| 
| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006, n. 162 |  | Regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione  del Ministro della difesa. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in  particolare  gli  articoli  11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
 Visti  gli  articoli  4,  14  e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni,  recante  individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
 Visto   il  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e successive  modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 Considerato  che  l'articolo  7,  comma  2,  lettera c), del citato decreto  legislativo  n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli  uffici  preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle  attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la funzione pubblica;
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
 a)  uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di diretta collaborazione  con  il Ministro della difesa e con i Sottosegretari, previsti  dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 b) Ministro: il Ministro della difesa;
 c) Ministero: il Ministero della difesa;
 d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 e)  Sottosegretari  di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;
 f)   ruolo   dei  dirigenti:  il  ruolo  dei  dirigenti  previsto dall'articolo  23  del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
 12 dicembre 1988, e' il seguente:
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 Il  testo  degli  articoli 11, comma 1, lettera c), 12,
 comma  1,  lettera n),  o)  e q), 13, comma 2 e 17, comma 1
 della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
 la   semplificazione   amministrativa)   pubblicata   nella
 Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' il seguente:
 «Art.  11.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
 31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
 a)-b) (omissis);
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  ei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
 amministrazioni pubbliche;».
 «Art.  12. 1. Nell'attuazione  della delega di cui alla
 lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
 oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
 23 agosto  1988,  n.  400, dalla legge 7 agosto 1990, e dal
 decreto  Iegislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti  principi  e
 criteri direttivi:
 a)-m) (omissis);
 n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
 personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
 di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
 il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
 di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
 fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
 reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
 unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
 straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
 compensi di incentivazione o similari;
 o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
 fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
 disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
 Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
 di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
 di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
 Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
 rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
 p) (omissis);
 q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
 funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
 servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
 uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
 legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
 sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
 non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
 interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
 decreto legislativo;»
 «2. Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis
 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
 dal  comma 1  del  presente  articolo,  sono trasmessi alla
 Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
 su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
 parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
 dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
 senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
 comunque i regolamenti.»
 Art.  17.  1. Nell'attuazione  della delega di cui alla
 lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
 oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
 l994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
 un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
 interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
 al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
 prodotti;
 b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
 sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
 dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
 favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
 assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
 di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
 per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
 definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
 risultati;
 c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
 periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
 specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
 economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
 rendimenti e risultati;
 d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
 dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
 annuale delle risorse;
 e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
 collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
 di  cui  alla  lettera a)  ed  il  sistema  informatico del
 Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
 accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
 regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
 termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
 del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
 degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
 amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
 forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
 provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
 di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
 corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
 pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
 adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
 dell'indennizzo stesso.».
 -  Il  testo  degli  articoli  4,  14  e 19 del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni   pubbliche)   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale 8 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente:
 «Art.  4.  (Indirizzo politico-amministrativo) - 1. Gli
 organi  di  governo  esercitano  le  funzioni  di indirizzo
 politico-amministrativo,   definendo  gli  obiettivi  ed  i
 programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
 nello   svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano  la
 rispondenza  dei  risultati dell'attivita' amministrativa e
 della  gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
 in particolare:
 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
 l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
 applicativo;
 b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
 programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
 e per la gestione;
 c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
 ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
 finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
 dirigenziale generale;
 d) la  definizione dei criteri generali in materia di
 ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
 canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
 e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
 attribuiti da specifiche disposizioni;
 f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
 amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
 g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
 2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
 provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
 impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
 gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
 autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
 umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
 in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
 gestione e dei relativi risultati.
 3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
 possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
 di specifiche disposizioni legislative.
 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
 non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
 rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
 principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
 un lato, e attuazione e gestione dall'altro».
 «Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
 Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
 tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
 giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
 sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
 a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
 da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
 l'attivita' amministrativa e per la gestione;
 b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
 definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
 dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
 rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
 comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
 quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
 esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
 degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
 delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
 decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
 conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
 adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
 Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
 aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
 aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
 3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
 o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
 di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
 il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
 quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
 provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
 grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
 dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
 l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
 casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
 acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
 previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p)  della legge
 23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
 previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
 pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
 dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
 decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
 annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
 «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
 il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
 dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
 alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
 attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
 dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
 conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
 direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
 Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
 incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
 civile.
