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| Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160 |  | Nuova  disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di  progressione   economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a  norma  dell'articolo 1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.  150. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico;
 Visti,  in  particolare  gli  articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma  1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p),  q)  e  r),  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica  della  disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina   della   progressione  economica  e  delle  funzioni  dei magistrati  e  gli  articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data  20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005  ed  in  data  12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005;
 Ritenuto,  cogliendo  il  significato  della condizione posta dalla Commissione   giustizia   della   Camera   dei   deputati  in  ordine all'articolo   19,   comma  2,  di  inserire,  all'articolo  55,  una disposizione  transitoria,  allo  scopo  di  evitare che il Consiglio superiore  della  magistratura  sia  costretto  a  disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i   magistrati   che  hanno  gia'  maturato  il  periodo  massimo  di permanenza,  con  conseguenti  possibili difficolta' di funzionamento degli  uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga  della  permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
 Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia  della  Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1,  atteso  che,  qualora  la  stessa  si  riferisca anche alle prove scritte  del  concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del  numero  delle  medesime  da tre a quattro che appare estraneo ai principi  e  criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu'   ridotto   rilievo,   rispetto   alla  vita  professionale  del magistrato,   delle   materie  attinenti  al  diritto  dell'economia, rispetto  alle  altre  tre  oggetto  della  prova scritta; qualora la condizione  debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle   prove   orali   del  concorso,  deve  invece  osservarsi  che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie,  tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali  piu'  frequentemente  il  magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale;
 Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione   giustizia   della   Camera   dei   deputati  in  ordine all'articolo  26,  comma  2,  atteso che la legge di delegazione, col prevedere,  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  l),  n.  11), quale principio   e   criterio   direttivo,   che  nella  individuazione  e valutazione   dei  titoli,  si  tenga  conto  "prevalentemente  (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie",  non  esclude  che,  ai  fini  di tale individuazione e valutazione,   venga   attribuito  rilievo,  pur  se  non  in  misura prevalente,  a  titoli  che, anche se non direttamente attinenti alla attivita'  svolta  come  magistrato,  possano tuttavia, come nel caso delle  pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere  giuridico  o  di  titoli  di  studio  od  ulteriori titoli attestanti   qualificate   esperienze  tecnico-professionali,  essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto;
 Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Concorso per uditore giudiziario
 1.  La  nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
 2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
 3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
 a) diritto civile;
 b) diritto penale;
 c) diritto amministrativo.
 4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
 a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
 b) procedura civile;
 c) diritto penale;
 d) procedura penale;
 e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
 f) diritto commerciale e industriale;
 g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 h) diritto comunitario;
 i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
 l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.
 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di  dodici  ventesimi  di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.  Conseguono  la idoneita' i candidati che ottengono non meno di  sei  decimi  nelle  materie  della prova orale di cui al comma 4, lettere  a),  b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui  alla  lettera  l),  non  inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
 6.  Il  candidato  deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso,  a  pena  di  inammissibilita', se intende accedere a posti nella  funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve  indicare,  inoltre,  la  lingua  straniera  sulla quale intende essere  esaminato.  Con  decreto del Ministro della giustizia, previa delibera  del  Consiglio  superiore  della magistratura, terminata la valutazione  degli  elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione  esaminatrice  docenti universitari delle lingue indicate dai  candidati  ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano  in  soprannumero  ai lavori della commissione, ovvero di una  o  entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove  orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il  voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si  aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.
 7.  Nell'ambito  delle  prove  orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della  professione  di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni   indicate  nella  domanda  di  ammissione.  La  valutazione dell'esito  del  colloquio,  condotto  dal  professore  universitario incaricato  di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente dalla commissione.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il  testo  del  comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4
 dell'art.  1  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
 Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
 al   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12,  per  il
 decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
 modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
 presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
 l'emanazione di un testo unico.); e' il seguente:
 "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
 principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
 commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
 legislativi diretti a:
 a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
 magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
 economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
 competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
 giudiziari;".
 "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
 giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  di cui al
 comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti le norme
 necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
 medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
 l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
 all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
 prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
 essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
 previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
 dalla data indicata nel comma 2.
 4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
 nell'esercizio   della   delega  di  cui  al  comma 1  sono
 trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
 deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
 delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
 le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
 entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
 trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
 in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
 all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
 conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
 esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
 entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
 - Il            testo            del           comma 1,
 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
 l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della
 citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
 "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
 disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
 di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera a),  il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 "a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
 1)  che  sia  bandito  annualmente  un concorso per
 l'accesso   in  magistratura  e  che  i  candidati  debbano
 indicare  nella  domanda,  a  pena  di inammissibilita', se
 intendano  accedere  ai  posti  nella  funzione  giudicante
 ovvero a quelli nella funzione requirente;
 2)  che il concorso sia articolato in prove scritte
 ed  orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
 e  2,  dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche'
 nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
 3)  che  la commissione di concorso sia unica e che
 sia  nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera
 del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  che sia
 composta  da  magistrati,  aventi  almeno  cinque  anni  di
 esercizio  nelle  funzioni  di  secondo  grado,  in  numero
 variabile  fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e
 da  professori  universitari  di prima fascia nelle materie
 oggetto  di  esame  da un minimo di quattro a un massimo di
 otto,  e  che  la  funzione  di presidente sia svolta da un
 magistrato  che  eserciti  da  almeno  tre anni le funzioni
 direttive  giudicanti  di  legittimita'  ovvero le funzioni
 direttive   giudicanti   di   secondo  grado  e  quella  di
 vicepresidente  da  un  magistrato che eserciti funzioni di
 legittimita';  che il numero dei componenti sia determinato
 tenendo  conto  del  presumibile  numero  dei  candidati  e
 dell'esigenza  di rispettare le scadenze indicate al numero
 1)   della   lettera d);   che  il  numero  dei  componenti
 professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a
 quello dei componenti magistrati;
 4)   che,   al   momento   dell'attribuzione  delle
 funzioni, l'indicazione di cui al n.  1) costituisca titolo
 preferenziale   per   la   scelta   della   sede  di  prima
 destinazione   e   che   tale   scelta,  nei  limiti  delle
 disponibilita'  dei posti, debba avvenire nell'ambito della
 funzione prescelta;
 b) prevedere   che  siano  ammessi  al  concorso  per
 l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle
 funzioni requirenti coloro che:
 1) hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso universitario di durata non inferiore, a
 quattro  anni  ed hanno conseguito diploma presso le scuole
 di   specializzazione  nelle  professioni  legali  previste
 dall'art.  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
 398,  e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
 numero   dei   laureati   da   ammettere   alle  scuole  di
 specializzazione per le professioni legali sia determinato,
 fermo  quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto
 legislativo   17 novembre  1997,  n.  398,  in  misura  non
 superiore  a  dieci  volte  il  maggior  numero  dei  posti
 considerati  negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
 giudiziario;
 2)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
 quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in
 materie giuridiche;
 3)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
 quattro    anni    ed   hanno   conseguito   l'abilitazione
 all'esercizio della professione forense;
 4)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
 quattro  anni  ed  hanno  svolto,  dopo  il superamento del
 relativo   concorso,  funzioni  direttive  nelle  pubbliche
 amministrazioni per almeno tre anni;
 5)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
 quattro  anni  ed  hanno  svolto  le funzioni di magistrato
 onorario  per  almeno  quattro  anni senza demerito e senza
 essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
 6)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
 seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
 quattro   anni   ed   hanno   conseguito   il   diploma  di
 specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di
 un  corso  di  studi  della durata non inferiore a due anni
 presso  le scuole di specializzazione di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
 c) prevedere  che,  nell'ambito  delle prove orali di
 cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un
 colloquio  di  idoneita'  psico-attitudinale  all'esercizio
 della  professione  di  magistrato, anche in relazione alle
 specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
 d) prevedere che:
 1)  le  prove  scritte  avvengano tendenzialmente a
 data  fissa,  e cioe' nei giorni immediatamente prossimi al
 15 settembre   di   ogni  anno;  che  la  correzione  degli
 elaborati   scritti   e   le   prove   orali   si  svolgano
 inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
 l'intera  procedura  concorsuale  sia  espletata in modo da
 consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno
 successivo;
 2)  non  possano  essere ammessi al concorso coloro
 che sono stati gia' dichiarati non idonei per tre volte;
 e) prevedere  che,  dopo il compimento del periodo di
 uditorato,  le  funzioni  dei  magistrati si distinguano in
 funzioni di merito e di legittimita' e siano le seguenti:
 1) funzioni giudicanti di primo grado;
 2) funzioni requirenti di primo grado;
 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
 4) funzioni requirenti di secondo grado;
 5)   funzioni  semidirettive  giudicanti  di  primo
 grado;
 6)   funzioni  semidirettive  requirenti  di  primo
 grado;
 7)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di secondo
 grado;
 8)  funzioni  semidirettive  requirenti  di secondo
 grado;
 9)  funzioni  direttive  giudicanti o requirenti di
 primo grado e di primo grado elevato;
 10)  funzioni  direttive giudicanti o requirenti di
 secondo grado;
 11) funzioni giudicanti di legittimita';
 12) funzioni requirenti di legittimita';
 13)  funzioni  direttive giudicanti o requirenti di
 legittimita';
 14)   funzioni  direttive  superiori  giudicanti  o
 requirenti di legittimita';
 15)   funzioni   direttive   superiori  apicali  di
 legittimita';
 f) prevedere:
 1)   che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati  in
 aspettativa  per mandato parlamentare o collocati fuori dal
 ruolo  organico in quanto componenti elettivi del Consiglio
 superiore    della   magistratura,   fino   al   compimento
 dell'ottavo  anno  dall'ingresso  in  magistratura  debbano
 essere  svolte  effettivamente  le  funzioni  requirenti  o
 giudicanti di primo grado;
 2)   che,   dopo   otto   anni   dall'ingresso   in
 magistratura,  previo concorso per titoli ed esami, scritti
 e   orali,   ovvero  dopo  tredici  anni  dall'ingresso  in
 magistratura,  previo  concorso  per titoli, possano essere
 svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
 3)  che,  dopo tre anni di esercizio delle funzioni
 di  secondo  grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo
 diciotto   anni   dall'ingresso   in  magistratura,  previo
 concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti e orali, possano
 essere svolte funzioni di legittimita'; che al concorso per
 titoli  ed  esami,  scritti  e  orali,  per  le funzioni di
 legittimita' possano
 partecipare   anche  i  magistrati  che  non  hanno  svolto
 diciotto  anni  di  servizio e che hanno esercitato per tre
 anni le funzioni di secondo grado;
 4)  che  il  Consiglio superiore della magistratura
 attribuisca  le funzioni di secondo grado e di legittimita'
 all'esito  dei  concorsi  di  cui  ai  numeri  2) e 3) e le
 funzioni  semidirettive  o  direttive  previo  concorso per
 titoli;
 5) le modalita' dei concorsi per titoli e di quelli
 per  esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge,
 nonche'   i   criteri   di   valutazione,   stabilendo,  in
 particolare,   che   le   prove  scritte  consistano  nella
 risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di
 complessita' e implicanti alternativamente o congiuntamente
 la   risoluzione   di   rilevanti   questioni   probatorie,
 istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e
 stabilendo,  altresi',  che le prove orali consistano nella
 discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova
 scritta;
 6)  che  i  magistrati  che  in  precedenza abbiano
 subito  una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento
 siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo
 il  maggior  numero di anni specificatamente indicato nella
 sentenza  disciplinare definitiva, comunque non inferiore a
 due  e  non  superiore a quattro rispetto a quanto previsto
 dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
 g) prevedere che:
 1)  entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
 giudicanti  assunte  subito dopo l'espletamento del periodo
 di  tirocinio,  i magistrati possano partecipare a concorsi
 per   titoli,   banditi   dal   Consiglio  superiore  della
 magistratura,  per  l'assegnazione  di  posti vacanti nella
 funzione  requirente,  dopo  aver  frequentato  un apposito
 corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della
 magistratura  di  cui  al comma 2 il cui giudizio finale e'
 valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
 2)  la commissione esaminatrice sia quella indicata
 alla lettera l), n. 6);
 3)  entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
 requirenti  assunte  subito dopo l'espletamento del periodo
 di  tirocinio,  i magistrati possano partecipare a concorsi
 per   titoli,   banditi   dal   Consiglio  superiore  della
 magistratura,  per  l'assegnazione  di  posti vacanti nella
 funzione  giudicante,  dopo  aver  frequentato  un apposito
 corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della
 magistratura  di  cui  al comma 2 il cui giudizio finale e'
 valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
 4)  la commissione esaminatrice sia quella indicata
 dalla lettera l), numero 5);
 5)   il   Consiglio  superiore  della  magistratura
 individui,  con priorita' assoluta, i posti vacanti al fine
 di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai
 numeri 1) e 3);
 6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in
 via   transitoria,   dal   comma 9,   lettera c),  non  sia
 consentito  il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
 requirenti e viceversa;
 7)  il  mutamento  delle  funzioni  da giudicanti a
 requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili
 in  ufficio  giudiziario  avente sede in diverso distretto,
 con  esclusione  di quello competente ai sensi dell'art. 11
 del codice di procedura penale;
 h) prevedere che:
 1)  funzioni giudicanti di primo grado siano quelle
 di  giudice  di  tribunale,  di giudice del tribunale per i
 minorenni e di magistrato di sorveglianza;
 2)  funzioni requirenti di primo grado siano quelle
 di   sostituto   procuratore  della  Repubblica  presso  il
 tribunale   ordinario  e  di  sostituto  procuratore  della
 Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
 3)  funzioni  giudicanti  di  secondo  grado  siano
 quelle di consigliere di corte di appello;
 4)  funzioni  requirenti  di  secondo  grado  siano
 quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di
 appello  nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione
 nazionale antimafia;
 5) funzioni giudicanti di legittimita' siano quelle
 di consigliere della Corte di cassazione;
 6) funzioni requirenti di legittimita' siano quelle
 di  sostituto  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione;
 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
 siano  quelle  di  presidente  di sezione di tribunale, cui
 possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
 che  abbiano superato il concorso per il conferimento delle
 funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado
 siano  quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui
 possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
 che  abbiano superato il concorso per il conferimento delle
 funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
 9)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di secondo
 grado  siano  quelle  di  presidente di sezione di corte di
 appello,  cui possono accedere, previo concorso per titoli,
 magistrati   che   abbiano  superato  il  concorso  per  il
 conferimento delle funzioni di seconde grado da non meno di
 sei anni;
 10)  funzioni  semidirettive  requirenti di secondo
 grado  siano  quelle  di  avvocato  generale  della procura
 generale  presso la corte di appello, cui possono accedere,
 previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
 il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo
 grado da non meno di sei anni;
 11)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado
 siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del
 tribunale  per  i  minorenni,  cui possono accedere, previo
 concorso  per  titoli,  magistrati  che abbiano superato il
 concorso  per  il  conferimento  delle  funzioni di secondo
 grado da non meno di cinque anni;
 12)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado
 siano  quelle  di  procuratore  della  Repubblica presso il
 tribunale  ordinario  e  di  procuratore  della  Repubblica
 presso  il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
 previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
 il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo
 grado da non meno di cinque anni;
 13)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado
 elevato  siano  quelle  di  presidente  di  tribunale  e di
 presidente  della  sezione  per le indagini preliminari dei
 tribunali  di  cui  alla tabella L allegata all'ordinamento
 giudiziario,  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali
 di  sorveglianza  di cui alla tabella A allegata alla legge
 26 luglio  1975,  n.  354,  e successive modificazioni, cui
 possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
 che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo
 grado da almeno otto anni;
 14)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado
 elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso
 i  tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento
 giudiziario,  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
 12,  e  successive  modificazioni,  cui  possono  accedere,
 previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
 il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
 anni;
 15)  funzioni direttive giudicanti di secondo grado
 siano  quelle  di  presidente  della  corte di appello, cui
 possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
 che  abbiano  superato  il  concorso  per  le  funzioni  di
 legittimita' da almeno cinque anni;
 16)  funzioni direttive requirenti di secondo grado
 siano  quelle  di  procuratore  generale presso la corte di
 appello  e  di procuratore nazionale antimafia, cui possono
 accedere,   previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che
 abbiano   superato   il   concorso   per   le  funzioni  di
 legittimita' da almeno cinque anni;
 17)  le  funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
 14),  15)  e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
 magistrati   che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
 abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
 ordinario  collocamento  a riposo, prevista dall'art. 5 del
 regio  decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
 frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
 direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
 cui  al  comma 2,  il  cui  giudizio finale e' valutato dal
 Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  siano  stati
 positivamente  valutati  nel  concorso  per titoli previsto
 alla lettera f), n. 4), ultima parte;
 18)  i  magistrati che abbiano superato il concorso
 per  le  funzioni  di  legittimita'  possano partecipare ai
 concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate
 ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere
 esercitato funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti
 costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale
 per  il  conferimento  degli  incarichi  direttivi indicati
 rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
 i) prevedere che:
 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimita'
 siano  quelle  di  presidente  di  sezione  della  Corte di
 cassazione,  cui  possono  accedere,  previo  concorso  per
 titoli,  magistrati  che  esercitino funzioni giudicanti di
 legittimita' da almeno quattro anni;
 2) le funzioni direttive requirenti di legittimita'
 siano  quelle  di  avvocato generale della procura generale
 presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
 concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni
 requirenti di legittimita' da almeno quattro anni;
 3)  le  funzioni  direttive superiori giudicanti di
 legittimita'  siano  quelle  di  presidente  aggiunto della
 Corte  di  cassazione  e quella di Presidente del Tribunale
 superiore  delle  acque  pubbliche,  cui  possono accedere,
 previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  esercitino
 funzioni direttive giudicanti di legittimita';
 4)  le  funzioni  direttive superiori requirenti di
 legittimita' siano quelle di Procuratore generale presso la
 Corte  di  cassazione  e  di  Procuratore generale aggiunto
 presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
 concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni
 direttive requirenti di legittimita';
 5)  le  funzioni  direttive  superiori  apicali  di
 legittimita'  siano  quelle di primo Presidente della Corte
 di  cassazione,  cui  possono accedere, previo concorso per
 titoli,   magistrati   che  esercitino  funzioni  direttive
 giudicanti di legittimita';
 6)  le  funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
 essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
 possesso  dei  requisiti  richiesti, abbiano frequentato un
 apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
 la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
 cui  giudizio  finale  e'  valutato dal Consiglio superiore
 della  magistratura, siano stati positivamente valutati nel
 concorso  per  titoli  previsto alla lettera f), numero 4),
 ultima  parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
 della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
 dall'art.  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
 n.  511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
 essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
 possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
 valutati  nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
 numero 4), ultima parte;
 l) prevedere che:
 1)  annualmente  i  posti  vacanti  nella  funzione
 giudicante  di  primo  grado, individuati quanto al numero
 nel  rispetto  dell'esigenza  di assicurare il passaggio di
 funzioni  di  cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle
 sedi    giudiziarie,   ove   possibile,   all'esito   delle
 determinazioni   adottate  dal  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del
 consiglio   giudiziario,   sulle  domande  di  tramutamento
 presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
 le  funzioni  giudicanti di primo grado, vengano assegnati,
 secondo  l'anzianita'  di  servizio,  ai  magistrati che ne
 facciano richiesta ai sensi della lettera g), n. 3), e, per
 la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
 magistratura;
 2)  annualmente  i  posti  vacanti  nella  funzione
 requirente  di  primo  grado, individuati quanto al numero
 nel  rispetto  dell'esigenza  di assicurare il passaggio di
 funzioni  di  cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle
 sedi    giudiziarie,   ove   possibile,   all'esito   delle
 determinazioni   adottate  dal  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del
 consiglio   giudiziario,   sulle  domande  di  tramutamento
 presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
 le  funzioni  requirenti di primo grado, vengano assegnati,
 secondo  l'anzianita'  di  servizio,  ai  magistrati che ne
 facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e,
 per   la  parte  residua,  vengano  posti  a  concorso  per
 l'accesso in magistratura;
 3)  annualmente  tutti  i  posti  vacanti residuati
 nella  funzione  giudicante  di  secondo grado, individuati
 quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
 adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
 acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
 sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
 esercitino  da  almeno  tre  anni le funzioni giudicanti di
 secondo  grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore
 della magistratura con le seguenti modalita':
 3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
 ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
 nel  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  ed  orali,
 previsto  dalla  lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
 conto    del   giudizio   finale   formulato   al   termine
 dell'apposito  corso di formazione alle funzioni di secondo
 grado  presso la Scuola superiore della magistratura di cui
 al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
 del concorso;
 3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
 ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
 nel  concorso  per  soli  titoli previsto dalla lettera f),
 numero  2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
 formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
 funzioni  di secondo grado presso la Scuola superiore della
 magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
 formulato all'esito del concorso;
 3.3)  i  posti  di  cui  al  numero 3.1), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  valutati  positivamente  nel  concorso per soli
 titoli  indicato  al  numero 3.2) ed espletato nello stesso
 anno;
 3.4)  i  posti  di  cui  al  numero 3.2), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
 esami,  scritti  e  orali, indicato al n. 3.1) ed espletato
 nello stesso anno;
 3.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
 acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
 ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
 conferimento  delle  funzioni  giudicanti di secondo grado,
 assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai
 candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
 ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
 giudicanti di secondo grado; ai sensi di quanto previsto al
 numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
 che sia decorso il termine di due anni;
 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
 giudicanti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
 numero 3.5)  presso  una sede indicata come disagiata e che
 abbiano  presentato  domanda  di  tramutamento dopo che sia
 decorso  il  termine  di  tre anni abbiano diritto a che la
 loro   domanda   venga  valutata  con  preferenza  assoluta
 rispetto alle altre;
 3.8)  il  Consiglio  superiore della magistratura
 valuti  specificatamente  la laboriosita' con riguardo alle
 domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6)
 e 3.7);
 4)  annualmente  tutti  i  posti  vacanti residuati
 nella  funzione  requirente  di  secondo grado, individuati
 quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
 adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
 acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
 sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
 esercitino  da  almeno  tre  anni le funzioni requirenti di
 secondo  grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore
 della magistratura con le seguenti modalita':
 4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
 ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
 nel  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  ed  orali,
 previsto  dalla  lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
