Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160 |
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico; Visti, in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernenti la modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati e gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge numero 150 del 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 ed in data 12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4 della citata legge numero 150 del 2005; Ritenuto, cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficolta' di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti; Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu' ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali piu' frequentemente il magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale; Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto "prevalentemente (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie", non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attivita' svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto; Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Concorso per uditore giudiziario 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale. 2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo. 4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e industriale; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica; l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilita', se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5. 7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente dalla commissione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico.); e' il seguente: "Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;". "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2. 4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.". - Il testo del comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: "a) prevedere per l'ingresso in magistratura: 1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilita', se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; 2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche' nelle materie attinenti al diritto dell'economia; 3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimita'; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati; 4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al n. 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilita' dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta; b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che: 1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore, a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; 6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione; d) prevedere che: 1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioe' nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo; 2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati gia' dichiarati non idonei per tre volte; e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimita' e siano le seguenti: 1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; 11) funzioni giudicanti di legittimita'; 12) funzioni requirenti di legittimita'; 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita'; 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita'; 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimita'; f) prevedere: 1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; 2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; 3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimita'; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimita' possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado; 4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimita' all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli; 5) le modalita' dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonche' i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di complessita' e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresi', che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta; 6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i); g) prevedere che: 1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura; 2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), n. 6); 3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura; 4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5); 5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorita' assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3); 6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; 7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale; h) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello; 4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia; 5) funzioni giudicanti di legittimita' siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimita' siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di seconde grado da non meno di sei anni; 10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni; 16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita' da almeno cinque anni; 17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), n. 4), ultima parte; 18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimita' possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14); i) prevedere che: 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimita' siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni; 2) le funzioni direttive requirenti di legittimita' siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimita' da almeno quattro anni; 3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita'; 4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita'; 5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimita'; 6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte; l) prevedere che: 1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), n. 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura; 2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianita' di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura; 3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': 3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno; 3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al n. 3.1) ed espletato nello stesso anno; 3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado; ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7); 4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': 4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno; 4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno; 4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli; 4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni; 4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre; 4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7); 5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimita' ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimita', come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': 7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito, l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno; 7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno; 7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali; 8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimita', come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': 9.1) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; 9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno; 9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno; 9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevati ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimita', assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali; 10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimita' da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonche' dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessita' dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entita' del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'art. 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimita' abbia una validita' di sette anni, salva la facolta' per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso; m) prevedere che: 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi; 2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo; 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni; 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi, direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato; 5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni; 7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorre per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonche' di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 1l del codice di procedura penale; 8) alla scadenza del termine di cui al n. 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'art. 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3) il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale; o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparata all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altre sedi, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; p) prevedere che: 1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento; 2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimita', non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico; q) prevedere che: 1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita', salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni; 1.3) terza classe: da due a cinque anni; 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni; 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni; 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni; 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi; 2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianita'; 3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimita' a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianita'; r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali e' in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimita';". "9. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999; b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), n. 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2; c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzera' nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formera' la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita' di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parita' o in assenza di anzianita' sulla base dell'anzianita' di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso o circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni; d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), abbiano gia' compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) abbiano gia' compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimita' siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimita'; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' rispettivamente previsti nei predetti numeri; g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura; h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza all'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico, o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r); i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimita' nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio se in possesso dei seguenti requisiti: 1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita; 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimita' per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza; l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi della lettera i) del presente comma; m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1 lettera o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o) e in via transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale; 2) che la disposizione di cui al n. 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza; 3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.". - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
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| Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Al concorso sono ammessi coloro che: a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali e' determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 2. sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili; c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse. 4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. 5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita' di cui al presente articolo.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e' il seguente: "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1982, n. 105, supplemento ordinario. - Per il testo della lettera a) del comma 1, dell'art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o dopo la predetta data. 2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. 3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. 4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosi' come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 5, limitatamente alla durata dell'attivita' del comitato. |
| Art. 4. Presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1. 3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorita', consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma. |
| Art. 5. Commissione di concorso 1. La commissione di concorso e' nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, e' scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente e' attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimita'; il numero dei componenti e' determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari e' tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi. 2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati. 3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati. 4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di eta' e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina. 5. Il presidente della commissione puo' essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal piu' anziano dei magistrati presenti. 6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. 7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. 9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. 10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 reca: "Determinazione delle classi delle lauree universitarie". - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' il seguente: Art. 14 (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario. 2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. 3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. 5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.".
