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| Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161 |  | Attuazione  della  direttiva  2004/42/CE,  per  la  limitazione delle  emissioni  di  composti  organici  volatili  conseguenti  all'uso  di  solventi  in  talune  pitture  e  vernici, nonche' in prodotti per la  carrozzeria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  n.  2004/42/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21 aprile  2004,  relativa  alla  limitazione  delle emissioni  di  composti  organici volatili dovute all'uso di solventi organici  in  talune  pitture  e  vernici  e  in  taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;
 Visto   il  Codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  ed in particolare il titolo II relativo alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Campo di applicazione e finalita'
 1.  Il  presente  decreto,  al  fine  di  prevenire  o  di limitare l'inquinamento  atmosferico  derivante  dagli  effetti  dei  composti organici  volatili,  di  seguito  denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono  troposferico,  determina,  per le pitture, le vernici e i prodotti   per   carrozzeria,  di  seguito  unitariamente  denominati prodotti,  elencati  nell'allegato  I,  il  contenuto  massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.
 2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti  in  materia  di  tutela  dei  consumatori,  dei lavoratori e dell'ambiente  di  lavoro,  nonche'  in  materia di etichettatura dei prodotti.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La   direttiva  n.  2004/42/CE  e'  pubblicata  nella
 G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.
 - La  direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 29 marzo 1999, n. L. 85.
 - La  legge  18 aprile  2005, n. 62 e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  supplemento
 ordinario.
 - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
 seguente:
 «Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1. I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta     giorni,     indicando     specificamente    le
 eventualidisposizioni   non  ritenute  corrispondenti  alle
 direttive  della  legge  di  delegazione.  Il  Governo, nei
 trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
 con  le  sue  osservazioni e con eventuali modificazioni, i
 testi  alle  Commissioni  per il parere definitivo che deve
 essere espresso entro trenta giorni.».
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16 gennaio
 2004,   n.   44  (Recepimento  della  direttiva  1999/13/CE
 relativa  alla  limitazione  delle  emissioni  di  composti
 organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
 dell'art.  3,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  24  maggio  1988,  n. 203), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
 - Il  titolo  II  del  decreto  legislativo 6 settembre
 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
 legge  29  luglio  2003,  n.  229),  reca: «Informazioni ai
 consumatori».
 - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
 1997, n. 202, e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
 e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall'UPI. Dei
 quattordici     sindaci    designati    dall'ANCI    cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.   Ai   fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti definizioni:
 a) Sostanze:  qualsiasi  elemento chimico ed i relativi composti, allo  stato  naturale  o  prodotti da attivita' industriali, in forma solida, liquida o gassosa;
 b) Preparato:  qualsiasi  miscela  o  soluzione composta da due o piu' sostanze;
 c) Composto   organico:   qualsiasi  composto  contenente  almeno l'elemento  carbonio  ed  uno  o  piu'  tra  gli  elementi  idrogeno, ossigeno,  zolfo,  fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione  degli  ossidi  di  carbonio  e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
 d) Composto  organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente  un  punto  di  ebollizione  iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
 e) Contenuto  di  COV:  la  massa  di  composti organici volatili espressa  in  grammi/litro  (g/l),  nella  formulazione  del prodotto pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in  fase  di  essiccamento,  reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
 f) Solvente   organico:   qualsiasi   COV  usato  da  solo  o  in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti   o  rifiuti,  oppure  usato  come  agente  di  pulizia  per dissolvere  contaminanti  o  come mezzo di dispersione, correttore di viscosita',  correttore  di  tensione  superficiale,  plastificante o conservante;
 g) Rivestimento:  qualsiasi  preparato,  inclusi tutti i solventi organici  o  i preparati contenenti i solventi organici necessari per una  corretta  applicazione,  usato  per  ottenere  una  pellicola da applicare   a  scopo  decorativo,  funzionale  o  protettivo  su  una determinata superficie;
 h) Pitture  e  vernici:  i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1,  esclusi  gli  aerosol,  applicati  a  scopo decorativo, funzionale  o  protettivo  sui  manufatti  edilizi  e  sulle relative finiture   o  sugli  impianti  e  sulle  strutture  connessi  a  tali manufatti;
 i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o piu' rivestimenti su un supporto;
 l) Rivestimento   a   base  acquosa  (BA):  rivestimento  la  cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua;
 m) Rivestimento   a  base  solvente  (BS):  rivestimento  la  cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici;
 n) Prodotti    per    carrozzeria:    i   rivestimenti   elencati nell'allegato   I,   paragrafo 2,   usati   a  fini  di  riparazione, manutenzione  o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva  70/156/CEE,  o  di  parti degli stessi, ove tali attivita' siano  effettuate  al  di  fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;
 o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del  prodotto  per  i  terzi,  a  titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano  nella  presente  definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali  o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;
 p) Produttore:    colui   che   produce   i   prodotti   elencati nell'allegato  I,  pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali  prodotti  nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali   prodotti,   operazioni   di  miscelazione  si  considera  come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I;
 q) Prodotto:  le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I;
 r) Prodotto   pronto  all'uso:  prodotto  che  non  necessita  di operazioni di miscelazione per essere utilizzato;
 s) Miscelazione:    l'aggiunta,    ad    un   prodotto   elencato nell'allegato  I  gia'  immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi  o  preparati  contenenti  solventi, anche diversi da quelli elencati  nell'allegato  I;  si  considera  come  miscelazione  anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - La  direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 23 febbraio 1970, n. L., 42.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Immissione sul mercato
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  applicazione  dei  valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore  a  tali valori limite e se sono etichettati in conformita' all'articolo 4.
