Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 7 aprile 2006
Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 e n. 3464/2005 - Approvazione delle disposizioni contributive a beneficio dei privati gravemente danneggiati. (Ordinanza commissariale n. A/31).

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;
Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;
Preso atto che tali risorse, con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono state ripartite tra i vari interventi urgenti e improrogabili tra cui la concessione di contributi finalizzati al rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;
Considerato che a fronte dell'attuazione degli interventi sopra richiamati risultano economie disponibili pari a euro 1.350.000,00;
Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 che per gli eventi suddetti ha assegnato un contributo di euro 2.000.000,00 finalizzato alla stipula di un contratto di mutuo quindicennale;
Considerato che a seguito della stipula del contratto di mutuo sono risultati disponibili complessivi euro 23.198.371,27;
Preso atto peraltro che tali ultime risorse, come chiarito dal Dipartimento di protezione civile con nota prot. n. DPC/26/0060201 del 15 dicembre 2005, possono essere utilizzate oltre che per finanziare gli interventi di ripristino delle opere pubbliche e di messa in sicurezza anche per la concessione di contributi per la riparazione di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati;
Viste le segnalazioni di danno che i privati colpiti dall'alluvione hanno presentato dopo l'evento ai comuni di Carrara e di Massa;
Viste le disposizioni allegate predisposte dagli uffici regionali;
Ritenuto di attivare una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1 comma 3, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Preso atto che all'indomani dell'evento e' stata attivata tramite Fidi Toscana S.p.A. una linea finanziaria per le imprese danneggiate nella forma del contributo in conto interessi a valere su risorse finanziarie regionali;
Valutato di rinviare l'attivazione di una ulteriore procedura contributiva nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate, attivando fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorita';
Ritenuto di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:
Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Euro 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
Ritenuto di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:
Euro 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
Ordina:
1. di attivare una procedura contributiva a favore dei soggetti privati gravemente danneggiati a causa dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nei comuni di Carrara e Massa approvando a tal fine le relative disposizioni allegate al presente provvedimento sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;
2. di attivare fin da ora un tavolo tecnico con le categorie interessate per la verifica delle relative priorita' al fine di definire i criteri per le procedure contributive, nella forma del contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese danneggiate;
3. di destinare alla procedura a favore dei privati danneggiati complessivi euro 3.000.000,00 cosi' distinti:
Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni mobili e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Euro 2.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
4. di riservare alla procedura a favore delle imprese danneggiate complessivi euro 1.350.000,00 cosi' distinti:
Euro 350.000,00 per contributi per danni a beni mobili, macchinari, attrezzature, scorte e mobili registrati a valere sulle economie sopra indicate di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
Euro 1.000.000,00 per contributi per danni a beni immobili a valere sulle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005;
5. individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 i comuni di Carrara e Massa quali soggetti attuatori per la gestione della procedura contributiva a favore dei privati danneggiati;
6. di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Firenze, 7 aprile 2006
Il commissario delegato: Artusa
 
