice  la  gara, nell'invito a confermare l'interesse   di   cui  all'articolo  226,  comma  5,  nell'invito  a presentare  offerte  o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con  la  precisazione  che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere  ricorrere  all'asta  elettronica, oltre che nel bando, con un altro  degli  avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224;  86,  con  la  precisazione  che  gli  enti  aggiudicatori hanno facolta'  di  utilizzare  i  criteri  di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
 2.  Quando,  ai  sensi  della  presente  parte, la gara puo' essere indetta,  oltre  che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo   o   con  un  avviso  sull'esistenza  di  un  sistema  di qualificazione,  il  riferimento  al  "bando di gara" contenuto negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti  soggetti  alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
 3.  Nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita',  gli  enti aggiudicatori  possono  applicare  altre disposizioni della parte II, alla  cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo  nell'avviso  con  cui  si  indice la gara, ovvero, nelle procedure  in  cui  manchi  l'avviso  con  cui  si  indice  la  gara, nell'invito a presentare un'offerta.
 |  |  |  | Art. 207 Enti aggiudicatori
 (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;
 articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
 
 1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti: a) che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici o imprese pubbliche che
 svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del
 presente codice; b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
 annoverano  tra  le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle
 di  cui  agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti
 speciali  o  esclusivi  concessi loro dall'autorita' competente di
 uno Stato membro.
 2.  Sono  diritti  speciali  o  esclusivi  i diritti costituiti per legge,   regolamento   o   in  virtu'  di  una  concessione  o  altro provvedimento  amministrativo  avente  l'effetto di riservare a uno o piu'  soggetti  l'esercizio  di una attivita' di cui agli articoli da 208  a  213  e  di  incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.
 |  |  |  | Art. 208. Gas, energia termica ed elettricita'
 (art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Per  quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita':
 a) la  messa  a  disposizione  o gestione di reti fisse destinate alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la produzione,  il  trasporto  o  la  distribuzione  di gas o di energia termica;
 oppure
 b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
 2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un  servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
 a) la  produzione  di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato   e'   l'inevitabile   risultato  dell'esercizio  di  una attivita'  non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
 b) l'alimentazione  della  rete  pubblica  mira  solo a sfruttare economicamente  tale  produzione  e corrisponde al massimo al 20% del fatturato  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
 3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica alle seguenti attivita':
 a) la  messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
 b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
 4.  L'alimentazione  con  elettricita'  di  reti  che forniscono un servizio  al  pubblico  da  parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
 a) la  produzione  di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene  perche'  il  suo  consumo  e'  necessario  all'esercizio  di un'attivita'  non  prevista  dai  commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
 b) l'alimentazione  della  rete pubblica dipende solo dal consumo proprio  dell'ente  e  non  supera  il 30% della produzione totale di energia   dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio, compreso l'anno in corso.
 |  |  |  | Art. 209. Acqua
 (art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8,
 d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Per  quanto  riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita':
 a) la  messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
 b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
 2.  La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai  concorsi  attribuiti  od  organizzati  dagli  enti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente:
 a) riguardano  progetti  di  ingegneria  idraulica,  irrigazione, drenaggio,  in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua  potabile  rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua reso  disponibile  da  tali  progetti  o impianti di irrigazione o di drenaggio;
 b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
 3.  L'alimentazione  con  acqua  potabile di reti che forniscono un servizio  al  pubblico  da  parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
 a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene  perche'  il  suo  consumo e' necessario all'esercizio di una attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213;
 b) l'alimentazione  della  rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio, compreso l'anno in corso.
 |  |  |  | Art. 210. Servizi di trasporto
 (art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Ferme  restando  le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della  presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa a  disposizione  o  alla  gestione  di  reti  destinate  a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
 2.  Nei  servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio  viene  fornito  alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti  autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte  da  servire,  alla  capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
 |  |  |  | Art. 211. Servizi postali
 (art. 6, direttiva n. 2004/17)
 1.  Le  norme  della  presente  parte  e  le  disposizioni  in essa richiamate  si  applicano  alle  attivita' relative alla fornitura di servizi  postali  o,  alle  condizioni  di  cui  al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
 2.  Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
 a) «invio  postale»:  un invio indirizzato nella forma definitiva al  momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso;   gli   invii   concernono  corrispondenza,  libri,  cataloghi, giornali,  periodici  e  pacchi  postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
 b) «servizi   postali»:   servizi   consistenti  nella  raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
 - «servizi  postali riservati»: servizi postali riservati o che possono  esserlo  ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
 - «altri  servizi  postali»:  servizi  postali  che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
 c) «altri  servizi  diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
 - servizi  di  gestione  di  servizi  postali,  quali i servizi precedenti  l'invio  e  servizi  successivi  all'invio  e i «mailroom management services»;
 - servizi  speciali  connessi  e effettuati interamente per via elettronica,   quali  trasmissione  sicura  per  via  elettronica  di documenti   codificati,   servizi   di  gestione  degli  indirizzi  e trasmissione della posta elettronica registrata;
 - servizi   di   spedizione  diversi  da  quelli  di  cui  alla lettera a)  quali  la  spedizione  di  invii  pubblicitari,  privi di indirizzo;
 - servizi  finanziari,  quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato  II  A  del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del  presente  codice,  compresi  in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
 - servizi  di  filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano  la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali).
 3. Il  presente  codice  si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c)  a  condizione  che  siano forniti da un ente che fornisce anche   servizi  postali  ai  sensi  del  comma 2,  lettera b),  e  i presupposti  di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
 
 
 
 Note all'art. 211:
 -   La   direttiva   97/67/CE  e'  pubblicata  in  GUCE
 21 gennaio 1998, n. L 15.
 -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
 concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo  del mercato
 interno   dei   servizi   postali   comunitari   e  per  il
 miglioramento della qualita' del servizio), e' il seguente:
 «Art.  4  (Servizi  riservati).  -  1. Al fornitore del
 servizio    universale,    nella   misura   necessaria   al
 mantenimento  dello  stesso,  possono  essere  riservati la
 raccolta,  il  trasporto, lo smistamento e la distribuzione
 di  invii  di  corrispondenza  interna  e transfrontaliera,
 anche  tramite  consegna espressa, con i seguenti limiti di
 peso e di prezzo:
 a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal
 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo e'
 pari  o  superiore  a  tre  volte  la  tariffa pubblica per
 l'invio  della  categoria di corrispondenza piu' rapida del
 primo porto di peso;
 b) il  limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal
 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo e'
 pari  o  superiore  a due volte e mezzo la tariffa pubblica
 per  l'invio  della categoria di corrispondenza piu' rapida
 del primo porto di peso.
 2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
 in se' considerata.
 3.  La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
 fanno  parte  della  riserva  da  inviare  all'estero  o da
 ricevere dall'estero.
 4.  Relativamente  alla fase di recapito, sono compresi
 tra  gli  invii  di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
 generati  mediante  utilizzo  di tecnologie telematiche, ad
 esclusione  dei servizi di recapito della posta elettronica
 ibrida  a  data  od  ora  certa, soggetti ad autorizzazione
 generale.
 5.  Indipendentemente  dai  limiti di prezzo e di peso,
 sono  compresi  nella  riserva  di cui al comma 1 gli invii
 raccomandati  attinenti  alle  procedure  amministrative  e
 giudiziarie;  per  procedure amministrative si intendono le
 procedure    riguardanti    l'attivita'    della   pubblica
 amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
 e altri combustibili solidi
 (art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Le  norme  della  presente  parte  si  applicano alle attivita' relative  allo  sfruttamento  di  un'area  geografica,  ai fini della prospezione  o  estrazione  di  petrolio,  gas,  carbone  o  di altri combustibili solidi.
 |  |  |  | Art. 213. Porti e aeroporti
 (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Le  norme  della  presente  parte  si  applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a  disposizione  di  aeroporti,  porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
 |  |  |  | Art. 214. Appalti che riguardano piu' settori
 (art. 9, direttiva 2004/17)
 1.  Ad  un  appalto  destinato  all'esercizio  di piu' attivita' si applicano   le   norme   relative  all'attivita'  principale  cui  e' destinato.
 2.   La   scelta   tra  l'aggiudicazione  di  un  unico  appalto  e l'aggiudicazione  di piu' appalti distinti non puo' essere effettuata al  fine  di  escludere  un appalto dall'ambito di applicazione della presente  parte  III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte II.
 3.   Se  una  delle  attivita'  cui  e'  destinato  un  appalto  e' disciplinata  dalla  parte  III  e  l'altra  dalla  parte II, e se e' oggettivamente  impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni della  parte  II,  ferma  la facolta', per gli enti aggiudicatori, di chiedere,  in  aggiunta  all'attestazione  SOA,  ulteriori  specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate dalla parte III.
 4.   Se   una   delle  attivita'  cui  e'  destinato  l'appalto  e' disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata ne'  dalla  parte  III  ne'  dalla  parte  II, e se e' oggettivamente impossibile  stabilire  a quale attivita' l'appalto e' principalmente destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.
 |  |  |  | Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici
 di rilevanza comunitaria nei settori speciali
 (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE
 n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
 1.  Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono  esclusi  in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19,  24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e  il  cui  valore  stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
 a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
 b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
 |  |  |  | Art. 216 Concessioni di lavori e di servizi
 (art. 18, direttiva 2004/17)
 
 1.  Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi,  la presente parte non si applica alle concessioni di lavori e  di  servizi  rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu'  attivita'  di  cui  agli  articoli  da  208  a  213,  quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
 |  |  |  | Art. 217. Appalti  aggiudicati  per fini diversi dall'esercizio di un'attivita' di  cui  ai  settori  del  Capo  I  o per l'esercizio di una di dette attivita' in un Paese terzo
 (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  La  presente  parte  non  si  applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivita'  in  un  paese  terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento   materiale   di   una  rete  o  di  un'area  geografica all'interno della Comunita'.
 2.  Gli  enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione, su sua richiesta,  qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del comma 1.
 |  |  |  | Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune
 avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata
 (art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Ai  fini del presente articolo «impresa collegata» e' qualsiasi impresa  i  cui  conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore  a  norma  degli  articoli 25  e  seguenti  del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale  decreto,  qualsiasi  impresa  su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,  direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi  dell'articolo 3,  comma 28  del  presente  codice  o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo,   sia  soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra impresa  in  virtu'  di  rapporti  di  proprieta',  di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
 2.  Alle  condizioni  previste  dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati:
 a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
 o
 b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalita'   giuridica,   composti   esclusivamente  da  piu'  enti aggiudicatori,  per  svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 208  a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
 3. Il comma 2 si applica:
 a) agli  appalti  di  servizi  purche' almeno l'80% del fatturato medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel campo  dei  servizi  provenga  dalla  fornitura  di tali servizi alle imprese cui e' collegata;
 b) agli  appalti  di forniture purche' almeno l'80% del fatturato medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel campo  delle  forniture  provenga  dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui e' collegata;
 c) agli  appalti  di  lavori,  purche' almeno l'80% del fatturato medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui e' collegata.
 Se,   a   causa   della   data   della  costituzione  o  di  inizio dell'attivita'  dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni  non  e'  disponibile,  basta  che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di  cui  alle  lettere a), b)  o c)  del  comma 3.  Se  piu'  imprese collegate  all'ente  aggiudicatore  forniscono  gli  stessi  o simili servizi,  forniture  o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo  conto  del  fatturato  totale  dovuto  rispettivamente  alla fornitura  di  servizi,  forniture  o lavori da parte di tali imprese collegate.
 4.  La  presente  parte  non  si  applica,  inoltre,  agli  appalti aggiudicati:
 a) da  un'associazione  o consorzio o da un'impresa comune aventi personalita'   giuridica,   composti   esclusivamente  da  piu'  enti aggiudicatori,  per  svolgere attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
 b) da  un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia parte,  purche'  l'associazione  o  consorzio  o impresa comune siano stati  costituiti  per  svolgere  le attivita' di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli  enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
 5.  Gli  enti  aggiudicatori  notificano  alla  Commissione, su sua richiesta,  le  seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
 a) i  nomi  delle  imprese  o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
 b) la natura e il valore degli appalti considerati;
 c) gli  elementi  che la Commissione puo' giudicare necessari per provare  che  le  relazioni  tra  l'ente  aggiudicatore e l'impresa o l'associazione  o  il  consorzio  cui  gli  appalti  sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 218:
 -  Il  decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca:
 «Attuazione  delle  direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in
 materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
 consolidati,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1, della legge
 26 marzo 1990, n. 69.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 219. Procedura per stabilire se una determinata
 attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza
 (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
 1.   Gli   appalti   destinati   a  permettere  la  prestazione  di un'attivita'  di  cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente   codice  se,  nello  Stato  membro  in  cui  e'  esercitata l'attivita',  l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
 2.  Ai  fini  del  comma 1,  per  determinare  se  un'attivita'  e' direttamente  esposta  alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle  disposizioni  del  Trattato  in  materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi  alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei beni o servizi in questione.
 3.  Ai  fini  del  comma 1,  un  mercato e' considerato liberamente accessibile   quando   sono   attuate  e  applicate  le  norme  della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
 4.  Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in base  al  primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
 5.  Quando  sulla  base  delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene  che  il  comma 1  sia  applicabile ad una data attivita', il Ministro  delle  politiche  comunitarie  di  concerto con il Ministro competente per settore ne da' notifica alla Commissione e le comunica tutti  i  fatti  rilevanti  e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con le  condizioni di cui al comma 1, nonche' le eventuali determinazioni assunte  al  riguardo  dalle  Autorita' indipendenti competenti nella attivita' di cui trattasi.
 6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita' di  cui  trattasi  non  sono  piu'  soggetti al presente codice se la Commissione:
 - ha  adottato  una decisione che stabilisca l'applicabilita' del comma 1  in  conformita'  del  comma 6  ed entro il termine previsto, oppure;
 - non  ha  adottato  una decisione sull'applicabilita' entro tale termine.
 7.  Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base al  comma 3,  e  qualora  un'amministrazione  nazionale  indipendente competente   nell'attivita'   di   cui   trattasi   abbia   stabilito l'applicabilita'  del  comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione  dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita' del  comma 1  con una decisione adottata in conformita' del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
 8.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  chiedere alla Commissione di stabilire  l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'. In  tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
 9.  Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo  conto  dei  commi 2  e  3,  di  tutti i fatti rilevanti e in particolare  di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o  accordo  che  riguardi  la conformita' con le condizioni di cui al comma 1,  ove  necessario  unitamente  alla  posizione assunta da una amministrazione  nazionale  indipendente competente nell'attivita' di cui trattasi.
 10.  Se,  scaduto  il  termine  di  cui  al comma 6 della direttiva 31 marzo  2004  n.  17,  la  Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilita'  del  comma 1  ad  una  determinata attivita', il comma 1 e' ritenuto applicabile.
 11.  Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a  seguito  di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione  dopo  il  decorso  del  termine  di  cui  al  comma 6, e pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate  le  attivita' che sono escluse dall'applicazione del codice in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate
 previo avviso con cui si indice la gara
 (art. 40, direttiva 2004/17;
 Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
 1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i  servizi  mediante  procedure  aperte  ristrette o negoziate ovvero mediante  dialogo  competitivo,  previo  avviso con cui si indice una gara   ai   sensi  dell'articolo 224,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 221.
 |  |  |  | Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara
 (art. 40, direttiva 2004/17;
 Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
 1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate previa  pubblicazione  di  avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori   possono   ricorrere  a  una  procedura  senza  previa indizione di una gara nei seguenti casi:
 a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o  alcuna offerta appropriata o alcuna  candidatura;  nella  procedura  negoziata  non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
 b) quando  un  appalto  e'  destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto  non  pregiudichi  l'indizione  di  gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
 c) quando,  per  ragioni  di  natura  tecnica  o artistica ovvero attinenti  alla  tutela  di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 d) nella  misura  strettamente  necessaria,  quando per l'estrema urgenza  derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini  stabiliti  per  le  procedure  aperte,  ristrette  o  per le procedure  negoziate  con previa indizione di gara non possono essere rispettati;  le  circostanze  invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
 e) nel  caso  di  appalti di forniture per consegne complementari effettuate  dal  fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di  forniture  o  di  impianti  di uso corrente, o all'ampliamento di forniture  o  impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe   l'ente  aggiudicatore  ad  acquistare  materiale  con caratteristiche   tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui manutenzione  comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
 f) per  lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente  aggiudicato  e  nel  contratto  iniziale, i quali siano divenuti   necessari,   per  circostanze  impreviste,  all'esecuzione dell'appalto,  purche'  questo  sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
 quando  tali  lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
 quando   tali  lavori  o  servizi  complementari,  pur  essendo separabili  dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
 g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella  ripetizione  di  lavori  simili  affidati  dagli  stessi  enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi lavori  siano  conformi  a  un  progetto  di base, aggiudicato con un appalto  in  seguito  all'indizione  di  una gara; la possibilita' di ricorrere   a   questa   procedura   e'   indicata  gia'  al  momento dell'indizione  della  gara  per  il  primo  appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
 h) quando  si  tratta  di  forniture  quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 i) per  gli  appalti  da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche'    l'accordo    sia    stato    aggiudicato    nel   rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
 j) per   gli   acquisti   d'opportunita',  quando  e'  possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
 k) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale  oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
 l) quando   l'appalto  di  servizi  consegue  a  un  concorso  di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e  debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o  ad  uno  dei  vincitori  di  tale  concorso;  in tal caso, tutti i vincitori  del  concorso  di  progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
 |  |  |  | Art. 222 Accordi quadro nei settori speciali
 (art. 14, direttiva 2004/17;
 Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
 
