| 
| Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 |  | Disposizioni  integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
 Visto  l'articolo 14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  l'articolo 10  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, recante interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
 Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
 Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42, recante istituzione   del   sistema  pubblico  di  connettivita'  e  la  rete internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del titolare»  e  sono  soppresse  le  parole:  «ai titolari e confermano l'identita'  informatica  dei  titolari  stessi;»; alla lettera q) la parola:    «autenticazione»    e'    sostituita    dalla    seguente: «identificazione»;  alla  lettera r)  sono soppresse le parole: «e la sua  univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale l'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma elettronica».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  al solo fine di
 facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
 modificate o alle quali e' operato il rinvio.
 Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
 legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
 Europea (G.U.C.E.).
 Note alle premesse:
 - L'art.  76 della Costituzione dispone che l'esercizio
 della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
 Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
 direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
 definiti.
 - L'art.   87,   della   Costituzione  conferisce,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - L'art.   117,   secondo   comma,   lettera r)   della
 Costituzione  conferisce  allo Stato legislazione esclusiva
 nelle  seguenti  materie: «r) pesi, misure e determinazione
 del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
 informatico    dei   dati   dell'amministrazione   statale,
 regionale e locale; opere dell'ingegno;».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri.):
 «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
 della  regolazione,  riassetto  normativo e codificazione -
 Legge di semplificazione 2001):
 «Art.    10   (Riassetto   in   materia   di   societa'
 dell'informazione).   -   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data in entrata in
 vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
 legislativi,  su  proposta del Ministro per l'innovazione e
 le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
 coordinamento  e il riassetto delle disposizioni vigenti in
 materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
 principi  e  i  criteri  direttivi di cui all'art. 20 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59, come sostituito dall'art. 1
 della  presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
 e criteri direttivi:
 a) graduare  la  rilevanza  giuridica  e  l'efficacia
 probatoria   dei  diversi  tipi  di  firma  elettronica  in
 relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
 firma;
 b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
 garantire  la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
 via  telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e dagli
 altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
 imprese  l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
 massima  semplificazione  degli strumenti e delle procedure
 necessari  e  nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
 discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei
 dati personali;
 c) prevedere  la possibilita' di attribuire al dato e
 al  documento informatico contenuto nei sistemi informativi
 pubblici  i  caratteri della primarieta' e originalita', in
 sostituzione   o   in  aggiunta  a  dati  e  documenti  non
 informatici,  nonche'  obbligare  le amministrazioni che li
 detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
 ad  assicurare  l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
 relativo contenuto informativo;
 d) realizzare  il  coordinamento  formale  del  testo
 delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
 coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
 coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
 di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
 e) adeguare    la    normativa    alle   disposizioni
 comunitarie.
 2.  La  delega  di  cui  al comma 1 e' esercitata per i
 seguenti oggetti:
 a) il  documento  informatico, la firma elettronica e
 la firma digitale;
 b) i   procedimenti   amministrativi  informatici  di
 competenza   delle   amministrazioni   statali   anche   ad
 ordinamento autonomo;
 c) la gestione dei documenti informatici;
 d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
 e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
 alle   banche  dati  di  competenza  delle  amministrazioni
 statali anche ad ordinamento autonomo.
 3.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
 decreti   legislativi  recanti  disposizioni  correttive  e
 integrative  dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  degli  oggetti e dei principi e criteri direttivi
 determinati   dal  presente  articolo,  entro  dodici  mesi
 decorrenti  dalla  data  di  scadenza del termine di cui al
 medesimo comma 1».
 - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca «Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi».
 - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
 n.  42,  reca  «Norme  in  materia  di  sistemi informativi
 automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
 dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
 1992, n. 421».
 - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
 203,  S.O, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 28 dicembre   2000,   n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  20 febbraio  2001, n. 42, S.O., reca «Testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».
 - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
 106, S.O., reca «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
 - Il   decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
 n. 39, reca «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
 ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
 - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
 174,  S.O.,  reca «Codice in materia di protezione dei dati
 personali».
 - La  legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale  del  17 gennaio  2004,  n.  13,  reca
 «Disposizioni  per favorire l'accesso dei soggetti disabili
 agli strumenti informatici».
 - Il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004,  n.  52,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
 n.  49,  S.O., reca «Attuazione della direttiva 2001/115/CE
 che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in
 materia di IVA».
 - La  legge  21 giugno  1986,  n. 317, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   del  2 luglio  1986,  n.  151,  reca
 «Procedura   d'informazione   nel  settore  delle  norme  e
 regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
 servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
 della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
 Consiglio  del  22 giugno  1998, modificata dalla direttiva
 98/48/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
 20 luglio 1998».
 -   Il   decreto   legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.
 112, S.O. reca «Codice dell'amministrazione digitale».
 -  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2005, n.
 73, reca «Istituzione del sistema pubblico di connettivita'
 e della rete internazionale della pubblica amministrazione»
 a norma dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali.):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.
 Nota all'art. 1:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
 dell'amministrazione  digitale, come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art. 1 (Definizioni). - Ai fini del presente codice si
 intende per:
 a) allineamento    dei    dati:    il   processo   di
 coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
 alla  verifica  della  corrispondenza delle informazioni in
 essi contenute;
 b) autenticazione    informatica:    la   validazione
 dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
 univoco  ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
 sistemi   informativi,   effettuata   attraverso  opportune
 tecnologie   anche   al  fine  di  garantire  la  sicurezza
 dell'accesso;
 c) carta   d'identita'   elettronica:   il  documento
 d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
 supporto  informatico dalle amministrazioni comunali con la
 prevalente  finalita'  di dimostrare l'identita' anagrafica
 del suo titolare;
 d) carta   nazionale   dei   servizi:   il  documento
 rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
 per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle pubbliche
 amministrazioni;
 e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
 che  collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
 per verificare le firme elettroniche;
 f) certificato     qualificato:     il    certificato
 elettronico  conforme  ai  requisiti  di cui all'allegato I
 della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che
 risponde ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
 direttiva;
 g) certificatore:  il  soggetto che presta servizi di
 certificazione  delle  firme  elettroniche  o  che fornisce
 altri servizi connessi con queste ultime;
 h) chiave  privata: l'elemento della coppia di chiavi
 asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
 quale   si   appone   la   firma   digitale  sul  documento
 informatico;
 i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
 asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico, con il
 quale  si  verifica la firma digitale apposta sul documento
 informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
 l) dato  a  conoscibilita'  limitata:  il dato la cui
 conoscibilita'  e'  riservata  per  legge  o  regolamento a
 specifici soggetti o categorie di soggetti;
 m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato
 formato,    o    comunque    trattato   da   una   pubblica
 amministrazione;
 n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
 o) disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere ai
 dati  senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
 di legge;
 p) documento    informatico:    la   rappresentazione
 informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati in forma
 elettronica,  allegati oppure connessi tramite associazione
 logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
 identificazione informatica;
 r) firma    elettronica    qualificata:    la   firma
 elettronica  ottenuta  attraverso una procedura informatica
 che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
 con  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare un
 controllo  esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si
 riferisce  in  modo  da  consentire  di  rilevare se i dati
 stessi  siano  stati  successivamente  modificati,  che sia
 basata  su un certificato qualificato e realizzata mediante
 un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
 s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma
 elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
 crittografiche,  una  pubblica e una privata, correlate tra
 loro,  che consente al titolare tramite la chiave privata e
 al     destinatario    tramite    la    chiave    pubblica,
 rispettivamente,  di  rendere  manifesta e di verificare la
 provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
 un insieme di documenti informatici;
 t) fruibilita'   di   un  dato:  la  possibilita'  di
 utilizzare   il   dato   anche  trasferendolo  nei  sistemi
 informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
 u) gestione   informatica  dei  documenti:  l'insieme
 delle  attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
 di     protocollo,     nonche'     alla    classificazione,
 organizzazione,  assegnazione,  reperimento e conservazione
 dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
 amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
 d'archivio    adottato,    effettuate    mediante   sistemi
 informatici;
 v) originali  non  unici: i documenti per i quali sia
 possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
 scritture   o   documenti   di   cui  sia  obbligatoria  la
 conservazione, anche se in possesso di terzi;
 z) pubbliche     amministrazioni     centrali:     le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  istituzioni universitarie, gli enti pubblici
 non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza
 negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  le
 agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300;
 aa)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
 firma  elettronica  e  che ha accesso ai dispositivi per la
 creazione della firma elettronica;
 bb)   validazione   temporale:   il  risultato  della
 procedura  informatica  con  cui si attribuiscono, ad uno o
 piu'   documenti   informatici,   una  data  ed  un  orario
 opponibili ai terzi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.  Al  comma 5  dell'articolo  2  del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
 dell'amministrazione  digitale, come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  2  (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
 Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la
 disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
 conservazione   e   la   fruibilita'  dell'informazione  in
 modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
 utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione.
 2.  Le  disposizioni  del  presente codice si applicano
 alle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
 del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, salvo che
 sia   diversamente   stabilito,  nel  rispetto  delle  loro
 autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto
 di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  al capo II concernenti i
 documenti  informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti
 informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
 al  capo  III,  relative  alla  formazione,  gestione, alla
 conservazione,  nonche'  le  disposizioni di cui al capo IV
 relative  alla  trasmissione  dei  documenti informatici si
 applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  capo  V, concernenti
 l'accesso  ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
 informazioni  digitali  si  applicano  anche  ai gestori di
 servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
 5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
 rispetto   della   disciplina   rilevante   in  materia  di
 trattamento  dei  dati  personali  e, in particolare, delle
 disposizioni  del  codice in materia di protezione dei dati
 personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n.  196.  I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
 ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
 l'uso  di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
 dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
 dignita' dell'interessato.
 6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
 limitatamente  all'esercizio  delle attivita' e funzioni di
 ordine  e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
 e consultazioni elettorali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.  Al  comma 1  dell'articolo  3  del  decreto legislativo dopo le parole:   «pubbliche   amministrazioni»   e'   soppressa  la  parola: «centrali».
 2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al  comma 1  sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  3  (Diritto  all'uso  delle  tecnologie)  - 1. I
 cittadini  e  le  imprese  hanno  diritto  a  richiedere ed
 ottenere   l'uso   delle   tecnologie   telematiche   nelle
 comunicazioni  con  le  pubbliche  amministrazioni  e con i
 gestori  di  pubblici  servizi statali nei limiti di quanto
 previsto nel presente codice.
 1-bis.  Il  principio di cui al comma 1 si applica alle
 amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
 tecnologiche  ed  organizzative  disponibili e nel rispetto
 della loro autonomia normativa.
 1-ter.  Le  controversie  concernenti  l'esercizio  del
 diritto  di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
 esclusiva del giudice amministrativo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo.
 «Art.  10 (Sportelli per le attivita' produttive). - 1.
 Lo  sportello  unico  di  cui  all'art.  3  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 447, e'
 realizzato  in  modalita'  informatica  ed  eroga  i propri
 servizi verso l'utenza anche in via telematica.
 2.  Gli  sportelli unici consentono l'invio di istanze,
 dichiarazioni,   documenti  e  ogni  altro  atto  trasmesso
 dall'utente  in  via  telematica  e  sono  integrati  con i
 servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
 3.  Al  fine  di  promuovere  la  massima  efficacia ed
 efficienza   dello   sportello   unico,   anche  attraverso
 l'adozione  di  modalita'  omogenee  di  relazione  con gli
 utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
 con  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu'
 modelli   tecnico-organizzativi   di  riferimento,  tenendo
 presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano
 l'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
 4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto
 dal  sistema  pubblico  di connettivita' di cui al presente
 decreto,  un sistema informatizzato per le imprese relativo
 ai   procedimenti   di   competenza  delle  amministrazioni
 centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Gli  organi  di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili previste dalle norme vigenti.».
 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
 «5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli riguardanti  l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.».
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  12  (Norme  generali  per l'uso delle tecnologie
 dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione
 amministrativa).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni
 nell'organizzare   autonomamente   la   propria   attivita'
 utilizzano   le   tecnologie   dell'informazione   e  della
 comunicazione  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
 efficienza,    efficacia,    economicita',   imparzialita',
 trasparenza, semplificazione e partecipazione.
 1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle
 funzioni   di   indirizzo   politico   ed   in  particolare
 nell'emanazione  delle  direttive  generali per l'attivita'
 amministrativa  e  per  la  gestione  ai  sensi del comma 1
 dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001,
 promuovono  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente
 decreto.
 1-ter.   I   dirigenti  rispondono  dell'osservanza  ed
 attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
 sensi  e  nei  limiti  degli  articoli 21  e 55 del decreto
 legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le
 eventuali   responsabilita'   penali,  civili  e  contabili
 previste dalle norme vigenti.
 2.  Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
 dell'informazione   e   della  comunicazione  nei  rapporti
 interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i
 privati,   con   misure   informatiche,   tecnologiche,   e
 procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
 all'art. 71.
 3.  Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
 l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
 interazione  degli utenti con i servizi informatici da esse
 erogati,   qualunque  sia  il  canale  di  erogazione,  nel
 rispetto  della  autonomia  e della specificita' di ciascun
 erogatore di servizi.
 4.  Lo  Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
 reti  telematiche  come  strumento  di  interazione  tra le
 pubbliche amministrazioni ed i privati.
 5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le
 tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione,
 garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
 alla  consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
 informazioni,  nonche'  l'interoperabilita'  dei  sistemi e
 l'integrazione  dei  processi  di  servizio  fra le diverse
 amministrazioni   nel   rispetto   delle   regole  tecniche
 stabilite ai sensi dell'art. 71.
 5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  implementano  e
 consolidano  i  processi  di informatizzazione in atto, ivi
 compresi  quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
 di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
 privati.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Dopo  il  comma 3  dell'articolo  14 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Ai  fini  di  quanto  previsto  ai  commi 1,  2  e 3, e' istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  14  (Rapporti  tra  Stato,  regioni  e autonomie
 locali).  -  1.  In  attuazione del disposto dell'art. 117,
 secondo  comma,  lettera r),  della  Costituzione, lo Stato
 disciplina    il   coordinamento   informatico   dei   dati
 dell'amministrazione  statale, regionale e locale, dettando
 anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
 sicurezza  e  l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
 dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
 dati  e  per  l'accesso  ai  servizi  erogati in rete dalle
 amministrazioni medesime.
 2.   Lo   Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali
 promuovono  le  intese e gli accordi e adottano, attraverso
 la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
 un  processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
 coordinato  e condiviso e per l'individuazione delle regole
 tecniche di cui all'art. 71.
 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
 istituisce  organismi  di  cooperazione con le regioni e le
 autonomie  locali,  promuove  intese  ed accordi tematici e
 territoriali,  favorisce  la collaborazione interregionale,
 incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
 particolare   mediante  il  trasferimento  delle  soluzioni
 tecniche  ed organizzative, previene il divario tecnologico
 tra  amministrazioni  di  diversa dimensione e collocazione
 territoriale.
 3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
 istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
 pubblica,  presso  la Conferenza unificata, previa delibera
 della  medesima  che  ne  definisce  la  composizione  e le
 specifiche   competenze,  una  Commissione  permanente  per
 l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
 con funzioni istruttorie e consultive.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo  17 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
 «1-bis.   Ciascun   Ministero   istituisce  un  unico  centro  di competenza,  salva  la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.».
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
 e   le  tecnologie).  -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni
 centrali  garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
 per      la     riorganizzazione     e     digitalizzazione
 dell'amministrazione definite dal Governo.
 A  tale fine le predette amministrazioni individuano un
 centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
 a) coordinamento   strategico   dello   sviluppo  dei
 sistemi   informativi,  in  modo  da  assicurare  anche  la
 coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
 b) indirizzo   e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
 servizi,  sia  interni  che  esterni,  forniti  dai sistemi
 informativi dell'amministrazione;
 c) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
 sicurezza informatica;
 d) accesso   dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
 informatici   e  promozione  dell'accessibilita'  anche  in
 attuazione  di  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
 n. 4;
 e) analisi   della   coerenza   tra  l'organizzazione
 dell'amministrazione    e   l'utilizzo   delle   tecnologie
 dell'informazione   e   della  comunicazione,  al  fine  di
 migliorare  la  soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
 servizi  nonche'  di  ridurre i tempi e i costi dell'azione
 amministrativa;
 f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
 dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 g) indirizzo,   coordinamento  e  monitoraggio  della
 pianificazione  prevista  per lo sviluppo e la gestione dei
 sistemi informativi;
 h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
 rilevanti  ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione di
 servizi   in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli
 strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
 amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
 l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
 la    realizzazione   e   compartecipazione   dei   sistemi
 informativi cooperativi;
 i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
 delle  direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o  dal  Ministro  delegato per l'innovazione e le
 tecnologie;
 j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di
 diffusione,  all'interno  dell'amministrazione, dei sistemi
 di   posta   elettronica,   protocollo  informatico,  firma
 digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
 sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
 1-bis.  Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
 competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
