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| Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 dicembre 2005 |  | Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 VISTA   la   legge   4/12/1956,   n.  1404,  recante  norme  sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
 VISTO l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
 VISTA  la  legge 22/11/1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
 VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi  e  per  gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
 VISTO  il  D.M.  29/7/1977,  concernente  la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;
 VISTO  l'art.  77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale lo  speciale  Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui  alla  succitata  legge  n.  1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
 VISTO  l'art.  1  del  D.L.  30/4/1981,  n.  168,  convertito  con modificazioni  nella  legge  27/6/1981,  n.  331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;
 VISTO   il  D.P.R.  13/6/1988,  n.  396  con  il  quale  l'Ufficio liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
 VISTO il D.P.R. 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3,   della   legge   3/4/1997,  n.  94,  ha  emanato  il  regolamento sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
 VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  Decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo, emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
 VISTO  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo"  in  base  al  quale  il Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle finanze;
 VISTI  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Catania;
 ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate,  per  cui,  a  norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n. 1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
 VISTI  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di Euro 23.742,09;
 
 DECRETA
 Art. 1
 
 La  liquidazione  del  patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia  per  i coltivatori diretti di Catania e' chiusa a tutti gli effetti.
 |  |  |  | Art. 2 
 E'  approvato  l'unito  bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente   predetto,   che   si  chiude  con  un  avanzo  finale  di liquidazione di Euro 23.742,09.
 |  |  |  | Art. 3 
 L'avanzo finale di liquidazione di Euro 23.742,09 e' devoluto allo Stato  e  versato  sul  conto Entrate dello Stato , Capo X - Capitolo 2368
 Il   presente   decreto,   corredato   dal   bilancio   finale  di liquidazione,  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del  bilancio presso  il  Ministero  dell'Economia  e delle Finanze per il visto di competenza   e   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 22 dicembre 2005
 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 33 della G.U. <----
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