 1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
 2.  Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non  preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 40, comma 1,  lettera  i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte.
 3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
 |  |  |  | Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi
 sull'esistenza di un sistema di qualificazione
 (art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;
 Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Gli  enti  aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni  anno,  rendono  noti  mediante  un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi  nel  loro  «profilo  di  committente», di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
 a) per  le  forniture,  il  valore totale stimato degli appalti o degli   accordi   quadro,  per  gruppo  di  prodotti,  che  intendono aggiudicare  nei  dodici  mesi  successivi,  qualora il valore totale stimato,  tenuto  conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari  o  superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle  amministrazioni  aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della  nomenclatura  CPV;  il  Ministro  delle  politiche comunitarie pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le modalita'  dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
 b) per  i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie di servizi elencate nell'allegato  II  A,  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi successivi,  qualora  tale  valore  totale  stimato, tenuto conto del disposto  degli  articoli 215  e  29,  sia pari o superiore a 750.000 euro;
 c) per  i  lavori,  le caratteristiche essenziali degli appalti o degli  accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici mesi successivi  e  il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata     nell'articolo 215,    tenuto    conto    del    disposto dell'articolo 29.
 2.  Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla  Commissione  o  pubblicati  sul  profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
 3.  L'avviso  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione   o   pubblicato  sul  profilo  di  committente  il  piu' rapidamente  possibile  dopo l'adozione della decisione che autorizza il  programma  in  cui  si  inseriscono  i  contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
 4.   Gli  enti  aggiudicatori  che  pubblicano  l'avviso  periodico indicativo  sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di  cui  all'allegato  X,  punto  3,  una  comunicazione  in  cui  e' annunciata  la  pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
 5.  La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre i  termini  di  ricezione  delle  offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
 6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli  di  formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
 7.  L'avviso  periodico  indicativo e' altresi' pubblicato sui siti informatici  di  cui  all'articolo 66,  comma 7, con le modalita' ivi previste.
 8.  Le  disposizioni  che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.
 9.  Per  progetti  di  grandi  dimensioni,  gli  enti aggiudicatori possono   pubblicare   o  far  pubblicare  dalla  Commissione  avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un avviso  periodico  indicativo,  purche'  indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
 10.  Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione  a  norma  dell'articolo 232,  tale  sistema  va  reso pubblico  con  un  avviso  di  cui  all'allegato  XIV,  indicando  le finalita'  del sistema di qualificazione e le modalita' per conoscere le  norme  relative  al  suo  funzionamento. Quando il sistema ha una durata  superiore  a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando  il  sistema  ha una durata inferiore e' sufficiente un avviso iniziale.  L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso  alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
 |  |  |  | Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara
 (art. 42, direttiva 2004/17; art. 14,
 decreto legislativo n. 158/1995)
 1.  Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori  possono  indire  la  gara  mediante  uno  dei seguenti avvisi:
 a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
 b) avviso  sull'esistenza  di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
 c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
 2.  Nel  caso  del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare  per  il  sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
 3.  Se  l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalita':
 a) si  riferisce  specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
 b) indica  che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta  o  negoziata  senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara  e  invita  gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
 c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima  della  data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente   aggiudicatore   rispetta   altresi'   i   termini   previsti dall'articolo 227.
 |  |  |  | Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
 (art. 43, direttiva 2004/17;
 Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
 1.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano aggiudicato un appalto o concluso  un  accordo  quadro  inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato   conformemente   all'allegato   XVI,   entro   due  mesi dall'aggiudicazione  dell'appalto  o  dalla  conclusione dell'accordo quadro   e  alle  condizioni  dalla  Commissione  stessa  definite  e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
 2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati  dall'obbligo  di  inviare  un avviso in merito ai risultati della  procedura  di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
 3.  Gli  enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati  basati  su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi  a  decorrere  dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia  raggruppare  detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi  inviano  gli  avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
 4.  Le  informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A tale  riguardo  la  Commissione  rispetta  il  carattere  commerciale sensibile   segnalato  dagli  enti  aggiudicatori  quando  comunicano informazioni  sul  numero  di  offerte ricevute, sull'identita' degli operatori economici o sui prezzi.
 5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca  e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma  1,  lettera  b),  possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
 6.  Gli  enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo  che  non  puo'  essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi  dell'articolo  221,  comma  1, lettera b), possono limitare le informazioni  da  fornire  ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantita'   dei   servizi   forniti,   per   motivi  di  riservatezza commerciale.  In  tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni pubblicate  ai  sensi  del  presente  comma  siano almeno altrettanto dettagliate  di  quelle  contenute  nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
 7.   Se  ricorrono  ad  un  sistema  di  qualificazione,  gli  enti aggiudicatori  provvedono  affinche'  tali  informazioni siano almeno altrettanto  dettagliate  di  quelle  della  corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
 8.   Nel   caso   di   appalti  aggiudicati  per  servizi  elencati nell'allegato  II  B,  gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
 9.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  dell'allegato  XVI  e non destinate   alla   pubblicazione   sono   pubblicate  solo  in  forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.
 |  |  |  | Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare
 (art. 47, direttiva 2004/17;
 Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del    dialogo   competitivo,   gli   enti   aggiudicatori   invitano simultaneamente  e  per iscritto i candidati selezionati a presentare le  rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene, alternativamente:
 a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
 b) l'indicazione   che   il  capitolato  d'oneri  e  i  documenti complementari  di  cui  alla  lettera a)  sono  messi  direttamente a disposizione  per  via  elettronica  conformemente  all'articolo 227, comma 6.
 2.  Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili   presso   un   ente   diverso   dall'ente  aggiudicatore responsabile  della  procedura  di  aggiudicazione,  l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti  documenti  e,  se del caso, il termine per la presentazione di tale  richiesta,  nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma  eventualmente  dovuta  per ottenere detti documenti. I servizi competenti  inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
 3.  Le  informazioni  complementari  sui  capitolati  d'oneri o sui documenti  complementari,  purche'  richieste  in  tempo  utile, sono comunicate  dagli  enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
 4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
 a) l'indicazione  del  termine  per  chiedere  la  documentazione complementare  nonche'  l'importo  e  le modalita' di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
 b) il  termine  per  la  ricezione  delle offerte, l'indirizzo al quale  esse  devono  essere  trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
 d) l'indicazione  dei  documenti  che devono essere eventualmente allegati;
 e) i  criteri  di  aggiudicazione  dell'appalto  se  non figurano nell'avviso  relativo  all'esistenza  di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
 f) la   ponderazione   relativa  dei  criteri  di  aggiudicazione dell'appalto  oppure,  all'occorrenza  l'ordine di importanza di tali criteri,  se  queste  informazioni  non  figurano  nel bando di gara, nell'avviso  relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
 5.  Quando  viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo,  gli  enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare    il   loro   interesse   in   base   alle   informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
 6.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
 a) natura  e  quantita',  comprese  tutte  le opzioni riguardanti appalti  complementari  e,  se  possibile,  il  termine  previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
 b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
 c) eventualmente,  data  in  cui  deve  iniziare  o  terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
 d) indirizzo  e  termine ultimo per il deposito delle domande per essere  invitati a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
 e) indirizzo  dell'ente  che  aggiudica  l'appalto  e fornisce le informazioni  necessarie  per  ottenere  il  capitolato d'oneri e gli altri documenti;
 f) condizioni   di   carattere   economico  e  tecnico,  garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
 g) importo  e  modalita'  di versamento delle somme eventualmente dovute  per  ottenere  la  documentazione  relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 h) forma  dell'appalto  oggetto  della  gara: acquisto, locazione finanziaria,  locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste forme;
 i) i   criteri   di   aggiudicazione   dell'appalto   e  la  loro ponderazione  o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste  informazioni  non  compaiano  nell'avviso  indicativo  o  nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.
 |  |  |  | Art. 227. Termini di ricezione delle domande
 di partecipazione e di ricezione delle offerte
 (art. 45, direttiva 2004/17,
 Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande di partecipazione  e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario per  preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
 2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'  di  cinquantadue  giorni  dalla data di trasmissione del bando di gara.
 3.  Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
 a) il  termine  per la ricezione delle domande di partecipazione, in  risposta  a  un  bando  pubblicato  ai  sensi  dell'articolo 224, comma 1,  lettera c),  o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226,  comma 5,  e'  di  almeno trentasette giorni dalla data  di  trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non puo' comunque essere  inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e' pubblicato con  mezzi  diversi  da  quello  elettronico  o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
 b) il  termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato di  concerto  tra  l'ente  aggiudicatore  e  i candidati selezionati, purche'  tutti  i  candidati  dispongano  di  un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
 c) se  e'  impossibile  pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e' di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
 4.  Se  gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo   di   cui   all'articolo 223,   comma 1,  in  conformita' all'allegato  X,  il  termine  minimo  per la ricezione delle offerte nella  procedura  aperta e' di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore   a  ventidue  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  invio dell'avviso.  Tali  termini  ridotti  sono  ammessi  a condizione che l'avviso  periodico  indicativo  contenga,  oltre  alle  informazioni richieste   nell'allegato  XV  A,  parte  I,  tutte  le  informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni siano  disponibili  al  momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso   sia   stato   inviato   alla  pubblicazione  non  meno  di cinquantadue  giorni  e  non  oltre  dodici  mesi prima della data di trasmissione  del  bando  di  gara  di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).
 5.  Qualora  gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione precisati  nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la  ricezione  delle  offerte  nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
 6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3,  lettera b),  e'  possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni  dei  termini  per  la ricezione delle offerte nelle procedure aperte,  ristrette  e  negoziate  quando  l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi  dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica   al   capitolato   d'oneri   e   a  qualsiasi  documento complementare.   Nell'avviso  deve  essere  indicato  il  profilo  di committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
 7.  Nel  caso  delle  procedure  aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad  un  termine  per  la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni  dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di  gara  non  viene  trasmesso  mediante  fax o per via elettronica, l'effetto  cumulativo  delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte  in  una  procedura  aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.
 8.  L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda  di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224,  comma 1,  lettera c)  o  in  risposta a un invito degli   enti   aggiudicatori   a  norma  dell'articolo 226,  comma 5, inferiore  a  quindici  giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito.  Nel  caso  di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel  caso  di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle  offerte  inferiore  a  dieci  giorni  dalla data dell'invito a presentare un'offerta.
 9.  Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o  le  informazioni  complementari, seppure richiesti in tempo utile, non  siano  stati  forniti  entro i termini di cui agli articoli 71 e 226,  comma 3,  o  qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito  di  una  visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti  allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle  offerte,  sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine  fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in  modo  che  tutti  gli  operatori  economici  interessati  possano prendere   conoscenza   di  tutte  le  informazioni  necessarie  alla preparazione delle offerte.
 10.  L'allegato  XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
 |  |  |  | Art. 228. Informazioni a coloro che hanno
 chiesto una qualificazione
 (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;
 Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di  qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione  entro  un  congruo  termine.  Se  la  decisione sulla qualificazione  richiede  piu'  di  sei mesi dalla sua presentazione, l'ente  aggiudicatore  comunica  al richiedente, entro due mesi dalla presentazione,  le  ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sara' accolta o respinta.
 2.   I  richiedenti  la  cui  qualificazione  e'  respinta  vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni  caso  entro  quindici  giorni  dalla  data  della decisione. Le motivazioni   si   fondano  sui  criteri  di  qualificazione  di  cui all'articolo 232, comma 3.
 3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema  di  un  operatore  economico  solo  per  ragioni fondate sui criteri  di  qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi  e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 228:
 -  Per  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  vedi note
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
 (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n. 82 per le procedure espletate  in  tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le  informazioni  relative  ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
 a) la  qualificazione  e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
 b) il  ricorso  a  procedure  non  precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
 c) la  mancata  applicazione,  in  virtu'  delle deroghe previste dagli  articoli da  207  a  219,  nonche' dagli articoli da 17 a 19 e dagli   articoli 24,   25  e  29,  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
 2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla  data  di  aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale periodo,  l'ente  aggiudicatore  possa  fornirle  alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia diritto.
 |  |  |  | Art. 230. Disposizioni generali
 (art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
 1.   Gli   enti   aggiudicatori   applicano   l'articolo   38   per l'accertamento  dei  requisiti  di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
 2.   Per   l'accertamento   dei   requisiti  di  capacita'  tecnico professionale  ed  economico  finanziaria  gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi  di  qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
 3.   Per   l'accertamento   dei   requisiti  di  capacita'  tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono   amministrazioni   aggiudicatrici,  possono,  alternativamente, istituire  propri  sistemi  di  qualificazione ai sensi dell'articolo 232,  ovvero  applicare  gli  articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
 4.  Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50.
 5.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  5 detta le disposizioni attuative  del  presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
 6.  I  sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai  sensi  dei  commi  2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui alla presente parte.
 |  |  |  | Art. 231. Principio di imparzialita' e non aggravamento
 nei procedimenti di selezione e qualificazione
 (art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Quando  selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata,  nel  decidere  sulla  qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
 a) imporre  condizioni  amministrative,  tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
 b) esigere   prove  gia'  presenti  nella  documentazione  valida disponibile.
 |  |  |  | Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
 (art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
 1.  Gli  enti  aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema  di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di  servizi;  se  finalizzato  all'aggiudicazione  dei  lavori,  tale sistema  deve  conformarsi  ai  criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
 2.   Gli   enti   che  istituiscono  o  gestiscono  un  sistema  di qualificazione  provvedono  affinche' gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
 3.  Gli  enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
 4.  Se  i  criteri  e  le  norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
 5.  I  criteri  e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.
 6.  Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di  capacita'  economica  e  finanziaria o tecnica e professionale di altri  soggetti,  il  sistema  di  qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
 7.  I  criteri  e  le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono   resi   disponibili,  a  richiesta,  agli  operatori  economici interessati.   Gli   aggiornamenti  di  tali  criteri  e  norme  sono comunicati agli operatori economici interessati.
 8.   Un   ente   aggiudicatore   puo'   utilizzare  il  sistema  di qualificazione  istituito  da  un  altro  ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
 9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo' essere  diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
 10.   In   caso   di  istituzione  e  gestione  di  un  sistema  di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
 a)  l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
 b)  l'articolo  228,  quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
 c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative,  tecniche  o finanziarie nonche' dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
 11.  L'ente  aggiudicatore  che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione   stabilisce   i   documenti,   i   certificati  e  le dichiarazioni   sostitutive   che  devono  corredare  la  domanda  di iscrizione,   e   non  puo'  chiedere  certificati  o  documenti  che riproducono  documenti  validi  gia'  nella  disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
 12.  I  documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle  autorita'  diplomatiche  o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
 13.  Se  viene  indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o  i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
 14.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
 a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente articolo;
 b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
 c)  riducono,  se  del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
 |  |  |  | Art. 233. Criteri di selezione qualitativa
 e procedimento di selezione
 (articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
 1.  I  criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
 2.  Gli  enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura  aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e  criteri  oggettivi  che  vanno  resi  disponibili  agli  operatori economici interessati.
 3.  Gli  enti  aggiudicatori  che  selezionano  i  candidati ad una procedura  di  appalto  ristretta  o  negoziata  devono farlo secondo regole   e   criteri  oggettivi  da  essi  definiti  che  vanno  resi disponibili agli operatori economici interessati.
 4.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o  negoziate, i criteri possono    fondarsi    sulla   necessita'   oggettiva,   per   l'ente aggiudicatore,  di  ridurre  il numero dei candidati a un livello che corrisponda  a  un  giusto  equilibrio tra caratteristiche specifiche della   procedura   di   appalto   e   i  mezzi  necessari  alla  sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
 5.  Quando  il  concorrente  intende  avvalersi  dei  requisiti  di capacita'  economico  finanziaria  o  tecnico  professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilita'.
 6.   In  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi,  si  applicano  gli articoli da 35 a 37.
 7.  Al  fine  della  selezione  dei  partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
 a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
 b) selezionano  gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;
 c) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure negoziate con indizione  di  gara  riducono,  se  del caso, il numero dei candidati selezionati   in   conformita'  ai  criteri  selettivi  del  presente articolo.
 |  |  |  | Art. 234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
 (art. 58, direttiva n. 2004/17)
 
 1.  Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la  Comunita'  non  ha  concluso,  in  un  contesto  multilaterale  o bilaterale,  un  accordo  che  garantisca  un  accesso comparabile ed effettivo  delle  imprese  della Comunita' agli appalti di tali Paesi terzi,  sono  disciplinate  dalle  disposizioni  seguenti,  salvi gli obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
 2.  Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di  forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari di  Paesi  terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio,  del  12  ottobre  1992, che istituisce un codice doganale comunitario,  supera  il  50%  del  valore  totale  dei  prodotti che compongono  l'offerta.  Ai  fini  del  presente  articolo, i software impiegati   negli  impianti  delle  reti  di  telecomunicazione  sono considerati prodotti.
 3.  Salvo  il  disposto  del  comma  4,  se  due  o piu' offerte si equivalgono  in  base  ai  criteri  di aggiudicazione del prezzo piu' basso  o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2; il valore delle  offerte  e'  considerato  equivalente,  ai  fini  del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
 4.  Un'offerta  non e' preferita ad un'altra in virtu' del comma 3, se  l'ente  aggiudicatore,  accettandola,  e'  tenuto  ad  acquistare materiale   con   caratteristiche  tecniche  diverse  da  quelle  del materiale   gia'   esistente,   con  conseguente  incompatibilita'  o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
 5.  Ai  fini  del  presente  articolo, per determinare la parte dei prodotti  originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi  terzi ai quali, con decisione del Consiglio e' stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
 6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi terzi  esclusi  dal  Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma  5  trova  applicazione  diretta,  anche  in  mancanza di detto d.P.C.M.
 