 proprio centro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 1  dell'articolo  20 del decreto legislativo, dopo le parole:   «con  strumenti  telematici»  sono  inserite  le  seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da: «a  tutti  gli  effetti  di  legge, se conformi alle disposizioni del presente  codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite  dalle  seguenti:  «agli  effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».
 2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 20 del decreto legislativo, e' inserito il seguente:
 «1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico a soddisfare il requisito  della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita', sicurezza,  integrita'  ed  immodificabilita',  fermo restando quanto disposto dal comma 2.».
 3.   Il   comma 2  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  e' sostituito dal seguente:
 «2.  Il  documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita' del  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo di  firma  ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita',  dall'articolo  1350,  primo  comma,  numeri  da 1 a 12 del codice civile.».
 4.  Al  comma 3  dell'articolo  20  del decreto legislativo dopo le parole:  «Le  regole  tecniche»  sono  inserite le seguenti : «per la formazione,».
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  20  (Documento  informatico)  -  1. Il documento
 informatico   da  chiunque  formato,  la  registrazione  su
 supporto   informatico  e  la  trasmissione  con  strumenti
 telematici   conformi   alle   regole   tecniche   di   cui
 all'articolo 71  sono  validi  e  rilevanti agli effetti di
 legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
 1-bis.   L'idoneita'   del   documento   informatico  a
 soddisfare  il requisito della forma scritta e' liberamente
 valutabile    in   giudizio,   tenuto   conto   delle   sue
 caratteristiche    oggettive    di   qualita',   sicurezza,
 integrita'  ed  immodificabilita',  fermo  restando  quanto
 disposto dal comma 2.
 2.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma
 elettronica  qualificata  o con firma digitale, formato nel
 rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
 71,   che   garantiscano  l'identificabilita'  dell'autore,
 l'integrita'   e   l'immodificabilita'  del  documento,  si
 presume  riconducibile al titolare del dispositivo di firma
 ai  sensi  dell'art.  21,  comma 2,  e soddisfa comunque il
 requisito  della  forma  scritta,  anche nei casi previsti,
 sotto pena di nullita', dall'art. 1350, primo comma, numeri
 da 1 a 12 del codice civile.
 3.  Le regole tecniche per la formazione, trasmissione,
 la  conservazione,  la  duplicazione,  la riproduzione e la
 validazione   temporale   dei  documenti  informatici  sono
 stabilite  ai  sensi  dell'art.  71  la  data  e  l'ora  di
 formazione  del  documento  informatico  sono opponibili ai
 terzi  se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla
 validazione temporale.
 4.  Con  le  medesime  regole tecniche sono definite le
 misure   tecniche,   organizzative  e  gestionali  volte  a
 garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
 delle informazioni contenute nel documento informatico.
 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
 protezione dei dati personali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e   sicurezza»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «,  sicurezza, integrita' e immodificabilita».
 2.  Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma  si presume riconducibile al titolare,  salvo  che  sia  data  prova contraria.» e' sostituito dal seguente:   «L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma  si  presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo.
 «Art.  21  (Valore probatorio del documento informatico
 sottoscritto).  -  1.  Il  documento  informatico,  cui  e'
 apposta  una  firma  elettronica,  sul  piano probatorio e'
 liberamente  valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
 caratteristiche    oggettive    di   qualita',   sicurezza,
 integrita' e immodificabilita'.
 2.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma
 digitale   o   con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
 qualificata,  ha  l'efficacia  prevista  dall'art. 2702 del
 codice  civile.  L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma si
 presume  riconducibile  al  titolare,  salvo che questi dia
 prova contraria.
 3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
 firma  digitale  o  di  un  altro tipo di firma elettronica
 qualificata  basata su un certificato elettronico revocato,
 scaduto  o  sospeso  equivale  a mancata sottoscrizione. La
 revoca  o  la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
 dal  momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
 chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
 a conoscenza di tutte le parti interessate.
 4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  se  la firma elettronica e' basata su un certificato
 qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
 Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
 una delle seguenti condizioni:
 a) il  certificatore possiede i requisiti di cui alla
 direttiva   1999/93/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
 Consiglio,  del  13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
 Stato membro;
 b) il  certificato  qualificato  e'  garantito  da un
 certificatore  stabilito  nella Unione europea, in possesso
 dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
 c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
 riconosciuto   in   forza   di   un  accordo  bilaterale  o
 multilaterale   tra   l'Unione  europea  e  Paesi  terzi  o
 organizzazioni internazionali.
 5.   Gli   obblighi   fiscali   relativi  ai  documenti
 informatici  ed  alla  loro riproduzione su diversi tipi di
 supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
 o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
 sentito   il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Modifica  della  rubrica  dell'articolo  22  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.   La   rubrica  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  e' sostituita  dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  22  (Documenti  informatici  originali  e copie.
 Formazione  e  conservazione).  -  1.  Gli atti formati con
 strumenti  informatici,  i  dati  e i documenti informatici
 delle  pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
 primaria  ed  originale  da cui e' possibile effettuare, su
 diversi  tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
 consentiti dalla legge.
 2.   Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di
 produzione,   immissione,   conservazione,  riproduzione  e
 trasmissione  di dati, documenti ed atti amministrativi con
 sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
 degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
 resi  facilmente  individuabili  sia  i  dati relativi alle
 amministrazioni   interessate,   sia  il  soggetto  che  ha
 effettuato l'operazione.
 3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
 formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono,
 ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte,
 se  la  loro  conformita'  all'originale  e' assicurata dal
 funzionario  a  cio'  delegato nell'ambito dell'ordinamento
 proprio   dell'amministrazione  di  appartenenza,  mediante
 l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole
 tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.
 4.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione e
 conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
 amministrazioni  sono  definite  ai  sensi dell'art. 71, di
 concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali,  nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281,  e  sentito  il  Garante  per  la  protezione dei dati
 personali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
 1.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  23 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
 «2-bis.  Le  copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma digitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue componenti   e'   attestata   da   un   pubblico   ufficiale  a  cio' autorizzato.».
 2.  All'articolo  1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «vigenti regole tecniche,» e' soppressa  la  parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto  cartaceo»  sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui al presente comma».
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  23  (Copie di atti e documenti informatici). -
 1.   All'art.  2712  del  codice  civile  dopo  le  parole:
 "riproduzioni  fotografiche"  e'  inserita  la seguente: ",
 informatiche".
 2.  I  duplicati,  le copie, gli estratti del documento
 informatico,   anche  se  riprodotti  su  diversi  tipi  di
 supporto,  sono  validi  a  tutti  gli effetti di legge, se
 conformi alle vigenti regole tecniche.
 2-bis.  Le  copie  su  supporto  cartaceo  di documento
 informatico,   anche  sottoscritto  con  firma  elettronica
 qualificata  o  con  firma  digitale, sostituiscono ad ogni
 effetto  di legge l'originale da cui sono tratte se la loro
 conformita'  all'originale  in  tutte  le sue componenti e'
 attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
 3.   I   documenti   informatici   contenenti  copia  o
 riproduzione   di   atti   pubblici,  scritture  private  e
 documenti   in   genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
 amministrativi  di  ogni  tipo,  spediti  o  rilasciati dai
 depositari  pubblici  autorizzati e dai pubblici ufficiali,
 hanno  piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
 del  codice  civile,  se ad essi e' apposta o associata, da
 parte  di  colui  che  li  spedisce  o  rilascia, una firma
 digitale o altra firma elettronica qualificata.
 4.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
 originali non unici formati in origine su supporto cartaceo
 o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto
 di  legge,  gli  originali  da  cui  sono tratte se la loro
 conformita'  all'originale  e'  assicurata dal responsabile
 della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma
 digitale  e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di cui
 all'art. 71.
 5.  Le  copie  su  supporto  informatico  di documenti,
 originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o,
 comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di
 legge,  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro
 conformita'  all'originale e' autenticata da un notaio o da
 altro   pubblico   ufficiale   a   cio'   autorizzato,  con
 dichiarazione   allegata   al   documento   informatico   e
 asseverata  secondo  le  regole tecniche stabilite ai sensi
 dell'art. 71.
 6.  La  spedizione  o  il  rilascio  di copie di atti e
 documenti  di  cui  al  comma 3, esonera dalla produzione e
 dalla   esibizione   dell'originale   formato  su  supporto
 cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
 7.  Gli  obblighi  di  conservazione e di esibizione di
 documenti  previsti dalla legislazione vigente si intendono
 soddisfatti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo di
 documenti  informatici,  se  le  procedure  utilizzate sono
 conformi  alle  regole  tecniche dettate ai sensi dell'art.
 71,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
 finanze.».
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51 della legge
 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «51.   Al   fine   di   semplificare   le   procedure
 amministrative  delle  pubbliche amministrazioni, le stesse
 possono,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e senza
 nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
 stipulare  convenzioni  con soggetti pubblici e privati per
 il  trasferimento  su  supporto  informatico degli invii di
 corrispondenza  da  e  per  le pubbliche amministrazioni. A
 tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni
 e   servizi   informatici   e   telematici  che  assicurino
 l'integrita'  del  messaggio  nella  fase  di  trasmissione
 informatica  attraverso  la  certificazione  tramite  firma
 digitale  o  altri  strumenti  tecnologici che garantiscano
 l'integrita'  legale  del  contenuto,  la marca temporale e
 l'identita'   dell'ente   certificatore   che  presidia  il
 processo. Il concessionario del servizio postale universale
 ha facolta' di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti
 regole   tecniche,   i   documenti  cartacei  attestanti  i
 pagamenti  in  conto  corrente;  a  tale  fine  individua i
 dirigenti  preposti  alla certificazione di conformita' del
 documento  informatico riproduttivo del documento originale
 cartaceo.  Le  copie  su supporto cartaceo dei documenti di
 cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi
 informatici,   sostituiscono   ad  ogni  effetto  di  legge
 l'originale   da   cui   sono   tratte  se  la  conformita'
 all'originale   e'   assicurata  da  pubblico  ufficiale  o
 incaricato di pubblico servizio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.   Al   comma 1,   lettera g),   dell'articolo   28  del  decreto legislativo,  la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole: «rilasciato  il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in   conformita'   alle   regole   tecniche  ed  idonea  a  garantire l'integrita'  e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
 2.  Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il   certificato   qualificato   contiene»,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere».
 3.  Alla  lettera a)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
 4.   La   lettera b)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto legislativo, e' sostituita dalla seguente:
 «b)  i  limiti  d'uso  del  certificato, inclusi quelli derivanti dalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati
 qualificati    devono    contenere   almeno   le   seguenti
 informazioni:
 a) indicazione   che   il   certificato   elettronico
 rilasciato e' un certificato qualificato;
 b) numero  di serie o altro codice identificativo del
 certificato;
 c) nome,   ragione   o   denominazione   sociale  del
 certificatore  che  ha rilasciato il certificato e lo Stato
 nel quale e' stabilito;
 d) nome,   cognome   o   uno  pseudonimo  chiaramente
 identificato  come  tale  e codice fiscale del titolare del
 certificato;
 e) dati  per  la  verifica  della firma, cioe' i dati
 peculiari,  come  codici o chiavi crittografiche pubbliche,
 utilizzati    per    verificare    la   firma   elettronica
 corrispondenti  ai  dati  per  la creazione della stessa in
 possesso del titolare;
 f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale del
 periodo di validita' del certificato;
 g) firma   elettronica   del   certificatore  che  ha
 rilasciato  il  certificato, realizzata in conformita' alle
 regole  tecniche  ed  idonea  a garantire l'integrita' e la
 veridicita'   di   tutte   le  informazioni  contenute  nel
 certificato medesimo.
 2.  In  aggiunta  alle  informazioni di cui al comma 1,
 fatta  salva  la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,
 per   i  titolari  residenti  all'estero  cui  non  risulti
 attribuito  il  codice  fiscale, si deve indicare il codice
 fiscale  rilasciato  dall'autorita'  fiscale  del  Paese di
 residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
 quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
 identificativo generale.
 3.  Il  certificato  qualificato  puo'  contenere,  ove
 richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
 informazioni,  se  pertinenti  allo  scopo  per il quale il
 certificato e' richiesto:
 a) le   qualifiche  specifiche  del  titolare,  quali
 l'appartenenza   ad  ordini  o  collegi  professionali,  la
 qualifica  di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il
 possesso   di  altre  abilitazioni  professionali,  nonche'
 poteri di rappresentanza;
 b) i  limiti  d'uso  del  certificato, inclusi quelli
 derivanti  dalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri
 di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
 30, comma 3.
 c) limiti  del  valore  degli  atti unilaterali e dei
 contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
 applicabili.
 4.   Il   titolare,  ovvero  il  terzo  interessato  se
 richiedente    ai    sensi    del    comma 3,    comunicano
 tempestivamente  al  certificatore  il  modificarsi o venir
 meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
 presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel   processo  di  verifica  della  firma»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nel certificato».
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  30  (Responsabilita'  del  certificatore). 1.-2.
 (Omissis).  -  3. Il certificato qualificato puo' contenere
 limiti  d'uso  ovvero  un  valore limite per i negozi per i
 quali  puo'  essere  usato il certificato stesso, purche' i
 limiti  d'uso  o  il  valore  limite siano riconoscibili da
 parte   dei  terzi  e  siano  chiaramente  evidenziati  nel
 certificato  secondo  quanto previsto dalle regole tecniche
 di  cui  all'art.  71. Il certificatore non e' responsabile
 dei  danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato
 che  ecceda  i  limiti  posti  dallo stesso o derivanti dal
 superamento del valore limite.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 1  dell'articolo  32  del decreto legislativo dopo le parole:  «Il  titolare  del  certificato  di  firma  e'  tenuto» sono inserite  le  seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma  e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri» sono  inserite  le  seguenti:  «;  e'  altresi'  tenuto ad utilizzare personalmente  il  dispositivo  di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.».
 2.  Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad  altri,  ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi».
 3.  Alla  lettera j)  del  comma 3  dell'articolo  32  del  decreto legislativo  le  parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
 1.  Il  titolare  del  certificato  di  firma  e' tenuto ad
 assicurare  la  custodia  del  dispositivo  di  firma  e ad
 adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
 evitare  danno  ad  altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
 personalmente il dispositivo di firma.
 2.  Il  certificatore  e'  tenuto  ad adottare tutte le
 misure  organizzative  e tecniche idonee ad evitare danno a
 terzi.
 3.  Il  certificatore  che rilascia, ai sensi dell'art.
 29, certificati qualificati deve inoltre:
 a) - i) (omissis)
 j) tenere  registrazione, anche elettronica, di tutte
 le  informazioni  relative  al  certificato qualificato dal
 momento  della sua emissione almeno per venti anni anche al
 fine  di  fornire  prova  della certificazione in eventuali
 procedimenti giudiziari;
 l) - m) (omissis);
 4. - 5. (omissis)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  34  del  decreto legislativo  dopo  le  parole:  «sono  privi  di  ogni  effetto» sono aggiunte  le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri».
 2.  Al  comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole: «all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificati  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.   34   (Norme   particolari   per   le  pubbliche
 amministrazioni  e per altri soggetti qualificati). - 1. Ai
 fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti
 informatici    di    rilevanza    esterna,   le   pubbliche
 amministrazioni:
 a) possono   svolgere   direttamente  l'attivita'  di
 rilascio  dei  certificati  qualificati  avendo a tale fine
 l'obbligo  di  accreditarsi  ai  sensi  dell'art.  29; tale
 attivita'  puo'  essere svolta esclusivamente nei confronti
 dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
 pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in
 favore  di  categorie  di  terzi  possono essere utilizzati
 soltanto  nei  rapporti con l'Amministrazione certificante,
 al  di  fuori  dei  quali  sono  privi  di  ogni effetto ad
 esclusione   di  quelli  rilasciati  da  collegi  e  ordini
 professionali   e   relativi   organi   agli  iscritti  nei
 rispettivi  albi e registri, con decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri per la
 funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
 Ministri   interessati,   di   concerto   con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle finanze, sono definite le categorie
 di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
 b) (omissis).
 2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione di
 documenti   informatici   aventi  rilevanza  esclusivamente
 interna   ciascuna  amministrazione  puo'  adottare,  nella
 propria  autonomia  organizzativa, regole diverse da quelle
 contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. - 5. (omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  36  del  decreto legislativo  dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 37».
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  36,  comma 1,
 lettera a),  del  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
 come modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art.   36   (Revoca   e  sospensione  dei  certificati
 qualificati). - 1. Il certificato qualificato deve essere a
 cura del certificatore:
 a) revocato  in caso di cessazione dell'attivita' del
 certificatore    salvo    quanto   previsto   dal   comma 2
 dell'articolo 37.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Modifiche  alla  Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.  Dopo  l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione III  - Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Pagamenti, libri e scritture».
 |  |  |  | Art. 18. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la costituzione  e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento informatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo informatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita', e comunque rispettano  i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della cooperazione applicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai sensi  dell'articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 a) dell'amministrazione  titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
 b) delle altre amministrazioni partecipanti;
 c) del responsabile del procedimento;
 d) dell'oggetto del procedimento;
 e) dell'elenco  dei  documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
 2-quater.  Il  fascicolo  informatico  puo'  contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa  individuati;  esso  e' formato in modo da garantire la corretta collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41,  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  41  (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
 Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti
 amministrativi  utilizzando le tecnologie dell'informazione
 e  della  comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
 normativa vigente.
 2.    La    pubblica   amministrazione   titolare   del
 procedimento  puo'  raccogliere in un fascicolo informatico
 gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
 chiunque  formati;  all'atto della comunicazione dell'avvio
 del  procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
 1990,  n.  241,  comunica agli interessati le modalita' per
 esercitare  in  via telematica i diritti di cui all'art. 10
 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
 2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
 garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
 consultato   ed  alimentato  da  tutte  le  amministrazioni
 coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e
 l'utilizzo  del  fascicolo sono conformi ai principi di una
 corretta  gestione  documentale  ed  alla  disciplina della
 formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del
 documento  informatico,  ivi comprese le regole concernenti
 il   protocollo  informatico  ed  il  sistema  pubblico  di
 connettivita',    e    comunque    rispettano   i   criteri
 dell'interoperabilita'  e  della  cooperazione applicativa;
 regole  tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
 dell'articolo 71,   di   concerto  con  il  Ministro  della
 funzione pubblica.
 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 a) dell'amministrazione  titolare  del  procedimento,
 che  cura  la  costituzione  e  la  gestione  del fascicolo
 medesimo;
 b) delle altre amministrazioni partecipanti;
 c) del responsabile del procedimento;
 d) dell'oggetto del procedimento;
 e) dell'elenco  dei documenti contenuti, salvo quanto
 disposto dal comma 2-quater.
 2-quater.  Il fascicolo informatico puo' contenere aree
 a  cui  hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
 altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
 da   garantire   la   corretta   collocazione,   la  facile
 reperibilita'   e   la   collegabilita',  in  relazione  al
 contenuto  ed  alle  finalita',  dei  singoli documenti; e'
 inoltre  costituito in modo da garantire l'esercizio in via
 telematica  dei  diritti previsti dalla citata legge n. 241
 del 1990.
 3.  Ai  sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
 legge   7 agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le
 amministrazioni  coinvolte,  la  conferenza  dei servizi e'
 convocata  e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
 disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
 amministrazioni medesime.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 3  dell'articolo  47, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  le  parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».
 