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| Art. 6. Lavori della commissione 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta. 2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso. 3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7. 5. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale. 6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora cio' abbia causato il rinvio delle sedute stesse, puo' costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. 7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di quattrocento candidati ed esegue l'esame orale di non meno di cento candidati. 8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. 9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si vedano le note all'art. 5.
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| Art. 7. Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura 1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura. 2. Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. 3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. |
| Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario 1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso. 2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parita' di punti si applicano, altresi', le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. 3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. |
| Art. 9. Tirocinio degli uditori e ammissibilita' all'esame per l'esercizio della professione di avvocato 1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Il periodo di uditorato e' valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilita' all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.
Note all'art. 9: - Il testo della lettera b) del comma 1, dell'art. 1 e del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.". "2. Nell'attuazione della delega, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta: 1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico; 3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; 4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria; b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita', con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati; d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione; e) prevedere modalita' differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversita' delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere; f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola; g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario; h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneita' all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale; i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego; l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario; m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonche' i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l); n) prevedere che, nella programmazione dell'attivita' didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche; o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validita' prevista dal comma 1, lettera l), n. 12), con facolta' del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi; p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno; r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale; s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneita' per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneita' debba essere ripetuto per non piu' di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'art. 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimita', dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalita', desunte dall'attivita' giudiziaria e scientifica, dalla produttivita', dalla laboriosita', dalla capacita' tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilita' alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonche' dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale, possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva, prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non piu' di due volte, con l'intervallo, di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo, di tre valutazioni consecutive, si applichi l'art. 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo; u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimita' e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneita', non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalita'.".
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| Art. 9-bis ((Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. 2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita' con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura)). |
| Art. 10. Funzioni dei magistrati 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimita' e sono le seguenti: a) giudicanti di primo grado; b) requirenti di primo grado; c) giudicanti di secondo grado; d) requirenti di secondo grado; e) semidirettive giudicanti di primo grado; f) semidirettive requirenti di primo grado; g) semidirettive giudicanti di secondo grado; h) semidirettive requirenti di secondo grado; i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; m) giudicanti di legittimita'; n) requirenti di legittimita'; o) direttive giudicanti o requirenti di legittimita'; p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita'; q) direttive superiori apicali di legittimita'.
Note all'art. 10: - Il testo della lettera e) del comma 1, dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima.". "5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche' di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'; e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".".
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| Art. 11. Funzioni di merito e di legittimita' 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza. 2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello. 4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia. 5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale. 6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello. 8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello. 9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni. 10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni. 13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello. 14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia. 15. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere della Corte di cassazione. 16. Le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione. 18. Le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione. 19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. 20. Le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; 21. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 (Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali), convertito dalla legge 24 novembre 1989, 380, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari e' conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione. 2. Nei tribunali di cui al comma 1 e' istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello. 3. La titolarita' delle Preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e' conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverra' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento. 4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' abrogato. 5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, gia' sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.". - La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.), e' la seguente: "Tabella A
Sedi e giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza per adulti