 
 
 Note all'art. 234:
 -  Il  regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella
 GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302.
 -  Per  la  direttiva  2004/17/CE  vedi  le  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 235. Ambito di applicazione ed esclusioni
 (articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
 1.  Il  presente  capo  si  applica  ai  concorsi  di progettazione organizzati  nel  contesto  di  una  procedura  di  aggiudicazione di appalti  di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
 2.   Le  regole  relative  all'organizzazione  di  un  concorso  di progettazione  sono  rese  disponibili  a  quanti siano interessati a partecipare al concorso.
 3.  Ai  fini  del  comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto dell'i.v.a.  dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
 4.  Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti  versati  ai  partecipanti  sia  pari o superiore a 422.000 euro.
 5.  Ai  fini  del  comma 3,  la soglia e' il valore complessivo dei premi  e  pagamenti,  compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto   di   servizi   che   potrebbe  essere  successivamente aggiudicato  ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente  aggiudicatore  non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
 6. Il presente capo non si applica:
 1)  ai  concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;
 2)   ai  concorsi  indetti  per  esercitare  nello  Stato  membro interessato   un'attivita'  in  merito  alla  quale  l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione   o   il  suddetto  comma  sia  considerato  applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
 |  |  |  | Art. 236. Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza
 (art. 63, direttiva 2004/17)
 1.  Gli  enti  aggiudicatori  che  intendono  indire un concorso di progettazione  rendono  nota  tale  intenzione  mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
 2.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano espletato un concorso ne comunicano   i   risultati   con   un  avviso  redatto  conformemente all'allegato  XVIII,  in  base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.  La predetta comunicazione e' trasmessa alla Commissione entro  due  mesi  dalla  conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
 3.  Al  riguardo  la  Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile  che  gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti,   all'identita'  degli  operatori  economici  e  ai  prezzi proposti nelle offerte.
 4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.
 |  |  |  | Art. 237. Norma di rinvio
 (articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
 1.  Nei  concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della presente parte nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
 |  |  |  | Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
 1.  Salvo  quanto  previsto  dal  dai  commi da  2 a 6 del presente articolo,   gli   enti   aggiudicatori   che   sono   amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l'affidamento  di  appalti  di lavori, forniture e servizi di importo inferiore  alla  soglia  comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli da 208 a 213.
 2.  L'avviso  di  preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie  ivi  indicate  e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente,   ove   istituito,   e   sui  siti  informatici  di  cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
 3.  L'avviso  sui  risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici  di  cui  all'articolo  66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
 4.  Gli  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  e  gli inviti non contengono  le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale.
 5.  I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la pubblicita'  degli  avvisi  con cui si indice una gara va effettuata, per  i  lavori,  nel  rispetto  dell'articolo  122,  comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
 6.  I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo 125.
 7.  Le  imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed  esclusivi  per  gli  appalti  di  lavori,  forniture e servizi di importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria, rientranti nell'ambito definito  dagli  articoli da  208  a  213,  applicano  la  disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme   ai  principi  dettati  dal  Trattato  CE  a  tutela  della concorrenza.
 |  |  |  | Art. 239. Transazione
 1. Anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di accordo  bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
 2.   Per   le   amministrazioni   aggiudicatrici  e  per  gli  enti aggiudicatori,  se  l'importo  di cio' che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, e' necessario  il  parere  dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza,  del  funzionario  piu' elevato in grado, competente per il contenzioso.
 3.   Il   dirigente   competente,   sentito   il  responsabile  del procedimento,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal soggetto  aggiudicatario,  ovvero  puo'  formulare  una  proposta  di transazione   al   soggetto   aggiudicatario,  previa  audizione  del medesimo.
 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.
 |  |  |  | Art. 240. Accordo bonario (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149, decreto  del Presidente della Repubblica
 n. 554/1999)
 1.  Per  i  lavori  pubblici  di  cui  alla  parte  II  affidati da amministrazioni  aggiudicatrici  ed  enti  aggiudicatori,  ovvero dai concessionari,  qualora  a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve sui documenti  contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura  sostanziale  e  in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo  contrattuale,  si  applicano  i  procedimenti  volti al raggiungimento  di  un  accordo  bonario,  disciplinati  dal presente articolo.
 2.  Tali  procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando  le  riserve  iscritte,  ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
 3.   Il   direttore  dei  lavori  da'  immediata  comunicazione  al responsabile  del  procedimento  delle  riserve  di  cui  al comma 1, trasmettendo  nel  piu'  breve  tempo  possibile la propria relazione riservata.
 4.  Il  responsabile  del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non  manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
 5.  Per  gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci  milioni  di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e, ove costituito, dell'organo  di  collaudo,  entro  novanta  giorni  dalla apposizione dell'ultima  delle  riserve  di  cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
 6.   Nei   contratti  di  cui  al  comma  5,  il  responsabile  del procedimento    promuove    la    costituzione   della   commissione, indipendentemente  dall'importo  economico  delle  riserve  ancora da definirsi,  al  ricevimento  da parte dello stesso del certificato di collaudo  o  di  regolare  esecuzione.  In  tale  ipotesi la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
 7.  La  promozione  della  costituzione  della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei  lavori  di  cui  al  comma  3,  da  parte  del  responsabile del procedimento  al  soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
 8.  La  commissione  e' formata da tre componenti aventi competenza specifica  in  relazione  all'oggetto  del contratto, per i quali non ricorra  una  causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura  civile  o una incompatibilita' ai sensi dell'articolo 241, comma   6,   nominati,  rispettivamente,  uno  dal  responsabile  del procedimento,  uno  dal  soggetto  che  ha formulato le riserve, e il terzo,   di   comune   accordo,   dai   componenti   gia'   nominati, contestualmente  all'accettazione  congiunta  del  relativo incarico, entro  dieci  giorni  dalla  nomina. Il responsabile del procedimento designa    il    componente   di   propria   competenza   nell'ambito dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
 9.  In  caso  di  mancato  accordo entro il termine di dieci giorni dalla  nomina,  alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della  parte  piu'  diligente,  il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto.
 10.  Gli  oneri  connessi  ai compensi da riconoscere ai commissari sono  posti  a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi   spettanti   a   ciascun   membro  della  commissione  sono determinati  dalle  amministrazioni  e dagli enti aggiudicatori nella misura  massima  del  50%  dei  corrispettivi  minimi  previsti dalla tariffa  allegata  al  decreto  ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
 11. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di  assumere  decisioni  vincolanti,  perfezionando,  per conto delle stesse,  l'accordo  bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non  si  applicano  il  comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento  possono  riservarsi,  prima  del  perfezionamento delle decisioni,  la  facolta'  di  acquisire  eventuali pareri necessari o opportuni.
 12.   Sulla  proposta  si  pronunciano,  entro  trenta  giorni  dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del  procedimento,  il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve e i soggetti  di  cui  al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio  ordinamento  e  acquisiti  gli  eventuali  ulteriori  pareri occorrenti o ritenuti necessari.
 13.  Quando  il  soggetto  che ha formulato le riserve non provveda alla  nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla  richiesta  del  responsabile  del procedimento, la proposta di accordo  bonario  e'  formulata  dal  responsabile  del procedimento, acquisita  la  relazione  riservata  del  direttore dei lavori e, ove costituito,  dell'organo  di  collaudo,  entro  sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  assegnato  all'altra  parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
 14.  Per  gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni  di  euro,  la  costituzione  della  commissione da parte del responsabile  del  procedimento  e' facoltativa e il responsabile del procedimento  puo'  essere  componente della commissione medesima. La costituzione  della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del  procedimento,  indipendentemente  dall'importo  economico  delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato  di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
 15.  Per  gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni  di  euro  in  cui  non  venga promossa la costituzione della commissione,   la  proposta  di  accordo  bonario  e'  formulata  dal responsabile  del  procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
 16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di  accordo  bonario,  di  cui  al comma 12 e al comma 13, puo' farsi luogo ad arbitrato.
 17.  Dell'accordo  bonario  accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
 18.  L'accordo  bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
 19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli  interessi  al  tasso  legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
 20.   Le  dichiarazioni  e  gli  atti  del  procedimento  non  sono vincolanti   per   le   parti   in  caso  di  mancata  sottoscrizione dell'accordo bonario.
 21.  Qualora  siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che  sia  stato  effettuato  il  collaudo  o emesso il certificato di regolare  esecuzione  dei  lavori,  il  soggetto  che  ha iscritto le riserve  puo' notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio  dei  procedimenti  di  accordo  bonario  di  cui al presente articolo.
 22.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  contratti  pubblici  relativi  a servizi e a forniture  nei  settori  ordinari,  nonche'  ai  contratti di lavori, servizi,  forniture  nei  settori  speciali,  qualora  a  seguito  di contestazioni   dell'esecutore   del   contratto,   verbalizzate  nei documenti   contabili,   l'importo   economico  controverso  sia  non inferiore  al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le   competenze  del  direttore  dei  lavori  spettano  al  direttore dell'esecuzione del contratto.
 |  |  |  | Art. 240-bis (( (Definizione delle riserve)
 (art. 32, comma 4, d. m. n. 145/2000)
 1.  Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto di riserva non possono  essere  proposte  per  importi  maggiori  rispetto  a quelli quantificati nelle riserve stesse. ))
 |  |  |  | Art. 241 Arbitrato
 (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32,
 legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della
 Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto
 ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv.
 nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
 
 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,  forniture, concorsi  di  progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
 2.  Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
 3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
 4.  Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza  alla  domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti   di   particolare  esperienza  nella  materia  oggetto  del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
 5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro  mandato  dagli  arbitri  di  parte, tra soggetti di particolare esperienza  nella  materia  oggetto  del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
 6.  In  aggiunta  ai  casi  di  astensione  previsti  dal codice di procedura  civile,  non  possono  essere  nominati arbitri coloro che abbiano  compilato  il  progetto  o  dato  parere  su di esso, ovvero diretto,  sorvegliato  o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui  si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
 7.  Presso  l'Autorita'  e'  istituita  la  camera  arbitrale per i contratti   pubblici   relativi   a   lavori,   servizi,   forniture, disciplinata dall'articolo 242.
 8.   Nei  giudizi  arbitrali  regolati  dal  presente  codice  sono ammissibili  tutti  i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
 9.  Il  lodo  si  ha  per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
 10.  Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, entro  dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario  del  collegio  in  tanti  originali quante sono le parti, oltre  ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutivita'   del  lodo,  la  disciplina  contenuta  nel  codice  di procedura civile.
 11.  All'atto  del  deposito  del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri,  una  somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.
 12.  Il  collegio  arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione  del  compenso  e  delle  spese  arbitrali  nonche'  del compenso  e  delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
 13.  Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e  delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati  dal  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
 14.  Le  parti  sono  tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto  agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
 15.  In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa  della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla  base  di  criteri  oggettivi  e  predeterminati,  scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
 
 
 
 Nota all'art. 241:
 -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 30 maggio   2002,   n.   115,   reca:  "Testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 spese di giustizia".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri
 (artt. 150 e 151, decreto del Presidente
 della Repubblica n. 554/1999)
 1.  La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e  la  tenuta  dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli  arbitri  camerali,  e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione  e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
 2.  Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
 3.  Il  consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita'  fra  soggetti  dotati di particolare competenza nella materia  dei  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, al fine  di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno  l'Autorita'  sceglie  il  Presidente.  L'incarico  ha durata quinquennale   ed   e'   retribuito   nella  misura  determinata  dal provvedimento   di   nomina   nei  limiti  delle  risorse  attribuite all'Autorita'  stessa.  Il  presidente  e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9.
 4.  Per  l'espletamento  delle  sue funzioni la camera arbitrale si avvale   di   una  struttura  di  segreteria  con  personale  fornito dall'Autorita'.
 5.  La  camera  arbitrale  cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti  dal  contenzioso  in  materia  di  lavori  pubblici  e  li trasmette  all'Autorita' e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria  attivita'  la  Camera  arbitrale  puo'  richiedere  notizie, chiarimenti  e  documenti  relativamente al contenzioso in materia di contratti  pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate le relative modalita' di acquisizione.
 6.  Possono  essere  ammessi  all'albo  degli  arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 a) magistrati  amministrativi,  magistrati  contabili  e avvocati dello  Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi  ordinamenti,  nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
 b) avvocati  iscritti  agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio  avanti  alle  magistrature  superiori  e  in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
 c) tecnici  in  possesso  del  diploma  di laurea in ingegneria o architettura,  abilitati  all'esercizio  della  professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
 d) professori  universitari  di  ruolo nelle materie giuridiche e tecniche   e   dirigenti  generali  delle  pubbliche  amministrazioni laureati  nelle  stesse  materie  con  particolare  competenza  nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 7.  La  camera  arbitrale  cura  altresi' la tenuta dell'elenco dei periti  al  fine  della  nomina  dei  consulenti  tecnici nei giudizi arbitrali;  sono  ammessi  all'elenco  i  soggetti  in  possesso  dei requisiti  professionali  previsti  dal  comma 6, lettera c), nonche' dottori   commercialisti   in   possesso   dei   medesimi   requisiti professionali.
 8.  I  soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche' al  comma 7  del  presente  articolo,  in  possesso  dei requisiti di onorabilita'  fissati  in  via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente  inseriti  nell'albo  degli arbitri e nell'elenco dei periti   su   domanda   corredata   da   curriculum   e  da  adeguata documentazione.
 9.   L'appartenenza   all'albo   degli  arbitri  e  all'elenco  dei consulenti  ha  durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi  due  anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza  all'albo  gli  arbitri  non possono espletare incarichi professionali  in  favore  delle  parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
 10.  Per  le  ipotesi  di  cui  all'art.  241,  comma 15, la camera arbitrale  cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali;  sono  ammessi  all'elenco  i  funzionari  dell'Autorita', nonche'  i  funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonche'  delle  pubbliche  amministrazioni  operanti  nei settori dei lavori,  servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea   giuridica,  economica  ed  equipollenti  o  tecnica,  aventi un'anzianita'  di  servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali  oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei  soggetti  interessati  all'iscrizione,  prevedendo  a  tal  fine tariffe  idonee  ad  assicurare  l'integrale  copertura  dei suddetti costi.
 |  |  |  | Art. 243 Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati
 in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale
 (art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005;
 art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
 decreto ministeriale n. 398/2000; art.1, co. 71, legge n. 266/2005)
 
 1.  Limitatamente  ai  giudizi  arbitrali  in  cui il presidente e' nominato  dalla  camera  arbitrale,  in  aggiunta  alle  norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
 2.  La  domanda  di  arbitrato,  l'atto  di resistenza ed eventuali controdeduzioni,  vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
 3.  Le  parti  determinano  la  sede  del collegio arbitrale, anche presso  uno  dei  luoghi  in  cui  sono  situate le sezioni regionali dell'Osservatorio;  se  non  vi  e' alcuna indicazione della sede del collegio  arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
 4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi  previsti  dall'art.  51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
 5.  Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale,  su  proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
 6.  Contestualmente  alla  nomina  del  terzo  arbitro,  la  camera arbitrale  comunica  alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
 7.  Il  presidente  del  collegio  arbitrale  nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
 8.  Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato  dalle  parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
 9.  La  camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
 10.  Gli  importi  dei  corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 243-bis (( (Informativa in ordine all'intento di proporre
 ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b)
 e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva
 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE
 come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
 
 1.  Nelle  materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono  proporre  un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti  della  presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
 2. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione scritta  e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che  reca  una  sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio,  salva  in  ogni  caso  la facolta' di proporre in giudizio motivi    diversi   o   ulteriori.   L'interessato   puo'   avvalersi dell'assistenza   di  un  difensore.  La  comunicazione  puo'  essere presentata  fino  a  quando  l'interessato  non  abbia  notificato un ricorso  giurisdizionale.  L'informazione  e' diretta al responsabile del  procedimento.  La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere  effettuata  anche  oralmente nel corso di una seduta pubblica della  commissione  di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e comunicata  immediatamente  al  responsabile  del procedimento a cura della commissione di gara.
 3.   L'informativa  di  cui  al  presente  articolo  non  impedisce l'ulteriore  corso  del  procedimento  di  gara,  ne'  il decorso del termine   dilatorio   per  la  stipulazione  del  contratto,  fissato dall'articolo  11,  comma  10,  ne'  il  decorso  del  termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
 4.   La   stazione   appaltante,   entro   quindici   giorni  dalla comunicazione  di  cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in   ordine   ai  motivi  indicati  dall'interessato,  stabilendo  se intervenire  o  meno  in  autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
 5.  L'omissione  della  comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della  stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini  della  decisione  sulle  spese  di  giudizio,  nonche' ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
 6.  Il  provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche  ai  sensi  dell'ultimo periodo del comma 4, non e' impugnabile autonomamente e puo' essere contestato congiuntamente all'atto cui si riferisce  o  con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.))
 |  |  |  | Art. 244. Giurisdizione (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994; art.  6,  co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co.
 19, legge n. 537/1993)
 