 
 
 Nota all'art. 19:
 - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  47.  (Trasmissione  dei  documenti attraverso la
 posta  elettronica tra le pubbliche amministrazioni) - 1. -
 2. (Omissis).
 3.  Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
 presente   codice  le  pubbliche  amministrazioni  centrali
 provvedono a:
 a) istituire  almeno una casella di posta elettronica
 istituzionale   ed   una   casella   di  posta  elettronica
 certificata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di
 protocollo;
 b) utilizzare    la    posta   elettronica   per   le
 comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti,
 nel  rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
 personali  e  previa informativa agli interessati in merito
 al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole: «di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42»  sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 3 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
 amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis).
 3.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo in via
 telematica  dei  dati  di  una  pubblica amministrazione da
 parte  dei  sistemi  informatici  di  altre amministrazioni
 l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
 eroga  i  servizi informatici allo scopo necessari, secondo
 le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
 cui al presente decreto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.   53   (Caratteristiche  dei  siti).  -  1.  Le
 pubbliche    amministrazioni   centrali   realizzano   siti
 istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
 di   accessibilita',   nonche'   di  elevata  usabilita'  e
 reperibilita',  anche  da  parte  delle  persone  disabili,
 completezza   di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
 affidabilita',   semplicita'  di  consultazione,  qualita',
 omogeneita'  ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
 facilmente   reperibili   e  consultabili  i  dati  di  cui
 all'articolo 54.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 1  dell'articolo  54  del decreto legislativo dopo le parole:   «I   siti   delle  pubbliche  amministrazioni»  la  parola: «centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello dirigenziale  non  generale,»  sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,».
 2.  Al  comma 2  dell'articolo  54, del decreto legislativo dopo le parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».
 3.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  54 del decreto legislativo e' inserito il seguente:
 «2-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  e  organizzative  disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.».
 4.  Dopo  il  comma 4  dell'articolo  54 del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
 «4-bis.   La   pubblicazione   telematica   produce   effetti  di pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente  previsti dall'ordinamento.».
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54,  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.   54   (Contenuto   dei   siti   delle  pubbliche
 amministrazioni).    -    1.   I   siti   delle   pubbliche
 amministrazioni  contengono necessariamente i seguenti dati
 pubblici:
 a) l'organigramma,  l'articolazione  degli uffici, le
 attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
 livello  dirigenziale  non  generale,  i nomi dei dirigenti
 responsabili   dei   singoli  uffici,  nonche'  il  settore
 dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
 svolta,   corredati   dai   documenti  anche  normativi  di
 riferimento;
 b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
 ciascun  ufficio  di  livello dirigenziale non generale, il
 termine  per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
 altro  termine  procedimentale,  il nome del responsabile e
 l'unita'  organizzativa  responsabile dell'istruttoria e di
 ogni     altro    adempimento    procedimentale,    nonche'
 dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
 sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
 241;
 c) le  scadenze  e  le  modalita'  di adempimento dei
 procedimenti  individuati  ai  sensi  degli  articoli 2 e 4
 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 d) l'elenco   completo   delle   caselle   di   posta
 elettronica  istituzionali attive, specificando anche se si
 tratta  di  una casella di posta elettronica certificata di
 cui  al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
 2005, n. 68;
 e) le  pubblicazioni  di  cui all'art. 26 della legge
 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
 di  comunicazione  previsti  dalla  legge 7 giugno 2000, n.
 150;
 f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
 g) l'elenco   dei   servizi   forniti  in  rete  gia'
 disponibili  e dei servizi di futura attivazione, indicando
 i tempi previsti per l'attivazione medesima.
 2.  Le  amministrazioni centrali che gia' dispongono di
 propri  siti  realizzano  quanto previsto dal comma 1 entro
 ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
 presente codice.
 2-bis.  Il  principio di cui al comma 1 si applica alle
 amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
 tecnologiche  e  organizzative  disponibili  e nel rispetto
 della loro autonomia normativa.
 3.  I  dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
 amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
 necessita' di autenticazione informatica.
 4.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono che le
 informazioni   contenute   sui   siti   siano   conformi  e
 corrispondenti     alle    informazioni    contenute    nei
 provvedimenti   amministrativi   originali   dei  quali  si
 fornisce comunicazione tramite il sito.
 4-bis.  La  pubblicazione telematica produce effetti di
 pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
 previsti dall'ordinamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Alla  rubrica  dell'articolo  56,  del  decreto  legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».
 2. Dopo  il  comma 2  dell'articolo  56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente:
 «2-bis.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti,  le sentenze  e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque, rese  accessibili  ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  56,  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
 dinanzi  all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
 - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
 al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
 a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
 informativo  interno  e  sul  sito istituzionale della rete
 INTERNET delle autorita' emananti.
 2.  Le  sentenze  e  le  altre  decisioni  del  giudice
 amministrativo   e   contabile,   rese  pubbliche  mediante
 deposito  in  segreteria, sono contestualmente inserite nel
 sistema  informativo interno e sul sito istituzionale della
 rete   INTERNET,   osservando  le  cautele  previste  dalla
 normativa in materia di tutela dei dati personali.
 2-bis.  I dati identificativi delle questioni pendenti,
 le  sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
 o  segreteria  dell'autorita'  giudiziaria di ogni ordine e
 grado  sono,  comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
 51  del  codice in materia di protezione dei dati personali
 approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 3  dell'articolo  58  del decreto legislativo dopo le parole:  «Il  CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  58,  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  58  (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
 Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
 altro non modifica la titolarita' del dato.
 2.  Le  pubbliche amministrazioni possono stipulare tra
 loro  convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica
 dei dati di cui siano titolari.
 3.  Il  CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei
 dati  personali,  definisce  schemi generali di convenzioni
 finalizzate  a favorire la fruibilita' informatica dei dati
 tra  le  pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con
 la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
 legislativo  28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni
 centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole: «in   coerenza   con   le   disposizioni   del  sistema  pubblico  di connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42», sono  sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del presente   decreto   che   disciplinano   il   sistema   pubblico  di connettivita'.».
 2.  Dopo  il  comma 7  dell'articolo 59, del decreto legislativo e' inserito il seguente:
 «7-bis.  Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati catastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 59, comma 2 e comma 7
 del   decreto   legislativo   7 marzo  2005,  n.  82,  come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art. 59 (Dati territoriali). - 1. (Omissis).
 2.  E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
 dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
 compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
 delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
 fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
 amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
 disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
 sistema pubblico di connettivita'.
 3. - 6. (omissis).
 7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
 con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
 settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
 legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse
 nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
 dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
 e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
 finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
 direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
 Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
 pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
 unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
 30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
 disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
 regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
 per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
 altre amministrazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 1  dell'articolo  62  del decreto legislativo dopo le parole:  «e'  realizzato  con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti:  «e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  concernenti il sistema  pubblico  di  connettivita',  in  coerenza  con  le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per l'attuazione della normativa vigente».
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  62  (Indice  nazionale  delle  anagrafi).  -  1.
 L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1
 della  legge  24 dicembre  1954, n. 1228, e' realizzato con
 strumenti  informatici e nel rispetto delle regole tecniche
 concernenti   il  sistema  pubblico  di  connettivita',  in
 coerenza  con  le quali il Ministero dell'interno definisce
 le  regole  di  sicurezza  per  l'accesso e per la gestione
 delle  informazioni  anagrafiche  e  fornisce  i servizi di
 convalida  delle  informazioni  medesime  ove richiesto per
 l'attuazione della normativa vigente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Modifica all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «E'  prorogato alla medesima data il termine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del possesso   della   Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),  di  cui all'articolo  8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.  117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».
 