 2.  Se  i  prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti  all'uso,  l'aggiunta  di  altri  prodotti,  quali  solventi o preparati  contenenti  solventi,  anche  diversi  da  quelli elencati nell'allegato  I,  i  valori  limite  previsti  nell'allegato  II  si applicano  soltanto  al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
 3.  Al  fine  di  valutare  la conformita' del contenuto di COV dei prodotti   elencati   nell'allegato   I  ai  valori  limite  previsti nell'allegato  II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.
 4.  I  valori  limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti  elencati  nell'allegato  I,  da  utilizzare nelle attivita' effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita' al  decreto  ministeriale  16  gennaio  2004,  n.  44. Se presso tali impianti  si  effettuano  attivita'  di  restauro  o manutenzione dei veicoli   di   cui   al   comma   5  il  gestore  non  deve  ottenere l'autorizzazione ivi prevista.
 5.  I  valori  limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione  degli  edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali  dal  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o  collezionistico  di  cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una   preventiva   autorizzazione.  L'istanza  di  autorizzazione  e' presentata,  per  gli  edifici  e  per  i  veicoli tutelati come beni culturali,  al  soprintendente  per  i  beni culturali competente per territorio  nell'ambito  della  richiesta  di  autorizzazione  di cui all'articolo  21  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per  gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro  trenta  giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata soltanto  per  le  quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attivita' di restauro e di manutenzione.
 6.  Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al  comma  5  inviano  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,   entro   il   31  gennaio  di  ogni  anno,  copia  delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Per  il  decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44,
 si vedano le note alle premesse.
 - Il   testo   dell'art.  21  del  decreto  legislativo
 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice dei beni culturali e del
 paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
 n. 13) e' il seguente:
 "Art.  21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
 Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 a) la   demolizione   delle   cose  costituenti  beni
 culturali, anche con successiva ricostituzione;
 b) lo   spostamento,   anche   temporaneo,  dei  beni
 culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 d) lo  scarto  dei documenti degli archivi pubblici e
 degli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta la
 dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
 e) il  trasferimento  ad  altre persone giuridiche di
 complessi  organici  di documentazione di archivi pubblici,
 nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
 2.  Lo  spostamento  di  beni culturali, dipendente dal
 mutamento   di   dimora   o   di  sede  del  detentore,  e'
 preventivamente  denunciato  al  soprintendente, che, entro
 trenta   giorni   dal   ricevimento  della  denuncia,  puo'
 prescrivere   le  misure  necessarie  perche'  i  beni  non
 subiscano danno dal trasporto.
 3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
 degli   enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
 autorizzazione.
 4.   Fuori   dei   casi  di  cui  ai  commi precedenti,
 l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
 culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
 soprintendente.
 5.  L'autorizzazione  e'  resa  su  progetto o, qualora
 sufficiente,   su   descrizione   tecnica  dell'intervento,
 presentati    dal    richiedente,    e    puo'    contenere
 prescrizioni.".
 - Il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
 codice   della   strada),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Etichettatura
 1.  I  prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso,  possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
 a) il   tipo   di  prodotto,  secondo  le  definizioni  contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l;
 b) il  contenuto  massimo  di  COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso.
 2.  All'etichettatura  di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi  trasferisce  il  prodotto  da  una  confezione  ad  una  o  piu' confezioni differenti.
 |  |  |  | Art. 5. Raccolta e trasmissione dei dati
 1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,  da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, sono individuate le informazioni che i produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a tale  Ministero  ai  fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione.