 1.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo    tutte   le   controversie,   ivi   incluse   quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture,  svolte  da  soggetti  comunque  tenuti,  nella scelta del contraente  o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero  al  rispetto  dei  procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
 2.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorita'.
 3.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo  le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e  al  relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata  o  periodica,  nell'ipotesi  di cui all'art. 115, nonche' quelle  relative  ai  provvedimenti  applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.
 |  |  |  | Art. 245. Strumenti di tutela (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002;  art.  5,  co.  12-quater,  decreto-legge n.
 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
 
 1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche' degli incarichi e  dei  concorsi  di  progettazione,  relativi  a  lavori,  servizi e forniture  previsti  dal  presente  codice,  nonche'  i provvedimenti dell'Autorita',  sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al  tribunale  amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica.  Davanti al giudice amministrativo  si  applica il rito di cui all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 2.  Si  applicano  i  rimedi  cautelari  di  cui  all'articolo 21 e all'articolo  23-bis,  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo  3,  comma  4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti  di  esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 3.  In  caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non consentire  neppure  la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21, comma 9, della legge 6  dicembre  1971,  n.  1034, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che  appaiono  indispensabili  durante  il  tempo  occorrente  per la proposizione  del  ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
 4.  L'istanza,  previamente  notificata  ai sensi dell'articolo 21, comma  1,  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  si propone al Presidente  del  Tribunale amministrativo regionale competente per il merito.  Il  Presidente,  o  il  giudice  da  lui  delegato, provvede sull'istanza,  sentite,  ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita'.  Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
 5.  Il  provvedimento  negativo  non  e' impugnabile, ma la domanda cautelare puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai  sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 6.  L'efficacia  del  provvedimento  di  accoglimento  puo'  essere subordinata  alla  prestazione  di  una adeguata cauzione per i danni alle  parti e ai terzi. Esso e' notificato dal richiedente alle altre parti  entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a  cinque  giorni.  Il  provvedimento  di accoglimento perde comunque effetto  con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo  di  che  restano  efficaci  le  sole misure cautelari che siano confermate  o  concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge  6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non e'  appellabile,  ma,  fino  a  quando  conserva efficacia, e' sempre revocabile  o modificabile senza formalita' dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche' dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
 7.  Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in  ordine alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 8. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in grado   di   appello,  per  i  quali  le  istanze  cautelari  restano disciplinate  dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 
 
 
 Note all'art. 245:
 -  Il  testo  degli  articoli 21, 23-bis, 33 e 37 della
 legge  6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali
 amministrativi), e' il seguente:
 «Art.  21.  Il  ricorso  deve  essere  notificato tanto
 all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
 controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
 riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
 sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
 ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
 conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
 notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
 termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
 disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
 integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
 altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
 amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
 pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
 all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
 proposizione di motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso
 l'impugnativa  di  cui  dall'art.  25, comma 5, della legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  puo' essere proposta con istanza
 presentata  al presidente e depositata presso la segreteria
 della  sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
 all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
 con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio].
 Il  ricorso,  con  la prova delle avvenute notifiche, e
 con  copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del
 ricorrente,  deve  essere  depositato  nella segreteria del
 tribunale  amministrativo  regionale,  entro  trenta giorni
 dall'ultima   notifica.  Nel  termine  stesso  deve  essere
 depositata  copia  del  provvedimento  impugnato,  ove  non
 depositata   con   il  ricorso,  ovvero  ove  notificato  o
 comunicato  al  ricorrente,  e  dei  documenti  di  cui  il
 ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
 La  mancata  produzione  della  copia del provvedimento
 impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non
 implica decadenza.
 L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza
 del   termine   di  deposito  del  ricorso,  deve  produrre
 l'eventuale  provvedimento  impugnato  nonche' gli atti e i
 documenti  in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
 in  esso  citati,  e  quelli  che l'amministrazione ritiene
 utili al giudizio.
 Dell'avvenuta  produzione  del provvedimento impugnato,
 nonche'  degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto
 e'  stato  emanato,  deve  darsi  comunicazione  alle parti
 costituite.
 Ove  l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
 presidente,  ovvero  un magistrato da lui delegato, ordina,
 anche  su  istanza  di parte, l'esibizione degli atti e dei
 documenti nel termine e nei modi opportuni.
 Analogo  provvedimento  il  Presidente  ha il potere di
 adottare     nei     confronti    di    soggetti    diversi
 dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
 ritenga  necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso,
 qualora  l'esibizione  importi  una spesa, essa deve essere
 anticipata   dalla   parte  che  ha  proposto  istanza  per
 l'acquisizione dei documenti.
 Se  il  ricorrente,  allegando  un  pregiudizio grave e
 irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato,
 ovvero   dal   comportamento  inerte  dell'amministrazione,
 durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul
 ricorso,  chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
 l'ingiunzione  a pagare una somma, che appaiono, secondo le
 circostanze,  piu'  idonee ad assicurare interinalmente gli
 effetti   della   decisione   sul   ricorso,  il  tribunale
 amministrativo  regionale  si  pronuncia  sull'istanza  con
 ordinanza  emessa  in  camera di consiglio. Nel caso in cui
 dall'esecuzione   del   provvedimento   cautelare  derivino
 effetti   irreversibili   il  giudice  amministrativo  puo'
 altresi'  disporre  la  prestazione  di una cauzione, anche
 mediante  fideiussione, cui subordinare la concessione o il
 diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
 della  misura  cautelare  non  puo'  essere  subordinata  a
 cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
 essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
 integrita'  dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario
 rilievo  costituzionale.  L'ordinanza  cautelare  motiva in
 ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica
 i  profili  che,  ad  un  sommario  esame,  inducono  a una
 ragionevole  previsione sull'esito del ricorso. I difensori
 delle  parti  sono  sentiti  in camera di consiglio, ove ne
 facciano richiesta.
 Prima  della  trattazione  della  domanda cautelare, in
 caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire
 neppure  la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
 consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda
 cautelare   o   con   separata   istanza   notificata  alle
 controparti,   chiedere   al   presidente   del   tribunale
 amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e'
 assegnato,  di  disporre  misure  cautelari provvisorie. Il
 presidente  provvede con decreto motivato, anche in assenza
 di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
 pronuncia   del   collegio,   cui  l'istanza  cautelare  e'
 sottoposta  nella  prima  camera  di  consiglio  utile.  Le
 predette   disposizioni   si  applicano  anche  dinanzi  al
 Consiglio  di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
 cautelare  e  in  caso  di  domanda  di  sospensione  della
 sentenza appellata.
 In  sede  di  decisione  della  domanda  cautelare,  il
 tribunale    amministrativo    regionale,    accertata   la
 completezza  del  contraddittorio e dell'istruttoria ed ove
 ne  ricorrano  i  presupposti,  sentite  sul punto le parti
 costituite,  puo'  definire  il giudizio nel merito a norma
 dell'art.  26.  Ove necessario, il tribunale amministrativo
 regionale  dispone  l'integrazione  del  contraddittorio  e
 fissa  contestualmente la data della successiva trattazione
 del  ricorso  a  norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
 sia il caso, le misure cautelari interinali.
 Con  l'ordinanza  che  rigetta  la  domanda cautelare o
 l'appello  contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara
 inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in
 via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
 L'ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale di
 accoglimento  della  richiesta cautelare comporta priorita'
 nella  fissazione della data di trattazione del ricorso nel
 merito.
 La  domanda  di  revoca  o  modificazione  delle misure
 cautelari   concesse  e  la  riproposizione  della  domanda
 cautelare  respinta  sono  ammissibili solo se motivate con
 riferimento a fatti sopravvenuti.
 Nel  caso  in  cui l'amministrazione non abbia prestato
 ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia
 adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con
 istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al
 tribunale    amministrativo    regionale    le    opportune
 disposizioni   attuative.   Il   tribunale   amministrativo
 regionale   esercita  i  poteri  inerenti  al  giudizio  di
 ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma,
 numero  4),  del  testo  unico delle leggi sul Consiglio di
 Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
 e   successive   modificazioni,   e   dispone  l'esecuzione
 dell'ordinanza  cautelare  indicandone  le modalita' e, ove
 occorra, il soggetto che deve provvedere.
 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
 nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.».
 «Art.  23-bis.  1.  Le  disposizioni di cui al presente
 articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
 giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
 a) i    provvedimenti   relativi   a   procedure   di
 affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
 tecnico-amministrative ad esse connesse;
 b) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
 pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
 gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
 quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
 espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
 c) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
 pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
 atti di esclusione dei concorrenti;
 d) i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
 amministrative indipendenti;
 e) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
 privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
 pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
 modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
 istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
 1990, n. 142;
 f) i   provvedimenti   di   nomina,  adottati  previa
 delibera  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi della legge
 23 agosto 1988, n. 400;
 g) i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali
 e   quelli   connessi   concernenti   la  formazione  e  il
 funzionamento degli organi.
 2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
 meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
 3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
 tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
 sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
 contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
 ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
 ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
 sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
 con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
 udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
 di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
 cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
 ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
 grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
 amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
 merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
 decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
 della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
 ne da' avviso alle parti.
 4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
 depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
 dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
 medesimo   comma e   possono  depositare  memorie  entro  i
 successivi dieci giorni.
 5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
 estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
 regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
 opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
 sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
 buon esito del ricorso.
 6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
 sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
 dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
 7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
 la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
 pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
 giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
 pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
 ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
 proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
 pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
 proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
 centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
 della sentenza.
 8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
 sospensione della sentenza appellata.».
 «Art.  33  (Le  sentenze  dei  tribunali amministrativi
 regionali  sono  esecutive).  -  Il  ricorso  in appello al
 Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza
 impugnata.
 Il  Consiglio  di Stato, tuttavia, su istanza di parte,
 qualora  dall'esecuzione  della  sentenza possa derivare un
 danno  grave  e  irreparabile, puo' disporre, con ordinanza
 motivata  emessa  in camera di consiglio, che la esecuzione
 sia sospesa.
 Sull'istanza  di  sospensione  il  Consiglio  di  Stato
 provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
 ricorso.  I  difensori delle parti devono essere sentiti in
 camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
 Per   l'esecuzione   delle  sentenze  non  sospese  dal
 Consiglio  di  Stato  il tribunale amministrativo regionale
 esercita  i  poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al
 giudicato  di  cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del
 testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
 con  regio  decreto  26 giugno  1924, n. 1054, e successive
 modificazioni.».
 «Art.  37.  I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
 dell'obbligo  dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
 in   quanto   riguarda   il   caso   deciso,  al  giudicato
 dell'autorita'    giudiziaria    ordinaria,    che    abbia
 riconosciuto  la  lesione  di un diritto civile o politico,
 sono  di  competenza dei tribunali amministrativi regionali
 quando  l'autorita'  amministrativa  chiamata a conformarsi
 sia  un  ente  che eserciti la sua attivita' esclusivamente
 nei    limiti    della    circoscrizione    del   tribunale
 amministrativo regionale.
 Resta  ferma,  negli  altri  casi,  la  competenza  del
 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
 Quando   i   ricorsi   siano  diretti  ad  ottenere  lo
 adempimento  dell'obbligo  dell'autorita' amministrativa di
 conformarsi   al   giudicato   degli  organi  di  giustizia
 amministrativa,  la  competenza e' del Consiglio di Stato o
 del  tribunale  amministrativo  regionale  territorialmente
 competente  secondo  l'organo  che  ha emesso la decisione,
 della cui esecuzione si tratta.
 La  competenza e' peraltro del tribunale amministrativo
 regionale  anche quando si tratti di decisione di tribunale
 amministrativo  regionale confermata dal Consiglio di Stato
 in sede di appello.».
 -  Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio
 2000,   n.  205,  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia
 amministrativa), e' il seguente:
 «4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente
 della  Repubblica  puo'  essere  concessa,  a richiesta del
 ricorrente,  ove  siano allegati danni gravi e irreparabili
 derivanti   dall'esecuzione   dell'atto,   la   sospensione
 dell'atto  medesimo.  La  sospensione  e' disposta con atto
 motivato  del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
 n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 245-bis (( (Inefficacia del contratto in caso di gravi
 violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi
 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
 modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva
 2007/66/CE)
 
 1.  Il  giudice  che  annulla  l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle  deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria  di  inefficacia  e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
 a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa pubblicazione  del  bando  o  avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  o nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  quando tale pubblicazione e' prescritta dal presente codice;
 b)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con procedura negoziata  senza  bando  o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti  e  questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del  bando  o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  quando  tale  pubblicazione  e' prescritta dal presente codice;
 c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio   stabilito   dall'articolo  11,  comma  10,  qualora  tale violazione   abbia   privato  il  ricorrente  della  possibilita'  di avvalersi  di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e   sempre   che   tale   violazione,  aggiungendosi  a  vizi  propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
 d)  se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare la sospensione  obbligatoria  del  termine per la stipulazione derivante dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, qualora    tale    violazione,    aggiungendosi    a    vizi   propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
 2.  Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative  connesse  ad  un  interesse  generale  imponga che i suoi effetti  siano  mantenuti.  Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali  da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere   rispettati   solo   dall'esecutore  attuale.  Gli  interessi economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze imperative  solo  in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto  conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale  mancata  proposizione  della  domanda  di subentro nel contratto  nei  casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli   interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,  che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del  contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
 3.   A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
 4.  Nei  casi  in  cui,  nonostante le violazioni, il contratto sia considerato  efficace  o  l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 245-quater.
 5.  La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b),  non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
 a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento  dichiarato  di  ritenere  che  la procedura senza previa pubblicazione  del  bando  o  avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea  ovvero  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal presente codice;
 b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria  e  per  quelli  sotto  soglia,  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo  79-bis, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
 c)  il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine  di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).))
 |  |  |  | Art. 245-ter (( (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo
 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega;
 articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,
 direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
 direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
 
 1.  Fuori  dei  casi  indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma   3,   il   giudice  che  annulla  l'aggiudicazione  definitiva stabilisce  se  dichiarare  inefficace  il  contratto,  fissandone la decorrenza,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli interessi delle parti,  dell'effettiva  possibilita'  per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione  alla  luce  dei  vizi  riscontrati,  dello stato di esecuzione  del  contratto  e  della  possibilita'  di subentrare nel contratto,  nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo  di  rinnovare  la  gara  e  la  relativa domanda sia stata proposta.))
 |  |  |  | Art. 245-quater (( (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,
 lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
 paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,
 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati
 dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
 direttiva 2007/66/CE)
 
 1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  245-bis,  comma 4, il giudice amministrativo   individua   le   seguenti  sanzioni  alternative  da applicare alternativamente o cumulativamente:
 a)   la   sanzione   pecuniaria   nei  confronti  della  stazione appaltante,  di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del  contratto,  inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del  bilancio  dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita'  giudiziarie  ed  amministrative,  con esclusione di quelle aventi  natura  tributaria"  - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il  versamento,  si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione  per  ogni  semestre  di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni  e'  comunicata,  a  cura  della  segreteria,  al  Ministero dell'economia   e   delle   finanze   entro   cinque   giorni   dalla pubblicazione;
 b)  la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo  del  dieci  per  cento  ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
 2.  Il  giudice  amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto  del  principio del contraddittorio e ne determina la misura in  modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto,  alla  gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera  svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione o attenuazione   delle  conseguenze  della  violazione.  In  ogni  caso l'eventuale  condanna  al  risarcimento  dei  danni  non  costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
 3.  Il  giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito   per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'  stato stipulato   senza   rispettare   la  sospensione  della  stipulazione derivante  dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale avverso l'aggiudicazione  definitiva,  quando la violazione non abbia privato il  ricorrente  della  possibilita'  di avvalersi di mezzi di ricorso prima  della  stipulazione  del  contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.))
 |  |  |  | Art. 245-quinquies (( (Tutela in forma specifica e per equivalente)
 
 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto  e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del  contratto  ai  sensi  degli  articoli  245-bis  e 245-ter. Se il giudice  non dichiara l'inefficacia del contratto dispone, su domanda e  a  favore del solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
 2.  La  condotta  processuale  della  parte che, senza giustificato motivo,  non  ha  proposto  la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa  disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.))
 |  |  |  | Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n.
 80/2005)
 
 1.  Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque  riguardino  le  procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione  delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative  attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV, le disposizioni di cui all'articolo  23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto  non  espressamente  previsto  dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
 2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
 3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle  probabili  conseguenze  del provvedimento stesso per tutti gli interessi  che  possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale   alla  sollecita  realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini dell'accoglimento   della  domanda  cautelare,  si  valuta  anche  la irreparabilita'  del  pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va  comunque  comparato  con  quello  del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
 4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.
 