 2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
 articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
 dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
 individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
 conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
 programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
 di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
 intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
 dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
 prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
 anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
 sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
 dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
 definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
 rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
 ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
 3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
 gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
 interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
 equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
 della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
 contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
 specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
 generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
 competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
 della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
 ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
 determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
 qualita' professionali richieste dal comma 6.
 4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
 sensi  dei  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
 dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
 livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
 suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
 5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
 quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
 non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
 purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
 comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
 collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
 secondo i rispettivi ordinamenti.
 5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
 direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
 ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
 delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
 6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata   di  tali  incarichi,  comunque,  non  puo'  essere
 inferiore  a  tre  anni  ne'  eccedere il termine di cinque
 anni.   Tali   incarichi   sono   conferiti  a  persone  di
 particolare  e comprovata qualificazione professionale, che
 abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti pubblici o
 privati  ovvero  aziende pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio   in   funzioni
 dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
 specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
 desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
 postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
 concrete   esperienze  di  lavoro  maturate,  anche  presso
 amministrazioni    statali,   ivi   comprese   quelle   che
 conferiscono   gli   incarichi,   in  posizioni  funzionali
 previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
 settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
 di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
 responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
 direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
 dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
 disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
 consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
 comma 2.
 8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
 comma 3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto sulla
 fiducia al Governo.
 9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
 comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
 esperienze professionali dei soggetti prescelti.
 10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
 titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
 degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
 abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
 studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
 dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
 revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
 amministrazioni ministeriali.
 11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
 il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
 amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
 difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
 la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
 differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
 12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
 conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
 continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
 ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
 cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
 12-bis.      Le      disposizioni      del     presente
 articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
 accordi collettivi.».
 - La  legge  15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per i
 riordino  della dirigenza statale e per favorire lo scambio
 di  esperienze  e l'interazione tra pubblico e privato), e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 172 del 24 luglio
 2002.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
 2004,   n.   108   (Regolamento   recante   disciplina  per
 l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del
 ruolo  dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
 anche ad ordinamento autonomo) e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004.
 - Il  testo degli articoli 7 e 21, comma 2, del decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 203 del 30 agosto 1999, e' il seguente:
 «Art.   7(Uffici   di  diretta  collaborazione  con  il
 Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
 uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
 l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
 l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
 trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
 particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
 dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29.
 2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
 del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
 attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
 direttivi:
 a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
 secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
 svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
 elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
 della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
 comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
 tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
 b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
 l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
 preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
 del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
 funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
 appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
 sviluppo dei sistemi informativi;
 c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
 interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
 le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
 potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
 valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
 dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
 modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
 compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
 provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
 personali;
 d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
 in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
 l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
 testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
 costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
 normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
 snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
 dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
 autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
 e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
 cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
 all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
 «2.  Sono  fatte  salve le disposizioni contenute nella
 legge  18 febbraio  1997,  n. 25, e nel decreto legislativo
 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
 1997,  n.  459, e nel decreto legislativo 28 novembre 1997,
 n.  464,  nonche'  nell'art.  2  del decreto del Presidente
 della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
 2001, n. 241 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
 diretta collaborazione del Ministro della difesa), abrogato
 dal   presente   decreto,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001.
 - Il   decreto   legislativo   7 agosto  1997,  n.  279
 (Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
 bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
 unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
 Stato)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
 22 agosto 1997.
 - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286
 (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 193
 del 18 agosto 1999.
 - Il  decreto  legislativo 10  settembre  2003,  n. 276
 (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
 mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
 30)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del
 9 ottobre 2003.
 - La  legge  18 febbraio  1997, n. 25 (Attribuzioni del
 Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
 Forze   armate   dell'Amministrazione   della   difesa)  e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 1997.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
 1999,  n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
 legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
 dei   vertici   militari)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
 Note all'art. 1:
 -  Per  il  testo  dell'art.  14,  del  citato  decreto
 legislativo  n.  165  del  2001,  dell'art.  7  del decreto
 legislativo n. 300 del 1999 e per il decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  108  del 2004 si vedano le note alle
 premesse.