 conto    del   giudizio   finale   formulato   al   termine
 dell'apposito  corso di formazione alle funzioni di secondo
 grado  presso la Scuola superiore della magistratura di cui
 al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
 del concorso;
 4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
 ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
 nel  concorso  per  soli  titoli previsto dalla lettera f),
 numero 2),  seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
 formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
 funzioni  di secondo grado presso la Scuola superiore della
 magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
 formulato all'esito del concorso;
 4.3)  i  posti  di  cui  al  numero 4.1), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
 indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
 4.4)  i  posti  di  cui  al  numero 4.2), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
 esami,   scritti  ed  orali,  indicato  al  numero 4.1)  ed
 espletato nello stesso anno;
 4.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
 acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
 ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
 conferimento  delle  funzioni  requirenti di secondo grado,
 assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai
 candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
 ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
 requirenti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
 numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
 che sia decorso il termine di due anni;
 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
 requirenti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
 numero 4.5)  presso  una sede indicata come disagiata e che
 abbiano  presentato  domanda  di  tramutamento dopo che sia
 decorso  il  termine  di  tre anni abbiano diritto a che la
 loro   domanda   venga  valutata  con  preferenza  assoluta
 rispetto alle altre;
 4.8)  il  Consiglio  superiore della magistratura
 valuti  specificatamente  la laboriosita' con riguardo alle
 domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6)
 e 4.7);
 5)  ai  fini di cui al numero 3), sia istituita una
 commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita' ovvero le
 funzioni  direttive  giudicanti  di  secondo  grado,  da un
 magistrato   che   eserciti   le   funzioni  giudicanti  di
 legittimita',  da tre magistrati che esercitino le funzioni
 giudicanti  di  secondo  grado  da almeno tre anni e da tre
 professori   universitari   di   prima  fascia  in  materie
 giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
 magistratura;
 6)  ai  fini di cui al numero 4), sia istituita una
 commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita' ovvero le
 funzioni  direttive  requirenti  di  secondo  grado,  da un
 magistrato   che   eserciti   le   funzioni  requirenti  di
 legittimita',  da tre magistrati che esercitino le funzioni
 requirenti  di  secondo  grado  da almeno tre anni e da tre
 professori   universitari   di   prima  fascia  in  materie
 giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
 magistratura;
 7)  annualmente  i  posti  vacanti  residuati nelle
 funzioni   giudicanti  di  legittimita',  come  individuati
 all'esito   delle  determinazioni  adottate  dal  Consiglio
 superiore   della  magistratura,  previa  acquisizione  del
 parere  motivato  del consiglio giudiziario e del Consiglio
 direttivo  della  Corte  di  cassazione,  sulle  domande di
 riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
 presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
 o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
 conseguente    alla    scadenza   temporale   dell'incarico
 rivestito,  vengano assegnati dal Consiglio superiore della
 magistratura con le seguenti modalita':
 7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
 ai  magistrati  che  esercitino da almeno tre anni funzioni
 giudicanti  di  secondo  grado  e  che  abbiano conseguito,
 l'idoneita'  nel  concorso  per  soli titoli previsto dalla
 lettera f),   numero 3),  prima  parte,  tenuto  conto  del
 giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
 formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso
 la  Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
 del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
 ai  magistrati  con  funzioni giudicanti che abbiano svolto
 diciotto   anni  di  servizio  in  magistratura  ovvero  ai
 magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di
 servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni  le funzioni
 giudicanti  di  secondo  grado,  e  che  abbiano conseguito
 l'idoneita'  nel  concorso  per titoli ed esami, scritti ed
 orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
 tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato  al termine
 dell'apposito  corso di formazione alle funzioni giudicanti
 di   legittimita'   presso   la   Scuola   superiore  della
 magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
 formulato all'esito del concorso;
 7.3)  i  posti  di  cui  al  numero 7.1), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
 esami,   scritti  ed  orali,  indicato  al  numero 7.2)  ed
 espletato nello stesso anno;
 7.4)  i  posti  di  cui  al  numero 7.2), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
 indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
 7.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
 acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
 ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
 conferimento  delle  funzioni  giudicanti  di legittimita',
 assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai
 candidati  risultati  idonei nei relativi concorsi per soli
 titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
 8)  ai  fini di cui al numero 7), sia istituita una
 commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre
 magistrati   che   esercitino  le  funzioni  giudicanti  di
 legittimita'  da  almeno  tre  anni  e  da  tre  professori
 universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
 nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 9)  annualmente  i  posti  vacanti  residuati nelle
 funzioni   requirenti  di  legittimita',  come  individuati
 all'esito   delle  determinazioni  adottate  dal  Consiglio
 superiore   della  magistratura,  previa  acquisizione  del
 parere  motivato  del consiglio giudiziario e del Consiglio
 direttivo  della  Corte  di  cassazione,  sulle  domande di
 riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
 presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
 o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione
 conseguente    alla    scadenza   temporale   dell'incarico
 rivestito,  vengano assegnati dal Consiglio superiore della
 magistratura con le seguenti modalita':
 9.1)  per il 70 per cento i posti siano assegnati
 ai  magistrati  che  esercitino da almeno tre anni funzioni
 requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito
 l'idoneita'  nel  concorso  per  soli titoli previsto dalla
 lettera f),   numero 3),  prima  parte,  tenuto  conto  del
 giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
 formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso
 la  Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
 del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
 ai  magistrati  con  funzioni requirenti che abbiano svolto
 diciotto   anni  di  servizio  in  magistratura  ovvero  ai
 magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di
 servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni  le funzioni
 requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito
 l'idoneita'  nel  concorso  per titoli ed esami, scritti ed
 orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
 tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato  al termine
 dell'apposito  corso di formazione alle funzioni requirenti
 di   legittimita'   presso   la   Scuola   superiore  della
 magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
 formulato all'esito del concorso;
 9.3)  i  posti  di  cui  al  numero 9.1), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
 esami   scritti   ed  orali,  indicato  al  numero 9.2)  ed
 espletato nello stesso anno;
 9.4)  i  posti  di  cui  al  numero 9.2), messi a
 concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
 magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
 indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
 9.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
 acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
 ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevati  ai fini del
 conferimento  delle  funzioni  requirenti  di legittimita',
 assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai
 candidati  risultati  idonei nei relativi concorsi per soli
 titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
 10)  ai fini di cui al numero 9), sia istituita una
 commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni   direttive  requirenti  di  legittimita'  da  tre
 magistrati   che   esercitino  le  funzioni  requirenti  di
 legittimita'  da  almeno  tre  anni  e  da  tre  professori
 universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
 nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 11)  nella  individuazione e valutazione dei titoli
 ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla
 base  di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto
 prevalentemente,  sotto  il  profilo  sia  quantitativo che
 qualitativo,   dell'attivita'   prestata   dal   magistrato
 nell'ambito  delle  sue  funzioni  giudiziarie,  desunta da
 specifici  e  rilevanti  elementi  e  da  verificare  anche
 mediante  esame  a  campione, effettuato tramite sorteggio,
 dei    provvedimenti    dallo   stesso   adottati   nonche'
 dell'eventuale   autorelazione  e,  in  particolare,  della
 complessita'  dei  procedimenti  trattati,  degli esiti dei
 provvedimenti   adottati,   delle   risultanze  statistiche
 relative    all'entita'    del    lavoro   svolto,   tenuto
 specificamente  conto  della sede e dell'ufficio presso cui
 risulta   assegnato  il  magistrato,  con  loro  proiezione
 comparativa  rispetto  a quelle delle medie nazionali e dei
 magistrati in servizio presso lo stesso ufficio i
 titoli  vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
 componenti  della commissione esaminatrice non conoscano il
 nominativo  del candidato; nei concorsi per titoli ed esami
 si  proceda  alla  valutazione  dei  titoli solo in caso di
 esito  positivo  della  prova di esame e la valutazione dei
 titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla
 formazione  della  votazione  finale  sulla  cui base viene
 redatto  l'ordine  di  graduatoria;  nella  valutazione dei
 titoli   ai   fini   dell'assegnazione  delle  funzioni  di
 sostituto   procuratore   presso   la  Direzione  nazionale
 antimafia  resta fermo quanto previsto in via preferenziale
 dall'art.  76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di
 cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 12)  l'esito  dei corsi di formazione alle funzioni
 di  secondo grado e alle funzioni di legittimita' abbia una
 validita'   di   sette  anni,  salva  la  facolta'  per  il
 magistrato  di  partecipare  in  detto  periodo ad un nuovo
 corso;
 m) prevedere che:
 1)   i   concorsi   per   gli  incarichi  direttivi
 consistano   in   una   dichiarazione   di  idoneita'  allo
 svolgimento  delle relative funzioni previa valutazione, da
 parte  delle  commissioni  di  cui  ai numeri 9) e 10), dei
 titoli,  della  laboriosita'  del magistrato, nonche' della
 sua  capacita'  organizzativa; il Consiglio superiore della
 magistratura,  acquisiti  ulteriori elementi di valutazione
 ed  il  parere  motivato  dei  consigli  giudiziari  e  del
 Consiglio  direttivo  della  Corte di cassazione qualora si
 tratti  di funzioni direttive di secondo grado, proponga al
 Ministro   della   giustizia  per  il  concerto  le  nomine
 nell'ambito   dei   candidati   dichiarati   idonei   dalla
 commissione  di  concorso,  tenuto  conto  del  giudizio di
 idoneita'  espresso al termine del medesimo; sia effettuato
 il  coordinamento  della  presente  disposizione con quanto
 previsto  dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
 successive  modificazioni;  il  Ministro  della  giustizia,
 fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra
 poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art.
 11  della  predetta  legge,  possa  ricorrere  in  sede  di
 giustizia  amministrativa contro le delibere concernenti il
 conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
 2)  i  concorsi  per  gli  incarichi  semidirettivi
 consistano   in   una   dichiarazione   di  idoneita'  allo
 svolgimento  delle relative funzioni previa valutazione, da
 parte  delle  commissioni  di  cui  ai numeri 9) e 10), dei
 titoli,  della  laboriosita'  del magistrato, nonche' della
 sua  capacita'  organizzativa; il Consiglio superiore della
 magistratura,  acquisiti  ulteriori elementi di valutazione
 ed  il  parere  motivato  dei  consigli giudiziari, assegni
 l'incarico    semidirettivo   nell'ambito   dei   candidati
 dichiarati  idonei  dalla  commissione  di concorso, tenuto
 conto  del  giudizio  di  idoneita' espresso al termine del
 medesimo;
 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli
 indicati  nella  lettera i), abbiano carattere temporaneo e
 siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili
 a   domanda,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
 giustizia,   previa   valutazione  positiva  da  parte  del
 Consiglio  superiore  della  magistratura,  per  un periodo
 ulteriore di due anni;
 4)  il  magistrato, allo scadere del termine di cui
 al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri
 incarichi,  direttivi  di  uguale grado in sedi poste fuori
 dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di
 grado  superiore  per  sedi  poste  fuori  dal distretto di
 provenienza,  con  esclusione di quello competente ai sensi
 dell'art.  11  del  codice  di procedura penale; ai fini di
 quanto  disposto dal presente numero si considerano di pari
 grado  le  funzioni  direttive  di  primo grado e quelle di
 primo grado elevato;
 5)  alla  scadenza del termine di cui al numero 3),
 il  magistrato  che abbia esercitato funzioni direttive, in
 assenza  di  domanda  per il conferimento di altro ufficio,
 ovvero  in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
 alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede
 di  originaria  provenienza,  se  vacante,  ovvero in altra
 sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 6)  gli incarichi semidirettivi requirenti di primo
 e  di  secondo  grado  abbiano carattere temporaneo e siano
 attribuiti per la durata di sei anni;
 7)    il    magistrato    che   esercita   funzioni
 semidirettive  requirenti,  allo scadere del termine di cui
 al  numero 6),  possa concorre per il conferimento di altri
 incarichi  semidirettivi  o di incarichi direttivi di primo
 grado  e  di  primo  grado  elevato in sedi poste fuori dal
 circondario  di  provenienza nonche' di incarichi direttivi
 di  secondo  grado  in  sedi  poste  fuori dal distretto di
 provenienza,  con  esclusione di quello competente ai sensi
 dell'art. 1l del codice di procedura penale;
 8)  alla  scadenza  del termine di cui al n. 6), il
 magistrato  che  abbia  esercitato  funzioni  semidirettive
 requirenti,  in  assenza  di domanda per il conferimento di
 altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa,
 sia   assegnato  alle  funzioni  non  direttive  da  ultimo
 esercitate   nella   sede  di  originaria  provenienza,  se
 vacante,  ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il
 bilancio dello Stato;
 9)  sia  istituita  una  commissione  di esame alle
 funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive
 giudicanti,  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita', da tre a
 cinque  magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
 legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
 giudicanti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori
 universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
 nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 10)  sia  istituita  una  commissione di esame alle
 funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive
 requirenti,  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
 funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita', da tre a
 cinque  magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
 legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
 requirenti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori
 universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
 nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
 11)  ai  fini  di  cui  ai  numeri 1) e 2) i titoli
 vengano  individuati  con  riferimento  alla loro specifica
 rilevanza  ai  fini  della  verifica  delle attitudini allo
 svolgimento  di  funzioni  direttive o semidirettive; fermo
 restando   il   possesso   dei   requisiti  indicati  dalle
 lettere h)   ed i)   per  il  conferimento  delle  funzioni
 direttive   o  semidirettive,  il  pregresso  esercizio  di
 funzioni   direttive  o  semidirettive  costituisce  titolo
 preferenziale;  in  ogni caso si applichino le disposizioni
 di   cui  alla  lettera l),  numero 11);  per  le  funzioni
 semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
 pregressa   esperienza   maturata   dal   magistrato  nello
 specifico  settore  oggetto dei procedimenti trattati dalla
 sezione   di  tribunale  o  di  corte  di  appello  la  cui
 presidenza  e'  messa  a  concorso;  nella  valutazione dei
 titoli  ai  fini dell'assegnazione delle funzioni direttive
 di  Procuratore  nazionale  antimafia  resta  fermo  quanto
 previsto  in  via  preferenziale dall'art. 76-bis, comma 2,
 primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
 decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
 n) prevedere  che  le disposizioni dei numeri 1), 3),
 5)  e  10)  della  lettera m)  si  applichino  anche per il
 conferimento   dell'incarico   di   Procuratore   nazionale
 antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato
 numero 3) il magistrato che abbia esercitato le funzioni di
 Procuratore  nazionale  antimafia  possa  concorrere per il
 conferimento   di   altri  incarichi  direttivi  requirenti
 ubicati  in distretto diverso da quello competente ai sensi
 dell'art. 11 del codice di procedura penale;
 o) prevedere  che,  ai  fini  dell'applicazione delle
 disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal
 magistrato  fuori dal ruolo organico della magistratura sia
 equiparata     all'esercizio    delle    ultime    funzioni
 giurisdizionali  svolte e il ricollocamento in ruolo, senza
 maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato, avvenga nella
 medesima  sede,  se  vacante,  o  in  altre  sedi,  e nelle
 medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
 una   funzione  elettiva  extragiudiziaria,  salvo  che  il
 magistrato  svolgesse  le  sue  funzioni presso la Corte di
 cassazione  o  la  Procura  generale  presso  la  Corte  di
 cassazione  o la Direzione nazionale antimafia, in una sede
 diversa  vacante,  appartenente ad un distretto sito in una
 regione  diversa  da  quella in cui e' ubicato il distretto
 presso  cui  e' posta la sede di provenienza nonche' in una
 regione  diversa  da quella in cui, in tutto o in parte, e'
 ubicato  il  territorio della circoscrizione nella quale il
 magistrato  e' stato eletto; prevedere che, fatta eccezione
 per  i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e
 per  i  magistrati  eletti  al  Consiglio  superiore  della
 magistratura,   il   collocamento  fuori  ruolo  non  possa
 superare  il  periodo massimo complessivo di dieci anni. In
 ogni  caso  i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
 in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
 magistratura  ovvero  per  mandato parlamentare non possono
 partecipare  ai  concorsi  previsti  dalla  presente legge.
 Resta  fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre
 1958, n. 916, e successive modificazioni;
 p) prevedere che:
 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano
 nominate  per  due  anni  e siano automaticamente prorogate
 sino  all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di
 espletamento;
 2)  i  componenti  delle  predette  commissioni, ad
 eccezione  dei magistrati che esercitino funzioni direttive
 requirenti   di   legittimita',  non  siano  immediatamente
 confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima
 che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
 q) prevedere che:
 1)  la  progressione  economica  dei  magistrati si
 articoli automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di
 anzianita',  salvo  quanto  previsto  dai  numeri 2) e 3) e
 fermo    restando   il   migliore   trattamento   economico
 eventualmente conseguito:
 1.1)  prima  classe:  dalla  data  del decreto di
 nomina a sei mesi;
 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
 2)  i  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di
 secondo  grado  a seguito del concorso per titoli ed esami,
 scritti  ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima
 parte, conseguano la quinta classe di anzianita';
 3)  i  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di
 legittimita' a seguito dei concorsi di cui alla lettera f),
 numero 3), conseguano la sesta classe di anzianita';
 r) prevedere  che  il  magistrato  possa  rimanere in
 servizio  presso  lo  stesso  ufficio svolgendo il medesimo
 incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facolta'
 di  proroga  del  predetto  termine per non oltre due anni,
 previa    valutazione   del   Consiglio   superiore   della
 magistratura    fondata    su    comprovate   esigenze   di
 funzionamento  dell'ufficio  e comunque con possibilita' di
 condurre  a  conclusione  eventuali processi di particolare
 complessita'  nei  quali  il  magistrato sia impegnato alla
 scadenza  del  termine;  prevedere  che  non possano essere
 assegnati  ai  magistrati  per  i  quali  e' in scadenza il
 termine  di  permanenza  di  cui  sopra procedimenti la cui
 definizione  non  appare  probabile  entro  il  termine  di
 scadenza;  prevedere  che  la  presente disposizione non si
 applichi   ai   magistrati   che   esercitano  funzioni  di
 legittimita';".
 "9.  Nell'esercizio  della  delega di cui all'art. 1,
 comma 3,  il  Governo  definisce  la disciplina transitoria
 attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  che, ai concorsi di cui alla lettera a)
 del  comma 1  indetti  fino  al quinto anno successivo alla
 data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo  dei  decreti
 legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di cui
 all'art. 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro
 che  hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
 di  corso  universitario  di durata non inferiore a quattro
 anni,  essendosi  iscritti  al  relativo  corso  di  laurea
 anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
 b) prevedere che il requisito della partecipazione al
 corso,  previsto  dalla  lettera g),  numeri 1) e 3), dalla
 lettera h),  n.  17),  dalla lettera i), numero 6), e dalla
 lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1)
 e  9.2)  del  comma 1,  possa  essere  richiesto  solo dopo
 l'entrata   in   funzione   della  Scuola  superiore  della
 magistratura, di cui al comma 2;
 c) prevedere  che  i magistrati in servizio alla data
 di  acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma 1,  lettera a),  entro  il  termine di tre mesi dalla
 predetta   data,  possano  richiedere  il  mutamento  delle
 funzioni  nello  stesso  grado da giudicanti a requirenti e
 viceversa;   l'effettivo   mutamento  di  funzioni,  previa
 valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
 magistratura,  si  realizzera' nel limite dei posti vacanti
 individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai
 fini  del  mutamento  di  funzioni,  il Consiglio superiore
 della  magistratura  formera' la graduatoria dei magistrati
 richiedenti   sulla   base   dell'eventuale  anzianita'  di
 servizio  nelle  funzioni  verso  le  quali  si  chiede  il
 mutamento  e,  a  parita'  o in assenza di anzianita' sulla
 base dell'anzianita' di servizio; che la scelta nell'ambito
 dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e
 debba  comunque  riguardare  un  ufficio  avente sede in un
 diverso o circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni
 di  primo  grado  e  un  ufficio  avente sede in un diverso
 distretto,  con  esclusione  di  quello competente ai sensi
 dell'art.  11  del codice di procedura penale, nell'ipotesi
 di  esercizio  di funzioni di secondo grado; che il rifiuto
 del  magistrato  richiedente  ad  operare la scelta secondo
 l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta
 di mutamento nelle funzioni;
 d) prevedere  che  le  norme  di  cui ai numeri 3.1),
 3.2),  4.1)  e  4.2)  della  lettera l)  del comma 1 non si
 applichino  ai  magistrati  che,  alla  data di acquisto di
 efficacia   del   primo  dei  decreti  legislativi  emanati
 nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
 lettera a),   abbiano   gia'   compiuto,   o  compiano  nei
 successivi  ventiquattro  mesi, tredici anni dalla data del
 decreto di nomina ad uditore giudiziario;
 e) prevedere  che  le  norme  di  cui ai numeri 7.1),
 7.2),  9.1)  e  9.2)  della  lettera l)  del comma 1 non si
 applichino  ai  magistrati  che,  alla  data di acquisto di
 efficacia   del   primo  dei  decreti  legislativi  emanati
 nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
 lettera a) abbiano gia' compiuto, o compiano nei successivi
 ventiquattro  mesi,  venti  anni  dalla data del decreto di
 nomina ad uditore giudiziario;
 f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d)
 ed e),  per  un periodo di tempo non superiore a tre anni a
 decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei
 decreti  legislativi emanati nell'esercizio della delega di
 cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera a),  e  fatta salva la
 facolta'  di  partecipare  ai concorsi, le assegnazioni per
 l'effettivo  conferimento rispettivamente delle funzioni di
 appello  giudicanti  o  requirenti e di quelle giudicanti o
 requirenti  di  legittimita' siano disposte nell'ambito dei
 posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1,
 lettera  l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei
 posti    che   dovessero   rendersi   vacanti   a   seguito
 dell'accoglimento  delle domande di tramutamento presentate
 dai  magistrati  che  gia' esercitano funzioni giudicanti o
 requirenti  di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai
 magistrati  di cui alla lettera e), fatta salva la facolta'
 di   partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami,  le
 assegnazioni  per  l'effettivo  conferimento delle funzioni
 giudicanti  o  requirenti  di  legittimita' siano disposte,
 previo  concorso  per  titoli  ed  a condizione che abbiano
 frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
 giudicanti  o  requirenti  di legittimita' presso la Scuola
 superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2, il cui
 giudizio  finale  e' valutato dal Consiglio superiore della
 magistratura,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  di  cui al
 comma 1,  lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
 fini   del   conferimento   degli  uffici  semidirettivi  e
 direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9),
 10),  11),  12),  13) e 14), fermo restando quanto previsto
 dal  comma 1,  lettera  f),  numero 4), ultima parte, per i
 magistrati  di  cui  alle lettere d) ed e) il compimento di
 tredici  anni  di servizio dalla data del decreto di nomina
 ad   uditore   giudiziario  equivalga  al  superamento  del
 concorso  per  le funzioni di secondo grado; prevedere che,
 ai  fini  del conferimento degli uffici direttivi di cui al
 comma 1,  lettera h),  numeri  15)  e  16),  fermo restando
 quanto  previsto  al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
 parte,   per   i  magistrati  di  cui  alla  lettera e)  il
 compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto
 di  nomina  ad uditore giudiziario equivalga al superamento
 del concorso per le funzioni di legittimita'; prevedere che
 i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo
 non  superiore  a  cinque  anni  e  fermo  restando  quanto
 previsto  al  comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte,
 possano  ottenere il conferimento degli incarichi direttivi
 di  cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5),
 anche  in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni
 giudicanti  o  requirenti  di legittimita' o delle funzioni
 direttive  giudicanti  o requirenti di legittimita' o delle
 funzioni  direttive  superiori  giudicanti  di legittimita'
 rispettivamente previsti nei predetti numeri;
 g) prevedere,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
 del  bilancio  dello Stato, che i magistrati che, alla data
 di  acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma 1,  lettera a),  esercitano funzioni direttive ovvero
 semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un
 periodo  massimo  di  quattro anni, decorso il quale, senza
 che  abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad
 altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni
 non  direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in
 soprannumero da  riassorbire alle successive vacanze, senza
 variazione dell'organico complessivo della magistratura;
 h) prevedere  che,  in  deroga  a quanto previsto dal
 comma 1,   lettera r),  i  magistrati  che,  alla  data  di
 acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti legislativi
 emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
 comma 1,  lettera a),  abbiano compiuto il periodo di dieci
 anni  di  permanenza  all'incarico  nello  stesso  ufficio,
 possano  permanervi,  nei  limiti stabiliti dalla normativa
 vigente  e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta
 ottenuto  il passaggio ad altro incarico, o il tramutamento
 eventualmente  richiesto,  si  applicano le norme di cui al
 citato comma 1, lettera r);
 i) prevedere  che  ai  posti  soppressi  ai sensi del
 comma 5,  lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in
 servizio   alla   data   di  acquisto  di  efficacia  delle
 disposizioni  emanate  in  attuazione  del comma 5 e che ad
 essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della
 magistratura  le  funzioni  di  legittimita' nei limiti dei
 posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio se
 in possesso dei seguenti requisiti:
 1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta
 data  delle  funzioni  di  legittimita' per aver concorso a
 formare  i  collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le
 funzioni di pubblico ministero in udienza;
 l) prevedere  che  ai  posti  soppressi  ai sensi del
 comma 5,  lettera b), siano trattenuti, in via transitoria,
 i  magistrati  di appello in servizio alla data di acquisto
 di  efficacia  del  primo  dei  decreti legislativi emanati
 nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
 lettera e),   per  i  quali  non  sia  stato  possibile  il
 conferimento  delle funzioni di legittimita' ai sensi della
 lettera i) del presente comma;
 m) prevedere  per  il  ricollocamento  in  ruolo  dei
 magistrati  che risultino fuori ruolo alla data di acquisto
 di  efficacia  del  primo  dei  decreti legislativi emanati
 nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
 lettera a):
 1)  che  i  magistrati  in  aspettativa per mandato
 elettorale  vengano  ricollocati  in  ruolo  secondo quanto
 previsto dal comma 1 lettera o);
 2)  che  i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
 ricollocamento  in  ruolo, non abbiano compiuto tre anni di
 permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo
 quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera o),  senza nuovi o
 maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
 3)  che  i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
 ricollocamento  in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni
 di  permanenza  fuori  ruolo  vengano  ricollocati in ruolo
 secondo  la  disciplina  in  vigore alla data di entrata in