 
 
 Nota all'art. 246:
 -  Per  l'art.  23-bis  della legge 6 dicembre 1971, n.
 1034, vedi le note all'art. 245.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 247 Normativa antimafia
 
 1.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
 |  |  |  | Art. 248. Revisione  periodica  delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati (quanto al co. 2, art.  19,  co.  4,  decreto legislativo n. 402/1998)
 1.  I  provvedimenti  con  cui  la  Commissione procede a revisione periodica  delle  soglie,  ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano  applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo  prescritto  per  il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  per  le  politiche  comunitarie di concerto con il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  le  soglie  di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera  e),  99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati  articoli,  entro  il  termine  per il recepimento delle nuove soglie  nel  diritto  interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
 2.  Le  amministrazioni  interessate  segnalano alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche  comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie   per   adeguare  l'allegato  III  e  l'allegato  VI  alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
 3.  Ai  sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche  degli  allegati  alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla  Commissione  e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro per le politiche  comunitarie  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  sentito  il  Ministro  di  volta  in volta interessato alle modifiche.  Tale  decreto  provvede  a  modificare e, ove necessario, rinumerare  gli  allegati  al  presente  codice  che  recepiscono gli allegati alle predette direttive.
 
 
 
 Note all'art. 248:
 -  Per  le  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi le
 note alle premesse.
 - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
 11,  (Norme  generali  sulla  partecipazione dell'Italia al
 processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
 esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
 «Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 249. Obblighi  di  comunicazione  alla  Commissione dell'Unione europea da parte  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche  comunitarie  (articoli 1.9,  75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17) 1.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche  comunitarie  informa  immediatamente  la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
 2.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche  comunitarie,  comunica  alla  Commissione  il  testo delle disposizioni  essenziali  di  diritto  interno contenute nel presente codice  o  che  saranno  in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle  direttive  2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
 3.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro  il  31 ottobre  di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo  l'articolo 250,  che  riguardi,  separatamente,  i contratti pubblici  di  lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
 4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche   comunitarie,   trasmette   alla  Commissione  dell'Unione europea,  entro  il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto  secondo  l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi,   forniture,   nei   settori   di   gas,   energia  termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,    aggiudicati   dagli   enti   aggiudicatori   nell'anno precedente.
 5.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche  comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di ordine  generale,  di  fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici  italiani  nell'ottenere  l'aggiudicazione  di  appalti  di servizi  in  Paesi  terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa  si  basa  sulle segnalazioni degli operatori economici interessati,  presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
 6.  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  per le politiche comunitarie, informa  la  Commissione  di ogni difficolta', di fatto o di diritto, incontrata  dagli  operatori  economici  italiani mentre tentavano di ottenere  l'aggiudicazione  di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori  di  cui  alla  direttiva  2004/17, e dovuta all'inosservanza delle  disposizioni  internazionali  di  diritto  del lavoro elencate nell'allegato XX.
 7.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche   comunitarie  notifica  alla  Commissione  i  decreti  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'articolo 248, comma 2,  recanti  le  modificazioni  intervenute negli elenchi delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente,  agli  allegati  III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
 
 
 
 Nota all'art. 249:
 -  Per  le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 250. Contenuto  del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici di lavori,  forniture  e  servizi  di  rilevanza  comunitaria  (art. 76, direttiva  2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto legislativo  n.  358/1992;  art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
 1.  Il  prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori  ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno,   sulla   base   dei   dati   forniti   dalle   amministrazioni aggiudicatrici   di  cui  all'allegato  IV  e  dalle  amministrazioni aggiudicatrici  non  elencate  nell'allegato  IV, nonche' dalle altre stazioni  appaltanti,  entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
 2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti  dalle  amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
 a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva   2004/18   e  alle  relative  disposizioni  di  attuazione contenute nel presente codice;
 b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe all'Accordo.
 3.  In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
 a) alle procedure di affidamento utilizzate;
 b) per  ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I,  ai  prodotti  e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
 c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e' stato affidato.
 4.  Nel  caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati  di  cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le  circostanze  di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il  valore  dei  contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
 5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV,  e  per  le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto  dall'Osservatorio  sia  i  dati  forniti  da  detti soggetti precisano:
 a) il   numero   e   il  valore  degli  appalti  aggiudicati,  in conformita' al comma 3;
 b) il  valore  complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe all'Accordo.
 6.  Il  prospetto  statistico  redatto  dall'Osservatorio  e i dati forniti  dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato  IV  precisano  qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
 7.  Le  informazioni  del  prospetto  statistico  sono  determinate secondo la procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
 
 
 
 Nota all'art. 250:
 -  Per  la  direttiva  2004/18/CE,  vedi  le  note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 251. Contenuto  del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici di lavori,  forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
 1.  Il  prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori  speciali e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno,  sulla  base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
 2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti  dagli  enti  aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura   di  cui  all'art.  68,  paragrafo 2,  direttiva  2004/17, indicano  il  valore  totale,  ripartito  per  enti  aggiudicatori  e categorie  di  attivita' cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213),  dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di  cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari o  superiore  a  un  milione  di  euro  e  dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
 3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art.  68,  paragrafo 2,  direttiva  2004/17,  per le categorie di attivita'  di  cui  agli  allegati  VI  B,  VI  C,  VI E, VI I, VI L, contengono  altresi'  le  informazioni necessarie alla verifica della corretta  applicazione  dell'Accordo,  limitatamente  ai contratti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  un  milione  di euro e ai contratti  di  servizi  o  forniture  di  importo  pari o superiore a 100.000 euro.
 4.  Le  informazioni  di  cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi  ad  oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi  di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui  voci  nella  nomenclatura  CPV  sono l'equivalente dei numeri di riferimento   CPC   7524,   7525   e   7526   o  i  servizi  elencati nell'allegato II B.
 5.  Nella  redazione  del  prospetto  statistico e dei dati forniti dagli  enti  aggiudicatori  all'Osservatorio,  vengono  espressamente indicate  le  informazioni  che  hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
 
 
 
 Nota all'art. 251:
 -  Per  la  direttiva  2004/17,  si vedano le note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 251-bis ((  (Obblighi  di  comunicazione  e  di informazione alla Commissione dell'Unione  europea  (articolo  44,  comma  3,  lettera  l) legge n. 88/2009;  articoli  3  e  4  direttiva  89/665/CEE  e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE) 
 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le politiche  europee  riceve  dalla  Commissione  europea  la  notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva  89/665/CEE  e dall'articolo  8,  paragrafo  2,  della  direttiva  92/13/CEE,   come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
 2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione  della  notifica  di cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri - Dipartimento per le  politiche  europee,  comunica  alla  Commissione europea, alternativamente:
 a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
 b) una conclusione motivata per spiegare perche' non vi  sia  stato posto rimedio;
 c) una notifica che  la  procedura  di  affidamento  del  contratto relativo a  lavori,  servizi  o  forniture  e'  stata  sospesa  dalla stazione  appaltante  di  propria  iniziativa  oppure  da  parte  del competente organo a cui e' stato proposto il ricorso.
 3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), puo' anche  fondarsi  sul  fatto  che  la  violazione  denunciata costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non  appena  ne viene a conoscenza.
 4. In caso  di  notifica  che  una  procedura  di  affidamento  del contratto relativo a lavori, servizi o  forniture  e'  stata  sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  notifica  alla Commissione europea la cessazione  della  sospensione  o  l'avvio  di un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura  precedente.  Tale  notifica  deve  confermare   che   alla violazione  presunta  sia  stato  posto  rimedio  o   includere   una conclusione motivata per spiegare perche'  non  vi  sia  stato  posto rimedio.
 5. Al fine dell'esercizio delle competenze  di  cui  ai  commi  che precedono, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri -  Dipartimento per le politiche europee,  chiede  le  notizie  utili  alla  stazione appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato  del  procedimento  di ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e' formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta  e' resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non  oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa  con  mezzi celeri.
 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le politiche  comunitarie   fornisce   alla   Commissione   europea   le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di  ricorso, richieste  dalla  stessa   Commissione   nell'ambito   del   Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A  tal  fine  puo'  chiedere  le occorrenti informazioni ai Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d'intesa, nonche',  all'Autorita'  di  vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e  alle stazioni appaltanti.
 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le politiche europee comunica ogni anno alla  Commissione  il  testo  di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai  propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.))
 |  |  |  | Art. 252 Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
 
 1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  33  resta  ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
 2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari  complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede,  quanto  a  50.000  euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006  e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000  euro  a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 3.  Le  forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste dal  presente  codice,  sono  sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici  di  cui  all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce   le   necessarie   modalita'   tecniche,  organizzative  e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la   conservazione  dei  dati  pubblicati  per  un  adeguato  periodo temporale.  Detto  decreto e' emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione  e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,  e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata.  Con  il  medesimo  decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
 4.  In  relazione  alle  attribuzioni  del  Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  previste  dall'articolo  127,  nell'esercizio  del potere  di  organizzazione  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita'; b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; c) la  possibilita'  di  far  fronte  alle  richieste  di  consulenza
 avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
 5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili  regolarmente  costituite  non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita' contributiva.
 6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e   le  garanzie  fideiussorie  previste  dal  presente  codice  sono approvati  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
 7.  Eventuali  modifiche,  che  si  rendano necessarie, del decreto ministeriale  2  dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1,  4,  5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro della giustizia.
 8.  Tutte  le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente  codice,  in  modalita'  informatica  rispettano  il decreto legislativo  28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 252:
 -  Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20 aprile
 1952,  n.  524,  (Modificazioni  a disposizioni della legge
 18 ottobre  1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici,  e  della legge 17 agosto
 1942,  n.  1150, sui piani regolatori), e' il seguente: "Le
 sezioni  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici sono
 sei".
 -  Per  il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
 vedi le note all'art. 3.
 -  Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi
 le note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 253 Norme transitorie
 