 
 
 Nota all'art. 27:
 - Si riporta il testo dell'art. 64, comma 3 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  64  (Organizzazione  e  finalita' dei servizi in
 rete). - 1. 2. (Omissis).
 3.   Ferma   restando   la  disciplina  riguardante  le
 trasmissioni     telematiche    gestite    dal    Ministero
 dell'economia  e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  delegato  per  l'innovazione  e le tecnologie, di
 concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e
 d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
 data,  comunque  non  successiva  al  31 dicembre  2007,  a
 decorrere  dalla  quale non e' piu' consentito l'accesso ai
 servizi  erogati  in  rete dalle pubbliche amministrazioni,
 con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
 dalla  carta  nazionale  dei  servizi.  E'  prorogato  alla
 medesima   data  il  termine  relativo  alla  procedura  di
 accertamento   preventivo   del  possesso  della  Carta  di
 identita'   elettronica   (CIE),   di  cui  all'articolo 8,
 comma 5,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 2 marzo  2004,  n.  117,  limitatamente  alle  richieste di
 emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei
 cittadini  non  residenti  nei  comuni in cui e' diffusa la
 CIE.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 2  dell'articolo  65  del decreto legislativo dopo le parole:  «Le  istanze  e  le  dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti:  «o  compilate  su  sito»;  dopo  le  parole:  «addetto  al procedimento»  sono  aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta' della  pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi  in  cui  e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
 
 
 
 Nota all'art. 28:
 - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 2 del decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
 pubbliche   amministrazioni   per  via  telematica).  -  1.
 (Omissis).
 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
 sito   secondo  le  modalita'  previste  dal  comma 1  sono
 equivalenti  alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
 con  firma  autografa  apposta  in  presenza del dipendente
 addetto  al  procedimento;  resta  salva  la facolta' della
 pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi in cui e'
 necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Al  comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole: «di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.»  sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,» sono  inserite  le  seguenti:  «previa  acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA».
 2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, sono adottate le regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.».
 «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in   conformita'   alle   discipline   risultanti   dal  processo  di standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle normative dell'Unione europea.».
 
 
 
 Note all'art. 29:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  71  del  decreto
 legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche
 previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
 il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le
 amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente
 codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8
 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il
 Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie
 di  competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
 tecnico  del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
 con   le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico  di
 connettivita'  di  cui all'articolo, e con le regole di cui
 al   disciplinare  pubblicato  in  allegato  B  al  decreto
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
 del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
 delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
 Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
 tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
 pubblico di connettivita'.
 1-ter.  Le  regole  tecniche  di cui al presente codice
 sono  dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
 processo   di   standardizzazione   tecnologica  a  livello
 internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
 2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del
 presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle
 regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Introduzione  del  Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.  Dopo  il  capo  VII  del  decreto  legislativo e' introdotto il seguente:
 «CAPO VIII
 Sistema pubblico di connettivita' e rete
 internazionale della pubblica amministrazione
 SEZIONE I
 Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
 Art. 72.
 Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "trasporto  di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
 b) "interoperabilita'  di  base": i servizi per la realizzazione, gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i cittadini;
 c) "connettivita'":  l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
 d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi idonei a favorire la circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
 e) "cooperazione  applicativa":  la parte del sistema pubblico di connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
 Art. 73.
 Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,   e  nel  rispetto  dell'autonomia  dell'organizzazione interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla realizzazione di servizi integrati.
 2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
 3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti principi:
 a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
 b) economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
 c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 Art. 74.
 Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
 1.   Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina  la  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
 SEZIONE II
 Sistema pubblico di connettivita' SPC
 Art. 75.
 Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
 1.  Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
 3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica  11 novembre  1994,  n.  680, nonche' dell'articolo 25 del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative indipendenti.
 Art. 76. Scambio  di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
 connettivita'
 1.   Gli   scambi   di   documenti  informatici  tra  le  pubbliche amministrazioni   nell'ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
 Art. 77.
 Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
 a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
 b) garantire   l'interazione   della   pubblica   amministrazione centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
 c) fornire   un'infrastruttura   condivisa  di  interscambio  che consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
 d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
 e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del progetto stesso;
 f) garantire  lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 Art. 78. Compiti  delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico di
 connettivita'
 1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-bis.
 2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, le responsabilita' di cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
 Art. 79.
 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
 1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata:  «Commissione»,  preposta  agli  indirizzi strategici del SPC.
 2. La Commissione:
 a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
 b) approva   le   linee   guida,  le  modalita'  operative  e  di funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 c) promuove    l'evoluzione    del    modello   organizzativo   e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
 d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui all'articolo 71;
 e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l'applicazione in merito alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
 f) dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
 g) verifica  la  qualita'  e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
 h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire la   connettivita',   l'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
 3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
 Art. 80. Composizione  della Commissione di coordinamento del sistema pubblico
 di connettivita'
 1.  La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente  di  cui  al  comma 2,  scelti  tra  persone di comprovata professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della pubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
 2.  Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica  amministrazione  e'  componente  di  diritto  e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
 3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
 4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione  di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di missione  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito  denominato:  «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
 6.  La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno  o  piu'  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della comunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
 Art. 81. Ruolo   del   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
 amministrazione
 1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
 2.   Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 Art. 82.
 Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
 1.  Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui all'articolo 77.
 2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica, esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati fornitori qualificati SPC.
 3.  I  servizi  per  i  quali  e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,  esclusivamente  dai soggetti  che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
 4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
 a) disponibilita'   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di comunicazioni elettroniche;
 b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
 c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
 d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali, anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
 a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
 b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
 Art. 83.
 Contratti quadro
 1.  Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
 2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al comma 1,  individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni  non  ricomprese  tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
 Art. 84.
 Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
 1.  Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  aderenti alla Rete unitaria della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le indicazioni  da  esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo contratto   quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  termine  di cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica amministrazione.
 2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
 SEZIONE III
 Rete internazionale
 della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
 Art. 85. Collegamenti  operanti per il tramite della Rete internazionale delle
 pubbliche amministrazioni
 1.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano  l'esigenza di connettivita'  verso  l'estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
 2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse  le  autorita'  amministrative  indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
 Art. 86.
 Compiti e oneri del CNIPA
 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la  stipula  di  appositi contratti-quadro   secondo   modalita'   analoghe  a  quelle  di  cui all'articolo 83.
 2.  Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
 3.  Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
 4.  Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1,  per  i  primi  due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
 5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai  sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
 Art. 87.
 Regolamenti
 1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati  regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei   consulenti   di   cui  all'articolo  80,  comma  7,  e  per  la determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per l'iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.».
 |  |  |  | Art. 31. Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
 1.  Nel decreto legislativo l'espressione «Capo VIII» e' sostituita dalla  seguente:  «Capo  IX»  e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.
 |  |  |  | Art. 32. Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.  Dopo  il  comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo sono aggiunti i seguenti:
 «3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
 3-ter.  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42,  e' abrogato.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Stanca, Ministro per l'innovazione e le
 tecnologie
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 32:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 72 del citato decreto
 legislativo  n.  82  del 2005, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  75  (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in
 vigore del presente testo unico sono abrogati:
 a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 b)  gli  articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),
 aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn),
 oo);  2,  comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;
 29-bis;   29-ter;   29-quater;   29-quinquies;   29-sexies;
 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
 n. 445 (Testo A);
 c)  l'art.  26,  comma  2,  lettere a), e), h), della
 legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 d)  art.  27,  comma  8,  lettera  b), della legge 16
 gennaio 2003, n. 3;
 e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio
 2003, n. 229.
 2.  Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo
 periodo,  6,  commi  1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
 2000,  n.  445  (Testo  A),  si intendono riferite anche al
 decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
 3.  Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere
 t),  u),  v),  z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh),
 ii),  ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13;
 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29;
 29-bis;   29-ter;   29-quater;   29-quinquies;   29-sexies;
 29-septies;  29-octies; 51 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
 riferite  anche  al decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
 3-bis.  L'articolo  15,  comma  1, della legge 15 marzo
 1997, n. 59, e' abrogato.
 3-ter.  Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
 e' abrogato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | D.Lgs.  7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte dal   D.Lgs.   4  aprile  2006  recante  disposizioni  integrative  e correttive 
 Codice dell'amministrazione digitale.
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti  gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
 Visto  l'articolo  14  della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  l'articolo  10  della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
 Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto  il  decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, recante norme   in   materia   di  sistemi  informativi  automatizzati  delle amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002, n. 10, recante attuazione   della   direttiva   1999/93/CE  relativa  ad  un  quadro comunitario per le firme elettroniche;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
 Vista  la  legge  9  gennaio  2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
 Visto  il  decreto  legislativo  20  febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
 Esperita  la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986,  n.  317,  cosi'  come  modificata  dal  decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
 Acquisito   il   parere   della  Conferenza  unificata,  ai  sensi dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
 Acquisito  il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
 Sulla  proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
 
 Emana
 
 il seguente decreto legislativo:
 Capo I
 Principi generali
 Sezione I
 Definizioni, finalita' e ambito di applicazione
 
 1. Definizioni.
 
 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 a) allineamento  dei  dati: il processo di coordinamento dei dati presenti   in   piu'   archivi   finalizzato   alla   verifica  della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
 b) autenticazione  informatica:  la  validazione  dell'insieme di dati  attribuiti  in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono   l'identita'   nei   sistemi   informativi,   effettuata attraverso  opportune  tecnologie  anche  al  fine  di  garantire  la sicurezza dell'accesso;
 c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di  fotografia  del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni  comunali  con  la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
 d) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
 e) certificati   elettronici:   gli   attestati  elettronici  che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;
 f) certificato  qualificato:  il certificato elettronico conforme ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva 1999/93/CE, rilasciato   da  certificatori  che  risponde  ai  requisiti  di  cui all'allegato II della medesima direttiva;
 g) certificatore:    il    soggetto   che   presta   servizi   di certificazione  delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
 h) chiave    privata:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi asimmetriche,  utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
 i) chiave   pubblica:   l'elemento   della   coppia   di   chiavi asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
 l) dato  a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
 m) dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il  dato  formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
 n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
 o) disponibilita':  la  possibilita'  di  accedere  ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
 p) documento  informatico:  la  rappresentazione  informatica  di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 q) firma  elettronica:  l'insieme  dei dati in forma elettronica, allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
 r) firma  elettronica  qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso  una  procedura  informatica che garantisce la connessione univoca  al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare  un  controllo  esclusivo  e collegata ai dati ai quali si riferisce  in  modo  da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati  successivamente  modificati,  che sia basata su un certificato qualificato  e  realizzata  mediante  un  dispositivo  sicuro  per la creazione della firma;
 s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma elettronica qualificata  basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche, una pubblica  e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite  la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la chiave pubblica,  rispettivamente,  di  rendere manifesta e di verificare la provenienza  e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o di un insieme di documenti informatici;
 t) fruibilita'  di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
 u) gestione  informatica dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate  alla  registrazione  e  segnatura di protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,  assegnazione,  reperimento e conservazione  dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di   classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
 v) originali  non  unici:  i  documenti per i quali sia possibile risalire  al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
 z) pubbliche  amministrazioni  centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni  educative,  le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 aa) titolare:  la  persona  fisica  cui  e'  attribuita  la firma elettronica  e  che  ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
 bb) validazione   temporale:   il   risultato   della   procedura informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
 
 2. Finalita' e ambito di applicazione.
 
 1. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  autonomie  locali assicurano la disponibilita',   la   gestione,   l'accesso,   la  trasmissione,  la conservazione   e   la  fruibilita'  dell'informazione  in  modalita' digitale  e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita'  piu'  appropriate  le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  salvo  che  sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel  rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
 3. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  11 concernenti i documenti informatici,  le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e  le  scritture,  le  disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione,  gestione, alla conservazione, nonche' le disposizioni di cui  al  capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si  applicano  anche  ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 4. Le  disposizioni  di  cui  al  capo V, concernenti l'accesso ai documenti  informatici,  e la fruibilita' delle informazioni digitali si  applicano  anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
 5. Le  disposizioni  del presente codice si applicano nel rispetto della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  I  cittadini  e  le imprese hanno, comunque, diritto  ad  ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso  di  tecnologie  telematiche  sia  conformato  al  rispetto dei diritti   e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della  dignita' dell'interessato.
 6. Le   disposizioni   del   presente   codice  non  si  applicano limitatamente  all'esercizio  delle  attivita' e funzioni di ordine e sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
 Sezione II
 Diritti dei cittadini e delle imprese
 
 3. Diritto all'uso delle tecnologie.
 
 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
 1-bis. Il   principio   di   cui   al  comma  1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
 1-ter. Le  controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al  comma  1  sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 
 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
 
 1. La  partecipazione  al procedimento amministrativo e il diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi sono esercitabili mediante l'uso   delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione secondo  quanto  disposto  dagli  articoli  59  e  60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 2. Ogni  atto  e  documento  puo'  essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni  con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  se  formato  ed  inviato  nel  rispetto  della vigente normativa.
 
 5. Effettuazione dei pagamenti con modalita' informatiche.
 
 1. A  decorrere  dal  30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali  con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
 
 1. Le  pubbliche  amministrazioni  centrali  utilizzano  la  posta elettronica  certificata,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  11  febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni  con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno  preventivamente  dichiarato  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata.
 2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche alle pubbliche  amministrazioni  regionali  e  locali  salvo  che  non sia diversamente stabilito.
 
 7. Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.
 