 vigore  della  presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
 per il bilancio dello Stato;
 4)  che  resta fermo per il ricollocamento in ruolo
 dei  magistrati  fuori  ruolo in quanto componenti elettivi
 del  Consiglio superiore della magistratura quanto previsto
 dal  secondo  comma dell'art. 30 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  16 settembre  1958, n. 916, e successive
 modificazioni;
 n) prevedere  che  alla data di acquisto di efficacia
 del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
 della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
 1)  ad  eccezione  di  quanto previsto dal comma 1,
 lettera m),   numeri  5)  e  8),  e  lettera o)  e  in  via
 transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1),
 2)  e  3),  non  sia consentito il tramutamento di sede per
 concorso virtuale;
 2)  che  la  disposizione  di  cui  al n. 1) non si
 applichi  in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o
 di sicurezza;
 3)   che   nel   caso  in  cui  venga  disposto  il
 tramutamento  per  le ragioni indicate al numero 2) non sia
 consentito   il   successivo   tramutamento  alla  sede  di
 provenienza prima che siano decorsi cinque anni.".
 - Il  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
 giudiziario),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 4 febbraio 1941, n. 28.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso
 1. Al concorso sono ammessi coloro che:
 a)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito   diploma  presso  le  scuole  di  specializzazione  nelle professioni  legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17  novembre  1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati   da  ammettere  alle  scuole  di  specializzazione  per  le professioni  legali e' determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura  non  superiore  a  dieci  volte  il  maggior numero dei posti considerati   negli   ultimi   tre  bandi  di  concorso  per  uditore giudiziario;
 b)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
 c)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
 d)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
 e)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto  le  funzioni  di  magistrato onorario per almeno quattro anni senza  demerito  e  senza  essere  stati  revocati o disciplinarmente sanzionati;
 f)  hanno  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza a seguito di corso  universitario  di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito   il   diploma   di  specializzazione  in  una  disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
 2.  sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:
 a) essere cittadino italiano;
 b) avere l'esercizio dei diritti civili;
 c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
 3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
 4.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  non  ammette  al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di  condotta  incensurabile.  Qualora non si provveda alla ammissione con  riserva,  il  provvedimento  di  esclusione  e'  comunicato agli interessati  almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
 5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno  successivo  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per  l'ammissione  al  concorso  di  cui  al presente articolo, anche coloro  che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti   al   relativo   corso  di  laurea  anteriormente  all'anno accademico  1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita' di cui al presente articolo.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il   testo   dell'art.  16  del  decreto  legislativo
 17 novembre  1997,  n.  398  (Modifica  alla disciplina del
 concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di
 specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma
 dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
 n. 127), e' il seguente:
 "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
 legali).   -   1. Le  scuole  di  specializzazione  per  le
 professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
 dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341.
 2.  Le  scuole  di  specializzazione per le professioni
 legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui
 criteri  sono  indicati  nel  decreto  di  cui all'art. 17,
 comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e nel
 contesto  dell'attuazione  della autonomia didattica di cui
 all'art.  17,  comma 95,  della  predetta legge, provvedono
 alla  formazione  comune  dei  laureati  in  giurisprudenza
 attraverso    l'approfondimento   teorico,   integrato   da
 esperienze     pratiche,     finalizzato     all'assunzione
 dell'impiego  di magistrato ordinario o all'esercizio delle
 professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
 la  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza e'
 svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
 pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
 presso  sedi  giudiziarie, studi professionali e scuole del
 notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
 e notai.
 2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'
 fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in
 giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente
 all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
 di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche,  adottati  in  esecuzione  del decreto
 3 novembre  1999,  n.  509  del Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica.
 2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al
 comma 1  e'  articolato  sulla durata di un anno per coloro
 che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle
 scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici
 adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 3 novembre   1999,   n.   509.  Con  decreto  del  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
 i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento
 dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
 3.  Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
 i   criteri  indicati  nel  decreto  di  cui  all'art.  17,
 comma 114,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  dalle
 universita',  sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche
 sulla  base  di  accordi  e  convenzioni interuniversitari,
 estesi,  se  del  caso,  ad altre facolta' con insegnamenti
 giuridici.
 4.  Nel  consiglio  delle scuole di specializzazione di
 cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato
 ordinario, un avvocato ed un notaio.
 5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
 determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
 della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
 Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
 dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati
 in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico
 precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei
 magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo
 nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del
 numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
 medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione
 forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri
 sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di
 cui  al  comma 1,  e delle condizioni di ricettivita' delle
 scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
 titoli   ed   esame.   La  composizione  della  commissione
 esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
 i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
 nel  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Il predetto decreto assicura la
 presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,
 avvocati e notai.
 6.  Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
 identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
 sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
 espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della
 graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del
 curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un
 massimo di dieci punti.
 7.  Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione e'
 subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza
 dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al
 superamento delle prove finali di esame.
 8.  Il  decreto  di  cui  all'art. 17, comma 114, della
 legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il
 Consiglio superiore della magistratura.".
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo
 1982,  n.  162  (Riordinamento  delle scuole dirette a fini
 speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei corsi di
 perfezionamento),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario.
 - Per  il testo della lettera a) del comma 1, dell'art.
 1  della  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di  regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data.
 2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa  delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, che determina  il  numero  dei posti. Con successivi decreti del Ministro della   giustizia,   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale,  sono determinati  il  luogo  ed  il  calendario di svolgimento della prova scritta.
 3.  In  considerazione  del  numero delle domande, la prova scritta puo'  aver  luogo  contemporaneamente  in  Roma  ed  in  altre  sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
 4.  Ove  la  prova  scritta  abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi,   la   commissione  esaminatrice  espleta  presso  la  sede  di svolgimento   della   prova  in  Roma  le  operazioni  inerenti  alla formulazione,  alla  scelta  dei  temi  ed al sorteggio della materia oggetto   della  prova.  Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della commissione  per  il  regolare  espletamento delle prove scritte sono attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza  nominato con decreto del Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore della  magistratura,  e  composto da cinque magistrati, dei quali uno con  anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di  presidente,  coadiuvato  da personale amministrativo dell'area C, cosi'  come  definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,  stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di  assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti  magistrati  la  disciplina dell'esonero  dalle  funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo   5,   limitatamente  alla  durata  dell'attivita'  del comitato.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione della domanda
 1.   La   domanda   di   partecipazione  al  concorso  per  uditore giudiziario,  indirizzata  al Consiglio superiore della magistratura, e'  presentata  o  spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta  giorni  decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione  nella  Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.
 2.  Non  sono  ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.
 3.  I  candidati  aventi  dimora  fuori  del territorio dello Stato possono   presentare  la  domanda,  entro  lo  stesso  termine,  alla autorita',  consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.
 |  |  |  | Art. 5. Commissione di concorso
 1.  La  commissione  di  concorso  e' nominata nei dieci giorni che precedono  quello  di  inizio  della  prova  scritta  con decreto del Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore della  magistratura,  ed  e'  composta  da  magistrati, aventi almeno cinque  anni  di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile  fra  un  minimo  di  dodici  e  un  massimo di sedici e da professori  universitari  di  prima  fascia  nelle materie oggetto di esame  da  un  minimo  di quattro a un massimo di otto; il professore universitario  incaricato  del  colloquio  psico-attitudinale  di cui all'articolo  1, comma 7, e' scelto tra i docenti di una delle classi di  laurea  in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica del  4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre   2000   -  supplemento  ordinario  n.  170  -  e  successive modificazioni.   La  funzione  di  presidente  e'  attribuita  ad  un magistrato  che  esercita  da  almeno  tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo  grado  e  quella  di  vicepresidente  da  un  magistrato che esercita  funzioni  di  legittimita';  il  numero  dei  componenti e' determinato  tenendo  conto  del  presumibile  numero dei candidati e dell'esigenza  di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero  dei  componenti  professori  universitari  e' tendenzialmente proporzionato  a  quello  dei  componenti magistrati. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.
 2.  Nella  delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura   designa,  tra  i  componenti  della  commissione,  due magistrati  e  tre  docenti  universitari delle materie oggetto della prova  scritta,  ed  altrettanti  supplenti,  i  quali, unitamente al presidente  ed  al  vicepresidente,  si  insediano  immediatamente. I restanti  componenti  si  insediano  dopo  l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
 3.  Nella  seduta  di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione  definisce  i  criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.
 4.   Il   presidente  della  commissione  e  gli  altri  componenti appartenenti  alla  magistratura  possono essere nominati anche tra i magistrati  a  riposo da non piu' di cinque anni, che, all'atto della nomina,  non  hanno  superato  i  settantacinque  anni di eta' e che, all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  esercitavano le funzioni richieste per la nomina.
 5.  Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice presidente  o,  in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal piu' anziano dei magistrati presenti.
 6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni  seduta  con  la  presenza  di  almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parita'  di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario  dei  lavori il presidente della commissione assicura, per quanto  possibile,  la  periodica variazione della composizione delle sottocommissioni  e  dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto   legislativo   17   novembre  1997,  n.  398,  e  successive modificazioni.
 7.  Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei  magistrati  che  hanno  prestato  il  loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
 8.   L'esonero   dalle   funzioni  giudiziarie  o  giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla    nomina   a   componente   della   commissione,   ha   effetto dall'insediamento   del   magistrato   sino   alla  formazione  della graduatoria finale dei candidati.
 9.  Nel  caso  in  cui  non  sia possibile raggiungere il numero di componenti  stabilito  dal  comma  1,  il  Consiglio  superiore della magistratura  nomina  componenti della commissione magistrati che non hanno   prestato   il   loro   consenso  all'esonero  dalle  funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
 10.  Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo   nazionale  di  lavoro  del  comparto  Ministeri  per  il quadriennio   1998-2001,   stipulato  il  16  febbraio  1999  e  sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
 ricerca  scientifica  e tecnologica del 4 agosto 2000 reca:
 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".
 - Il  testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
 17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente:
 Art.  14  (Sottocommissioni).  -  1. Se i candidati che
 hanno  portato  a  termine  la  prova  scritta sono piu' di
 trecento,   il   presidente   forma  per  ogni  seduta  due
 sottocommissioni,  a  ciascuna delle quali assegna, secondo
 criteri  obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
 sottocommissioni   sono   rispettivamente   presiedute  dal
 presidente   e   dal   vice   presidente,   sostituiti  dal
 commissario  magistrato  piu'  anziano in caso di assenza o
 impedimento, ed assistite da un segretario.
 2.  Per  la  valutazione  degli  elaborati  scritti  il
 presidente   articola   ciascuna  sottocommissione  in  tre
 collegi,   di   almeno   tre   componenti,  presieduti  dal
 presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato
 piu'  anziano  ed  assistiti  da  un segretario. In caso di
 parita'  di  voti,  prevale  quello del presidente. Ciascun
 collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto
 della  prova.  Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
 applicano,  rispettivamente, le disposizioni dettate per le
 sottocommissioni  e  la  commissione dagli articoli 12 e 16
 del  regio  decreto  15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
 modificazioni.
 3.  Ciascuna  sottocommissione  procede all'esame orale
 dei  candidati  ed  all'attribuzione  del punteggio finale,
 osservate,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
 articoli 15  e  16  del  regio  decreto 15 ottobre 1925, n.
 1860.
 4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
 competenza delle sottocommissioni.
 5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti
 ed  allo  svolgimento  della prova orale, la commissione ne
 definisce i criteri di valutazione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Lavori della commissione
 1.  La  commissione  esaminatrice,  durante  la  valutazione  degli elaborati  scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in  modo  da  formare  la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere  dal  primo  giorno  successivo  a  quello  di espletamento dell'ultima prova scritta.
 2.   L'intera   procedura  concorsuale  e'  espletata  in  modo  da consentire  l'inizio  del  tirocinio  degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
 3.  I  lavori  della  commissione  sono articolati in ragione di un numero  minimo  di  dieci  sedute  a  settimana,  delle  quali cinque antimeridiane  e  cinque  pomeridiane,  salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
 4.  Il  presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni  caso  disporre  la convocazione di sedute supplementari qualora cio'  risulti  necessario  per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
 5.  I  componenti  della  commissione  esaminatrice  fruiscono  del congedo  ordinario  nel  periodo  compreso  tra  la pubblicazione dei risultati   delle   prove  scritte  e  l'inizio  delle  prove  orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale.
 6.   La  mancata  partecipazione,  anche  se  giustificata,  di  un componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato il  rinvio  delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
 7.  La  commissione,  o  ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi  dell'articolo  14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,  e  successive  modificazioni,  esamina  ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati.
 8.  Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1,  2  e  7  puo'  costituire  motivo  per la revoca della nomina del presidente  o  del  vicepresidente  da  parte del Consiglio superiore della magistratura.
 9.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sono  determinate  le indennita'  spettanti  ai  professori  universitari  componenti della commissione.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per   il   testo  dell'art.  14  del  citato  decreto
 legislativo  17 novembre  1997,  n.  398, si vedano le note
 all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Limiti  di  ammissibilita'  ed  esclusioni  in relazione a successivi concorsi in magistratura
 1.  Coloro  che  sono  stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi  per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
 2.  Agli  effetti  dell'ammissibilita'  ad  ulteriori  concorsi, si considera   separatamente   ciascun   concorso   svoltosi  secondo  i precedenti ordinamenti.
 3.  L'espulsione  del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
 4.    Il    Consiglio   superiore   della   magistratura,   sentito l'interessato,  puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante  lo  svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso  per  comportamenti  fraudolenti,  diretti  ad acquisire o ad utilizzare  informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
 |  |  |  | Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario
 1.  I  concorrenti  dichiarati  idonei sono classificati secondo il numero  totale  dei  punti  riportati  e,  nello  stesso ordine, sono nominati,  con  decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.
 2.  Espletata  la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo   1,   comma   6,   primo  periodo,  costituisce  titolo preferenziale  su  ogni  altro,  nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione  della  sede  di  prima  destinazione  nell'ambito della funzione  indicata.  In  caso  di  parita'  di  punti  si  applicano, altresi',  le  disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
 3.  I  documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita'  di  punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
 |  |  |  | Art. 9. Tirocinio degli uditori  e  ammissibilita'  all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
 1.  Gli  uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalita'  stabilite  dal  decreto  legislativo emanato in attuazione della  delega  di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  Il  periodo  di uditorato e' valido, come pratica forense, agli effetti   dell'ammissibilita'   all'esame   per   l'esercizio   della professione di avvocato.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il  testo della lettera b) del comma 1, dell'art. 1 e
 del  comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
 n. 150, e' il seguente:
 "b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
 razionalizzare   la   normativa  in  tema  di  tirocinio  e
 formazione  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in tema di
 aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.".
 "2.  Nell'attuazione  della  delega, di cui all'art. 1,
 comma 1,  lettera b),  il  Governo  si  attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  l'istituzione  come ente autonomo della
 Scuola   superiore   della   magistratura  quale  struttura
 didattica stabilmente preposta:
 1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio
 e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la
 stessa  sia  attuata  sotto  i profili tecnico, operativo e
 deontologico;
 2)  all'organizzazione  dei  corsi di aggiornamento
 professionale  e  di formazione dei magistrati, curando che
 la  stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e
 deontologico;
 3)   alla   promozione   di   iniziative  e  scambi
 culturali, incontri di studio e ricerca;
 4)   all'offerta   di   formazione   di  magistrati
 stranieri,  nel  quadro  degli  accordi  internazionali  di
 cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
 b) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
 magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica,
 organizzativa    e   funzionale   ed   utilizzi   personale
 dell'organico   del   Ministero   della  giustizia,  ovvero
 comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore
 a  cinquanta  unita',  con risorse finanziarie a carico del
 bilancio dello stesso Ministero;
 c) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
 magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata
 al    tirocinio    degli    uditori   giudiziari,   l'altra
 all'aggiornamento   professionale  e  alla  formazione  dei
 magistrati;
 d) prevedere  che  il  tirocinio  abbia  la durata di
 ventiquattro  mesi  e  che sia articolato in sessioni della
 durata  di sei mesi quella presso la Scuola superiore della
 magistratura  e  di  diciotto mesi quella presso gli uffici
 giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
 tre  mesi  in  un  ufficio requirente di primo grado e otto
 mesi  in  un  ufficio  corrispondente  a  quello  di  prima
 destinazione;
 e) prevedere  modalita' differenti di svolgimento del
 tirocinio   che   tengano   conto  della  diversita'  delle
 funzioni,  giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno
 chiamati a svolgere;
 f) prevedere  che  nelle  sessioni  presso  la Scuola
 superiore   della   magistratura   gli  uditori  giudiziari
 ricevano  insegnamento  da  docenti di elevata competenza e
 autorevolezza,  scelti secondo principi di ampio pluralismo
 culturale,  e  siano  seguiti assiduamente da tutori scelti
 tra i docenti della Scuola;
 g) prevedere  che per ogni sessione sia compilata una
 scheda valutativa dell'uditore giudiziario;
 h) prevedere   che,   in   esito  al  tirocinio,  sia
 formulata  da  parte della Scuola, tenendo conto di tutti i
 giudizi  espressi  sull'uditore nel corso dello stesso, una
 valutazione  di  idoneita'  all'assunzione  delle  funzioni
 giudiziarie  sulla  cui  base  il Consiglio superiore della
 magistratura delibera in via finale;
 i) prevedere  che,  in  caso  di deliberazione finale
 negativa,  l'uditore  possa  essere ammesso ad un ulteriore
 periodo  di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e
 che   da  un'ulteriore  deliberazione  negativa  derivi  la
 cessazione del rapporto di impiego;
 l) prevedere    che   la   Scuola   superiore   della
 magistratura  sia diretta da un comitato che dura in carica
 quattro  anni, composto dal primo Presidente della Corte di
 cassazione  o  da  un magistrato dallo stesso delegato, dal
 Procuratore  generale presso la Corte di cassazione o da un
 magistrato   dallo   stesso  delegato,  da  due  magistrati
 ordinari    nominati    dal   Consiglio   superiore   della
 magistratura,  da  un  avvocato con almeno quindici anni di
 esercizio   della   professione   nominato   dal  Consiglio
 nazionale    forense,    da    un   componente   professore
 universitario  ordinario in materie giuridiche nominato dal
 Consiglio  universitario  nazionale e da un membro nominato
 dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del
 comitato,  i  componenti  eleggano il presidente; prevedere
 che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente
 della  Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso
 la   stessa  e  dai  loro  eventuali  delegati,  non  siano
 immediatamente  rinnovabili  e  non possano far parte delle
 commissioni di concorso per uditore giudiziario;
 m) prevedere  un  comitato  di  gestione per ciascuna
 sezione,  chiamato  a  dare  attuazione alla programmazione
 annuale  per il proprio ambito di competenza, a definire il
 contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i
 docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di
 formazione,  ad  offrire  ogni utile sussidio didattico e a
 sperimentare  formule  didattiche, a seguire lo svolgimento
 delle   sessioni   ed  a  presentare  relazioni  consuntive
 all'esito  di  ciascuna,  a  curare il tirocinio nelle fasi
 effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i
 docenti  stabili  e  quelli  occasionali; prevedere che, in
 ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un
 congruo  numero di  componenti,  comunque  non  superiore a
 cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
 l);
 n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita'
 didattica,  il  comitato  direttivo  di cui alla lettera l)
 possa  avvalersi  delle  proposte  del  Consiglio superiore
 della  magistratura,  del  Ministro  della  giustizia,  del
 Consiglio  nazionale  forense, dei consigli giudiziari, del
 Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione, nonche'
 delle  proposte  dei componenti del Consiglio universitario
 nazionale esperti in materie giuridiche;
 o) prevedere  l'obbligo  del magistrato a partecipare
 ogni  cinque  anni,  se non vi ostano comprovate e motivate
 esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
 di  appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e
 a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un
 corrispondente  periodo di congedo retribuito; in ogni caso
 assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi
 di  formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
 il  cui  esito  abbia  la  validita'  prevista dal comma 1,
 lettera l),  n.  12), con facolta' del capo dell'ufficio di
 rinviare  la  partecipazione  al  corso  per un periodo non
 superiore a sei mesi;
 p) stabilire   che,   al   termine   del   corso   di
 aggiornamento  professionale, sia formulata una valutazione
 che   contenga  elementi  di  verifica  attitudinale  e  di
 proficua  partecipazione  del magistrato al corso, modulata
 secondo  la  tipologia del corso, da inserire nel fascicolo
 personale  del  magistrato,  al fine di costituire elemento
 per  le  valutazioni  operate dal Consiglio superiore della
 magistratura;
 q) prevedere   che  il  magistrato,  il  quale  abbia
 partecipato   ai   corsi   di  aggiornamento  professionale
 organizzati  dalla  Scuola  superiore  della  magistratura,
 possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;
 r) prevedere  che  vengano  istituite sino a tre sedi
 della  Scuola  superiore  della  magistratura  a competenza
 interregionale;
 s) prevedere  che,  al  settimo anno dall'ingresso in
 magistratura,  i  magistrati  che non abbiano effettuato il
 passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti o
 viceversa,  previsto  dal  comma 1, lettera g), numeri 1) e
 3),  debbano  frequentare  presso la Scuola superiore della
 magistratura  il  corso  di aggiornamento e formazione alle
 funzioni  da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal
 Consiglio  superiore  della magistratura, secondo i criteri
 indicati  alla  lettera t),  a  giudizio  di  idoneita' per
 l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che,
 in  caso  di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba
 essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo
 di  un  biennio  tra un giudizio e l'altro; che, in caso di
 esito  negativo  di  tre  giudizi  consecutivi, si applichi
 l'art.  3  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
 511,  come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del
 presente articolo;
 t) prevedere  che  i  magistrati,  i  quali non hanno
 sostenuto  i concorsi per le funzioni di secondo grado o di
 legittimita',  dopo  aver  frequentato  l'apposito corso di
 aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della
 magistratura,  il  cui  esito  e'  valutato  dal  Consiglio
 superiore  della magistratura, siano sottoposti da parte di
 quest'ultimo  a valutazioni periodiche di professionalita',
 desunte  dall'attivita'  giudiziaria  e  scientifica, dalla
 produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica,
 dall'equilibrio,  dalla  disponibilita'  alle  esigenze del
 servizio,  dal  tratto  con  tutti  i soggetti processuali,
 dalla  deontologia,  nonche'  dalle valutazioni di cui alla
 lettera  p);  prevedere  che  le  valutazioni  di  cui alla
 presente   lettera   debbano  avvenire  al  compimento  del
 tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in
 magistratura   e  che  il  passaggio  rispettivamente  alla
 quinta,  alla  sesta  ed  alla  settima classe stipendiale,
 possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva,
 prevedere  che,  in  caso di esito negativo, la valutazione
 debba  essere  ripetuta  per  non  piu'  di  due volte, con
 l'intervallo,  di un biennio tra una valutazione e l'altra;
 prevedere   che,   in   caso  di  esito  negativo,  di  tre
 valutazioni  consecutive,  si  applichi  l'art. 3 del regio
 decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
 ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
 u) prevedere   che,   per   i  magistrati  che  hanno
 sostenuto  i concorsi per il conferimento delle funzioni di
 secondo  grado  o  di legittimita' e non abbiano ottenuto i
 relativi  posti,  la  commissione  di concorso comunichi al
 Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i
 quali,  per  inidoneita',  non devono essere esentati dalle
 valutazioni periodiche di professionalita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9-bis ((Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio
 