 1.  Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui  bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice una gara siano pubblicati successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla  data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 2.  Il  regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
 3.   Per   i  lavori  pubblici,  fino  all'entrata  in  vigore  del regolamento  di  cui  all'articolo  5,  continuano  ad  applicarsi il decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre  disposizioni  regolamentari  vigenti  che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5,  nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori pubblici,  fino  all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad  applicarsi  il  decreto  ministeriale  19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
 4. In relazione all'art. 8: a) fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo trattamento giuridico ed
 economico,  ai  dipendenti  dell'Autorita' e' attribuito lo stesso
 trattamento  giuridico  ed  economico del personale di ruolo della
 Presidenza del Consiglio dei ministri; b) fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8,
 comma  4,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
 5.  Il  termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno.
 6.  In  relazione  all'articolo  10, fino all'entrata in vigore del regolamento,  restano  ferme  le  norme  vigenti  in tema di soggetti responsabili  per  le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
 7.  Fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17,  comma  8,  continua  ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni e  servizi  ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata,   per   gli  organismi  di  informazione  e  sicurezza".  Il regolamento  di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo  32,  comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non   si   applicano  alle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore  del  codice,  abbiano  gia'  assunto nei confronti del Comune l'obbligo  di  eseguire  i  lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
 9.  Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore  del  regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il  mandatario  e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
 10.  In  relazione  all'articolo  66,  comma 7, le modifiche che si rendano  necessarie  al  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 6 aprile  2001,  n.  20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  di cui al citato decreto  ministeriale,  di  bandi  relativi  a  servizi  e forniture, nonche'  di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni.  Sino  alla  entrata  in funzione del sito informatico presso  l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
 11.  Con  disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata  la  serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali  modalita'  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su detta Gazzetta.  Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
 12.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  77, per un periodo transitorio  di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice,   le   stazioni  appaltanti  non  richiedono  agli  operatori economici   l'utilizzo   degli   strumenti  elettronici  quale  mezzo esclusivo di comunicazione.
 13.  In  relazione  all'articolo  83,  comma 5, fino all'entrata in vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante  "affidamento  e  gestione dei servizi sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
 14.  In  relazione  all'articolo  85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
 15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data  di  entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un  periodo  di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il      possesso     dei     requisiti     economico-finanziari     e tecnico-organizzativi   richiesti   dal   bando  di  gara  anche  con riferimento  ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella  forma  di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori  tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto  a  tempo  indeterminato  e con qualifica di dirigente o con funzioni   di   collaborazione  coordinata  e  continuativa,  qualora costituite  nella  forma  di  societa'  di  capitali; per le societa' costituite  fino  a  tre  anni  prima della data di entrata in vigore della  citata  legge  18  novembre  1998,  n.  415, detta facolta' e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
 16.   I   tecnici   diplomati   che   siano   in   servizio  presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare   i   progetti,   nei   limiti   previsti  dagli  ordinamenti professionali,  qualora  siano  in  servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice  ovvero  abbiano  ricoperto  analogo  incarico  presso un'altra  amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque anni e risultino  inquadrati  in  un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
 17.  Fino  all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2,  continua  ad  applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della   giustizia  del  4  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
 18.  In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento   si  applica  l'articolo  18,  del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  554 del 1999. L'articolo 95 non si applica  alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le  quali  sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge   25   giugno   2005,   n.  109,  l'approvazione  del  progetto preliminare.
 19.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano,  quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in  corso;  le  disposizioni  del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano  inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di  esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  ove  gli  stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
 20.  In  relazione  all'articolo  112, comma 5, sino all'entrata in vigore  del  regolamento,  la  verifica  puo' essere effettuata dagli uffici  tecnici  delle  stazioni  appaltanti o degli organismi di cui alla  lettera  a)  del  citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti  scelti  nel  rispetto  dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
 21.  In  relazione  alle  attestazioni  rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  di  intesa  con l'Autorita',  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture  utilizzati  ai  fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica  e'  conclusa  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore del predetto decreto.
 22.  In  relazione  all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i  lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
 della   Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,  nei  limiti  di
 compatibilita' con le disposizioni del presente codice; b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto
 del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti
 di compatibilita' con le disposizioni del presente codice. Restano
 altresi'  in  vigore,  fino al loro aggiornamento, i provvedimenti
 emessi  dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
 n. 384 del 2001.
 23.  In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i contratti  ivi  previsti,  stipulati  dopo  l'entrata  in  vigore del decreto  del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i   prescritti   piani   di  sicurezza;  i  contratti  di  appalto  o concessione,  in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo   di   sicurezza  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
 24.  In  relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4,  5,  6  dell'articolo  133  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  e contabilizzati  a  partire  dal  1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto  di  cui  al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi  dei  materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero  per  l'anno  2003.  Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte  anteriori  al  1°  gennaio  2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
 25.  In  relazione  all'articolo  146  e  all'articolo  149  per la realizzazione  delle  opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla  data  del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della   legislazione   vigente  alla  data  del  30  giugno  2002,  i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
 26.  Le  stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione  a  favore  del  promotore,  nel caso di avvisi indicativi pubblicati  prima  della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione   espressa   del  diritto  di  prelazione,  secondo  le modalita'  alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi del presente  comma.  Ove  alla  data  del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato  il  bando  per  la  gara prevista dall'art. 155, comma 1, lettera  a),  le  stazioni  appaltanti  inseriscono, al momento della pubblicazione  del  bando,  l'indicazione  espressa  del  diritto  di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato  decreto  sia  stato  pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo  155,  comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso  della  successiva  procedura  negoziata prevista dall'articolo 155,   comma  1,  lettera  b),  inviano  comunicazione  formale,  con l'indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione  a  favore  del promotore,   unicamente   ai  soggetti  partecipanti  alla  procedura negoziata.
 27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo  IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi): a) non  trovano  applicazione  i  seguenti  articoli  del regolamento
 approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
 1999:
 a.1)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti della conferenza di
 servizi;
 a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
 a.3)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento dei servizi di importo
 inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000 DSP; e capo V -
 Affidamento   dei   servizi   di   importo  pari  o  superiore  al
 controvalore in euro di 200.000 DSP; b) per  le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
 sensi  della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002,
 i  concessionari  sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
 minima del quaranta per cento dei lavori; c) le    disposizioni   dell'art.   174   (concessione   relativa   a
 infrastrutture  strategiche)  si  applicano anche alle concessioni
 relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre
 2002; d) nel  caso  in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato
 redatto  il  progetto  definitivo,  sia  stata  gia'  affidata  la
 realizzazione  dello  stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
 aggiudicatore  piu'  opportuno  ai fini della celere realizzazione
 dell'opera,  puo'  procedersi  all'attestazione  di compatibilita'
 ambientale   e  alla  localizzazione  dell'opera  sulla  base  del
 progetto  definitivo.  Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
 2002,  sia  stato  gia'  redatto il progetto esecutivo o sia stata
 gia'  affidata  la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
 contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di
 gara  il  progetto  esecutivo. In tale caso il contraente generale
 assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
 e  di  farlo  proprio,  fermo restando quanto disposto dal comma 5
 dell'art. 176; e) nel  caso  in  cui,  alla  data del 10 settembre 2002, il progetto
 delle  infrastrutture  sia  gia'  oggetto, in tutto o in parte, di
 procedura  autorizzativa,  approvativa o di valutazione di impatto
 ambientale  sulla  base  di  vigenti  norme statali o regionali, i
 soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere  l'interruzione della
 medesima  procedura  optando  per l'avvio unitario delle procedure
 disciplinate   dalla   parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ovvero
 proseguire  e  concludere  la  procedura  in  corso.  Ai  fini del
 compimento  delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo
 IV,  possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
 delle  procedure  anche  di  conferenza  di  servizi gia' compiute
 ovvero  in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e
 7 dell'articolo 185; f) in  sede  di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del
 2002  i  soggetti  aggiudicatori  adottano,  in  alternativa  alla
 concessione,   l'affidamento   a   contraente   generale   per  la
 realizzazione    dei    progetti    di    importo    superiore   a
 duecentocinquanta  milioni  di  euro, che presentino, inoltre, uno
 dei  seguenti  requisiti:  interconnessione  con  altri sistemi di
 collegamento   europei;   complessita'   dell'intervento  tale  da
 richiedere  un'unica  logica  realizzativa  e  gestionale, nonche'
 estrema  complessita'  tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
 predetti  progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture
 e    dei    trasporti.   Ferma   restando   l'applicazione   delle
 semplificazioni  procedurali  di  cui al presente capo, i progetti
 che  non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati
 con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in
 uno  o  piu'  lotti  ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
 stato  predisposto  il  progetto esecutivo. E' comunque consentito
 l'affidamento in concessione; g) per  la  realizzazione  delle infrastrutture di loro competenza, i
 soggetti  aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
 Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni
 diverse  da  quelle  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
 possono  stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla
 data   del  10  settembre  2002  e  nel  rispetto  degli  elementi
 essenziali   dei   relativi   atti  convenzionali,  atti  di  loro
 adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
 della parte II, titolo III, capo IV; h) per  i  procedimenti  relativi agli insediamenti produttivi e alle
 infrastrutture  strategiche per l'approvvigionamento energetico di
 cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e'
 data  facolta'  al  richiedente di optare per l'applicazione della
 normativa  stabilita  nella  parte  II, titolo III, capo IV, ferma
 restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
 procedimenti; i) le  disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172
 si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
 decreto  legislativo  17  agosto  2005,  n.  189.  Le norme di cui
 all'allegato  tecnico  contenuto  nell'allegato  XXI  al  presente
 codice,  si  applicano  ai  progetti  delle infrastrutture, la cui
 redazione  sia  stata  bandita  o, in caso di procedura negoziata,
 affidata  ovvero,  per i progetti redatti direttamente, oggetto di
 deliberazione  dell'organo  competente  dopo la data di entrata in
 vigore  del  decreto  legislativo  17  agosto  2005, n. 189. Per i
 progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata
 in  vigore  del  citato  decreto  n.  189  del  2005,  i  soggetti
 aggiudicatori  hanno  facolta'  di adeguare il progetto alle norme
 tecniche   allegate,   con   eventuale   variazione  del  relativo
 corrispettivo; l) la  disposizione  di  cui  all'articolo  165, comma 3, relativa al
 limite  del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria
 e'  avviata  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
 legislativo  n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e
 14  dell'articolo  176  si  applicano  alle procedure di gara e ai
 rapporti  contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
 decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
 16  e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi
 dopo  la  data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
 del  2005,  ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
 applicazione  delle  disposizioni  medesime ai lavori gia' banditi
 ovvero,  per  quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
 generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore
 del  regolamento  di  cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori
 indicano  negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del
 Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
 applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo; n) in  relazione  all'articolo  188,  fino  all'entrata in vigore del
 regolamento,  continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000, n. 34, e ai fini
 dell'articolo  188,  comma  2, si tiene conto della qualificazione
 rilasciata  da  non  oltre  cinque  anni  ai sensi del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; o) in   relazione   all'articolo  189,  comma  1,  lettera  b),  fino
 all'entrata  in  vigore  del regolamento si applica l'articolo 18,
 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; p) ai  fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono
 fatti  salvi,  relativamente  alle  opere  stesse,  gli  atti  e i
 provvedimenti  gia'  formati  o assunti, e i procedimenti in corso
 alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n.
 35  che  i  soggetti  aggiudicatori,  previo parere dei commissari
 straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno,
 ai   fini  della  celere  realizzazione  dell'opera  proseguire  e
 concludere  in  luogo  dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
 della parte II, titolo III, capo IV.
 28.  Il  regolamento  di  cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore   centottanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione.  Ai  fini dell'applicazione  dell'articolo  196  fino  alla  data di entrata in vigore  del  regolamento  ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari  attualmente  vigenti, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
 29.  Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II  le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  ottenute  antecedentemente  alla  data  di entrata in vigore del decreto  ministeriale  3  agosto  2000,  n.  294, come modificato dal decreto  ministeriale  24  ottobre  2001,  n.  420, ovvero nelle more dell'efficacia  dello  stesso,  hanno efficacia triennale a decorrere dalla  data  del  rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione  appaltante  in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
 30.  In  relazione  all'articolo  201, fino alla data di entrata in vigore  della  disciplina  regolamentare  di  cui  ai  commi  1  e  3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui  al  decreto  ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal  decreto  ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata  in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3  dell'articolo  201,  le  stazioni  appaltanti possono individuare, quale  ulteriore  requisito  di  partecipazione  al  procedimento  di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico  settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla   tipologia   dell'opera  oggetto  di  appalto.  Ai  fini  della valutazione  della  sussistenza  di  detto  requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
 31.   In   relazione   all'articolo   212,  fino  alla  conclusione favorevolmente  della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata  in  relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212, sono   fatti   salvi   i   decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi dell'articolo  4,  comma  4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
 32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta  di  accordo  bonario  e'  formulata  dal  responsabile  del procedimento  secondo  la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
 33.  Ai  fini  dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui  all'articolo  241  e  seguenti  restano  in  vigore i criteri di determinazione   del   valore   della  lite  e  le  tariffe  fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di  cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.
 34.  In  relazione  alla  disciplina  dell'arbitrato,  recata dagli articoli 241, 242, 243: a) dalla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della
 Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,  il  richiamo ai collegi
 arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui
 al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 luglio 1962, n.
 1063,  contenuto  nelle  clausole  dei  contratti  di appalto gia'
 stipulati,  deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le
 nuove  procedure  secondo  le  modalita'  previste  dal codice e i
 relativi  giudizi  si  svolgono secondo la disciplina ivi fissata.
 Sono  fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
 collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito
 dell'entrata  in  vigore  del  citato decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti
 o  capitolati  d'appalto  gia'  stipulati  alla data di entrata in
 vigore  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
 del  1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino
 gia'  costituiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
 disposizione; b) sono  fatte  salve  le  procedure  arbitrali definite o anche solo
 introdotte  alla  data  di entrata in vigore della legge 14 maggio
 2005,  n.  80,  di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.
 35,   purche'   risultino   rispettate  le  disposizioni  relative
 all'arbitrato  contenute  nel  codice  di procedura civile, ovvero
 nell'articolo  32  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, come
 modificato  dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del
 2005; c) fatte  salve  le  norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
 giudizi  arbitrali  nei  quali  siano  stati  gia'  nominati i due
 arbitri  delle  parti,  si svolgono secondo le norme vigenti prima
 dell'entrata in vigore del presente codice; d) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in contrasto con la
 disciplina  del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
 risoluzione   delle   controversie  nella  materia  dei  contratti
 pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,  forniture, o contemplano
 arbitrati  obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma
 2,  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180, convertito dalla
 legge  8  agosto  1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8
 aprile 2003, n. 62.
 35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato  XXI,  fino  all'entrata  in  vigore del regolamento si applica  l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 253:
 -  Il  testo  degli articoli 6, 18 e 17 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554
 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
 lavori   pubblici,   ai   sensi  dell'art.  3  della  legge
 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), e' il
 seguente:
 "Art.  6  (Esercizio  del  potere  sanzionatorio). - 1.
 L'Autorita'  provvede  alla  contestazione della violazione
 del dovere di informazione di cui all'art. 4, commi 6 e 17,
 della  legge,  e  del  dovere  di esatta dichiarazione e di
 dimostrazione  circa il possesso dei requisiti di capacita'
 economico-finanziaria   e   tecnico-organizzativa   di  cui
 all'art.  10,  comma 1-quater,  della  legge, concedendo un
 termine  non  inferiore a venti giorni per la presentazione
 di eventuali giustificazioni scritte.
 2.   Decorso   detto  termine,  l'Autorita'  valuta  le
 giustificazioni   eventualmente  pervenute  e  delibera  in
 merito.
 3.  I  provvedimenti  prevedono il termine di pagamento
 delle  sanzioni,  e  sono  impugnabili  avanti  al  giudice
 amministrativo nei modi e nei termini di legge.
 4.   Nel  caso  di  sanzione  pecuniaria  irrogata  per
 violazione    degli    obblighi    di   veridicita'   delle
 dichiarazioni  e delle dimostrazioni ai sensi dell'art. 10,
 comma 1-quater,  della legge, il provvedimento e' trasmesso
 all'Osservatorio dei lavori pubblici.
 5.  Nel  caso  di cui all'art. 4, comma 8, della legge,
 l'Autorita'    informa    i    soggetti    competenti   per
 l'applicazione       delle      sanzioni      disciplinari.
 L'amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare  all'Autorita'
 l'esito del procedimento disciplinare.".
 Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare).
 -  1.  Il  progetto  preliminare  stabilisce i profili e le
 caratteristiche  piu'  significative  degli  elaborati  dei
 successivi  livelli  di  progettazione,  in  funzione delle
 dimensioni   economiche   e  della  tipologia  e  categoria
 dell'intervento,    ed    e'    composto,   salva   diversa
 determinazione   del  responsabile  del  procedimento,  dai
 seguenti elaborati:
 a) relazione illustrativa;
 b) relazione tecnica;
 c) studio di prefattibilita' ambientale;
 d) indagini      geologiche,     idrogeologiche     e
 archeologiche preliminari;
 e) planimetria generale e schemi grafici;
 f) prime  indicazioni  e  disposizioni per la stesura
 dei piani di sicurezza;
 g) calcolo sommario della spesa.
 2.  Qualora  il  progetto  debba essere posto a base di
 gara  di un appalto concorso o di una concessione di lavori
 pubblici:
 a) sono    effettuate,    sulle    aree   interessate
 dall'intervento,   le   indagini  necessarie  quali  quelle
 geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
 e sono redatti le relative relazioni e grafici;
 b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale.
 3.  Qualora  il progetto preliminare e' posto a base di
 gara   per  l'affidamento  di  una  concessione  di  lavori
 pubblici,   deve   essere  altresi'  predisposto  un  piano