 -  Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
 n. 165 del 2001, e' il seguente:
 «Art.  23  (Ruolo  dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
 legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
 del  decreto  legislativo  n. 80 del 1998 e successivamente
 modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
 1998)  -  1.  In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
 ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
 che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
 ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
 la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
 seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
 accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
 fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
 incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
 equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
 all'art.  19,  comma 11,  per  un periodo pari almeno a tre
 anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
 dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
 decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
 disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
 rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
 gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
 generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
 assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
 fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
 di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
 contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
 dello Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Uffici di diretta collaborazione
 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto  del  Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai  sensi  degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001.  Essi  collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche,  nonche' alla relativa valutazione   e   alle   connesse  attivita'  di  comunicazione,  con particolare  riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi   e   risultati,   alla   qualita'   e   all'impatto  della regolamentazione.
 2. Sono uffici di diretta collaborazione:
 a) la segreteria del Ministro;
 b) l'Ufficio di Gabinetto;
 c) l'Ufficio legislativo;
 d) l'Ufficio per la politica militare;
 e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
 f) il Servizio di controllo interno;
 g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
 3.   Il  Capo  di  Gabinetto  collabora  con  il  Ministro  per  lo svolgimento  delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la  cura  dei  rapporti  con  le  strutture degli Stati maggiori, del Segretariato  generale  della  difesa  e  degli enti ed organismi del Ministero;  assiste  il  Ministro  nelle  relazioni  con  gli  organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero;   coordina   le   attivita'   degli   uffici   di  diretta collaborazione,  dai  quali e' informato e aggiornato sulle questioni di   maggiore   rilevanza,   al   fine  di  assicurare  l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto   al   Ministro   per   l'esercizio  di  tutte  le  funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione  degli  uffici  di  cui  ai  commi  6 e 7, l'organizzazione interna  degli  uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo  personale;  esercita le funzioni di comandante di corpo per il  personale  militare  impiegato  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto, nonche'  per  il personale militare impiegato presso gli altri uffici di  diretta  collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.
 4.  Il  Ministro  puo'  nominare  un portavoce, anche estraneo alla pubblica   amministrazione,  allo  scopo  di  essere  coadiuvato  nei rapporti  di  carattere  politico  istituzionale  con  gli  organi di informazione.  Qualora  estraneo  alla  pubblica  amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.
 5.  Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di  collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni  ed  iniziative  in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi  dell'articolo  4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti  istituzionali.  Il  Consigliere  giuridico  e'  scelto  fra magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello Stato,  consiglieri  parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati,  in  possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della   consulenza   giuridica   e  legislativa  e  della  produzione normativa.  Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle  sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
 6.  La  segreteria  del  Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.  Il  Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed e' dotato di adeguata autonomia operativa.
 7.  Le  segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze  dei  rispettivi  Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri uffici di diretta   collaborazione.   Per   lo   svolgimento   degli  incarichi istituzionali  delegati  dal  Ministro,  i Sottosegretari di Stato si avvalgono  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  dell'Ufficio  legislativo  e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per il testo degli articoli 4 e 14 del citato decreto
 legislativo  n.  165  del  2001  si  vedano  le  note  alle
 premesse.
 Note all'art.4:
 -  Il  testo  degli  articoli 1,  comma 1, lettera d) e
 comma 2,  lettera a),  6  e  8, comma 1, del citato decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
 «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
 Le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
 autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
 (Omissis);
 d) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte compiute in
 sede  di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
 di  determinazione  dell'indirizzo  politico, in termini di
 congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
 (valutazione e controllo strategico);
 (Omissis).
 2.  La  progettazione  d'insieme  dei controlli interni
 rispetta  i  seguenti  principi generali, obbligatori per i
 Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
 propria  autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
 da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
 il  principio  di  cui  all'art.  3 del decreto legislativo
 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
 integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
 a) l'attivita'  di valutazione e controllo strategico
 supporta  l'attivita'  di  programmazione  strategica  e di
 indirizzo  politico-amministrativo  di cui agli articoli 3,
 comma 1,  lettere b)  e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
 pertanto  svolta  da  strutture che rispondono direttamente
 agli   organi   di  indirizzo  politico-amministrativo.  Le
 strutture  stesse  svolgono, di norma, anche l'attivita' di
 valutazione  dei  dirigenti  direttamente destinatari delle
 direttive     emanate    dagli    organi    di    indirizzo
 politico-amministrativo,  in  particolare  dai Ministri, ai
 sensi del successivo art. 8;».