Allegato A
Evento alluvionale 23/09/2003
Provincia di Massa Carrara

DISPOSIZIONI GENERALI
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Parte Prima
1.1. Beneficiari e finalita'.
Possono accedere al contributo i privati persone fisiche, proprietari alla data dell'alluvione del 23 settembre 2003, di beni distrutti o gravemente danneggiati nei comuni di Carrara e di Massa, che abbiano presentato ai comuni medesimi la segnalazione del danno attraverso l'apposita scheda di segnalazione (scheda 3 allegata alla delibera Giunta regionale n. 1150/2001).
Il contributo e' finalizzato al ripristino dei beni distrutti o gravemente danneggiati ed e' erogato:
a rimborso parziale delle spese gia' sostenute per il ripristino dei beni;
per consentire l'avvio o il completamento del ripristino dei beni immobili.
Limitatamente ai beni immobili possono accedere al contributo anche i titolari di diritti reali sui beni nonche', ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile. 1.2. Individuazione dei beni danneggiati per i quali puo' essere
concesso il contributo.
I beni danneggiati per i quali e' ammissibile il contributo sono:
le unita' immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine e garage) funzionalmente collegate all'uso medesimo con esclusione degli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
i beni mobili materiali essenziali all'uso abitativo contenuti nelle unita' abitative destinate a residenza (immobili di cui al successivo punto 1.3, lettera a) e b), esclusi i beni mobili contenuti nelle cantine e garage;
i beni mobili registrati.
Non sono ammissibili a contributo i danni a infrastrutture private e terreni.
1.3. Disposizioni per i beni immobili.
Ai fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra:
a) immobili ad uso abitativo destinati a residenza del proprietario o altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»;
b) immobili ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi, dal momento dell'alluvione al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a:
contratto/i di locazione regolarmente registrato/i,
rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado, d'ora in poi denominati «immobili in locazione»;
c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del proprietario o comunque non rientranti nelle categorie sub lettera a) e b), d'ora in poi denominati «seconda casa».
1.4. Franchigia.
Ai fini dell'accesso al contributo, il valore del danno, calcolato secondo le modalita' di cui alla successiva parte seconda, a carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno pari a euro 1.000,00.
1.5. Detrazioni.
Dall'ammontare del danno sono detratti eventuali contributi pubblici gia' percepiti e i rimborsi da parte di compagnie assicuratrici.
1.6. Ammontare del contributo.
Il contributo e' determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalita' di cui alla parte seconda.
1.7. Presentazione documentazione di spesa.
Salvo i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda) i beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del contributo medesimo, a presentare la documentazione di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la tipologia dei beni ammessi a contributo, secondo le modalita' di cui alla parte terza punto 3.3.4. Parte Seconda
2.1. Determinazione del danno.
2.1.1. Beni immobili
La valutazione del danno a beni immobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:
a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo di 100 mq - per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato sulla base del costo medio di interventi ordinari di ripristino quali intonacatura, pulizia e trattamento della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi);
b) In via analitica:nel caso di danni piu' gravi rispetto a quelli previsti alla precedente lett. a) documentati da perizie redatte da tecnici abilitati ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta e' a cura e spese dell'interessato.
Nei casi di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino desunti dalle relative fatture per un importo massimo complessivo di 35.000,00 euro.
Nel caso di rifacimento degli impianti elettrico e di riscaldamento, oltre alle fatture e' necessario allegare alla domanda il certificato di conformita' dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo massimo del danno ammissibile a contributo e' pari a euro 3.000,00 per ciascun impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia il limite massimo del danno ammissibile e' pari a euro 1.000,00.
2.1.2. Beni mobili.
La valutazione dei danni a beni mobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:
a) in via convenzionale, prescindendo dalla individuazione specifica dei beni e del relativo danno, facendo riferimento al valore medio del danno che i beni mobili essenziali all'uso abitativo contenuti nei vani abitativi danneggiati possono aver subito per effetto dell'alluvione. La valutazione convenzionale si applica fino ad un massimo di complessivi 4 vani e 2 bagni.
Per la determinazione convenzionale del danno si applica l'importo di:
euro 3.000,00 per la cucina;
euro 2.000,00 per gli altri vani;
euro 500,00 per ogni bagno;
b) in via analitica, ove il danno sia documentato da perizie redatte da tecnico abilitato ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comunque comprovante i danni in questione; la documentazione prodotta e' a cura e spese dell'interessato. In caso di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino/riacquisto dei beni mobili essenziali all'uso abitativo desunti dalle relative fatture/scontrini, nei limiti massimi e di tipologia sotto specificati:
elettrodomestici principali (frigorifero, lavatrice, piano cottura e forno, lavastoviglie): 500,00 euro ciascuno;
mobili cucina: 3.000,00 euro complessivi;
altri mobili essenziali per uso abitativo (armadi, letti, tavolo, sedie ecc., con esclusione di tappeti, quadri, ed altri beni ornamentali: il costo risultante dalla documentazione di spesa (fatture/scontrini) nel limite massimo di euro 10.000,00.
2.1.3. Congruenza spese con valutazione convenzionale.
Ove si proceda con la valutazione convenzionale e le spese sostenute dall'interessato siano inferiori alla quantificazione del danno cosi' calcolata, il valore del danno e' determinato dalla spesa dichiarata nella domanda.
2.1.4. Beni mobili registrati.
Per i beni mobili registrati il valore del danno e' determinato:
a) in caso di distruzione o danno irreparabile, accertati sulla base delle denunce di legge, dal costo per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, nel limite massimo del valore indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese di settembre 2003 per il bene distrutto, e comunque nel limite massimo di 6.000,00 euro;
b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione congruente con il danno derivante dall'alluvione, determinato da documentazione fiscale, comunque non superiore al valore del bene risultante dai listini sopra indicati e nel limite massimo di 6.000,00 euro;
c) qualora il bene mobile registrato danneggiato o distrutto sia stato ceduto per l'acquisto di un nuovo mezzo, il valore del danno e' dato dal costo del nuovo mezzo al netto dell'importo quantificato dal concessionario per il bene distrutto o danneggiato, comunque nel rispetto dei limite massimo indicato dai listini e dell'importo massimo di 6.000,00 euro.
I beni mobili registrati sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo per nucleo familiare pari a euro 10.000,00.
2.1.5. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati.