 1. Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   provvedono   alla riorganizzazione  ed  aggiornamento  dei  servizi  resi;  a tale fine sviluppano   l'uso   delle   tecnologie   dell'informazione  e  della comunicazione,  sulla  base  di  una  preventiva  analisi delle reali esigenze  dei  cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali  trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al  Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
 
 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.
 
 1. Lo    Stato    promuove    iniziative    volte    a    favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle  categorie  a  rischio  di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
 
 9. Partecipazione democratica elettronica.
 
 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero,  al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
 
 10. Sportelli per le attivita' produttive.
 
 1. Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' realizzato in modalita'  informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
 2. Gli    sportelli   unici   consentono   l'invio   di   istanze, dichiarazioni,  documenti  e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via  telematica  e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
 3. Al  fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalita' omogenee di relazione  con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu' modelli  tecnico-organizzativi  di  riferimento,  tenendo presenti le migliori  esperienze  realizzate che garantiscano 1'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
 4. Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  presente decreto un sistema informatizzato  per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle  amministrazioni  centrali  anche  ai  fini  di quanto previsto all'articolo 11.
 
 11. Registro  informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per le
 imprese.
 
 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo  scopo  del  sistema  informativo  delle  camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il  Registro informatico  degli  adempimenti  amministrativi  per  le  imprese, di seguito  denominato  "Registro",  il quale contiene l'elenco completo degli    adempimenti    amministrativi   previsti   dalle   pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche'  i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici  di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con  apposite  sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il  supporto  necessario  a  compilare in via elettronica la relativa modulistica.
 2. E'  fatto  obbligo  alle  amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari  di  lavori  e  ai  concessionari  e gestori di servizi pubblici,  di  trasmettere  in  via  informatica  al  Ministero delle attivita'   produttive   l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le modalita'  di  coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
 4. Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
 5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
 6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 Sezione III
 Organizzazione delle pubbliche amministrazioni
 rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali
 
 12. Norme  generali  per  l'uso  delle tecnologie dell'informazione e
 delle comunicazioni nell'azione amministrativa.
 
 1. Le  pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria  attivita' utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  per  la  realizzazione  degli obiettivi di efficienza, efficacia,  economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione.
 1-bis. Gli  organi  di  governo  nell 'esercizio delle funzioni di indirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi del  comma  1  dell'art.  14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
 1-ter. I  dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili previste dalle norme vigenti.
 2. Le    pubbliche    amministrazioni   adottano   le   tecnologie dell'informazione  e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse  amministrazioni  e  tra  queste  e  i  privati,  con  misure informatiche,  tecnologiche  e  procedurali  di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. Le    pubbliche    amministrazioni   operano   per   assicurare l'uniformita'   e   la   graduale  integrazione  delle  modalita'  di interazione  degli  utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun erogatore di servizi.
 4. Lo  Stato  promuove  la  realizzazione  e  l'utilizzo  di  reti telematiche   come   strumento   di   interazione  tra  le  pubbliche amministrazioni ed i privati.
 5. Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le   tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  garantendo, nel rispetto delle   vigenti   normative,   l'accesso   alla   consultazione,   la circolazione   e   lo   scambio   di  dati  e  informazioni,  nonche' l'interoperabilita'  dei  sistemi  e  l'integrazione  dei processi di servizio  fra  le  diverse  amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
 5-bis. Le  pubbliche  amministrazioni implementano e consolidano i processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli riguardanti  l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.
 
 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.
 
 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano  anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza  e  all'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e della comunicazione.
 
 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.
 
 1. In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione dell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali, promuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle soluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione territoriale.
 3-bis. Ai  fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la   composizione   e   le  specifiche  competenze,  una  Commissione permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.
 
 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.
 
 1. La  riorganizzazione  strutturale  e gestionale delle pubbliche amministrazioni   volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu' esteso   utilizzo   delle   tecnologie   dell'informazione   e  della comunicazione  nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
 2. In   attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni provvedono   in   particolare   a  razionalizzare  e  semplificare  i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e' attuata dalle pubbliche   amministrazioni  con  modalita'  idonee  a  garantire  la partecipazione  dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo  scambio  elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.
 
 16. Competenze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
 di innovazione e tecnologie.
 
 1. Per  il  perseguimento  dei  fini di cui al presente codice, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie, nell'attivita' di coordinamento del processo  di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi,  dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati dalle pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi informativi:
 a) definisce  con  proprie  direttive  le  linee  strategiche, la pianificazione  e  le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
 b) valuta,  sulla  base  di criteri e metodiche di ottimizzazione della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse finanziarie per l'informatica  e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
 c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica,   di  preminente  interesse  nazionale,  con  particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
 d) promuove  l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
 e) detta  norme  tecniche  ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema   di  pianificazione,  progettazione,  realizzazione,  gestione, mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della loro   qualita'   e  relativi  aspetti  organizzativi  e  della  loro sicurezza.
 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
 
 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.
 
 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle  linee  strategiche  per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione  definite  dal  Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
 a) coordinamento    strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
 b) indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei servizi, sia interni    che    esterni,    forniti    dai    sistemi   informativi dell'amministrazione;
 c) indirizzo,   coordinamento   e  monitoraggio  della  sicurezza informatica;
 d) accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 e) analisi      della      coerenza      tra     l'organizzazione dell'amministrazione  e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione dell'utenza  e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
 f) cooperazione    alla    revisione    della    riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 g) indirizzo,  coordinamento  e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
 h) progettazione  e  coordinamento  delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese  mediante  gli  strumenti  della cooperazione applicativa tra pubbliche   amministrazioni,   ivi   inclusa   la  predisposizione  e l'attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per la realizzazione    e    compartecipazione   dei   sistemi   informativi cooperativi;
 i) promozione   delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle direttive  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
 j) pianificazione  e  coordinamento  del  processo di diffusione, all'interno  dell'amministrazione,  dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.
 
 18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
 
 1. E'   istituita   la  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica  con  funzioni  di consulenza al Presidente del Consiglio dei   Ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le tecnologie,  in  materia  di  sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
 2. La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  e' presieduta  da  un  rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri  designato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato  per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il  Presidente  del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  nonche'  i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
 3. La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione  tecnologica  si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione  dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano  triennale  di  cui  all'articolo  9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 4. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le tecnologie, provvede, con proprio decreto,  a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
 5. La  Conferenza  permanente  per  l'innovazione tecnologica puo' sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
 6. La  Conferenza  permanente  per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti,  compreso  il trattamento economico di missione; dal presente articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.
 
 1. E'  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica, una banca dati contenente la normativa  generale  e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
 2. La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui  al  comma  1,  tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione  collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
 3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si provvede  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 
 Capo II
 Documento informatico e firme elettroniche;
 pagamenti, libri e scritture
 Sezione I
 Documento informatico
 
 20. Documento informatico.
 
 1. Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione su  supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici conformi  alle  regole  tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti  agli  effetti  di  legge,  ai sensi delle disposizioni del presente codice.
 1-bis. L  'idoneita'  del  documento  informatico  a soddisfare il requisito  della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita', sicurezza,  integrita'  ed  immodificabilita',  fermo restando quanto disposto dal comma 2.
 2. Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica qualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita' del  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo di  firma  ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita',  dall  'articolo  1350,  primo  comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.
 3. Le   regole   tecniche  per  la  formazione,  trasmissione,  la conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e la validazione temporale   dei   documenti   informatici  sono  stabilite  ai  sensi dell'articolo  71;  la  data  e  l'ora  di  formazione  del documento informatico  sono  opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.
 4. Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure tecniche,  organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la  disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
 
 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.
 
 1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul  piano  probatorio  e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha l'efficacia prevista   dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo  del dispositivo  di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o  di  un  altro  tipo  di firma elettronica qualificata basata su un certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a mancata   sottoscrizione.   La  revoca  o  la  sospensione,  comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,  o  chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
 4. Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma  elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 a) il  certificatore  possiede  i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE  del  13  dicembre  1999  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato membro;
 b) il  certificato  qualificato  e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
 c) il   certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e' riconosciuto  in  forza  di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
 5. Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita'  definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e  delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
 
 22. Documenti   informatici   originali   e   copie.   Formazione   e
 conservazione.
 
 1. Gli  atti  formati  con  strumenti  informatici,  i  dati  e  i documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
 2. Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione, immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati, documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati  relativi  alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
 3. Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti  formati in origine  su  altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,  gli  originali  da  cui  sono  tratte, se la loro conformita' all'originale   e'   assicurata   dal  funzionario  a  cio'  delegato nell'ambito    dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione   di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
 4. Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite ai  sensi  dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
 23. Copie di atti e documenti informatici.
 
 1. All'articolo   2712   del   codice   civile   dopo  le  parole: "riproduzioni    fotografiche"    e'   inserita   la   seguente:   ", informatiche".
 2. I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
 2-bis. Le  copie  su  supporto  cartaceo di documento informatico, anche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma digitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad  essi  e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
 4. Le  copie  su  supporto  informatico di documenti originali non unici  formati  in  origine  su  supporto  cartaceo  o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui  sono  tratte  se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal   responsabile  della  conservazione  mediante  l'utilizzo  della propria  firma  digitale  e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati  in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al   comma   3,   esonera   dalla   produzione   e  dalla  esibizione dell'originale  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
 7. Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le procedure  utilizzate  sono  conformi alle regole tecniche dettate ai sensi  dell'articolo  71  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 Sezione II
 Firme elettroniche e certificatori
 
 24. Firma digitale.
 
 1. La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
 2. L'apposizione   di   firma   digitale   integra  e  sostituisce l'apposizione  di  sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
 3. Per  la  generazione  della  firma  digitale deve adoperarsi un certificato  qualificato  che,  al  momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
 4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare, secondo  le  regole  tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
 
 25. Firma autenticata.
 
 1. Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile,   la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica qualificata  autenticata  dal  notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
 2. L'autenticazione  della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica  qualificata  consiste  nell'attestazione,  da  parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare,  previo  accertamento  della sua identita' personale, della validita'  del  certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento   sottoscritto   non  e'  in  contrasto  con  l'ordinamento giuridico.
 3. L'apposizione  della  firma  digitale  o di altro tipo di firma elettronica   qualificata   da   parte   del  pubblico  ufficiale  ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
 4. Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
 
 26. Certificatori.
 
 1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti all'amministrazione,  devono  possedere  i  requisiti di onorabilita' richiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione, direzione  e  controllo  presso  le banche di cui all'articolo 26 del testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive modificazioni.
 2. L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche di  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
 
 27. Certificatori qualificati.
 
 1. I   certificatori   che   rilasciano  al  pubblico  certificati qualificati  devono  trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
 2. I certificatoci di cui al comma 1, devono inoltre:
 a) dimostrare    l'affidabilita'    organizzativa,    tecnica   e finanziaria necessaria per svolgere attivita' di certificazione;
 b) utilizzare   personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche, dell'esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  delle  firme elettroniche   e  della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza appropriate  e  che  sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
 c) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
 d) utilizzare  sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni  e  che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei  procedimenti, in conformita' a criteri di sicurezza riconosciuti in  ambito  europeo  e  internazionale  e  certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
 e) adottare   adeguate   misure   contro  la  contraffazione  dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrita' e la  sicurezza  nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
 3. I  certificatori  di  cui  al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio    dell'attivita',   anche   in   via   telematica,   una dichiarazione di inizio di attivita' al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
 4. Il  CNIPA  procede,  d'ufficio  o  su  segnalazione motivata di soggetti  pubblici  o  privati,  a  controlli  volti  ad accertare la sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti previsti dal presente codice  e  dispone,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e  la  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta attivita'   ed   i   suoi  effetti  entro  il  termine  prefissatogli dall'amministrazione stessa.
 
 28. Certificati qualificati.
 
 1. I  certificati  qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 a) indicazione  che  il  certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
 b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
 c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
 d) nome,  cognome  o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
 e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici  o  chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la  firma  elettronica  corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
 f) indicazione  del  termine  iniziale  e  finale  del periodo di validita' del certificato;
 g) firma  elettronica  del  certificatore  che  ha  rilasciato il certificato  realizzata in conformita' alle regole tecniche ed idonea a  garantire  l'integrita'  e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.
 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice identificativo generale.
 3. Il  certificato  qualificato  puo' contenere, ove richiesto dal titolare  o  dal  terzo  interessato,  le  seguenti  informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
 a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini  o  collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione   ad   albi   o   il   possesso  di  altre  abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
 b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarita'  delle  qualifiche  e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3;
 c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.
 4. Il  titolare,  ovvero  il  terzo  interessato se richiedente ai sensi  del  comma  3,  comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
 
 29. Accreditamento.
 
 1. I  certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso  dei  requisiti  del  livello  piu'  elevato,  in termini di qualita'  e  di  sicurezza,  chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo  il  profilo  professionale del personale responsabile della generazione  dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della  emissione  dei  certificati  e della gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
 3. Il  richiedente,  se  soggetto  privato,  in  aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
 a) avere  forma  giuridica  di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla  attivita'  bancaria  ai  sensi dell'articolo 14 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 b) garantire  il  possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali,  anche  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei  componenti  degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita'   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,   direzione  e  controllo  presso  banche  ai  sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 4. La  domanda  di accreditamento si considera accolta qualora non venga  comunicato  all'interessato  il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
 5. Il  termine  di  cui  al  comma 4, puo' essere sospeso una sola volta  entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino  la  documentazione  presentata e che non siano gia' nella disponibilita'   del   CNIPA   o   che  questo  non  possa  acquisire autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
 6. A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione  del  richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal  CNIPA  stesso  e  consultabile  anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
 7. Il  certificatore  accreditato  puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
 8. Sono  equiparati  ai  certificatori  accreditati  ai  sensi del presente  articolo  i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
 9. Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 30. Responsabilita' del certificatore.
 