 2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla  Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni  una  relazione  circa l'applicazione  del  presente  decreto,  elaborata  sulla  base delle informazioni  di  cui  al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione  europea.  Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.
 |  |  |  | Art. 6. Sanzioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, in caso di immissione  sul  mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un   contenuto   di   COV   superiore   ai  valori  limite  stabiliti dall'allegato  II,  e'  punito  con  l'arresto  fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:
 a) il  produttore  se  il  prodotto  non  ha subito operazioni di miscelazione  o  se  tali  operazioni  sono  state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
 b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento dei  valori  limite  e' stato determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
 c) chi  ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme dalle   istruzioni   per  l'uso  fornitegli  o  in  assenza  di  tali istruzioni.
 2.  La  sanzione  di  cui al comma 1 non si applica se il prodotto, secondo  le  istruzioni  per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto all'uso.  Tale  sanzione si applica in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e  indipendentemente  dal  proprio  contenuto di COV, non sono pronti all'uso  e  che,  a  seguito  dell'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2,   effettuata   in  modo  conforme  alle  istruzioni  stesse, presentano  un  contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II.
 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o  contraffa'  l'etichetta  prevista  dall'articolo 4  per i prodotti elencati  nell'allegato  I,  ovvero  appone  un'etichetta  riportante caratteristiche  non  conformi  al  prodotto, e' punito con l'arresto fino  a  due  anni  o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
 4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette sul mercato  i  prodotti  elencati  nell'allegato I nei quali l'etichetta prevista  dall'articolo 4  e'  assente,  incompleta  o  evidentemente alterata  o  contraffatta  e'  punito con una sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di tale  sanzione  provvede  la  regione  competente per territorio o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale.
 5.  Le  sanzioni  previste  dai  commi 1  e 2 non si applicano se i prodotti  sono  destinati,  fin  dal  primo  atto  di  immissione sul mercato,  ad  un'attivita'  prevista  dall'articolo 3,  comma 4, o ad un'operazione  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 5.  La sanzione  non  si  applica  comunque  a  chi,  prima  di immettere il prodotto  sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una dichiarazione  scritta  in  merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3,  comma 4,  o  una copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 5.
 6.  Le  sanzioni  previste  dal  presente articolo non si applicano all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti  di  cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.
 |  |  |  | Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  I  prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore  ai  valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi   sul  mercato  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.
 2.  I  valori  limite  previsti  dall'allegato  II,  nei  tre  anni successivi  alle  date  ivi  previste,  non  si applicano ai prodotti elencati  nell'allegato  I  che, fin dal primo atto di immissione sul mercato,  sono  destinati  ad  essere  oggetto  di  miscelazione o di utilizzazione  esclusivamente  in  Stati  non appartenenti all'Unione europea.
 3.  Con  appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto  con il Ministro della salute e con il Ministro  delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  si  provvede  alla modifica degli allegati   del  presente  decreto,  al  fine  di  dare  attuazione  a successive  direttive  comunitarie  per  le  parti  in  cui le stesse modifichino  modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
 11  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia al
 processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
 esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
 "Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
 comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
 modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
 direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
 attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
 comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
 competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
 alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
 per le politiche comunitarie.
 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
 presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
 competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
 autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
 suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
 tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
 per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
 ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
 decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
 l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
 perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
 della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
 provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
 indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
 e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
 contenute.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finanziarie
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2.  Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui all'articolo 3,   comma 5,   con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 27 marzo 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Berlusconi, Ministro (ad interim) della
 salute
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'articolo 1, comma 1)
 Elenco dei prodotti 1. Pitture e vernici:
 a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
 b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
 c) pitture  per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati  ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
 d) pitture  per  finiture  e  tamponature  da interni/esterni per legno,  metallo  o  plastica:  rivestimenti che formano una pellicola opaca,  destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti  sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
 e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti  che  formano  una  pellicola  trasparente  o semiopaca, destinati  ad  essere  applicati  sulle  finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi  per  legno,  come  definiti  dalla norma EN 927-1 nell'ambito della  "categoria  semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola  opaca  utilizzati  a  fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.