 1.   Salvo   quanto   previsto   dall'articolo  13,  comma  2,  con provvedimento  motivato,  il  Consiglio superiore della magistratura, previo  parere  del  consiglio  giudiziario, assegna i magistrati che hanno   ottenuto   un   positivo   giudizio  di  idoneita'  ai  sensi dell'articolo  22,  comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.  26,  e  successive  modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
 2.    Dopo    il   conseguimento   della   prima   valutazione   di professionalita'  con  provvedimento motivato, il Consiglio superiore della  magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche  in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma  1  agli  uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura)).
 |  |  |  | Art. 10. Funzioni dei magistrati
 1.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  decreto legislativo emanato in attuazione  della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e  2,  comma  5,  della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati  si  distinguono  in  funzioni  di merito e in funzioni di legittimita' e sono le seguenti:
 a) giudicanti di primo grado;
 b) requirenti di primo grado;
 c) giudicanti di secondo grado;
 d) requirenti di secondo grado;
 e) semidirettive giudicanti di primo grado;
 f) semidirettive requirenti di primo grado;
 g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
 h) semidirettive requirenti di secondo grado;
 i)  direttive  giudicanti  o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
 l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
 m) giudicanti di legittimita';
 n) requirenti di legittimita';
 o) direttive giudicanti o requirenti di legittimita';
 p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita';
 q) direttive superiori apicali di legittimita'.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Il  testo della lettera e) del comma 1, dell'art. 1 e
 del  comma 5 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005,
 n. 150, e' il seguente:
 "e) modificare l'organico della Corte di cassazione e
 la  disciplina  relativa  ai magistrati applicati presso la
 medesima.".
 "5.  Nell'attuazione  della  delega  di cui all'art. 1,
 comma 1,  lettera e),  il  Governo  si  attiene ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
 magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
 di  cassazione  nonche'  di  tutti  i  posti  di magistrato
 d'appello  destinato  alla Procura generale presso la Corte
 di  cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti
 di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
 b) prevedere  la  soppressione  di  quindici posti di
 magistrato  d'appello  previsti in organico presso la Corte
 di cassazione la loro sostituzione con altrettanti posti di
 magistrato di tribunale;
 c) prevedere che della pianta organica della Corte di
 cassazione   facciano   parte  trentasette  magistrati  con
 qualifica  non  inferiore a magistrato di tribunale con non
 meno  di  cinque anni di esercizio delle funzioni di merito
 destinati   a   prestare   servizio  presso  l'ufficio  del
 massimario e del ruolo;
 d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto
 anni  presso  l'ufficio  del  massimario  e del ruolo della
 Corte  di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria,
 titolo   preferenziale   nell'attribuzione  delle  funzioni
 giudicanti di legittimita';
 e) prevedere      l'abrogazione     dell'art.     116
 dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto
 30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e
 prevedere  che  all'art.  117  e  alla relativa rubrica del
 citato  ordinamento  giudiziario di cui al regio decreto n.
 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Funzioni di merito e di legittimita'
 1.  Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale,  di  giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza.
 2.  Le  funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale per i minorenni.
 3.   Le  funzioni  giudicanti  di  secondo  grado  sono  quelle  di consigliere di corte di appello.
 4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore  generale  presso  la  Corte di appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
 5.  Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale.
 6.  Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
 7.  Le  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello.
 8.  Le  funzioni  semidirettive  requirenti  di  secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.
 9.  Le  funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente   di  tribunale  e  di  presidente  del  tribunale  per  i minorenni.
 10.  Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
 11.  Le  funzioni  direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle  di  presidente di tribunale e di presidente della sezione per le  indagini  preliminari  dei  tribunali  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge  25  settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui  alla  tabella  A  allegata  alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
 12.  Le  funzioni  direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle  di  procuratore  della  Repubblica  presso i tribunali di cui all'articolo   1   del  decreto-legge  25  settembre  1989,  n.  327, convertito,  dalla  legge  24  novembre  1989,  n.  380, e successive modificazioni.
 13.  Le  funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello.
 14.  Le  funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di  procuratore  generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
 15.   Le   funzioni  giudicanti  di  legittimita'  sono  quelle  di consigliere della Corte di cassazione.
 16. Le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
 17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.
 18. Le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato   generale   della  procura  generale  presso  la  Corte  di cassazione.
 19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle  di  presidente  aggiunto  della  Corte  di  cassazione  e  di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
 20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle  di  procuratore  generale  presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;
 21.  Le  funzioni  direttive superiori apicali di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre
 1989,  n.  327  (Norme  sulla dirigenza delle sezioni delle
 indagini   preliminari   e  delle  preture  circondariali),
 convertito   dalla  legge  24 novembre  1989,  380,  e'  il
 seguente:
 "Art. 1. - 1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania,
 Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo, Roma, Torino,
 Trieste  e  Venezia la presidenza della sezione dei giudici
 per  le  indagini preliminari e' conferita ad un magistrato
 con funzioni di cassazione.
 2.  Nei  tribunali  di  cui  al comma 1 e' istituito il
 posto  di presidente aggiunto della sezione dei giudici per
 le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con
 funzioni di appello.
 3.  La titolarita' delle Preture circondariali di Bari,
 Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
 Roma,  Torino,  Trieste e Venezia e' conferita a magistrati
 con  funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di
 entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
 decreto,  hanno  la  titolarita'  dei  predetti  uffici, la
 conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al
 ruolo  organico  dei magistrati di cassazione avverra' alla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita
 la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
 4.  Il  comma 3  dell'art. 3 del decreto del Presidente
 della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' abrogato.
 5.  La  tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973,
 n.  884,  gia'  sostituita  dalla  tabella  B  allegata  al
 decreto-legge  15 giugno  1989,  n.  232,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  25 luglio  1989,  n.  261, e'
 sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.".
 - La  tabella  A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
 delle misure privative e limitative della liberta'.), e' la
 seguente:
 "Tabella A
 