 1. Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato qualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del certificato  e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
 a) sull'esattezza   e   sulla   completezza   delle  informazioni necessarie  alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
 b) sulla  garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o identificati nel certificato;
 c) sulla  garanzia  che i dati per la creazione e per la verifica della  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
 d) sull'adempimento   degli   obblighi   a  suo  carico  previsti dall'articolo 32.
 2. Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano affidamento  sul  certificato stesso, dei danni provocati per effetto della  mancata  o  non  tempestiva  registrazione  della revoca o non tempestiva  sospensione  del  certificato,  secondo  quanto previsto, dalle  regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
 3. Il  certificato  qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un  valore  limite  per  i  negozi  per  i quali puo' essere usato il certificato  stesso,  purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili  da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato  secondo  quanto  previsto  dalle  regole tecniche di cui all'articolo  71.  Il  certificatore  non  e'  responsabile dei danni derivanti  dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
 
 31. Vigilanza sull'attivita' di certificazione.
 
 1. Il   CNIPA   svolge   funzioni   di   vigilanza   e   controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati.
 
 32. Obblighi del titolare e del certificatore.
 
 1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia  del  dispositivo  di  firma  e  ad adottare tutte le misure organizzative  e  tecniche  idonee  ad  evitare  danno  ad  altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
 2. Il   certificatore  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
 3. Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 29, certificati qualificati deve inoltre:
 a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
 b) rilasciare  e  rendere pubblico il certificato elettronico nei modi  o  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71,  nel  rispetto  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
 c) specificare,   nel   certificato   qualificato   su  richiesta dell'istante,  e  con  il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza  o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a  cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
 d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 e) informare  i  richiedenti  in  modo  compiuto  e chiaro, sulla procedura  di  certificazione  e  sui necessari requisiti tecnici per accedervi  e  sulle  caratteristiche  e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
 f) non  rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
 g) procedere  alla  tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo,   di  perdita  del  possesso  o  della  compromissione  del dispositivo   di   firma,   di   provvedimento   dell'autorita',   di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 h) garantire  un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici  sicuro  e  tempestivo nonche' garantire il funzionamento efficiente,  puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
 i) assicurare  la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
 j) tenere   registrazione,   anche   elettronica,   di  tutte  le informazioni  relative  al  certificato qualificato dal momento della sua  emissione  almeno  per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
 k) non  copiare,  ne'  conservare, le chiavi private di firma del soggetto   cui   il   certificatore   ha   fornito   il  servizio  di certificazione;
 l) predisporre  su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le informazioni   utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio  di certificazione,   tra   cui  in  particolare  gli  esatti  termini  e condizioni   relative   all'uso   del   certificato,   compresa  ogni limitazione  dell'uso,  l'esistenza  di  un sistema di accreditamento facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle controversie;   dette  informazioni,  che  possono  essere  trasmesse elettronicamente,  devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro ed essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
 m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati  con  modalita' tali da garantire che soltanto le persone autorizzate   possano   effettuare   inserimenti   e  modifiche,  che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano  accessibili  alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti  dal  titolare  del  certificato  e  che l'operatore possa rendersi  conto  di  qualsiasi  evento che comprometta i requisiti di sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni possono  essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
 4. Il   certificatore  e'  responsabile  dell'identificazione  del soggetto  che  richiede  il certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e' delegata a terzi.
 5. Il  certificatore  raccoglie i dati personali solo direttamente dalla  persona  cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto  nella  misura  necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato,  fornendo  l'informativa  prevista  dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
 
 33. Uso di pseudonimi.
 
 1. In  luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
 
 34. Norme  particolari  per  le pubbliche amministrazioni e per altri
 soggetti qualificati.
 
 1. Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
 a) possono  svolgere  direttamente  l'attivita'  di  rilascio dei certificati  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai   sensi  dell'articolo  29;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie  di  terzi,  pubblici  o privati. I certificati qualificati rilasciati  in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei  quali  sono  privi  di  ogni  effetto  ad  esclusione  di quelli rilasciati  da collegi ed ordini professionali e relativi organi agli iscritti  nei  rispettivi albi e registri, con decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica   e  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  dei  Ministri interessati,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
 b) possono  rivolgersi  a  certificatori  accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
 2. Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. Le   regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,  con  il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri  di  volta  in  volta  interessati,  sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui  al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
 5. Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure  informatiche  e  strumenti  software per la verifica delle firme  digitali  secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 
 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
 
 1. I   dispositivi   sicuri  e  le  procedure  utilizzate  per  la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
 a) sia riservata;
 b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
 c) possa  essere  sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
 2. I  dispositivi  sicuri  e le procedure di cui al comma 1 devono garantire  l'integrita'  dei  documenti informatici a cui la firma si riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al titolare,  prima  dell'apposizione  della  firma, chiaramente e senza ambiguita',  e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la  firma  secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di cui all'articolo 71.
 3. Il  secondo  periodo  del  comma  2  non  si applica alle firme apposte   con   procedura  automatica.  L'apposizione  di  firme  con procedura  automatica  e'  valida  se  l'attivazione  della procedura medesima e' chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
 4. I  dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e  certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
 5. La  conformita'  dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la  creazione  di  una firma qualificata prescritti dall'allegato III della  direttiva  1999/93/CE  e'  accertata,  in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore  della  tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega, del Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i Ministri   delle   comunicazioni,   delle   attivita'   produttive  e dell'economia  e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non  deve  determinare  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  ed  individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri  di  valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo  schema  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la valutazione e la certificazione   relativamente   ad   ulteriori  criteri  europei  ed internazionali,  anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
 6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per  la  creazione  di  una  firma  qualificata  a  quanto prescritto dall'allegato  III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta se  certificata  da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro  e  notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
 
 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.
 
 1. Il   certificato   qualificato   deve   essere   a   cura   del certificatore:
 a) revocato    in   caso   di   cessazione   dell'attivita'   del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
 b) revocato   o   sospeso   in  esecuzione  di  un  provvedimento dell'autorita';
 c) revocato  o  sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo  dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
 d) revocato  o  sospeso  in  presenza  di  cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
 2. Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 3. La   revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
 4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
 
 37. Cessazione dell'attivita'.
 
 1. Il  certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita'   deve,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di cessazione,  darne  avviso  al  CNIPA  e  informare  senza  indugio i titolari  dei  certificati  da  lui  emessi  specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
 2. Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore sostitutivo  evita  la  revoca  di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
 4. Il  CNIPA  rende  nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore  accreditato  tramite  l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
 Sezione III
 Pagamenti, libri e scritture
 
 38. Pagamenti informatici.
 
 1. Il  trasferimento  in  via  telematica  di  fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le  regole  tecniche  stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con   i   Ministri  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia  e dell'economia  e  delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.
 
 39. Libri e scritture.
 
 1. I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni del  presente  codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
 
 Capo III
 Formazione, gestione e conservazione
 dei documenti informatici
 
 40. Formazione di documenti informatici.
 
 1. Le  pubbliche  amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche  formano  gli  originali  dei propri documenti con mezzi informatici  secondo  le  disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
 2. Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, la redazione di documenti  originali  su  supporto  cartaceo,  nonche'  la  copia  di documenti  informatici  sul  medesimo supporto e' consentita solo ove risulti   necessaria   e   comunque   nel   rispetto   del  principio dell'economicita'.
 3. Con  apposito  regolamento,  da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri  delegati  per  la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie  e  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate  le  categorie  di  documenti  amministrativi che possono essere  redatti  in originale anche su supporto cartaceo in relazione al  particolare  valore  di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
 4. Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa  la  data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi,  elenchi,  pubblici  registri  ed  ogni  altra raccolta di dati concernenti  stati,  qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni,  su  supporto  informatico,  in  luogo  dei registri cartacei.
 
 41. Procedimento e fascicolo informatico.
 
 1. Le   pubbliche   amministrazioni   gestiscono   i  procedimenti amministrativi  utilizzando  le  tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
 2. La  pubblica  amministrazione  titolare  del  procedimento puo' raccogliere  in  un  fascicolo  informatico gli atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione  dell'avvio  del  procedimento ai sensi dell'articolo 8 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, comunica agli interessati le modalita'   per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di  cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
 2-bis. Il   fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo  la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la costituzione  e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento informatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo informatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita', e comunque rispettano  i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della cooperazione applicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai sensi  dell'articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 a) dell'amministrazione  titolare  del  procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
 b) delle altre amministrazioni partecipanti;
 c) del responsabile del procedimento;
 d) dell'oggetto del procedimento;
 e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
 2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso  solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati;  esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la corretta collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
 3. Ai  sensi  degli  articoli  da  14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.
 
 42. Dematerializzazione     dei     documenti     delle     pubbliche
 amministrazioni.
 
 1. Le  pubbliche  amministrazioni  valutano in termini di rapporto tra  costi  e  benefici  il  recupero  su  supporto  informatico  dei documenti  e  degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o opportuna  la  conservazione  e  provvedono  alla predisposizione dei conseguenti  piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici,  nel  rispetto  delle  regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
 
 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.
 
 1. I   documenti   degli   archivi,  le  scritture  contabili,  la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la  riproduzione  sia  effettuata in modo da garantire la conformita' dei  documenti  agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
 2. Restano   validi   i  documenti  degli  archivi,  le  scritture contabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
 3. I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo permanente con modalita' digitali.
 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
 
 1. Il   sistema   di   conservazione   dei  documenti  informatici garantisce:
 a) l'identificazione   certa  del  soggetto  che  ha  formato  il documento  e  dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di  riferimento  di  cui  all'articolo  50,  comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) l'integrita' del documento;
 c) la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita'  dei documenti e delle  informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
 d) il  rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da  31  a  36  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
 
 Capo IV
 Trasmissione informatica dei documenti
 
 45. Valore giuridico della trasmissione.
 
 1. I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico o informatico, ivi compreso  il  fax,  idoneo  ad  accertarne  la  fonte di provenienza, soddisfano  il  requisito  della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
 2. Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica  si intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio gestore, e si intende  consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
 
 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.
 
 1. Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei dati sensibili o giudiziari  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, lettere d) ed e), del decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  via telematica possono  contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita'   personali   previste   da   legge   o   da  regolamento  e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.
 
 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
 pubbliche amministrazioni.
 
 1. Le  comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono  di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono  valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
 2. Ai  fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
 a) sono  sottoscritte  con  firma  digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
 c) ovvero   e'   comunque   possibile  accertarne  altrimenti  la provenienza,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 d) ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica certificata  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
 3. Entro  otto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
 a) istituire    almeno   una   casella   di   posta   elettronica istituzionale  ed  una  casella  di  posta elettronica certificata ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
 b) utilizzare  la  posta  elettronica  per  le  comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia  di  protezione  dei dati personali e previa informativa agli interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli strumenti utilizzati.
 
 48. Posta elettronica certificata.
 
 1. La  trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una  ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la  posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
 2. La  trasmissione  del documento informatico per via telematica, effettuata  mediante  la posta elettronica certificata, equivale, nei casi  consentiti  dalla  legge,  alla  notificazione  per mezzo della posta.
 3. La  data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico  trasmesso  mediante  posta  elettronica certificata sono opponibili  ai  terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
 
 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.
 
 1. Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica, duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
 2. Agli  effetti  del  presente  codice,  gli  atti,  i  dati  e i documenti  trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del   gestore   del  sistema  di  trasporto  delle  informazioni,  di proprieta'  del  mittente  sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
 
 Capo V
 Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
 Sezione I
 Dati delle pubbliche amministrazioni
 
 50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
 
 1. I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la fruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate dall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e dai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di protezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa comunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando l'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque salvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3. Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati predispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo necessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di connettivita' di cui al presente decreto.
 
 51. Sicurezza dei dati.
 
 1. Le  norme  di  sicurezza  definite nelle regole tecniche di cui all'articolo   71   garantiscono   l'esattezza,   la  disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
 2. I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al minimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
 
 52. Accesso   telematico   ai   dati   e  documenti  delle  pubbliche
 amministrazioni.
 
 1. L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e  procedimenti  e' disciplinato  dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del  presente  codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento  in  materia di protezione dei dati personali, di accesso ai  documenti  amministrativi,  di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.  I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di  accesso  sono  pubblicati  su  siti  pubblici accessibili per via telematica.
 
 53. Caratteristiche dei siti.
 
 1. Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   realizzano   siti istituzionali  su  reti  telematiche  che  rispettano  i  principi di accessibilita',  nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da   parte  delle  persone  disabili,  completezza  di  informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita',  omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
 2. Il  CNIPA  svolge  funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione   e   modificazione   dei  siti  delle  amministrazioni centrali.
 3. Lo  Stato  promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie  locali  affinche'  realizzino  siti  istituzionali  con le caratteristiche di cui al comma 1.
 
 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
 
 1. I    siti    delle    pubbliche    amministrazioni   contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
 a) l'organigramma,  l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e  l'organizzazione  di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non  generale,  i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonche'    il    settore    dell'ordinamento   giuridico   riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
 b) l'elenco  delle  tipologie  di  procedimento svolte da ciascun ufficio  di  livello  dirigenziale  non  generale,  il termine per la conclusione   di   ciascun   procedimento   ed   ogni  altro  termine procedimentale,  il  nome  del  responsabile e l'unita' organizzativa responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come individuati  ai  sensi  degli  articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 c) le  scadenze  e  le  modalita' di adempimento dei procedimenti individuati  ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 d) l'elenco   completo   delle   caselle   di  posta  elettronica istituzionali  attive, specificando anche se si tratta di una casella di  posta  elettronica  certificata  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 e) le  pubblicazioni  di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990,  n.  241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
 f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
 g) l'elenco  dei  servizi  forniti in rete gia' disponibili e dei servizi  di  futura  attivazione,  indicando  i  tempi  previsti  per l'attivazione medesima.
 2. Le  amministrazioni centrali che gia' dispongono di propri siti realizzano  quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
 2-bis. Il   principio   di   cui   al  comma  1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  e  organizzative  disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
 3. I   dati   pubblici   contenuti   nei   siti   delle  pubbliche amministrazioni   sono   fruibili   in  rete  gratuitamente  e  senza necessita' di autenticazione informatica.
 4. Le  pubbliche  amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute  sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute  nei  provvedimenti  amministrativi  originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
 4-bis. La  pubblicazione telematica produce effetti di pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.
 
 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.
 
 1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri puo' pubblicare su sito  telematico  le  notizie  relative  ad  iniziative normative del Governo,  nonche'  i  disegni  di  legge  di  particolare  rilevanza, assicurando  forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  puo'  inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari  in  vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
 2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono individuate   le  modalita'  di  partecipazione  del  cittadino  alla consultazione gratuita in via telematica.
 