 f) impregnanti  non  filmogeni  per  legno: impregnanti per legno che,  secondo  la  norma  EN  927-1:1996,  hanno  uno  spessore medio inferiore  a  5(micron)mm,  misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
 g) primer:  rivestimenti  con  proprieta' sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
 h) primer  fissanti:  rivestimenti  destinati  a  stabilizzare le particelle   incoerenti   del   supporto  o  a  conferire  proprieta' idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
 i) pitture  monocomponenti  ad  alte prestazioni: rivestimenti ad alte  prestazioni  a  base  di  materiali  filmogeni,  concepiti  per applicazioni  che  richiedono  particolari  prestazioni  (ad esempio, applicazioni  quali  lo  strato  di fondo e lo strato di finitura per plastica,  lo  strato  di  fondo  per  supporti ferrosi o per metalli reattivi  come  lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti  per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero  prestazioni  quali  la  resistenza ai graffiti, la resistenza alla  fiamma  e  il  rispetto  delle  norme  igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
 j) pitture   bicomponenti   ad   alte  prestazioni:  rivestimenti destinati  agli  stessi  usi  delle  pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali e' aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
 k) pitture  multicolori:  rivestimenti  impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
 l) pitture  per  effetti  decorativi:  rivestimenti impiegati per ottenere  particolari  effetti  estetici  su  supporti  appositamente preverniciati  o  su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.
 2. Prodotti per carrozzeria:
 a) prodotti  preparatori  e  di  pulizia:  prodotti  destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine   o   a   fornire   una  base  per  l'applicazione  di  nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:
 -  prodotti  preparatori:  i  detergenti  per  la pulizia delle pistole  a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti  (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;
 -  predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
 b) stucco/mastice:  composti  densi destinati ad essere applicati per   riempire   profonde  imperfezioni  della  superficie  prima  di applicare il surfacer/filler;
 c) primer:  qualsiasi  tipo  di  rivestimento destinato ad essere applicato  sul  metallo  nudo o su finiture esistenti, per assicurare una  protezione  contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:
 -  surfacer/filler:  rivestimento da usare immediatamente prima dello  strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione  e  l'adesione  dello  strato di finitura e di ottenere la formazione   di   una   superficie  uniforme  riempiendo  le  piccole imperfezioni della superficie stessa;
 -  primer  universali  per metalli: i rivestimenti destinati ad essere  applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti,  i  fondi,  i  sottofondi,  i  primer  in plastica, i fondi riempitivi  bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
 -  wash  primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso  di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle  superfici  metalliche  nude  per  assicurare  resistenza  alla corrosione  e  adesione;  II)  primer  saldabili;  III)  le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
 d) strato   di   finitura   (topcoat):   rivestimento  pigmentato destinato  ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire  brillantezza  e  durata;  sono inclusi tutti i prodotti di finitura,  come  le  basi  "base  coating"  (rivestimento  contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi  effetto  ottico  desiderato  ma  non  la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento  trasparente  che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
 e) finiture  speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come   finiture  per  conferire  proprieta'  speciali  (come  effetti metallici  o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti  ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio  e  fluorurate),  basi riflettenti, finiture testurizzate (per  esempio,  con  effetto  martellato),  rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.
 |  |  |  | Allegato II 
 ---->      Parte di provvedimento in formato grafico    <----
 |  |  |  | Allegato III (previsto dall'articolo 3, comma 3) Metodi  analitici    1.  Al  fine  di  valutare  la  conformita'  del contenuto  di  COV  dei  prodotti  elencati nell'allegato I ai valori limite  previsti  nell'allegato II si applica il metodo analitico ISO 11890-2 (pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga COV  che,  in  fase di essiccamento, reagiscono chimicamente formando parte  del  rivestimento,  il metodo analitico ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003).
 |  |  |  | (1) (( Allegato III-bis TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI 1.  Dati  e  informazioni  trasmessi  dai soggetti che effettuano i controlli. 1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
 - il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
 - il  tipo  di  attivita'  (sopralluogo, campionamento e analisi,
 verifica   delle   giacenze  e  dei  dati  sulle  vendite,controllo
 dell'etichettatura, ecc.).
 1.2.  La  distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed
 alle singole regioni.
 1.3.  I  casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in  cui  e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato   I,   la   violazione   dei   valori   limite  previsti dall'articolo 3,  indicando,  in  riferimento  a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme. 1.4.  I  casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in   cui   e'   stata  accertata  la  violazione  degli  obblighi  di etichettatura  di  cui  all'articolo 4,  indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3. 1.5.  Il  costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti. 2.  Dati  e  informazioni  trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
 2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli  altri  soggetti  che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I. 2.2.  I  quantitativi  di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul  mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti .))
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