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| Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE TOSCANA |  | ORDINANZA 7 aprile 2006 |  | Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 e n. 3464/2005  - Approvazione delle disposizioni contributive a beneficio dei  privati  gravemente  danneggiati.  (Ordinanza  commissariale  n. A/31). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
 Visto  che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il  territorio  della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre  2003  ha  dichiarato  lo  stato  di emergenza prorogato al 31 dicembre  2006  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 2 dicembre 2005;
 Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325  del  7 novembre  2003, con la quale l'assessore alla protezione civile  della regione Toscana e' stato nominato Commissario delegato, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Viste  le  competenze  attribuite  al  Commissario  ai  sensi degli articoli 1  e  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Considerato  che  l'art.  6  della  medesima  ordinanza  assegna al Commissario,  per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;
 Preso atto che tali risorse, con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono state ripartite tra i vari interventi urgenti e improrogabili  tra  cui  la  concessione di contributi finalizzati al rientro  dei  nuclei  familiari  evacuati  nelle  proprie abitazioni, tramite  recupero  della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;
 Considerato  che  a  fronte  dell'attuazione degli interventi sopra richiamati risultano economie disponibili pari a euro 1.350.000,00;
 Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464  del  29 settembre 2005 che per gli eventi suddetti ha assegnato un  contributo  di  euro  2.000.000,00 finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo quindicennale;
 Considerato che a seguito della stipula del contratto di mutuo sono risultati disponibili complessivi euro 23.198.371,27;
 Preso  atto  peraltro  che  tali  ultime risorse, come chiarito dal Dipartimento  di  protezione  civile con nota prot. n. DPC/26/0060201 del  15  dicembre  2005,  possono  essere  utilizzate  oltre  che per finanziare  gli  interventi  di ripristino delle opere pubbliche e di messa  in  sicurezza  anche  per  la concessione di contributi per la riparazione  di  immobili  destinati  a civile abitazione distrutti o danneggiati;
 Viste le segnalazioni di danno che i privati colpiti dall'alluvione hanno presentato dopo l'evento ai comuni di Carrara e di Massa;
 Viste le disposizioni allegate predisposte dagli uffici regionali;
 Ritenuto di attivare una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformita'   a  quanto  previsto  dall'art.  1  comma 3,  lettera c) dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3325/2003;
 Preso  atto  che all'indomani dell'evento e' stata attivata tramite Fidi  Toscana S.p.A. una linea finanziaria per le imprese danneggiate nella  forma  del  contributo  in conto interessi a valere su risorse finanziarie regionali;
 Valutato  di  rinviare  l'attivazione  di  una  ulteriore procedura contributiva  nella  forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate, attivando fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorita';
 Ritenuto   di   destinare  alla  procedura  a  favore  dei  privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:
 Euro  1.000.000,00  per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati  a  valere  sulle  economie  sopra  indicate  di  cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Euro  2.000.000,00  per  contributi  per  danni a beni immobili a valere  sulle  risorse  assegnate  con  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
 Ritenuto  di  riservare  alla  procedura  a  favore  delle  imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:
 Euro   350.000,00   per  contributi  per  danni  a  beni  mobili, macchinari,  attrezzature,  scorte e mobili registrati a valere sulle economie  sopra  indicate  di  cui  alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Euro  1.000.000,00  per  contributi  per  danni a beni immobili a valere  sulle  risorse  assegnate  con  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
 Ordina:
 1. di  attivare  una  procedura  contributiva a favore dei soggetti privati  gravemente  danneggiati  a causa dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nei comuni di Carrara e Massa approvando a tal fine le  relative disposizioni allegate al presente provvedimento sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;
 2. di  attivare  fin  da  ora  un  tavolo  tecnico con le categorie interessate  per  la  verifica  delle  relative  priorita' al fine di definire  i  criteri  per  le procedure contributive, nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate;
 3.  di  destinare  alla  procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:
 Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati  a  valere  sulle  economie  sopra  indicate  di  cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Euro  2.000.000,00  per  contributi  per  danni a beni immobili a valere  sulle  risorse  assegnate  con  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
 4. di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:
 Euro  350.000,00  per  contributi  per  danni  a  beni  mobili, macchinari,  attrezzature,  scorte e mobili registrati a valere sulle economie  sopra  indicate  di  cui  alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
 Euro  1.000.000,00  per  contributi per danni a beni immobili a valere  sulle  risorse  assegnate  con  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
 5. individuare   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  ordinanza  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3325/2003  i comuni di Carrara  e  Massa  quali  soggetti  attuatori  per  la gestione della procedura contributiva a favore dei privati danneggiati;
 6. di  comunicare  la  presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa   di   disporne  la  pubblicazione  per  estratto,  comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 Firenze, 7 aprile 2006
 Il commissario delegato: Artusa
 |  |  |  | Allegato A Evento alluvionale 23/09/2003
 Provincia di Massa Carrara
 
 DISPOSIZIONI GENERALI
 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
 AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
 