 56. Dati    identificativi    delle    questioni   pendenti   dinanzi
 all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado.
 
 1. I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo interno  e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorita' emananti.
 2. Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale  della  rete  Internet,  osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e   le   altre  decisioni  depositate  in  cancelleria  o  segreteria dell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque, resi  accessibili  ai  sensi  dell'art.  51  del codice in materia di protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.
 
 57. Moduli e formulari.
 
 1. Le  pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili  anche  per  via telematica l'elenco della documentazione richiesta  per  i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad   ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle  dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.
 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati pubblicati  sul  sito  non  possono  essere  richiesti  ed i relativi procedimenti  possono  essere  conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
 Sezione II
 Fruibilita' dei dati
 
 58. Modalita' della fruibilita' del dato.
 
 1. Il  trasferimento  di  un  dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.
 2. Le   pubbliche   amministrazioni  possono  stipulare  tra  loro convenzioni  finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui siano titolari.
 3. Il  CNIPA,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei dati personali,  definisce  schemi  generali  di convenzioni finalizzate a favorire  la  fruibilita'  informatica  dei  dati  tra  le  pubbliche amministrazioni  centrali  e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.
 
 59. Dati territoriali.
 
 1. Per   dato   territoriale  si  intende  qualunque  informazione geograficamente localizzata.
 2. E'  istituito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche sui dati territoriali  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  il  compito di definire  le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con  le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.
 3. Per  agevolare  la  pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili  presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale  e  locale,  presso  il  CNIPA  e'  istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  la  composizione  e  le  modalita'  per  il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il Comitato per le regole tecniche  sui  dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per  la  definizione  del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,  nonche'  delle  modalita'  di  prima costituzione e di successivo   aggiornamento   dello  stesso,  per  la  formazione,  la documentazione  e  lo  scambio  dei  dati territoriali detenuti dalle singole  amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo  dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di  spese  ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi  per  spese  di  viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 7. Agli  oneri  finanziari  di  cui  al comma 3 si provvede con il fondo   di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  del  settore informatico  di  cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 7-bis. Nell'ambito  dei  dati  territoriali di interesse nazionale rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati catastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art.  50,  il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con  il  Comitato  per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche   amministrazioni   e   previa  intesa  con  la  Conferenza unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.
 
 60. Base di dati di interesse nazionale.
 
 1. Si  definisce  base  di  dati  di interesse nazionale l'insieme delle  informazioni  raccolte  e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni,   omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la  cui conoscenza   e'  utilizzabile  dalle  pubbliche  amministrazioni  per l'esercizio  delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
 2. Ferme  le  competenze  di ciascuna pubblica amministrazione, le basi  di  dati  di  interesse  nazionale  costituiscono, per ciascuna tipologia  di  dati,  un sistema informativo unitario che tiene conto dei  diversi  livelli  istituzionali  e territoriali e che garantisce l'allineamento  delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi  informativi  e  le  modalita'  di aggiornamento sono attuate secondo  le  regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.
 3. Le  basi  di  dati  di interesse nazionale sono individuate con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta  interessati,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi' individuate le strutture  responsabili  della gestione operativa di ciascuna base di dati  e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
 4. Agli  oneri  finanziari di cui al presente articolo si provvede con  il  fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico  di  cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 
 61. Delocalizzazione dei registri informatici.
 
 1. Fermo  restando  il  termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici  registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti  informatici  in  conformita' alle disposizioni del presente codice,  secondo  le  regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile.  In  tal  caso  i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
 
 62. Indice nazionale delle anagrafi.
 
 1. L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della  legge  24  dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici  e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche concernenti il sistema  pubblico  di  connettivita',  in  coerenza  con  le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per l'attuazione della normativa vigente .
 Sezione III
 Servizi in rete
 
 63. Organizzazione e finalita' dei servizi in rete.
 
 1. Le  pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia,  economicita'  ed  utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza  e  non  discriminazione,  tenendo  comunque  presenti le dimensioni   dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso  e  l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi  in  rete  mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli   utenti,   in   particolare   garantendo  la  completezza  del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
 3. Le   pubbliche  amministrazioni  collaborano  per  integrare  i procedimenti  di  rispettiva  competenza  al  fine  di  agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e  rendere piu' efficienti i procedimenti  che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
 
 64. Modalita'  di  accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
 amministrazioni.
 
 1. La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei servizi  costituiscono  strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali sia necessaria l'autenticazione informatica.
 2. Le  pubbliche  amministrazioni  possono consentire l'accesso ai servizi  in  rete  da  esse  erogati  che richiedono l'autenticazione informatica  anche  con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita' elettronica  e  dalla  carta  nazionale  dei  servizi,  purche'  tali strumenti  consentano  di  accertare  l'identita'  del  soggetto  che richiede  l'accesso.  L'accesso  con  carta d'identita' elettronica e carta  nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
 3. Ferma   restando  la  disciplina  riguardante  le  trasmissioni telematiche  gestite  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze e dalle  agenzie  fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al  31  dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con  strumenti  diversi  dalla  carta d'identita' elettronica e dalla carta  nazionale  dei  servizi.  E'  prorogato  alla medesima data il termine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del possesso   della   Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),  di  cui all'articolo  8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2004,  n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.
 
 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
 per via telematica.
 
 1. Le   istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
 a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
 b) ovvero,   quando   l'autore   e'   identificato   dal  sistema informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della carta  nazionale  dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con  i  diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di  quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi della normativa  vigente  e  fermo  restando  il disposto dell'articolo 64, comma 3.
 2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  o compilate su sito secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in  presenza  del  dipendente addetto al procedimento; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.
 3. Dalla  data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).
 4. Il  comma  2  dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
 "2. Le  istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide  se  effettuate  secondo  quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
 Sezione IV
 Carte elettroniche
 
 66. Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi.
 
 1. Le  caratteristiche  e le modalita' per il rilascio della carta d'identita'   elettronica  e  dell'analogo  documento,  rilasciato  a seguito  della  denuncia  di  nascita  e  prima  del  compimento  del quindicesimo  anno  di eta', sono definite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 2. Le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il rilascio, per la diffusione  e  l'uso  della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, adottati su proposta congiunta dei Ministri   per   la  funzione  pubblica  e  per  l'innovazione  e  le tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
 a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta  del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
 b) l'onere   economico  di  produzione  e  rilascio  della  carta nazionale  dei  servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
 c) eventuali   indicazioni   di  carattere  individuale  connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 d) le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  servizi  in rete devono  consentirne  l'accesso  ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
 e) la  carta  nazionale  dei servizi puo' essere utilizzata anche per   i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e  pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 3. La   carta   d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono contenere:
 a) i dati identificativi della persona;
 b) il codice fiscale.
 4. La   carta   d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del  quindicesimo  anno  di  eta',  possono  contenere,  a  richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
 a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
 b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
 c) i  dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
 d) tutti  gli  altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare e semplificare  l'azione  amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche  per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
 e) le  procedure  informatiche  e  le  informazioni che possono o debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
 5. La  carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta nazionale dei servizi  possono  essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica  per  l'effettuazione  di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  stabilite con le regole  tecniche  di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
 6. Con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica, del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego.
 7. Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni, nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
 8. Le  tessere  di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello  Stato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche  e  contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi  per  consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
 
 Capo VI
 Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici
 nelle pubbliche amministrazioni
 
 67. Modalita' di sviluppo ed acquisizione.
 
 1.    Le   pubbliche  amministrazioni  centrali,  per  i  progetti finalizzati  ad  appalti  di  lavori  e  servizi ad alto contenuto di innovazione  tecnologica,  possono  selezionare  uno  o piu' proposte utilizzando  il  concorso  di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 2. Le  amministrazioni  appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti  di  cui  al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del  comma  1,  previo  parere  tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa  procedura  e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554,  anche  il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
 
 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
 
 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono,   secondo   le   procedure  previste  dall'ordinamento, programmi  informatici  a  seguito  di una valutazione comparativa di tipo  tecnico  ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
 a) sviluppo   di  programmi  informatici  per  conto  e  a  spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
 b) riuso  di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
 c) acquisizione  di  programmi  informatici  di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
 d) acquisizione   di  programmi  informatici  a  codice  sorgente aperto;
 e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d).
 2. Le    pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o nell'acquisizione   dei  programmi  informatici,  adottano  soluzioni informatiche  che  assicurino  1'interoperabilita'  e la cooperazione applicativa,   secondo   quanto  previsto  dal  sistema  pubblico  di connettivita'  di  cui  al  presente  decreto,  e  che  consentano la rappresentazione  dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno  di  tipo  aperto,  salvo  che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
 3. Per  formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
 4. Il   CNIPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'  almeno annuale,   un   repertorio  dei  formati  aperti  utilizzabili  nelle pubbliche  amministrazioni  e  delle  modalita'  di trasferimento dei formati.
 
 69. Riuso dei programmi informatici.
 
 1. Le  pubbliche  amministrazioni  che siano titolari di programmi applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente pubblico,  hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione  disponibile,  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche amministrazioni  che  li  richiedono  e  che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
 2. Al  fine  di  favorire  il  riuso  dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati  o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che  i  programmi  appositamente  sviluppati  per  conto  e  a  spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
 3. Le  pubbliche  amministrazioni  inseriscono,  nei contratti per l'acquisizione  di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che  garantiscano  il  diritto  di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
 4. Nei   contratti   di   acquisizione  di  programmi  informatici sviluppati  per  conto  e  a  spese  delle amministrazioni, le stesse possono  includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto   delle   caratteristiche   economiche   ed   organizzative  di quest'ultimo,  volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a  fornire,  su  richiesta  di  altre  amministrazioni,  servizi  che consentono   il   riuso  delle  applicazioni.  Le  clausole  suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
 
 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.
 
 1. Il  CNIPA,  previo  accordo  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note  applicazioni  tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,   idonee  al  riuso  da  parte  di  altre  pubbliche amministrazioni.
 2. Le  pubbliche  amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi  applicativi  valutano  preventivamente  la possibilita' di riuso  delle  applicazioni  analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
 
 Capo VII
 Regole tecniche
 
 71. Regole tecniche.
 
 1. Le  regole  tecniche previste nel presente codice sono dettate, con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in   volta  indicate  nel  presente  codice,  sentita  la  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  ed  il  Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie  di  competenza,  previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le  regole  tecniche  sul sistema pubblico di connettivita' di cui al presente  decreto,  e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 1-bis. Entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sono adottate le regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.
 1-ter. Le  regole  tecniche di cui al presente codice sono dettate in   conformita'   alle   discipline   risultanti   dal  processo  di standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle normative dell'Unione europea.
 2. Le  regole  tecniche  vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
 
 Capo VIII
 Sistema pubblico di connettivita' e rete internazionale
 della pubblica amministrazione
 Sezione I
 Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
 
 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "trasporto di dati'': i servizi per la realizzazione, gestione ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
 b) "interoperabilita'  di  base": i servizi per la realizzazione, gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i cittadini;
 c) "connettivita'":  l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
 d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi idonei a favorire la circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
 e) "cooperazione  applicativa":  la parte del sistema pubblico di connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
 
 73. Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
 
 1. Nel  rispetto  dell'articolo  117,  secondo  comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla realizzazione di servizi integrati.
 2. Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
 3. La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti principi:
 a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
 b) economicita'   nell   'utilizzo   dei   servizi  di  rete,  di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
 c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
 
 1. Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina   la  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.
 Sezione II
 Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
 
 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Al   SPC  partecipano  tutte  le  amministrazioni  di  cui  all 'articolo 2, comma 2.
 2. Il  comma  1  non  si  applica  alle  amministrazioni di cui al decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  limitatamente all'esercizio  delle  sole  funzioni  di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
 3. Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica  11  novembre  1994,  n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative indipendenti.
 
 76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico
 di connettivita'
 
 1. Gli   scambi   di   documenti   informatici  tra  le  pubbliche amministrazioni   nell'ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge .
 
 77. Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
 a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
 b) garantire   l'interazione   della   pubblica   amministrazione centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
 c) fornire  un  'infrastruttura  condivisa  di  interscambio  che consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
 d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
 e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del progetto stesso;
 f) garantire  lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 
 78. Compiti  delle  pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
 connettivita'
 
 1. Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1 bis.
 2. Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, le responsabilita' di cui al  comma  1  sono  attribuite  al dirigente responsabile dei sistemi informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
 
 79. Commissione    di   coordinamento   del   Sistema   pubblico   di
 connettivita'
 
 1. E'  istituita  la  Commissione  di  coordinamento  del  SPC, di seguito   denominata:   "Commissione   ",   preposta  agli  indirizzi strategici del SPC.
 2. La Commissione:
 a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
 b) approva   le   linee   guida,  le  modalita'  operative  e  di funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
 c) promuove    l'evoluzione    del    modello   organizzativo   e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
 d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui all'articolo 71;
 e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l'applicazione in merito alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
 f) dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
 g) verifica  la  qualita'  e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
 h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire la   connettivita',   1'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
 3. Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
 
 80. Composizione  della  Commissione  di  coordinamento  del  sistema
 pubblico di connettivita'
 
 1. La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente  di  cui  al  comma  2,  scelti  tra persone di comprovata professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della pubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne faccia gia' parte.
 2. Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica  amministrazione  e'  componente  di  diritto  e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
 3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
 4. L  'incarico  di Presidente o di componente della Commissione e la  partecipazione  alle  riunioni  della Commissione non danno luogo alla  corresponsione  di  alcuna  indennita',  emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di   missione   nell'ambito   delle   risorse  umane,  strumentali  e finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito  denominato:  "CNIPA" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
 6. La  Commissione  puo'  avvalersi,  nell  'ambito  delle risorse umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza   nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  della consulenza  di  uno  o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti  con  appositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della comunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
 
 81. Ruolo  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
 amministrazione
 
 1. Il  CNIPA,  nel  rispetto  delle  decisioni  e  degli indirizzi forniti  dalla  Commissione,  anche  avvalendosi  di  soggetti terzi, gestisce  le  risorse  condivise  del  SPC  e  le strutture operative preposte  al  controllo  e  supervisione  delle  stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
 2. Il   CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 
 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
 
 1. Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui all'articolo 77.
 2. I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti  previsti  dall 'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di  competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati fornitori qualificati SPC.
 3. I  servizi  per  i  quali  e' istituito un elenco, ai sensi del comma  1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,  esclusivamente dai soggetti  che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.
 4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
 a) disponibilita'   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di comunicazioni elettroniche;
 b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
 c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
 d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali, anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.
 5. Limitatamente   ai   fornitori  dei  servizi  di  connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
 a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
 b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
 
 83. Contratti quadro
 
 1. Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
 2. Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al comma  1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni  non  ricomprese tra quelle di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
 
 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
 
 1. Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, aderenti alla Rete unitaria della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le indicazioni  da  esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo contratto  quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  termine  di cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica amministrazione.
 2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
 Sezione III
 Rete internazionale della pubblica amministrazione
 e compiti del CNIPA
 
 85. Collegamenti  operanti  per  il tramite della Rete internazionale
 delle pubbliche amministrazioni
 
 1. Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano l'esigenza di connettivita'  verso  l'estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
 2. Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
 3. Le   amministrazioni   non   ricomprese   tra   quelle  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  ivi  incluse  le  autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
 
 86. Compiti e oneri del CNIPA
 
 1. Il  CNIPA  cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed    evoluzione    della   Rete   internazionale   delle   pubbliche amministrazioni,  previo  espletamento  di  procedure  concorsuali ad evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei  fornitori  e mediante la stipula  di  appositi  contratti-quadro  secondo modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
 2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
 3. Al  termine del periodo di cui al comma 2 i costi relativi alle infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
 4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma  1,  per  i  primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
 5. Le   amministrazioni   non   ricomprese   tra   quelle  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,   che   aderiscono   alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.
 