 economico  e  finanziario  di massima, sulla base del quale
 sono   determinati  gli  elementi  previsti  dall'art.  85,
 comma 1,    lettere a), b), c), d), e), f), g)   ed h)   da
 inserire nel relativo bando di gara.".
 "Art.  17  (Quadri  economici). - 1. I quadri economici
 degli   interventi   sono   predisposti   con   progressivo
 approfondimento  in rapporto al livello di progettazione al
 quale  sono  riferiti  e  con  le  necessarie variazioni in
 relazione    alla    specifica    tipologia   e   categoria
 dell'intervento    stesso    e    prevedono   la   seguente
 articolazione del costo complessivo:
 a) lavori a misura, a corpo, in economia;
 b) somme  a  disposizione  della  stazione appaltante
 per:
 1  -  lavori  in  economia, previsti in progetto ed
 esclusi dall'appalto;
 2 - rilievi, accertamenti e indagini;
 3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
 4 - imprevisti;
 5 - acquisizione aree o immobili;
 6  -  accantonamento  di  cui all'art. 26, comma 4,
 della legge;
 7  -  spese  tecniche  relative alla progettazione,
 alle   necessarie   attivita'   preliminari,   nonche'   al
 coordinamento  della  sicurezza  in  fase di progettazione,
 alle  conferenze  di  servizi,  alla  direzione lavori e al
 coordinamento   della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
 assistenza  giornaliera  e  contabilita', assicurazione dei
 dipendenti;
 8   -  spese  per  attivita'  di  consulenza  o  di
 supporto;
 9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 10  -  spese  per  pubblicita' e, ove previsto, per
 opere artistiche;
 11  -  spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e
 verifiche   tecniche   previste   dal  capitolato  speciale
 d'appalto,   collaudo   tecnico   amministrativo,  collaudo
 statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
 2.  L'importo  dei  lavori  a  misura,  a  corpo  ed in
 economia  deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione
 delle  lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di
 sicurezza.".
 -  Il  testo  degli  articoli 17  e  18 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   25 gennaio  2000,  n.  34
 (Regolamento    recante    istituzione   del   sistema   di
 qualificazione   per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,
 aisensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive modificazioni), e' il seguente:
 "Art.   17   (Requisiti  d'ordine  generale).  -  1.  I
 requisiti    d'ordine    generale    occorrenti    per   la
 qualificazione sono:
 a) cittadinanza    italiana    o   di   altro   Stato
 appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia
 per   gli   stranieri  imprenditori  ed  amministratori  di
 societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono
 a  Stati  che  concedono  trattamento  di  reciprocita' nei
 riguardi di cittadini italiani;
 b) assenza    di    procedimento    in    corso   per
 l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
 all'art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
 delle  cause  ostative  previste  dall'art.  10 della legge
 31 maggio 1965, n. 575;
 c) inesistenza  di  sentenze  definitive  di condanna
 passate  in  giudicato  ovvero  di sentenze di applicazione
 della  pena  su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
 di  procedura  penale  a  carico  del  titolare, del legale
 rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
 per reati che incidono sulla moralita' professionale;
 d) inesistenza  di  violazioni gravi, definitivamente
 accertate,  alle  norme in materia di contribuzione sociale
 secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;
 e) inesistenza   di   irregolarita',  definitivamente
 accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
 delle  imposte  e  tasse secondo la legislazione italiana o
 del Paese di provenienza;
 f) iscrizione  al  registro  delle  imprese presso le
 competenti  camere  di  commercio, industria, agricoltura e
 artigianato,  ovvero  presso i registri professionali dello
 Stato  di  provenienza,  con  indicazione  della  specifica
 attivita' di impresa;
 g) insussistenza   dello   stato  di  fallimento,  di
 liquidazione o di cessazione dell'attivita';
 h) inesistenza   di   procedure   di  fallimento,  di
 concordato  preventivo, di amministrazione controllata e di
 amministrazione straordinaria;
 i) inesistenza  di  errore  grave  nell'esecuzione di
 lavori pubblici;
 l) inesistenza  di  violazioni gravi, definitivamente
 accertate,  attinenti  l'osservanza  delle  norme  poste  a
 tutela  della  prevenzione  e della sicurezza sui luoghi di
 lavoro;
 m) inesistenza   di   false  dichiarazioni  circa  il
 possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione agli
 appalti   e   per  il  conseguimento  dell'attestazione  di
 qualificazione.
 2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
 i    soggetti   che   intendono   qualificarsi   dimostrano
 l'esistenza  dei requisiti richiesti per la qualificazione.
 Di  cio'  e'  fatto  espresso  riferimento nel contratto da
 sottoscriversi fra SOA e impresa.
 3.  Per  la  qualificazione delle societa' commerciali,
 delle  cooperative  e  dei  loro consorzi, dei consorzi tra
 imprese  artigiane  e  dei consorzi stabili, i requisiti di
 cui  alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
 direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa'
 in  nome  collettivo;  al  direttore  tecnico e a tutti gli
 accomandatari  se  si  tratta  di  societa'  in accomandita
 semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
 di  rappresentanza  se  si  tratta  di  ogni  altro tipo di
 societa' o di consorzio.".
 "Art.  18  (Requisiti  di  ordine  speciale).  -  1.  I
 requisiti    d'ordine    speciale    occorrenti    per   la
 qualificazione sono:
 a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
 b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
 c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 d) adeguato organico medio annuo.
 2.  La  adeguata  capacita'  economica e finanziaria e'
 dimostrata:
 a) da idonee referenze bancarie;
 b) dalla  cifra di affari, determinata secondo quanto
 previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
 attivita'  diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
 importi   delle   qualificazioni   richieste   nelle  varie
 categorie;
 c) limitatamente  ai  soggetti  tenuti alla redazione
 del  bilancio,  dal  capitale  netto, costituito dal totale
 della  lettera  A)  del  passivo  di  cui all'art. 2424 del
 codice  civile,  riferito all'ultimo bilancio approvato, di
 valore positivo.
 3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
 diretta  e'  comprovata:  da parte delle ditte individuali,
 delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
 consorzi  tra  imprese artigiane e dei consorzi stabili con
 la  presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
 delle   societa'  di  capitale  con  la  presentazione  dei
 bilanci,   riclassificati  in  conformita'  alle  direttive
 europee, e della relativa nota di deposito.
 4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
 indiretta,  in  proporzione  alle  quote  di partecipazione
 dell'impresa    richiedente,    e'    comprovata   con   la
 presentazione  dei  bilanci,  riclassificati in conformita'
 alle  direttive europee, e della relativa nota di deposito,
 dei  consorzi  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
 e-bis)  della  legge,  e delle societa' fra imprese riunite
 dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
 abbiano  fatturato  direttamente alla stazione appaltante e
 non  abbiano  ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte
 di soggetti consorziati.
 5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
 a) con   la  presenza  di  idonea  direzione  tecnica
 secondo quanto previsto dall'art. 26;
 b) dall'esecuzione  di lavori, realizzati in ciascuna
 delle  categorie  oggetto  della  richiesta, di importo non
 inferiore  al  90%  di  quello  della classifica richiesta;
 l'importo  e' determinato secondo quanto previsto dall'art.
 22;
 c) dall'esecuzione  di  un  singolo  lavoro,  in ogni
 singola  categoria  oggetto della richiesta, di importo non
 inferiore   al   40%   dell'importo   della  qualificazione
 richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di due lavori, nella
 stessa   singola  categoria,  di  importo  complessivo  non
 inferiore   al   55%   dell'importo   della  qualificazione
 richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di tre lavori, nella
 stessa  singola  categoria,  di  importo  complessivo,  non
 inferiore   al   65%   dell'importo   della  qualificazione
 richiesta;  gli  importi  sono  determinati  secondo quanto
 previsto dall'art. 22.
 6.   L'esecuzione   dei   lavori   e'  documentata  dai
 certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
 comma 7.
 7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
 pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
 ovvero  oggetto  dei contratti di cui all'art. 19, comma 1,
 lettera b),  numero  1)  della  legge,  oppure  affidati in
 concessione,   il   requisito   dell'idoneita'  tecnica  e'
 altresi'  dimostrato  dalla  presenza  di uno staff tecnico
 composto   da   laureati   e   diplomati  assunti  a  tempo
 indeterminato.  Il  numero  minimo dei componenti lo staff,
 dei  quali  almeno  la  meta'  in  possesso  di  laurea, e'
 stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
 classifica,  in  quattro  per  le imprese appartenenti alla
 quarta  ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
 qualificate nelle classifiche successive.
 8.   L'adeguata  attrezzatura  tecnica  consiste  nella
 dotazione   stabile   di  attrezzature,  mezzi  d'opera  ed
 equipaggiamento  tecnico,  in  proprieta'  o  in  locazione
 finanziaria  o  in  noleggio,  dei  quali  sono  fornite le
 essenziali   indicazioni  identificative.  Detta  dotazione
 contribuisce  al  valore della cifra di affari in lavori di
 cui  al  comma 2,  lettera b),  effettivamente  realizzata,
 rapportata  alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
 forma  di  ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
 canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
 predetta  cifra  d'affari,  costituito  per almeno la meta'
 dagli  ammortamenti  e dai canoni di locazione finanziaria.
 L'attrezzatura  tecnica  per la quale e' terminato il piano
 di  ammortamento  contribuisce  al  valore  della  cifra di
 affari   sotto   forma   di   ammortamenti  figurativi,  da
 evidenziarsi  separatamente, calcolati proseguendo il piano
 di  ammortamento  precedentemente  adottato  per un periodo
 pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
 e'  calcolato  con applicazione del metodo a quote costanti
 con  riferimento  alla  durata  del  piano  di ammortamento
 concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12
 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1° gennaio 2005,
 al  fine  di  acquisire o rinnovare la qualificazione nella
 categoria  per  le  classifiche di importo pari o superiore
 alla  III  (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare
 della  certificazione  di sistema di qualita' conforme alle
 norme   europee   della   serie   UNI   EN   ISO  9001/2000
 relativamente   alla   produzione,   al  montaggio  e  alla
 installazione  dei  beni  oggetto  della  categoria. Per le
 classifiche  di  importo inferiore e in via transitoria per
 le altre classifiche le imprese non certificate presentano,
 ai  fini della collaudazione di lavori della categoria OS12
 di  importo  superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
 produttore  dei beni oggetto della categoria, attestante il
 corretto montaggio e installazione degli stessi.
 9.  L'ammortamento  e' comprovato: da parte delle ditte
 individuali   e   delle   societa'   di   persone,  con  la
 presentazione  della dichiarazione dei redditi corredata da
 autocertificazione    circa    la   quota   riferita   alla
 attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
 dei  consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e
 delle   societa'  di  capitale  con  la  presentazione  dei
 bilanci,   riclassificati  in  conformita'  alle  direttive
 europee, e della relativa nota di deposito.
 10.  L'adeguato  organico medio annuo e' dimostrato dal
 costo  complessivo  sostenuto  per il personale dipendente,
 composto  da  retribuzione e stipendi, contributi sociali e
 accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
 della  cifra  di  affari  in  lavori  di  cui  al  comma 2,
 lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40%
 per  personale  operaio. In alternativa l'adeguato organico
 medio  annuo  puo'  essere dimostrato dal costo complessivo
 sostenuto  per  il  personale  dipendente  assunto  a tempo
 indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
 lavori,  di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato
 o  diplomato.  Per le imprese artigiane la retribuzione del
 titolare  si  intende  compresa  nella  percentuale  minima
 necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
 persone  il  valore  della  retribuzione del titolare e dei
 soci  e'  pari  a cinque volte il valore della retribuzione
 convenzionale   determinata  ai  fini  della  contribuzione
 INAIL.
 11.  Il  costo  complessivo  sostenuto per il personale
 dipendente,  composto  a norma del comma 10, e' documentato
 con   il   bilancio   corredato   dalla   relativa  nota  e
 riclassificato  in  conformita' delle direttive europee dai
 soggetti  tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti
 con  idonea  documentazione,  nonche'  da una dichiarazione
 sulla   consistenza  dell'organico,  distinto  nelle  varie
 qualifiche,  da cui desumere la corrispondenza con il costo
 indicato  nei  bilanci  e dai modelli riepilogativi annuali
 attestanti i versamenti effettuati all'INPS e al l'INAIL ed
 alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
 dipendenti e ai relativi contributi.
 12.  Alla  determinazione  delle  percentuali di cui ai
 commi 8  e  10  concorrono,  in  proporzione  alle quote di
 competenza  dell'impresa,  anche l'attrezzatura ed il costo
 per  il  personale dipendente dei consorzi e delle societa'
 di cui al comma 4.
 13.  I  consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
 artigiane  ed  i  consorzi  stabili  possono  dimostrare il
 requisito  relativo  alle  attrezzature  tecniche  mediante
 l'attrezzatura  in dotazione stabile ai propri consorziati;
 gli   stessi   soggetti  possono  dimostrare  il  requisito
 relativo  all'organico  medio annuo attraverso il costo del
 personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
 14.  Per  ottenere  la  qualificazione  fino  alla  III
 classifica  di  importo,  i  requisiti  di  cui al comma 5,
 lettere b)  e c),  possono  essere  dimostrati dall'impresa
 mediante  i  lavori  affidati  ad  altre  imprese della cui
 condotta  e'  stato  responsabile  uno dei propri direttori
 tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
 in  cui  i  soggetti  designati  hanno  svolto  funzioni di
 direttore  tecnico,  per  conto  di  imprese  gia' iscritte
 all'Albo  nazionale  dei  costruttori ovvero qualificate ai
 sensi  del  regolamento,  per  un  periodo  complessivo non
 inferiore  a  cinque  anni,  di  cui almeno tre consecutivi
 nella  stessa  impresa.  Lo  svolgimento  delle funzioni in
 questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
 iscrizione  all'Albo  o dell'attestazione e dei certificati
 di  esecuzione  dei  lavori  della  cui  condotta  uno  dei
 direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
 lavori  e'  effettuata  abbattendo  ad  un decimo l'importo
 complessivo  di  essi e fino ad un massimo di due miliardi.
 Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
 al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
 anni  da  una  eventuale  precedente dimostrazione ed a tal
 fine deve produrre una apposita dichiarazione.
 15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
 cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
 complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente e la
 cifra   d'affari   di  cui  al  comma 2,  lettera b),  sono
 inferiori  alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e
 10,   la   cifra   d'affari  stessa  e'  figurativamente  e
 proporzionalmente   ridotta   in  modo  da  ristabilire  le
 percentuali    richieste;    la    cifra   d'affari   cosi'
 figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
 requisito  di  cui  al  comma 2, lettera b). Qualora la non
 congruita'   della  cifra  d'affari  dipenda  da  un  costo
 eccessivamente  modesto  del  personale dipendente rispetto
 alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
 questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
 verifica  la  Direzione  provinciale  del lavoro - Servizio
 ispezione del lavoro territorialmente competente.".
 - Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca:
 "Regolamento  recante  il capitolato generale d'appalto dei
 lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 30 luglio  2003,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 19 agosto 2003, n. 191.
 - Il   testo   dell'art.   24,   comma 7   della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  298 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2003), e' il seguente:
 "7.  Per  gli  organismi  di cui agli articoli 3, 4 e 6
 della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
 differenziati  di  ricorso  alla procedura di esecuzione di
 lavori  e  di  acquisizione  di beni e servizi in economia,
 ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta
 del  Comitato  di  cui all'art. 2 della citata legge n. 801
 del  1977,  previe  intese  con il Ministro dell'economia e
 delle finanze.".
 -  Per  il  decreto  del  Ministro  del lavori pubblici
 6 aprile 2001, n. 20, vedi le note all'art. 122.
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
 la  determinazione  degli  elementi  di  valutazione  e dei
 parametri  di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
 vantaggiosa  di  cui  all'art. 23, comma 1, lettera b), del
 decreto    legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   per
 l'aggiudicazione  degli appalti di servizi di pulizia degli
 edifici  di  cui  alla  categoria  14 della classificazione
 comune  dei  prodotti  874,  contenuta  nell'allegato 1  al
 decreto legislativo n. 157/1995".
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 18 novembre  2005,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 17 gennaio 2006, n. 13.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
 2002,   n.   101,  reca:  "Regolamento  recante  criteri  e
 modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni
 pubbliche   di   procedure   telematiche  di  acquisto  per
 l'approvvigionamento di beni e servizi".
 -  La  legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: "Modifiche
 alla   legge   11 febbraio   1994,   n.  109,  e  ulteriori
 disposizioni in materia di lavori pubblici".
 -  Il  decreto  del  Ministro  della giustizia 4 aprile
 2001, reca: "Corrispettivi delle attivita' di progettazione
 e   delle   altre   attivita',   ai   sensi  dell'art.  17,
 comma 14-bis,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e
 successive modifiche".
 -  La  legge 25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione
 in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 26 aprile
 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e
 la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto
 d'autore.  Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi
 unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
 complementare".
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400, e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica   20 agosto   2001,   n.   384  (Regolamento  di
 semplificazione  dei procedimenti di spese in economia), e'
 il seguente:
 "Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso
 al  sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione
 in  economia  di  beni  e servizi  e'  ammesso in relazione
 all'oggetto  ed  ai limiti di importo delle singole voci di
 spesa,   previamente   individuate   con  provvedimento  da
 ciascuna   amministrazione,   con   riguardo  alle  proprie
 specifiche esigenze.
 2.  Fermo  restando  quanto  previsto all'art. 26 della
 legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
 l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:
 a) in amministrazione diretta;
 b) a cottimo fiduciario.
 3.  Nell'amministrazione  diretta  le acquisizioni sono
 effettuate  con  materiali  e  mezzi propri o appositamente
 noleggiati e con personale proprio.
 4.  Nel  cottimo  fiduciario  le acquisizioni di beni e
 servizi   avvengono   mediante   affidamento  a  persone  o
 imprese.".
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
 2003,  n.  222, reca: "Regolamento sui contenuti minimi dei
 piani  di  sicurezza  nei  cantieri temporanei o mobili, in
 attuazione  dell'art.  31, comma 1, della legge 11 febbraio
 1994, n. 109.".
 -  Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
 "Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
 realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
 produttivi strategici e di interesse nazionale".
 -  Per  la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note
 all'art. 168.
 -  Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, reca:
 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
 2002,  n.  190, in materia di redazione ed approvazione dei
 progetti  e  delle  varianti,  nonche' di risoluzione delle
 interferenze  per  le  opere  strategiche  e  di preminente
 interesse nazionale".
 -  Il  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
 "Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo sviluppo economico, sociale e territoriale".
 -  Il  decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
 modificato  dal  decreto  ministeriale  24 ottobre 2001, n.
 420,  reca:  "Regolamento  concernente  individuazione  dei
 requisiti  di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori dei
 lavori  di  restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
 superfici decorate di beni architettonici".
 -  Il  decreto  ministeriale  24 ottobre  2001, n. 420,
 reca:  "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al
 decreto  ministeriale  3 agosto  2000, n. 294, del Ministro
 per   i   beni   e   le   attivita'  culturali  concernente
 l'individuazione   dei   requisiti  di  qualificazione  dei
 soggetti  esecutori  dei  lavori di restauro e manutenzione
 dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
 architettonici".
 -   Il   testo   dell'art.   4,  comma 4,  del  decreto
 legislativo   17  marzo  1995,  n.  158  (Attuazione  delle
 direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
 appalti nei settori esclusi), e' il seguente:
 "4.   Con  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio   e   dell'artigianato,  adottati  a  seguito  di
 decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le
 attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.".
 -  La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
 in materia di infrastrutture e trasporti".
 -  Il  testo dell'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6 e allegato
 del   decreto   ministeriale   2 dicembre   2000,   n.  398
 (Regolamento  recante  le  norme  di procedura del giudizio
 arbitrale,  ai  sensi  dell'art. 32 della legge 11 febbraio
 1994, n. 109, e successive modificazioni), e' il seguente:
 "Art.  10  (Spese  del procedimento). - 1. Il collegio,
 tenendo  conto  dell'esito della lite sulla base del numero
 delle  domande  accolte  e  degli  importi riconosciuti con
 riguardo  alle  iniziali  richieste,  stabilisce nel lodo a
 carico  di  quale  delle  parti,  ed  eventualmente  in che
 misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il
 collegio  provvede  contestualmente alla liquidazione delle
 spese  di  difesa  sulla  base  della tariffa professionale
 degli avvocati.
 2-3 (Omissis).
 4.   Ai   fini   dei  commi 1  e  2,  il  valore  della
 controversia  deferita  in  arbitrato  e'  dato dalla somma
 aritmetica  delle  richieste  economiche  in conto capitale
 contenute  nelle  domande comunque decise dal collegio, con
 l'aggiunta,   ove   richiesti,   degli  interessi  e  della
 rivalutazione  monetaria  calcolati  sino  al  giorno della
 proposizione della domanda.
 5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione,
 il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca
 la  decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione,
 il valore della controversia e' determinato con riferimento
 alla  parte  del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto
 degli   atti  aggiuntivi  e  delle  varianti  eventualmente
 intervenuti;   nelle  controversie  aventi  ad  oggetto  la
 domanda  di  nullita'  o  di annullamento del contratto, il
 valore coincide con l'importo originario del contratto.
 6.  Ai  fini  della  determinazione  del  valore  della
 controversia,  le  domande  riconvenzionali si sommano alle
 domande  principali;  non si sommano le domande proposte in
 via subordinata o alternativa.
 (Omissis)".
 "Allegato
 TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA
 CAMERA  ARBITRALE  EX  Art.  32,  COMMA 1,  DELLA  LEGGE
 11 FEBBRAIO  1994,  n.  109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
 QUALE  COMPENSO  PER  GLI  ARBITRI,  CUI  VA AGGIUNTO IL
 RIMBORSO  DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COLLEGIO
 ARBITRALE.
 In  caso  di  conciliazione  prevista  dall'art.  5 del
 regolamento  arbitrale  sono  dovuti  i  soli corrispettivi
 minimi, ridotti della meta'.
 La   Camera  arbitrale,  con  espressa  motivazione  in
 merito,   alla  particolare  complessita'  delle  questioni
 trattate,   alle   specifiche   competenze   utilizzate   e
 all'effettivo  lavoro  svolto,  puo'  incrementare  fino al
 doppio i compensi massimi sotto riportati.
 La  presente tariffa puo' essere modificata con decreto
 del  Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il
 Ministro della giustizia.
 COMPUTO DELLA TARIFFA
 