 Parte Prima
 1.1. Beneficiari e finalita'.
 Possono   accedere  al  contributo  i  privati  persone  fisiche, proprietari  alla  data dell'alluvione del 23 settembre 2003, di beni distrutti  o gravemente danneggiati nei comuni di Carrara e di Massa, che  abbiano  presentato ai comuni medesimi la segnalazione del danno attraverso  l'apposita scheda di segnalazione (scheda 3 allegata alla delibera Giunta regionale n. 1150/2001).
 Il  contributo  e' finalizzato al ripristino dei beni distrutti o gravemente danneggiati ed e' erogato:
 a   rimborso   parziale  delle  spese  gia'  sostenute  per  il ripristino dei beni;
 per  consentire  l'avvio  o il completamento del ripristino dei beni immobili.
 Limitatamente  ai  beni  immobili  possono accedere al contributo anche  i  titolari  di  diritti reali sui beni nonche', ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile. 1.2.  Individuazione  dei  beni  danneggiati  per i quali puo' essere
 concesso il contributo.
 I beni danneggiati per i quali e' ammissibile il contributo sono:
 le unita' immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine  e  garage)  funzionalmente  collegate  all'uso medesimo con esclusione  degli  immobili  o  porzioni  di  immobili  realizzati in difformita'  alle  disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ove tale difformita'  comporti  variazioni  essenziali  ai  sensi  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
 i  beni mobili materiali essenziali all'uso abitativo contenuti nelle  unita'  abitative  destinate  a  residenza (immobili di cui al successivo   punto  1.3,  lettera a)  e b),  esclusi  i  beni  mobili contenuti nelle cantine e garage;
 i beni mobili registrati.
 Non  sono  ammissibili  a  contributo  i  danni  a infrastrutture private e terreni.
 1.3. Disposizioni per i beni immobili.
 Ai  fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra:
 a) immobili   ad   uso  abitativo  destinati  a  residenza  del proprietario  o  altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»;
 b) immobili  ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi,  dal  momento  dell'alluvione  al  momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a:
 contratto/i di locazione regolarmente registrato/i,
 rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado, d'ora in poi denominati «immobili in locazione»;
 c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del  proprietario  o  comunque  non  rientranti  nelle  categorie sub lettera a) e b), d'ora in poi denominati «seconda casa».
 1.4. Franchigia.
 Ai   fini  dell'accesso  al  contributo,  il  valore  del  danno, calcolato  secondo le modalita' di cui alla successiva parte seconda, a carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno pari a euro 1.000,00.
 1.5. Detrazioni.
 Dall'ammontare  del  danno  sono  detratti  eventuali  contributi pubblici   gia'   percepiti  e  i  rimborsi  da  parte  di  compagnie assicuratrici.
 1.6. Ammontare del contributo.
 Il  contributo  e'  determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalita' di cui alla parte seconda.