 Sedi e giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza per adulti
 
 Ancona:                  |tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Macerata:                |Camerino, Fermo. --------------------------------------------------------------------- Bari:                    |tribunali di Bari, Trani. --------------------------------------------------------------------- Foggia:                  |tribunali di Foggia, Lucera. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Bologna, Ferrara, Forli', Bologna:                 |Ravenna, Rimini. --------------------------------------------------------------------- Modena:                  |tribunale di Modena. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Reggio Emilia, Parma, Reggio Emilia:           |Piacenza. --------------------------------------------------------------------- Brescia:                 |tribunali di Brescia, Bergamo, Crema. --------------------------------------------------------------------- Mantova:                 |tribunali di Mantova, Cremona. --------------------------------------------------------------------- Cagliari:                |tribunali di Cagliari, Oristano. --------------------------------------------------------------------- Nuoro:                   |tribunali di Nuoro, Lanusei. --------------------------------------------------------------------- Sassari:                 |tribunali di Sassari, Tempio Pausania. --------------------------------------------------------------------- Caltanissetta:           |tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia. --------------------------------------------------------------------- Catania:                 |tribunali di Catania, Caltagirone. --------------------------------------------------------------------- Siracusa:                |tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Catanzaro:               |Vibo Valentia. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Cosenza, Rossano, Cosenza:                 |Castro-Villari, Paola. --------------------------------------------------------------------- Reggio Calabria:         |tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Firenze:                 |Pistoia. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Siena, Grosseto, Siena:                   |Montepulciano. --------------------------------------------------------------------- Livorno:                 |tribunale di Livorno. --------------------------------------------------------------------- Pisa:                    |tribunali di Pisa, Lucca. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Genova                   |Remo, Savona. --------------------------------------------------------------------- Massa:                   |tribunali di Massa, La Spezia. --------------------------------------------------------------------- L'Aquila:                |tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Pescara:                 |Vasto, Chieti. --------------------------------------------------------------------- Lecce:                   |tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto. --------------------------------------------------------------------- Messina:                 |tribunali di Messina, Mistretta, Patti. --------------------------------------------------------------------- Milano:                  |tribunali di Milano, Lodi, Monza. --------------------------------------------------------------------- Pavia:                   |tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Varese:                  |Lecco, Sondrio. --------------------------------------------------------------------- Napoli:                  |tribunale di Napoli. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Avellino:                |Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi. --------------------------------------------------------------------- Campobasso:              |tribunali di Campobasso, Isernia, Larino. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo Salerno:                 |della Lucania. --------------------------------------------------------------------- Santa Maria Capua Vetere:|tribunale di Santa Maria Capua Vetere. --------------------------------------------------------------------- Palermo:                 |tribunali di Palermo, Termini Imerese. --------------------------------------------------------------------- Agrigento:               |tribunali di Agrigento, Sciacca. --------------------------------------------------------------------- Trapani:                 |tribunali di Trapani, Marsala. --------------------------------------------------------------------- Perugia:                 |tribunali di Perugia, Orvieto. --------------------------------------------------------------------- Spoleto:                 |tribunali di Spoleto, Terni. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Potenza:                 |Melfi. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Roma, Latina, Velletri, Roma:                    |Civitavecchia. --------------------------------------------------------------------- Frosinone:               |tribunali di Frosinone, Cassino. --------------------------------------------------------------------- Viterbo:                 |tribunali di Viterbo, Rieti. --------------------------------------------------------------------- Torino:                  |tribunali di Torino, Asti, Pinerolo. --------------------------------------------------------------------- Alessandria:             |tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona. --------------------------------------------------------------------- Novara:                  |tribunali di Novara, Aosta, Verbania (131). ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Vercelli, Biella, Casale Vercelli:                |Monferrato, Ivrea (132). ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Cuneo, Mondovi', Saluzzo, Cuneo:                   |Alba. --------------------------------------------------------------------- Trento:                  |tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto. --------------------------------------------------------------------- Trieste:                 |tribunale di Trieste. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Udine:                   |Tolmezzo. --------------------------------------------------------------------- Venezia:                 |tribunali di Venezia, Belluno, Treviso. ---------------------------------------------------------------------
 |tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Padova:                  |Grappa. --------------------------------------------------------------------- Verona:                  |tribunali di Verona, Vicenza.}.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Progressione nelle funzioni
 1.  Salvo  il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo  espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto  legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli  1,  comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
 a) mediante concorso per titoli ed esami;
 b) mediante concorso per titoli.
 2.  Fino  al  compimento  dell'ottavo  anno  dalla nomina a uditore giudiziario  di  cui  all'articolo  8,  comma 1, i magistrati debbono svolgere,  effettivamente,  funzioni requirenti o giudicanti di primo grado,  ad  eccezione  di  coloro  posti  in  aspettativa per mandato parlamentare  o  collocati  fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
 3.  Dopo  il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore  della  magistratura  attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti,  di  secondo  grado  previo  superamento  di concorso per titoli   ed   esami,  scritti  e  orali,  ovvero  dopo  tredici  anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
 4.  Dopo  tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio  superiore  della  magistratura  attribuisce le funzioni di legittimita', previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto  anni  dall'ingresso  in  magistratura,  previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.
 5.   Al  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  e  orali,  per l'attribuzione  delle  funzioni  di  legittimita' possono partecipare anche  i  magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.
 6.   Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  attribuisce  le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Per  il testo della lettera b), del comma 1 dell'art.
 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2, si vedano le note
 all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti
 1.  Entro  il  terzo  anno  di  esercizio delle funzioni giudicanti assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i magistrati  possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli,  banditi  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura, per l'assegnazione  di posti vacanti nella funzione requirente. Se non e' bandito  il  concorso  al momento della domanda, questa e' presentata con  riserva  di  integrare  i  titoli  e  dispiega  effetto  per  la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito  corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della magistratura  il  cui giudizio finale e' valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.
 3.  La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 2.
 |  |  |  | Art. 14. Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
 1.  Entro  il  terzo  anno  di  esercizio delle funzioni requirenti assunte  subito  dopo  l'espletamento  del  periodo  di  tirocinio, i magistrati  possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli,  banditi  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura, per l'assegnazione  di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non e' bandito  il  concorso  al momento della domanda, questa e' presentata con  riserva  di  integrare  i  titoli  e  dispiega  effetto  per  la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
 2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.
 3.  La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 1.
 |  |  |  | Art. 15. Periodicita' dei passaggi
 1.  Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e,  comunque,  con priorita' assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti  e  requirenti  di  primo  grado  al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.
 2.  Fuori  dai  casi  indicati  agli  articoli  13  e  14 e, in via transitoria,  dall'articolo  16, non e' consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
 3.  Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento  delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire  per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso  distretto,  con  esclusione  di  quello  competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  codice di
 procedura penale:
 "Art.  11  (Competenza per i procedimenti riguardanti i
 magistrati).  -  1. I  procedimenti  in  cui  un magistrato
 assume  la  qualita'  di persona sottoposta ad indagini, di
 imputato  ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
 che  secondo  le  norme di questo capo sarebbero attribuiti
 alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario compreso nel
 distretto  di Corte d'appello in cui il magistrato esercita
 le  proprie  funzioni o le esercitava al momento del fatto,
 sono  di  competenza del giudice, ugualmente competente per
 materia,  che  ha sede nel capoluogo del distretto di Corte
 di appello determinato dalla legge.
 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
 magistrato  stesso  e'  venuto  ad  esercitare  le  proprie
 funzioni  in  un  momento successivo a quello del fatto, e'
 competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
 distretto  di  Corte  d'appello  determinato  ai  sensi del
 medesimo comma 1.
 3.   I   procedimenti  connessi  a  quelli  in  cui  un
 magistrato  assume  la  qualita'  di  persona sottoposta ad
 indagini,   di   imputato   ovvero   di  persona  offesa  o
 danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del medesimo
 giudice individuato a norma del comma 1.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Regime transitorio
 1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della magistratura,  dei  corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2,  non  e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio  dalle  funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi  in  data  anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.
 2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per  il  passaggio,  nello  stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
 3.   Il   mutamento  effettivo  di  funzioni  e'  disposto,  previa valutazione  positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite   dei  posti  vacanti  annualmente  individuati  dallo  stesso Consiglio  nei  cinque  anni  successivi  a  quello  di  acquisto  di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.
 4.  Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico   al   momento   dell'acquisto   di  efficacia  del  decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia gia' avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo  comma  2  decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale  ipotesi,  il  termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima  data.  Si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5 e 6.
 5.  Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura  forma  la  graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base  dell'eventuale  anzianita'  di servizio nelle funzioni verso le quali  e'  richiesto  il  passaggio  e,  a  parita'  o  in assenza di anzianita' in tali funzioni, sulla base dell'anzianita' di servizio.
 6.   Nell'ambito   dei  posti  vacanti,  i  magistrati  richiedenti scelgono,  secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un  diverso  circondario,  nell'ipotesi  di  esercizio di funzioni di primo  grado,  ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione  di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado.  Il  rifiuto  del  magistrato richiedente di operare la scelta secondo  l'ordine  di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 - Per  il  testo  dell'art.  11 del codice di procedura
 penale, si veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Posti vacanti nella funzione giudicante
 1.  Ferma  l'esigenza  di  assicurare numericamente il passaggio di funzioni  di  cui  agli  articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al  fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio  superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento  presentate  dai  magistrati che esercitano da almeno tre anni  le  funzioni  giudicanti  di  primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
 3.  Per  la  parte  residua  i  posti  vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.
 |  |  |  | Art. 18. Posti vacanti nella funzione requirente
 1.  Ferma  l'esigenza  di  assicurare numericamente il passaggio di funzioni  di  cui  agli  articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.
 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al  fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio  superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento  presentate  dai magistrati che esercitano da almeno tre anni  le  funzioni  requirenti  di  primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
 3.  Per  la  parte  residua  i  posti  vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.
 |  |  |  | Art. 19. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
 1.  Salvo  quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano  funzioni  di  primo  e  secondo grado possono rimanere in servizio  presso  lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un  periodo  massimo  di  dieci  anni,  con  facolta'  di proroga del predetto  termine  per  non  oltre  due  anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a  conclusione  eventuali  processi  di  particolare complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine.
 2.  Nei  due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di  cui  al comma 1, nonche' nel corso del biennio di cui al comma 2, ai  magistrati  non  possono  essere  assegnati  procedimenti  la cui definizione  non  appare  probabile  entro  il  termine di permanenza nell'incarico.
 |  |  |  | Art. 20. Posti vacanti nella funzione giudicante
 1.  I  posti  vacanti  nella  funzione giudicante di secondo grado, individuati,   quanto   alle  sedi,  dal  Consiglio  superiore  della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande  di  tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni  le  funzioni  giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.
 2.  Tutti  i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 a)  per  il  30  per  cento,  ai  magistrati giudicanti che hanno conseguito  l'idoneita'  nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale  formulato  al  termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni   di   secondo   grado  presso  la  Scuola  superiore  della magistratura  di  cui  al  decreto  legislativo emanato in attuazione della  delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2,  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 b)  per  il  70  per  cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito   l'idoneita'   nel  concorso  per  soli  titoli  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli 1,  comma  1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 c)  i  posti  di  cui  alla  lettera  a),  messi a concorso e non coperti,  sono  assegnati  ai  magistrati  valutati positivamente nel concorso  per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 d)  i  posti  di  cui  alla  lettera  b),  messi a concorso e non coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per  titoli  ed  esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.
 3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni giudicanti  di  secondo  grado,  assegna  i  posti di cui al comma 2, lettere  a),  b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi  per  titoli  ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.
 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado  ai  sensi  di  quanto  previsto  al comma 3 possono presentare domanda  di  tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.
 5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio  1998,  n.  133,  e successive modificazioni, i magistrati che hanno  assunto  le  funzioni  giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto  previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che  hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine  di  tre  anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
 6.    Il    Consiglio    superiore    della   magistratura   valuta specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
 - Il  testo  dell'art.  5 della legge 4 maggio 1998, n.
 133   (Incentivi   ai  magistrati  trasferiti  o  destinati
 d'ufficio  a  sedi  disagiate  e introduzione delle Tabelle
 infradistrettuali), e' il seguente:
 "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi
 disagiate   a   seguito   di   assegnazione,  trasferimento
 d'ufficio  o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati
 o  trasferiti  d'ufficio  a  sedi disagiate l'anzianita' di
 servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
 successivo  a  quello  d'ufficio, in misura doppia per ogni
 anno  di  effettivo  servizio  prestato  nella sede dopo il
 primo biennio di permanenza.
 2.   Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede
 disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
 sedi  disagiate  supera  i  cinque  anni,  il  medesimo  ha
 diritto,  in  caso  di  trasferimento  a domanda, ad essere
 preferito  a  tutti  gli altri aspiranti, con esclusione di
 coloro  che  sono stati nominati uditori giudiziari in data
 anteriore al 9 maggio 1998.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e  2 non si
 applicano  ai  trasferimenti  a  domanda  o  d'ufficio  che
 prevedono   il   conferimento   di  incarichi  direttivi  e
 semidirettivi o funzioni di legittimita'.
 4.  Fermo  restando  quanto previsto nel comma 3, per i
 magistrati  applicati  in  sedi  disagiate  l'anzianita' di
 servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
 successivo,  con  l'aumento  della  meta'  per ogni mese di
 servizio  trascorso  nella  sede.  Le  frazioni di servizio
 inferiori al mese non sono considerate.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Posti vacanti nella funzione requirente
 1.  I  posti  vacanti  nella  funzione requirente di secondo grado, individuati,   quanto   alle  sedi,  dal  Consiglio  superiore  della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande  di  tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni  le  funzioni  requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.
 2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 a)  per  il  30  per  cento,  ai  magistrati requirenti che hanno conseguito  l'idoneita'  nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale  formulato  al  termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni   di   secondo   grado  presso  la  Scuola  superiore  della magistratura  di  cui  al  decreto  legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della  legge  25  luglio  2005,  n.  150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 b)  per  il  70  per  cento,  ai  magistrali requirenti che hanno conseguito   l'idoneita'   nel  concorso  per  soli  titoli  previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli 1,  comma  1,  lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso  per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono  assegnati,  ove  possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
 3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni requirenti  di  secondo  grado,  assegna  i  posti di cui al comma 2, lettere  a),  b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi  per  titoli  ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.
 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado  ai  sensi  di  quanto  previsto  al comma 3 possano presentare domanda  di  tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.
 5.  Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio  1998,  n.  133,  e successive modificazioni, i magistrati che hanno  assunto  le  funzioni  requirenti di secondo grado ai sensi di quanto  previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che  hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine  di  tre  anni  dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto  a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.
 6.    Il    Consiglio    superiore    della   magistratura   valuta specificatamente   la  laboriosita'  con  riguardo  alle  domande  di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
 