 87. Regolamenti
 
 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati  regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei   consulenti   di   cui  all'articolo  80,  comma  7,  e  per  la determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per l'iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.
 
 Capo IX
 Disposizioni transitorie finali ed abrogazioni
 
 88. Norme transitorie per la firma digitale.
 
 1. I   documenti   sottoscritti   con  firma  digitale  basata  su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gia'   tenuto   dall'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica amministrazione  sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale   basata   su   certificati   rilasciati   da  certificatori accreditati.
 
 89. Aggiornamenti.
 
 1. La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti  di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi  normativi,  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino siano  attuati  esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.
 
 90. Oneri finanziari.
 
 1. All'attuazione  del  presente  decreto  si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
 
 91. Abrogazioni.
 
 1. Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 b) gli  articoli  1,  comma  1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo  periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
 c) l'articolo  26,  comma  2,  lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 e) gli  articoli  16,  17,  18  e  19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 2. Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono  riferite  anche  al  decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
 3. Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), 11), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
 3-bis. L  'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.
 3-ter. Il   decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42,  e' abrogato.
 
 92. Entrata in vigore del codice.
 
 1. Le  disposizioni  del  presente  codice  entrano  in  vigore  a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
 Tabella di corrispondenza dei riferimenti previdenti
 al codice delle disposizioni legislative e regolamentari
 in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. =====================================================================
 Articolato del codice       |      Riferimento previgente Articolo 1                        | (Definizioni)                     | ===================================================================== comma 1, lettera a)               |== --------------------------------------------------------------------- " lettera b)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera c)                      |== ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera bb), " lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera t), " lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera aa), " lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera u), " lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 22, comma 1, lettera c), " lettera h)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 22, comma 1, lettera d), " lettera i)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera l)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera m)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera n)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera o)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera p)                      |== ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera b), " lettera q)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera n), " lettera r)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera ee), " lettera s)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera cc), " lettera t)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 1, comma 1, lettera q), " lettera u)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera v)                      |== ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 22, comma 1, lettera h), " lettera z)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2                        | (Finalita' e ambito di            | applicazione)                     |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 3                        | (Diritto all'uso delle tecnologie)|== --------------------------------------------------------------------- Articolo 4                        | (Partecipazione al procedimento   | amministrativo informatico)       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 5                        | (Effettuazione dei pagamenti con  | modalita' - informatiche)         |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 6                        | (Utilizzo della posta elettronica | certificata)                      |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 7                        | (Qualita' dei servizi resi e      | soddisfazione dell'utenza)        |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 8                        | (Alfabetizzazione informatica dei | cittadini)                        |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 9                        | (Partecipazione democratica       | elettronica)                      |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 10                       | (Sportelli per le attivita'       | produttive)                       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 11                       | (Registro informatico degli       | adempimenti) amministrativi per le| imprese)                          |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 12                       | (Norme generali per l'uso delle   | tecnologie dell'informazione e    | delle comunicazioni nell'azione   | amministrativa)                   |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 13                       | (Formazione informatica dei       | dipendenti pubblici)              |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 14                       | (Rapporti tra Stato, Regioni e    | autonomie locali)                 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 15                       | (Digitalizzazione e               | riorganizzazione)                 |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 16                       | (Competenze del Presidente del    | Consiglio dei Ministri in materia | di innovazione tecnologica)       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 17                       | (Strutture per l'organizzazione,  | l'innovazione e le tecnologie)    | ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 26, comma 2, lettera a), comma 1, lettera a)               |legge 27 dicembre 2002, n. 289 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 26, comma 2, lettera e), " lettera b)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio " lettera c)                      |2003, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 26, comma 2, lettera h), " lettera d)                      |legge 27 dicembre 2002, n. 289 --------------------------------------------------------------------- " lettera e)                      |== --------------------------------------------------------------------- comma 1 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 18                       | (Conferenza permanente per        | l'innovazione tecnologica)        | --------------------------------------------------------------------- Articolo 19                       | (Banca dati per la legislazione in| materia di pubblico impiego)      | --------------------------------------------------------------------- Articolo 20                       | (Documento informatico)           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 3, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 4, comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 21                       | (Valore probatorio del documento  | informatico sottoscritto)         | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 2, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 1 e 3, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-quater, comma 1, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 5, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 6, comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 22                       | (Documenti informatici delle      | pubbliche amministrazioni)        | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 23                       | (Copie di atti e documenti        | informatici)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 1, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 3, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 3, comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 4, comma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 20, comma 5, comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 24                       | (Firma digitale)                  | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 23, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 23, comma 4, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 23, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 23, comma 5, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 25                       | (Firma autenticata)               | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 24, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 24, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 24, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 24, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 26                       | (Certificatori)                   | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 26, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 26, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 26, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 27                       | (Certificatori qualificati)       | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 28                       | (Certificati qualificati)         | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), comma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), " lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), " lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), " lettera d)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), " lettera e)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), " lettera f)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), " lettera g)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27-bis, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 29                       | (Accreditamento)                  | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 comma 4                           |dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 5, comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 6, comma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28, comma 7, comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 8                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 30                       | (Responsabilita' del              | certificatore)                    | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28-bis, c. 1, lettera a), comma 1, lettera a)               |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28-bis, c. 1, lettera b), " lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28-bis, c. 1, lettera c), " lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- " lettera d)                      |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28-bis, c. 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 28-bis, c. 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 31                       | (Vigilanza sull'attivita' di      | certificazione)                   | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre comma 1                           |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 32                       | (Obblighi del titolare e del      | certificatore)                    | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-bis, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-bis, comma 1, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-bis, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 33                       | (Uso di pseudonimi)               | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-ter, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 34                       |
 |  |  |  | (Norme particolari per le         | pubbliche amministrazioni e per   | altri soggetti qualificati)       | --------------------------------------------------------------------- |Articolo 29-quinquies, c. 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-quinquies, c. 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-quinquies, c. 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 35                       | (Dispositivi sicuri e procedure   | per la generazione della firma)   | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-sexies, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-sexies, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-sexies, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-sexies, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 1, decreto comma 5                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 3, decreto comma 6                           |legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 --------------------------------------------------------------------- Articolo 36                       | (Revoca e sospensione dei         | certificati qualificati)          | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-septies, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-septies, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-septies, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-septies, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 37                       | (Cessazione dell'attivita)        | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-octies, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-octies, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-octies, comma 3, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 29-octies, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 38                       | (Pagamenti informatici)           | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre comma 1                           |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 39                       | (Libri e scritture)               | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre comma 1                           |2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 40                       | (Formazione di documenti          | informatici)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 41                       | (Procedimento e fascicolo         | informatico)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 ter                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 quater                    |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 42                       | (Sviluppo dei sistemi informativi | delle pubbliche amministrazioni)  | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 51, comma 3, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 43                       | (Riproduzione e conservazione dei | documenti)                        | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 6, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 6, comma 4, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 44                       | (Requisiti per la conservazione   | dei documenti informatici)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1, lettera a)               |== --------------------------------------------------------------------- " lettera b)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera c)                      |== --------------------------------------------------------------------- " lettera d)                      |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 45                       | (Valore giuridico della           | trasmissione)                     |LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 43, comma 6, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 1, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 46                       | (Dati particolari contenuti nei   | documenti trasmessi)              | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           | --------------------------------------------------------------------- Articolo 47                       | (Trasmissione dei documenti       | attraverso la posta elettronica   | nelle pubbliche amministrazioni)  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 48                       | (Posta elettronica certificata)   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 3, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 49                       | (Segretezza della corrispondenza  | trasmessa per via telematica)     | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 17, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 17, comma 2, comma 2                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 50                       | (Disponibilita' dei dati delle    | pubbliche amministrazioni)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 51                       | (Sicurezza dei dati)              | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 52                       | (Accesso telematico ai dati e     | documenti delle pubbliche         | amministrazioni)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 53                       | (Caratteristiche dei siti)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 54                       | (Contenuto dei siti delle         | pubbliche amministrazioni)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 55                       | (Consultazione delle iniziative   | normative del Governo)            | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           | --------------------------------------------------------------------- comma 2                           | --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 56                       | (Dati identificativi delle        | questioni pendenti dinanzi al     | giudice amministrativo e          | contabile)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           | --------------------------------------------------------------------- comma 2                           | --------------------------------------------------------------------- comma 2 bis                       | --------------------------------------------------------------------- Articolo 57                       | (Moduli e, formulari)             | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 3, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 58                       | (Modalita' della fruibilita' del  | dato)                             | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 59                       | (Dati territoriali)               |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 6                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 7                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 7 bis                       |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 60                       | (Base di dati di interesse        | nazionale)                        |LIBRO III --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 61                       | (Delocalizzazione dei registri    | informatici)                      |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 62                       | (Indice nazionale delle anagrafi) |LIBRO II --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 63                       | (Organizzazione e finalita' dei   | servizi in rete)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 64                       | (Modalita' di accesso ai servizi  | erogati in rete dalle pubbliche   | amministrazioni)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 12, decreto legislativo comma 3                           |n. 10/2002 --------------------------------------------------------------------- Articolo 65                       | (Istanze e dichiarazioni          | presentate alle pubbliche         | amministrazioni per via           | telematica)                       | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 38, comma 2, lettera a), comma 1 lettera a)                |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 38, comma 2, lettera b), " lettera b)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 38, comma 4, " lettera c)                      |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 66                       | (Carta d'identita' elettronica e  | carta nazionale dei servizi       | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 1, comma 1                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 27, comma 8, lettera b), comma 2                           |L. 16 gennaio 2003, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 2, comma 3                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 3, comma 4                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 4, comma 5                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 5, comma 6                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 36, comma 6, comma 7                           |D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 --------------------------------------------------------------------- Articolo 67                       | (Modalita' di sviluppo ed         | acquisizione)                     | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 68                       | (Analisi comparativa delle        | soluzioni)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 69                       | (Riuso dei programmi informatici) | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 25, comma 1, comma 1                           |L. 24 novembre 2000, n. 340 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 70                       | (Banca dati dei programmi         | informatici riutilizzabili)       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 71                       | (Regole tecniche)                 | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |Articolo 8, comma 2, LIBRO II ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 16, comma 1, comma 1 bis                       |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- comma 1 ter                       |== --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |== --------------------------------------------------------------------- Articolo 72                       | (Definizioni relative al sistema  |Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita)         |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 1,
 |D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
 |Articolo 1, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 73                       |Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio (Sistema pubblico di connettivita)|2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 2, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 2, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 2, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 74                       | (Rete internazionale delle        |Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio pubbliche amministrazioni)        |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 3, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 75                       | (Partecipazione al Sistema        |Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita)         |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 4, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 4, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 4, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 76                       | (Scambio di documenti informatici | nell'ambito del sistema pubblico  |Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio di connettivita)                  |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 5, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 77                       | (Finalita' del Sistema pubblico di|Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio connettivita)                     |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 6, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 78                       | (Compiti delle pubbliche          | amministrazioni nel sistema       |Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio pubblico di connettivita)         |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 7, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 7, comma 2, Comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 79                       | (Commissione di coordinamento del |Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio Sistema pubblico di connettivita) |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 8, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 80                       | (Composizione della Commissione di| coordinamento del Sistema pubblico|Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio di connettivita)                  |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 4, comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 5, comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 6, comma 6                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 9, comma 7, comma 7                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 81                       | (Ruolo del Centro Nazionale per   | l'informatica nella pubblica      |Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio amministrazione)                  |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 10, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 82                       | (Fornitori del Sistema pubblico di|Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio connettivita)                     |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 3 comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 4, comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 11, comma 5, comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 83                       |Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio (Contratti quadro)                |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 12, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 12, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 84                       | (Migrazione della Rete unitaria   |Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio della pubblica amministrazione)   |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 13, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 13, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 85                       | (Collegamenti operanti per il     | tramite della rete internazionale |Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio delle pubbliche amministrazioni)  |2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 14, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 86                       | (Compiti ed oneri del CNIPA)      | ---------------------------------------------------------------------
 |Art. 15, comma 1, comma 1                           |DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 18, comma 1, comma 2                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 18, comma 2, comma 3                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 18, comma 3, comma 4                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 18, comma 4, comma 5                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 87                       | (Regolamenti)                     | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 17, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 --------------------------------------------------------------------- Articolo 88                       | (Norme transitorie per la firma   | digitale)                         | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1                           |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 89                       | (Aggiornamenti)                   | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1                           |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 90                       | (Oneri finanziari)                | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, comma 1                           |n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 91                       | (Abrogazioni)                     | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 75, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 75, comma 2, comma 2                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 75, comma 3, comma 3                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
 |correttivo ed integrativo del comma 3-bis                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 32, comma 1, D.Lgs.
 |correttivo ed integrativo del comma 3-ter                       |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 --------------------------------------------------------------------- Articolo 92                       | (Entrata in vigore del Codice)    | ---------------------------------------------------------------------
 |Articolo 76, comma 1, comma 1                           |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
 |  |  |  |  |