 «Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
 verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
 indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
 attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
 atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
 nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
 degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
 norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
 operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
 materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
 eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
 per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
 2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
 valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
 riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
 relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
 effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
 politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
 rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
 conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
 3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
 ai commi 1 e 2, sono affidati ad apposito ufficio, operante
 nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
 del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
 e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
 dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
 organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
 ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
 estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
 predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
 controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
 statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
 6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
 una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
 proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
 amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
 Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
 dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
 e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
 nell'amministrazione.».
 «Art.  8  (Direttiva  annuale  del  Ministro).  - 1. La
 direttiva  annuale  del  Ministro  di  cui all'art. 14, del
 decreto  n.  29,  costituisce  il  documento  base  per  la
 programmazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  delle
 unita'  dirigenziali  di  primo  livello.  In  coerenza  ad
 eventuali   indirizzi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
 e  pari  opportunita'  previsti  dalla  legge, la direttiva
 identifica   i   principali  risultati  da  realizzare,  in
 relazione    anche    agli   indicatori   stabiliti   dalla
 documentazione  di bilancio per centri di responsabilita' e
 per  funzioni-obiettivo,  e  determina,  in  relazione alle
 risorse   assegnate,   gli   obiettivi   di  miglioramento,
 eventualmente   indicando   progetti  speciali  e  scadenze
 intermedie.  La  direttiva,  avvalendosi  del  supporto dei
 servizi  di  controllo interno di cui all'art. 6, definisce
 altresi'  i  meccanismi  e  gli strumenti di monitoraggio e
 valutazione dell'attuazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
 1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei  compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante  il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La  segreteria del Ministro e' diretta dal capo della segreteria, che coadiuva  ed  assiste  il  Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali  ed  adempie,  su  suo mandato, a compiti specifici. Fa altresi'   parte   della   segreteria   del  Ministro  il  segretario particolare  che  cura  l'agenda  e  la  corrispondenza  privata  del Ministro  e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
 2.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il  Capo di Gabinetto nello svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo 2, comma 3; cura, altresi',  l'esame  degli  atti  ai  fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte  agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il  Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato  agli stessi; cura le attivita' di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali   ed   internazionali;  programma  e  coordina,  a  livello nazionale  e  internazionale,  iniziative  editoriali di informazione istituzionale   e   altre   attivita'   di  pubblica  informazione  e comunicazione    dell'amministrazione    della   difesa,   anche   in collaborazione  con  gli  organi  di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il  Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del  Ministro.  Con  decreto  del  Ministro,  su proposta del Capo di Gabinetto,  sono  nominati  un  Vice Capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito  dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o piu' Vice Capi di Gabinetto militari, uno dei quali con  funzioni vicarie, scelti tra i generali ed ammiragli in servizio permanente.  L'Ufficio  di  Gabinetto  e' articolato in distinte aree organizzative,  che  possono  essere  affidate  alla  direzione  o al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto  operano,  altresi',  gli  ufficiali  aiutanti di campo, di bandiera  e  di  volo  del  Ministro  che  rispondono  direttamente a quest'ultimo.