 1.7. Presentazione documentazione di spesa.
 Salvo  i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la  determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda)  i  beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del  contributo  medesimo,  a  presentare  la documentazione di spesa (fatture  in  originale  o  in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la  tipologia  dei beni ammessi a contributo, secondo le modalita' di cui alla parte terza punto 3.3.4. Parte Seconda
 2.1. Determinazione del danno.
 2.1.1. Beni immobili
 La  valutazione  del danno a beni immobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:
 a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo  di  100  mq  -  per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato  sulla  base  del  costo  medio  di interventi ordinari di ripristino   quali   intonacatura,   pulizia   e   trattamento  della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi);
 b) In  via  analitica:nel  caso  di danni piu' gravi rispetto a quelli  previsti  alla  precedente  lett.  a)  documentati da perizie redatte   da   tecnici  abilitati  ovvero  da  idonea  documentazione fotografica  o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta e' a cura e spese dell'interessato.
 Nei   casi   di   valutazione  analitica,  il  valore  del  danno corrisponde  ai  costi  sostenuti  per  il  ripristino  desunti dalle relative  fatture  per  un  importo  massimo complessivo di 35.000,00 euro.
 Nel   caso   di   rifacimento   degli   impianti   elettrico  e  di riscaldamento, oltre alle fatture e' necessario allegare alla domanda il  certificato  di  conformita'  dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo  massimo  del danno ammissibile a contributo e' pari a euro 3.000,00  per  ciascun  impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia  il  limite  massimo  del  danno  ammissibile  e' pari a euro 1.000,00.
 2.1.2. Beni mobili.
 La  valutazione  dei  danni  a beni mobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:
 a) in  via  convenzionale,  prescindendo  dalla  individuazione specifica  dei  beni  e  del  relativo  danno, facendo riferimento al valore medio del danno che i beni mobili essenziali all'uso abitativo contenuti  nei  vani  abitativi  danneggiati  possono aver subito per effetto  dell'alluvione. La valutazione convenzionale si applica fino ad un massimo di complessivi 4 vani e 2 bagni.
 Per   la   determinazione  convenzionale  del  danno  si  applica l'importo di:
 euro 3.000,00 per la cucina;
 euro 2.000,00 per gli altri vani;
 euro 500,00 per ogni bagno;
 b) in  via  analitica,  ove il danno sia documentato da perizie redatte   da   tecnico  abilitato  ovvero  da  idonea  documentazione fotografica  o  altra  documentazione comunque comprovante i danni in questione;   la   documentazione   prodotta   e'   a   cura  e  spese dell'interessato.  In  caso  di  valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino/riacquisto dei beni  mobili  essenziali  all'uso  abitativo  desunti  dalle relative fatture/scontrini,   nei   limiti   massimi   e  di  tipologia  sotto specificati:
 elettrodomestici   principali  (frigorifero,  lavatrice,  piano cottura e forno, lavastoviglie): 500,00 euro ciascuno;
 mobili cucina: 3.000,00 euro complessivi;
 altri  mobili  essenziali  per  uso  abitativo  (armadi, letti, tavolo,  sedie ecc., con esclusione di tappeti, quadri, ed altri beni ornamentali:  il  costo  risultante  dalla  documentazione  di  spesa (fatture/scontrini) nel limite massimo di euro 10.000,00.
 2.1.3. Congruenza spese con valutazione convenzionale.
 Ove  si  proceda  con  la  valutazione  convenzionale  e le spese sostenute  dall'interessato  siano inferiori alla quantificazione del danno cosi' calcolata, il valore del danno e' determinato dalla spesa dichiarata nella domanda.
 2.1.4. Beni mobili registrati.
 Per i beni mobili registrati il valore del danno e' determinato:
 a) in caso di distruzione o danno irreparabile, accertati sulla base  delle  denunce  di  legge, dal costo per l'acquisto di un nuovo bene  mobile  registrato,  nel limite massimo del valore indicato dai listini  delle  riviste  specializzate  (Quattroruote,  Motociclismo, altre)  del  mese di settembre 2003 per il bene distrutto, e comunque nel limite massimo di 6.000,00 euro;
 b) in  caso  di  danno riparabile, dal costo per la riparazione congruente  con  il  danno  derivante  dall'alluvione, determinato da documentazione  fiscale,  comunque  non  superiore al valore del bene risultante  dai  listini  sopra  indicati  e  nel  limite  massimo di 6.000,00 euro;
 c) qualora  il  bene  mobile registrato danneggiato o distrutto sia  stato  ceduto  per  l'acquisto  di un nuovo mezzo, il valore del danno  e'  dato  dal  costo  del  nuovo  mezzo  al netto dell'importo quantificato  dal concessionario per il bene distrutto o danneggiato, comunque  nel  rispetto  dei  limite  massimo  indicato dai listini e dell'importo massimo di 6.000,00 euro.