 ===================================================================== Valore della controversia ex|           |
 art. 10 del regolamento   |           |
 arbitrale          |Minimo lire|        Massimo lire ===================================================================== 1) fino a L. 200.000.000    |10.000.000 |25.000.000 ---------------------------------------------------------------------
 |           |40.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 2) da L. 200.000.001 a   L. |           |minimo del valore dello 500.000.000                 |20.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |70.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 3) da L. 500.000.001 a L.   |           |minimo del valore dello 1.000.000.000               |35.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |100.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 4) da L. 1.000.000.001 a    |           |minimo del valore dello
 L. 5.000.000.000         |60.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |150.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 5) da L. 5.000.000.001 a    |           |minimo del valore dello
 L. 10.000.000.000         |90.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |200.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 6) da L. 10.000.000.001 a   |           |minimo del valore dello
 L. 50.000.000.000         |120.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |300.000.000, oltre lo 0,50
 |           |sull'eccedenza del valore
 |           |della causa rispetto al 7) da L. 50.000.000.001 a   |           |minimo del valore dello
 L. 100.000.000.000        |180.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
 |           |500.000.000, oltre l'1 per 8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|mille sull'eccedenza}.
 
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
 1962,  n. 1063, reca: "Approvazione del capitolato generale
 d'appalto  per  le  opere  di  competenza del Ministero dei
 lavori pubblici".
 - La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: "Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
 n.  35,  recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
 di   azione   per   lo   sviluppo   economico,   sociale  e
 territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
 di  procedura civile in materia di processo di cassazione e
 di   arbitrato   nonche'  per  la  riforma  organica  della
 disciplina delle procedure concorsuali".
 - Il  testo  dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994,
 n.  109  (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e' il
 seguente:
 "Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
 le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
 comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
 dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
 possono essere deferite ad arbitri.
 2.  Ai  giudizi  arbitrali si applicano le disposizioni
 del  codice  di  procedura  civile,  salvo  quanto previsto
 all'art.  9,  comma 4,  del  regolamento  di cui al decreto
 ministeriale  2 dicembre  2000,  n.  398,  del Ministro dei
 lavori pubblici, nonche' l'obbligo di applicazione da parte
 del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
 predetto regolamento.
 2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
 cura  degli  arbitri,  una somma pari all'uno per mille del
 valore della relativa controversia.
 2-ter.  In  caso  di  mancato accordo per la nomina del
 terzo  arbitro,  ad  iniziativa della parte piu' diligente,
 provvede   la   Camera  arbitrale,  scegliendolo  nell'albo
 previsto  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554.  Ai giudizi
 costituiti  ai  sensi  del  presente  comma si applicano le
 norme  di  procedura  di cui al citato decreto del Ministro
 dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
 3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
 gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
 composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
 arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
 la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
 requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
 l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
 stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
 correttezza.
 4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
 cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
 47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
 approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
 collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
 abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
 gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
 nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
 previste  dai  commi precedenti  ed  i  relativi giudizi si
 svolgono  secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
 salve  le  disposizioni  che  prevedono  la costituzione di
 collegi  arbitrali  in difformita' alla normativa abrogata,
 contenute   nelle   clausole   di  contratti  o  capitolati
 d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
 regolamento,  a condizione che i collegi arbitrali medesimi
 non  risultino  gia'  costituiti  alla  data  di entrata in
 vigore della presente disposizione.
 4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni che, in
 contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
 mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
 lavori pubblici come definita all'art. 2.".
 - Il  testo  dell'art.  3,  comma 2,  del decreto-legge
 11 giugno  1998,  n.  180,  convertito dalla legge 8 agosto
 1998,  n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge   11 giugno  1998,  n.  180,  recante  misure
 urgenti  per  la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
 favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
 Campania), e' il seguente:
 "2.  Le  controversie  relative all'esecuzione di opere
 pubbliche   comprese   in  programmi  di  ricostruzione  di
 territori  colpiti da calamita' naturali non possono essere
 devolute  a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia'
 emessi  e  le  controversie  per  le  quali  sia stata gia'
 notificata  la domanda di arbitrato alla data di entrata in
 vigore   del   presente   decreto.   Per  l'esecuzione  dei
 provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a
 seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere
 pubbliche  di  cui  al  presente comma, il termine previsto
 dall'art.  14  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.".
 - Il    testo    dell'art.   1,   comma 2-quater,   del
 decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito dalla
 legge  8 aprile  2003,  n.  62  (Conversione  in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  7 febbraio 2003, n. 15,
 recante   misure   finanziarie  per  consentire  interventi
 urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali), e' il
 seguente:
 "2-quater.  Alle controversie derivanti dall'esecuzione
 di  opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei
 territori  colpiti  da calamita' naturali, ivi compresi gli
 interventi    derivanti   dall'applicazione   della   legge
 14 maggio   1981,   n.  219,  e  successive  modificazioni,
 continua  ad  applicarsi  il  disposto  di  cui all'art. 3,
 comma 2,   del   decreto-legge   11 giugno  1998,  n.  180,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
 n. 267.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 254. Norma finanziaria
 1.  Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 255. Aggiornamenti
 (art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144,
 d.lgs. n. 206 del 2005)
 1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo  stesso  disciplinate,  va attuato mediante esplicita modifica, integrazione,  deroga  o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
 |  |  |  | Art. 256 Disposizioni abrogate
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
 gli  articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
 l'articolo   14  della  legge  28  settembre  1942,  n.  1140,  e l'articolo  24  del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
 la legge 8 agosto 1977, n. 584;
 l'articolo  5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
 gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
 l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
 la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
 gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
 gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
 il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
 l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
 l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
 l'articolo  3,  comma  1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 la  legge  11  febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della  legge  18  ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
 l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
 il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
 l'articolo  5,  comma  1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
 il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
 l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
 il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
 la legge 18 novembre 1998, n. 415;
 il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
 il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
 gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma  3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115,  118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1  e  2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
 l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
 la legge 7 novembre 2000, n. 327;
 l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
 il  decreto  2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
 gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
 l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
 il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
 l'art.  5,  commi  da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge
 26  aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.
 109; l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 l'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
 l'articolo  14-vicies  ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168,  limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e";
 il  decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
 il  decreto  ministeriale  25  ottobre  2005, recante "Finanza di progetto   -  Disciplina  delle  procedure  in  corso  i  cui  avvisi indicativi,  pubblicati  prima  della  data  del 31 gennaio 2005, non contengano  l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore";
 l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  In  relazione  all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata  ogni  diversa  disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore  alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 3.  Sono  o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia  di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
 4.  Il  regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
 gli  articoli  337,  338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
 il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
 il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
 il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
 il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,  recante  "affidamento  e  gestione  dei servizi sostitutivi di mensa".
 5.  Gli  altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali  previsti dal presente   codice,   ove   sono  destinati  a  sostituire  precedenti regolamenti  e  decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
 
 
 
 Note all'art. 256:
 -  La  legge  20 marzo  1865, n. 2248, reca: "Legge sui
 lavori pubblici (All. F)".
 -  Il  regio  decreto  20 giugno  1929,  n. 1058, reca:
 "Approvazione    del    regolamento    sui    servizi   del
 Provveditorato Generale dello Stato".
 - La legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata dal presente
 decreto,  recava:  "Norme di adeguamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli  appalti  di  lavori  pubblici  alle
 direttive della Comunita' economica europea".
 -  La  legge 3 gennaio 1978, n. 1, reca: "Accelerazione
 delle  procedure  per la esecuzione di opere pubbliche e di
 impianti e costruzioni industriali".
 -  La  legge 10 dicembre 1981, n. 741, reca: "Ulteriori
 norme  per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione
 di opere pubbliche".
 -  La legge 28 febbraio 1986, n. 41, reca "Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 1986)".
 -  Le  legge  17 febbraio  1987,  n.  80,  reca: "Norme
 straordinarie  per l'accelerazione dell'esecuzione di opere
 pubbliche".
 -  Per  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, vedi le note
 all'art. 3.
 -  Per  la  legge  19  marzo,  1990,  n.  55, vedi note
 all'art. 38.
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 10 gennaio  1991,  n.  55,  abrogato  dal presente decreto,
 recava:  "Regolamento  recante  disposizioni  per garantire
 omogeneita'  di  comportamenti  delle  stazioni committenti
 relativamente  ai  contenuti  dei  bandi,  avvisi di gara e
 capitolati    speciali,   nonche'   disposizioni   per   la
 qualificazione  dei  soggetti  partecipanti  alle  gare per
 l'esecuzione di opere pubbliche".
 -  Il  decreto  legislativo  19 dicembre  1991, n. 406,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva   89/440/CEE   in   materia   di   procedure   di
 aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici".
 -   La   legge   19 febbraio   1992,   n.   142,  reca:
 "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
 comunitaria per il 1991)".
 -  Il  decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n.  358,
 abrogato  dal  presente decreto, recava: "Testo unico delle
 disposizioni  in  materia di appalti pubblici di forniture,
 in  attuazione  delle  direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e
 88/295/CEE".
 -   La   legge   19 dicembre   1992,   n.   489,  reca:
 "Disposizioni   in   materia  di  attuazione  di  direttive
 comunitarie relative al mercato interno".
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502,
 reca:  "Riordino  della  disciplina in materia sanitaria, a
 norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
 -  Per  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, vedi le note
 art. 4.
 -  La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, abrogata dal
 presente  decreto,  recava:  "Legge  quadro  in  materia di
 lavori pubblici".
 -  La  legge  18 ottobre  1942,  n. 1460, reca: "Organi
 consultivi in materia di opere pubbliche".
 -   La   legge   22 febbraio   1994,   n.   146,  reca:
 "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
 legge comunitaria 1993".
 -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
 18 aprile  1994,  n.  573,  abrogato  dal presente decreto,
 recava:  "Regolamento  recante norme per la semplificazione
 dei  procedimenti  di aggiudicazione di pubbliche forniture
 di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario".
 -  Il  decreto-legge  3 aprile 1995, n. 101, convertito
 con  legge  2 giugno  1995,  n.  216, abrogato dal presente
 decreto,  recava: "Conversione in legge, con modificazioni,
 del  decreto-legge  3 aprile  1995,  n.  101, recante norme
 urgenti in materia di lavori pubblici".
 -  Per i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e n.
 158,  abrogati  dal  presente  decreto,  vedi  le note agli
 articoli 83 e 80.
 -  Il  decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79, convertito
 nella  legge  28 maggio 1997, n. 140, reca: "Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997,
 n.  79,  recante  misure  urgenti per il riequilibrio della
 finanza pubblica".
 -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 5 agosto  1997,  n.  517,  abrogato  dal  presente decreto,
 recava:  "Regolamento  recante  norme per la individuazione
 delle  ipotesi  e  delle  fattispecie  di lavori, sottratte
 all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici".
 -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
 per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
 dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
 1995-1997)".
 -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 402,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Modificazioni ed
 integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
 recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
 appalti   pubblici   di   forniture,  in  attuazione  delle
 direttive 93/36/CEE e 97/52/CE".
 -  La  legge  18 novembre  1998,  n.  415, abrogata dal
 presente decreto, recava: "Modifiche alla legge 11 febbraio
 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
 pubblici".
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
 1999,   n.  22,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
 "Regolamento  recante  norme  transitorie per l'adeguamento
 della    disciplina    dei    contratti    della   pubblica
 amministrazione all'introduzione dell'euro".
 -  Il  decreto  legislativo  25 novembre  1999, n. 525,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione della
 direttiva  98/4/CE  che  modifica  la normativa comunitaria
 sulle procedure di appalti nei settori esclusi.".
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 21 dicembre  1999, n. 554, reca: "Regolamento di attuazione
 della   legge   quadro   in   materia  di  lavori  pubblici
 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
 -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 65,
 abrogato  dal  presente  decreto, recava: "Attuazione delle
 direttive  97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
 rispettivamente,  le  direttive  92/50/CEE,  in  materia di
 appalti  pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
 concorsi di progettazione.".
 -  La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni
 in materia di giustizia amministrativa.".
 -  La  legge  7 novembre  2000,  n.  327,  abrogato dal
 presente decreto, recava: "Valutazione dei costi del lavoro
 e della sicurezza nelle gare di appalto.".
 -   La   legge   24 novembre   2000,   n.   340,  reca:
 "Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
 semplificazione di procedimenti amministrativi.".
 -  Il  decreto  ministeriale  2 dicembre  2000, n. 398,
 reca:  "Regolamento  recante  le  norme  di  procedura  del
 giudizio  arbitrale,  ai  sensi  dell'art.  32, della legge
 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.".
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
 2001,  n.  384,  reca:  "Regolamento di semplificazione dei
 procedimenti di spese in economia.".
 -  La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
 in materia di infrastrutture e trasporti.".
 -  Per  il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
 abrogato dal presente decreto, vedi note all'art. 165.
 -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  30,
 abrogato  dal presente decreto, recava: "Modificazioni alla
 disciplina  degli  appalti di lavori pubblici concernenti i
 beni culturali".
 -  Il  decreto  legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito
 nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, reca: "Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,
 n.  35,  recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
 di   azione   per   lo   sviluppo   economico,   sociale  e
 territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
 di  procedura civile in materia di processo di cassazione e
 di   arbitrato   nonche'  per  la  riforma  organica  della
 disciplina delle procedure concorsuali.".
 -  Il  decreto  legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito
 nella  legge  25 giugno 2005, n. 109, reca: "Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005,
 n.  63,  recante  disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
 coesione  territoriale,  nonche'  per la tutela del diritto
 d'autore.  Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi
 unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
 complementare.".
 -  Per  la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  vedi note
 all'art. 80.
 -  Il  decreto  legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito
 nella  legge  26 luglio 2005, n. 152, reca: "Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005,
 n.   90,   recante   disposizioni  urgenti  in  materia  di
 protezione civile.".
 -  Il  decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
 nella  legge  17 agosto 2005, n. 168, reca: "Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,
 n.  115,  recante  disposizioni  urgenti  per assicurare la
 funzionalita'  di  settori  della pubblica amministrazione.
 Disposizioni  in  materia  di  organico del personale della
 carriera  diplomatica,  delega  al Governo per l'attuazione
 della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
 e   proroghe   di   termini   per  l'esercizio  di  deleghe
 legislative.".
 -  Il  decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189,
 abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005.
 - Il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, abrogato dal
 presente  decreto,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 28 dicembre 2005, n. 301.
 -  Per  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogata dal
 presente decreto, vedi le note all'art. 4.
 -  La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: "Disposizioni
 in materia di infrastrutture e trasporti.".
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri  13 marzo  1999,  n.  117,  abrogato  dal presente
 decreto, vedi le note all'art. 83.
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 21 dicembre  1999,  n.  554, abrogato dal presente decreto,
 vedi le note all'art. 162.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
 2000,   n.  34,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
 "Regolamento    recante    istituzione   del   sistema   di
 qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori pubblici, ai
 sensi  dell'art.  8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
 successive modificazioni.".
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 4 aprile  2002, n. 101, abrogato dal presente decreto, vedi
 note all'art. 4.
 -  Il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
 trasporti   27 maggio   2005,   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  4 giugno  2005,  n.  128,  abrogato dal presente
 decreto,  recava:  "Qualificazione dei contraenti generali,
 modalita'  tecniche  e  procedurali  di presentazione della
 domanda e dei documenti.".
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri  18 novembre  2005, abrogato dal presente decreto,
 vedi le note all'art. 83.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 257 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Hanno  efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice: a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
 dell'Autorita'  e  dell'Osservatorio,  che  riguardano  servizi  e
 forniture; b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
 forniture.
 3.   L'articolo   123  si  applica  a  far  data  dalla  formazione dell'elenco  annuale  per  l'anno  2007;  per  gli  elenchi  relativi all'anno  2006  e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 257:
 -  L'art.  23  della  legge  11 febbraio  1994, n. 109,
 citata all'art. 87, cosi' recita:
 "Art.  23  (Licitazione  privata  e licitazione privata
 semplificata).   -   1.   Alle   licitazioni   private  per
 l'affidamento  di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
 invitati  tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
 che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di qualificazione
 previsti dal bando.
 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
 IVA  esclusa,  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2,
 lettere a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare
 offerta  almeno  trenta  concorrenti scelti a rotazione fra
 quelli  di  cui  al  comma 1-ter  del  presente articolo se
 sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
 rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
 1-ter.   I   soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma 1,
 lettere a), b), c), d)   ed e),   interessati   ad   essere
 invitati  alle  gare  di  cui  al  comma 1-bis del presente
 articolo,  presentano  apposita  domanda. I soggetti di cui
 all'art.  10,  comma 1,  lettera a),  possono presentare un
 numero  massimo  di  trenta  domande;  i  soggetti  di  cui
 all'art.  10,  comma 1,  lettere b), c), d)  ed e), possono
 presentare  domande  in numero pari al doppio di quello dei
 propri  consorziati  e  comunque  in numero compreso fra un
 minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica
 quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve
 indicare  gli  eventuali  altri  soggetti  a cui sono state
 inviate   le   domande  e  deve  essere  corredata  da  una
 autocertificazione,  ai  sensi  della  vigente normativa in
 materia,  con  la  quale il richiedente attesta il possesso
 delle  qualifiche  e dei requisiti previsti dal regolamento
 di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 25 gennaio  2000,  n.  34, di non trovarsi in nessuna delle
 cause  di  esclusione  dalle  gare  d'appalto e di non aver
 presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al
 secondo  periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
 procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
 comunque  sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata
 nel  mese  di dicembre ha validita' per l'anno successivo a
 quello  della  domanda.  La  domanda presentata negli altri
 mesi  ha  validita' per l'anno finanziario corrispondente a
 quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni
 si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato I 
 ---->  Vedere allegato da pag. 131 a pag. 141  <----
 |  |  |  | Allegato II 
 ---->  Vedere allegato da pag. 142 a pag. 146  <----
 |  |  |  | Allegato III 
 ---->  Vedere allegato a pag. 147  <----
 |  |  |  | Allegato IV 
 ---->  Vedere allegato a pag. 148  <----
 |  |  |  | Allegato V 
 ---->  Vedere allegato da pag. 149 a pag. 152  <----
 |  |  |  | Allegato VI 
 ---->  Vedere allegato da pag. 153 a pag. 157  <----
 |  |  |  | Allegato VII 
 ---->  Vedere allegato a pag. 158  <----
 |  |  |  | Allegato VIII 
 ---->  Vedere allegato a pag. 159  <----
 |  |  |  | Allegato IX 
 ---->  Vedere allegato da pag. 160 a pag. 168  <----
 |  |  |  | Allegato X 
 ---->  Vedere allegato a pag. 169  <----
 |  |  |  | Allegato XI 
 ---->  Vedere allegato da pag. 170 a pag. 172  <----
 |  |  |  | Allegato XII 
 ---->  Vedere allegato a pag. 173  <----
 |  |  |  | Allegato XIII 
 ---->  Vedere allegato da pag. 174 a pag. 180  <----
 |  |  |  | Allegato XIV 
 ---->  Vedere allegato a pag. 181  <----
 |  |  |  | Allegato XV 
 ---->  Vedere allegato da pag. 182 a pag. 184  <----
 |  |  |  | Allegato XVI 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 185-186  <----
 |  |  |  | Allegato XVII 
 ---->  Vedere allegato a pag. 187  <----
 |  |  |  | Allegato XVIII 
 ---->  Vedere allegato a pag. 188  <----
 |  |  |  | Allegato XIX 
 ---->  Vedere allegato da pag. 189 a pag. 191  <----
 |  |  |  | Allegato XX 
 ---->  Vedere allegato a pag. 192  <----
 |  |  |  | Allegato XXI 
 ---->   Vedere allegato da pag. 193 a pag. 229   <----
 |  |  |  | Allegato XXII 
 ---->  Vedere allegato da pag. 230 a pag. 232  <----
 |  |  |  |  |