 3.  L'Ufficio  legislativo  cura  l'attivita'  di definizione delle iniziative  legislative  e  regolamentari nelle materie di competenza del  Ministero,  con  la collaborazione, anche ai fini dello studio e della  progettazione  normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo  la  qualita'  del  linguaggio  normativo, la fattibilita' delle   norme   introdotte,   lo  snellimento  e  la  semplificazione normativa,  nonche'  l'analisi  dell'impatto  della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa  parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e  assicura  il  raccordo  permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito  delle  proprie  competenze, i rapporti con la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche  per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea,  i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali,  nonche'  le autorita'  indipendenti.  Sovrintende  al contenzioso internazionale, comunitario,  costituzionale,  nonche'  agli  adempimenti relativi al contenzioso  sugli  atti  del  Ministro,  ferme  restando  le attuali competenze  in  materia  di  contenzioso  degli uffici del Ministero. Predispone  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di controllo e di indirizzo   politico   riguardanti  il  Ministero  riferiti  ad  atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza   giuridica,   oltre   che   per   il  Ministro  e  per  i Sottosegretari,  anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
 4.  L'Ufficio per la politica militare svolge attivita' di supporto tecnico  per  l'elaborazione  delle  direttive in materia di politica militare  e  per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico,   anche   per   quanto   riguarda   le   conseguenze  sulla pianificazione   finanziaria.  L'Ufficio  opera  in  raccordo  con  i competenti   uffici  dell'amministrazione  della  difesa  per  quanto concerne  la  fase  di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione  delle  direttive  e delle decisioni di competenza del Ministro  e  la  verifica  degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio puo' promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.
 5. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture  del  Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
 6.  Le  segreterie  dei  Sottosegretari  di Stato, dirette dal Capo segreteria,    si   occupano   della   corrispondenza   privata   del Sottosegretario,  curano  i  rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici  e  privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di  ogni  altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.   Nell'ambito   delle   segreterie  operano  anche  il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di  volo,  di  grado  non  superiore  a  tenente  colonnello  e gradi corrispondenti.
 |  |  |  | Art. 4. Servizio di controllo interno
 1. Il Servizio di controllo interno svolge le attivita' di cui agli articoli  1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 2.  Il  Servizio  riferisce  in  via  riservata  al  Ministro sulle risultanze  delle  analisi  effettuate  e  redige  per lo stesso, con cadenza  periodica  stabilita  dal  Ministro  o  almeno  annuale, una relazione  sui  risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
 3.  Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, puo' accedere  agli  atti  e  ai  documenti  inerenti  alle  attivita' del Ministero  e  ha  facolta'  di  richiedere  ai dirigenti titolari dei centri  di  responsabilita'  i  dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
 4.  Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre  componenti,  compreso  il  presidente,  esperti  in  materia  di organizzazione  amministrativa,  tecniche  di  valutazione, analisi e controllo,  particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.   I   componenti  del  collegio  sono  nominati  dal Ministro.
 5.   Presso   il  Servizio  e'  istituito  un  ufficio  di  livello dirigenziale  generale  retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato   ai   sensi   dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto legislativo  n.  165  del  2001. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente  di personale, non superiore a venti unita', tra le quali due  dirigenti  della  seconda  fascia  del ruolo dei dirigenti e due generali  di  brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.
 6.  Al  predetto  contingente  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.
 |  |  |  | Art. 5. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
 1.  Il  Capo  di  Gabinetto  e'  ufficiale  in servizio permanente, nominato  dal  Ministro  tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
 2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo  dei  dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  n. 165 del 2001, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali  o  ammiragli  in  servizio  permanente  delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
 3.  Il  capo  dell'Ufficio per la politica militare e' nominato dal Ministro  fra  gli  ufficiali  generali  o  ammiragli  in possesso di specifiche  esperienze  e  preparazione  nel  settore.  Puo'  essere, altresi',  nominato  tra  dirigenti  della  pubblica  amministrazione ovvero  esperti,  in  possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,   avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali  e scientifici  e  alle  adeguate  esperienze  maturate  nello specifico settore della difesa.
 4.  Il  Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
 5.  Il  capo  della  segreteria  ed  il  segretario particolare del Ministro,  nonche'  i capi delle segreterie e i segretari particolari dei  Sottosegretari  di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla  pubblica  amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con  il  Ministro  o  con i Sottosegretari interessati. Il capo della segreteria  ed  il  segretario particolare del Ministro sono nominati dal  Ministro.  I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari  di  Stato  sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
 6.  Il  Capo  di  Gabinetto,  il  capo dell'Ufficio legislativo, se militare,  il capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in  servizio  permanente, al termine del mandato governativo, restano in  carica  per  l'ulteriore  periodo  di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma.