Ancona: |tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Macerata: |Camerino, Fermo. --------------------------------------------------------------------- Bari: |tribunali di Bari, Trani. --------------------------------------------------------------------- Foggia: |tribunali di Foggia, Lucera. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Bologna, Ferrara, Forli', Bologna: |Ravenna, Rimini. --------------------------------------------------------------------- Modena: |tribunale di Modena. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Reggio Emilia, Parma, Reggio Emilia: |Piacenza. --------------------------------------------------------------------- Brescia: |tribunali di Brescia, Bergamo, Crema. --------------------------------------------------------------------- Mantova: |tribunali di Mantova, Cremona. --------------------------------------------------------------------- Cagliari: |tribunali di Cagliari, Oristano. --------------------------------------------------------------------- Nuoro: |tribunali di Nuoro, Lanusei. --------------------------------------------------------------------- Sassari: |tribunali di Sassari, Tempio Pausania. --------------------------------------------------------------------- Caltanissetta: |tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia. --------------------------------------------------------------------- Catania: |tribunali di Catania, Caltagirone. --------------------------------------------------------------------- Siracusa: |tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Catanzaro: |Vibo Valentia. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Cosenza, Rossano, Cosenza: |Castro-Villari, Paola. --------------------------------------------------------------------- Reggio Calabria: |tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Firenze: |Pistoia. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Siena, Grosseto, Siena: |Montepulciano. --------------------------------------------------------------------- Livorno: |tribunale di Livorno. --------------------------------------------------------------------- Pisa: |tribunali di Pisa, Lucca. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Genova |Remo, Savona. --------------------------------------------------------------------- Massa: |tribunali di Massa, La Spezia. --------------------------------------------------------------------- L'Aquila: |tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Pescara: |Vasto, Chieti. --------------------------------------------------------------------- Lecce: |tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto. --------------------------------------------------------------------- Messina: |tribunali di Messina, Mistretta, Patti. --------------------------------------------------------------------- Milano: |tribunali di Milano, Lodi, Monza. --------------------------------------------------------------------- Pavia: |tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Varese: |Lecco, Sondrio. --------------------------------------------------------------------- Napoli: |tribunale di Napoli. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Avellino: |Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi. --------------------------------------------------------------------- Campobasso: |tribunali di Campobasso, Isernia, Larino. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo Salerno: |della Lucania. --------------------------------------------------------------------- Santa Maria Capua Vetere:|tribunale di Santa Maria Capua Vetere. --------------------------------------------------------------------- Palermo: |tribunali di Palermo, Termini Imerese. --------------------------------------------------------------------- Agrigento: |tribunali di Agrigento, Sciacca. --------------------------------------------------------------------- Trapani: |tribunali di Trapani, Marsala. --------------------------------------------------------------------- Perugia: |tribunali di Perugia, Orvieto. --------------------------------------------------------------------- Spoleto: |tribunali di Spoleto, Terni. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Potenza: |Melfi. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Roma, Latina, Velletri, Roma: |Civitavecchia. --------------------------------------------------------------------- Frosinone: |tribunali di Frosinone, Cassino. --------------------------------------------------------------------- Viterbo: |tribunali di Viterbo, Rieti. --------------------------------------------------------------------- Torino: |tribunali di Torino, Asti, Pinerolo. --------------------------------------------------------------------- Alessandria: |tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona. --------------------------------------------------------------------- Novara: |tribunali di Novara, Aosta, Verbania (131). --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Vercelli, Biella, Casale Vercelli: |Monferrato, Ivrea (132). --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Cuneo, Mondovi', Saluzzo, Cuneo: |Alba. --------------------------------------------------------------------- Trento: |tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto. --------------------------------------------------------------------- Trieste: |tribunale di Trieste. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Udine: |Tolmezzo. --------------------------------------------------------------------- Venezia: |tribunali di Venezia, Belluno, Treviso. --------------------------------------------------------------------- |tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Padova: |Grappa. --------------------------------------------------------------------- Verona: |tribunali di Verona, Vicenza.}.
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| Art. 12. Progressione nelle funzioni 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano: a) mediante concorso per titoli ed esami; b) mediante concorso per titoli. 2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. 3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli. 4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimita', previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali. 5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimita' possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado. 6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.
Nota all'art. 12: - Per il testo della lettera b), del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2, si vedano le note all'art. 9.
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| Art. 13. Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale e' valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 2. |
| Art. 14. Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non e' bandito il concorso al momento della domanda, questa e' presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo. 2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13. 3. La Commissione esaminatrice e' quella prevista all'articolo 28, comma 1. |
| Art. 15. Periodicita' dei passaggi 1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorita' assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14. 2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall'articolo 16, non e' consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale: "Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.".
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| Art. 16. Regime transitorio 1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola. 2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 3. Il mutamento effettivo di funzioni e' disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2. 4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia gia' avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5 e 6. 5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita' di servizio nelle funzioni verso le quali e' richiesto il passaggio e, a parita' o in assenza di anzianita' in tali funzioni, sulla base dell'anzianita' di servizio. 6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.
Note all'art. 16: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15.
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| Art. 17. Posti vacanti nella funzione giudicante 1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura. |
| Art. 18. Posti vacanti nella funzione requirente 1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianita' di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura. |
| Art. 19. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine. 2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonche' nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. |
| Art. 20. Posti vacanti nella funzione giudicante 1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Note all'art. 20: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9. - Il testo dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle Tabelle infradistrettuali), e' il seguente: "Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. 2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimita'. 4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.".