 I beni mobili registrati sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo per nucleo familiare pari a euro 10.000,00.
 2.1.5. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati.
 Ove  gli  interventi  di  ripristino  sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la  situazione  di  danno  e  a  determinare  il  relativo  ammontare ammissibile  a  contributo  in  conformita'  ai  criteri  di cui alle presenti  disposizioni  e  comunque  nei  limiti  massimi  di importo previsti,  Il  Comune provvede altresi' a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato.
 2.3. Percentuali massime di contributo.
 La percentuale massima del contributo e' pari al:
 75%  del  valore  del  danno  ammesso  a  contributo per i beni immobili prima casa;
 60%  del  valore  del  danno  ammesso  a  contributo per i beni mobili,  mobili  registrati e beni immobili «in locazione» e «seconda casa».
 2.4. Limite temporale di validita' delle fatture.
 Sono  ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi  di  ripristino  dei  beni  mobili,  mobili  registrati  o immobili  gia' effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore al 31 dicembre 2004.
 2.5. Modalita' per il calcolo dei limiti massimi di danno.
 Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi:
 comprensivi di IVA;
 al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5. Parte Terza
 3.1. Informazione.
 Il  Comune  deve  garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano   presentato   la   segnalazione   del   danno  in  relazione all'attivazione  della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni  utile  strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
 L'informazione  sara'  considerata  esaustiva  con l'invio presso l'indirizzo   indicato   nella  segnalazione  del  danno  (scheda  3) presentata  nell'immediato  dopo  alluvione  con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale.
 3.2. Domanda di contributo.
 3.2.1 Soggetti legittimati.
 La  domanda  e'  presentata  da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1.
 La  domanda  e' unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano piu' immobili e/o mobili ivi contenuti, il richiedente presenta  un'unica  domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti.
 In  caso  di  comproprieta',  la domanda e' presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri.
 La  concessione  ed  erogazione del contributo al comproprietario che  ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.
 3.2.2. Presentazione della domanda di contributo.
 La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva  (modello  «A»  allegato  alle  presenti disposizioni) ai Comuni  di  Carrara  o  di Massa a pena di inammissibilita', entro il termine del 14 luglio 2006.
 Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
 a) fotocopia   di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di validita' (obbligatoria sempre);
 b)    eventuale    quietanza   liberatoria   del   risarcimento assicurativo, in caso sia stato gia' percepito;
 c) documentazione  del danno e giustificativi di spesa (fatture in  originale  o  in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno e' effettuata in via analitica;
 d) eventuale  ulteriore  documentazione  richiesta per le varie tipologie  di  danni (quali: certificato di conformita' dell'impianto nel  caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di  cui  al  punto 2.1.1. lettera b), certificato di rottamazione nel caso   di   cui   al   punto   2.1.4.   lettera a),  valutazione  del concessionario nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera c).
 Per  le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.
 3.3. Adempimenti del Comune.
 Il Comune, entro il 31 ottobre 2006 procede all'istruttoria delle domande,  verificando l'ammissibilita/inammissibilita' a contributo e l'ammontare del relativo danno.
 In  caso di inammissibilita' il Comune procede ai sensi di quanto previsto  dall'art.  10-bis, legge n. 241/1990, come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.
 3.3.1. Istruttoria.
 In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica:
 a) la corretta e completa compilazione della domanda;
 b) la  completezza  degli  allegati  e la loro conformita' alle presenti disposizioni;
 c) la coerenza dei danni denunciati (sull'immobile e sui mobili registrati) nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al  comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente  e  dagli  altri  documenti  comunque  agli  atti del comune.
 Qualora   la   domanda,   tempestivamente   presentata,  non  sia integralmente  compilata  ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune   ne   richiede   l'integrazione,  dando  un  termine  per  la regolarizzazione  non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda e' dichiarata non ammissibile.