 7. Il Consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'Ufficio per la   politica  militare,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  il Consigliere  diplomatico,  il  capo  della segreteria e il segretario particolare  del  Ministro,  nonche'  i  componenti  del  collegio di direzione  del  Servizio  di  controllo  interno  di  cui  al comma 4 dell'articolo  4  sono  nominati  per  la  durata massima del mandato governativo  del  Ministro,  ferma restando la possibilita' di revoca anticipata;  i  capi  delle  segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari  di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.
 8.  Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui  al  comma  2 ed al comma 5 dell'articolo 4 si applica l'articolo 19,  comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
 9.   Gli   incarichi   di   responsabilita'  degli  uffici  di  cui all'articolo  2,  comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale  e  con  altri  incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento  di  altri  incarichi  o  di  attivita'  professionali  a carattere  non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Per  il  testo  dell'art.  19,  del  citato  decreto
 legislativo  n.  165  del  2001,  si  vedano  le  note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione
 1.   Il   contingente   di   personale   degli  uffici  di  diretta collaborazione,   ad   eccezione   di  quello  degli  uffici  di  cui all'articolo   2,   comma   2,   lettere   f)   e  g),  e'  stabilito complessivamente  in  153  unita'. Entro tale contingente complessivo possono  essere  assegnati  agli  uffici  di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici,  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in  altre  analoghe  posizioni  previste  dai rispettivi ordinamenti, nonche'  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti   e  consulenti  per  specifiche  aree  di  attivita'  e  per particolari  professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di   collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto  del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001. Per il personale estraneo all'Amministrazione  della  difesa,  l'assegnazione  o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
 2.   Nell'ambito   del   contingente  stabilito  dal  comma  1,  e' individuato,  per  lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta  collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di  livello  dirigenziale  non  superiore  a  dieci  e un incarico di livello  dirigenziale  generale  con funzioni di consulenza, studio e ricerca.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  concorrono  a determinare     il     limite     degli     incarichi     conferibili dall'amministrazione  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  aprile  2004,  n. 108, e sono attribuiti,  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Gli  incarichi  di livello dirigenziale non generale sono conferiti  dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo  2. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1,  sono  assegnati  12  colonnelli  o  generali  di  brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
 3.  Le  posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal  Capo  di  Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio  per  la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal  capo  della  segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche'  la  posizione  del  portavoce e del Consigliere giuridico si intendono  aggiuntive  rispetto  al  contingente di cui al comma 1. I predetti  soggetti,  se  dirigenti  del  ruolo  dei  dirigenti,  sono incaricati  ai  sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per  il  testo  degli  articoli  14 e 19, del citato
 decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle
 premesse.
 - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del
 Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 e' il seguente:
 «2.  Il  ruolo  dei dirigenti si articola nella prima e
 nella   seconda   fascia  dirigenziale,  nel  limite  della
 dotazione  organica  di  personale dirigenziale individuato
 negli atti di organizzazione dell'amministrazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della   segreteria,  sono  assegnate  al  di  fuori  del  contingente complessivo  di  cui  all'articolo  6, comma 1, fino ad un massimo di otto  unita'  di  personale,  compresi  il  segretario  particolare e l'ufficiale  aiutante  di  campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti  dell'amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo,  comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
 2.  Per  il  personale  estraneo  all'amministrazione della difesa, l'assegnazione   cessa   al   termine  del  mandato  governativo  del Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata.
 |  |  |  | Art. 8. Trattamento economico
 1.  Ai  responsabili  degli  uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta  un  trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 2.  Il  trattamento  economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato  in una voce retributiva non superiore alla misura massima del  trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio,  da  fissare  in  un  importo  non  superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso  il  Ministero. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
 3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio  di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al  capo  dell'Ufficio  legislativo,  se militare, a tre vice Capo di Gabinetto,  al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo,  articolato  in  una  voce retributiva non superiore alla  misura  massima  del  trattamento  economico  fondamentale  dei dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale generale incaricati ai sensi  dell'articolo  19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  ed  in  un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio spettante per  i  predetti  incarichi  presso  il  Ministero.  Per i dipendenti pubblici  tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per la differenza, il trattamento economico spettante.