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| Art. 21. Posti vacanti nella funzione requirente 1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Note all'art. 21: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 5 della citata legge 4 maggio 1998, n. 13, si vedano le note all'art. 20.
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| Art. 22. Regime transitorio 1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non e' richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno gia' compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. 3. Fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che gia' esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
Nota all'art. 22: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 23. Posti vacanti nella funzione giudicante 1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita' sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' presentate dai magistrati che, avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.
Nota all'art. 23: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
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| Art. 24. Posti vacanti nella funzione requirente 1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimita' sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' presentate dai magistrati che, avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno; 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimita', assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.
Nota all'art. 24: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
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| Art. 25. Regime transitorio 1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', di cui agli articoli 23 e 24, non e' richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimita' e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimita', di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno gia' compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. 3. Fatta salva la facolta' di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimita' ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
Nota all'art. 25: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 26. Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami 1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalita' del magistrato. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessita' delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonche' dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato e' stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonche' dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalita' del magistrato e' altresi' desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonche' da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. 3. E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione. 4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria. 5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di complessita' e implicanti la risoluzione di una o piu' rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. 7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta. 8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non puo' essere, comunque, inferiore a due ne' superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.
Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 76-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. l2, e' il seguente: "Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di Corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale. 6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".
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| Art. 27. Corsi di formazione 1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimita' ha una validita' di sette anni, salva la facolta' per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso. |
| Art. 28. Commissioni di concorso 1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita' ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento. 6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimita', non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico. |
| Arti. 29. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito 1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonche' degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. |
| Art. 30. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni. |
| Art. 31. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni. |
| Art. 32. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni. |
| Art. 33. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni. |
| Art. 34. Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' da almeno cinque anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimita' da almeno cinque anni. |
| Art. 34-bis. (2) (( Limite di eta' per il conferimento di funzioni semidirettive )) (( 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'. 2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1. )) |
| Art. 35. Conferimento degli incarichi direttivi di merito 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6. 2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e' il seguente: "Art. 5 (Collocamento a riposo per limiti di eta). - Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta'. Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 15, si vedano le note all'art. 9.
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| Art. 36. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. 1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
Note all'art. 36: - Il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e' il seguente: "57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. 57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.". - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento) convertito dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Le domande di cui all'art. 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato art. 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo. 2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalita' per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto. 3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' non inferiore a dodici anni e' attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianita' in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonche' funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianita' inferiore a dodici anni e' conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresi' la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attivita' non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato e' attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento. 4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attivita' di soccorso, il servizio non puo' in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di eta' previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non puo' protrarsi oltre il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si da' luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di eta' previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria. 5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio e' attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli e' conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformita' ai rispettivi ordinamenti. 6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego e' sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa. 6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.".
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| Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito 1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33. 2. L'esercizio di funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti costituisce, a parita' di graduatoria, costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33. |
| Art. 38. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimita' 1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimita' e' individuato dal Consiglio superiore della magistratura. |
| Art. 39. Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimita' 1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimita' i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' da almeno quattro anni. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimita' i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimita' da almeno quattro anni. |
| Art. 40. Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimita' 1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimita' i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimita'. 2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimita' i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimita'. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e' legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimita' sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimita'. |
| Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimita' 1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6. 2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6. 3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimita' da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art 5 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si vedano le note all'art. 35. - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.
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| Art. 42. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. 1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
Note all'art. 42: - Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, si vedano le note all'art. 36. - Per il testo del1'art. 2 del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, si vedano le note all'art. 36.
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| Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi 1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosita' del magistrato, nonche' della sua capacita' organizzativa. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalita' del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo. 3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, puo' ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. 4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive. 5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5. 7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente: "Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). - Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.". - Per l'art. 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si veda la nota all'art. 26.
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| Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi 1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosita' del magistrato e della sua capacita' organizzativa Ai fini della predetta valutazione di idoneita', possono essere altresi' valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli. 2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneita' espresso al termine del medesimo. 3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive. 4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive. 5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5. 6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza e' messa a concorso. |
| Art. 45. Temporaneita' degli incarichi direttivi 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni. 2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato. 4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
Note all'art. 45: - Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15. - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 46. Temporaneita' degli incarichi semidirettivi 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni. 2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui ai comma 1, permane nell'incarico, egli puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonche' di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. 5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.