 
 
 Note all'art. 21:
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
 - Per  il testo dell'art. 5 della citata legge 4 maggio
 1998, n. 13, si vedano le note all'art. 20.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Regime transitorio
 1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della magistratura,  dei  corsi  di  formazione  alle funzioni giudicanti e requirenti  di  secondo  grado,  di cui agli articoli 20 e 21, non e' richiesta  ai  fini  della  assegnazione,  rispettivamente, dei posti vacanti  residuati  nella  funzione giudicante di secondo grado e dei posti  vacanti  residuati nella funzione requirente di secondo grado, di  cui  ai  medesimi  articoli,  messi  a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
 2.  Le  disposizioni  degli  articoli  20  e 21 non si applicano ai magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  hanno  gia'  compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi,  tredici  anni  dalla  data  del  decreto  di nomina ad uditore giudiziario.
 3.   Fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi,  le assegnazioni  per  l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado  ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del  decreto  legislativo  di  cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti  vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli  articoli  20  e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi   vacanti  a  seguito  dell'accoglimento  delle  domande  di tramutamento  presentate  dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti  o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso  dalla  data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Posti vacanti nella funzione giudicante
 1.  I  posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita' sono annualmente  assegnati  dal  Consiglio  superiore  della magistratura sulle   domande  di  riassegnazione  alle  funzioni  di  legittimita' presentate  dai  magistrati  che,  avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero   sulla   loro   riassegnazione   conseguente   alla  scadenza dell'incarico    direttivo    o   semidirettivo   rivestito,   previa acquisizione,  sulle  domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
 2.  Tutti  i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 a)  per  il  70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre  anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita'  nel  concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma  4,  tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato al termine dell'apposito   corso  di  formazione  alle  funzioni  giudicanti  di legittimita'  presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto  legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005,  n.  150,  e  del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno  svolto  diciotto  anni  di  servizio in magistratura ovvero ai magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di servizio, hanno  esercitato  per  tre  anni  le  funzioni giudicanti di secondo grado,  e  che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed  esami,  scritti  ed  orali,  previsto  dall'articolo 12, comma 4, tenuto  conto  del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso  di  formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la  Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato  in  attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera  b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 c)  i  posti  di  cui  alla  lettera  a),  messi a concorso e non coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per  titoli  ed  esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 d)  i  posti  di  cui  alla  lettera  b),  messi a concorso e non coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per  soli  titoli  indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.
 3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni giudicanti  di  legittimita',  assegna  i  posti  di  cui al comma 1, lettere  a),  b),  c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi  per  soli  titoli  o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Posti vacanti nella funzione requirente
 1.  I  posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimita' sono annualmente  assegnati  dal  Consiglio  superiore  della magistratura sulle   domande  di  riassegnazione  alle  funzioni  di  legittimita' presentate  dai  magistrati  che,  avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero   sulla   loro   riassegnazione   conseguente   alla  scadenza dell'incarico    direttivo    o   semidirettivo   rivestito,   previa acquisizione,  sulla  domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
 2.  Tutti  i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita':
 a)  per  il  70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre  anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita'  nel  concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma  4,  tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato al termine dell'apposito   corso  di  formazione  alle  funzioni  requirenti  di legittimita'  presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto  legislativo  emanato  in attuazione della delega di cui agli articoli  1,  comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno  svolto  diciotto  anni  di  servizio in magistratura ovvero ai magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e  che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti  ed  orali,  previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del  giudizio  finale  formulato  al  termine  dell'apposito corso di formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione  della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
 c)  i  posti  di  cui  alla  lettera  a),  messi a concorso e non coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per  titoli  ed  esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;
 d)  i  posti  di  cui  alla  lettera  b),  messi a concorso e non coperti,  sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per  soli  titoli  indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno;
 3.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato   dei  consigli  giudiziari  e  gli  ulteriori  elementi  di valutazione   rilevanti  ai  fini  del  conferimento  delle  funzioni requirenti  di  legittimita',  assegna  i  posti  di  cui al comma 2, lettere  a),  b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi  per  soli  titoli  o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Regime transitorio
 1.   La   frequentazione,   presso   la   Scuola   superiore  della magistratura,  dei  corsi  di  formazione  alle funzioni giudicanti e requirenti  di  legittimita',  di  cui  agli articoli 23 e 24, non e' richiesta  ai  fini  della  assegnazione,  rispettivamente, dei posti vacanti  residuati  nella  funzione  giudicante di legittimita' e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimita', di cui  ai  medesimi  articoli,  messi  a  concorso  in  data  anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
 2.  Le  disposizioni  degli  articoli  23  e 24 non si applicano ai magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  hanno  gia'  compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi,  venti  anni  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore giudiziario.
 3.   Fatta  salva  la  facolta'  di  partecipare  ai  concorsi,  le assegnazioni   per   l'effettivo   conferimento   delle  funzioni  di legittimita'  ai  magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo  di  tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia   del   decreto  legislativo  di  cui  al  medesimo  comma, nell'ambito  dei  posti  vacanti  da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso  dalla  data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
 1.  La  valutazione  dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli  13,  14,  20,  21,  23  e  24  deve  porre  in  evidenza la professionalita' del magistrato.
 2.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui al comma 1, si deve tener conto,  in  via  prevalente,  della attivita' prestata dal magistrato nell'ambito  delle  sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti   emessi,   dalla   rilevanza   e   complessita'  delle fattispecie  esaminate  e  delle  questioni  giuridiche  trattate, da verificare  anche  mediante  esame  a  campione,  effettuato  tramite sorteggio,   dei   provvedimenti   medesimi,  nonche'  dall'eventuale autorelazione  e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi  di  giudizio.  Nella  valutazione delle risultanze statistiche relative  al  lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede  dell'ufficio  cui  il  magistrato e' stato assegnato, con esame comparativo  rispetto  alle  statistiche  medie nazionali nonche' dei magistrati  in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalita' del  magistrato  e'  altresi'  desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche  scientificamente  apprezzabili  su  argomenti  di carattere giuridico,   nonche'   da  titoli  di  studio  oda  ulteriori  titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.
 3.   E'  utilizzato  ogni  mezzo  idoneo  a  mantenere  l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.
 4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli  solamente  in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione  dei  titoli  deve incidere nella misura del 50 per cento sulla  formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.
 5.  Nella  valutazione  dei  titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni  di  sostituto  procuratore  presso  la  Direzione nazionale antimafia   resta   fermo   quanto   previsto  in  via  preferenziale dall'articolo  76-bis,  quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui   al   regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni.
 6.  Le  prove  scritte  dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo  da  assicurare  l'anonimato  del  candidato,  consistono  nella risoluzione   di  uno  o  piu'  casi  pratici,  aventi  carattere  di complessita'  e  implicanti  la  risoluzione  di una o piu' rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste.
 7.  Le  prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.
 8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui  all'articolo  12,  hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare  superiore  all'ammonimento,  sono  ammessi  ai medesimi concorsi  dopo  il  maggior  numero di anni specificatamente indicato nella    sentenza   disciplinare   definitiva.   Detto   periodo   di maggiorazione  temporale  non  puo' essere, comunque, inferiore a due ne'   superiore   a   quattro   anni,   rispetto  a  quanto  previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Il  testo  dell'art.  76-bis del citato regio decreto
 30 gennaio 1941, n. l2, e' il seguente:
 "Art.   76-bis  (Procuratore  nazionale  antimafia).  -
 1. Nell'ambito  della  procura  generale presso la Corte di
 cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
 2.   Alla   Direzione  e'  preposto  un  magistrato  di
 cassazione,  scelto  tra  coloro che hanno svolto anche non
 continuativamente,  per  un  periodo  non inferiore a dieci
 anni,  funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
 sulla    base    di    specifiche   attitudini,   capacita'
 organizzative    ed   esperienze   nella   trattazione   di
 procedimenti   relativi   alla   criminalita'  organizzata.
 L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
 risultino equivalenti i requisiti professionali.
 3.  Alla  nomina del procuratore nazionale antimafia si
 provvede  con  la  procedura  prevista  dall'art. 11, terzo
 comma,  della  legge  24 marzo  1958, n. 195. L'incarico ha
 durata  di  quattro  anni  e puo' essere rinnovato una sola
 volta.
 4.   Alla  Direzione  sono  addetti,  quali  sostituti,
 magistrati  con funzione di magistrati di Corte di appello,
 nominati  sulla base di specifiche attitudini ed esperienze
 nella    trattazione    di   procedimenti   relativi   alla
 criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio
 superiore   della   magistratura,  sentito  il  procuratore
 nazionale  antimafia.  Il  procuratore  nazionale antimafia
 designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le
 funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
 5.  Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
 puo'  essere  valutata  solo  ove  risultino  equivalenti i
 requisiti professionali.
 6.  Al  procuratore nazionale antimafia sono attribuite
 le  funzioni  previste  dall'art.  371-bis  del  codice  di
 procedura penale.
 6-bis.   Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio
 superiore   della  magistratura,  il  procuratore  generale
 presso  la  Corte  di cassazione applica, quale procuratore
 nazionale  antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
 dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Corsi di formazione
 1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni  di  secondo  grado  e  alle funzioni di legittimita' ha una validita'  di  sette  anni,  salva  la  facolta' per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.
 |  |  |  | Art. 28. Commissioni di concorso
 1.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei posti  di  cui  all'articolo  20  e'  composta  da  un magistrato che esercita   funzioni   direttive  giudicanti  di  legittimita'  ovvero funzioni  direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita  funzioni  giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano  funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
 2.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei posti  di  cui  all'articolo  21  e'  composta  da  un magistrato che esercita   funzioni   direttive  requirenti  di  legittimita'  ovvero funzioni  direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita  funzioni  requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano  funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
 3.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei posti  di  cui  all'articolo  23  e'  composta  da  un magistrato che esercita  funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre magistrati  che  esercitano  funzioni  giudicanti  di legittimita' da almeno  tre  anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della magistratura.
 4.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei posti  di  cui  all'articolo  24  e'  composta  da  un magistrato che esercita  funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita',  da  tre magistrati  che  esercitano  funzioni  requirenti  di legittimita' da almeno  tre  anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della magistratura.
 5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate  sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.
 6.  I  componenti  delle  predette  commissioni,  ad  eccezione dei magistrati   che   esercitano   funzioni   direttive   requirenti  di legittimita',  non  sono  immediatamente  confermabili  e non possono essere  nuovamente  nominati  prima  che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.
 |  |  |  | Arti. 29. Individuazione dei posti vacanti   negli  incarichi  semidirettivi  e direttivi di merito
 1.  I  posti  vacanti  negli  incarichi  semidirettivi giudicanti e requirenti  di  primo  e  secondo  grado,  negli incarichi direttivi, giudicanti  e  requirenti,  di  primo grado e di primo grado elevato, nonche' degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto   alle  sedi,  all'esito  delle  determinazioni  adottate  dal Consiglio superiore della magistratura.
 |  |  |  | Art. 30. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.
 |  |  |  | Art. 31. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  semidirettivi  giudicanti  di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  semidirettivi  requirenti  di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.
 |  |  |  | Art. 32. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  direttivi giudicanti di primo grado i magistrati  che  hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  direttivi requirenti di primo grado i magistrati  che  hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 33. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  direttivi  giudicanti  di primo grado elevato   i   magistrati  che  hanno  superato  il  concorso  per  il conferimento  delle  funzioni  giudicanti  di secondo grado da almeno otto anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi  direttivi  requirenti  di primo grado elevato   i   magistrati  che  hanno  superato  il  concorso  per  il conferimento  delle  funzioni  requirenti  di secondo grado da almeno otto anni.
 |  |  |  | Art. 34. Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati  che  hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' da almeno cinque anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati  che  hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimita' da almeno cinque anni.
 |  |  |  | Art. 34-bis. (2) (( Limite di eta' per il conferimento di funzioni semidirettive ))
 ((  1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e  9,  possono  essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento  della  data  della  vacanza  del  posto  messo  a  concorso, assicurano  almeno  quattro  anni  di  servizio  prima  della data di collocamento  a  riposo  prevista  dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.
 2.  Ai  magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1. ))
 |  |  |  | Art. 35. Conferimento degli incarichi direttivi di merito
 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere  conferiti  esclusivamente ai magistrati che, al momento della data  della  vacanza  del  posto  messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,  prevista  dall'articolo  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di  cui  al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui  agli  articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25  luglio  2005,  n.  150,  il  cui  giudizio finale e' valutato dal Consiglio  superiore  della  magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
 2.  La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli  incarichi  direttivi  di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
 