 4. Al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del  Ministro  e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati  fra  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  spetta un trattamento   economico   onnicomprensivo,  articolato  in  una  voce retributiva   non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di  livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura  massima  del  trattamento  accessorio  spettante ai dirigenti titolari  di  ufficio  dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti  pubblici  tale  trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
 5.  Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione,    e'    corrisposto    un   trattamento   economico onnicomprensivo  non  superiore  a  quello fondamentale ed accessorio previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale per i giornalisti con qualifica  di  redattore  capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma  2,  della  legge  7  giugno 2000, n. 150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.
 6.  Ai  soggetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni,   che   optino   per  il  mantenimento  del  proprio trattamento   economico   e'  corrisposto  un  emolumento  accessorio correlato  ai  compiti  di  diretta  collaborazione  di  importo  non superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente  ai  dirigenti generali con funzioni di coordinamento di  altri  dirigenti  generali,  ai  dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
 7.  Per  il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di  cui  ai  commi  2,  3,  4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti  ivi  indicati,  con  decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 8.  Ai  dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma  2,  assegnati  agli  uffici  di  diretta collaborazione per lo svolgimento  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non generale e' corrisposta  una  retribuzione  di posizione in misura equivalente ai valori  economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del   Ministero,   nonche',   in  attesa  di  specifica  disposizione contrattuale,   un'indennita'   sostitutiva   della  retribuzione  di risultato,  determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di  Gabinetto,  di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione  di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione professionale  posseduta,  della  disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
 9.  Ai  colonnelli  e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui  all'articolo  4,  comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli  uffici  di  diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio  determinato  con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, in un importo non superiore al  trattamento  accessorio  spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.
 10.  Il  trattamento  economico del personale con contratto a tempo determinato  e  di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia    e   delle   finanze,   all'atto   del   conferimento dell'incarico.  Al  trattamento  economico  del  personale  di cui al presente  comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio  preordinati  allo  scopo  nello  stato  di  previsione  del Ministero della difesa.
 11.  Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6,  comma  1,  e  7,  comma  1,  assegnato  agli  uffici  di  diretta collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita', degli obblighi di reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti  ulteriori  prestazioni  richieste dai responsabili degli uffici,  spetta  un'indennita'  accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva,  per  il  personale  civile,  degli istituti retributivi finalizzati    alla   incentivazione   della   produttivita'   e   al miglioramento  dei  servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita'   e   determinato   dal   Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i responsabili  degli  uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di  specifica  disposizione  contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, e successive modificazioni,  la  misura dell'indennita' e' determinata con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze.   Per   il   personale   appartenente   alle  Forze  armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Per  il  testo  degli  articoli  14 e 19, del citato
 decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note alle
 premesse.
 - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del
 7 giugno 2000 (Disciplina delle attivita' di informazione e
 di    comunicazione   delle   pubbliche   amministrazioni),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 136 del 13 giugno
 2000, e' il seguente:
 «2.   Al   portavoce   e'   attribuita  una  indennita'
 determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
 disponibili  appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
 amministrazione per le medesime finalita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Modalita' della gestione
 1.  Gli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro, ai fini di cui  al  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'.
 2.  La  gestione  degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici   individuali   e  le  indennita'  spettanti  al  personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio  e  di  rappresentanza  del  Ministro e dei Sottosegretari di Stato,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, e' attribuita al Capo di  Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno o piu' dirigenti  assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano   le   condizioni  previste  dall'articolo  4  del  decreto legislativo  7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
 3.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto  provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale  dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del  personale  civile  del  Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
 n. 279 del 1997, e' il seguente:
 «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
 1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
 duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a
 carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di
 responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
 Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
 struttura di servizio.
 2.  L'individuazione delle spese che sono svolte con le
 modalita'  di  cui  al  comma 1,  nonche'  degli  uffici  o
 strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
 competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica.
 3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
 amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
 provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
 gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
 continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
 delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
 pertinenza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Abrogazioni
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 241
 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Norme transitorie e finali
 1.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio dell'invarianza    della    spesa,   il   maggior   onere   derivante dall'applicazione  del  presente  decreto,  pari  ad  euro  17.000, a decorrere  dall'anno  2006, viene compensato mediante riduzione degli incarichi  di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un  valore equivalente sul piano finanziario e rendendo indisponibile pari  importo  sul  pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 48
 |  |  |  |  |