 E'  comunque  sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 Relativamente  ai  casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili  non  siano  stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua  le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile  a  contributo e fissa altresi' un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso.
 Degli  esiti  dell'istruttoria e' data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2.
 3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo.
 Sulla   base   dei  risultati  dell'istruttoria,  il  Commissario determina,  sentiti  i  Sindaci,  la  percentuale  di  contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3.
 Ai  fini  della determinazione della percentuale di contributo si fa  riferimento  all'ammontare  delle risorse destinate alla presente procedura pari a:
 euro 1 milione per i danni ai beni mobili e mobili registrati;
 euro 2 milioni per i danni a beni immobili.
 Ove  le  risorse  destinate  ai  danni ai beni immobili non siano sufficienti  a  coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorita':
 immobili prima casa e immobili in locazione
 immobili seconda casa.
 3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo.
 Il   Comune,   entro   60   giorni   dalla   comunicazione  della determinazione  del  Commissario  di  cui  al punto 3.3.2, applica le percentuali  definite  da  quest'ultimo  e  comunica  ai  beneficiari l'importo   del   contributo  a  ciascuno  spettante,  invitandoli  a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune.
 La  presentazione  della  documentazione  di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune.
 Ove  a  documentazione  di  spesa  presentata  sia  inferiore  al contributo, quest'ultimo e' ridotto all'importo della documentazione.
 Per   gli   interventi   di  ripristino  non  ancora  effettuati  o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire  entro  30  giorni  dal  termine  assegnato  dal  comune per l'esecuzione  degli  interventi.  Il  Comune  prima di procedere alla liquidazione  dell'importo  complessivo  del  contributo o del saldo, dovra' accertarsi della realizzazione dell'intervento.
 3.4. Erogazione del contributo.
 Il  Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla  liquidazione  dei contributi ai Comuni di Carrara e di Massa al ricevimento  da  parte  dei  Comuni  medesimi della documentazione di spesa  presentata  dai  beneficiari  secondo le presenti disposizioni nonche'  di  apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica.
 Il  Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte  del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati.
 3.5. Anticipazione.
 Nel  caso  di  lavori  di  ripristino non ancora effettuati o non completati,  ove  richiesto dal soggetto beneficiario, il Comune puo' concedere  un'anticipazione  fino  al  massimo del 50% del contributo assegnato.  Tali  erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo  ripristino  o  riparazione  del  bene  danneggiato  o acquisto  di  bene  analogo  e  pertanto  ove  la  condizione  non si realizzi, ne e' dovuta la restituzione da parte del beneficiario. Parte Quarta
 4.1. Controlli.
 Le  domande  sono  soggette  a  controllo da parte del Comune, in relazione  ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.
 In  particolare  sono  oggetto  di  controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati  anche  in  rapporto  alle  risultanze  catastali  e  alle dichiarazioni  rese  ai  fini  della  corresponsione  della tassa sui rifiuti solidi urbani.
 Le modalita' dei controlli sono determinate dai Comuni di Carrara e  di  Massa.  E'  comunque  soggetta a controllo una percentuale non inferiore   al  10%  rispetto  alle  domande  ammesse  a  contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio.
 Il  Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare.
 Nell'ambito   delle   attivita'   di  controllo  il  Comune  puo' richiedere,  e  l'interessato e' obbligato ad esibire, pena la revoca del  contributo,  tutta  la documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza  e  puo'  procedere  a ispezioni dei beni di cui e' stato dichiarato  il  danneggiamento nonche' degli interventi di ripristino dichiarati.
 Ove  in  sede  di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli  dichiarati  tali  da incidere nel diritto al contributo e nel relativo  ammontare  ovvero  venga accertata la mancata effettuazione degli  interventi,  si  procede  alla  revoca  del  contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
 Al  di  fuori di tali ipotesi, l'accertamento puo' determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.
 I   controlli  sono  effettuati  dai  Comuni  entro  3  mesi  dal provvedimento  di  ammissione  al  contributo.  I relativi esiti sono comunicati al Commissario.
 
 ---->   Vedere Modelli da pag. 24 a pag. 30 della G.U.  <----
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