 
 
 Note all'art. 35:
 - Il  testo  dell'art.  5 del regio decreto legislativo
 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e'
 il seguente:
 "Art.  5  (Collocamento  a riposo per limiti di eta). -
 Tutti  i  magistrati  sono collocati a riposo al compimento
 del settantesimo anno di eta'.
 Con   successivo   decreto  saranno  emanate  le  norme
 transitorie  e  di attuazione relative alla disposizione di
 cui  al  precedente comma, che avranno efficacia dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto.".
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 15, si vedano le note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego  ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio 2004, n. 126.
 1.  Ai  fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli  32,  33  e  34 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato  il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57  e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge  16  marzo  2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla   legge  11  maggio  2004,  n.  126,  alla  data  di  ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio  non  espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
 
 
 
 Note all'art. 36:
 - Il  testo  dei  commi 57  e  57-bis dell'art. 3 della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004), e' il seguente:
 "57.  Il  pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
 servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
 chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
 seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
 definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
 o  l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  se  il  fatto  non
 costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
 ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
 notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
 dal  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
 data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
 gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
 della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
 richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
 prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
 anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
 eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
 durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
 del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
 collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
 deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
 proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
 ed  economico  a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
 sospensione.  Alle  sentenze  di  proscioglimento di cui al
 presente   comma sono   equiparati   i   provvedimenti  che
 dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
 del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
 dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
 non  lo  ha  commesso o se il fatto non costituisce reato o
 non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
 irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
 anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
 entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
 dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
 trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
 della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
 dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
 espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.
 57-bis.  Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
 ricorrendo  ogni  altra  condizione  ivi  indicata,  si sia
 concluso  con  provvedimento  di proscioglimento diverso da
 decreto  di archiviazione per infondatezza della notizia di
 reato  o  sentenza  di proscioglimento perche' il fatto non
 sussiste  o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
 costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
 anche   pronunciati   dopo   la  cessazione  dal  servizio,
 l'amministrazione  di  appartenenza  ha facolta', a domanda
 dell'interessato,  di prolungare e ripristinare il rapporto
 di  impiego  per  un  periodo di durata pari a quella della
 sospensione   e  del  servizio  non  prestato,  secondo  le
 modalita'  indicate  nel  comma 57,  purche'  non risultino
 elementi   di   responsabilita'  disciplinare  o  contabile
 all'esito  di  specifica valutazione che le amministrazioni
 competenti  compiono  entro dodici mesi dalla presentazione
 dell'istanza di riammissione in servizio.".
 - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004,
 n.  66,  (Interventi  urgenti  per  i  pubblici  dipendenti
 sospesi  o  dimessisi  dall'impiego a causa di procedimento
 penale,  successivamente  conclusosi  con  proscioglimento)
 convertito  dalla  legge  11 maggio  2004,  n.  126,  e' il
 seguente:
 "Art.  2. - 1. Le domande di cui all'art. 3, commi 57 e
 57-bis,   della   legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  sono
 presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente   decreto,  all'amministrazione  di  appartenenza.
 L'amministrazione  provvede  entro  sessanta  giorni  dalla
 presentazione  della  domanda di cui al comma 57 del citato
 art. 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al
 comma 57-bis del medesimo articolo.
 2.   Fatte   salve  le  competenze  delle  regioni,  le
 modalita'  per  il ripristino del rapporto di lavoro per il
 personale   di   cui   all'art.  2,  comma 2,  del  decreto
 legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, sono disciplinate ai
 sensi   del   comma 3  dell'art.  2  dello  stesso  decreto
 legislativo  n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del
 presente decreto.
 3.  In  caso  di ripristino del rapporto di impiego dei
 magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della
 magistratura,  ai  sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, previo l'accertamento ivi
 previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita,
 se  possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili,
 una  funzione  dello  stesso  livello  di  quella da ultimo
 esercitata.  In  caso di ripristino del rapporto di impiego
 ai  sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n.
 350  del  2003, al magistrato riammesso in servizio che, al
 momento  dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva
 maturato  nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non
 inferiore   a  dodici  anni  e'  attribuita  dal  Consiglio
 superiore  della  magistratura,  anche in soprannumero, una
 funzione  di livello immediatamente superiore a tale ultima
 funzione,   previa   valutazione,  da  parte  dello  stesso
 Consiglio,   dell'anzianita'  in  ruolo  al  momento  della
 cessazione  del  servizio  e delle attitudini desunte dalle
 funzioni  da  ultimo  esercitate;  non  possono,  tuttavia,
 essere  attribuite  in  soprannumero   funzioni  di livello
 superiore  a  presidente  aggiunto  o  procuratore generale
 aggiunto   della  Corte  di  cassazione,  nonche'  funzioni
 apicali  di  uffici  giudiziari  di  qualsiasi  livello; al
 magistrato  riammesso  in  servizio  ai  sensi del comma 57
 dell'art.  3  della  legge  n. 350 del 2003 che, al momento
 dell'anticipato  collocamento in quiescenza, aveva maturato
 nell'ultima  funzione  esercitata un'anzianita' inferiore a
 dodici  anni  e'  conferita,  anche  in  soprannumero,  una
 funzione  dello  stesso livello di tale ultima funzione. Il
 Consiglio  superiore della magistratura dispone altresi' la
 continuazione  del  servizio  per il periodo corrispondente
 alla  sospensione  ingiustamente subita e per il periodo di
 attivita'  non  prestata  in  dipendenza  della  cessazione
 anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e
 57-bis  del  citato art. 3; in ogni caso di riammissione in
 servizio  o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai
 sensi  dei  predetti  commi, al magistrato e' attribuita la
 posizione  in  ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non
 avesse  subito  interruzione,  nel rispetto della normativa
 relativa  alla  progressione  in  carriera.  Le  norme  del
 presente  comma  si applicano anche ai magistrati militari,
 nel  rispetto  dei  principi  posti  e  ferme  restando  le
 competenze stabilite dal relativo ordinamento.
 4.  Per il personale militare e delle forze di polizia,
 per  il  personale  di  cui  all'art. 7, primo comma, della
 legge  24 ottobre  1977,  n.  801,  nonche'  per quello del
 settore  operativo  e aeronavigante del Corpo nazionale dei
 vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso
 di   ripristino  del  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del
 comma 57-bis  dell'art.  3 della legge 24 dicembre 2003, n.
 350,  al  dipendente  riammesso in servizio, se possibile e
 comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti
 il    grado   o   la   qualifica   posseduti   al   momento
 dell'anticipato   collocamento   in  quiescenza  e  gli  e'
 conferita  una  funzione corrispondente ai predetti grado o
 qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
 sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
 del  2003,  i  predetti  gradi,  qualifica  e funzione sono
 attribuiti  anche  in  soprannumero,  escluso  comunque  il
 conferimento  plurimo delle funzioni apicali individuate da
 ciascuna   amministrazione  in  conformita'  ai  rispettivi
 ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione
 dal  servizio  per  qualsiasi causa. Per il personale delle
 forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile, nonche' per il
 personale  del  settore operativo e aeronavigante del Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco addetto all'attivita' di
 soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre
 gli  otto  anni  eccedenti  il  limite di eta' previsto dai
 rispettivi  ordinamenti  per  il collocamento in quiescenza
 d'ufficio  e  per  il  personale  delle  Forze  armate e di
 polizia  ad  ordinamento  militare  il  servizio  non  puo'
 protrarsi  oltre  il  limite di eta' per il collocamento in
 congedo  assoluto.  In caso di prolungamento, di ripristino
 del  rapporto  di impiego e di riammissione in servizio del
 personale  delle  Forze armate e di polizia, da considerare
 in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal
 servizio  dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le
 vigenti  disposizioni  di legge in materia di reclutamento,
 stato   giuridico  ed  avanzamento;  non  si  da'  luogo  a
 valutazione  ai  fini dell'avanzamento al grado o qualifica
 superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del
 rapporto di impiego oltre il limite di eta' previsto per il
 ruolo  e  il  grado  o qualifica di appartenenza e, fino al
 definitivo   collocamento   a   riposo,  cessano  di  avere
 efficacia   le  promozioni  conferite  in  conseguenza  del
 collocamento  in  congedo o in quiescenza e sono sospesi il
 relativo     trattamento    economico    e    il    decorso
 dell'ausiliaria.
 5.  In  caso  di  ripristino del rapporto di impiego di
 personale  diverso  da  quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai
 sensi  del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre
 2003,  n.  350,  al  dipendente  riammesso  in  servizio e'
 attribuita    la    qualifica    posseduta    al    momento
 dell'anticipato   collocamento   in  quiescenza  e  gli  e'
 conferita,  se  possibile  e comunque nell'ambito dei posti
 disponibili,  una  funzione  corrispondente  alla  predetta
 qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai
 sensi  del  comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350
 del  2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite
 anche  in  soprannumero,  escluso  comunque il conferimento
 delle    funzioni    apicali    individuate   da   ciascuna
 amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
 6.  In  ogni caso di ripristino del rapporto di impiego
 e'   sospeso  il  trattamento  pensionistico.  In  caso  di
 ripristino  del rapporto di impiego con attribuzione di una
 funzione  in  soprannumero  rispetto  alle previsioni della
 pianta  organica,  le  amministrazioni diverse da quelle di
 cui  al  quarto  periodo  del comma 4 rendono indisponibili
 nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  di  appartenenza il
 numero   di  posti idonei ad assicurare l'equivalenza della
 spesa.
 6-bis.  I  docenti  dei  policlinici  universitari sono
 reintegrati  nelle funzioni ricoperte al momento della loro
 sospensione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito
 1.  I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle  funzioni  di legittimita' di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono  partecipare  ai  concorsi  per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.
 2.  L'esercizio di funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti costituisce,   a   parita'   di   graduatoria,   costituisce   titolo preferenziale  per  il  conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33.
 |  |  |  | Art. 38. Individuazione dei   posti   vacanti   negli  incarichi  direttivi  e direttivi superiori di legittimita'
 1.  Il  numero  dei  posti  vacanti  negli  incarichi  direttivi  e direttivi  superiori  di  legittimita'  e'  individuato dal Consiglio superiore della magistratura.
 |  |  |  | Art. 39. Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimita'
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi direttivi giudicanti di legittimita' i magistrati  che  esercitano  funzioni  giudicanti  di legittimita' da almeno quattro anni.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento  degli  incarichi direttivi requirenti di legittimita' i magistrati  che  esercitano  funzioni  requirenti  di legittimita' da almeno quattro anni.
 |  |  |  | Art. 40. Attribuzione degli incarichi  direttivi superiori e superiori apicali di legittimita'
 1.  Sono  legittimati  a  partecipare  a concorso per titoli per il conferimento   degli  incarichi  direttivi  superiori  giudicanti  di legittimita'   i   magistrati   che  esercitano  incarichi  direttivi giudicanti di legittimita'.
 2.  Sono  legittimati  a  partecipare al concorso per titoli per il conferimento   degli  incarichi  direttivi  superiori  requirenti  di legittimita'   i   magistrati   che  esercitano  incarichi  direttivi requirenti di legittimita'.
 3.  Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico  di  procuratore  generale  aggiunto  presso  la  Corte di cassazione e' legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
 4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori  giudicanti  di legittimita' sono legittimati a partecipare al  concorso  per  titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimita'.
 |  |  |  | Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimita'
 1.  Gli  incarichi  direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti  esclusivamente  ai  magistrati  che, al momento della data della  vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di  servizio  prima  della  data  di ordinario collocamento a riposo, prevista  dall'articolo  5  del  regio  decreto legislativo 31 maggio 1946,  n.  511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni  direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di cui  al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli  articoli  1,  comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
 2.  Gli  incarichi  direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti  esclusivamente  ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.
 3.  La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli  incarichi  direttivi  di  legittimita'  da  conferire  in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
 
 
 
 Note all'art. 41:
 - Per  il  testo  dell'art  5  del citato regio decreto
 legislativo  31 maggio  1946,  n.  511,  si  vedano le note
 all'art. 35.
 - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1
 e  per  il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge
 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 42. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego  ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio 2004, n. 126.
 1.  Ai  fini  del  conferimento  degli  incarichi  direttivi di cui all'articolo  39  ai  magistrati  ai  quali  e'  stato  prolungato  o ripristinato  il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57  e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge  16  marzo  2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla   legge  11  maggio  2004,  n.  126,  alla  data  di  ordinario collocamento  a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio  non  espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
 
 
 
 Note all'art. 42:
 - Per  il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della
 citata  legge  24 dicembre  2003, n. 350, si vedano le note
 all'art. 36.
 - Per  il  testo  del1'art.  2 del citato decreto-legge
 16 marzo 2004, n. 66, si vedano le note all'art. 36.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi
 1.   I   concorsi  per  gli  incarichi  direttivi  determinano  una dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa  valutazione,  da  parte delle commissioni di cui all'articolo 47,  dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa.
 2.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di cassazione, qualora si tratti  di  funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra  gli  idonei  e  propone  al Ministro della giustizia, secondo le modalita'  del  concerto  di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958,  n.  195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo.
 3.  Il  Ministro  della  giustizia,  fuori  dai casi di ricorso per conflitto  di  attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive  modificazioni,  puo'  ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo  contro  le  delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.
 4.  Nell'ambito  della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati  con  riferimento  alla  loro specifica rilevanza ai fini della   verifica   delle  attitudini  allo  svolgimento  di  funzioni direttive.
 5.  Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per il conferimento    delle    funzioni   direttive,   costituisce   titolo preferenziale  il  pregresso  esercizio  di  funzioni semidirettive o direttive.
 6.  In  ogni  caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
 7.  Nella  valutazione  dei  titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni  direttive  di  Procuratore  nazionale antimafia resta fermo quanto  previsto  in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo  periodo,  del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
 
 
 
 Note all'art. 43:
 - Il  testo  dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n.
 195,  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul funzionamento del
 Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:
 "Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie
 indicate  al  n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e
 giustizia puo' formulare richieste.
 Nelle  materie  indicate  ai  numeri  1), 2) e 4) dello
 stesso  articolo,  il Consiglio delibera su relazione della
 Commissione   competente,   tenute  presenti  le  eventuali
 osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.
 Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli
 di   pretore   dirigente  nelle  preture  aventi  sede  nel
 capoluogo  di circondario e di procuratore della Repubblica
 presso   le   stesse  preture,  il  Consiglio  delibera  su
 proposta,  formulata di concerto col Ministro per la grazia
 e  giustizia,  di  una  commissione formata da sei dei suoi
 componenti,  di  cui  quattro  eletti  dai magistrati e due
 eletti dal Parlamento.".
 - Per  l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
 n. 12, si veda la nota all'art. 26.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
 1.  I  concorsi  per  gli  incarichi  semidirettivi determinano una dichiarazione  di  idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa  valutazione,  da  parte delle commissioni di cui all'articolo 47,  in via prevalente, della laboriosita' del magistrato e della sua capacita'   organizzativa  Ai  fini  della  predetta  valutazione  di idoneita',  possono  essere  altresi'  valutati,  sebbene  in via non prevalente, i titoli.
 2.  Il  Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi   di   valutazione   ed  il  parere  motivato  dei  consigli giudiziari,   assegna   l'incarico   semidirettivo   nell'ambito  dei candidati  dichiarati  idonei  dalla  commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo.
 3.  Nell'ambito  della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati  con  riferimento  alla  loro specifica rilevanza ai fini della   verifica   delle  attitudini  allo  svolgimento  di  funzioni semidirettive.
 4.  Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per il conferimento   delle   funzioni   semidirettive,  costituisce  titolo preferenziale  il  pregresso  esercizio  di  funzioni semidirettive o direttive.
 5.  Ai  fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.
 6.   Per   le   funzioni   semidirettive   giudicanti   in  sezioni specializzate  si  deve  tenere  adeguatamente  conto della pregressa esperienza  maturata  dal  magistrato nello specifico settore oggetto dei  procedimenti  trattati  dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso.
 |  |  |  | Art. 45. Temporaneita' degli incarichi direttivi
 1.  Gli  incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata  di  quattro  anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del  Ministro  della  giustizia, previa valutazione positiva da parte del  Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni.
 2.  Se  il  magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane  nell'incarico di cui al medesimo comma, egli puo' concorrere per  il  conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi  poste  fuori  dal  circondario  di  provenienza e per incarichi direttivi  di  grado  superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,   con   esclusione   di   quello   competente  ai  sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
 3.  Ai  fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
 4.  Alla  scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha  esercitato  funzioni  direttive,  in  assenza  di  domanda per il conferimento  di  altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella  sede  di  originaria  provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 5.  I  magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei  decreti  legislativi  emanati  in attuazione della delega di cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,  ricoprono  gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro  anni.  Decorso  tale  periodo,  senza  che  abbiano ottenuto l'assegnazione  ad  altro  incarico  o ad altre funzioni, ne decadono restando  assegnati  con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente  anche  in  soprannumero da riassorbire alle successive vacanze,    senza    variazione   dell'organico   complessivo   della magistratura.
 