Note all'art. 46: - Per il testo del1'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15. - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 47. Commissioni di concorso 1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti e' composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimita' e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonche' da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28. |
| Art. 48. Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia 1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia. 2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 48: - Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15.
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| Art. 49. Regime transitorio 1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado. 2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimita'. 3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano gia' compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 puo' avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita', ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita', rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
Nota all'art. 49: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 50. Ricollocamento in ruolo 1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto. 2. Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non e' computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto. 4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni. 5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene: a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo; b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. 6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
Note all'art. 50: - Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), e' il seguente: «Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono. I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico e' disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.». - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), e' il seguente: «Art. 3 (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie). - 1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge. 2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze. 3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente artico1o.».
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| Arti 51. Classi di anzianita' 1. La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianita', salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; b) seconda classe: da sei mesi a due anni; c) terza classe: da due a cinque anni; d) quarta classe: da cinque a tredici anni; e) quinta classe: da tredici a venti anni; f) sesta classe: da venti a ventotto anni; g) settima classe: da ventotto anni in poi. 2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianita'. 3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimita' a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianita'. |
| Art. 52. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria. |
| Art. 53. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.
Note all'art. 53: - Il testo del comma 35 e del comma 42 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "35. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista e' determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonche' lettera m), numeri 9) e 10), e' autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.". "42. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.".
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| Art. 54. Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; b) la legge 25 luglio 1966, n. 570; c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
Note all'art. 54: - Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse. - Gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 190, 191, 197, 198, 200, 225, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274 e 275 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 8. Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie. Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie. Art. 123. Concorso per uditore giudiziario. Art. 123-ter. Prove concorsuali. Art. 124. Requisiti per l'ammissione al concorso. Art. 125. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta. Art. 125-bis. Presentazione della domanda. Art. 125-ter. Commissione esaminatrice. Art. 125-quater. Lavori della commissione. Art. 125-quinquies. Correttori esterni. Art. 126. Limiti di ammissibilita' a successivi concorsi in magistratura. Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi. Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribunale. Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario. Art. 128. Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico. Art. 129-ter. Trattamento previdenziale e assistenziale. Art. 131. Promozioni nella magistratura. Art. 136. Dispensa dal servizio degli uditori non idonei. Art. 140. Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori. Art. 141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori. Art. 142. Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale. Art. 143. Concorso del passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale. Art. 144. Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale. Art. 145. Sistema delle promozioni. Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza. Art. 149. Concorso per esami e per titoli. Art. 150. Modalita' del concorso. Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice. Art. 152. Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione. Art. 153. Criteri di valutazione per l'ammissione. Art. 154. Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli. Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso. Art. 156. Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari. Art. 157. Commissione giudicatrice del concorso per titoli. Art. 158. Produzione dei titoli. Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli. Art. 160. Classificazione dei concorrenti. Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso. Art. 162. Promozioni per scrutinio a turno di anzianita'. Art. 163. Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori. Art. 164. Numero dei lavori. Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio. Art. 166. Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli. Art. 167. Classificazione dei promovibili. Revisione dello scru-tinio. Art. 168. Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni. Art. 169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione. Art. 170. Efficacia della classifica. Rinnovazione dello scrutini Art. 171. Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilita'. Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio. Art. 173. Inversione del turno di promozione. Art. 174. Casi di ritardata promozione. Art. 190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa. Art. 191. Anzianita' in caso di cambio di funzioni. Art. 197. Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero. Art. 198. Ricollocamento in ruolo di magistrati gia' destinati al Ministero. Art. 200. Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari. Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento. Art. 258. Attuali pretori gia' vincitori di concorso per uditore di tribunale. Art. 259. Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile. Art. 260. Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421. Art. 262. Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale. Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per i gradi di consigliere di Corte di appello e di cassazione ed equiparati. Art. 264. Promozioni da conferire entro l'anno 1942, per i gradi di consigliere di Corte di cassazione ed equiparati. Art. 265. Promozioni da conferire entro l'anno 1942, per i gradi di consigliere di Corte di appello ed equiparati. Art. 266. Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore. Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore. Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore. Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari. Art. 272. Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in Corte di appello. Art. 273. Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado equiparato. Art. 274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudizio. Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti.». - La legge 25 luglio 1966, n. 570, abrogata dal presente decreto, recava: «Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.». - La legge 20 dicembre 1973, n. 831, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.».
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| Art. 55. Disposizione transitoria 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19.
Nota all'art. 55: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 56. Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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