Ove gli interventi di ripristino sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la situazione di danno e a determinare il relativo ammontare ammissibile a contributo in conformita' ai criteri di cui alle presenti disposizioni e comunque nei limiti massimi di importo previsti, Il Comune provvede altresi' a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato.
2.3. Percentuali massime di contributo.
La percentuale massima del contributo e' pari al:
75% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili prima casa;
60% del valore del danno ammesso a contributo per i beni mobili, mobili registrati e beni immobili «in locazione» e «seconda casa».
2.4. Limite temporale di validita' delle fatture.
Sono ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi di ripristino dei beni mobili, mobili registrati o immobili gia' effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore al 31 dicembre 2004.
2.5. Modalita' per il calcolo dei limiti massimi di danno.
Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi:
comprensivi di IVA;
al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5. Parte Terza
3.1. Informazione.
Il Comune deve garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
L'informazione sara' considerata esaustiva con l'invio presso l'indirizzo indicato nella segnalazione del danno (scheda 3) presentata nell'immediato dopo alluvione con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale.
3.2. Domanda di contributo.
3.2.1 Soggetti legittimati.
La domanda e' presentata da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1.
La domanda e' unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano piu' immobili e/o mobili ivi contenuti, il richiedente presenta un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti.
In caso di comproprieta', la domanda e' presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri.
La concessione ed erogazione del contributo al comproprietario che ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.
3.2.2. Presentazione della domanda di contributo.
La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva (modello «A» allegato alle presenti disposizioni) ai Comuni di Carrara o di Massa a pena di inammissibilita', entro il termine del 14 luglio 2006.
Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita' (obbligatoria sempre);
b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato gia' percepito;
c) documentazione del danno e giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno e' effettuata in via analitica;
d) eventuale ulteriore documentazione richiesta per le varie tipologie di danni (quali: certificato di conformita' dell'impianto nel caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1. lettera b), certificato di rottamazione nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera a), valutazione del concessionario nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera c).
Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.
3.3. Adempimenti del Comune.
Il Comune, entro il 31 ottobre 2006 procede all'istruttoria delle domande, verificando l'ammissibilita/inammissibilita' a contributo e l'ammontare del relativo danno.
In caso di inammissibilita' il Comune procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis, legge n. 241/1990, come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.
3.3.1. Istruttoria.
In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica:
a) la corretta e completa compilazione della domanda;
b) la completezza degli allegati e la loro conformita' alle presenti disposizioni;
c) la coerenza dei danni denunciati (sull'immobile e sui mobili registrati) nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune.
Qualora la domanda, tempestivamente presentata, non sia integralmente compilata ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda e' dichiarata non ammissibile.
E' comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Relativamente ai casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile a contributo e fissa altresi' un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso.
Degli esiti dell'istruttoria e' data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2.
3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo.
Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il Commissario determina, sentiti i Sindaci, la percentuale di contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3.
Ai fini della determinazione della percentuale di contributo si fa riferimento all'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura pari a:
euro 1 milione per i danni ai beni mobili e mobili registrati;
euro 2 milioni per i danni a beni immobili.
Ove le risorse destinate ai danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorita':
immobili prima casa e immobili in locazione
immobili seconda casa.
3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo.
Il Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione della determinazione del Commissario di cui al punto 3.3.2, applica le percentuali definite da quest'ultimo e comunica ai beneficiari l'importo del contributo a ciascuno spettante, invitandoli a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune.
La presentazione della documentazione di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune.
Ove a documentazione di spesa presentata sia inferiore al contributo, quest'ultimo e' ridotto all'importo della documentazione.
Per gli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire entro 30 giorni dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione degli interventi. Il Comune prima di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo del contributo o del saldo, dovra' accertarsi della realizzazione dell'intervento.
3.4. Erogazione del contributo.
Il Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi ai Comuni di Carrara e di Massa al ricevimento da parte dei Comuni medesimi della documentazione di spesa presentata dai beneficiari secondo le presenti disposizioni nonche' di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica.
Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati.
3.5. Anticipazione.
Nel caso di lavori di ripristino non ancora effettuati o non completati, ove richiesto dal soggetto beneficiario, il Comune puo' concedere un'anticipazione fino al massimo del 50% del contributo assegnato. Tali erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene danneggiato o acquisto di bene analogo e pertanto ove la condizione non si realizzi, ne e' dovuta la restituzione da parte del beneficiario. Parte Quarta
4.1. Controlli.
Le domande sono soggette a controllo da parte del Comune, in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.
In particolare sono oggetto di controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati anche in rapporto alle risultanze catastali e alle dichiarazioni rese ai fini della corresponsione della tassa sui rifiuti solidi urbani.
Le modalita' dei controlli sono determinate dai Comuni di Carrara e di Massa. E' comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio.
Il Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare.
Nell'ambito delle attivita' di controllo il Comune puo' richiedere, e l'interessato e' obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza e puo' procedere a ispezioni dei beni di cui e' stato dichiarato il danneggiamento nonche' degli interventi di ripristino dichiarati.
Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare ovvero venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, si procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento puo' determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.
I controlli sono effettuati dai Comuni entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario.

----> Vedere Modelli da pag. 24 a pag. 30 della G.U. <----
 
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