 
 
 Note all'art. 45:
 - Per  il  testo  dell'art.  11 del codice di procedura
 penale, si veda la nota all'art. 15.
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 46. Temporaneita' degli incarichi semidirettivi
 1.  Gli  incarichi  semidirettivi  requirenti di primo e di secondo grado  hanno  carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.
 2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo  scadere  del  termine di cui ai comma 1, permane nell'incarico, egli   puo'   concorrere  per  il  conferimento  di  altri  incarichi semidirettivi  o  di  incarichi  direttivi  di primo grado e di primo grado  elevato  in  sedi  poste  fuori dal circondario di provenienza nonche'  di  incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal  distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
 3.  Alla  scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha  esercitato  funzioni  semidirettive  requirenti,  in  assenza  di domanda  per  il  conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione  della  stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo  esercitate  nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero  in  altra  sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 4.  I  magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei  decreti  legislativi  emanati  in attuazione della delega di cui all'articolo  1,  comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1,  mantengono  le  loro  funzioni  per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con  funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in   soprannumero  da  riassorbire  alle  successive  vacanze,  senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
 5.  In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.
 
 
 
 Note all'art. 46:
 - Per  il  testo  del1'art.  11 del codice di procedura
 penale, si veda la nota all'art. 15.
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 47. Commissioni di concorso
 1.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei posti  relativi  alle  funzioni  direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre  a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimita' e da due  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  giudicanti di secondo grado,  nonche'  da  tre  professori  universitari di prima fascia in materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della magistratura.
 2.  La  commissione  di  esame alle funzioni direttive requirenti e alle  funzioni  semidirettive requirenti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a   cinque  magistrati  che  esercitano  le  funzioni  requirenti  di legittimita'   e   da  due  magistrati  che  esercitano  le  funzioni requirenti  di  secondo grado, nonche' da tre professori universitari di  prima  fascia  in  materie  giuridiche,  nominati  dal  Consiglio superiore della magistratura.
 3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.
 |  |  |  | Art. 48. Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
 1.  Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e  4,  e  47,  comma  2,  si  applicano  anche  per  il  conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.
 2.  Alla  scadenza  del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato  che  ha  esercitato  le funzioni di Procuratore nazionale antimafia  puo'  concorrere  per  il  conferimento di altri incarichi direttivi   requirenti   ubicati   in  distretto  diverso  da  quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
 
 
 
 Nota all'art. 48:
 - Per  il  testo  dell'art.  11 del codice di procedura
 penale, si veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 49. Regime transitorio
 1.  Ferma  restando  la  partecipazione  ai  concorsi,  ai fini del conferimento  degli  incarichi  semidirettivi e direttivi di cui agli articoli  30,  31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma  2  e  25,  comma  2, il compimento di tredici anni di servizio dalla  data  del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.
 2.  Ferma  restando  la  partecipazione  ai  concorsi,  ai fini del conferimento  degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati  di  cui  all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni  di  servizio  dalla  data  del  decreto  di  nomina  ad uditore giudiziario  equivale  al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimita'.
 3.  Ferma  restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che,  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano gia'  compiuto  o  compiranno  nei successivi ventiquattro mesi venti anni  dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo  di  tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi  direttivi di cui agli articoli 39 e 40 puo' avvenire anche in  assenza  dei  requisiti  di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti  di  legittimita'  o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita', ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti  di  legittimita',  rispettivamente  previsti nei suddetti articoli.  Il  termine  quinquennale  resta  sospeso  dalla  data  di presentazione   della   domanda   fino  alla  data  di  comunicazione dell'esito della medesima.
 
 
 
 Nota all'art. 49:
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 50. Ricollocamento in ruolo
 1.  Il  periodo  trascorso  dal magistrato fuori dal ruolo organico della  magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie  svolte  e  il  ricollocamento  in  ruolo,  senza nuovi o maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel   caso   di   cessato   esercizio   di   una   funzione  elettiva extragiudiziaria,  salvo  che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso  la  Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante,  appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella  in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o  in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.
 2. Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo complessivo  di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per  mandato  parlamentare  o di mandato al Consiglio superiore della magistratura.  In  detto  periodo  massimo  non  e'  computato quello trascorso  fuori  ruolo  antecedentemente  all'entrata  in vigore del presente decreto.
 3.  In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero  per  mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.
 4.  Resta  fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.
 5.  Il  ricollocamento  in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo  alla  data  di  acquisto  di  efficacia  del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
 a) per  i  magistrati  in  aspettativa  per  mandato  elettorale, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma 1,  seconda  parte,  e con assegnazione  di  sede  per  concorso  virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;
 b) per  i  magistrati  che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non  hanno  compiuto  tre  anni  di  permanenza  fuori  ruolo, con le modalita'  di  cui  al  comma 1,  prima  parte  e, qualora la sede di provenienza  non  sia  vacante,  con  assegnazione  di altra sede per concorso   virtuale   nell'ambito  dei  posti  vacanti  all'atto  del ricollocamento  in  ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
 c) per  i  magistrati  che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno  compiuto  piu'  di  tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita'  previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001,  n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede  di  provenienza,  ovvero,  in  mancanza  di tale richiesta, con assegnazione  di  altra  sede  per  concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.
 6.  Ad  eccezione  di  quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1,  nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il  tramutamento  di  sede  per  concorso virtuale, salvo nel caso di gravi  e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso  non  e'  consentito  il  successivo  tramutamento  alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
 
 
 
 Note all'art. 50:
 - Il  testo  dell'art.  30  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  16 settembre 1958, n. 916, (Disposizioni
 di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958,
 n.  195, concernente la costituzione e il funzionamento del
 Consiglio   superiore  della  magistratura  e  disposizioni
 transitorie), e' il seguente:
 «Art.  30  (Collocamento  fuori  ruolo). - I magistrati
 componenti  del Consiglio superiore continuano a esercitare
 le   loro   funzioni   negli  uffici  giudiziari  ai  quali
 appartengono.
 I  magistrati  componenti elettivi sono collocati fuori
 del  ruolo  organico  della  magistratura.  Alla cessazione
 della  carica  il  Consiglio  superiore  della magistratura
 dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
 ruolo  dei  magistrati  nella  sede  di provenienza e nelle
 funzioni   precedentemente   esercitate.  Prima  che  siano
 trascorsi  due  anni  dal  giorno  in cui ha cessato di far
 parte   del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  il
 magistrato  non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
 semidirettivo  diverso  da  quello  eventualmente ricoperto
 prima  dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
 organico  per  lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
 giudiziarie  ordinarie.  La  predetta disposizione tuttavia
 non  si  applica  quando  il  collocamento  fuori del ruolo
 organico  e'  disposto  per  consentire  lo  svolgimento di
 funzioni elettive.».
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 - Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n.
 48,  (Aumento  del ruolo organico e disciplina dell'accesso
 in magistratura), e' il seguente:
 «Art.   3   (Magistrati   destinati   a   funzioni  non
 giudiziarie).  -  1.  Nel ruolo organico della magistratura
 sono  istituiti duecento posti di magistrati di merito o di
 legittimita',   nonche'  di  equiparati  ai  medesimi,  con
 esclusione  degli  uditori  giudiziari, chiamati a svolgere
 funzioni   diverse  da  quelle  giudiziarie  ordinarie,  in
 ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
 2.   Cessato  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
 comma 1,  i magistrati possono essere assegnati agli uffici
 giudiziari  di  provenienza,  con  le  precedenti funzioni,
 anche  in  soprannumero  che deve essere riassorbito con le
 successive vacanze.
 3.  Le  disposizioni che regolano il collocamento fuori
 del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di
 funzioni   diverse   da  quelle  giudiziarie  ordinarie  si
 applicano  ai  magistrati  che  occupano  i  posti di ruolo
 organico istituiti con il presente artico1o.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Arti 51. Classi di anzianita'
 1.   La   progressione   economica   dei   magistrati  si  articola automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di  anzianita', salvo quanto  previsto  dai  commi  2  e  3  e  fermo  restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
 a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
 b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
 c) terza classe: da due a cinque anni;
 d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
 e) quinta classe: da tredici a venti anni;
 f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
 g) settima classe: da ventotto anni in poi.
 2.  I  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di secondo grado a seguito  del  concorso  per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianita'.
 3.  I  magistrati  che  conseguono  le  funzioni  di legittimita' a seguito  dei  concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianita'.
 |  |  |  | Art. 52. Ambito di applicazione
 1.  Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria.
 |  |  |  | Art. 53. Copertura finanziaria
 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro   annui  a  decorrere  dall'anno  2006,  e  a  quelli  derivanti dall'attuazione  dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse  previste  dall'articolo  2,  comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
 2.  Si  applica  la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.
 
 
 
 Note all'art. 53:
 - Il  testo  del  comma 35  e  del comma 42 dell'art. 2
 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
 "35.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, lettera q),
 numeri  2)  e  3), la spesa prevista e' determinata in euro
 1.231.449  per  l'anno  2005  ed euro 2.462.899 a decorrere
 dall'anno  2006; per l'istituzione e il funzionamento delle
 commissioni  di  concorso  di  cui  al comma 1, lettera l),
 numeri  5),  6),  8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e
 10),  e'  autorizzata  la spesa massima di euro 323.475 per
 l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.".
 "42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
 al  monitoraggio  dell'attuazione  dei  commi 1,  2, 3 e 5,
 anche  ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7,
 della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
 modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da
 apposite  relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
 dell'art.  7,  secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del
 1978.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 54. Abrogazioni
 1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della  delega  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005,  n.  150,  sono  abrogati,  dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
 a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater,  125-quinques,  126,  126-bis,  126-ter,  127, 128, commi secondo  e  terzo,  129-ter,  131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo  comma,  147,  primo  comma,  149, 150,151, 152, commi secondo, terzo  e  quarto,  153,  154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,  164,  165,  166,  167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270,  271,  272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
 b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;
 c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
 
 
 
 Note all'art. 54:
 - Per  il  testo  del  comma 3 dell'art. 1 della citata
 legge  25 luglio  2005,  n.  150,  si  vedano  le note alle
 premesse.
 - Gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis,
 125-ter,  125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter,
 127,  128, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
 172, 173, 174, 190, 191, 197, 198, 200, 225, 258, 259, 260,
 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274 e 275
 del  citato  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati
 dal presente decreto, recavano:
 «Art.   8. Requisiti   per   l'ammissione   a  funzioni
 giudiziarie.
 Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie.
 Art. 123. Concorso per uditore giudiziario.
 Art. 123-ter. Prove concorsuali.
 Art. 124. Requisiti per l'ammissione al concorso.
 Art.  125. Indizione  del  concorso e svolgimento della
 prova scritta.
 Art. 125-bis. Presentazione della domanda.
 Art. 125-ter. Commissione esaminatrice.
 Art. 125-quater. Lavori della commissione.
 Art. 125-quinquies. Correttori esterni.
 Art.   126. Limiti   di   ammissibilita'  a  successivi
 concorsi in magistratura.
 Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi.
 Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribunale.
 Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario.
 Art.  128. Destinazione  degli  uditori - Assimilazione
 gerarchica - Trattamento economico.
 Art.      129-ter. Trattamento      previdenziale     e
 assistenziale.
 Art. 131. Promozioni nella magistratura.
 Art.  136. Dispensa  dal  servizio  degli  uditori  non
 idonei.
 Art.   140. Inquadramento   gerarchico   dei   giudici,
 sostituti procuratori della Repubblica e pretori.
 Art.  141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori
 della Repubblica nel ruolo dei pretori.
 Art.   142. Passaggio   di   pretori  nel  ruolo  della
 magistratura collegiale.
 Art.  143. Concorso  del passaggio di pretori nel ruolo
 della magistratura collegiale.
 Art.  144. Graduatoria  ed  inquadramento dei vincitori
 del concorso per il ruolo della magistratura collegiale.
 Art. 145. Sistema delle promozioni.
 Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza.
 Art. 149. Concorso per esami e per titoli.
 Art. 150. Modalita' del concorso.
 Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice.
 Art.    152. Concorso   per   titoli:   requisiti   per
 l'ammissione.
 Art. 153. Criteri di valutazione per l'ammissione.
 Art.   154. Gravame   avverso   la   deliberazione   di
 esclusione dal concorso per titoli.
 Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso.
 Art.  156. Ammissioni  dei magistrati addetti ad uffici
 non giudiziari.
 Art.  157. Commissione  giudicatrice  del  concorso per
 titoli.
 Art. 158. Produzione dei titoli.
 Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli.
 Art. 160. Classificazione dei concorrenti.
 Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso.
 Art.   162. Promozioni   per   scrutinio   a  turno  di
 anzianita'.
 Art.  163. Richiesta  di  scrutinio - Presentazione dei
 lavori.
 Art. 164. Numero dei lavori.
 Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio.
 Art.  166. Criteri  di  valutazione  dei  lavori  e dei
 titoli.
 Art.  167. Classificazione  dei  promovibili. Revisione
 dello scru-tinio.
 Art.   168. Elenchi   dei  promovibili  in  esito  alle
 classificazioni.
 Art.  169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della
 sessione.
 Art.   170. Efficacia  della  classifica.  Rinnovazione
 dello scrutini
 Art.  171. Rinnovazione  dello  scrutinio  in  caso  di
 dichiarazione di impromovibilita'.
 Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio.
 Art. 173. Inversione del turno di promozione.
 Art. 174. Casi di ritardata promozione.
 Art.  190. Passaggio  dalle  funzioni  requirenti  alle
 giudicanti e viceversa.
 Art. 191. Anzianita' in caso di cambio di funzioni.
 Art.  197. Requisiti per la destinazione dei magistrati
 al Ministero.
 Art.  198. Ricollocamento  in  ruolo di magistrati gia'
 destinati al Ministero.
 Art.  200. Partecipazione  a  concorsi  e  scrutini  di
 magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
 Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento.
 Art.  258. Attuali  pretori  gia' vincitori di concorso
 per uditore di tribunale.
 Art.  259. Inquadramento  gerarchico  di magistrati del
 ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
 Art.    260. Pretori   provenienti   dall'unico   ruolo
 anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
 Art.  262. Disposizioni  particolari  per  gli  attuali
 uditori di tribunale.
 Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per
 i  gradi di consigliere di Corte di appello e di cassazione
 ed equiparati.
 Art.  264. Promozioni  da  conferire entro l'anno 1942,
 per  i  gradi  di  consigliere  di  Corte  di cassazione ed
 equiparati.
 Art.  265. Promozioni  da  conferire entro l'anno 1942,
 per   i  gradi  di  consigliere  di  Corte  di  appello  ed
 equiparati.
 Art.   266. Concorso   speciale   per   titoli  per  la
 promozione al grado di primo pretore.
 Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al
 grado di primo pretore.
 Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure
 del Re Imperatore.
 Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
 Art.   272. Formazione   degli  elenchi  di  magistrati
 promovibili per scrutinio in Corte di appello.
 Art.   273. Collocamento   a   riposo   degli   attuali
 consiglieri  di  Corte  di  appello  e  magistrati di grado
 equiparato.
 Art.  274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame
 pratico per aggiunto giudizio.
 Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti.».
 - La  legge  25  luglio  1966,  n.  570,  abrogata  dal
 presente  decreto,  recava:  «Disposizioni  sulla  nomina a
 magistrato di Corte di appello.».
 -  La  legge  20  dicembre  1973,  n. 831, abrogata dal
 presente   decreto,   recava:  «Modifiche  dell'ordinamento
 giudiziario  per la nomina a magistrato di Cassazione e per
 il conferimento degli uffici direttivi superiori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 55. Disposizione transitoria
 1.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati  che,  alla  data  di  acquisto di efficacia del primo dei decreti  legislativi  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 1, lettera  a),  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci  anni  il  medesimo  incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono  ulteriormente  permanervi  per  un biennio, decorrente dalla suddetta   data.  Ottenuto  il  passaggio  ad  altro  incarico  o  il tramutamento  ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui  al  presente  articolo  si  applica  quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19.
 
 
 
 Nota all'art. 55:
 - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
 della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 56. Decorrenza di efficacia
 1.  Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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